Introduzione
Un accertamento fiscale nei confronti di un personal trainer può avere ripercussioni serie: recupero delle imposte, sanzioni fino al 200 % delle somme dovute, interessi di mora e – nei casi più gravi – contestazioni penali per dichiarazione infedele. Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno intensificato i controlli sulle professioni legate al fitness, incrociando i dati di palestre, centri sportivi e movimenti bancari; per questo i personal trainer rientrano tra i contribuenti “ad alto rischio”. Spesso gli accertamenti si fondano su presunzioni: discordanze fra compensi dichiarati e movimenti bancari, spese personali incongrue rispetto al reddito, versamenti di clienti non tracciati o ritenuti “compensi in nero”.
Difendersi non significa eludere i propri obblighi, ma far valere i diritti riconosciuti dalla legge ed evitare richieste ingiustificate. L’ordinamento prevede tutele importanti: diritto al contraddittorio preventivo (legge 212/2000), regole sull’accertamento induttivo (D.P.R. 600/1973), presunzioni relative sui movimenti bancari (dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023 e l’ordinanza della Cassazione n. 16850/2024), possibilità di definire l’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997), forme di definizione agevolata e strumenti per gestire il debito (piani di pagamento, crisi da sovraindebitamento). In questa guida aggiornata a dicembre 2025 spiegheremo come prepararsi, cosa fare alla notifica di un avviso di accertamento, quali strategie legali adottare e quali errori evitare.
Lo Studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con esperienza pluriennale nel diritto bancario e tributario, coordina un team multidisciplinare di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo Studio Monardo opera su tutto il territorio nazionale e offre assistenza qualificata in materia fiscale: analisi degli atti, contraddittorio, ricorsi tributari, sospensioni, trattative con l’Agenzia delle Entrate, piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali. In caso di accertamento fiscale, rivolgersi subito a professionisti specializzati permette di individuare vizi dell’atto, ridurre le sanzioni e fermare eventuali azioni esecutive.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Inquadramento fiscale del personal trainer
Il personal trainer che presta la propria attività a titolo professionale deve essere correttamente inquadrato ai fini fiscali e previdenziali. La normativa distingue tra:
| Figura | Regime fiscale/principi | Norme principali |
|---|---|---|
| Lavoratore autonomo (professionista) | È tenuto ad aprire la partita IVA e a dichiarare tutti i compensi percepiti; deve rilasciare fattura o ricevuta per ogni prestazione, tenere una contabilità adeguata (regime forfetario o ordinario) e compilare la dichiarazione dei redditi. | D.P.R. 600/1973 (accertamento delle imposte), D.P.R. 633/1972 (IVA), TUIR – art. 54 (determinazione del reddito di lavoro autonomo), art. 67 (redditi diversi, per i compensi sportivi fino al 30 giugno 2023), D.Lgs. 36/2021 e D.L. 71/2024 (riforma del lavoro sportivo) |
| Collaboratore sportivo dilettantistico (fino al 30 giugno 2023) | I compensi pagati dalle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) erano considerati redditi diversi ex art. 67 TUIR. Erano esenti da IRPEF fino a 10 000 € annui, poi elevati a 15 000 € con la riforma dello sport. Dal 1° luglio 2023 la riforma ha inquadrato tali compensi come “lavoro sportivo” con esenzione fino a 15 000 € annui. | Art. 67 TUIR (redditi diversi), D.Lgs. 36/2021; la Corte di cassazione ha chiarito che l’esenzione non spetta a chi svolge attività professionale continuativa: un personal trainer con partita IVA non può ricevere compensi dall’ASD classificandoli come redditi diversi . |
| Lavoratore sportivo dilettante (dal 1° luglio 2023) | La riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021) ha previsto che i compensi fino a 15 000 € annui non concorrono a formare il reddito imponibile. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 14/2025, ha confermato che tali compensi sono esenti indipendentemente dalla tipologia contrattuale . Oltre la soglia, la ritenuta alla fonte è applicata solo sulla parte eccedente . | D.Lgs. 36/2021 (artt. 25–29), D.L. 71/2024, risposta AE n. 14/2025 . |
Per essere considerata “dilettantistica” l’attività deve essere occasionale e priva di carattere professionale. La Cassazione ha ribadito che l’esenzione di art. 67 TUIR non spetta quando il percettore esercita di fatto un’attività professionale: un personal trainer con partita IVA deve emettere fattura e assoggettare i compensi a imposta . La distinzione tra attività dilettantistica e professionale è centrale perché molte contestazioni nascono dalla riqualificazione di compensi sportivi in redditi di lavoro autonomo.
1.2 Obblighi contabili e dichiarativi
Il personal trainer professionista è tenuto a:
- emettere fattura o ricevuta per ogni prestazione svolta;
- tracciare i pagamenti (bonifico, POS, assegno), evitando contanti; eventuali versamenti non giustificati possono essere considerati ricavi non dichiarati ;
- conservare documenti (agende, contratti, schede clienti, comunicazioni) per provare l’entità del lavoro ;
- presentare annualmente la dichiarazione dei redditi, indicando tutti i compensi. Anche le somme esenti (compensi sportivi fino a 15 000 €) devono essere riportate in nota ;
- versare i contributi previdenziali (Gestione separata INPS) e l’eventuale IVA.
Il mancato rispetto di tali obblighi è la principale fonte degli accertamenti. Molti personal trainer hanno utilizzato l’inquadramento dilettantistico per percepire compensi “in nero” attraverso ASD/SSD; la Cassazione e l’Agenzia delle Entrate hanno chiarito che questa strategia non è legittima .
1.3 Tipologie di accertamento fiscale
Le modalità di accertamento previste dal D.P.R. 600/1973 e dal D.P.R. 633/1972 sono diverse. L’Agenzia delle Entrate può selezionare i contribuenti da controllare incrociando le banche dati (ISA, certificazioni uniche, movimenti bancari) e rilevando anomalie . Le principali tipologie sono:
- Accertamento analitico-contabile. Valuta analiticamente ricavi e costi sulla base delle scritture contabili. Si applica quando la contabilità è formalmente regolare; l’ufficio rettifica solo le voci specifiche (es. compensi non fatturati o costi non deducibili) .
- Accertamento analitico-induttivo (art. 39, comma 1, lett. d, DPR 600/73). Quando i dati dichiarati presentano gravi incongruenze pur esistendo una contabilità regolare, l’ufficio può prescindere in parte dai registri e determinare il reddito con presunzioni semplici. La Cassazione ha stabilito che la regolarità formale delle scritture non impedisce l’accertamento induttivo se i risultati appaiono irragionevoli (ad esempio un reddito irrisorio a fronte di spese elevate) .
- Accertamento induttivo puro (art. 39, comma 2). Utilizzato quando la contabilità è inattendibile o assente. Il Fisco ricostruisce il reddito sulla base di dati esterni, parametri, studi di settore, anti‑economicità, indagini bancarie, ecc. In questo caso il contribuente può dimostrare che le presunzioni non sono gravi, precise e concordanti.
- Accertamento sintetico o redditometro (art. 38, DPR 600/73). Determina il reddito basandosi sulle spese per beni di lusso, immobili, autovetture, imbarcazioni. È meno frequente per i personal trainer ma può emergere se lo stile di vita risulta incompatibile con i redditi dichiarati.
- Accertamento bancario (art. 32, DPR 600/73 e art. 51, DPR 633/72). L’amministrazione acquisisce i dati dei conti bancari; i versamenti non giustificati sono presunti ricavi e i prelevamenti superiori a 1 000 € giornalieri o 5 000 € mensili sono presunti compensi pagati a terzi. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023 e l’ordinanza della Cassazione n. 16850/2024, questa presunzione è relativa: l’imprenditore può opporre prova contraria dimostrando che i movimenti non riguardano operazioni imponibili . La Cassazione ha precisato che l’ufficio deve considerare anche i costi forfettari per determinare il reddito induttivo e che i prelevamenti sono presunti ricavi solo se superano le soglie previste .
- Indagini finanziarie su carta di credito e piattaforme di pagamento. L’Agenzia può esaminare flussi su PayPal, Stripe o carte ricaricabili; i movimenti devono essere giustificati.
1.4 Diritto al contraddittorio e Statuto del contribuente
La legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) tutela il soggetto sottoposto a verifica. L’art. 12 impone che gli accessi e le ispezioni nei locali dell’attività siano motivati e avvengano durante l’orario ordinario; il contribuente deve essere informato delle ragioni della verifica, può farsi assistere da un professionista e ha diritto a far inserire le proprie osservazioni nel verbale . La permanenza dei verificatori non può superare 30 giorni, prorogabili per altri 30 in casi eccezionali .
Dal 18 gennaio 2024 è entrato in vigore l’art. 6‑bis dello Statuto (modificato dalla riforma fiscale) che introduce il principio del contraddittorio preventivo. La norma stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo . L’amministrazione deve notificare al contribuente lo schema di atto impositivo, assegnando un termine di almeno 60 giorni per presentare controdeduzioni o richiedere copia degli atti . Prima della scadenza di questo termine l’atto non può essere adottato . Restano esclusi dal contraddittorio gli atti automatizzati o i casi di fondato pericolo per la riscossione .
1.5 Accertamento con adesione e definizione agevolata
Il D.Lgs. 218/1997 disciplina l’accertamento con adesione, una procedura che consente al contribuente e all’ufficio di raggiungere un accordo sull’imponibile e sulle sanzioni, evitando il contenzioso. Dopo aver ricevuto lo schema di atto o l’invito al contraddittorio, il contribuente può presentare un’istanza entro 60 giorni (art. 6-bis legge 212/2000 e art. 6, comma 2, D.Lgs. 218/97). La presentazione dell’istanza sospende i termini per 90 giorni. Se le parti concordano, l’imposta accertata è ridotta e le sanzioni sono diminuite a un terzo del minimo. Il versamento può avvenire in unica soluzione o in rate (massimo 8 rate trimestrali).
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate dei carichi iscritti a ruolo, note come rottamazioni. La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto la “rottamazione‑quater” per i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2021; successivi decreti (D.L. Milleproroghe 2024 e 2025) hanno riaperto i termini per chi era decaduto, con scadenze prorogate al 30 aprile 2025 e possibilità di rateazione fino al 2026. La rottamazione‑quinquies, prevista dal disegno di legge di bilancio 2026, dovrebbe estendere i benefici ai carichi affidati fino al 2022. Tali procedure consentono di estinguere il debito versando solo imposta e interessi, senza sanzioni né interessi di mora. Chi riceve un avviso di accertamento può valutare se attendere l’iscrizione a ruolo per aderire a una definizione agevolata, ma è consigliabile non rimandare la difesa: la rottamazione non sempre copre le liti pendenti né blocca le misure cautelari.
1.6 Giurisprudenza recente sulla difesa del contribuente
La Corte di cassazione e la Corte costituzionale hanno emesso pronunce importanti che rafforzano le tutele dei contribuenti:
- Compensi sportivi e professione – Le Sezioni civili hanno ribadito che i compensi percepiti da chi svolge abitualmente l’attività di personal trainer non rientrano tra i redditi diversi ex art. 67 TUIR; di conseguenza l’esenzione fino a 15 000 € non si applica e tali somme vanno tassate come redditi di lavoro autonomo .
- Presunzioni sui versamenti bancari – L’ordinanza n. 16850 del 19 giugno 2024 ha ricordato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023, la presunzione di ricavi occulti derivante dai prelevamenti bancari è relativa; il contribuente può dimostrare che i movimenti non attengono a operazioni imponibili e l’ufficio deve considerare una quota forfettaria di costi . La stessa ordinanza evidenzia che i versamenti e prelevamenti superiori alle soglie (1 000 € al giorno o 5 000 € al mese) possono essere considerati ricavi solo se non documentati .
- Costi presunti e accertamento induttivo – La Cassazione ha affermato che nell’accertamento analitico‑induttivo i giudici devono tener conto, anche se in modo forfetario, dei costi sostenuti per produrre i ricavi (ordinanze nn. 18653/2023 e 10192/2023). Non è legittimo tassare il 100 % dei movimenti attivi senza considerare le spese .
- Principio del contraddittorio – Numerose pronunce ribadiscono che la mancata attivazione del contraddittorio preventivo rende annullabile l’atto impositivo. La norma si applica a tutti gli atti emessi dal 30 aprile 2024 e la violazione può essere fatta valere in giudizio .
- Obbligo di dichiarazione per ASD/SSD – La Cassazione ha stabilito che le associazioni sportive dilettantistiche in regime 398/91 devono presentare annualmente la dichiarazione dei redditi; la mancata dichiarazione legittima l’accertamento induttivo e la decadenza dalle agevolazioni (ord. n. 28091/2024). Anche chi invoca un regime fiscale agevolato ha l’onere di dimostrare i requisiti sostanziali, come la tracciabilità dei flussi e l’assenza di scopo di lucro (ord. n. 62/2025).
2. Procedura dopo la notifica dell’accertamento
2.1 Ricezione dell’atto: cosa fare subito
Quando arriva un invito al contraddittorio, un processo verbale di constatazione (PVC) o un avviso di accertamento, è fondamentale agire tempestivamente:
- Esaminare l’atto. Verificare l’oggetto (imposte contestate), il periodo d’imposta, le motivazioni, i riferimenti di legge e le prove utilizzate (indagini bancarie, dati ISA, comparazioni). Controllare che l’atto indichi l’autorità competente e sia stato notificato nei termini di decadenza (generalmente 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o del settimo anno in caso di omessa dichiarazione).
- Valutare la regolarità della notifica. Un vizio nella notifica può rendere nullo l’atto. Verificare il corretto indirizzo, la data di spedizione/ritiro e l’eventuale firma digitale.
- Richiedere gli atti. In base allo Statuto del contribuente, il contribuente ha diritto di visionare o estrarre copia di tutti gli atti del fascicolo . È consigliabile presentare una richiesta scritta all’ufficio per ottenere copia di verbali, documenti bancari e qualsiasi elemento utilizzato nell’accertamento.
- Analizzare le contestazioni con un professionista. L’avvocato e il commercialista esaminano la fondatezza dell’accertamento, verificano la correttezza delle presunzioni, controllano i calcoli e valutano se l’avviso contiene vizi di motivazione o violazioni procedurali (ad esempio, mancata attivazione del contraddittorio , superamento dei termini di permanenza degli ispettori , ecc.).
- Preparare la documentazione difensiva. Raccogliere fatture, ricevute, contratti, agende, certificazioni rilasciate dalle palestre, estratti conto bancari, corrispondenza con i clienti e ogni elemento utile a giustificare i compensi dichiarati e a spiegare i movimenti sui conti. È consigliabile redigere una relazione dettagliata che illustri le modalità operative (numero medio di lezioni, tariffe, costi sostenuti) per dimostrare che i ricavi dichiarati sono attendibili.
2.2 Invito al contraddittorio e risposta
L’invito al contraddittorio è lo strumento con cui l’ufficio anticipa al contribuente le contestazioni e offre la possibilità di fornire chiarimenti prima di emettere l’avviso di accertamento. Con la riforma del 2024, il contraddittorio è obbligatorio per tutti gli atti impugnabili e prevede:
- Termine di 60 giorni per presentare osservazioni o giustificazioni .
- Facoltà di farsi assistere da un professionista; l’assenza del difensore può rendere il contraddittorio nullo se il contribuente ne era stato privato (art. 12, comma 2, Statuto del contribuente) .
- Possibilità di accedere agli atti e di depositare documenti integrativi.
È buona pratica rispondere in modo puntuale, indicando per ogni rilievo la relativa prova. Anche se l’ufficio dovesse emettere ugualmente l’avviso, la documentazione presentata nel contraddittorio potrà essere utilizzata in giudizio.
2.3 Istanza di accertamento con adesione
Se le parti ritengono possibile una definizione bonaria, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione. L’istanza deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dello schema di provvedimento; la presentazione sospende i termini di impugnazione per 90 giorni. Seguono uno o più incontri con l’ufficio per concordare l’imponibile, le sanzioni e la rateazione. I vantaggi dell’adesione sono:
- Riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo.
- Possibilità di pagamento in rate trimestrali (fino a otto rate se l’imposta è superiore a 50 000 €).
- Certezza dell’importo dovuto, senza il rischio di ulteriori ricorsi.
L’adesione non sempre conviene: se l’accertamento è infondato o contiene vizi formali gravi (mancato contraddittorio, errori di calcolo, violazioni di legge), può essere più opportuno impugnare l’atto.
2.4 Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
Se non si raggiunge un accordo o se l’avviso di accertamento viene notificato senza contraddittorio valido, il personal trainer può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) entro 60 giorni dalla notifica. La procedura è regolata dal D.Lgs. 546/1992 (come modificato nel 2022) e prevede:
- Redazione del ricorso a cura dell’avvocato tributarista. Il ricorso deve indicare l’autorità adita, i dati del contribuente, gli atti impugnati, i motivi di diritto e di fatto, nonché la richiesta di sospensione della riscossione.
- Deposito telematico tramite il sistema informatico della giustizia tributaria, con versamento del contributo unificato. Il difensore deve essere munito di procura alle liti.
- Istanza di sospensione dell’atto impugnato. Se sussiste il pericolo di danno grave e irreparabile (pignoramenti, ipoteche, ecc.), si può chiedere la sospensione dell’esecutività; il giudice decide in camera di consiglio. La sospensione evita che la riscossione prosegua fino alla sentenza.
- Discussione e sentenza. Dopo la fase istruttoria, il collegio decide con sentenza. La decisione è impugnabile con appello dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado e successivamente in Cassazione.
2.5 Altre tutele: autotutela e rinuncia all’imposta
L’autotutela è il potere dell’amministrazione di annullare o revocare l’atto viziato senza bisogno di ricorso. Si può presentare un’istanza di autotutela se l’avviso contiene errori evidenti (scambio di persona, doppia imposizione, illegittimità manifesta). L’ufficio non è obbligato ad accogliere l’istanza ma deve motivare l’eventuale diniego.
In casi particolari, come l’inesigibilità del tributo per prescrizione o la mancanza di motivazione, la richiesta di autotutela può portare all’annullamento dell’atto. È opportuno presentarla insieme al ricorso o a un reclamo mediazione (per importi fino a 50 000 €), per non perdere i termini di impugnazione.
3. Difese e strategie legali per il personal trainer
3.1 Documentazione e onere della prova
L’onere di provare la correttezza dei redditi dichiarati grava sul contribuente solo quando l’amministrazione ha fornito presunzioni gravi, precise e concordanti. Tuttavia, nel caso di accertamenti bancari, la presunzione legale di ricavi occulti impone al contribuente di giustificare analiticamente ogni versamento o prelevamento non risultante dalle scritture . Per questo è fondamentale:
- Tenere un’agenda delle lezioni e un elenco clienti dettagliato: data, luogo, durata e compenso. Questa documentazione aiuta a dimostrare che i ricavi coincidono con le fatture emesse.
- Conservare fatture e ricevute. Ogni incasso va accompagnato da fattura (con IVA se il professionista è in regime ordinario) o ricevuta fiscale. È consigliabile numerare progressivamente le fatture e allegare eventuali mail o messaggi di conferma.
- Tracciare i pagamenti. Effettuare incassi tramite bonifico, POS o altre forme tracciate riduce il rischio di contestazioni. Se si incassano contanti, rilasciare sempre ricevuta e versare gli importi sul conto indicando la causale.
- Raccogliere estratti conto bancari e giustificazioni. Per ogni versamento sul conto occorre indicare il soggetto pagante e la ragione (es. compenso per lezione, rimborso spese). In mancanza di prova, il versamento è presunto ricavo .
- Produrre prove contrarie alle presunzioni. Se l’ufficio contesta prelevamenti come ricavi sottratti a tassazione, è possibile dimostrare che si tratta di trasferimenti tra conti, restituzione di prestiti, rimborsi o spese personali. Anche le presunzioni sull’antieconomicità (tenore di vita elevato rispetto al reddito) possono essere superate provando che le spese sono state sostenute con risparmi, donazioni o redditi di altri anni.
3.2 Contestare l’antieconomicità e l’accertamento induttivo
L’amministrazione può contestare l’antieconomicità se i ricavi dichiarati sono molto bassi rispetto alle spese sostenute (affitto, auto, viaggi, attrezzature). Questa anomalia può giustificare un accertamento induttivo. Tuttavia:
- La sola antieconomicità non basta a determinare il reddito: le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti. La Cassazione ha stabilito che la regolarità formale delle scritture contabili non impedisce l’accertamento induttivo, ma occorre valutare complessivamente i fatti .
- Il contribuente può produrre presunzioni semplici contrarie (ad esempio percentuali di ricarico abituali nel settore, costi sostenuti per l’attività) e il giudice deve tenerne conto .
- Nell’accertamento analitico-induttivo, i costi vanno riconosciuti almeno in via forfettaria: non è legittimo tassare il 100 % dei movimenti attivi .
3.3 Difendere l’esenzione per compensi sportivi
Molti personal trainer collaborano con associazioni sportive dilettantistiche e percepiscono compensi qualificati come redditi diversi. Le principali strategie sono:
- Dimostrare la natura dilettantistica. È necessario provare che l’attività è occasionale, priva di organizzazione e che non costituisce esercizio abituale di professione. Documenti utili: statuto dell’ASD, contratto di collaborazione, elenco soci, verbali assembleari, registri CONI. La Cassazione ha affermato che l’esenzione non spetta se l’attività è svolta con professionalità .
- Attestare il limite dei 15 000 €. Per i lavoratori sportivi dilettanti l’esenzione fiscale si applica fino a 15 000 € annui . È opportuno conservare le certificazioni uniche rilasciate dalle ASD e le autocertificazioni dei compensi percepiti per dimostrare di non aver superato la soglia. Oltre tale limite, la ritenuta del 20 % si applica solo sulla parte eccedente .
- Separare l’attività professionale. Se si esercita anche l’attività di personal trainer come lavoro autonomo, i compensi percepiti dalle ASD devono essere fatturati come redditi professionali; non è possibile cumulare l’esenzione per prestazioni professionali .
3.4 Accedere a regimi fiscali agevolati
Il personal trainer può valutare l’adesione a regimi agevolati, ma occorre rispettare i requisiti:
- Regime forfetario. Consentito a chi nel 2024 non ha superato 85 000 € di ricavi/compensi. Offre aliquota sostitutiva del 15 % (o 5 % per i primi cinque anni) e semplificazioni contabili. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del calcolo della soglia, i compensi sportivi percepiti prima del 1° luglio 2023 come redditi diversi non rilevano . Occorre però sommare i compensi percepiti come lavoratore sportivo dal 1° luglio 2023.
- Regime di vantaggio per i giovani. Disponibile per chi avvia l’attività prima dei 35 anni, con aliquota ridotta (5 %) per i primi anni. È incompatibile con la partecipazione a società di persone o con l’esercizio di altre attività che generano reddito d’impresa.
- Regime 398/1991 per ASD/SSD. Non riguarda direttamente il personal trainer ma può incidere se si opera all’interno di un’associazione. Prevede l’imposta sostitutiva per ricavi fino a 400 000 € e l’esenzione da alcuni obblighi contabili. La Cassazione ha precisato che l’ente che invoca il regime agevolato deve dimostrare i requisiti sostanziali (assenza di scopo di lucro, tracciabilità dei flussi); in mancanza, la decadenza è legittima (sent. n. 13790/2024 e ord. n. 62/2025).
3.5 Strumenti alternativi per risolvere il debito
Oltre al ricorso e all’accertamento con adesione, esistono strumenti per gestire i debiti fiscali e patrimoniali:
- Ravvedimento operoso. Prima che l’ufficio emetta l’avviso di accertamento o comunque entro i termini di legge, il contribuente può regolarizzare spontaneamente la violazione versando l’imposta dovuta, gli interessi e una sanzione ridotta (dal 1/10 al 1/15 del minimo). Il ravvedimento non preclude successivi accertamenti ma dimostra la buona fede.
- Rottamazione e definizione agevolata. Come visto, la rottamazione‑quater consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo con sconti su sanzioni e interessi. Occorre presentare la domanda entro i termini stabiliti dal decreto (riaperti al 30 aprile 2025) e pagare le rate alle scadenze. Le inadempienze relative alle rate 2023/2024 possono essere sanate entro luglio 2025 con interessi ridotti; chi decade dai piani non può rientrare nella rottamazione quinquies se i carichi non sono stati iscritti al 31 dicembre 2022.
- Dilazione con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Se il debito è già iscritto a ruolo, è possibile chiedere un piano di rateazione fino a 72 rate (8 anni). Per importi fino a 120 000 € è sufficiente la semplice richiesta; per importi superiori occorre documentare la situazione economica. In caso di temporanee difficoltà, è possibile chiedere la rateazione straordinaria fino a 120 rate.
- Crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012). Il personal trainer che non riesce a far fronte ai debiti fiscali può accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o liquidazione controllata. L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, assiste nella predisposizione della domanda presso il tribunale competente. Con l’apertura della procedura si sospendono le azioni esecutive e si può proporre un piano di pagamento sostenibile, ottenendo l’esdebitazione finale.
- Transazione fiscale e procedure concorsuali. Se il personal trainer opera come ditta individuale o socio di società, può accedere alla composizione negoziata della crisi e alla transazione fiscale, con l’ausilio dell’Esperto Negoziatore (D.L. 118/2021). Anche le società sportive possono proporre un accordo di ristrutturazione con l’Agenzia delle Entrate.
3.6 Errori comuni da evitare
- Ignorare l’atto. Non rispondere all’invito al contraddittorio o lasciare passare i termini rende definitivo l’accertamento e fa decorrere la riscossione. È fondamentale rispettare i termini (60 giorni per il contraddittorio e il ricorso) e presentare eventuale istanza di adesione entro i termini.
- Non tenere documentazione. La mancanza di fatture, ricevute e contatti con i clienti impedisce di dimostrare la correttezza dei ricavi; i movimenti bancari non giustificati diventano automaticamente ricavi occulti . Conservare ogni prova è la prima forma di difesa.
- Confondere attività dilettantistica e professionale. Ricevere compensi sportivi esenti quando si svolge l’attività di personal trainer in modo abituale è un errore grave; in caso di verifica, l’amministrazione riqualificherà i compensi e applicherà imposte, sanzioni e interessi .
- Fare affidamento solo sulla rottamazione. Attendere la definizione agevolata può essere rischioso: non è garantito che includa i debiti futuri o gli atti non ancora iscritti. È meglio attivare subito le difese e valutare tutte le opzioni con un professionista.
- Sottovalutare il contraddittorio. Presentare osservazioni generiche o non depositare la documentazione può portare all’emissione di un avviso di accertamento più gravoso. È essenziale predisporre una memoria dettagliata, individuare i vizi procedurali (es. mancata motivazione, carente istruttoria) e, se necessario, chiedere l’intervento di un consulente tecnico.
- Non considerare i contributi INPS. I personal trainer professionisti devono iscriversi alla Gestione separata INPS e versare i contributi. La mancata contribuzione può generare accertamenti previdenziali e sanzioni.
4. Tabelle di sintesi
4.1 Norme principali e riferimenti
| Argomento | Norme e riferimenti | Contenuto principale |
|---|---|---|
| Diritto al contraddittorio | Art. 6‑bis legge 212/2000 (Statuto del contribuente) | Dal 18.1.2024 tutti gli atti impugnabili devono essere preceduti da contraddittorio informato ed effettivo; l’amministrazione deve notificare lo schema di atto e concedere almeno 60 giorni per controdeduzioni . |
| Verifiche fiscali | Art. 12 legge 212/2000 | Durante accessi e ispezioni, il contribuente deve essere informato delle ragioni della verifica e può farsi assistere da un professionista; la permanenza degli operatori non può superare 30 giorni, prorogabili . |
| Accertamenti | DPR 600/1973; DPR 633/1972; art. 39 (accertamento induttivo); art. 38 (redditometro); art. 32 (accertamento bancario) | Stabiliscono le modalità di determinazione del reddito, le presunzioni e i poteri dell’Amministrazione. Le presunzioni sui movimenti bancari sono relative e superabili con prova contraria . |
| Compensi sportivi | Art. 67 TUIR (redditi diversi); D.Lgs. 36/2021 (lavoro sportivo); risposta AE n. 14/2025 | I compensi sportivi dilettanti fino a 15 000 € annui non concorrono alla base imponibile ; l’esenzione non si applica a chi svolge attività professionale . |
| Accertamento con adesione | D.Lgs. 218/1997 | Consente di definire l’imposta e ridurre le sanzioni; il contribuente può presentare istanza entro 60 giorni dalla notifica dello schema di atto. |
| Prescrizione e decadenza | Art. 43 DPR 600/73; art. 57 DPR 633/72 | Il Fisco può notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo anno per gli omessi). |
4.2 Termini e scadenze principali
| Fase | Termine/Scadenza | Norma |
|---|---|---|
| Contraddittorio preventivo | 60 giorni per presentare osservazioni o istanza di adesione | Art. 6‑bis legge 212/2000 |
| Presentazione dell’istanza di accertamento con adesione | Entro 60 giorni dalla notifica dello schema di atto; sospende per 90 giorni i termini di impugnazione | Art. 6 D.Lgs. 218/1997 |
| Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria | 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento | D.Lgs. 546/1992 |
| Pagamento dell’accertamento con adesione | In unica soluzione o in rate trimestrali (fino a 8 rate) | Art. 8 D.Lgs. 218/1997 |
| Rottamazione‑quater | Domanda entro 30 aprile 2025; rate fino al 2026 | L. 197/2022 e D.L. Milleproroghe 2025 |
| Prescrizione per avvisi di accertamento | 5 anni (o 7 se la dichiarazione è omessa) | Art. 43 DPR 600/1973 |
| Durata delle verifiche in loco | 30 giorni, prorogabili per altri 30 | Art. 12 legge 212/2000 |
4.3 Sanzioni e possibili riduzioni
| Violazione | Sanzione ordinaria | Riduzione con adesione/ravvedimento |
|---|---|---|
| Compensi non dichiarati (omessa fatturazione) | Sanzione dal 90 % al 180 % dell’imposta evasa (art. 1 D.Lgs. 471/97) | 1/3 con accertamento con adesione; dal 15 % al 30 % con ravvedimento operoso (varia a seconda del momento della regolarizzazione) |
| Dichiarazione infedele | Sanzione dal 90 % al 180 % della maggiore imposta dovuta (art. 1 D.Lgs. 471/97) | 1/3 con adesione; riduzione con ravvedimento |
| Omessa dichiarazione | Sanzione dal 120 % al 240 % dell’imposta dovuta (minimo 250 €) | 1/3 con adesione |
| Mancata emissione di ricevuta/fattura | Sanzione dal 90 % al 180 % dell’imposta relativa al corrispettivo non documentato | Possibile ravvedimento entro 90 giorni con sanzione 1/9 |
| Mancato versamento IVA | Sanzione del 30 % dell’imposta non versata | Riduzione a 3,75 % con ravvedimento entro 30 giorni |
5. FAQ – Domande frequenti
1. Sono un personal trainer senza partita IVA e ricevo compensi da privati. Devo dichiararli?
Sì. I compensi percepiti per attività professionale sono redditi di lavoro autonomo e vanno dichiarati. L’esercizio abituale di attività di personal trainer richiede l’apertura della partita IVA; altrimenti l’attività è considerata “impresa occulta” e in caso di accertamento l’ufficio applicherà imposta, sanzioni e interessi. Se i compensi sono occasionali (lavoro occasionale fino a 5 000 € annui con ritenuta del 20 %), è comunque necessario rilasciare ricevuta e dichiararli nel quadro RL del modello Redditi.
2. Posso inquadrare i compensi ricevuti da un’ASD come redditi diversi?
Solo se l’attività è dilettantistica e non abituale. I compensi sportivi dilettanti fino a 15 000 € annui non concorrono alla base imponibile , ma questa esenzione non si applica a chi svolge professionalmente il lavoro di personal trainer . Se si svolge attività abituale con partita IVA, i compensi devono essere fatturati e tassati come redditi di lavoro autonomo.
3. Cosa succede se supero i 15 000 € di compensi sportivi?
La parte eccedente è imponibile. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ritenuta alla fonte del 20 % si applica solo sulla quota che eccede i 15 000 € . Il personal trainer dovrà dichiarare l’importo eccedente tra i redditi di lavoro (co.co.co. sportivo o lavoro autonomo) e versare i contributi previdenziali. Si perde inoltre l’esenzione contributiva prevista per la quota fino a 5 000 €.
4. Qual è il termine per impugnare un avviso di accertamento?
Il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (art. 20 D.Lgs. 546/1992). Se si presenta istanza di accertamento con adesione, il termine è sospeso per 90 giorni. È fondamentale non oltrepassare il termine; in caso contrario l’atto diventa definitivo.
5. Che cosa comporta il contraddittorio preventivo?
L’amministrazione deve notificare lo schema di provvedimento e concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare controdeduzioni . La mancata attivazione del contraddittorio rende l’atto annullabile. Durante questo periodo è possibile chiedere la copia degli atti, proporre istanza di accertamento con adesione o depositare documenti. È consigliabile rispondere per iscritto e con documentazione dettagliata.
6. L’ufficio può utilizzare movimenti bancari come prove contro di me?
Sì. L’art. 32 del DPR 600/73 e l’art. 51 del DPR 633/72 consentono all’amministrazione di presumere che i versamenti non giustificati siano ricavi occulti; i prelevamenti sono presunti ricavi se superano 1 000 € al giorno o 5 000 € al mese . Tuttavia la presunzione è relativa: il contribuente può fornire prova contraria dimostrando la provenienza delle somme . È importante conservare la documentazione bancaria e annotare la causale di ogni operazione.
7. Posso dedurre le spese per l’acquisto di attrezzatura sportiva?
Le spese inerenti all’attività (attrezzature, affitto della sala, formazione, software di gestione) sono deducibili dal reddito professionale se documentate con fattura e se direttamente collegate all’attività. In regime forfetario non è possibile dedurre analiticamente i costi; il reddito imponibile è determinato applicando un coefficiente di redditività (78 % per le attività professionali). In regime ordinario i costi sono deducibili se inerenti, documentati e imputabili all’anno di competenza.
8. Ho ricevuto un invito al contraddittorio ma non ho risposto. Posso ancora difendermi?
Sì, è ancora possibile presentare ricorso dopo la notifica dell’avviso di accertamento. Tuttavia, non partecipare al contraddittorio impedisce di presentare prove e documenti prima dell’emissione dell’avviso; il giudice valuterà comunque i documenti prodotti in giudizio, ma l’ufficio potrebbe ritenere la contestazione fondata. È sempre consigliabile partecipare al contraddittorio.
9. Cos’è l’autotutela e quando conviene chiederla?
L’autotutela è il potere dell’amministrazione di annullare o correggere un atto illegittimo. Si può presentare un’istanza di autotutela quando l’avviso contiene errori evidenti (errata identificazione del contribuente, duplicazione dell’imposta, violazione manifesta delle norme). L’autotutela non sospende i termini di ricorso, quindi è prudente presentare l’istanza insieme al ricorso. Conviene quando gli errori sono indiscutibili; per contestazioni più complesse è preferibile ricorrere alla giustizia tributaria.
10. Cosa accade se non apro la partita IVA?
L’esercizio abituale di attività di personal trainer senza partita IVA è considerato evasione. In caso di verifica, l’ufficio può ricostruire il reddito imponibile, recuperare le imposte non pagate (IRPEF, IVA, IRAP), applicare sanzioni dal 90 % al 180 % e, nei casi più gravi, procedere penalmente per dichiarazione infedele. È obbligatorio aprire la partita IVA prima di avviare l’attività e comunicare l’inizio all’Agenzia delle Entrate.
11. Se collaboro con più palestre, devo emettere fattura a ciascuna?
Sì. Ogni prestazione retribuita deve essere documentata con fattura o ricevuta nei confronti del committente (palestra, associazione, cliente privato). È possibile stipulare contratti di collaborazione continuativa con le palestre (co.co.co. sportivo) e ricevere compensi mensili; in tal caso l’associazione applicherà la ritenuta e rilascerà la certificazione unica. Per l’attività professionale è comunque necessario emettere fattura per i servizi forniti.
12. La riforma dello sport incide sui contributi INPS?
Sì. Dal 1° luglio 2023 i lavoratori sportivi dilettanti sono iscritti alla Gestione separata INPS con contribuzione ridotta. I compensi fino a 5 000 € annui sono esenti da contributi; sulla parte compresa tra 5 000 € e 15 000 € si applica un’aliquota ridotta (poco superiore al 20 %). Oltre i 15 000 € i contributi sono pieni. I lavoratori autonomi sportivi che superano 15 000 € o svolgono attività professionale devono versare l’aliquota ordinaria (25,72 % per il 2025). I contributi sono a carico del committente (2/3) e del prestatore (1/3), con versamento tramite F24.
13. Che differenza c’è tra ricorso e reclamo mediazione?
Per gli atti di valore non superiore a 50 000 € è previsto l’istituto del reclamo e mediazione (art. 17-bis D.Lgs. 546/92). Il ricorso si considera reclamo; l’ufficio deve rispondere entro 90 giorni proponendo una mediazione (riduzione delle sanzioni e rateazione). Se l’accordo non si raggiunge, il ricorso prosegue automaticamente. Oltre i 50 000 € si presenta direttamente il ricorso.
14. Posso accedere alla crisi da sovraindebitamento se ho solo debiti fiscali?
Sì. La legge 3/2012 consente al debitore non fallibile (persona fisica, professionista, ditta individuale) di proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione per pagare i debiti fiscali in maniera sostenibile. Con l’omologazione del tribunale, le azioni esecutive sono sospese e si ottiene l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) al termine del piano. Lo Studio Monardo assiste i clienti nelle procedure di sovraindebitamento come gestore dell’OCC.
15. Cosa rischio penalmente se non dichiaro i compensi?
La legge 74/2000 punisce i reati fiscali. La dichiarazione infedele (art. 4) è punita con la reclusione da 2 a 4 anni quando l’imposta evasa supera 250 000 €; l’omessa dichiarazione (art. 5) prevede la reclusione da 1 a 3 anni se l’imposta evasa supera 50 000 €. L’emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8) è punita con reclusione da 18 mesi a 6 anni. Anche il mancato versamento delle ritenute superiori a 150 000 € è reato. È dunque essenziale adempiere correttamente agli obblighi fiscali e, in caso di errori, regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso.
16. Se ho già aderito alla rottamazione ma non ho pagato le rate del 2024, cosa succede?
Chi ha aderito alla rottamazione‑quater e non ha pagato le rate 2023 o 2024 può essere riammesso pagando le rate scadute entro la nuova scadenza stabilita dal D.L. Milleproroghe 2025 (probabilmente 31 luglio 2025, con maggiorazione di interessi). Se non si salda, decade dalla rottamazione e il debito torna integralmente esigibile. La rottamazione‑quinquies prevista nel 2026 non consentirà la riammissione per i debiti pregressi. È opportuno verificare le scadenze e valutare un piano di rateazione ordinario.
17. Quali costi posso dedurre in regime ordinario?
In regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria) il personal trainer può dedurre i costi inerenti all’attività: canoni di locazione, utenze, attrezzature, costi di formazione, consulenze, contributi previdenziali, spese di marketing, spese per veicoli utilizzati per lavoro (limitatamente alla quota deducibile), ammortamenti dei beni strumentali. È necessario conservare le fatture e registrarle correttamente. Le spese non documentate non sono deducibili e in caso di verifica possono essere contestate.
18. Posso essere soggetto a pignoramento o fermo amministrativo?
Sì. Se l’avviso di accertamento diventa definitivo e il debito è iscritto a ruolo, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può attivare procedure cautelari ed esecutive: fermo amministrativo dell’autoveicolo, ipoteca sugli immobili, pignoramento di conti correnti, stipendi o crediti verso terzi. Con l’assistenza di un avvocato si può chiedere la sospensione giudiziale, proporre un piano di rateazione o accedere a una procedura di crisi per bloccare le azioni esecutive.
19. In quali casi conviene l’accertamento con adesione?
Conviene quando l’avviso contiene contestazioni in parte fondate ma si desidera ridurre sanzioni e interessi. L’adesione evita un lungo contenzioso, consente di rateizzare e di ottenere una definizione certa. Tuttavia non conviene se l’avviso è manifestamente infondato (es. violazione del contraddittorio, errori di calcolo, prescrizione). È opportuno valutare attentamente con un professionista.
20. Qual è il ruolo dell’Avv. Monardo e del suo staff in un accertamento?
Lo Studio Monardo assiste il contribuente in tutte le fasi:
- Analisi dell’atto e verifica dei vizi formali o sostanziali;
- Gestione del contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, presentando osservazioni puntuali e documenti a supporto;
- Elaborazione di strategie per l’accertamento con adesione o il ricorso, valutando le soluzioni più vantaggiose (rateazioni, piani di rientro, definizioni agevolate);
- Assistenza in giudizio dinanzi alle Corti di Giustizia Tributarie e in Cassazione;
- Tutela del patrimonio attraverso la sospensione delle riscossioni e la protezione dei beni (opposizione a fermi, ipoteche, pignoramenti);
- Consulenza multidisciplinare grazie al coordinamento con commercialisti, consulenti del lavoro e gestori della crisi da sovraindebitamento.
6. Simulazioni pratiche
6.1 Caso A – Personal trainer con compensi non dichiarati
Scenario: Marco, personal trainer con partita IVA ordinaria, nel 2023 ha dichiarato ricavi per 20 000 €. Nel 2025 riceve un avviso di accertamento basato su indagini bancarie: l’Agenzia rileva versamenti per 35 000 € sul suo conto non giustificati e li considera ricavi non dichiarati. Marco non ha documentazione per spiegare i versamenti. L’ufficio applica l’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39 DPR 600/73 e recupera imposta sul maggiore reddito di 15 000 €, sanzione e interessi.
Calcolo (ipotesi di IRPEF al 23 %, contributi INPS 25,72 %, IVA 22 % sui compensi non fatturati – valori ipotetici):
- Imposta sul reddito: 15 000 € × 23 % = 3 450 €.
- IVA: 15 000 € × 22 % = 3 300 €.
- Contributi INPS (su reddito netto): (15 000 € – costi presunti 30 % = 10 500 €) × 25,72 % ≈ 2 701 €.
- Sanzione per omessa fatturazione (120 % dell’imposta): 3 300 € × 120 % ≈ 3 960 €.
- Sanzione per dichiarazione infedele (120 % dell’imposta): 3 450 € × 120 % ≈ 4 140 €.
Totale richiesto: circa 17 551 € più interessi di mora. Marco può:
- Presentare osservazioni nel contraddittorio, dimostrando che parte dei versamenti sono rimborsi di spese anticipate o trasferimenti tra conti (documentazione necessaria). Se riduce i versamenti non giustificati a 10 000 €, il recupero diminuisce.
- Proporre accertamento con adesione, ottenendo la riduzione delle sanzioni a un terzo (4 033 € anziché 8 100 €) e rateizzando il pagamento.
- Ricorrere in giudizio se ritiene che le presunzioni non siano gravi e concordanti (ad esempio i versamenti erano prestiti o restituzioni). Dovrà produrre prove e testimoni.
- Ravvedersi per le annualità 2024–2025, dichiarando correttamente i compensi ed evitando ulteriori sanzioni.
6.2 Caso B – Compensi sportivi e professione abituale
Scenario: Laura, personal trainer, ha collaborato con una ASD nel 2023-2024 percependo 12 000 € l’anno, che ha considerato esenti (redditi diversi ex art. 67 TUIR). Nel 2024 ha anche fatturato 25 000 € come professionista. Nel 2025 l’Agenzia contesta l’esenzione, sostenendo che l’attività verso l’ASD è abituale. Recupera l’IRPEF e l’IVA sui 24 000 € (12 000 € per due anni) più sanzioni.
Valutazione:
- La Cassazione ha chiarito che l’esenzione per compensi sportivi non si applica a chi svolge l’attività con professionalità . Poiché Laura esercita la professione di personal trainer e ha partita IVA, deve fatturare anche i compensi ricevuti dall’ASD e pagarvi le imposte.
- Possibili difese: dimostrare che la collaborazione con l’ASD aveva carattere occasionale e non professionale (contratto a progetto limitato nel tempo, altri redditi prevalenti); prova contraria mediante documentazione che il tempo dedicato all’ASD era limitato.
- Adesione: l’ufficio potrebbe ridurre le sanzioni a un terzo e rateizzare l’importo. Se l’evasione è modesta, Laura può valutare di definire la vertenza evitando il contenzioso.
Conclusione
L’accertamento fiscale a carico di un personal trainer può essere un’esperienza complessa e costosa. Tuttavia l’ordinamento offre strumenti efficaci per tutelarsi: il principio del contraddittorio garantisce la partecipazione del contribuente al procedimento , le norme dello Statuto consentono di far valere i propri diritti durante le verifiche , la giurisprudenza recente ha attenuato le presunzioni sui movimenti bancari , mentre l’accertamento con adesione e le definizioni agevolate permettono di ridurre sanzioni e interessi.
Agire tempestivamente è essenziale: esaminare l’atto, partecipare al contraddittorio, raccogliere la documentazione e valutare le strategie con un professionista. Il supporto di un team multidisciplinare consente di individuare i vizi dell’avviso (mancato contraddittorio, motivazione insufficiente, errori di calcolo), predisporre una difesa efficace, proporre ricorso o trovare una soluzione bonaria. In casi di difficoltà economica, strumenti come il ravvedimento operoso, la rateazione, la rottamazione e la crisi da sovraindebitamento offrono percorsi per gestire il debito e ripartire.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti sono a disposizione per assistere i personal trainer e i professionisti del fitness. Grazie alla competenza nel diritto tributario, bancario e nella gestione della crisi, lo Studio offre soluzioni personalizzate: dall’analisi dell’atto alla rappresentanza in giudizio, dalla sospensione delle procedure esecutive alla negoziazione dei debiti.
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