Transazione fiscale nel concordato: come ottenerne l’approvazione?

Introduzione

La transazione fiscale applicata nel concordato preventivo o negli accordi di ristrutturazione del debito è uno strumento cruciale per le imprese e i contribuenti in crisi. Essa consente, in determinate condizioni, di proporre un pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi nei confronti dell’Erario, dell’INPS e degli altri enti previdenziali. Comprendere come ottenere l’approvazione di una transazione fiscale richiede l’esame delle norme vigenti, della più recente giurisprudenza e delle prassi amministrative delle agenzie fiscali. L’argomento è di grande attualità perché la crisi economica post pandemica, l’aumento dei tassi di interesse e la volatilità dei mercati hanno esposto numerosi imprenditori, professionisti e privati a difficoltà di pagamento delle imposte e dei contributi. Errori nella gestione del carico fiscale o la mancata attivazione tempestiva degli strumenti deflativi possono condurre a procedimenti esecutivi, pignoramenti e ipoteche, con gravi conseguenze patrimoniali e reputazionali.

Nel presente articolo verranno illustrate le principali soluzioni legali offerte dall’ordinamento italiano per ottenere l’adesione dell’Amministrazione finanziaria alle proposte di transazione fiscale. Verrà analizzato il quadro normativo attuale, aggiornato al dicembre 2025, con riferimento al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), al D.Lgs. n. 136/2024 (c.d. “correttivo”), al D.Lgs. n. 14/2019 e al previgente art. 182‑ter della Legge Fallimentare. Saranno esaminate le sentenze più significative della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che hanno delineato i presupposti e i limiti per l’omologazione forzata (cram down) nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate, oltre alle circolari e ai provvedimenti amministrativi emanati dalla stessa Agenzia e dall’INPS. Ci soffermeremo sulla procedura passo‑passo da seguire dopo la notifica di un atto impositivo o contributivo, individuando termini e scadenze. Illustreremo le difese e strategie più efficaci per impugnare, sospendere o ridurre i debiti, nonché gli strumenti alternativi come rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore ed esdebitazioni. In fondo all’articolo troverete una sezione di FAQ con le domande più frequenti e simulazioni numeriche che aiutano a comprendere l’impatto concreto di una transazione fiscale sulle posizioni debitorie.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con tanti anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio nazionale. È gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia. Riveste la carica di professionista fiduciario presso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e ha conseguito la qualifica di esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a questa struttura integrata, lo studio dell’Avv. Monardo offre un servizio completo: dall’analisi degli atti fiscali e delle cartelle esattoriali, alla predisposizione di ricorsi amministrativi o giudiziari, fino alla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e gli istituti previdenziali per la definizione agevolata dei debiti.

In qualità di professionista cassazionista, l’avvocato Monardo garantisce un’assistenza legale qualificata anche nelle fasi di legittimità. Il suo staff è composto da avvocati e commercialisti che collaborano quotidianamente per costruire strategie difensive efficaci basate sulla più recente giurisprudenza e sulla conoscenza approfondita delle prassi interne agli uffici tributari. Grazie all’iscrizione come gestore della crisi, l’avv. Monardo può assistere anche consumatori, professionisti e imprenditori individuali nelle procedure di sovraindebitamento, proponendo soluzioni come il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione del debito. La posizione di professionista fiduciario di un OCC consente allo studio di interfacciarsi con facilità con i soggetti pubblici coinvolti nella procedura, accelerando le tempistiche e aumentando le probabilità di approvazione.

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Quadro normativo della transazione fiscale

In Italia la possibilità di proporre una transazione sui debiti fiscali e contributivi è stata introdotta nel 2005 con l’art. 182‑ter della Legge Fallimentare (R.D. 267/1942). Successivamente, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019, di seguito “CCII”) ha riformato profondamente la materia e, con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 136/2024 e dai provvedimenti attuativi del 2024 e 2025, ha ampliato la portata di questo strumento. Per comprendere come ottenere l’approvazione della transazione fiscale è necessario analizzare le norme chiave.

Art. 182‑ter della Legge Fallimentare (abrogato)

Prima dell’entrata in vigore del CCII, l’art. 182‑ter consentiva al debitore di formulare, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182‑bis) o di un concordato preventivo (art. 160 L.F.), una proposta di pagamento parziale o dilazionato delle imposte e dei contributi. L’articolo prevedeva la necessità di allegare all’istanza una relazione di un professionista indipendente che attestasse la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Il secondo comma stabiliva che l’Agenzia delle Entrate e l’INPS dovevano votare sulla proposta; in caso di mancata risposta entro 60 giorni si presumeva l’assenso (silenzio assenso). La norma fissava inoltre i criteri per il c.d. cram down fiscale: il tribunale poteva omologare il concordato anche senza il voto favorevole del fisco se il piano offriva ai creditori pubblici un trattamento non inferiore a quello che avrebbero ottenuto in liquidazione e rispettava il principio di priorità relativa (privilegio rispetto ai creditori chirografari) .

Nonostante l’utilità dello strumento, la sua applicazione pratica fu limitata per due motivi principali. Da un lato la normativa non riguardava i tributi locali e regionali, che rimanevano estranei alla transazione; dall’altro, la resistenza dell’Agenzia delle Entrate a esprimere un voto favorevole determinava spesso il rigetto dei piani e l’apertura delle procedure fallimentari. La giurisprudenza prima del CCII era frammentaria e talvolta contrastante sul punto della possibilità di omologare un concordato nonostante il voto contrario dell’Erario .

Art. 63 CCII: transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi nel 2022, l’art. 63 ha ridefinito la transazione fiscale in seno agli accordi di ristrutturazione del debito. Il comma 4 prevede che il debitore possa chiedere il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi, depositando una proposta che contenga la dichiarazione di un professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano. Il comma 5 stabilisce l’obbligo di depositare presso il registro delle imprese la proposta, l’istanza, la certificazione e la relazione di stima; la proposta deve essere comunicata entro dieci giorni all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e agli agenti della riscossione . Il comma 6 introduce la disciplina del cram down: se l’amministrazione finanziaria non aderisce entro il termine, il tribunale può omologare l’accordo se il credito tributario ha un trattamento più favorevole rispetto alla liquidazione giudiziale, se almeno il 25% dei creditori dissenzienti (esclusi quelli pubblici) hanno aderito e se viene assicurato il pagamento di almeno il 50% del debito erariale per ciascuna amministrazione. Il comma 7 elenca i casi in cui l’omologazione forzata non è possibile, ad esempio quando i debiti fiscali rappresentano oltre l’80% del passivo o se il debitore ha posto in essere condotte fraudolente .

Art. 88 CCII: transazione fiscale nel concordato preventivo

L’art. 88 CCII disciplina la transazione fiscale nella procedura di concordato preventivo. Al comma 1 riconosce al debitore la facoltà di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi, a condizione che la soddisfazione offerta agli enti pubblici non sia inferiore a quella ottenibile in caso di liquidazione; inoltre, per le somme assistite da privilegio la proposta deve rispettare la regola della priorità relativa, offrendo un trattamento non inferiore a quello destinato ai creditori di rango inferiore . Il comma 2 dispone che il professionista indipendente attesti la fattibilità e la convenienza della proposta; il comma 3 prevede che, nei concordati in continuità aziendale, la transazione possa essere concessa anche se le somme privilegiate vengono parzialmente falcidiate, purché il valore attuale delle prestazioni riservate al fisco sia maggiore rispetto a quanto ottenibile in liquidazione . I commi 4 e 5 disciplinano la procedura di voto: l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e gli altri enti sono chiamati a esprimere il proprio voto entro il termine fissato dal giudice; il silenzio è considerato assenso nei concordati liquidatori, mentre nei concordati in continuità il voto negativo può essere superato dal tribunale qualora ricorrano le condizioni del comma 5 (maggioranza necessaria raggiunta, convenienza della proposta, rispetto delle priorità). Il comma 6 impone che la proposta sia comunicata ai creditori pubblici tramite PEC e depositata nel registro delle imprese .

Art. 23 comma 2‑bis CCII: transazione nella composizione negoziata

Il D.Lgs. n. 136/2024 ha introdotto l’art. 23 comma 2‑bis al CCII, estendendo la transazione fiscale alla fase della composizione negoziata della crisi, lo strumento “preconcorsuale” finalizzato a evitare l’insolvenza. Nella composizione negoziata, l’imprenditore può proporre la falcidia o la dilazione dei debiti fiscali erariali (non quelli contributivi) a condizione che la proposta sia accompagnata da due relazioni: una redatta dal revisore o dal professionista nominato dall’imprenditore, che attesta la veridicità dei dati contabili; l’altra redatta dall’esperto nominato dal tribunale (esperto negoziatore). La proposta deve essere autorizzata dal tribunale e comunicata all’Agenzia delle Entrate, che decide se aderire. Se l’agenzia non risponde entro il termine, si forma il silenzio assenso . La norma esclude i tributi locali ma, con la legge delega del 2025, il legislatore ha previsto l’estensione della transazione anche alle imposte comunali e regionali come l’IMU, la TARI e l’addizionale IRPEF .

Estensione ai tributi locali e regionali

Una novità rilevante del 2025 è l’estensione della transazione fiscale ai tributi locali e regionali. Come segnalato da fonti specialistiche, l’originaria disciplina del CCII limitava l’istituto ai tributi erariali (IVA, IRPEF, IRES, imposte di registro). Tuttavia, il governo ha riconosciuto che i debiti verso i comuni e le regioni (IMU, TASI, TARI, addizionale IRPEF, addizionale IRES, canone unico patrimoniale) possono avere un impatto significativo sulle procedure concorsuali e ha previsto che la transazione possa includere tali voci . Le amministrazioni locali saranno quindi chiamate a valutare la convenienza della proposta, con l’obbligo di motivare l’eventuale voto contrario.

Normativa secondaria e circolari

Oltre alle disposizioni di legge, rivestono particolare importanza le circolari e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS che disciplinano l’attuazione della transazione:

  • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 21447 del 29/1/2024: definisce le competenze degli uffici nell’esprimere il voto sulle proposte di transazione. Stabilisce che i progetti che prevedono una riduzione superiore al 70% del debito originario e un importo residuo superiore a 30 milioni di euro devono essere approvati dalla direzione centrale, mentre le proposte di importo inferiore sono decise dai dirigenti provinciali e regionali .
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 34/E del 2020: fornisce criteri per valutare la convenienza della transazione rispetto alla liquidazione, indicando che il professionista deve verificare la correttezza dei dati contabili, la fattibilità economica del piano e il valore di realizzo dei beni aziendali .
  • Messaggio INPS n. 3553 del 24/9/2024: contiene le istruzioni operative per la transazione contributiva. Il messaggio (non integralmente citato qui per ragioni di spazio) stabilisce i criteri con cui le sedi territoriali devono valutare le proposte, enfatizzando la necessità di un parere della struttura legale e di un’analisi comparata tra la proposta e la probabile soddisfazione in caso di esecuzione forzata.

Giurisprudenza recente

La Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno emesso numerose pronunce che hanno chiarito i presupposti per l’omologazione della transazione fiscale e i limiti del potere discrezionale dell’amministrazione. La conoscenza della giurisprudenza più recente (2022‑2025) è fondamentale per strutturare una proposta di transazione che abbia elevate probabilità di approvazione.

Principio del “cram down” fiscale

Il cram down consente al tribunale di omologare il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione nonostante il voto contrario del fisco, a condizione che siano rispettati determinati parametri di legge. La Cassazione ha affermato che la norma consente al giudice di sostituirsi all’amministrazione finanziaria ogni volta che la proposta garantisce al fisco un trattamento economicamente più vantaggioso rispetto alla liquidazione.

  1. Cass., Sez. I, 28 ottobre 2024, n. 27782 – La Corte ha stabilito che l’art. 180 comma 4 L.F. (oggi art. 88 CCII) consente l’omologazione del concordato anche in caso di voto negativo espresso dall’Agenzia delle Entrate e non solo in caso di silenzio. Il tribunale deve verificare che la proposta sia più vantaggiosa della liquidazione e che il rispetto del principio di priorità relativa sia garantito .
  2. Cass., Sez. I, 24 dicembre 2024, n. 34377 – La Corte ha chiarito che il debitore non può chiedere l’omologazione prima della scadenza del termine concesso all’Agenzia delle Entrate per esprimersi. Il dies a quo per la decorrenza del termine è l’iscrizione dell’accordo nel registro delle imprese; il mancato rispetto del termine determina l’inammissibilità della domanda .
  3. Cass., Sez. I, 11 dicembre 2024, n. 32954 – La pronuncia ha ribadito che l’omologazione forzata presuppone l’adesione della maggioranza degli altri creditori. Se nessun creditore privato aderisce, il tribunale non può forzare l’adesione dell’Erario .
  4. Cass., Sez. I, 27 dicembre 2024, n. 34842 – La Suprema Corte ha affermato che, nel valutare la convenienza della proposta, il giudice deve compiere un controllo sostanziale, verificando la plausibilità delle entrate e la correttezza della stima dei beni aziendali; non è sufficiente un mero controllo formale .
  5. Cass., Sez. I, 5 ottobre 2022, n. 17155 – La decisione ha confermato che il principio di priorità relativa richiede che i crediti privilegiati (anche se falcidiati) ricevano una percentuale di soddisfazione superiore rispetto ai crediti chirografari. La violazione di tale principio comporta il rigetto della proposta .
  6. Cass., Sez. I, 26 aprile 2022, n. 13471 – La Corte ha dichiarato che l’omologazione di una transazione fiscale determina l’estinzione del giudizio tributario pendente relativo ai debiti oggetto della transazione. L’amministrazione non può riattivare la pretesa se non in caso di risoluzione del concordato .
  7. Cass., Sez. Un., 18 luglio 2024, n. 20036 – Le Sezioni Unite hanno affermato che l’azione di risarcimento del danno proposta dal debitore nei confronti dell’Agenzia delle Entrate per il voto negativo espresso in sede di transazione ricade nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto si tratta di attività di diritto privato e non di esercizio di potere amministrativo .

Altre pronunce significative

  • Cass., Sez. I, 2025 n. 28574 (concordato minore) – In ambito di concordato minore, la Corte ha ritenuto inammissibile una proposta che prevedeva il pagamento integrale del debito ipotecario e il pagamento del 5% degli altri debiti, compresi quelli fiscali. Il piano violava l’ordine di privilegio e la parità di trattamento tra i creditori .
  • Cass., Sez. I, 2025 n. 35840 – Riguardo ai profili penali, la Corte ha stabilito che il sequestro preventivo sui beni del debitore per reati tributari deve essere revocato quando la transazione fiscale è integralmente eseguita. Il mantenimento del sequestro senza un inadempimento costituirebbe violazione del principio di proporzionalità .
  • Giurisprudenza di merito (tribunali e corti d’appello) – Diversi tribunali hanno applicato le regole del cram down secondo cui il voto negativo dell’ente pubblico può essere superato se il piano garantisce una soddisfazione superiore alla liquidazione. Alcune pronunce hanno riconosciuto il silenzio assenso anche in assenza di espressa previsione normativa, mentre altre hanno ritenuto necessario il voto positivo. Per limitazioni di spazio si rimanda alle banche dati giurisprudenziali.

Procedura per ottenere la transazione fiscale

Ottenere l’approvazione di una transazione fiscale è un percorso articolato che richiede un’attenta pianificazione e il rispetto di termini precisi. Di seguito viene descritta la procedura passo‑passo, distinguendo tra le diverse fasi (pre‑concordato, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione e composizione negoziata) e soffermandosi sui ruoli dei vari attori.

1. Analisi preliminare e valutazione della situazione debitoria

Prima di formulare una proposta di transazione fiscale, il debitore deve analizzare in modo dettagliato la propria situazione patrimoniale e debitoria. Occorre raccogliere tutti gli atti notificati (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento, avvisi di addebito), verificare le eventuali pendenze processuali e determinare l’ammontare complessivo dei debiti tributari, previdenziali e verso altri creditori. Questa fase include:

  • Verifica della natura dei debiti: distingui tra debiti privilegiati (IVA, ritenute operate e non versate) e debiti chirografari (sanzioni, interessi, tributi non privilegiati). La proposta dovrà rispettare la priorità relativa.
  • Valutazione della convenienza: confronta il valore di realizzo degli attivi in caso di liquidazione giudiziale con la percentuale di soddisfazione che si intende offrire ai creditori pubblici. Il piano deve garantire che il fisco ottenga almeno quanto otterrebbe in liquidazione.
  • Individuazione di eventuali contenziosi: se sono pendenti ricorsi tributari, è possibile proporre la loro rinuncia nell’ambito della transazione; l’omologazione comporterà l’estinzione dei giudizi .
  • Consulenza professionale: è essenziale affidarsi a professionisti esperti (avvocati e commercialisti). Lo studio dell’Avv. Monardo fornisce un supporto completo nella verifica degli atti e nella costruzione della strategia difensiva.

2. Predisposizione della proposta

La proposta di transazione deve essere redatta in forma scritta e contenere:

  • Descrizione dell’impresa e della crisi: illustra le cause dell’insolvenza, le dimensioni dell’azienda, il settore di attività, il numero di dipendenti e la struttura patrimoniale.
  • Elenco dei debiti e dei creditori: riporta l’ammontare dei debiti tributari e contributivi distinti per ente (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, INPS, INAIL, enti locali) e per natura (privilegiati, chirografari). Specifica l’importo originario e l’importo proposto.
  • Proposta di pagamento: indica la percentuale o l’importo di soddisfazione, le eventuali dilazioni (durata, rate, interessi), le garanzie offerte (fideiussioni, pegni, ipoteche) e l’ordine di pagamento rispetto agli altri creditori.
  • Relazione del professionista indipendente: redatta da un commercialista o revisore iscritto all’albo, deve attestare la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e la convenienza per il fisco rispetto alla liquidazione . Il professionista deve essere indipendente (nessun conflitto di interessi) e la sua relazione ha valore probatorio.
  • Documento di stima dei beni: se il piano prevede la vendita di beni immobili o aziendali, occorre allegare una perizia di stima redatta da un esperto iscritto all’albo dei periti.

Nei casi di composizione negoziata, la proposta deve essere accompagnata dal parere del revisore e dell’esperto nominato dal tribunale . Per le procedure di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione, occorre depositare l’istanza presso il tribunale competente e iscriverla al registro delle imprese.

3. Deposito e comunicazione della proposta

Una volta redatta, la proposta deve essere depositata nel registro delle imprese e notificata ai creditori pubblici. È fondamentale rispettare i termini indicati dal CCII:

  • Accordi di ristrutturazione: la proposta e la relazione devono essere depositate almeno 30 giorni prima dell’udienza di omologazione e comunicate entro 10 giorni dal deposito a tutti i creditori pubblici .
  • Concordato preventivo: la proposta deve essere allegata alla domanda di concordato in bianco o presentata entro il termine fissato dal giudice; deve essere comunicata via PEC all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e agli agenti della riscossione .
  • Composizione negoziata: la richiesta di autorizzazione alla transazione e le relazioni devono essere trasmesse al tribunale e all’Agenzia delle Entrate; il termine per la risposta dell’agenzia è di 30 giorni (oltre il quale scatta il silenzio assenso) .

La comunicazione deve contenere gli allegati (proposta, piano, relazione, stima) e un elenco dei creditori. L’omissione della comunicazione può rendere inefficace la transazione.

4. Risposta dell’Amministrazione finanziaria

L’Agenzia delle Entrate, l’INPS e gli altri enti hanno un termine (generalmente 60 giorni, salvo diversa disposizione del giudice) per esprimere il proprio voto sulla proposta. Possono:

  • Accettare: la proposta viene approvata e il loro voto è favorevole.
  • Rifiutare: l’ente motiva il proprio dissenso. È possibile presentare osservazioni e cercare una soluzione alternativa.
  • Non rispondere: nei concordati liquidatori si considera assenso (silenzio assenso) ; negli accordi di ristrutturazione e nei concordati in continuità il silenzio può essere interpretato come voto contrario, ma il tribunale può comunque applicare il cram down se ricorrono le condizioni dell’art. 63 comma 6 CCII .

La scelta dell’ente deve essere motivata sulla base della convenienza economica; un voto negativo immotivato può essere impugnato dal debitore per violazione dei principi di buona fede e correttezza.

5. Omologazione della transazione

Se il voto dell’amministrazione è favorevole o se scatta il silenzio assenso, il tribunale procede all’omologazione dell’accordo o del concordato. L’omologazione produce effetti vincolanti per tutte le parti: i debiti vengono ridotti e dilazionati secondo la proposta, i procedimenti esecutivi sono sospesi e l’eventuale contenzioso tributario si estingue .

Nel caso di voto negativo, il debitore può chiedere l’omologazione forzata (cram down). Il tribunale può approvare la proposta se: (i) il piano assicura ai creditori pubblici una soddisfazione superiore alla liquidazione, (ii) almeno il 25% dei creditori dissenzienti ha aderito, (iii) viene garantito il pagamento del 50% del debito erariale per ciascun ente . Per i concordati in continuità, il rispetto della priorità relativa è imprescindibile e il tribunale deve effettuare un controllo sostanziale .

6. Adempimento della transazione e risoluzione

Una volta omologata, la transazione deve essere eseguita secondo i termini stabiliti. Il mancato pagamento di una o più rate può comportare la risoluzione dell’accordo e il ripristino del credito originario, con l’applicazione di sanzioni e interessi. La Cassazione ha ritenuto che la mancata esecuzione del piano consenta all’ente di riattivare la procedura esecutiva e di far valere l’intero credito . Nei concordati preventivi, la risoluzione può essere dichiarata su istanza del commissario giudiziale o dei creditori.

È consigliabile prevedere un adeguato margine di sostenibilità economica e monitorare costantemente la capacità di pagamento per evitare inadempimenti.

Difese e strategie legali per il debitore

Nella predisposizione di una transazione fiscale, il debitore può adottare diverse strategie difensive per aumentare la possibilità di successo e ridurre l’esposizione debitoria. Alcune delle principali strategie sono illustrate di seguito.

Eccezioni formali e procedurali

Spesso gli atti impositivi (avvisi di accertamento, cartelle, intimazioni di pagamento) presentano vizi formali che ne compromettono la validità. Prima di proporre la transazione è utile:

  • Controllare la notifica: la mancata notifica o la notifica irregolare rende l’atto inesistente o nullo, consentendo di contestarlo.
  • Verificare i termini di decadenza e prescrizione: l’amministrazione deve emettere e notificare gli atti entro termini specifici; l’eventuale scadenza del termine comporta l’annullamento del debito.
  • Contestare l’illegittimità delle sanzioni: in alcuni casi le sanzioni possono essere disapplicate se il contribuente dimostra l’assenza di colpa grave; l’art. 7 del D.Lgs. 472/1997 consente la riduzione delle sanzioni per comportamento collaborativo.

Tali eccezioni possono essere utilizzate come leva negoziale con l’Agenzia delle Entrate, che potrebbe essere più incline a accettare la transazione per evitare un contenzioso incerto.

Utilizzo delle rottamazioni e definizioni agevolate

Nel corso degli ultimi anni, il legislatore ha introdotto varie misure di definizione agevolata dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, tra cui:

  • “Rottamazione quater” (Legge di bilancio 2023): consente di pagare le cartelle relative agli anni 2000‑2017 senza sanzioni e interessi di mora. Il contribuente può valutare se convenga aderire alla rottamazione prima di proporre la transazione.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: gli importi oggetto di contenzioso possono essere definiti pagando una percentuale del valore, a seconda del grado di giudizio e dell’esito delle pronunce precedenti.
  • Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro: la Legge di bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico dei debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a 1.000 euro.

Lo studio dell’avv. Monardo verifica sempre se il debitore può beneficiare di una definizione agevolata, che rappresenta una soluzione immediata e meno onerosa rispetto alla transazione.

Azioni giudiziarie cautelari

Qualora l’amministrazione avvii procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi), il debitore può proporre ricorso per sospendere l’efficacia dell’atto e guadagnare tempo per la transazione. Tra gli strumenti disponibili vi sono:

  • Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.: consente di contestare il titolo esecutivo (es. cartella esattoriale) se inesistente o invalido.
  • Ricorso ex art. 618 c.p.c. contro la ripartizione delle somme pignorate.
  • Sospensione amministrativa: l’Agenzia delle Entrate può sospendere l’esecuzione su richiesta motivata, se la transazione è in fase di negoziazione.

Strategie di negoziazione

La negoziazione con il fisco richiede un approccio professionale e documentato. È utile:

  • Dimostrare la sostenibilità del piano: occorre presentare proiezioni finanziarie realistiche, certificati di regolarità contributiva e previsioni di incasso.
  • Evidenziare l’interesse pubblico: se l’impresa salvaguarda posti di lavoro o appartiene a un settore strategico, l’Agenzia delle Entrate può essere più disponibile ad accettare la falcidia.
  • Coinvolgere i creditori privati: una parte significativa dei creditori chirografari che aderisce alla transazione aumenta la probabilità di omologazione forzata .

Monitoraggio del rispetto del piano

Una volta conclusa la transazione, occorre monitorare attentamente l’adempimento. È utile predisporre un piano di tesoreria, aggiornare il budget e prevedere un fondo di garanzia. Il mancato rispetto anche di una singola rata può compromettere l’intera procedura. Lo studio dell’avv. Monardo assiste i propri clienti anche nella fase esecutiva, aiutando nella gestione finanziaria e nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate.

Strumenti alternativi alla transazione fiscale

La transazione fiscale non è l’unica via per risolvere i debiti con il fisco. Di seguito vengono illustrati alcuni strumenti alternativi o complementari.

Accordo di ristrutturazione del debito (art. 57 CCII)

È un contratto omologato dal tribunale che vincola tutti i creditori aderenti. Non prevede un vero e proprio ceto unico come nel concordato, ma è sufficiente che la maggioranza dei crediti aderisca. La transazione fiscale può essere inserita all’interno dell’accordo. L’accordo è meno oneroso del concordato perché non è richiesta la continuità aziendale e i costi procedurali sono inferiori. Tuttavia richiede l’adesione dei principali creditori, compresi quelli pubblici.

Concordato minore (artt. 73‑82 CCII)

È rivolto alle piccole imprese e ai professionisti sotto le soglie dimensionali dell’art. 2 CCII. Consente la falcidia dei debiti chirografari e, con limitazioni, dei debiti privilegiati. La transazione fiscale può essere proposta, ma la Cassazione ha chiarito che il piano deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione; un trattamento discriminatorio può portare all’inammissibilità .

Piano del consumatore e ristrutturazione dei debiti del consumatore

Previsti dalla legge 3/2012 e ora confluiti nel CCII, sono rivolti a consumatori e microimprese. Permettono di proporre un piano di rientro rateale, anche con esdebitazione finale. I debiti fiscali possono essere falcidiati solo se ciò garantisce una soddisfazione migliore rispetto all’alternativa; l’Agenzia delle Entrate ha un ruolo consultivo.

Esdebitazione e chiusura per incapienza

In alcune procedure di liquidazione controllata il debitore può ottenere l’esdebitazione residua se dimostra di aver collaborato e se i creditori non hanno ottenuto nulla dalla liquidazione. In tal caso i debiti fiscali residui vengono cancellati.

Piano attestato di risanamento

È un accordo tra l’impresa e i principali creditori, finalizzato a evitare la crisi, con l’attestazione di un professionista. Non richiede l’omologazione e non coinvolge i creditori dissenzienti; tuttavia, non ha gli effetti protettivi del concordato e non consente la transazione fiscale.

Accordi con i comuni e le regioni

Con l’estensione della transazione ai tributi locali, si potrà negoziare direttamente con i comuni (IMU, TARI, TASI) e le regioni (addizionali IRPEF, IRES). Molte amministrazioni locali stanno adottando regolamenti per definire i criteri di adesione. Sarà importante seguire le procedure individuate dalle delibere comunali e regionali .

Errori comuni e consigli pratici

Molte proposte di transazione vengono rigettate a causa di errori evitabili. Di seguito i più frequenti:

  1. Sottovalutare l’importanza della relazione del professionista: la relazione deve essere dettagliata e spiegare perché la proposta è preferibile alla liquidazione. Una relazione generica può essere contestata dall’Agenzia delle Entrate.
  2. Mancata comunicazione ai creditori pubblici: la mancata notifica o il deposito oltre i termini comporta l’invalidità della proposta .
  3. Offerte irragionevolmente basse: proporre percentuali troppo basse rispetto alla liquidazione rende la proposta non conveniente e conduce a un voto negativo.
  4. Violazione del principio di priorità: la Cassazione ha ribadito che i crediti privilegiati devono essere soddisfatti in misura superiore rispetto ai chirografari .
  5. Mancanza di adesioni da parte di altri creditori: per ottenere il cram down è necessario il consenso di una quota significativa di creditori diversi dall’Erario .
  6. Non prevedere un margine di sicurezza: piani troppo ottimistici, privi di scenari alternativi, rischiano di non essere sostenuti; è preferibile prevedere un cuscinetto finanziario.
  7. Comunicazioni incomplete: la proposta deve contenere tutti gli allegati e i bilanci aggiornati. La mancanza di un dato può determinare la richiesta di integrazione e ritardare la procedura.

Per evitare questi errori è consigliabile rivolgersi a professionisti specializzati. Lo studio dell’avv. Monardo offre consulenze personalizzate e analizza con attenzione ogni aspetto della proposta.

Tabelle riepilogative

Di seguito alcune tabelle sintetiche utili per l’orientamento nei vari aspetti della transazione fiscale.

Tabella 1 – Norme di riferimento e ambito di applicazione

NormaDescrizione sinteticaAmbito
Art. 182‑ter L.F. (abrogato)Introduce la possibilità di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari e contributivi in concordato e negli accordi di ristrutturazioneImprese soggette a fallimento (fino al 2022)
Art. 63 CCIIRegola la transazione fiscale e contributiva negli accordi di ristrutturazione; prevede la possibilità di cram down se il piano è più conveniente della liquidazioneTutte le imprese
Art. 88 CCIIDisciplina la transazione nel concordato preventivo, definendo i criteri di voto, il silenzio assenso nei concordati liquidatori e la relativa prioritàImprese in concordato
Art. 23 comma 2‑bis CCIIIntroduce la transazione nella composizione negoziata per i debiti erarialiImprese in crisi che accedono alla negoziazione
Provvedimento AE 21447/2024Stabilisce i limiti e le competenze degli uffici per l’approvazione della transazioneAgenzia delle Entrate
Circolare AE 34/E 2020Indica i criteri di valutazione e le modalità di attestazioneUffici fiscali

Tabella 2 – Termini procedurali principali

FaseTermineRiferimento normativo
Deposito proposta in accordo di ristrutturazioneAlmeno 30 giorni prima dell’udienzaArt. 63 CCII
Comunicazione ai creditori pubbliciEntro 10 giorni dal depositoArt. 63 CCII
Risposta AE/INPSEntro 60 giorni (salvo diverso termine fissato dal giudice)Art. 88 CCII
Silenzio assensoDopo la scadenza del termine, nei concordati liquidatoriArt. 88 CCII
Omologazione forzata (cram down)Possibile dopo la scadenza del termine di rispostaArt. 63 e 88 CCII

Tabella 3 – Requisiti per il cram down fiscale

RequisitoSpiegazioneFonte
Convenienza rispetto alla liquidazioneIl piano deve garantire all’Erario una soddisfazione superiore a quanto otterrebbe in liquidazioneArt. 63, 88 CCII
Adesione di almeno il 25% dei creditori dissenzientiÈ richiesta la presenza di un accordo con una quota significativa di creditori privatiArt. 63 comma 6
Pagamento di almeno il 50% del debito erarialeIl piano deve assicurare un pagamento non inferiore al 50% per ciascun enteArt. 63 comma 6
Rispetto della priorità relativaI crediti privilegiati devono essere trattati meglio dei chirografariCass. 17155/2022
Assenza di abuso e condotte fraudolenteSe i debiti tributari superano l’80% del passivo o derivano da condotte fraudolente, il cram down è preclusoArt. 63 comma 7

FAQ – Domande frequenti sulla transazione fiscale (15 domande)

  1. Quali debiti possono essere inclusi nella transazione fiscale? Possono essere oggetto di transazione i debiti verso l’Agenzia delle Entrate (imposte dirette, IVA, imposta di registro), le accise, i tributi doganali, i contributi previdenziali INPS e INAIL e – dal 2025 – i tributi locali e regionali (IMU, TARI, addizionali IRPEF) .
  2. È possibile transare le sanzioni e gli interessi? Le sanzioni e gli interessi sono falcidiabili. Tuttavia l’Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere il pagamento integrale delle sanzioni in caso di violazioni gravi o ripetute. Nel calcolo della convenienza si considera la somma complessiva di imposta, sanzioni e interessi.
  3. Come viene calcolata la percentuale di soddisfazione? La percentuale offerta al fisco deve essere confrontata con l’importo che l’erario otterrebbe in liquidazione giudiziale. La relazione del professionista deve quantificare il valore di realizzo dei beni e calcolare la ripartizione secondo la graduazione dei crediti .
  4. Qual è la differenza tra silenzio assenso e voto negativo? Nel concordato liquidatorio, il silenzio dell’Agenzia delle Entrate equivale ad assenso e consente l’omologazione del piano . Nei concordati in continuità e negli accordi di ristrutturazione, il silenzio è equiparato a dissenso ma può essere superato tramite cram down se sussistono le condizioni di legge.
  5. Il fisco può impugnare l’omologazione? Sì, l’Agenzia delle Entrate può proporre reclamo o impugnazione se ritiene che la decisione violi la legge o i principi di parità di trattamento. Tuttavia, la giurisprudenza riconosce ampi poteri al tribunale nel valutare la convenienza .
  6. È possibile presentare ricorso contro il voto negativo dell’INPS? Il voto dell’INPS può essere impugnato innanzi al tribunale del concordato se ritenuto arbitrario o contrario alla convenienza. Il tribunale può sostituire il voto negativo con l’omologazione forzata .
  7. Quanto dura la procedura di transazione? In media tra 6 e 12 mesi, a seconda della complessità del piano e della tempestività con cui l’Agenzia delle Entrate e gli altri enti rispondono. Procedure più rapide sono possibili nella composizione negoziata, dove il silenzio assenso interviene dopo 30 giorni .
  8. Cosa succede se non vengono rispettate le rate della transazione? Il mancato pagamento determina la risoluzione dell’accordo. Il fisco può esigere il pagamento dell’intero debito originario, comprensivo di sanzioni e interessi, e riprendere le azioni esecutive .
  9. È necessario sospendere i procedimenti esecutivi durante la trattativa? La presentazione della proposta e l’apertura della procedura concorsuale sospendono in via automatica le azioni esecutive. Tuttavia, è consigliabile presentare anche un’istanza di sospensione specifica per tutelarsi nel periodo antecedente all’ammissione.
  10. Posso proporre la transazione se ho già aderito alla rottamazione? Sì, ma occorre valutare attentamente la convenienza. In alcuni casi la rottamazione può offrire condizioni migliori (es. eliminazione delle sanzioni al 100%). Si possono inserire nella transazione i debiti residui non rottamati.
  11. Come vengono trattati i debiti previdenziali di dipendenti e collaboratori? I contributi previdenziali sono privilegiati. La proposta deve garantire un pagamento parziale ma in misura superiore ai creditori chirografari. L’INPS valuterà la proposta in base alla convenienza e al rispetto della normativa .
  12. È possibile transare i tributi doganali? Sì, la transazione riguarda anche i dazi e le accise gestiti dall’Agenzia delle Dogane. Le procedure e i criteri sono analoghi a quelli previsti per l’Agenzia delle Entrate.
  13. Quali garanzie possono essere offerte al fisco? Fideiussioni bancarie, pegni su beni mobili, ipoteche su immobili, cessioni di crediti futuri. Le garanzie rendono più appetibile la proposta ma non sono obbligatorie.
  14. Serve l’intervento del tribunale per la transazione nella composizione negoziata? Sì, l’art. 23 comma 2‑bis CCII richiede l’autorizzazione del tribunale per proporre la transazione erariale; successivamente l’Agenzia delle Entrate può accettare o rifiutare .
  15. Cosa succede se il fisco rifiuta la proposta senza motivazione? Un voto negativo immotivato può essere impugnato e il tribunale può concedere il cram down se la proposta è conveniente. In caso di condotta abusiva, il debitore può chiedere il risarcimento dei danni; le Sezioni Unite hanno attribuito tale controversia alla giurisdizione del giudice ordinario .

Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio l’impatto della transazione fiscale, proponiamo due simulazioni numeriche. I numeri sono indicativi e basati su ipotesi realistiche; per ogni caso concreto è necessaria un’analisi dettagliata.

Simulazione 1 – Impresa in concordato in continuità

Situazione: un’azienda con 30 dipendenti opera nel settore della meccanica. Ha debiti verso l’Agenzia delle Entrate per 500.000 euro (di cui 300.000 per IVA e 200.000 per IRPEF), debiti verso l’INPS per 150.000 euro e debiti verso fornitori chirografari per 350.000 euro. Il valore di realizzo dei beni aziendali in caso di liquidazione è stimato in 400.000 euro.

Proposta: la società intende continuare l’attività e propone:

  • Pagamento del 60% del debito IVA (180.000 euro) in 48 rate trimestrali;
  • Pagamento del 40% del debito IRPEF (80.000 euro) in 48 rate;
  • Pagamento del 50% dei contributi INPS (75.000 euro) in 48 rate;
  • Pagamento del 10% dei debiti verso i fornitori chirografari (35.000 euro);
  • Cessione in garanzia di un magazzino del valore di 100.000 euro.

Analisi: la relazione del professionista attesta che la liquidazione avrebbe prodotto 400.000 euro da distribuire secondo i privilegi. Applicando la priorità relativa, i crediti IVA avrebbero ricevuto il 50%, i contributi INPS il 25% e i chirografari nulla. La proposta offre al fisco un pagamento ben superiore a quanto ottenibile in liquidazione. Poiché l’adesione di altri creditori (fornitori) è superiore al 25%, il tribunale può omologare la transazione anche in caso di voto contrario dell’Agenzia delle Entrate .

Simulazione 2 – Concordato liquidatorio di una ditta individuale

Situazione: un imprenditore individuale che gestisce un ristorante accumula debiti per 150.000 euro di IVA, 50.000 euro di IRAP e 60.000 euro di contributi INPS. Possiede un immobile di proprietà del valore di 200.000 euro e non vi sono altri beni rilevanti. I debiti verso fornitori ammontano a 40.000 euro.

Proposta: l’imprenditore chiede l’ammissione al concordato liquidatorio e propone:

  • Vendita dell’immobile per 200.000 euro;
  • Pagamento del 65% del debito IVA e IRAP (130.000 euro) in un’unica soluzione;
  • Pagamento del 60% dei contributi INPS (36.000 euro);
  • Esdebitazione del restante 35% dei debiti erariali e del 40% dei contributi.

Analisi: in caso di liquidazione giudiziale, l’immobile sarebbe venduto e il ricavato (al netto dei costi) coprirebbe al massimo l’80% dei debiti privilegiati, lasciando insoddisfatti i fornitori. La proposta consente invece di soddisfare i crediti erariali in misura superiore e offre qualcosa anche ai fornitori. L’Agenzia delle Entrate potrebbe aderire; se rifiutasse, il tribunale potrebbe applicare il cram down dato che la soddisfazione è superiore alla liquidazione e i creditori privati sono favorevoli .

Conclusioni

La transazione fiscale è diventata negli ultimi anni uno strumento sempre più rilevante per la gestione della crisi d’impresa e del sovraindebitamento di imprenditori, professionisti e consumatori. Grazie alle riforme introdotte dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e dal D.Lgs. n. 136/2024, la portata dell’istituto è stata ampliata sia in termini di soggetti coinvolti (ora anche i tributi locali e regionali) sia di procedure ammesse (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, composizione negoziata). Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione hanno delineato con precisione i requisiti che devono essere rispettati: la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione, il rispetto della priorità relativa, l’adesione di una quota significativa di creditori e l’assenza di condotte abusive. La possibilità per il tribunale di omologare il piano nonostante il voto negativo dell’Erario (cram down) rappresenta una garanzia fondamentale per il successo della transazione .

Agire tempestivamente è fondamentale: il contribuente deve analizzare i propri debiti, predisporre una proposta ben documentata e rispettare scrupolosamente i termini previsti dalla legge. Un approccio superficiale o tardivo può compromettere l’intera procedura e portare alla liquidazione giudiziale. È altrettanto importante affiancarsi a professionisti specializzati che conoscano la normativa e la giurisprudenza più recente. Lo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo offre un supporto completo dalla valutazione preliminare alla negoziazione con il fisco, fino all’eventuale ricorso giudiziale e al monitoraggio dell’esecuzione del piano. Grazie alla sua esperienza come cassazionista e gestore della crisi, l’avv. Monardo è in grado di individuare la strategia migliore per ciascun cliente, anche nelle situazioni più complesse.

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