Accertamento fiscale a un broker finanziario: come difendersi subito e bene

Introduzione

La vita professionale del broker finanziario è scandita da report, grafici, analisi di mercato e relazioni con clienti e controparti. In un contesto sempre più digitalizzato, le autorità fiscali italiane hanno intensificato i controlli sulle operazioni di intermediazione, sui movimenti bancari e sui flussi di denaro che transitano attraverso i conti degli operatori finanziari. Un avviso di accertamento o una verifica dell’Agenzia delle Entrate possono però trasformarsi in una trappola se non si conoscono i propri diritti e non si adottano rapidamente le difese appropriate. L’errore più comune è sottovalutare l’importanza delle carte, dei termini e delle procedure: un giorno di ritardo o una motivazione incompleta possono significare migliaia di euro di sanzioni o, nei casi più gravi, l’apertura di procedimenti penali.

Negli ultimi anni la giurisprudenza si è più volte confrontata con le presunzioni dell’art. 32 del D.P.R. 600/1973, che consente al fisco di considerare i prelievi bancari come ricavi se il contribuente non fornisce prova contraria. La Corte costituzionale ha stabilito che la norma è legittima perché la presunzione è relativa e il contribuente può dedurre i costi inerenti . In altre sentenze la Corte di cassazione ha ribadito che per superare la presunzione sono necessarie prove analitiche per ogni singola operazione . La riforma del contraddittorio preventivo introdotta dal D.Lgs. 219/2023 ha imposto all’amministrazione di instaurare un dialogo con il contribuente prima di emettere un atto autonomamente impugnabile e di concedere almeno sessanta giorni per presentare osservazioni . Queste novità normative hanno modificato radicalmente le strategie difensive e i termini per reagire agli avvisi di accertamento.

In questo scenario complesso è fondamentale farsi assistere da professionisti con competenze trasversali in diritto tributario, bancario e societario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in accertamenti fiscali e controversie tributarie. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021. In qualità di cassazionista rappresenta i contribuenti fino al grado di legittimità e coordina un network attivo su tutto il territorio italiano. Lo studio dell’avv. Monardo è in grado di:

  • Analizzare l’atto di accertamento, rilevando vizi di forma (mancata motivazione, notifica inesistente, decadenza), errori contabili o carenze istruttorie;
  • Assistere nella richiesta di accertamento con adesione o nella presentazione di memorie nel contraddittorio preventivo, sospendendo i termini del ricorso;
  • Pre-disporre ricorsi dinanzi alle commissioni tributarie, richiedendo la sospensione dell’atto e la sospensione della riscossione;
  • Intavolare trattative con l’ente impositore per soluzioni transattive, rateazioni, piani di rientro o accesso alle definizioni agevolate (rottamazione quater, ravvedimento speciale);
  • Valutare l’accesso agli strumenti di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo con i creditori, liquidazione del patrimonio) o alla composizione negoziata della crisi d’impresa.

Agire tempestivamente è essenziale: i termini per la difesa sono rigidi e ogni giorno che passa riduce le opzioni disponibili. Lo scopo di questo articolo è fornire al broker finanziario una guida completa e aggiornata su come reagire subito e bene a un accertamento fiscale, illustrando le normative vigenti, la giurisprudenza recente e le possibili strategie.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Fonti normative di riferimento

Per comprendere le modalità di difesa contro un accertamento fiscale nei confronti di un broker finanziario occorre richiamare le principali norme che regolano l’imposizione dei redditi, l’accertamento, le presunzioni e i termini di decadenza. Di seguito una panoramica delle disposizioni più rilevanti, con richiami agli aggiornamenti più recenti (dicembre 2025):

1.1.1 D.P.R. 600/1973 (Imposte sui redditi)

  • Art. 32 – Richieste e controlli delle scritture contabili. Consente all’amministrazione finanziaria di richiedere copie dei conti correnti, depositi e ogni altra forma di rapporto intrattenuto con banche o istituti finanziari. I versamenti e i prelievi non registrati nelle scritture contabili sono considerati, rispettivamente, ricavi e compensi, salvo prova contraria del contribuente. La Corte costituzionale ha ritenuto legittima la presunzione limitandola a prelievi giornalieri superiori a 1.000 euro o mensili superiori a 5.000 euro e sottolineando la possibilità di detrarre i costi .
  • Art. 38 – Accertamento sintetico (redditometro). Consente di determinare il reddito complessivo del contribuente in base alla capacità contributiva e alle spese di mantenimento di beni, risparmi o investimenti. Gli elementi indicativi di maggiore capacità contributiva devono essere comunicati al contribuente che può fornire prova contraria.
  • Art. 39 – Accertamento analitico-induttivo. Prevede che, in presenza di gravi irregolarità contabili, sia legittimo determinare il reddito dell’impresa in maniera induttiva. È molto utilizzato nelle verifiche sui broker che non tengono adeguati registri.
  • Art. 41-bis – Accertamento bancario. Consente il ricorso alle indagini finanziarie e alle presunzioni sui versamenti/prelievi anche nei confronti di professionisti e imprenditori, con la possibilità di estendere l’indagine a conti intestati a terzi. La Cassazione ha chiarito che la presunzione si applica anche ai conti dei familiari se riconducibili al contribuente .
  • Art. 43 – Termini di decadenza. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. In caso di omessa dichiarazione i termini si estendono al settimo anno. L’amministrazione può emettere accertamenti integrativi entro gli stessi termini se emergono nuovi elementi; questi devono essere indicati nel provvedimento . La legge ha previsto proroghe per casi specifici, ad esempio per coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) introdotto dal D.Lgs. 13/2024, proroga di un anno o due .
  • Art. 44 – Contribuenti non residenti. Disciplina la tassazione dei redditi prodotti in Italia da soggetti non residenti, tema cruciale per broker con conti offshore.

1.1.2 D.P.R. 633/1972 (IVA)

Questo decreto disciplina l’imposta sul valore aggiunto e contiene norme sull’accertamento e le presunzioni analoghe a quelle per le imposte dirette. L’art. 51 consente indagini bancarie e presunzioni sui prelievi a fini IVA. Le regole su termini di decadenza sono armonizzate con quelle del D.P.R. 600/1973.

1.1.3 D.Lgs. 218/1997 – Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

L’accertamento con adesione consente di risolvere la controversia prima del contenzioso. Art. 6: il contribuente che ha ricevuto un atto impositivo (o che è stato oggetto di accesso/Ispezione) può presentare domanda di adesione; il termine per impugnare l’atto è sospeso per 90 giorni. In caso di atti emessi con contraddittorio preventivo, la richiesta deve essere presentata entro 30 giorni dalla ricezione del progetto di atto . La definizione comporta riduzione delle sanzioni ad un terzo e consente il pagamento rateale.

1.1.4 D.Lgs. 546/1992 – Processo tributario

  • Art. 19: elenca gli atti impugnabili innanzi alle commissioni tributarie, tra cui gli avvisi di accertamento, le cartelle di pagamento, gli avvisi di mora, le iscrizioni ipotecarie e i fermi amministrativi. L’atto deve contenere l’indicazione del termine di impugnazione e dell’organo competente .
  • Art. 47: consente al contribuente di chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato in presenza di danno grave e irreparabile.

1.1.5 Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000)

La legge n. 212/2000 riconosce una serie di tutele:

  • Art. 6-bis – Contraddittorio preventivo (introdotto dal D.Lgs. 219/2023): impone all’amministrazione di instaurare un contraddittorio effettivo prima di emettere atti impositivi, salvo situazioni di urgenza o automatismi. Il contribuente deve ricevere un progetto di atto con allegati e ha almeno 60 giorni per presentare memorie; la scadenza per emettere l’atto è prorogata di conseguenza .
  • Art. 7: obbliga a motivare gli atti indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche.
  • Art. 10-quater – Autotutela obbligatoria: introdotta dal D.Lgs. 219/2023, obbliga l’amministrazione a annullare in autotutela gli atti manifestamente illegittimi (es. errore sulla persona, evidente carenza di motivazione, inesistenza del tributo, doppia imposizione, vizi riconosciuti con sentenza passata in giudicato) .
  • Art. 12: definisce le garanzie durante accessi e ispezioni, tra cui la consegna del verbale e la possibilità di formulare osservazioni entro 60 giorni, obbligo che dà luogo al contraddittorio pre–accertamento.

1.1.6 Normativa sulla crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) e composizione negoziata

Per i contribuenti in gravi difficoltà economiche esistono percorsi alternativi:

  • Legge 3/2012, come modificata dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi) e dal D.Lgs. 83/2022, consente tre procedure: piano del consumatore, accordo con i creditori (richiede l’approvazione del 60% dei creditori) e liquidazione del patrimonio. Questi istituti permettono di ristrutturare il debito e ottenere l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti residui, secondo il dossier del Parlamento .
  • D.L. 118/2021 (con l. 147/2021) e successive modifiche: introduce la composizione negoziata della crisi d’impresa, procedura volontaria per imprese in squilibrio patrimoniale che mira al risanamento attraverso la nomina di un esperto indipendente che assiste l’imprenditore nelle trattative con creditori. L’esperto può essere un avvocato, commercialista o consulente del lavoro . Viene nominato dalla Camera di commercio e ha 30 giorni per formulare una relazione .
  • D.Lgs. 13/2024: istituisce il concordato preventivo biennale (CPB) per i contribuenti minori, con definizione preventiva del reddito per due anni e proroga di uno o due anni dei termini di accertamento. L’estensione della decadenza dipende dall’adesione al CPB e a eventuali sanatorie .

1.1.7 Reati tributari (D.Lgs. 74/2000)

Nei casi più gravi, l’accertamento può sfociare in responsabilità penale:

  • Art. 4 – Dichiarazione infedele: punisce chi, al fine di evadere le imposte, indica elementi attivi inferiori o passivi fittizi che portino a evadere imposte per oltre 100.000 euro. La pena va da due a quattro anni e mezzo di reclusione .
  • Art. 5 – Omessa dichiarazione: punisce chi non presenta la dichiarazione dovuta, con evasioni sopra 50.000 euro, con reclusione da due a cinque anni .
  • Ulteriori reati includono l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), la distruzione di documenti (art. 10), l’occultamento di scritture contabili (art. 10-bis).

1.2 Principali orientamenti giurisprudenziali

La giurisprudenza di merito e di legittimità offre numerosi orientamenti utili a definire le strategie difensive:

  • Presunzioni bancarie e onere della prova: La Cassazione (ordinanze 24998/2024 e 26996/2025) ha ribadito che i prelievi non giustificati rappresentano ricavi presunti e che grava sul contribuente l’onere di fornire prova analitica per ciascuna operazione . È stato ribadito che la presunzione si applica anche ai professionisti, seppure con attenzione alle peculiarità dell’attività.
  • Princìpio del contraddittorio: L’ordinanza n. 7829/2024 ha escluso la natura generalizzata del contraddittorio, affermando che l’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente si applica solo a seguito di accessi o ispezioni; tuttavia, alla luce del diritto dell’UE, la violazione del contraddittorio può comportare l’illegittimità dell’atto solo se il contribuente dimostra la prova di resistenza, cioè che l’atto sarebbe stato diverso .
  • Accertamento con adesione e legittimo affidamento: Secondo la Cassazione (sent. 166/2025), la definizione con adesione riferita a un certo periodo d’imposta non impedisce all’amministrazione di accertare gli stessi componenti per annualità successive; l’accordo è infatti di natura transattiva e non può generare affidamento per il futuro .
  • Nullità per cessazione della società: La Cassazione (ord. 23939/2025) ha dichiarato nullo l’avviso di accertamento emesso nei confronti di una società estinta; l’ex liquidatore non ha capacità rappresentativa e l’atto non produce effetti neppure verso i soci . È dunque fondamentale verificare l’effettiva esistenza del soggetto destinatario.
  • Validità di prove acquisite irregolarmente: L’ordinanza n. 8452/2025 ha affermato che nel processo tributario non esiste una regola generale di inutilizzabilità delle prove irregolarmente acquisite; esse sono inammissibili solo se ottenute violando diritti fondamentali (libertà personale, domicilio). Le indagini della Guardia di Finanza sono amministrative e, salvo tali limiti, possono utilizzare documenti anche se acquisiti in modo irregolare .
  • Classificazione dell’attività di trading: Una recente ordinanza (Cass. 7552/2025) ha esteso l’approccio utilizzato per i venditori su piattaforme on-line ai trader privati. Numerose operazioni di compravendita di titoli possono integrare attività d’impresa, con conseguente assoggettamento a imposte diverse e maggiori obblighi. Il numero di transazioni è considerato elemento essenziale .

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’avviso di accertamento

Un broker che riceve un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio deve muoversi con rapidità e precisione. Di seguito un percorso operativo che tiene conto delle più recenti novità normative.

2.1 Analisi preliminare e raccolta documentale

Non appena ricevuto l’atto è consigliabile contattare immediatamente un professionista per un’analisi tecnica. Le prime attività comprendono:

  1. Verifica della notifica: controllare che l’atto sia stato notificato correttamente (indirizzo, domicilio digitale, raccomandata). Una notifica inesistente rende l’atto inesistente e impugnabile.
  2. Controllo del termine di decadenza: confrontare la data di notificazione con i termini previsti dall’art. 43 D.P.R. 600/1973. Se l’avviso arriva oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo (o del settimo per omessa dichiarazione), l’accertamento è tardivo e va contestato .
  3. Esame del contenuto: valutare la motivazione (art. 7 Statuto del contribuente), i documenti allegati e le prove su cui si basa l’accertamento. In caso di presunzioni bancarie devono essere indicati i singoli movimenti contestati; la mancanza di indicazioni puntuali può integrare vizio di motivazione.
  4. Raccolta delle prove difensive: recuperare estratti conto, fatture, contratti con intermediari, corrispondenza con clienti, e-mail, screenshot di piattaforme di trading, ogni elemento utile a spiegare l’origine dei fondi e a dimostrare la natura non reddituale dei prelievi.

2.2 Valutare l’adesione al contraddittorio preventivo

Se l’atto è preceduto da una comunicazione di irregolarità o da un progetto di accertamento ex art. 6-bis dello Statuto del contribuente, il broker ha almeno 60 giorni per inviare memorie difensive. È fondamentale sfruttare questo termine per proporre chiarimenti, presentare prove, chiedere di essere ascoltato e far emergere errori dell’amministrazione. In mancanza di contraddittorio, si può far valere la violazione della norma citata e, in fase contenziosa, sostenere la nullità se si dimostra la prova di resistenza .

2.3 Presentazione dell’istanza di accertamento con adesione

Quando l’avviso è stato notificato senza contraddittorio o dopo un contraddittorio non risolutivo, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997. La domanda va presentata all’ufficio che ha emesso l’atto entro il termine di 60 giorni dalla notifica; la presentazione sospende i termini per impugnare l’atto per 90 giorni . Per gli atti emessi a seguito del contraddittorio preventivo la domanda deve essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento del progetto .

Nel corso dell’adesione si negozia con l’ufficio impositore l’ammontare delle imposte dovute e delle sanzioni, che vengono ridotte a un terzo. L’accordo raggiunto ha natura transattiva e non produce vincoli per gli anni successivi . La definizione comporta il pagamento, anche rateale, dell’imposta dovuta e non pregiudica eventuali procedure penali.

2.4 Impugnazione dell’atto davanti al giudice tributario

Se il contraddittorio non porta alla definizione o se il contribuente ritiene infondato l’accertamento, occorre presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale (oggi denominata “Corte di giustizia tributaria di primo grado”) entro 60 giorni dalla notifica dell’atto. Il ricorso deve contenere:

  • l’indicazione dell’atto impugnato (es. avviso di accertamento, avviso di irrogazione sanzioni, avviso di mora), che dev’essere autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 546/1992 ;
  • l’indicazione della data di notifica, i motivi di fatto e di diritto della contestazione, le prove documentali e l’eventuale istanza di sospensione;
  • la nomina di un difensore abilitato (iscritto all’albo professionale) se il valore della controversia è superiore a 3.000 euro.

Contestualmente al ricorso è possibile presentare un’istanza di sospensione dell’esecutività dell’atto ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/1992; occorre dimostrare che l’esecuzione comporterebbe un danno grave e irreparabile. Il giudice può sospendere l’atto fino alla sentenza di primo grado.

2.5 Richiesta di autotutela e annullamento d’ufficio

In presenza di vizi manifesti (errore nel calcolo dell’imposta, scambio di persona, doppia imposizione, mancanza di motivazione o di sottoscrizione), si può chiedere all’ufficio l’annullamento in autotutela ai sensi dell’art. 10-quater dello Statuto del contribuente, che prevede l’obbligo per l’amministrazione di eliminare gli atti illegittimi . L’istanza non sospende i termini per il ricorso, ma può essere proposta in parallelo.

2.6 Pagamento, rateazione e definizione agevolata

Se il contribuente decide di pagare quanto richiesto, può beneficiare di alcune opportunità:

  • Ravvedimento operoso: consente di ridurre sanzioni e interessi versando spontaneamente le imposte dovute prima di ricevere l’atto o entro i termini previsti per il ravvedimento speciale (se ancora disponibile).
  • Rateazione: è possibile chiedere la rateazione del pagamento in fase di adesione o nel procedimento esecutivo con il concessionario della riscossione.
  • Definizione agevolata (Rottamazione-quater): la legge 197/2022 ha introdotto la rottamazione delle cartelle relative a debiti affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con pagamento del solo capitale e delle spese di notifica, escludendo interessi e sanzioni. Il Milleproroghe 2025 (L. 15/2025) ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti, consentendo il pagamento entro il 31 luglio 2025 .

3. Difese e strategie legali per il broker finanziario

3.1 Contestare le presunzioni sui movimenti bancari

La difesa contro gli accertamenti fondati su presunzioni bancarie richiede la produzione di prove puntuali. La giurisprudenza più recente ha chiarito che:

  • L’amministrazione può richiedere i dati dei conti correnti intestati anche a terzi se riconducibili al contribuente .
  • I prelievi e i versamenti non registrati costituiscono ricavi presunti salvo prova contraria (art. 32 D.P.R. 600/1973). La Corte costituzionale ha stabilito che questa presunzione è legittima ma relativa, cioè può essere superata dimostrando la provenienza non reddituale delle somme e i costi inerenti .
  • La Cassazione ha affermato che i giudici di merito devono analizzare singolarmente ogni movimento contestato e valutare le giustificazioni addotte dal contribuente ; la mancata analisi di una prova specifica può comportare la cassazione della sentenza.

Come difendersi:

  • Conservare ogni documento giustificativo (estratti conto, bolle di prelievo, fatture, contratti, e-mail). È consigliabile apporre una descrizione dettagliata sui bonifici (es. “trasferimento per acquisto titoli X” o “prelievo per versare cauzione su piattaforma Y”).
  • Preparare prospetti analitici che illustrino per ciascun movimento la provenienza dei fondi: ad esempio, dividendi incassati, restituzione di anticipi, trasferimenti tra conti, ricariche di portafogli digitali, ecc.
  • Utilizzare testimoni e prove documentali per dimostrare che determinati prelievi erano destinati a spese personali non deducibili (viaggi, spese familiari) e dunque non generano ricavi.
  • Far valere i limiti quantitativi fissati dalla Corte costituzionale (1.000 euro giornalieri o 5.000 euro mensili) quando applicabili .

3.2 Dimostrare l’inesistenza del reddito di impresa

Un broker o trader che effettua numerose operazioni finanziarie potrebbe essere classificato come imprenditore. La Cassazione ha assimilato un soggetto che vende migliaia di oggetti su una piattaforma on-line a un imprenditore, considerando determinante il numero di operazioni e la continuità . Nel caso dei broker, è fondamentale dimostrare che l’attività svolta si colloca nell’ambito dei redditi diversi (o da capitale) e non in quella dell’impresa:

  • Verificare la frequenza delle operazioni e l’eventuale presenza di una struttura organizzata (ufficio, dipendenti). Un numero elevato di transazioni potrebbe essere interpretato come esercizio d’impresa.
  • Dimostrare l’assenza di organizzazione e il carattere occasionale delle attività, ad esempio documentando che le operazioni sono effettuate per conto proprio e non per terzi, che non esiste un piano aziendale, che non vi sono spese di marketing o personale.
  • Dimostrare che i guadagni derivano da redditi da capitale o altri redditi con tassazione sostitutiva (es. capital gain su titoli) e che le plusvalenze sono state indicate nei quadri RT/RW della dichiarazione.

3.3 Valutare la decadenza e la prescrizione

Come evidenziato, gli avvisi devono essere notificati entro il quinto o il settimo anno. In presenza di adesione a regimi agevolati come il concordato preventivo biennale o la sanatoria degli errori (ravvedimento speciale), i termini sono prorogati rispettivamente di uno o due anni . Bisogna quindi:

  • Calcolare con precisione l’anno di imposta contestato e verificare se il termine (31 dicembre N+5 o N+7) è decorso al momento della notifica.
  • Verificare se l’ufficio ha emesso un accertamento integrativo (art. 43, comma 3); in tal caso l’atto deve indicare i nuovi elementi emersi .
  • Tenere conto delle sospensioni dovute a cause di forza maggiore o misure emergenziali (es. sospensione dei termini per il COVID-19) e degli effetti della richiesta di accertamento con adesione.

3.4 Far valere la violazione del contraddittorio

Le norme sul contraddittorio preventivo impongono all’amministrazione di inviare al contribuente un progetto di atto e di consentirgli di presentare osservazioni. Se la procedura non viene rispettata (salvo i casi esclusi), l’atto può essere impugnato. Tuttavia, la Cassazione richiede che il contribuente dimostri che l’interlocuzione avrebbe potuto modificare il contenuto dell’atto (prova di resistenza) . È quindi necessario:

  • Conservare ogni comunicazione e risposta inviata all’Agenzia delle Entrate.
  • Evidenziare, nel ricorso, le argomentazioni ignorate dall’ufficio che avrebbero potuto ridurre le imposte o annullare l’accertamento.
  • Richiamare la violazione degli artt. 6-bis e 7 dello Statuto del contribuente, oltre ai princìpi europei di difesa e buon andamento.

3.5 Contestare la motivazione e la prova induttiva

La motivazione è l’anima dell’atto impositivo. Se l’Agenzia delle Entrate si limita ad affermare che i prelievi sono ricavi senza indicare gli elementi di fatto, l’atto è privo di motivazione e può essere annullato. In particolare:

  • È illegittimo l’avviso che riporti semplicemente l’esito del controllo automatizzato (es. scostamento tra dati dichiarati e comunicati dall’intermediario) senza illustrare le ragioni giuridiche.
  • In caso di accertamento induttivo, l’ufficio deve indicare quali irregolarità contabili hanno legittimato il metodo induttivo e quali presunzioni sono state utilizzate. La Cassazione annulla gli atti fondati su presunzioni apodittiche (meramente ipotetiche) o su prove illegittimamente acquisite.
  • La sentenza 8452/2025 ha chiarito che le prove possono essere utilizzate anche se acquisite irregolarmente, purché non violino diritti fondamentali. Pertanto, la difesa deve contestare eventuali violazioni del domicilio (sequestri senza autorizzazione), dell’obbligo di motivazione o dell’onere della prova .

3.6 Chiedere la sospensione della riscossione e presentare garanzie

Quando l’accertamento è divenuto esecutivo o l’ufficio iscrive a ruolo l’imposta, il contribuente deve fronteggiare la riscossione. Le mosse difensive includono:

  • Istanza di sospensione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione: può essere concessa in presenza di gravi motivi (es. contenzioso in corso, adempimento dell’obbligo del deposito del ricorso). Si può ottenere la sospensione fino alla decisione del giudice.
  • Istanza di rateizzazione: consente di diluire il pagamento nel tempo; i piani ordinari arrivano a 72 rate, quelli straordinari a 120 rate.
  • Ricorso e richiesta di sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992: da proporre davanti al giudice; occorre dimostrare il pericolo di danno grave e irreparabile e fornire garanzie (fideiussioni o polizze).

3.7 Evitare il rischio penale

Oltre alle sanzioni tributarie, un accertamento per omessa o infedele dichiarazione può sfociare nel penale. I broker devono quindi:

  • Verificare se l’imposta evasa supera le soglie di punibilità (100.000 euro per infedele dichiarazione e 50.000 euro per omessa dichiarazione ).
  • Controllare se sono state emesse fatture false o se è stata occultata documentazione contabile (artt. 8, 10 e 10-bis).
  • Valutare l’opportunità di definire gli illeciti con istituti quali il pagamento del minimo (oblazione) o il patteggiamento.
  • Ricorrere al ravvedimento operoso: il pagamento spontaneo prima dell’apertura del procedimento penale può costituire attenuante.

3.8 Utilizzare istituti deflativi e transazioni

Oltre all’accertamento con adesione, esistono altri strumenti per evitare o ridurre il contenzioso:

  • Acquiescenza: il contribuente può rinunciare a impugnare l’atto versando integralmente quanto richiesto entro 60 giorni; le sanzioni sono ridotte a un terzo.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: i contribuenti con ricorso pendente in primo o secondo grado possono chiudere la lite versando una percentuale dell’imposta. Le percentuali variano (40%, 15%, 5%) a seconda dell’esito del grado precedente e del valore della lite.
  • Conciliazione giudiziale: in pendenza del giudizio si può raggiungere un accordo con l’ufficio; le sanzioni sono ridotte al 40%, e la conciliazione estingue il contenzioso.
  • Transazione fiscale (art. 182-ter L.Fall., oggi nel Codice della crisi): consente di ridurre il debito fiscale nell’ambito di procedure concorsuali o accordi di ristrutturazione.

4. Strumenti alternativi per risolvere il debito e prevenire l’escalation

4.1 Rottamazione quater e definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo

La rottamazione quater (Legge 197/2022) consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo capitale e spese di notifica, senza interessi, sanzioni e somme aggiuntive. La norma è stata oggetto di proroghe; il Milleproroghe 2025 (L. 15/2025) ha previsto la riammissione dei contribuenti decaduti, con scadenza per il versamento fissata al 31 luglio 2025 (5 giorni di tolleranza) . Le rate sono 18; le prime tre devono essere versate entro i termini stabiliti.

Per aderire occorre presentare domanda sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e indicare quali cartelle si intendono rottamare. È importante tenere presente che:

  • La definizione agevolata non sospende le procedure esecutive già avviate, salvo il versamento della prima rata.
  • Eventuali pignoramenti su conti correnti permangono fino al pagamento integrale della prima rata.
  • In caso di mancato pagamento di una rata, la definizione decade e le somme già versate restano acquisite.

4.2 Ravvedimento operoso e ravvedimento speciale

Il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione versando l’imposta, gli interessi e le sanzioni ridotte in proporzione al tempo trascorso dalla violazione. Recentemente, la legge di bilancio 2023 ha introdotto un ravvedimento speciale per regolarizzare le violazioni relative alle dichiarazioni del 2021 e precedenti. Chi aderisce versa un diciottesimo delle somme dovute e paga il residuo in 8 rate annuali. L’adesione comporta la definizione anche ai fini penali.

4.3 Concordato preventivo biennale e tregua fiscale

Il concordato preventivo biennale (CPB) introdotto dal D.Lgs. 13/2024 consente ai titolari di partita IVA in regime ordinario di concordare con l’Agenzia delle Entrate la base imponibile per due anni, ottenendo certezza su imposte e contributi. In cambio si impegna a rispettare determinati indicatori di affidabilità. L’adesione comporta la proroga di un anno del termine di accertamento; se si usufruisce anche del ravvedimento speciale, la proroga è di due anni . Questo istituto può essere interessante per i broker che desiderano mettere ordine nella propria posizione ed evitare accertamenti futuri.

4.4 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012) e esdebitazione

Quando il debito fiscale è insostenibile, le procedure di sovraindebitamento offrono una via di uscita per privati, professionisti e piccoli imprenditori. Come indicato dal dossier parlamentare, il piano del consumatore consente di ristrutturare i debiti sulla base delle effettive capacità reddituali, con l’omologazione da parte del giudice e senza necessità del consenso dei creditori . L’accordo con i creditori richiede invece l’approvazione della maggioranza dei creditori (60%) e consente di prevedere riduzioni e dilazioni . La liquidazione del patrimonio prevede la cessione dei beni per pagare i debiti ma tutela i beni impignorabili e prevede l’esdebitazione al termine .

Il broker in difficoltà può rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC); un gestore nominato dall’OCC (che può essere l’avv. Monardo o un professionista del suo network) assiste nella predisposizione del piano e nella gestione dei rapporti con i creditori. L’omologazione da parte del tribunale produce la sospensione delle azioni esecutive e, se il piano viene rispettato, comporta l’esdebitazione.

4.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per i broker titolari di società o ditte individuali che svolgono attività in forma imprenditoriale, la composizione negoziata (D.L. 118/2021) rappresenta un’alternativa alla procedura concorsuale tradizionale. L’esperto negoziatore – un professionista indipendente – assiste le parti nel trovare accordi con i creditori per il risanamento, evitando fallimenti o liquidazioni forzose. Il procedimento ha una durata iniziale di 180 giorni prorogabile e può sfociare in accordi di ristrutturazione, piani attestati o concordati preventivi.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Ignorare l’avviso o pagare senza verifiche

Il panico è cattivo consigliere. Spesso i broker, sopraffatti dall’ansia, si affrettano a pagare o a cestinare l’avviso pensando che l’errore sia evidente. È un grave sbaglio: ogni atto deve essere analizzato, confrontato con la documentazione e, se illegittimo, impugnato nei termini. Pagare senza verifiche può significare rinunciare a contestazioni o a riduzioni delle sanzioni.

5.2 Trascurare le scadenze

I termini per la richiesta di adesione (30 o 60 giorni), per la presentazione del ricorso (60 giorni) e per il pagamento rateale sono perentori. Una giornata di ritardo comporta la decadenza dal diritto. È consigliabile segnare le scadenze su un calendario e affidarsi a un professionista.

5.3 Non conservare la documentazione

Molti broker conservano solo gli estratti conto e non le ricevute o le comunicazioni con la piattaforma di trading. Le sentenze ricordano che le prove devono essere specifiche e analitiche . È quindi indispensabile archiviare fatture, contratti, ordini e-mail e ogni documento utile a spiegare l’origine dei fondi.

5.4 Sottovalutare i rischi penali

Le soglie di punibilità per i reati tributari non sono elevate (50.000 euro o 100.000 euro) ; un broker che incassa compensi elevati o opera con plusvalenze potrebbe superarle facilmente. Occorre valutare con attenzione se i fatti contestati possono integrare reato e, in caso affermativo, adottare tempestivamente strategie difensive (ravvedimento operoso, definizione penale).

5.5 Non considerare gli strumenti alternativi

Tralasciare la possibilità di rottamazione, ravvedimento speciale, concordato preventivo o procedure di sovraindebitamento significa perdere opportunità di ridurre il debito e sanare la propria posizione. È opportuno farsi consigliare da professionisti che conoscano tutte le opzioni.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Principali norme e termini

Norma/istitutoOggettoTermini e soglie principali
Art. 32 D.P.R. 600/1973Presunzioni su prelievi/versamenti non registratiPresunzione relativa; soglia €1.000 giornalieri o €5.000 mensili; prova contraria necessaria
Art. 43 D.P.R. 600/1973Termini di accertamento5 anni (dichiarazione presentata), 7 anni (omessa dichiarazione); accertamenti integrativi ammessi con indicazione dei nuovi elementi
Art. 6 D.Lgs. 218/1997Accertamento con adesioneRichiesta entro 60 giorni dalla notifica (30 giorni dopo contraddittorio); sospende termini per 90 giorni; sanzioni ridotte a 1/3
Art. 6-bis L. 212/2000Contraddittorio preventivoComunicazione del progetto; almeno 60 giorni per osservazioni; proroga del termine di decadenza
Art. 19 D.Lgs. 546/1992Atti impugnabiliAvvisi di accertamento, cartelle, fermi, ipoteche, dinieghi; devono indicare termini di ricorso
Art. 4 D.Lgs. 74/2000Reato di dichiarazione infedeleSoglia di evasione > €100.000, pena 2–4,5 anni
Art. 5 D.Lgs. 74/2000Omessa dichiarazioneSoglia di evasione > €50.000, pena 2–5 anni
Legge 3/2012SovraindebitamentoPiano del consumatore, accordo (richiede 60% creditori), liquidazione del patrimonio; esdebitazione
Rottamazione quaterDefinizione agevolata cartelleDebiti 2000–30/06/2022; versamento di capitale e notifica; scadenza 31/7/2025

6.2 Strumenti difensivi e loro benefici

StrumentoBeneficiLimiti
Contraddittorio preventivo (art. 6-bis Statuto)Dialogo con l’ufficio; possibilità di spiegare situazioni complesse; proroga dei terminiApplicabile a tutti gli atti autonomamente impugnabili salvo esclusioni (automatismi, rischio riscossione)
Accertamento con adesioneRiduce sanzioni a 1/3; sospende termini di ricorso; pagamento ratealeNon crea legittimo affidamento per anni successivi
Ricorso giudizialePossibilità di annullare l’atto; richiesta sospensione (art. 47)Costi di difesa; tempi lunghi; esito incerto
Autotutela obbligatoriaAnnullamento d’ufficio di atti palesemente illegittimiNon sospende termini di ricorso; non è impugnabile il diniego
Rottamazione quaterEstingue debito pagando solo capitale e speseNecessità di rispettare le scadenze; decadenza in caso di mancato pagamento
Ravvedimento operoso/specialeRiduce sanzioni; evita contenziosoNon applicabile dopo l’avviso di accertamento (salvo ravvedimento speciale)
Sovraindebitamento (Legge 3/2012)Sospende azioni esecutive; esdebitazione finaleRichiede piano sostenibile e approvazione giudiziale
Composizione negoziataRisolve crisi d’impresa evitando fallimentoProcedura complessa; richiede interazione con esperto e creditori

6.3 Tipologia di sanzioni e riduzioni

ViolazioneSanzioni amministrativeRiduzione con adesione
Dichiarazione infedele90–180% dell’imposta non versata; interessiRiduzione a 1/3 tramite accertamento con adesione; ulteriori riduzioni con ravvedimento
Omessa dichiarazione120–240% dell’imposta dovuta; interessiRiduzione a 1/3 con adesione; ravvedimento speciale se entro termini
Omesso versamento ritenute30% delle ritenute non versate; interessiRavvedimento con sanzioni ridotte al 3–5% in base al tempo
Violazioni formaliDa 250 a 2.000 euroDefinizione con sanzione ridotta a 200 euro (ravvedimento)

7. FAQ (Domande e risposte)

7.1 Cos’è l’accertamento fiscale per un broker finanziario?

È la procedura attraverso cui l’Agenzia delle Entrate verifica la correttezza delle dichiarazioni e dei versamenti di un broker che opera in borsa, su piattaforme di trading online o come intermediario. L’accertamento può derivare da controlli automatici (incrocio tra dichiarazioni e dati comunicati dagli intermediari), da segnalazioni della Guardia di Finanza o da indagini su conti correnti e movimenti bancari. L’atto conclusivo è l’avviso di accertamento, che può essere preceduto da un invito al contraddittorio.

7.2 Quali dati usa l’Agenzia delle Entrate per controllare i broker?

L’amministrazione utilizza le informazioni presenti nell’anagrafe tributaria, nelle dichiarazioni dei redditi e nel registro dei rapporti finanziari, dove banche e intermediari devono comunicare i saldi e i movimenti annui. Può inoltre effettuare indagini bancarie ex art. 32 D.P.R. 600/1973 chiedendo alle banche i dettagli di ogni operazione e collegare i conti di familiari o società riconducibili al broker .

7.3 Come posso sapere se l’avviso è prescritto?

Occorre calcolare i termini previsti dall’art. 43 D.P.R. 600/1973. Se hai presentato la dichiarazione relativa all’anno contestato, l’atto deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo; se non hai presentato la dichiarazione, il termine è il 31 dicembre del settimo anno . Verifica se ci sono proroghe dovute a normative emergenziali o se hai aderito al concordato preventivo biennale, che sposta la scadenza .

7.4 Cosa succede se non rispondo alla comunicazione di irregolarità?

Se ricevi una comunicazione di irregolarità (avviso bonario) e non paghi né contesti entro 30 giorni, l’importo indicato viene iscritto a ruolo con sanzioni ridotte. Se ignori un invito al contraddittorio, l’Agenzia può comunque emettere l’avviso di accertamento; se la mancata partecipazione non è giustificata, potresti perdere l’opportunità di far valere prove a tuo favore.

7.5 In cosa consiste il contraddittorio preventivo?

Ai sensi dell’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, l’Agenzia deve notificare un progetto di atto con motivazioni e documenti allegati, concedendo almeno 60 giorni per presentare osservazioni. Durante questo periodo puoi fornire chiarimenti, integrare la documentazione e proporre soluzioni. La mancata concessione del contraddittorio rende l’atto illegittimo se dimostri la prova di resistenza .

7.6 Cos’è l’accertamento con adesione e quali sono i vantaggi?

È un accordo transattivo con il quale, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente e l’Agenzia concordano la base imponibile e le sanzioni ridotte (a un terzo). La domanda sospende il termine per ricorrere per 90 giorni . Con l’adesione si possono ottenere rateizzazioni e si evita il contenzioso.

7.7 Posso richiedere l’adesione se l’accertamento è stato preceduto dal contraddittorio?

Sì. In questo caso il termine per presentare l’istanza è ridotto a 30 giorni dalla ricezione del progetto di atto . Durante l’adesione non si discute se l’atto sia legittimo, ma solo l’entità delle imposte e delle sanzioni. La definizione non pregiudica gli accertamenti relativi ad anni successivi .

7.8 Quali atti posso impugnare davanti al giudice tributario?

L’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti impugnabili: avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione, cartelle di pagamento, avvisi di mora, provvedimenti di iscrizione ipotecaria, fermi amministrativi, dinieghi di rimborso, atti di recupero di crediti d’imposta e di aiuti di Stato, atti di diniego di definizione agevolata . Gli atti devono indicare il termine per impugnare (60 giorni) e l’autorità competente.

7.9 Come posso sospendere la riscossione?

Puoi:

  1. Presentare un’istanza di sospensione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, motivando con la pendenza del ricorso o con errori nell’atto;
  2. Chiedere la rateazione del debito;
  3. Presentare un ricorso con istanza di sospensione al giudice tributario (art. 47 D.Lgs. 546/1992); il giudice decide sulla sospensione valutando il danno grave e irreparabile.

7.10 Cosa succede se non pago la cartella relativa all’accertamento?

Il mancato pagamento determina l’avvio di procedure esecutive: fermo amministrativo dei veicoli, iscrizione di ipoteca sugli immobili, pignoramento di conti, stipendi o pensioni. È possibile evitare o sospendere queste misure tramite rateazione, ricorso e sospensione, o accesso a procedure di sovraindebitamento.

7.11 In quali casi è opportuno richiedere l’autotutela?

L’autotutela è utile quando l’atto contiene errori evidenti: ad esempio, l’atto è intestato alla persona sbagliata, calcola due volte la stessa imposta, si riferisce a un periodo già prescritto o manca la firma del funzionario. In tali casi l’amministrazione è obbligata ad annullare l’atto .

7.12 Cos’è la rottamazione quater e chi può beneficiarne?

La rottamazione quater è un’agevolazione che riguarda i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Chi aderisce paga solo l’imposta e le spese di notifica, senza interessi e sanzioni. La domanda è stata riaperta per i decaduti con scadenza 31 luglio 2025 . È un’opportunità per chi ha cartelle datate o non contestate.

7.13 Posso rateizzare l’importo dovuto dopo un accertamento?

Sì. In fase di adesione o dopo la formazione del ruolo è possibile chiedere la rateazione del debito fino a 72 o 120 rate. Per importi elevati può essere richiesta una garanzia fideiussoria. Il mancato pagamento di due rate consecutive comporta la decadenza dal beneficio e il recupero del debito residuo.

7.14 Cosa accade se il broker è non residente?

Se il broker opera all’estero, l’Italia può tassare i redditi prodotti in Italia o quelli di fonte italiana. Occorre verificare le convenzioni contro le doppie imposizioni. L’art. 44 D.P.R. 600/1973 disciplina i redditi dei non residenti; inoltre, se il broker ha conti in paesi a fiscalità privilegiata, possono applicarsi regole di monitoraggio (quadro RW) e il regime CFC.

7.15 Quando scatta la responsabilità penale per il broker?

La responsabilità penale scatta se l’evasione supera determinate soglie (50.000 euro per omessa dichiarazione e 100.000 euro per dichiarazione infedele ) e vi è dolo specifico. Anche l’emissione di fatture false e l’occultamento di scritture contabili sono reati. Chi si rende conto di aver superato tali soglie dovrebbe valutare il ravvedimento operoso e consultare un penalista.

7.16 Cosa posso fare se non riesco a pagare i debiti fiscali?

Oltre alla rateazione e alle definizioni agevolate, esistono le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo con i creditori, liquidazione del patrimonio) che consentono di ristrutturare o addirittura cancellare il debito residuo . In alternativa, se hai un’attività d’impresa, puoi avvalerti della composizione negoziata della crisi d’impresa. Rivolgersi a un professionista iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (come l’avv. Monardo) è fondamentale.

7.17 È possibile che un accertamento su un anno determini l’affidamento per gli anni successivi?

No. La Cassazione (sent. 166/2025) ha stabilito che l’accertamento con adesione o una sentenza favorevole riferita a un’annualità non impediscono all’amministrazione di accertare la stessa materia per anni diversi: l’accordo è transattivo e non vincola per il futuro .

7.18 Quali prove posso usare per dimostrare la natura non reddituale delle somme?

Puoi utilizzare:

  • Contratti di prestito, contratti di deposito titoli, contratti di mandato;
  • Ricevute, fatture di acquisto, estratti conto di altri conti confluenti;
  • E-mail o messaggi che attestano la finalità delle operazioni (ad esempio, ricariche su piattaforme di trading, restituzione di cauzioni);
  • Documenti che provano che le somme derivano da redditi già tassati (dividendi, cedole) o da vincite occasionali.

L’importante è che la prova sia specifica e riferita a ciascuna operazione contestata .

7.19 Un avviso notificato alla società estinta è valido?

No. La Cassazione ha chiarito che l’avviso emesso dopo l’estinzione della società è nullo e non produce effetti; l’ex liquidatore non può rappresentare la società ed è improcedibile l’azione nei confronti dei soci . Pertanto, se hai cessato l’attività e l’atto arriva tardi, potresti eccepire la nullità.

7.20 Cosa prevede la composizione negoziata per gli imprenditori?

La composizione negoziata consente di affrontare le difficoltà finanziarie con l’assistenza di un esperto indipendente designato dalla Camera di commercio. L’esperto aiuta a redigere un piano di risanamento, a negoziare con i creditori e a mantenere la continuità aziendale . La procedura è riservata a imprese in squilibrio patrimoniale ma ancora risanabili; dura inizialmente 180 giorni e può portare a un accordo, a un concordato o a una liquidazione controllata.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Simulazione di ricostruzione reddituale da prelievi bancari

Immaginiamo un broker che opera su piattaforme di trading estere e che, nel 2022, effettua 40 prelievi sul suo conto corrente per un totale di 80.000 euro, senza annotarli nella contabilità e senza indicare i proventi in dichiarazione. Durante un controllo bancario l’Agenzia delle Entrate assume che i prelievi rappresentino ricavi non dichiarati.

  1. Accertamento: l’ufficio presume un ricavo di 80.000 euro e applica un’aliquota marginale del 43% per le imposte IRPEF oltre alle addizionali. L’imposta non versata viene quantificata in 34.400 euro. Le sanzioni del 90% portano il totale a 65.360 euro.
  2. Difesa: il broker dimostra che 30.000 euro provengono da un prestito familiare (contratto registrato), 20.000 euro sono restituzioni di cauzioni versate su una piattaforma e 10.000 euro derivano da redditi già tassati. Rimangono 20.000 euro non giustificati, sui quali si applica la presunzione.
  3. Accertamento con adesione: l’ufficio riconosce le prove prodotte e concorda un imponibile di 20.000 euro. La base imponibile ridotta comporta imposta di 8.600 euro. Le sanzioni (ridotte a 1/3) ammontano a 2.580 euro. Totale dovuto: 11.180 euro, pagabili in 8 rate trimestrali.
  4. Esito: grazie alla produzione di prove specifiche e all’adesione, il broker risparmia circa 54.000 euro tra imposte e sanzioni. In assenza di difesa, l’imposta evasa avrebbe potuto superare la soglia penale di 50.000 euro (art. 5 D.Lgs. 74/2000) .

8.2 Esempio di ricorso con richiesta di sospensione

Supponiamo che un broker riceva un avviso di accertamento IRPEF per l’anno 2019 notificato il 30 novembre 2025 (ultimo giorno utile). Contesta l’omessa dichiarazione di 120.000 euro di redditi da trading. Il broker non condivide la ricostruzione e presenta ricorso il 15 gennaio 2026. Insieme al ricorso deposita un’istanza di sospensione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, spiegando che l’immediata riscossione dell’imposta (stimata in 51.600 euro) comporterebbe un grave pregiudizio in quanto ha necessità di liquidità per mantenere le proprie posizioni finanziarie. Allega estratti conto e certificazioni della banca che attestano un saldo di cassa di 15.000 euro.

La Corte di giustizia tributaria, valutata la sproporzione tra l’imposta richiesta e la liquidità disponibile, concede la sospensione fino alla decisione sul merito, subordinandola al versamento di una cauzione del 10% dell’imposta. Il processo prosegue e nel frattempo il broker può continuare la sua attività.

8.3 Pianificazione con il concordato preventivo biennale

Un broker professionista in regime ordinario, con un fatturato di 300.000 euro nel 2024, decide di aderire al concordato preventivo biennale per gli anni 2025 e 2026. L’Agenzia delle Entrate, sulla base degli indicatori di affidabilità, propone un reddito imponibile di 90.000 euro per ciascun anno. Il broker accetta per avere certezza sull’imposizione. Nel 2025 ottiene un utile effettivo di 120.000 euro; grazie al concordato, verrà tassato solo per 90.000 euro. Inoltre, i termini di accertamento per le annualità 2025 e 2026 saranno prorogati di un anno . Il broker potrà pianificare meglio i flussi di cassa e ridurre il rischio di controlli.

8.4 Accordo di sovraindebitamento con esdebitazione

Una brokeressa accumula debiti fiscali per 150.000 euro e debiti bancari per 200.000 euro. La riduzione delle commissioni e la volatilità dei mercati l’hanno portata a non essere più in grado di pagare. Presenta, tramite un OCC, un piano del consumatore che prevede il pagamento di 70.000 euro in cinque anni grazie a un prestito familiare e alla continuazione della sua attività. I creditori non possono bloccare la procedura, in quanto il piano non richiede la loro approvazione . Il tribunale omologa il piano e, dopo cinque anni, la brokeressa ottiene l’esdebitazione per i debiti residui. L’esecuzione dell’accordo sospende i pignoramenti e i fermi amministrativi. Senza la procedura avrebbe rischiato l’insolvenza e la perdita di beni essenziali.

8.5 Utilizzo della composizione negoziata

Una società di consulenza finanziaria, gestita da due broker, subisce una diminuzione del fatturato a causa di un crollo di mercato. Ha debiti fiscali per 300.000 euro e debiti verso banche per 500.000 euro. Temendo il fallimento, presenta istanza di composizione negoziata presso la Camera di commercio. Viene nominato un esperto negoziatore. Dopo 90 giorni di trattative, l’esperto redige una relazione che propone:

  • un accordo con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS per la dilazione dei debiti con una riduzione degli interessi;
  • la vendita di un immobile non strumentale per ricavare liquidità;
  • un piano di ristrutturazione dei debiti bancari con allungamento delle scadenze.

I creditori accettano e si evita l’apertura della liquidazione giudiziale. La composizione negoziata consente di mantenere l’operatività dell’azienda, tutelando clienti e dipendenti .

9. Conclusione

Ricevere un accertamento fiscale è un’esperienza stressante, in particolare per chi opera quotidianamente sui mercati finanziari. Il legislatore e i giudici hanno costruito un sistema complesso di norme e presunzioni che impone al contribuente oneri probatori e rispetto di termini stringenti, ma che offre anche tutele importanti. L’art. 32 D.P.R. 600/1973 consente al fisco di utilizzare i movimenti bancari come presunzione di ricavo, ma il contribuente può ribaltare la presunzione con prove puntuali e il giudice è tenuto ad analizzarle una per una . I termini di decadenza devono essere rispettati, così come la procedura del contraddittorio introdotta dallo Statuto del contribuente . La difesa può articolarsi attraverso l’accertamento con adesione, il ricorso giudiziale, l’autotutela o la definizione agevolata, e deve considerare anche l’eventualità di responsabilità penale .

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Non aspettare che l’accertamento diventi definitivo o che la riscossione si trasformi in un pignoramento. Agire tempestivamente, con un’analisi documentale accurata e l’impiego degli strumenti previsti dalla legge, consente di risparmiare denaro, evitare sanzioni e proteggere il proprio patrimonio.

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