Introduzione
Le start‑up innovative rappresentano da oltre un decennio uno dei principali motori di crescita dell’economia italiana. La disciplina speciale introdotta dal D.L. 179/2012 – profondamente riformata dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (L. 193/2024) – offre benefici fiscali, esenzioni e una cornice societaria flessibile per favorire la nascita e la crescita di imprese altamente tecnologiche. Tuttavia, queste agevolazioni comportano anche controlli accurati da parte dell’Agenzia delle Entrate e, in caso di contestazioni, accertamenti fiscali che possono mettere in pericolo la continuità aziendale. Ricevere un avviso di accertamento – o un processo verbale di constatazione – significa dover difendere rapidamente i propri diritti, rispettare termini molto brevi e saper scegliere fra rimedi alternativi come ricorsi, rottamazioni, piani del consumatore o procedure di ristrutturazione del debito.
In questo articolo completo e aggiornato a dicembre 2025 esamineremo passo per passo la normativa vigente, la giurisprudenza più recente e le strategie di difesa per chi gestisce una start‑up innovativa. Forniremo un quadro pratico che risponde a domande come:
- Quali sono i requisiti per essere riconosciuti come start‑up innovativa?
- Quando un accertamento fiscale è illegittimo o nullo?
- Quali termini deve rispettare il Fisco e quali diritti ha il contribuente?
- Come ottenere sospensioni o rottamazioni e in quali casi è preferibile un piano di rientro negoziato?
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
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- vanta competenze in diritto bancario e tributario;
- è guidato da un avvocato cassazionista, abilitato a patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione e alle magistrature superiori;
- include professionisti iscritti negli elenchi del Ministero della Giustizia come gestori della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012;
- è fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e opera anche come esperto negoziatore della crisi d’impresa secondo il D.L. 118/2021;
- assiste startup innovative in tutta Italia predisponendo analisi degli atti, ricorsi tributari, sospensioni cautelari, trattative stragiudiziali con l’amministrazione e piani di rientro personalizzati.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Definizione di start‑up innovativa e requisiti (art. 25 D.L. 179/2012 e L. 193/2024)
La qualifica di start‑up innovativa è disciplinata dall’art. 25 del D.L. 179/2012, modificato dalla L. 193/2024. Per essere iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese, una società di capitali deve:
- essere una micro, piccola o media impresa ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE;
- essere costituita da non più di cinque anni e avere sede in Italia o in un altro Stato UE/SEE con stabile organizzazione in Italia;
- avere ricavi annuali non superiori a 5 milioni di euro;
- non distribuire utili e avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, senza svolgere attività prevalente di agenzia o consulenza;
- non essere stata costituita per fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda.
Inoltre la società deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:
- investire in ricerca e sviluppo almeno il 15 % del maggiore tra costi e valore della produzione;
- impiegare personale altamente qualificato (almeno un terzo dottori di ricerca o ricercatori o due terzi laureati magistrali);
- essere titolare o depositaria di brevetti o software registrati.
Le start‑up devono iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese entro cinque anni dalla costituzione. La permanenza nella sezione, dopo i primi tre anni, può prolungarsi fino a cinque anni dalla data di iscrizione se si verifica almeno uno dei requisiti di crescita descritti dalla L. 193/2024: aumento al 25 % delle spese in R&S, contratti con la pubblica amministrazione, incremento di ricavi o occupazione superiore al 50 % o aumento di capitale con investitori professionali. Per le start‑up che dimostrano una crescita straordinaria (scale‑up) è possibile estendere la protezione fino a nove anni complessivi mediante investimenti di oltre 1 milione di euro da parte di organismi di investimento collettivo o raddoppio dei ricavi anno su anno.
L’amministratore deve presentare annualmente un’autocertificazione che confermi il possesso dei requisiti; l’omesso invio comporta la cancellazione d’ufficio dalla sezione speciale, ma è ammesso il ravvedimento finché la Camera di Commercio non procede alla cancellazione .
1.2 Benefici fiscali e deroghe per le start‑up
L’iscrizione alla sezione speciale garantisce numerose agevolazioni fiscali e societarie. Fra le principali:
- Esonero da imposta di bollo e diritti camerali per gli atti societari nei primi cinque anni ;
- Esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA ;
- Esclusione dalla disciplina delle società di comodo e dalle penalizzazioni sulle perdite sistematiche ;
- Remunerazione con strumenti partecipativi (stock option, work for equity) fiscalmente irrilevante, purché la società non eserciti il riacquisto delle proprie quote ;
- Agevolazioni “de minimis” per investitori: dal 2025 l’incentivo fiscale per investimenti nel capitale delle start‑up può arrivare al 65 % (per persone fisiche) o al 30 % (per società).
Sono inoltre previste deroghe alla disciplina societaria ordinaria (possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi, deroga alle regole di riduzione del capitale, disciplina del lavoro flessibile, proroga per la copertura delle perdite) e l’accesso semplificato al Fondo di garanzia per le PMI.
1.3 Fine del “paracadute” e accesso alle procedure concorsuali
Storicamente l’art. 31 del D.L. 179/2012 escludeva le start‑up innovative dalle procedure concorsuali maggiori (fallimento / liquidazione giudiziale e concordato preventivo), confinandole nelle procedure di sovraindebitamento. La Cassazione, con sentenza n. 21152/2022, ha chiarito che l’iscrizione nella sezione speciale non è sufficiente a impedire il controllo giudiziale: il giudice deve verificare il possesso effettivo dei requisiti .
Con l’ordinanza n. 1587/2024 la Suprema Corte ha ribadito che la protezione quinquennale è perentoria: trascorsi 60 mesi dalla costituzione, la società insolvente è soggetta alla liquidazione giudiziale anche se la cancellazione dal Registro interviene in ritardo . Questa pronuncia ha sancito la fine automatica del paracadute, indipendentemente da adempimenti formali .
La L. 193/2024 ha introdotto una novità importante: le start‑up “scale‑up” possono prorogare la protezione fino a nove anni se soddisfano requisiti di crescita e investimenti . Inoltre, il D.Lgs. 136/2024 (correttivo ter) ha riconosciuto alle start‑up innovative non classificate come “imprese minori” la facoltà di accedere volontariamente agli strumenti maggiori di regolazione della crisi (concordato, concordato preventivo o liquidazione giudiziale). L’accesso è consentito solo su iniziativa del debitore; i creditori e il Pubblico Ministero non possono chiedere la liquidazione . Questa deroga offre alle start‑up più strutturate la possibilità di scegliere lo strumento più adatto alla propria crisi, mentre le imprese minori restano confinate nella liquidazione controllata .
1.4 Termine di accertamento e accertamento integrativo (art. 43 D.P.R. 600/1973 e art. 57 D.P.R. 633/1972)
Il termine per la notifica dell’avviso di accertamento delle imposte dirette è fissato dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973: l’amministrazione deve notificare l’avviso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione; in caso di dichiarazione omessa, entro il settimo anno; per il recupero di aiuti di Stato, entro l’ottavo anno . Prima della scadenza del termine l’ufficio può emettere un accertamento integrativo basato su elementi sopravvenuti, ma deve indicare espressamente i nuovi elementi e la loro provenienza . Un’analoga previsione esiste per l’IVA nell’art. 57 del D.P.R. 633/1972, che consente l’accertamento integrativo fino alla scadenza del termine e richiede di specificare i nuovi elementi .
1.5 Presunzione sui dati bancari e onere della prova
L’art. 32 del D.P.R. 600/1973 prevede che i prelevamenti ingiustificati dai conti correnti siano considerati ricavi. La Corte costituzionale, con sentenza n. 10/2023, ha confermato la legittimità della norma ma ha precisato che il contribuente può sempre fornire prova contraria deducendo i costi sostenuti; il giudice deve esercitare i propri poteri istruttori per garantire l’equità del prelievo . La Cassazione n. 7552/2025 ha ricordato che la definizione di “imprenditore” ai fini fiscali non coincide necessariamente con quella civilistica e che i dati bancari costituiscono presunzioni relative .
1.6 Contraddittorio anticipato e Statuto del contribuente
Il diritto al contraddittorio, già riconosciuto dalla giurisprudenza europea, è stato codificato in Italia con l’introduzione dell’art. 6‑bis della L. 212/2000 (Statuto del contribuente), in vigore dal 18 gennaio 2024. La norma stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo: l’amministrazione trasmette al contribuente uno schema di atto, assegnando almeno 60 giorni per presentare osservazioni e documenti; l’atto definitivo deve motivare l’eventuale mancato accoglimento delle difese . Sono esclusi dall’obbligo gli atti automatizzati, le procedure di riscossione coattiva, le ipotesi di urgenza e poche altre categorie elencate nel D.M. 24 aprile 2024 . Se l’adempimento del contraddittorio mette a rischio la decadenza, il termine di accertamento è prorogato di 120 giorni .
L’art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente limita la presenza fisica dei verificatori presso la sede del contribuente a 30 giorni lavorativi, prorogabili per altri 30 giorni in caso di complessità; la Cassazione ha chiarito che il termine è ordinatorio e la violazione non comporta la nullità dell’accertamento .
1.7 Giurisprudenza su nullità, prove e responsabilità
La giurisprudenza della Corte di Cassazione del 2025 ha prodotto importanti pronunce in tema di accertamenti fiscali:
- Cass. 23939/2025: ha affermato che l’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società estinta è nullo; l’ex liquidatore non ha legittimazione a rappresentare la società, e l’atto dev’essere emesso nei confronti dei soci .
- Cass. 8452/2025: ha precisato che nel processo tributario non esiste un divieto generalizzato di utilizzare prove acquisite illegittimamente come nel processo penale; l’inutilizzabilità sussiste solo quando sono violati diritti costituzionali fondamentali .
- Cass. 7552/2025: ha ribadito che per qualificare l’attività imprenditoriale ai fini fiscali non occorre la stessa continuità richiesta dal Codice civile e che i dati bancari costituiscono presunzioni di reddito, superabili dal contribuente .
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un accertamento fiscale
2.1 Tipologie di atti e loro effetti
Nel caso di una start‑up innovativa, l’amministrazione finanziaria può emettere diversi atti:
- Processo verbale di constatazione (PVC): redatto al termine della verifica fiscale, contiene le violazioni riscontrate. Il contribuente può presentare osservazioni entro 60 giorni (se applicabile l’art. 6‑bis) prima che l’ufficio emetta l’avviso di accertamento.
- Invito al contraddittorio: ai sensi dell’art. 6‑bis o del previgente art. 5-ter D.Lgs. 218/1997, l’ufficio invita il contribuente ad esporre i propri argomenti prima dell’emissione dell’accertamento con adesione.
- Avviso di accertamento: atto impositivo che contiene l’imposta accertata, le sanzioni e gli interessi. Deve essere notificato entro i termini di decadenza (art. 43 D.P.R. 600/1973 e art. 57 D.P.R. 633/1972) . L’atto deve indicare le motivazioni e l’eventuale contraddittorio svolto; la mancanza di motivazione o l’omessa indicazione dei nuovi elementi in un accertamento integrativo comporta la nullità dell’atto.
- Cartella di pagamento: atto emesso dall’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione) che dà inizio alla riscossione coattiva. Per i debiti inclusi in rottamazioni o definizioni agevolate, l’emissione della cartella è sospesa .
2.2 Diritti e facoltà del contribuente
Immediata analisi dell’atto. Alla ricezione di un PVC o di un avviso di accertamento è essenziale rivolgersi tempestivamente ad un professionista per verificare:
- competenza e legittimazione dell’ufficio (verificare l’esistenza della società, eventuale estinzione, sede, ecc.);
- rispetto dei termini di notificazione (5 o 7 anni) e del contraddittorio (60 giorni );
- motivazione e prova dell’atto: le presunzioni (dati bancari) devono essere contestualizzate; è necessario valutare se la start‑up ha perso i requisiti e se gli accertamenti integrativi indicano nuovi elementi ;
- sussistenza delle agevolazioni (es. stock option, esenzione da società di comodo) e corretto uso della normativa.
Accesso agli atti. Il contribuente può richiedere copia integrale del fascicolo amministrativo per visionare le prove raccolte. La mancata consegna può costituire motivo di difesa.
Presentazione di memorie. Durante il contraddittorio l’imprenditore può presentare memorie, documenti, perizie o istanza di adesione; l’ufficio deve valutarle motivatamente. Il mancato riscontro costituisce vizio di motivazione.
Tutela cautelare. È possibile richiedere la sospensione della riscossione all’Agente della Riscossione, sia in fase amministrativa (art. 39 D.Lgs. 112/1999) sia in fase contenziosa. L’ordinanza di sospensione impedisce pignoramenti, fermi e ipoteche.
2.3 Ricorso alla giustizia tributaria
Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento. Con la riforma della giustizia tributaria (D.Lgs. 156/2015 e D.Lgs. 220/2023) il giudizio si articola in:
- Primo grado dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissioni Tributarie Provinciali);
- Appello dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado;
- Ricorso per Cassazione per violazione di legge.
Nel ricorso è possibile eccepire la nullità per omessa motivazione, violazione del contraddittorio, irragionevolezza dell’accertamento, irretroattività di norme sfavorevoli, mancata considerazione delle agevolazioni per start‑up, insussistenza dei presupposti e illegittimità delle sanzioni.
2.4 Adesione, mediazione e definizione agevolata
In alternativa al contenzioso, la start‑up può scegliere strumenti deflattivi:
- Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): consente di definire la controversia con una riduzione delle sanzioni ad un terzo; occorre richiedere l’adesione entro 15 giorni dalla data di accesso o dalla notifica del PVC, ovvero entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
- Mediazione tributaria (art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992): per controversie di valore fino a 50.000 €, è obbligatoria una fase di mediazione con l’ufficio; il ricorso produce effetti di istanza di mediazione.
- Definizioni agevolate: la rottamazione‑quater e la riammissione 2025 disciplinate dall’art. 3‑bis del DL 202/2024 (conv. L. 15/2025) consentono a chi è decaduto dalla rottamazione 2023 di richiedere la riammissione entro il 30 aprile 2025 e pagare i debiti in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in un massimo di dieci rate; la presentazione dell’istanza sospende automaticamente le azioni esecutive .
- Conciliazione giudiziale: è possibile conciliare la controversia in udienza con riduzione delle sanzioni al 35 %.
2.5 Procedure concorsuali minori e negoziazione assistita
Se l’accertamento riguarda debiti ingenti che mettono a rischio la continuità aziendale, la start‑up può accedere ad altri strumenti:
- Piano del consumatore / esdebitazione: gli articoli 67‑71 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) disciplinano il piano del consumatore. Il debitore, con l’ausilio di un OCC, propone ai creditori un piano di ristrutturazione che indica tempi e modalità di soddisfacimento; la domanda è corredata dall’elenco dei creditori, delle cause di prelazione e delle entrate; il deposito dell’istanza sospende gli interessi e le procedure esecutive . L’esdebitazione consente la liberazione dai debiti residui al termine della procedura.
- Concordato minore e accordi di ristrutturazione: riservati agli imprenditori non fallibili (fra cui le start‑up minori), consentono di proporre un accordo ai creditori con l’assistenza di un OCC. Il D.Lgs. 136/2024 ha confermato che le start‑up minori restano in questo ambito .
- Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021): introdotta con gli articoli 12–25‑sexies del CCII, prevede un percorso volontario e riservato con l’ausilio di un esperto negoziatore indipendente che facilita la ristrutturazione e può ottenere la sospensione delle azioni esecutive . L’Avv. Monardo, quale esperto negoziatore iscritto negli elenchi ministeriali, può assistere le start‑up in questo percorso.
3. Difese e strategie legali
3.1 Verifica dei requisiti della start‑up
Molti accertamenti derivano dall’errata qualificazione della società. L’ufficio spesso contesta la perdita dello status per mancato rispetto dei requisiti (es. superamento del limite di 5 milioni di ricavi, attività prevalente di consulenza, mancanza di ricerca e sviluppo). La difesa deve dimostrare:
- Continuità dei requisiti tramite bilanci, contratti di ricerca, investimenti in R&S e documentazione brevettuale;
- Correttezza delle autocertificazioni e tempestivo invio delle comunicazioni annuali;
- Sussistenza di almeno uno dei requisiti scale‑up nel caso di permanenza oltre i tre anni (incremento R&S, ricavi, riserva di capitale).
Se la start‑up ha perso lo status, l’accertamento dovrà comunque rispettare i termini ordinari; inoltre le agevolazioni cessano, ma è possibile contestare eventuali recuperi retroattivi se la perdita è successiva all’anno oggetto di accertamento.
3.2 Nullità per violazione del contraddittorio
L’omissione del contraddittorio anticipato è causa di annullamento dell’accertamento, salvo i casi esclusi dalla legge. La difesa deve verificare se l’atto rientri fra quelli autonomamente impugnabili, se sia stato notificato uno schema di atto e se l’ufficio abbia dato 60 giorni per le osservazioni; in caso contrario, l’accertamento è nullo . Nelle start‑up la mancata convocazione può essere contestata quando l’ufficio procede con determinazioni analitico‑induttive o presunzioni bancarie.
3.3 Presunzioni bancarie e onere della prova
Gli accertamenti fondati su movimentazioni bancarie richiedono una difesa tecnica. Occorre:
- Dimostrare l’origine dei versamenti e dei prelievi (ad esempio, finanziamenti soci, rimborsi spese, trasferimenti interni, investimenti);
- Proporre presunzioni contrarie e dedurre i costi sostenuti, come affermato dalla Corte costituzionale n. 10/2023 ;
- Contestare eventuali duplicazioni e mancanza di correlazione con l’attività propria.
Nel caso di vendite online, la Cassazione ha riconosciuto che anche attività occasionali possono essere considerate imprenditoriali ai fini fiscali e che le presunzioni sui dati bancari sono validi indizi . Occorre quindi predisporre prove documentali (contratti, fatture) per dimostrare la natura non imponibile delle somme.
3.4 Società estinte e responsabilità dei soci
La Cassazione n. 23939/2025 ha chiarito che un avviso di accertamento notificato ad una società estinta è nullo. L’ex liquidatore non è legittimato a rappresentare la società e l’atto deve essere notificato ai soci, unici successori . In sede difensiva è pertanto importante verificare se la start‑up sia stata cancellata e se l’atto sia stato indirizzato correttamente.
3.5 Il tema delle prove illecite
Con sentenza n. 8452/2025 la Corte ha escluso un principio generale di inutilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente nel processo tributario: l’inutilizzabilità opera soltanto quando siano violati diritti costituzionali (es. inviolabilità del domicilio) . Pertanto, la difesa deve concentrarsi sulla violazione di norme specifiche (es. mancata autorizzazione per accessi domiciliari) e non limitarsi a dedurre l’illegittimità probatoria .
3.6 Scelta delle procedure di crisi
Le start‑up in grave difficoltà devono valutare attentamente se proseguire nella liquidazione controllata (regime originario) o utilizzare le nuove opzioni introdotte dal D.Lgs. 136/2024:
- Per imprese minori: il paracadute resta invariato; è consentita la sola liquidazione controllata e l’accesso al concordato minore, all’accordo di ristrutturazione e al piano del consumatore .
- Per start‑up non minori: è possibile avviare il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale su iniziativa del debitore . Questa scelta è strategica: il concordato può permettere di rinegoziare i debiti con falcidie e cessioni di quote societarie; la liquidazione giudiziale consente la vendita dell’azienda sotto il controllo del tribunale.
L’assistenza di un esperto negoziatore (ai sensi del D.L. 118/2021) può essere cruciale per definire un piano sostenibile e negoziare con i creditori prima di intraprendere una procedura giudiziale .
4. Strumenti alternativi per la definizione del debito
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
Le definizioni agevolate hanno rappresentato negli ultimi anni un importante strumento per alleggerire la pressione dei carichi esattoriali. Per una start‑up che ha ricevuto cartelle o avvisi bonari, esistono diverse opzioni:
- Rottamazione‑quater (art. 1 D.L. 18/2023 conv. L. 38/2023): consente di estinguere i debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con condono integrale di sanzioni e interessi di mora. Il piano può essere in un’unica soluzione o fino a 18 rate.
- Riammissione alla rottamazione 2025: l’art. 3‑bis del D.L. 202/2024 (conv. L. 15/2025) prevede che i contribuenti decaduti dalla rottamazione‑quater per mancato pagamento possano chiedere la riammissione entro il 30 aprile 2025 e pagare in un’unica soluzione o in dieci rate fino al 2027 . L’istanza sospende le procedure esecutive.
- Definizioni degli avvisi bonari e irregolarità formali: le leggi di bilancio 2023 e 2024 hanno previsto condoni ridotti per avvisi bonari e irregolarità formali, con pagamento del 3 % al 20 % delle somme. Occorre verificare se l’atto rientra in tali fattispecie e rispettare i termini.
4.2 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione
Per le start‑up che rientrano nella categoria dei debitori non fallibili, il piano del consumatore (art. 67 CCII) consente di proporre ai creditori un rimborso parziale dei debiti in base alle proprie capacità: la domanda deve elencare debiti, creditori e cause di prelazione, e l’OCC verifica i presupposti . Se approvato, il piano blocca le azioni esecutive e consente l’esdebitazione finale.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss. CCII) permettono di negoziare con la maggioranza dei creditori e hanno effetti erga omnes se omologati dal tribunale. Sono strumenti efficaci per start‑up con strutture più complesse che desiderano evitare la liquidazione.
4.3 Composizione negoziata della crisi
Introdotta dal D.L. 118/2021, la composizione negoziata (artt. 12–25‑sexies CCII) è una procedura extragiudiziale in cui un esperto, nominato dalla Camera di Commercio, assiste l’imprenditore nella ricerca di una soluzione condivisa con i creditori. La procedura è riservata e mira a prevenire l’insolvenza; può consentire la sospensione delle azioni esecutive e la concessione di finanza ponte . Poiché l’Avv. Monardo è esperto negoziatore, può guidare la start‑up nell’accesso e nella conduzione della procedura.
5. Errori comuni e consigli pratici
5.1 Errori frequenti delle start‑up
- Omettere l’autocertificazione annuale: la mancata conferma dei requisiti comporta la perdita dello status e delle agevolazioni .
- Ignorare il PVC o l’invito al contraddittorio: non partecipare al contraddittorio preclude la possibilità di far valere le proprie ragioni e rende più difficile impugnare l’atto definitivo.
- Confondere i termini: non rispettare i 60 giorni per il ricorso o i termini per l’adesione comporta la decadenza. È importante segnare le scadenze fin dal giorno della notifica.
- Dimenticare la prescrizione quinquennale: alcuni avvisi vengono notificati oltre i termini; occorre verificare la data di notifica e, in caso di ritardo, eccepire la decadenza .
- Non documentare le spese di ricerca e sviluppo: il Fisco può contestare la prevalenza dell’attività innovativa; è fondamentale conservare contratti, bilanci, fatture, brevetti.
- Non considerare la ristrutturazione del debito: aspettare l’arrivo delle cartelle senza pianificare una procedura di composizione negoziata o un piano del consumatore può portare a pignoramenti e ipoteche.
- Non aggiornare il business plan: una crescita rapida potrebbe rendere la start‑up “scala‑up”; perdere l’occasione di prorogare lo status per nove anni significa rinunciare a importanti benefici.
5.2 Consigli operativi
- Mantieni una contabilità scrupolosa: registra ogni operazione bancaria e mantieni la documentazione che dimostra l’origine delle somme.
- Verifica periodicamente i requisiti: prima della chiusura dell’esercizio valuta se la tua società è ancora micro/piccola/media; se stai superando i limiti, programma l’eventuale trasformazione in PMI innovativa.
- Partecipa attivamente al contraddittorio: prepara una memoria difensiva con l’aiuto di un professionista e integra documenti e spiegazioni.
- Esamina le opportunità di definizione agevolata: rottamazioni, definizioni di liti pendenti, piani di rateazione e ristrutturazione del debito possono ridurre notevolmente il carico fiscale.
- Consulta un esperto: l’assistenza di avvocati e commercialisti specializzati consente di individuare la strategia migliore (ricorso, adesione, negoziazione) e di evitare errori formali.
6. Tabelle riepilogative
Tabella 1 – Norme e fonti principali
| Norma/strumento | Parole chiave | Oggetto |
|---|---|---|
| Art. 25 D.L. 179/2012 | Requisiti, start‑up innovativa | Definisce i requisiti (PMI, cinque anni, R&S, brevetti) |
| L. 193/2024 | Scale‑up, proroga, incentivi | Introduce l’estensione fino a 9 anni e incentivi fiscali |
| Art. 43 D.P.R. 600/1973 | Termini, accertamento integrativo | Notifica entro 5 anni; integrativo con nuovi elementi |
| Art. 57 D.P.R. 633/1972 | IVA, accertamento integrativo | Prevede l’integrazione dell’accertamento IVA |
| Art. 6‑bis L. 212/2000 | Contraddittorio, 60 giorni | Obbligo di contraddittorio anticipato |
| Art. 12, comma 5 L. 212/2000 | Verifiche, 30 giorni | Limite alla permanenza dei verificatori |
| Cass. 1587/2024 | Perdita paracadute | Termine quinquennale perentorio |
| Cass. 23939/2025 | Società estinta | Nullità dell’accertamento verso società estinta |
| Cass. 8452/2025 | Prove illecite | Utilizzo della prova illecita in tributario |
| Sent. Corte cost. 10/2023 | Dati bancari, onere della prova | Presunzione sui prelievi e potere istruttorio del giudice |
Tabella 2 – Termini da ricordare
| Adempimento | Durata/Scadenza | Riferimento |
|---|---|---|
| Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria | 60 giorni dalla notifica dell’avviso | D.Lgs. 546/1992 |
| Presentazione osservazioni al PVC o schema di atto | 60 giorni | Art. 6‑bis L. 212/2000 |
| Notifica avviso di accertamento (dichiarazione presentata) | 31 dicembre del 5º anno successivo | Art. 43 D.P.R. 600/1973 |
| Notifica avviso di accertamento (dichiarazione omessa) | 31 dicembre del 7º anno | Art. 43 D.P.R. 600/1973 |
| Permanenza nella sezione speciale startup | 5 anni (prorogabile a 9 per scale‑up) | Art. 25 D.L. 179/2012, L. 193/2024 |
| Durata massima della verifica in azienda | 30 giorni (più 30 di proroga) | Art. 12 L. 212/2000 |
Tabella 3 – Benefici e agevolazioni
| Beneficio | Durata | Base normativa |
|---|---|---|
| Esonero da imposta di bollo e diritti camerali | Fino a 5 anni | Art. 25 D.L. 179/2012 |
| Esclusione da società di comodo e perdite sistematiche | Fino a perdita del requisito | Art. 25 D.L. 179/2012 |
| Esenzione visto di conformità per crediti IVA | Periodo di iscrizione | Art. 25 D.L. 179/2012 |
| Agevolazioni su stock option / work‑for‑equity | Valide per cinque anni | Art. 25 D.L. 179/2012 |
| Incentivo fiscale “de minimis” per investimenti | 65 % (persone fisiche), 30 % (società) | L. 193/2024 |
Tabella 4 – Strumenti difensivi
| Strumento | Descrizione sintetica | Vantaggi |
|---|---|---|
| Ricorso tributario | Impugnazione dell’atto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria | Annullamento dell’atto, tutela piena |
| Accertamento con adesione | Definizione amministrativa con riduzione sanzioni | Evita contenzioso, pagamento rateale |
| Rottamazione‑quater / riammissione | Definizione del debito con condono di sanzioni e interessi | Riduzione dell’importo dovuto, sospensione esecutiva |
| Piano del consumatore | Ristrutturazione dei debiti con l’ausilio dell’OCC | Blocco esecuzioni, esdebitazione finale |
| Concordato minore o accordo di ristrutturazione | Regolazione negoziata della crisi | Protezione dell’azienda, taglio dei debiti |
| Composizione negoziata (D.L. 118/2021) | Procedura riservata con esperto | Sospensione azioni esecutive, salvaguardia continuità |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è esattamente una start‑up innovativa?
È una società di capitali (anche cooperativa) che possiede determinati requisiti: è una PMI costituita da meno di cinque anni, ha sede o stabile organizzazione in Italia, non supera 5 milioni di ricavi, non distribuisce utili e sviluppa prodotti o servizi ad alto valore tecnologico.
2. Come si ottiene lo status di start‑up innovativa?
Attraverso l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, sulla base di un’autocertificazione del legale rappresentante. L’iscrizione deve avvenire entro cinque anni dalla costituzione.
3. Quali sono i principali benefici fiscali?
Esenzione da imposta di bollo e diritti camerali, esclusione dalla disciplina delle società di comodo, esenzione dal visto di conformità per i crediti IVA, remunerazione tramite stock option fiscalmente irrilevante e incentivi per gli investitori .
4. Quanto dura lo status di start‑up innovativa?
Lo status dura cinque anni dalla costituzione, ma può essere prorogato a nove anni per le società che dimostrano una crescita straordinaria (scale‑up) con aumenti di capitale o raddoppio dei ricavi.
5. Cosa succede se non presento l’autocertificazione annuale?
La Camera di Commercio può cancellare la società dalla sezione speciale, con perdita immediata delle agevolazioni; è possibile ravvedersi finché la cancellazione non è disposta .
6. Quali sono i termini per un avviso di accertamento?
L’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione; se la dichiarazione è omessa, entro il settimo anno . Per IVA valgono termini analoghi (art. 57 D.P.R. 633/1972) .
7. L’Agenzia delle Entrate può emettere più avvisi per lo stesso anno?
Sì, ma solo se emergono nuovi elementi. L’accertamento integrativo deve indicare i nuovi fatti e la loro provenienza .
8. Cos’è il contraddittorio anticipato?
È l’obbligo dell’amministrazione di inviare al contribuente uno schema di atto e concedere almeno 60 giorni per le osservazioni prima di emettere l’avviso. L’atto definitivo deve motivare le ragioni del mancato accoglimento .
9. Se l’ufficio non attiva il contraddittorio l’accertamento è nullo?
Sì, salvo i casi espressamente esclusi (atti automatizzati, urgenze, ecc.). La mancanza del contraddittorio può essere eccepita in giudizio .
10. Cosa fare se ricevo un PVC?
Occorre richiedere immediatamente copia del fascicolo, analizzare le contestazioni e presentare osservazioni entro 60 giorni. Le memorie possono evitare la successiva emissione dell’avviso.
11. Quali sono i rimedi contro un avviso di accertamento?
Si può proporre ricorso entro 60 giorni, chiedere l’adesione (riduzione delle sanzioni) o, in caso di importi elevati, valutare la mediazione e la conciliazione. È consigliabile verificare se sussistono le condizioni per la rottamazione o altre definizioni agevolate.
12. Come si calcolano le sanzioni?
Le sanzioni variano in base al tipo di violazione (omessa dichiarazione, dichiarazione infedele, omesso versamento). Con l’adesione o la conciliazione sono ridotte a un terzo o al 35 %. In caso di rottamazione, sono completamente abbuonate.
13. Che succede se la start‑up è estinta?
L’avviso notificato a una società estinta è nullo; l’atto va indirizzato ai soci. L’ex liquidatore non ha legittimazione .
14. Posso utilizzare il piano del consumatore se sono socio di una start‑up?
Il piano del consumatore riguarda le persone fisiche con debiti personali; se i soci hanno prestato garanzie personali possono accedere alla procedura prevista dal CCII .
15. Cosa prevede il D.Lgs. 136/2024 per le start‑up?
Il decreto (correttivo ter) consente alle start‑up non minori di chiedere volontariamente l’accesso alle procedure concorsuali maggiori (concordato preventivo o liquidazione giudiziale), lasciando le imprese minori nel perimetro del sovraindebitamento .
16. Posso dedurre i costi dai prelievi bancari contestati?
Sì. La Corte costituzionale ha precisato che il contribuente può sempre dimostrare i costi associati ai prelievi e il giudice deve tenerne conto .
17. Cosa si intende per “ricavi presunti” da versamenti?
I versamenti o prelievi ingiustificati sui conti societari sono considerati ricavi salvo prova contraria. La presunzione è relativa e può essere superata con documentazione adeguata .
18. Devo pagare l’IVA se aderisco alla rottamazione?
Nelle rottamazioni viene pagata l’imposta (capitale) ma non le sanzioni e gli interessi di mora. Per l’IVA l’importo viene calcolato come parte del capitale dovuto; non sono condonati eventuali crediti IVA contestati.
19. L’omessa consegna dei documenti richiesti in accesso agli atti comporta nullità?
La mancata consegna può violare il diritto di difesa e costituire motivo di annullamento dell’atto, ma bisogna dimostrare che i documenti non sono stati messi a disposizione nonostante una richiesta formale.
20. Le start‑up possono accedere al Fondo di Garanzia per le PMI?
Sì, l’accesso gratuito e semplificato al Fondo di garanzia è una delle principali agevolazioni previste dalla normativa.
8. Simulazioni pratiche
8.1 Calcolo delle sanzioni in un accertamento
Supponiamo che una start‑up innovativa riceva un avviso di accertamento per IRES e IRAP relativo al 2022, con maggior reddito imponibile di 200 000 €. Le aliquote vigenti (IRES 24 %, IRAP 3,9 %) generano un’imposta di 55 800 €. Le sanzioni per dichiarazione infedele sono pari al 90 % della maggiore imposta (art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997), per un totale di 50 220 €. Gli interessi legali (2 %) calcolati su tre anni ammontano a 3 348 €. L’importo complessivo richiesto è quindi 109 368 €. Se la società presenta adesione entro i termini, la sanzione è ridotta a un terzo (16 740 €), per un totale di 75 888 €. Con una rottamazione, sanzioni e interessi di mora sarebbero azzerati, dovendo pagare solo l’imposta e gli interessi legali.
8.2 Simulazione di rottamazione‑quater
Una start‑up ha cartelle per un totale di 30 000 € (imposte, sanzioni e interessi). Presentando domanda di rottamazione‑quater, l’importo viene ridotto a 22 000 € (capitale più interessi legali). Il contribuente può scegliere fra:
- pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025;
- pagamento in 10 rate distribuite in tre anni. In tal caso, la prima rata del 10 % (2 200 €) è dovuta a luglio 2025; le rate successive sono pagate ogni tre mesi. I mancati pagamenti comportano decadenza e perdita dei benefici .
8.3 Piano del consumatore per un socio garante
Il socio A ha prestato garanzia personale per un finanziamento di 100 000 € destinato alla start‑up. Dopo l’accertamento e la crisi d’impresa, la società non riesce a pagare e l’istituto chiede al socio il rientro. Il socio, persona fisica, può proporre un piano del consumatore: presenta istanza al tribunale con l’assistenza di un OCC, allega la lista dei creditori (banca e Agenzia delle Entrate) e propone di pagare 50 % del debito in 5 anni grazie ai propri redditi. Una volta omologato il piano, le azioni esecutive sono sospese e, dopo l’esecuzione, il socio ottiene l’esdebitazione per la parte residua .
Conclusione
L’accertamento fiscale verso una start‑up innovativa è un evento delicato che richiede prontezza, competenza e strategia. La normativa di settore è complessa e in continua evoluzione: la L. 193/2024 ha introdotto nuovi requisiti e proroghe, mentre il D.Lgs. 136/2024 ha ampliato le procedure concorsuali accessibili alle start‑up non minori. Le pronunce della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale hanno delineato i confini del contraddittorio, della prova e della legittimazione, offrendo strumenti di difesa potenti a favore del contribuente.
È essenziale:
- Verificare l’esattezza e la legittimità dell’atto: i termini, la motivazione, l’esistenza del contraddittorio e l’eventuale estinzione della società.
- Sfruttare tutte le opportunità: adesione, mediazione, rottamazione, piani del consumatore, composizione negoziata.
- Agire tempestivamente: il ritardo nella presentazione del ricorso o nel pagamento delle rate può compromettere la difesa e i benefici.
- Affidarsi a professionisti esperti: solo un team di avvocati e commercialisti specializzati può valutare correttamente le opzioni e difendere efficacemente la start‑up.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono in grado di analizzare l’atto di accertamento, individuare i vizi formali e sostanziali, proporre ricorsi, richiedere sospensioni, negoziare piani di rientro e accompagnare l’imprenditore in percorsi di ristrutturazione del debito o composizione negoziata. La loro esperienza, testimoniata dall’iscrizione agli albi ministeriali come gestori della crisi e esperti negoziatori, garantisce una tutela completa.
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