Accertamento fiscale a un’azienda conserve: come difendersi subito e bene

Introduzione

L’accertamento fiscale è uno dei momenti più delicati nella vita di un’impresa. Le aziende che producono conserve alimentari non fanno eccezione: operano in un settore caratterizzato da margini ridotti, elevata stagionalità, rapporti con la GDO e con i consorzi di tutela, e devono gestire adempimenti complessi in materia di IVA, accise, fatturazione elettronica, tracciabilità e certificazioni di qualità. Un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate può mettere in pericolo la continuità aziendale, innescare sanzioni importanti e provocare blocchi dei flussi bancari con conseguente rischio di insolvenza.

Perché l’argomento è urgente? In primo luogo, negli ultimi anni il legislatore ha introdotto strumenti di controllo sempre più avanzati (come la fatturazione elettronica, i corrispettivi telematici e il concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13) e ha potenziato le banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. In secondo luogo, la giurisprudenza di legittimità (Cassazione) evolve continuamente: ad esempio, con l’ordinanza 27 agosto 2025 n. 23939 la Corte ha precisato che l’annullamento di un avviso di accertamento notificato a una società estinta produce effetti anche a favore dei soci, salvo alcune eccezioni . Infine, nel 2025 il legislatore è intervenuto per modificare la disciplina della definizione agevolata (cosiddetta rottamazione‐quater) con la legge 30 luglio 2025 n. 108: l’art. 12‑bis chiarisce che l’estinzione dei giudizi conseguente all’adesione alla rottamazione si perfeziona con il versamento della prima rata e che l’estinzione rende inefficaci le sentenze non passate in giudicato .

Obiettivo dell’articolo. Questa guida, aggiornata a dicembre 2025, è strutturata per aiutare gli imprenditori del settore conserve a comprendere le norme, le sentenze recenti e gli strumenti difensivi disponibili per fronteggiare un accertamento fiscale. L’approccio è giuridico‑divulgativo: vengono spiegati termini tecnici, segnalati gli errori da evitare e forniti consigli pratici con simulazioni numeriche. Il punto di vista è quello del contribuente, non dell’amministrazione finanziaria. Verranno illustrate le procedure (ricorso, sospensione, accertamento con adesione, definizione agevolata), le alternative stragiudiziali (rottamazione, piani del consumatore, esdebitazione) e le tutele previste dallo Statuto dei diritti del contribuente, come il contraddittorio preventivo che deve precedere gli atti impugnabili a pena di annullabilità .

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista con esperienza vasta in diritto bancario, commerciale e tributario. Le caratteristiche che lo rendono un punto di riferimento per imprese e privati sono:

  • Avvocato cassazionista: iscritto all’albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, può tutelare i clienti anche nei giudizi di legittimità.
  • Coordinatore di un team nazionale: guida un network di avvocati e commercialisti esperti in contenzioso tributario, diritto bancario e crisi d’impresa. Questo consente di affrontare questioni complesse con un approccio multidisciplinare e di coprire l’intero territorio nazionale.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 27 gennaio 2012 n. 3): è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e può assistere imprenditori e consumatori nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedure di liquidazione. La legge 3/2012 prevede, ad esempio, che il debitore persona fisica possa ottenere l’esdebitazione se soddisfa determinate condizioni (cooperazione con l’organismo di composizione, assenza di condanne, soddisfacimento parziale dei creditori, ecc.) .
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): collabora stabilmente con un OCC accreditato, che è autorizzato dal Ministero della Giustizia a gestire le procedure di sovraindebitamento.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 24 agosto 2021 n. 118: questa norma, convertita nella legge 21 ottobre 2021 n. 147, ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa e ha previsto la figura dell’esperto, designato dalla camera di commercio, che assiste l’imprenditore nell’elaborazione del piano di risanamento e nella negoziazione con i creditori. L’Avv. Monardo è formato per ricoprire questo ruolo, che è complementare alle procedure concorsuali ordinarie.

Come l’Avv. Monardo può aiutare concretamente

Un accertamento fiscale richiede risposte tempestive. Lo Studio Monardo offre:

  • Analisi dell’atto: verifica preliminare dei profili di legittimità (motivazione, sottoscrizione, termini, contraddittorio) e studio della posizione contabile e finanziaria dell’azienda.
  • Ricorsi e impugnazioni: predisposizione di ricorsi dinanzi alle Corti di giustizia tributaria (provinciale e di secondo grado) e, se necessario, alla Corte di Cassazione. Lo statuto del contribuente impone il contraddittorio informato ed effettivo prima dell’adozione di atti impugnabili ; il difetto di contraddittorio è causa di annullabilità.
  • Domande di sospensione: richiesta di sospensione dell’esecuzione presso la Corte di giustizia tributaria, volta a evitare ipoteche, pignoramenti o fermi amministrativi in attesa del giudizio.
  • Accertamento con adesione: valutazione dei margini per definire l’accertamento in via concordata mediante il D.Lgs. 218/1997; la definizione comporta una riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo e blocca il contenzioso .
  • Trattative con l’Agenzia delle Entrate: richiesta di rateazioni, rottamazione quater e definizione agevolata. La legge 108/2025 ha precisato che l’estinzione del giudizio in pendenza di rottamazione si perfeziona con il pagamento della prima rata .
  • Piani di rientro e soluzioni giudiziali/stragiudiziali: predisposizione di piani del consumatore (Legge 3/2012), accordi di ristrutturazione dei debiti e, quando necessario, accesso a procedure concorsuali (liquidazione controllata, concordato preventivo, composizione negoziata).

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

L’accertamento fiscale è disciplinato da una pluralità di fonti normative, a partire dalla Costituzione (art. 53 sulla capacità contributiva) e dallo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000 n. 212). Le disposizioni principali sono contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 per i redditi, nel D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 per l’IVA, nel D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 sull’accertamento con adesione e nel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 per l’imposta di registro. Sono rilevanti anche le norme sulle sanzioni (D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472), le leggi di bilancio che introducono definizioni agevolate (Legge 197/2022 e Legge 108/2025) e gli interventi più recenti sul procedimento accertativo (D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 e D.Lgs. 12 giugno 2025 n. 81).

1.1 Principi generali

Capacità contributiva e ragionevolezza delle presunzioni. L’art. 53 della Costituzione richiede che il sistema tributario sia informato a criteri di progressività e che i tributi siano commisurati alla capacità contributiva. La Corte di Cassazione ha chiarito che, in sede di accertamento induttivo, l’amministrazione deve utilizzare presunzioni gravi, precise e concordanti: l’accertamento non può basarsi su mere illazioni, ma su elementi seri e motivati. La giurisprudenza considera legittimi gli accertamenti fondati sui parametri e sugli indici sinteticidi affidabilità (ISA) se il contribuente non fornisce prova contraria sufficiente.

Contraddittorio preventivo. Dal 2024 lo statuto del contribuente prevede che tutti gli atti autonomamente impugnabili debbano essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo; la mancata instaurazione del contraddittorio comporta l’annullabilità dell’atto . L’amministrazione deve comunicare lo schema di atto e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare osservazioni; se il termine di decadenza per l’adozione dell’atto è prossimo, esso viene automaticamente prorogato di 120 giorni . L’atto finale deve motivare le ragioni per cui l’Agenzia non accoglie le osservazioni del contribuente .

Motivazione dell’accertamento. Gli avvisi devono contenere la spiegazione delle ragioni di fatto e di diritto della pretesa fiscale, specificando i criteri utilizzati per la ricostruzione dei ricavi (ad es. campionamenti, studi di settore, margini di ricarico). La Cassazione ha più volte annullato avvisi carenti di motivazione o di allegazione degli atti richiamati.

Termini di decadenza. Il D.P.R. 600/1973 stabilisce che gli avvisi di accertamento relativi alle imposte sui redditi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (ottavo anno se la dichiarazione è omessa). Per l’IVA, il D.P.R. 633/1972 prevede termini analoghi. È fondamentale verificare che l’avviso sia stato sottoscritto dal dirigente competente e notificato tempestivamente.

1.2 Tipologie di accertamento

Le forme di accertamento sono diverse:

TipologiaNormativa di riferimentoCaratteristiche principali
Accertamento analiticoart. 39, comma 1, lett. a‑c, D.P.R. 600/1973Si basa sulle scritture contabili del contribuente; l’amministrazione rettifica singole poste (costi o ricavi) sulla base di prove specifiche.
Accertamento analitico‑induttivoart. 39, comma 1, lett. d, D.P.R. 600/1973; art. 54 D.P.R. 633/1972Quando le scritture sono incomplete o inattendibili, i ricavi possono essere determinati induttivamente con presunzioni gravi, precise e concordanti. L’IVA, secondo la Cassazione, può essere inclusa nei ricavi accertati (ord. n. 31406/2025).
Accertamento sintetico o Redditometroart. 38, comma 4, D.P.R. 600/1973L’amministrazione ricostruisce il reddito delle persone fisiche in base alla spesa sostenuta e ai beni posseduti.
Accertamento standardizzato (ISA)art. 9‑bis D.L. 50/2017; art. 8 D.Lgs. 13/2024Basato sugli Indici sintetici di affidabilità (ISA); se il punteggio è basso, l’amministrazione può selezionare il contribuente per il controllo e proporre il concordato preventivo biennale.
Accertamento con adesioneD.Lgs. 218/1997Procedura di natura amministrativa che consente al contribuente di definire la pretesa prima del ricorso. Prevede la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo e l’irrinunciabilità a ulteriori impugnazioni .

1.3 Definizione agevolata (rottamazione quater) e legge 197/2022

L’art. 1, commi 231‑251, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La c.d. rottamazione quater consente al contribuente di estinguere il debito pagando solo l’imposta e gli interessi, con esonero delle sanzioni e degli interessi di mora. Il comma 236 stabilisce che la definizione determina l’estinzione dei giudizi pendenti e che il perfezionamento avviene con il versamento della prima o unica rata. Con l’art. 12‑bis del D.L. 84/2025 (convertito nella legge 108/2025) il legislatore ha chiarito che il giudice deve dichiarare l’estinzione d’ufficio e che le somme versate non sono rimborsabili .

Per le aziende conserve, la rottamazione rappresenta un’opportunità: permette di chiudere contenziosi legati a vecchi debiti (IRES, IRAP, IVA) con una forte riduzione delle sanzioni. Tuttavia, occorre prestare attenzione ai termini di pagamento: il mancato versamento di una rata entro 5 giorni comporta la decadenza e la perdita dei benefici. Nel 2025 il legislatore ha riaperto i termini di pagamento per coloro che sono decaduti dalla rottamazione, ma ha previsto che la prima rata debba essere versata entro il 15 dicembre 2025.

1.4 Concordato Preventivo Biennale (CPB)

Il D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, attuativo della delega fiscale, ha introdotto un nuovo strumento: il Concordato Preventivo Biennale. Il CPB permette ai contribuenti che applicano gli ISA di concordare con l’Agenzia delle Entrate un reddito e un volume d’affari per due anni, beneficiando di certezza su imposte e contributi. I requisiti principali sono: punteggio ISA pari almeno a 8; assenza di debiti tributari o contributivi rilevanti; regolarità formale delle dichiarazioni. In cambio, il contribuente deve accettare un livello di tassazione predeterminato e non può impugnare gli avvisi di accertamento riferiti ai periodi concordati. L’istituto è stato modificato dal D.Lgs. 12 giugno 2025 n. 81, che ha ridotto le soglie e ha previsto che l’adesione al CPB esclude l’applicazione di strumenti di definizione agevolata per lo stesso periodo.

2. Procedura dopo la notifica dell’avviso di accertamento

Ricevere un avviso di accertamento può generare panico, ma è necessario mantenere lucidità e adottare una strategia tempestiva. Di seguito viene descritta la procedura passo‑passo per le aziende produttrici di conserve.

2.1 Controllo formale dell’atto

1. Verifica della notifica. L’avviso deve essere notificato all’indirizzo dell’azienda o presso il domicilio fiscale del rappresentante legale. Occorre controllare la data di notifica (raccomandata A/R, PEC, ufficiale giudiziario) e verificare che rientri nei termini di decadenza. Se la società è stata trasformata o fusa, la notifica deve essere effettuata alla società risultante dall’operazione.

2. Verifica della motivazione. L’atto deve contenere: l’indicazione delle norme violate, i fatti accertati, i calcoli e i metodi utilizzati per determinare i ricavi. In mancanza, è possibile eccepire l’inesistenza dell’atto.

3. Sottoscrizione e delega. Gli avvisi devono essere firmati dal capo dell’ufficio o da un delegato; la delega deve essere allegata o comunque indicata. La mancata sottoscrizione è causa di nullità.

4. Contraddittorio preventivo. In caso di mancata instaurazione del contraddittorio, l’avviso può essere impugnato per violazione dell’art. 6‑bis dello statuto del contribuente, che prevede il contraddittorio informato .

2.2 Scelta tra ricorso e accertamento con adesione

Una volta verificati i vizi formali, occorre decidere se:

  1. Impugnare l’avviso presso la Corte di giustizia tributaria (primo grado) entro 60 giorni dalla notifica. Se il contraddittorio è stato instaurato, il termine può essere sospeso per 90 giorni per favorire l’adesione.
  2. Proporre l’istanza di accertamento con adesione entro il termine per impugnare. L’istanza sospende il termine del ricorso e avvia una fase di contraddittorio con l’ufficio, al termine della quale si può sottoscrivere un atto di adesione. L’art. 2 del D.Lgs. 218/1997 prevede che la definizione delle imposte sui redditi ha effetto anche per l’IVA ; l’accertamento definito non è impugnabile e l’ulteriore azione accertatrice è possibile solo nei casi indicati dal comma 4 (nuovi elementi superiori al 50 % del reddito definito o accertamenti parziali) .
  3. Attendere un invito al contraddittorio (art. 6‑bis L. 212/2000) se l’Agenzia ha emesso un preavviso. La mancata risposta può essere vista come rinuncia, ma consente comunque di impugnare l’avviso.

La scelta dipende da diversi fattori: presenza di errori gravi dell’ufficio (che rendono più conveniente il ricorso), possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito tramite adesione, necessità di sospendere la riscossione.

2.3 Presentazione del ricorso

Il ricorso deve essere redatto secondo gli artt. 6 e seguenti del D.Lgs. 546/1992 (processo tributario) e depositato telematicamente tramite il portale Giustizia Tributaria. Gli elementi essenziali sono:

  • Parti (contribuente e Agenzia delle Entrate/Agenzia delle Entrate Riscossione).
  • Oggetto (contestazione dell’avviso, indicazione delle imposte coinvolte e degli anni d’imposta).
  • Motivi di ricorso: errori di fatto, errori di diritto, vizi procedurali (mancata motivazione, violazione del contraddittorio), illegittimità delle presunzioni, errata ricostruzione contabile, illegittima applicazione di sanzioni.
  • Istanza di sospensione: richiesta di sospendere l’esecutività dell’avviso ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 546/1992, motivando il danno grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione (blocco dei conti aziendali, perdita di commesse, rischi di insolvenza). La sospensione può essere concessa previa garanzia (fideiussione bancaria o polizza). L’Avv. Monardo assiste nella redazione della richiesta e nella rappresentanza in udienza.
  • Documenti allegati: avviso impugnato, prova della notifica, eventuali memorie difensive presentate nella fase di pre‑contenzioso, perizia contabile che dimostri l’attendibilità delle scritture, contratti, estratti conto, registrazioni IVA, statistiche di settore.

2.4 Sospensione della riscossione e tutela del patrimonio

In attesa del giudizio, il contribuente può subire misure cautelari (fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti). È quindi fondamentale:

  1. Richiedere la sospensione amministrativa: presentare all’Agenzia delle Entrate Riscossione un’istanza di sospensione per ricorso pendente, allegando copia del ricorso e dell’istanza di sospensione giudiziale. L’agenzia può sospendere la procedura esecutiva fino alla decisione sulla sospensione cautelare.
  2. Verificare la correttezza delle misure cautelari: spesso gli agenti notificano ipoteche per importi inferiori a 60 mila euro, in violazione dell’art. 77 del D.P.R. 602/1973. È possibile chiederne l’annullamento.
  3. Evitare pagamenti spontanei non pianificati: il pagamento anche parziale comporta l’accettazione dell’accertamento; occorre valutare attentamente con il professionista se conviene versare le somme richieste, chiedere un piano di rateazione, aderire alla definizione agevolata o attendere l’esito del giudizio.

2.5 Il controricorso dell’Agenzia delle Entrate

L’ufficio depositerà un controricorso, contestando le ragioni del contribuente. È possibile depositare memorie illustrative e repliche fino a 20 giorni prima dell’udienza di discussione. In questa fase il ruolo dell’avvocato è cruciale per difendere la posizione con coerenza logico‑giuridica e per proporre eventuali eccezioni di illegittimità costituzionale o richiesta di rinvio pregiudiziale.

2.6 Sentenza di primo grado e impugnazioni successive

La Corte di giustizia tributaria provinciale pronuncia la sentenza; se è sfavorevole, il contribuente può proporre appello dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado entro 60 giorni dalla notifica. Il giudizio di appello può confermare, riformare o annullare la sentenza. Contro la sentenza di secondo grado è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge o motivazione apparente. La Corte di Cassazione ha ribadito che l’annullamento dell’avviso notificato alla società estinta produce effetti anche a favore dei soci, salvo che l’annullamento non dipenda da ragioni loro non riferibili .

3. Difese e strategie legali

Le difese possibili in un accertamento fiscale dipendono dalla situazione concreta. Di seguito una panoramica delle strategie principali, con particolare riguardo alle aziende conserviere.

3.1 Contestazione della legittimità formale

  • Difetto di motivazione: l’avviso non può limitarsi a riferirsi a mere stime dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) o a studi di settore senza fornire elementi specifici sull’azienda. In una recente sentenza (Cassazione n. 5011/2024) la Corte ha annullato un avviso di rettifica registrato con riferimento a valori OMI perché l’ufficio non aveva allegato gli atti presi a riferimento e non aveva consentito al contribuente di conoscerne i dati .
  • Mancata sottoscrizione o delega inesistente: la nullità è insanabile e può essere rilevata anche d’ufficio.
  • Prescrizione e decadenza: se la notifica avviene oltre i termini (5 o 8 anni), l’avviso è nullo. È frequente che l’Agenzia tenti di notificare via PEC a un indirizzo non valido; in tal caso la notifica è inefficace.
  • Violazione del contraddittorio: se l’ufficio non ha concesso i 60 giorni previsti dall’art. 6‑bis L. 212/2000 o ha emesso l’atto prima della scadenza del termine, l’avviso può essere annullato.

3.2 Contestazione della ricostruzione induttiva

  • Inattendibilità delle scritture: l’ufficio deve provare che la contabilità è inattendibile. È possibile dimostrare l’esistenza di documentazione integrativa, la coerenza tra acquisti e vendite e la veridicità delle rimanenze. Per le aziende conserve, i margini variano molto a seconda della materia prima (pomodoro, frutta, legumi), della resa e delle perdite di evaporazione; la Guardia di Finanza spesso utilizza coefficienti standard che non tengono conto della specifica struttura produttiva.
  • Presunzioni semplici: occorre contestare la mancanza di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni. Se l’accertamento si basa su un controllo bancario, è necessario dimostrare che i movimenti bancari non sono ricavi occultati (es. restituzione di anticipi, finanziamenti soci). La Cassazione ha affermato che, in caso di società “cartiera”, si presume che l’amministratore di fatto abbia incamerato i proventi dell’evasione e spetta a lui provare il contrario . Questa presunzione non si applica automaticamente alle aziende produttive con contabilità regolare.
  • IVA inclusa nei ricavi: con l’ordinanza 31406/2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che, negli accertamenti induttivi, i ricavi presunti comprendono anche l’IVA; dunque non si può chiedere una riduzione dell’imponibile con successiva applicazione dell’IVA. Questa pronuncia impone un’analisi attenta perché, per l’azienda, l’IVA recuperata diventa costo.

3.3 Istanza di accertamento con adesione

L’accertamento con adesione è un’arma fondamentale per ridurre l’impatto dell’accertamento. La procedura prevede:

  1. Presentazione dell’istanza all’ufficio competente entro il termine per ricorrere.
  2. Contraddittorio: l’ufficio fissa un incontro, durante il quale il contribuente può esporre i propri argomenti e proporre una riduzione della base imponibile.
  3. Redazione dell’atto di adesione: se si raggiunge un accordo, si redige un atto che definisce imposta, interessi e sanzioni. L’imposta si calcola tenendo conto dei valori concordati; le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo .
  4. Pagamento: l’atto può essere pagato in un’unica soluzione o in rate trimestrali (fino a 8 rate se l’importo è superiore a 50 mila euro). È richiesta fideiussione per il pagamento rateale. Il mancato pagamento comporta la decadenza dalla definizione e il recupero integrale del debito.
  5. Definizione dei reati tributari: l’atto di adesione esclude la punibilità per i reati previsti dal D.L. 429/1982 (infedele dichiarazione, emissione di fatture false) limitatamente ai fatti oggetto dell’accertamento .

3.4 Ricorso in Commissione tributaria

Se non si raggiunge l’accordo o se l’avviso presenta vizi insanabili, il ricorso è l’unica strada. È importante strutturare bene le difese:

  • Eccezioni preliminari: nullità per vizi formali, prescrizione, difetto di legittimazione.
  • Contestazione del merito: dimostrazione, mediante prove documentali e perizie, che i ricavi accertati sono sovrastimati. Ad esempio, si può fornire documentazione sulla resa reale della materia prima, registri di produzione, costi sostenuti per macchinari e personale, contratti di fornitura.
  • Eventuale rimessione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia UE: se l’accertamento viola principi costituzionali (e.g., proporzionalità delle sanzioni) o norme comunitarie (e.g., detrazione IVA).
  • Richiesta di conciliazione giudiziale: in sede di udienza è possibile proporre la conciliazione, che comporta la riduzione delle sanzioni al 40 %.

3.5 Sospensione del giudizio per definizione agevolata

Se, durante il giudizio, il legislatore vara una nuova definizione agevolata (come la rottamazione quater), il contribuente può aderirvi. La legge 108/2025 prevede che l’estinzione del giudizio si realizza con il pagamento della prima rata ; pertanto, è necessario depositare la domanda di rottamazione e comunicare al giudice l’avvenuto pagamento, chiedendo la sospensione. Il giudice dichiara l’estinzione e le parti devono rinunciare al ricorso.

3.6 Strumenti deflativi alternativi

  • Ravvedimento operoso: pagamento spontaneo di imposte e sanzioni ridotte prima dell’inizio del procedimento. È utile per errori lievi o per omesso versamento di ritenute.
  • Autotutela: presentazione di un’istanza all’ufficio affinché annulli o corregga l’atto per evidente illegittimità. Può essere proposto anche dopo la decadenza del termine per impugnare, ma non sospende i termini né impedisce la riscossione.
  • Rottamazione quater: definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione. Consente di pagare il tributo e gli interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora. È necessario presentare domanda entro i termini fissati dalla legge e versare la prima rata per perfezionare l’adesione .
  • Concordato preventivo biennale: definizione ex ante del reddito per due anni in cambio della certezza delle imposte. Adatto alle aziende con ISA elevato e contabilità regolare.

4. Strumenti alternativi alla riscossione coattiva e soluzioni per la crisi d’impresa

Quando l’accertamento fiscale comporta un debito ingente e l’impresa non è in grado di pagare, occorre valutare strumenti che consentano di evitare il fallimento e preservare la continuità aziendale.

4.1 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012)

La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (cosiddetta legge sul sovraindebitamento) ha introdotto procedure destinate a soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative, associazioni). Le procedure principali sono:

  • Accordo di composizione della crisi: proposta presentata dall’indebitato ai creditori attraverso un organismo di composizione (OCC). Necessita del voto favorevole della maggioranza dei crediti; consente la sospensione delle azioni esecutive e la riduzione dei debiti.
  • Piano del consumatore: proposta rivolta da una persona fisica ai creditori senza necessità di voto. È omologato dal giudice se il piano è fattibile e non arreca pregiudizio ai creditori. La legge 3/2012 prevede l’esdebitazione del consumatore che soddisfi determinate condizioni (cooperazione, assenza di condanne, soddisfazione parziale dei creditori). L’art. 14‑terdecies stabilisce che il debitore persona fisica può essere ammesso alla liberazione dei debiti residui se, tra l’altro, abbia collaborato efficacemente alla procedura, non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti e abbia soddisfatto i creditori almeno in parte . La legge precisa anche le cause di esclusione dell’esdebitazione (sovraindebitamento colposo, atti di frode ai creditori) .
  • Liquidazione del patrimonio: procedura con cui i beni del debitore sono venduti per soddisfare i creditori; il debitore può ottenere l’esdebitazione una volta completata la procedura.

Per le imprese agricole o artigiane di piccole dimensioni e per le società semplici, questi strumenti possono rappresentare una via di uscita alla crisi fiscale. L’Avv. Monardo, come Gestore della Crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione dei piani e nella gestione delle trattative.

4.2 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Il D.L. 24 agosto 2021 n. 118 (convertito nella legge 21 ottobre 2021 n. 147) ha introdotto la composizione negoziata: un percorso volontario per imprenditori in difficoltà che vogliono tentare il risanamento con l’assistenza di un esperto negoziatore designato dalla camera di commercio. Il decreto prevede che l’imprenditore:

  1. Si iscriva sulla piattaforma telematica nazionale, effettui un test di autovalutazione e presenti l’istanza di nomina dell’esperto.
  2. Concordi un percorso con i creditori volto al riequilibrio aziendale; può chiedere al tribunale misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) e misure cautelari.
  3. Prevedano incentivi premiali (esenzione da alcune responsabilità) se la procedura va a buon fine.

L’esperto negoziatore non decide al posto dell’imprenditore, ma favorisce l’interlocuzione con i creditori e con l’amministrazione finanziaria. Per un’azienda conserve che rischia il fallimento a causa di un debito fiscale, la composizione negoziata può essere una soluzione per evitare la liquidazione giudiziale.

4.3 Concordato preventivo e liquidazione giudiziale (Codice della crisi d’impresa)

In situazioni di crisi irreversibile, restano le procedure concorsuali ordinarie disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, entrato in vigore nel 2022). Le principali sono:

  • Concordato preventivo: il debitore propone ai creditori un piano di ristrutturazione, che può prevedere la continuità aziendale o la liquidazione. La proposta deve assicurare ai creditori un trattamento non inferiore alla liquidazione giudiziale; può prevedere falcidie e strumenti finanziari. La procedura consente di sospendere le azioni esecutive e di proseguire l’attività.
  • Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio: introdotto dal D.L. 118/2021 per i casi in cui la composizione negoziata fallisce; consente la liquidazione rapida dell’azienda con riduzione dei costi procedurali.
  • Liquidazione giudiziale (ex fallimento): si apre quando il debitore non è in grado di soddisfare i creditori. L’azienda viene gestita dal curatore e, salvo casi di esercizio provvisorio, cessa l’attività.

L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore e gestore della crisi, può guidare l’imprenditore nella scelta della procedura più adatta e assisterlo nella fase giudiziale.

5. Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare l’avviso o ritardare le azioni. Il contribuente ha tempi stretti (60 giorni) per impugnare; trascorso il termine, l’avviso diventa definitivo e l’Agenzia procede con la riscossione.
  2. Sottovalutare la fase di contraddittorio. Spesso si ritiene che l’Agenzia non accetti le osservazioni del contribuente; al contrario, fornire documentazione dettagliata e spiegazioni tecniche può evitare la rettifica o ridurre notevolmente la pretesa. Lo statuto del contribuente prevede espressamente il contraddittorio .
  3. Non tenere una contabilità aggiornata e documentata. Le aziende conserve devono registrare ogni singola fase della produzione (acquisto della materia prima, lavorazione, resa, scarti) e conservare i documenti di trasporto. La mancanza di documentazione favorisce l’accertamento induttivo.
  4. Confondere gli strumenti. Rottamazione, accertamento con adesione, concordato preventivo biennale e composizione negoziata sono strumenti diversi, con requisiti e effetti differenti. Scegliere quello sbagliato può comportare la perdita di benefici.
  5. Trascurare l’impatto penale. Alcuni comportamenti (omessa dichiarazione, utilizzo di fatture inesistenti) sono reati. Definire la posizione fiscale può evitare la trasmissione degli atti alla procura. L’accertamento con adesione esclude la punibilità per taluni reati .
  6. Pagare senza verificare. Il pagamento spontaneo di un avviso può precludere la possibilità di contestare i vizi; prima di pagare, occorre consultare il proprio avvocato.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Sintesi delle norme rilevanti

NormaOggettoPassaggi essenziali
D.P.R. 600/1973Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditiDisciplina la dichiarazione, le scritture contabili, i termini di notifica, l’accertamento analitico, induttivo e sintetico.
D.P.R. 633/1972IVARegola la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto e gli accertamenti per omissione o falsità delle fatture.
L. 212/2000 (Statuto del contribuente)Diritti e garanzie del contribuenteArt. 6‑bis: contraddittorio obbligatorio prima degli atti impugnabili .
D.Lgs. 218/1997Accertamento con adesionePermette la definizione concordata; l’imposta definita vale anche per l’IVA ; l’accertamento definito non è impugnabile ; sanzioni ridotte a un terzo .
Legge 197/2022 e D.L. 84/2025 convertito nella legge 108/2025Definizione agevolata (rottamazione quater)Prevede il pagamento del tributo e degli interessi senza sanzioni; l’estinzione del giudizio si perfeziona con il pagamento della prima rata .
D.Lgs. 13/2024Concordato preventivo biennaleIntroduce la possibilità di concordare il reddito per due anni con l’Agenzia delle Entrate.
L. 3/2012SovraindebitamentoIntroduce l’esdebitazione del debitore persona fisica se sussistono le condizioni (cooperazione, assenza di condanne, soddisfazione parziale dei creditori) .
D.L. 118/2021Composizione negoziata della crisi d’impresaPrevede la nomina dell’esperto negoziatore e misure protettive; incentiva il risanamento aziendale.

6.2 Scadenze e termini principali

Procedura/AdempimentoTermine
Notifica avviso di accertamento (redditi/IVA)31 dicembre del 5º anno successivo alla presentazione della dichiarazione (8º anno in caso di omissione).
Contraddittorio preventivoL’ufficio deve concedere 60 giorni per presentare osservazioni .
Ricorso alla Corte di giustizia tributaria60 giorni dalla notifica dell’avviso (termine sospeso per 90 giorni se è stato promosso il contraddittorio).
Istanza di accertamento con adesioneEntro il termine per ricorrere; sospende il termine per il ricorso per ulteriori 90 giorni.
Pagamento atto di adesioneIn unica soluzione o in rate trimestrali (fino a 8 rate).
Adesione alla rottamazione quaterPresentazione domanda entro il termine indicato dalla legge; pagamento della prima rata (entro dicembre 2025 per la riapertura).
Appello avverso la sentenza di primo grado60 giorni dalla notifica della sentenza.
Ricorso per cassazione60 giorni dalla notifica della sentenza di secondo grado.

6.3 Sanzioni e riduzioni

IstitutoRiduzione delle sanzioni
Accertamento con adesioneSanzioni ridotte a 1/3 del minimo .
Conciliazione giudizialeSanzioni ridotte al 40 % del minimo.
Rottamazione quaterAzzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora; pagamento di imposta e interessi legali.
Ravvedimento operosoSanzioni ridotte in funzione della tempestività (es. 1/10 del minimo se il pagamento avviene entro 30 giorni).
Definizione delle liti pendenti (se prevista dalla legge di bilancio)Sanzioni ridotte in base al grado di giudizio e alla soccombenza.

7. FAQ – Domande e risposte pratiche

1. Cosa devo fare appena ricevo un avviso di accertamento?

È essenziale verificare la data di notifica, i termini e i vizi formali. Contatta immediatamente un professionista per valutare se presentare ricorso o aderire all’accertamento.

2. Quanto tempo ho per fare ricorso?

Hai 60 giorni dalla notifica dell’avviso. Se presenti istanza di accertamento con adesione, il termine è sospeso per 90 giorni. Se ricevi un invito al contraddittorio preventivo, il termine decorre dalla chiusura della procedura.

3. Posso pagare solo la parte non contestata e impugnare il resto?

No, l’avviso va impugnato integralmente. Puoi tuttavia proporre ricorso e versare, in pendenza di giudizio, le somme che ritieni dovute per evitare interessi e sanzioni ulteriori.

4. È vero che il contraddittorio è sempre obbligatorio?

Dal 2024 la legge ha previsto il contraddittorio obbligatorio per tutti gli atti autonomamente impugnabili , salvo gli atti automatizzati o di controllo formale. La mancata instaurazione comporta l’annullabilità dell’atto.

5. Cosa succede se aderisco alla rottamazione quater?

Il debito viene ridotto alle sole imposte e interessi. Se hai una controversia pendente, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio dopo il pagamento della prima rata . Devi rinunciare al ricorso e non puoi ottenere il rimborso delle somme già versate.

6. Posso chiedere la rottamazione dopo essere decaduto?

Nel 2025 il legislatore ha riaperto i termini per i decaduti; è possibile versare le rate arretrate entro dicembre 2025. È necessario controllare se la riapertura riguarda la tua posizione e se l’agenzia ha notificato la decadenza.

7. Che vantaggi offre l’accertamento con adesione?

La possibilità di ridurre le sanzioni a un terzo, rateizzare il pagamento e definire la posizione prima del giudizio. Inoltre, l’adesione esclude la punibilità per alcuni reati tributari .

8. Quali documenti servono per contestare un accertamento induttivo?

Occorre fornire tutte le scritture contabili, i registri IVA, le fatture di vendita, i contratti con i fornitori, i documenti di trasporto e le perizie che dimostrano la resa effettiva della produzione. È utile presentare perizie di esperti agronomi o tecnologi alimentari.

9. Cosa succede se l’accertamento riguarda un periodo coperto dal concordato preventivo biennale?

Se hai aderito al CPB e hai rispettato gli impegni, non puoi essere sottoposto ad accertamento per quel periodo (salvo violazioni gravi). Tuttavia, se non rispetti i versamenti, il CPB decade e l’amministrazione può emettere avvisi.

10. Gli accertamenti induttivi devono considerare l’IVA separatamente?

No. La Cassazione con ordinanza n. 31406/2025 ha stabilito che, nei controlli sugli evasori totali, i ricavi presunti comprendono l’IVA. Pertanto non è possibile detrarre ulteriormente l’IVA dai ricavi stimati.

11. È possibile sospendere la riscossione durante il giudizio?

Sì. Puoi chiedere la sospensione al giudice tributario dimostrando il danno grave e irreparabile e alla Agenzia delle Entrate Riscossione attraverso un’istanza di sospensione per ricorso pendente.

12. Cosa cambia se ricevo un accertamento dopo la cancellazione della società?

Se l’azienda è stata cancellata dal registro imprese, l’avviso è nullo e l’amministrazione non può rivalersi automaticamente sui soci. La Cassazione ha stabilito che l’annullamento dell’avviso notificato alla società estinta si estende ai soci , salvo il caso in cui l’annullamento sia fondato su vizi personali della società.

13. Posso aderire alla definizione agevolata e contemporaneamente presentare ricorso?

No. L’adesione alla definizione comporta la rinuncia ai giudizi pendenti; il giudice dichiara l’estinzione e le sentenze non passate in giudicato diventano inefficaci .

14. Quali sono le cause di esclusione dell’esdebitazione?

Secondo l’art. 14‑terdecies della legge 3/2012, l’esdebitazione è esclusa quando il sovraindebitamento è imputabile a un ricorso al credito colposo e sproporzionato, o quando il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori . Inoltre, non opera per debiti alimentari, risarcimenti per fatto illecito e debiti fiscali accertati dopo la liquidazione .

15. Come posso prevenire l’accertamento?

Mantieni una contabilità ordinata, utilizza software aggiornati, esegui autodiagnosi sugli ISA e, se necessario, valuta l’adesione al CPB. È utile svolgere periodicamente una due diligence fiscale con l’assistenza di un commercialista.

16. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?

La decadenza comporta il ripristino dell’intero debito con sanzioni e interessi; le somme già versate restano acquisite e non rimborsabili . Tuttavia, nel 2025 è stata prevista una riammissione alle rate per i decaduti.

17. Le sanzioni possono essere contestate separatamente dall’imposta?

Le sanzioni sono conseguenza dell’imposta. Contestare l’imposta comporta automaticamente la contestazione delle sanzioni. Tuttavia, è possibile chiedere la riduzione o la non applicazione delle sanzioni se si dimostra la non colpevolezza (es. errore scusabile, incertezza normativa).

18. Può l’Agenzia applicare presunzioni basate sui consumi di energia elettrica?

La giurisprudenza ammette l’utilizzo di parametri come i consumi energetici per ricostruire i ricavi, ma il contribuente può dimostrare che i consumi dipendono da fattori estranei (es. impianti di refrigerazione, sterilizzatori). È necessario fornire prove tecniche.

19. Quali sono i vantaggi della composizione negoziata della crisi d’impresa?

Consente di ottenere misure protettive, evitare l’apertura di una procedura concorsuale e negoziare un accordo con i creditori con l’assistenza di un esperto. È un percorso più flessibile rispetto al concordato preventivo e può evitare la perdita dell’azienda.

20. Cosa significa che l’accertamento con adesione estingue i reati tributari?

Secondo l’art. 2 del D.Lgs. 218/1997, la definizione con adesione esclude la punibilità per i reati previsti dal decreto‑legge 10 luglio 1982 n. 429, limitatamente ai fatti oggetto dell’accertamento . Ciò significa che se regolarizzi il tuo debito con l’adesione, non sarai perseguito penalmente per gli stessi fatti.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere l’impatto economico delle diverse opzioni, proponiamo alcune simulazioni con dati indicativi (i valori sono ipotetici e servono solo a illustrare il funzionamento delle procedure). L’Avv. Monardo potrà elaborare simulazioni personalizzate sulla base dei dati reali dell’azienda.

8.1 Accertamento con adesione vs. ricorso

Scenario: un’azienda conserve riceve un avviso di accertamento per l’anno 2022 in cui l’Agenzia contesta maggiori ricavi pari a 300.000 €. L’imposta complessiva (IRES 24% e IRAP 3,9%) ammonta a 83.700 €. Le sanzioni, calcolate al 100% dell’imposta, sono 83.700 €, e gli interessi sono 5.000 €.

OpzioneImpostaSanzioniInteressiTotale da versareNote
Ricorso83.700 €83.700 €5.000 €172.400 €Se il ricorso viene rigettato integralmente, si pagherà l’intero importo oltre a ulteriori interessi e sanzioni per ritardato pagamento. C’è però la possibilità di ottenere l’annullamento totale o parziale in giudizio.
Accertamento con adesione83.700 €27.900 € (1/3 del minimo)5.000 €116.600 €L’imposta accertata è riconosciuta; il contribuente beneficia della riduzione delle sanzioni . Il pagamento può essere rateizzato.

In questo esempio l’adesione comporta un risparmio immediato di 55.800 € rispetto al totale potenziale, ma il contribuente rinuncia a contestare l’imposta (che potrebbe essere ridotta in giudizio). La scelta dipende dalla forza delle prove difensive.

8.2 Rottamazione quater vs. rateazione ordinaria

Scenario: l’azienda ha un debito iscritto a ruolo di 100.000 €, di cui 60.000 € di imposta, 30.000 € di sanzioni e 10.000 € di interessi di mora. Con la rottamazione quater, paga solo imposta e interessi legali (ipotizziamo 2% annuo per tre anni). Con la rateazione ordinaria paga anche sanzioni e interessi di mora.

OpzioneImpostaSanzioniInteressiTotaleDurata
Rottamazione quater60.000 €0 €3.600 € (interessi legali al 2% per tre anni)63.600 €massimo 18 rate in 5 anni
Rateazione ordinaria (72 rate)60.000 €30.000 €10.000 €100.000 €fino a 6 anni

La rottamazione consente un risparmio di 36.400 € e tempi più rapidi di estinzione. Tuttavia, l’adesione è subordinata alla presentazione dell’istanza nei termini; il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza e il ripristino del debito originario .

8.3 Piano del consumatore

Scenario: un imprenditore individuale produce conserve artigianali e accumula debiti per 200.000 € (di cui 120.000 € verso l’erario e 80.000 € verso fornitori). I ricavi non permettono di pagare integralmente. Con il piano del consumatore, l’imprenditore propone di pagare 70.000 € in 5 anni, ottenendo l’esdebitazione per la parte eccedente se rispetta la proposta. Il giudice verifica la fattibilità e l’assenza di cause di esclusione (ad esempio, l’assenza di condanne per reati previsti dall’art. 16 della legge 3/2012 ). Al termine, i debiti residui sono cancellati e l’imprenditore può ripartire.

9. Termini, atti impugnabili e strategie di ricorso

La conoscenza dei termini di decadenza e degli atti impugnabili rappresenta una difesa fondamentale: consente di agire in tempo, di non sprecare risorse in ricorsi inammissibili e di tutelare i propri diritti nei confronti dell’amministrazione finanziaria. Di seguito vengono sintetizzate le disposizioni principali previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 (disciplina del processo tributario) e dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

9.1 Atti impugnabili (art. 19 D.Lgs. 546/1992)

L’art. 19 individua gli atti contro i quali è possibile proporre ricorso davanti alle corti tributarie. L’elencazione comprende:

  • gli avvisi di accertamento e di liquidazione delle imposte, gli atti emessi in base agli artt. 42 e 43 del D.P.R. 600/1973 e 54 e 55 del D.P.R. 633/1972;
  • le iscrizioni a ruolo, le cartelle di pagamento, gli avvisi di mora e le intimazioni, nonché i successivi atti della riscossione (fermo amministrativo, iscrizione di ipoteca, atti di pignoramento);
  • i provvedimenti che irrogano sanzioni;
  • i dinieghi di rimborso, i dinieghi di condono o definizione agevolata, le revoche o i rigetti di istanze di adesione;
  • gli atti relativi all’iscrizione all’anagrafe tributaria e a ogni altra comunicazione impugnabile in base alla legge .

La norma precisa che possono essere impugnati anche gli avvisi di liquidazione del tributo e gli atti con cui l’amministrazione rifiuta o revoca agevolazioni fiscali. È molto importante distinguere gli atti effettivamente impugnabili da quelli meramente informativi (ad esempio, un invito al contraddittorio non è autonomamente ricorribile, ma potrà essere dedotto nel ricorso contro l’atto finale). Un atto che non rientra nell’elenco di cui all’art. 19 non può essere contestato autonomamente; in tal caso, il contribuente dovrà attendere l’emissione dell’atto definitivo.

9.2 Termini per proporre ricorso (art. 21 D.Lgs. 546/1992)

Il ricorso deve essere proposto entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impugnato . La scadenza decorre dalla data di notifica dell’avviso di accertamento o di un altro provvedimento. Gli atti della riscossione (cartella, avviso di mora, fermo, ipoteca) si considerano notificati con la ricezione della relativa cartella; dal giorno successivo iniziano a decorrere i sessanta giorni.

Esistono alcune eccezioni:

  1. In caso di diniego tacito di rimborso, il ricorso può essere proposto trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda e fino alla prescrizione del credito; la domanda di rimborso deve essere presentata entro due anni dal pagamento .
  2. Per i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate‐Riscossione che si traducono in atti successivi all’iscrizione a ruolo (fermi, ipoteche, pignoramenti), il termine decorre dalla notifica dello specifico atto.
  3. Se il contribuente presenta istanza di annullamento in autotutela, la presentazione non sospende né proroga il termine per l’impugnazione: è necessario agire entro sessanta giorni, altrimenti il ricorso diventa inammissibile.

Il rispetto dei termini è essenziale: un ricorso tardivo è irricevibile e impedisce di contestare l’imposizione, salvo che sussistano gravi motivi ostativi (forza maggiore) che giustifichino la rimessione in termini.

9.3 Sospensione dell’esecuzione (art. 47 D.Lgs. 546/1992)

L’art. 47 disciplina la sospensione dell’atto impugnato. Il contribuente può chiedere al giudice tributario di sospendere l’esecuzione di un avviso di accertamento, di una cartella di pagamento o di un altro atto impositivo quando l’esecuzione provocherebbe un danno grave e irreparabile. La norma prevede che:

  • La richiesta deve contenere i motivi della sospensione e deve dimostrare il fumus boni iuris (probabilità di accoglimento del ricorso) e il periculum in mora (rischio di danno irreparabile).
  • Il presidente della corte tributaria fissa l’udienza entro trenta giorni dalla presentazione. Il collegio decide con ordinanza motivata. L’ordinanza può subordinare la sospensione alla prestazione di una garanzia, a meno che il contribuente non abbia un elevato indice di affidabilità fiscale .
  • L’ordinanza è appellabile entro quindici giorni al giudice di secondo grado, che decide entro trenta giorni.

La sospensione può essere totale o parziale; si estende anche ai provvedimenti cautelari e ai successivi atti di riscossione. È uno strumento fondamentale per evitare la paralisi dell’attività aziendale durante il contenzioso. Nel settore delle conserve, dove la liquidità è assorbita da investimenti in materie prime e macchinari, ottenere la sospensione consente di non subire pignoramenti che comprometterebbero la produzione.

9.4 Autotutela e conciliazione

Prima o in alternativa al ricorso, il contribuente può presentare un’istanza di annullamento in autotutela, chiedendo all’ufficio di revocare o correggere l’atto per errori evidenti. L’autotutela non sospende i termini per il ricorso, ma in alcuni casi l’ufficio accoglie l’istanza per evitare contenziosi. Inoltre, in pendenza di giudizio è possibile proporre la conciliazione giudiziale: una procedura prevista dagli artt. 48 e 48-bis del D.Lgs. 546/1992 (come modificati dal D.Lgs. n. 220/2023) che consente alle parti di pervenire a un accordo riducendo sanzioni e interessi. La conciliazione è conveniente quando la pretesa dell’ufficio ha profili di incertezza ma non è del tutto infondata.

9.5 Ricorsi cumulativi, litisconsorzio e terzi interessati

In molte situazioni, più soggetti sono coinvolti nello stesso avviso o nella medesima iscrizione a ruolo (soci di società di persone, coniugi comproprietari, eredi). In tali casi è possibile presentare un ricorso cumulativo contro un unico atto, purché gli interessi dei ricorrenti siano compatibili. Il D.Lgs. 546/1992 prevede che i coobbligati solidali possano proporre un solo ricorso; se non lo fanno, sorge il problema del litisconsorzio necessario: ad esempio, nel caso di accertamento di maggior reddito in capo a una società di persone, i soci devono essere citati nel giudizio, perché la sentenza potrebbe incidere sui loro redditi. La mancata partecipazione di tutti i soci comporta la nullità della sentenza per violazione del litisconsorzio. Pertanto, è consigliabile che il legale verifichi sempre chi siano i soggetti interessati dall’accertamento e ne curi la partecipazione al giudizio. Inoltre, soggetti terzi (garanti, fideiussori) possono intervenire volontariamente nel ricorso per far valere le proprie ragioni o per chiedere la sospensione delle azioni esecutive che li riguardano.

Una strategia spesso trascurata consiste nel coordinare i ricorsi individuali con quelli della società: ad esempio, se un accertamento colpisce sia la società sia i soci per utili extracontabili, i ricorsi devono essere coordinati per evitare contrasti di giudicati. In questi casi, il tribunale può riunire i ricorsi connessi per decidere con un’unica sentenza.

10. Sospensione e tutela cautelare: strategia difensiva

La richiesta di sospensione deve essere preparata con cura e supportata da documentazione. Nelle controversie in cui l’importo dovuto è elevato, o quando l’avviso di accertamento prevede misure cautelari immediate, la tutela cautelare è spesso l’unico modo per impedire l’adozione di provvedimenti come il fermo dei macchinari o il blocco dei conti bancari. Questa sezione approfondisce i requisiti giurisprudenziali e pratici.

10.1 Requisiti probatori e documentazione

Per ottenere la sospensione, il contribuente deve dimostrare:

  1. Fumus boni iuris: occorre allegare elementi che facciano apparire fondato il ricorso. Ad esempio, si può dimostrare che l’avviso è privo di motivazione (in violazione dell’art. 42 D.P.R. 600/1973), che sono state disconosciute deduzioni senza motivazione o che non è stato rispettato il contraddittorio previsto dallo Statuto del contribuente .
  2. Periculum in mora: bisogna provare che l’esecuzione dell’atto cagionerebbe un pregiudizio serio e non rimediabile, ad esempio l’impossibilità di pagare stipendi e fornitori, la perdita di ordini contrattualizzati, il deterioramento di prodotti deperibili. Le aziende conserviere hanno cicli produttivi lunghi e devono acquistare grandi quantità di materie prime; il pignoramento del conto corrente può impedire l’approvvigionamento e far decadere contratti con la GDO.

La documentazione tipica include bilanci, flussi di cassa previsionali, contratti di fornitura, ordini e tutta la corrispondenza che dimostra la necessità di liquidità.

10.2 Garanzie e fideiussioni

L’ordinanza di sospensione può imporre la prestazione di garanzie (fideiussione bancaria, polizza assicurativa) per tutelare l’Erario in caso di rigetto del ricorso. Tuttavia, il giudice può dispensare da garanzia se il contribuente dimostra un elevato indice di affidabilità (ISA) o se l’importo è modesto. Gli imprenditori del settore conserve dovrebbero valutare l’opportunità di prestare garanzie solo se economicamente sostenibili, altrimenti il rimedio può essere controproducente.

10.3 Effetti della sospensione sui pignoramenti

Quando il giudice sospende l’esecuzione, l’Agenzia delle Entrate‐Riscossione deve bloccare tutte le azioni cautelari e esecutive. Se è già stato notificato un pignoramento presso terzi (ad esempio, su crediti verso la GDO), la sospensione può essere opposta al creditore pignorante per evitare la dispersione delle risorse. È consigliabile notificare l’ordinanza anche ai terzi pignorati per far cessare gli effetti del vincolo.

10.4 Ruolo del professionista e dell’esperto

La richiesta di sospensione richiede competenze tecniche: l’avvocato o il commercialista deve redigere un ricorso dettagliato che evidenzi i vizi dell’atto e predisponga una documentazione economico‑finanziaria credibile. Il professionista assume un ruolo chiave anche nel gestire il rapporto con l’Agenzia delle Entrate: può avviare un confronto diretto con l’ufficio per valutare soluzioni alternative (come l’accertamento con adesione) o per negoziare un pagamento rateale che eviti la necessità di chiedere la sospensione. La collaborazione con consulenti fiscali e revisori consente di predisporre documenti contabili che dimostrino l’insussistenza del debito o la sostenibilità della pretesa in una misura inferiore.

Inoltre, la sospensione può incidere sui rapporti con gli istituti di credito: spesso le banche considerano l’esistenza di un contenzioso tributario come fattore di rischio. Presentare un’ordinanza di sospensione può rassicurare gli istituti e facilitare l’accesso al credito, essenziale per acquistare materie prime e conservare il ciclo produttivo.

10.5 Esempi pratici di sospensione

Caso A – Sospensione totale con garanzia. Un’azienda di conserve riceve un avviso di accertamento da 300.000 €, contestando ricavi non dichiarati sulla base di un presunto consumo di zucchero. Il legale dimostra che la presunzione è fragile e che l’immediato pagamento metterebbe a rischio 20 posti di lavoro. Il giudice concede la sospensione totale subordinandola alla presentazione di una fideiussione bancaria pari al 20 % del tributo (60.000 €). In questo modo l’azienda non deve versare l’intero importo subito ma solo la garanzia; se il ricorso verrà accolto, la garanzia sarà svincolata.

Caso B – Sospensione parziale senza garanzia. Una piccola impresa a conduzione familiare riceve un avviso da 50.000 €. Il legale presenta ricorso dimostrando che la contabilità è ordinata e che l’avviso si fonda su un mero scostamento dai parametri OMI senza dati specifici . Il giudice sospende l’atto per l’80 % dell’importo, ritenendo probabile la riduzione, e non richiede garanzie in considerazione del basso rischio di insolvenza. L’azienda può continuare l’attività e pagare fornitori senza temere il blocco.

Caso C – Diniego di sospensione. Un imprenditore chiede la sospensione di una cartella da 100.000 € per IVA non versata. Dal ricorso emerge che la dichiarazione IVA non è stata presentata e che l’accertamento è stato notificato entro i termini di legge . Il giudice rigetta la sospensione perché non ravvisa fumus boni iuris e invita il contribuente a valutare la definizione agevolata tramite rottamazione quater. L’esempio mostra che la sospensione non è un diritto automatico: occorre un fondato motivo per contestare l’atto.

11. Avviso di accertamento, termini di decadenza e accertamento parziale

La fase di notifica dell’avviso di accertamento è regolata da norme precise che tutelano il contribuente. Conoscere i requisiti dell’atto e i termini di decadenza consente di individuare vizi formali e richiedere l’annullamento.

11.1 Requisiti dell’avviso di accertamento (art. 42 D.P.R. 600/1973)

L’avviso di accertamento deve essere motivato e deve indicare:

  • la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di un suo delegato;
  • l’ammontare del reddito accertato, l’aliquota applicata e l’imposta liquidata;
  • i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa . Se la motivazione rinvia a documenti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati o messi a disposizione, pena nullità .

Il contribuente può presentare deduzioni e chiedere la deduzione di perdite pregresse. L’art. 42 consente di sospendere i termini del procedimento quando è richiesta la deduzione di perdite per compensare il maggior reddito: il termine per impugnare è sospeso per il periodo necessario a ottenere la certificazione della perdita .

In mancanza della firma del dirigente o della motivazione, l’avviso è nullo. Nelle controversie, la mancanza di motivazione è uno dei vizi più frequenti, soprattutto quando l’amministrazione si limita a richiamare dati informatici (sintesi di presunzioni) senza esplicare i calcoli utilizzati.

11.2 Termini di decadenza (art. 43 D.P.R. 600/1973)

L’ufficio deve notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione . Se la dichiarazione non è stata presentata o è inesistente, il termine è esteso al settimo anno (31 dicembre del settimo anno successivo). La legge prevede anche casi particolari:

  • Per gli accertamenti riguardanti aiuti di Stato dichiarati incompatibili dall’UE, il termine è di otto anni .
  • Se, prima della scadenza, emergono nuovi elementi che giustificano un maggior reddito, l’ufficio può emettere un ulteriore avviso. Tuttavia, il nuovo atto deve specificare chiaramente i nuovi elementi; in difetto, l’avviso è nullo .

La conoscenza di questi termini è cruciale per eccepire la decadenza. Non è infrequente, ad esempio, che l’Agenzia notifichi un avviso tardivo credendo erroneamente che la dichiarazione sia omessa; in tal caso il contribuente può dimostrare l’invio della dichiarazione e ottenere l’annullamento.

11.3 Accertamento parziale (art. 41-bis D.P.R. 600/1973)

L’art. 41-bis consente all’amministrazione di emettere un accertamento parziale quando, dagli elementi in possesso (banche dati, segnalazioni dell’Unità di Informazione Finanziaria, comunicazioni dell’INPS o dell’Agenzia delle Dogane), emergono redditi non dichiarati o un maggiore reddito rispetto a quello dichiarato. L’ufficio può limitarsi ad accertare questi elementi senza precludere un successivo controllo integrale. La norma dispone che:

  • L’accertamento parziale può basarsi su segnalazioni di altre amministrazioni o su dati dell’anagrafe tributaria;
  • Il contribuente può definire l’avviso attraverso l’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997, con riduzione delle sanzioni .

La giurisprudenza ritiene che l’accertamento parziale sia legittimo solo se circoscritto agli elementi conosciuti e non possa essere generalizzato a tutto il reddito. È opportuno verificare che l’ufficio abbia rispettato tale delimitazione e che non abbia attribuito redditi maggiori sulla base di presunzioni estensive.

11.4 Accertamento IVA e imposta sul valore aggiunto (artt. 54 e 55 D.P.R. 633/1972)

Per l’IVA esistono norme analoghe: l’art. 54 consente all’ufficio di correggere la dichiarazione entro il 31 dicembre del quinto anno successivo, ma, quando emergono elementi specifici da banche dati, può emettere un accertamento parziale limitato a tali elementi . La notifica può avvenire con raccomandata A/R e non preclude ulteriori accertamenti sull’intero volume d’affari.

La conoscenza di queste disposizioni è utile per contestare avvisi aventi ad oggetto IVA indetraibile o differenze di volume d’affari basate su elaborazioni di dati OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare): la Cassazione ha chiarito che l’utilizzo di valori OMI senza indicare i dati di riferimento viola l’obbligo di motivazione .

11.5 Relazione con il contraddittorio preventivo

L’introduzione dell’art. 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000 n. 212) nel 2024 ha reso obbligatorio il contraddittorio scritto per tutti gli atti impugnabili . Tuttavia, secondo la giurisprudenza (Sezioni Unite della Cassazione, sentenza 21271/2025), prima di questa riforma l’obbligo era limitato ai tributi armonizzati (come l’IVA), mentre per le imposte dirette il contraddittorio era necessario solo se previsto dalla legge . Pertanto, per gli avvisi notificati prima del 30 aprile 2024 resta valido il regime precedente. Oggi, la violazione del contraddittorio può comportare l’annullamento dell’atto qualora il contribuente dimostri che avrebbe potuto fornire elementi difensivi decisivi.

11.6 Vizi formali e motivi di nullità

Oltre ai vizi già analizzati (mancanza di motivazione, assenza di contraddittorio, tardività), esistono altri motivi di nullità degli avvisi di accertamento che il contribuente può far valere:

  • Incompetenza dell’organo: l’atto deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio competente; la firma di un funzionario privo di delega specifica o appartenente a un ufficio territorialmente incompetente rende nullo l’avviso .
  • Difetto di notifica: la notifica deve avvenire tramite ufficiale giudiziario, messo comunale o posta con raccomandata A/R all’indirizzo fiscale. La notifica in luoghi diversi (ad esempio, presso la sede di un consulente non delegato) o l’errata indicazione del destinatario comportano la nullità. Anche la mancata compilazione della relata di notifica o l’assenza dell’avviso di ricevimento fanno venir meno la prova della notifica.
  • Indeterminatezza dell’oggetto: l’avviso deve indicare con precisione l’anno di imposta, la base imponibile, l’imposta e le sanzioni contestate. Avvisi generici che rinviano a indagini non allegate sono nulli.
  • Violazione del diritto di difesa: oltre al contraddittorio ex art. 6-bis, la violazione di altre garanzie (come il diritto di accesso agli atti e alla documentazione probatoria) può comportare la nullità; la giurisprudenza ha annullato avvisi che non consentivano di visionare i documenti su cui si fonda la pretesa .
  • Errori di diritto: la Cassazione annulla gli avvisi fondati su interpretazioni manifestamente errate della legge (ad esempio, applicazione di un’aliquota errata, mancato riconoscimento di un regime agevolativo). Anche il riconoscimento tardivo di deduzioni o di crediti d’imposta può essere eccepito.

Nel predisporre il ricorso, il legale verifica tutti questi profili per formulare le censure in modo ordinato e completo. È consigliabile non limitarsi a un unico motivo di impugnazione, ma articolare i vizi in via principale e subordinata, poiché il giudice può accogliere anche uno solo di essi.

11.7 Processo tributario telematico e notifiche digitali

Dal 1º luglio 2022 il processo tributario telematico (PTT) è divenuto la modalità ordinaria di deposito e notifica degli atti. I ricorsi, le controdeduzioni e le memorie devono essere depositati via PEC o tramite il portale della giustizia tributaria. Le notifiche degli avvisi e delle cartelle avvengono sempre più spesso tramite PEC all’indirizzo digitale eletto dal contribuente o, in assenza, al domicilio digitale estratto da INI-PEC. È quindi fondamentale monitorare la propria casella di posta certificata e mantenere aggiornato il domicilio digitale presso il registro imprese. La giurisprudenza riconosce la validità della notifica via PEC anche se il messaggio arriva in una cartella “spam”; l’importante è che l’indirizzo sia attivo. In mancanza di domicilio digitale, l’ufficio può notificare con raccomandata a/r, ma la notifica elettronica resta prevalente.

Il processo telematico comporta anche oneri: i file devono essere firmati digitalmente con certificato qualificato; la procura alle liti deve essere conferita mediante firma elettronica o allegata in copia scansionata. Gli imprenditori che non dispongono di un dispositivo di firma devono affidarsi al proprio difensore.

12. Giurisprudenza recente (2024‑2025)

La Corte di Cassazione e le commissioni tributarie hanno prodotto numerose sentenze nel biennio 2024‑2025. Conoscere gli orientamenti più recenti aiuta a costruire difese efficaci e a valutare le possibilità di definizione.

12.1 Contraddittorio preventivo: Sezioni Unite 21271/2025

Con la sentenza 21271/2025, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affrontato la delicata questione dell’obbligo di contraddittorio. La Corte ha affermato che, prima dell’introduzione dell’art. 6-bis nel 2024, il contraddittorio costituiva un obbligo generale solo in materia di imposte armonizzate (IVA e dazi doganali). Per le imposte dirette, l’omissione del contraddittorio poteva comportare l’annullamento dell’atto solo se il contribuente dimostrava quale difesa avrebbe svolto e la sua rilevanza . La pronuncia ha poi chiarito che la riforma del 2024 ha introdotto un vero contraddittorio generalizzato, imponendo all’ufficio di inviare un preventivo documento e di attendere sessanta giorni per ricevere le osservazioni. Questa decisione è fondamentale per valutare la legittimità degli avvisi emessi fra il 1º gennaio 2024 e il 30 aprile 2024.

12.2 Accertamento induttivo: Cassazione 13205/2025

Un’altra decisione significativa è l’ordinanza 13205/2025, riguardante un accertamento induttivo fondato su un unico elemento (il consumo di farina in un panificio). La Cassazione ha ritenuto legittimo l’accertamento perché la presunzione era grave e precisa; ne deriva che anche un solo elemento può giustificare il recupero di imposta se è sintomatico di ricavi non dichiarati . La Corte ha ricordato che, una volta sorretta da presunzioni gravi, la ricostruzione dei ricavi sposta sul contribuente l’onere di provare il contrario. Questa pronuncia interessa anche le aziende conserve: il consumo di materie prime (come pomodori o zucchero) può costituire un indizio per determinare ricavi presunti; è quindi essenziale tenere contabilità di magazzino accurata per poter controbattere alle presunzioni.

12.3 Nullità dell’avviso per difetto di motivazione: Cassazione 5011/2024

Con l’ordinanza 5011/2024, la Cassazione ha annullato un avviso di accertamento fondato sui valori dell’Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) senza indicare i dati utilizzati. La Corte ha sottolineato che l’Ufficio deve mettere a disposizione del contribuente i dati di comparazione e motivare perché li ritiene pertinenti; in mancanza, l’avviso è nullo . Questa sentenza è utile in tutti i casi in cui l’Agenzia utilizza studi di settore, indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) o altri parametri statistici per contestare ricavi: il contribuente può eccepire la carenza di motivazione se non sono forniti i dettagli.

12.4 Nullità dell’avviso notificato a società estinta: Cassazione 23939/2025

L’ordinanza 23939/2025 ha ribadito che l’annullamento di un avviso notificato a una società estinta si estende anche ai soci, salvo che la nullità dipenda da motivi personali della società . La pronuncia interessa le imprese di conserve che hanno cessato l’attività: se l’ufficio notifica un avviso dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, l’atto è nullo e non può essere recuperato nei confronti dei soci, a meno che non siano state accertate responsabilità personali.

12.5 Legittimità dell’accertamento parziale: giurisprudenza costante

La giurisprudenza ha costantemente affermato che l’accertamento parziale è legittimo purché circoscritto agli elementi specifici emersi da controlli e che non precluda ulteriori accertamenti integrativi. Le commissioni tributarie hanno annullato avvisi in cui l’ufficio ha esteso l’accertamento a periodi o componenti non oggetto delle segnalazioni originarie, per violazione dell’art. 41-bis. Pertanto, al ricevimento di un accertamento parziale è consigliabile verificare che l’ufficio abbia indicato con precisione la fonte dell’informazione (ad esempio, un bonifico non dichiarato) e che non abbia ricostruito l’intero volume d’affari in via induttiva.

12.6 Regime sanzionatorio e definizione delle liti pendenti

Oltre ad affrontare la legittimità degli avvisi, la giurisprudenza recente ha esaminato l’applicazione delle sanzioni tributarie e delle procedure di definizione delle liti pendenti. La legge 197/2022 ha introdotto la possibilità di definire i giudizi tributari pendenti mediante il pagamento di una percentuale dell’imposta e la rinuncia alle pretese. La rottamazione quater, come chiarito dall’art. 12-bis della legge 108/2025 , estingue il giudizio con il pagamento della prima rata; l’estinzione opera anche se la sentenza non è passata in giudicato. La Corte ha precisato che l’estinzione non comporta la restituzione delle somme già versate e che gli importi versati a titolo di sanzioni restano acquisiti.

Le sanzioni amministrative sono state ridisegnate dal D.Lgs. 158/2015 e dalla successiva legislazione: in generale, le sanzioni sono proporzionali all’imposta evasa e possono essere ridotte in caso di definizione con adesione o di ravvedimento operoso. La Cassazione ha ricordato che le sanzioni non possono essere irrogate quando l’errore deriva da interpretazione di norme tributarie incerte (principio dell’errore scusabile) e che, in caso di adesione, le sanzioni sono dovute in misura pari a un terzo del minimo . Inoltre, la Corte costituzionale con la sentenza 80/2024 ha dichiarato l’illegittimità di alcune sanzioni automatiche per violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza; tale decisione rafforza le possibilità difensive dei contribuenti.

La definizione delle liti pendenti e la rottamazione possono essere cumulate con altre misure come il saldo e stralcio per soggetti in difficoltà economica o la rinuncia ai giudizi proposta dall’Agenzia per ridurre il contenzioso. In ogni caso, è necessario valutare attentamente costi e benefici: definire la lite comporta la rinuncia a far valere vizi di merito, ma può offrire certezza e risparmio economico. La consulenza di un professionista esperto è essenziale per decidere se proseguire nel giudizio o aderire alla definizione.

13. Conclusione

L’accertamento fiscale rappresenta una sfida complessa, soprattutto per le aziende che operano in settori ad alta incidenza di costi e bassi margini come quello delle conserve. Una gestione tempestiva e competente fa la differenza tra una crisi passeggera e una catastrofe economica. Le norme e le procedure illustrate in questa guida — dal contraddittorio preventivo allo statuto del contribuente , dall’accertamento con adesione alla rottamazione quater , dai piani del consumatore alla composizione negoziata — offrono strumenti efficaci per difendersi. Tuttavia, ogni caso presenta peculiarità: occorre analizzare le scritture contabili, valutare la solidità delle presunzioni, misurare i rischi di contenzioso e le opportunità delle definizioni agevolate.

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