Introduzione
Affrontare un debito non è mai semplice. Quando arrivano notifiche di sollecito, precetti, pignoramenti o cartelle esattoriali è facile farsi prendere dal panico e commettere errori che aggravano la posizione. Oggi la legislazione italiana offre però strumenti alternativi al processo che permettono di risolvere i conflitti senza passare per un giudice, evitando tempi lunghi, spese legali e rischi di condanne. Uno di questi strumenti è la mediazione civile e commerciale, introdotta dal D.Lgs. 28/2010 e completamente riformata nel 2023 dalla c.d. Riforma Cartabia e dai successivi correttivi del 2024. La mediazione, nelle materie previste dalla legge, è un passaggio obbligatorio prima di avviare un giudizio; la mancanza del tentativo può comportare l’improcedibilità della causa e l’invalidazione di atti compiuti.
Il tema è particolarmente delicato per i debiti bancari, finanziari, condominiali o tributari: se sei debitore e ricevi un decreto ingiuntivo, una diffida di pagamento o un’azione del creditore, devi sapere quando la mediazione è necessaria, come si svolge e quali diritti puoi far valere. Spesso basta una partecipazione diligente al procedimento per evitare una causa e trovare un accordo su rate, sconti, piani di rientro o addirittura cancellazione del debito. Altre volte la mediazione non è richiesta: ad esempio nelle procedure monitorie (decreti ingiuntivi) la Cassazione ha stabilito che l’onere di attivarla grava sul creditore opposto e che l’inosservanza comporta la revoca del decreto .
Questa guida di oltre diecimila parole, aggiornata a dicembre 2025, vuole offrire al debitore un quadro completo e pratico su quando è obbligatoria la mediazione, quali sono le norme, i diritti e gli strumenti alternativi (rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, esdebitazione). È scritta con un taglio giuridico‑divulgativo e mira ad accompagnarti passo passo dalla notifica dell’atto fino alla definizione del debito.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare
Per affrontare efficacemente una procedura di mediazione o un piano di ristrutturazione è fondamentale affidarsi a professionisti competenti. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista con oltre sedici anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina uno studio multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti a livello nazionale nelle controversie finanziarie e tributarie . È gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) . Inoltre è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 . Questa esperienza gli consente di assistere imprese e privati in ogni fase della procedura: dall’analisi dell’atto, al ricorso per sospendere un’azione esecutiva, alla negoziazione con banche e Agenzia Entrate Riscossione per ottenere piani di rientro o annullamento di sanzioni.
Se hai ricevuto un atto di intimazione, un precetto, una cartella o un pignoramento, non perdere tempo: nelle materie soggette a mediazione è previsto un termine breve per avviare il procedimento, pena l’improcedibilità del ricorso. Affidati a chi conosce la giurisprudenza più recente e può difenderti efficacemente.
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1 Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 La mediazione civile nella legge vigente
La mediazione civile e commerciale è stata introdotta dal D.Lgs. 28/2010 per risolvere in via stragiudiziale le controversie su diritti disponibili. La riforma Cartabia del 2022 (D.Lgs. 149/2022) ha ampliato il suo campo applicativo e introdotto un corpo di regole moderne, successivamente completate dal correttivo del 2024 (D.Lgs. 216/2024). I punti salienti sono:
- Materie per cui la mediazione è condizione di procedibilità – L’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 elenca le materie nelle quali chi vuole promuovere una causa deve prima esperire la mediazione: condominio, diritti reali, divisioni, successioni, patti di famiglia, locazioni, comodati, affitti d’azienda, risarcimenti per responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzi, franchising, opere, reti di imprese, subfornitura, società di persone . Per questi casi l’azione giudiziaria è improcedibile se non si produce il verbale di mancata conciliazione.
- Esclusioni – Lo stesso articolo precisa che l’obbligo non si applica ai procedimenti per ingiunzione, alle azioni cautelari o possessorie, alle procedure di consulenza tecnica preventiva, ai pignoramenti e alle azioni di esecuzione forzata . Ciò significa che se il creditore ottiene un decreto ingiuntivo, può procedere senza mediazione; solo nel caso in cui il debitore si opponga e si apra un giudizio di merito sarà necessario avviare la mediazione.
- Onere di promuovere la mediazione – In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’obbligo di avviare la procedura non grava sul debitore ma sul creditore che ha ottenuto l’ingiunzione. L’art. 5‑bis stabilisce che è il ricorrente che deve presentare l’istanza di mediazione; se non lo fa, il giudice revoca il decreto . La Cassazione ha ribadito questo principio nella pronuncia n. 26821/2024: il creditore‑opposto deve avviare la mediazione e la mancata attivazione comporta l’improcedibilità della domanda .
- Durata e tempi – La Riforma Cartabia ha aumentato la durata massima della mediazione a sei mesi a decorrere dal deposito della domanda; è possibile una sola proroga di tre mesi con accordo scritto e comunicazione al giudice . La prima sessione dev’essere fissata tra i venti e i quaranta giorni dal deposito; non è più previsto un incontro preliminare “filtrante”: la mediazione entra subito nel merito.
- Telematica e videoconferenza – Gli articoli 8‑bis e 8‑ter, introdotti dal correttivo 2024, consentono di svolgere la procedura online. Le parti possono depositare documenti e verbali in forma digitale, firmati con firma elettronica; le sessioni possono tenersi in videoconferenza, a condizione che tutte le parti siano visibili e udibili in tempo reale e che il mediatore garantisca l’autenticità delle firme . Questo è importante per i debitori residenti in altra provincia, che possono partecipare senza spostamenti.
- Costi e benefici fiscali – L’art. 17 prevede che tutti gli atti della procedura di mediazione sono esenti da imposta di bollo e da qualsiasi tassa . Il verbale di conciliazione è soggetto a imposta di registro solo per l’eccedenza rispetto a 100 000 € . L’art. 20 riconosce un credito d’imposta fino a 600 € corrispondente all’indennità di mediazione versata e un ulteriore credito fino a 600 € per le spese legali sostenute, se la mediazione è obbligatoria o demandata dal giudice .
- Partecipazione personale – La legge richiede la presenza personale delle parti alla sessione, con possibilità di delega solo per giustificato motivo o per soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti). La delega deve attribuire al rappresentante il potere di transigere e la conoscenza della vicenda . La Cassazione ha ribadito nel 2019 (sent. 8473/2019) e nel 2025 (Cass. 14676/2025) che il rappresentante deve essere munito di procura sostanziale conferente tutti i poteri dispositivi e la conoscenza dei fatti .
Tabelle di sintesi della disciplina
| Norma/decisione | Contenuto essenziale | Implicazioni pratiche per il debitore |
|---|---|---|
| Art. 5 D.Lgs. 28/2010 | Elenca le materie soggette a mediazione obbligatoria: condominio, diritti reali, divisioni, successioni, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitti d’azienda, risarcimento da responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzi, franchising, opere, reti d’impresa, subfornitura, società di persone . | Prima di citare in giudizio un soggetto in queste materie bisogna depositare un’istanza di mediazione presso un organismo autorizzato; in mancanza, il giudice dichiara l’improcedibilità. |
| Art. 5‑bis D.Lgs. 28/2010 | Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere la mediazione ricade sul creditore che ha ottenuto il decreto; la mancata attivazione comporta la revoca del decreto . | Il debitore opponente può eccepire l’improcedibilità se il creditore non avvia la mediazione; la contestazione può condurre alla revoca del decreto ingiuntivo. |
| Art. 6 D.Lgs. 28/2010 (come modificato) | La durata massima del procedimento è sei mesi dal deposito; può essere prorogata di tre mesi una sola volta con accordo scritto . | Il debitore deve organizzarsi per partecipare alle sessioni entro i termini; eventuali proroghe richiedono il suo consenso e una comunicazione al giudice. |
| Art. 8‑bis/8‑ter | Prevedono la possibilità di svolgere la mediazione in via telematica e in videoconferenza . | I debitori possono chiedere la mediazione da remoto per ridurre costi e tempi; è necessario possedere identità digitale e firma elettronica. |
| Art. 17 e 20 D.Lgs. 28/2010 | Esenzione da tasse per atti di mediazione; credito d’imposta sull’indennità e sulle spese legali fino a 600 € . | I costi della mediazione possono essere recuperati come credito d’imposta; il verbale non paga imposta di registro fino a 100 000 €. |
| Cass. 26821/2024 | Esclude la fideiussione bancaria dalla mediazione obbligatoria; precisa che nelle opposizioni a decreto ingiuntivo l’onere di avviare la mediazione spetta al creditore . | Chi ha prestato una garanzia personale (fideiussione) non è tenuto al preventivo tentativo di conciliazione in caso di azione di regresso. |
| Cass. Sez. Unite 3452/2024 | Se le parti hanno già esperito la mediazione per la domanda principale, non è necessario promuovere una nuova mediazione per la domanda riconvenzionale . | Evita duplicazioni: una sola procedura di mediazione è sufficiente per tutte le pretese collegate nello stesso processo. |
| Cass. 14676/2025 | La procura per la mediazione deve attribuire al rappresentante tutti i poteri dispositivi e la conoscenza dei fatti; non occorre che indichi la singola controversia . | Un delegato privo di potere transattivo o ignaro della vicenda rende la mediazione improcedibile; è consigliabile partecipare personalmente o rilasciare procura autenticata con poteri pieni. |
| Trib. Salerno 2767/2025 | Nei procedimenti per ingiunzione la mediazione non è obbligatoria fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione . | Il debitore che riceve un decreto ingiuntivo deve attivarsi solo dopo che il giudice valuta l’esecuzione provvisoria; prima di quell’atto non è richiesto il tentativo di conciliazione. |
1.2 Norme su piani del consumatore, accordi di ristrutturazione ed esdebitazione
La gestione dei debiti non passa solo per la mediazione. Dal 2022 è in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che disciplina le procedure di sovraindebitamento e offre strumenti di composizione negoziata a chi non può accedere al concordato preventivo per mancanza di requisiti dimensionali. Le principali procedure rivolte a consumatori, professionisti e piccoli imprenditori sono:
- Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) – Il consumatore sovraindebitato, assistito dall’OCC, può proporre ai creditori un piano che indichi tempi e modalità per superare la crisi e preveda il pagamento parziale e differenziato dei crediti . La domanda deve includere l’elenco dei creditori, del patrimonio, degli atti compiuti negli ultimi cinque anni, delle dichiarazioni dei redditi e dei redditi correnti . Il piano può prevedere la falcidia dei debiti da cessione del quinto e la moratoria fino a due anni sui crediti privilegiati .
- Condizioni ostative (art. 69 CCII) – Il consumatore non può accedere alla procedura se ha già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte, se ha provocato la crisi con colpa grave o malafede o se ha commesso frodi . Il creditore che ha contribuito alla crisi con colpa non può opporsi all’omologa .
- Apertura e omologazione del piano (art. 70 CCII) – Il giudice, verificata l’ammissibilità, dispone la pubblicazione della proposta e del piano sul sito del tribunale o del Ministero e ne dà comunicazione ai creditori; può concedere al debitore 15 giorni per integrare il piano . I creditori hanno 20 giorni per presentare osservazioni . Su richiesta del debitore, il giudice può sospendere le procedure esecutive e cautelari e imporre il divieto di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione . Le misure protettive sono revocabili se il debitore compie atti in frode .
- Liquidazione controllata dopo la revoca (art. 73 CCII) – Se l’omologazione è revocata, il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore, apre la liquidazione controllata . Se la revoca dipende da frode o inadempimento, l’istanza può essere presentata dal pubblico ministero .
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII) – Il debitore persona fisica meritevole che non può offrire alcuna utilità ai creditori neppure in prospettiva futura può ottenere la cancellazione dei debiti per una sola volta . Il presupposto ricorre anche se il reddito annuo, dedotte le spese e quanto necessario al mantenimento della famiglia, è non superiore all’assegno sociale aumentato della metà . La domanda deve essere presentata tramite l’OCC e accompagnata da documenti dettagliati (elenco creditori, atti straordinari, dichiarazioni fiscali, redditi) . Il giudice concede l’esdebitazione con decreto se il debitore è meritevole e non ha agito con frode o colpa grave ; l’OCC vigila per tre anni sul sopravvenire di utilità e in caso di nuove entrate superiori ai limiti può autorizzare i creditori a procedere .
- Composizione negoziata della crisi d’impresa – Introdotta dal D.L. 118/2021 e sistematizzata nel CCII agli artt. 12‑25‑quinquies, consente agli imprenditori in crisi o anche solo in squilibrio patrimoniale di negoziare con i creditori sotto la supervisione di un esperto nominato dalla Camera di commercio. Il correttivo ter del 2024 (D.Lgs. 136/2024) ha esteso l’accesso anche a situazioni di semplice instabilità e ha introdotto misure premiali e transazioni fiscali . L’esperto deve considerare le ricadute occupazionali e aggiornare il proprio curriculum con le procedure seguite .
- Definizione agevolata (c.d. rottamazione‑quater) – L’art. 3‑bis del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (convertito nella L. 15/2025) ha previsto la riammissione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, consentendo di aderire entro il 30 aprile 2025 . Chi ottiene la riammissione deve pagare quanto previsto nella precedente “rottamazione‑quater” (Legge di Bilancio 2023) con interessi ridotti; il mancato pagamento di alcune rate comporta la decadenza dal beneficio ma la Legge n. 18/2024 ha introdotto tolleranze e proroghe. Queste agevolazioni possono ridurre notevolmente l’importo delle cartelle, cancellando sanzioni e interessi.
Tabella riassuntiva dei principali strumenti di sovraindebitamento
| Strumento | Destinatari | Condizioni e procedura | Benefici |
|---|---|---|---|
| Piano di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) | Consumatori sovraindebitati che non possono accedere al concordato minore | Presentazione di un piano tramite OCC con elenco dei creditori, patrimonio, atti, redditi ; prevede pagamenti parziali, falcidia dei debiti, moratoria fino a due anni ; omologazione da parte del tribunale; sospensione delle azioni esecutive . | Rateizzazione del debito, possibilità di salvare la prima casa, riduzione degli interessi e delle sanzioni; misure protettive durante la procedura. |
| Liquidazione controllata (art. 73 CCII) | Consumatori, professionisti o imprese sotto soglia che non hanno le risorse per un piano | In caso di revoca del piano o di inadempimento, il giudice apre la liquidazione controllata ; i beni vengono liquidati per soddisfare i creditori. | Cancellazione dei debiti al termine; possibilità di esdebitazione se il ricavato non copre i crediti. |
| Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) | Debitori persone fisiche senza beni né reddito sufficiente | Una sola volta nella vita; domanda tramite OCC con documenti e relazione ; reddito non superiore all’assegno sociale aumentato della metà ; concessione con decreto se il debitore è meritevole . | Cancellazione totale dei debiti; sorveglianza dell’OCC per tre anni; eventuale revoca se sopravvengono utilità . |
| Composizione negoziata della crisi d’impresa | Imprenditori (anche in instabilità patrimoniale) | Istanza attraverso la piattaforma delle Camere di commercio; nomina di un esperto; negoziazioni con i creditori; misure protettive; transazioni fiscali . | Sospensione delle esecuzioni, rinegoziazione dei debiti, possibilità di accesso ad accordi di ristrutturazione o concordato semplificato. |
| Definizione agevolata (Rottamazione‑quater e riammissione) | Tutti i contribuenti con cartelle affidate all’Agenzia Riscossione tra 2000 e 2022 | Adesione entro 30 aprile 2025; pagamento dell’imposta, senza sanzioni e interessi, in un massimo di 18 rate; riammissione per chi era decaduto . | Riduzione significativa del carico fiscale, cancellazione di sanzioni e interessi; possibilità di estinguere più cartelle con un unico piano. |
2 Procedura passo passo: cosa succede dopo la notifica dell’atto
2.1 Notifica di decreto ingiuntivo o diffida di pagamento
Quando ricevi un decreto ingiuntivo da banca, finanziaria, condominio o altro creditore, hai due alternative: pagare entro quaranta giorni (o dieci in caso di cambiale o assegno) oppure proporre opposizione. Se ritieni che il credito sia inesistente o errato, puoi proporre opposizione a decreto ingiuntivo; in tal caso sarai l’attore in senso formale ma il creditore opposto rimane attore in senso sostanziale e deve provare il credito. Dopo l’opposizione, il giudice fissa l’udienza; la mediazione va proposta entro il termine perentorio assegnato dal giudice e deve essere avviata dal creditore .
È bene muoversi immediatamente: se il creditore non deposita la domanda di mediazione entro il termine, puoi sollevare l’eccezione di improcedibilità e ottenere la revoca dell’ingiunzione . Se, viceversa, il creditore presenta l’istanza, dovrai partecipare alla sessione. In molte controversie bancarie la mediazione è un momento decisivo per contestare anatocismo, usura, invalidità di clausole e negoziare un saldo e stralcio.
2.2 Termini e scadenze della procedura di mediazione
- Presentazione dell’istanza – La mediazione si promuove con un’istanza indirizzata a un organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia. L’istanza deve indicare le parti, l’oggetto della controversia e le domande; si allega la documentazione (contratto, estratto conto, comunicazioni).
- Deposito e convocazione – Una volta depositata, l’organismo nomina il mediatore e fissa la data della prima sessione entro 20–40 giorni . L’avviso viene comunicato alle parti via PEC e, se necessario, con ufficiale giudiziario. La procedura si considera avviata dal deposito dell’istanza ; ciò consente di fermare la decadenza di termini di impugnazione.
- Prima sessione e adesione – Alla prima sessione il mediatore spiega la procedura e verifica la disponibilità delle parti a procedere. Se la mediazione è obbligatoria e una parte non compare senza giustificato motivo, il giudice può desumerne argomenti di prova o condannare al pagamento del contributo integrativo. Se la parte rifiuta la conciliazione, si passa alla fase successiva.
- Fase esplorativa e negoziazione – Le parti, con l’ausilio del mediatore, espongono le proprie ragioni e cercano soluzioni: rateizzazione, riduzione degli interessi, rinuncia a oneri illegittimi, cessione di beni, dazioni in pagamento. Il mediatore può formulare una proposta se le parti lo consentono. Tutte le dichiarazioni rese sono confidenziali e non possono essere utilizzate in giudizio.
- Verbale e durata – Se si raggiunge un accordo, viene redatto un verbale sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati, che costituisce titolo esecutivo (può essere iscritto a ruolo come una sentenza). Se l’accordo non si raggiunge, il mediatore redige un verbale negativo; la procedura si conclude entro sei mesi dal deposito . Le parti possono concordare una proroga di tre mesi; il termine non è sospeso durante la pausa estiva.
2.3 Diritti e doveri del debitore durante la mediazione
- Partecipazione personale – Come visto, la legge richiede la presenza personale delle parti o, per giustificato motivo, di un delegato con procura. Presentarsi tramite delega generica senza poteri dispositivi comporta la nullità del procedimento .
- Prova del credito – In caso di opposizione, la mediazione non sposta l’onere della prova: il creditore deve dimostrare l’esistenza del credito; il debitore può contestare clausole abusive, mancanza di causa, anatocismo, usura. È quindi fondamentale analizzare il contratto e gli estratti conto con l’ausilio di un consulente tecnico.
- Sospensione delle azioni esecutive – Nel piano di ristrutturazione dei debiti, su richiesta del debitore, il giudice può sospendere le procedure esecutive e cautelari . Analogamente, nella composizione negoziata è possibile ottenere misure protettive e bloccare i pignoramenti.
- Confidenzialità – Le dichiarazioni e proposte fatte in mediazione sono riservate. Questo consente di fare offerte senza timore che vengano usate contro di te in giudizio. Tuttavia, devi essere sincero: il creditore può chiedere al giudice la condanna alle spese se la tua partecipazione è meramente formale .
- Agevolazioni fiscali – Ricorda di conservare le quietanze delle spese di mediazione: potrai recuperare fino a 600 € come credito d’imposta .
2.4 Cosa accade se la mediazione fallisce
Se l’accordo non viene raggiunto, il mediatore rilascia un verbale negativo che attesta l’esito. A questo punto la controversia può proseguire in giudizio. La mancata conciliazione non pregiudica il diritto a contestare il credito; al contrario, in alcune materie (es. anatocismo bancario) è spesso necessario passare in giudizio per far valere i propri diritti. Tuttavia, la mediazione fallita resta utile: l’esenzione fiscale permane, e l’avvenuto tentativo costituisce condizione di procedibilità.
Nel prosieguo la causa seguirà il rito ordinario del processo civile o del lavoro a seconda della materia. Il giudice potrà tener conto del comportamento delle parti in mediazione ai fini della decisione sulle spese, premiando chi si è mostrato disponibile.
3 Difese e strategie legali per i debitori
Ogni situazione debitoria è diversa. Qui di seguito sono illustrate le principali strategie difensive che l’Avv. Monardo e il suo staff mettono in campo per proteggere il debitore.
3.1 Opposizione a decreto ingiuntivo e contestazione del credito
- Anatocismo e usura – Nei contratti di conto corrente e di mutuo gli interessi possono superare le soglie fissate dalla legge antiusura; gli interessi anatocistici (capitalizzazione trimestrale) possono essere illegittimi se non previsti da norme pro tempore vigenti. In mediazione si può contestare la validità della clausola e chiedere la riduzione del debito.
- Nullità della fideiussione – Il contratto di fideiussione omnibus contenente le clausole “a valle” che riproducono lo schema ABI può essere nullo. Cass. 26821/2024 ha precisato che le fideiussioni non rientrano nella mediazione obbligatoria ; ciò significa che, in caso di azione contro il fideiussore, il creditore non può eccepire la mancata mediazione.
- Difetto di prova – Il decreto ingiuntivo può essere annullato se il creditore non produce i contratti originali firmati o gli estratti conto certificati. In mediazione è possibile chiedere la produzione di tali documenti e, in mancanza, richiedere la revoca del decreto in giudizio.
- Prescrizione – Molti debiti bancari o condominiali si prescrivono in cinque o dieci anni. Se il creditore agisce fuori termine, l’opposizione può far dichiarare l’estinzione dell’obbligazione.
3.2 Sospensione e impugnazione delle procedure esecutive
Se hai ricevuto un atto di pignoramento o un preavviso di ipoteca, è possibile:
- Proporre opposizione agli atti esecutivi per vizi formali o sostanziali (notifica irregolare, mancata indicazione del titolo, pignoramento eccessivo).
- Richiedere la sospensione nell’ambito del piano del consumatore: il giudice può sospendere il pignoramento .
- Usufruire della composizione negoziata: l’imprenditore può chiedere misure protettive che bloccano le azioni dei creditori .
- Accordo stragiudiziale: in mediazione è spesso possibile proporre un saldo e stralcio o una dilazione oltre i limiti ordinari, ottenendo il consenso del creditore.
3.3 Rinegoziazione dei contratti bancari
In mediazione e nei piani del consumatore si possono rinegoziare mutui, leasing, cessioni del quinto. Ad esempio, l’art. 67 CCII ammette la ristrutturazione dei debiti da cessione del quinto e consente di prevedere la moratoria fino a due anni per i crediti privilegiati . L’avvocato può collaborare con consulenti finanziari per elaborare piani sostenibili.
3.4 Interventi sulle cartelle esattoriali e definizioni agevolate
Quando il debito riguarda cartelle dell’Agenzia Entrate Riscossione, esistono varie possibilità:
- Rateizzazione – È sempre possibile chiedere un piano di pagamento fino a 10 anni se si dimostra la temporanea difficoltà economica. La mediazione non è prevista per i tributi, ma il piano del consumatore può includere debiti tributari.
- Definizione agevolata (rottamazioni) – Dal 2023 la Legge di Bilancio ha previsto la c.d. rottamazione‑quater per i carichi affidati fino al 30 giugno 2022. Il D.L. 202/2024 ha riaperto i termini, consentendo la riammissione entro il 30 aprile 2025 . La definizione agevolata permette di pagare solo le imposte e il 2 % di interessi; sanzioni e interessi di mora vengono cancellati. È un’occasione da cogliere per alleggerire il debito.
- Transazione fiscale – In composizione negoziata e nei piani del consumatore è possibile proporre una transazione sui tributi, offrendo un pagamento parziale delle imposte e delle sanzioni. La recente riforma consente all’Agenzia Entrate di accettare piani anche senza adesione di tutti i creditori.
3.5 Esdebitazione e fresh start
Per chi ha già subito una liquidazione controllata o non possiede beni, l’esdebitazione del debitore incapiente consente di ripartire. La procedura è complessa: il debitore deve dimostrare di essere meritevole, di aver collaborato e di non avere redditi superiori alla soglia dell’assegno sociale . Inoltre può essere concessa una sola volta nella vita . Lo studio Monardo guida il cliente nella predisposizione della domanda, nella raccolta dei documenti e nella relazione con l’OCC; la vigilanza successiva garantisce il rispetto delle condizioni.
4 Strumenti alternativi alla mediazione
Sebbene la mediazione sia obbligatoria in molte materie, non è l’unica via. Vediamo quando conviene optare per altre procedure.
4.1 Accordi di ristrutturazione dei debiti (Articoli 57 – 61 CCII)
Gli accordi di ristrutturazione sono negoziati fra debitore e creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti, omologati dal tribunale. Esistono diverse varianti:
- Accordi ordinari – Necessitano dell’adesione del 60 % dei creditori e vincolano anche i non aderenti se il piano è ragionevole (efficacia estesa).
- Accordi agevolati – Richiedono l’adesione del 30 % dei crediti e hanno una procedura semplificata, introdotta dal D.L. 83/2022.
- Accordi ad efficacia estesa – Hanno effetti anche verso i creditori chirografari non aderenti; necessitano del voto favorevole del 75 % dei creditori appartenenti alla stessa classe.
- Convenzione di moratoria e transazione fiscale – Consentono di sospendere i pagamenti e ridurre imposte e contributi.
Questi strumenti sono particolarmente utili per le imprese in crisi che vogliono evitare il fallimento. Non richiedono mediazione, ma la trattativa preventiva con i creditori è simile a una mediazione e richiede competenze negoziali.
4.2 Piano del consumatore e liquidazione controllata
Come già illustrato, il piano del consumatore (art. 67) permette al debitore di proporre un piano sostenibile. È adatto a chi possiede un reddito stabile o un patrimonio da valorizzare. Se il piano fallisce o il debitore non è in grado di offrire nulla, si può accedere alla liquidazione controllata, in cui i beni vengono liquidati. Al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione.
4.3 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Per le imprese in difficoltà la composizione negoziata rappresenta una valida alternativa alla mediazione e al piano. È un percorso volontario e riservato in cui l’imprenditore, con l’aiuto di un esperto, negozia con i creditori e con l’Agenzia delle Entrate. Le procedure esecutive vengono sospese e le banche sono incentivate a concedere nuovi finanziamenti. Grazie alle modifiche del 2024, la composizione negoziata può essere avviata anche in caso di semplice squilibrio finanziario .
4.4 Definizioni agevolate e rottamazioni
Le rottamazioni sono strumenti legislativi periodici introdotti con le leggi di bilancio per favorire la definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione. La rottamazione‑quater consente di pagare il debito senza interessi di mora e con una ridotta percentuale di interessi. Il D.L. 202/2024 ha riaperto i termini per aderire alla rottamazione e riammettere chi era decaduto . In attesa di eventuali nuove “rottamazioni‑quinquies”, è bene valutare subito questa opportunità.
4.5 Accordi stragiudiziali con le banche
Quando non sussistono le condizioni per un piano o un accordo giudiziale, è possibile negoziare direttamente con le banche o le finanziarie. Spesso, con l’assistenza di un legale, si ottengono riduzioni dell’importo dovuto, rinunce agli interessi o dilazioni. La presentazione di un’analisi economico‑finanziaria dettagliata (come il Metodo GDS sviluppato dallo Studio Monardo ) aiuta a convincere i creditori della convenienza di un accordo rispetto all’insolvenza del debitore.
5 Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare la mediazione – Molti debitori pensano che la mediazione sia una formalità. In realtà la mancata partecipazione può comportare l’improcedibilità della causa o la condanna alle spese. Partecipare attivamente e con l’assistenza di un avvocato è fondamentale.
- Presentarsi senza documentazione – Arrivare in mediazione senza contratti, estratti conto, fatture o corrispondenza limita la possibilità di contestare il credito e di proporre soluzioni. Prepara un fascicolo completo.
- Delegare l’avvocato senza procura sufficiente – La Cassazione ha chiarito che la procura deve conferire al rappresentante tutti i poteri dispositivi e la conoscenza dei fatti . Una delega generica è inidonea e rende la mediazione inutile. Se non puoi partecipare personalmente, rilascia una procura notarile con potere di transigere.
- Non chiedere l’esonero delle spese – Molti non sanno che le spese di mediazione sono detraibili tramite credito d’imposta . Richiedi all’organismo la certificazione per beneficiarne.
- Trascurare i termini – La mediazione deve essere avviata entro i termini stabiliti dal giudice o dalla legge. Anche le rate delle rottamazioni e dei piani del consumatore hanno scadenze rigide; un ritardo comporta la decadenza dal beneficio. Usa un’agenda elettronica o affida la gestione a un professionista.
- Evitare di esporre la reale situazione – In mediazione conviene essere trasparenti: ammettere le difficoltà, proporre piani realistici e dimostrare la buona fede aumenta la disponibilità del creditore.
- Non considerare gli strumenti alternativi – La mediazione è utile ma non sempre è la via migliore. Valuta con il tuo avvocato se un piano del consumatore, una composizione negoziata o un accordo di ristrutturazione possano offrirti un risultato migliore.
- Gestire autonomamente la procedura – La legislazione sulla mediazione e sui piani del consumatore è complessa e in continuo aggiornamento. Affidarsi a professionisti esperti come l’Avv. Monardo garantisce un’analisi accurata e la scelta della strategia più efficace.
6 FAQ: domande frequenti sulla mediazione civile e la gestione dei debiti
- Quando la mediazione è obbligatoria? È obbligatoria nelle materie elencate dall’art. 5 D.Lgs. 28/2010 – condominio, diritti reali, successioni, locazioni, contratti bancari e assicurativi, ecc. – ed è condizione di procedibilità per la causa .
- Se ricevo un decreto ingiuntivo, devo avviare la mediazione? No. Nelle opposizioni a decreto ingiuntivo l’onere di avviare la mediazione spetta al creditore che ha ottenuto il decreto ; se non lo fa, puoi eccepire l’improcedibilità e chiedere la revoca .
- Quanto dura la mediazione? La durata massima è sei mesi dal deposito della domanda; può essere prorogata di tre mesi una sola volta .
- Quanto costa? Ogni organismo ha una tabella. In genere si paga un diritto di avvio (70–100 €) e un’indennità proporzionale al valore della controversia. Se l’accordo è raggiunto alla prima sessione non si pagano ulteriori indennità. Inoltre è previsto un credito d’imposta fino a 600 € .
- È possibile svolgere la mediazione online? Sì. Gli articoli 8‑bis e 8‑ter consentono la mediazione telematica e in videoconferenza .
- Se il creditore non si presenta, che succede? Il mediatore redige verbale; il giudice può desumere argomenti di prova a tuo favore e condannare il creditore alle spese. Potrai comunque proseguire la causa.
- La mediazione blocca la prescrizione? Sì. Il deposito della domanda interrompe la prescrizione e impedisce decadenze . Ciò vale anche per le opposizioni e i piani del consumatore.
- Cosa succede se in mediazione non si trova un accordo? Si redige un verbale negativo e la causa può proseguire. La mancata conciliazione non pregiudica i diritti.
- È possibile stipulare accordi parziali? Sì. Le parti possono accordarsi su alcuni aspetti e lasciare ad altri la decisione del giudice.
- Chi è l’OCC e a cosa serve? L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è un ente abilitato che assiste il debitore nelle procedure di sovraindebitamento. Redige la relazione, verifica i requisiti e gestisce la documentazione. Le sue tariffe sono stabilite dal decreto ministeriale.
- Posso salvare la casa in un piano del consumatore? È possibile prevedere la continuità dei pagamenti del mutuo e mantenere l’abitazione principale se si è in regola con le rate o se il giudice autorizza il pagamento delle rate scadute .
- Cosa succede se non rispetto le rate del piano? Il mancato pagamento comporta la revoca del piano e l’apertura della liquidazione controllata . Inoltre, decadi dai benefici fiscali e dalla protezione dagli atti esecutivi.
- Cos’è la composizione negoziata della crisi? È una procedura stragiudiziale introdotta nel 2021 che consente alle imprese in crisi di negoziare con i creditori con l’aiuto di un esperto indipendente. Prevede misure protettive e transazioni fiscali .
- Posso accedere alla rottamazione se ho già rateizzato il debito? Sì, ma devi estinguere la rateizzazione o includerla nella definizione agevolata. La riammissione prevista dal D.L. 202/2024 consente di aderire anche se si è decaduti .
- Quante volte posso chiedere l’esdebitazione? Una sola volta. L’art. 283 CCII prevede che il debitore incapiente può ottenere l’esdebitazione solo una volta nella vita .
- Quando è preferibile la mediazione rispetto al piano del consumatore? La mediazione è obbligatoria per alcune controversie di natura civilistica (es. banca/assicurazione); il piano del consumatore è indicato quando il debito è elevato e coinvolge più creditori. Molte volte le procedure coesistono: si può mediare con la banca e inserire l’esito nel piano.
- La fideiussione è soggetta a mediazione? Secondo la Cassazione, il contratto di fideiussione non rientra nelle materie di mediazione obbligatoria . Pertanto, il fideiussore può essere citato direttamente in giudizio.
- È obbligatoria la mediazione per i tributi? No. Le controversie tributarie seguono un rito autonomo e non richiedono mediazione. Tuttavia, i debiti tributari possono essere inclusi in un piano di ristrutturazione o oggetto di transazione fiscale.
- Posso presentare il piano del consumatore senza avvocato? È fortemente sconsigliato. La legge richiede l’assistenza dell’OCC e il piano deve essere omologato dal tribunale. Un avvocato esperto assicura il rispetto dei requisiti e la tutela dei diritti.
- Quanto tempo richiede l’esdebitazione? La procedura richiede diversi mesi: occorre predisporre la domanda, attendere il vaglio del giudice e, dopo la concessione, osservare la sorveglianza dell’OCC per tre anni .
7 Simulazioni pratiche
Per comprendere l’impatto di mediazione e piani del consumatore sui debiti, vediamo alcuni esempi numerici.
7.1 Simulazione 1 – Opposizione a decreto ingiuntivo bancario
Scenario: Mario riceve un decreto ingiuntivo da una banca per 50 000 € di saldo negativo di conto corrente. Ritiene che il saldo sia gonfiato da interessi anatocistici e usurari e decide di opporsi.
- Opposizione: entro 40 giorni dalla notifica, Mario, assistito dall’Avv. Monardo, deposita l’atto di opposizione. L’udienza viene fissata tra sei mesi.
- Mediazione: il giudice ordina al creditore di promuovere la mediazione entro 15 giorni . La banca deposita l’istanza presso un organismo. Mario viene convocato.
- Partecipazione: alla sessione Mario espone, con perizia tecnica, che il tasso medio applicato era del 18 % annuo mentre il tasso soglia antiusura era del 14 %. Il mediatore rileva che la banca potrebbe incorrere in sanzioni se la clausola è illecita.
- Proposta di accordo: l’Avv. Monardo propone un saldo e stralcio di 20 000 € pagabili in 36 mesi con rinuncia agli interessi e cancellazione delle segnalazioni negative. La banca, valutati i rischi del giudizio, accetta.
- Verbale di conciliazione: viene redatto un verbale che costituisce titolo esecutivo. Mario risparmia 30 000 €, evita il giudizio e beneficia del credito d’imposta per le spese di mediazione.
7.2 Simulazione 2 – Piano del consumatore per debiti fiscali
Scenario: Lucia è una professionista con debiti per 80 000 € verso l’Agenzia Entrate (IVA non pagata) e 20 000 € verso una banca. Ha un reddito mensile di 2 500 € e un appartamento gravato da mutuo. Vuole evitare il pignoramento.
- Valutazione: Lucia si rivolge allo studio. L’OCC verifica la documentazione e accerta che il suo nucleo familiare (due persone) ha spese fisse di 1 300 € al mese; con il residuo può offrire 800 € al mese.
- Predisposizione del piano: l’Avv. Monardo propone un piano di ristrutturazione decennale che prevede:
- pagamento dei debiti privilegiati (tributi) per 80 000 € al 60 % (48 000 €) grazie alla transazione fiscale;
- pagamento del debito bancario per 20 000 € al 30 % (6 000 €);
- mantenimento della casa con prosecuzione del mutuo;
- sospensione delle azioni esecutive.
- Omologazione: il giudice valuta la fattibilità e concede le misure protettive . I creditori presentano osservazioni ma, in assenza di proposte alternative, il piano viene omologato.
- Pagamenti: Lucia versa 800 € al mese per dieci anni (96 000 € in totale). I debiti vengono estinti e al termine ottiene l’esdebitazione per l’eventuale residuo.
7.3 Simulazione 3 – Esdebitazione del debitore incapiente
Scenario: Giovanni, ex artigiano, dopo la pandemia si ritrova senza lavoro, senza beni e con debiti per 40 000 €. Il suo reddito è pari all’assegno sociale (530 €). Ha già subito la liquidazione controllata ma i creditori sono rimasti insoddisfatti.
- Requisiti: Giovanni è meritevole, ha collaborato nella liquidazione e non ha commesso frodi. Il suo reddito, dedotte le spese, è sotto il limite stabilito dall’art. 283 .
- Domanda: con l’assistenza dell’OCC e dell’avvocato, presenta la domanda di esdebitazione allegando l’elenco dei creditori, le dichiarazioni dei redditi e la relazione sulle cause dell’indebitamento .
- Decreto: il giudice, verificata la meritevolezza e l’assenza di colpa grave, concede l’esdebitazione . I creditori vengono avvisati e possono proporre reclamo ma non lo fanno.
- Vigilanza: per tre anni l’OCC vigila su eventuali sopravvenienze. Giovanni è libero dai debiti e può ripartire. Qualora ricevesse un’eredità o un lavoro stabile, i creditori potrebbero agire solo sulle utilità sopravvenute oltre il limite .
8 Sentenze recenti e orientamenti giurisprudenziali
Per completezza, riportiamo alcune pronunce recenti (2024–2025) che hanno inciso sulla materia della mediazione e della gestione dei debiti. Conoscere gli orientamenti consente di modulare al meglio la strategia difensiva.
| Anno e organo | Massima | Fonte |
|---|---|---|
| Cass. civ. Sez. III, ord. n. 26821/2024 (10 ottobre 2024) | La fideiussione rilasciata a garanzia di un debito bancario non rientra tra i contratti bancari oggetto di mediazione obbligatoria; in caso di opposizione a decreto ingiuntivo grava sul creditore avviare la mediazione, pena la revoca del decreto . | Ex Parte Creditoris, ordinanza Cassazione. |
| Cass. civ. Sez. Unite, sent. n. 3452/2024 (9 febbraio 2024) | Quando in un processo è stata esperita la mediazione per la domanda principale, non occorre ripetere il tentativo per la domanda riconvenzionale: l’obbligo riguarda il processo e non le singole domande . | Sentenza integrale della Corte di cassazione. |
| Cass. civ. Sez. III, sent. n. 14676/2025 (31 maggio 2025) | La procura conferita al rappresentante per partecipare alla mediazione deve attribuire poteri sostanziali di disposizione dei diritti controversi e la conoscenza dei fatti; non è necessario che la procura faccia esplicito riferimento alla singola controversia . | Studio legale TMC, commento a Cass. 14676/2025. |
| Tribunale di Nocera Inferiore, sent. n. 1326/2024 | La condizione di procedibilità è soddisfatta solo se le parti partecipano attivamente alla mediazione; il semplice deposito dell’istanza non basta . | Rainone Law Firm. |
| Tribunale di Salerno, sent. n. 2767/2025 | L’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 esclude l’applicabilità della mediazione obbligatoria nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alle decisioni sulle istanze di esecuzione provvisoria . | Dirittopratico.it. |
Conclusione
La mediazione civile per debiti rappresenta oggi un passaggio imprescindibile per chi affronta controversie in materia bancaria, assicurativa, condominiale o di responsabilità. La mancata partecipazione può invalidare la causa, mentre un atteggiamento proattivo consente di ottenere condizioni favorevoli, riduzioni del debito e tempi più rapidi. La normativa, aggiornata con la Riforma Cartabia e il correttivo del 2024, ha ampliato le materie soggette a mediazione e introdotto la possibilità di procedere da remoto; allo stesso tempo ha mantenuto incentivi fiscali che alleggeriscono i costi.
Accanto alla mediazione, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza offre strumenti efficaci per i consumatori e le piccole imprese: piano del consumatore, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata, esdebitazione del debitore incapiente. Queste procedure consentono di ristrutturare i debiti in base alla reale capacità di rimborso, di sospendere le azioni esecutive e, nei casi più gravi, di ottenere la totale cancellazione dei debiti residui.
Tuttavia, la complessità delle norme e la rapidità dei termini richiedono competenze specialistiche. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento, insieme al suo team di avvocati e commercialisti, offre un’assistenza completa: dall’analisi dell’atto alla predisposizione di ricorsi e piani, dalle trattative con banche e Agenzia delle Entrate Riscossione alla rappresentanza in mediazione. La sua esperienza come professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore della crisi d’impresa garantisce soluzioni mirate e tempestive .
Se ti trovi in difficoltà con debiti bancari, finanziari o tributari, agisci subito. Ogni giorno di ritardo può comportare l’avvio di procedure esecutive, pignoramenti o ipoteche. Una consulenza legale tempestiva permette di valutare tutte le opzioni – mediazione, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, rottamazioni – e scegliere quella che meglio tutela il tuo patrimonio.
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