Accertamento fiscale a un produttore di bevande: difendersi subito e bene

Introduzione

La produzione e la commercializzazione di bevande – alcoliche o analcoliche – rappresentano un settore strategico dell’economia italiana. Aziende che operano in questo ambito devono rispettare regole fiscali complesse: dalle imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP) all’IVA, dalle accise sugli alcoli fino ai contributi previdenziali per i dipendenti. Un accertamento fiscale può quindi colpire un produttore di bevande su più fronti e comportare conseguenze pesanti: sanzioni pecuniarie, cartelle esattoriali, iscrizioni ipotecarie, blocco dei conti aziendali e danni reputazionali. La situazione è resa ancora più delicata dal fatto che le norme in materia di accertamento tributario e di tutela del contribuente sono in continua evoluzione: il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13 ha riformato il procedimento di accertamento, la legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) è stata modificata con l’inserimento del nuovo art. 6‑bis che sancisce l’obbligo di contraddittorio preventivo , mentre il decreto legislativo 28 marzo 2025 n. 43 ha rivisto completamente la disciplina delle accise e ha introdotto nuovi obblighi per i depositi fiscali . Chi riceve un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione (PVC) deve quindi agire tempestivamente e con consapevolezza per evitare errori e cogliere le opportunità previste dalla legge.

In questa guida legale aggiornata al dicembre 2025 forniremo una panoramica completa sul tema dell’accertamento fiscale rivolto a un produttore di bevande:

  • Illustreremo il quadro normativo di riferimento, richiamando le disposizioni del D.P.R. 600/1973 sulle imposte dirette, del D.P.R. 633/1972 sull’IVA, del D.Lgs. 218/1997 sull’accertamento con adesione, dello Statuto del contribuente, del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995) e delle riforme più recenti.
  • Riporteremo le sentenze più significative della Corte di cassazione e della Corte costituzionale che riguardano il settore delle bevande: ad esempio la pronuncia 22307/2024 che ha escluso che il visto doganale sul DAA3 costituisca prova del trasporto intracomunitario , l’ordinanza 18975/2024 che ha dichiarato legittimo il “tovagliometro” come metodo presuntivo e la sentenza 2482/2025 che ha affermato la responsabilità oggettiva del depositario fiscale .
  • Descriveremo passo per passo cosa accade dopo la notifica dell’atto: termini per presentare memorie difensive, invito al contraddittorio, istanza di accertamento con adesione, ricorso alla corte di giustizia tributaria.
  • Spiegheremo le strategie difensive più efficaci per contestare l’accertamento: controllo della legittimità della procedura, prova contraria alle presunzioni, sospensione e rateizzazione del debito, ricorso ai nuovi strumenti di concordato preventivo biennale e alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
  • Offriremo simulazioni pratiche con dati numerici e FAQ per rispondere ai dubbi più frequenti.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un cassazionista con pluriennale esperienza nelle controversie tributarie e bancarie. Coordina un team nazionale di avvocati tributaristi e commercialisti specializzati nella difesa dei contribuenti e delle imprese. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie alla sua formazione giuridica e contabile, l’Avv. Monardo è in grado di analizzare sia la legittimità dell’atto fiscale sia la contabilità aziendale, proponendo soluzioni calibrate. Il suo staff supporta l’imprenditore nell’intero percorso: dalla lettura dell’avviso di accertamento alla predisposizione delle memorie difensive, dalla trattativa per la definizione agevolata alla redazione di piani di rientro o alla proposizione di ricorsi dinanzi alle corti di giustizia tributarie di primo e secondo grado. Nei casi più complessi, possono intervenire anche specialisti di diritto penale tributario per valutare eventuali profili di reato legati alle accise o all’evasione fiscale.

Se hai ricevuto una verifica fiscale o un avviso di accertamento in qualità di produttore di bevande, non aspettare che la situazione si aggravi: contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. La tempestività è fondamentale per far valere i tuoi diritti e ridurre l’impatto economico dell’accertamento.

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1 – Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Le fonti normative

1.1.1 Imposte dirette e accertamento induttivo (D.P.R. 600/1973)

Il D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 disciplina le imposte sui redditi e, al Titolo IV, stabilisce le regole per l’accertamento e i controlli. L’articolo 39 dispone che l’ufficio può rettificare il reddito d’impresa delle persone fisiche quando emergano incongruenze tra i dati dichiarati e i documenti contabili. In particolare, il comma 1 prevede che la rettifica possa avvenire quando:

  • gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio o del conto economico;
  • non sono state applicate correttamente le norme sulle imposte sui redditi;
  • l’incompletezza o l’inesattezza dei dati emerge da verbali di ispezione o da questionari;
  • le irregolarità risultano dalle scritture contabili e dalle verifiche di magazzino .

La norma consente all’amministrazione di utilizzare presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti per desumere l’esistenza di attività non dichiarate o di passività inesistenti . Se le scritture contabili sono inattendibili o mancanti, l’ufficio può ricorrere a un accertamento induttivo “puro” (comma 2) basato su dati e notizie comunque reperiti . Per i produttori di bevande, questo significa che eventuali discordanze tra fatture emesse, scontrini elettronici e magazzino possono far scattare un accertamento analitico‑induttivo o induttivo.

1.1.2 Rettifica e accertamento dell’IVA (D.P.R. 633/1972)

Il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 istituisce l’imposta sul valore aggiunto e consente all’Agenzia delle Entrate di rettificare le dichiarazioni annuali quando rilevi omissioni o infedeltà (art. 54) e di eseguire accertamenti induttivi (art. 55). Le presunzioni utilizzate ai fini IVA richiamano gli stessi requisiti di gravità, precisione e concordanza previsti dall’art. 39 del D.P.R. 600/1973. Anche se il testo completo non è agevolmente consultabile online, il principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza: la Corte di cassazione ha affermato che l’amministrazione può fondarsi su un unico elemento presuntivo (ad es. il consumo di tovaglioli o bottiglie) purché la presunzione sia seria e rispondente alla realtà . Le violazioni IVA sono particolarmente rilevanti per i produttori di bevande perché riguardano la corretta applicazione dell’aliquota ridotta (10 % per alcune bevande) o dell’aliquota ordinaria, la detrazione dell’IVA sugli acquisti e la prova della cessione intracomunitaria o dell’esportazione.

1.1.3 Il diritto al contraddittorio e lo Statuto del contribuente

La legge 27 luglio 2000 n. 212 ha codificato i principi fondamentali in materia tributaria. Con la riforma del 2024 è stato introdotto l’art. 6‑bis (Principio del contraddittorio), che stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo . L’amministrazione deve comunicare lo schema di atto al contribuente assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni; l’atto non può essere adottato prima della scadenza di tale termine, e il termine di decadenza per l’emissione dell’atto è prorogato di 120 giorni qualora l’arco temporale residuo sia inferiore . Questa norma generalizza l’obbligo di contraddittorio preventivo, prima limitato agli accessi in loco ex art. 12 del medesimo Statuto. Dal 2024, dunque, la mancata attivazione del contraddittorio determina l’annullabilità dell’avviso di accertamento (salvo atti automatizzati o casi di urgenza). Per un produttore di bevande, ricevere la comunicazione preventiva consente di fornire documenti giustificativi (es. registri di imbottigliamento, prove di esportazione, analisi di magazzino) che possono evitare l’emissione dell’avviso.

1.1.4 Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) e definizioni agevolate

Il decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218 regola l’istituto dell’accertamento con adesione, che consente al contribuente di definire bonariamente la pretesa fiscale con l’ufficio riducendo le sanzioni a un terzo del minimo edittale. L’articolo 6 prevede che il contribuente che abbia subito accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli artt. 33 del D.P.R. 600/1973 e 52 del D.P.R. 633/1972 può chiedere all’ufficio, con apposita istanza, la formulazione di una proposta di accertamento . Inoltre, dopo la notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica (per i quali non si applica il contraddittorio preventivo) il contribuente può presentare istanza di adesione entro il termine di proposizione del ricorso . Nel caso di avvisi preceduti dallo schema di atto (contraddittorio preventivo), l’istanza può essere presentata entro trenta giorni dalla comunicazione dello schema . L’istanza sospende per novanta giorni i termini per l’impugnazione e per il pagamento . In sede di adesione, le sanzioni si riducono a un terzo e il debito può essere rateizzato; la definizione produce effetti anche nei confronti dei soci o dei coobbligati.

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto ulteriori strumenti di definizione agevolata:

  • Rottamazioni e “pace fiscale”: varie leggi di bilancio (2018, 2019, 2023) hanno consentito la definizione agevolata delle cartelle esattoriali e dei carichi affidati all’agente della riscossione. Il contribuente può estinguere il debito pagando le imposte senza interessi di mora e con riduzione delle sanzioni. Nel 2024 è stata prevista una nuova rottamazione per i carichi affidati entro giugno 2022.
  • Definizione agevolata dei PVC e degli atti del procedimento di accertamento: il d.lgs. 13/2024 ha confermato la possibilità di definire gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con riduzione delle sanzioni a un diciottesimo o a un terzo.
  • Concordato preventivo biennale (CPB): introdotto dal d.lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, consente ai titolari di partita IVA soggetti agli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di concordare preventivamente il reddito imponibile per due anni a condizioni favorevoli, evitando futuri accertamenti.

1.1.5 Accise e disciplina dei depositi fiscali (D.Lgs. 504/1995 e D.Lgs. 43/2025)

I produttori di bevande alcoliche (birra, vino, alcole etilico, liquori) sono assoggettati ad accise, imposte indirette sulla produzione e il consumo. Il Testo Unico delle Accise (d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504) e le norme di recepimento delle direttive europee disciplinano la fabbricazione, la detenzione, la circolazione e la tassazione dei prodotti. Con l’entrata in vigore della riforma fiscale (d.lgs. 28 marzo 2025 n. 43), il regime dei depositi fiscali è stato profondamente modificato:

  • La fabbricazione, lavorazione, trasformazione e detenzione dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo devono avvenire in depositi fiscali autorizzati .
  • L’esercizio del deposito fiscale richiede una licenza rilasciata dall’Amministrazione finanziaria e comporta l’attribuzione di un codice di accisa .
  • Il depositario deve prestare una cauzione pari al 10 % dell’imposta gravante sulla quantità massima di prodotti detenuti; l’importo non può essere inferiore alla media delle imposte dovute nei dodici mesi precedenti .
  • È obbligato a tenere una contabilità dei prodotti, introdurre nel deposito ogni prodotto ricevuto e presentarlo ai controlli .
  • La circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa (ad es. invio dal deposito del produttore a un deposito estero) deve avvenire secondo le modalità degli e‑AD (documenti amministrativi elettronici) con garanzia per il pagamento .

Le violazioni di queste regole possono determinare sanzioni amministrative e penali, oltre al recupero dell’accisa. Nel 2024 l’Agenzia delle dogane ha pubblicato il vademecum “Circolare 30/2024”, che illustra le novità introdotte dal d.lgs. 141/2024 e dal d.lgs. 43/2025:

  • Sono state innalzate le soglie per l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali, limitando le sanzioni penali ai casi più gravi ;
  • La punibilità è estesa alle condotte preparatorie: anche il tentativo di sottrarre prodotti al pagamento dell’accisa è sanzionato ;
  • È introdotto il codice di riscontro amministrativo: la circolazione di prodotti energetici e alcolici senza il codice equivale a evasione ;
  • Sono previsti nuovi reati per i tabacchi e i prodotti da inalazione e sanzioni più severe per le società secondo il d.lgs. 231/2001 .

1.2 La giurisprudenza di riferimento

1.2.1 La prova del trasporto nei depositi fiscali – Cassazione 22307/2024

La sentenza n. 22307/2024 della Corte di cassazione ha affrontato il tema della cessione intracomunitaria di prodotti alcolici in sospensione di accisa e in esenzione IVA. La società controllata aveva emesso documenti amministrativi (DAA3) per spedire la merce verso un deposito rumeno, ma l’Agenzia delle Entrate contestava che la merce fosse rimasta in Italia. La Corte ha statuito che il visto doganale sul terzo esemplare del DAA3 non è idoneo di per sé ad attestare l’avvenuta consegna della merce: la procedura di appuramento deve essere perfezionata e il contribuente deve fornire prova del trasporto . In mancanza di prova aliunde, l’amministrazione può recuperare l’IVA e l’accisa e contestare i maggiori redditi . Per i produttori di bevande che esportano in altri Paesi UE è quindi indispensabile conservare documenti di trasporto (CMR, polizze, e‑AD) e ottenere la presa in carico da parte del deposito estero.

1.2.2 La legittimità del “tovagliometro” – Ordinanza 18975/2024

Nel settore della ristorazione, che spesso si sovrappone con la produzione di bevande (ad esempio le aziende che gestiscono agriturismi o degustazioni), la Corte di cassazione ha più volte confermato la validità dei metodi presuntivi basati sui consumi. L’ordinanza n. 18975/2024 ha ribadito che l’accertamento induttivo fondato sul numero di tovaglioli utilizzati – il cosiddetto tovagliometro – è legittimo. La Corte ha rilevato che il consumo di tovaglioli costituisce un fatto noto e una nozione di comune esperienza: ogni pasto corrisponde abitualmente a un tovagliolo . È sufficiente che l’amministrazione applichi una riduzione forfettaria (es. 10 %) per tenere conto dell’autoconsumo (pasti dei dipendenti, tovaglioli sprecati) . L’onere della prova contraria grava sul contribuente, che deve dimostrare che il numero di tovaglioli non riflette i pasti serviti. Lo stesso principio si applica ai vinometri (consumo di vino), ai caffèmetri (consumo di caffè) e ad altri indicatori presuntivi. Nelle aziende produttrici di vino o bevande alcoliche, il Fisco può utilizzare i litri acquistati, le bottiglie consegnate alle lavanderie o le ricevute dei tappi di sughero per stimare i ricavi; per contestare l’accertamento bisogna fornire prove documentali (es. degustazioni gratuite, rotture, omaggi, calo fisiologico).

1.2.3 Responsabilità oggettiva del depositario fiscale – Sentenza 2482/2025

La sentenza n. 2482/2025 della Corte di cassazione (Sez. V, 2 febbraio 2025) riguarda una società di raffinazione che aveva immesso gasolio in regime sospensivo presso depositi fiscali. Il ricorso sosteneva che le irregolarità nel regime di transito erano dovute a un dipendente infedele e che la società aveva agito in buona fede. La Corte ha rigettato il ricorso affermando che la responsabilità del depositario per il pagamento delle accise è di natura oggettiva: il depositario è obbligato al pagamento anche se l’atto illecito è commesso da terzi . L’abbuono d’imposta previsto dall’art. 14 della direttiva 92/12/CEE (e dal d.lgs. 504/1995) non si applica quando lo svincolo dal regime sospensivo deriva da un atto illecito; l’esonero è ammesso solo se il prodotto è distrutto o perduto irrimediabilmente . Tale pronuncia evidenzia l’importanza per i produttori di bevande di adottare un sistema di controllo interno rigoroso sui movimenti dei prodotti e di utilizzare e‑AD validi.

1.2.4 La legittimazione passiva nel rimborso delle accise – Sentenza 21883/2024

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 21883/2024, ha affrontato il problema della competenza a rimborsare l’addizionale provinciale sulle accise. Nelle domande di rimborso proposte da società fornitrici di energia elettrica, alcune corti avevano ritenuto legittimata passiva la provincia, altre l’Agenzia delle dogane. Il rinvio pregiudiziale alla Cassazione ha determinato l’enunciazione di un principio: la Corte ha chiarito che spetta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e non alla provincia, provvedere al rimborso dei tributi pagati in eccesso . Anche se non riguarda direttamente la produzione di bevande, la pronuncia è utile perché conferma che la specialità della materia tributaria richiede di individuare l’ente competente sulla base delle norme di legge. Pertanto, un produttore che richieda il rimborso dell’accisa erroneamente pagata deve indirizzare l’istanza all’autorità corretta.

1.2.5 Altre pronunce e interventi

Oltre alle decisioni citate, meritano richiamo:

  • Cass. n. 27000/2024: ha stabilito che vanno impugnati tutti gli atti che contengono una pretesa tributaria identificata (es. avvisi di liquidazione) entro i termini, altrimenti l’atto diventa definitivo.
  • Cass. n. 1103/2017 e n. 8822/2019: hanno ammesso l’utilizzo del vinometro e del tovagliometro purché l’algoritmo di ricostruzione non generi consumi teoricamente irrealistici; occorre considerare i limiti fisiologici di consumo e le peculiarità dell’azienda.
  • Corte costituzionale n. 93/2025: ha dichiarato legittime le disposizioni del d.lgs. 141/2024 che introducono nuove sanzioni per le accise, riconoscendo che la finalità di prevenire la sottrazione al pagamento giustifica l’inasprimento.
  • Corte di giustizia tributaria (varie sentenze del 2024–2025): hanno applicato il nuovo art. 6‑bis dello statuto e annullato accertamenti emessi senza contraddittorio; hanno confermato che la mancata osservanza del termine di 60 giorni rende nullo l’avviso.

2 – Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Ricevere un processo verbale di constatazione (PVC) o un avviso di accertamento può generare comprensibile ansia. Conoscere la procedura aiuta a sfruttare i diritti previsti dalla legge. Vediamo i passaggi principali.

2.1 Verifica della notifica e analisi dell’atto

  1. Verifica della regolarità della notifica: l’avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza (in genere 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, o del settimo anno in caso di omessa dichiarazione). La notifica può avvenire per posta raccomandata A/R, via PEC o tramite messo notificatore. Eventuali vizi nella notifica (es. indirizzo errato, mancata consegna) possono rendere nullo l’atto.
  2. Analisi del contenuto: occorre leggere con attenzione le contestazioni, le motivazioni e i dati utilizzati. Verificare se l’accertamento è stato preceduto dal contraddittorio; in caso contrario, valutare la possibilità di eccepire la nullità ai sensi dell’art. 6‑bis dello statuto . Controllare se l’ufficio ha utilizzato presunzioni e se sono allegate le prove (verbali di accesso, comunicazioni di terzi, documenti bancari).
  3. Valutazione dei profili penali: nei casi di accise o di frodi IVA, l’accertamento può essere accompagnato da comunicazione di notizia di reato alle procure (ex d.lgs. 74/2000 o d.lgs. 504/1995). È opportuno verificare se siano contestate condotte penalmente rilevanti per predisporre una difesa tempestiva.

2.2 Memorie difensive e contraddittorio

Se l’accertamento è preceduto dallo schema di atto (contraddittorio preventivo), l’Amministrazione assegna almeno 60 giorni per presentare osservazioni e per accedere ai documenti . Nel caso di accesso in azienda ex art. 12 dello statuto, le memorie devono essere presentate entro 60 giorni dalla consegna del PVC. Le memorie possono contenere:

  • Prove documentali: registri di produzione, fatture d’acquisto, contratti di vendita, documenti di trasporto, registri di magazzino, certificazioni enologiche, inventari di materie prime e prodotti finiti, registrazioni di scontrini e incassi telematici. Ad esempio, per contestare il “vinometro” occorre dimostrare che parte del vino è stata utilizzata per degustazioni gratuite, autoconsumo aziendale o perdite fisiologiche.
  • Argomentazioni giuridiche: contestare la mancanza di motivazione, la violazione dell’art. 6‑bis, l’errata applicazione delle norme sulle accise o sull’IVA, l’incompetenza territoriale dell’ufficio, l’errata determinazione della base imponibile, la prescrizione dei crediti.
  • Eccezioni procedurali: segnalare eventuali nullità della notifica, mancata sottoscrizione del dirigente competente, omessa allegazione degli atti richiamati, carenza di presupposti per l’accertamento induttivo.

La partecipazione al contraddittorio consente di ottenere la rettifica o l’annullamento totale dell’avviso prima della sua notifica. L’ufficio deve valutare le osservazioni e motivare le ragioni dell’eventuale rigetto .

2.3 Istanza di accertamento con adesione

Se l’ufficio emette comunque l’avviso di accertamento, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione entro i termini previsti:

  • Per gli avvisi non preceduti dal contraddittorio, l’istanza va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, cioè entro il termine per il ricorso . L’istanza sospende i termini per l’impugnazione per 90 giorni .
  • Per gli avvisi preceduti dallo schema di atto, l’istanza può essere presentata entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema ; il termine per impugnare l’avviso è sospeso per 30 giorni.

All’istanza segue un invito dell’ufficio a comparire: si apre una trattativa durante la quale si discute la corretta quantificazione delle imposte. Se si raggiunge l’accordo, il contribuente paga l’imposta e le sanzioni ridotte a un terzo; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in rate trimestrali. L’accertamento con adesione consente anche di definire l’IVA e le accise, ma non può ridurre l’imposta dovuta.

2.4 Ricorso alla corte di giustizia tributaria

Se non si raggiunge un accordo o si ritiene infondato l’accertamento, il produttore può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex commissione tributaria provinciale). Il ricorso va notificato all’ufficio entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso o dalla scadenza del termine per rispondere allo schema di atto. Dal 2024 è stata abrogata la mediazione obbligatoria (art. 17‑bis del d.lgs. 546/1992) per i ricorsi di valore fino a 50 000 €: per i ricorsi notificati dopo il 3 gennaio 2024 non è più necessario il reclamo‑mediazione . Il processo tributario si svolge prevalentemente in forma scritta, ma è prevista la possibilità di udienza; la corte può sospendere l’esecuzione dell’atto se sussistono gravi e irreparabili danni. La sentenza di primo grado può essere appellata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado e, in via ulteriore, alla Cassazione per motivi di legittimità.

2.5 Termini e decadenze

Ecco una sintesi delle principali scadenze:

AttivitàNormativa di riferimentoTermine
Presentazione memorie difensive dopo la consegna del PVC (accesso in azienda)Art. 12, co. 7, L. 212/200060 giorni
Risposta allo schema di atto (contraddittorio preventivo)Art. 6‑bis, L. 212/2000≥ 60 giorni per le osservazioni
Istanza di accertamento con adesione (avvisi senza contraddittorio)Art. 6, D.Lgs. 218/199760 giorni dalla notifica
Istanza di accertamento con adesione (avvisi con contraddittorio)Art. 6, co. 2‑bis, D.Lgs. 218/199730 giorni dalla comunicazione dello schema
Istanza di accertamento con adesione dopo la notifica dell’avviso preceduto dallo schemaArt. 6, co. 2‑bis, D.Lgs. 218/199715 giorni successivi alla notifica; sospensione del termine per ricorso
Presentazione ricorso alla corte di giustizia tributariaArt. 21, D.Lgs. 546/199260 giorni dalla notifica dell’avviso
Durata sospensione per adesioneArt. 6, co. 3, D.Lgs. 218/199790 giorni

3 – Difese e strategie legali

3.1 Controllo della legittimità dell’atto

Un’accusa fiscale non può essere affrontata solo sul merito; è spesso efficace contestare i vizi formali dell’atto. Tra i principali profili da verificare vi sono:

  1. Mancanza di motivazione o motivazione apparente: l’avviso deve spiegare in modo chiaro le ragioni della pretesa e i criteri di calcolo; un mero rinvio ad allegati senza indicare i dati essenziali può essere causa di nullità.
  2. Violazione del contraddittorio: se l’avviso è stato emesso senza aver inviato lo schema di atto o senza aver rispettato il termine di 60 giorni, è annullabile ai sensi dell’art. 6‑bis . La giurisprudenza del 2024–2025 ha annullato numerosi accertamenti per questa ragione.
  3. Incompetenza dell’ufficio o difetto di sottoscrizione: l’atto deve essere sottoscritto dal dirigente competente; se l’ufficio territorialmente competente è diverso, l’atto è nullo.
  4. Decadenza: verificare se l’accertamento è stato notificato oltre i termini di decadenza (in genere 5 anni; 7 in caso di omessa dichiarazione; 10 anni per l’imposta di registro). La riforma del 2024 ha introdotto la decadenza unica di 5 anni per molte imposte, ma occorre controllare eventuali proroghe.
  5. Vizi della notifica: indirizzo errato, mancata consegna, notifica a soggetto privo di poteri di rappresentanza.

L’Avv. Monardo e il suo staff analizzano l’atto per rilevare questi profili e predisporre eccezioni specifiche sin dalla fase delle memorie difensive. Spesso una difesa tecnica basata su vizi formali permette di evitare il confronto sul merito o di ridurre considerevolmente il debito.

3.2 Contestazione delle presunzioni e prova contraria

Nei settori ad alto rischio di evasione (bar, ristoranti, enoteche, microbirrifici), l’amministrazione ricorre a presunzioni per ricostruire i ricavi. I metodi più comuni includono:

  • Tovagliometro: numero di tovaglioli risultante dalle fatture della lavanderia o degli acquisti ;
  • Vinometro: litri di vino acquistati o bottiglie consumate;
  • Caffèmetro o birrometro: quantità di caffè o di birra acquistati rapportati ai margini di vendita;
  • Metodi di spesa personale: utilizzati nelle società di persone, basati sulle spese sostenute dai soci.

Per contestare queste presunzioni occorre:

  1. Dimostrare che la presunzione non è grave o non è precisa: ad esempio, per il tovagliometro, è possibile dimostrare che parte dei tovaglioli sono stati utilizzati per altre attività (pulizia, eventi promozionali) e che i pasti serviti prevedevano più tovaglioli per persona. Per il vinometro, bisogna considerare il calo fisiologico (evaporazione), le degustazioni gratuite o i resi. La Cassazione ha chiarito che il fatto ignoto (numero di pasti) non deve essere l’unica possibile conseguenza del fatto noto ; è sufficiente che la presunzione sia probabile, ma il contribuente può fornire elementi per confutarla.
  2. Fornire una contabilità di dettaglio: registri di cassa, fogli di prenotazione, software di gestione, analisi di magazzino, scorte iniziali e finali, numero di coperti, prenotazioni online, pagamenti elettronici. L’obiettivo è dimostrare che i ricavi dichiarati sono coerenti con i dati reali e che le presunzioni dell’ufficio sono infondate.
  3. Utilizzare testimonianze e affermazioni scritte: clienti, dipendenti o fornitori possono attestare circostanze rilevanti (eventi aziendali, degustazioni gratuite, guasti agli strumenti). La giurisprudenza ammette l’utilizzo di dichiarazioni testimoniali per integrare la prova documentale.
  4. Richiamare la giurisprudenza favorevole: ad esempio, la Cassazione ha riconosciuto che il metodo del vinometro non deve generare consumi teoricamente irrealistici; il numero di bottiglie o caffè deve essere rapportato alla capienza del locale, ai giorni di apertura e alla tipologia di clientela. La Cassazione ha anche precisato che un solo indice presuntivo può essere sufficiente se grave e preciso, ma l’ufficio deve motivarne l’adeguatezza . In assenza di tali elementi, l’accertamento è illegittimo.

3.3 Difese specifiche per le accise e il regime dei depositi fiscali

Per i produttori di bevande alcoliche, le contestazioni più frequenti riguardano:

  • Irregolarità nella gestione del deposito fiscale: mancata tenuta della contabilità dei prodotti, differenze tra giacenze contabili e fisiche, assenza di cauzione adeguata. La riforma del 2025 impone che la cauzione sia almeno pari al 10 % dell’imposta sulla quantità massima detenuta e alla media delle imposte dovute nei 12 mesi precedenti . Non rispettare tale obbligo può comportare la revoca della licenza .
  • Svincolo irregolare dal regime sospensivo: la circolazione intracomunitaria deve essere documentata con e‑AD (ex DAA) e la prova dell’arrivo nel deposito di destinazione è necessaria per beneficiare dell’esenzione IVA e della sospensione di accisa . In caso di furto o smarrimento della merce, l’art. 14 della direttiva 92/12/CEE consente l’abbuono d’imposta solo se la perdita è irrimediabile; la sentenza 2482/2025 ha escluso la responsabilità oggettiva per il depositario anche in presenza di terzi .
  • Errata classificazione dei prodotti: alcune bevande possono essere esenti da accise (es. vino con grado alcolometrico inferiore a determinate soglie); altre rientrano in categorie diverse (liquori, aperitivi). Un’accertamento può nascere dall’errata aliquota applicata.
  • Omissione o irregolarità nella telematizzazione: i movimenti devono essere registrati tramite il sistema EMCS (Excise Movement and Control System). L’assenza di un codice di riscontro amministrativo è equiparata alla sottrazione all’accertamento .

Per difendersi da queste contestazioni è necessario dimostrare:

  1. La regolarità della licenza e della cauzione: presentare l’autorizzazione, i versamenti di cauzione e le comunicazioni di adeguamento.
  2. La corretta tenuta della contabilità: mostrare i registri di carico e scarico, i documenti di spedizione, le bolle doganali, i documenti di accompagnamento elettronici e le dichiarazioni di consumo.
  3. La diligente gestione dei trasferimenti: conservare la prova della consegna al destinatario; un visto doganale sul DAA3 non basta ; occorre l’appuramento elettronico o la prova dell’uscita dall’Unione europea. In caso di furto, fornire denunce e documentazione assicurativa per invocare l’abbuono.
  4. L’assenza di dolo: in alcuni casi le sanzioni penali richiedono l’elemento soggettivo; dimostrare di aver adottato modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001 può evitare la responsabilità della società.

3.4 Sospensione e rateizzazione del debito

Ricevere una cartella esattoriale o un avviso di intimazione dopo l’accertamento può mettere a rischio la continuità aziendale. Esistono diversi strumenti per ottenere la sospensione dell’esecuzione e la rateizzazione:

  1. Istanza di sospensione giudiziale: nel ricorso alla corte di giustizia tributaria è possibile chiedere la sospensione dell’esecuzione; la corte valuta la irreparabilità del danno e la fumus boni iuris. La sospensione evita pignoramenti su conti e beni.
  2. Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo: l’agente della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione) consente di rateizzare fino a 72 rate mensili (piano ordinario) o 120 rate (piano straordinario) in presenza di comprovato disagio. Il pagamento della prima rata sospende le procedure esecutive. In caso di decadenza, si può richiedere un nuovo piano per debiti fino a 120 000 €.
  3. Transazione fiscale e accordi con i creditori: nell’ambito delle procedure concorsuali (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, piani di risanamento) è possibile proporre all’erario la riduzione del debito o la falcidia delle sanzioni. Il d.lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa) e il d.lgs. 83/2022 ne disciplinano le regole.
  4. Procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012): per imprenditori agricoli, microimprese o persone fisiche che non possono accedere al fallimento è possibile presentare un piano del consumatore, un accordo di composizione della crisi o la liquidazione controllata. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento, assiste nella predisposizione di questi piani e nella trattativa con l’agente della riscossione.

3.5 Concordato preventivo biennale e compliance

Il concordato preventivo biennale (CPB), previsto dal d.lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, è un nuovo strumento rivolto agli operatori soggetti agli Indici sintetici di affidabilità (ISA), tra cui molti produttori di bevande artigianali o aziende agricole con fatturato fino a 5,16 milioni di euro. Il CPB consente di concordare con l’Agenzia delle Entrate un reddito imponibile e un valore della produzione netta per due anni, determinati sulla base dei dati storici e prospettici. I vantaggi includono:

  • Stabilità fiscale: il contribuente conosce in anticipo l’ammontare delle imposte dovute per due anni e non è soggetto a controlli (salvo casi di frode, violazioni sostanziali o mancato versamento).
  • Riduzione delle imposte: per aderire è previsto uno sconto rispetto ai risultati ISA; in alcuni casi il reddito concordato è inferiore alla media storica.
  • Eliminazione della contabilità analitica: non è necessario inviare nuovi dati periodici, ma bisogna mantenere la tracciabilità delle operazioni.

Per i produttori di bevande la scelta del CPB va valutata con attenzione: un accordo che fissi un reddito troppo elevato potrebbe essere penalizzante se le vendite calano; viceversa, se l’azienda prevede un aumento di fatturato, il CPB può generare risparmi fiscali e garantire l’assenza di accertamenti. È consigliabile simulare diversi scenari e confrontarli con i risultati ISA.

4 – Strumenti alternativi e istituti deflativi

4.1 Ravvedimento operoso

Prima che l’amministrazione avvii l’accertamento, il contribuente può correggere spontaneamente errori o omissioni tramite il ravvedimento operoso. Questo istituto consente di versare le imposte dovute con sanzioni ridotte proporzionalmente al tempo trascorso. Per esempio, entro 30 giorni la sanzione è 1/10 del minimo, entro un anno 1/8, entro due anni 1/7, oltre due anni 1/6. La riforma del 2023 ha esteso il ravvedimento anche ai tributi doganali e alle accise. Per i produttori di bevande, il ravvedimento può essere utilizzato per regolarizzare tardivi versamenti di accise, omissioni nell’IVA o errori negli ISA.

4.2 Definizione agevolata dei PVC e degli atti del procedimento di accertamento

La “pace fiscale” 2023‑2025 consente di definire le somme risultanti dai processi verbali di constatazione e dagli inviti al contraddittorio pagando le imposte e le sanzioni nella misura di 1/18 o 1/3 a seconda dei casi. È necessario presentare domanda entro un certo termine e versare una prima rata; il pagamento rateale è consentito fino a 20 rate trimestrali. Nel 2024 il d.lgs. 13/2024 ha confermato questo strumento, allargando la platea degli atti definibili. Per i produttori di bevande, la definizione agevolata può essere conveniente quando le violazioni sono chiare e i costi del contenzioso superano i possibili benefici.

4.3 Rottamazione dei ruoli e transazione fiscale

Le rottamazioni (DL 119/2018, DL 34/2019, DL 76/2020, L. 197/2022, DL 34/2023) consentono di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione pagando solo imposta e interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora. È possibile rateizzare l’importo in un massimo di 18 rate. Il 2025 potrebbe vedere una nuova “rottamazione quater” per i carichi affidati entro il 30 giugno 2023.

La transazione fiscale, prevista dal Codice della crisi d’impresa, consente al debitore di proporre all’erario il pagamento parziale del debito nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione. L’amministrazione valuta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale. Per i piccoli produttori di bevande che affrontano crisi di liquidità, la transazione fiscale può offrire una soluzione strutturale.

4.4 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

La Legge 3/2012 e il Codice della crisi (d.lgs. 14/2019) offrono tre strumenti per i soggetti non fallibili:

  1. Piano del consumatore: rivolto a consumatori e imprenditori agricoli; permette di proporre un piano di pagamento parziale dei debiti senza l’accordo dei creditori.
  2. Accordo di composizione della crisi: richiede l’approvazione dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti.
  3. Liquidazione controllata: liquidazione del patrimonio con esdebitazione entro 3 anni.

L’Avv. Monardo, come gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, assiste i debitori nell’elaborazione di tali piani e nell’ottenere l’omologazione del tribunale. Queste procedure consentono di bloccare i pignoramenti e di sospendere gli interessi, offrendo una nuova chance alle imprese in difficoltà.

5 – Errori comuni e consigli pratici

Molte contestazioni derivano non da comportamenti fraudolenti ma da errori gestionali. Ecco gli sbagli più frequenti e i consigli per evitarli:

  1. Mancata tracciabilità delle operazioni: non registrare tutti gli incassi e le vendite, utilizzare sistemi informatici diversi e non integrati, non conservare le ricevute di pagamento elettronico. Consiglio: adottare un gestionale unico che integri vendite, magazzino e contabilità; mantenere backup e registrare ogni operazione.
  2. Confusione tra sfera personale e aziendale: utilizzare conti bancari personali per pagamenti aziendali o viceversa; prelievi senza giustificazione. Consiglio: separare rigorosamente i conti e documentare ogni prelievo.
  3. Distrazione nel magazzino: non aggiornare le quantità in tempo reale, non registrare le perdite o le rotture. Consiglio: effettuare inventari periodici, utilizzare codici a barre e sistemi di rilevazione automatica.
  4. Scarsa attenzione alle comunicazioni dell’Agenzia: ignorare gli avvisi bonari o le lettere di compliance. Consiglio: verificare periodicamente la PEC e l’area riservata nel cassetto fiscale; rispondere subito alle richieste.
  5. Ritardo nella richiesta di assistenza: contattare un professionista solo dopo aver ricevuto la cartella di pagamento. Consiglio: coinvolgere un avvocato tributarista già in fase di ispezione o di PVC; la prevenzione riduce i rischi.

6 – Simulazioni pratiche

6.1 Ricostruzione dei ricavi con il “vinometro”

Scenario: una piccola azienda agricola produce vino e gestisce una sala degustazione. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate effettua un accesso e rileva che nei registri IVA risultano vendite per 300 000 €, mentre dalle fatture di acquisto di bottiglie e dal registro dei tappi di sughero stima il consumo di 12 000 bottiglie l’anno. Considerando un prezzo medio di vendita di 30 € a bottiglia, l’ufficio calcola ricavi presunti per 360 000 €. Ne deriva un maggior reddito imponibile di 60 000 € ai fini IRPEF/IRES e un maggior volume d’affari ai fini IVA. La società contesta il metodo e dimostra che:

  • 2 000 bottiglie sono state utilizzate per degustazioni gratuite offerte ai visitatori;
  • 1 000 bottiglie sono state destinate a eventi promozionali o regalate a ristoranti;
  • 500 bottiglie sono state perse per rottura o calo fisiologico;
  • Il prezzo medio di vendita varia da 20 a 35 €, con uno sconto per gli acquisti in cantina.

Attraverso documenti (liste ospiti, contratti di sponsorizzazione, registri di magazzino) l’azienda riesce a dimostrare che solo 8 500 bottiglie sono state effettivamente vendute e che il prezzo medio di vendita è 28 €. I ricavi reali sono quindi 238 000 €, inferiori ai 300 000 € dichiarati. La contestazione basata sul vinometro risulta infondata.

6.2 Calcolo della cauzione per un deposito fiscale

Scenario: un’azienda produce liquori e possiede un deposito fiscale con capacità di 200 000 litri. Negli ultimi 12 mesi ha immesso in consumo 1 000 hl di liquori con accisa complessiva di 50 € per ettolitro; l’imposta mensile media è quindi 4 200 €. Ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 43/2025, la cauzione deve essere almeno il 10 % dell’accisa gravante sulla quantità massima detenuta o, comunque, non inferiore alla media aritmetica delle imposte dovute nei 12 mesi . Se la capacità massima comporta un’accisa potenziale di 100 000 €, il 10 % è 10 000 €; la media mensile (4 200 € × 12 = 50 400 €) porta a una cauzione minima di 5 040 €. Poiché la cauzione non può essere inferiore alla media, l’azienda deve versare almeno 10 000 €. Se l’azienda aumenta la produzione, deve adeguare la cauzione entro 30 giorni .

6.3 Istanza di accertamento con adesione

Scenario: un produttore di bibite analcoliche riceve un avviso di accertamento che recupera 80 000 € di maggiori IRES e 20 000 € di IVA, con sanzioni di 40 000 €. Valuta la possibilità di presentare un’istanza di accertamento con adesione. Dopo l’esame della documentazione, l’ufficio propone di ridurre la pretesa a 60 000 € di maggiori imposte e 15 000 € di sanzioni. Accettando la proposta:

  • Il produttore paga 75 000 € (imposte + sanzioni ridotte) invece di 140 000 €.
  • Può dilazionare il pagamento in 8 rate trimestrali da 9 375 € ciascuna.

La scelta di aderire è conveniente perché evita il rischio di soccombenza nel contenzioso e riduce le sanzioni di 25 000 €.

6.4 Applicazione del concordato preventivo biennale

Scenario: una microbirreria artigianale ha un fatturato di 450 000 € con margini di redditività variabili. Gli ISA attribuiscono un punteggio di affidabilità pari a 7,2. L’Agenzia propone un concordato preventivo biennale fissando il reddito d’impresa a 80 000 € per il biennio 2026‑2027. La birreria prevede un incremento di vendite grazie alla distribuzione online e ritiene che il reddito reale sarà 100 000 € nel 2026 e 110 000 € nel 2027. Aderendo al CPB, la birreria:

  • Paga imposte su un reddito inferiore a quello futuro previsto, risparmiando imposte;
  • Ottiene certezza fiscale e non è soggetta a accertamenti, salvo violazioni gravi;
  • Deve però versare le imposte anche se il fatturato dovesse diminuire per crisi di mercato.

L’assistenza di un consulente è utile per valutare se l’accordo è conveniente.

7 – Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è un accertamento fiscale e quando può essere avviato?
    È un atto con cui l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle dogane contestano al contribuente l’omessa o infedele dichiarazione di imposte. Può essere avviato dopo controlli a tavolino o a seguito di accesso, ispezione o verifica. I termini ordinari sono cinque anni dalla presentazione della dichiarazione o sette anni in caso di omessa dichiarazione.
  2. Un produttore di bevande può subire più accertamenti contemporanei?
    Sì, possono essere avviati accertamenti per diverse imposte: imposte dirette (IRPEF/IRES), IVA, IRAP, accise. Occorre coordinare la difesa in modo unitario per evitare contraddizioni e sfruttare le stesse prove.
  3. Quali sono i diritti del contribuente durante la verifica in azienda?
    L’art. 12 dello Statuto del contribuente prevede che l’accesso debba avvenire entro l’orario di apertura e non oltre 30 giorni (prorogabili); il contribuente può farsi assistere da un professionista e ha 60 giorni per presentare memorie difensive. Inoltre, non è obbligato a rispondere immediatamente a domande su fatti non annotati nei registri.
  4. Il contraddittorio preventivo è sempre obbligatorio?
    Dal 2024 l’art. 6‑bis della legge 212/2000 ha esteso l’obbligo a tutti gli atti impugnabili, salvo quelli automatizzati o i casi di fondato pericolo per la riscossione . Se non è rispettato, l’atto è annullabile. Tuttavia, per gli atti di recupero crediti inesistenti o per le liquidazioni automatizzate (es. art. 36‑bis), il contraddittorio non è richiesto.
  5. Come si calcola la cauzione per un deposito fiscale?
    L’art. 5 del d.lgs. 43/2025 stabilisce che la cauzione è pari al 10 % dell’imposta gravante sulla quantità massima di prodotti detenuti e in ogni caso non inferiore alla media mensile delle imposte versate nei 12 mesi precedenti . Il depositario deve adeguare la cauzione entro 30 giorni se varia la produzione.
  6. Il visto doganale sul DAA3 è sufficiente per dimostrare l’esportazione?
    No. La Cassazione ha affermato che il visto sull’esemplare del DAA3 non prova l’avvenuta consegna della merce; occorre completare la procedura di appuramento e fornire prova dell’arrivo al deposito di destinazione . Senza questa prova, l’IVA e l’accisa sono dovute.
  7. È legittimo l’accertamento basato sul numero di tovaglioli o di bottiglie?
    Sì, secondo la Cassazione l’uso del tovagliometro o del vinometro è ammesso se la presunzione è grave, precisa e concordante . Il contribuente può confutare la presunzione dimostrando che i tovaglioli o le bottiglie sono stati utilizzati per altri scopi o che il prezzo medio di vendita è diverso.
  8. Cosa succede se non presento l’istanza di adesione entro i termini?
    L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni (o 30 giorni per gli avvisi con contraddittorio). Se si perde il termine, si può solo presentare ricorso. Non è possibile presentare più istanze successive .
  9. Come posso rateizzare il debito dopo l’accertamento?
    Il debito iscritto a ruolo può essere rateizzato con l’agente della riscossione: fino a 72 rate mensili (piano ordinario) o 120 rate (piano straordinario). Il mancato pagamento di più di otto rate comporta la decadenza e l’esecuzione forzata. Nell’ambito dell’adesione o della definizione agevolata si possono concordare piani di pagamento fino a 8 o 20 rate trimestrali.
  10. Il concordato preventivo biennale è obbligatorio?
    No. Il CPB è una facoltà per i soggetti ISA. Una volta aderito, è vincolante per due anni e non consente accertamenti (salvo frodi). È consigliabile fare simulazioni prima di accettare.
  11. Cosa fare se l’accertamento riguarda le accise per bevande alcoliche?
    Occorre verificare la regolarità della licenza, della cauzione e dei registri; controllare i codici EMCS; raccogliere prove del trasporto e della ricezione da parte dei destinatari; contestare eventuali presunzioni; valutare la possibilità di definizione agevolata.
  12. È possibile impugnare solo una parte dell’avviso?
    In linea generale l’impugnazione deve riguardare l’intero atto; tuttavia, si possono contestare specifici capi senza pregiudicare altri. La Corte di cassazione ha chiarito che l’atto autonomo contenente la pretesa deve essere impugnato per evitare la definitività .
  13. Qual è la differenza tra accertamento induttivo “puro” e analitico‑induttivo?
    L’accertamento analitico‑induttivo (art. 39, comma 1, lett. d, D.P.R. 600/1973) si basa sulle scritture contabili ma utilizza presunzioni per integrare le irregolarità. L’accertamento induttivo “puro” (comma 2) prescinde dalle scritture perché sono inattendibili o mancanti . Nel primo caso il contribuente può ribaltare le presunzioni; nel secondo l’onere è più gravoso.
  14. Posso chiedere il rimborso dell’accisa pagata in eccesso?
    Sì. È necessario presentare l’istanza all’Agenzia delle dogane e dei monopoli (non alla provincia) perché la competenza è della stessa agenzia . Occorre dimostrare l’errore o la sopravvenienza.
  15. Cosa succede in caso di sequestro di prodotti?
    La mancata disponibilità dei prodotti non esonera dal pagamento dell’accisa se il sequestro è dovuto a violazioni; l’abbuono si applica solo in caso di distruzione o perdita irrimediabile senza colpa .
  16. È possibile evitare le sanzioni penali per accise?
    Le sanzioni penali si applicano se le quantità sottratte superano determinate soglie. Le modifiche del 2024 hanno innalzato le soglie e punito anche i tentativi . Adottare un modello organizzativo 231 e dimostrare di aver impedito la condotta del dipendente infedele può attenuare la responsabilità.
  17. Quali documenti devo conservare e per quanto tempo?
    È consigliabile conservare fatture, registri contabili, contratti, documenti di trasporto, e‑AD, registri EMCS, denunce di sinistro per almeno 10 anni. La normativa sulle accise richiede l’archiviazione dei registri per 5 anni, ma per prudenza è meglio allungare il periodo.
  18. Cosa prevede la riforma del processo tributario per il 2026?
    Il d.lgs. 175/2024 ha previsto l’abrogazione del d.lgs. 546/1992 a partire dal 1° gennaio 2026. Sarà introdito un nuovo codice del processo tributario con maggiore digitalizzazione, giudice monocratico per cause fino a 10 000 €, e udienza solo su richiesta. È fondamentale monitorare queste novità per predisporre ricorsi conformi.
  19. Il pagamento parziale delle imposte comporta rinuncia all’appello?
    No. Il pagamento parziale (ravvedimento, adesione, definizione) non impedisce di impugnare le restanti somme, salvo rinuncia esplicita. Tuttavia, l’adesione estingue l’atto e preclude la contestazione successiva.
  20. Come può aiutarmi l’Avv. Monardo?
    L’Avv. Monardo analizza l’atto, verifica i vizi formali, studia la contabilità aziendale, assiste nel contraddittorio, prepara memorie difensive, propone istanze di adesione o ricorsi, e rappresenta il contribuente innanzi alle corti di giustizia tributaria. Inoltre, con il suo team di commercialisti e consulenti, elabora piani di ristrutturazione del debito, piani di risanamento e procedure di composizione della crisi. La combinazione di competenze legali e contabili permette di affrontare la vertenza in modo completo.

Conclusioni

L’accertamento fiscale rappresenta una sfida complessa per un produttore di bevande perché può coinvolgere diverse tipologie di tributi (imposte dirette, IVA, accise), presupporre l’applicazione di metodi presuntivi e comportare rischi di sanzioni penali. La riforma fiscale degli ultimi anni ha introdotto nuovi strumenti di difesa (contraddittorio generalizzato, concordato preventivo biennale) ma ha anche inasprito gli obblighi per i depositi fiscali e per la tracciabilità dei prodotti.

Agire tempestivamente è fondamentale: verificare la regolarità della notifica, analizzare le contestazioni, presentare memorie difensive e valutare l’adesione bonaria o il ricorso. Le presunzioni come il tovagliometro o il vinometro possono essere superate con prove documentali e testimonianze. Nel settore delle accise la responsabilità del depositario è oggettiva , quindi è necessario implementare un sistema di controllo interno efficace.

Le procedure deflative (ravvedimento, adesione, definizione agevolata, rottamazioni) e gli strumenti di gestione della crisi (concordato preventivo biennale, piani di sovraindebitamento, transazione fiscale) offrono opportunità per ridurre il carico tributario e salvaguardare la continuità aziendale. Tuttavia, la scelta dello strumento più adatto richiede un’analisi accurata dei dati contabili, della situazione finanziaria e degli obiettivi imprenditoriali.

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