Introduzione
L’avviso di accertamento è il principale strumento con il quale l’Agenzia delle Entrate ricostruisce redditi e IVA non dichiarati e recupera imposte dovute. Per un’azienda che produce cosmetici industriali il rischio di ricevere una verifica fiscale è elevato: sono coinvolte materie prime costose, lavorazioni complesse, normative di settore (sulla sicurezza dei prodotti, sulle accise per l’uso di alcol etilico nei profumi, ecc.) e transazioni internazionali. Errori contabili o documentali, ritardi nei versamenti, differenze inventariali o presunti ricavi occultati possono sfociare in rilievi di notevole entità. A ciò si aggiunge l’aumento dei controlli incrociati e delle indagini finanziarie; basta una movimentazione bancaria anomala per indurre il Fisco a ricostruire presunti ricavi con metodi induttivi.
Perché la questione è urgente: un avviso di accertamento può trasformarsi, in tempi rapidi, in accertamento esecutivo: l’atto impositivo diventa immediatamente titolo per la riscossione, senza bisogno di cartella. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può così iscrivere ipoteca sugli immobili, fermo amministrativo sui veicoli o avviare pignoramenti, spesso prima che un giudice abbia esaminato la pretesa. È perciò fondamentale conoscere i propri diritti procedurali (accessi, ispezioni, contraddittorio, termini) e le strategie difensive per impugnare o definire il debito in modo tempestivo.
Nel presente articolo – aggiornato a dicembre 2025 – analizziamo il quadro normativo e giurisprudenziale applicabile agli accertamenti fiscali nei confronti di aziende del settore cosmetico. Offriamo una guida pratica e professionale, dal punto di vista del contribuente, per capire come difendersi efficacemente sin dalle prime fasi. Spiegheremo:
- i principali articoli di legge (Statuto del contribuente, DPR 600/1973, DPR 633/1972, DLgs 218/1997, CCII) e le sentenze di Cassazione più recenti;
- la procedura passo‑passo dalla verifica al contenzioso;
- le strategie di difesa (nullità per vizi di motivazione, per violazione del contraddittorio, per illegittimità dell’accesso, per decadenza dei termini, ecc.);
- gli strumenti alternativi: accertamento con adesione, definizioni agevolate (rottamazione‑quater e quinquies), piani del consumatore, concordato minore e sovraindebitamento;
- errori da evitare e consigli operativi;
- tabelle riepilogative di norme, termini e strumenti;
- un’ampia sezione FAQ con risposte immediate e simulazioni numeriche.
Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e dello staff multidisciplinare
Questo articolo è redatto con il contributo dello studio legale e tributario dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, che coordina un team di avvocati tributaristi e commercialisti operanti in tutta Italia. Lo studio vanta competenze specifiche in diritto bancario e tributario, gestione delle crisi d’impresa e sovraindebitamento. L’Avv. Monardo è Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) ed è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Coordina professionisti esperti a livello nazionale e opera con approccio multidisciplinare: analizza gli atti, valuta la correttezza della pretesa, redige ricorsi, richiede sospensive al giudice, conduce trattative con l’Agenzia delle Entrate, propone piani di rientro e assiste il contribuente nelle procedure giudiziali (commissioni tributarie) e stragiudiziali (accertamento con adesione, definizioni agevolate). Grazie alla sinergia tra avvocati e commercialisti, lo studio fornisce assistenza integrata che copre sia gli aspetti legali sia quelli contabili e aziendali.
Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata: l’analisi tempestiva degli atti e la scelta della strategia difensiva più adatta sono decisive per bloccare misure cautelari e ridurre l’esposizione fiscale.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Statuto del contribuente e diritti nelle verifiche fiscali
La Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) è la fonte basilare in materia di garanzie procedurali. L’articolo 12 disciplina gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente. Le modifiche introdotte dal D.L. 84/2025 e dal D.Lgs. 219/2023 rendono più stringenti gli obblighi dell’Amministrazione. Di seguito i punti principali:
- Motivazione e autorizzazione degli accessi: gli operatori della Guardia di Finanza e dell’Agenzia devono esibire un ordine di servizio che indichi le ragioni che giustificano l’accesso e le modalità operative, in modo da garantire trasparenza. Tale ordine deve essere adeguatamente motivato, come ribadito dalle recenti modifiche .
- Orari e durata: le operazioni devono svolgersi durante l’orario ordinario di lavoro e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile. La permanenza nei locali dell’azienda non può superare 30 giorni lavorativi (con possibilità di proroga motivata) .
- Assistenza di un professionista e diritto di opposizione: il contribuente ha diritto ad essere assistito da un professionista di fiducia durante le verifiche e può richiedere che l’esame dei documenti avvenga presso l’ufficio dell’amministrazione o presso lo studio del professionista. In caso di comportamenti irregolari, può rivolgersi al Garante del contribuente .
- Verbale di chiusura e contraddittorio: al termine delle operazioni viene rilasciato un processo verbale di constatazione (PVC). Fino al 2023 l’art. 12, comma 7, prevedeva un termine di 60 giorni perché il contribuente potesse presentare osservazioni prima della notifica dell’avviso di accertamento. Il D.Lgs. 219/2023 ha abrogato il comma 7 e introdotto l’art. 6‑bis dello Statuto che codifica il principio del contraddittorio: tutti gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo; l’ufficio deve trasmettere lo schema di atto concedendo almeno 60 giorni per controdeduzioni. In determinate ipotesi il termine si estende a 120 giorni, ad esempio se il termine di decadenza è imminente .
- Nullità per violazione del contraddittorio: l’art. 6‑bis prevede l’annullabilità dell’atto emesso senza contraddittorio, a meno che rientri tra le eccezioni individuate dal MEF. La giurisprudenza prevede che il contribuente debba dimostrare, con la cosiddetta prova di resistenza, che le proprie osservazioni avrebbero potuto modificare l’esito dell’accertamento .
1.2 Accessi e sequestri nelle sedi aziendali e nei locali ad uso promiscuo
Le aziende cosmetiche utilizzano laboratori e uffici che possono coincidere con immobili destinati anche a uso abitativo (ad esempio officine in casa). La disciplina degli accessi e dei sequestri è contenuta nell’art. 52 del DPR 633/1972 (Legge IVA). Le norme essenziali sono:
- Autorizzazione per accesso nei locali ad uso esclusivamente commerciale o industriale: gli organi di controllo possono entrare senza specifica autorizzazione ma devono mostrare un ordine di servizio che identifichi i funzionari e specifichi lo scopo dell’accesso .
- Accesso ai locali che costituiscono anche abitazione: se lo stabile è adibito in parte a residenza (uso promiscuo), l’accesso richiede un provvedimento motivato del pubblico ministero e deve avvenire in presenza del titolare o di un suo delegato. La giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiede seri indizi di violazioni tributarie e tutela l’inviolabilità del domicilio (art. 14 della Costituzione) .
- Tutela del segreto professionale: quando il contribuente è un professionista (avvocato, consulente, commercialista) e oppone il segreto professionale, i verificatori devono richiedere un’autorizzazione ad hoc del pubblico ministero specifica per i documenti indicati. Non basta un’autorizzazione generica rilasciata prima dell’ispezione . La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 17228/2025, ha ribadito che l’autorizzazione deve essere richiesta solo dopo che il professionista ha invocato il segreto e deve individuare precisamente gli atti da acquisire .
- Verbale e diritti del contribuente: ogni sequestro o perquisizione deve essere verbalizzato; il contribuente ha diritto a ricevere copia del verbale e a far annotare le proprie osservazioni .
1.3 Termini per l’accertamento e decadenza del potere impositivo
Per capire se un avviso è tempestivo è fondamentale conoscere i termini di decadenza. Le norme più rilevanti sono:
- Art. 43 del DPR 600/1973 (Imposte sui redditi): l’ufficio deve notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Se la dichiarazione non è stata presentata o è nulla, il termine si estende al 31 dicembre del settimo anno. L’Amministrazione può emettere un nuovo avviso integrativo solo se emergono elementi nuovi non conosciuti in precedenza .
- Art. 57 del DPR 633/1972 (IVA): prevede termini analoghi per gli accertamenti IVA: quinto anno in caso di dichiarazione presentata, settimo in caso di omissione o nullità .
- Art. 39 del DPR 600/1973 (accertamenti analitico‑induttivi): consente all’ufficio di determinare il reddito anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti quando le scritture sono incomplete o inattendibili oppure quando emergono ricavi occultati .
- Art. 43, comma 3, DPR 600/1973: disciplina l’accertamento integrativo: l’ufficio può integrare l’avviso solo se sopraggiungono elementi nuovi; non è consentito un secondo accertamento basato su fatti già noti. La Cassazione (sentenza n. 22825/2025) ha ribadito che la seconda azione accertatrice è illegittima se si fonda su riletture di elementi già presenti nel fascicolo .
- Art. 6 del DLgs 218/1997 (accertamento con adesione): attribuisce al contribuente la facoltà di presentare un’istanza di accertamento con adesione dopo aver ricevuto il PVC o l’avviso. L’istanza sospende i termini per impugnare l’avviso per 90 giorni. In caso di accordo, il processo verbale costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo; il contribuente può versare quanto dovuto in unica soluzione o in rate .
1.4 Contraddittorio preventivo e prova di resistenza
Il D.Lgs. 219/2023 ha introdotto nell’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente un principio generale di contraddittorio. Tutti gli atti impositivi devono essere preceduti da uno schema di atto comunicato al contribuente con almeno 60 giorni di anticipo per consentire osservazioni e richiesta di documenti . Il termine può essere prorogato a 120 giorni quando l’avviso rischia di decadere. Se l’ufficio emette l’atto senza contraddittorio, l’atto è annullabile. Tuttavia, la giurisprudenza richiede che il contribuente dimostri la cosiddetta prova di resistenza, cioè che la partecipazione al contraddittorio avrebbe potuto determinare un risultato diverso. Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 21271/2025, hanno chiarito i contenuti della prova di resistenza e confermato l’obbligo generalizzato del contraddittorio per tutti i tributi .
1.5 Ammissibilità e utilizzo delle prove acquisite irregolarmente
Due pronunce contrastanti, entrambe depositate nel 2025, meritano attenzione:
- Cass., ord. n. 17228/2025 (segredo professionale): ha stabilito che, quando il professionista invoca il segreto, i documenti acquisiti senza una specifica autorizzazione postuma del magistrato sono inutilizzabili ai fini dell’accertamento . Il segreto professionale è un diritto fondamentale e il suo sacrificio richiede un provvedimento motivato.
- Cass., sent. n. 8452/2025 (prova irrituale): ha affermato che nel processo tributario non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite; tale principio vale solo nel processo penale (art. 191 c.p.p.). Pertanto, fatti salvi i diritti costituzionali fondamentali (libertà personale, domicilio), l’Amministrazione può utilizzare documenti acquisiti irregolarmente in indagini penali o amministrative . Il fondamento dell’inutilizzabilità sussiste solo se la violazione riguarda un diritto fondamentale .
In pratica, quando un’azienda cosmetica subisce un’ispezione, è essenziale verificare se i documenti sono stati acquisiti con corretta autorizzazione; in caso contrario, si potrà eccepire l’inutilizzabilità solo se si dimostra la violazione di un diritto fondamentale (es. segreto professionale o inviolabilità del domicilio). Altre irregolarità, pur censurabili, non precludono l’uso della prova.
1.6 Accertamenti induttivi e inclusione dell’IVA nei ricavi presunti
Nel settore cosmetico, in cui la filiera di distribuzione può essere complessa, l’Agenzia delle Entrate può ricorrere ad accertamenti induttivi, specialmente se riscontra movimentazioni bancarie anomale. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 31406 del 2 dicembre 2025, ha rivoluzionato l’impostazione tradizionale: nei confronti di un evasore totale la ricostruzione induttiva dei ricavi mediante indagini finanziarie include già l’IVA. Ciò significa che, se l’ufficio accerta 122.000 € di ricavi occulti, l’ammontare comprende l’imposta sul valore aggiunto e non va maggiorato della percentuale IVA; la base imponibile per le imposte dirette sarà di 100.000 € (esempio al 22 %) . La decisione recepisce i principi di neutralità dell’IVA della direttiva 2006/112/UE. I contribuenti, dunque, possono far valere il diritto alla detrazione dell’IVA anche se agiscono in totale evasione, purché facciano valere il diritto entro i termini di decadenza .
1.7 Sanzioni tributarie e responsabilità del legale rappresentante
Il sistema sanzionatorio è disciplinato dal D.Lgs. 472/1997, ma ulteriori disposizioni incidono sulla responsabilità dei rappresentanti delle società. In particolare, l’art. 7 del D.L. 269/2003 (conv. L. 326/2003) prevede che le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. La Cassazione ha precisato che tale regola non opera per le cosiddette società cartiere: se la società è una mera fictio utilizzata come schermo per l’evasione, la sanzione pecuniaria ricade sulla persona fisica che ha beneficiato dell’illecito . Pertanto, gli amministratori di fatto che usano società vuote per occultare ricavi di un’azienda cosmetica rischiano di essere personalmente responsabili.
1.8 Novità 2025 sulla riscossione: rottamazione e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose definizioni agevolate, note come “rottamazioni”, per alleggerire i carichi di ruolo e favorire chi è in difficoltà. La Legge 197/2022 (Bilancio 2023) ha istituito la rottamazione‑quater, consentendo di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2022 pagando solo imposta e spese di notifica; sanzioni e interessi sono eliminati . La conversione del DL 202/2024 (Legge 15/2025) ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti, con versamento della prima o unica rata entro il 31 luglio 2025 . L’inosservanza dei pagamenti determina la perdita dei benefici.
Nel 2026 la manovra finanziaria (art. 23 del disegno di legge di bilancio) introduce la rottamazione‑quinquies: quinta edizione della pace fiscale. Essa consente di definire i carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 pagando solo il capitale; sanzioni e interessi sono annullati. Il contribuente potrà scegliere tra il pagamento in unica soluzione (entro il 31 luglio 2026) o in rate fino a 54 mesi; dal 2027 le rate matureranno interessi al 4 % . La legge in via di approvazione prevede condizioni ancora più favorevoli, come l’allungamento dei piani di pagamento e la riduzione degli interessi .
1.9 Procedure di sovraindebitamento e ristrutturazione dei debiti
Per imprenditori e privati in crisi finanziaria, la Legge 3/2012 e il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, riformato dai D.Lgs. 83/2022 e 136/2024) offrono strumenti di gestione e cancellazione dei debiti. Per i consumatori (persone fisiche con debiti privati) è previsto il piano del consumatore, che consente di proporre ai creditori un piano sostenibile con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC); una volta approvato e eseguito, il giudice dichiara l’esdebitazione: cancellazione dei debiti residui (esclusi alcuni debiti come sanzioni penali e tributarie) . La definizione di “consumatore” è contenuta nell’art. 2 CCII: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale . Secondo la giurisprudenza, però, chi ha anche un solo debito derivante da attività d’impresa non può accedere al piano del consumatore; deve utilizzare altre procedure come concordato minore o liquidazione controllata .
Il concordato minore è invece destinato a piccoli imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi non fallibili. Introdotto dal CCII, consente di presentare un piano di ristrutturazione con pagamento parziale dei debiti e ottenere l’esdebitazione una volta eseguito. La procedura è giudiziale e richiede l’intervento dell’OCC. È stata concepita per favorire la continuazione dell’attività o la chiusura ordinata dell’impresa . L’accesso presuppone la presenza di un debito non gestionale e la buona fede del debitore; i creditori votano sul piano e il giudice lo omologa se conforme alla legge.
2. Procedura passo‑passo: dalla verifica all’accertamento e alle impugnazioni
Per un’azienda che produce cosmetici industriali, la procedura di accertamento può seguire diverse fasi. Di seguito una guida operativa che integra le norme e la prassi.
2.1 Ricezione dell’invito o della comunicazione di irregolarità
L’accertamento può essere preceduto da comunicazioni bonarie (art. 36‑bis DPR 600/1973 e art. 54‑bis DPR 633/1972) quando i controlli automatici o formali rilevano errori materiali o omissioni (es. dati mancanti, incoerenze). Il contribuente può pagare entro 30 giorni con riduzione delle sanzioni a un terzo. Se la società cosmetica regolarizza spontaneamente l’irregolarità, evita un vero e proprio avviso di accertamento.
2.2 Accesso e verifica nei locali aziendali
Se l’Amministrazione ritiene necessari accertamenti più approfonditi, può disporre un accesso presso la sede dell’impresa. Gli operatori devono esibire l’ordine di servizio; se i locali hanno uso promiscuo devono essere muniti di autorizzazione del PM . Durante la verifica, l’azienda ha diritto a:
- essere informata dei motivi dell’accesso e delle finalità dell’ispezione;
- farsi assistere da un professionista;
- far eseguire le verifiche con il minor intralcio possibile alla produzione;
- ricevere copia del verbale giornaliero delle operazioni e far annotare osservazioni e richieste .
Le verifiche possono riguardare le scritture contabili, registri IVA, fatture d’acquisto e vendita, registri di produzione, schede di magazzino, campioni di prodotto, contratti di fornitura, estratti conto bancari e qualsiasi documento utile a ricostruire ricavi e costi. Nell’industria cosmetica è frequente l’utilizzo di alcol etilico denaturato; per le accise vigono controlli ulteriori, ma queste esulano dall’esame principale.
Durante l’accesso la Guardia di Finanza può effettuare test di “prelevamento” (controlli di campioni e tracce) e chiedere spiegazioni sui processi produttivi. Se ravvisa irregolarità, può procedere al sequestro di registri o dispositivi elettronici. Qualora l’impresa contesti l’acquisizione di dati coperti da segreto professionale (ad esempio, se l’azienda si avvale di consulenti legali o fiscali), gli agenti devono immediatamente sospendere l’ispezione dei documenti e richiedere al PM l’autorizzazione specifica .
2.3 Processo verbale di constatazione (PVC)
Al termine della verifica viene redatto il PVC, che riepiloga i rilievi: omissioni d’imposta, costi indeducibili, ricavi non dichiarati, violazioni formali (mancata tenuta dei registri), ecc. Dal 2024, ai sensi dell’art. 6‑bis Statuto contribuente, l’ufficio invia allo stesso tempo uno schema di atto con la proposta di accertamento, accompagnato da allegati (contratti, prospetti di calcolo). Il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e documenti. Se le osservazioni vengono accolte, l’ufficio può ridurre o revocare l’accertamento. In caso di silenzio o di rigetto, l’Amministrazione emette l’avviso di accertamento definitivo.
È fondamentale rispettare il termine di 60 giorni: se si ricevono il PVC e lo schema di atto, conviene affidarsi immediatamente a professionisti per preparare memorie difensive e raccogliere documenti giustificativi (es. contratti di fornitura, tabelle di resa dei componenti, giustificazioni delle “perdite fisiologiche” tipiche della produzione cosmetica). In assenza di contraddittorio o se l’atto viene notificato prima della scadenza del termine, è possibile eccepire la nullità dell’avviso .
2.4 Notifica dell’avviso di accertamento
L’avviso di accertamento deve essere notificato entro i termini di decadenza previsti dagli artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972. L’atto deve contenere:
- l’indicazione del tributo e dell’anno d’imposta;
- la descrizione dei fatti contestati e delle norme violate;
- il calcolo di imposte, interessi e sanzioni;
- la motivazione, anche per relationem (cioè rinvio al PVC);
- l’indicazione dei rimedi: possibilità di presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica presso la Corte di giustizia tributaria e di avvalersi dell’accertamento con adesione.
Dal 2011 gli avvisi possono essere esecutivi: trascorsi 60 giorni senza impugnazione o pagamento, l’atto diventa titolo esecutivo per la riscossione e consente all’Agenzia delle Entrate Riscossione di procedere con ipoteche e pignoramenti, anche senza cartella di pagamento. In presenza di un ricorso con richiesta di sospensione, il giudice può bloccare l’esecutività.
2.5 Strumenti di difesa amministrativa: istanza di annullamento e autotutela
Prima di impugnare, è possibile chiedere all’ufficio l’annullamento dell’avviso in autotutela (ad esempio se vi sono errori di persona o di calcolo evidenti). L’ufficio non è obbligato ad accogliere la richiesta, ma talvolta corregge l’atto o lo annulla.
2.6 Accertamento con adesione
La procedura di accertamento con adesione (DLgs 218/1997) consente di evitare il contenzioso e definire l’imposta in modo concordato. Dopo aver ricevuto il PVC o l’avviso, il contribuente può presentare un’istanza entro 30 giorni. L’istanza sospende i termini del ricorso per 90 giorni . L’ufficio convoca il contribuente e formula una proposta: si può trattare sulla base imponibile, sulle percentuali di ricarico, sulla sussistenza di costi deducibili, ecc. L’accordo deve essere sottoscritto da entrambe le parti. I vantaggi sono:
- riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo;
- eliminazione degli interessi di mora per i periodi successivi;
- possibilità di rateizzare le somme dovute;
- definizione immediata e riduzione del rischio di contenzioso.
Tuttavia, l’accertamento con adesione non è adatto quando l’avviso presenta vizi gravi (es. nullità per difetto di motivazione o per violazione del contraddittorio), poiché l’accordo impedirebbe di far valere tali vizi in giudizio.
2.7 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria (ex commissione tributaria)
Se il contribuente non accetta l’accertamento con adesione, può proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere notificato all’ufficio con PEC o mediante ufficiale giudiziario, poi depositato telematicamente. Nella memoria introduttiva si possono dedurre:
- Vizi procedurali: mancanza o insufficienza di motivazione, violazione dell’art. 6‑bis Statuto (omesso contraddittorio), mancanza di autorizzazione per l’accesso (art. 52 DPR 633/1972) , nullità del verbale, violazione di garanzie (segreto professionale) ;
- Vizi di merito: errata qualificazione delle operazioni (es. cessione di beni trattata come prestazione di servizi), errata determinazione dei ricavi o costi, indeducibilità di costi per motivi solo formali, mancata considerazione di perdite tecniche o campioni in omaggio nel settore cosmetico;
- Vizi di legittimità: decadenza per mancato rispetto dei termini (artt. 43 DPR 600/1973 e 57 DPR 633/1972) ;
- Vizi riguardanti la responsabilità personale: contestazione di sanzioni a soggetti non obbligati (es. amministratori di fatto) in violazione dell’art. 7 DL 269/2003 .
È possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs. 546/1992) allegando la prova di danno grave e irreparabile (per esempio, la vendita forzata del laboratorio cosmetico). Se accolta, l’ipoteca o il pignoramento vengono sospesi fino alla decisione. La causa si svolge in due gradi (primo grado e appello). È consigliabile farsi assistere da un professionista esperto, data la complessità delle questioni.
2.8 Eventuale fase penale
In casi di evasione rilevante o frodi IVA, le irregolarità possono costituire reati tributari (D.Lgs. 74/2000). La Guardia di Finanza trasmette gli atti alla Procura. In presenza di procedimento penale, l’uso delle prove deve rispettare l’art. 103 c.p.p. (segreto professionale). Le due procedure (penale e tributaria) sono indipendenti, ma l’esito del processo penale può influire sulle sanzioni tributarie. Come visto, la Cassazione ha affermato che le prove acquisite irritualmente in un procedimento penale sono utilizzabili in ambito tributario salvo violazioni di diritti fondamentali .
2.9 Esecuzione e riscossione
Se l’accertamento diventa definitivo (per decorso dei termini o sentenza sfavorevole) si passa alla fase della riscossione. Il DPR 602/1973 disciplina le procedure: iscrizione a ruolo, notifica della cartella (per i ruoli ordinari) oppure avvio di accertamento esecutivo (per gli avvisi successivi al 2011), iscrizione di ipoteca (art. 77 DPR 602/1973) e fermo amministrativo sui veicoli (art. 86). L’iscrizione dell’ipoteca deve essere preceduta da comunicazione preventiva e può avvenire solo per debiti sopra una determinata soglia; in caso contrario è illegittima . Il contribuente può proporre opposizione all’esecuzione presso il giudice ordinario per eccepire vizi del titolo esecutivo.
3. Difese e strategie legali
Le strategie difensive devono essere calibrate sul singolo caso. Qui di seguito sono illustrate le principali linee di difesa per un’azienda cosmetica oggetto di accertamento.
3.1 Verificare la legittimità dell’accesso e dell’ispezione
- Controllo dell’autorizzazione e del rispetto del domicilio: se l’ispezione avviene in locali promiscui, occorre verificare che esista l’autorizzazione del PM e che l’accesso sia avvenuto in presenza del titolare o di un delegato . L’assenza di autorizzazione comporta l’illegittimità della prova e, se il diritto violato è fondamentale (domicilio), la prova non può essere utilizzata .
- Verifica del segreto professionale: se durante la verifica sono acquisiti documenti relativi a consulenze legali, fiscali o industriali, l’azienda può opporre il segreto professionale. Gli agenti devono sospendere l’acquisizione e richiedere un’autorizzazione ad hoc, successiva all’opposizione. La mancanza di autorizzazione rende i documenti inutilizzabili .
- Durata e modalità della permanenza: la permanenza degli ispettori non può eccedere 30 giorni lavorativi salvo proroga motivata . Se la permanenza è irragionevolmente lunga, può essere eccepita come violazione delle garanzie.
3.2 Controllare la motivazione e i presupposti dell’avviso
L’avviso deve contenere motivazione sufficiente: la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la motivazione per relationem (rinvio al PVC) è legittima solo se il PVC è allegato e conosciuto dal contribuente. La mancanza di un adeguato supporto probatorio può portare all’annullamento. Inoltre, se l’avviso si basa su presunzioni, queste devono essere gravi, precise e concordanti come prescritto dall’art. 39 DPR 600/1973 . Ad esempio, la sola differenza tra margine di ricarico dell’azienda cosmetica e studi di settore non basta; occorre un insieme di indizi (ingiustificati prelievi bancari, incoerenze nei magazzini, ecc.).
3.3 Opporsi all’accertamento induttivo e all’inclusione dell’IVA
Nel caso di accertamento induttivo basato su movimentazioni bancarie, è essenziale produrre documentazione che giustifichi i versamenti (es. finanziamenti soci, rimborsi spese) e dimostrare che non si tratta di ricavi. Dopo l’ordinanza n. 31406/2025, l’IVA è considerata già inclusa nei ricavi presunti . Se l’ufficio scorpora l’imposta due volte (ad esempio imponendo IVA sul totale ricostruito e poi recuperando imposte dirette sul 100 %), l’atto è errato. Questa interpretazione può ridurre sensibilmente l’imposta contestata.
3.4 Eccepire la decadenza dei termini e l’illegittimità dell’accertamento integrativo
L’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto o settimo anno successivo, a seconda dei casi . Se l’avviso arriva in ritardo, è nullo. Inoltre, l’ufficio non può emettere un nuovo avviso in assenza di elementi nuovi; la Cassazione ha annullato un accertamento integrativo perché basato su un’analisi più approfondita di documenti già acquisiti . È importante dunque verificare se l’Amministrazione disponeva già dei documenti: in tal caso l’integrazione è illegittima.
3.5 Invocare l’inutilizzabilità della prova quando sono violati diritti fondamentali
Se l’acquisizione dei documenti viola diritti come l’inviolabilità del domicilio o il segreto professionale, è possibile chiedere l’inutilizzabilità della prova. Ad esempio, se la Guardia di Finanza preleva documenti senza il necessario decreto del PM in un ufficio che coincide con l’abitazione, la prova non può essere utilizzata. L’ordinanza n. 17228/2025 riconosce questa tutela .
3.6 Contestare le sanzioni personali
Nel caso di società cosmetiche costituite con personalità giuridica (S.p.A. o S.r.l.), le sanzioni amministrative devono ricadere sull’ente. Solo quando la società è una “cartiera” – un involucro fittizio privo di struttura aziendale – la responsabilità personale dell’amministratore di fatto può essere riconosciuta . Pertanto, gli amministratori dovranno dimostrare che la società non è fittizia e che eventuali operazioni contestate hanno beneficiato l’azienda e non il singolo.
3.7 Valutare la definizione agevolata e le procedure di composizione della crisi
Se la contestazione riguarda anni passati e l’azienda non è in grado di sostenere il debito, conviene analizzare la possibilità di aderire alla rottamazione‑quater o, dal 2026, alla rottamazione‑quinquies, che consentono di estinguere il debito pagando solo il capitale . L’adesione sospende le procedure esecutive e cancella sanzioni e interessi. Bisogna, però, rispettare i termini di presentazione della domanda e di pagamento delle rate, altrimenti si perde il beneficio e si ripristinano sanzioni e interessi.
Quando il debito complessivo è insostenibile, l’imprenditore o il socio può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. Il piano del consumatore consente di cancellare i debiti residui dopo aver pagato quanto concordato ; il concordato minore permette ai piccoli imprenditori di proporre un piano ai creditori con pagamento parziale e continuazione dell’attività . Queste procedure bloccano pignoramenti, fermi e ipoteche e, una volta omologate, liberano il debitore.
4. Strumenti alternativi e soluzioni per la definizione del debito
4.1 Rottamazione‑quater (Legge 197/2022 e Legge 15/2025)
La rottamazione‑quater riguarda i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022. I contribuenti possono estinguere il debito pagando solo capitale e spese di notifica, mentre sanzioni e interessi di mora sono annullati. Il versamento può avvenire in 18 rate: le prime due (10 % ciascuna) scadono nel 2023; le restanti, fino al 2027, hanno scadenze trimestrali. La Legge 15/2025 ha riammesso i contribuenti decaduti per mancato pagamento delle prime rate, a condizione che versino il debito residuo entro il 31 luglio 2025 . La mancata adesione alle scadenze comporta la perdita dei benefici.
4.2 Rottamazione‑quinquies (Legge Bilancio 2026)
La quinta sanatoria, inserita nella manovra 2026 e in approvazione, amplia l’arco temporale ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. Le condizioni sono più favorevoli: possibilità di pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali con interessi al 4 % a partire dal 2027 . Le sanzioni e gli interessi sono annullati; restano dovute le spese di notifica e di eventuali procedure. È prevista la sospensione automatica delle misure cautelari (ipoteche, fermi e pignoramenti) dal momento di presentazione dell’istanza . I debiti sorti da condanne penali o da sentenze definitive non sono definibili.
4.3 Accertamento con adesione (DLgs 218/1997)
Come visto, l’accertamento con adesione consente di chiudere il contenzioso con uno sconto sulle sanzioni (a un terzo del minimo). Nel settore cosmetico è particolarmente utile quando la contestazione riguarda elementi di difficile dimostrazione (prezzi di trasferimento, differenze inventariali) e il contribuente preferisce evitare lunghe cause. La procedura si attiva con un’istanza e può concludersi in 90 giorni . Il pagamento può essere rateizzato.
4.4 Ravvedimento operoso e definizione delle violazioni formali
Per violazioni minori (omessa o tardiva registrazione di fatture, irregolarità formali), il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di sanare la violazione pagando sanzioni ridotte in proporzione al ritardo: 1/9 se il pagamento avviene entro 90 giorni, 1/7 entro 2 anni, 1/6 oltre 2 anni. La Legge 190/2014 ha introdotto la possibilità di definire le violazioni formali commesse fino al 2019 con un pagamento forfettario di 200 € per periodo d’imposta, a condizione che non vi siano effetti sostanziali.
4.5 Piano del consumatore (artt. 67‑73 CCII)
Destinato alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività professionale. Consente di proporre al giudice un piano di pagamento sostenibile; gli oneri tributari possono essere falcidiati e dilazionati. Una volta eseguito il piano, il giudice dichiara l’esdebitazione cancellando i debiti residui . Sono esclusi dal piano le sanzioni penali e le sanzioni tributarie derivanti da condotte fraudolente, ma possono essere ricompresi i debiti tributari ordinari e contributivi. Le sentenze del Tribunale di Terni e della Cassazione del 2023‑2025 affermano che il piano del consumatore non è accessibile se permane anche un solo debito riferibile ad attività imprenditoriali o professionali .
4.6 Concordato minore (artt. 74‑83 CCII)
Destinato a piccoli imprenditori, professionisti, artigiani e lavoratori autonomi non fallibili. Consente di presentare un piano di ristrutturazione con pagamento parziale dei debiti (anche tributari). I creditori votano sul piano; il giudice lo omologa se i requisiti formali e sostanziali sono soddisfatti. Il concordato minore garantisce l’esdebitazione e tutela il patrimonio indispensabile all’attività (macchinari, locali). È uno strumento fondamentale per le aziende cosmetiche di dimensioni ridotte: permette di proseguire l’attività pagando un importo proporzionato alla capacità produttiva .
4.7 Liquidazione controllata e altre procedure
Se l’azienda cosmetica non può continuare l’attività né proporre un piano, può chiedere la liquidazione controllata: la vendita ordinata dei beni sotto il controllo del tribunale con possibile esdebitazione finale. È l’ultima ratio ma consente di chiudere definitivamente la posizione debitoria.
5. Errori comuni e consigli pratici
Nel corso della nostra esperienza professionale abbiamo riscontrato una serie di errori ricorrenti che indeboliscono la posizione del contribuente. Di seguito i principali con i relativi consigli:
| Errore o criticità | Perché è un problema | Consiglio pratico |
|---|---|---|
| Ignorare gli avvisi e le comunicazioni dell’Agenzia | Le scadenze decorrono dalla data di notifica; ignorare gli atti significa perdere il diritto di contraddittorio e vedere l’avviso diventare definitivo. | Controllare quotidianamente la PEC e la posta; annotare le scadenze; affidarsi subito a un professionista. |
| Consentire un accesso senza verificare l’autorizzazione | L’assenza di ordine di servizio o di decreto del PM rende l’accesso illegittimo. Se non si solleva subito l’eccezione, è difficile recuperare. | Chiedere sempre di visionare l’ordine di servizio; se i locali sono ad uso promiscuo, pretendere l’autorizzazione del PM. |
| Non partecipare al contraddittorio | Dal 2024 lo schema di atto va controdedotto entro 60 giorni. Non presentare osservazioni fa perdere l’occasione di ridurre la pretesa. | Preparare una memoria tecnica supportata da documenti, magari predisponendo anche relazioni di laboratori sulle perdite di lavorazione. |
| Sottovalutare le presunzioni | Le presunzioni possono essere capovolte con prove contrarie (contratti, movimenti bancari, documenti di magazzino). | Ricostruire con un consulente la filiera del cosmetico e documentare la destinazione delle merci, anche con fotografie e dichiarazioni dei clienti. |
| Usare società cartiera | Le sanzioni ricadono sull’amministratore di fatto se la società è fittizia . | Utilizzare sempre strutture operative reali; evitare di fare transitare acquisti o vendite tramite società vuote. |
| Ritardare i pagamenti della rottamazione | Le definizioni agevolate prevedono scadenze rigide: il ritardo comporta la decadenza e il ripristino di sanzioni e interessi . | Monitorare le scadenze con un calendario; valutare il pagamento anticipato o la domiciliazione bancaria. |
| Credere che ogni prova illegittima sia inutilizzabile | Nel tributario solo la violazione di diritti fondamentali (domicilio, segreto) rende inutilizzabile la prova . | Contestare le prove acquisite senza autorizzazione solo se incidono su diritti fondamentali; altrimenti evidenziare l’irregolarità ma preparare ulteriori difese. |
| Non considerare le procedure di sovraindebitamento | Molti imprenditori ignorano la possibilità di cancellare i debiti con piani del consumatore o concordato minore. | Informarsi sulle procedure CCII; valutare con professionisti l’accesso al piano o al concordato per liberarsi dai debiti e salvare l’attività. |
6. Tabelle riepilogative
6.1 Norme e principi chiave
| Normativa | Articolo / Provvedimento | Principio essenziale |
|---|---|---|
| Legge 212/2000 (Statuto del contribuente) | Art. 12 | Regola l’accesso nei locali: ordine di servizio, diritti del contribuente (assistenza, informazione, durata massima 30 giorni, possibilità di far esaminare i documenti in sede o dal professionista) . |
| Art. 6‑bis (introdotto dal DLgs 219/2023) | Contraddittorio preventivo generalizzato: l’ufficio deve inviare lo schema di atto e concedere almeno 60 giorni per osservazioni; l’atto emesso senza contraddittorio è annullabile . | |
| DPR 633/1972 (IVA) | Art. 52 | Norme sugli accessi: ordine di servizio; autorizzazione del PM per locali ad uso promiscuo; rispetto del segreto professionale e diritto alla presenza del titolare; verbale di accesso【585083609394502†L109-L170】. |
| DPR 600/1973 (Imposte sui redditi) | Art. 39 | Accertamento analitico‑induttivo: il fisco può ricostruire il reddito con presunzioni gravi, precise e concordanti quando le scritture non sono attendibili . |
| Art. 43 | Termini di decadenza: 31 dicembre del quinto anno (dichiarazione presentata) o del settimo anno (omissione) . | |
| DPR 633/1972 | Art. 57 | Termini di decadenza per l’IVA: analoghi ai redditi . |
| DLgs 218/1997 | Art. 6 | Accertamento con adesione: procedura per definire il debito con l’Agenzia; sospende i termini del ricorso per 90 giorni . |
| DL 269/2003 convertito in L. 326/2003 | Art. 7 | Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario delle società sono a carico dell’ente; eccezione per società cartiera . |
| CCII (D.Lgs. 14/2019 e succ. mod.) | Artt. 67‑73 | Piano del consumatore: strumento per persone fisiche non imprenditori per ottenere un piano di rientro e l’esdebitazione . |
| Artt. 74‑83 | Concordato minore: destinato a piccoli imprenditori e professionisti; consente di ristrutturare i debiti con pagamento parziale e ottenere l’esdebitazione . |
6.2 Termini e scadenze principali
| Fase / Strumento | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Durata massima della verifica in azienda | 30 giorni lavorativi (proroga motivata) | Art. 12 Statuto del contribuente |
| Contraddittorio sullo schema di atto | 60 giorni (120 in casi speciali) | Art. 6‑bis Statuto |
| Notifica avviso di accertamento (dichiarazione presentata) | Entro 31 dicembre del quinto anno successivo | Art. 43 DPR 600/1973 |
| Notifica avviso di accertamento (dichiarazione omessa) | Entro 31 dicembre del settimo anno | Art. 43 DPR 600/1973 |
| Termine per proporre ricorso | 60 giorni dalla notifica | D.Lgs. 546/1992 |
| Istanza di accertamento con adesione | Entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso o del PVC | Art. 6 DLgs 218/1997 |
| Sospensione dei termini per ricorso dopo l’istanza | 90 giorni | Art. 6 DLgs 218/1997 |
| Pagamento prima rata rottamazione‑quater (riammessi) | Entro 31 luglio 2025 | Legge 15/2025 |
| Presentazione domanda rottamazione‑quinquies | Fino al 30 aprile 2026 (in proposta di legge) | Manovra 2026 |
| Pagamento unica soluzione rottamazione‑quinquies | Entro 31 luglio 2026 | Manovra 2026 |
7. Domande frequenti (FAQ)
- È sempre necessario il contraddittorio prima dell’accertamento? Sì. Dal 2024, con l’introduzione dell’art. 6‑bis della Legge 212/2000, l’amministrazione deve inviare lo schema di atto e concedere al contribuente almeno 60 giorni per replicare . L’atto emesso senza contraddittorio è annullabile, ma il contribuente deve dimostrare che le proprie osservazioni avrebbero potuto incidere sull’esito (prova di resistenza).
- Cosa succede se l’Agenzia entra in un laboratorio che è anche abitazione? L’accesso in locali promiscui richiede un decreto motivato del pubblico ministero e la presenza del titolare . Se l’autorizzazione manca, le prove raccolte violano il diritto fondamentale all’inviolabilità del domicilio e possono essere escluse.
- Che differenza c’è tra violazioni formali e sostanziali? Le violazioni formali non incidono sulla base imponibile o sull’IVA dovuta (es. tardiva registrazione). Possono essere definite con sanzioni ridotte o con la definizione forfettaria. Le violazioni sostanziali (es. ricavi non dichiarati) incidono sull’imposta e danno luogo ad avvisi di accertamento.
- Posso oppormi all’acquisizione di documenti coperti da segreto industriale? Sì. Il segreto professionale copre non solo gli studi legali ma anche i rapporti con consulenti e ingegneri che redigono formule dei prodotti. Se opposto, gli ispettori devono sospendere l’esame e richiedere un’autorizzazione specifica del PM .
- Se l’avviso è basato su presunzioni, posso chiedere l’annullamento? L’accertamento induttivo è legittimo solo se le presunzioni sono gravi, precise e concordanti e se l’ufficio dimostra l’inattendibilità delle scritture . È possibile fornire prove contrarie (contratti, evidenza di scarti di produzione, ecc.) per smontare le presunzioni.
- Ho ricevuto l’avviso ma mancano pochi giorni al 31 dicembre: l’ufficio può notificarmi comunque l’atto? Sì, l’ufficio deve rispettare i termini di decadenza (31 dicembre). Se è imminente la scadenza, può ridurre il termine del contraddittorio a 60 giorni e notificare l’avviso dopo aver trascorso 60 giorni, salvo casi eccezionali (urgenza). In ogni caso l’atto non può essere notificato oltre il termine di decadenza .
- L’uso di documenti acquisiti irregolarmente comporta sempre l’annullamento dell’atto? No. La Cassazione ha affermato che non esiste nel diritto tributario un principio generale di inutilizzabilità delle prove acquisite in modo irrituale; l’illegittimità rileva solo quando è violato un diritto fondamentale (domicilio, segreto professionale) . Le altre irregolarità possono comportare sanzioni per i funzionari, ma non l’esclusione della prova.
- L’IVA accertata sui ricavi presunti deve essere scorporata? Dopo l’ordinanza 31406/2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che, per gli evasori totali, la ricostruzione induttiva dei ricavi include l’IVA . Pertanto l’ufficio non può sommare l’IVA al ricavo accertato. Tuttavia, il contribuente deve esercitare tempestivamente il diritto alla detrazione.
- È possibile ottenere una sospensione immediata delle ipoteche? Sì. Con la presentazione della domanda di rottamazione o con il ricorso con richiesta di sospensiva, il giudice può sospendere l’esecuzione se vi è danno grave e irreparabile. Inoltre, la rottamazione‑quinquies prevede la sospensione automatica delle misure cautelari dal momento della domanda .
- Posso pagare il debito in modo rateale? Sì. Tutte le definizioni agevolate e l’accertamento con adesione prevedono rateazioni. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può concedere dilazioni ordinarie (fino a 72 rate, estensibili a 120 per comprovata difficoltà) se il contribuente lo chiede entro 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’avviso esecutivo.
- Le sanzioni possono essere annullate del tutto? Con la rottamazione e il piano del consumatore le sanzioni e gli interessi di mora sono cancellati. In altri casi, le sanzioni possono essere ridotte a un terzo con l’accertamento con adesione o a un sesto con il ravvedimento operoso.
- Sono amministratore di una società: posso essere responsabile per le sanzioni? In linea generale le sanzioni gravano sulla società dotata di personalità giuridica. Tuttavia, se la società è una cartiera – priva di operatività reale – le sanzioni possono essere addebitate all’amministratore di fatto che ne ha beneficiato .
- Se aderisco alla rottamazione, posso ancora impugnare l’avviso? L’adesione alla rottamazione produce l’inefficacia delle impugnazioni pendenti relative ai ruoli sanati. In pratica, pagando la rottamazione si rinuncia al ricorso e si accetta il debito originario.
- Cosa succede se non pago le rate della rottamazione? La decadenza è automatica: il debito residuo torna esigibile in via ordinaria, con applicazione di sanzioni e interessi non pagati .
- Esiste un limite di reddito per accedere al piano del consumatore? No, la legge non prevede soglie di reddito. È necessario dimostrare lo stato di sovraindebitamento e la sostenibilità del piano. Tuttavia, se si hanno debiti derivanti da attività d’impresa, si deve utilizzare il concordato minore .
- Quanto dura la procedura di concordato minore? In media da 6 a 18 mesi. Dopo la presentazione del ricorso e la nomina dell’OCC, occorre elaborare il piano, sottoporlo al voto dei creditori e attendere l’omologazione del giudice. Durante la procedura le azioni esecutive sono sospese.
- È possibile includere i debiti verso fornitori esteri nel concordato? Sì, tutte le obbligazioni, anche con controparti estere, possono essere incluse se i creditori sono informati e hanno possibilità di voto.
- Se il Fisco notifica un avviso integrativo, posso oppormi? Sì. L’ufficio può emettere un accertamento integrativo solo per elementi nuovi. La Cassazione ha annullato un avviso integrativo basato su fatti già noti . Il contribuente deve evidenziare che l’Amministrazione già disponeva dei documenti.
- In caso di doppia contabilità (cd. “contabilità parallela”), quali sono i rischi? La scoperta di registri occulti determina accertamenti pesantissimi: i ricavi non dichiarati sono interamente tassati, le sanzioni sono dal 90 % al 180 % dell’imposta evasa e possono scattare profili penali. Se la contabilità parallela è coperta da segreto professionale (es. appunti dell’avvocato) va opposto il segreto; in mancanza di autorizzazione specifica la prova è inutilizzabile .
- Qual è il ruolo del Garante del contribuente? Ogni regione ha un Garante che vigila sul rispetto dei diritti del contribuente. In caso di comportamenti irregolari (accessi fuori orario, mancata consegna del verbale, eccessiva durata della verifica) si può presentare un esposto. Il Garante può sollecitare l’ufficio a rettificare o annullare l’atto.
8. Simulazioni pratiche
8.1 Calcolo dell’IVA inclusa nei ricavi induttivi
Supponiamo che l’Agenzia delle Entrate contesti a una società cosmetica ricavi non dichiarati per 244.000 € ricostruiti attraverso movimenti bancari. In base all’ordinanza n. 31406/2025, la somma include già l’IVA. Se l’aliquota del prodotto cosmetico è il 22 %, il calcolo dell’imposta e della base imponibile si effettua così:
- Determiniamo l’aliquota come frazione: 22 % corrisponde a 22/122 del totale (22 % di 122 = 22). Per trovare la base imponibile bisogna dividere l’importo per 1,22. 244.000 / 1,22 = 200.000 € di imponibile.
- L’IVA inclusa è 44.000 € (244.000 € − 200.000 €). Se il contribuente ha diritto alla detrazione, potrà recuperare l’IVA pagata sugli acquisti.
- L’imposta sul reddito (IRES) si applicherà sulla base imponibile di 200.000 € (salvo deduzioni e perdite pregresse).
Senza la sentenza 31406/2025, l’ufficio avrebbe calcolato la base imponibile diretta (244.000 €) e applicato l’IVA su di essa, determinando un carico maggiore. È quindi importante eccepire la corretta interpretazione.
8.2 Esempio di accertamento integrativo illegittimo
La società Cosmetici X Srl riceve nel 2024 un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2018 con recupero di IRES e IVA. Nel 2025 l’Agenzia invia un nuovo avviso integrativo basato su un dossier della Guardia di Finanza del 2019 che ricostruisce le stesse operazioni con maggior dettaglio. Non vengono portati elementi nuovi ma solo una diversa valutazione delle fatture. La società impugna il secondo avviso eccependo la violazione dell’art. 43, comma 3, DPR 600/1973. La Corte di giustizia tributaria richiama la sentenza n. 22825/2025 della Cassazione, secondo cui l’accertamento integrativo può essere emesso solo in presenza di elementi sopravvenuti ; il giudice annulla l’avviso integrativo e condanna l’Agenzia alle spese. Il primo avviso resta valido e potrà essere impugnato con gli usuali rimedi.
8.3 Rottamazione‑quater: quanto si risparmia
Immaginiamo che l’azienda Profumi & Co. abbia cartelle esattoriali per 90.000 € relative a IVA e contributi, così ripartiti:
- Capitale dovuto: 50.000 € (imposta e contributi);
- Sanzioni: 25.000 €;
- Interessi di mora e aggio: 15.000 €.
Con la rottamazione‑quater, Profumi & Co. paga solo il capitale (50.000 €) più le spese di notifica (ipotizziamo 2.000 €). Risparmio: 25.000 € + 15.000 € = 40.000 € di sanzioni e interessi cancellati. Le rate (18 totali) potrebbero essere ad esempio di 2.889 € ciascuna. Se la società non paga la terza rata, decade dai benefici e dovrà versare l’intero importo residuo con sanzioni e interessi ripristinati.
8.4 Piano del consumatore: simulazione di esdebitazione
La signora L., ex titolare di un laboratorio cosmetico artigianale, ha chiuso l’attività e svolge ora un lavoro da dipendente. Ha un reddito mensile netto di 1.500 € e un debito complessivo di 120.000 € (40.000 € verso il Fisco, 30.000 € verso fornitori e 50.000 € verso una banca). Il proprio patrimonio consiste in un appartamento principale (valore 90.000 € con mutuo residuo 70.000 €) e un’auto. Presenta un piano del consumatore proponendo di versare ai creditori 500 € al mese per 5 anni (totale 30.000 €), utilizzando un piccolo anticipo di 5.000 € e l’incasso della vendita dell’auto (5.000 €). Il piano prevede la salvaguardia dell’abitazione principale. Il tribunale approva il piano: una volta completati i pagamenti, i debiti residui sono cancellati . In questo modo la signora L. estingue debiti per 120.000 € pagando 40.000 € e ottiene un fresh start.
8.5 Concordato minore per piccolo imprenditore cosmetico
Il signor M., artigiano con laboratorio per prodotti naturali, ha debiti totali per 300.000 € (100.000 € fiscali, 50.000 € contributivi, 150.000 € verso fornitori). Il fatturato annuo è 200.000 €, con utile lordo 40.000 €. Presenta un concordato minore proponendo di pagare 150.000 € in 6 anni, di cui 100.000 € derivanti da cessione di un immobile non strumentale, 20.000 € di apporto di terzi e il resto con l’utile d’esercizio. I creditori votano il piano con il 60 % di consenso e il tribunale lo omologa. Al termine il signor M. ottiene l’esdebitazione e mantiene la propria attività .
Conclusione
L’accertamento fiscale nei confronti di un’azienda che produce cosmetici industriali è un evento delicato che richiede competenze giuridiche e contabili specialistiche. L’ordinamento italiano, pur attribuendo ampi poteri di indagine al Fisco, riconosce numerosi diritti al contribuente: dal diritto ad un accesso autorizzato e non invasivo al contraddittorio preventivo, dalla tutela del segreto professionale alla possibilità di definire il debito con strumenti agevolati. La normativa recente ha potenziato il contraddittorio (art. 6‑bis Statuto del contribuente) e introdotto sanatorie come la rottamazione‑quater e la rottamazione‑quinquies che consentono di chiudere i debiti pagando solo il capitale. Le sentenze della Cassazione – sul segreto professionale, sulla prova di resistenza, sul calcolo dell’IVA nei ricavi presunti e sull’accertamento integrativo – offrono spunti di difesa fondamentali.
Agire tempestivamente è la chiave per difendersi con successo: verificare la legittimità dell’accesso, partecipare al contraddittorio, eccepire la decadenza dei termini, impugnare vizi di motivazione, valutare le definizioni agevolate e, se necessario, ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. Ignorare gli avvisi o affidarsi a professionisti improvvisati può portare a ipoteche, pignoramenti e danni irreparabili. Al contrario, una strategia ben studiata può ridurre o annullare la pretesa fiscale e salvaguardare il patrimonio aziendale e familiare.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, con il suo team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti, è a disposizione per una consulenza personalizzata. Grazie alla sua esperienza nel diritto tributario, bancario e nella gestione delle crisi d’impresa (Gestore della Crisi e Esperto negoziatore della Crisi d’Impresa), lo studio offre assistenza completa: analizza gli atti, individua i vizi, prepara ricorsi, chiede sospensioni, negozia con l’Agenzia delle Entrate e, quando opportuno, accompagna il contribuente nell’accertamento con adesione, nella rottamazione o nelle procedure di sovraindebitamento.
📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata. Agendo con tempestività e con l’aiuto di professionisti qualificati, è possibile difendersi efficacemente dall’accertamento fiscale, bloccare ipoteche e pignoramenti, ridurre i debiti e trovare soluzioni per proseguire o rilanciare l’attività nel settore cosmetico.