Accertamento fiscale a una cooperativa agricola: come difendersi subito e bene

Introduzione

Quando una cooperativa agricola riceve un accertamento fiscale o un avviso di rettifica dall’Agenzia delle Entrate, l’impatto può essere devastante: oltre a mettere a rischio il patrimonio della cooperativa e dei soci, si minano la continuità operativa, la reputazione e l’accesso al credito. Gli errori più comuni sono la sottovalutazione delle scadenze e dei requisiti formali, l’ignoranza dei diritti del contribuente e la mancanza di una strategia difensiva coordinata. Il legislatore, però, offre numerosi rimedi e agevolazioni per chi agisce tempestivamente. Nel corso di questo articolo analizzeremo passo dopo passo i diritti e gli obblighi della cooperativa, le procedure di accertamento, le difese e gli strumenti alternativi per la gestione del debito.

Perché scegliere l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale in diritto bancario e tributario. Svolge il ruolo di professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e di esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla lunga esperienza nel contenzioso tributario, nel diritto delle cooperative e nella gestione delle crisi aziendali, l’Avv. Monardo e il suo staff sono in grado di:

  • Analizzare la legittimità e la fondatezza dell’atto di accertamento;
  • Preparare ricorsi e memorie difensive, chiedere la sospensione dell’esecutività e negoziare con l’ufficio;
  • Attivare accertamenti con adesione, definizioni agevolate o procedure di rottamazione;
  • Studiare piani di rientro sostenibili, transazioni fiscali e concordati preventivi;
  • Valutare strumenti di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione) e composizione negoziata.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Esenzione IRES e ICI per le cooperative agricole

Le cooperative agricole godono di un regime fiscale speciale. L’articolo 10 del D.P.R. 601/1973 prevede che il reddito delle cooperative agricole e dei relativi consorzi sia esente dall’imposta sul reddito delle società (IRES) quando deriva dall’allevamento di animali alimentati con mangimi prodotti sui terreni dei soci e dalla manipolazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli o zootecnici conferiti prevalentemente dai soci . Per le cooperative di produzione e lavoro, l’articolo 11 del medesimo decreto stabilisce l’esenzione se la retribuzione corrisposta ai soci lavoratori rappresenta almeno il 50 % del totale dei costi (al netto di materie prime), mentre se è compresa tra il 25 % e il 50 % l’imposta è ridotta a metà . Tali norme mirano a promuovere la mutualità e l’autoproduzione.

Inoltre, l’Ordinanza della Cassazione n. 6346/2024 ha riconosciuto che un immobile rurale di una cooperativa agricola è esente da ICI/IMU quando soddisfa i requisiti di ruralità e l’oggetto sociale è esclusivamente agricolo . Questa pronuncia conferma l’importanza di qualificare correttamente l’immobile e la natura sociale per beneficiare della fiscalità agevolata.

1.2 Mutualità prevalente e obblighi statutari

La fruizione dei benefici fiscali è subordinata alla mutualità prevalente. L’articolo 2512 del codice civile definisce le cooperative “a mutualità prevalente” quando operano prevalentemente a favore dei soci, utilizzano in misura prevalente il lavoro dei soci o si avvalgono in misura prevalente degli apporti dei soci . L’articolo 2513, comma 1, impone agli amministratori di indicare nella nota integrativa del bilancio i dati che dimostrano la prevalenza. Per le cooperative agricole la condizione è soddisfatta se il valore dei prodotti conferiti dai soci supera il 50 % del totale . In assenza di tale requisito o di corretta indicazione contabile, i benefici fiscali sono revocabili.

La Cassazione ord. 18712/2025 ha ribadito che l’agevolazione prevista dall’art. 12 della L. 904/1977 (deduzioni destinate alle riserve indivisibili) spetta solo se la cooperativa non soltanto rispetta la mutualità, ma presenta regolarmente la dichiarazione dei redditi e tiene le scritture contabili in modo da consentire il controllo . In mancanza, l’Amministrazione può negare il beneficio e recuperare le imposte.

1.3 Principio di collaborazione e buona fede

Lo Statuto del contribuente (L. 212/2000) fissa il quadro dei rapporti tra contribuente e amministrazione. L’articolo 10 sancisce il principio di collaborazione e buona fede: i rapporti sono ispirati alla reciproca correttezza; non sono irrogate sanzioni o richiesti interessi moratori quando il contribuente si è conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione, anche se successivamente modificati . Le sanzioni non si applicano quando l’errore deriva da obiettive condizioni di incertezza o da violazioni meramente formali . Questo principio è fondamentale nell’impostare la difesa: la cooperativa può far valere l’affidamento legittimo sulle prassi amministrative e l’assenza di dolo.

L’articolo 12 dello Statuto, fondamentale per le ispezioni fiscali, stabilisce che i controlli nei locali del contribuente devono arrecare la minima turbativa, devono essere motivati e deve essere rilasciato verbale di verifica; gli accessi non possono superare trenta giorni lavorativi (sessanta nei casi complessi) e il contribuente può farsi assistere da un professionista . Se l’ispezione si conclude con un verbale di constatazione, il contribuente ha tempo per presentare osservazioni prima che l’ufficio emetta l’avviso di accertamento. Dalla riforma del 2024, il tempo per il contraddittorio nelle imposte dirette è di almeno 60 giorni per tutti gli atti impugnabili (art. 6-bis), salvo casi di automatismi o urgenza .

1.4 Termini per l’accertamento e principio del “nuovo elemento”

L’articolo 43 del D.P.R. 600/1973 fissa i tempi di decadenza: l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine è di cinque anni. Quando il fatto integra un reato tributario che obbliga l’ufficio a presentare denuncia penale, i termini raddoppiano. Nel corso di tali periodi, l’accertamento può essere integrato o modificato mediante nuovi avvisi solo se l’ufficio acquisisce nuovi elementi di conoscenza; questi elementi e gli atti da cui derivano devono essere indicati specificamente nell’avviso, a pena di nullità. Questa disposizione si collega al principio di ne bis in idem e tutela il contribuente da duplicazioni improprie: senza nuovi elementi l’ufficio non può reiterare l’accertamento.

Le pronunce della Cassazione hanno rafforzato tale principio. La sentenza 15006/2024 ha stabilito che l’amministrazione può emettere un secondo avviso solo se emergono fatti nuovi rispetto al precedente accertamento; in mancanza, il nuovo atto è illegittimo . La decisione n. 22825/2025 ha confermato che l’accertamento integrativo è valido solo quando fondato su elementi sopravvenuti che non erano conosciuti o non potevano essere conosciuti in precedenza . In tal caso l’atto deve indicare i nuovi elementi e le ragioni per cui non sono stati utilizzati prima.

1.5 Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

Il D.Lgs. 218/1997 introduce l’accertamento con adesione, un istituto deflattivo che consente al contribuente di rideterminare la pretesa fiscale evitando il contenzioso. L’articolo 1 prevede che gli accertamenti delle imposte sui redditi e dell’IVA possono essere definiti con l’adesione del contribuente . L’articolo 2 stabilisce che l’accordo ha effetto anche per l’IVA; l’accertamento definito non è impugnabile né integrabile dall’ufficio, salvo sopravvenienza di nuovi elementi o in caso di partecipazione del contribuente a società di persone . Le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo e l’adesione esclude la punibilità per alcune fattispecie penali. Questa procedura richiede la redazione di un verbale, il versamento (anche rateale) delle somme entro venti giorni e preclude ulteriori contestazioni. Se il contribuente non aderisce, può impugnare l’avviso innanzi alle commissioni tributarie.

1.6 Rottamazione e definizione agevolata dei carichi

Le rottamazioni e le definizioni agevolate rappresentano strumenti straordinari introdotti nel corso degli anni per consentire ai contribuenti di regolarizzare i debiti iscritti a ruolo. La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022, art. 1, commi 231‑252) ha istituito la cosiddetta “Rottamazione-quater”. La norma dispone che i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti pagando solo il capitale e il rimborso delle spese di procedura e di notifica; non sono dovute sanzioni, interessi e aggio . Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o in un massimo di diciotto rate, con interessi al 2 % annuo . Il debitore manifesta la sua volontà di aderire entro il 30 aprile 2023 mediante dichiarazione telematica ; con tale dichiarazione deve rinunciare agli eventuali giudizi pendenti, che vengono sospesi fino al versamento . L’adesione sospende i termini di prescrizione, blocca nuove ipoteche o esecuzioni e neutralizza le morosità ai fini di appalti e DURC . La legge consente di includere anche i debiti rientranti in procedure di sovraindebitamento o di crisi d’impresa ed esclude quelli relativi a risorse proprie dell’UE, aiuti di Stato da recuperare, sanzioni penali e crediti della Corte dei conti .

In anni precedenti il legislatore aveva previsto altre rottamazioni (2016, 2018, 2019) e lo stralcio dei ruoli inferiori a 1.000 euro. Nel 2024 è stata introdotta la definizione agevolata delle liti tributarie: le controversie pendenti innanzi alle Corti tributarie possono essere definite versando un importo variabile in funzione del grado di soccombenza (40 % in primo grado, 15 % in appello, ecc.). Tali misure, benché temporalmente limitate, sono esempi di pace fiscale ricorrente che la cooperativa deve monitorare con il supporto di professionisti per cogliere eventuali finestre normative.

1.7 Procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata

La Legge 3/2012 consente ai debitori civili, compresi gli imprenditori agricoli, di proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi. L’articolo 7 prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento può chiedere al tribunale di omologare un accordo o un piano del consumatore mediante un organismo di composizione della crisi; nell’accordo possono essere falcidiati i crediti privilegiati e devono essere assicurati i pagamenti minimi pari al valore di liquidazione . La norma elenca le cause di inammissibilità (ad esempio se il debitore è stato già ammesso a una procedura nei cinque anni precedenti o non ha depositato tutta la documentazione) . Dal 2020 anche gli imprenditori agricoli rientrano nel campo applicativo e possono proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione.

Il D.L. 118/2021, convertito in L. 147/2021, introduce la composizione negoziata per la crisi d’impresa. L’articolo 4 stabilisce che l’imprenditore commerciale o agricolo in squilibrio patrimoniale può accedere alla procedura tramite un’istanza telematica e la nomina di un esperto indipendente; l’esperto deve essere autonomo, rispettare doveri di riservatezza e agire con imparzialità . Gli istituti di credito devono partecipare in modo attivo alle trattative e non possono revocare i finanziamenti solo per l’accesso alla procedura . L’articolo 5 descrive l’accesso: l’imprenditore presenta documenti contabili, piano industriale, elenco dei creditori, certificati fiscali e previdenziali; l’esperto convoca le parti e, entro 180 giorni (prorogabili), valuta la percorribilità dell’accordo . Se la procedura fallisce, il debitore può utilizzare la relazione dell’esperto per accedere ad altri strumenti (concordato semplificato, liquidazione giudiziale). Questa procedura è particolarmente utile per le cooperative agricole che attraversano momenti di difficoltà ma vogliono preservare la continuità aziendale.

1.8 Giurisprudenza rilevante per le cooperative agricole

Oltre alle norme già richiamate, è opportuno menzionare altre sentenze della Corte di cassazione:

  • Cass. 36765/2024 (penale) ha chiarito che per godere dell’esenzione ai sensi dell’art. 11 D.P.R. 601/1973 la cooperativa deve dimostrare che almeno il 50 % dei costi è costituito da salari dei soci lavoratori e che tali soci operino continuativamente e con professionalità; il contribuente deve fornire prova documentale, altrimenti l’agevolazione è negata .
  • Cass. 15006/2024 ha ribadito che un accertamento parziale può essere integrato solo sulla base di elementi sopravvenuti; la mera rivalutazione di fatti già esaminati è vietata .
  • Cass. 22825/2025 ha confermato il principio di unicità dell’accertamento: una seconda verifica non può fondarsi sulle stesse circostanze, ma soltanto su nuovi elementi .
  • Cass. 18712/2025 ha sancito che la decadenza delle agevolazioni non dipende solo dalla violazione dei requisiti sostanziali, ma anche dalla mancata presentazione della dichiarazione o dalla tenuta irregolare delle scritture .
  • Cass. 6346/2024 ha confermato l’esenzione dall’ICI/IMU per gli immobili rurali di cooperative agricole con oggetto esclusivamente agricolo .

Questa giurisprudenza orienta la difesa: dimostrare la mutualità prevalente, mantenere una contabilità trasparente, evidenziare l’assenza di nuovi elementi nelle verifiche successive e sfruttare le esenzioni su immobili rurali.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un avviso di accertamento

Ricevere un avviso di accertamento non significa dover pagare immediatamente: la legge offre termini e strumenti per contestare o definire la pretesa. Di seguito una guida pratica.

2.1 Notifica e contenuto dell’avviso

L’avviso di accertamento deve essere notificato a pena di nullità entro i termini di decadenza indicati dall’art. 43 del D.P.R. 600/1973. Deve contenere:

  • L’indicazione delle violazioni contestate e dei periodi d’imposta;
  • Le motivazioni dell’atto e i presupposti di fatto e di diritto;
  • L’enunciazione degli elementi da cui derivano i maggiori imponibili e la base imponibile accertata;
  • L’aliquota applicata e l’imposta dovuta;
  • La quantificazione delle sanzioni e degli interessi;
  • L’indicazione dei termini per proporre accertamento con adesione o ricorso.

Se l’avviso scaturisce da un verbale di constatazione, l’ufficio deve attendere almeno 60 giorni per consentire al contribuente di presentare osservazioni (principio di contraddittorio preventivo); l’atto emesso senza rispettare tale termine è annullabile .

2.2 Verifica preliminare dei requisiti formali e sostanziali

Appena ricevuto l’avviso, la cooperativa e i suoi consulenti devono:

  1. Verificare i termini di notifica rispetto alla presentazione della dichiarazione: se l’atto è tardivo è nullo. Attenzione alle proroghe dovute all’emergenza COVID‑19 (85 giorni ex art. 67 D.L. 18/2020) e alle sospensioni per presentazione di rottamazioni.
  2. Controllare la motivazione: l’atto deve illustrare le ragioni per cui l’ufficio ritiene inesistenti i presupposti di mutualità, specificare le divergenze sui ricavi e indicare gli elementi nuovi rispetto ad eventuali precedenti accertamenti.
  3. Analizzare la categoria di cooperativa: se agricola, verificare i requisiti di art. 10 D.P.R. 601/1973; se di produzione e lavoro, l’art. 11; se la cooperativa è una società di persone agricola, potrebbe applicarsi l’art. 12 L. 904/1977; per i consorzi la verifica si estende alla mutualità dei soci.
  4. Valutare la tenuta dei libri: bilanci, libri sociali e contabilità devono dimostrare la mutualità prevalente; l’assenza di tali elementi comporta la perdita dell’agevolazione .
  5. Verificare la regolarità dell’ispezione: se l’avviso deriva da accesso, occorre controllare se i verificatori hanno rispettato i termini di permanenza e le forme prescritte dall’art. 12 Statuto del contribuente .

2.3 Scelta della via difensiva

Una volta analizzato l’avviso, la cooperativa può optare per diverse strade:

  1. Accertamento con adesione (art. 5 D.Lgs. 218/1997): entro 30 giorni dalla notifica può presentare istanza per avviare il procedimento. L’ufficio sospende i termini per 90 giorni; si attiva il contraddittorio e, se si raggiunge un accordo, le sanzioni sono ridotte a un terzo . La definizione deve essere versata entro 20 giorni dalla redazione dell’atto; è possibile il pagamento rateale con interessi legali. Dopo la definizione l’atto non è più impugnabile.
  2. Ricorso alla Corte di giustizia tributaria (ex commissione tributaria): se non si opta per l’adesione o se l’accordo fallisce, il contribuente può presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, versando il contributo unificato e depositando la copia notificata dell’atto e la documentazione di sostegno. È possibile chiedere la sospensione dell’esecutività invocando i pregiudizi gravi e irreparabili (ad esempio il blocco dell’attività della cooperativa).
  3. Autotutela o richiesta di annullamento in via amministrativa: l’ufficio può annullare l’atto d’ufficio se manifestamente infondato (ad esempio per errori di persona, duplicazioni, decadenza). Sebbene non sospenda i termini per il ricorso, l’autotutela può evitare contenziosi lunghi.
  4. Definizioni agevolate e rottamazioni: se il debito è iscritto a ruolo, è possibile accedere alle rottamazioni. È consigliabile verificare se vi siano bandi di rottamazione ancora aperti: nel 2023 la rottamazione-quater richiedeva l’adesione entro il 30 aprile 2023 , ma analoghe finestre potrebbero essere introdotte in future leggi di bilancio. Per i ruoli fino al 2015 l’ente potrebbe inoltre beneficiare dello stralcio delle mini-cartelle.
  5. Procedura di sovraindebitamento o composizione negoziata: se il debito è elevato e la cooperativa non riesce a soddisfare tutti i creditori, può avvalersi della L. 3/2012 o del D.L. 118/2021 per presentare un piano di ristrutturazione che includa il debito tributario .

2.4 Termini e scadenze principali

  • 30 giorni per presentare istanza di accertamento con adesione dall’avviso;
  • 60 giorni per presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria;
  • 90 giorni di sospensione dei termini per l’adesione;
  • 20 giorni per versare le somme dovute dopo la definizione;
  • 30 giorni per chiedere il riesame in autotutela.

Rispetto al contraddittorio preventivo (art. 6‑bis Statuto), l’ufficio deve inviare una proposta di accertamento concedendo almeno 60 giorni per osservazioni e altrimenti la notifica dell’avviso è illegittima .

3. Difese e strategie legali

La difesa della cooperativa deve essere calibrata sulla base dell’atto impugnato, della natura dell’attività e dei documenti disponibili. Di seguito alcune strategie ricorrenti.

3.1 Contestare i requisiti di nuova prova e il ne bis in idem

Se l’avviso è un accertamento integrativo o riprende un atto già impugnato, occorre verificare l’esistenza di elementi nuovi. La Cassazione richiede che tali elementi siano specificamente indicati nell’avviso. In mancanza, l’atto viola l’art. 43 D.P.R. 600/1973 ed è nullo . La cooperativa può dedurre l’illegittimità per violazione del principio di “unicità” dell’accertamento e chiedere l’annullamento.

3.2 Provare la mutualità prevalente

È essenziale dimostrare che i ricavi derivano principalmente da conferimenti dei soci e che i costi del personale sono costituiti in prevalenza da remunerazioni dei soci lavoratori. Bisogna quindi:

  • Presentare bilanci, libri sociali e prospetti che attestino che almeno il 50 % dei ricavi deriva da prodotti conferiti dai soci .
  • Dimostrare che i soci lavoratori percepiscono retribuzioni non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi e che tali retribuzioni rappresentano almeno il 50 % del totale dei costi . Se la percentuale è compresa tra il 25 % e il 50 %, chiedere la riduzione dell’imposta anziché l’esenzione.
  • Verificare che la cooperativa non distribuisca utili ai soci o agli amministratori e che i ristorni siano imputati a riserve indivisibili (art. 12 L. 904/1977). La Cassazione 36765/2024 ha evidenziato che i soci devono lavorare con continuità e professionalità .

3.3 Fare leva sui diritti dello Statuto del contribuente

La cooperativa può invocare la violazione dell’art. 10 Statuto se l’avviso è fondato su interpretazioni normative mutate nel tempo o su circolari dell’Agenzia successivamente smentite; in tal caso sanzioni e interessi non sono dovuti . L’art. 12 consente di eccepire l’illegittimità dell’avviso se durante la verifica non sono stati rispettati i limiti temporali (massimo 30 o 60 giorni), se non è stato rilasciato il verbale o se l’ufficio ha omesso di acquisire le osservazioni .

L’art. 6‑bis Statuto impone il contraddittorio preventivo per tutti gli atti impugnabili; l’ufficio deve inviare una bozza e motivare le ragioni per le quali non accoglie le osservazioni . L’omissione determina la nullità dell’atto. Alcune Commissioni tributarie si sono pronunciate in tal senso, con la Corte costituzionale che conferma l’obbligo di contraddittorio salvo casi di urgenza.

3.4 Invocare la decadenza e l’errore di notifica

Se l’avviso è notificato oltre i termini (4 o 5 anni) o non è stato consegnato correttamente (mancata firma, inesatta intestazione), il contribuente può eccepire la decadenza o la nullità della notifica. È importante conservare la ricevuta di raccomandata o la PEC e verificare la data di spedizione. La decadenza può essere eccepita in ogni grado del giudizio.

3.5 Utilizzare l’accertamento con adesione e la conciliazione

L’adesione conviene quando la cooperativa riconosce parte delle violazioni o preferisce evitare il contenzioso. Con l’adesione le sanzioni sono ridotte (1/3) e gli interessi sono calcolati al tasso legale. È possibile dilazionare il pagamento in rate trimestrali. Nei casi complessi l’adesione consente di rideterminare la base imponibile e di definire contestualmente più annualità; tuttavia bisogna assicurarsi che l’ufficio non riservi la possibilità di ulteriori accertamenti su elementi non trattati.

Se la cooperativa avvia il contenzioso, è consigliabile proporre la conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992). Entro la prima udienza le parti possono presentare una proposta di conciliazione che, se accettata, comporta la riduzione delle sanzioni a 1/3 e la cessazione della lite. La conciliazione è più flessibile dell’adesione: può intervenire anche dopo la costituzione in giudizio e può riguardare più imposte.

3.6 Rottamazione, stralcio e definizione agevolata

Le rottamazioni consentono di estinguere i ruoli versando solo il capitale e le spese. È fondamentale monitorare le norme nelle leggi di bilancio: la rottamazione-quater del 2023, ad esempio, ha permesso di sanare i carichi affidati fino al 30 giugno 2022 . Anche se la finestra per l’adesione è ormai chiusa, è possibile che il legislatore riproponga analoghe misure. La cooperativa può altresì valutare la definizione agevolata delle liti tributarie, la transazione fiscale (art. 182-ter L.Fall. ora art. 63 CCI) e la transazione con l’Agenzia delle Entrate in sede di concordato preventivo.

3.7 Sovraindebitamento e composizione negoziata

Quando il debito fiscale si somma a esposizioni verso banche e fornitori e rischia di compromettere la continuità, la cooperativa può accedere alla procedura di sovraindebitamento o alla composizione negoziata. Con il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione (L. 3/2012) si propone un pagamento rateale e falcidiato dei debiti, incluse le imposte, assicurando il soddisfacimento dei creditori privilegiati in misura almeno pari alla liquidazione . La procedura è seguita da un gestore della crisi nominato dall’OCC, che assiste il debitore e redige la relazione sul piano.

La composizione negoziata (D.L. 118/2021) consente invece di negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto nominato dalla Camera di commercio . Durante la procedura il debitore può chiedere misure protettive del patrimonio (sospensione delle azioni esecutive) e ottenere finanziamenti prededucibili. Se l’accordo riesce, la cooperativa ristabilisce l’equilibrio senza ricorrere all’insolvenza; in caso contrario, l’esperto suggerisce le soluzioni più idonee, come il concordato semplificato o la liquidazione giudiziale.

3.8 Difesa penale e responsabilità degli amministratori

In alcuni casi l’accertamento fiscale può sfociare in un procedimento penale per reati tributari (D.Lgs. 74/2000). Ad esempio, la dichiarazione fraudolenta ex art. 2 (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) o l’omessa dichiarazione ex art. 5. La Cassazione 36765/2024 ha evidenziato che la responsabilità penale del legale rappresentante si concreta se si sfrutta indebitamente l’esenzione prevista dall’art. 11 D.P.R. 601/1973 senza dimostrare i requisiti . In caso di controllo penale, è consigliabile nominare subito un avvocato penalista esperto in reati tributari e valutare l’adesione ai reati estintivi (ravvedimento operoso, pagamento del debito) per usufruire delle attenuanti.

4. Strumenti alternativi di definizione e risoluzione

4.1 Rottamazione‑quater (L. 197/2022)

Come visto, la rottamazione-quater consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione pagando solo capitale e spese . Chi ha aderito doveva presentare la dichiarazione entro il 30 aprile 2023 e pagare la prima rata entro il 31 luglio 2023 o scegliere il piano in 18 rate. In caso di inadempimento superiore a cinque giorni, la definizione decade e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo d’acconto . Le somme pagate non sono rimborsabili e i debiti esclusi (risorse UE, aiuti di Stato, sanzioni penali) restano integralmente dovuti .

Per il futuro è verosimile che il legislatore riproponga strumenti simili; conviene quindi preparare la documentazione e iscriversi ai servizi telematici dell’agente della riscossione per verificare l’ammontare dei carichi definibili.

4.2 Definizione agevolata delle liti tributarie

Le leggi di bilancio 2023 e 2024 hanno previsto la definizione agevolata delle controversie pendenti innanzi alle Corti di giustizia tributaria. I contribuenti possono chiudere la lite versando una percentuale del valore della controversia che varia a seconda dell’esito della causa (100 % se il ricorso è dell’Agenzia, 40 % se si è soccombenti in primo grado, 15 % se si è vinto in appello, 5 % se si è vinto in Cassazione). Le sanzioni e gli interessi sono esclusi. Anche questo istituto comporta la rinuncia agli atti e consente di evitare l’incertezza del giudizio.

4.3 Transazione fiscale e concordato preventivo

Nei procedimenti di concordato preventivo o di accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 63 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) è possibile proporre la transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate e l’agente della riscossione. Si può chiedere la falcidia dell’IVA e delle imposte dirette, la dilazione sino a dieci anni e la riduzione delle sanzioni. L’amministrazione si esprime sulla convenienza della proposta in rapporto all’alternativa liquidatoria. Per le cooperative agricole questa via può essere percorsa quando il debito è troppo elevato per essere gestito con rottamazioni o piani del consumatore.

4.4 Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione e liquidazione controllata (L. 3/2012)

  • Piano del consumatore: consente al debitore non imprenditore (o al piccolo imprenditore che non supera i limiti dell’art. 1 CCI) di proporre un piano di pagamento al tribunale tramite l’OCC. Il piano deve prevedere la soddisfazione dei creditori in misura proporzionale alle proprie risorse e può prevedere la falcidia dei debiti fiscali nella misura in cui lo Stato percepisce almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: aperto a tutti i debitori (anche imprenditori agricoli), richiede il voto favorevole dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti e l’omologazione del tribunale. Le imposte possono essere falcidiate ma devono essere trattate in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.
  • Liquidazione controllata: quando il piano o l’accordo non sono percorribili, il debitore può chiedere la liquidazione controllata del proprio patrimonio. I debiti fiscali residui possono essere esdebitati al termine della procedura; la falcidia dei tributi è subordinata al rispetto dei limiti fissati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 245/2019 che ha dichiarato illegittimo il divieto di falcidia dell’IVA) .

4.5 Composizione negoziata per la crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Per le cooperative agricole che superano i limiti dimensionali del piano del consumatore, la composizione negoziata rappresenta una procedura flessibile. Con l’istanza alla Camera di commercio si ottiene la nomina di un esperto che assiste nelle trattative con i creditori; la legge richiede che l’esperto sia indipendente e che tutte le parti agiscano con buona fede . Il debitore deve presentare bilanci, piano industriale, stato economico e finanziario e lista dei creditori . Il procedimento può durare fino a 180 giorni e prevede la possibilità di ottenere finanziamenti prededucibili e misure protettive. Se l’accordo non si raggiunge, si può accedere al concordato semplificato o alla liquidazione giudiziale. Per le cooperative agricole la composizione negoziata consente di negoziare con i soci conferitori, le banche e l’Agenzia delle Entrate, preservando l’unità aziendale.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare la notifica dell’avviso: molti contribuenti credono erroneamente che l’accertamento possa essere trascurato; i termini per ricorrere sono perentori e la mancata impugnazione rende definitivo l’atto. Agire subito.
  2. Mancato contraddittorio: non presentare osservazioni al verbale di constatazione può privare della possibilità di chiarire gli aspetti contestati. È fondamentale depositare memorie entro il termine di 60 giorni e sollevare eventuali eccezioni procedurali.
  3. Carente documentazione: l’assenza di bilanci approvati o di contabilità aggiornata pregiudica la difesa. La cooperativa deve conservare la documentazione per almeno dieci anni e predisporre tabelle di mutualità.
  4. Rinunciare alla consulenza professionale: le norme tributarie sono complesse; rivolgersi tempestivamente a un avvocato e a un commercialista evita errori procedurali e consente di sfruttare istituti come l’adesione o le definizioni agevolate.
  5. Ignorare le rottamazioni: molti contribuenti non monitorano le finestre normative. È importante iscriversi ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e consultare periodicamente un professionista per verificare la possibilità di aderire a rottamazioni o stralci.
  6. Non valutare la crisi d’impresa: in presenza di debiti strutturali, è opportuno considerare strumenti di composizione negoziata o sovraindebitamento. Attendere troppo può peggiorare la situazione e condurre a procedure concorsuali più gravose.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme e sentenze chiave

Normativa o sentenzaOggettoPunti essenziali
Art. 10 D.P.R. 601/1973Esenzione IRES per cooperative agricoleRedditi derivanti da allevamento e lavorazione di prodotti conferiti dai soci sono esenti
Art. 11 D.P.R. 601/1973Esenzione per cooperative di lavoroEsenzione se salari dei soci ≥ 50 % dei costi; riduzione se tra 25 % e 50 %
Art. 2512 c.c.Mutualità prevalenteLa cooperativa opera prevalentemente a favore dei soci e utilizza prevalentemente il loro lavoro
Art. 2513 c.c.Parametri di prevalenzaDeve risultare dal bilancio che i conferimenti dei soci superano il 50 % dei ricavi
Art. 10 Statuto del contribuenteCollaborazione e buona fedeNon si applicano sanzioni se il contribuente ha seguito indicazioni dell’amministrazione
Art. 12 Statuto del contribuenteDiritti durante ispezioneAccessi limitati a 30/60 giorni, verbale obbligatorio, assistenza di un professionista
Art. 6-bis StatutoContraddittorio preventivoL’ufficio deve inviare una bozza e concedere 60 giorni per osservazioni
Art. 43 D.P.R. 600/1973Termini di accertamentoAvvisi notificati entro 4 anni (5 se dichiarazione omessa); nuova notifica solo con nuovi elementi
Cass. 15006/2024Accertamenti parzialiSecondo avviso legittimo solo con elementi nuovi
Cass. 22825/2025Unicità dell’accertamentoVietato reiterare accertamenti senza nuovi elementi
Cass. 36765/2024Esenzione cooperativa di lavoroNecessità di dimostrare professionalità dei soci e prevalenza dei salari
Cass. 18712/2025Agevolazioni e obblighi dichiarativiDecadenza dei benefici se non si presenta la dichiarazione
Art. 1, commi 231‑252 L. 197/2022Rottamazione-quaterDebiti affidati tra 2000‑2022 estinti pagando solo capitale e spese
L. 3/2012, art. 7SovraindebitamentoPossibilità di accordo di ristrutturazione e piano del consumatore per imprenditori agricoli
D.L. 118/2021, artt. 4‑5Composizione negoziataNomina di un esperto, obbligo di buona fede, presentazione di piano e documenti

6.2 Termini e strumenti difensivi

FaseTermine/strutturaStrumento
Ricezione del verbale di constatazione60 giorniPresentare osservazioni e documenti integrativi
Notifica dell’avviso di accertamento30 o 60 giorniIstanza di accertamento con adesione; ricorso alla Corte di giustizia tributaria
Istanza di adesione30 giorni dalla notificaAvviare contraddittorio, sospensione di 90 giorni
Pagamento dopo adesione20 giorni dalla redazione dell’accordoVersamento integrale o rateale (con interessi legali)
Ricorso60 giorni dalla notificaDepositare ricorso con contributo unificato e chiedere sospensione
Rottamazione-quaterDomanda entro 30 aprile 2023, pagamento prima rata 31 luglio 2023Pagamento capitale e spese, rate fino a 18 con interessi 2 %
Definizione agevolata delle litiTermine indicato dal legislatore (variabile)Pagamento percentuale del valore della controversia
Procedura di sovraindebitamentoIstanze in qualsiasi momentoPiano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione; nomina OCC
Composizione negoziataPresentazione dell’istanzaNomina esperto, durata massima 180 giorni

7. Domande e risposte (FAQ)

1. Cos’è un avviso di accertamento e quando viene notificato?

L’avviso di accertamento è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica o liquida d’ufficio le imposte dovute. Deve essere notificato entro quattro anni dalla presentazione della dichiarazione o cinque anni se la dichiarazione è omessa. In caso di reato tributario i termini raddoppiano.

2. Una cooperativa agricola è sempre esente da IRES?

No. L’esenzione ex art. 10 D.P.R. 601/1973 si applica solo se i ricavi derivano principalmente dall’allevamento di animali alimentati con prodotti coltivati sui terreni dei soci e dalla lavorazione e vendita di prodotti conferiti dai soci . In mancanza di tali requisiti, la cooperativa è soggetta all’imposizione ordinaria.

3. Quali sono i requisiti per la mutualità prevalente?

Secondo gli artt. 2512 e 2513 c.c. la cooperativa deve operare prevalentemente a favore dei soci, utilizzare prevalentemente la loro prestazione lavorativa e acquistare beni o servizi prevalentemente dai soci . Per le cooperative agricole, il valore dei prodotti conferiti dai soci deve superare il 50 % del totale.

4. Cosa succede se la cooperativa non rispetta i requisiti di mutualità?

Viene revocata l’agevolazione e la cooperativa è soggetta al regime fiscale ordinario. La Cassazione ha stabilito che il beneficio si perde anche se la cooperativa non presenta la dichiarazione o non tiene una contabilità adeguata .

5. Che diritti ha la cooperativa durante una verifica?

L’art. 12 Statuto del contribuente prevede che i controlli devono arrecare la minima turbativa, non possono superare 30 giorni (60 per casi complessi), il contribuente può farsi assistere da un professionista e ha diritto di presentare osservazioni prima dell’emanazione dell’avviso .

6. Cos’è il contraddittorio preventivo e quando è obbligatorio?

L’art. 6‑bis Statuto del contribuente stabilisce che per tutti gli atti impugnabili l’ufficio deve inviare una bozza e concedere almeno 60 giorni al contribuente per presentare osservazioni . L’omissione rende l’atto annullabile.

7. Cosa significa “nuovi elementi” in un accertamento integrativo?

L’ufficio può emettere un secondo avviso solo se emergono fatti o prove non conosciuti al momento del primo accertamento. Deve indicare specificamente tali elementi e la fonte da cui derivano. Senza nuovi elementi l’atto è nullo e viola il principio del ne bis in idem .

8. Come si attiva l’accertamento con adesione?

Entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso la cooperativa deve presentare domanda all’ufficio. Segue un contraddittorio della durata massima di 90 giorni. Se si raggiunge l’accordo, le sanzioni sono ridotte a un terzo e si paga entro 20 giorni (anche ratealmente) .

9. È possibile impugnare un accertamento dopo l’adesione?

No. L’atto di accertamento con adesione non è impugnabile né integrabile dall’ufficio, salvo sopravvenienza di nuovi elementi o nel caso di società di persone che riflettono il reddito sui soci .

10. Quali benefici offre la rottamazione-quater?

Permette di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica; sanzioni e interessi sono azzerati . Il pagamento può avvenire in unica soluzione o in 18 rate con interessi al 2 % . La domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2023 .

11. Cosa accade se non si paga una rata della rottamazione?

Il mancato pagamento, anche di una sola rata, superiore a cinque giorni comporta la decadenza della definizione; le somme versate restano acquisite e riprende l’attività di recupero del residuo .

12. La cooperativa può falcidiare l’IVA e le imposte dirette nei piani del consumatore?

La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale il divieto assoluto di falcidia dell’IVA, consentendo la riduzione purché allo Stato sia corrisposto un importo almeno pari a quello della liquidazione . Nei piani del consumatore e negli accordi di ristrutturazione le imposte dirette e l’IVA possono essere falcidiate entro tali limiti.

13. Qual è la differenza tra piano del consumatore e composizione negoziata?

Il piano del consumatore è rivolto a persone fisiche o piccoli imprenditori e prevede l’omologazione del tribunale con l’ausilio dell’OCC; la composizione negoziata è aperta anche a imprenditori più strutturati (compresi agricoltori) e consiste in una trattativa guidata da un esperto nominato dalla Camera di commercio . La composizione negoziata non richiede l’approvazione del tribunale per la fase di trattativa ma prevede misure protettive ed eventuale concordato semplificato.

14. Le sanzioni si pagano sempre?

No. Oltre alle riduzioni per l’adesione e la conciliazione, l’art. 10 Statuto del contribuente prevede che non si applicano sanzioni quando il contribuente si è conformato a prassi amministrative poi modificate . La cooperativa può eccepire l’esimente in caso di mutamenti interpretativi.

15. È necessario l’intervento di un avvocato per presentare ricorso?

Per controversie tributarie con valore fino a 3.000 euro non è obbligatorio il patrocinio; tuttavia per questioni complesse e importi rilevanti è altamente consigliato affidarsi a un professionista esperto, che può individuare vizi formali e sostanziali e proporre le strategie più efficaci.

16. La cooperativa può recuperare l’IVA sui ristorni e sulle operazioni con i soci?

Dipende dalla natura delle operazioni. I ristorni pagati ai soci possono essere considerati sconti commerciali e incidono sulla base imponibile IVA. È fondamentale documentare la natura mutualistica e le modalità di determinazione dei ristorni.

17. Come si prova la continuità lavorativa dei soci?

È necessario predisporre contratti di lavoro con i soci, registri presenze e documenti che attestino la partecipazione continuativa alle attività della cooperativa. La Cassazione 36765/2024 ha richiesto la prova della professionalità e dell’effettiva prestazione lavorativa .

18. Un immobile della cooperativa agricola può essere tassato con l’IMU?

L’ordinanza 6346/2024 ha stabilito che un immobile rurale appartenente a una cooperativa agricola è esente se è classificato come bene rurale e se l’oggetto sociale è esclusivamente agricolo . È dunque importante verificare la categoria catastale e l’oggetto sociale.

19. Cosa fare se l’Agenzia non risponde all’istanza di autotutela?

L’autotutela è discrezionale e l’ufficio non ha l’obbligo di pronunciarsi; tuttavia la richiesta documentata può essere utilizzata come prova di collaborazione. In assenza di risposta, conviene comunque proporre ricorso nei termini.

20. È possibile cumulare più strumenti (adesione, rottamazione, sovraindebitamento)?

Sì, ma occorre coordinare le procedure. Ad esempio, si può definire un accertamento tramite adesione e successivamente rottamare i carichi iscritti a ruolo. La procedura di sovraindebitamento può includere debiti non definibili con adesione. È indispensabile il supporto di un professionista per evitare la decadenza dei benefici.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Simulazione 1 – Accertamento per revoca dell’esenzione

La cooperativa agricola “Verde Speranza” riceve nel novembre 2025 un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2021. L’ufficio contesta la revoca dell’esenzione IRES perché i ricavi derivanti da cessioni a terzi superano il 60 % del totale. L’accertamento calcola un maggiore reddito imponibile di 100.000 euro, applica l’aliquota IRES al 24 % (24.000 euro) e irroga sanzioni pari al 100 % dell’imposta (24.000 euro). La cooperativa ritiene che l’atto sia infondato poiché nella contabilità i conferimenti dei soci rappresentano il 55 % dei ricavi.

Azioni consigliate:

  1. Verifica dei termini: l’avviso è stato notificato entro i quattro anni (dicembre 2025 per l’anno 2021), quindi è tempestivo.
  2. Contraddittorio: la cooperativa ha ricevuto un invito a comparire e ha depositato osservazioni; l’ufficio ha motivato il rigetto citando la presenza di cessioni a terzi non dimostrate.
  3. Ricorso: la cooperativa impugna l’atto contestando l’errata ricostruzione dei ricavi. Nel ricorso allega bilanci, fatture e registri che dimostrano che i conferimenti dei soci superano la soglia. Chiede anche la riduzione delle sanzioni per buona fede ai sensi dell’art. 10 Statuto del contribuente .
  4. Adesione in via subordinata: per prudenza la cooperativa presenta istanza di accertamento con adesione per cercare una rideterminazione concordata. L’ufficio riconosce la mutualità, ricalcola l’imposta su una base imponibile di 30.000 euro e applica la sanzione ridotta (1/3). La cooperativa paga 7.200 euro di imposta e 2.400 euro di sanzioni, risparmiando oltre il 75 %.

Simulazione 2 – Rottamazione dei ruoli

La cooperativa “Vigneti Uniti” ha cartelle esattoriali affidate all’agente della riscossione tra il 2010 e il 2020 per un importo complessivo di 60.000 euro, di cui 20.000 di imposta, 20.000 di sanzioni e 20.000 di interessi e aggio. Nel 2023 aderisce alla rottamazione-quater. Presenta la domanda entro il 30 aprile 2023, sceglie il piano in 18 rate e versa la prima rata di 4.000 euro il 31 luglio 2023. L’agente della riscossione comunica che il capitale dovuto (comprensivo di spese) è pari a 21.000 euro. “Vigneti Uniti” paga in 18 rate semestrali di 1.200 euro circa. Grazie alla rottamazione risparmia 39.000 euro tra sanzioni e interessi . Tuttavia, se dovesse saltare una rata per più di cinque giorni, perderebbe il beneficio .

Simulazione 3 – Sovraindebitamento e accordo di ristrutturazione

La cooperativa “Frutti del Sud” ha debiti per 300.000 euro verso fornitori, banche e fisco. I ricavi sono in calo e non riesce a pagare le rate. Nel 2025 decide di ricorrere alla Legge 3/2012. Tramite l’Organismo di composizione della crisi nomina l’Avv. Monardo come gestore. Insieme preparano un accordo di ristrutturazione che prevede:

  • Pagamento integrale dei debiti privilegiati (40.000 euro) entro due anni;
  • Pagamento del 30 % dei debiti chirografari (fisco e fornitori) in cinque anni;
  • Continuità aziendale con ristrutturazione della produzione e cessione di un bene immobiliare;
  • Proposta di falcidia dell’IVA e delle imposte dirette al 30 % (pari alla quota di liquidazione) .

Il piano è approvato dal tribunale. Al termine, la cooperativa ottiene l’esdebitazione dei debiti residui e prosegue l’attività con un carico sostenibile.

Simulazione 4 – Composizione negoziata

La cooperativa “Latte Fresco” prevede un forte squilibrio finanziario a causa dell’aumento dei costi dell’energia e della riduzione dei conferimenti. Nel 2025 presenta istanza di composizione negoziata. La Camera di commercio nomina un esperto indipendente, il quale convoca i principali creditori (banche, fornitori e Agenzia delle Entrate). Nel corso di 180 giorni si negozia:

  • Una moratoria sui mutui per 12 mesi;
  • La proroga dei contratti di fornitura a prezzi calmierati;
  • Un accordo con l’Agenzia delle Entrate per la sospensione delle procedure esecutive e la rateazione del debito fiscale in dieci anni.

Grazie alla procedura, la cooperativa evita il default e può riorganizzare la produzione. Se l’accordo non fosse stato raggiunto, avrebbe potuto optare per il concordato semplificato.

9. Conclusione e call to action

L’accertamento fiscale rappresenta una sfida rilevante per una cooperativa agricola, ma non è una condanna inevitabile. L’ordinamento italiano offre numerosi strumenti per difendersi e per regolarizzare la posizione. Conoscere i termini di decadenza e i diritti del contribuente (principio di buona fede, contraddittorio preventivo) permette di rilevare vizi dell’atto . Dimostrare la mutualità prevalente attraverso una contabilità accurata e un bilancio trasparente consente di preservare l’esenzione e di respingere gli addebiti dell’Amministrazione . L’adesione e la conciliazione possono ridurre sanzioni e interessi, mentre le rottamazioni e le definizioni agevolate permettono di estinguere i ruoli pagando solo il capitale . In caso di crisi più profonda, le procedure di sovraindebitamento e la composizione negoziata offrono soluzioni flessibili per evitare il fallimento e salvare l’azienda .

Agire tempestivamente è fondamentale: molte opportunità sono legate a scadenze perentorie e la strategia difensiva deve essere costruita fin da subito. In questo percorso complesso e tecnico è indispensabile affidarsi a professionisti competenti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, con il suo team di avvocati e commercialisti, offre un servizio completo per:

  • Analizzare la fondatezza dell’accertamento e individuare eventuali vizi;
  • Predisporre ricorsi, memorie e richieste di adesione;
  • Trattare con l’Agenzia delle Entrate per ottenere rateazioni, rottamazioni o transazioni;
  • Supportare la cooperativa nelle procedure di sovraindebitamento e composizione negoziata;
  • Bloccare pignoramenti, ipoteche e fermo amministrativo, garantendo la continuità aziendale.

Affrontare un accertamento fiscale non è mai semplice, ma con la giusta assistenza è possibile trasformare un problema in un’occasione di riorganizzazione. Non aspettare che le scadenze passino o che i debiti si moltiplichino. Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff sapranno valutare la tua situazione, individuare i rimedi più efficaci e difenderti con professionalità e tempestività.

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