Introduzione
Gli operatori del noleggio di attrezzature edili si trovano spesso a gestire volumi d’affari elevati con margini ridotti, contratti complessi e un costante fabbisogno di liquidità. Un accertamento fiscale può compromettere la continuità aziendale se non affrontato con tempestività e competenza: notifiche improvvise, verbali di constatazione che contestano ricavi non dichiarati o costi non deducibili, richieste di pagamento immediate e l’ombra di sanzioni pesanti mettono a rischio l’equilibrio finanziario e la reputazione dell’impresa. Anche un semplice errore formale, come la mancanza di motivazione nell’avviso di accertamento, può aggravare la situazione e rendere nulla l’intera pretesa tributaria.
Perché questo articolo? Perché il noleggiatore di escavatori, ponteggi o macchinari edili non deve farsi cogliere impreparato. Spiegheremo:
- il quadro normativo di riferimento (Statuto dei diritti del contribuente, D.P.R. 600/1973, D.Lgs. 218/1997, riforma fiscale del 2023‑2024);
- le garanzie procedimentali (contraddittorio preventivo, motivazione dell’avviso, termini e decadenze);
- le difese operative (ricorsi, sospensioni, accertamento con adesione) e le strategie per ridurre imposte, sanzioni e interessi;
- gli strumenti alternativi per gestire il debito (rottamazione quater, definizioni agevolate, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata della crisi);
- una sezione FAQ con le domande che più spesso ci rivolgono imprenditori edili.
Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarvi
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con oltre vent’anni di esperienza nel diritto tributario e bancario. Coordina uno studio multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo in tutta Italia. Il team è specializzato nella difesa di contribuenti e aziende in difficoltà finanziaria, con particolare attenzione al settore edilizio e agli strumenti di noleggio. È:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), autorizzato a assistere privati e imprese nella predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione;
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, integrato nel Codice della crisi d’impresa, per facilitare la composizione negoziata fra imprenditore e creditori;
- Consulente per imprese del settore edilizio, abituato a trattare con l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, istituti di credito e fornitori.
L’Avv. Monardo e il suo staff possono:
- analizzare l’atto di accertamento (o il verbale di constatazione), verificando eventuali vizi formali (mancanza di sottoscrizione, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio) e sostanziali (errata ricostruzione dei ricavi, mancato riconoscimento dei costi, calcolo scorretto di IVA e imposte);
- predisporre ricorsi e istanze di autotutela, impugnando l’accertamento davanti alle Commissioni tributarie o richiedendo l’annullamento d’ufficio;
- chiedere sospensioni e provvedimenti cautelari per bloccare fermi amministrativi, pignoramenti o ipoteche in pendenza di giudizio;
- negoziare con l’Amministrazione finanziaria l’adesione all’accertamento, definendo sanzioni ridotte o rateizzazioni vantaggiose;
- studiare piani di rientro e soluzioni stragiudiziali (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore) per chiudere il contenzioso con risparmio di imposte;
- attivare strumenti di composizione della crisi (accordi di ristrutturazione, composizione negoziata) per evitare procedure concorsuali e salvare l’azienda.
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1 – Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Le fonti primarie: Statuto del contribuente e accertamento
Legge 212/2000 – Statuto dei diritti del contribuente. La riforma fiscale del 2023 ha ampliato le garanzie procedimentali dei contribuenti. L’articolo 6‑bis, introdotto dal D.Lgs. 219/2023, stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo . L’Amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto almeno sessanta giorni prima dell’adozione, consentendo controdeduzioni e l’accesso al fascicolo . L’obbligo non vale per atti automatizzati o di pronta liquidazione, individuati da un decreto ministeriale del 24 aprile 2024 .
La dottrina e la giurisprudenza hanno sottolineato che questa norma generalizza il contraddittorio preventivo, già riconosciuto dalla Corte di giustizia europea e dalla Corte di cassazione. Secondo Federnotizie, il D.Lgs. 219/2023 estende l’obbligo di contraddittorio a tutti gli atti impositivi e rinvia a un decreto per l’elenco degli atti esclusi . Le Sezioni unite della Cassazione (sentenze 19667/2014 e 19668/2014) hanno ribadito che la pretesa tributaria deve scaturire da una “decisione partecipata” che consente al contribuente di far valere le proprie ragioni .
Articolo 42 DPR 600/1973 – Avviso di accertamento. L’avviso di accertamento, con cui l’Ufficio notifica la maggiore imposta, deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato e deve indicare i redditi o gli imponibili accertati, le aliquote applicate, le imposte liquidate, i crediti d’imposta, le detrazioni e le ritenute . L’atto deve essere motivato con riferimento ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo determinano, indicando i fatti e le circostanze che giustificano l’uso di metodi induttivi e le ragioni per le quali non sono stati riconosciuti deduzioni o crediti . L’accertamento è nullo se l’avviso non contiene la sottoscrizione, le indicazioni o la motivazione previste .
Articolo 39 DPR 600/1973 – Redditi determinati in base alle scritture contabili. Per i redditi d’impresa delle persone fisiche, l’ufficio procede alla rettifica se:
- le poste dichiarate non corrispondono a quelle del bilancio o del conto economico;
- non sono rispettate le disposizioni del TUIR sulla tenuta dei registri;
- la dichiarazione è incompleta o falsata secondo i documenti esibiti o le verifiche in loco;
- l’esistenza di attività non dichiarate o di passività inesistenti è presunta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti .
Il secondo comma prevede che, in deroga alla regola generale, l’Ufficio può determinare il reddito con presunzioni semplici se il contribuente non ha tenuto le scritture o le ha sottratte a ispezione, se la contabilità è inattendibile, se non ha seguito gli inviti o se non ha presentato i modelli per gli studi di settore .
Articolo 6-bis – Principio del contraddittorio. Il testo del nuovo art. 6‑bis richiama l’obbligo di contraddittorio informato ed effettivo e fissa a sessanta giorni il termine minimo per le osservazioni . L’obbligo non opera per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, nonché nei casi di fondato pericolo per la riscossione . Se la scadenza del termine per il contraddittorio è successiva a quella di decadenza dell’atto finale, il termine di decadenza è prorogato di 120 giorni .
Revisione del “contraddittorio” e nuove tutele (D.Lgs. 219/2023 e DM 24 aprile 2024). La riforma estende l’obbligo di contraddittorio a tutti gli atti impositivi impugnabili, salvo eccezioni, prevedendo l’annullabilità dell’atto in caso di omissione . Il decreto ministeriale del 24 aprile 2024 ha elencato gli atti esclusi (ruoli e cartelle di pagamento, accertamenti parziali basati sul mero incrocio di banche dati, intimazioni autonome, atti di intimazione per decadenza dalla rateazione, accertamenti catastali, avvisi di liquidazione per imposte ipotecarie e catastali, ecc.) . Per un’impresa di noleggio macchinari, un accertamento IVA o sulle imposte dirette rientra tra gli atti che devono essere preceduti dal contraddittorio; l’assenza del contraddittorio può rendere annullabile l’atto.
1.2 L’accertamento con adesione e le modifiche del 2024
L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) permette al contribuente di raggiungere un accordo con l’Amministrazione riducendo le sanzioni. Il D.Lgs. 13/2024 (decreto sull’accertamento tributario e concordato preventivo biennale) ha introdotto novità rilevanti:
- Nell’avviso di accertamento deve essere inserito l’invito a formulare l’istanza di adesione .
- È stato introdotto l’articolo 5‑quater, che consente al contribuente di aderire al verbale di constatazione (PVC) entro 30 giorni dalla notifica, ottenendo la definizione immediata della pretesa .
- L’adesione al PVC comporta la riduzione delle sanzioni del 50 % e la possibilità di rateizzare in 8 rate trimestrali.
Il decreto punta a rafforzare la partecipazione del contribuente e a prevenire contenziosi. L’adesione può essere richiesta anche prima della notifica dell’avviso, riducendo i tempi e i costi della procedura.
1.3 Rottamazione, definizioni agevolate e concordato preventivo biennale
La rottamazione quater introdotta dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) consente di definire i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’importo delle imposte e le spese esecutive, senza interessi, sanzioni e aggio. Le scadenze per la rottamazione sono state più volte prorogate: le domande dovevano inizialmente essere presentate entro il 30 aprile 2023, ma la Legge 15/2025 (conversione del D.L. 202/2024, c.d. Milleproroghe) ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti, fissando il 30 aprile 2025 come nuovo termine per presentare la domanda . Il pagamento della decima rata è previsto per il 30 novembre 2025, con una tolleranza di 5 giorni (9 dicembre 2025) .
La definizione agevolata delle liti pendenti, disciplinata dalle Leggi 197/2022 e 197/2023, permette di definire i contenziosi tributari pendenti in Cassazione o in primo grado pagando solo un importo ridotto delle imposte, in percentuale diversa a seconda dell’esito del grado di giudizio. Le misure del 2023-2024 hanno esteso la definizione agevolata alle liti pendenti sul “nuovo” contraddittorio.
Il concordato preventivo biennale introdotto dal D.Lgs. 13/2024 consente agli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in regime ordinario di stipulare con l’Amministrazione un accordo biennale sulla base di stime prospettiche del reddito. Il concordato prevede la determinazione anticipata del reddito o del valore della produzione in base a indicatori sintetici e l’obbligo per l’impresa di versare l’imposta concordata. Per le imprese di noleggio attrezzature, il concordato può rappresentare un’opportunità se i margini e i ricavi sono costanti, ma richiede un’attenta valutazione perché vincola per due esercizi e limita l’utilizzo di deduzioni.
1.4 Composizione della crisi e strumenti per l’esdebitazione
Legge 3/2012 (Crisi da sovraindebitamento). La Legge 3/2012 permette a consumatori, professionisti e piccole imprese non soggette a procedure fallimentari di trovare un accordo con i creditori o di proporre un piano del consumatore. L’articolo 6 consente al debitore di concludere un accordo con i creditori mediante la procedura di composizione della crisi disciplinata dalla legge . L’articolo 7 prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli Organismi di Composizione della Crisi (OCC), un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti . Grazie alla Legge 3/2012, l’imprenditore edile può ottenere la sospensione delle azioni esecutive e la cancellazione di una parte dei debiti residui.
Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021, conv. L. 147/2021, integrato nel Codice della crisi). La riforma della crisi d’impresa ha introdotto la composizione negoziata come strumento volontario e stragiudiziale. È stata prevista una piattaforma telematica presso le Camere di commercio; l’imprenditore in difficoltà può presentare un’istanza e ottenere la nomina di un esperto negoziatore iscritto in apposito elenco. L’esperto non ha poteri decisori, ma facilita le trattative tra imprenditore e creditori. Secondo lo Studio Monardo, la composizione negoziata nasce con il D.L. 118/2021 ed è confluita negli artt. 12-25‑sexies del Codice della crisi; l’esperto negoziatore è centrale per mediare e trovare una soluzione che eviti l’insolvenza . Il D.Lgs. 83/2022 e il D.Lgs. 136/2024 hanno ampliato la disciplina, estendendo la transazione fiscale ai tributi locali .
Per le imprese di noleggio macchinari che rischiano la liquidazione a causa di debiti fiscali, la composizione negoziata può consentire di bloccare i pignoramenti, negoziare la ristrutturazione con banche e fisco e salvare l’azienda mantenendo la continuità.
1.5 Giurisprudenza recente rilevante
Costi presunti e accertamenti bancari. Con l’ordinanza 26996/2025 la Cassazione ha stabilito che, negli accertamenti bancari basati su prelevamenti non giustificati, il contribuente può dedurre costi presunti; la presunzione legale dei versamenti e prelevamenti (art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972) può essere superata con idonee prove, anche indiziarie . La Cassazione richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023 (che impone il riconoscimento dei costi correlati) e ha rinviato la causa al giudice di merito .
Accertamento analitico‑induttivo e deducibilità dei costi. L’ordinanza 19574/2025 ha confermato che, in un accertamento analitico‑induttivo, l’Ufficio deve riconoscere i costi anche se sono determinati in modo forfetario o presunto, altrimenti si arriva a un risultato irragionevole . La Cassazione ha ribadito che l’onere della prova dei costi è invertito a favore del contribuente, soprattutto se la contabilità è in generale affidabile .
Contraddittorio e accertamenti “a tavolino”. Con l’ordinanza 19516/2025 la Cassazione ha chiarito che l’art. 12, comma 7 della Legge 212/2000 (diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche) si applica solo a accessi, ispezioni e verifiche presso la sede del contribuente; nelle verifiche a tavolino, la mancata instaurazione del contraddittorio non determina la nullità dell’accertamento . Dopo l’abrogazione del comma 7 da parte del D.Lgs. 219/2023, resta comunque la disciplina del nuovo art. 6‑bis e del contraddittorio preventivo; la Cassazione richiama la propria giurisprudenza (Sez. Un. 24823/2015) .
Deleghe per la firma e 60 giorni di attesa. Una decisione del 2025 (ordinanza 18967/2025, riportata da LexCED) ha stabilito che:
- è valida la delega generale a favore del funzionario che firma gli avvisi di accertamento;
- il termine di 60 giorni tra verbale di constatazione e avviso di accertamento è sufficiente per garantire il contraddittorio;
- il contribuente non deve dimostrare che un ulteriore contraddittorio avrebbe portato a un risultato diverso (assenza di “prova di resistenza”) .
Queste pronunce sono fondamentali per capire come impostare la difesa dell’impresa di noleggio.
2 – Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica dell’accertamento
2.1 Fase di controllo e verbalizzazione
- Inizio della verifica fiscale. L’Amministrazione finanziaria può attivare controlli diversi:
- Accesso, ispezione o verifica presso la sede dell’impresa: avviene con un ordine di accesso e l’esibizione dei tesserini di riconoscimento. L’art. 52 DPR 633/1972 autorizza l’accesso nei locali dove si esercita l’attività; l’art. 12 dello Statuto (nel testo previgente) prevedeva la comunicazione preventiva, ma dopo la riforma del 2023 l’obbligo di contraddittorio deriva dall’art. 6‑bis. Durante l’ispezione gli operatori devono consegnare copia dell’atto di accreditamento e informare il contribuente delle finalità.
- Verifica “a tavolino”: i funzionari esaminano la dichiarazione e i dati in loro possesso senza recarsi presso l’azienda. Per queste verifiche, la Cassazione ha escluso la necessità del contraddittorio ex art. 12, comma 7, ma resta applicabile l’art. 6‑bis per gli atti impugnabili .
- Verbale di constatazione (PVC). Se dalla verifica emergono irregolarità, i verificatori redigono un verbale di constatazione in cui riportano i rilievi, i motivi e le prove raccolte. Il PVC deve essere consegnato o notificato all’impresa. Con il D.Lgs. 13/2024 è stato introdotto l’art. 5‑quater D.Lgs. 218/1997: entro 30 giorni dalla notifica del PVC, il contribuente può formulare un’adesione alle constatazioni, definendo le violazioni e pagando imposte e sanzioni ridotte . Questa è una novità importante per evitare l’emissione dell’avviso di accertamento.
2.2 Invito al contraddittorio e adozione dell’atto
- Invito ai sensi dell’art. 6‑bis. Se l’atto da adottare è impugnabile (es. avviso di accertamento, avviso di rettifica), l’Ufficio deve notificare lo schema di atto con almeno 60 giorni di anticipo, assegnando un termine per presentare osservazioni e documenti . In assenza di contraddittorio, l’atto è annullabile. Per gli atti automatizzati o esclusi dal DM 24 aprile 2024, l’invito non è necessario .
- Adozione dell’avviso di accertamento. L’avviso deve essere sottoscritto e motivato ai sensi dell’art. 42 DPR 600/1973 . La motivazione deve indicare i fatti e le ragioni giuridiche, nonché le prove che giustificano la pretesa. Se l’avviso non è firmato dal dirigente competente o manca di motivazione, è nullo; la Cassazione ha ribadito che è valida la delega generale a favore di un funzionario .
- Termini di notifica. L’avviso di accertamento per le imposte dirette e IVA deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa dichiarazione, il termine è di sette anni. La notifica può avvenire tramite posta, PEC o messo comunale.
2.3 Opzioni del contribuente dopo la notifica
- Accertamento con adesione (art. 6 D.Lgs. 218/1997). Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, l’impresa può presentare istanza di adesione. L’Amministrazione convoca il contribuente; se l’accordo viene raggiunto, le sanzioni sono ridotte a 1/3 del minimo previsto. Il pagamento può essere rateizzato (fino a otto rate trimestrali). Con la riforma 2024 l’invito a presentare l’istanza di adesione deve essere contenuto nell’avviso .
- Ricorso alla giustizia tributaria. Se non si aderisce, il contribuente ha 60 giorni per proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. L’atto introduttivo deve indicare i motivi dell’impugnazione e allegare l’avviso. È possibile chiedere la sospensione dell’atto se sussistono gravi e irreparabili danni.
- Pagamento o definizione agevolata. L’impresa può decidere di pagare (totale o in parte) entro 60 giorni dalla notifica; il pagamento riduce le sanzioni al 30 % del minimo. In alternativa, se rientra nelle definizioni agevolate (es. rottamazione quater), può presentare domanda entro i termini previsti e pagare solo le imposte e le spese esecutive .
- Riscossione coattiva. Decorso il termine per il ricorso, l’avviso diventa definitivo e il debito viene iscritto a ruolo. L’Agente della riscossione può avviare procedure come il fermo amministrativo sui mezzi, l’ipoteca sugli immobili, il pignoramento dei conti o dei crediti. Si può chiedere la rateizzazione o presentare istanza di sospensione per motivi di illegittimità.
3 – Difese e strategie legali per l’impresa di noleggio
3.1 Verifica dell’atto e vizi formali
- Mancanza di sottoscrizione o delega. L’art. 42 DPR 600/1973 sancisce la nullità dell’avviso se manca la firma del capo dell’ufficio o del funzionario delegato . Verificare sempre che l’avviso riporti il nominativo e la qualifica del firmatario. In caso di firma elettronica, è sufficiente la dicitura “firma autografa sostituita a mezzo stampa”. La Cassazione 2025 ha confermato che la delega generale a un funzionario è valida .
- Difetto di motivazione. L’avviso deve spiegare i fatti, i presupposti di diritto e le ragioni che giustificano l’uso di metodi induttivi . Una motivazione generica (“ricavi non dichiarati”) è insufficiente; bisogna indicare gli elementi presuntivi e le fonti di prova. È importante chiedere (anche tramite istanza di accesso agli atti) il fascicolo dell’Agenzia per valutare la completezza della motivazione.
- Violazione del contraddittorio. Dopo la riforma del 2023, tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti dal contraddittorio, salvo eccezioni . Se l’Ufficio non ha inviato l’invito o ha fissato un termine inferiore a 60 giorni, l’atto è annullabile. La giurisprudenza però esclude il contraddittorio per gli atti basati solo su banche dati o automatizzati e per gli accertamenti a tavolino riferiti a imposte non armonizzate .
- Decadenza dei termini. Verificare se l’avviso è stato notificato oltre i termini di decadenza (31 dicembre del quinto o del settimo anno). La nullità può essere eccepita in giudizio.
3.2 Contestazione della ricostruzione dei ricavi e deducibilità dei costi
L’accertamento per le imprese di noleggio spesso si fonda su metodi induttivi: l’Ufficio ricostruisce i ricavi partendo dal parco macchine, dalla durata dei noleggi, dai versamenti bancari o dai corrispettivi registrati. Le seguenti strategie sono utili:
- Dimostrare l’esistenza di costi deducibili. La Cassazione ha affermato che il contribuente può dedurre costi presunti quando l’accertamento si basa su prelevamenti e versamenti bancari . Presentate documenti che attestino il costo del carburante, manutenzione, assicurazioni, canoni di leasing per i macchinari, salari del personale, ammortamenti. In mancanza di prove contabili complete, è possibile chiedere la deduzione di costi forfetari basati su studi di settore o su indicatori medi del settore; l’ordinanza 19574/2025 consente di riconoscere costi forfettari per evitare risultati irragionevoli .
- Confutare le presunzioni sui ricavi. Se l’Ufficio applica gli ISA (indicatori sintetici di affidabilità) o gli studi di settore per stimare ricavi “normali”, occorre dimostrare eventuali circostanze che giustificano ricavi inferiori: ad esempio inattività di alcune macchine, periodi di fermo cantiere, contratti scontati per crisi del settore, recuperi credito. Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti ; la mancanza di gravi indizi consente di contestare l’accertamento.
- Giustificare prelevamenti e versamenti bancari. L’art. 32 DPR 600/1973 considera come ricavi non dichiarati i versamenti sul conto non giustificati; gli imprenditori devono dimostrare la provenienza (rimborso spese, prestito, conferimenti). L’ordinanza 26996/2025 ammette la deduzione di costi presunti; è utile produrre contratti di noleggio, fatture di acquisto e documentazione bancaria per dimostrare che i versamenti corrispondono a ricavi già dichiarati o a finanziamenti .
- Verificare la classificazione delle operazioni IVA. Il noleggio di attrezzature può essere soggetto a IVA al 22 % oppure esente se rientra in particolari regimi (nolo a caldo con operatore). Controllate che l’Ufficio abbia applicato l’aliquota corretta e che abbia considerato eventuali operazioni intracomunitarie.
3.3 Utilizzo dell’accertamento con adesione e del PVC
L’adesione consente di chiudere la vertenza con sanzioni ridotte e rateizzare il pagamento:
- Adesione al PVC (art. 5‑quater D.Lgs. 218/1997). Se l’impresa aderisce entro 30 giorni dal PVC, paga le imposte dovute con una sanzione ridotta del 50 % e ottiene la definizione immediata . Questa forma è particolarmente conveniente se le violazioni sono minime e la base imponibile contestata non è eccessiva.
- Adesione all’avviso. Se si aderisce dopo la notifica dell’avviso, le sanzioni sono ridotte a 1/3. L’importo può essere rateizzato in 8 rate trimestrali (o 12 per importi superiori a 50.000 €). È consigliabile richiedere la rateizzazione per mantenere la liquidità necessaria all’attività.
- Vantaggi: Riduzione delle sanzioni, blocco del contenzioso, possibilità di definire la pretesa prima che diventi definitiva. Svantaggi: si rinuncia a contestare eventuali vizi dell’atto; la base imponibile concordata diventa definitiva e non si può più impugnare.
3.4 Rottamazione, definizione agevolata e rateizzazione
- Rottamazione quater (Legge 197/2022 e Legge 15/2025). Consente di estinguere i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta, senza sanzioni, interessi e aggio. La Legge 15/2025 ha riaperto i termini per presentare domanda e fissato il 30 aprile 2025 come data ultima . Le rate da versare sono dieci; la decima scade il 30 novembre 2025 con tolleranza di 5 giorni . La rottamazione è consigliabile se il debito comprende sanzioni e interessi rilevanti; va valutata la sostenibilità delle rate.
- Definizione agevolata delle liti pendenti. Se l’impresa ha un contenzioso tributario pendente, può definire la lite pagando un’imposta ridotta (es. 40 % o 50 % del tributo) a seconda dell’esito nel precedente grado di giudizio. La definizione chiude la lite senza interessi e sanzioni. È opportuno valutare l’esito probabile del contenzioso con un professionista.
- Rateizzazione dei ruoli. Anche senza adesione o rottamazione è possibile chiedere la rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo fino a 72 rate (o 120 in casi eccezionali). La rateizzazione sospende le azioni esecutive ma comporta interessi di mora.
3.5 Strumenti di composizione della crisi
- Procedura di accordo e piano del consumatore (Legge 3/2012). L’imprenditore edile individuale, qualora non rientri nel fallimento, può ricorrere alla procedura di composizione della crisi con l’aiuto di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’art. 6 della legge consente al debitore di concludere un accordo con i creditori; l’art. 7 permette di proporre un piano di ristrutturazione con la presenza obbligatoria dell’OCC . Se il piano è omologato dal Tribunale, i debiti fiscali (tranne IVA e ritenute) possono essere falcidiati. È uno strumento utile per chi ha pendenze rilevanti ma un patrimonio limitato.
- Esdebitazione del debitore incapiente. La legge prevede che, dopo il completamento del piano e la liquidazione del patrimonio, il giudice possa concedere l’esdebitazione residua, liberando definitivamente il debitore dagli obblighi verso i creditori (tranne i debiti derivanti da dolo o responsabilità penale).
- Composizione negoziata della crisi d’impresa. Per le società di noleggio di medie dimensioni, la composizione negoziata rappresenta un’alternativa al fallimento. L’imprenditore, tramite piattaforma telematica, chiede la nomina di un esperto negoziatore iscritto negli elenchi; l’esperto facilita l’incontro con banche, fornitori e fisco per trovare un accordo. Secondo lo studio Monardo, la composizione negoziata è stata istituita dal D.L. 118/2021 e poi integrata nel Codice della crisi . Tra i vantaggi: sospensione delle azioni esecutive, accesso a misure protettive e possibilità di transazione fiscale. La procedura si conclude con un accordo, un piano attestato di risanamento o la liquidazione controllata.
- Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e piano attestato di risanamento. Le imprese soggette alla legge fallimentare possono ricorrere a questi strumenti disciplinati dal Codice della crisi per gestire il debito fiscale insieme a quello commerciale. In caso di insolvenza, l’azienda può presentare un concordato con continuità aziendale, prevedendo il pagamento parziale dei crediti tributari (almeno il 20 % dell’IVA e delle ritenute).
3.6 Quando rivolgersi all’Avvocato e al commercialista
Un imprenditore edile non deve attendere la notifica dell’avviso di accertamento. È consigliabile rivolgersi a un professionista quando:
- riceve un invito al contraddittorio o un PVC;
- riceve richieste di documenti o questionari dall’Agenzia delle Entrate;
- subisce accessi o ispezioni presso i cantieri;
- rileva irregolarità nella contabilità o dubbi sulla corretta applicazione dell’IVA;
- ha difficoltà a pagare le imposte e teme pignoramenti.
L’Avv. Monardo e il suo team possono intervenire sin dall’inizio per prevenire errori, negoziare con l’Amministrazione e predisporre soluzioni personalizzate.
4 – Errori comuni e consigli pratici
4.1 Errori da evitare
- Ignorare l’invito al contraddittorio. Non rispondere all’invito o presentarsi impreparati comporta la perdita di un’occasione per chiarire e ridurre la pretesa fiscale. Ricordate che l’invito è parte integrante del procedimento; la mancata partecipazione può pregiudicare il contenzioso.
- Conservare documenti incompleti. Una contabilità caotica espone l’impresa a presunzioni gravose. Conservate fatture, contratti di noleggio, bolle di consegna, documentazione bancaria e registri di manutenzione. Numerosi contenziosi nascono dall’assenza di prove dei costi.
- Sottovalutare i tempi. I termini per aderire, impugnare o definire il debito sono perentori. Un ricorso oltre il sessantesimo giorno è irricevibile; una domanda di rottamazione fuori termine non viene accettata. In particolare, con il DM 24 aprile 2024 gli atti automatizzati possono essere notificati senza contraddittorio, per cui l’unica difesa è la tempestività.
- Affidarsi a consulenti non specializzati. La fiscalità delle imprese di noleggio richiede competenze settoriali: occorre conoscere la disciplina dei beni ammortizzabili, dell’IVA su beni strumentali, dei contratti di leasing e dei depositi cauzionali. Un consulente generico può trascurare importanti deduzioni o agevolazioni (es. super‑ammortamento, credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno).
- Tralasciare gli strumenti di composizione della crisi. Molti imprenditori si rassegnano alla riscossione coattiva senza esplorare le alternative (accordo di ristrutturazione, composizione negoziata, piani del consumatore). Questi strumenti possono salvare l’azienda, sospendendo le procedure esecutive e riducendo i debiti.
4.2 Consigli pratici
- Redigere un fascicolo difensivo. Al momento della verifica, annotate tutte le osservazioni dei verificatori e controfirmatele indicando eventuali contestazioni. Dopo la notifica dell’avviso, raccogliete in un fascicolo: copia della dichiarazione, bilanci, libri contabili, contratti di noleggio, estratti conto, documenti dei costi, memorie difensive. Questo materiale sarà indispensabile nel contraddittorio o in giudizio.
- Richiedere l’accesso agli atti. Ai sensi della Legge 241/1990, potete chiedere di visionare e ottenere copia degli atti e dei documenti su cui si fonda l’accertamento. L’accesso consente di valutare la solidità della pretesa e di rilevare eventuali vizi procedimentali.
- Valutare l’adesione prima del contenzioso. Se la pretesa fiscale appare fondata e la contestazione riguarda solo la misura delle sanzioni o piccole incongruenze, l’adesione al PVC o all’avviso può consentire un notevole risparmio. Tuttavia, verificate che non vi siano vizi formali che porterebbero all’annullamento; aderire significa rinunciare al ricorso.
- Considerare la rottamazione se i debiti sono iscritti a ruolo. La rottamazione quater è particolarmente vantaggiosa per debiti comprensivi di interessi e sanzioni. Se l’impresa ha più cartelle di pagamento, valutate la convenienza della rottamazione rispetto alla rateizzazione ordinaria.
- Non aspettare il pignoramento. In caso di difficoltà finanziarie, rivolgetevi subito a un professionista per analizzare le opzioni (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, composizione negoziata). Intervenire prima che la situazione degeneri permette di salvare l’azienda e proteggere il patrimonio personale dei soci.
5 – Tabelle riepilogative
5.1 Norme chiave e loro contenuto
| Norma (fonte) | Oggetto | Elementi chiave |
|---|---|---|
| Art. 42 DPR 600/1973 | Avviso di accertamento | Deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da delegato; deve indicare imponibili, aliquote, imposte, detrazioni e motivazione; la mancanza di firma o motivazione rende nullo l’accertamento . |
| Art. 39 DPR 600/1973 | Rettifica dei redditi in base alle scritture contabili | L’Ufficio rettifica la dichiarazione se gli elementi non corrispondono al bilancio o se la contabilità è falsa, incompleta o inattendibile; può avvalersi di presunzioni semplici se la contabilità non è tenuta o è sottratta a ispezione . |
| Art. 6‑bis L. 212/2000 | Principio del contraddittorio | Tutti gli atti impugnabili sono preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, con comunicazione dello schema di atto e termine di almeno 60 giorni per le osservazioni; esclusi gli atti automatizzati o di pronta liquidazione . |
| Art. 5‑quater D.Lgs. 218/1997 (introdotto dal D.Lgs. 13/2024) | Adesione al verbale di constatazione | Il contribuente può aderire al PVC entro 30 giorni, pagando imposta e sanzione ridotta; l’adesione definisce le violazioni e impedisce l’emissione dell’avviso . |
| Legge 197/2022 e Legge 15/2025 | Rottamazione quater | Consente di estinguere i carichi affidati alla riscossione pagando solo l’imposta; riaperti i termini per domande fino al 30 aprile 2025, dieci rate con scadenza finale al 30 novembre 2025 . |
| Legge 3/2012 | Composizione della crisi da sovraindebitamento | Permette a consumatori e imprese minori di proporre un accordo di ristrutturazione con l’ausilio di un OCC; l’art. 6 definisce il sovraindebitamento e consente la conclusione dell’accordo ; l’art. 7 consente di proporre il piano con l’ausilio dell’OCC . |
| D.L. 118/2021 (conv. L. 147/2021) | Composizione negoziata della crisi d’impresa | Introduce lo strumento volontario di composizione negoziata e la figura dell’esperto negoziatore; integrato nel Codice della crisi attraverso D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024 . |
5.2 Termini principali della procedura
| Fase | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Invio dello schema di atto per il contraddittorio | Almeno 60 giorni prima dell’adozione dell’avviso | Art. 6‑bis L. 212/2000 |
| Adesione al verbale di constatazione (PVC) | 30 giorni dalla notifica del PVC | Art. 5‑quater D.Lgs. 218/1997 |
| Adesione all’avviso di accertamento | 60 giorni dalla notifica | Art. 6 D.Lgs. 218/1997 |
| Impugnazione dell’avviso (ricorso) | 60 giorni dalla notifica | Codice del processo tributario |
| Notifica avviso di accertamento | 31 dicembre del 5º anno successivo (7º in caso di omessa dichiarazione) | DPR 600/1973 |
| Domanda di rottamazione quater | 30 aprile 2025 (per i riammessi) | Legge 15/2025 |
| Decima rata della rottamazione | 30 novembre 2025 (tolleranza 9 dicembre 2025) | Legge 15/2025 |
5.3 Strumenti difensivi e alternativi
| Strumento | Utilità | Benefici |
|---|---|---|
| Contraddittorio preventivo | Permette di presentare controdeduzioni prima dell’avviso; può far correggere errori e ridurre la pretesa | L’atto è annullabile se non preceduto da contraddittorio |
| Adesione al PVC | Definisce in via anticipata le violazioni; riduce le sanzioni al 50 % | Evita l’emissione dell’avviso e consente rateizzazione |
| Accertamento con adesione | Consente di chiudere l’accertamento con sanzioni ridotte a 1/3 | Riduce il contenzioso e consente la rateizzazione |
| Ricorso tributario | Impugnazione dell’atto dinanzi alla giustizia tributaria | Possibilità di annullare totalmente o parzialmente l’accertamento |
| Rottamazione quater | Definizione dei ruoli con pagamento solo dell’imposta | Eliminazione di sanzioni e interessi; pagamento in dieci rate |
| Definizione agevolata liti pendenti | Chiusura delle cause tributarie in corso | Riduzione dell’importo dovuto (40 % – 50 %) |
| Composizione negoziata della crisi | Mediazione con i creditori sotto la guida di un esperto | Sospensione delle azioni esecutive e protezione del patrimonio |
| Accordo di ristrutturazione (Legge 3/2012) | Ristrutturazione dei debiti con intervento del giudice | Possibile falcidia dei debiti fiscali e rateizzazione |
6 – Domande frequenti (FAQ)
1. Quali sono le differenze tra verifica “a tavolino” e ispezione presso l’azienda?
La verifica “a tavolino” si svolge negli uffici dell’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati e delle banche dati; il contribuente riceve eventuali richieste di documenti o questionari. In questo caso il contraddittorio ex art. 6‑bis resta obbligatorio, mentre l’art. 12, comma 7 non si applica . L’ispezione in azienda comporta l’accesso dei funzionari presso la sede operativa, con obbligo di redigere un verbale giornaliero e di garantire le garanzie di cui allo Statuto.
2. L’Agenzia può emettere l’avviso senza rispettare i 60 giorni del contraddittorio?
No, il nuovo art. 6‑bis prevede un termine minimo di 60 giorni . Solo in caso di fondato pericolo per la riscossione o per gli atti automatizzati individuati dal decreto ministeriale si può prescindere dal contraddittorio .
3. Cosa succede se l’avviso di accertamento non è firmato?
L’art. 42 DPR 600/1973 sancisce la nullità dell’avviso se manca la sottoscrizione o se non è allegata la documentazione . Tuttavia, è sufficiente la firma digitale o la firma a stampa del dirigente. È importante verificare la delega del firmatario; la Cassazione ha ritenuto valida la delega generale .
4. I prelevamenti bancari sono sempre considerati ricavi nascosti?
Secondo l’art. 32 DPR 600/1973, i versamenti e i prelevamenti sui conti dell’imprenditore sono presunti ricavi se non giustificati. Tuttavia, la Cassazione 2025 ha affermato che il contribuente può dedurre costi presunti e fornire prova contraria . Occorre dimostrare la natura dei movimenti (ad esempio rimborso spese, prestiti, anticipazioni soci).
5. Posso chiedere l’accesso agli atti per verificare le prove contro di me?
Sì, la Legge 241/1990 consente di accedere agli atti amministrativi. L’accesso è fondamentale per valutare la motivazione dell’avviso e preparare la difesa.
6. Conviene aderire al PVC entro 30 giorni?
L’adesione al PVC introdotta dall’art. 5‑quater permette di definire subito le violazioni con sanzione ridotta al 50 % . È conveniente se gli importi contestati sono corretti e non ci sono vizi formali. Se invece l’atto è viziato, conviene impugnarlo.
7. Come posso dimostrare i costi se non ho tutte le fatture?
È possibile chiedere il riconoscimento di costi forfettari basati su presunzioni semplici o studi di settore; la Cassazione ha riconosciuto la legittimità di costi presunti in mancanza di documentazione . Tuttavia, è sempre meglio recuperare le fatture o stipulare contratti scritti.
8. La rottamazione quater vale anche per i nuovi accertamenti?
No, riguarda solo i debiti già affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022 . Gli avvisi emessi nel 2024‑2025 non rientrano, ma una volta iscritti a ruolo potranno essere oggetto di future rottamazioni.
9. Cosa succede se perdo la rottamazione perché non pago una rata?
La Legge 15/2025 consente la riammissione per i decaduti previa presentazione di una nuova domanda entro il 30 aprile 2025 e il pagamento delle rate scadute . In assenza di riammissione, si perde il beneficio e tornano dovuti sanzioni e interessi.
10. Posso rateizzare un debito derivante da accertamento con adesione?
Sì. L’accertamento con adesione consente di pagare in otto rate trimestrali (o dodici se l’importo supera 50.000 €). È possibile chiedere la domiciliazione bancaria per evitare dimenticanze.
11. In cosa consiste la composizione negoziata?
La composizione negoziata è una procedura volontaria introdotta dal D.L. 118/2021 per prevenire l’insolvenza. L’imprenditore presenta un’istanza tramite piattaforma telematica, viene nominato un esperto negoziatore, e si aprono trattative riservate con i creditori per trovare un accordo . Durante la procedura si possono chiedere misure protettive, come il blocco dei pignoramenti.
12. Posso accedere alla composizione della crisi (Legge 3/2012) se sono una società?
No, la Legge 3/2012 è destinata a persone fisiche, professionisti, imprenditori commerciali minori e imprese agricole non soggette a fallimento. Le società di capitali devono ricorrere al Codice della crisi (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, composizione negoziata).
13. L’accertamento può essere impugnato per vizi di notifica?
Sì. L’avviso deve essere notificato nei modi previsti dal Codice di procedura civile: via posta con raccomandata AR, via PEC, tramite messo. Errori nell’indicazione dell’indirizzo o nella notifica a persona estranea possono determinare la nullità.
14. È possibile sospendere il pignoramento dei mezzi da lavoro?
Sì. L’istanza di sospensione può essere presentata al giudice tributario insieme al ricorso; occorre dimostrare che l’esecuzione causerebbe un danno grave e irreparabile. Inoltre, la composizione negoziata o l’accordo di ristrutturazione possono prevedere misure protettive che bloccano temporaneamente le azioni esecutive.
15. Posso recuperare l’IVA sui crediti non riscossi?
Sì, l’art. 26 DPR 633/1972 consente di emettere nota di variazione in diminuzione per crediti rimasti insoluti. Ciò può ridurre l’IVA dovuta negli anni seguenti.
16. Qual è la differenza tra concordato preventivo biennale e accertamento con adesione?
L’accertamento con adesione riguarda un singolo periodo d’imposta e definisce una contestazione specifica; il concordato preventivo biennale, introdotto dal D.Lgs. 13/2024, prevede la determinazione anticipata del reddito su base prospettica per due anni ed è applicabile ai soggetti ISA che accettano la proposta dell’Agenzia. Richiede la dichiarazione dei ricavi “in linea” con le stime e impegna l’impresa per due esercizi.
17. Cosa succede se l’accertamento si basa su studi di settore ormai superati?
Gli studi di settore sono stati sostituiti dagli ISA. Tuttavia, per gli anni antecedenti restano validi. Se l’Ufficio utilizza parametri non aggiornati, è possibile contestarne l’attendibilità e dimostrare che la situazione economica dell’azienda è diversa.
18. Le attrezzature noleggiate da terzi sono deducibili?
Sì, i canoni di noleggio sono deducibili come costi d’esercizio; l’ammortamento spetta al proprietario del bene. Il locatore deve emettere fattura con IVA; l’impresa locataria può portare il costo in deduzione se inerente all’attività.
19. L’avviso di accertamento può essere annullato in autotutela?
L’Agenzia delle Entrate può procedere all’annullamento d’ufficio in autotutela se l’atto è palesemente illegittimo o infondato. Il D.Lgs. 219/2023 ha ampliato i casi di autotutela obbligatoria, imponendo la chiusura dell’atto entro un anno dall’emissione in casi di manifesta illegittimità . È utile presentare un’istanza in autotutela prima di ricorrere in giudizio.
20. Posso compensare il debito con crediti fiscali?
La compensazione è ammessa nei limiti previsti dal D.Lgs. 241/1997. Tuttavia, se il debito deriva da un accertamento divenuto definitivo, la compensazione è limitata e richiede l’autorizzazione del concessionario. È opportuno verificare con il commercialista la disponibilità di crediti compensabili.
7 – Simulazioni pratiche e numeriche
7.1 Esempio 1 – Accertamento per ricavi non dichiarati
Scenario: L’Agenzia delle Entrate notifica all’impresa Edil Rent S.r.l. un avviso di accertamento per l’anno 2022, contestando ricavi non dichiarati per 150.000 €, rilevati a seguito di verifica “a tavolino” e di accesso presso la sede. I funzionari hanno analizzato i movimenti bancari e stimato i giorni di utilizzo delle macchine in base ai contratti. Hanno ritenuto non giustificati 100.000 € di versamenti sul conto e hanno escluso costi per 50.000 € relativi a manutenzioni senza fattura.
Calcolo dell’Ufficio:
- Ricavi accertati: 150.000 €
- Costi ammessi: 0 € (i 50.000 € di costi sono stati esclusi)
- Reddito imponibile: 150.000 €
- Imposta IRES (27,5 %): 41.250 €
- IVA (22 % sui ricavi) non versata: 33.000 €
- Sanzioni (pari al 90 % dell’imposta): 37.125 €
- Totale pretesa: 111.375 € + interessi
Difesa dell’impresa:
- Contraddittorio preventivo: L’Ufficio aveva inviato lo schema di atto 45 giorni prima della notifica, concedendo un termine di 30 giorni. Il difensore eccepisce la violazione dell’art. 6‑bis poiché il termine non era di almeno 60 giorni. Chiede l’annullamento dell’atto.
- Dimostrazione dei costi: L’impresa produce ordini di lavoro, mail e bonifici che attestano la manutenzione degli escavatori effettuata da ditte estere (non soggette a fattura elettronica). Chiede il riconoscimento forfettario del costo; la Cassazione 2025 consente di dedurre costi presunti .
- Giustificazione dei versamenti: Presenta contratti di prestito soci per 60.000 € e documentazione di rimborsi spese per 40.000 €. Invoca l’ordinanza 26996/2025 che ammette prove presuntive .
- Adesione con riduzione delle sanzioni: In via subordinata, chiede l’adesione all’avviso con riduzione delle sanzioni (1/3).
Possibile esito: Il giudice riconosce la violazione del contraddittorio e annulla l’avviso, oppure, in via subordinata, riduce il reddito imponibile a 50.000 € considerando i costi e i prestiti, con conseguente riduzione dell’imposta a 13.750 € e delle sanzioni a 4.125 €.
7.2 Esempio 2 – Rottamazione quater dopo accertamento definitivo
Scenario: L’impresa Costruzioni Meridionali S.r.l. ha ricevuto un avviso di accertamento per l’anno 2019. Dopo aver perso il ricorso in primo grado, non ha impugnato e il debito (imposta 80.000 €, sanzioni 40.000 €, interessi 10.000 €, aggio 6 %) è stato iscritto a ruolo nel 2023. Nel 2024, a causa della crisi, non ha pagato le rate e teme il pignoramento.
Applicazione della rottamazione quater:
- Debito affidato all’Agente della riscossione: 130.000 € (imposta + sanzioni + interessi + aggio).
- Rottamazione quater consente di pagare solo: 80.000 € (imposta) + spese esecutive.
- Pagamento in 10 rate: 8.000 € a rata.
- Scadenza decima rata: 30 novembre 2025 (pagamento considerato tempestivo se effettuato entro il 9 dicembre 2025) .
Vantaggio: l’impresa risparmia 50.000 € tra sanzioni, interessi e aggio. Può ripartire senza il rischio immediato di pignoramenti.
7.3 Esempio 3 – Accordo di ristrutturazione dei debiti ex Legge 3/2012
Scenario: L’imprenditore individuale Giovanni gestisce un piccolo noleggio di ponteggi in Calabria e ha debiti tributari per 120.000 € (IVA, IRPEF e contributi INPS), debiti verso fornitori per 80.000 € e un mutuo residuo. Il fatturato è in forte calo a causa di una crisi di mercato. Non è soggetto a fallimento.
Procedura:
- Si rivolge a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e nomina l’Avv. Monardo come gestore.
- L’OCC redige una relazione sulla situazione patrimoniale e propone un piano del consumatore: pagamento del 30 % del debito tributario (36.000 €) in 60 rate mensili e saldo integrale del mutuo tramite la vendita di un immobile di proprietà.
- Il Tribunale omologa il piano; durante l’esecuzione sono sospese le azioni esecutive.
- Al termine, l’imprenditore ottiene l’esdebitazione per i debiti residui.
Risultato: Giovanni paga solo una parte del debito fiscale e può proseguire l’attività, salvaguardando il patrimonio necessario al lavoro (ponteggi, furgoni). Senza la procedura avrebbe rischiato il pignoramento e la chiusura.
Conclusione
L’accertamento fiscale rappresenta una sfida impegnativa per le imprese di noleggio attrezzature edili, ma non è un tunnel senza uscita. Le recenti riforme – dall’introduzione dell’art. 6‑bis nel 2024 alla generalizzazione del contraddittorio e all’istituto del concordato preventivo biennale – rafforzano le garanzie procedimentali e aprono nuove strade per la definizione dei debiti.
8 – Punti chiave da ricordare
- Tempestività: rispondere agli inviti al contraddittorio e rispettare i termini per l’adesione o il ricorso è essenziale. Un atto impugnato oltre i termini diventa definitivo.
- Verifica formale dell’avviso: controllate che l’avviso sia firmato, motivato e notificato nei termini. La mancanza di questi requisiti comporta la nullità .
- Non rinunciate ai costi: anche se la contabilità è carente, è possibile dimostrare costi presunti sulla base di dati oggettivi .
- Sfruttate gli strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, accertamento con adesione, piani del consumatore, composizione negoziata sono opportunità per ridurre il debito e salvare l’azienda.
- Agite prima del pignoramento: rivolgersi a professionisti prima che l’avviso diventi definitivo consente di presentare ricorsi, chiedere sospensioni e avviare trattative efficaci.
9 – Perché rivolgersi allo Studio Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, offre una consulenza personalizzata basata su vent’anni di esperienza nel diritto tributario e bancario. Lo studio coordina avvocati e commercialisti specializzati a livello nazionale e segue numerosi casi di imprese edili. Il team è in grado di:
- analizzare gli atti e individuare vizi formali e sostanziali;
- presentare istanze di autotutela e ricorsi efficaci;
- negoziare con l’Agenzia delle Entrate la definizione o l’adesione;
- predisporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e composizione negoziata;
- difendervi in giudizio fino alla Cassazione.
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