Introduzione
La notifica di un avviso di accertamento fiscale può mettere in seria difficoltà un produttore di integratori alimentari. Le verifiche dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, sempre più frequenti e sofisticate, mirano a recuperare a tassazione ricavi non dichiarati, ricostruire i fatturati sulla base di presunzioni e applicare sanzioni pesanti. Per le aziende del settore degli integratori alimentari i controlli riguardano non solo le imposte dirette (IRES, IRPEF, IRAP) e l’IVA, ma anche la corretta classificazione dei prodotti ai fini dell’aliquota IVA ridotta e il rispetto delle regole sui contributi sanitari. Un accertamento mal gestito può sfociare in contenzioso tributario, in pignoramenti e, nei casi più gravi, in contestazioni penali.
Agire tempestivamente è fondamentale: i termini per impugnare gli atti sono perentori e la difesa va costruita fin da subito. In questo articolo troverai un’analisi aggiornata (dicembre 2025) del quadro normativo e giurisprudenziale, una guida passo‑passo su cosa fare dopo la notifica dell’atto, le principali strategie difensive e gli strumenti alternativi disponibili (accertamento con adesione, definizione agevolata, transazioni fiscali). Il taglio è pratico e orientato al contribuente: vedremo gli errori da evitare e forniamo esempi numerici per comprendere l’impatto di imposte, sanzioni e interessi.
Chi siamo e come possiamo aiutarti
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista ed esperto di diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti presente su tutto il territorio nazionale, specializzato nella difesa di aziende e professionisti contro il fisco. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo Studio Monardo assiste i contribuenti in tutte le fasi: analisi dell’atto, predisposizione di memorie difensive e ricorsi, richiesta di sospensione, trattative con l’Amministrazione finanziaria, piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali.
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1 Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Le norme principali
Per comprendere come difendersi è necessario conoscere le fonti normative che regolano l’attività di accertamento e i diritti del contribuente. Le principali leggi di riferimento sono:
| Normativa | Oggetto/Contenuto | Rilevanza per il produttore di integratori |
|---|---|---|
| D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 | Disciplina l’accertamento delle imposte sui redditi. L’articolo 43 stabilisce i termini per notificare gli avvisi e consente all’Agenzia delle Entrate di integrare o modificare l’accertamento entro quei termini se emergono nuovi elementi; l’avviso deve contenere specifica indicazione degli elementi sopravvenuti . | Fissa i tempi di decadenza e consente al fisco di emettere avvisi integrativi; conoscere tali termini è essenziale per contestare un atto tardivo o privo di nuovi elementi. |
| Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) | L’articolo 12 tutela i diritti del contribuente durante verifiche fiscali: gli accessi devono avvenire per esigenze effettive, devono essere motivati e svolti senza recare turbative ; il contribuente ha diritto ad essere informato delle ragioni e dell’oggetto della verifica, ad essere assistito da un professionista e a far verbalizzare le proprie osservazioni . | Garantisce il diritto al contraddittorio, alla motivazione degli atti, alla durata massima delle verifiche e alla tutela della privacy. La violazione di tali diritti può rendere nullo l’accertamento. |
| D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA) | Regola l’imposta sul valore aggiunto. La Tabella A, parte III, n. 80, prevede l’aliquota ridotta del 10 % per “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”, voce doganale 21.06 . | I produttori di integratori devono dimostrare la corretta classificazione dei propri prodotti; l’aliquota ridotta del 10 % si applica solo se l’Agenzia delle Dogane attesta che l’integratore rientra nel codice doganale 2106 90 92 . |
| D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 | Introduce l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale. L’articolo 1 prevede che l’accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA possa essere definito con adesione del contribuente ; l’ufficio invita il contribuente a formulare osservazioni e a chiedere la definizione. | Permette di ridurre sanzioni e interessi attraverso un accordo con l’Agenzia, evitando contenzioso. |
| D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 | Disciplina le sanzioni amministrative tributarie. L’articolo 1 prevede, per omessa dichiarazione, una sanzione dal 120 % al 240 % dell’imposta dovuta; per dichiarazione infedele la sanzione è dal 100 % al 200 % della maggiore imposta accertata . | Consente di calcolare l’esposizione sanzionatoria e di valutare la convenienza degli strumenti deflativi. |
| Legge n. 111/2023 e D.Lgs. 219/2023 | Delegano al Governo la riforma del sistema tributario e del contenzioso. Tra i principi: razionalizzazione dei termini di accertamento, estensione del contraddittorio preventivo e rafforzamento della tutela del contribuente. | L’aggiornamento continuo di queste norme incide sui tempi di controllo e sulle modalità di difesa. |
| D.L. 17 giugno 2025, n. 84 e L. 30 luglio 2025, n. 108 | Hanno modificato l’articolo 12 dello Statuto del contribuente: oggi gli atti di autorizzazione per gli accessi devono indicare specificamente le ragioni e non possono più essere generici . | Rafforzano la tutela del contribuente; un accesso non motivato può essere contestato. |
| D.Lgs. 74/2000 (reati tributari) | Prevede sanzioni penali per dichiarazione fraudolenta, infedele o per omesso versamento. L’articolo 4 (dichiarazione infedele) è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs. 173/2024, ma restano le altre fattispecie penali. | Quando l’evasione supera certe soglie, l’accertamento può sfociare in procedimento penale; è necessario coordinare la difesa tributaria con quella penalista. |
| Ordinanze e sentenze della Corte di Cassazione | La giurisprudenza definisce principi importanti: ad esempio l’ordinanza 25809/2024 riconosce che, in caso di omessa dichiarazione, l’amministrazione può ricostruire i redditi con presunzioni supersemplici e l’onere della prova ricade sul contribuente ; la stessa ordinanza ribadisce che non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale negli accertamenti “a tavolino” . L’ordinanza 17228/2025 tutela il segreto professionale: i verificatori devono fermarsi quando il professionista invoca il segreto e chiedere un provvedimento specifico del magistrato . | Le decisioni della Cassazione orientano l’interpretazione delle norme e possono costituire fondamenta per le difese. |
1.2 Il regime IVA per gli integratori alimentari
Le aliquote IVA sono un tema centrale per i produttori di integratori. La regola generale è l’aliquota ordinaria del 22 %, ma l’Agenzia delle Entrate, con numerosi interpelli, ha chiarito che si può applicare l’aliquota ridotta del 10 % ai prodotti che rientrano nella voce doganale 21.06.90 92 (preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove). La Risposta n. 158 del 18 giugno 2025 ha confermato, previo parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane, che acque addizionate di minerali in concentrato liquido e integratori alimentari a base di minerali in concentrato liquido, da diluire, beneficiano dell’aliquota ridotta . La riduzione si applica solo quando i prodotti, sulla base delle schede tecniche e dell’analisi della composizione, sono classificati come preparazioni alimentari non nominate altrove .
Per tutti gli altri integratori, l’aliquota rimane al 22 %. L’errata applicazione dell’aliquota ridotta costituisce violazione e comporta il recupero dell’imposta con sanzioni proporzionali.
1.3 La giurisprudenza rilevante
1.3.1 Accertamento induttivo e presunzioni
Con la sentenza n. 25809/2024 la Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’accertamento induttivo puro. I giudici hanno ribadito che, in caso di omessa dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate può ricostruire il reddito presuntivamente sulla base di indici e presunzioni semplici; l’onere della prova passa al contribuente, che deve dimostrare l’infondatezza della ricostruzione . Questo principio è particolarmente insidioso per le imprese che non mantengono una contabilità ordinata: in mancanza di documentazione, le presunzioni diventano difficili da contestare.
La stessa ordinanza ha inoltre precisato che non esiste un principio generale di contraddittorio preventivo nell’accertamento “a tavolino”, salvo specifiche previsioni di legge. La Cassazione ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 24823/2015 e ha ricordato che la nullità dell’atto per mancanza di contraddittorio può essere invocata solo se il contribuente dimostra che, se fosse stato ascoltato, avrebbe potuto fornire elementi idonei a mutare l’esito dell’accertamento .
1.3.2 Tutela del segreto professionale
L’ordinanza n. 17228 del 26 giugno 2025 costituisce una pietra miliare in materia di segreto professionale. La Corte di Cassazione ha stabilito che, durante le verifiche fiscali negli studi professionali, non è sufficiente un’autorizzazione generica del pubblico ministero per sequestrare documenti coperti da segreto; quando il professionista oppone il segreto, la Guardia di Finanza deve fermarsi e chiedere un provvedimento specifico che individui i documenti acquisibili . La decisione tutela la riservatezza tra professionista e cliente e impedisce l’acquisizione indiscriminata di documenti. Le prove ottenute senza autorizzazione sono inutilizzabili e l’atto impositivo basato su di esse è nullo .
1.3.3 Integrazione degli avvisi di accertamento
La sentenza n. 10226/2024 ha interpretato l’articolo 43 del D.P.R. 600/1973. La Corte ha chiarito che l’amministrazione può notificare avvisi di accertamento integrativi fino alla scadenza dei termini, sulla base di nuovi elementi sopravvenuti. Anche le informazioni conosciute da un ufficio diverso da quello che ha emesso l’avviso originario costituiscono nuovi elementi, purché nell’avviso integrativo siano indicati specificamente gli elementi e la loro provenienza . Questa pronuncia rafforza la collaborazione tra uffici fiscali ma, al contempo, offre ai contribuenti la possibilità di contestare gli avvisi che non menzionino chiaramente le nuove circostanze.
1.4 La specificità del settore degli integratori
Le aziende che producono integratori alimentari operano in un settore regolato da norme sanitarie, doganali e fiscali. Al momento della registrazione dei prodotti occorre ottenere l’autorizzazione del Ministero della Salute e inserirli nel Registro degli integratori; la commercializzazione di integratori è soggetta a vigilanza sanitaria e può avere riflessi fiscali se i prodotti sono qualificati come alimenti o come prodotti farmaceutici. Le problematiche fiscali più frequenti riguardano:
- IVA e classificazione doganale: l’attribuzione dell’aliquota ridotta del 10 % richiede la classificazione del prodotto come “preparazione alimentare” e un parere dell’Agenzia delle Dogane; molti integratori continuano a scontare l’IVA ordinaria.
- Presunzioni sui ricavi: l’Agenzia può utilizzare i margini di ricarico tipici del settore, i dati di magazzino e i rapporti tra materie prime acquistate e prodotti venduti. Mancanza o incompletezza delle scritture contabili porta ad accertamenti induttivi.
- Costi di ricerca e sviluppo: i produttori spesso investono in ricerca di ingredienti e registrazione di brevetti. La deducibilità di tali costi deve essere documentata; le spese non inerenti vengono recuperate.
- Promozioni e omaggi: la distribuzione di campioni gratuiti o sconti ai distributori deve essere correttamente fatturata; in caso contrario possono emergere ricavi non dichiarati.
Con questo quadro normativo e giurisprudenziale, vediamo ora come comportarsi dopo la notifica di un atto di accertamento.
2 Procedura passo – passo: cosa succede dopo la notifica dell’atto
2.1 Tipologie di accertamento
Le principali tipologie di accertamento che possono riguardare un produttore di integratori sono:
- Accertamento analitico (art. 39, comma 1, DPR 600/1973) – L’ufficio ricostruisce il reddito sulla base delle scritture contabili del contribuente. Se i registri sono regolari ma risultano componenti di reddito non dichiarati, l’ufficio può procedere analiticamente.
- Accertamento analitico‑induttivo (art. 39, comma 1, lett. d) – Scatta quando le scritture presentano irregolarità o sono inattendibili; l’Agenzia integra i dati contabili con presunzioni semplici.
- Accertamento induttivo (art. 39, comma 2) – In caso di totale assenza o inattendibilità di contabilità, l’ufficio ricostruisce il reddito con qualsiasi elemento disponibile (indagini bancarie, parametri medi, margini di ricarico). È tipico delle aziende che non presentano dichiarazioni o le presentano omesse, come evidenziato dalla Cassazione .
- Accertamento sintetico o redditometro (art. 38) – Destinato alle persone fisiche; ricostruisce il reddito in base alle spese sostenute. Può interessare i soci o amministratori di società di integratori.
- Accertamento IVA (art. 54 DPR 633/1972) – Ricostruisce il volume d’affari ai fini IVA; l’Agenzia può rettificare l’IVA detraibile o l’aliquota applicata.
- Avviso di recupero crediti d’imposta – Per crediti indebitamente compensati (ricerca & sviluppo, investimenti 4.0) l’ufficio emette un avviso per recuperare il beneficio.
2.2 Iter procedurale
- Notifica dell’avviso – L’avviso di accertamento viene notificato via PEC, raccomandata o messo comunale. Controllare la data di notifica, la corretta intestazione e l’indicazione dell’oggetto. L’avviso deve motivare le ragioni della pretesa, indicare le prove e, se integrativo, i nuovi elementi .
- Verifica dei termini – Gli avvisi devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione . Se la dichiarazione è omessa, il termine è il 31 dicembre del settimo anno . Per gli integratori, verificare se l’avviso è emesso fuori termine e contestarne la tardività.
- Esame del contraddittorio – Valutare se l’ufficio ha avviato un contraddittorio preventivo e se ne aveva l’obbligo (per esempio, in materia di accertamento con adesione ex art. 6-bis L. 212/2000). La mancata attivazione del contraddittorio può essere eccepita solo se il contribuente dimostra che avrebbe fornito elementi utili .
- Richiesta di accesso agli atti – Il contribuente può chiedere la copia del fascicolo istruttorio per comprendere gli elementi alla base dell’accertamento. È utile per verificare se l’ufficio ha usato dati acquisiti illegittimamente (ad esempio, violando il segreto professionale ).
- Valutazione della motivazione – L’avviso deve contenere la descrizione dei fatti, la norma applicata, il metodo di ricostruzione e il calcolo delle imposte e sanzioni. In mancanza di motivazione sufficiente, l’atto è nullo.
- Scelta della strategia – Entro 60 giorni dalla notifica (per gli avvisi in materia di imposte sui redditi e IVA) il contribuente può:
- Presentare memorie difensive all’Agenzia (contraddittorio) e richiedere l’accertamento con adesione.
- Proporre ricorso davanti al Giudice tributario (dal 16 settembre 2023 le Commissioni tributarie sono sostituite dalla Corte di Giustizia Tributaria). Il termine per impugnare è di 60 giorni; il ricorso sospende la riscossione se viene richiesta la sospensione.
- Non fare nulla: l’atto diventa definitivo e la cartella verrà iscritta a ruolo.
- Valutazione della rateizzazione – Se l’avviso prevede imposte e sanzioni elevate, si può chiedere il pagamento rateale o la definizione agevolata prevista da normative speciali (rottamazioni). Queste procedure devono essere valutate attentamente perché comportano la rinuncia al contenzioso.
2.3 Termini e scadenze
| Fase | Termini ordinari |
|---|---|
| Presentazione memorie | 60 giorni dalla notifica, se l’atto è preceduto da invito al contraddittorio (art. 6-bis L. 212/2000). |
| Accertamento con adesione | Il contribuente ha 15 giorni dal ricevimento dell’invito a comparire per presentare istanza; l’ufficio convoca un incontro entro i successivi 15 giorni. |
| Ricorso al Giudice tributario | 60 giorni dalla notifica dell’avviso (dopo eventuale sospensione del termine per 90 giorni in caso di istanza di accertamento con adesione). |
| Pagamento avviso definito | Se non si impugna, le somme devono essere versate entro il termine indicato; in mancanza, l’agenzia iscrive a ruolo. |
2.4 Diritti del contribuente durante le verifiche
Le aziende del settore integratori subiscono spesso verifiche presso la sede produttiva o commerciale. Ricorda che:
- Motivazione e orario – Gli accessi e le ispezioni devono essere motivati e svolti durante l’orario di attività; devono arrecare la minore turbativa possibile .
- Informazione e assistenza – Al momento della verifica, il contribuente deve essere informato delle ragioni dell’accesso, dell’oggetto della verifica e dei diritti di farsi assistere da un professionista .
- Durata – La permanenza dei verificatori non può superare 30 giorni lavorativi, prorogabili per altri 30 in casi complessi; per le imprese in contabilità semplificata il periodo massimo è di 15 giorni .
- Verbale di chiusura – Le osservazioni del contribuente devono essere riportate nel verbale e l’ufficio deve valutarle .
Se questi diritti vengono violati, si può fare ricorso per ottenere la nullità dell’atto.
3 Difese e strategie legali
3.1 Impugnare l’avviso di accertamento
L’impugnazione è l’azione principale per contrastare un avviso ingiusto. Occorre predisporre un ricorso motivato, da depositare presso la Corte di Giustizia Tributaria competente, indicando i vizi dell’atto e allegando le prove. Ecco le principali eccezioni difensive:
- Violazione di legge – L’atto è affetto da nullità se notificato oltre i termini di decadenza fissati dall’articolo 43 DPR 600/1973 (quinto o settimo anno) ; se l’ufficio emette un avviso integrativo senza indicare specificamente i nuovi elementi ; se applica l’aliquota IVA ordinaria quando avrebbe dovuto applicare quella ridotta in base alle classificazioni doganali .
- Vizio di motivazione – L’avviso deve spiegare il metodo di accertamento, la quantificazione dei ricavi presunti e le ragioni delle rettifiche. La motivazione è insufficiente se si limita a richiamare “percentuali di ricarico” senza indicare i parametri utilizzati, o se riporta solo la normativa senza spiegare come è applicata. La motivazione deve essere completa anche per gli avvisi integrativi .
- Violazione del contraddittorio – Quando la legge prevede l’obbligo di contraddittorio (art. 6-bis L. 212/2000, accertamento con adesione, accessi con perquisizioni), l’assenza del contraddittorio può determinare la nullità dell’atto. L’ordinanza 24823/2015 delle Sezioni Unite e la successiva giurisprudenza hanno confermato che il contraddittorio non è obbligatorio per tutti gli accertamenti a tavolino , ma se il contribuente dimostra l’utilità della sua partecipazione, la mancanza può essere censurata.
- Eccesso di potere – L’atto può essere censurato per difetto di istruttoria, sviamento o contraddittorietà interna. Ad esempio, se l’Agenzia considera come ricavi le cessioni gratuite di campioni quando tali operazioni dovrebbero essere escluse, o se utilizza parametri non rappresentativi del settore degli integratori.
- Illegittima acquisizione di prove – La Cassazione ha stabilito che, in presenza di segreto professionale, la Guardia di Finanza deve sospendere l’acquisizione e chiedere un provvedimento ad hoc . Se l’Agenzia utilizza documenti ottenuti senza autorizzazione, il contribuente può eccepire l’inutilizzabilità delle prove.
- Violazione delle norme IVA – L’errata determinazione dell’aliquota (10 % o 22 %) o l’indebita disconoscenza della detrazione IVA su acquisti (materie prime, packaging) può essere contestata allegando le schede tecniche dei prodotti e i pareri doganali.
3.2 Accertamento con adesione
L’accertamento con adesione consente di definire la controversia in via amministrativa. L’istituto è regolato dagli articoli 2 e seguenti del D.Lgs. 218/1997 e consiste in un contraddittorio con l’ufficio, al termine del quale le parti stipulano un atto di adesione. I principali vantaggi sono:
- Riduzione delle sanzioni: dal 100 % al 200 % (sanzione minima) si passa a un terzo del minimo previsto .
- Rateizzazione: l’atto di adesione consente il pagamento in un massimo di otto rate trimestrali.
- Sospensione dei termini: la presentazione dell’istanza sospende i termini per impugnare.
Per avvalersi dell’adesione occorre presentare una istanza entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso; l’ufficio convoca il contribuente e, se si raggiunge un accordo, si redige l’atto di adesione. L’accordo non può essere impugnato salvo dolo o errore essenziale . In caso di rifiuto, si può comunque proporre ricorso.
3.3 Ravvedimento operoso e autotutela
- Ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): consente di regolarizzare spontaneamente violazioni dichiarative o versamenti omessi prima dell’avvio del controllo. Per le aziende di integratori può essere utile per correggere errori nell’applicazione dell’aliquota IVA o nella detrazione di costi; le sanzioni sono ridotte in relazione al tempo trascorso.
- Autotutela: l’Agenzia delle Entrate può annullare o modificare l’atto in via di autotutela in presenza di errori evidenti (vizi di notifica, doppia imposizione). La prassi è contenuta nella Circolare 32/E/2012 e successive: l’ufficio valuta la richiesta ma non è obbligato ad accoglierla. La Cassazione (sentenza 22825/2025) ha ricordato che l’accertamento integrativo è valido solo se basato su elementi nuovi; rivalutare fatti già noti viola la legge .
3.4 Difesa penale e reati tributari
Quando il maggiore imponibile superi determinate soglie (50.000 € per IVA, 100.000 € per imposte dirette) o l’evasione risulti fraudolenta, l’accertamento può innescare un procedimento penale ex D.Lgs. 74/2000. Le principali fattispecie sono:
- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici (art. 2) – In caso di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o artifici, punita con la reclusione da 4 a 8 anni.
- Dichiarazione infedele (art. 4) – Abrogata nel 2024 ma sostituita da nuove disposizioni; punisce l’alterazione dei dati contabili.
- Omesso versamento IVA (art. 10-ter) – Superare la soglia di 250.000 € determina la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Una difesa coordinata richiede la collaborazione tra avvocato tributarista e penalista per evitare che le ammissioni fatte in sede tributaria possano essere utilizzate nel processo penale. L’articolo 7 quinquies dello Statuto, inoltre, vieta l’utilizzo delle prove ottenute illegalmente. .
3.5 Tutela del patrimonio: sospensioni e misure cautelari
Ricevuto l’avviso di accertamento, il contribuente può chiedere la sospensione dell’esecutività all’ufficio (in sede amministrativa) o al giudice tributario (in sede contenziosa). La sospensione è concessa se sussistono gravi e fondati motivi; occorre dimostrare il danno grave e irreparabile che deriverebbe dall’esecuzione. In caso di rigetto, l’Agenzia può iscrivere ipoteca sui beni o procedere con pignoramenti.
Per proteggere il patrimonio aziendale e personale è possibile:
- Controllare la regolarità dell’iscrizione ipotecaria – L’ipoteca è illegittima se l’importo è inferiore a 20.000 € o se manca la notifica dell’intimazione di pagamento.
- Verificare la procedura di pignoramento – Il pignoramento presso terzi o il fermo amministrativo del bene strumentale richiede specifici adempimenti; eventuali vizi procedurali possono essere opposti.
- Ricorrere a piani di rientro o transazioni fiscali – In sede concorsuale (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, piano del consumatore) è possibile proporre il pagamento parziale dei debiti fiscali; l’Agenzia aderisce previo parere del Comitato crediti.
4 Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e composizione della crisi
Il legislatore ha introdotto negli ultimi anni diverse misure di definizione agevolata dei carichi fiscali. I produttori di integratori possono valutare queste opzioni per chiudere le pendenze con sconti su sanzioni e interessi.
4.1 Rottamazione delle cartelle e saldo e stralcio
Le leggi di bilancio hanno più volte previsto la rottamazione delle cartelle e il saldo e stralcio:
- Rottamazione‑quater (Legge 197/2022) – Permetteva di pagare le somme affidate all’Agente della Riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 senza sanzioni né interessi di mora; scaduta nel 2023.
- Rottamazione‑quinquies (Legge 213/2023) – Riguardava i carichi dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2023; consentiva il pagamento in 18 rate. Anche questa procedura si è conclusa, ma il legislatore potrebbe riproporla.
- Saldo e stralcio – Per i contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 €; consente di pagare una percentuale del debito.
Le rottamazioni hanno effetto solo sui carichi iscritti a ruolo; non si applicano agli avvisi di accertamento non ancora trasfusi in cartella. È quindi necessario attendere la cartella o aderire ad altri strumenti.
4.2 Definizione delle liti pendenti e conciliazione giudiziale
La Legge 213/2023 ha introdotto la definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria. La misura è stata rinnovata per le controversie pendenti al 31 dicembre 2024 con valore fino a 50.000 €: pagando il 40 % della maggiore imposta nei giudizi di secondo grado e il 15 % in Cassazione si chiude la lite. Gli interessi e le sanzioni sono escluse. Questa opzione può essere vantaggiosa se il rischio di soccombenza è elevato.
La conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992) è un accordo tra contribuente e Agenzia nel corso del giudizio. Consente una riduzione del 40 % delle sanzioni e la possibilità di rateizzare. La presenza di Avvocati e Commercialisti esperti è fondamentale per negoziare condizioni favorevoli.
4.3 Concordato preventivo biennale
Introdotto con la riforma fiscale del 2023 e attuato dal D.Lgs. 13/2024, il concordato preventivo biennale (CPB) permette alle imprese di stabilire in anticipo il reddito imponibile per due periodi d’imposta, evitando accertamenti. Le imprese di integratori in regime ordinario possono aderire se rispettano i requisiti dimensionali. Il reddito concordato è vincolante per il fisco; se però i ricavi effettivi superano del 30 % quelli concordati, il CPB decade. È un’opportunità per chi vuole certezza fiscale e possibilità di pianificazione.
4.4 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento
Quando l’accertamento genera debiti insostenibili, il produttore può ricorrere alla normativa sulla crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012 e D.Lgs. 14/2019). Gli strumenti principali sono:
- Piano del consumatore – Destinato alle persone fisiche (soci o amministratori) sovraindebitate; prevede la ristrutturazione dei debiti con omologa del tribunale.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti – Richiede l’adesione dei creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti; consente di falcidiare i debiti fiscali con la partecipazione dell’Agenzia (che decide con discrezionalità).
- Liquidazione controllata – Prevede la liquidazione del patrimonio del debitore per soddisfare i creditori; al termine il debitore può ottenere l’esdebitazione.
L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione delle domande e nella trattativa con l’Agenzia delle Entrate.
4.5 Transazioni fiscali nelle procedure concorsuali
Nel concordato preventivo o nei piani attestati di risanamento, l’articolo 182-ter della Legge Fallimentare (ora art. 63 del Codice della Crisi) consente di proporre una transazione fiscale. L’Agenzia delle Entrate, valutato il piano, può accettare un pagamento parziale dell’imposta, con sconti su sanzioni e interessi. Per un produttore di integratori in crisi, la transazione può essere l’unica via per salvare l’attività e preservare i posti di lavoro.
5 Errori comuni e consigli pratici
Gli accertamenti fiscali sono spesso frutto di irregolarità formali o di disattenzione nella gestione contabile. Di seguito alcuni errori frequenti e consigli pratici per evitarli.
5.1 Errori ricorrenti
- Mancata o tardiva presentazione della dichiarazione – La Cassazione evidenzia che in caso di omessa dichiarazione l’Agenzia può ricostruire il reddito con presunzioni supersemplici . Presentare la dichiarazione anche in assenza di redditi è fondamentale per evitare il raddoppio dei termini di accertamento e sanzioni del 120–240 %.
- Contabilità incompleta – I controlli nel settore integratori incrociano acquisti di materie prime, trasformazioni e vendite. La mancanza di libri contabili o di schede di magazzino porta ad accertamenti induttivi. È necessario adottare sistemi gestionali che traccino le giacenze, i lotti di produzione e le vendite.
- Applicazione errata dell’aliquota IVA – La prassi ha dimostrato che molti imprenditori applicano l’aliquota ridotta del 10 % a integratori che non rientrano nella categoria; l’Agenzia recupera l’IVA e applica sanzioni. Prima di applicare l’aliquota ridotta occorre ottenere un parere dell’Agenzia delle Dogane e conservare le schede tecniche .
- Pagamenti in contanti – L’uso del contante per pagare fornitori o per incassare vendite non tracciate può far emergere ricavi non dichiarati. È consigliabile utilizzare metodi di pagamento tracciabili (bonifico, carte) e registrare tutte le operazioni.
- Confusione tra costi personali e aziendali – Spese personali indebitamente dedotte (viaggi, auto, cene) sono facilmente contestabili; è necessario separare i conti e documentare l’inerenza dei costi.
- Omissione di comunicazioni all’ASL o al Ministero – La mancata registrazione di nuovi integratori o la non conformità alle normative sanitarie può determinare sanzioni amministrative e fiscali.
5.2 Buone pratiche
- Tenere una contabilità ordinata e documentata – Conservare contratti, fatture, DDT, schede di produzione e analisi di laboratorio. Utilizzare software che integrano contabilità, magazzino e ciclo produttivo.
- Richiedere in anticipo il parere doganale – Prima di lanciare un nuovo integratore, interpellare l’Agenzia delle Dogane sulla classificazione merceologica. Il parere serve come prova in caso di contestazione.
- Monitorare i margini e i prezzi di mercato – Confrontare i propri ricarichi con quelli del settore; scostamenti significativi possono attirare l’attenzione del fisco.
- Conservare la corrispondenza con i distributori – Email, contratti di fornitura, ordini e note di credito possono dimostrare la realtà delle operazioni e contrastare presunzioni.
- Usare il ravvedimento operoso – Se si scopre un errore, meglio regolarizzare spontaneamente prima che inizi il controllo; le sanzioni sono molto ridotte.
- Richiedere assistenza professionale – Un commercialista esperto nel settore integratori e un avvocato tributarista possono prevenire errori e predisporre la documentazione corretta.
6 FAQ (Domande frequenti)
- Ho ricevuto un avviso di accertamento per IVA: cosa devo verificare?
Controlla innanzitutto la data di notifica e verifica se rientra nei termini di decadenza (31 dicembre del quinto anno successivo). Analizza la motivazione: l’avviso deve spiegare perché l’aliquota applicata è errata o perché l’imposta detraibile è disconosciuta. Se i prodotti rientrano nella voce doganale 2106 90 92, allega il parere dell’Agenzia delle Dogane per dimostrare l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 % .
- Cosa succede se non presento ricorso entro 60 giorni?
L’avviso diventa definitivo e l’importo verrà iscritto a ruolo; l’Agenzia potrà procedere con pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi. La mancata impugnazione preclude molte difese, quindi conviene sempre valutare la presentazione del ricorso o l’accertamento con adesione.
- Posso chiedere l’accertamento con adesione dopo aver presentato il ricorso?
Sì. L’istanza di adesione può essere presentata fino all’inizio della discussione in primo grado. La presentazione sospende i termini del processo e, se l’accordo è raggiunto, estingue il giudizio. Tuttavia, è preferibile richiedere l’adesione prima del ricorso per sfruttare la riduzione massima delle sanzioni .
- Se l’avviso è basato su presunzioni, come posso difendermi?
Occorre dimostrare l’inattendibilità delle presunzioni. Ad esempio, se l’Agenzia ricostruisce i ricavi in base alle materie prime acquistate, si possono produrre documenti che provino resi, scarti di produzione o l’utilizzo delle materie per prodotti non soggetti a IVA. È utile presentare relazioni tecniche e comparazioni con imprese similari.
- La Guardia di Finanza può sequestrare documenti coperti da segreto professionale?
Solo con un provvedimento specifico del magistrato che indichi i documenti da acquisire. La Cassazione ha stabilito che non è sufficiente una generica autorizzazione: i verificatori devono fermarsi e richiedere un provvedimento ad hoc . I documenti ottenuti senza il rispetto di queste condizioni non possono essere utilizzati.
- Quanto tempo dura la verifica presso la sede?
La permanenza dei verificatori non può superare 30 giorni lavorativi, prorogabili di 30 solo per motivi specifici e documentati; per imprese in contabilità semplificata non oltre 15 giorni . Eventuali proroghe devono essere motivate e comunicate per iscritto.
- Cosa succede se l’Agenzia usa dati bancari senza contraddittorio?
Le indagini bancarie rientrano tra gli strumenti istruttori; l’ufficio non è tenuto a invitare preventivamente il contribuente, ma la giurisprudenza riconosce il diritto di ottenere copia dei documenti e di presentare osservazioni. Se l’ufficio ignora le osservazioni, si può eccepire la violazione del diritto di difesa.
- Posso difendermi se l’avviso integra una precedente rettifica?
Sì. L’articolo 43 consente avvisi integrativi solo sulla base di elementi nuovi sopravvenuti . Se l’ufficio rivaluta fatti già conosciuti, l’avviso è illegittimo. La Cassazione ha confermato che l’accertamento integrativo è valido solo con elementi nuovi (sentenza 22825/2025).
- Le sanzioni possono essere ridotte?
Oltre all’adesione, la legge prevede il ravvedimento operoso (prima del controllo) e la definizione agevolata delle liti pendenti. In sede giudiziale è possibile chiedere la riduzione delle sanzioni per buona fede o errore scusabile. Le sanzioni amministrative sono proporzionate e, in caso di crisi, possono essere falcidiate nelle procedure concorsuali.
- Come calcolare gli interessi sulle somme dovute?
Gli interessi di mora decorrono dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento e sono calcolati al tasso legale (aggiornato annualmente). Gli avvisi indicano il calcolo; è possibile verificarlo per contestare eventuali errori.
- Cosa comporta il concordato preventivo biennale per la mia azienda?
Con il CPB, concordi con l’Agenzia un reddito imponibile per due anni. Pagherai le imposte su quel reddito e sarai esonerato da accertamenti. Devi però raggiungere gli obiettivi di ricavi previsti; se superi del 30 % quanto concordato, il beneficio si perde. È vantaggioso per aziende con redditi stabili.
- Cosa succede se non pago le rate dell’adesione o della rottamazione?
La decadenza comporta la perdita della riduzione delle sanzioni e l’iscrizione a ruolo del residuo, con sanzioni piene. È quindi essenziale rispettare le scadenze o chiedere tempestivamente una dilazione.
- Il socio amministratore è responsabile personalmente?
Nelle società di capitali il socio risponde solo nei limiti della quota; tuttavia, l’amministratore può essere chiamato a rispondere penalmente per reati tributari e, in caso di insolvenza, può essere oggetto di azioni di responsabilità. In alcune situazioni (es. omessa dichiarazione IVA) l’amministratore deve vigilare e può essere condannato.
- È possibile compensare i crediti d’imposta con i debiti derivanti dall’accertamento?
La compensazione in F24 è possibile solo per tributi iscritti a ruolo se non sono presenti iscrizioni a ruolo per importi superiori a 100.000 €. In fase di adesione l’Agenzia può accettare la compensazione di crediti d’imposta subordinati a requisiti (es. Ricerca e Sviluppo). Occorre fornire documentazione.
- Come evitare future contestazioni?
Mantenere una contabilità trasparente, aggiornare tempestivamente le dichiarazioni, classificare correttamente gli integratori e monitorare i margini sono le azioni principali. È consigliabile instaurare un rapporto continuativo con un professionista che aggiorni l’azienda sulle novità normative e gestisca gli adempimenti.
- È vero che le prove ottenute illegalmente sono inutilizzabili?
Sì. L’articolo 7 quinquies dello Statuto del contribuente, richiamato dalla Cassazione nella sentenza 17228/2025, stabilisce l’inutilizzabilità delle prove ottenute in violazione del segreto professionale . Se l’Agenzia basa l’accertamento su tali prove, l’atto può essere annullato.
- L’Ufficio può prelevare dati dal Sistema Tessera Sanitaria?
Per i professionisti sanitari (nutrizionisti, dietologi) l’Agenzia incrocia i dati comunicati al Sistema Tessera Sanitaria. Per i produttori di integratori, i dati sanitari rilevano se l’azienda fornisce integratori in convenzione con il SSN. La privacy deve essere rispettata: i dati possono essere usati solo nei limiti della finalità fiscale.
- Posso chiedere la sospensione del pagamento durante il ricorso?
Sì. La richiesta va presentata con il ricorso; la Corte valuta la sussistenza di danno grave e irreparabile. Se accolta, l’esazione è sospesa fino alla decisione. È necessario fornire documentazione sulla situazione economica e sui rischi di insolvenza.
- Come si calcola l’IVA su un integratore a base di vitamine?
Dipende dalla classificazione doganale. Se l’integratore è considerato preparazione alimentare ex voce 2106 90 92, l’IVA è al 10 %; altrimenti al 22 %. Occorre analizzare le schede ingredienti e, se necessario, richiedere un interpello all’Agenzia delle Entrate per evitare contestazioni .
- Se il controllo rivela frodi doganali sulla provenienza degli ingredienti, che rischi corro?
Oltre alle imposte e sanzioni fiscali, possono essere applicate sanzioni doganali e misure penali per dichiarazioni false. È importante verificare la correttezza delle dichiarazioni di importazione, i certificati di origine e i pagamenti dei dazi. Un avvocato esperto in diritto doganale e tributario può assistere nell’istruzione.
7 Simulazioni pratiche
7.1 Caso A: Errata applicazione dell’aliquota IVA
Scenario:
- Alfa Integratori Srl produce bevande mineralizzate e integratori liquidi. Nel 2023 ha fatturato 500.000 € applicando l’aliquota IVA del 10 %. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento: l’Agenzia ritiene che i prodotti non rientrino nella voce 2106 e richiede l’IVA al 22 %.
- Contestazione dell’Ufficio: IVA dovuta 22 % – IVA versata 10 % = 12 % di differenza; sulle fatture (imponibile 500.000 €) la maggiore IVA è 60.000 €. L’ufficio applica sanzione del 100 % (60.000 €) e interessi del 4 % annuo.
Difesa:
- Classificazione doganale: l’azienda allega il parere dell’ADM che classifica i prodotti come preparazioni alimentari e rientranti nella voce 2106 90 92. L’Agenzia deve quindi riconoscere l’aliquota ridotta .
- Memoria difensiva: viene depositata una perizia tecnica sulla composizione e destinazione dei prodotti.
- Accertamento con adesione: in alternativa, si propone un accordo: il contribuente paga 20.000 € di maggiore IVA e sanzioni ridotte a un terzo (6.666 €), ottenendo risparmio e evitando contenzioso.
Risultato: se l’ADM conferma la classificazione, l’avviso deve essere annullato. In caso contrario, l’adesione riduce la sanzione e consente la rateizzazione.
7.2 Caso B: Ricostruzione dei ricavi per presunzione di ricarico
Scenario:
- Beta Supplements Srl non tiene regolarmente le schede di magazzino; l’Agenzia rileva che nel 2022 l’azienda ha acquistato materie prime per 300.000 € e ha dichiarato ricavi per 350.000 €. In base ai margini medi del settore (30 % di ricarico), i ricavi stimati dovrebbero essere 390.000 €. L’ufficio procede con accertamento induttivo e determina un maggior imponibile di 40.000 € con imposte IRES e IRAP pari a 12.000 € e sanzioni del 100 %.
Difesa:
- Documentare gli scarti: l’azienda dimostra che parte delle materie prime è scaduta e non è stata utilizzata. Allega i verbali di smaltimento e le attestazioni dell’ASL. Ciò riduce il rapporto tra acquisti e vendite.
- Prova dei resi: fornisce la documentazione dei resi effettuati dai clienti per prodotti difettosi.
- Comparazione di settore: mostra che i margini del settore integratori variano tra il 10 % e il 20 % a seconda del canale distributivo (farmacie, e-commerce) e che l’azienda pratica sconti promozionali. Presenta uno studio di settore.
Risultato: l’Ufficio, in sede di adesione, riduce l’imponibile contestato a 10.000 €; l’azienda paga 3.000 € di imposte e 1.000 € di sanzioni. Se ricorre in giudizio e dimostra l’inesistenza dei ricavi presunti, può ottenere l’annullamento dell’atto.
7.3 Caso C: Omessa dichiarazione e sanzioni
Scenario:
- Gamma Integratori di Tizio è una ditta individuale che non presenta la dichiarazione IVA e dei redditi per il 2021 a causa di problemi familiari. L’Agenzia notifica un avviso di accertamento nel 2025, ricostruisce il reddito sulla base dei versamenti ricevuti su PayPal (70.000 €) e applica sanzione per omessa dichiarazione del 120 % .
Difesa:
- Verifica dei termini: l’avviso è stato notificato entro il 31 dicembre del settimo anno (2028). Poiché la notifica è avvenuta nel 2025, è nei termini .
- Riduzione sanzione: in sede di adesione è possibile ridurre la sanzione a un terzo (28 % circa).
- Ravvedimento operoso: se la ditta presenta spontaneamente la dichiarazione prima del controllo e paga le imposte, la sanzione è ridotta a un ottavo.
- Circostanze esimenti: si può dimostrare che i versamenti PayPal includono somme rimborsate ai clienti e non ricavi; si chiede lo scomputo.
Risultato: con una difesa tempestiva la sanzione passa da 84.000 € a circa 14.000 €, con rateizzazione. Se vengono riconosciute le somme rimborsate, il reddito imponibile diminuisce.
8 Conclusione
L’accertamento fiscale nei confronti di un produttore di integratori è un evento delicato che richiede una gestione immediata e professionale. Il quadro normativo italiano, arricchito da continue riforme e da una giurisprudenza in evoluzione, offre sia strumenti di difesa sia opportunità di definizione agevolata. Conoscere i termini per l’accertamento (art. 43 DPR 600/1973 ), i diritti garantiti dallo Statuto del contribuente e le possibilità dell’accertamento con adesione è fondamentale per impostare la strategia. Le pronunce della Cassazione orientano l’interpretazione, come l’ordinanza 25809/2024 sulla presunzione di ricavi , la 10226/2024 sugli avvisi integrativi e la 17228/2025 sul segreto professionale .
Agire tempestivamente, predisporre una difesa tecnica e documentale e valutare strumenti come l’adesione e la conciliazione giudiziale permette di ridurre sanzioni e interessi. È fondamentale evitare gli errori comuni (omessa dichiarazione, contabilità inattendibile, applicazione errata dell’IVA) e adottare buone prassi. Nei casi di difficoltà economica, le procedure di composizione della crisi e le transazioni fiscali offrono la possibilità di ristrutturare i debiti e salvaguardare l’attività.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti sono a tua disposizione per analizzare l’avviso, valutare la convenienza delle diverse strategie e assisterti nelle trattative con il fisco. Grazie all’esperienza maturata in centinaia di casi di accertamento tributario, lo studio offre un approccio integrato che unisce competenze legali, contabili e finanziarie.
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