Introduzione
Un avviso di accertamento fiscale può trasformare improvvisamente una routine aziendale in una crisi. Per le agenzie di pubblicità cartellonistica e per i titolari di mezzi pubblicitari su strada, l’attenzione del fisco si concentra su un tributo antico e sempre più complesso: l’imposta comunale sulla pubblicità (oggi confluita nel Canone Unico Patrimoniale) e le correlate sanzioni. Le notifiche di accertamento arrivano spesso quando il contribuente ha già investito notevoli risorse in impianti, canoni e contratti di concessione; il rischio di errori formali, ritardi nei pagamenti o contestazioni documentali è elevato. L’ente impositore può pretendere somme ingenti, applicare sanzioni e interessi e attivare la riscossione coattiva con fermo di veicoli o ipoteca. Non conoscere i propri diritti e le eccezioni ammesse dalla legge può portare a pagare più del dovuto o a perdere opportunità di definizione agevolata.
Per affrontare tempestivamente un accertamento sulla pubblicità cartellonistica occorrono competenze interdisciplinari: conoscenza del diritto tributario, della normativa sui tributi locali, della procedura esecutiva, del diritto amministrativo e dei sistemi di riscossione. Le norme sono numerose e stratificate: dal d.lgs. 507/1993 che regolava la vecchia imposta comunale sulla pubblicità (ICP) all’art. 1, commi 816‑847, della legge 160/2019 che ha introdotto dal 1° gennaio 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (Canone Unico Patrimoniale – CUP) . A queste si aggiungono il nuovo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) riformato dal d.lgs. 219/2023 che impone il contraddittorio preventivo, le regole sull’accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997), le procedure per la definizione agevolata dei debiti e, in sede di tutela giudiziaria, il processo tributario regolato dal d.lgs. 546/1992. La giurisprudenza della Cassazione ha interpretato questi testi definendo i confini dell’obbligazione tributaria e i diritti procedurali del contribuente. È essenziale conoscere le sentenze di riferimento per individuare vizi dell’atto, difendersi efficacemente e, quando conviene, accedere agli istituti di pace fiscale.
Questo articolo, aggiornato a dicembre 2025 e fondato su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali, offre un percorso completo per imprenditori e professionisti del settore cartellonistico che ricevono un accertamento. La trattazione assume il punto di vista del debitore/contribuente, privilegia soluzioni operative e fornisce strumenti pratici per difendersi. Sono analizzati in dettaglio:
- Il contesto normativo: le leggi e gli articoli di riferimento sull’imposta comunale sulla pubblicità, il Canone Unico, lo Statuto del contribuente e l’accertamento con adesione.
- La procedura passo‑passo: cosa accade dalla notifica dell’atto alla riscossione, i termini per reagire, le modalità di contraddittorio e le possibilità di sospensione.
- Le difese e le strategie legali: vizi dell’atto, eccezioni processuali, calcolo corretto dell’imposta, invito al contraddittorio, istanza di adesione, ricorso in giudizio e alternative come rottamazioni e piani di rientro.
- Gli strumenti alternativi: rottamazione dei ruoli, definizione agevolata delle liti pendenti, piani del consumatore e composizione negoziata della crisi d’impresa.
- Gli errori comuni da evitare e consigli pratici per salvaguardare i propri diritti.
- Tabelle riepilogative, FAQ e simulazioni numeriche per rendere immediata la consultazione.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello studio multidisciplinare
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con lunga esperienza in diritto bancario, tributario e procedure esecutive. Coordina un network nazionale di avvocati e commercialisti specializzati in contenzioso fiscale e strumenti di composizione della crisi. Vanta le seguenti qualifiche e ruoli professionali:
- Avvocato cassazionista: può patrocinare innanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ex L. 3/2012, competente nell’assistere privati e piccoli imprenditori nella composizione della crisi e nell’ottenimento dell’esdebitazione.
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): affianca i debitori in tutte le fasi delle procedure di ristrutturazione e piani del consumatore.
- Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021: assiste le imprese nella composizione negoziata introdotta dal nuovo Codice della crisi d’impresa.
Lo studio dell’Avv. Monardo integra competenze legali, fiscali e contabili per offrire un supporto completo: esame degli atti, verifica dei vizi procedurali e sostanziali, redazione di ricorsi, richiesta di sospensioni, trattative con l’ente impositore, piani di rateizzazione e strategie stragiudiziali e giudiziali. La missione dello studio è proteggere i contribuenti da richieste illegittime e massimizzare le opportunità di ridurre o annullare il debito attraverso soluzioni legali e fiscali tempestive.
📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. Non lasciare scadere i termini: ogni giorno può fare la differenza tra la difesa efficace e l’esecuzione forzata.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
In questa sezione analizzeremo le fonti principali che regolano l’imposta comunale sulla pubblicità e il Canone Unico, le modalità di accertamento, i diritti procedurali del contribuente e le pronunce giurisprudenziali più rilevanti. Comprendere il quadro normativo è il primo passo per valutare la legittimità dell’avviso di accertamento e per impostare una difesa tecnica.
1.1 L’imposta comunale sulla pubblicità e l’art. 7 del d.lgs. 507/1993
Fino al 31 dicembre 2020 la disciplina della pubblicità esterna era dettata dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni). L’art. 7 stabiliva i criteri di calcolo dell’imposta, fondati su due elementi chiave: la superficie del mezzo e il contenuto del messaggio. La norma dispone che l’imposta “è dovuta per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal numero dei messaggi e dai mezzi utilizzati, ed è commisurata alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscrivibile il mezzo stesso” . In sintesi:
- Superficie di riferimento: si considera la superficie complessiva dell’impianto (cartellone, insegna, pannello), anche se ospita messaggi diversi. Se la superficie è inferiore a un metro quadrato, si arrotonda all’unità superiore .
- Pluralità di messaggi: quando un impianto contiene messaggi pubblicitari di diverse aziende, l’art. 7, comma 1, stabilisce che l’imposta si calcola sull’area occupata da ciascun messaggio considerato autonomamente .
- Identico messaggio su più mezzi: l’art. 7, comma 5, introduce un’eccezione: se lo stesso messaggio, diffuso dalla stessa azienda, è riprodotto su più mezzi con un collegamento funzionale inscindibile, questi mezzi possono essere considerati come un unico mezzo pubblicitario . La prova del collegamento incombe sul contribuente.
- Arrotondamenti: superfici inferiori a un metro quadrato o multipli di esso si arrotondano per eccesso .
La Corte di Cassazione ha interpretato più volte l’art. 7. In un’ordinanza del 2025 (Cass. civ. sez. V n. 20913/2025) i giudici hanno ribadito che per un unico cartello contenente più annunci direzionali di aziende diverse, l’imposta è dovuta per ciascun messaggio: ogni annuncio rappresenta un autonomo presupposto d’imposta e l’importo va calcolato sulla superficie occupata da quel messaggio . Al contrario, quando lo stesso messaggio è ripetuto su più cartelli separati, si può applicare la deroga dell’art. 7, comma 5, ma solo se il contribuente dimostra l’esistenza di un collegamento strumentale e funzionale fra i vari mezzi; tale collegamento non deve essere necessariamente fisico ma deve far percepire la campagna come un’unità . L’onere della prova è a carico dell’azienda che richiede la tassazione unificata. Una sentenza precedente (Cass. 951/2019) aveva già chiarito che il collegamento funzionale non richiede contiguità fisica: basta che i messaggi costituiscano un’unica campagna e che non vi sia un interesse autonomo nell’utilizzare i singoli mezzi .
Oltre alle regole di misurazione, la giurisprudenza ha affermato che, per i cartelli con più frecce direzionali riferite a soggetti diversi, la superficie dell’impianto non può essere divisa pro‑quota; l’imposta va calcolata sulla superficie effettivamente occupata da ciascun messaggio . Lo scopo è evitare che la compartecipazione sullo stesso mezzo riduca indebitamente il prelievo.
1.2 Dalla vecchia imposta al Canone Unico Patrimoniale
Con l’art. 1, commi 816‑847, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stato istituito dal 1° gennaio 2021 il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Tale canone ha unificato in un’unica entrata le precedenti tasse e canoni (imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, Tosap/Cosap). I commi 816‑847 delineano la struttura del tributo; spetta ai Comuni stabilire con propri regolamenti le tariffe e le modalità di applicazione. Secondo la federazione FIPE, il CUP rappresenta l’unico riferimento per l’occupazione di suolo pubblico e per l’installazione di insegne e mezzi pubblicitari visibili dalla pubblica via . Gli elementi salienti sono:
- Presupposto impositivo duplice: da un lato, l’occupazione (anche abusiva) di aree del demanio o del patrimonio indisponibile comunale; dall’altro, la diffusione di messaggi pubblicitari mediante impianti installati su aree pubbliche o su aree private ma visibili dalla pubblica via . Pertanto, anche la pubblicità collocata su terreni privati è assoggettata al canone se visibile dalla strada.
- Soggetti passivi: il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione e, in caso di esposizione pubblicitaria, anche dal soggetto pubblicizzato, con responsabilità solidale .
- Tariffe base e modulazione: la legge stabilisce tariffe base per occupazioni e pubblicità (commi 826‑827), ma i Comuni possono modulare il prelievo introducendo coefficienti, graduazioni e differenziazioni in base a parametri come l’importanza commerciale della zona, la classificazione delle strade, la superficie e la durata . Le amministrazioni devono garantire un gettito almeno pari a quello dei tributi soppressi (comma 817). Molti comuni prevedono riduzioni o esenzioni per le insegne fino a 5 m² complessivi o per i mezzi collocati in vetrine e ingressi .
- Esenzioni e riduzioni: tra le esenzioni generali rientrano le insegne di esercizio fino a 5 mq, i mezzi collocati sulle vetrine entro 0,5 mq per vetrina, la pubblicità a scopo benefico o istituzionale e altre ipotesi previste dai regolamenti comunali . Per il settore cartellonistico è importante verificare le esenzioni nel regolamento comunale competente.
- Versamento e sanzioni: il versamento deve avvenire contestualmente al rilascio della concessione o autorizzazione. La mancata corresponsione comporta sanzioni pecuniarie che, secondo la legge, non possono essere inferiori all’importo dovuto né superiori al doppio . I regolamenti comunali disciplinano termini e modalità di pagamento; un ritardo superiore a sessanta giorni può determinare la decadenza della concessione.
Il passaggio dall’imposta tradizionale al CUP non ha eliminato i principi di base sul calcolo della superficie; spesso i regolamenti comunali richiamano i criteri del d.lgs. 507/1993. Tuttavia, l’adozione del CUP implica che l’accertamento venga emesso dal comune e non più dalla concessionaria di servizi per pubblicità; cambiano i termini di prescrizione e le norme procedurali di riferimento.
1.3 Lo Statuto dei diritti del contribuente e il contraddittorio preventivo
Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) è la “carta costituzionale” del contribuente nel sistema tributario italiano. Garantisce una serie di diritti procedimentali e sostanziali: motivazione degli atti, chiarezza e trasparenza, informazione adeguata, rispetto del principio di collaborazione e buona fede. Nel 2023‑2024 lo Statuto è stato profondamente riformato dal d.lgs. 219/2023, in attuazione della delega fiscale. Tra le innovazioni più rilevanti figura il nuovo art. 6‑bis (Principio del contraddittorio), che prevede l’obbligo per l’amministrazione finanziaria di instaurare un contraddittorio preventivo prima dell’adozione di ogni atto autonomamente impugnabile (avvisi di accertamento, provvedimenti sanzionatori, ecc.).
Secondo il testo riformato, tutti i provvedimenti che incidono sfavorevolmente sulla sfera giuridica del contribuente, compresi tributi locali e sanzioni, devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo . L’amministrazione deve comunicare al contribuente uno schema di atto e assegnare un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare controdeduzioni o richiedere l’accesso agli atti . L’atto definitivo non può essere adottato prima della scadenza del termine; se l’atto rischia di decadere, il termine di decadenza è posticipato per garantire almeno 120 giorni dopo la scadenza del contraddittorio . Sono esclusi dal contraddittorio gli atti automatizzati o privi di immediate ricadute, come gli avvisi di liquidazione per controlli formali . La norma specifica inoltre che, in caso di mancata partecipazione del contribuente, l’atto può essere emanato con lo schema trasmesso, ma l’amministrazione deve motivare specificamente se rigetta le osservazioni .
Il contraddittorio ex art. 6‑bis va distinto dal vecchio contraddittorio ex art. 12, comma 7, L. 212/2000, che imponeva all’amministrazione di consegnare un processo verbale di constatazione al termine di un accesso presso la sede del contribuente, concedendo 60 giorni per osservazioni. Tale previsione era stata abrogata proprio con l’entrata in vigore del d.lgs. 219/2023 e sostituita dal nuovo 6‑bis che ha esteso il principio a tutti gli atti tributari. La Cassazione, prima della riforma, aveva riconosciuto l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale anche per accessi mirati e verifiche, considerandone la violazione come causa di nullità dell’avviso .
Per le agenzie cartellonistiche, la riforma comporta che gli avvisi di accertamento in materia di CUP devono essere preceduti dallo schema di atto con 60 giorni per controdeduzioni, salvo casi di automatismo (ad esempio avvisi emessi sulla base di dati già dichiarati). Se l’ente emittente non instaura il contraddittorio, l’atto è annullabile per violazione di legge. La presenza del contraddittorio consente di correggere eventuali errori prima dell’emissione dell’atto definitivo e di intavolare soluzioni transattive.
1.4 Accertamento con adesione e definizione agevolata
L’istituto dell’accertamento con adesione (d.lgs. 218/1997) permette al contribuente di definire consensualmente l’accertamento prima del contenzioso. A seguito della riforma dell’accertamento e del contraddittorio, il legislatore ha introdotto nel 2024 il comma 2‑bis dell’art. 6 del d.lgs. 218/1997: il contribuente può chiedere l’accertamento con adesione entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di atto inviato a seguito del contraddittorio o entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento . La richiesta sospende per 30 giorni i termini per impugnare e per l’esecuzione. Trascorsi inutilmente i 15 giorni, la richiesta di adesione è inammissibile. Questo istituto consente di ridurre le sanzioni a un terzo del minimo e di concordare l’ammontare del tributo in sede amministrativa. È particolarmente utile per i tributi locali, come il CUP, perché permette di evitare un contenzioso lungo e incerto e di negoziare rateizzazioni.
Parallelamente, il legislatore ha introdotto diverse forme di definizione agevolata (le cosiddette “rottamazioni”), l’ultima delle quali è la Rottamazione quater prevista dalla legge di bilancio 2023. Essa consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo l’imposta e le spese di notifica, con remissione di sanzioni e interessi . L’adesione sospende i procedimenti esecutivi e congela fermi, ipoteche e pignoramenti; i versamenti possono essere effettuati in un massimo di 18 rate in 5 anni . Anche se le rottamazioni sono di natura straordinaria, costituiscono un’opportunità per ridurre il contenzioso pendente in materia di CUP o imposta comunale sulla pubblicità e recuperare liquidità.
1.5 Norme procedurali e processuali: d.lgs. 546/1992 e d.lgs. 472/1997
Per impugnare gli avvisi di accertamento e le ingiunzioni di pagamento occorre conoscere la disciplina del processo tributario, contenuta nel d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (novellato dal d.lgs. 220/2023). Il ricorso va presentato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (già Commissione Tributaria Provinciale) entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, con una marca da bollo di euro 50. È necessario indicare i motivi specifici e depositare la documentazione probatoria; l’udienza può essere in presenza o da remoto. In sede di processo tributario si applicano i principi del giusto processo e del contraddittorio, con il deposito di memorie, repliche e comparsa.
Le sanzioni amministrative tributarie sono disciplinate dal d.lgs. 472/1997. Le violazioni in materia di pubblicità e CUP prevedono una sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, salvo le riduzioni in caso di ravvedimento e definizione agevolata. Il contribuente che provi che l’errore è dovuto a un’obiettiva incertezza normativa o a condizioni di forza maggiore può chiedere l’esenzione. Il d.lgs. 472/1997 prevede inoltre l’istituto dell’autotutela: l’ente impositore può annullare d’ufficio l’atto illegittimo o errato in qualunque momento, senza necessità di contraddittorio, su istanza del contribuente.
1.6 Jurisprudenza recente rilevante
Oltre alle ordinanze relative all’art. 7, altre pronunce della Cassazione incidono sulla difesa delle agenzie cartellonistiche:
- Cass. n. 35109/2021 e 32648/2018: hanno ribadito che la pluralità di messaggi su un supporto unico comporta altrettanti presupposti impositivi, mentre l’identità del messaggio diffuso su più cartelli può giustificare l’unificazione ai fini dell’imposta solo se vi è un collegamento funzionale .
- Cass. n. 951/2019: ha affermato che per considerare un unico mezzo più messaggi pubblicitari identici non è richiesta la contiguità fisica ma un nesso funzionale e strategico; l’imposta si applica in modo unitario solo quando i messaggi costituiscono un’unica campagna .
- Cass. n. 20913/2025 (ordinanza): ha cassato una sentenza della CTR Veneto stabilendo i principi di diritto secondo cui ogni messaggio autonomo su un cartello comune costituisce un presupposto distinto; per i messaggi identici su più cartelli è necessario provare il collegamento inscindibile e la deroga è applicabile solo se il contribuente lo dimostra .
- Cass. n. xx/2025 (ordinanza sui loghi e totem): ha stabilito che in ambito di insegne e totem presso distributori di carburante, la superficie di tutte le insegne appartenenti alla stessa società va sommata; i loghi sulle pompe e i totem sono tassabili in quanto veicolano il marchio dell’azienda . È stata esclusa la tesi secondo cui la visualizzazione del prezzo del carburante, per quanto obbligatoria, impedisca la tassazione; il contenuto promozionale prevale.
- Cass. n. 14997/2025 (giurisp. tributaria): ha confermato che la violazione del termine di 60 giorni ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente (vecchio regime) comportava nullità dell’atto quando l’amministrazione emetteva l’avviso prima di tale termine, a condizione che il contribuente dimostrasse l’esistenza di un pregiudizio; con la riforma, la nullità discende direttamente dalla violazione del contraddittorio ex art. 6‑bis .
- Cass. n. 4622/2024 e 9549/2025: in materia di piani del consumatore (sovraindebitamento), la Corte ha stabilito che è ammissibile la dilazione ultrannuale dei pagamenti dei crediti privilegiati purché il giudice valuti la convenienza complessiva e che, nel piano del consumatore, i creditori non hanno diritto di voto; l’omologazione spetta al giudice anche in caso di falcidia .
Queste decisioni forniscono linee guida essenziali per verificare la legittimità dell’accertamento e contestare eventuali vizi.
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto
Ricevere un avviso di accertamento o un’ingiunzione di pagamento in materia di pubblicità può generare confusione. La reazione deve essere immediata ma ponderata: occorre rispettare i termini e attivare gli strumenti difensivi. Di seguito descriviamo il percorso tipico dalla notifica dell’atto alla eventuale riscossione coattiva, con indicazione dei diritti del contribuente e delle scadenze.
2.1 Verifica preliminare: notifica, destinatario e prescrizione
- Controllare la notifica: l’avviso deve essere notificato entro i termini di decadenza previsti dalla legge (generalmente cinque anni per i tributi locali). Occorre verificare la data di spedizione, la regolarità del messo notificatore o del servizio postale, l’eventuale indirizzo PEC. Se la notifica è irregolare (mancanza della relata, inesistenza del destinatario, errata consegna) è possibile eccepirne la nullità o l’inammissibilità del ricorso.
- Verificare l’intestazione e i soggetti: l’avviso deve essere intestato al corretto soggetto passivo. In caso di società estinta o trasformata, la Cassazione ha ritenuto nullo l’accertamento notificato al soggetto non più esistente ; eventuali effetti verso i soci richiedono un nuovo atto. Inoltre, l’atto deve specificare se la pretesa è rivolta al titolare dell’autorizzazione, al proprietario del mezzo o al soggetto pubblicizzato; nel CUP la responsabilità è solidale .
- Prescrizione e decadenza: la richiesta di pagamento dev’essere emessa entro i termini di legge. Per l’imposta comunale sulla pubblicità la prescrizione era quinquennale; per il CUP i regolamenti comunali prevedono un termine di decadenza di cinque anni per l’accertamento e di tre anni per la riscossione coattiva. Il contribuente può eccepire la prescrizione qualora l’ente non dimostri l’interruzione.
2.2 Contenuto dell’atto: motivazione e calcolo
L’atto deve contenere la motivazione della pretesa: indicazione della norma violata, calcolo della superficie, criteri per determinare la tariffa, eventuale applicazione di sanzioni e interessi. È fondamentale esaminare:
- Calcolo della superficie: se l’impianto ospita più messaggi, verificare che l’ente abbia applicato correttamente la tassazione separata per ciascun annuncio . Per i messaggi ripetuti occorre valutare se esiste un collegamento funzionale che permetta la tassazione unitaria; l’onere della prova è a carico del contribuente .
- Tariffe e regolamenti comunali: controllare l’atto regolamentare che fissa le tariffe del CUP per l’anno interessato; la tariffa deve essere approvata con delibera del consiglio comunale e pubblicata. Un’errata applicazione del coefficiente di zona, della classificazione della strada o della durata può incidere sensibilmente sull’importo.
- Esenzioni e agevolazioni: se l’impianto rientra tra le esenzioni (insegne inferiori a 5 m² o vetrine entro 0,5 m²) , l’avviso deve motivarne la non applicabilità. Spesso l’ente non considera le esenzioni per segnaletica aziendale o mezzi adibiti esclusivamente all’indicazione della sede.
- Sanzioni e interessi: le sanzioni devono rispettare i minimi e i massimi stabiliti dal d.lgs. 472/1997; un’errata qualificazione della violazione (ad esempio “occultamento” anziché “omesso versamento”) può raddoppiare l’importo.
2.3 Attivazione del contraddittorio preventivo
Dal 2024, prima dell’emissione dell’avviso, l’amministrazione deve inviare al contribuente uno schema di atto (avviso di accertamento in bozza) e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni . Questa fase è essenziale per:
- Prendere visione degli atti: è possibile richiedere copia del fascicolo amministrativo, visionare i rilievi fotografici, le misurazioni, le delibere comunali e gli eventuali contratti.
- Redigere controdeduzioni: in collaborazione con un professionista, il contribuente può contestare il calcolo della superficie, l’applicazione della tariffa, rivendicare l’esenzione o sostenere l’insussistenza del collegamento funzionale.
- Invocare l’autotutela: se l’atto risulta palesemente infondato (ad esempio perché l’impianto era rimosso o perché il canone era già stato pagato), il contribuente può chiedere l’annullamento d’ufficio.
- Richiedere l’accertamento con adesione: entro 30 giorni dalla notifica dello schema, il contribuente può presentare richiesta di adesione ex art. 6 del d.lgs. 218/1997 . La procedura si svolge con un incontro tra le parti presso l’ufficio dell’ente; permette di concordare l’imposta e le sanzioni, riducendo queste ultime a un terzo del minimo ed evitando il contenzioso.
Se il contribuente non presenta osservazioni entro i 60 giorni, l’amministrazione può emanare l’avviso ma deve considerare eventuali memorie tardive solo per motivi non imputabili al contribuente (es. caso fortuito). In ogni caso, l’assenza del contraddittorio rende l’atto annullabile.
2.4 Notifica dell’avviso di accertamento definitivo
Trascorso il termine del contraddittorio, l’ente può emettere l’avviso definitivo. Il documento deve contenere:
- la descrizione degli impianti (ubicazione, dimensioni, contenuto dei messaggi);
- il riferimento alle norme violate e ai regolamenti comunali applicati;
- l’indicazione dell’imposta dovuta, delle sanzioni (con motivazione sulla gravità della violazione), degli interessi e degli oneri di riscossione;
- l’avvertimento sul termine per impugnare davanti alla Corte di Giustizia Tributaria (60 giorni) e sulla facoltà di presentare richiesta di accertamento con adesione entro 15 giorni dalla notifica ;
- l’eventuale indicazione di un piano di rateizzazione, se previsto dal regolamento.
L’ente deve allegare la ricevuta di notifica; se non vi è prova della consegna, l’atto può essere impugnato per inesistenza della notifica. Se l’avviso è emesso da un concessionario (gestore della riscossione) ma non dal Comune, occorre verificare la legittimazione del soggetto e la sussistenza di una delega.
2.5 Istanza di accertamento con adesione
Il contribuente può presentare un’istanza per l’accertamento con adesione entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso . Questa istanza sospende il termine di impugnazione per 30 giorni e blocca l’emissione di eventuali provvedimenti esecutivi. L’adesione si svolge in contraddittorio presso l’ufficio; se le parti trovano un accordo, si firma un atto di adesione che comporta il versamento dell’imposta concordata e delle sanzioni ridotte a un terzo. È possibile chiedere il pagamento rateale; la prima rata deve essere versata entro 20 giorni dalla sottoscrizione.
L’adesione è vantaggiosa quando l’imposta è effettivamente dovuta ma la contestazione riguarda l’entità o la qualificazione della violazione. Nel settore cartellonistico, ad esempio, può essere utile negoziare la riduzione delle sanzioni per omessa dichiarazione o mancato pagamento, soprattutto se l’azienda dimostra buona fede, incertezza normativa o errori dell’ente.
2.6 Presentazione del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
Se non si aderisce o se le trattative si concludono negativamente, il contribuente deve presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Il ricorso deve:
- Indicare le generalità del ricorrente e dell’ente;
- Esporre i motivi in fatto e in diritto: contestare la legittimità dell’atto (ad esempio per omesso contraddittorio, errata quantificazione della superficie, mancata applicazione di esenzioni, prescrizione, difetto di motivazione, violazione dei regolamenti comunali);
- Richiedere la sospensione dell’esecuzione: depositando apposita istanza (ex art. 47 del d.lgs. 546/1992) che dimostri il fumus boni iuris e il periculum in mora (ad esempio l’impossibilità di pagare l’importo senza pregiudicare l’attività). La sospensione può essere concessa dalla Corte con un provvedimento monocratico; in mancanza, l’ente può comunque iniziare la riscossione.
È possibile richiedere la mediazione tributaria quando l’importo del tributo non supera euro 50 000; il ricorso produce l’effetto di proposta di mediazione. Il giudizio di primo grado si conclude con una sentenza appellabile alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado. In caso di errori nella redazione del ricorso (mancanza di motivi specifici, inammissibilità per tardività), la difesa può essere compromessa.
2.7 Ingiunzione di pagamento e riscossione coattiva
Se l’avviso di accertamento diventa definitivo (perché non impugnato o perché confermato in giudizio) e il contribuente non versa quanto dovuto, l’ente emittente o l’Agente della riscossione può emettere un’ingiunzione di pagamento. Segue la fase esecutiva, che può comprendere:
- fermo amministrativo dei veicoli;
- iscrizione di ipoteca sui beni immobili;
- pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi (ad esempio pignoramento del conto corrente);
- attivazione del ruolo e notifica della cartella di pagamento se la riscossione è affidata ad Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Il contribuente può impugnare l’ingiunzione di pagamento entro 30 giorni. In alternativa, può proporre un piano di rateizzazione o aderire a un’eventuale rottamazione (definizione agevolata). In ogni fase, è fondamentale agire rapidamente e con il supporto di un professionista per evitare il blocco dell’attività e il deterioramento del rating creditizio.
3. Difese e strategie legali per contestare l’accertamento
Non tutte le contestazioni dell’ente sono corrette; spesso vi sono margini per ridurre o annullare l’imposta e le sanzioni. Di seguito le principali strategie difensive applicabili alle agenzie pubblicitarie cartellonistiche.
3.1 Vizi formali e procedurali
- Mancato o tardivo contraddittorio: se l’ente non ha inviato lo schema di atto o ha adottato l’avviso prima dello scadere dei 60 giorni, l’atto è annullabile per violazione dell’art. 6‑bis . La Cassazione ha chiarito che la mancata attivazione del contraddittorio è causa di invalidità senza necessità di dimostrare la “prova di resistenza” (cioè che l’esito sarebbe stato diverso) .
- Difetto di motivazione: l’avviso deve spiegare le ragioni del recupero, indicare la normativa applicata, motivare la misura della sanzione e fornire elementi concreti (fotografie, misure, riferimenti al regolamento comunale). Un’asserzione generica rende l’atto nullo per violazione dell’art. 3 della L. 241/1990.
- Notifica irregolare: errori nella relata di notifica, mancanza della prova di consegna o notifica a soggetto inesistente comportano la nullità dell’atto . Ad esempio, un avviso notificato alla vecchia società dopo la sua estinzione è privo di effetti e non può essere utilizzato per agire sui soci.
- Competenza dell’organo: se l’avviso è emesso da un concessionario senza delega o da un funzionario non competente, si può contestare la carenza di potere.
3.2 Errori nel calcolo della superficie e del tributo
- Pluralità di messaggi: occorre dimostrare che l’ente ha calcolato l’imposta sulla superficie totale anziché sulla superficie occupata da ciascun messaggio. La Cassazione ha stabilito che, in presenza di un cartello con messaggi diversi, l’imposta si applica per ciascun messaggio in modo autonomo ; un calcolo errato può ridurre notevolmente il tributo.
- Identico messaggio su più cartelli: quando l’azienda diffonde la stessa pubblicità su più impianti (es. più frecce direzionali consecutive), è possibile chiedere che siano considerati un unico mezzo pubblicitario se esiste un collegamento funzionale inscindibile . Per ottenere la tassazione unitaria bisogna documentare la campagna (contratto con il concessionario, planimetrie, fotografie), dimostrare la sequenzialità e l’intento comunicativo unico. Se il comune riconosce la deroga, l’imposta si calcola sulla superficie totale dei mezzi come se fossero uno solo.
- Esenzione per insegne o vetrine: per insegne di esercizio di superficie complessiva non superiore a 5 m² e mezzi collocati in vetrine o sulle porte entro 0,5 m², il CUP prevede esenzione . Spesso l’ente considera erroneamente tutti i mezzi come pubblicità esterna; occorre provare che l’insegna indica solo la sede dell’attività e rientra nei limiti esenti.
- Superficie inferiore a 1 m²: se la superficie è inferiore a un metro quadrato ma il regolamento comunale prevede l’arrotondamento all’unità superiore (regola del d.lgs. 507/1993), è opportuno contestare se la misura è stata arrotondata erroneamente.
3.3 Vizi del presupposto impositivo
- Inesistenza del mezzo: l’impianto potrebbe essere stato rimosso prima del periodo indicato nell’atto; in tal caso l’imposta non è dovuta. Bisogna produrre prove (documentazione fotografica, comunicazioni al Comune) della rimozione.
- Difetto di autorizzazione: se l’ente contesta l’assenza di autorizzazione e applica il canone con sanzione, è necessario verificare se l’autorizzazione sia stata richiesta e tacitamente rilasciata. La mancanza di provvedimento espresso non sempre implica illegittimità; l’amministrazione ha l’onere di provare la notifica di un diniego.
- Doppia imposizione: in alcuni casi l’ente pretende sia il canone per l’occupazione di suolo pubblico sia il canone per l’esposizione pubblicitaria. Tuttavia, il comma 821 della legge 160/2019 impone che la superficie occupata dal mezzo pubblicitario non sia assoggettata al canone di occupazione; il canone è unico . Se l’ente tassa separatamente la stessa superficie, si può eccepire la duplicazione.
3.4 Strumenti deflativi e soluzioni negoziali
- Autotutela: presentare all’ente un’istanza di annullamento o revoca per evidente illegittimità (errata identificazione del mezzo, pagamento già effettuato, difetto di motivazione). L’autotutela è discrezionale ma può risolvere rapidamente la controversia.
- Accertamento con adesione: come visto, consente di concordare l’imposta e ridurre le sanzioni. Può essere vantaggioso se la violazione è certa ma si discute l’ammontare. Occorre valutare, con l’assistenza del professionista, la convenienza economica rispetto alle probabilità di successo in giudizio.
- Rottamazione e definizioni agevolate: quando il debito è già iscritto a ruolo, le definizioni agevolate permettono di pagare solo il tributo e le spese di notifica, con remissione delle sanzioni e degli interessi . Verificare se il debito rientra nelle finestre temporali previste dalla normativa (ad esempio, rottamazione quater per ruoli 2000‑2022).
- Piano del consumatore e sovraindebitamento: per i titolari di piccole imprese o i professionisti che hanno accumulato debiti tributari, è possibile accedere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla L. 3/2012 e dal Codice della crisi. Il piano del consumatore consente di proporre ai creditori un piano di rimborso parziale con dilazioni anche ultrannuali; l’omologazione spetta al giudice e non richiede il voto dei creditori . I crediti tributari possono essere falcidiati se il giudice ritiene il piano più conveniente rispetto alla liquidazione.
- Composizione negoziata della crisi d’impresa: le società che gestiscono molteplici impianti e si trovano in difficoltà finanziarie possono accedere alla procedura di composizione negoziata introdotta dal d.l. 118/2021 (ora nel Codice della crisi). L’imprenditore nomina un esperto negoziatore che facilita le trattative con i creditori e può ottenere misure protettive e finanziamenti prededucibili. La procedura è riservata e non comporta automatico fallimento; può sfociare in accordi di ristrutturazione del debito o in piani attestati .
3.5 Contestazioni sulle spese di pubblicità come costi aziendali
Oltre alle imposte comunali, le agenzie pubblicitarie devono affrontare la contestazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della deducibilità delle spese di pubblicità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA. In una sentenza del 13 settembre 2025 (Cass. 25143/2025) la Corte di Cassazione ha ribadito la distinzione tra spese di rappresentanza e spese di pubblicità. Le prime sono spese gratuite dirette a migliorare l’immagine e il prestigio dell’impresa, senza aspettativa diretta di incremento delle vendite; le seconde mirano a promuovere prodotti o servizi con l’obiettivo di aumentare le vendite . La Corte ha precisato che:
- Le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti stabiliti dall’art. 108, comma 2, TUIR e dalle percentuali stabilite dal d.m. 19 novembre 2008; l’IVA non è detraibile salvo per beni di costo unitario non superiore a 50 euro .
- Le spese di pubblicità sono deducibili integralmente se inerenti all’attività e documentalmente provate; l’IVA è detraibile in quanto esistono costi diretti alla promozione .
- Il discrimine è rappresentato dagli obiettivi perseguiti: una spesa diretta a mantenere i rapporti con i clienti e accrescere l’immagine rientra nelle spese di rappresentanza; una spesa finalizzata a informare il pubblico su prodotti e servizi e a stimolare le vendite rientra nella pubblicità .
In caso di contestazione della deducibilità, la difesa deve fornire prove della tracciabilità dei pagamenti (contratti, fatture, estratti conto), dimostrare la coerenza con le strategie commerciali e evidenziare il ritorno in termini di vendite. Per le agenzie cartellonistiche, conservare la documentazione contrattuale e fotografica delle campagne è essenziale. Un avviso di accertamento su costi non documentati può essere impugnato davanti alla Corte di Giustizia Tributaria e, se fondato su presunzioni generiche, può essere annullato.
4. Strumenti alternativi e soluzioni di composizione
Quando l’imposta risulta effettivamente dovuta ma l’azienda non è in grado di pagare integralmente, o quando il contenzioso rischia di paralizzare l’attività, è opportuno considerare gli strumenti alternativi previsti dall’ordinamento.
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
Le rottamazioni permettono di definire i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione pagando solo tributo e oneri di notifica, con stralcio integrale di sanzioni e interessi di mora. La Rottamazione quater introdotta dalla legge di bilancio 2023 riguarda i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 . I tratti distintivi sono:
- Scadenze: la domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2023; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o in un massimo di 18 rate in 5 anni, con scadenze semestrali . Per le rateazioni, le prime due sono pari al 10% dell’importo dovuto e scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2023, le restanti 16 rate sono distribuite tra 2024 e 2025. La perdita del beneficio avviene se il versamento non viene effettuato entro 5 giorni dalla scadenza.
- Ambito soggettivo: possono aderire tutti i contribuenti, comprese imprese e professionisti, per ogni tipo di tributo affidato al concessionario (imposte, sanzioni, contributi previdenziali, tasse locali).
- Effetti: l’adesione sospende la riscossione, non comporta sospensione del DURC e consente di ottenere la cancellazione di ipoteche e fermi amministrativi al pagamento della prima rata .
Altre definizioni agevolate hanno riguardato le liti pendenti, le multe stradali e gli avvisi bonari. È importante monitorare le leggi di bilancio e i decreti collegati perché periodicamente vengono introdotte nuove sanatorie.
4.2 Transazione fiscale e accordi con l’ente
Per le imprese che si trovano in crisi ma non rientrano nelle rottamazioni, è possibile proporre una transazione fiscale nell’ambito di piani di ristrutturazione o concordato preventivo. La transazione prevede la falcidia dei crediti tributari e contributivi dietro approvazione del giudice e del Fisco. Nei piani del consumatore e nella ristrutturazione dei debiti del consumatore, la Cassazione ha riconosciuto la possibilità di dilazionare i pagamenti dei crediti tributari oltre l’anno e di falcidiare i privilegi . L’ente locale, in quanto creditore, può aderire a proposte di transazione con pagamento parziale del CUP.
4.3 Piano del consumatore e procedure di sovraindebitamento
La Legge 3/2012 (oggi confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) consente a persone fisiche sovraindebitate, professionisti e imprenditori commerciali non soggetti a fallimento di accedere a tre procedure: accordo di composizione della crisi, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio. Il piano del consumatore è rivolto a debitori meritevoli che non hanno causato il sovraindebitamento con dolo o colpa grave e consente di ottenere l’esdebitazione al termine del piano. Secondo la giurisprudenza, i creditori non hanno diritto di voto e l’omologazione spetta al giudice che valuta la fattibilità e la convenienza del piano . Nel piano del consumatore:
- È possibile prevedere la dilazione ultrannuale dei pagamenti e persino la falcidia dei crediti privilegiati . La Cassazione ha chiarito che la moratoria può arrivare fino a dodici mesi prima dell’avvio delle rate .
- I creditori tributari sono degradati a chirografari per la parte non coperta dalle garanzie reali, in applicazione dell’art. 2741 c.c. .
- Il giudice verifica la meritevolezza del debitore, la proporzionalità dello sforzo economico e la convenienza rispetto alla liquidazione.
Per un’agenzia cartellonistica che versa in grave crisi, il piano del consumatore può consentire di dilazionare il pagamento delle imposte locali e nazionali e ottenere la remissione delle sanzioni. L’assistenza di un Gestore della crisi da sovraindebitamento, come l’Avv. Monardo, è essenziale per predisporre il piano e depositarlo presso l’OCC.
4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Il D.L. 118/2021 (convertito dalla legge 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa per imprese in squilibrio economico‑finanziario ma ancora potenzialmente risanabili. L’imprenditore chiede la nomina di un esperto negoziatore che lo assiste nelle trattative con i creditori. Durante la composizione negoziata:
- L’imprenditore mantiene la gestione ma può ottenere misure protettive del patrimonio e autorizzazioni del tribunale per determinati atti (ad esempio vendere un ramo d’azienda o stipulare finanziamenti prededucibili).
- L’esperto valuta la sostenibilità del debito e propone soluzioni di ristrutturazione; se le trattative riescono, le parti possono stipulare un accordo di ristrutturazione, un piano attestato o un concordato semplificato.
- Se le trattative falliscono, l’impresa può accedere a procedure concorsuali ordinarie o a un piano di liquidazione.
Per le agenzie cartellonistiche con difficoltà temporanee e un portafoglio di concessioni in corso, la composizione negoziata è uno strumento flessibile che permette di evitare il fallimento e di salvaguardare i rapporti con i Comuni. Il ruolo dell’esperto negoziatore – che l’Avv. Monardo riveste – è cruciale per mediare tra l’ente locale (creditore) e l’azienda.
4.5 Accordi di ristrutturazione del debito e concordati preventivi
Nel caso di imprese soggette al Codice della crisi, gli accordi di ristrutturazione del debito e i concordati preventivi sono strumenti che permettono di rinegoziare i debiti tributari con tagli e dilazioni. Gli accordi di ristrutturazione richiedono l’adesione di almeno il 60% dei creditori e devono essere omologati dal tribunale; prevedono la possibilità di falcidiare i crediti tributari e contributivi con il consenso dell’amministrazione. Il concordato preventivo, invece, prevede un piano che soddisfi i creditori in misura non inferiore a quella ottenibile in caso di fallimento. In entrambi i casi, la gestione del CUP e dei tributi locali deve essere negoziata con i Comuni, che spesso si mostrano disponibili a soluzioni transattive per evitare la riscossione coattiva.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molte contestazioni da parte dei Comuni o della Guardia di Finanza nascono da errori di gestione, mancate comunicazioni o ignoranza delle norme. Evitare questi errori può prevenire accertamenti o permettere di difendersi efficacemente. Di seguito un elenco di errori frequenti e consigli operativi.
5.1 Errori frequenti
- Omissione della dichiarazione o del pagamento: molte imprese installano nuovi cartelloni e dimenticano di presentare la dichiarazione annuale al Comune. L’omissione comporta sanzioni fino al doppio del tributo e la presunzione che la pubblicità sia presente dal 1° gennaio dell’anno .
- Mancata comunicazione della rimozione: quando un impianto viene rimosso, occorre comunicarlo tempestivamente all’ufficio tributi. In assenza di comunicazione, l’ente continua a considerare l’impianto imponibile e può emettere avvisi retroattivi.
- Conservazione insufficiente della documentazione: le aziende spesso non conservano contratti, fatture, planimetrie, fotografie e autorizzazioni. In caso di contestazione, tali documenti sono indispensabili per dimostrare la regolarità dell’impianto e l’esistenza del collegamento funzionale. La mancanza di prove agevola l’ente nella determinazione arbitraria dell’imposta.
- Ignoranza delle esenzioni: non conoscere le esenzioni previste dai regolamenti comunali (insegne sotto i 5 m², vetrine, pubblicità istituzionale) comporta il pagamento di tributi non dovuti. È consigliabile consultare periodicamente il regolamento del comune.
- Ritardi nell’adempimento: non rispettare i termini per presentare controdeduzioni (60 giorni), richiedere l’adesione (15 giorni) o impugnare l’atto (60 giorni) può precludere la difesa. Anche il pagamento rateizzato deve avvenire puntualmente per non decadere dai benefici.
- Mancata verifica della competenza dell’ente: alcuni avvisi sono emessi da concessionari privati che non hanno titolo per accertare l’imposta; se non si contesta la difformità, l’atto può diventare definitivo.
- Fidarsi di calcoli approssimativi: accettare il calcolo dell’ente senza verificare la superficie o la tariffa può comportare pagamenti eccessivi. È consigliabile misurare autonomamente gli impianti e confrontare le tariffe previste.
5.2 Consigli pratici
- Creare un dossier per ogni impianto con foto, planimetria, autorizzazione, contratto di concessione e periodo di esposizione. Aggiornare il dossier con eventuali rimozioni o sostituzioni.
- Monitorare i regolamenti comunali: ogni comune può prevedere coefficienti diversi; un’agenzia con impianti in più comuni deve conoscere le regole di ciascuno. Verificare annualmente le delibere sulle tariffe.
- Presentare dichiarazioni e versamenti puntuali: anche se l’imposta o il canone è contestato, è preferibile versare quanto ritenuto dovuto per evitare sanzioni per omesso versamento e contestare l’eccedenza. La presentazione della dichiarazione interrompe la prescrizione e riduce l’importo delle sanzioni.
- Richiedere il contraddittorio se non viene attivato d’ufficio. Inviare diffida all’ente affinché rispetti l’art. 6‑bis; in caso contrario, eccepire l’annullabilità in sede di ricorso.
- Affidarsi a professionisti: l’assistenza di un avvocato e di un commercialista è fondamentale per analizzare l’atto, individuare i vizi, predisporre le controdeduzioni e negoziare soluzioni stragiudiziali.
- Valutare gli strumenti deflativi: rottamazione, accertamento con adesione e piani del consumatore devono essere valutati in funzione della situazione finanziaria complessiva dell’azienda.
- Curare la comunicazione con l’ente: spesso i comuni sono disponibili a rateizzazioni o transazioni se il contribuente dimostra buona fede e volontà di regolarizzarsi.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Normativa e giurisprudenza di riferimento
| Ambito | Fonte normativi o giurisprudenziale | Punto chiave |
|---|---|---|
| Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) | d.lgs. 507/1993, art. 7 | L’imposta è commisurata alla superficie del mezzo pubblicitario; ciascun messaggio è tassato autonomamente; i messaggi identici con collegamento funzionale possono essere considerati un unico mezzo . |
| Canone Unico Patrimoniale (CUP) | Legge 160/2019, art. 1 commi 816‑847 | Ha sostituito ICP e altri canoni dal 1° gennaio 2021; presupposto duplice (occupazione e diffusione di messaggi); soggetti passivi sono titolare della concessione e soggetto pubblicizzato; tariffe modulabili dai comuni; esenzioni per insegne ≤ 5 m² e vetrine . |
| Contraddittorio preventivo | Art. 6‑bis L. 212/2000 (introdotto dal d.lgs. 219/2023) | Tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da uno schema di atto con termine di 60 giorni per controdeduzioni; l’atto è annullabile se manca il contraddittorio; il termine di decadenza è posticipato per assicurare 120 giorni . |
| Accertamento con adesione | d.lgs. 218/1997, art. 6 (come modificato dal d.lgs. 13/2024) | Il contribuente può presentare richiesta entro 30 giorni dallo schema o 15 giorni dalla notifica dell’avviso; la richiesta sospende i termini per 30 giorni; consente di ridurre le sanzioni a un terzo . |
| Esenzione e riduzioni | Legge 160/2019, art. 1 commi 833 e seguenti | Prevede esenzioni per insegne di esercizio ≤ 5 m², mezzi in vetrina ≤ 0,5 m² e altre casistiche; i comuni possono introdurre ulteriori riduzioni . |
| Giurisprudenza sulla pubblicità | Cass. 20913/2025; Cass. 35109/2021; Cass. 951/2019 | Hanno stabilito che l’imposta si calcola per ogni messaggio su un cartello; la deroga per messaggi identici si applica solo con collegamento funzionale; il collegamento non richiede contiguità fisica . |
| Giurisprudenza su loghi e totem | Cass. ord. 2025 su insegne e totem | La superficie di tutte le insegne della stessa azienda deve essere sommata; i loghi sulle pompe di benzina e i totem sono tassabili; l’esposizione del prezzo non esclude la tassazione . |
| Deducibilità delle spese di pubblicità | Cass. 25143/2025 | La distinzione tra spese di rappresentanza (volte a migliorare l’immagine) e spese di pubblicità (volte a promuovere prodotti) si fonda sugli obiettivi perseguiti; solo le seconde sono integralmente deducibili . |
6.2 Termini e scadenze principali
| Fase | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Contraddittorio preventivo | 60 giorni per presentare controdeduzioni dallo schema di atto | Art. 6‑bis L. 212/2000 |
| Richiesta di accertamento con adesione | 30 giorni dallo schema o 15 giorni dalla notifica dell’avviso | Art. 6 d.lgs. 218/1997 |
| Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria | 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento | d.lgs. 546/1992 |
| Impugnazione dell’ingiunzione di pagamento | 30 giorni dalla notifica | d.lgs. 546/1992 |
| Versamento del CUP | Contestuale alla concessione; eventuali scadenze fissate dal regolamento comunale | Legge 160/2019 |
| Presentazione della domanda di rottamazione quater | 30 aprile 2023 (termine ormai scaduto); altre definizioni hanno termini specifici | Legge di bilancio 2023 |
6.3 Strumenti difensivi a confronto
| Strumento | Quando utilizzarlo | Vantaggi | Svantaggi |
|---|---|---|---|
| Contraddittorio ex art. 6‑bis | Sempre, per tutti gli atti impugnabili | Permette di correggere errori prima dell’atto definitivo; può portare all’archiviazione o alla riduzione della pretesa; è condizione di legittimità | Richiede preparazione di controdeduzioni in tempi rapidi; se non sfruttato, l’ente emette l’avviso definitivo |
| Accertamento con adesione | Quando la pretesa è fondata ma si contesta l’importo o la sanzione | Sospende i termini e riduce le sanzioni a 1/3; consente pagamento rateale | Non si può più impugnare l’atto per gli stessi motivi; la richiesta deve essere entro 15/30 giorni |
| Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria | Quando si contesta totalmente o parzialmente la legittimità dell’avviso | Possibilità di ottenere l’annullamento totale o parziale dell’imposta; è possibile chiedere la sospensione | Procedura lunga e complessa; occorre anticipare le spese legali; rischio di soccombenza |
| Autotutela | In presenza di evidenti errori (es. impianto inesistente, pagamento già effettuato) | Rapida e senza costi; l’ente può annullare l’atto | È discrezionale; non sospende automaticamente i termini per ricorrere |
| Rottamazioni/definizioni agevolate | Per carichi iscritti a ruolo che rientrano nelle finestre normative | Consente di pagare solo il tributo; sospende le procedure esecutive; rateizzazione | Termini di adesione limitati; eventuali rate non pagate fanno decadere dai benefici |
| Piano del consumatore e composizione negoziata | Quando il debitore è sovraindebitato o l’impresa è in crisi | Consente dilazione e falcidia dei debiti; tutela da azioni esecutive | Procedura complessa; richiede l’intervento dell’OCC o dell’esperto negoziatore; costo professionale |
7. Domande frequenti (FAQ)
La sezione seguente risponde ai quesiti più comuni che le agenzie pubblicitarie e i soggetti titolari di mezzi cartellonistici pongono quando ricevono un accertamento. Le risposte fanno riferimento alle norme aggiornate a dicembre 2025 e ai principali orientamenti giurisprudenziali.
- Cosa devo fare appena ricevo uno schema di atto o un avviso di accertamento per pubblicità?
Verifica la regolarità della notifica, leggi attentamente il contenuto e annota le scadenze. Entro 60 giorni dallo schema puoi presentare osservazioni e entro 15 giorni dall’avviso puoi chiedere l’accertamento con adesione . Rivolgiti subito a un professionista per valutare se contestare la pretesa o negoziare. - Il Comune mi chiede il pagamento sia per l’occupazione del suolo che per la pubblicità: è corretto?
No. Il Canone Unico Patrimoniale ingloba l’occupazione e l’esposizione pubblicitaria in un solo tributo; la superficie del mezzo pubblicitario non deve essere assoggettata a un secondo canone . Se ricevi due avvisi per la stessa superficie, puoi contestare la duplicazione. - Un cartellone con più frecce direzionali per aziende diverse paga l’imposta una sola volta?
No. Ogni messaggio autonomo costituisce un presupposto d’imposta e va tassato sulla base della superficie che occupa . Non si calcola l’imposta sulla superficie totale del cartellone divisa in parti uguali. - Se replico lo stesso messaggio su tre cartelloni separati posso pagare una sola imposta?
Solo se dimostri che i tre cartelloni costituiscono un’unica campagna con collegamento funzionale inscindibile . Dovrai produrre prove (contratto, planimetrie, foto) che mostrino la sequenza e l’unitarietà del messaggio. L’onere della prova è a tuo carico. - Gli indicatori stradali con frecce recanti il nome della mia azienda rientrano tra le esenzioni?
Dipende. L’art. 1, comma 833, della legge 160/2019 esenta le insegne di esercizio di superficie complessiva non superiore a 5 m² . Se i cartelli indicano semplicemente la sede senza messaggi promozionali e rientrano nei limiti, puoi richiedere l’esenzione. Tuttavia, se contengono slogan o riferimenti commerciali, sono tassabili. - L’amministrazione non mi ha inviato lo schema di atto: posso far valere il vizio?
Sì. L’art. 6‑bis dello Statuto impone il contraddittorio preventivo; l’atto emanato senza contraddittorio è annullabile . In sede di ricorso puoi eccepire l’inesistenza o la tardività del contraddittorio. - Posso rateizzare il pagamento del CUP anche senza aderire all’accertamento?
Sì, se il regolamento comunale prevede la rateizzazione. In generale, il pagamento del canone può essere rateizzato su richiesta motivata. Se il debito è già iscritto a ruolo, puoi chiedere un piano con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o aderire a una definizione agevolata. . - Come si calcola l’imposta per un cartellone da 12 m² con tre annunci distinti di 4 m² l’uno?
L’imposta si calcola autonomamente per ciascun messaggio: per ogni superficie di 4 m² si applica la tariffa comunale per le insegne di quella dimensione; le superfici inferiori a 1 m² si arrotondano . Non è ammesso dividere la superficie totale tra i tre annunci. - Posso impugnare un’ingiunzione di pagamento emessa per il CUP?
Sì. L’ingiunzione è un atto autonomamente impugnabile entro 30 giorni. Puoi eccepire vizi propri dell’ingiunzione (difetto di notifica, prescrizione) e vizi dell’atto presupposto (ad esempio l’avviso di accertamento). La Corte di Giustizia Tributaria può sospendere l’esecuzione. - Cosa succede se non pago la prima rata della rottamazione?
Perdi i benefici. La rottamazione prevede che la prima rata (o l’unica soluzione) sia pagata nei termini; un ritardo superiore a 5 giorni comporta l’inefficacia della definizione e il ripristino dell’obbligo di pagare interamente il debito . - È vero che nel piano del consumatore i creditori non votano?
Sì. Nel piano del consumatore i creditori (anche privilegiati) non partecipano con voto; il giudice omologa il piano valutando la meritevolezza e la convenienza . Possono solo proporre osservazioni; la decisione spetta al giudice. - In quali casi è meglio aderire all’accertamento con adesione?
Quando la pretesa è sostanzialmente corretta ma si desidera ridurre le sanzioni e ottenere un pagamento rateale. L’adesione evita il contenzioso, sospende l’esecuzione e riduce le sanzioni a un terzo . È sconsigliato aderire se si ritiene che il tributo non sia dovuto o se i vizi sono tali da portare all’annullamento. - Cosa succede se la società è stata cancellata dal registro imprese prima della notifica?
La Cassazione ha stabilito che l’avviso notificato a una società estinta è nullo e non può produrre effetti sui soci . L’ente deve notificare un nuovo atto ai soci a norma dell’art. 65 DPR 600/1973 (tassazione per trasparenza). Se l’avviso è nullo, si può eccepire la nullità per difetto di legittimazione. - È possibile compensare l’imposta con crediti vantati verso il Comune?
In generale, il CUP è un tributo locale e non è prevista la compensazione con crediti fiscali statali. Tuttavia, alcuni comuni permettono la compensazione con crediti verso lo stesso ente (per esempio per appalti o forniture). Bisogna verificare il regolamento comunale e presentare apposita istanza. - Le sponsorizzazioni di eventi culturali o sportivi sono esenti dall’imposta?
Non automaticamente. Le sponsorizzazioni rientrano nelle spese di pubblicità quando promuovono il marchio e sono assoggettate al CUP; possono beneficiare di agevolazioni se l’evento è patrocinato dal Comune e il regolamento prevede riduzioni. È importante consultare il regolamento e, se del caso, chiedere l’esenzione. - Che differenza c’è tra esenzione e agevolazione?
L’esenzione esclude totalmente l’obbligazione tributaria (ad esempio insegne ≤ 5 m²); l’agevolazione riduce la tariffa, talvolta in percentuale. Le esenzioni hanno carattere tassativo e non possono essere estese per analogia . Le agevolazioni, invece, dipendono dalla discrezionalità del comune. - I totem e i display digitali nelle stazioni di servizio sono tassati anche se mostrano solo il prezzo?
Sì. La Cassazione ha stabilito che i totem dei distributori di carburante e i display che mostrano loghi e prezzi sono mezzi pubblicitari e devono essere tassati sulla superficie totale . La visualizzazione del prezzo obbligatorio non esclude la natura promozionale; pertanto la pubblicità del marchio è soggetta al CUP. - Cosa succede se non impugno l’avviso e non pago?
L’avviso diventa definitivo e il Comune o l’Agenzia della riscossione avviano le procedure coattive (fermo, ipoteca, pignoramento). Oltre a dover pagare il tributo e le sanzioni, dovrai sostenere ulteriori spese legali e rischi di vedere bloccati i veicoli e i conti bancari. È fondamentale agire entro i termini. - Posso chiedere la sospensione del pagamento se presento ricorso?
Sì, puoi presentare un’istanza di sospensione ex art. 47 del d.lgs. 546/1992 insieme al ricorso. Devi dimostrare il fumus boni iuris (ragionevole fondatezza delle tue ragioni) e il periculum in mora (danno grave e irreparabile); la Corte può sospendere in tutto o in parte la riscossione. - Qual è il vantaggio di rivolgersi all’Avv. Giuseppe Angelo Monardo?
L’Avv. Monardo, avvocato cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze specifiche nel diritto tributario e nelle procedure di ristrutturazione. Può analizzare rapidamente l’atto, individuare i vizi procedurali e sostanziali, proporre controdeduzioni efficaci, negoziare con l’ente e, se necessario, difenderti in giudizio fino alla Cassazione. Inoltre, come esperto negoziatore della crisi d’impresa, può assisterti nella composizione negoziata, nei piani del consumatore e nelle transazioni fiscali, garantendo una visione integrata tra tutela tributaria e recupero della continuità aziendale.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio l’impatto delle norme e l’applicazione delle strategie difensive, proponiamo alcune simulazioni basate su ipotesi realistiche. I valori sono indicativi e devono essere adattati ai parametri del proprio Comune.
8.1 Calcolo dell’imposta su un cartellone multiplo
Scenario: un’agenzia ha installato su terreno privato visibile dalla strada un cartellone bifacciale da 12 m², diviso in tre sezioni uguali da 4 m² ciascuna. Su ciascuna sezione appare il logo e il messaggio promozionale di tre aziende diverse (A, B, C). La tariffa comunale per pubblicità esterna è di €20 al m² per le prime due facce; le sanzioni per omessa dichiarazione sono pari al 100% del tributo.
- Determinazione della superficie imponibile: secondo l’art. 7 del d.lgs. 507/1993, ogni messaggio autonomo è tassato separatamente . Pertanto, la superficie imponibile per ciascuno è 4 m² (anche se l’impianto misura 12 m²). Non si può dividere il tributo pro‑quota.
- Calcolo del tributo dovuto: 4 m² × €20/m² = €80 per ciascuna azienda. Totale imposta: €80 × 3 = €240.
- Sanzione per omessa dichiarazione: se l’agenzia non ha presentato la dichiarazione, la sanzione è del 100% dell’imposta, quindi €80 per ciascun messaggio; totale €240.
- Interessi: supponiamo interessi legali del 2% annuo per due anni = €240 × 2% × 2 = €9,60.
- Totale dovuto: €240 (imposta) + €240 (sanzione) + €9,60 (interessi) = €489,60.
Difesa possibile: l’agenzia può contestare la richiesta se il Comune ha calcolato l’imposta su 12 m² anziché su 4 m² per ciascun messaggio. Se lo stesso messaggio è ripetuto su due cartelloni consecutivi, può chiedere l’applicazione dell’art. 7, comma 5, dimostrando il collegamento funzionale per ridurre l’imposta.
8.2 Applicazione del collegamento funzionale
Scenario: un’azienda installa quattro frecce direzionali consecutive lungo una strada che recano lo stesso messaggio “Ristorante X – uscita 5” su pannelli di 1 m² ciascuno. Il Comune emette quattro avvisi separati. La tariffa è €15/m².
- Imposta secondo l’ente: 1 m² × €15 × 4 pannelli = €60. Sanzione per omessa dichiarazione pari a €60. Totale €120.
- Difesa: l’azienda può invocare l’art. 7, comma 5, sostenendo che le frecce sono parte di un’unica campagna pubblicitaria con collegamento funzionale (dirigono i conducenti verso il ristorante), come indicato dalla Cassazione . Se il Comune accetta la deroga, l’imposta si calcola su un solo metro quadrato, quindi €15; la sanzione eventualmente ridotta sarà €15. Totale dovuto €30 anziché €120.
- Documentazione: per ottenere la deroga, la società deve presentare fotografie che mostrino la sequenza, il contratto con l’agenzia cartellonistica e la planimetria. Se l’ente rigetta l’istanza, si può impugnare l’atto.
8.3 Simulazione di accertamento con adesione
Scenario: l’ente notifica uno schema di atto richiedendo €10 000 tra imposta e sanzioni per un impianto di 20 m² installato per quattro anni senza dichiarazione. Il contribuente ritiene che una parte della superficie (5 m²) rientri nell’esenzione per insegna di esercizio (non supera 5 m²) e chiede l’adesione.
- Contraddittorio: entro 60 giorni presenta controdeduzioni chiedendo l’esenzione per i 5 m².
- Adesione: entro 30 giorni dallo schema chiede l’accertamento con adesione. L’ente accetta di escludere 5 m² dall’imponibile.
- Nuovo calcolo: superficie imponibile = 15 m²; tariffa €30/m² (ipotetica) → imposta €450; sanzioni ridotte a 1/3 (assumendo sanzione base €400) → €133,33; interessi €50. Totale €633,33.
- Rateizzazione: il contribuente chiede il pagamento in quattro rate trimestrali. Versa la prima rata di €158,33 al momento della firma. L’accordo chiude definitivamente la pendenza; se rispetta le rate, non potrà ricevere ulteriori accertamenti per gli anni considerati.
8.4 Esempio di piano del consumatore
Scenario: un professionista titolare di un’agenzia pubblicitaria individuale accumula debiti per €70 000: €30 000 di imposte nazionali, €20 000 di CUP arretrati, €10 000 di contributi previdenziali e €10 000 di fornitori. Il fatturato annuo è €25 000, con spese fisse di €15 000; possiede un’autovettura e un’attrezzatura per un valore complessivo di €10 000. Non ha immobili.
- Accesso alla procedura: si rivolge a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e presenta domanda di piano del consumatore con l’assistenza del Gestore (Avv. Monardo).
- Proposta: propone di pagare in 5 anni €20 000 complessivi: €10 000 ai fornitori, €5 000 al Fisco e €5 000 all’Inps; il resto del debito (50 000) sarebbe falcidiato. Prevede una moratoria di 12 mesi prima dell’inizio dei pagamenti e l’impegno a destinare al piano il 50% degli utili futuri.
- Valutazione: il giudice verifica che il debitore non ha agito con dolo, che il piano è più conveniente della liquidazione (che darebbe ai creditori circa €5 000, valore di realizzo dei beni), e che i creditori privilegiati hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni.
- Omologazione: il giudice omologa il piano nonostante il dissenso dell’Agenzia delle Entrate, poiché i creditori non votano nel piano del consumatore . I crediti tributari vengono falcidiati e degradati a chirografari per la parte eccedente il valore dell’autovettura .
- Esecuzione: se il professionista rispetta le rate, al termine del piano ottiene l’esdebitazione residua. La pubblicità potrà proseguire l’attività poiché l’agenzia non viene sottoposta a procedura concorsuale ordinaria.
9. Conclusione
L’accertamento fiscale su imposte e canoni legati alla pubblicità cartellonistica rappresenta un momento cruciale per le agenzie e le aziende che investono in visibilità. La disciplina, articolata tra norme nazionali e regolamenti comunali, richiede una conoscenza approfondita per evitare errori e tutelare i propri diritti. L’articolo ha illustrato:
- Le norme che disciplinano l’imposta comunale sulla pubblicità e il Canone Unico Patrimoniale e la giurisprudenza che ha chiarito come calcolare la superficie e come trattare i messaggi multipli .
- Il nuovo principio del contraddittorio preventivo e l’obbligo per l’amministrazione di concedere 60 giorni per le osservazioni, a pena di annullabilità .
- Le difese procedurali disponibili: dalla contestazione della notifica alla richiesta di accertamento con adesione, dall’eccezione di collegamento funzionale alla verifica delle esenzioni e agevolazioni.
- Gli strumenti alternativi come la rottamazione, i piani del consumatore, la composizione negoziata della crisi d’impresa e la transazione fiscale, utili per ridurre o rateizzare i debiti.
- Gli errori comuni da evitare e i consigli pratici per gestire correttamente la pubblicità e i rapporti con i Comuni.
Agire tempestivamente è la chiave del successo: la mancata reazione entro i termini comporta la definitività della pretesa e l’avvio della riscossione coattiva. L’assistenza di un professionista esperto permette di individuare vizi, valutare la convenienza delle soluzioni deflative e negoziare con l’ente impositore.
Perché scegliere l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team
L’Avv. Monardo e il suo staff multidisciplinare possiedono tutte le competenze necessarie per difendere le agenzie pubblicitarie e le imprese dai tributi locali:
- Profonda conoscenza del diritto tributario e bancario: l’esperienza come cassazionista consente di individuare vizi formali e sostanziali e di portarli avanti fino alla Corte di Cassazione.
- Capacità negoziale e gestione della crisi: come Gestore della crisi da sovraindebitamento e Esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo è in grado di strutturare piani di ristrutturazione e di negoziare con i creditori e gli enti pubblici.
- Approccio integrato: grazie alla collaborazione con commercialisti e consulenti fiscali, lo studio valuta l’impatto della controversia non solo sul tributo ma sull’intero bilancio aziendale, proponendo soluzioni sostenibili.
- Supporto immediato: lo studio analizza l’atto, avvia le controdeduzioni, predispone ricorsi e richiede sospensioni nell’immediato per evitare l’esecuzione forzata.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive. Non attendere che i termini scadano; la tempestività è l’arma principale per difendersi da un accertamento fiscale ingiusto.