Introduzione
La crisi d’impresa può colpire qualsiasi realtà economica, dal piccolo professionista alla società più strutturata. Quando gli indici di bilancio evidenziano squilibri che non consentono di soddisfare tempestivamente i creditori, la legge italiana offre vari strumenti per gestire il sovraindebitamento e favorire la continuità aziendale. Uno di questi è il concordato preventivo con riserva, spesso chiamato concordato in bianco. Questo istituto consente al debitore di ottenere un’immediata protezione dai creditori depositando una semplice domanda priva di proposta e piano, riservandosi di depositarli in un momento successivo.
L’istituto è disciplinato dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019, di seguito “CCII”) ed è stato profondamente riformato dal d.lgs. 83/2022, dal d.lgs. 147/2020 e dal d.lgs. 136/2024. Le modifiche hanno introdotto limiti più rigorosi per evitare abusi, come l’obbligo di depositare un fondo spese, la nomina del commissario giudiziale sin dalla fase iniziale e l’obbligo di fornire mensilmente informazioni sulla gestione . La giurisprudenza più recente ha ulteriormente chiarito la natura dell’istituto e le condizioni di ammissibilità, anche in relazione agli altri strumenti di composizione della crisi (accordi di ristrutturazione, piani attestati, ecc.).
Perché l’argomento è rilevante
Per chi si trova in difficoltà economiche, il tempo è un fattore determinante: ritardare l’intervento può aggravare la crisi e lasciare meno margini di manovra. Il concordato in bianco consente di bloccare immediatamente le azioni esecutive e iniziare un percorso di ristrutturazione del debito sotto il controllo del tribunale. Ma è uno strumento complesso, che richiede di rispettare termini perentori (normalmente tra 30 e 60 giorni, prorogabili fino a 120 giorni per giustificati motivi) entro i quali depositare la proposta e il piano . Inoltre, è necessario dimostrare la serietà della procedura mediante un adeguato corredo documentale e la costituzione del fondo spese. Una gestione superficiale può portare all’inammissibilità e alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Presentazione dello Studio
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario, tributario e nella gestione delle procedure concorsuali. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021. Il suo studio fornisce assistenza completa nelle procedure di concordato preventivo, nei piani del consumatore, negli accordi di ristrutturazione e nelle definizioni agevolate con l’amministrazione finanziaria.
Lo staff dell’Avv. Monardo può:
- analizzare la documentazione contabile e fiscale per valutare la sussistenza dello stato di crisi;
- predisporre e depositare la domanda di concordato in bianco, assistendo nella raccolta della documentazione richiesta;
- negoziare con i creditori e con l’Amministrazione finanziaria piani di rientro e soluzioni transattive;
- redigere ricorsi per la sospensione delle procedure esecutive e per impugnare eventuali provvedimenti di rigetto;
- affiancare il debitore nelle fasi successive (proposta definitiva, votazione dei creditori, omologa) e nella gestione degli adempimenti successivi (es. liquidazione dell’attivo, rapporti con il commissario giudiziale);
- esplorare strumenti alternativi, quali piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti, rottamazioni o definizioni agevolate.
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1. Contesto normativo
1.1 Il Codice della crisi e il concordato in bianco
Il concordato preventivo con riserva è disciplinato dagli articoli 44 e 45 del CCII. L’art. 44 consente al debitore di presentare la semplice domanda allegando la documentazione minima richiesta dall’art. 39, comma 3. Il tribunale può concedere un termine compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile di ulteriori 60 giorni per depositare la proposta, il piano e la documentazione completa . Nel frattempo, il debitore può chiedere la sospensione delle azioni esecutive (c.d. misure protettive). Secondo le modifiche del 2022-2024:
- è obbligatoria la nomina del commissario giudiziale già nella fase con riserva, che verifica l’attività d’impresa, esamina la documentazione e redige relazioni periodiche ;
- il debitore deve depositare un fondo spese per il commissario e per le anticipazioni di procedura entro 10 giorni, pena l’inammissibilità;
- è prevista la comunicazione mensile al commissario sulla gestione dell’impresa (flussi finanziari, contabilità, operazioni straordinarie);
- nel termine fissato il debitore può depositare una proposta di concordato preventivo (anche in continuità), un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o un accordo di ristrutturazione assistito .
L’art. 45 disciplina gli effetti della presentazione della domanda con riserva: l’apertura della procedura impedisce azioni esecutive individuali e acquisite di prelazione; i contratti in corso continuano salvo diversa richiesta; è possibile domandare misure protettive e cautelari per bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi. Le modifiche del d.lgs. 136/2024 hanno introdotto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, che chiariscono i rapporti con la composizione negoziata e con l’esdebitazione; in particolare viene previsto che la domanda con riserva può essere utilizzata anche dopo un fallimento non dichiarato e che il tribunale deve verificare la completezza della documentazione prima di concedere misure protettive .
1.2 Evoluzione normativa e finalità dell’istituto
Originariamente la L. Fallimentare (r.d. 267/1942) permetteva la presentazione di una domanda di concordato con riserva (art. 161, comma 6), che concedeva un termine di 60 giorni prorogabile. Con l’entrata in vigore del CCII il 15 luglio 2022 il legislatore ha riscritto l’istituto, mantenendone la struttura ma introducendo maggiori tutele per i creditori. Il d.lgs. 83/2022, in attuazione della direttiva UE 2019/1023, ha rafforzato la fase preliminare prevedendo la nomina immediata del commissario e la verifica sulla fattibilità del piano. Il d.lgs. 147/2020 ha integrato l’istituto con la procedura di composizione negoziata e con il sistema di allerta, mentre il d.lgs. 136/2024 ha coordinato le norme con quelle sulla liquidazione giudiziale e sull’esdebitazione.
La ratio è quella di favorire la continuità aziendale e tutelare il ceto creditorio, evitando che l’imprenditore utilizzi la riserva per procrastinare o per dissipare il patrimonio. Per questo sono previsti obblighi stringenti e controlli puntuali del tribunale e del commissario.
1.3 Giurisprudenza più recente
La Suprema Corte e i tribunali di merito hanno delineato i contorni dell’istituto. Alcune pronunce fondamentali:
- Cassazione n. 12352 del 9 maggio 2025: ha affermato che la mancata costituzione del fondo spese non comporta automaticamente l’inammissibilità della domanda con riserva se non espressamente previsto dalla legge; il tribunale può fissare un termine per la regolarizzazione .
- Cassazione n. 10652 del 23 aprile 2025: ha chiarito che, durante il concordato in bianco, le spese sostenute sono prededucibili solo se l’atto rientra nell’ordinaria amministrazione o se autorizzato dal tribunale; non rientra in via automatica l’assistenza legale in contenziosi tributari .
- Cassazione n. 11220 dell’11 aprile 2025: per il concordato in continuità indiretta, il tribunale deve verificare che il piano assicuri un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all’alternativa liquidatoria e che vi sia un surplus reale .
- Cassazione n. 8733 del 2 aprile 2025: ha precisato che il termine di decadenza del fideiussore (art. 1957 c.c.) decorre dal deposito della domanda di concordato perché in quel momento l’obbligazione diviene esigibile .
- Cassazione n. 14835 del 3 giugno 2025: ha stabilito che per le richieste di esdebitazione successive al 15 luglio 2022 ma riferite a procedure aperte prima di tale data, continuano ad applicarsi le regole della legge fallimentare e della L. 3/2012 .
- Tribunale di Milano, 22 giugno 2025: ha ricordato che l’istanza di misure protettive nella fase di concordato in bianco deve essere motivata da concrete possibilità di risanamento; il giudice valuta il fumus boni juris e il periculum in mora per evitare abusi .
- Tribunale di Ferrara, 25 marzo 2025: in tema di concordato semplificato ha ritenuto inammissibile la proposta che non rispetta l’ordine delle prelazioni; per essere approvato, il piano deve garantire un risultato migliore rispetto alla liquidazione e rispettare le cause di prelazione .
- Tribunale di Roma, 14 gennaio 2025: in ambito di piano del consumatore ha evidenziato che il giudice deve verificare la fattibilità e l’adeguatezza del piano, che non è soggetto a votazione dei creditori ma deve assicurare un parziale soddisfacimento di ciascun creditore .
Queste decisioni delineano l’interpretazione concreta delle norme e saranno richiamate nelle sezioni operative.
2. Procedura passo per passo
2.1 Verifica dei presupposti
Prima di presentare la domanda, il debitore deve valutare se sussistono i presupposti di crisi o insolvenza ai sensi dell’art. 2 CCII. La crisi è definita come la probabilità di futura insolvenza, mentre l’insolvenza è l’incapacità attuale di soddisfare regolarmente le obbligazioni. È possibile accedere al concordato preventivo se il debitore svolge attività commerciale o professionale e non è soggetto a liquidazione coatta amministrativa. Per gli imprenditori agricoli e per i professionisti non imprenditori esistono strumenti analoghi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione dei debiti).
2.2 Depositare la domanda con riserva
La domanda deve essere depositata telematicamente presso il tribunale competente (sede legale dell’impresa o domicilio principale). Deve contenere:
- i dati identificativi del debitore;
- l’indicazione dello stato di crisi o insolvenza;
- la richiesta di beneficiare della procedura con riserva;
- la documentazione minima prevista dall’art. 39, comma 3 CCII: bilanci degli ultimi tre esercizi, elenco nominativo dei creditori con indicazione dei crediti, elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni di proprietà, dichiarazione dei redditi, elenco delle amministrazioni pubbliche creditrici. Al momento non è necessario allegare il piano o la proposta.
È consigliabile allegare anche un ricorso per l’attivazione delle misure protettive, spiegando le ragioni urgenti (per esempio imminenza di un pignoramento o di un’asta) e dimostrando che il ricorso non è strumentale ma finalizzato alla ristrutturazione . La giurisprudenza richiede che sussistano elementi di fattibilità e concretezza.
2.3 Nomina del commissario giudiziale e obblighi informativi
Il tribunale, verificata la completezza minima, nomina un commissario giudiziale e fissa il termine per il deposito del piano e della proposta. Il commissario assume funzioni di controllo e vigilanza: esamina la documentazione, riferisce al tribunale, può accedere ai locali dell’impresa e richiedere informazioni. Il debitore deve:
- versare il fondo spese entro 10 giorni dalla nomina;
- comunicare mensilmente l’andamento della gestione (prospetti di bilancio, movimenti di cassa);
- astenersi dal compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza autorizzazione del tribunale, poiché i crediti sorti da tali atti non sono prededucibili .
2.4 Deposito della proposta definitiva
Nel termine concesso (30–60 giorni prorogabili a 120), il debitore deve depositare:
- il piano industriale attestato da un professionista indipendente (art. 7 CCII);
- la proposta di concordato preventivo (che può essere in continuità, con cessione dei beni o mista);
- la documentazione prevista dagli artt. 39–45 CCII;
- la relazione del commissario e, se richieste, le autorizzazioni alle operazioni straordinarie.
Il piano deve assicurare ai creditori un soddisfacimento superiore rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e può prevedere il pagamento parziale dei debiti, la cessione di asset, l’ingresso di nuovi finanziatori, la conversione di crediti in strumenti finanziari, l’adozione di misure di continuità indiretta (affitto o vendita di rami d’azienda). Il professionista attestatore deve dichiarare la fattibilità economica e la coerenza delle assunzioni.
2.5 Fase successiva: votazione e omologa
Una volta depositato il piano, il tribunale fissa l’udienza per l’esame dell’ammissione, dispone la comunicazione ai creditori e ordina la pubblicazione nel registro delle imprese. I creditori vengono chiamati a votare (salvo i casi di concordato in continuità con preponderanza di crediti tributari e contributivi). La proposta si considera approvata se ottiene la maggioranza del valore dei crediti ammessi. Successivamente, il giudice procede all’omologazione verificando la regolarità della procedura, la correttezza delle classi e dei privilegi, e la convenienza per i creditori privilegiati.
2.6 Inammissibilità e liquidazione giudiziale
Se il debitore non deposita la proposta entro il termine o se il piano risulta manifestamente inidoneo, il tribunale dichiara l’inammissibilità e apre la liquidazione giudiziale (equivalente della vecchia procedura fallimentare). Può anche convertire la procedura in concordato semplificato su richiesta dell’imprenditore se ne sussistono i requisiti. Inoltre, in presenza di condotte abusive, il tribunale può revocare le misure protettive e consentire ai creditori di riprendere le azioni esecutive.
3. Difese e strategie legali
3.1 Misure protettive e cautelari
Una volta depositata la domanda con riserva, il debitore può chiedere al tribunale di adottare misure protettive ex art. 54 CCII. Tali misure impediscono l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive individuali, nonché la trascrizione di pignoramenti, ipoteche o sequestri. La loro durata corrisponde al termine concesso per il deposito della proposta più un massimo di 60 giorni. Per ottenere la tutela è necessario dimostrare:
- l’esistenza di una crisi gestibile attraverso un piano di ristrutturazione;
- il periculum in mora, ossia il rischio di pregiudicare la capacità aziendale se l’azione esecutiva prosegue;
- il fumus boni juris, ossia la serietà della domanda .
Il tribunale può subordinare la concessione alla prestazione di una garanzia o al deposito di un importo. L’estensione delle misure protettive alle garanzie personali (fideiussioni) è limitata: la Cassazione ha chiarito che la domanda di concordato fa decorrere il termine dell’art. 1957 c.c. per agire contro il fideiussore , ma non impedisce l’escussione immediata di garanzie autonome.
3.2 Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
Durante la fase con riserva il debitore può compiere atti di ordinaria amministrazione (pagamento dei fornitori correnti, incasso dei crediti, proseguimento dei contratti) senza autorizzazione. Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione (cessione di beni, assunzione di finanziamenti, contratti di locazione ultranovennali) devono essere autorizzati dal tribunale su parere del commissario. In mancanza, i relativi crediti non sono prededucibili . La Cassazione ha ricordato che l’ordinaria amministrazione va interpretata in senso restrittivo: anche l’assistenza legale in contenziosi tributari non è prededucibile se non autorizzata .
3.3 Gestione dei rapporti con l’Erario
La proposta di concordato può prevedere il pagamento parziale dei debiti tributari (art. 88 CCII). Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate conserva il diritto di voto e può opporsi. La normativa consente:
- la transazione fiscale, con cui si offre un pagamento ridotto o rateizzato in un piano di durata fino a 10 anni;
- l’utilizzo di rottamazioni o definizioni agevolate (es. Rottamazione-quater). Secondo le ultime disposizioni, le rate della definizione agevolata devono essere pagate con precisione; la decima rata del 2025 era dovuta il 30 novembre 2025 con una tolleranza di 5 giorni e la mancata corresponsione comporta la perdita dei benefici. Per rate oltre il decimo versamento è necessario richiedere nuovi bollettini ;
- la possibilità di includere nel piano accordi con l’Agenzia delle Entrate Riscossione per il pagamento dilazionato.
L’assistenza di un professionista esperto è fondamentale per valutare se convenga una transazione fiscale o l’adesione alle definizioni agevolate in corso.
3.4 Strumenti alternativi e complementari
Oltre al concordato in bianco, il legislatore offre una gamma di strumenti che possono essere più adatti a seconda della dimensione dell’impresa, della natura dei debiti e del patrimonio disponibile. Il professionista deve valutare la soluzione più efficace.
3.4.1 Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67–73 CCII)
Destinato a consumatori o professionisti non imprenditori, permette di proporre ai creditori un pagamento parziale rateizzato, senza necessità di voto. Il giudice verifica la fattibilità e la convenienza per i creditori: la Sentenza del Tribunale di Roma 14/1/2025 ha sottolineato che il piano deve garantire almeno un parziale soddisfacimento di ciascun creditore e un risultato migliore rispetto alla liquidazione . È prevista la nomina di un OCC, il quale assiste nella redazione del piano.
3.4.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57–64 CCII)
Prevedono un’intesa con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei debiti, omologata dal tribunale. Possono essere agevolati dall’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale (art. 88). Sono meno invasivi del concordato perché non richiedono la pubblicazione e non comportano una procedura concorsuale vera e propria. Esistono forme semplificate, come l’accordo agevolato (30% dei crediti) e l’accordo sottosoglia.
3.4.3 Concordato semplificato (art. 25-septies CCII)
Introdotto dal d.l. 118/2021, consente all’imprenditore in crisi che non ha raggiunto un accordo nella composizione negoziata di presentare un piano liquidatorio semplificato. Occorre dimostrare che l’esito sia migliore della liquidazione giudiziale e rispettare l’ordine delle prelazioni; il Tribunale di Ferrara ha ritenuto inammissibile la proposta che non rispetti tali principi .
3.4.4 Esdebitazione e procedure post-fallimentari
Per persone fisiche fallite o in liquidazione giudiziale, l’esdebitazione permette di liberarsi dei debiti residui. La Cassazione ha chiarito che per procedimenti avviati prima del 15 luglio 2022 continuano a valere le norme precedenti (L. fall. e L. 3/2012) . Per i consumatori è prevista l’esdebitazione del debitore incapiente.
3.4.5 Composizione negoziata e rinegoziazione dei debiti
La composizione negoziata (d.l. 118/2021) consente di attivare un percorso assistito da un esperto indipendente per negoziare con i creditori. È una procedura volontaria, non giudiziaria, che può sfociare in un accordo o in un piano attestato. L’imprenditore può richiedere misure protettive e beneficiare dell’esdebitazione agevolata; la domanda di concordato in bianco può essere depositata se le trattative non hanno successo.
3.5 Errori comuni e consigli pratici
- Aspettare troppo a lungo: molti debitori attendono il pignoramento o l’arrivo delle cartelle prima di agire. È preferibile valutare la procedura in anticipo, quando la situazione è gestibile.
- Sottovalutare i termini: la domanda con riserva impone termini perentori per il deposito del piano; il mancato rispetto comporta l’inammissibilità. Occorre preparare la documentazione in anticipo.
- Omessa comunicazione al commissario: la mancanza di report mensili o il mancato pagamento del fondo spese può essere interpretato come comportamento dilatorio. La Cassazione ha ritenuto che l’omissione non comporti automaticamente l’inammissibilità , ma è prudente non rischiare.
- Proposte irrealistiche: presentare piani non sostenibili o che non assicurano il miglior soddisfacimento dei creditori porta al rigetto . Affidarsi a professionisti esperti e a valutazioni indipendenti è essenziale.
- Trascurare gli obblighi fiscali: non considerare la transazione fiscale o le definizioni agevolate può vanificare il piano. È opportuno verificare la possibilità di rottamazione o di rateizzazione dei debiti tributari.
- Confusione tra procedure: per consumatori e professionisti non imprenditori il concordato preventivo non è accessibile; occorre valutare il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione o la liquidazione controllata.
4. Tabelle riepilogative
4.1 Norme di riferimento e termini
| Norma | Oggetto/Parola chiave | Termini principali |
|---|---|---|
| Art. 44 CCII | Domanda di concordato con riserva | Deposito domanda con documenti minimi; termine 30–60 giorni prorogabili a 120 per depositare proposta e piano; nomina del commissario; relazione mensile |
| Art. 45 CCII | Effetti della domanda con riserva | Misure protettive; sospensione delle azioni esecutive; prosecuzione dei contratti; deposito fondo spese; documentazione completa |
| Art. 54 CCII | Misure protettive | Fino a 60 giorni; blocco di azioni esecutive; possibile garanzia a favore dei creditori |
| Art. 39 comma 3 CCII | Documentazione minima | Bilanci, elenco creditori, elenco titolari di diritti reali, dichiarazioni fiscali |
| Art. 88 CCII | Transazione fiscale | Possibilità di pagamento ridotto dei debiti fiscali; devono aderire Agenzia delle Entrate e agenti della riscossione |
| Art. 67–73 CCII | Piano del consumatore | Nessun voto dei creditori; verifica giudiziale di fattibilità e convenienza |
| Art. 57–64 CCII | Accordi di ristrutturazione | Accordo con creditori (60%); forme agevolate al 30%; possibilità di transazione fiscale |
| Art. 25-septies CCII | Concordato semplificato | Post composizione negoziata; impone migliore soddisfazione rispetto alla liquidazione; rispetto delle prelazioni |
| D.L. 118/2021 | Composizione negoziata | Percorso volontario con esperto negoziatore; eventuale accesso al concordato semplificato |
4.2 Strumenti difensivi e benefici
| Strumento | Requisiti | Benefici |
|---|---|---|
| Concordato in bianco | Stato di crisi o insolvenza; documentazione minima; deposito fondo spese; nomina commissario | Blocco immediato delle azioni esecutive; tempo per elaborare un piano; possibilità di trattativa con i creditori |
| Piano del consumatore | Persona fisica non imprenditore; debiti di natura personale o professionale | Riduzione e dilazione dei debiti senza voto dei creditori; giudice verifica fattibilità |
| Accordi di ristrutturazione | Impresa con supporto di creditori rappresentanti il 60% dei debiti | Evita procedura concorsuale; maggiore riservatezza; possibilità di transazione fiscale |
| Concordato semplificato | Fallimento delle trattative nella composizione negoziata | Liquidazione rapida con ordine di prelazione; possibile esdebitazione |
| Composizione negoziata | Impresa in squilibrio, ma non insolvente; accesso volontario | Assistenza di un esperto; misure protettive; possibile rinuncia alle procedure concorsuali |
| Transazione fiscale / Rottamazioni | Debiti tributari iscritti a ruolo | Riduzione di sanzioni e interessi; rateizzazione; condono di alcune componenti |
| Esdebitazione | Procedura liquidatoria conclusa; buona fede; soddisfazione minima dei creditori | Cancellazione dei debiti residui; ripartenza economica |
5. Domande frequenti (FAQ)
- Cos’è il concordato in bianco?
È una domanda di accesso al concordato preventivo senza presentare immediatamente il piano e la proposta. Consente di ottenere la protezione del tribunale e un termine per predisporre la soluzione definitiva. - Chi può presentare la domanda con riserva?
Imprenditori commerciali, società, associazioni professionali e soggetti assimilati che si trovano in crisi o insolvenza. Non possono accedere i consumatori o i professionisti non imprenditori (per i quali esiste il piano del consumatore). - Quanto tempo ho per depositare la proposta definitiva?
Normalmente 30–60 giorni dalla presentazione, prorogabili fino a un massimo di 120 giorni per motivi giustificati . - Serve un commissario giudiziale?
Sì, la nomina è obbligatoria. Il commissario vigila sull’azienda, riferisce al tribunale e controlla la correttezza delle operazioni . - Posso continuare l’attività durante il concordato in bianco?
Sì, ma solo nell’ambito dell’ordinaria amministrazione. Gli atti straordinari devono essere autorizzati dal tribunale; in caso contrario, i relativi crediti non saranno prededucibili . - È possibile bloccare i pignoramenti?
Il tribunale può concedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive per tutta la durata della procedura . - Se non deposito il piano entro il termine cosa succede?
Il tribunale dichiara l’inammissibilità e apre la liquidazione giudiziale, a meno che non sia possibile accedere a un concordato semplificato. - Qual è il ruolo del professionista attestatore?
Un professionista indipendente (commercialista, revisore) redige una relazione sulla fattibilità del piano, certificando la veridicità dei dati. La sua responsabilità professionale è elevata. - I creditori devono votare?
Sì, salvo i casi di concordato con prevalenza di crediti erariali o contributivi, in cui la proposta può essere omologata nonostante il dissenso se assicura il miglior soddisfacimento dei creditori. Per il piano del consumatore non è previsto il voto . - È possibile includere la transazione fiscale nel concordato?
Sì, l’art. 88 CCII consente di proporre una riduzione e una rateizzazione dei debiti tributari con adesione dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agente della riscossione. - Cosa succede ai contratti in corso?
Continuano ad avere efficacia salvo che il debitore chieda la risoluzione. Il tribunale può autorizzare la sospensione o la risoluzione di alcuni contratti per esigenze di ristrutturazione. - Posso aderire alla rottamazione dei ruoli durante il concordato?
Sì, è possibile utilizzare la definizione agevolata parallelamente, ma occorre coordinarla con il piano. Per esempio, la decima rata della rottamazione-quater 2025 doveva essere pagata entro il 9 dicembre 2025 (tolleranza di 5 giorni) . - Cosa succede se i creditori non approvano il piano?
Il tribunale può comunque omologare se ritiene che il piano assicuri il miglior soddisfacimento dei creditori e rispetti i diritti di prelazione. In caso contrario, dichiara il fallimento o avvia la liquidazione giudiziale. - Quali sono i costi della procedura?
Comprendono: i diritti di cancelleria, il compenso del commissario giudiziale, le spese per il professionista attestatore, eventuali oneri per la transazione fiscale e i contributi unificati (per il piano del consumatore la tassa è di 98 euro ). I costi variano in base alla dimensione dell’impresa. - È possibile ottenere l’esdebitazione dei debiti residui?
Dopo il completamento della procedura e la corretta esecuzione del concordato, l’imprenditore persona fisica può chiedere l’esdebitazione, che cancella i debiti non soddisfatti. Se la procedura è iniziata prima del 15 luglio 2022, si applica la disciplina precedente . - Come posso evitare comportamenti abusivi?
La chiave è la trasparenza: presentare la domanda con finalità reali di risanamento, rispettare gli obblighi informativi, predisporre un piano realistico e collaborare con il commissario. I tribunali monitorano attentamente per evitare che la procedura venga usata per dilazionare i pagamenti senza effettive prospettive . - Posso richiedere la composizione negoziata invece del concordato?
Sì, la composizione negoziata è un’alternativa volontaria che coinvolge un esperto nominato dalla Camera di Commercio. Se le trattative falliscono, si può accedere al concordato in bianco o semplificato. - Qual è la differenza con il concordato semplificato?
Il concordato semplificato è una procedura successiva alla composizione negoziata, con finalità liquidatorie e regole semplificate. Richiede la verifica del miglior soddisfacimento dei creditori e non prevede il voto. - Quando devo rivolgermi a un avvocato?
Prima possibile: la preparazione del concordato in bianco richiede analisi contabili e valutazioni strategiche. Un avvocato può consigliare se lo strumento è idoneo o se è meglio un piano del consumatore, un accordo di ristrutturazione o un accordo stragiudiziale. - Cosa può fare lo studio dell’Avv. Monardo per me?
L’Avv. Monardo, cassazionista e Gestore della crisi, insieme al suo team di avvocati e commercialisti, può valutare la tua situazione, predisporre ricorsi, trattare con i creditori e l’Erario, presentare domande di concordato in bianco e assistenza nei successivi adempimenti. Inoltre, può guidarti nella scelta di strumenti alternativi come il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione.
6. Simulazioni pratiche
6.1 Piccola impresa in crisi di liquidità
Scenario: una società a responsabilità limitata con 10 dipendenti subisce un calo di fatturato e accumula debiti verso fornitori (200.000 €) e verso l’erario (100.000 €). Riceve un atto di pignoramento sui conti correnti e teme il blocco dell’attività.
Soluzione:
- Valutazione: con l’aiuto dello Studio Monardo si analizza la situazione patrimoniale, si redige la documentazione minima e si deposita una domanda di concordato con riserva. Si chiede contestualmente la sospensione del pignoramento.
- Nomina del commissario: il tribunale nomina un commissario e fissa 60 giorni per depositare la proposta. L’azienda versa il fondo spese.
- Predisposizione del piano: si elabora un piano di continuità in base al quale i debiti verso fornitori vengono pagati al 50% in 5 anni, mentre i debiti erariali sono oggetto di transazione fiscale con pagamento del 30% in 6 anni. Si prevede la cessione di un immobile secondario per reperire liquidità. Un professionista indipendente attesta la fattibilità.
- Votazione e omologa: i creditori chirografari votano a maggioranza favorevole. Il tribunale omologa la proposta, stabilisce la prosecuzione dell’attività e nomina il commissario liquidatore.
- Esecuzione: l’azienda esegue il piano; gli atti straordinari (vendita dell’immobile) sono autorizzati dal tribunale. Alla fine, i soci non rischiano la liquidazione giudiziale e la società prosegue l’attività.
6.2 Professionista con debiti fiscali e bancari
Scenario: un professionista (consulente) ha debiti fiscali per 50.000 €, debiti bancari per 30.000 € e ha ricevuto cartelle esattoriali; non è imprenditore.
Soluzione: non può accedere al concordato preventivo. Lo Studio Monardo propone un piano del consumatore:
- deposito della domanda presso il tribunale, assistito dall’OCC;
- proposta di pagare il 40% dei debiti in 6 anni attraverso un prelievo mensile;
- verifica del giudice, che approva il piano in quanto più vantaggioso della liquidazione ;
- sospensione delle azioni esecutive;
- esecuzione del piano con conseguente esdebitazione finale se gli impegni sono rispettati.
6.3 Impresa in composizione negoziata senza accordo
Scenario: un’azienda industriale avvia la composizione negoziata con l’esperto, ma le trattative con i creditori falliscono. Ha debiti per 5 milioni e rischia la liquidazione.
Soluzione:
- L’esperto redige una relazione che attesta l’impossibilità di raggiungere un accordo;
- L’imprenditore decide di depositare un concordato semplificato, allegando la relazione e proponendo la liquidazione del patrimonio;
- Il tribunale verifica se la proposta garantisce un soddisfacimento migliore della liquidazione giudiziale e rispetta le prelazioni ;
- Se approvata, il debitore ottiene l’esdebitazione a fine procedura.
Conclusione
Il concordato in bianco rappresenta una soluzione strategica per l’imprenditore che si trova in una fase di crisi ma non dispone ancora di un piano definitivo. Permette di beneficiare di un immediato scudo contro le azioni esecutive, di guadagnare tempo per elaborare una proposta sostenibile e di negoziare con i creditori, inclusa l’Amministrazione finanziaria. Tuttavia, è uno strumento complesso che impone obblighi stringenti, come la nomina del commissario, il versamento del fondo spese e il rispetto dei termini. Le recenti riforme e la giurisprudenza del 2025 hanno accentuato la serietà della procedura, scoraggiando comportamenti dilatori e valorizzando la tutela dei creditori .
Agire tempestivamente è cruciale: una domanda tardiva o un piano irrealistico possono portare alla liquidazione giudiziale. Perciò è indispensabile affidarsi a professionisti esperti che sappiano valutare la fattibilità, predisporre la documentazione e assistere nelle trattative. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, con il supporto del suo team di avvocati e commercialisti, è in grado di affiancare il debitore in ogni fase: dall’analisi preliminare, alla redazione del piano, alle interlocuzioni con i creditori, fino all’omologazione e all’esecuzione. Lo studio offre consulenza anche per strumenti alternativi come accordi di ristrutturazione, piani del consumatore, concordati semplificati, composizione negoziata, definizioni agevolate e transazioni fiscali.
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