Introduzione
Ricevere un accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate può essere un’esperienza destabilizzante, soprattutto per una web agency o per chi opera su piattaforme digitali. Il settore del digitale e dell’e‑commerce è infatti costantemente monitorato da norme interne e sovranazionali (come la direttiva UE DAC7) che rendono trasparenti le transazioni e consentono al Fisco di incrociare i dati di conti bancari, piattaforme on‑line e pagamenti elettronici. In questo contesto, le presunzioni fiscali e la ricostruzione dei ricavi possono portare a richieste ingenti di imposte, sanzioni e interessi. Non conoscere i propri diritti, ignorare i termini di legge o sottovalutare la complessità della procedura può comportare pignoramenti, ipoteche sui beni e gravi ripercussioni patrimoniali.
Per fortuna la normativa italiana offre molteplici strumenti di difesa: dalla fase di contraddittorio che precede l’avviso definitivo, all’istituto dell’accertamento con adesione, ai ricorsi davanti al giudice tributario con richiesta di sospensione. Oltre alle difese giudiziali, esistono anche procedure agevolate per definire i debiti (rottamazioni, definizioni agevolate, ravvedimento, piani di rateizzazione) e soluzioni per le situazioni di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore e esdebitazione).
Chi può aiutarti
L’avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con una comprovata esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti distribuiti sul territorio nazionale, esperti nel contenzioso tributario, nelle procedure concorsuali e nel diritto dell’economia digitale. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC). Inoltre, è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e vanta un’approfondita conoscenza della normativa più recente in materia di accertamenti telematici, DAC7 e digital service tax.
Grazie a queste competenze, l’avv. Monardo e il suo staff possono offrire una tutela completa e tempestiva: analisi tecnica dell’atto, verifica dei vizi di forma e di merito, richiesta di accesso agli atti, redazione di memorie difensive durante il contraddittorio, avvio di ricorsi e sospensive davanti alla Corte di giustizia tributaria, negoziazione con l’Agenzia tramite accertamento con adesione, definizione agevolata del debito, e assistenza nei piani di ristrutturazione o esdebitazione per i casi di crisi o insolvenza.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Quando l’attività on‑line diventa “impresa”
Per capire il perché dell’accertamento è essenziale distinguere l’attività occasionale da quella professionale/imprenditoriale. L’art. 55 del TUIR qualifica come reddito d’impresa qualsiasi reddito derivante dall’esercizio di attività commerciali abituale, anche se manca un’organizzazione in senso civilistico. La Cassazione ha precisato nel 2025 che per l’imposizione fiscale basta la professionalità e continuità dell’attività: l’iscrizione nel registro delle imprese o l’utilizzo di strutture non sono indispensabili . In particolare la sentenza 7552/2025 ha affermato che la vendita abituale di beni attraverso piattaforme on‑line configura un’impresa ai sensi dell’art. 2195 c.c. e dell’art. 55 TUIR. La Suprema Corte ha differenziato la nozione civilistica di imprenditore (art. 2082 c.c.), che richiede un’organizzazione, da quella fiscale, per la quale è sufficiente un’attività economica svolta professionalmente .
L’impatto pratico è notevole: se la web agency o il freelancer gestisce numerosi progetti, ha un sito strutturato, effettua decine di transazioni e utilizza sistemi di pagamento tracciabili, l’amministrazione finanziaria può presumere l’esistenza di un’attività abituale e pretendere l’apertura di partita IVA, la tenuta della contabilità, l’applicazione dell’IVA e il versamento delle imposte dirette. L’art. 32 DPR 600/1973 consente all’Agenzia di acquisire i dati dei conti correnti e di presumere come ricavi tutti gli accrediti non giustificati . La stessa presunzione si applica anche per i dati forniti dalle piattaforme digitali in virtù del D.Lgs. 32/2023 (attuazione della direttiva UE 2021/514, nota come DAC7), che obbliga gli operatori di piattaforme a comunicare alle amministrazioni fiscali i dati relativi ai venditori, alle transazioni e ai pagamenti .
1.2 DAC7 e digital service tax: nuove regole per il digitale
La direttiva UE 2021/514 (DAC7), recepita in Italia dal D.Lgs. 32/2023, introduce l’obbligo per i “platform operators” (operatori di piattaforme digitali) di raccogliere e trasmettere alle autorità fiscali informazioni sui venditori, inclusi il numero di transazioni, l’ammontare dei corrispettivi e l’identificativo del conto finanziario . Questa comunicazione riguarda la vendita di beni, la fornitura di servizi personali, l’affitto di beni immobili e il noleggio di mezzi di trasporto. Come precisato in un’interpello dell’Agenzia delle Entrate (risposta 122/2024), rientra tra le piattaforme anche un sito che consente la prenotazione di hotel, pur non gestendo direttamente i pagamenti .
Per le web agency che vendono servizi digitali (es. grafica, campagne di marketing, siti web), i dati trasmessi dalle piattaforme possono essere utilizzati dall’Agenzia per confrontare i ricavi dichiarati con quelli effettivamente percepiti. Nel 2025 le piattaforme devono segnalare i venditori che superano 30 transazioni o € 2.000 annui di corrispettivi , rendendo difficile mascherare un’attività imprenditoriale come occasionale.
Oltre alla DAC7, la digital service tax (imposta sui servizi digitali) applica un’aliquota del 3 % sui ricavi derivanti da pubblicità on‑line, intermediazione di marketplace, social network e trasmissione dati. La legge di bilancio 2025 (legge 207/2024) ha eliminato la soglia di € 5,5 milioni di ricavi specifici, per cui l’imposta si applica a tutte le imprese appartenenti a gruppi con fatturato globale superiore a € 750 milioni . Questa imposta colpisce soprattutto i colossi digitali, ma può coinvolgere anche web agency integrate in gruppi internazionali.
1.3 Statuto del Contribuente e contraddittorio obbligatorio
La legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) è stata profondamente modificata nel biennio 2023‑2024. Il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto l’art. 6‑bis, che impone all’Amministrazione finanziaria l’obbligo di instaurare un contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili (salvo alcune eccezioni). L’ufficio deve notificare al contribuente un “schema di atto”, contenente i fatti contestati e le prove, e concedergli almeno 60 giorni per presentare osservazioni o documenti. Solo dopo può essere emesso l’avviso definitivo .
L’art. 6‑bis prevede che il contraddittorio non si applichi agli atti emessi mediante procedure automatizzate o a quelli indifferibili per rischio di decadenza o pericolo per la riscossione . L’art. 7 dello Statuto è stato, a sua volta, modificato per imporre un obbligo di motivazione: l’atto deve riportare i fatti, le ragioni giuridiche e le fonti; non è possibile integrare successivamente la motivazione se non attraverso l’emissione di un nuovo atto .
La giurisprudenza si è rapidamente adattata. La Cassazione, con sentenza 287/2025, ha precisato che se l’ufficio introduce nel contraddittorio motivi nuovi non presenti nello schema originario, il termine di 60 giorni decorre da quando il contribuente è informato dei nuovi motivi . Le Sezioni Unite con sentenza 21271/2025 hanno ribadito che prima dell’introduzione dell’art. 6‑bis il contraddittorio era obbligatorio solo per i tributi armonizzati (IVA) e, anche in caso di violazione, l’atto era nullo solo se il contribuente dimostrava – con la cosiddetta “prova di resistenza” – che le proprie deduzioni avrebbero potuto influire sull’atto .
A ciò si aggiunge l’art. 7‑quinquies dello Statuto, che vieta l’utilizzo di prove acquisite illegalmente; l’art. 9‑bis, che introduce il principio del ne bis in idem; l’art. 10‑ter sulla proporzionalità delle sanzioni . Nel 2024 e 2025 ulteriori decreti legislativi (D.Lgs. 220/2023, 13/2024 e 81/2025) hanno riformato la giustizia tributaria e l’istituto dell’accertamento con adesione, come vedremo.
1.4 Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) e modifiche recenti
L’accertamento con adesione è un accordo tra contribuente e Agenzia che permette di ridurre le sanzioni e stabilire l’imposta dovuta senza proseguire il contenzioso. L’art. 6 del D.Lgs. 218/1997, come riformato nel 2024‑2025, consente al contribuente di presentare l’istanza:
- entro 30 giorni dalla ricezione dello schema di atto inviato durante il contraddittorio (art. 6‑bis Statuto) ;
- oppure entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso definitivo, sospendendo per 30 giorni il termine di impugnazione .
La presentazione della domanda sospende automaticamente sia il termine per il ricorso sia la riscossione per 90 giorni . La Cassazione (ordinanza 23828/2025) ha confermato che questa sospensione opera anche se il contribuente non partecipa alla riunione, in nome della certezza del diritto e della parità procedimentale . Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 81/2025 hanno ribadito la centralità del contraddittorio e hanno ampliato i casi di definizione agevolata delle sanzioni in caso di annullamento parziale dell’atto (definizione agevolata ex art. 17‑bis D.Lgs. 472/1997) .
1.5 Autotutela e definizione agevolata delle sanzioni
L’autotutela tributaria consente all’Agenzia di annullare i propri atti viziati senza attendere l’intervento del giudice. Il D.Lgs. 219/2023 ha codificato l’autotutela nello Statuto, introducendo gli articoli 10‑quater (autotutela obbligatoria per atti manifestamente illegittimi) e 10‑quinquies (autotutela facoltativa), e prevedendo la possibilità di impugnare il diniego di autotutela come atto autonomo . Successivamente il D.Lgs. 87/2024 ha inserito l’art. 17‑bis nel D.Lgs. 472/1997, che consente la definizione agevolata delle sanzioni quando l’atto viene annullato solo in parte in autotutela .
1.6 Presunzioni bancarie e onere della prova
L’amministrazione può ricostruire i ricavi di un contribuente utilizzando le movimentazioni bancarie. L’art. 32 DPR 600/1973 stabilisce che i versamenti e prelevamenti sui conti del contribuente, non risultanti dalle scritture contabili, sono presunti ricavi o compensi tassabili; questa presunzione si applica sia ai titolari di impresa sia ai privati . Tuttavia, la Cassazione ha chiarito con l’ordinanza 5529/2025 che quando l’accertamento si fonda su conti intestati a terzi (es. familiari), l’Agenzia deve dimostrare che il contribuente ha la concreta disponibilità di quei conti; non basta l’esistenza di una delega o un legame familiare . Se tale prova non c’è, l’accertamento è nullo.
1.7 Accessi, ispezioni e privacy
Gli accessi nei locali di un’impresa o di un professionista per reperire documentazione rilevante devono rispettare il diritto al domicilio e alla privacy. L’ordinanza della Cassazione 11910/2025 ha sollevato dubbi sulla legittimità degli accessi effettuati dalla Guardia di Finanza senza previa autorizzazione del giudice, richiamando la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Italgomme c. Italia e ipotizzando la disapplicazione degli articoli 33 DPR 600/1973 e 52 DPR 633/1972 in quanto non prevedono sufficienti garanzie . La questione è stata rimessa alla Consulta. Per gli operatori digitali è quindi fondamentale opporsi agli accessi illegittimi e chiedere l’annullamento degli atti fondati su prove raccolte senza le opportune garanzie.
1.8 Rottamazione, definizioni agevolate e concordati preventivi
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie “rottamazioni” dei carichi affidati all’Agente della Riscossione (AdER). La rottamazione‑quater (art. 1 commi 231‑252 L. 197/2022) ha consentito di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le somme dovute per spese esecutive, senza sanzioni né interessi; era possibile aderire entro il 30 giugno 2023 e pagare in un’unica soluzione o fino a 18 rate. La Cassazione ha chiarito che il processo tributario si estingue una volta pagata la prima rata della rottamazione, grazie all’interpretazione autentica dell’art. 12‑bis del DL 84/2025 (conv. L. 108/2025), che considera sufficiente il versamento della prima rata e la rinuncia al giudizio .
Nel 2025 è stata consentita la riammissione di chi era decaduto dalla rottamazione‑quater a causa di ritardi nei pagamenti; la domanda andava presentata entro il 30 aprile 2025 e la prima rata delle nuove dieci rate andava versata entro il 31 luglio 2025 .
La legge di bilancio 2026, in fase di approvazione al dicembre 2025, prevede la rottamazione‑quinquies, estendendo la definizione agevolata ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 e consentendo il pagamento in massimo 54 rate bimestrali (9 anni), con annullamento di sanzioni e interessi . La rottamazione‑quinquies ammette anche i contribuenti decaduti dalla quater e i debiti derivanti da precedenti rottamazioni ; i soggetti condannati per reati tributari nei 5 anni precedenti sono però esclusi .
In parallelo, il Concordato Preventivo Biennale (CPB) introdotto dal D.Lgs. 73/2024 e disciplinato dalla legge di bilancio 2025 offre a professionisti e imprese con indicatori sintetici di affidabilità (ISA) un accordo biennale con l’Agenzia, che fissa a priori il reddito da dichiarare; l’adesione doveva avvenire entro il 30 settembre 2025 e comporta un’imposta sostitutiva agevolata . Il CPB può essere una soluzione per web agency che vogliono pianificare in anticipo il proprio carico fiscale e ridurre il rischio di accertamenti.
1.9 Procedure per crisi da sovraindebitamento
La legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) regolano le procedure per i soggetti non fallibili (come persone fisiche, piccoli imprenditori e professionisti). Tra queste vi sono:
- il piano del consumatore, che consente alle persone fisiche con reddito regolare di proporre un piano di pagamento sostenibile, senza passare dal voto dei creditori ;
- il concordato minore (ex accordo di composizione), riservato a imprese e professionisti, che richiede l’approvazione dei creditori e consente la continuazione dell’attività ;
- la liquidazione controllata dei beni;
- l’esdebitazione e l’esdebitazione senza utilità, che permettono di cancellare i debiti residui a determinate condizioni .
In tutte queste procedure il debitore deve essere assistito da un Organismo di composizione della crisi (OCC). Il Ministero della Giustizia precisa che nelle procedure paraconcorsuali (accordo, piano del consumatore, liquidazione) il debitore deve rivolgersi a un OCC e che il Registro degli organismi è istituito dal DM 24 settembre 2014 n. 202 . Avv. Monardo, essendo professionista fiduciario di un OCC, può seguire il cliente in tutte le fasi della procedura.
1.10 Ulteriori norme e giurisprudenza utili
- Ravvedimento operoso: l’art. 13 D.Lgs. 472/1997 consente di regolarizzare omessi versamenti pagando la tassa, gli interessi legali e una sanzione ridotta . Per i tributi non versati in tempo, è sempre consigliabile utilizzare il ravvedimento prima che inizi l’accertamento.
- Responsabilità per sanzioni: l’art. 8 D.Lgs. 472/1997 stabilisce che le sanzioni tributarie non si trasmettono agli eredi, principio importante qualora il contribuente deceda durante la procedura .
- Ne bis in idem e illegittimità della prova: l’art. 7‑quinquies Statuto vieta l’uso di dati raccolti in violazione di norme, mentre l’art. 9‑bis impedisce la duplicazione di sanzioni per il medesimo fatto .
- Sospensione della riscossione: l’art. 47 D.Lgs. 546/1992 consente di richiedere la sospensione dell’atto impugnato quando la sua esecuzione può causare un danno grave e irreparabile . La richiesta può essere presentata insieme al ricorso e deve essere motivata; il giudice decide in camera di consiglio.
- Mediation per le liti di modico valore: l’art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992 (abrogato per le nuove controversie dal 2023 ma ancora applicabile ai processi pendenti) prevedeva la mediazione obbligatoria per le controversie fino a € 50.000, con sospensione del processo per 90 giorni .
2. Procedura: cosa succede dopo la notifica dell’atto
2.1 Tipologie di atti e contenuto
Per le web agency o freelancer che operano on‑line, l’accertamento può avere varie forme:
- Avviso di accertamento (imposte dirette, IVA, IRAP): è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate contesta l’esistenza di un maggiore reddito imponibile e richiede il pagamento di imposte, sanzioni e interessi. Deve riportare i fatti contestati, le norme violate e le prove, pena l’annullabilità .
- Avviso di irrogazione sanzioni: contesta esclusivamente l’inosservanza di obblighi formali (per esempio omessa dichiarazione o tardiva dichiarazione) e applica sanzioni amministrative.
- Avviso di rettifica IVA: riguarda la detrazione dell’IVA o la determinazione del volume d’affari.
- Cartella di pagamento: emessa da Agenzia Entrate Riscossione dopo l’iscrizione a ruolo, richiede il pagamento delle somme dovute e avvisa sulle azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi).
Un atto che non contiene l’indicazione dei fatti, delle prove e delle norme applicate è illegittimo. Inoltre l’atto deve indicare l’ufficio competente, il responsabile del procedimento, le modalità e i termini per presentare osservazioni o ricorso .
2.2 Fase di contraddittorio (schema di atto)
A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 6‑bis Statuto, l’Agenzia deve notificare al contribuente un “schema di atto” prima di emettere l’avviso definitivo. Questo documento contiene le contestazioni e le prove e apre la fase di contraddittorio, durante la quale il contribuente può:
- presentare osservazioni o documenti entro 60 giorni;
- richiedere l’accesso agli atti per esaminare le prove raccolte;
- proporre un’istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni dalla ricezione dello schema .
Questa fase è cruciale: ignorarla equivale a perdere l’opportunità di far valere le proprie ragioni e potrebbe precludere la possibilità di dedurre nuovi motivi in giudizio. Avv. Monardo consiglia di essere assistiti fin da subito da un professionista per redigere memorie tecniche, richiedere l’accesso ai documenti bancari e contestare eventuali violazioni di legge.
2.3 Notifica dell’avviso definitivo e termini di impugnazione
Se il contraddittorio non conduce a un accordo, l’ufficio emette l’avviso definitivo. Il contribuente ha due strade:
- Istanza di accertamento con adesione entro 15 giorni dalla notifica: sospende il termine di ricorso per 30 giorni . Durante questo periodo si svolge l’incontro con l’ufficio per discutere l’ammontare, le sanzioni e gli interessi.
- Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria) entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso può essere presentato online tramite il portale della giustizia tributaria. Oltre a esporre i motivi, è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto se la sua esecuzione comporta un danno grave e irreparabile .
Nel caso in cui il contribuente presenti l’istanza di adesione entro 30 giorni dallo schema di atto, il termine di impugnazione è sospeso per 90 giorni ; durante la sospensione l’ufficio non può iscrivere a ruolo né avviare il recupero coattivo. Dopo l’accordo o il rigetto, decorre nuovamente il termine residuo per impugnare.
Se l’avviso definitivo riguarda periodi d’imposta per i quali l’Agenzia riceve dati dalle piattaforme (DAC7), la notifica può essere interamente telematica tramite PEC. È fondamentale controllare la casella PEC aziendale e aggiornarne l’indirizzo presso gli organismi pubblici.
2.4 Accertamento con adesione: svolgimento e effetti
L’adesione si svolge generalmente in tre fasi:
- Presentazione dell’istanza (entro 30 giorni dallo schema o 15 giorni dall’avviso definitivo). Occorre indicare i dati dell’atto, i motivi di contestazione e, preferibilmente, una proposta transattiva. L’istanza sospende la riscossione e il termine per ricorrere.
- Invito dell’ufficio: l’ufficio deve convocare il contribuente entro 15 giorni dalla presentazione. In sede di contraddittorio l’Agenzia e il contribuente discutono la fondatezza delle contestazioni, il valore dei beni e delle prestazioni, e la possibilità di riduzione delle sanzioni.
- Redazione dell’atto di adesione: se si raggiunge un accordo, si sottoscrive l’atto e si procede al pagamento. Le sanzioni si riducono a un terzo di quelle originariamente irrogate; l’importo può essere rateizzato fino a 48 rate trimestrali, con interessi al tasso legale. In caso di mancato accordo, il contribuente può ancora ricorrere al giudice e il termine di 60 giorni riprende a decorrere.
La riforma del 2024‑2025 ha rafforzato la fase endoprocedimentale e ha previsto che la presentazione dell’istanza automaticamente sospende la riscossione anche se il contribuente poi non partecipa all’incontro . È quindi un’arma difensiva da attivare sempre, soprattutto quando si devono guadagnare mesi di tempo per preparare la strategia.
2.5 Ricorso al giudice tributario e sospensione dell’atto
Se non si raggiunge un accordo, o se si ritiene illegittimo l’avviso, il contribuente può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Il ricorso deve contenere:
- la precisa indicazione dell’atto impugnato e del suo numero;
- l’esposizione dei fatti e delle ragioni in diritto;
- l’indicazione dei documenti e delle prove a sostegno;
- la quantificazione delle somme contestate e l’indicazione se si chiede la sospensione.
L’art. 21 D.Lgs. 546/1992 (in vigore fino al 31 dicembre 2025) stabilisce che il ricorso dev’essere notificato entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto . Il successivo D.Lgs. 220/2023 ha ridotto a 30 giorni il termine per i ricorsi notificati dal 1° settembre 2024; fino al 2025, però, per le controversie di valore superiore a € 50.000 e per le liti ante 1/9/2024 continuano ad applicarsi i termini originari. Il ricorso dev’essere depositato telematicamente tramite il Sistema informativo della giustizia tributaria.
2.5.1 Richiesta di sospensione
Qualora l’immediata esecuzione dell’atto possa causare un danno grave e irreparabile (es. impossibilità di pagare stipendi, rischio di chiusura aziendale, pregiudizio irreparabile per l’immagine), è possibile chiedere la sospensione ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/1992 . Il presidente fissa l’udienza in tempi brevi; nelle situazioni più urgenti, può concedere la sospensione con decreto monocratico e richiedere, se ritiene, un idoneo deposito cauzionale. L’ordine di sospensione, parziale o totale, viene meno quando è pubblicata la sentenza di merito.
2.5.2 Mediazione e definizione delle liti di modico valore
Per le controversie fino a € 50.000 l’art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992 (applicabile alle controversie sorte prima del 2024) prevede che il ricorso costituisca anche reclamo e mediazione . La procedura dura 90 giorni; se le parti non raggiungono un accordo, il ricorso si perfeziona e prosegue dinanzi al giudice. Questa forma di definizione agevolata consente la riduzione delle sanzioni e l’estinzione del contenzioso, ma è attivabile solo per atti notificati prima del settembre 2024.
2.6 Riscossione e misure cautelari
Una volta formato il debito, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione iscrive il carico a ruolo e, decorsi i termini per impugnare, può avviare azioni coattive: pignoramento dei conti, fermo amministrativo dei veicoli, ipoteche sui beni immobili, iscrizione al Registro imprese di notizie pregiudizievoli. È possibile chiedere la rateizzazione ordinaria (fino a 72 rate mensili), purché il debito non sia oggetto di contenzioso. In caso di crisi di liquidità, si può valutare la rateizzazione straordinaria (fino a 120 rate) dimostrando la temporanea difficoltà economica.
La notifica di un atto di riscossione consente comunque di utilizzare definizioni agevolate (rottamazioni o saldo e stralcio) se previste dalla legge vigente. Ad esempio, la rottamazione‑quater e la futura quinquies sospendono le procedure esecutive dal momento di presentazione della domanda , a condizione che si versi la prima rata nei termini previsti.
3. Difese e strategie legali
Una volta ricevuto un accertamento, è fondamentale attivare tutte le leve difensive disponibili. La strategia deve essere personalizzata in funzione della tipologia di accertamento, dell’attività svolta dalla web agency, degli importi contestati e della situazione patrimoniale e finanziaria del contribuente.
3.1 Verifica preliminare dell’atto
- Validità della notifica: controllare se l’atto è stato notificato nei termini (in genere entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione o del settimo se omessa) e al corretto indirizzo (PEC, domicilio fiscale, indirizzo del legale). Una notifica tardiva o irregolare può invalidare l’atto.
- Motivazione: l’atto deve indicare in modo chiaro e circostanziato i fatti, le ragioni giuridiche, le prove e le fonti normative . L’uso di formule generiche (es. “si presume un maggior reddito”) può essere censurato. Se l’atto si limita a richiamare i movimenti bancari senza dimostrare la loro riferibilità all’attività, è possibile contestare l’insufficienza della motivazione.
- Contraddittorio: verificare se l’ufficio ha rispettato il procedimento di contraddittorio introdotto dall’art. 6‑bis Statuto (invio dello schema di atto, concessione di 60 giorni). In caso contrario, l’atto può essere impugnato per violazione del diritto di difesa. In alcune circostanze, tuttavia, il vizio è sanabile se l’ufficio dimostra che le deduzioni del contribuente non avrebbero modificato il risultato (prova di resistenza) ; è quindi essenziale allegare argomentazioni specifiche.
- Legittimità dell’accesso: se l’Agenzia ha effettuato accessi o ispezioni senza autorizzazione del giudice, è possibile invocare la nullità delle prove raccolte per violazione della privacy (art. 8 CEDU) .
- Presunzioni bancarie: contestare l’applicazione delle presunzioni sui conti di terzi e fornire prove che le somme non appartengono al contribuente o si riferiscono a prestazioni occasionali .
3.2 Preparazione della difesa tecnica
Una volta individuati i vizi, occorre predisporre una strategia di difesa che può comprendere:
- Richiesta di accesso agli atti: per esaminare i documenti, i questionari bancari, le segnalazioni delle piattaforme e la corrispondenza con terzi. L’accesso si richiede ai sensi della legge 241/1990.
- Memoria difensiva: durante il contraddittorio o in sede di adesione, presentare una memoria che spieghi l’origine delle somme, la natura occasionale delle prestazioni, la carenza di organizzazione, i costi sostenuti e non considerati dall’ufficio.
- Produzione di documenti: contratti, fatture, estratti conto, bilanci, dichiarazioni dei clienti che attestano la natura non imprenditoriale di certe operazioni. Per esempio, se la web agency ha ricevuto pagamenti da affiliate marketing solo occasionali, questi possono essere ricondotti a redditi diversi (art. 67 TUIR) piuttosto che a reddito d’impresa.
- Perizia tecnica: per le web agency è utile predisporre una relazione di un consulente informatico che dimostri che la piattaforma utilizzata non consente un’attività organizzata (ad esempio, il sito è un semplice portfolio, non un marketplace); oppure che i volumi di transazioni sono al di sotto delle soglie DAC7.
- Istanza di adesione: redigere un’istanza completa e motivata per l’accertamento con adesione; è importante proporre un importo ragionevole basato sulle effettive transazioni e richiedere la riduzione delle sanzioni.
- Ricorso e sospensione: predisporre il ricorso entro i termini, chiedendo la sospensione con adeguata documentazione sul pregiudizio che deriverebbe dal pagamento immediato (es. bilanci, previsioni di cassa).
3.3 Strategie per ridurre o definire il debito
Oltre alla contestazione nel merito, esistono diversi strumenti per ridurre o estinguere il debito fiscale:
3.3.1 Accertamento con adesione
Come visto, consente di ridurre le sanzioni a un terzo e di rateizzare il pagamento fino a 48 rate trimestrali. Per le web agency con liquidità limitata, questa può essere la soluzione ideale per evitare l’avvio del processo e ottenere uno sconto sulle sanzioni.
3.3.2 Definizione agevolata dei ruoli (rottamazioni)
- Rottamazione‑quater (Legge 197/2022): consentiva di estinguere le cartelle affidate a AdER tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo il capitale. Il pagamento della prima rata determina l’estinzione del processo . Scaduta nel 2023, nel 2025 la legge Milleproroghe ha permesso la riammissione per i decaduti con versamenti in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in dieci rate .
- Rottamazione‑quinquies (in via di approvazione per il 2026): estende la definizione ai debiti affidati fino al 31 dicembre 2023, permette fino a 54 rate bimestrali e include anche i decaduti dalla quater . È escluso chi ha riportato condanne per reati tributari gravi nei 5 anni precedenti . Al momento della domanda si sospendono le azioni cautelari e si ottiene un DURC regolare .
3.3.3 Concordato Preventivo Biennale (CPB)
Il CPB, valido per le annualità 2025‑2026, permette agli esercenti attività d’impresa o professioni soggetti agli ISA di concordare con l’Agenzia un reddito predefinito. L’adesione richiede un punteggio ISA sufficiente e l’assenza di gravi irregolarità; l’Agenzia propone un reddito basato sui dati 2024 e, se accettato, il contribuente paga un’imposta sostitutiva (10 %, 12 % o 15 %) sul differenziale e non può essere sottoposto a ulteriori accertamenti .
3.3.4 Ravvedimento operoso
Prima dell’avvio dell’accertamento è possibile sanare omissioni di versamento versando il tributo, gli interessi al tasso legale e una sanzione ridotta secondo i tempi (un quindicesimo della minima se il pagamento avviene entro 15 giorni, un decimo se entro 30 giorni, ecc.) . Se la web agency si accorge di non avere versato l’IVA su alcune operazioni, conviene ricorrere al ravvedimento immediatamente per evitare l’irrogazione di sanzioni più pesanti.
3.3.5 Autotutela
Presentare un’istanza di autotutela consente all’Agenzia di annullare in tutto o in parte l’atto viziato. A seguito del D.Lgs. 219/2023 l’ufficio deve adottare autotutela obbligatoria in caso di errore manifesto (ad es., doppia imposizione, errata persona, prescrizione), mentre l’autotutela facoltativa è possibile in altri casi; il diniego espresso o tacito è oggi impugnabile . Se l’annullamento è solo parziale, il contribuente può definire le sanzioni con un ulteriore abbattimento ai sensi dell’art. 17‑bis D.Lgs. 472/1997 .
3.3.6 Piani di rateazione e piani del consumatore
Quando il debito è già in fase di riscossione, l’AdER può concedere piani ordinari (72 rate mensili) o straordinari (120 rate) a condizione che il contribuente dimostri la sua situazione di temporanea difficoltà. In caso di sovraindebitamento, la web agency o il suo titolare (persona fisica) può ricorrere al piano del consumatore, che prevede un piano di pagamento calibrato sui redditi e non richiede il voto dei creditori . Il concordato minore consente invece alle imprese non fallibili di continuare l’attività, con l’approvazione dei creditori . Dopo il completamento del piano o della liquidazione, il debitore può ottenere l’esdebitazione ed essere liberato dai debiti residui .
3.4 Errori comuni da evitare
- Ignorare lo schema di atto: non presentare osservazioni nel contraddittorio significa rinunciare a contestare preliminarmente i rilievi e può impedire di introdurre nuovi fatti in giudizio.
- Non richiedere l’accesso agli atti: senza conoscere le prove in mano all’amministrazione (movimenti bancari, segnalazioni DAC7, incroci di dati), è difficile costruire una difesa efficace.
- Aspettare la fine dei termini: presentare il ricorso all’ultimo momento può impedire di raccogliere la documentazione necessaria; inoltre non permette di chiedere la sospensione in tempo utile.
- Pagare l’importo richiesto senza verifiche: ciò equivale a un riconoscimento del debito e può precludere la possibilità di rimborso.
- Sottovalutare le presunzioni: il contribuente deve fornire prova contraria alle presunzioni bancarie e delle piattaforme; altrimenti i ricavi presunti diventano definitivi.
- Confondere piani di rateazione con definizione agevolata: la rateazione ordinaria non estingue sanzioni e interessi; la rottamazione, invece, annulla queste voci.
4. Strumenti alternativi e agevolazioni
4.1 Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Norme principali applicabili a una web agency
| Ambito | Normativa/giurisprudenza | Sintesi e impatto |
|---|---|---|
| Reddito d’impresa | Art. 55 TUIR; Cass. 7552/2025 | La vendita abituale on‑line configura reddito d’impresa anche senza organizzazione formale; l’attività occasionale rientra nei redditi diversi (art. 67 TUIR). |
| Presunzioni bancarie | Art. 32 DPR 600/1973; Cass. 5529/2025 | Tutti i versamenti e prelevamenti non giustificati sono presunti ricavi; se l’accertamento riguarda conti di terzi, l’Agenzia deve provare la concreta disponibilità da parte del contribuente. |
| Contraddittorio | Art. 6‑bis L. 212/2000 | L’Agenzia deve inviare uno schema di atto e concedere almeno 60 giorni per osservazioni; se introduce nuovi motivi, il termine decorre dalla loro comunicazione . |
| Motivazione degli atti | Art. 7 L. 212/2000 | Gli atti devono indicare fatti, motivi giuridici, prove e fonti normative; eventuali integrazioni richiedono un nuovo atto. |
| Accessi e ispezioni | Art. 52 DPR 633/1972; Cass. 11910/2025 | Gli accessi senza autorizzazione giudiziaria potrebbero violare l’art. 8 CEDU; la Cassazione ha sollevato la questione alla Consulta. |
| Accertamento con adesione | Art. 6 D.Lgs. 218/1997 | È possibile chiedere la proposta entro 30 giorni dallo schema o entro 15 giorni dall’avviso; sospende i termini per 90 giorni. |
| Autotutela | Art. 10‑quater e 10‑quinquies L. 212/2000; art. 17‑bis D.Lgs. 472/1997 | L’amministrazione può annullare gli atti illegittimi; il diniego è impugnabile. Definizione agevolata delle sanzioni in caso di annullamento parziale. |
| Sospensione giudiziale | Art. 47 D.Lgs. 546/1992 | Il contribuente può chiedere la sospensione della riscossione dimostrando il danno grave e irreparabile; il giudice decide in tempi rapidi. |
| Rottamazioni e definizioni | Art. 1, commi 231‑252 L. 197/2022; DL 84/2025 | Rottamazione‑quater: estinzione del processo con la prima rata; riammissione 2025; rottamazione‑quinquies prevista per 2026 . |
| Sovraindebitamento | L. 3/2012; D.Lgs. 14/2019; DM 202/2014 | Procedure per non fallibili: piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata; necessaria l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi. |
Tabella 2 – Termini e scadenze chiave
| Fase | Termini normativi principali | Note pratiche |
|---|---|---|
| Ricezione dello schema di atto | Invio da parte dell’Agenzia obbligatorio; decorre il termine di 60 giorni per inviare osservazioni . | In questo periodo è possibile richiedere accesso agli atti e proporre istanza di adesione (entro 30 giorni). |
| Istanza di accertamento con adesione | 30 giorni dallo schema oppure 15 giorni dall’avviso . | Sospende il termine per ricorrere per 90 giorni . |
| Notifica dell’avviso definitivo | Termine per il ricorso: 60 giorni (fino al 31 dicembre 2025) . Dal 1/9/2024 per nuove controversie il termine è di 30 giorni. | Il termine può essere sospeso in caso di adesione o di mediazione ex art. 17‑bis. |
| Pagamento dell’avviso | Entro 60 giorni dalla notifica (se non impugnato). | Se si paga un terzo del tributo richiesto e si presenta ricorso, l’esecuzione è sospesa. |
| Accertamento con adesione | Redazione dell’atto di adesione entro 15 giorni dalla convocazione. | Riduzione delle sanzioni a un terzo; rateizzazione fino a 48 rate. |
| Ricorso e sospensione | Ricorso entro 60 giorni; richiesta di sospensione possibile contestualmente . | L’ordinanza di sospensione può essere impugnata entro 15 giorni. |
| Rottamazione‑quater | Domanda entro il 30 giugno 2023; versamento della prima rata 31 ottobre 2023. Riammissione domande entro 30 aprile 2025 . | Estinzione del processo con il pagamento della prima rata . |
| Rottamazione‑quinquies | Prevista apertura dal 1° gennaio al 30 aprile 2026; prima rata 31 luglio 2026 . | Possibilità di pagamento fino a 54 rate bimestrali; include i decaduti dalla quater. |
4.2 Strumenti per i casi di sovraindebitamento
Per le web agency o i loro soci che si trovano in uno stato di insolvenza non superabile mediante le ordinarie dilazioni, la legge 3/2012 e il Codice della crisi offrono tre principali strumenti:
- Piano del consumatore – destinato a persone fisiche con reddito regolare (lavoratori dipendenti, pensionati, autonomi con redditi certi). Consente di proporre ai creditori un piano sostenibile senza necessità di voto e di liberarsi dal quinto dello stipendio . Il piano è omologato dal giudice se rispetta il principio di meritevolezza e di soddisfazione minima dei creditori.
- Concordato minore – riservato a imprese e professionisti non fallibili (attivo < € 300.000, ricavi < € 200.000 e debiti < € 500.000). Richiede l’approvazione del 50 % dei creditori e consente la continuazione dell’attività .
- Liquidazione controllata e esdebitazione – in assenza di un piano sostenibile, è possibile cedere i propri beni ai creditori sotto il controllo dell’autorità giudiziaria; al termine il debitore è esdebitato dai debiti residui . L’esdebitazione senza utilità permette a soggetti meritevoli e incapienti di cancellare i debiti pur pagando poco o nulla, con l’obbligo di comunicare eventuali nuovi redditi nei quattro anni successivi .
Il ricorso a queste procedure implica l’intervento di un Organismo di composizione della crisi (OCC); la legge richiede che il debitore sia assistito da un OCC nelle procedure paraconcorsuali . Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e fiduciario di un OCC, offre assistenza specializzata per redigere la proposta e seguire l’iter presso il tribunale.
4.3 Simulazioni pratiche
4.3.1 Simulazione A: Web agency con ricavi non dichiarati
Contesto: una web agency individuale fattura servizi di marketing digitale senza partita IVA, incassando 40.000 € in un anno tramite PayPal e bonifici. I proventi non vengono dichiarati. L’Agenzia riceve i dati DAC7 (superati i 30 pagamenti e i 2.000 €) e i dati bancari.
Accertamento: l’ufficio notifica uno schema di atto contestando un maggior reddito d’impresa di 40.000 €, con imposta sostitutiva (flat tax per autonomi) 15 % (6.000 €), IVA al 22 % (8.800 €), sanzioni per omessa dichiarazione (120 % dell’imposta) e interessi per 4 anni (3 % annuo). Il totale richiesto sfiora 30.000 €.
Difesa:
- Contraddittorio: si presentano osservazioni entro 60 giorni, sostenendo la natura occasionale dei lavori, documentando che i proventi derivano da poche commesse e non da attività organizzata. Si allegano contratti saltuari e prove di un lavoro dipendente prevalente. Si contestano le sanzioni sproporzionate (principio di proporzionalità art. 10‑ter Statuto).
- Adesione: si deposita istanza di accertamento con adesione entro 30 giorni. L’Agenzia riconosce parte delle argomentazioni e riqualifica il reddito come reddito diverso (art. 67 TUIR) limitando la tassazione a 15.000 €. Le sanzioni si riducono a un terzo. L’atto di adesione prevede il pagamento di 4.500 € di imposta, 1.500 € di interessi e 2.000 € di sanzioni. Totale 8.000 €. Rateizzazione in 12 rate da 700 €.
- Risultato: il debito iniziale di 30.000 € si riduce a circa 8.000 €. Si evita il contenzioso e i rischi di pignoramento.
4.3.2 Simulazione B: Web agency in crisi di liquidità e cartelle esattoriali
Contesto: una società di web design accumula debiti per IVA, contributi e ritenute, non riuscendo a pagare a causa di insolvenze dei clienti. Sono emesse cartelle per 150.000 €. L’azienda rischia il pignoramento dei conti e l’iscrizione di ipoteca sul capannone.
Soluzioni:
- Rottamazione‑quater: se la cartella rientra tra i ruoli affidati entro il 30 giugno 2022, la società aderisce alla rottamazione‑quater, estinguendo i debiti pagando solo 90.000 € di capitale in 18 rate e annullando 60.000 € di interessi e sanzioni.
- Riammissione: poiché era decaduta per aver saltato una rata, aderisce alla riammissione 2025, presentando domanda entro 30 aprile 2025 e pagando la prima rata il 31 luglio .
- Rottamazione‑quinquies: per i ruoli 2023 la società predispone l’adesione alla rottamazione‑quinquies (domanda 2026), dilazionando il pagamento in 54 rate da circa 2.000 € .
- Accordo di composizione: parallelamente, i soci chiedono l’assistenza di un OCC e presentano un concordato minore: propongono ai creditori un piano di ristrutturazione con pagamento del 40 % dei debiti grazie a nuovi finanziamenti e alla riduzione dei costi. Il tribunale omologa il piano.
Risultato: la società evita azioni esecutive, riduce gli oneri e prosegue l’attività.
4.4 Domande frequenti (FAQ)
- Se vendo servizi on‑line occasionalmente devo aprire la partita IVA?
No, solo se l’attività è abituale e professionale; la Cassazione ha stabilito che per essere considerati imprenditori non occorre un’organizzazione complessa, ma basta la continuità . Se le vendite sono saltuarie e prive di scopi di lucro, rientrano nei redditi diversi (art. 67 TUIR). - Posso contestare un accertamento basato su conti intestati a un familiare?
Sì. L’Agenzia deve dimostrare che avevi la disponibilità effettiva del conto; la Cassazione ha annullato un accertamento in cui la presunzione si basava solo su una delega bancaria . - Quali sono le novità della DAC7 per le web agency?
Gli operatori di piattaforme devono comunicare all’Agenzia le transazioni e l’identità dei venditori ; se superi 30 transazioni o € 2.000 all’anno, le informazioni vengono scambiate tra gli Stati UE. - Che succede se l’Agenzia non mi concede il contraddittorio?
L’atto può essere impugnato per violazione del diritto di difesa; tuttavia, dopo la sentenza SU 21271/2025, devi dimostrare che le tue osservazioni avrebbero potuto incidere sull’esito (prova di resistenza) . - Posso sospendere il pagamento dell’avviso mentre ricorro?
Sì, puoi chiedere la sospensione al giudice; devi dimostrare il danno grave e irreparabile e presentare idonee garanzie . - È possibile rateizzare il debito dopo la sentenza?
Sì. Dopo la formazione del ruolo, l’AdER può concedere rateazioni ordinarie (72 rate) o straordinarie (120 rate) a fronte di difficoltà economica. - Quali sono i vantaggi dell’accertamento con adesione?
Le sanzioni si riducono a un terzo; puoi rateizzare l’importo fino a 48 rate e bloccare la riscossione per 90 giorni. - Cos’è l’autotutela obbligatoria?
L’ufficio deve annullare gli atti manifestamente illegittimi (errore di persona, doppia imposizione, prescrizione); il diniego è impugnabile . - Cosa cambia con la rottamazione‑quinquies rispetto alla quater?
La quinquies estende i debiti sanabili fino al 31 dicembre 2023, consente fino a 54 rate bimestrali e ammette i decaduti dalla quater . - Cosa succede se salto una rata della rottamazione?
Decadi dal beneficio e il debito residuo torna integralmente esigibile; tuttavia, la legge del 2025 ha previsto la riammissione per i decaduti, con domanda da presentare entro il 30 aprile 2025 . - Le sanzioni si trasmettono agli eredi?
No. L’art. 8 D.Lgs. 472/1997 stabilisce che l’obbligazione per sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi . Gli eredi rispondono solo per le imposte dovute. - È possibile usare la legge sul sovraindebitamento per i debiti fiscali?
Sì. Il piano del consumatore e il concordato minore includono anche debiti fiscali; l’Agenzia partecipa come creditrice e il giudice può ridurre o falcidiare i debiti se il piano è sostenibile . - Cosa succede se non rispondo ai questionari bancari dell’Agenzia?
L’Ufficio può procedere in via induttiva, applicando le presunzioni massime e irrogando sanzioni per infedele collaborazione. È sempre meglio rispondere, anche contestando le richieste e chiedendo proroghe. - La digital service tax riguarda anche le piccole web agency?
No, si applica solo ai gruppi con fatturato mondiale superiore a € 750 milioni . Tuttavia, le web agency che forniscono servizi pubblicitari su piattaforme soggette alla digital tax possono subire una maggiore incidenza dei costi. - Che vantaggi offre il Concordato Preventivo Biennale?
Permette di concordare in anticipo il reddito e la base imponibile per due anni, evitando accertamenti successivi e ottenendo un’imposta sostitutiva agevolata . - Quali soggetti non possono accedere al concordato minore?
I soggetti fallibili, ovvero le imprese che superano i limiti patrimoniali e di ricavi (attivo > € 300.000, ricavi > € 200.000, debiti > € 500.000). Per loro si applica il fallimento o la liquidazione giudiziale . - Posso proporre un piano del consumatore per debiti professionali?
Il piano del consumatore si applica solo alle persone fisiche per debiti di natura personale; il professionista con debiti da attività professionale rientra nel concordato minore o nella liquidazione controllata . - L’Agenzia può utilizzare dati ottenuti illecitamente (es. accessi illegittimi)?
No. L’art. 7‑quinquies Statuto vieta l’uso di prove acquisite in violazione di legge; eventuali dati raccolti senza autorizzazione possono essere esclusi . - Cosa succede se l’Agenzia emette un nuovo avviso dopo l’adesione?
Se l’atto di adesione viene perfezionato, l’Agenzia non può più emettere un nuovo accertamento per i medesimi fatti salvo scoperta di nuovi elementi; la definizione comporta l’integrale copertura. - È obbligatorio farsi assistere da un avvocato?
Non è obbligatorio, ma vivamente consigliato: il diritto tributario e il processo tributario sono complessi e i termini sono stringenti. Un avvocato esperto può individuare i vizi dell’atto, gestire la documentazione e negoziare con l’Agenzia.
5. Conclusione
L’accertamento fiscale rivolto a una web agency o a un operatore digitale non è un destino inevitabile ma un campanello d’allarme che può trasformarsi in un’opportunità di regolarizzazione e di ristrutturazione. Il contesto normativo del 2025‑2026 è in rapida evoluzione: la digitalizzazione delle transazioni (DAC7), la riforma della giustizia tributaria, le rottamazioni e il Concordato Preventivo Biennale offrono nuovi strumenti, ma richiedono competenze specialistiche per essere sfruttati al meglio.
In questa guida abbiamo visto come difendersi: dalla corretta gestione del contraddittorio e della motivazione agli strumenti di accertamento con adesione, autotutela, rottamazione e sovraindebitamento. Abbiamo analizzato le principali sentenze del 2025 (Cassazione 7552/2025, 5529/2025, 11910/2025, 287/2025, 21271/2025, 23828/2025, 29574/2025) e le riforme legislative più recenti.
Il messaggio principale è uno: agire tempestivamente. Ogni fase della procedura è scandita da termini stringenti; perdere un termine significa perdere diritti o essere costretti a pagare somme ingiuste. Affidarsi a professionisti esperti consente di individuare i vizi, sfruttare le norme a proprio favore e negoziare con l’Agenzia la soluzione più conveniente.
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