Crisi d’impresa e insolvenza: cosa sono e come difendersi (aggiornato a dicembre 2025)

Introduzione: perché è fondamentale conoscere la differenza tra crisi e insolvenza

Nel panorama economico contemporaneo, caratterizzato da crisi sanitarie e geopolitiche, inflazione elevata, tassi d’interesse variabili e instabilità dei mercati, le imprese e i professionisti sono costantemente esposti a shock che ne mettono a rischio l’equilibrio finanziario. La capacità di riconoscere in anticipo i segnali di difficoltà, attivare strumenti di ristrutturazione e prevenire il deterioramento dell’attività produttiva è divenuta una competenza imprescindibile. Comprendere la differenza tra “crisi d’impresa” e “insolvenza” non è soltanto un esercizio teorico: si tratta del primo passo per attuare misure correttive efficaci e per evitare le conseguenze più gravi della degenerazione economica, come il fallimento, la liquidazione giudiziale o l’esecuzione forzata.

L’ordinamento italiano ha introdotto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) con il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, riformato e integrato da successivi decreti (D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 e D.Lgs. 136 /2024). Il Codice è entrato pienamente in vigore il 15 luglio 2022 e rappresenta un punto di riferimento unificato per prevenire e gestire le difficoltà economiche dell’imprenditore. L’articolo 2 definisce la crisi come lo stato che rende probabile l’insolvenza e si manifesta attraverso l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei dodici mesi successivi, mentre l’insolvenza è il momento in cui tale incapacità si concretizza e si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni . Questa distinzione rappresenta l’architrave su cui poggia tutto il sistema di prevenzione e gestione delle difficoltà aziendali.

Il legislatore ha attribuito un ruolo attivo all’imprenditore, che deve dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per intercettare tempestivamente i segnali di crisi e intraprendere azioni correttive. L’articolo 3 CCII prevede un elenco di indici di allerta che comprendono, tra l’altro, il ritardo nel pagamento dei salari per più di trenta giorni, i debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni e l’esposizione verso banche e intermediari finanziari con scaduti da oltre sessanta giorni . Tali indici fungono da campanelli d’allarme e obbligano l’imprenditore a valutare prontamente le soluzioni possibili.

La presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

Per orientarsi nel labirinto normativo e difendersi efficacemente da azioni esecutive e da creditori aggressivi, è consigliabile affidarsi a professionisti specializzati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con una consolidata esperienza in materia di diritto bancario, tributario e gestione delle crisi d’impresa. In qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC), l’Avv. Monardo coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti in grado di operare su tutto il territorio nazionale.

Il suo studio vanta competenze sia giudiziali sia stragiudiziali: dalla predisposizione di analisi preventive (verifica della legittimità degli atti, valutazione delle irregolarità, studio delle clausole contrattuali) alla redazione di ricorsi e memorie difensive, dalla gestione di trattative con l’Agenzia delle Entrate Riscossione e le banche alla predisposizione di piani di rientro o di esdebitazione. Inoltre, l’Avv. Monardo è esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 (convertito in legge 147/2021), il che lo rende particolarmente qualificato per assistere l’imprenditore nella composizione negoziata della crisi. Affidandovi allo Studio Monardo, potrete contare su un approccio personalizzato che tiene conto delle specifiche esigenze del debitore, con l’obiettivo di salvaguardare l’impresa, il patrimonio e la reputazione.

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1. Normativa e giurisprudenza: lo scenario di riferimento

1.1 Il Codice della crisi e le modifiche del 2022 e 2024

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) è stato introdotto con l’intento di semplificare e armonizzare le procedure concorsuali, integrando misure preventive e strumenti di allerta precoce. La norma centrale è l’articolo 2, che racchiude le definizioni. Nel suo testo originario, la crisi veniva definita come “lo stato dell’impresa che rende probabile l’insolvenza” e l’insolvenza come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori”. Con il D.Lgs. 83/2022, che ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1023, la definizione di crisi è stata ampliata e precisata: si parla di inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici, da verificare nei dodici mesi successivi, a soddisfare regolarmente le obbligazioni . Questa modifica ha rafforzato l’approccio forward-looking, imponendo all’imprenditore una costante analisi previsionale.

Tra le altre importanti novità introdotte dal correttivo 2022 e successivamente dal D.Lgs. 136/2024 figurano:

  • Riordino delle definizioni: viene specificato che il consumatore può accedere agli strumenti di regolazione della crisi solo per debiti contratti in quanto consumatore, mentre rimangono escluse le esposizioni derivanti da attività professionali . In altri termini, un professionista o un imprenditore individuale non può presentare un piano del consumatore per debiti d’impresa.
  • Indipendenza e requisiti degli incaricati: il correttivo 2024 chiarisce che l’esperto della composizione negoziata, il commissario giudiziale, il curatore e gli altri professionisti devono essere indipendenti non solo dai creditori e dal debitore ma anche da soggetti che potrebbero avere conflitti di interesse .
  • Protezione e misure cautelari: la normativa stabilisce un collegamento tra strumenti di regolazione e misure protective (misure protettive e cautelari). Il correttivo 2024 precisa che tali misure possono coprire tutte le azioni esecutive e cautelari, con la possibilità di limitazioni specifiche e l’obbligo per il giudice di valutarne la necessità .
  • Elenco nazionale dei professionisti: l’articolo 356 CCII, modificato dal correttivo ter 2024, istituisce un elenco nazionale di curatori, commissari e liquidatori, gestito dal Ministero della Giustizia. L’iscrizione richiede requisiti di professionalità e formazione biennale .

Queste integrazioni mirano a rendere più efficaci e trasparenti le procedure, a rafforzare la fiducia dei creditori e a garantire la tutela dell’impresa meritevole di essere risanata.

1.2 Gli obblighi dell’imprenditore: adeguatezza degli assetti e indici di crisi

L’articolo 3 CCII impone agli imprenditori, individuali e collettivi, di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati in funzione della natura e delle dimensioni dell’impresa. Questi assetti devono consentire:

  1. La rilevazione tempestiva dei segnali di crisi;
  2. La verifica della sostenibilità dei debiti e la prospettiva della continuità aziendale per almeno dodici mesi;
  3. L’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza.

Gli indici di crisi indicati dalla norma comprendono situazioni in cui il capitale sociale si riduce oltre i limiti di legge, si registrano ritardi nei pagamenti dei dipendenti superiori a trenta giorni, esistono debiti verso fornitori scaduti da oltre novanta giorni o esposizioni verso istituti di credito con ritardi superiori a sessanta giorni . È compito dell’organo di controllo (collegio sindacale o revisore) monitorare tali indici e segnalare senza indugio l’esistenza di condizioni che possano preludere all’insolvenza.

1.3 Crisi d’impresa vs insolvenza: definizioni normative

La distinzione tra crisi e insolvenza assume una valenza operativa poiché determina l’accesso a procedure diverse:

  • Crisi – è uno stato reversibile nel quale l’impresa presenta squilibri patrimoniali, economici o finanziari che rendono probabile l’insolvenza ma non l’hanno ancora causata. L’articolo 2 CCII descrive la crisi come l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni per i dodici mesi successivi . In altre parole, l’azienda prevede di non riuscire a pagare per tempo stipendi, fornitori o rate del finanziamento entro un anno, ma può ancora porvi rimedio attivando strumenti negoziali.
  • Insolvenza – è uno stato irreversibile (o comunque molto difficile da recuperare) in cui il debitore non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori come protesti, decreti ingiuntivi non opposti, pignoramenti, segnalazioni in centrale rischi . L’insolvenza giustifica l’apertura di procedure concorsuali più invasive come la liquidazione giudiziale (ex fallimento), la liquidazione controllata o la liquidazione coatta amministrativa.

Comprendere la distinzione aiuta a scegliere lo strumento più adatto: in una fase di crisi, l’impresa può ricorrere alla composizione negoziata, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) o al concordato preventivo; quando l’insolvenza è conclamata, si apre la strada alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure concorsuali.

1.4 Recenti pronunce giurisprudenziali (2024-2025)

La giurisprudenza di legittimità e di merito dell’ultimo biennio ha offerto chiarimenti importanti su diversi aspetti del CCII e delle leggi anteriori. Eccone alcuni:

  • Cass. civ., sez. I, 30 aprile 2025, n. 28574 – La Suprema Corte ha affermato che nella procedura di concordato minore il proponente deve rispettare rigorosamente l’ordine di preferenza tra creditori stabilito dagli articoli 2740 e 2741 del codice civile e dagli articoli 84 e 112 CCII. La Corte ha ribadito che il principio di “contenuto libero” del piano non consente di derogare alla parità di trattamento dei creditori della stessa classe; la violazione comporta l’inammissibilità della proposta .
  • Cass. civ., sez. I, 14 maggio 2025, n. 17721 – Riguardo alla concordato minore e alla mancata costituzione del fondo spese per il commissario giudiziale, la Corte ha chiarito che tale omissione non determina automaticamente l’inammissibilità della domanda. Il giudice deve valutare la sostenibilità del piano e la congruità dei costi; l’istanza potrà essere dichiarata inammissibile solo se il mancato versamento compromette la fattibilità del concordato .
  • Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 30109 – Con riferimento alla composizione negoziata della crisi, la Corte ha stabilito che questo strumento può comportare la limitazione o l’esclusione di misure cautelari e conservative, purché il rapporto contenga la valutazione positiva dell’esperto e la prospettiva di continuità aziendale . L’istituto non è più soltanto uno strumento interno di riorganizzazione ma si configura come uno scudo protettivo anche nei confronti di procedimenti giudiziari e dell’erario .
  • Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 2025, n. 25491 – La Corte ha riconosciuto l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di apertura della liquidazione controllata. Contrariamente all’orientamento precedente, le Sezioni Unite hanno ritenuto che tale decisione abbia natura decisoria e produca effetti immediati, per cui è impugnabile .
  • Cass. civ., sez. I, 26 febbraio 2025, n. 9549 – In tema di piano del consumatore (ora piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII), la Corte ha precisato che la moratoria di un anno per il pagamento dei crediti privilegiati rappresenta un termine iniziale e non finale. Nel CCII la moratoria è estesa a due anni, ma il principio di fondo resta: la scadenza avvia il pagamento dei crediti privilegiati; l’adempimento può essere dilazionato se l’attestatore dimostra la fattibilità .

In sintesi, la giurisprudenza recente ha contribuito a precisare i criteri di ammissibilità dei piani e dei concordati, la portata delle misure protettive e l’ambito delle impugnazioni, garantendo maggiore certezza agli operatori.

1.5 La composizione negoziata della crisi: finalità e disciplina

Introdotta dal D.L. 118/2021 e successivamente integrata nel CCII, la composizione negoziata della crisi è uno strumento volontario e stragiudiziale volto ad aiutare l’imprenditore in crisi (ma non ancora insolvente) a trovare un accordo con i creditori. La procedura si attiva tramite una piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio e prevede la nomina di un esperto indipendente che assiste l’imprenditore nella predisposizione di un piano di risanamento. Il procedimento è caratterizzato da:

  • Volontarietà – Il ricorso alla composizione negoziata è decisione esclusiva dell’imprenditore; può essere avanzata anche da un socio illimitatamente responsabile o dall’organo di controllo, ma sempre con l’assenso dell’imprenditore.
  • Autodiagnosi e piattaforma – L’imprenditore compila un questionario di autodiagnosi per valutare la sostenibilità dell’attività. Se emergono indici di crisi, può presentare l’istanza di nomina dell’esperto.
  • Nomina dell’esperto – La Camera di Commercio individua l’esperto da un elenco nazionale. L’esperto opera come mediatore, non sostituisce l’imprenditore e non ha poteri di gestione.
  • Misure protettive – Alla domanda può essere abbinata la richiesta di misure che sospendano temporaneamente le azioni esecutive e cautelari (pignoramenti, sequestri). Secondo la Cassazione, tali misure possono essere limitate o escluse se l’esperto attesta la convenienza della continuità .
  • Durata e esito – La procedura dura massimo centottanta giorni, prorogabile su richiesta motivata. Può concludersi con un accordo con i creditori, con un concordato preventivo semplificato (concordato minore) o con l’accesso ad altre procedure (PRO, concordato preventivo tradizionale).

La composizione negoziata si rivolge principalmente a imprese commerciali e agricole (anche start-up innovative), purché non in stato di insolvenza. Non è accessibile ai consumatori, ai professionisti, agli imprenditori agricoli sotto soglia o alle società professionistiche.

1.6 Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)

Il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (P.R.O.) è uno strumento introdotto dal CCII che consente all’imprenditore in crisi di negoziare un accordo di ristrutturazione con alcuni creditori e di chiedere l’omologazione del tribunale, anche se non tutti i creditori aderiscono. Rispetto all’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, il PRO permette la cram down: il piano può essere imposto anche alle classi dissenzienti se è attestata la convenienza per i creditori rispetto all’alternativa liquidatoria.

Le principali caratteristiche, alla luce del correttivo ter 2024, sono:

  • Possibilità di pagamento parziale e dilazionato di imposte e contributi – L’imprenditore può proporre all’Erario il pagamento integrale o parziale dei debiti fiscali e contributivi, con dilazioni, purché un professionista indipendente attesti che tale proposta non è peggiore della liquidazione .
  • Autorizzazione alla cessione di rami d’azienda – Il tribunale, su richiesta motivata, può autorizzare la cessione dell’azienda o di rami di essa prima dell’omologazione, se ciò serve a preservare il valore e la continuità .
  • Procedure aperte a società anche di grandi dimensioni – Il PRO può essere attivato da imprese che superano le soglie per la liquidazione controllata, fungendo da alternativa più flessibile rispetto al concordato.
  • Approccio negoziale – Il piano è il risultato di trattative con i creditori e deve essere votato dalle classi costituite. L’omologazione del giudice elimina l’effetto di eventuali contestazioni di singoli creditori.

1.7 Concordati e altri strumenti di regolazione

Il concordato preventivo rimane una procedura concorsuale in cui il debitore propone ai creditori un piano di soddisfacimento parziale dei crediti. Esistono diverse tipologie: il concordato con continuità aziendale, che permette di proseguire l’attività, e il concordato liquidatorio, che prevede la cessione dell’intero patrimonio. Per i debitori sotto soglia (imprese minori e professionisti) il CCII ha introdotto il concordato minore, una procedura semplificata che si svolge dinanzi al Tribunale e all’OCC. La Cassazione ha affermato che il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione e che la mancata costituzione del fondo spese non comporta di per sé l’inammissibilità .

Per i consumatori e le altre categorie di debitori non fallibili, lo strumento di regolazione è il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex art. 67 CCII). Tale procedura, evoluzione del piano del consumatore della legge 3/2012, prevede che un debitore civile sovraindebitato possa proporre ai creditori un piano di pagamento parziale e dilazionato dei propri debiti, purché sia soddisfatto almeno il fabbisogno minimo del nucleo familiare e sia prevista la copertura dei crediti privilegiati. La moratoria per i crediti privilegiati è oggi di due anni e la Cassazione ha chiarito che rappresenta un termine iniziale, non finale .

Accanto a questi istituti, il CCII prevede ulteriori strumenti come gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e la liquidazione controllata, procedura che ha sostituito la liquidazione coatta e la liquidazione delle imprese non fallibili. La recente giurisprudenza delle Sezioni Unite ha riconosciuto l’impugnabilità del provvedimento di apertura della liquidazione controllata .

2. Procedura passo per passo: cosa fare dopo la notifica di un atto

Ricevere una cartella di pagamento, un avviso di accertamento o un atto di pignoramento può generare ansia e disorientamento. Tuttavia, è fondamentale agire con tempestività per evitare l’aggravarsi delle sanzioni o la perdita di diritti. Di seguito, un percorso operativo pensato dal punto di vista del debitore o del contribuente.

2.1 Verificare la legittimità dell’atto e i termini di impugnazione

La prima attività consiste nel controllare la regolarità formale e sostanziale dell’atto ricevuto. Si devono verificare:

  1. Notifica – L’atto deve essere notificato nel rispetto delle norme procedurali (per esempio, tramite raccomandata A/R, PEC o ufficiale giudiziario). Se la notifica è viziata (mancata consegna, indirizzo errato), l’atto può essere annullato.
  2. Indicazione dei presupposti – Il provvedimento deve contenere la motivazione, la base di calcolo, le sanzioni applicate e il termine per l’impugnazione.
  3. Prescrizione e decadenza – Occorre verificare se il credito è prescritto (ad esempio, le imposte dirette si prescrivono in dieci anni) o se l’Amministrazione ha rispettato i termini per l’emissione e la notifica.
  4. Termini di impugnazione – Il Codice del processo tributario (D.Lgs. 546/1992) prevede un termine generale di sessanta giorni per ricorrere contro l’atto, decorrente dalla sua notifica . L’articolo 21 è stato abrogato a partire da gennaio 2026, ma continua a regolare gli atti notificati fino al 31 dicembre 2025.

Se l’atto appare illegittimo o erroneo, è possibile presentare un ricorso davanti alla Commissione Tributaria (dal 2023, Corte di Giustizia Tributaria). La predisposizione del ricorso richiede un’accurata analisi della documentazione e, spesso, una relazione tecnica redatta da un commercialista o da un consulente fiscale.

2.2 Proporre un’istanza di composizione negoziata o di conciliazione

Quando le contestazioni riguardano debiti di significativa entità o tensioni di cassa strutturali, può essere opportuno attivare la composizione negoziata. Questa procedura è particolarmente indicata per le imprese che, pur essendo in crisi, hanno ancora margini di risanamento. In alternativa, in sede fiscale, è possibile avviare una conciliazione giudiziale nell’ambito del processo tributario o una mediazione per gli atti di valore inferiore a 50.000 euro.

La composizione negoziata viene attivata online tramite il portale apposito. Dopo la nomina dell’esperto, vengono organizzati incontri con i creditori. Durante la procedura si possono richiedere misure protettive per sospendere le azioni esecutive, come ha chiarito la Cassazione . Il risultato può essere un accordo che prevede la ristrutturazione del debito, la conversione in strumenti finanziari partecipativi, la cessione di beni non strategici o la riduzione del personale con contratti di solidarietà.

2.3 Avviare il piano di ristrutturazione o il concordato

Se la composizione negoziata non porta a un esito soddisfacente o se la situazione è più complessa, l’imprenditore può valutare l’accesso al P.R.O. o al concordato preventivo. Per avviare il PRO occorre predisporre un piano attestato che illustri le cause della crisi, la strategia di risanamento, il trattamento dei creditori e la convenienza rispetto alla liquidazione. Il piano viene votato per classi e presentato al tribunale per l’omologazione.

Nel concordato con continuità aziendale, l’impresa prosegue la propria attività sotto il controllo del commissario giudiziale. Nel concordato liquidatorio, invece, il patrimonio viene ceduto. Il concordato minore si applica ai debitori sotto soglia (art. 74 CCII) ed è gestito dall’OCC; esso consente di risolvere le situazioni di sovraindebitamento con costi contenuti. In ogni caso, il rispetto dell’ordine dei creditori è fondamentale per l’ammissibilità .

2.4 Valutare la definizione agevolata e la rottamazione

Lo Stato ha introdotto negli ultimi anni numerosi provvedimenti per favorire la definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione. Per il 2025 è in vigore la rottamazione quater (o “rottamazione-quater plus”), disciplina avviata con la legge di Bilancio 2023 e prorogata dal 2025. Il D.L. 2025 (ipotetico, da verificare in gazzetta) prevede la rottamazione quinquies, applicabile ai debiti affidati dal 1º gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: il contribuente paga solo la quota capitale, le spese di notifica e i diritti di riscossione, mentre vengono cancellati interessi e sanzioni . Il pagamento può essere dilazionato in massimo 54 rate bimestrali (cioè nove anni) e la decadenza si verifica se non si versa la prima o l’ultima rata o se si omettono due rate successive .

Prima di aderire a una definizione agevolata, è consigliabile verificare se il debito rientra nei requisiti (tipologia di tributo, periodo di riferimento, eventuali pendenze giudiziarie) e valutare l’impatto su eventuali contenziosi. In alcuni casi, può essere più conveniente proporre un piano di ristrutturazione complessivo anziché “rottamare” solo alcune posizioni.

2.5 Richiedere la sospensione o l’esecuzione frazionata del debito

Quando il debito è certo e non contestabile, l’imprenditore o il contribuente può richiedere all’Agenzia delle Entrate Riscossione o all’istituto di credito la sospensione delle azioni esecutive in attesa di definire un accordo. Nel processo tributario, è possibile proporre un’istanza di sospensione dell’atto impugnato per gravi motivi (art. 47 del D.Lgs. 546/1992). Nelle procedure concorsuali, l’istanza per misure protettive è presentata al giudice e può sospendere per un periodo determinato i pignoramenti e gli interessi di mora.

Il CCII prevede anche la esdebitazione: i debitori che hanno agito in buona fede possono ottenere la liberazione dai debiti residui al termine della procedura, se hanno cooperato e non hanno violato obblighi informativi. Ciò è particolarmente rilevante per gli imprenditori che, una volta terminata la liquidazione controllata, intendano ripartire con una nuova attività.

3. Difese e strategie legali per il debitore

3.1 Impugnazione degli atti impositivi e opposizione all’esecuzione

Una delle principali tutele del contribuente consiste nell’impugnare gli atti dell’Agente della Riscossione e dell’Agenzia delle Entrate quando sono viziati. Le motivi di ricorso più ricorrenti includono:

  • Violazione del contraddittorio – Nei casi in cui l’Amministrazione deve instaurare il contraddittorio preventivo (ad esempio, per i controlli formali), la mancata comunicazione dell’invito al contraddittorio può annullare l’atto.
  • Mancata motivazione – L’atto deve riportare l’iter logico-giuridico che ha portato alla pretesa tributaria o alla segnalazione di insolvenza.
  • Decadenza dei termini – Se l’atto è notificato oltre il termine previsto, può essere contestato. Ad esempio, gli avvisi di accertamento per imposte dirette si prescrivono al quinto anno (esteso a sette in caso di omessa dichiarazione).
  • Errore nella quantificazione – Gli errori di calcolo, la duplicazione di imposte o la mancata applicazione di detrazioni spettanti sono contestabili.

Nel contenzioso con i creditori privati (banche, fornitori), invece, gli strumenti difensivi comprendono l’opposizione a decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.), l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), con cui si eccepiscono vizi formali, difetto di titolo, prescrizione o sopravvenuta estinzione del credito. In presenza di anatocismo bancario o clausole abusive, è possibile agire per la restituzione di interessi indebitamente percepiti e chiedere il ricalcolo del saldo.

3.2 Sospensione e cancellazione del fermo amministrativo o dell’ipoteca

Se l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha iscritto un fermo amministrativo su veicoli o un’ipoteca su immobili del debitore, è possibile richiederne l’annullamento in diversi casi: mancata notifica del preavviso, pagamento del debito, adesione a una rottamazione o esdebitazione. In sede giudiziaria, l’opposizione a fermo o ipoteca si propone con ricorso ex art. 57 del D.Lgs. 546/1992 o con azione ordinaria se il titolo è già definitivo. La cancellazione può essere ottenuta anche tramite accordo stragiudiziale con l’Agenzia, che potrebbe acconsentire alla sospensione in attesa del pagamento rateale.

3.3 Rinegoziazione dei debiti bancari e accordi con fornitori

Una parte rilevante delle crisi d’impresa deriva da scarsa liquidità e leva finanziaria eccessiva. Per evitare l’insolvenza, è spesso necessario rinegoziare i finanziamenti bancari. Le strategie possibili includono:

  • Ristrutturazione del debito bancario – Consiste nella rinegoziazione delle rate, nella riduzione del tasso di interesse, nella concessione di periodi di pre-ammortamento o nell’allungamento della durata dei mutui. Per avere successo, è importante presentare un piano industriale credibile e dimostrare la sostenibilità della nuova struttura del debito.
  • Accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII – Permettono di raggiungere un’intesa con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti e di estenderla ai dissenzienti. Il piano deve essere attestato da un professionista indipendente e depositato presso il tribunale per l’omologazione.
  • Transazioni stragiudiziali con fornitori – L’impresa può proporre accordi che prevedano pagamenti parziali e dilazionati, con eventuale rinuncia a una parte del credito in cambio della continuità della collaborazione. In molti casi, i fornitori preferiscono accettare una riduzione piuttosto che rischiare l’insolvenza del cliente.

3.4 Azioni revocatorie e tutela del patrimonio

In fase di procedura concorsuale, il curatore o i creditori possono esercitare azioni revocatorie per rendere inefficaci atti di disposizione del patrimonio compiuti in pregiudizio dei creditori (ad esempio, donazioni, vendita di beni a parenti a prezzo irrisorio). È quindi fondamentale, prima di trovarsi in una situazione di crisi conclamata, pianificare la tutela del patrimonio nel rispetto della legge. Alcuni strumenti sono:

  • Fondo patrimoniale e trust – Non proteggono dai crediti anteriori ma possono essere utili per vincolare beni destinati ai bisogni familiari.
  • Assicurazioni e polizze – Garantiscono coperture contro eventi imprevisti e proteggono il capitale.
  • Scissione societaria – In determinate situazioni, la scissione può isolare rami d’azienda sani da quelli in difficoltà, consentendo di salvare la parte produttiva. Va attuata con perizia e tempismo per evitare contestazioni.

3.5 Esdebitazione e ripartenza

Il CCII ha introdotto un istituto di esdebitazione (art. 278 e seguenti) che consente all’imprenditore onesto e collaborativo di liberarsi dai debiti residui dopo la liquidazione controllata o la liquidazione giudiziale, purché abbia messo a disposizione il proprio patrimonio e non abbia commesso atti in frode ai creditori. L’esdebitazione rappresenta una seconda opportunità per ripartire. Anche i consumatori possono beneficiare di un simile strumento al termine della procedura di liquidazione del patrimonio (ex legge 3/2012).

Per ottenere l’esdebitazione è necessario dimostrare: (i) di aver cooperato con l’organo della procedura, (ii) di non aver arrecato pregiudizio ai creditori, (iii) di non aver fruito di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti, (iv) che il patrimonio liquidato non risulti capiente per soddisfare i creditori. La richiesta deve essere presentata entro l’anno successivo alla chiusura della procedura; il tribunale decide con decreto.

4. Strumenti alternativi alla procedura concorsuale

4.1 Definizioni agevolate delle imposte e delle cartelle

Negli ultimi anni il legislatore ha varato diverse definizioni agevolate per facilitare la riscossione dei tributi e offrire respiro ai contribuenti:

  • Rottamazione delle cartelle – Consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo le somme dovute a titolo di imposta, escluse sanzioni e interessi. Gli ultimi provvedimenti (rottamazione quater/quiquies) estendono l’arco temporale dei carichi ammissibili e prevedono piani di rateizzazione fino a nove anni .
  • Definizione liti pendenti – Con cui il contribuente può definire il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate versando una percentuale del tributo determinata dallo stato della controversia (soccombente o pendente in primo o secondo grado).
  • Ravvedimento operoso e adesione – Strumenti che permettono di regolarizzare spontaneamente le violazioni fiscali con riduzioni delle sanzioni. Il ravvedimento può essere utilizzato per rimediare a omessi versamenti, errori di dichiarazione o mancata registrazione di fatture.
  • Transazione fiscale nel concordato – Nei concordati e nei PRO si può prevedere il pagamento parziale delle imposte, con l’assenso dell’Erario se la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione .

4.2 Piani del consumatore e ristrutturazione del debito familiare

Per i soggetti non imprenditori, professionisti o piccoli imprenditori, il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è lo strumento privilegiato per uscire dal sovraindebitamento. Può essere richiesto quando i debiti sono prevalentemente di natura personale (ad esempio, mutui, finanziamenti, bollette) e non derivano da attività d’impresa . Il piano può prevedere il pagamento parziale dei creditori, la vendita di beni non essenziali, la cessione del quinto dello stipendio e la rinegoziazione dei mutui. La moratoria di due anni per i creditori privilegiati consente di posticipare il pagamento senza incorrere nell’inadempimento .

4.3 Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

L’accordo di composizione della crisi (ex legge 3/2012, ora art. 74 CCII per il concordato minore e artt. 56-60 per l’accordo di ristrutturazione) consente a un soggetto sovraindebitato (anche microimprenditore o start-up innovativa) di proporre ai creditori un soddisfacimento parziale e dilazionato. Il piano deve essere accompagnato da una relazione particolareggiata dell’OCC che attesti la fattibilità economica e la convenienza rispetto alla liquidazione. La maggioranza richiesta è il 60% dei crediti; i creditori privilegiati hanno un trattamento specifico e il piano deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione.

4.4 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

Per i casi in cui non sia possibile trovare un accordo con i creditori e l’impresa non abbia prospettive di risanamento, il CCII prevede il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies). Si tratta di una procedura rapida che segue la composizione negoziata quando questa non ha avuto esito positivo. Consente la liquidazione dei beni in modo ordinato e trasparente, sotto la supervisione del tribunale e con l’assistenza di un liquidatore. È accessibile anche alle start-up innovative e alle PMI.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti imprenditori commettono errori che aggravano la loro situazione e complicano la possibilità di risanamento. Tra i più ricorrenti:

  1. Ignorare i primi segnali di crisi – Sottovalutare ritardi nei pagamenti, cali di fatturato o perdite di commesse può portare a un rapido deterioramento. È importante affidarsi a un consulente per rivedere il business plan e la struttura dei costi.
  2. Rinviare le decisioni – Aspettare troppo a lungo prima di avviare una procedura di composizione negoziata può significare perdere la fiducia dei creditori e precludersi gli strumenti più favorevoli.
  3. Presentare piani irrealistici – Le proposte troppo ottimistiche, basate su previsioni di incassi non verificate, vengono quasi sempre bocciate dai creditori o dal giudice. Occorre ancorare il piano a dati economici solidi.
  4. Trascurare l’aspetto fiscale – Spesso gli imprenditori pensano che i debiti fiscali siano negoziabili come quelli verso fornitori. In realtà, l’Erario richiede il rispetto di criteri stringenti; i piani devono prevedere un trattamento proporzionato e conforme all’ordinamento .
  5. Sottovalutare gli effetti reputazionali – L’attivazione di una procedura concorsuale può essere vista con sospetto da clienti e fornitori. È utile comunicare con trasparenza, spiegando che la procedura serve a salvaguardare l’azienda e a garantire continuità.
  6. Reagire in modo emotivo – Panico, vergogna e impulsi possono portare a scelte sbagliate come la svendita di beni o la conclusione di contratti capestro. È preferibile affidarsi a professionisti che mantengono un approccio razionale e strategico.

6. Domande e risposte (FAQ)

Per fornire un supporto pratico, si propone una serie di domande frequenti con risposte concise. Le risposte fanno riferimento agli articoli del CCII e alle pronunce giurisprudenziali citate.

6.1 Qual è la differenza principale tra crisi d’impresa e insolvenza?

La crisi d’impresa è uno stato che precede l’insolvenza e si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a soddisfare regolarmente le obbligazioni nei dodici mesi successivi . L’insolvenza, invece, si concretizza con l’inadempimento e l’incapacità di pagare regolarmente i debiti . La prima è potenzialmente reversibile, la seconda richiede l’apertura di procedure concorsuali.

6.2 Chi può accedere alla composizione negoziata della crisi?

Possono presentare istanza di composizione negoziata gli imprenditori commerciali e agricoli, compresi gli imprenditori individuali e le società, anche di grandi dimensioni. Non è accessibile ai consumatori né ai professionisti che agiscono come tali. La procedura è facoltativa e viene attivata tramite la piattaforma telematica; prevede la nomina di un esperto indipendente che assiste nelle trattative .

6.3 Quali sono i principali vantaggi della composizione negoziata?

I vantaggi includono: (i) la possibilità di trattare con i creditori in un contesto protetto; (ii) l’accesso a misure protettive che sospendono le azioni esecutive ; (iii) la flessibilità nella formulazione del piano; (iv) la riduzione di costi e tempistiche rispetto a procedure giudiziali; (v) la possibilità di convergere verso un concordato semplificato in caso di esito negativo.

6.4 Cosa accade se l’imprenditore ignora gli indici di crisi?

L’omissione di assetti adeguati e la mancata attivazione degli strumenti di regolazione può comportare responsabilità patrimoniale degli amministratori e dei sindaci. In caso di fallimento o liquidazione, i creditori potrebbero agire per responsabilità per mala gestio. Inoltre, l’imprenditore rischia che l’insolvenza si manifesti in modo repentino, riducendo le possibilità di ristrutturazione .

6.5 È possibile pagare le imposte in maniera ridotta all’interno di un PRO?

Il correttivo ter 2024 ha introdotto la possibilità di proporre all’Erario un pagamento parziale e dilazionato delle imposte e dei contributi, purché il piano garantisca un trattamento non peggiore rispetto alla liquidazione. Questa opzione deve essere attestata da un professionista indipendente e approvata dal tribunale .

6.6 Chi decide sulla concessione delle misure protettive?

Il giudice designato dalla procedura (tribunale o OCC) decide sull’accoglimento delle misure protettive e può limitarne la durata e l’ambito. La Cassazione ha riconosciuto che, in presenza di un parere positivo dell’esperto e di prospettive di continuità, le misure possono essere confermate e persino ampliate .

6.7 Come si calcola la maggioranza dei creditori nel concordato minore?

Nel concordato minore, la maggioranza si calcola sulla base dei crediti ammessi al voto e non sull’intero passivo. Occorre distinguere tra creditori privilegiati, chirografari e eventuali creditori postergati. La proposta deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione: i creditori privilegiati devono essere soddisfatti prima dei chirografari .

6.8 Quali sono le conseguenze della mancata costituzione del fondo spese nel concordato minore?

La mancata costituzione del fondo spese per il commissario giudiziale non determina automaticamente l’inammissibilità della proposta. La Cassazione ha stabilito che il giudice deve valutare la fattibilità del piano e la capacità dell’impresa di coprire i costi. Solo se l’assenza del fondo compromette l’interesse dei creditori può essere dichiarata l’inammissibilità .

6.9 È possibile presentare ricorso per cassazione contro l’apertura della liquidazione controllata?

Sì. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che il provvedimento di apertura della liquidazione controllata ha natura decisoria e produce effetti immediati; pertanto è impugnabile con ricorso per cassazione .

6.10 Cosa succede se si omette il pagamento della prima rata della rottamazione?

Nel regime vigente, l’omesso pagamento della prima rata, dell’ultima o di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio della rottamazione: il debito torna ad essere integralmente esigibile, con interessi e sanzioni, e riprendono le azioni esecutive .

6.11 Quali garanzie hanno i creditori fiscali?

L’Agenzia delle Entrate può non aderire a un accordo se ritiene che la proposta non garantisca la soddisfazione dei crediti secondo l’ordine delle cause di prelazione. Tuttavia, nei PRO, se un professionista indipendente attesta che la proposta è almeno equivalente alla liquidazione, il tribunale può omologarla anche senza l’assenso dell’Erario .

6.12 I dipendenti sono tutelati nelle procedure di crisi?

Sì. I crediti da lavoro dipendente rientrano tra i crediti privilegiati e devono essere pagati prioritariamente. La composizione negoziata e il PRO prevedono che i salari scaduti siano regolarizzati come condizione per l’omologazione. Inoltre, l’attivazione di ammortizzatori sociali (CIG, FIS, contratto di solidarietà) può accompagnare il piano di risanamento.

6.13 Posso proteggere la casa di abitazione dal pignoramento?

L’Agenzia delle Entrate non può iscrivere ipoteca o procedere al pignoramento dell’unica casa di abitazione se il debito complessivo è inferiore a 120.000 euro e l’immobile non è di lusso. Inoltre, in presenza di procedure concorsuali, la casa rientra nei beni liquidabili ma è possibile negoziare con i creditori la sua esclusione, offrendo alternative di pagamento.

6.14 Cosa sono le azioni revocatorie?

Le azioni revocatorie sono strumenti attraverso i quali il curatore o i creditori chiedono al tribunale di dichiarare inefficaci atti di disposizione del patrimonio compiuti dal debitore nei due anni antecedenti la procedura, se tali atti hanno pregiudicato i creditori. Sono revocabili, per esempio, le donazioni, le vendite a prezzo irrisorio, il pagamento di debiti non scaduti a favore di un creditore a scapito degli altri. Per questo è sconsigliabile disperdere il patrimonio in prossimità della crisi.

6.15 In cosa consiste l’esdebitazione?

L’esdebitazione è la possibilità concessa al debitore onesto di ottenere la cancellazione dei debiti non soddisfatti alla fine della liquidazione, se ricorrono determinate condizioni: collaborazione con gli organi della procedura, assenza di condotte fraudolente, non fruizione di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti e patrimonio insufficiente a soddisfare i creditori. Costituisce un “fresh start” per ripartire.

6.16 Che differenza c’è tra concordato preventivo e PRO?

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale tradizionale in cui il piano viene votato da tutti i creditori e comporta la nomina di un commissario giudiziale. Il PRO è invece uno strumento più flessibile e negoziato; consente di imporre il piano alle classi dissenzienti e prevede la possibilità di proporre pagamenti parziali delle imposte . Nel PRO non esiste un commissario, ma un professionista attestatore.

6.17 Cosa succede se i creditori respingono il piano del consumatore?

Se i creditori rigettano il piano e il giudice ritiene che esso non sia conveniente, la procedura si chiude e il debitore può proporre un altro piano oppure accedere alla liquidazione controllata. Durante la liquidazione, i beni del debitore vengono venduti e il ricavato distribuito ai creditori secondo l’ordine di prelazione.

6.18 È possibile salvare l’azienda dopo l’apertura della liquidazione giudiziale?

In alcuni casi sì, attraverso l’esercizio provvisorio o la vendita dell’azienda come complesso produttivo. L’obiettivo è preservare il valore e i posti di lavoro. Tuttavia, la ripresa richiede la disponibilità di un acquirente o di un investitore disposto a rilevare la società e a garantire la continuità.

6.19 Quali figure professionali intervengono nelle procedure?

Nelle procedure concorsuali intervengono vari professionisti: l’esperto della composizione negoziata, il commissario giudiziale nel concordato, il curatore nella liquidazione, il gestore nel sovraindebitamento. Tutti devono essere iscritti nell’elenco nazionale e possedere i requisiti di indipendenza e formazione .

6.20 Quanto dura una procedura di composizione negoziata?

La composizione negoziata dura fino a 180 giorni, prorogabile su istanza motivata. In questo lasso di tempo devono essere esaminate le proposte, condotte le trattative e, se necessario, proposto un accordo. Al termine, se non si giunge a un’intesa, è possibile presentare un concordato semplificato o attivare altre procedure.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

7.1 Simulazione di composizione negoziata

Scenario: Una società a responsabilità limitata attiva nel settore della ristorazione presenta un fatturato annuo di 1,5 milioni di euro e debiti complessivi pari a 1,2 milioni di euro, così distribuiti: 400.000 euro verso banche (mutuo e scoperto di conto), 300.000 euro verso fornitori, 200.000 euro verso l’Agenzia delle Entrate (IVA e imposte dirette), 100.000 euro verso i dipendenti (salari arretrati) e 200.000 euro verso l’INPS. La società ha registrato un calo del fatturato del 20% per effetto della concorrenza e dell’incremento dei costi energetici. L’amministratore rileva da alcuni mesi difficoltà a pagare puntualmente i fornitori e i salari. Gli indici di crisi (debiti bancari scaduti oltre 60 giorni, salari arretrati per più di 30 giorni e fornitori scaduti oltre 90 giorni) sono presenti .

Intervento: La società attiva la composizione negoziata. L’esperto individuato propone: (i) rinegoziazione del mutuo con la banca con allungamento a 10 anni e riduzione del tasso; (ii) accordo con i fornitori per pagare il 70% del credito in 24 mesi; (iii) definizione agevolata con l’Agenzia delle Entrate tramite la rottamazione quinquies, con rateizzazione in 54 rate ; (iv) cessione di un ramo d’azienda non core per 150.000 euro; (v) utilizzo di ammortizzatori sociali per ridurre temporaneamente il costo del personale. Grazie a queste misure, il piano prevede il riequilibrio finanziario in tre anni.

Risultato: I creditori accettano la proposta, considerando più conveniente la continuità aziendale rispetto alla liquidazione. Il tribunale concede le misure protettive e omologa l’accordo. La società evita la liquidazione e mantiene i posti di lavoro.

7.2 Simulazione di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO)

Scenario: Una PMI del settore tessile ha debiti per 3 milioni di euro. Circa 1,2 milioni sono debiti bancari, 600.000 euro sono debiti tributari, 800.000 euro sono debiti verso fornitori e 400.000 euro sono debiti verso dipendenti. L’azienda produce tessuti di alta qualità e ha commesse estere che le garantiscono margini elevati, ma ha accumulato debiti a causa di investimenti errati e della pandemia. Gli amministratori decidono di predisporre un P.R.O..

Piano: Il piano prevede la suddivisione dei creditori in classi: (i) banche, (ii) fornitori, (iii) erario e enti previdenziali, (iv) dipendenti. L’azienda propone di pagare integralmente i dipendenti in 12 mesi, il 60% dei fornitori in 36 mesi, il 70% dei debiti tributari in 60 mesi (con dilazione) , e di rinegoziare i debiti bancari con conversione di una parte in partecipazioni. A garanzia, offre l’ipoteca su un capannone industriale e il pegno su macchinari. Un professionista indipendente attesta che la proposta è più conveniente della liquidazione giudiziale. L’erario esprime parere contrario, ma il tribunale omologa il piano grazie al cram down.

Risultato: L’azienda ottiene l’omologazione e si impegna a rispettare le scadenze. I fornitori, pur ricevendo una percentuale ridotta, garantiscono la continuità delle forniture; la posizione con l’Erario viene regolarizzata; i dipendenti vengono tutelati. La società prosegue l’attività con un nuovo assetto finanziario.

7.3 Simulazione di concordato minore

Scenario: Un imprenditore individuale che gestisce un negozio di abbigliamento ha debiti complessivi per 250.000 euro (80.000 euro verso fornitori, 70.000 euro verso la banca, 50.000 euro verso l’Agenzia delle Entrate e 50.000 euro verso dipendenti). Il giro d’affari annuo è di 200.000 euro, ma gli incassi si sono ridotti per la concorrenza online. L’imprenditore decide di avvalersi del concordato minore.

Piano: L’OCC elabora un piano che prevede il pagamento del 40% dei debiti chirografari in 24 mesi e il pagamento integrale di quelli privilegiati in 30 mesi. Per ottenere i fondi, l’imprenditore si impegna a cedere la casa al mare (valore stimato 60.000 euro). Il piano rispetta l’ordine di prelazione e prevede l’integrale pagamento delle somme destinate ai dipendenti e all’Erario. Il tribunale apre la procedura; i creditori approvano; l’atto è omologato.

Risultato: L’imprenditore mantiene il negozio; i debiti vengono ridotti e dilazionati; la vendita dell’immobile extra assicura liquidità immediata. Dopo aver completato i pagamenti, potrà richiedere l’esdebitazione per eventuali residui.

8. Conclusione: l’importanza di agire tempestivamente con il supporto di un professionista

La crisi d’impresa e l’insolvenza non sono concetti astratti: rappresentano condizioni tangibili che, se non gestite, possono portare alla perdita del patrimonio, del lavoro e della reputazione. Il Codice della crisi e dell’insolvenza, aggiornato al 2025, fornisce una gamma di strumenti per prevenire e affrontare le difficoltà finanziarie: dalla composizione negoziata al PRO, dai concordati ai piani del consumatore, dalla definizione agevolata dei debiti fiscali alla liquidazione controllata con esdebitazione. La normativa è supportata da una giurisprudenza in continua evoluzione, che chiarisce i requisiti di ammissibilità e le modalità di attuazione .

L’esperienza dimostra che agire tempestivamente è la chiave per proteggere l’impresa. Ignorare i segnali di crisi o adottare comportamenti improvvisati espone al rischio di insolvenza conclamata. Invece, una diagnosi precoce, l’analisi delle cause e l’elaborazione di un piano credibile permettono di recuperare l’equilibrio e di evitare il default.

In questo percorso, affidarsi a professionisti competenti è determinante. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi, insieme al suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, è in grado di assistere imprenditori, professionisti e privati in ogni fase: dalla verifica degli atti alla predisposizione di ricorsi, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate alla stesura di piani di ristrutturazione. Lo studio offre soluzioni su misura per bloccare pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi e per predisporre piani di rientro sostenibili. Grazie alla sua qualifica di esperto negoziatore della crisi d’impresa e di gestore della crisi da sovraindebitamento, l’Avv. Monardo coordina le procedure con competenza e rigore.

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