Introduzione
Il pignoramento del conto corrente è uno degli strumenti più invasivi che un creditore può utilizzare per recuperare un credito. La sua disciplina interessa migliaia di debitori, professionisti e imprenditori che rischiano di vedere improvvisamente bloccati i propri risparmi. Molti si chiedono per quale somma scatta il pignoramento e quali siano le tutele a disposizione di chi subisce un’esecuzione. La confusione è alimentata dalle continue modifiche legislative e dalle interpretazioni delle corti, per cui è fondamentale avere una guida aggiornata e basata su fonti ufficiali.
In questo articolo offriamo una analisi completa e aggiornata al mese di dicembre 2025 delle norme e della giurisprudenza riguardanti il pignoramento del conto corrente. Spiegheremo quando il Fisco o un creditore privato può avviare l’esecuzione, quali somme possono essere sottratte, i limiti di impignorabilità, i tempi e le modalità di impugnazione. La guida è pensata dal punto di vista del debitore o del contribuente e fornisce strumenti operativi per proteggersi e reagire.
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- È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012 e iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
- È professionista fiduciario di un OCC – Organismo di composizione della crisi.
- È Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e offre consulenza in materia di composizione negoziata e procedure previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.
L’avv. Monardo e il suo staff si distinguono per un approccio pratico e orientato al risultato: assistono i debitori nell’analisi degli atti esattoriali, presentano opposizioni e ricorsi, ottengono sospensioni giudiziali e stragiudiziali, avviano trattative con i creditori, elaborano piani di rientro sostenibili e propongono soluzioni di ristrutturazione del debito. La loro rete nazionale consente di intervenire rapidamente in ogni tribunale, combinando competenze legali e fiscali.
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Contesto normativo e giurisprudenziale (aggiornato a dicembre 2025)
1. Cosa si intende per pignoramento del conto corrente
Il pignoramento del conto corrente è una forma di pignoramento presso terzi disciplinata dagli articoli 543 e seguenti del Codice di procedura civile (c.p.c.). Nella procedura in esame il creditore non aggredisce direttamente un bene del debitore, ma si rivolge a un terzo che detiene somme di denaro o crediti del debitore: nel nostro caso la banca o l’istituto di pagamento. Il terzo, dopo aver ricevuto l’atto di pignoramento, deve congelare le somme nei limiti previsti dalla legge e successivamente versarle al creditore secondo l’ordinanza di assegnazione.
Per avviare il pignoramento, il creditore privato deve essere munito di titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, assegno, ecc.) e deve notificare al debitore atto di precetto entro 90 giorni prima del pignoramento (art. 480 c.p.c.). Per i debiti fiscali, l’Agenzia delle Entrate‐Riscossione (AdER) opera in autotre tutela: emette la cartella di pagamento o l’accertamento esecutivo e, trascorsi 60 giorni senza il pagamento, può procedere al pignoramento senza l’intervento del giudice (art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973). Dal 2020 l’AdER può notificare gli atti anche per via telematica (PEC) e utilizzare la banca dati dell’Anagrafe dei conti correnti.
2. Modifiche introdotte dal Decreto PNRR e altre norme recenti
Nel marzo 2024 è entrato in vigore il Decreto Legge 2 marzo 2024 n. 19 (Decreto PNRR), convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2024 n. 56, che ha introdotto importanti novità al pignoramento presso terzi. In particolare, l’articolo 25 del decreto ha modificato l’art. 546 c.p.c. introducendo nuove soglie per le somme da trattenere dal terzo. Secondo la nuova formulazione, il terzo pignorato (es. la banca) deve custodire le somme dovute al debitore non più per l’intero credito aumentato della metà (come previsto dalla versione precedente), bensì:
- 1.000 € aggiuntivi per crediti fino a 1.100 €;
- 1.600 € aggiuntivi per crediti compresi tra 1.100,01 € e 3.200 €;
- la metà dell’importo pignorato per crediti superiori a 3.200 € .
La norma mira a evitare che il blocco sia eccessivamente gravoso per i debitori e a rendere più celere il recupero per i creditori minori. Il decreto ha inoltre inserito l’art. 551‑bis c.p.c., stabilendo che il pignoramento perde efficacia se sono trascorsi dieci anni dalla sua notificazione senza che il creditore abbia manifestato l’interesse a mantenerlo, fissando l’onere per il creditore di notificare tale dichiarazione a tutte le parti .
Altri interventi normativi recenti riguardano:
- Art. 545 c.p.c. – disciplina i limiti di pignorabilità di stipendi, pensioni, indennità e crediti alimentari. Prevede che le somme derivanti da stipendi e pensioni siano pignorabili solo nei limiti di un quinto o secondo le fasce previste per le esecuzioni fiscali; inoltre stabilisce l’impignorabilità dell’importo pari al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 €, e la pignorabilità delle somme depositate sul conto solo per la parte eccedente il triplo dell’assegno sociale . Nel 2025 l’assegno sociale è pari a 538,69 € mensili, quindi la soglia impignorabile per i residui di pensione accreditati sul conto è di 1.616,07 € (triplo dell’assegno sociale) .
- Art. 72‑bis del D.P.R. 602/1973 – consente all’AdER di pignorare i conti senza necessità di ricorrere al giudice, previa notifica della cartella e trascorsi 60 giorni. Il pignoramento è eseguito telematicamente con l’ordine alla banca di bloccare le somme e di versarle all’Agente della riscossione. La legge di bilancio 2024 ha previsto l’uso degli strumenti di accesso all’Anagrafe dei conti per velocizzare le procedure.
- Art. 72‑ter del D.P.R. 602/1973 – disciplina il pignoramento di stipendi, salari e altre indennità erogate dal datore di lavoro, con scaglioni progressivi (1/10 fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 € e 1/5 oltre 5.000 €) .
- Legge di bilancio 2025 – ha potenziato l’uso del pignoramento telematico e il collegamento diretto dell’AdER con le banche, introducendo procedure automatizzate per i crediti fiscali superiori a 1.000 € e stabilendo l’obbligo per le banche di conservare le somme pignorate per 60 giorni nei casi di pignoramento esattoriale.
3. Limiti di pignorabilità: nessuna soglia minima per i conti ordinari
Una delle domande più frequenti è se esista una soglia minima sotto la quale il conto corrente non può essere pignorato. La risposta, purtroppo, è negativa. Non esiste un importo minimo da avere sul conto affinché scatti il pignoramento: il creditore può avviare l’esecuzione per qualsiasi somma, anche per poche centinaia di euro, purché il credito sia certo, liquido ed esigibile . La banca, una volta ricevuto l’atto, deve vincolare le somme esistenti fino alla concorrenza del credito più le maggiorazioni previste dall’art. 546 c.p.c.
Esistono tuttavia limiti di impignorabilità a tutela della dignità del debitore. Le somme derivanti da stipendi, pensioni o trattamenti sostitutivi sono pignorabili con percentuali ridotte e solo per la parte che eccede determinate soglie:
- Minimo vitale: l’art. 545 c.p.c. prevede l’impignorabilità dell’importo mensile pari al doppio dell’assegno sociale (con un minimo di 1.000 €). Questo minimo vitale è protetto anche se la somma è depositata sul conto, ma solo se è riconoscibile come proveniente da stipendio o pensione .
- Triplo assegno sociale: le somme accreditate sul conto a titolo di stipendio o pensione sono pignorabili solo per la parte che supera tre volte l’assegno sociale (1.616,07 € nel 2025). Ciò significa che se, alla data del pignoramento, il conto contiene esclusivamente l’ultima pensione di 1.200 €, questa è interamente impignorabile; se invece vi sono 3.000 €, sono pignorabili 1.383,93 € .
- Limitazioni percentuali: quando il pignoramento riguarda somme future di stipendio o pensione, si applica la regola del quinto (per crediti ordinari) o delle fasce previste dall’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 (1/10, 1/7, 1/5). Questo significa che il datore di lavoro o l’ente pensionistico versa direttamente al creditore la quota trattenuta, mentre il restante rimane al debitore .
È importante sottolineare che le tutele non si applicano ai lavoratori autonomi e ai professionisti, poiché i loro compensi non sono assimilati agli stipendi: per essi l’intero saldo del conto è pignorabile .
4. Giurisprudenza recente: la Cassazione del 2025 e altre pronunce
Nel corso degli anni la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno emesso numerose sentenze che incidono sulla prassi del pignoramento. Il 2025 ha visto un orientamento particolarmente rilevante:
- Cass. Sez. III civ. 27 ottobre 2025 n. 28520 – La Cassazione ha stabilito che il pignoramento del conto corrente ha natura dinamica: la banca deve bloccare e destinare al creditore non soltanto le somme presenti al momento della notifica, ma anche quelle che vengono accreditate nei 60 giorni successivi, in quanto il vincolo permane per tutto lo spatium deliberandi. Ciò significa che un conto vuoto o in rosso può comunque essere pignorato e ogni bonifico o versamento successivo verrà catturato . La sentenza richiama l’art. 546 c.p.c. e impone alle banche l’obbligo di custodia per il periodo di 60 giorni; la violazione comporta responsabilità nei confronti del creditore .
- Cass. Sez. II civ. 20 dicembre 2017 n. 26519 – Ha affermato che l’ordine di pignoramento notificato dall’Agente della Riscossione è un atto di parte e non un atto pubblico; quindi, deve contenere tutti gli elementi essenziali del credito (titolo, importo, estremi delle cartelle). La mancanza di tali indicazioni determina la nullità dell’atto .
- Cass. Sez. III civ. 8 ottobre 2015 n. 21081 – Ha precisato che, in caso di pignoramento del conto, la somma da assegnare al creditore si determina con riferimento al saldo esistente alla data della dichiarazione del terzo, non alla data della notifica, e che il terzo deve trattenere un importo pari al credito più la metà . Questa pronuncia ha contribuito ad affermare l’obbligo del terzo di custodire anche eventuali accrediti intercorsi tra la notifica e la dichiarazione .
- Corte costituzionale 15 aprile 2021 n. 80 – Ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 72‑ter del D.P.R. 602/1973 nella parte in cui fissa le fasce di pignoramento delle pensioni, ritenendo che tali limiti non violino il principio di adeguatezza e sufficienza della retribuzione.
- Cass. Sez. Lavoro 2025 n. 35 – Ha ribadito che le somme per indennità di accompagnamento e assegni di invalidità sono assolutamente impignorabili e che la banca deve riconoscere la natura di tali somme anche se confluite sul conto.
- Tribunale di Roma 2024 – In un’ordinanza ha sospeso un pignoramento esattoriale ritenendo che la cartella non fosse stata preceduta dall’avviso di intimazione quando la cartella esattoriale era stata notificata da oltre un anno, ribadendo l’obbligo dell’AdER di intimare il pagamento entro l’anno (art. 50 D.P.R. 602/1973) .
Queste pronunce, insieme a molte altre, delineano un quadro in continua evoluzione: è indispensabile monitorare le sentenze di Cassazione e di merito per costruire una difesa efficace.
Procedura del pignoramento: tempi e fasi
1. Pignoramento ordinario (creditori privati)
Di seguito illustriamo i passaggi principali del pignoramento del conto corrente da parte di un creditore privato:
- Titolo esecutivo e precetto: il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo (ad esempio una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo) e deve notificare al debitore l’atto di precetto, diffidandolo a pagare entro dieci giorni (art. 480 c.p.c.). Se il precetto non viene pagato, il creditore può procedere all’esecuzione entro 90 giorni.
- Atto di pignoramento: trascorsi i dieci giorni, l’ufficiale giudiziario notifica l’atto di pignoramento al terzo (banca) e al debitore. L’atto deve indicare con precisione il credito, il titolo, il precetto e invitare il terzo a dichiarare entro dieci giorni se e quali somme detiene. In assenza di dichiarazione, il terzo può essere condannato al pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione.
- Dichiarazione del terzo: la banca (o il datore di lavoro) deve comunicare al creditore, al debitore e al giudice l’entità delle somme o dei crediti in possesso. Dal 2024 il terzo può utilizzare la posta elettronica certificata per la dichiarazione e deve accantonare le somme per l’importo richiesto dal creditore, aumentato di 1.000 € o 1.600 € o della metà secondo le soglie dell’art. 546 c.p.c. modificato .
- Udienza e ordinanza di assegnazione: il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza (di norma entro 90 giorni) per sentire le parti e il terzo. Se non vi sono opposizioni, il giudice emette ordinanza di assegnazione con cui dispone il pagamento al creditore. L’ordinanza deve essere notificata al terzo entro 90 giorni; in caso contrario, perde efficacia . Trascorsi dieci anni dalla notifica senza che l’ordinanza sia stata emessa, il pignoramento perde efficacia salvo che il creditore notifichi una dichiarazione di interesse .
- Estinzione dell’esecuzione: l’assegnazione estingue il pignoramento. Se il credito viene pagato prima dell’udienza, il creditore può rinunciare all’azione e la somma depositata viene sbloccata. In caso di accordo, le parti possono presentare un verbale di conciliazione.
2. Pignoramento esattoriale (Agenzia delle Entrate-Riscossione)
Quando il debito riguarda imposte o contributi, l’Agente della Riscossione può procedere con modalità semplificata:
- Cartella o accertamento: l’AdER notifica una cartella di pagamento o un avviso di accertamento esecutivo. Il contribuente ha 60 giorni per pagare, chiedere la rateizzazione o presentare ricorso. Se il debito deriva da cartella notificata oltre un anno prima, l’AdER deve inviare un avviso di intimazione che concede ulteriori 5 giorni per pagare .
- Pignoramento diretto: decorso il termine senza pagamento, l’Agente può emettere un ordine di pignoramento telematico ai sensi dell’art. 72‑bis D.P.R. 602/1973. L’ordine è notificato alla banca mediante posta elettronica certificata; la banca deve bloccare le somme entro le 24 ore successive e comunicarne l’ammontare.
- Versamento delle somme: la banca deve versare all’AdER le somme pignorate trascorsi 60 giorni. Se il debitore dimostra di aver presentato una domanda di rateizzazione o di aver avviato una procedura di composizione della crisi, può chiedere la sospensione del pignoramento.
- Termine di custodia: la banca è obbligata a custodire le somme per 60 giorni; durante tale periodo, secondo la Cassazione 28520/2025, anche le somme che affluiscono sul conto devono essere bloccate . Al termine, la banca effettua il versamento all’AdER nei limiti del credito.
3. Rapporti con altri creditori e pignoramenti multipli
Può accadere che sullo stesso conto siano notificati più pignoramenti da parte di creditori diversi. In questi casi:
- Ordine temporale: il pignoramento notificato per primo ha priorità sugli altri, fino a soddisfazione del relativo credito. Gli atti successivi resteranno sospesi fino alla conclusione del primo pignoramento.
- Concorsi: se le somme disponibili non sono sufficienti a soddisfare tutti i creditori, il giudice può disporre l’assegnazione pro quota secondo l’ordine dei privilegi (ad esempio, i crediti alimentari e quelli da lavoro hanno precedenza). L’art. 546 c.p.c. impone al terzo di custodire la somma più alta tra quella richiesta dal primo creditore aumentata della soglia e quelle dei creditori successivi.
- Sovrapposizione di pignoramenti esattoriali: se l’AdER notificherà più pignoramenti, ciascuno comporterà un nuovo periodo di blocco di 60 giorni . Per le imprese ciò può determinare un congelamento prolungato dei flussi di cassa.
Difese e strategie legali
1. Verificare la regolarità degli atti
La prima difesa consiste nel controllare la legittimità degli atti. È necessario verificare:
- Titolo esecutivo e precetto: per i creditori privati, l’assenza di titolo o di precetto comporta la nullità del pignoramento. Per i debiti fiscali occorre che sia stata regolarmente notificata la cartella o l’accertamento e che siano decorsi i termini.
- Contenuto dell’atto di pignoramento: l’atto deve indicare con precisione l’importo del credito e i suoi estremi. La Cassazione 26519/2017 ha stabilito che l’atto dell’AdER non è atto pubblico e, in caso di incompletezza, è annullabile .
- Avviso di intimazione: se la cartella è stata notificata da oltre un anno, manca l’avviso di intimazione e il pignoramento è nullo .
- Decadenze e prescrizione: occorre verificare se il credito si è prescritto (i tributi si prescrivono generalmente in 10 anni, ma alcuni contributi in 5). Il precetto deve essere notificato entro 90 giorni dall’atto di pignoramento; altrimenti decada.
2. Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi
Il debitore può proporre:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) quando intende contestare il diritto del creditore di procedere, ad esempio perché il credito è inesistente, estinto o prescritto. L’opposizione va proposta entro il termine perentorio indicato nell’atto (generalmente 20 giorni dalla notifica) davanti al giudice competente.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) per denunciare vizi formali dell’atto di pignoramento, dell’ordinanza di assegnazione o della procedura. Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica dell’atto viziato. Se il vizi è nella notifica del pignoramento, il termine decorre dalla comunicazione del terzo.
- Sospensione del processo esecutivo: all’udienza, il debitore può chiedere al giudice la sospensione ai sensi dell’art. 624 c.p.c., dimostrando l’esistenza di gravi motivi (ad esempio, l’errata indicazione del credito o la presentazione di un ricorso in cassazione).
3. Rateizzazione e definizione agevolata dei debiti fiscali
Per i debiti fiscali, la legge prevede strumenti per bloccare o sospendere i pignoramenti:
- Rateizzazione ordinaria: il contribuente può chiedere la rateizzazione del debito fino a 72 rate (o 120 in casi di particolare difficoltà economica). Il pignoramento viene sospeso dopo il pagamento della prima rata e non può essere riattivato finché il piano viene rispettato.
- Rottamazione e definizioni agevolate: negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse “rottamazioni” delle cartelle (rottamazione quater, quater, ecc.). Sono strumenti straordinari che consentono di pagare le cartelle senza sanzioni e interessi e, una volta aderito, sospendono le azioni esecutive. Poiché le rottamazioni vengono periodicamente prorogate, è necessario verificare le finestre temporali.
- Stralcio dei debiti fino a 1.000 €: dal 2023 alcuni debiti inferiori a 1.000 € relativi a carichi affidati fino al 2015 sono stati oggetto di stralcio automatico. Se il pignoramento riguarda somme già condonate, può essere impugnato.
4. Composizione della crisi e procedure di sovraindebitamento
Il legislatore ha introdotto strumenti per chi è in crisi economica e non può pagare i debiti:
- Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della Crisi) – consente ai consumatori, agli imprenditori sotto soglia e ai professionisti di accedere al piano del consumatore, all’accordo di ristrutturazione o alla liquidazione controllata. L’omologazione del piano comporta la sospensione delle azioni esecutive, compresi i pignoramenti, e può prevedere l’esdebitazione finale.
- Composizione negoziata della crisi d’impresa – introdotta dal D.L. 118/2021 e regolata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, permette all’imprenditore in difficoltà di aprire una procedura con la nomina di un esperto negoziatore. L’apertura della composizione negoziata consente di ottenere misure protettive immediate e di bloccare pignoramenti e sequestri.
- Concordato minore e liquidazione controllata – strumenti per imprenditori minori e professionisti che consentono di soddisfare i creditori in misura parziale e di liberarsi dai debiti residui.
- Esdebitazione – a determinate condizioni, il debitore meritevole che ha liquidato il patrimonio può ottenere la cancellazione dei debiti residui, compresi quelli fiscali.
5. Transazioni e accordi stragiudiziali
Oltre ai rimedi giudiziali, esistono soluzioni stragiudiziali:
- Accordi con il creditore privato: prima o durante la procedura, il debitore può proporre un pagamento rateale o una riduzione del debito (saldo e stralcio). Molti creditori preferiscono recuperare immediatamente una parte del credito piuttosto che attendere l’esito dell’esecuzione.
- Trattativa con l’AdER: l’Agenzia può accettare la definizione agevolata o la rateizzazione; in alcuni casi, il contribuente può chiedere la sospensione del pignoramento dimostrando l’impossibilità di sostenere la misura.
- Estinzione anticipata: il debitore può chiudere il pignoramento versando direttamente la somma dovuta. Se l’importo richiesto è contestato, è consigliabile depositare le somme presso la cancelleria del tribunale in attesa del giudizio di opposizione.
Strumenti alternativi e benefici fiscali
1. Rottamazioni e definizioni agevolate
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie forme di rottamazione delle cartelle esattoriali. Queste misure, previste da diverse leggi di bilancio, consentono ai contribuenti di estinguere i debiti fiscali pagando solo il capitale e una parte degli interessi, con la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora. La rottamazione comporta la sospensione delle azioni esecutive in corso.
Nel 2025 è stata prorogata la rottamazione quater introdotta con la Legge n. 197/2022. I debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti pagando il solo capitale e le somme a titolo di rimborso spese. Il piano di pagamento può arrivare fino a 18 rate distribuite in 5 anni. Una volta presentata la domanda e versata la prima rata, i pignoramenti in corso vengono sospesi.
2. Rateizzazioni lunghe e sospensioni per calamità
Oltre alla rateizzazione ordinaria, sono previste forme straordinarie in caso di calamità naturali o crisi economiche. Ad esempio, per i contribuenti delle zone colpite da eventi sismici sono state disposte sospensioni dei pagamenti e dei pignoramenti. Nelle emergenze sanitarie (es. Covid‑19) il legislatore ha più volte sospeso le esecuzioni e prorogato i termini.
3. Utilizzo di crediti d’imposta e compensazioni
In alcuni casi, per evitare il pignoramento è possibile compensare debiti fiscali con crediti d’imposta. L’art. 48‑bis del D.P.R. 602/1973 impone alle pubbliche amministrazioni di verificare se il beneficiario di un rimborso d’imposta abbia debiti iscritti a ruolo superiori a 5.000 € prima di procedere al pagamento . Se il contribuente ha un credito verso lo Stato (ad esempio rimborsi IVA), può chiedere di compensarlo con il debito iscritto a ruolo, evitando così il pignoramento.
4. Concordato preventivo e strumenti concorsuali per le imprese
Per le imprese in stato di crisi, il concordato preventivo consente di sospendere le azioni esecutive. L’imprenditore presenta una proposta di accordo ai creditori e, a seguito dell’ammissione, beneficia di un periodo di protezione. Dal 2022 il Codice della Crisi prevede procedure semplificate e tempi rapidi. Tra gli strumenti minori vi sono il concordato semplificato e l’accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182‑bis L.F.), che permettono di salvare l’azienda e ristrutturare le passività.
Errori comuni e consigli pratici
Nella pratica difensiva emergono alcune recidive che i debitori commettono e che possono compromettere la tutela dei propri diritti. Di seguito elenchiamo gli errori più frequenti e i consigli per evitarli:
- Ignorare le notifiche: molti debitori si accorgono del pignoramento solo quando il conto è bloccato. In realtà, l’AdER o il creditore notifica diversi atti prima dell’esecuzione (cartella, avviso di intimazione, precetto). È essenziale ritirare sempre le raccomandate e monitorare la casella PEC: le notifiche non ritirate si considerano comunque perfezionate.
- Spostare i soldi all’ultimo minuto: alcuni pensano di sfuggire al pignoramento trasferendo i fondi su un altro conto o prelevandoli in contanti. Oltre a essere inutile (l’AdER può pignorare anche conti terzi o somme prelevate), questa condotta può costituire atto di frode ai creditori e comportare responsabilità penale.
- Non opporsi per paura dei costi: presentare un’opposizione o chiedere la sospensione costa meno di quanto si immagini e può far risparmiare cifre significative. Gli errori formali del creditore sono frequenti, ma occorre contestarli tempestivamente.
- Sottovalutare i limiti di pignorabilità: banche e datori di lavoro non sempre applicano correttamente i limiti di legge. È opportuno verificare che siano state escluse dal pignoramento le somme impignorabili (minimo vitale, indennità di invalidità, assegni familiari) e, in caso contrario, chiedere l’intervento del giudice.
- Rivolgersi a professionisti improvvisati: il pignoramento richiede competenze specifiche in diritto bancario, tributario e crisi d’impresa. È consigliabile affidarsi a un avvocato esperto che possa esaminare gli atti, individuare i vizi e valutare la strategia migliore.
Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle di sintesi utili per comprendere a colpo d’occhio limiti, termini e strumenti.
Tabella 1 – Limiti di pignorabilità di stipendi, pensioni e conti correnti (2025)
| Tipo di somma | Importo protetto/limite | Percentuale pignorabile | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| Stipendi e salari | Nessun importo minimo in conto; il datore versa l’importo pignorato | Fino al 20 % per creditori ordinari; fino al 10 % (fino a 2.500 €), 1/7 (2.500–5.000 €) o 1/5 (oltre 5.000 €) per debiti fiscali | Art. 545 c.p.c.; art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 |
| Pensioni | Importo impignorabile pari al doppio dell’assegno sociale (minimo 1.000 €), calcolato prima del pignoramento | Percentuali come per gli stipendi; sul conto è pignorabile solo la parte che supera il triplo dell’assegno sociale (1.616,07 € nel 2025) | Art. 545 c.p.c.; art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 |
| Indennità di accompagnamento, invalidità, assegni sociali | Totalmente impignorabili | 0 % | Art. 545 c.p.c.; pronunce della Cassazione |
| Compensi professionali (autonomi) | Nessun importo minimo; saldo interamente pignorabile | 100 % | Assenza di disposizioni specifiche |
| Somme accreditate sul conto da stipendio/pensione | Protette fino al triplo dell’assegno sociale (1.616,07 €) | Pignorabile la parte eccedente | Art. 545 c.p.c. |
| Credito pignorato (calcolo accantonamento) | Il terzo deve accantonare: 1.000 € per crediti ≤ 1.100 €; 1.600 € per crediti tra 1.100,01 € e 3.200 €; metà dell’importo oltre 3.200 € | – | Art. 546 c.p.c. modificato dal Decreto PNRR |
Tabella 2 – Termini procedurali principali
| Fase | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Pagamento precetto (creditore privato) | 10 giorni dalla notifica del precetto | Art. 480 c.p.c. |
| Validità precetto | 90 giorni; scaduto il termine occorre nuova notifica | Art. 481 c.p.c. |
| Dichiarazione del terzo | 10 giorni dalla notifica del pignoramento; in mancanza il terzo può essere condannato al pagamento | Art. 547 c.p.c. |
| Notifica ordinanza di assegnazione | 90 giorni dalla sua pronuncia; oltre il termine l’ordinanza è inefficace | Art. 546 c.p.c. |
| Durata del vincolo presso il terzo (pignoramento esattoriale) | 60 giorni; la banca deve bloccare le somme affluite in tale periodo | Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973; Cass. 28520/2025 |
| Effetto estintivo del pignoramento | Trascorsi 10 anni dalla notifica senza ordinanza di assegnazione (salvo dichiarazione di interesse) | Art. 551‑bis c.p.c. |
Tabella 3 – Norme e sentenze chiave
| Norma/sentenza | Contenuto essenziale | Fonte |
|---|---|---|
| Art. 543–548 c.p.c. | Disciplina generale del pignoramento presso terzi (atto di pignoramento, dichiarazione del terzo, udienza, ordinanza di assegnazione). | Codice di procedura civile |
| Art. 545 c.p.c. | Limiti di impignorabilità di stipendi, pensioni e indennità; minimo vitale (2× assegno sociale) e soglia di triplo assegno sociale per somme accreditate sul conto . | Codice di procedura civile |
| Art. 546 c.p.c. | Obblighi del terzo: importo da accantonare; modificato dal D.L. 19/2024 che introduce soglie fisse (1.000 € o 1.600 € o metà) . | Decreto PNRR 2024 |
| Art. 551‑bis c.p.c. | Perdita di efficacia del pignoramento dopo 10 anni senza dichiarazione di interesse . | Decreto PNRR 2024 |
| Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973 | Pignoramento esattoriale senza giudice; ordine telematico alle banche; obbligo di blocco per 60 giorni. | D.P.R. 602/1973 |
| Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 | Pignoramento di stipendi e pensioni con scaglioni (1/10, 1/7, 1/5) . | D.P.R. 602/1973 |
| Cass. 28520/2025 | Il pignoramento del conto è dinamico: la banca deve bloccare anche i nuovi accrediti nei 60 giorni dopo la notifica . | Corte di Cassazione |
| Cass. 26519/2017 | L’atto di pignoramento dell’AdER è un atto di parte e deve contenere tutti gli estremi del credito . | Corte di Cassazione |
| Cass. 21081/2015 | La somma assegnabile si calcola al momento della dichiarazione del terzo; il terzo deve trattenere il credito più la metà . | Corte di Cassazione |
| Cass. sez. lavoro 2025 | Riconosce l’impignorabilità delle indennità di accompagnamento e invalidità. | Corte di Cassazione |
| Tribunale di Roma 2024 | Sospende pignoramento esattoriale per mancato avviso di intimazione oltre l’anno . | Tribunale di Roma |
Domande frequenti (FAQ)
1. Posso subire il pignoramento del conto per qualsiasi importo?
Sì. La legge non prevede un importo minimo perché scatti il pignoramento. Anche un debito modesto può generare l’esecuzione, purché il credito sia certo, liquido ed esigibile .
2. Se ho solo 200 € sul conto, possono comunque pignorarmi?
Sì. La banca blocca le somme presenti fino a concorrenza del credito. Se il saldo è inferiore al credito, l’atto rimane valido e potrà colpire anche eventuali future entrate entro il termine di 60 giorni (per l’AdER) . Nel pignoramento ordinario, il terzo deve trattenere l’importo accantonato secondo le soglie dell’art. 546 c.p.c.
3. I conti cointestati possono essere pignorati?
Sì, ma solo per la quota di pertinenza del debitore. Se un conto è cointestato al 50 %, verrà pignorata la metà del saldo. È possibile contestare la misura se le somme appartengono all’altro cointestatario.
4. Quanto possono pignorare del mio stipendio?
Per i creditori ordinari la quota massima è un quinto dello stipendio netto. Per i debiti fiscali si applicano le fasce di cui all’art. 72‑ter D.P.R. 602/1973 (10 % fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 €, 20 % oltre 5.000 €) .
5. Il datore di lavoro può essere pignorato senza passare dal giudice?
Sì, per i debiti fiscali l’AdER può notificare direttamente l’ordine di pignoramento al datore di lavoro o all’ente pensionistico. Per i crediti privati, invece, è necessaria l’ordinanza del giudice.
6. Quanto della mia pensione può essere pignorata?
La pensione è pignorabile come lo stipendio ma occorre rispettare la soglia impignorabile: non si può pignorare l’importo pari al doppio dell’assegno sociale (minimo 1.000 €) e, se le somme sono già sul conto, solo la parte che supera il triplo dell’assegno sociale .
7. Gli assegni di invalidità o l’indennità di accompagnamento sono pignorabili?
No. Tali prestazioni hanno natura assistenziale e sono totalmente impignorabili, come confermato dalla giurisprudenza della Cassazione.
8. Se il pignoramento riguarda il mio conto aziendale, posso continuare a usare il conto?
In caso di pignoramento esattoriale, il conto resta bloccato per 60 giorni. Tutte le somme in entrata in questo periodo vengono accantonate . Per i pignoramenti ordinari il blocco permane fino alla pronuncia dell’ordinanza di assegnazione. Talvolta le banche lasciano operativo il conto limitando le uscite al saldo impignorabile, ma ciò dipende dalle loro procedure interne.
9. Posso oppormi se la banca mi blocca più soldi del dovuto?
Sì. Se la banca accantona somme eccedenti i limiti di legge (ad esempio non rispetta il minimo vitale o il triplo assegno sociale), è possibile presentare un ricorso al giudice dell’esecuzione o un’istanza di reclamo.
10. È possibile evitare il pignoramento pagando a rate?
Per i debiti fiscali sì: la presentazione della richiesta di rateizzazione sospende il pignoramento e la banca deve sbloccare le somme dopo il pagamento della prima rata. Per i crediti privati la rateizzazione richiede il consenso del creditore, ma può essere negoziata.
11. Cosa succede se non ricevo la notifica dell’atto di precetto?
La notifica è obbligatoria. Se non è stata eseguita o è nulla (ad esempio perché inviata a un indirizzo errato o priva degli estremi del credito), il pignoramento può essere annullato mediante opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
12. L’Agente della Riscossione può pignorare senza avviso se la cartella è vecchia?
No. Se la cartella esattoriale è stata notificata da oltre un anno, l’AdER deve inviare un avviso di intimazione e concedere cinque giorni prima di procedere . La Cassazione ha ritenuto illegittimo il pignoramento in assenza di tale avviso.
13. Posso prelevare i soldi dal conto appena ricevo il pignoramento?
Una volta notificato l’atto, la banca è già obbligata a vincolare le somme per l’importo indicato nel pignoramento. Prelevare o trasferire le somme dopo la notifica può integrare gli estremi della sottrazione fraudolenta e non impedisce l’azione esecutiva.
14. Cosa cambia con il Decreto PNRR nelle modalità di pignoramento?
Il decreto ha introdotto soglie fisse per l’accantonamento (1.000 €, 1.600 € o metà del credito) e ha previsto la possibilità di notificare l’ordinanza di assegnazione via PEC, oltre ad aver introdotto l’art. 551‑bis sulla perdita di efficacia del pignoramento dopo 10 anni .
15. Dopo quanti anni si estingue il pignoramento se il creditore non si attiva?
Se entro dieci anni dalla notifica non viene emessa o notificata l’ordinanza di assegnazione, il pignoramento perde efficacia e il terzo è liberato .
16. Cosa succede se il terzo (banca) non effettua la dichiarazione o non versa le somme?
Il terzo che non dichiara o dichiara il falso è condannato al pagamento della somma dovuta al debitore nei limiti del credito e può essere citato dal creditore per ottenere il pagamento. Se non versa le somme all’AdER nei pignoramenti fiscali, risponde personalmente e può subire a sua volta un pignoramento .
17. È possibile pignorare una carta prepagata o un conto online?
Le carte prepagate con IBAN (es. PostePay Evolution, Hype, N26) sono assimilate ai conti correnti e possono essere pignorate. Anche i conti online sono soggetti alla disciplina del pignoramento presso terzi; la banca deve eseguire l’ordine dell’AdER o del giudice.
18. Cosa devo fare se ricevo un pignoramento?
Occorre rivolgersi rapidamente a un avvocato e verificare la regolarità degli atti. Se vi sono vizi o prescrizione, si può proporre opposizione. In caso di debiti fiscali, si può chiedere la rateizzazione o aderire alla rottamazione per sospendere l’azione.
19. Posso aprire un nuovo conto dopo il pignoramento?
Sì, ma il creditore potrebbe pignorarlo se ha notizie del nuovo conto. Inoltre, aprire conti all’estero al solo fine di sottrarre somme ai creditori può integrare reati di occultamento di beni.
20. Quali sono i costi di una procedura di opposizione?
I costi dipendono dalla complessità del caso. In linea generale, per un ricorso urgente si prevedono spese di contributo unificato (circa 98 € per importi inferiori a 5.000 €) e onorari dell’avvocato. Tuttavia, se l’opposizione è fondata, è possibile recuperare le spese dal creditore.
Simulazioni pratiche e casi reali
Per comprendere l’impatto del pignoramento e le possibilità di difesa, analizziamo alcune simulazioni basate su casi tipici. I nomi sono di fantasia.
Caso A: Lavoratore dipendente con conto pignorato da creditore privato
Scenario: Marco, impiegato con stipendio netto di 1.800 € mensili, ha un debito di 3.500 € verso una finanziaria. Dopo aver ottenuto decreto ingiuntivo e precetto, il creditore notifica alla sua banca l’atto di pignoramento. Marco ha 2.600 € sul conto (che include lo stipendio appena accreditato). La banca blocca l’importo fino alla concorrenza del credito, aumentato di 1.600 € (soglia prevista per crediti tra 1.100,01 € e 3.200 €), quindi blocca 5.100 €. Tuttavia, sul conto sono presenti solo 2.600 €: la banca congela l’intera somma e ne dà comunicazione al giudice. Marco può presentarsi all’udienza e far valere il limite del triplo assegno sociale: 1.616,07 € sono impignorabili. Il giudice, accertato che le somme derivano dallo stipendio, dispone lo sblocco di 1.616,07 € e l’assegnazione al creditore del residuo (983,93 €). Per la quota restante del credito, il giudice dispone la cessione di un quinto dello stipendio direttamente dal datore di lavoro.
Caso B: Pensionato con pignoramento esattoriale
Scenario: Anna, pensionata di 72 anni, riceve una cartella esattoriale da 8.000 € per tributi non pagati. Non riuscendo a pagare entro 60 giorni, l’AdER le notifica il pignoramento del conto. Al momento della notifica, il conto presenta 2.200 €, frutto dell’ultima pensione di 1.500 € più risparmi. La banca blocca l’intera somma. Anna si rivolge all’avv. Monardo, il quale segnala che 1.616,07 € sono impignorabili in quanto triplo dell’assegno sociale; chiede inoltre la rateizzazione del debito in 72 rate. L’AdER accoglie la richiesta: dopo il pagamento della prima rata, la banca sblocca le somme eccedenti la quota impignorabile. Anna continuerà a pagare 111 € al mese e non subirà ulteriori pignoramenti finché rispetterà il piano.
Caso C: Professionista con conto in rosso
Scenario: Luca è un architetto con partita IVA. Ha debiti per 15.000 € verso l’INPS per contributi non versati. L’AdER notifica il pignoramento del conto corrente. In quel momento il conto è negativo (-200 €). Secondo la Cassazione 28520/2025, il pignoramento è comunque valido e la banca deve bloccare tutte le somme che verranno accreditate nei 60 giorni successivi . Nei giorni seguenti Luca riceve un bonifico da un cliente di 5.000 €: la banca congela la somma e la versa all’AdER fino a copertura del debito. Luca, sprovvisto di liquidità per le spese correnti, si rivolge allo studio Monardo. Gli avvocati consigliano di attivare la composizione negoziata della crisi presentando istanza di nomina dell’esperto negoziatore. Ottenuta la misura protettiva, l’AdER sospende il pignoramento e Luca può rinegoziare i debiti con una dilazione sostenibile, continuando la sua attività.
Caso D: Impresa con pignoramenti multipli
Scenario: La società Alfa S.r.l. ha tre debiti: 50.000 € verso una banca, 30.000 € verso l’INPS e 20.000 € verso l’AdER. Nel giro di pochi mesi riceve tre pignoramenti sul conto aziendale. La banca, come terzo pignorato, deve custodire l’importo più alto (credito della banca più la metà) fino all’udienza. Nel frattempo, l’AdER notifica un secondo pignoramento che comporta un ulteriore blocco di 60 giorni. L’impresa rischia il collasso per mancanza di liquidità. L’amministratore si rivolge allo studio Monardo, che avvia una procedura di concordato preventivo semplificato. Con l’ammissione alla procedura, tutte le azioni esecutive vengono sospese e l’azienda propone ai creditori un piano di pagamento in cinque anni con abbuono degli interessi. Il tribunale omologa il concordato e revoca i pignoramenti.
Conclusione
Il pignoramento del conto corrente è uno strumento potente ma, se gestito con competenza, può essere affrontato senza compromettere la propria stabilità finanziaria. Dal 2024 in avanti, grazie al Decreto PNRR e alle pronunce della Cassazione, la disciplina si è fatta più severa per i debitori ma anche più chiara: la banca deve custodire le somme solo entro limiti ben definiti; le pensioni e gli stipendi godono di protezioni; il pignoramento decade dopo dieci anni se il creditore non manifesta interesse; l’Agente della Riscossione deve rispettare i termini e gli avvisi.
Per i debitori è fondamentale agire tempestivamente: controllare le notifiche, verificare la regolarità degli atti, opporsi nei termini, richiedere la rateizzazione o la rottamazione e valutare l’accesso alle procedure di sovraindebitamento o di composizione negoziata. Molte controversie si risolvono prima che il pignoramento diventi definitivo. Affidarsi a professionisti qualificati consente di individuare la strategia più efficace e di evitare errori che potrebbero costare caro.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono consulenza specializzata su tutto il territorio nazionale: esaminano gratuitamente gli atti ricevuti, assistono nella presentazione di opposizioni, ricorsi e piani di pagamento, intervengono davanti ai giudici dell’esecuzione e all’Agente della Riscossione, e propongono soluzioni stragiudiziali. La loro competenza nel diritto bancario, tributario e nella gestione delle crisi consente di tutelare efficacemente i diritti dei debitori.
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