Accertamento fiscale a un tour operator: come difendersi subito e bene

Introduzione

L’accertamento fiscale rivolto a un tour operator è una situazione potenzialmente devastante per l’azienda e per l’imprenditore che la guida. I pacchetti turistici sono servizi complessi, spesso composti da trasporti, pernottamenti, servizi accessori e commissioni, e l’Amministrazione finanziaria guarda con estrema attenzione a come vengono contabilizzati e tassati. In particolare, la disciplina dell’IVA per le agenzie di viaggio e i tour operator si basa su un regime speciale disciplinato dall’articolo 74‑ter del decreto IVA (DPR 633/1972). Questa norma stabilisce che i pacchetti devono essere trattati come un’unica prestazione, con conseguente determinazione dell’imposta solo sulla quota di margine del tour operator . Se il tour operator fraziona il pacchetto in servizi separati, applicando impropriamente l’esenzione o l’aliquota ordinaria, rischia un pesante recupero di imposte, interessi e sanzioni.

La posta in gioco non è soltanto economica. La violazione della normativa IVA può comportare responsabilità penali per dichiarazioni fraudolente, l’apertura di contestazioni sul redditometro, l’irrogazione di sanzioni amministrative elevatissime e, in casi estremi, l’avvio di procedure concorsuali. Inoltre, i tour operator internazionali devono affrontare questioni di doppia imposizione, rimborsi IVA negati e controlli transfrontalieri. Per questo è fondamentale conoscere i diritti del contribuente, i termini di legge e le strategie difensive efficaci.

Nel presente articolo, aggiornato a dicembre 2025, analizziamo in modo organico e operativo le norme e la giurisprudenza italiane più recenti in materia di accertamenti fiscali sui tour operator. Verranno illustrate le leggi di riferimento, le sentenze della Corte di Cassazione, le disposizioni del Codice del diritto tributario, le circolari dell’Agenzia delle Entrate e le pronunce della Corte Costituzionale. Oltre al quadro normativo, troverai una procedura passo‑passo da seguire dopo la notifica di un avviso di accertamento, le principali difese e soluzioni legali per contestare o definire il debito, gli strumenti alternativi (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore), gli errori più comuni e numerosi esempi pratici.

Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e perché può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con una competenza specifica nel diritto tributario e bancario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione al settore turistico. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia in base alla L. 3/2012, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e delle successive integrazioni introdotte dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024 . Grazie a queste qualifiche, l’Avv. Monardo può assistere sia nelle controversie tributarie sia nei piani di ristrutturazione aziendale e di composizione negoziata della crisi.

L’assistenza fornita dal team spazia dall’analisi degli atti di accertamento e degli elementi contabili alla predisposizione di ricorsi, memorie difensive e istanze di autotutela. La competenza del dipartimento legale comprende la sospensione delle esecuzioni, le trattative con gli uffici fiscali per ridurre sanzioni e interessi, l’accesso alle definizioni agevolate e la predisposizione di piani di rientro sostenibili. Grazie all’interdisciplinarità dei professionisti, vengono proposte anche soluzioni stragiudiziali come l’accertamento con adesione o gli accordi di ristrutturazione del debito.

Perché agire subito

Ricevere un avviso di accertamento non significa che la pretesa dell’Amministrazione sia inevitabile. La normativa tributaria concede al contribuente diversi strumenti per difendersi: contestare la motivazione, sollevare eccezioni di nullità, impugnare entro sessanta giorni o accedere a procedure deflative come l’accertamento con adesione. Tuttavia, i termini sono perentori e non rispettarli comporta la definitività del debito. Per questo è fondamentale agire tempestivamente, rivolgendosi a professionisti che possano valutare la situazione e predisporre la migliore strategia.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione analizzeremo il quadro normativo che disciplina gli accertamenti fiscali sui tour operator. Verranno esaminate le norme tributarie relative al regime IVA speciale (art. 74‑ter), i requisiti formali dell’avviso di accertamento (art. 42 DPR 600/1973 e art. 56 DPR 633/1972), il diritto al contraddittorio preventivo (art. 6‑bis della L. 212/2000) e i diritti durante le verifiche fiscali (art. 12 dello Statuto del contribuente). Successivamente discuteremo della giurisprudenza più recente, con particolare attenzione alla Cassazione 21271/2025 sul contraddittorio e all’ordinanza 29905/2025 in tema di rimborsi IVA per tour operator extra‑UE.

1.1 Il regime IVA speciale per le agenzie di viaggio e i tour operator

L’imposta sul valore aggiunto per i tour operator segue regole diverse rispetto alla disciplina ordinaria. L’articolo 74‑ter del DPR 633/1972 dispone che i pacchetti turistici organizzati dalle agenzie di viaggio sono considerati un’unica prestazione di servizi; di conseguenza, l’IVA non si calcola sull’intero corrispettivo incassato ma solo sulla differenza tra il prezzo di vendita e il costo dei servizi prestati da terzi . Questa differenza è definita “margine” e rappresenta il vero valore aggiunto dell’agenzia. Tale regime comporta che:

  • Base imponibile: la base imponibile IVA è data dal corrispettivo percepito dal tour operator meno il totale dei costi sostenuti per i servizi acquistati da terzi. Ad esempio, se un pacchetto costa 1.000 euro e i costi sostenuti per hotel e trasporti ammontano a 600 euro, l’IVA si applica solo sui 400 euro di margine.
  • Indetraibilità dell’IVA assolta sui costi: l’IVA pagata dal tour operator per i servizi acquistati non è detraibile né rimborsabile. Questo principio, ricavato dal terzo comma dell’art. 74‑ter e dalla direttiva IVA, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione che, in diverse pronunce (ordinanza 29905/2025 e Cass. 6423/2020), ha negato il rimborso dell’IVA ai tour operator stabiliti in Paesi extra‑UE . La ratio è garantire che il gettito IVA venga incassato dallo Stato dove il servizio è effettivamente fruito e impedire distorsioni di concorrenza.
  • Unicità della prestazione: ai fini IVA, la prestazione complessa comprende tutti i servizi turistici (pernottamento, trasporto, escursioni, ecc.) e la remunerazione dell’agenzia. Non è consentito frazionare il pacchetto per applicare regimi differenti su singoli servizi; se il Fisco accerta che la fatturazione separata è artificiosa, può riqualificare l’operazione come unica prestazione, recuperando l’IVA non versata e applicando sanzioni. Questo punto è centrale nelle contestazioni ai tour operator: molti operatori contabilizzano alcuni servizi come esenti o con aliquote ridotte, ma l’Agenzia delle Entrate requalifica l’intero pacchetto applicando l’IVA sul margine .
  • Obblighi documentali: le fatture emesse dai tour operator devono specificare che l’IVA è assolta sul margine e non devono indicare separatamente l’imposta. Inoltre, la documentazione contabile deve consentire di distinguere i ricavi e i costi riferiti ai pacchetti turistici da quelli di eventuali servizi diversi (es. organizzazione di congressi). Il regime speciale può essere disapplicato, su opzione, per l’organizzazione di eventi come fiere o convegni .

L’applicazione errata del regime IVA speciale è una delle principali ragioni di accertamento. La Cassazione ha chiarito che, se l’agenzia non mantiene una contabilità separata, l’Amministrazione può presumere che tutte le prestazioni rientrino nel regime speciale, con conseguente indetraibilità dell’IVA sugli acquisti . Per difendersi è quindi essenziale predisporre registri contabili distinti e dimostrare la natura dei singoli servizi.

1.2 Requisiti formali e motivazione dell’avviso di accertamento

L’avviso di accertamento rappresenta l’atto con cui l’Amministrazione comunica al contribuente l’esito della verifica e indica l’imposta recuperata, le sanzioni e gli interessi. Per essere valido deve rispettare precise forme legali. L’articolo 42 del DPR 600/1973 stabilisce che l’atto deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato e deve indicare l’imponibile, le aliquote e le imposte liquidate. Soprattutto, l’avviso deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che hanno determinato la pretesa; se si fa riferimento ad altri atti o documenti, questi devono essere allegati o trascritti nell’atto . La mancanza della motivazione o della sottoscrizione comporta la nullità dell’accertamento .

Per gli accertamenti IVA, l’articolo 56 del DPR 633/1972 contiene previsioni analoghe: gli avvisi devono indicare specificamente, a pena di nullità, gli errori o le omissioni contestate e le relative prove, nonché l’imponibile determinato e le ragioni per cui sono stati applicati metodi induttivi. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto dal contribuente, questo deve essere allegato . Anche qui l’omessa motivazione comporta la nullità dell’atto .

La giurisprudenza della Corte di Cassazione è rigorosa su questo punto: un avviso di accertamento privo di motivazione non permette al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e viola il diritto di difesa, pertanto è nullo. La Cassazione ha inoltre precisato che la motivazione non può essere integrata successivamente tramite documenti prodotti in giudizio, alla luce del nuovo articolo 7, comma 1‑bis, della L. 212/2000 introdotto dal D.Lgs. 219/2023 . Ciò impone all’Amministrazione di predisporre un avviso completo e autosufficiente fin dalla notifica.

1.3 Il diritto al contraddittorio preventivo

Uno degli strumenti più importanti a disposizione del contribuente è il contraddittorio endoprocedimentale. Il recente articolo 6‑bis dello Statuto del contribuente (L. 212/2000), introdotto dal D.Lgs. 219/2023 e modificato dal D.L. 39/2024, prevede che tutti gli atti impositivi che possono essere impugnati devono essere preceduti da un contraddittorio. L’Ufficio deve notificare uno schema di atto contenente i rilievi e concedere al contribuente almeno sessanta giorni per presentare osservazioni e documenti. La norma dispone che l’Amministrazione debba esaminare le osservazioni e darne conto nella motivazione dell’atto definitivo; il termine di decadenza dell’accertamento è sospeso per 120 giorni .

La Cassazione ha più volte ribadito l’importanza del contraddittorio. Con l’ordinanza 25 luglio 2025 n. 21271 la Corte ha affermato che, per i tributi armonizzati (come l’IVA), la mancanza del contraddittorio comporta la nullità dell’accertamento. Per i tributi non armonizzati l’obbligo si è esteso con le modifiche legislative del 2024: l’art. 6‑bis, applicabile dal 30 aprile 2024, impone il contraddittorio anche per le imposte dirette. Tuttavia, la Corte ha chiarito che il contribuente deve dimostrare quale difesa avrebbe potuto articolare se il contraddittorio fosse stato rispettato, evitando eccezioni meramente pretestuose .

1.4 Diritti durante le verifiche fiscali (art. 12 L. 212/2000)

Quando l’Amministrazione effettua accessi, ispezioni o verifiche nei locali dell’impresa, il contribuente gode di garanzie specifiche. L’articolo 12 dello Statuto del contribuente prevede che le verifiche devono svolgersi nel normale orario di lavoro e che il contribuente deve essere informato dei motivi e delle conseguenze del controllo, dei propri diritti e della possibilità di farsi assistere da un professionista . Il contribuente può chiedere che l’esame dei documenti si svolga presso l’ufficio dei verificatori o presso il proprio professionista; ha diritto di far verbalizzare le proprie osservazioni; e la permanenza dei verificatori non può superare trenta giorni, prorogabili per altri trenta soltanto in casi motivati . Al termine delle operazioni, il contribuente può presentare osservazioni entro sessanta giorni e impugnare eventuali irregolarità.

Oltre a queste garanzie, l’art. 12 prevede il diritto di ricorrere al Garante del contribuente per segnalare comportamenti scorretti degli ispettori e impone un codice di comportamento per il personale addetto alle verifiche. La violazione delle garanzie procedimentali – ad esempio, l’inizio di un accertamento senza aver rispettato il termine di sessanta giorni dopo la notifica del processo verbale di constatazione – può comportare l’illegittimità dell’atto .

1.5 Strumenti deflativi: accertamento con adesione, ravvedimento operoso e definizioni agevolate

Oltre all’impugnazione giudiziale, il contribuente può avvalersi di strumenti che consentono di definire la controversia in via amministrativa, riducendo le sanzioni e talvolta evitando il contenzioso:

1.5.1 Accertamento con adesione

Il D.Lgs. 218/1997 disciplina l’accertamento con adesione, un accordo negoziato con l’Ufficio che consente di ridurre le sanzioni a un terzo del minimo. L’articolo 7 dispone che l’atto di accertamento con adesione deve essere redatto in duplice copia, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell’ufficio, indicare gli elementi e la motivazione della definizione e la liquidazione delle maggiori imposte e delle sanzioni . Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore e può chiedere lo scomputo delle perdite pregresse .

La procedura può essere iniziata d’ufficio mediante invito oppure su istanza del contribuente, entro il termine per impugnare l’avviso di accertamento. La richiesta sospende per 90 giorni i termini di impugnazione. Durante il contraddittorio, le parti discutono i rilievi; se raggiungono un accordo, l’atto è definitivo e non è più impugnabile. L’accertamento con adesione è particolarmente vantaggioso quando il contribuente ritiene in parte fondata la pretesa ma vuole ridurre sanzioni e interessi e rateizzare l’importo.

1.5.2 Ravvedimento operoso

L’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 consente al contribuente di sanare spontaneamente alcune violazioni, beneficiando di sanzioni ridotte se la regolarizzazione avviene prima dell’avvio di un controllo. La norma prevede una riduzione della sanzione proporzionata al momento in cui avviene il ravvedimento: ad esempio un decimo del minimo se il pagamento dell’imposta o dell’acconto avviene entro trenta giorni , un nono del minimo se l’errore è regolarizzato entro novanta giorni e un ottavo del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione . Ulteriori riduzioni sono previste per il ravvedimento lungo e per i casi in cui il contribuente provvede dopo la comunicazione dello schema di atto ex art. 6‑bis . Il pagamento deve comprendere l’imposta, gli interessi e la sanzione ridotta .

1.5.3 Definizione agevolata delle cartelle e rottamazione

Le definizioni agevolate introdotte dalle recenti leggi di bilancio consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo eliminando sanzioni e interessi. La Legge 197/2022, articolo 1 commi 231‑252, ha introdotto la cosiddetta rottamazione quater: i contribuenti possono saldare i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo il capitale e le spese di notifica, senza interessi, aggio e sanzioni . Possono essere inclusi anche i carichi relativi a multe stradali e altre sanzioni amministrative , mentre sono esclusi i tributi locali, salvo deliberazione degli enti. Il Decreto Bollette 2023 (D.L. 34/2023) ha esteso l’agevolazione anche ai tributi locali e ha prorogato il termine per presentare l’istanza al 31 ottobre 2023 . Questa misura è stata rinnovata nel 2024 e 2025 con ulteriori proroghe e con l’introduzione di rottamazioni per le entrate locali.

1.5.4 Composizione negoziata e procedure concorsuali

Per le imprese in difficoltà finanziaria il legislatore ha introdotto strumenti di gestione della crisi. La Legge 3/2012 ha istituito l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC), che assiste i debitori nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazioni del patrimonio . Il D.L. 118/2021, convertito nella L. 147/2021, ha creato la composizione negoziata della crisi d’impresa, poi incorporata nel Codice della crisi con il D.Lgs. 83/2022 e ulteriormente modificata dal D.Lgs. 136/2024 . Questa procedura prevede la nomina di un esperto negoziatore che assiste l’imprenditore nel dialogo con creditori e Fisco per trovare un accordo prima dell’apertura dell’insolvenza. Per un tour operator con carichi fiscali pesanti, la composizione negoziata consente di sospendere le azioni esecutive, rinegoziare i debiti tributari e ottenere la continuità aziendale.

1.6 Giurisprudenza recente rilevante per i tour operator

1.6.1 Cassazione 21271/2025: contraddittorio e validità dell’accertamento

Con l’ordinanza 25 luglio 2025 n. 21271 la Corte di Cassazione (Sez. V) ha affrontato il tema del contraddittorio preventivo. La Corte ha ricordato che l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente, come modificato dal D.Lgs. 219/2023 e dal D.L. 39/2024, impone il contraddittorio per tutti gli atti impositivi impugnabili. Prima di tali modifiche, l’obbligo riguardava solo i tributi armonizzati, ma dal 2024 si estende a ogni imposta. La violazione dell’obbligo comporta la nullità dell’atto se il contribuente dimostra quale difesa concreta avrebbe potuto svolgere . Inoltre, la Corte ha sottolineato che il contraddittorio non è un mero adempimento formale: l’Amministrazione deve valutare seriamente le osservazioni del contribuente e motivare l’eventuale rigetto.

1.6.2 Cassazione 29905/2025: rimborso IVA e operatori extra‑UE

L’ordinanza della Cassazione Civile Sez. V n. 29905/2025 ha risolto la questione del rimborso dell’IVA per i tour operator extra‑UE. Nel caso in esame, un operatore statunitense aveva ottenuto il rimborso dell’IVA pagata per servizi di autonoleggio acquistati in Italia. L’Agenzia delle Entrate aveva successivamente contestato il rimborso emettendo avvisi di accertamento. La Cassazione ha richiamato l’art. 74‑ter del DPR 633/1972 e l’art. 55 del D.L. 69/2013, chiarendo che il regime speciale per le agenzie di viaggio non consente la detrazione o il rimborso dell’IVA assolta da operatori stabiliti fuori dall’Unione Europea . Tale limitazione è necessaria per assicurare l’attribuzione del gettito allo Stato di fruizione e per evitare discriminazioni nei confronti dei tour operator europei. Di conseguenza, i rimborsi già concessi devono essere restituiti, e l’art. 55 del D.L. 69/2013, che prevedeva una clausola di salvaguardia per i rimborsi erogati e non recuperati, è stato disapplicato perché in contrasto con la direttiva IVA .

1.6.3 Cassazione su motivazione e nullità

La Corte di Cassazione ha ribadito in numerose pronunce che un accertamento privo di motivazione è nullo. La giurisprudenza richiede che l’avviso spieghi i fatti e le prove su cui si fonda e riporti o alleghi gli atti richiamati. La mancanza di motivazione non può essere sanata in giudizio; l’amministrazione non può integrare la motivazione con documenti depositati successivamente . Inoltre, la Corte ha chiarito che la motivazione deve mettere il contribuente in condizione di comprendere la pretesa, potendo così esercitare pienamente il diritto di difesa .

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso

Quando un tour operator riceve un avviso di accertamento, è fondamentale seguire una procedura rigorosa per tutelare i propri diritti. Di seguito presentiamo i passaggi essenziali, da attuare con il supporto di un professionista.

2.1 Verifica formale dell’atto

Appena ricevuto l’avviso, è opportuno esaminare attentamente il documento per rilevare eventuali vizi formali che ne possano determinare la nullità. Gli elementi da controllare sono:

  • Sottoscrizione: l’atto deve essere firmato dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato .
  • Indicazione dell’imponibile e delle aliquote: l’avviso deve specificare le somme accertate, le aliquote applicate e le imposte liquidate .
  • Motivazione: devono essere riportati i fatti, le prove e le ragioni giuridiche che giustificano il recupero . Se la motivazione fa riferimento ad altri atti, questi devono essere allegati o trascritti .
  • Contraddittorio: verificare se l’ufficio ha inviato una bozza di avviso (schema) e se è stato concesso il termine di 60 giorni per presentare osservazioni. In assenza di contraddittorio (salvo casi in cui non era ancora obbligatorio), è possibile eccepire la nullità .
  • Termini: controllare se l’avviso è stato notificato entro i termini di decadenza (di norma 31 dicembre del quinto anno successivo per le imposte dirette e IVA) e se il contraddittorio ha sospeso tali termini.

2.2 Raccolta documentale e preparazione della difesa

Una volta verificati gli elementi formali, occorre predisporre la documentazione contabile e le prove che possano dimostrare la regolarità dell’operato del tour operator. In particolare:

  • Registri IVA e contabilità separata: dimostrare che sono stati distinti i ricavi derivanti dai pacchetti turistici dal resto dell’attività (es. organizzazione di eventi). Questo consente di provare che l’imposta è stata correttamente calcolata sul margine .
  • Contratti con fornitori e clienti: è importante esibire contratti, voucher e fatture che descrivono la composizione dei pacchetti e i costi sostenuti.
  • Documentazione delle destinazioni: se parte dei servizi avviene fuori dall’Unione Europea, potrebbe essere applicata l’esenzione sulla quota dei servizi extra‑UE; occorre quindi fornire prove dei luoghi in cui i servizi sono prestati .
  • Correspondence: conservare le comunicazioni con l’Agenzia delle Entrate e le eventuali osservazioni inviate in sede di contraddittorio.

2.3 Presentazione delle osservazioni e partecipazione al contraddittorio

Qualora l’ufficio abbia inviato uno schema di atto, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni. Questa fase consente di spiegare le ragioni per cui la pretesa è errata e proporre eventuali correzioni. È consigliabile:

  1. Redigere una memoria difensiva indicando i motivi di contestazione (errori nei calcoli, mancata applicazione del regime 74‑ter, violazione del contraddittorio, ecc.).
  2. Depositare documenti e perizie che dimostrino i costi sostenuti e la composizione dei pacchetti.
  3. Richiedere un incontro con l’ufficio per discutere i rilievi.
  4. Valutare la possibilità di accedere all’accertamento con adesione, che può essere richiesto entro 30 giorni dalla notifica dello schema o comunque entro i termini per l’impugnazione. La richiesta sospende i termini per 90 giorni e apre una fase negoziale .

2.4 Impugnazione davanti alla Corte di giustizia tributaria

Se non si trova un accordo oppure l’ufficio emette direttamente l’avviso di accertamento, il contribuente ha 60 giorni dalla notifica per presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. Gli atti successivi sono:

  1. Redazione del ricorso: l’atto deve indicare le generalità del contribuente, i fatti, i motivi di diritto (es. violazione degli articoli 42 e 56, errata applicazione dell’art. 74‑ter, mancanza del contraddittorio) e la richiesta di annullamento. Può essere richiesto anche l’annullamento parziale (es. per un solo anno d’imposta).
  2. Notifica del ricorso all’ufficio che ha emesso l’atto tramite raccomandata A/R, PEC o ufficiale giudiziario.
  3. Costituzione in giudizio presso la segreteria della Corte entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, depositando l’originale dell’atto, l’avviso di ricevimento e la documentazione.
  4. Istanza di sospensione: se l’importo è elevato, è opportuno chiedere la sospensione dell’esecutività dell’avviso. La Corte valuta la sussistenza di un danno grave e irreparabile; la sospensione può essere concessa previa garanzia (fideiussione o polizza assicurativa).
  5. Contraddittorio in udienza: il ricorso viene discusso in udienza pubblica; entrambe le parti possono depositare memorie e documenti fino a 20 giorni prima.
  6. Sentenza: la Corte pronuncia sentenza che può annullare l’atto in tutto o in parte, confermarlo o rideterminarlo. La sentenza è impugnabile in secondo grado entro 60 giorni.

2.5 Richiesta di autotutela

In parallelo al ricorso, il contribuente può presentare un’istanza di autotutela all’ufficio, chiedendo l’annullamento o la revoca dell’avviso in presenza di evidenti errori. L’Amministrazione non ha l’obbligo di accoglierla ma, soprattutto in presenza di giurisprudenza favorevole (es. Cassazione 29905/2025) o di errori di calcolo, può decidere di annullare parzialmente o totalmente il proprio atto. L’istanza non sospende i termini per il ricorso, pertanto deve essere proposta congiuntamente alla difesa giudiziaria.

3. Difese e strategie legali per i tour operator

Il cuore della difesa contro un accertamento fiscale è la capacità di contestare la pretesa dimostrando la correttezza del comportamento o, quantomeno, riducendo la base imponibile e le sanzioni. Le strategie devono essere costruite sul caso concreto, ma alcune linee generali possono essere individuate.

3.1 Contestazione dell’errata applicazione dell’art. 74‑ter

Molti avvisi si fondano sulla presunzione che l’agenzia non abbia applicato correttamente il regime speciale. La difesa può ruotare attorno a questi argomenti:

  • Dimostrare la separazione dei servizi: se alcuni servizi non appartengono a pacchetti turistici (es. biglietteria semplice, organizzazione di congressi), occorre dimostrare con registri separati e contratti che tali prestazioni sono state assoggettate al regime ordinario. Ciò evita che l’ufficio consideri tutto il fatturato come pacchetti e renda indetraibile l’IVA sugli acquisti .
  • Prova dei costi dei servizi: essendo l’IVA calcolata sul margine, è essenziale provare i costi sostenuti. Se l’Amministrazione contesta il valore dei costi, si può produrre la contabilità, le fatture dei fornitori e eventuali perizie contabili.
  • Servizi extra‑UE: l’art. 74‑ter prevede che la parte dei servizi svolti fuori dell’Unione Europea non è soggetta a IVA . Occorre documentare i servizi resi all’estero (es. pernottamenti, escursioni) e calcolare correttamente la quota di margine esente.
  • Ordini di servizio e contratti: dimostrare che il pacchetto è venduto come unico servizio e che l’agenzia ha rispettato le regole di fatturazione (es. indicazione dell’IVA sul margine).
  • Errata requalificazione di singoli servizi: in alcuni casi l’Agenzia può considerare un servizio come pacchetto anche se il cliente ha acquistato solo un hotel o un volo. La difesa deve dimostrare l’assenza del requisito di “pacchetto tutto compreso” e la corretta applicazione dell’aliquota o esenzione.

3.2 Eccezioni di nullità per vizi formali

L’assenza di motivazione, la mancanza di sottoscrizione o l’omessa indicazione degli elementi essenziali comportano la nullità dell’accertamento . La difesa può quindi eccepire:

  1. Nullità per difetto di motivazione: se l’avviso non spiega le ragioni della pretesa, non allega il processo verbale di constatazione o non indica i presupposti fattuali. La Cassazione ha ribadito che la motivazione non può essere integrata in giudizio .
  2. Nullità per mancanza di contraddittorio: se l’ufficio non ha inviato lo schema di atto o non ha concesso il termine di 60 giorni. Ciò vale soprattutto per gli accertamenti successivi al 30 aprile 2024, data di entrata in vigore dell’art. 6‑bis esteso .
  3. Nullità per difetto di sottoscrizione: l’avviso deve essere firmato da un dirigente; l’assenza della firma o la delega non provata rende nullo l’atto.
  4. Nullità per violazione dell’art. 12: se i verificatori hanno ecceduto il termine di permanenza o non hanno informato il contribuente dei propri diritti .

3.3 Eccezioni sul merito e prova contraria

Se i vizi formali non sono fondati, occorre difendersi nel merito. Il contribuente può portare prove contrarie per smontare le presunzioni dell’Ufficio:

  • Documentare i costi: presentare tutta la documentazione a supporto del margine; se il Fisco contesta costi inesistenti, dimostrare la realtà dei servizi con contratti, ricevute e testimonianze.
  • Dimostrare l’assenza di pacchetti: se i viaggiatori hanno acquistato servizi singoli, presentare le prenotazioni e le fatture che dimostrano la natura dell’operazione.
  • Contestare le percentuali induttive: quando l’ufficio utilizza metodi induttivi per determinare l’imponibile (es. markup standard), si può produrre la contabilità analitica e dimostrare che il margine è inferiore.
  • Rimborsi IVA extra‑UE: per gli operatori extra‑UE che chiedono rimborsi, la difesa è più complessa. La Cassazione ha negato la rimborsabilità dell’IVA, ma in alcune situazioni si può sostenere l’applicazione del regime ordinario se l’operatore non organizza pacchetti ma funge da mero intermediario. Occorre tuttavia dimostrare che il cliente finale non ha acquistato un pacchetto e che l’operatore non agisce come tour operator .

3.4 Accertamento con adesione e accordi transattivi

Quando le contestazioni sono parzialmente fondate o i rischi processuali elevati, è consigliabile valutare l’accertamento con adesione o altre forme di definizione transattiva. Questa procedura permette di ottenere la riduzione delle sanzioni a un terzo e di concordare un piano rateizzato. L’accordo viene formalizzato con un atto sottoscritto da entrambe le parti, indicando motivazione e importi . È importante prepararsi al contraddittorio, quantificando correttamente il margine contestato e proponendo una definizione equa.

3.5 Ricorso giudiziale e istruttoria

Se si sceglie la via giudiziale, la difesa deve articolare motivi di diritto e allegare prove documentali. In primo grado, la Corte di giustizia tributaria può esaminare anche nuove prove; tuttavia, alcune eccezioni (es. nullità per difetto di contraddittorio) devono essere sollevate già con il ricorso. È possibile richiedere la CTU contabile per determinare il margine effettivo. In caso di soccombenza, l’appello e il ricorso per Cassazione sono strumenti efficaci per far valere la corretta interpretazione delle norme.

4. Strumenti alternativi e soluzioni per il pagamento del debito

La legislazione tributaria offre numerose soluzioni per definire i debiti fiscali senza affrontare un contenzioso lungo e costoso. Questi strumenti sono particolarmente utili per i tour operator che, a causa della crisi economica o di congiunture negative (pandemia, guerre, oscillazioni valutarie), possono trovarsi in grave difficoltà finanziaria.

4.1 Rottamazione e definizioni agevolate delle cartelle

Le rottamazioni consistono nell’estinzione agevolata dei debiti iscritti a ruolo. La rottamazione quater introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 consente di pagare i ruoli affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 versando solo capitale e spese di notifica, eliminando sanzioni, interessi e aggio . Sono inclusi anche i debiti per multe stradali e sanzioni amministrative . Il D.L. 34/2023 ha esteso la misura ai tributi locali, purché gli enti deliberino l’adesione . Per aderire è necessario presentare un’istanza entro i termini indicati (le proroghe hanno spostato il termine al 31 ottobre 2023 e poi al 2024/2025) e scegliere se pagare in unica soluzione o in 18 rate. La definizione comporta la rinuncia ai giudizi pendenti relativi ai carichi oggetto di rottamazione.

La rottamazione costituisce uno strumento prezioso per i tour operator che hanno accumulato cartelle esattoriali, magari derivanti da accertamenti non contestati in tempo o da vecchie sanzioni. È importante verificare ogni singolo carico per determinare l’applicabilità dell’agevolazione e valutare l’impatto sul rating creditizio.

4.2 Rateizzazione ordinaria e piani di rientro

Qualora non si possa beneficiare delle definizioni agevolate o non si voglia rinunciare ai giudizi, il contribuente può richiedere all’Agente della riscossione un piano di rateizzazione fino a 72 rate (8 anni), estendibile fino a 120 rate nei casi di comprovata temporanea difficoltà economica. La domanda va presentata entro 60 giorni dalla notifica della cartella o della comunicazione di presa in carico. Il piano prevede l’applicazione di interessi legali e dell’aggio, ma evita l’avvio di procedure esecutive.

4.3 Accordi di ristrutturazione e piani del consumatore (L. 3/2012)

La Legge 3/2012 prevede procedure per i soggetti non fallibili (imprese minori, persone fisiche, professionisti) che si trovano in stato di sovraindebitamento. Le principali sono l’accordo di ristrutturazione del debito e il piano del consumatore. Entrambe richiedono la presenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che assiste il debitore nella predisposizione della proposta e nella gestione della procedura . L’accordo deve essere omologato dal tribunale e prevede la ristrutturazione di tutti i debiti, inclusi quelli tributari. Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche non imprenditori e consente di proporre un piano di pagamento basato sulle capacità reddituali future. Per un tour operator individuale o per un piccolo imprenditore turistico, queste procedure sono una soluzione efficace per superare una situazione di insolvenza preservando l’attività.

4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la composizione negoziata, successivamente integrata nel Codice della crisi d’impresa. L’imprenditore in squilibrio patrimoniale o economico può presentare istanza alla Camera di Commercio per ottenere la nomina di un esperto negoziatore. L’esperto, scelto da un apposito elenco gestito dalle Camere di Commercio, supporta l’imprenditore nel negoziato con creditori, Fisco e istituti bancari. Durante la procedura, possono essere richieste misure protettive per sospendere le azioni esecutive e negoziare con l’Agenzia delle Entrate la transazione fiscale. L’Avv. Monardo, essendo iscritto come esperto negoziatore , può assistere i tour operator in questa procedura, elaborando piani di risanamento e transazioni fiscali.

4.5 Ravvedimento operoso e autodenuncia

Il ravvedimento operoso consente di ridurre sensibilmente le sanzioni in caso di errori od omissioni, ma richiede che il contribuente regolarizzi spontaneamente la posizione prima dell’avvio di accessi o verifiche . Per i tour operator che hanno riscontrato irregolarità nella fatturazione dei pacchetti, è consigliabile valutare tempestivamente l’opportunità di ravvedersi per evitare accertamenti più gravosi. Ad esempio, regolarizzando un errore entro 30 giorni, la sanzione è ridotta a un decimo ; se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni, la sanzione è un nono .

4.6 Transazione fiscale e accordo di ristrutturazione

Nelle procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione) è possibile stipulare una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate. La transazione consente di ridurre e dilazionare i debiti tributari, inclusi quelli derivanti da avvisi di accertamento, purché la proposta offra all’erario una soddisfazione non inferiore a quella ottenibile mediante la liquidazione. Per un tour operator in crisi, questa può essere la soluzione per salvare l’impresa e al contempo chiudere le pendenze fiscali.

5. Errori comuni e consigli pratici

La complessità del regime IVA dei tour operator e la severità dei controlli rendono facile commettere errori. Di seguito indichiamo gli sbagli più frequenti e alcuni consigli per evitarli.

  1. Frazionare il pacchetto: molti operatori, per attrarre clienti, scompongono il pacchetto turistico in servizi singoli (volo, hotel, servizi accessori) e applicano IVA o esenzioni diverse. Questo comportamento espone al rischio di una riqualificazione in un’unica prestazione con recupero dell’IVA sul margine. Consiglio: mantenere la qualificazione unitaria del pacchetto e, se si vendono servizi separati, tenere contabilità e contratti distinti.
  2. Non distinguere le attività: quando l’agenzia svolge anche servizi diversi (es. congressi), è necessario optare per il regime ordinario e tenere una contabilità separata . Consiglio: scegliere il regime più appropriato per ogni attività e formalizzare l’opzione nelle dichiarazioni.
  3. Mancato contraddittorio: alcuni contribuenti ignorano gli inviti al contraddittorio o non presentano osservazioni nei termini. Ciò può pregiudicare la difesa successiva. Consiglio: partecipare attivamente al contraddittorio e presentare una memoria difensiva ben documentata.
  4. Sottovalutare i vizi formali: talvolta si tralascia di verificare la motivazione o la sottoscrizione dell’atto. Consiglio: far analizzare l’avviso da un professionista per individuare eventuali nullità.
  5. Non conservare la documentazione: la prova dei costi e dei servizi è essenziale per difendersi. Consiglio: archiviare in modo ordinato contratti, fatture, voucher e corrispondenza.
  6. Ignorare le procedure deflative: non ricorrere all’accertamento con adesione o al ravvedimento può comportare sanzioni più elevate. Consiglio: valutare sempre gli strumenti deflativi prima di adire il contenzioso.
  7. Ritardare la richiesta di aiuto: affrontare da soli un accertamento complesso può portare a errori strategici. Consiglio: consultare subito un avvocato tributarista e un commercialista esperto in turismo.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Regime IVA ordinario vs. regime 74‑ter

CaratteristicaRegime ordinarioRegime speciale art. 74‑ter
OggettoPrestazioni singole: ogni servizio (volo, hotel, guida) è autonomo.Pacchetto turistico considerato un’unica prestazione .
Base imponibilePrezzo totale del servizio.Differenza tra prezzo di vendita e costi dei servizi prestati da terzi .
IVA sui costiDetraibile se il servizio è imponibile.Indetraibile e non rimborsabile .
FatturazioneL’IVA è indicata separatamente in fattura.L’IVA è assolta sul margine e non viene indicata separatamente .
ApplicabilitàPrestazioni diverse dai pacchetti turistici (es. biglietteria, congressi).Pacchetti turistici e servizi di viaggio accessori. Possibilità di optare per il regime ordinario per eventi e congressi .

6.2 Termini e scadenze

FaseTermine
Invio dello schema di atto (contraddittorio)L’Ufficio deve inviare una bozza dell’accertamento e concedere almeno 60 giorni al contribuente per presentare osservazioni .
Notifica dell’avviso di accertamentoDi regola entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (quarto anno per imposte locali).
Presentazione del ricorso60 giorni dalla notifica dell’avviso.
Richiesta accertamento con adesioneEntro 30 giorni dal ricevimento dello schema di atto o entro i termini per il ricorso; sospende i termini per 90 giorni.
Termine di permanenza degli ispettori30 giorni, prorogabili di altri 30 in casi motivati .
Presentazione delle osservazioni al verbale di constatazione60 giorni dal rilascio del verbale .

6.3 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoPrincipali beneficiFonti normativi
Accertamento con adesioneSospensione dei termini di impugnazione, riduzione delle sanzioni a un terzo, possibilità di rateizzare.D.Lgs. 218/1997, art. 7 .
Ravvedimento operosoRiduzione delle sanzioni (un decimo, un nono, un ottavo ecc.) se si paga spontaneamente prima del controllo .D.Lgs. 472/1997, art. 13.
Rottamazione/definizioni agevolateEstinzione dei debiti iscritti a ruolo pagando solo capitale e spese di notifica, eliminazione di interessi e sanzioni .Legge 197/2022, commi 231‑252; D.L. 34/2023.
Ricorso alla Corte di giustizia tributariaPossibilità di annullare l’atto se vi sono vizi formali o errori di merito, sospensione dell’esecutività.D.Lgs. 546/1992 (norme sul processo tributario).
Composizione negoziata della crisiSospensione delle azioni esecutive, negoziazione con creditori e Fisco, ristrutturazione dei debiti.D.L. 118/2021; D.Lgs. 83/2022; D.Lgs. 136/2024 .
Accordi di ristrutturazione/piani del consumatoreRistrutturazione del debito con falcidia e rateizzazione, omologazione giudiziale.Legge 3/2012 .

7. Domande e risposte (FAQ)

Per fornire un supporto pratico ai tour operator e agli operatori del settore turistico, ecco una raccolta di domande frequenti con relative risposte.

  1. Come viene calcolata l’IVA sul pacchetto turistico?
    L’IVA si applica sul margine, cioè sulla differenza tra il prezzo di vendita del pacchetto e i costi sostenuti per i servizi acquistati da terzi . L’aliquota è quella prevista per i servizi di viaggio (22% al 2025). La quota relativa ai servizi fuori dall’UE non concorre alla base imponibile .
  2. È possibile detrarre l’IVA pagata sui servizi acquistati?
    No. Nel regime speciale art. 74‑ter, l’IVA sui costi non è detraibile né rimborsabile . Fa eccezione l’opzione per il regime ordinario per l’organizzazione di congressi, fiere e simili, per i quali l’IVA è detraibile.
  3. Cosa succede se il tour operator fraziona il pacchetto?
    L’Agenzia delle Entrate può riqualificare l’operazione come unica prestazione e recuperare l’IVA non versata, oltre a irrogare sanzioni. È fondamentale dimostrare, con contabilità separata, che le prestazioni vendute come singole non costituiscono pacchetto .
  4. Quali sono le conseguenze di un avviso di accertamento nullo?
    Se l’avviso manca di motivazione o di sottoscrizione, o non allega gli atti richiamati, è nullo e deve essere annullato . Il contribuente deve eccepire la nullità nel ricorso.
  5. Ho ricevuto uno schema di atto: devo rispondere?
    Sì. Lo schema rientra nella procedura del contraddittorio ex art. 6‑bis e concede 60 giorni per presentare osservazioni . Non rispondere significa perdere un’importante occasione difensiva.
  6. Quando posso chiedere l’accertamento con adesione?
    La richiesta può essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di atto o dell’avviso. La presentazione sospende i termini per 90 giorni .
  7. Posso rateizzare l’importo definito con l’accertamento con adesione?
    Sì. L’atto di adesione può prevedere la rateizzazione delle somme dovute; in caso di inadempimento di due rate, l’intero importo diventa immediatamente esigibile.
  8. Quali garanzie ho durante una verifica fiscale?
    Gli ispettori devono operare nel normale orario di lavoro, informarti dei tuoi diritti e concludere le operazioni entro 30 giorni, prorogabili per altri 30 . Hai diritto di far verbalizzare le tue osservazioni e di essere assistito da un professionista.
  9. È possibile impugnare l’ordine di accesso della Guardia di Finanza?
    Secondo la giurisprudenza amministrativa, l’ordine di accesso non è autonomamente impugnabile; può essere contestato unitamente all’atto impositivo finale .
  10. Cosa succede se non presento il ricorso entro 60 giorni?
    L’avviso diventa definitivo e l’importo dovuto può essere iscritto a ruolo. In tal caso, rimane la possibilità di richiedere una rateizzazione o, se ammissibile, aderire a una definizione agevolata.
  11. Come funziona la rottamazione quater?
    Consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo versando solo il capitale e le spese. Bisogna presentare un’istanza entro i termini previsti e il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o fino a 18 rate .
  12. Un tour operator extra‑UE può ottenere il rimborso IVA?
    No. La Cassazione ha stabilito che l’IVA versata in Italia dai tour operator stabiliti fuori dall’UE non è rimborsabile . La norma nazionale che prevedeva il rimborso transitorio deve essere disapplicata perché in contrasto con la direttiva europea .
  13. Quali sono i vantaggi della composizione negoziata della crisi?
    Permette di sospendere le azioni esecutive e negoziare con i creditori e con il Fisco, sotto la guida di un esperto, un piano di risanamento sostenibile .
  14. Posso chiedere la transazione fiscale durante un concordato preventivo?
    Sì. Nelle procedure concorsuali, la legge consente la transazione fiscale per ridurre e dilazionare i debiti tributari a condizione che il Fisco non riceva un trattamento peggiore rispetto alla liquidazione.
  15. Che succede se firmo un accertamento con adesione e poi cambio idea?
    L’accordo ha valore di transazione e produce effetti definitivi; l’atto originario non è più impugnabile . È quindi fondamentale negoziare attentamente le condizioni prima della firma.
  16. Il redditometro può essere utilizzato contro un tour operator?
    Sì, se l’ufficio ritiene che i redditi dichiarati non giustificano il tenore di vita; tuttavia, il redditometro deve essere applicato con contraddittorio e il contribuente può dimostrare l’origine delle somme. Per le società turistiche è più frequente il ricorso a metodi induttivi specifici.
  17. Cosa accade se l’avviso di accertamento riguarda anche imposte dirette?
    Anche per le imposte dirette (IRES, IRAP) è applicabile il contraddittorio preventivo e valgono le stesse garanzie in tema di motivazione e nullità .
  18. Come si calcolano le sanzioni per omessa applicazione dell’IVA?
    Le sanzioni oscillano tra il 90% e il 180% dell’imposta non versata, oltre agli interessi. Con l’accertamento con adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo, e con il ravvedimento a percentuali ancora più basse .
  19. È possibile dedurre fiscalmente i costi contestati?
    Se l’Agenzia disconosce l’indetraibilità dell’IVA sui costi, il tour operator può comunque dedurre tali costi ai fini delle imposte dirette, purché siano inerenti e documentati.
  20. Cosa comporta una sentenza favorevole in Cassazione?
    La Cassazione, giudice di legittimità, annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello per un nuovo esame o decide nel merito. Se la pronuncia accoglie l’interpretazione del contribuente (es. sul rimborso IVA o sulla nullità per difetto di contraddittorio), diventa un precedente rilevante e spesso l’Agenzia recepisce l’indirizzo giurisprudenziale nei successivi controlli.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio come applicare le norme e le strategie difensive, proponiamo alcune simulazioni basate su casi ricorrenti nella pratica.

8.1 Pacchetto “vacanza studio” e riqualificazione dell’IVA

Scenario: Un tour operator vende un pacchetto “vacanza studio” per studenti stranieri, composto da voli, alloggio, lezioni e visite guidate, al prezzo di 2.000 euro per persona. I costi sostenuti per l’alloggio, le lezioni e i servizi locali sono pari a 1.400 euro. L’agenzia, ritenendo che le lezioni siano esenti IVA, ha fatturato separatamente la quota scolastica e applicato l’IVA ordinaria (22%) solo sulla quota di viaggio e alloggio.

Controllo fiscale: L’Agenzia contesta la separazione artificiosa e riqualifica l’intera operazione come pacchetto turistico unico, applicando l’IVA sul margine. Calcola quindi la base imponibile come 2.000 − 1.400 = 600 euro. L’IVA sul margine (22%) è pari a 132 euro; l’agenzia aveva invece versato 132 euro di IVA sull’importo di 600 euro (quota viaggio e alloggio), ma ha detratto l’IVA sui costi. L’Ufficio recupera l’IVA detratta sui costi (es. 140 euro), irroga sanzioni e interessi e applica la sanzione per omessa applicazione dell’art. 74‑ter.

Difesa: Il tour operator può dimostrare che le lezioni sono organizzate da un soggetto terzo e non fanno parte del pacchetto turistico ma di un servizio educativo separato. Deve esibire i contratti con l’istituto scolastico, i voucher dei servizi e la contabilità separata. Se non riesce a provarlo, può valutare l’accertamento con adesione, riducendo le sanzioni a un terzo, o ricorrere per dimostrare che la contestazione è sproporzionata.

8.2 Richiesta di rimborso IVA da parte di un operatore extra‑UE

Scenario: Una società statunitense acquista servizi di autonoleggio in Italia per 100.000 euro (IVA 22% pari a 22.000 euro) e inserisce tali servizi nei pacchetti venduti ai propri clienti all’estero. La società nomina un rappresentante fiscale in Italia e chiede il rimborso dell’IVA assolta. L’Agenzia delle Entrate inizialmente rimborsa 22.000 euro ma, dopo la modifica dell’art. 55 del D.L. 69/2013, emette un avviso di accertamento per il recupero della somma.

Giurisprudenza: La Cassazione ha stabilito che l’IVA versata dai tour operator stabiliti fuori dall’UE non è detraibile né rimborsabile . L’art. 74‑ter e la direttiva IVA impediscono il rimborso, perché il gettito deve essere attribuito allo Stato in cui i servizi sono fruiti. Pertanto, l’Agenzia legittimamente recupera la somma; l’operatore extra‑UE deve restituire l’IVA ricevuta.

Difesa: L’unica difesa possibile consiste nel dimostrare che la società non agisce come tour operator ma come intermediario (ad esempio, rivendendo solo servizi di autonoleggio senza offrire pacchetti), nel qual caso il regime speciale non si applica e l’IVA può essere detraibile. In assenza di tale prova, conviene procedere al pagamento e negoziare un piano rateizzato o proporre un accordo di ristrutturazione del debito.

8.3 Mancata contabilità separata e presunzione di ricavi

Scenario: Un tour operator svolge sia l’attività di agenzia di viaggi (pacchetti turistici) sia l’organizzazione di eventi (congressi). L’azienda non mantiene contabilità separata e registra tutti i ricavi in un unico registro IVA. Durante una verifica, l’Agenzia delle Entrate presume che tutte le operazioni rientrino nel regime speciale e recupera l’IVA sui costi relativi all’organizzazione di congressi, disconoscendo la detraibilità.

Difesa: L’operatore deve dimostrare che per l’attività congressuale era stata esercitata l’opzione per il regime ordinario e che i ricavi e i costi erano distinti. In assenza di contabilità separata, la difesa risulta difficile. Una strategia consiste nel produrre prove (contratti, bilanci di progetto, estratti conto) che identifichino distintamente costi e ricavi. Se la prova è insufficiente, si può ricorrere alla definizione agevolata per ridurre le sanzioni e rateizzare l’importo.

8.4 Applicazione del redditometro a un titolare di agenzia di viaggi

Scenario: Il titolare di una piccola agenzia individuale dichiara un reddito modesto, ma l’Agenzia rileva spese personali elevate (abitazione di lusso, auto costosa). Attraverso il redditometro, la differenza tra reddito dichiarato e spese sostenute viene attribuita a ricavi non dichiarati dell’agenzia. L’ufficio emette un avviso di accertamento per recuperare l’IRPEF.

Difesa: Il contribuente può dimostrare che le spese sono sostenute con risparmi preesistenti o con redditi di famiglia. Può inoltre provare che il reddito dell’agenzia è corretto presentando la contabilità, i contratti e i movimenti bancari. È importante contestare l’utilizzo del redditometro senza contraddittorio: l’Agenzia deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti prima di emettere l’atto.

8.5 Verifica sul rispetto dei termini di permanenza

Scenario: La Guardia di Finanza esegue una verifica presso la sede dell’agenzia per 70 giorni consecutivi, oltrepassando il limite di 30 giorni prorogabili di altri 30 . Il contribuente lamenta un forte pregiudizio all’attività e chiede l’annullamento dell’avviso.

Difesa: L’art. 12 dello Statuto del contribuente stabilisce che la permanenza non può superare 30 giorni, prorogabili per altri 30 per esigenze motivate. Il superamento di tali termini, tuttavia, non determina automaticamente la nullità dell’atto, come chiarito dalla Cassazione, ma può costituire indice di un eccesso di potere. La difesa deve dimostrare che la permanenza prolungata ha violato i diritti del contribuente e che la proroga non era motivata. Si può presentare un reclamo al Garante del contribuente e chiedere la riduzione delle sanzioni.

9. Conclusione

L’accertamento fiscale verso un tour operator richiede una risposta pronta, competente e ben documentata. Abbiamo esaminato la complessa disciplina IVA che si applica ai pacchetti turistici, illustrando come il regime speciale art. 74‑ter imponga la tassazione sul margine e l’indetraibilità dell’IVA sui costi . Abbiamo visto che gli avvisi di accertamento devono essere motivati e sottoscritti, pena la nullità , e che il contraddittorio preventivo rappresenta un diritto fondamentale del contribuente . Le recenti pronunce della Cassazione (ordinanza 21271/2025 e ordinanza 29905/2025) confermano l’importanza del contraddittorio e chiariscono l’impossibilità per i tour operator extra‑UE di ottenere rimborsi IVA .

Il presente articolo ha fornito una procedura dettagliata da seguire dopo la notifica di un avviso, indicazioni sulle strategie difensive (contestare l’applicazione errata dell’art. 74‑ter, eccepire i vizi formali, fornire prova contraria) e una panoramica degli strumenti deflativi a disposizione, come l’accertamento con adesione, il ravvedimento operoso e le definizioni agevolate. Abbiamo affrontato i principali errori da evitare e proposto esempi pratici e simulazioni per comprendere meglio l’impatto delle diverse scelte.

Agire tempestivamente è fondamentale. I termini per presentare osservazioni, richiedere l’accertamento con adesione o impugnare l’avviso sono perentori, e una difesa efficace deve essere preparata prima possibile. Affidarsi a un professionista consente di identificare i vizi dell’atto, negoziare con l’Amministrazione e ricorrere agli strumenti più adatti alla situazione del contribuente.

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L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team nazionale di avvocati e commercialisti, mette a disposizione la sua esperienza per difendere i tour operator e le agenzie di viaggio. In qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, è in grado di assistere l’imprenditore non solo nel contenzioso tributario ma anche nella ristrutturazione aziendale e nella negoziazione con i creditori . Il suo staff multidisciplinare analizza l’atto di accertamento, individua i profili di illegittimità, gestisce il contraddittorio con l’ufficio, redige ricorsi e memorie e propone soluzioni deflative. Inoltre, può predisporre piani di rientro, accordi di ristrutturazione e procedure di composizione della crisi per salvare l’impresa e proteggere il patrimonio.

Agire insieme a professionisti esperti consente di bloccare in tempo azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi, ridurre le sanzioni e definire il debito con strumenti vantaggiosi. La tempestività fa la differenza: occorre contattare un esperto non appena si riceve lo schema di atto o l’avviso di accertamento.

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