Accertamento fiscale a un barber shop: come difendersi subito e bene

Introduzione

L’avviso di accertamento fiscale è un atto con cui l’Agenzia delle Entrate contesta al contribuente il mancato pagamento di imposte e può riguardare qualsiasi attività economica, anche quelle “di vicinato” come barber shop e parrucchieri. Negli ultimi anni l’attenzione del fisco verso il settore dei servizi personali è aumentata perché i pagamenti in contanti, l’uso di prodotti di consumo e la presenza di personale dipendente rendono più facile la ricostruzione presuntiva dei ricavi e più elevati i rischi di contestazioni. Nei casi più gravi l’accertamento può comportare il recupero dell’imposta evasa, sanzioni amministrative fino al 200 % del tributo dovuto, interessi e perfino implicazioni penali quando il superamento delle soglie integra reati di dichiarazione fraudolenta o omessa dichiarazione. Ricevere un avviso di accertamento è quindi un evento potenzialmente dirompente per un barbiere perché può portare a pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e interruzione dell’attività.

Per evitare di subire le conseguenze più gravi è fondamentale reagire immediatamente, conoscere i propri diritti e approntare una strategia difensiva basata su norme e sentenze aggiornate. L’ordinanza n. 26182/2025 della Corte di cassazione ha confermato che, in presenza di gravi incongruenze tra costi e ricavi o di una gestione antieconomica, l’Agenzia può rettificare i redditi mediante il metodo analitico‑induttivo previsto dall’art. 39 del D.P.R. 600/1973 . Al tempo stesso, la stessa Cassazione ha ribadito che il contribuente può contestare l’atto dimostrando la corretta contabilizzazione dei ricavi o l’inidoneità degli indizi, potendo far valere l’obbligo di contraddittorio preventivo e la cosiddetta “prova di resistenza” . La riforma fiscale del 2024 ha introdotto nuovi strumenti come il concordato preventivo biennale e ha potenziato l’adesione con invito preventivo dell’Ufficio , mentre la legge di bilancio 2023 ha riaperto la definizione agevolata delle cartelle esattoriali (rottamazione‑quater) concedendo significativi sgravi . In questo contesto complesso è facile commettere errori, ma con l’assistenza di professionisti specializzati è possibile difendersi efficacemente, ridurre o annullare la pretesa tributaria e, quando necessario, definire il debito mediante strumenti alternativi.

La presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo è un cassazionista con anni di esperienza nel diritto tributario, bancario e nella gestione della crisi d’impresa. Coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale. Oltre all’attività di difesa in giudizio, l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e risulta iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia come professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) . È inoltre esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e svolge incarichi di consulenza e assistenza nelle procedure di concordato preventivo biennale, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione del debito. Grazie a queste qualifiche il suo studio può affiancare imprenditori, professionisti e privati nelle diverse fasi dell’accertamento: analisi dell’atto, predisposizione di memorie e ricorsi, sospensione delle misure esecutive, trattative con l’amministrazione, piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali.

Come può aiutare concretamente

  1. Analisi preventiva dell’atto: verifica della legittimità dell’accertamento, controllo della motivazione, dell’attivazione del contraddittorio e del rispetto dei termini.
  2. Memorie difensive e ricorsi: predisposizione di osservazioni scritte durante il contraddittorio, istanza di accertamento con adesione o impugnazione dell’avviso dinanzi al giudice tributario.
  3. Sospensione e autotutela: richiesta di sospensione dell’atto in presenza di vizi gravi, invio di istanze di autotutela per ottenere l’annullamento o la riduzione del debito.
  4. Negoziazione e definizione agevolata: assistenza nella rottamazione‑quater delle cartelle e nella definizione degli accertamenti con adesione o tramite concordato preventivo biennale .
  5. Gestione della crisi: supporto nella presentazione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione del debito o liquidazione del patrimonio ai sensi della L. 3/2012 .

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale per l’accertamento dei parrucchieri

1.1 Le norme che consentono l’accertamento analitico‑induttivo

Gli accertamenti fiscali nei confronti dei barbieri si basano principalmente sul D.P.R. 600/1973 (imposte sui redditi) e sul D.P.R. 633/1972 (IVA). Questi decreti prevedono diverse modalità di controllo che vanno dal metodo “analitico‑induttivo”, fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti, al metodo “induttivo puro” che consente di prescindere dalla contabilità quando questa è totalmente inattendibile. Di seguito le disposizioni più rilevanti:

NormaContenuto principaleCitazione
Art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973Prevede che l’Agenzia può rettificare il reddito d’impresa quando dalle scritture contabili o da altre verifiche risultano incompletezze, falsità o inesattezze. In tali casi è possibile desumere l’esistenza di ricavi non dichiarati attraverso presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, integrando i dati contabili con elementi indiziari .
Art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973Consente l’accertamento induttivo puro quando la dichiarazione manca, non sono esibiti o sono inattendibili i libri e le scritture contabili. In questo caso l’Ufficio può determinare il reddito prescindendo completamente dalla contabilità e avvalendosi di presunzioni anche non gravi, precise e concordanti .
Art. 32, D.P.R. 600/1973Disciplina i poteri di controllo sui conti bancari: l’Ufficio può utilizzare gli elementi tratti da rapporti bancari come presunzione di ricavi o compensi se il contribuente non dimostra che tali elementi sono stati già contabilizzati. Depositi e prelevamenti non giustificati rilevano come ricavi se superano determinate soglie .
Art. 38, D.P.R. 600/1973Prevede la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche (redditometro) sulla base di spese e capacità contributiva. L’Ufficio deve invitare il contribuente prima dell’emissione dell’accertamento sintetico; il contribuente può dimostrare che le spese sono state sostenute con redditi esenti o risparmi .
Art. 55, comma 2, D.P.R. 633/1972Per l’IVA consente l’accertamento induttivo quando la dichiarazione manca o la contabilità è inutilizzabile, analogamente a quanto stabilito dall’art. 39 comma 2 .
Art. 6-bis, L. 212/2000 (Statuto del contribuente)Introdotto nel 2024, prevede l’obbligo generale di contraddittorio preventivo per tutti gli atti di accertamento autonomamente impugnabili. L’Ufficio deve trasmettere al contribuente uno schema di atto e attendere almeno 60 giorni per acquisire osservazioni; l’atto definitivo deve motivare in merito ai rilievi formulati dal contribuente . Restano esclusi gli atti automatizzati e di mera liquidazione .
Art. 1, comma 2‑bis, D.Lgs. 218/1997Modificato dal D.Lgs. 13/2024, stabilisce che lo schema di avviso inviato per il contraddittorio deve contenere anche l’invito a chiedere l’accertamento con adesione. Se il contraddittorio non è dovuto, l’invito è inserito nell’atto definitivo .
Art. 10‑16, D.Lgs. 13/2024Introducono il concordato preventivo biennale (CPB) per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA). Possono aderire al CPB solo i contribuenti che hanno regolarizzato i debiti fiscali sopra 5.000 €, non hanno omesso la dichiarazione nei tre periodi precedenti e non hanno condanne per reati tributari . L’accettazione vincola il contribuente a dichiarare i redditi concordati per due anni e comporta controlli automatizzati .
Legge 197/2022 (L. di bilancio 2023), commi 231-241Ha introdotto la rottamazione‑quater delle cartelle: i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti pagando solo imposta e somme a titolo di rimborso spese, senza interessi e sanzioni . Il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o in massimo 18 rate . La domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2023, indicando il numero di rate e gli eventuali ricorsi pendenti ; la presentazione sospende i termini prescrizionali e blocca procedure esecutive . Sono esclusi i debiti relativi a risorse UE, aiuti di Stato, sanzioni penali e altre categorie .
Legge 3/2012 e D.M. 202/2014Disciplina la composizione della crisi da sovraindebitamento. Il debitore può proporre un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione o la liquidazione del patrimonio e deve farsi assistere da un Organismo di composizione della crisi (OCC). Il D.M. 202/2014 ha istituito il registro degli OCC presso il Ministero della Giustizia .

1.2 Giurisprudenza recente rilevante per i barber shop

La giurisprudenza ha svolto un ruolo decisivo nell’interpretazione delle norme sul contraddittorio e sull’uso di presunzioni per ricostruire i ricavi di barbieri e parrucchieri. Di seguito le pronunce di maggiore interesse (tutte emesse entro dicembre 2025):

  • Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 24783/2025 (8 settembre 2025) – ha precisato che l’obbligo di contraddittorio preventivo previsto dall’art. 10 della L. 146/1998 è limitato agli accertamenti fondati esclusivamente sugli studi di settore; quando l’accertamento si basa anche su altri elementi (irregolarità contabili, antieconomicità), l’obbligo non opera . La Corte ha ribadito l’obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale soltanto per i tributi armonizzati e ha chiarito che la violazione comporta la nullità dell’atto solo se il contribuente assolve all’onere di indicare concretamente le difese che avrebbe potuto far valere (cosiddetta prova di resistenza) .
  • Cassazione, Sezioni Unite, ordinanza 21271/2025 (25 luglio 2025) – ha confermato l’orientamento secondo cui, per gli avvisi emessi prima dell’entrata in vigore dell’art. 6‑bis della L. 212/2000, l’obbligo di contraddittorio preventivo esiste solo per i tributi armonizzati. Anche in questo caso la nullità dell’atto richiede che il contribuente dimostri, con fatti concreti, che l’interlocuzione avrebbe potuto condurre a un risultato diverso .
  • Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 26182/2025 (25 settembre 2025) – ha legittimato un accertamento analitico‑induttivo nei confronti di un barbiere che presentava un’elevata incidenza del costo del personale rispetto ai ricavi. La Corte ha rilevato la persistente antieconomicità (l’impresa operava da anni con perdite) e ha ribadito che, in presenza di gravi incongruenze tra costi e ricavi o di gestione inefficiente, l’ufficio può determinare il reddito con il metodo analitico‑induttivo . Il contribuente deve fornire una documentazione adeguata per confutare le presunzioni; in mancanza, l’accertamento è legittimo .
  • Cassazione, ordinanza 25049/2025 – ha statuito che, per effettuare un accesso domiciliare ai fini IVA, la Guardia di Finanza deve richiedere un’autorizzazione motivata ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 633/1972. Tale autorizzazione deve indicare gli indizi gravi del reato e deve essere depositata insieme alla richiesta; in caso contrario, l’autorizzazione e l’accertamento sono nulli .
  • Cassazione, ordinanze 12988/2025, 16168/2025 e 5586/2023 – interpretando la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023, hanno riconosciuto che l’Ufficio deve dedurre forfettariamente anche i costi quando ricostruisce i ricavi sulla base di prelevamenti bancari ex art. 32 D.P.R. 600/1973, evitando un trattamento deteriore rispetto a chi non tiene la contabilità .
  • CTR Lazio, sentenza 2684/7/2020 (il cosiddetto “shampometro”) – ha ritenuto legittima la ricostruzione dei ricavi di un salone di parrucchieri in base al consumo di shampoo. Il giudice ha affermato che l’elevato consumo di prodotti rispetto ai ricavi dichiarati rappresenta un indizio grave di evasione e ha richiamato precedenti della Cassazione che utilizzavano parametri simili (tovagliometro, lenzuolometro, farinometro) . Tale sentenza, confermata dalla Cassazione, mostra che il fisco può comparare l’utilizzo dei materiali con i ricavi per dedurre l’esistenza di compensi non dichiarati.
  • CGUE, cause C‑129/13 e C‑130/13, sentenza 3 luglio 2014 (Kasler) – secondo la Corte di giustizia, la violazione del diritto al contraddittorio comporta l’annullamento dell’atto solo quando il contribuente dimostra in concreto che avrebbe potuto difendersi con argomenti non manifestamente pretestuosi . Le pronunce della Cassazione del 2025 si fondano su questo principio.

Queste decisioni dimostrano che i barber shop sono soggetti a forme di accertamento molto invasive che si basano su analisi economiche e su presunzioni di consumo. Conoscere le regole processuali e le tutele garantite dalla giurisprudenza è essenziale per predisporre una difesa efficace.

1.3 Altre disposizioni normative rilevanti

Oltre agli articoli di legge già citati, esistono ulteriori norme che intervengono sul procedimento di accertamento e che hanno un impatto diretto sulle attività artigianali come i saloni di parrucchieri.

Art. 52 D.P.R. 633/1972 – Accessi, ispezioni e verifiche

L’articolo 52 consente agli uffici IVA di effettuare accessi e ispezioni nei locali dove si esercitano attività commerciali, artistiche o professionali. Le ispezioni devono avvenire con autorizzazione del capo dell’ufficio e – se i locali sono adibiti anche ad abitazione – con autorizzazione del procuratore della Repubblica . Durante l’accesso la presenza del titolare o di un suo delegato è obbligatoria e, per procedere a perquisizioni personali o aprire borse e cassetti, è necessaria un’autorizzazione ulteriore . Questa norma tutela il diritto alla privacy e limita gli accessi arbitrari: ogni operazione svolta senza le prescritte autorizzazioni può essere contestata.

Art. 54 D.P.R. 633/1972 – Rettifica delle dichiarazioni IVA

L’ufficio IVA può procedere alla rettifica della dichiarazione annuale se ritiene che l’imposta dovuta sia inferiore a quella effettiva o il credito sia superiore al dovuto. La verifica avviene confrontando i dati della dichiarazione con quelli annotati nei registri e con altre scritture contabili; le omissioni o false indicazioni possono essere dedotte tramite presunzioni semplici gravi, precise e concordanti . La norma consente l’emissione di avvisi di accertamento parziale sulla base di elementi acquisiti anche da verifiche presso terzi . È importante perché, in caso di scostamenti tra l’IVA versata e i corrispettivi, l’Ufficio può rettificare l’imposta senza dover contestare l’intero reddito d’impresa.

Art. 51 D.P.R. 633/1972 e art. 33 D.P.R. 600/1973 – Poteri istruttori

Gli articoli 51 e 33 conferiscono ai funzionari la facoltà di chiedere questionari e convocare il contribuente per chiarimenti. L’inosservanza di queste richieste può giustificare l’adozione del metodo induttivo puro. Pertanto è opportuno collaborare nella fase istruttoria, fornendo le informazioni richieste e documentando eventuali difficoltà a reperirle.

Art. 15 e 18 D.Lgs. 472/1997 – Riduzione delle sanzioni

La riduzione delle sanzioni in caso di accertamento con adesione o di pagamento spontaneo delle somme dovute è disciplinata dagli artt. 15 e 18 del D.Lgs. 472/1997. In presenza di violazioni dichiarative il contribuente può pagare con lo sconto del 1/3 o addirittura del 1/6 se la violazione è contestata in via bonaria. Questo regime rende spesso conveniente la definizione in sede amministrativa.

Legge 146/1998 e D.M. 24 dicembre 1999 – Studi di settore e ISA

La legge 146/1998 ha introdotto gli studi di settore per la ricostruzione dei ricavi di professionisti e imprese in base a parametri economici e territoriali. Dal 2019 tali strumenti sono stati sostituiti dagli indici sintetici di affidabilità (ISA). I saloni di parrucchieri sono classificati con un proprio codice ATECO e devono compilare il modello ISA. Un punteggio basso indica potenziale evasione e può determinare la selezione per un accertamento. Le istruzioni dell’Agenzia prevedono comunque che gli ISA siano strumenti di orientamento e che non possano costituire l’unica base per la rettifica: è necessario contestare eventuali scostamenti motivando le peculiarità dell’attività.

Queste disposizioni integrano il quadro normativo e consentono al contribuente di individuare ulteriori margini difensivi.

1.4 Le presunzioni e l’onere della prova

Uno degli aspetti più discussi degli accertamenti sui parrucchieri riguarda l’uso di presunzioni per dedurre la presenza di ricavi non dichiarati. Ai sensi dell’art. 2729 del Codice civile, le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, che può ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti . Questo principio, applicato anche alle presunzioni tributarie, comporta che gli elementi indiziari utilizzati dall’Ufficio debbano avere un contenuto idoneo a fondare un convincimento logico; la gravità riguarda la forza probatoria, la precisione concerne la specificità e la concordanza implica l’armonia tra vari indizi. La giurisprudenza ha ribadito che, per essere considerate gravi, le presunzioni devono dimostrare con sufficiente certezza il fatto ignoto e non devono essere contraddette da altri elementi .

Nel contenzioso tributario l’onere della prova si ripartisce in modo peculiare: l’Amministrazione deve fornire elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, mentre il contribuente può vincere la presunzione dimostrando con prova contraria che le operazioni sono state contabilizzate o che gli indizi sono errati. Per esempio, se l’Ufficio ricostruisce i ricavi in base al numero di dipendenti e ai consumi di shampoo, spetta al barbiere dimostrare che parte dello shampoo è stato sprecato o usato per servizi gratuiti, oppure che i dipendenti lavorano poche ore. La Cassazione (ord. 26182/2025) ha chiarito che, in presenza di una gestione antieconomica, l’Ufficio può utilizzare il metodo analitico‑induttivo e che il contribuente deve fornire adeguati elementi per contrastare gli indizi .

Le presunzioni si distinguono in relative e assolute. Le prime (o juris tantum) consentono al contribuente di produrre prova contraria, come nel caso dei versamenti bancari non giustificati (che possono essere dimostrati essere restituzioni di prestiti). Le seconde (o juris et de jure) non ammettono prova contraria e si applicano a casi specifici previsti dalla legge (ad esempio, la presunzione che l’imposta sul valore aggiunto sia stata addebitata al cliente). Nei procedimenti fiscali la maggior parte delle presunzioni è relativa; pertanto la tempestiva raccolta di documenti (contratti, estratti conto, note spese) può ribaltare l’impianto accusatorio.

Un’altra distinzione riguarda le presunzioni legali e le presunzioni semplici. Le presunzioni legali derivano direttamente da una norma (ad esempio, l’art. 32 del D.P.R. 600/1973 presume ricavi i versamenti bancari non giustificati), mentre le presunzioni semplici derivano dal ragionamento del giudice. Nel caso dei parrucchieri, lo shampometro rientra tra le presunzioni semplici: l’Ufficio deduce che un consumo elevato di prodotti corrisponde a un maggior numero di prestazioni non fatturate. Tuttavia, come ricordato dalla CTR Lazio e dalla Cassazione, la presunzione deve essere supportata da altri elementi (incassi in contanti, dipendenti, movimenti bancari) e non può essere assoluta . Ciò apre spazi importanti per la difesa.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un avviso di accertamento

2.1 Verifica della notifica e analisi dell’atto

L’avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente (presso la residenza, il domicilio fiscale o tramite PEC) entro i termini di decadenza stabiliti dalle singole imposte. Per l’imposta sui redditi e l’IVA il termine ordinario è il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o, in caso di omessa dichiarazione, del settimo anno. È indispensabile verificare che la notifica sia avvenuta correttamente: eventuali vizi nel procedimento notificatorio possono rendere nullo l’atto.

All’interno dell’avviso devono essere riportati i presupposti di fatto e di diritto che giustificano la pretesa tributaria. Per gli accertamenti emessi dopo il 22 giugno 2023 l’Ufficio deve inoltre dimostrare di aver rispettato il contraddittorio preventivo ai sensi dell’art. 6‑bis della L. 212/2000, trasmettendo al contribuente uno schema di atto e attendendo almeno 60 giorni per le osservazioni . Nel nuovo testo la norma prevede che il contraddittorio riguarda tutti gli atti impositivi, salvo quelli emessi con procedure automatizzate. Per gli atti anteriori resta applicabile la disciplina giurisprudenziale: il contraddittorio è obbligatorio soltanto per i tributi armonizzati (IVA, accise) e la sua violazione comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente riesce a dimostrare la prova di resistenza .

Durante la verifica dell’atto occorre controllare:

  • Motivazione: deve indicare le ragioni dell’accertamento, i dati utilizzati (studi di settore, ISA, consumi di shampoo, costi del personale, movimenti bancari) e le norme applicate.
  • Metodologia di accertamento: distinguere se l’Ufficio ha applicato il metodo analitico‑induttivo (art. 39, comma 1, lett. d) o l’induttivo puro (comma 2). Nel primo caso la presunzione deve essere grave, precisa e concordante; nel secondo è sufficiente l’inattendibilità della contabilità .
  • Rispetto del contraddittorio: verificare se l’Ufficio ha inviato lo schema di atto e se ha considerato le osservazioni. In mancanza di contraddittorio per atti post‑2024, il contribuente può eccepire la nullità; per gli atti pre‑2024 occorre dimostrare la prova di resistenza .
  • Invito all’adesione: accertare se nello schema di atto o nell’avviso definitivo è presente l’invito a richiedere l’accertamento con adesione, come imposto dal D.Lgs. 13/2024 .
  • Prescrizione e decadenza: calcolare i termini di decadenza e la sospensione derivante da eventuali definizioni agevolate (rottamazione, adesione) o dalla presentazione di istanze.

2.2 Attivare il contraddittorio e l’accertamento con adesione

Una volta ricevuto lo schema di atto, il contribuente ha a disposizione almeno 60 giorni per presentare memorie, documenti e osservazioni. È consigliabile depositare un’istanza di accesso agli atti per ottenere copia del fascicolo ispettivo (verbali, istanze di autorizzazione per accessi, dati bancari). Successivamente si può:

  1. Presentare osservazioni difensive: contestare la metodologia, fornire prove (scontrini, agende appuntamenti, elenchi dei clienti, bilanci, contratti di lavoro) e richiedere la rettifica dei ricavi. In caso di “shampometro”, si può dimostrare che le forniture di shampoo sono utilizzate per lavaggi gratuiti o promozioni, oppure che parte del prodotto è sprecato; nel caso di presunzioni sui dipendenti, si può evidenziare l’utilizzo di lavoratori a chiamata o part‑time.
  2. Richiedere l’accertamento con adesione: è un procedimento deflattivo che consente di concordare l’imposta e di ottenere la riduzione delle sanzioni a 1/3. Il contribuente deve formulare la richiesta entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di atto; la presentazione sospende per 90 giorni il termine per proporre ricorso. Con la riforma del 2024, l’invito all’adesione è obbligatorio nello schema di atto .
  3. Verificare l’adesione al concordato preventivo biennale: se il barber shop applica gli ISA e possiede i requisiti di affidabilità, può richiedere di aderire al CPB entro la scadenza annuale. Il CPB impegna il contribuente a dichiarare per due anni un reddito concordato con l’Agenzia e prevede l’assenza di accertamenti analitici su quei periodi . Occorre però aver regolarizzato i debiti fiscali sopra 5.000 € e non aver omesso dichiarazioni o commesso reati nei tre anni precedenti .

2.3 Impugnare l’avviso: termini e modalità

Se l’Ufficio emette l’avviso definitivo senza accogliere le osservazioni, il contribuente può:

  1. Impugnare dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex commissione tributaria provinciale) entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso può essere inviato tramite PEC con firma digitale; è necessario versare il contributo unificato e indicare nel ricorso i motivi di illegittimità (vizi di notifica, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, errata applicazione del metodo induttivo, errori di calcolo, prescrizione). Quando la notifica avviene nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto il termine è sospeso per 31 giorni (c.d. feriale).
  2. Chiedere la sospensione dell’atto: contestualmente al ricorso si può depositare un’istanza di sospensione giudiziale dimostrando il periculum in mora (danno grave e irreparabile) e l’fumus boni iuris (probabilità di vittoria). In presenza di accessi bancari non autorizzati o gravi vizi di motivazione la sospensione è spesso concessa.
  3. Proporre istanza di autotutela: anche dopo la notifica dell’avviso definitivo il contribuente può presentare all’Ufficio una richiesta di annullamento in autotutela in caso di errori evidenti (ad esempio, mancata applicazione del contraddittorio post‑2024 o errata individuazione del soggetto passivo). L’Ufficio non è obbligato ad accogliere l’istanza ma, quando il vizio è macroscopico, è tenuto a riesaminare l’atto.
  4. Rinegoziare o rateizzare il debito: se il ricorso viene respinto o se si preferisce evitare la lite, è possibile definire la controversia con pagamento rateale (piano di rientro) o accedendo alla rottamazione delle cartelle. Le sanzioni e gli interessi possono essere notevolmente ridotti .

2.4 Accessi, ispezioni e requisiti di legittimità

Le verifiche nei saloni di parrucchieri possono essere svolte presso il locale (“accesso”) o presso la sede dell’Agenzia (“verifica a tavolino”). Gli ispettori (Guardia di finanza o Agenzia delle entrate) devono rispettare alcune garanzie procedurali:

  1. Autorizzazione motivata: per accedere in locali adibiti a domicilio (come quelli annessi all’abitazione) occorre l’autorizzazione del procuratore della Repubblica, che deve essere motivata sulla base di gravi indizi di violazioni tributarie. La Cassazione ha dichiarato la nullità dell’autorizzazione e dell’accertamento se l’autorizzazione è generica o non depositata .
  2. Verbale di constatazione: alla fine dell’ispezione deve essere redatto un verbale contenente le contestazioni; il verbale deve essere consegnato al contribuente che può formulare osservazioni entro 60 giorni.
  3. Rispetto dello Statuto del contribuente: l’art. 12 della L. 212/2000 prevede che durante la verifica i funzionari non possano permanere nei locali per più di 30 giorni (prorogabili) e che debbano informare il contribuente dei propri diritti; l’art. 6‑bis impone il contraddittorio preventivo .
  4. Utilizzo dei dati bancari: ai sensi dell’art. 32 D.P.R. 600/1973, i dati acquisiti dai conti correnti sono presunzione di ricavi o compensi se il contribuente non dimostra che sono stati contabilizzati . Tuttavia, la Cassazione ha riconosciuto che devono essere dedotti forfettariamente i costi inerenti per evitare trattamenti iniqui .

2.5 Il processo tributario: fasi e tempi

Dopo la notifica dell’avviso e la scadenza del contraddittorio, l’eventuale contenzioso si svolge dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). Il processo si articola in più fasi, ognuna con specifici termini:

  1. Presentazione del ricorso (fase introduttiva): il contribuente deve depositare il ricorso entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (90 giorni in presenza di istanza di accertamento con adesione). Il ricorso deve contenere i dati dell’atto impugnato, le motivazioni e le richieste. Deve essere versato il contributo unificato.
  2. Costituzione in giudizio della parte resistente: l’Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dalla notifica del ricorso, deposita le proprie controdeduzioni e può sollevare eccezioni di rito (es. tardività, incompetenza).
  3. Memorie integrative e repliche: entro 20 giorni prima dell’udienza le parti possono depositare ulteriori memorie, documenti e repliche. In questa fase è possibile presentare istanza di mediazione tributaria (obbligatoria per controversie fino a 50.000 €).
  4. Udienza di trattazione: le parti sono convocate; i difensori illustrano oralmente le proprie ragioni. In alcuni casi è possibile proporre conciliazione giudiziale: l’accordo, ratificato dal giudice, comporta la riduzione delle sanzioni a 1/3 e conclude il giudizio.
  5. Decisione e impugnazione: la Corte emette la sentenza, che può essere impugnata con appello entro 60 giorni dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (ex Commissione regionale). La sentenza di appello può essere a sua volta impugnata per cassazione. Nelle more dell’appello è possibile chiedere la sospensione dell’esecutività.

Conoscere queste fasi permette di rispettare i termini e di non decadere dalle proprie facoltà processuali. Un avvocato esperto seguirà ogni passaggio, presenterà le memorie nei termini e valuterà l’opportunità di definire la lite con conciliazione o mediazione.

3. Difese e strategie legali per un barber shop

La difesa contro un accertamento fiscale richiede l’analisi delle presunzioni utilizzate e la presentazione di prove idonee a dimostrare la correttezza dei ricavi dichiarati. Di seguito alcune strategie operative.

3.1 Dimostrare la correttezza dei ricavi e la gestione economica

Raccogliere documentazione puntuale: un barbiere può contrastare l’accertamento fornendo:

  • Registri e agende appuntamenti: indicano il numero di clienti serviti, l’orario e il prezzo praticato. Confrontando questi dati con i ricavi dichiarati si può dimostrare che le presunzioni del Fisco sono errate.
  • Scontrini e corrispettivi telematici: conservare le chiusure giornaliere, i corrispettivi telematici e i riepiloghi mensili; se un apparecchio non funzionava, è utile allegare la segnalazione di guasto.
  • Contratti di lavoro e buste paga: per contestare le presunzioni basate sul costo del personale (es. ordinanza 26182/2025), è necessario dimostrare che i lavoratori sono part‑time, apprendisti o a chiamata; la spesa per il personale può essere elevata in certe zone perché il barbiere investe nella qualità del servizio.
  • Fatture di acquisto di prodotti: documentare che l’elevato consumo di shampoo si riferisce a lavaggi gratuiti, promozioni o servizi inclusi (taglio + lavaggio), oppure che i prodotti sono acquistati in anticipo per risparmiare. La CTR Lazio ha ammesso il metodo dello “shampometro” ma non può essere applicato in modo rigido; spetta al contribuente spiegare eventuali incongruenze.
  • Attestazioni del commercialista: un professionista può predisporre perizia economica per giustificare margini ridotti (ad esempio, promozioni di lancio, concorrenza locale, ristrutturazioni del negozio) e dimostrare che l’antieconomicità è apparente.

3.2 Contestare la legittimità delle presunzioni

Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti se l’Ufficio applica il metodo analitico‑induttivo. È possibile eccepire:

  • Insussistenza della gravità: la sola differenza tra costi e ricavi non è sufficiente; occorrono più elementi concordanti. Se la ricostruzione dei ricavi si basa esclusivamente sugli indici sintetici (ISA) o sugli studi di settore senza altri riscontri, l’obbligo di contraddittorio preventivo è rafforzato .
  • Assenza di precisione: contestare l’esattezza dei calcoli (percentuali di shampoo per cliente, costo medio del lavoro, numero di sedute) e chiedere l’esibizione dei dati da parte dell’Ufficio.
  • Incongruenza: l’indice “shampometro” può variare in base al tipo di servizio (uomo/donna, barba, colorazione); analogamente, un consumo anomalo di prodotti può derivare da furti o da deterioramento della merce.

3.3 Eccepire la violazione del contraddittorio

Per gli accertamenti emessi dopo l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis della L. 212/2000 (1° luglio 2024) il contraddittorio preventivo è obbligatorio per tutti gli atti impositivi. La mancata comunicazione dello schema di atto o l’inadeguata considerazione delle osservazioni comportano la nullità dell’avviso . Per gli avvisi antecedenti, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale è rilevante solo per l’IVA; l’annullamento è subordinato alla prova di resistenza . In sede di ricorso è necessario indicare quali elementi non sono stati considerati e in che modo avrebbero potuto influire sul risultato.

3.4 Far valere la deduzione dei costi sui prelevamenti bancari

Se l’accertamento è basato su movimenti bancari non giustificati (art. 32 D.P.R. 600/1973), il contribuente può sostenere che i versamenti e i prelevamenti riguardano operazioni non imponibili (prestiti, rimborsi) o possono essere tassati solo nella misura del ricavo netto. La Corte costituzionale con la sentenza n. 10/2023 e la Cassazione con ordinanze 5586/2023, 12988/2025 e 16168/2025 hanno affermato che, ai fini delle imposte dirette, l’Ufficio deve calcolare forfettariamente i costi associati ai prelevamenti, evitando un prelievo irragionevole . Pertanto, se l’accertamento considera i prelevamenti come ricavi lordi, occorre chiedere la riduzione per i costi inerenti.

3.5 Usare strumenti deflattivi e agevolazioni

Spesso è preferibile raggiungere una soluzione concordata con l’Amministrazione per ridurre tempi e costi. I principali strumenti sono:

  1. Accertamento con adesione: permette di definire l’imposta con riduzione delle sanzioni a 1/3. Con la riforma del 2024 è obbligatorio l’invito all’adesione nello schema di atto ; il contribuente può presentare richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione e la procedura sospende per 90 giorni il termine per ricorrere.
  2. Definizione agevolata e rottamazione: la legge di bilancio 2023 (commi 231‑241) ha previsto la rottamazione‑quater delle cartelle: versando la sola imposta e i costi di riscossione, senza interessi e sanzioni, è possibile estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 . Il contribuente sceglie il numero di rate (fino a 18) e presenta la domanda all’agente entro il termine stabilito . La rottamazione sospende le procedure di recupero fino al pagamento integrale . Per i saloni di parrucchieri che hanno debiti pregressi, la rottamazione rappresenta una soluzione per ripartire con un peso fiscale ridotto.
  3. Concordato preventivo biennale (CPB): dedicato a imprese e professionisti che applicano gli ISA. Il CPB offre certezza sui redditi da dichiarare per due anni in cambio di regolarizzazione preventiva dei debiti sopra 5.000 € . Non possono accedere i contribuenti che hanno omesso la dichiarazione nei tre anni precedenti o sono stati condannati per reati fiscali . L’accettazione vincola il contribuente a dichiarare il reddito concordato e comporta controlli automatizzati . Un barbiere che intende pianificare le imposte e evitare accertamenti può valutare l’adesione.
  4. Procedure di sovraindebitamento: quando il debito fiscale è insostenibile si può ricorrere alle procedure previste dalla L. 3/2012, come l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il piano del consumatore o la liquidazione del patrimonio. Queste procedure richiedono l’assistenza di un Organismo di composizione della crisi e consentono di ottenere la falcidia dei debiti e la liberazione dai debiti residui dopo l’esecuzione del piano .
  5. Transazione fiscale nelle procedure concorsuali: nei casi di crisi d’impresa, il codice della crisi consente di proporre una transazione fiscale con il Fisco all’interno di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione, ottenendo la riduzione delle sanzioni e, in alcuni casi, del capitale.

3.6 Difendersi in caso di reati tributari

Se l’accertamento evidenzia violazioni che superano determinate soglie, l’Agenzia può trasmettere gli atti alla procura per l’accertamento dei reati tributari: dichiarazione fraudolenta (art. 2 D.Lgs. 74/2000), dichiarazione infedele (art. 4), omessa dichiarazione (art. 5), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10). Il barbiere deve:

  • Richiedere la sospensione del processo penale in attesa della definizione del contenzioso tributario; spesso la Corte di cassazione riconosce l’effetto pregiudiziale della decisione tributaria.
  • Valutare l’oblazione e la non punibilità per particolare tenuità del fatto: per alcune fattispecie la legge prevede l’esclusione della punibilità se l’imposta evasa è inferiore a una soglia e si effettua il pagamento del debito prima della sentenza di primo grado.
  • Accedere alla definizione agevolata: il pagamento dell’imposta e delle sanzioni amministrative prima della dichiarazione di apertura del dibattimento può estinguere il reato (istituto della “causa di non punibilità” per estinzione del debito).

3.7 Strategie difensive complementari

Oltre alle tecniche illustrate, esistono ulteriori strategie che possono rafforzare la difesa di un barber shop:

  1. Contestare i parametri degli studi di settore e degli ISA: se l’avviso è fondato su scostamenti dagli ISA, si può dimostrare che i parametri non considerano elementi specifici dell’attività (ubicazione in quartiere periferico, stagionalità, concorrenza, ristrutturazioni). La normativa chiarisce che gli ISA sono strumenti di selezione e che gli scostamenti devono essere integrati con altri elementi. È quindi fondamentale fornire una spiegazione dettagliata delle variabili che hanno determinato un punteggio basso.
  2. Documentare i costi straordinari: molte spese sostenute dal barbiere – come l’acquisto di arredi di design, la formazione del personale su tagli innovativi, l’avvio di campagne pubblicitarie o l’adeguamento dei locali alle norme di sicurezza – riducono l’utile e possono dare l’illusione di una gestione antieconomica. Allegare le fatture e i contratti può giustificare margini ridotti.
  3. Adottare strumenti di protezione patrimoniale: prima di ricevere un avviso è possibile valutare la costituzione di strumenti come il fondo patrimoniale, il trust o le società holding per separare il patrimonio personale da quello aziendale. Se istituiti in conformità alla legge e con adeguato anticipo, questi strumenti possono limitare la possibilità di esecuzione sui beni della famiglia. Occorre tuttavia evitare finalità fraudolente perché l’Agenzia può revocare gli atti di disposizione compiuti in frode ai creditori.
  4. Chiedere la rateizzazione del debito: anche dopo la notifica della cartella esattoriale è possibile chiedere all’Agenzia delle entrate riscossione la rateizzazione fino a 72 rate mensili (o fino a 120 in casi eccezionali). La concessione è automatica per debiti fino a 120.000 €, purché il contribuente dimostri lo stato di temporanea difficoltà economica. Rateizzare consente di evitare pignoramenti e di pianificare il pagamento senza compromettere la continuità dell’attività.
  5. Sfruttare le definizioni agevolate e le riaperture: negli ultimi anni il legislatore ha introdotto molteplici rottamazioni e definizioni agevolate che hanno consentito di pagare solo il tributo senza interessi e sanzioni. È consigliabile aderire tempestivamente alle riaperture (come il D.L. 2023 c.d. “Rottamazione‑quater” e le eventuali proroghe) per ridurre il carico fiscale e ristrutturare il debito.

Queste strategie completano l’arsenale difensivo e devono essere valutate in base alle caratteristiche dell’impresa e alla fase del procedimento.

3.8 Gestione dei dipendenti, contributi e controlli incrociati

I controlli fiscali sui barber shop non si limitano alle imposte dirette e all’IVA, ma coinvolgono spesso anche gli enti previdenziali. L’INPS e l’INAIL incrociano i dati dei dipendenti dichiarati con quelli fiscali per verificare che le retribuzioni versate siano congrue e che non esistano lavoratori in nero. Un’elevata incidenza del costo del personale rispetto ai ricavi può indurre l’Amministrazione finanziaria a ritenere che i corrispettivi dichiarati siano sottodimensionati (come nell’ordinanza 26182/2025). Pertanto è importante:

  • Regolarizzare tutti i rapporti di lavoro: gli ispettori verificano l’esistenza di contratti, l’orario effettivo, i contributi versati e confrontano le ore lavorate con i servizi erogati. In caso di lavoratori irregolari possono essere applicate sanzioni e contribuzione omessa.
  • Utilizzare contratti flessibili: i saloni possono impiegare apprendisti, lavoratori part‑time o intermittenti per gestire i picchi di lavoro. È fondamentale conservare i contratti e le comunicazioni di avvio al Centro per l’impiego per dimostrare la regolarità del rapporto.
  • Allineare i dati fiscali e previdenziali: l’Agenzia delle entrate riceve dall’INPS le comunicazioni relative ai dipendenti. Se la spesa per salari è elevata rispetto ai ricavi, occorre giustificare la scelta (formazione, servizio di qualità). Un buon rapporto tra costo del lavoro e fatturato (solitamente intorno al 25–30 % per i saloni) può evitare presunzioni sfavorevoli.

La collaborazione con il consulente del lavoro e il commercialista è essenziale per coordinare gli adempimenti fiscali e previdenziali e per prevenire contestazioni.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, concordato, piani del consumatore e altri

4.1 Rottamazione e definizioni agevolate

La rottamazione delle cartelle consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo riducendo o eliminando le sanzioni e gli interessi. La normativa più recente (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione‑quater, successivamente prorogata nei termini di pagamento. I punti essenziali sono:

  • Ambito temporale: debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 .
  • Debiti ammessi: imposte dirette, IVA, contributi previdenziali, multe stradali (solo per le sanzioni, limitatamente) e altre entrate. Sono esclusi i carichi relativi a risorse proprie dell’Unione Europea, aiuti di Stato, sanzioni penali e altre categorie specifiche .
  • Modalità di pagamento: unica soluzione entro il 31 luglio 2023 o in massimo 18 rate (cinque anni) . L’importo rateale deve essere versato entro le scadenze; il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza e la ripresa delle procedure esecutive.
  • Procedura di adesione: la domanda doveva essere presentata entro il 30 aprile 2023 indicando i carichi da includere e la ripartizione delle rate. L’agente della riscossione comunicava l’esito entro il 30 giugno 2023 . Per chi non ha rispettato il termine sono state previste riaperture occasionali. La presentazione della domanda sospende gli atti di recupero .

Sebbene i termini originari siano scaduti, le esperienze delle rottamazioni precedenti insegnano che il legislatore tende a riaprire periodicamente le definizioni agevolate. È quindi fondamentale monitorare le nuove leggi di bilancio.

4.2 Concordato preventivo biennale (CPB)

Il concordato preventivo biennale introdotto dal D.Lgs. 13/2024 offre ai contribuenti che applicano gli ISA la possibilità di concordare con l’Agenzia un reddito fisso per due anni. Le caratteristiche:

  • Requisiti: possono accedere le imprese e i professionisti che applicano gli ISA e che hanno regolarizzato i debiti fiscali superiori a 5.000 €; non possono partecipare coloro che hanno omesso la dichiarazione nei tre anni precedenti o che sono stati condannati per reati tributari o di riciclaggio .
  • Procedura: l’Agenzia predispone una proposta sulla base dei dati dichiarati e degli indicatori di affidabilità. Il contribuente accetta presentando l’apposita istanza telematica entro il termine fissato (a regime, entro il 15 ottobre dell’anno successivo). Una volta accettato, il reddito concordato deve essere indicato nella dichiarazione e non può essere modificato .
  • Effetti: l’adesione al CPB esclude gli accertamenti analitici o induttivi sui periodi oggetto di concordato; tuttavia l’Agenzia può effettuare controlli automatizzati e formali. Se il contribuente non rispetta l’obbligo di dichiarare il reddito concordato decade dal beneficio.

Per i saloni di parrucchieri il CPB rappresenta una forma di “pace fiscale” che può offrire certezza sull’imposizione e tranquillità nei confronti dei controlli; tuttavia è necessario valutare attentamente la convenienza economica e la capacità di sostenere le imposte concordate.

4.3 Procedure di sovraindebitamento (L. 3/2012)

Quando il debito fiscale e quello commerciale diventano insostenibili, un barbiere può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento previste dalla Legge 3/2012. Questa normativa consente ai debitori non fallibili (persone fisiche, professionisti e imprese sotto soglia) di proporre un accordo di ristrutturazione, un piano del consumatore o la liquidazione del patrimonio. Gli elementi principali:

  1. Organismo di composizione della crisi (OCC): il debitore deve rivolgersi a un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia. L’OCC nomina un gestore della crisi che assiste il debitore nella predisposizione della proposta e nella relazione particolareggiata .
  2. Accordo di ristrutturazione: prevede il pagamento parziale dei debiti sulla base della capacità del debitore; necessita dell’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti ammessi.
  3. Piano del consumatore: destinato alle persone fisiche sovraindebitate senza partita IVA; non richiede l’approvazione dei creditori ma l’omologazione del giudice, che valuta la meritevolezza e la fattibilità della proposta.
  4. Liquidazione del patrimonio: il debitore mette a disposizione tutti i suoi beni per soddisfare i creditori; al termine del procedimento può ottenere l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti residui.

Grazie alla qualifica di gestore della crisi e di professionista fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo può assistere i barber shop anche in queste procedure, analizzando la situazione patrimoniale e costruendo un piano sostenibile che includa le pretese del Fisco.

4.4 Accordi di ristrutturazione e transazioni fiscali

In alternativa alle procedure di sovraindebitamento, le aziende in stato di crisi possono presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti o un concordato preventivo nel nuovo Codice della crisi d’impresa. In tali procedure è possibile proporre una transazione fiscale che prevede la falcidia del debito tributario (riduzione e dilazione) a condizione che il trattamento non sia deteriore rispetto a quello riservato ad altri creditori chirografari. La Corte di cassazione ha riconosciuto la legittimità della transazione fiscale e la discrezionalità dell’Agenzia nel valutarla, purché motivata e non arbitraria.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Molti contribuenti commettono errori che compromettono le possibilità di difesa. Ecco i più frequenti:

  1. Ignorare o sottovalutare l’avviso di accertamento: il decorso dei termini trasforma la pretesa tributaria in definitiva e consente l’iscrizione a ruolo. Non bisogna mai procrastinare l’esame dell’atto.
  2. Non raccogliere la documentazione: la mancanza di prove (scontrini, agenda, giustificativi bancari) impedisce di confutare le presunzioni dell’Ufficio. È consigliabile predisporre un archivio ordinato sin dall’inizio dell’attività.
  3. Affrontare da soli l’Amministrazione: senza l’assistenza di professionisti, si rischia di fare ammissioni inconsapevoli o di non utilizzare gli strumenti deflattivi disponibili. L’analisi di un avvocato specializzato consente di individuare vizi nascosti.
  4. Non sfruttare l’accertamento con adesione: rifiutare aprioristicamente la trattativa può comportare sanzioni più elevate. Anche se non si concorda con la pretesa, l’adesione permette di ottenere la riduzione delle sanzioni.
  5. Omettere la dichiarazione o fornire dati incompleti: l’omessa dichiarazione comporta l’applicazione dell’accertamento induttivo puro con presunzioni semplici prive di requisiti e apre la porta a sanzioni penali. È preferibile presentare sempre la dichiarazione, anche se a debito.
  6. Trascurare i movimenti bancari: i versamenti sul conto corrente vengono considerati ricavi se non giustificati . È fondamentale annotare prestiti, finanziamenti, restituzioni di capitale e documentarli con contratti scritti.
  7. Confondere la rottamazione con l’annullamento: aderire alla rottamazione non cancella il debito in toto ma consente di pagare solo l’imposta e le spese di riscossione . Chi non ha liquidità sufficiente rischia di decadere dalle rate e di pagare l’intero debito con sanzioni.
  8. Non considerare la procedura di sovraindebitamento: molti artigiani non fallibili ignorano questa via, che invece può portare all’esdebitazione completa.
  9. Affidarsi a soluzioni “fai da te” o a consulenti non qualificati: la materia tributaria è complessa e richiede competenze specifiche. Affidarsi a pareri di amici o a modelli generici reperiti online può portare a errori irreparabili. Solo un professionista abilitato è in grado di valutare la legittimità dell’atto e proporre le strategie corrette.
  10. Trascurare i registri di corrispettivi telematici: dal 1° luglio 2019 i commercianti sono obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Non eseguire l’invio o farlo in ritardo comporta sanzioni e può alimentare sospetti di evasione. È necessario controllare periodicamente il funzionamento dei registratori telematici e conservare le copie di sicurezza.
  11. Dimenticare di rispondere ai questionari e agli inviti: l’art. 51 del D.P.R. 633/1972 e l’art. 32 del D.P.R. 600/1973 consentono all’Ufficio di inviare questionari e convocazioni. Non rispondere o farlo tardivamente può comportare l’applicazione del metodo induttivo puro. È consigliabile dare riscontro entro il termine indicato o chiedere una proroga motivata.
  12. Non monitorare i movimenti bancari personali: spesso i parrucchieri confondono i conti personali con quelli dell’attività. Prelevamenti o versamenti sul conto personale possono essere presunti ricavi se non giustificati. È opportuno separare i conti e tenere un registro delle entrate e uscite extra aziendali.

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Quali sono i principali motivi per cui un barber shop riceve un accertamento fiscale?
    Spesso l’Agenzia verifica i parrucchieri perché utilizza indicatori di anomalia: discrepanza tra prodotti acquistati e ricavi dichiarati (shampometro), alta incidenza dei costi del personale, registrazioni contabili incomplete, scostamenti dagli indici ISA o dagli studi di settore e movimenti bancari non giustificati .
  2. Cosa succede se la contabilità del salone è regolare ma i ricavi risultano inferiori alla media?
    Se la contabilità è regolare e completa, l’Ufficio può comunque rettificare i ricavi con il metodo analitico‑induttivo quando emergono incongruenze economiche. Tuttavia deve basarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti e rispettare il contraddittorio . Il contribuente può dimostrare che l’antieconomicità è apparente (offerte promozionali, ristrutturazioni, zone a bassa clientela).
  3. Qual è la differenza tra accertamento analitico‑induttivo e induttivo puro?
    L’analitico‑induttivo integra i dati contabili con presunzioni gravi, precise e concordanti e si applica quando la contabilità presenta irregolarità parziali. L’induttivo puro prescinde completamente dalla contabilità e può basarsi su presunzioni semplici; si applica nei casi di omessa dichiarazione o totale inattendibilità dei libri .
  4. È obbligatorio il contraddittorio preventivo per tutti gli accertamenti?
    Sì, per gli atti emessi dopo l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis della L. 212/2000 (1° luglio 2024) il contraddittorio è obbligatorio per tutti gli atti impositivi. In assenza, l’atto è nullo . Per gli atti precedenti, l’obbligo riguarda solo i tributi armonizzati (IVA) e l’annullamento dell’avviso richiede la prova di resistenza .
  5. Cosa è la prova di resistenza?
    È l’onere, imposto al contribuente, di dimostrare in concreto quali argomenti avrebbe fatto valere se il contraddittorio fosse stato instaurato e come tali argomenti avrebbero potuto modificare l’esito del procedimento. Senza tale prova l’avviso non può essere annullato .
  6. Posso contestare l’uso del “shampometro” per ricostruire i ricavi?
    Sì. Pur essendo stato ritenuto legittimo in alcune pronunce, il metodo basato sul consumo di shampoo deve essere applicato con prudenza e tenere conto delle caratteristiche dell’attività. Si possono produrre documenti che giustificano un consumo maggiore (lavaggi gratuiti, servizi inclusi, sprechi) e contestare l’affidabilità dei coefficienti utilizzati .
  7. Cosa succede se nel corso della verifica gli ispettori non mi forniscono copia del verbale?
    La legge impone che il verbale di constatazione sia consegnato al contribuente al termine delle operazioni. La mancata consegna può costituire violazione delle garanzie procedimentali e motivare la nullità dell’atto successivo. Inoltre il contribuente può chiedere copia dei documenti attraverso istanza di accesso.
  8. È possibile dedurre i costi nel calcolo dei ricavi presunti da movimenti bancari?
    Sì. La Corte costituzionale e la Cassazione hanno riconosciuto che, in caso di accertamento basato su prelevamenti bancari, l’Ufficio deve dedurre forfettariamente i costi inerenti per evitare un trattamento deteriore .
  9. Se aderisco alla rottamazione‑quater devo pagare anche le sanzioni?
    No. La rottamazione‑quater prevede il pagamento della sola imposta e delle somme a titolo di rimborso spese di riscossione; interessi e sanzioni sono azzerati . Tuttavia il mancato versamento delle rate comporta la decadenza dal beneficio.
  10. Chi può accedere al concordato preventivo biennale?
    Possono accedere le imprese e i professionisti che applicano gli ISA, che hanno regolarizzato i debiti fiscali superiori a 5.000 € e che non hanno omesso la dichiarazione nei tre anni precedenti né subito condanne per reati tributari .
  11. Se presento un piano del consumatore posso liberarmi completamente del debito fiscale?
    Il piano del consumatore può prevedere la falcidia dei debiti tributari e, al termine dell’esecuzione, l’esdebitazione residua. Tuttavia il piano richiede l’omologazione del giudice e la valutazione della meritevolezza; non sempre il debito è estinto totalmente. È necessaria l’assistenza di un OCC .
  12. Quando è opportuno richiedere l’autotutela?
    L’autotutela è opportuna quando l’avviso presenta errori macroscopici (soggetto sbagliato, imposta calcolata due volte, violazione evidente del contraddittorio post‑2024). In questi casi l’Ufficio è tenuto ad annullare l’atto. Per vizi meno evidenti conviene comunque proporre ricorso nei termini.
  13. Devo pagare il contributo unificato per ricorrere contro un accertamento?
    Sì. Il ricorso tributario è soggetto al contributo unificato che varia in base al valore della controversia. Il pagamento è condizione di ammissibilità del ricorso.
  14. Cosa succede se l’Agenzia mi contesta un reato?
    La contestazione penale segue un procedimento autonomo rispetto al contenzioso tributario. È possibile che il processo penale sia sospeso in attesa dell’esito della causa tributaria; in ogni caso è consigliabile pagare il debito per fruire di cause di non punibilità. Il pagamento integrale entro la dichiarazione di apertura del dibattimento estingue i reati di dichiarazione infedele o omessa.
  15. Un barbiere può fallire?
    Gli esercenti attività individuali o società di persone con ricavi inferiori alle soglie fissate dall’art. 1 del Codice della crisi (200.000 € di ricavi annui) non sono soggetti a fallimento e rientrano nel campo di applicazione della L. 3/2012. Tuttavia, se superano tali soglie o assumono la forma di società di capitali, possono essere assoggettati a procedure concorsuali; in tal caso la gestione del debito fiscale avviene all’interno del concordato preventivo o della liquidazione giudiziale.
  16. Quali sono i termini di decadenza per l’accertamento fiscale?
    Per le imposte dirette (Irpef, Ires) e l’IVA l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; in caso di omessa dichiarazione il termine è di sette anni. Per esempio, la dichiarazione dei redditi 2020 presentata nel 2021 può essere accertata fino al 31 dicembre 2026. Inoltre, se l’Amministrazione constata un reato tributario, i termini sono raddoppiati. È importante tenere a mente questi limiti per verificare eventuali decadenze.
  17. Cosa sono gli ISA e perché influiscono sugli accertamenti?
    Gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) hanno sostituito gli studi di settore e misurano il grado di affidabilità fiscale di imprese e professionisti. Ogni contribuente riceve un punteggio da 1 a 10 sulla base di vari indicatori (ricavi, costi, numero di clienti, area geografica). Un punteggio elevato (8–10) consente di accedere a premialità (esclusione da alcuni controlli, rimborsi accelerati), mentre un punteggio basso può portare a essere selezionati per l’accertamento. Tuttavia gli ISA sono strumenti di analisi e non possono costituire l’unica base di determinazione del reddito; eventuali scostamenti devono essere supportati da altri elementi.
  18. È possibile chiedere la conciliazione giudiziale?
    Sì. Durante il processo tributario le parti possono concludere una conciliazione giudiziale davanti al giudice, sia in primo grado sia in appello. La conciliazione comporta l’estinzione della lite mediante accordo sulle somme dovute e la riduzione delle sanzioni a un terzo. È una procedura vantaggiosa quando le parti intendono evitare l’incertezza del giudizio.
  19. Cos’è l’autotutela accertativa e quando è efficace?
    L’autotutela accertativa è il potere dell’Amministrazione di annullare o correggere i propri atti quando risultano viziati da errori macroscopici (soggetto sbagliato, calcolo errato dell’imposta, motivazione assente). La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento, anche dopo la scadenza del termine per il ricorso. Tuttavia l’Ufficio ha ampia discrezionalità e non sempre accoglie l’istanza. Per questo è prudente presentare comunque il ricorso nei termini.
  20. È possibile rateizzare un debito dopo la cartella?
    Sì. Una volta ricevuta la cartella di pagamento, il contribuente può chiedere all’Agenzia delle entrate riscossione la rateizzazione fino a 72 rate mensili (per debiti significativi fino a 120 rate). È necessario dimostrare la temporanea difficoltà economica. Il mancato pagamento di due rate comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di pagare il residuo in un’unica soluzione. La rateizzazione blocca le procedure esecutive e consente di gestire l’indebitamento in maniera sostenibile.

7. Simulazioni pratiche

7.1 Caso 1 – Accertamento analitico‑induttivo per consumo di shampoo

Scenario: Il barbiere “HairPlus” dichiara ricavi annui per 80.000 €, ha due dipendenti full‑time e acquista 200 litri di shampoo l’anno. L’Agenzia rileva che la media di settore, secondo gli studi di settore, è di 100 litri per 50.000 € di ricavi. Confrontando l’incidenza del consumo, la Guardia di Finanza ritiene che “HairPlus” abbia omesso di dichiarare 80.000 € di ricavi aggiuntivi.

Calcolo dell’Ufficio:
– 100 litri corrispondono a 50.000 € di ricavi; 200 litri dovrebbero generare 100.000 € di ricavi.
– Ricavi dichiarati: 80.000 € → ricavi presunti non dichiarati: 20.000 €;
– Imposta (aliquota 24 % Ires + addizionali) → 24 % × 20.000 € = 4.800 €;
– Sanzioni (200 %) → 9.600 €;
– Totale pretesa: 14.400 €.

Difesa: Il contribuente produce:

  1. Lista clienti e servizi: dimostra che molti lavaggi sono offerti gratuitamente come promozione; allega foto e pubblicità.
  2. Fatture e magazzino: prova che la metà dello shampoo è invendibile (vecchie scorte in scadenza).
  3. Contratti di lavoro: certifica che un dipendente è apprendista e percepisce indennità ridotte.
  4. Parere tecnico di un commercialista: dimostra che il margine di profitto è più basso perché il barbiere offre prodotti di lusso a costo elevato.

Esito: in fase di contraddittorio l’Ufficio riconosce la validità delle giustificazioni e riduce l’omessa base imponibile a 5.000 €, con sanzioni ridotte in adesione. Grazie all’assistenza legale l’impresa risparmia oltre il 60 % della pretesa iniziale.

7.2 Caso 2 – Accertamento basato su prelevamenti bancari

Scenario: Il barbiere “ModernCut” riceve un accertamento perché ha effettuato prelevamenti dal conto aziendale per 50.000 € senza giustificazione. L’Ufficio presume che tali somme siano ricavi in nero e calcola l’imposta Irap e Iva dovuta per 50.000 €, senza considerare alcun costo.

Difesa:
1. Viene dimostrato che 30.000 € derivano da un finanziamento dei soci, documentato con contratto registrato.
2. Per i restanti 20.000 € si sostiene che parte sono stati utilizzati per pagare fornitori in contanti (costo deducibile).

Riferimento giurisprudenziale: secondo la Corte costituzionale n. 10/2023 e le ordinanze della Cassazione, l’Ufficio deve dedurre forfettariamente i costi dai prelevamenti . Applicando una percentuale del 50 % per i costi, la base imponibile si riduce a 10.000 €, con conseguente drastica diminuzione dell’imposta e delle sanzioni.

7.3 Caso 3 – Definizione con concordato preventivo biennale

Scenario: La barberia “StyleMen”, con ricavi dichiarati per 60.000 € nel 2023 e 65.000 € nel 2024, riceve la proposta di concordato preventivo biennale per il biennio 2025‑2026. L’Agenzia propone un reddito imponibile di 50.000 € per ciascun anno. L’impresa ha debiti fiscali di 4.000 €, regolarmente saldati. I soci riflettono se aderire.

Valutazione:
1. Verifica dei requisiti: l’azienda applica gli ISA, non ha debiti superiori a 5.000 € e non è sotto procedimenti penali; può quindi aderire .
2. Confronto tra reddito proposto (50.000 €) e redditi previsti: il business plan indica che i ricavi 2025‑2026 potrebbero essere inferiori (45.000 €).
3. Costi di adesione: se aderisce, l’impresa dovrà dichiarare 50.000 € anche in caso di fatturato minore. Tuttavia beneficerà dell’assenza di accertamenti per due anni.

Decisione: I soci decidono di non aderire e di investire nel marketing per aumentare i ricavi; preferiscono mantenere la flessibilità. L’Avv. Monardo consiglia di monitorare l’andamento dei ricavi e di valutare un’eventuale adesione l’anno successivo.

7.4 Caso 4 – Rottamazione‑quater delle cartelle

Scenario: La barberia “OldSchool” ha ricevuto nel 2022 una cartella di pagamento per debiti tributari risalenti al 2017 per un importo totale di 15.000 €, così ripartiti: 6.000 € di imposta (Irpef e Iva), 3.000 € di interessi e aggio e 6.000 € di sanzioni. L’azienda non riesce a pagare l’intero ammontare e nel 2023 aderisce alla rottamazione‑quater prevista dalla legge di bilancio .

Calcolo della definizione:
Imposta dovuta: 6.000 €;
Interessi e aggio: azzerati;
Sanzioni: azzerate;
Costi di riscossione: 200 € per diritti di notifica;
Totale da pagare: 6.200 €.

Modalità di pagamento: la legge consente di versare l’importo in un’unica soluzione o in 18 rate. “OldSchool” sceglie la rateizzazione e paga la prima rata del 10 % al 31 luglio 2023 e le restanti rate ogni trimestre . Grazie alla rottamazione risparmia 8.800 € di interessi e sanzioni e riesce a ripartire senza il rischio di pignoramenti.

7.5 Caso 5 – Piano del consumatore in sovraindebitamento

Scenario: La titolare del salone “BellaDonna” è una parrucchiera in regime di ditta individuale che, a causa della pandemia e di investimenti sbagliati, accumula debiti per 80.000 €: 40.000 € verso l’Agenzia delle entrate (cartelle esattoriali), 20.000 € verso fornitori e 20.000 € di debiti bancari. I ricavi annui sono scesi a 30.000 €, insufficienti per coprire le rate. La barbiere non ha beni immobili ma possiede un’auto e alcune attrezzature.

Procedura: l’avv. Monardo propone di presentare un piano del consumatore ai sensi della L. 3/2012. Viene nominato un gestore della crisi iscritto all’OCC . Il piano prevede:

  1. Pagamento integrale dei debiti privilegiati (5.000 € di ritenute) in 4 anni;
  2. Pagamento del 30 % del restante debito fiscale (10.500 €) in 5 anni;
  3. Pagamento del 10 % ai fornitori e alle banche (4.000 €) in 5 anni;
  4. Mantenimento dell’auto per permettere l’attività e liquidazione delle attrezzature obsolete per 2.000 €.

Esito: Il tribunale omologa il piano dopo aver verificato la meritevolezza della debitrice e l’assenza di colpa grave. La parrucchiera paga le rate secondo il piano; alla fine dei 5 anni ottiene l’esdebitazione dei debiti residui. Grazie al piano del consumatore evita la chiusura del salone, mantiene la licenza e ottiene un nuovo inizio.

8. Evoluzione storica e casi emblematici

Il fenomeno dell’evasione nei saloni di parrucchieri non è recente. Già negli anni Novanta l’amministrazione finanziaria utilizzava metodi induttivi per ricostruire i ricavi di attività commerciali, basandosi su consumi di beni strumentali. In quel periodo nacquero metodi come il tovagliometro per i ristoranti, il bottigliometro per i bar, il lenzuolometro per gli alberghi e, più di recente, il shampometro per parrucchieri. L’idea alla base di questi metodi è semplice: se un’attività consuma una certa quantità di beni (tovaglioli, bottiglie, shampoo), allora, in base al consumo medio per cliente, si può risalire al numero di clienti e quindi ai ricavi.

Negli anni Duemila la giurisprudenza ha avuto atteggiamenti oscillanti nei confronti di tali sistemi. Alcune sentenze di merito hanno ritenuto che la correlazione tra consumi e ricavi fosse troppo meccanica e non tenesse conto della realtà aziendale. Altre decisioni della Cassazione hanno invece considerato legittima la presunzione quando supportata da altri elementi gravi (discrepanza tra ricavi e costi, dichiarazioni incongruenti, presenza di lavoratori irregolari). Il principio ribadito più volte è che nessuna presunzione può essere applicata in modo automatico: è sempre necessario un contraddittorio con il contribuente e la valutazione delle circostanze.

Con l’introduzione degli studi di settore e poi degli ISA, l’Amministrazione ha affinato i propri strumenti di selezione e ha utilizzato i consumi solo come elementi accessori. Tuttavia, nel 2020 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha riportato in auge il cosiddetto shampometro, ritenendo legittima la ricostruzione dei ricavi di un salone in base ai litri di shampoo acquistati . La decisione è stata confermata dalla Cassazione, che ha richiamato i precedenti sul tovagliometro e sul lenzuolometro, riconoscendo che il metodo è ammissibile se l’Ufficio dimostra che i consumi sono del tutto sproporzionati rispetto ai ricavi dichiarati e se il contribuente non offre una valida spiegazione.

Nel 2025 l’ordinanza 26182 della Cassazione ha ulteriormente ribadito la piena operatività dell’accertamento analitico‑induttivo in presenza di antieconomicità. In quel caso l’Ufficio aveva confrontato l’incidenza del costo del personale su soggetti simili (28,69 % dei ricavi) e aveva rilevato che il barbiere esaminato aveva un’incidenza del 40 % e operava da anni in perdita. La Corte ha ritenuto che la gestione antieconomica costituisse un elemento grave, preciso e concordante sufficiente a giustificare l’accertamento . Questa pronuncia ha avuto grande risonanza mediatica perché conferma che il Fisco può indagare non solo i numeri ma anche la logica economica dell’impresa.

L’evoluzione storica mostra che gli strumenti di accertamento sono diventati sempre più sofisticati: dai controlli “a vista” e dai rapporti degli informatori si è passati alla digitalizzazione dei corrispettivi (obbligatoria dal 2019) e all’analisi dei flussi bancari (grazie allo scambio di dati con l’Anagrafe dei conti correnti). Oggi l’Agenzia dispone di algoritmi che incrociano fatturato, consumi, contributi previdenziali e movimenti bancari. Ciò non significa che l’Ufficio possa procedere indiscriminatamente: il cittadino conserva sempre il diritto al contraddittorio e alla motivazione dell’atto. La storia recente dimostra che la difesa tecnica è in grado di smontare accertamenti basati su presunzioni superficiali: basti pensare ai numerosi casi in cui il tribunale ha accolto ricorsi perché il Fisco non aveva considerato i lavaggi gratuiti, le promozioni o gli stock di prodotti acquistati in un anno ma consumati in più esercizi.

Pertanto, conoscere l’evoluzione degli strumenti di controllo e i precedenti giurisprudenziali aiuta a impostare una strategia difensiva consapevole. Se un tempo i barbieri potevano contare sull’oscurità del contante, oggi è indispensabile adottare sistemi di tracciabilità, registratori telematici, conti correnti dedicati e raccolta sistematica dei documenti. Solo in questo modo si può prevenire un accertamento invasivo e, in caso di contestazione, si può provare la correttezza del proprio operato.

9. Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di un barber shop non è una condanna inevitabile, ma un procedimento complesso in cui il contribuente dispone di diritti e strumenti per difendersi. La normativa italiana, pur conferendo all’Amministrazione poteri invasivi (accertamenti analitico‑induttivi, verifiche bancarie, accessi domiciliari), impone garanzie come il contraddittorio preventivo , la motivazione dell’atto e la possibilità di contestare le presunzioni . La giurisprudenza più recente ha chiarito che le presunzioni devono essere fondate su elementi gravi, precisi e concordanti e ha circoscritto l’obbligo di contraddittorio ai tributi armonizzati per gli atti emessi prima del 2024, richiedendo la prova di resistenza per ottenere l’annullamento . La riforma del 2024 e le definizioni agevolate offrono nuove opportunità di dialogo con il Fisco (invito all’adesione, concordato preventivo biennale) mentre le procedure di sovraindebitamento permettono di gestire situazioni di crisi irrimediabile.

Per i parrucchieri e i barber shop la difesa passa attraverso la raccolta di prove concrete (agenda clienti, scontrini, fatture), la contestazione della legittimità delle presunzioni (come lo shampometro) e l’utilizzo degli strumenti deflattivi e agevolativi disponibili. Affrontare l’accertamento da soli può portare a pagare somme superiori al dovuto o a perdere termini importanti. Un supporto legale specializzato consente di individuare vizi formali e sostanziali dell’atto, di negoziare riduzioni significative e di pianificare il futuro fiscale dell’attività.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare offrono una consulenza completa: dalla verifica della correttezza dell’avviso alla presentazione di ricorsi, dalla richiesta di sospensioni giudiziali alla negoziazione di adesioni, rottamazioni, concordati preventivi biennali e procedure di sovraindebitamento. Grazie alla sua qualifica di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC , l’Avv. Monardo può tutelare il contribuente davanti a ogni autorità, bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e costruire un percorso di soluzione personalizzato.

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Agire tempestivamente è fondamentale: le norme procedurali sono piene di decadenze e sospensioni che, se non rispettate, consolidano la pretesa fiscale. Non bisogna aspettare di ricevere pignoramenti o iscrizioni ipotecarie per rivolgersi a un professionista; una consulenza preventiva permette di valutare la fattibilità di un ricorso, di instaurare il contraddittorio con l’Ufficio, di accedere a definizioni agevolate o a procedure di composizione della crisi. Il team dell’Avv. Monardo vanta competenze integrate – giuridiche, economiche e contabili – che consentono di affrontare contemporaneamente gli aspetti tributari, bancari e civilistici. La difesa di un barbiere non è solo un atto tecnico ma un progetto che mira a salvaguardare il lavoro, la reputazione e la serenità della persona. Per questo occorre affidarsi a professionisti che sappiano prevenire i problemi, gestire la controversia e, se necessario, ricostruire il futuro dell’attività.

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