Istanza di sospensione delle procedure esecutive: quando e come presentarla?

Introduzione

Ricevere un atto di pignoramento, una cartella esattoriale o l’intimazione di un’esecuzione forzata rappresenta uno dei momenti più delicati e complessi per chi ha contratto debiti. Le procedure esecutive possono incidere pesantemente sul patrimonio e sul futuro finanziario di un imprenditore, di un professionista o di un privato. Ogni notifica comporta termini perentori, costi aggiuntivi e conseguenze che diventano irrimediabili se non si interviene in tempo. Nel diritto italiano, però, esistono rimedi per chiedere la sospensione del processo esecutivo e ottenere un temporaneo “respiro” utile a presentare opposizioni, rinegoziare il debito o aderire a strumenti alternativi come la rateizzazione o le definizioni agevolate. Comprendere quando è possibile presentare l’istanza di sospensione, quali norme la regolano e come impostare correttamente la difesa è decisivo per salvaguardare i propri beni.

In questa guida aggiornata a dicembre 2025 analizzeremo il quadro normativo e giurisprudenziale vigente, offrendo un percorso operativo che spiega passo dopo passo come presentare l’istanza di sospensione delle procedure esecutive e quali strategie legali affiancarvi. Il taglio è professionale e pratico, orientato alle esigenze del debitore. Ogni sezione contiene riferimenti a leggi, regolamenti, circolari e sentenze più recenti, con citazioni tratte da fonti ufficiali.

Prima di entrare nel merito delle norme, è utile ricordare che il ricorso a specialisti del settore permette di evitare errori irreversibili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti esperti in diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale. È fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e operatore qualificato come esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze, lo studio analizza gli atti esecutivi, predispone opposizioni e ricorsi, richiede sospensioni, tratta piani di rientro con i creditori e offre soluzioni giudiziali e stragiudiziali per mettere in salvo il patrimonio e ridurre il debito.

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1 – Quadro normativo e giurisprudenziale

1.1 Fondamenti codicistici: opposizioni e sospensione ex art. 615 e art. 624 c.p.c.

Il processo esecutivo inizia con un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, atto amministrativo definitivo) e un precetto. Il debitore può contestare l’esecuzione e chiedere la sospensione, ma deve rispettare termini stretti e motivi determinati. Gli strumenti principali sono l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), l’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) e l’istanza di sospensione del processo esecutivo disciplinata dall’art. 624 c.p.c. Nel caso di sospensione disposta in Cassazione o in appello, si applicano gli artt. 373 e 283 c.p.c.

Articolo 615 c.p.c. – opposizione all’esecuzione. La norma prevede che il debitore possa contestare il diritto di procedere all’esecuzione prima che questa inizi mediante l’opposizione al precetto. Quando l’esecuzione è già iniziata, l’opposizione si propone con atto di citazione davanti al giudice dell’esecuzione. Il giudice fissa l’udienza e può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo se ricorrono gravi motivi . L’opposizione non è più proponibile quando l’esecuzione è conclusa con la vendita o l’assegnazione, salvo il caso in cui il diritto sia estinto per prescrizione.

Articolo 624 c.p.c. – sospensione per opposizione. Questa disposizione consente al giudice dell’esecuzione di sospendere il processo se viene proposta opposizione ex artt. 615 o 619 c.p.c. e sussistono gravi motivi. La sospensione può essere subordinata a cauzione e si impugna con reclamo. Se la sospensione non è impugnata o è confermata in sede di reclamo, e la causa di merito non è introdotta entro il termine assegnato, il giudice dichiara l’estinzione del processo esecutivo e dispone la cancellazione del pignoramento . Questa regola mira a evitare che le procedure restino sospese senza un giudizio di merito.

Articolo 624‑bis c.p.c. – sospensione su istanza congiunta dei creditori. Inserita nel 2015, la norma prevede che tutti i creditori muniti di titolo esecutivo possano chiedere congiuntamente la sospensione del processo esecutivo per un periodo non superiore a 24 mesi. La richiesta deve essere depositata entro termini precisi (almeno 20 giorni prima del deposito delle offerte o 15 giorni prima dell’asta). Il giudice decide entro 10 giorni e può revocare l’ordine di sospensione su richiesta anche di un solo creditore, sentito il debitore . Questa ipotesi, poco utilizzata nella pratica, consente ai creditori di differire la vendita del bene pignorato per favorire trattative stragiudiziali.

Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). È il rimedio per contestare la regolarità formale degli atti esecutivi (pignoramento, decreto di trasferimento, ordinanza di distribuzione). Va proposta entro cinque giorni dall’atto o dalla sua conoscenza. Anche qui il giudice dell’esecuzione può sospendere il processo se ritiene fondati i motivi.

Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.). Spetta a chi non è parte del processo esecutivo ma si ritiene leso da un pignoramento (per esempio chi rivendica la proprietà del bene). Il giudice decide con rito sommario e può sospendere l’esecuzione.

1.2 Sospensioni in appello e in Cassazione: artt. 283 e 373 c.p.c.

Quando la pretesa del creditore è fondata su una sentenza di primo grado, l’impugnazione non blocca automaticamente l’esecuzione. L’art. 282 c.p.c. prevede infatti la provvisoria esecutività delle sentenze. Tuttavia, l’appellante può chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva in base all’art. 283 c.p.c. Nel testo riformato dalla “riforma Cartabia” (d.lgs. 149/2022, in vigore dal 1° gennaio 2023), la sospensione è concessa se l’impugnazione appare manifestamente fondata o se dall’esecuzione può derivare un pregiudizio grave e irreparabile . Il giudice può subordinare la sospensione al versamento di una cauzione e, se l’istanza è manifestamente infondata, può condannare l’istante a una sanzione pecuniaria da 250 a 10 000 euro . Il provvedimento di sospensione è pronunciato con ordinanza non impugnabile.

In Cassazione l’appello non sospende l’esecuzione. L’art. 373 c.p.c. dispone che il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può sospendere l’esecuzione se dalla sua immediata esecuzione può derivare un danno grave e irreparabile e se il ricorso non è manifestamente infondato . La parte che richiede la sospensione può dover prestare una cauzione. Il decreto di sospensione è sempre revocabile.

1.3 Esecuzione immobiliare e onere di rinnovare la trascrizione

Un pignoramento immobiliare trascritto nei registri immobiliari dura vent’anni; se entro tale termine l’esecuzione non si conclude o non viene rinnovata la trascrizione, il pignoramento diventa inefficace. Questo onere di rinnovazione sussiste anche se il processo esecutivo è stato sospeso: lo ha ribadito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 15241/2025. La Suprema Corte ha stabilito che l’omessa rinnovazione della trascrizione comporta l’improseguibilità dell’esecuzione, nonostante la sospensione o un’aggiudicazione provvisoria . La sospensione blocca gli atti esecutivi, ma non sospende l’obbligo del creditore di conservare gli effetti della trascrizione; in caso contrario il pignoramento decade .

1.4 Sospensioni speciali: vittime di usura, usucapione e crisi d’impresa

1.4.1 Vittime di usura ed estorsione

La legge 23 febbraio 1999, n. 44 ha introdotto misure di sostegno per le vittime di usura ed estorsione. L’art. 20 prevede che chi chiede il contributo al Fondo di solidarietà beneficia della sospensione dei termini di pagamento dei mutui, dei termini di prescrizione e decadenza e soprattutto della sospensione delle procedure esecutive sui beni mobili e immobili per due anni . L’esecuzione di ordinanze di sgombero e l’esercizio dei diritti del creditore sono sospesi per il medesimo periodo. La norma mira a proteggere i beni delle vittime fino all’erogazione del contributo.

1.4.2 Crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012)

La legge 3/2012 permette a privati non fallibili e professionisti di accedere a tre procedure di composizione della crisi: accordo di ristrutturazione, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio. L’art. 10 della legge stabilisce che, dopo l’ammissione della proposta di accordo, il giudice dispone che fino all’omologa definitiva non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né sequestri sui beni del debitore . Il divieto opera solo dopo il decreto di apertura della procedura; la semplice proposta non sospende di per sé l’esecuzione . Il provvedimento comporta anche la sospensione del decorso degli interessi sul debito . Analoga protezione vale per il piano del consumatore e per la liquidazione del patrimonio: dalla data di apertura del procedimento è vietato iniziare o proseguire azioni esecutive e la sospensione dura fino all’omologa o alla chiusura della procedura .

1.4.3 Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019)

Per le imprese soggette a liquidazione giudiziale (l’ex fallimento), l’art. 150 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza dispone che, dalla dichiarazione di apertura della liquidazione, nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura . La norma riproduce l’art. 51 della vecchia legge fallimentare e garantisce il concorso formale dei creditori: tutti devono rivolgersi al curatore e non possono agire individualmente.

1.4.4 Misure protettive nella composizione negoziata

Con il D.L. 118/2021 convertito in L. 147/2021 è stata introdotta la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. L’accesso alla piattaforma con la nomina di un esperto genera misure protettive e cautelari: il tribunale può disporre la sospensione delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’imprenditore per consentire le trattative. La durata massima delle misure protettive è oggi di 12 mesi, prorogabile in casi eccezionali. Il Codice della crisi (art. 18) disciplina la durata delle misure protettive e le condizioni per prorogarle. In pratica, l’istanza di sospensione nell’ambito della composizione negoziata avviene dinanzi al tribunale e richiede la dimostrazione dell’utilità delle trattative.

1.5 Definizioni agevolate e rateizzazione: effetti sospensivi

Le disposizioni fiscali possono sospendere le procedure esecutive su istanza del debitore. Nella legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) è stata prevista la rottamazione quater delle cartelle esattoriali; il decreto Milleproroghe 2024 ha consentito la riammissione per chi era decaduto. La domanda di riammissione, da presentare entro il 30 aprile 2025, sospende i fermi e i pignoramenti in corso e impedisce nuovi atti esecutivi fino alla scadenza della prima rata dovuta il 31 luglio 2025 . Dopo la presentazione dell’istanza, il contribuente non subisce compensazioni automatiche tra debiti e crediti fiscali .

Un’altra sospensione deriva dalla rateizzazione delle cartelle esattoriali. Dal 1° gennaio 2025 il D.Lgs. 110/2024 ha modificato l’art. 19 del DPR 602/1973 aumentando il numero di rate da 72 a 120 e semplificando le domande per importi fino a 120 000 euro . La richiesta di rateizzazione ordinaria (fino a 84 rate) o straordinaria (fino a 120 rate) si presenta online o agli sportelli; l’accoglimento sospende le azioni esecutive e i fermi amministrativi . La decadenza dal piano avviene in caso di mancato pagamento di cinque rate (per i piani dal 2022) o otto rate non consecutive , dopo di che l’esecuzione può essere riavviata.

1.6 Giurisprudenza recente della Corte di cassazione

Oltre all’ordinanza n. 15241/2025 sulla rinnovazione della trascrizione, la Corte di cassazione ha emesso altre pronunce rilevanti:

  • Ordinanza n. 17661/2025 (30 giugno 2025) – La Suprema Corte ha ribadito che l’estinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell’art. 624 c.p.c. si verifica anche quando la sospensione è disposta dal tribunale in sede di reclamo. In assenza di riassunzione del giudizio di merito entro i termini, il processo esecutivo si estingue . La massima chiarisce che la mancata riattivazione comporta la cancellazione del pignoramento e la liberazione dei beni.
  • Ordinanza n. 15143/2025 – Pur non avendo accesso diretto alla motivazione integrale, è noto che la Cassazione ha confermato l’onere di rinnovare la trascrizione del pignoramento entro vent’anni anche quando il giudizio è sospeso, ponendo così ulteriore enfasi sulla necessità di vigilare sui termini.
  • Sentenza n. 22715/2023 (sez. I civile) – la Corte ha affermato che spetta al giudice dell’esecuzione e non al giudice del sovraindebitamento disporre la sospensione delle procedure esecutive nei casi di accesso alla legge 3/2012, sancendo una rigida separazione di competenze. Le procedure di sovraindebitamento non possono “paralizzare” automaticamente l’esecuzione se il giudice dell’esecuzione non dichiara la sospensione.

Questi precedenti sottolineano l’importanza di agire tempestivamente, di rispettare i termini per la riassunzione e di verificare tutti gli adempimenti di conservazione degli atti (come la rinnovazione della trascrizione del pignoramento).

2 – Procedura passo‑passo per chiedere la sospensione dell’esecuzione

Presentare un’istanza di sospensione richiede accuratezza e rispetto di termini perentori. Di seguito proponiamo un percorso operativo dal momento della notifica del precetto o dell’atto esecutivo fino alla discussione dell’istanza davanti al giudice. Le tempistiche fanno riferimento alla normativa vigente a dicembre 2025. Nelle tabelle al termine di questa sezione sono sintetizzati i termini principali.

2.1 Ricezione del titolo esecutivo e analisi preliminare

  1. Notifica del precetto o della cartella esattoriale. Il creditore titolare di un titolo esecutivo notifica al debitore il precetto (art. 480 c.p.c.) e gli assegna un termine di 10 giorni per adempiere. Nel caso delle cartelle esattoriali, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica una cartella con intimazione di pagamento entro 60 giorni.
  2. Controllo dei vizi formali e sostanziali. È essenziale verificare che il titolo sia valido (esistenza, certezza e liquidità del credito), che la notifica del precetto rispetti i termini, che l’atto sia stato notificato al domicilio corretto e che siano decorsi i termini per la prescrizione. In caso di cartelle, bisogna verificare la correttezza degli importi iscritti a ruolo e la legittimità della stessa cartella.
  3. Richiesta di assistenza legale. Il debitore contatta un professionista specializzato in procedure esecutive. L’Avv. Monardo e il suo staff possono richiedere copia integrale del fascicolo esecutivo, analizzare il titolo, rilevare eccezioni di merito (ad esempio nullità, estinzione o inesigibilità del credito) e di forma (notifiche errate, carenza di procura). In questa fase vengono valutate anche strade alternative (rateizzazione, definizioni agevolate) compatibili con la sospensione.

2.2 Scelta del rimedio: quale opposizione proporre

  • Opposizione ex art. 615 c.p.c. (all’esecuzione). Si propone quando il debitore contesta la legittimità sostanziale dell’esecuzione, ad esempio affermando che il debito è inesistente, estinto o prescritto, oppure che il titolo non è valido. Se l’esecuzione non è ancora iniziata, l’opposizione si propone davanti al giudice competente per materia e territorio attraverso atto di citazione con richiesta di sospensione del titolo (il giudice può sospendere se sussistono gravi motivi ). Se il processo esecutivo è già pendente, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione.
  • Opposizione ex art. 617 c.p.c. (agli atti esecutivi). È il rimedio per eccepire vizi formali degli atti compiuti dal creditore o dal giudice (pignoramento, ordinanza di vendita, decreto di trasferimento). Si propone entro 5 giorni dalla conoscenza dell’atto; il giudice fissa l’udienza e decide con ordinanza. Anche qui è possibile chiedere la sospensione del processo.
  • Opposizione ex art. 619 c.p.c. (di terzo). Riguarda i terzi che vantano diritti sul bene pignorato. L’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione che può sospendere il processo e decidere sulla proprietà o il possesso.

La scelta del rimedio è cruciale perché determina termini diversi. Impugnare l’atto sbagliato può rendere improcedibile il ricorso. Per questo si raccomanda di rivolgersi a professionisti che analizzino gli atti e individuino l’opposizione corretta.

2.3 Redazione dell’istanza di sospensione e deposito

Una volta individuato il rimedio, occorre predisporre l’istanza di sospensione. Essa contiene:

  1. Indicazione del giudice competente. Per l’esecuzione mobiliare presso il debitore o presso terzi, il giudice competente è il tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o il domicilio. Per l’esecuzione immobiliare, è competente il tribunale dove si trovano i beni.
  2. Esposizione dei fatti e dei motivi. L’istanza deve illustrare i motivi per cui la procedura esecutiva è illegittima o per cui l’esecuzione creerebbe un danno grave e irreparabile (ad esempio: la vendita dell’immobile comprometterebbe la casa di abitazione senza possibilità di riacquisto, oppure l’azienda perderebbe i beni strumentali con pregiudizio irreversibile). Occorre allegare documenti e prove (titolo, notifiche, estratti conto, eventuali pagamenti).
  3. Richiesta di sospensione. Si chiede al giudice di sospendere la procedura esecutiva ai sensi dell’art. 624 c.p.c. (in caso di opposizione) o dell’art. 283 o 373 c.p.c. (se si impugna una sentenza) o della normativa speciale (codice della crisi, legge 3/2012). Può essere richiesto che la sospensione sia subordinata alla prestazione di cauzione, offrendo garanzie (ad esempio fideiussione bancaria). Il professionista valuta l’opportunità di proporre la cauzione per rafforzare la richiesta.
  4. Proposta di riassunzione. In caso di opposizione, bisogna introdurre contestualmente il giudizio di merito o impegnarsi a farlo entro il termine indicato nel provvedimento di sospensione; altrimenti il processo esecutivo si estingue .
  5. Deposito telematico o presso la cancelleria. Dal 2014 il processo esecutivo è telematico: gli atti vanno depositati via PEC nel Portale dei Servizi Telematici (PST) del Ministero della Giustizia. È necessario essere dotati di firma digitale e pagare il contributo unificato.

2.4 Discussione e decisione dell’istanza

Il giudice fissa una udienza per discutere l’istanza. In questa fase:

  • Le parti espongono oralmente i motivi e depositano ulteriori memorie.
  • Il giudice verifica i gravi motivi previsti dagli artt. 615, 624 e 283 c.p.c., valutando la fondatezza dell’opposizione e il pericolo di un danno grave e irreparabile per il debitore.
  • Se ritiene sussistenti i presupposti, può sospendere l’esecuzione con ordinanza. L’ordinanza è reclamabile entro 15 giorni dinanzi al collegio; in Cassazione la decisione è impugnabile con ricorso ex art. 111 Cost.
  • Qualora ritenga l’istanza manifestamente infondata, il giudice può rigettarla e, in caso di istanza ex art. 283 c.p.c., infliggere la sanzione pecuniaria .

Dopo la sospensione, se il creditore non impugna o se il provvedimento è confermato, il debitore deve introdurre il giudizio di merito (ad esempio proponendo l’azione di accertamento negativo del credito) entro il termine fissato dal giudice. In mancanza, la procedura esecutiva è dichiarata estinta .

2.5 Estinzione del processo esecutivo e rinnovazione della trascrizione

È bene ricordare che la sospensione non elimina l’obbligo di compiere gli atti di conservazione degli effetti. Nel pignoramento immobiliare il creditore deve rinnovare la trascrizione ogni vent’anni; se omette il rinnovo, l’esecuzione diventa improseguibile . Inoltre, se la sospensione è disposta in sede di reclamo, occorre riassumere il giudizio di merito nei termini; in difetto, la procedura si estingue . L’eventuale estinzione comporta la liberazione del bene pignorato, la restituzione di somme accantonate e la cancellazione delle iscrizioni.

2.6 Tabella riassuntiva dei termini principali

Procedura / AttoTermine per proporre l’opposizione o l’istanzaNormativa di riferimento
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – prima dell’inizio20 giorni dalla notifica del precettoArt. 615 c.p.c.; il giudice può sospendere l’efficacia del titolo se sussistono gravi motivi
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – dopo l’inizioCon ricorso al giudice dell’esecuzione entro la prima udienza utileArtt. 615 e 618 c.p.c.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)5 giorni dall’atto o dalla sua conoscenzaArt. 617 c.p.c.
Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)Fino all’aggiudicazione o assegnazioneArt. 619 c.p.c.
Istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. in appelloCon l’atto di impugnazione o successivamente se cambiano le circostanzeArt. 283 c.p.c.; sospensione concessa se l’impugnazione è manifestamente fondata o se l’esecuzione causa un danno irreparabile
Istanza di sospensione ex art. 373 c.p.c. in CassazioneCon ricorso separato al giudice di primo grado o al collegioArt. 373 c.p.c.; occorre dimostrare il rischio di danno grave e irreparabile
Domanda di riammissione alla rottamazione quaterEntro 30 aprile 2025L. 197/2022; D.L. 202/2024; la domanda sospende ferma e pignoramenti fino alla prima rata
Richiesta di rateizzazione ordinaria (fino a 84 rate)In qualsiasi momento; l’istanza sospende le azioni esecutiveArt. 19 DPR 602/1973 come modificato dal D.Lgs. 110/2024
Richiesta di rateizzazione straordinaria (fino a 120 rate)In qualsiasi momento; richiede documentazione economicaD.Lgs. 110/2024
Trascrizione del pignoramento immobiliareDeve essere rinnovata ogni 20 anniArt. 2668 ter c.c.; omissione comporta l’improseguibilità dell’esecuzione

3 – Difese e strategie legali

La richiesta di sospensione è solo uno degli strumenti difensivi a disposizione del debitore. Una strategia efficace combina l’opposizione alla procedura con l’analisi di tutti i vizi del titolo e delle notifiche, la negoziazione con i creditori e l’utilizzo degli strumenti di composizione della crisi. Di seguito presentiamo le principali linee difensive, illustrate con esempi pratici.

3.1 Eccezioni di merito e di forma: come contestare il titolo

  1. Assenza o invalidità del titolo esecutivo. Il creditore deve essere in possesso di un titolo valido (sentenza passata in giudicato, decreto ingiuntivo non opposto, contratto di mutuo con clausola esecutiva, cartella esattoriale definitiva). Se manca il titolo o se è stato annullato (ad esempio per nullità della delibera condominiale, o per difetti del contratto di mutuo), la procedura è radicalmente nulla. La contestazione dell’esistenza del titolo deve essere sollevata con opposizione ex art. 615 c.p.c.
  2. Prescrizione del diritto. Molti crediti si prescrivono in 5, 10 o 20 anni, a seconda della natura (es. 10 anni per crediti derivanti da sentenze). Il debitore può opporsi se sono trascorsi i termini senza che il creditore abbia interrotto la prescrizione. Ad esempio, una cartella esattoriale notificata nel 2010 potrebbe essere prescritta se l’Agenzia non ha compiuto atti interruttivi.
  3. Nullità della notifica. Notifiche effettuate a un indirizzo errato, a soggetti diversi dal destinatario o senza deposito presso la casa comunale sono nulle. La notifica del precetto o della cartella errata impedisce la decorrenza dei termini per la proposizione dell’esecuzione; la nullità può essere fatta valere con opposizione agli atti.
  4. Inesigibilità o indebita liquidazione del credito. Le somme richieste potrebbero essere errate perché comprendono interessi usurari, spese o commissioni non dovute. Ad esempio, in un contratto di finanziamento possono essere calcolati tassi superiori al limite fissato dalla legge antiusura; la clausola è nulla e il creditore può perdere il diritto agli interessi.
  5. Eccezioni relative a fideiussioni e garanzie. Molte procedure esecutive vengono avviate contro fideiussori. Le fideiussioni contenenti clausole “a prima richiesta” o “omnibus” conformi agli schemi ABI del 2002 sono state ritenute nulle dall’Antitrust e da varie pronunce di merito. Il fideiussore può opporsi sostenendo la nullità della garanzia.
  6. Vizi dell’atto di pignoramento. Il pignoramento deve contenere l’ingiunzione al debitore di non sottrarre i beni, la descrizione dei beni stessi e l’indicazione del titolo. Se mancano questi elementi, l’atto è nullo. Anche la notifica a mezzo PEC deve essere firmata digitalmente; in caso contrario è nulla.

L’esito di queste contestazioni può portare alla revoca del pignoramento, alla riduzione del debito o alla sua integrale caducazione.

3.2 Negoziazione con il creditore e accordi stragiudiziali

In molti casi è possibile ottenere la sospensione del processo esecutivo mediante accordi con il creditore. Una volta presentata l’opposizione e ottenuta la sospensione, il debitore può proporre un piano di rientro in cui si impegna a pagare il debito in rate più sostenibili. Tali accordi, se accettati, vengono formalizzati in scrittura privata e possono prevedere la rinuncia al pignoramento o la sua revoca. L’assistenza di un avvocato esperto consente di negoziare riduzioni di interessi e spese.

3.3 Richiesta di rateizzazione e definizioni agevolate

Come visto nel paragrafo 1.5, la domanda di rateizzazione o di definizione agevolata (rottamazione) sospende l’esecuzione e consente di rientrare dal debito in modo dilazionato. È importante presentare la domanda nei termini e allegare la documentazione richiesta. Ad esempio, la rateizzazione ordinaria consente fino a 84 rate per debiti fino a 120 000 euro ; quella straordinaria prevede fino a 120 rate per importi superiori, ma richiede la certificazione ISEE o altri indici finanziari . La domanda deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tramite portale online o PEC. In attesa della risposta, l’Agenzia non può avviare pignoramenti né iscrivere fermi amministrativi.

La definizione agevolata (rottamazione) permette di pagare solo la quota capitale e le spese esecutive, con la cancellazione degli interessi di mora e delle sanzioni. Nella rottamazione quater introdotta dalla legge di bilancio 2023 e prorogata nel 2024, la domanda di riammissione sospende le procedure esecutive sino alla scadenza della prima rata . Chi decade dal piano per il mancato pagamento di alcune rate può chiedere una nuova rateizzazione, ma con perdita dei benefici.

3.4 Procedura di sovraindebitamento e composizione della crisi

Per soggetti non fallibili (consumatori, professionisti e piccoli imprenditori) la procedura di sovraindebitamento consente di bloccare tutte le azioni esecutive e ottenere un accordo con i creditori omologato dal tribunale. Presentando la proposta e ottenuto il decreto di apertura, il giudice ordina la sospensione di tutte le procedure esecutive e di pagamento . Questo permette al debitore di ristrutturare i debiti e, in caso di piano del consumatore, ottenere anche l’esdebitazione residua al termine del piano. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento, segue l’intera procedura, dalla predisposizione del piano alla rappresentanza davanti al tribunale e all’organismo di composizione.

3.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa e concordato

Per le imprese che versano in uno stato di crisi ma vogliono evitare la liquidazione giudiziale, la composizione negoziata offre un percorso meno traumatico. L’imprenditore, assistito da un professionista indipendente, accede alla piattaforma telematica e avvia le trattative con i creditori. Il tribunale può concedere misure protettive che sospendono le azioni esecutive e cautelari per consentire l’esito delle trattative. Se l’accordo non va a buon fine, si può accedere al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione previsti dal codice della crisi. Anche queste procedure comportano la sospensione delle azioni esecutive individuali finché non sono decise dal giudice.

3.6 Ricorso all’autotutela amministrativa

Nei confronti di cartelle esattoriali illegittime o sanzioni tributarie infondate, è possibile presentare istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate o all’ente creditore. L’istanza chiede l’annullamento o la rettifica dell’atto per errori materiali, doppie iscrizioni, prescrizione o vizi di notifica. L’amministrazione può sospendere in via amministrativa l’esecuzione fino alla decisione sull’istanza. Sebbene non sia un diritto in senso stretto, l’autotutela spesso evita il contenzioso e riduce i costi.

3.7 Usura, estorsione e tutela penale

Quando il debito deriva da fenomeni illeciti come l’usura o l’estorsione, occorre attivare i rimedi previsti dalla legge 44/1999. Presentando domanda al Fondo di solidarietà si ottiene la sospensione di tutte le procedure esecutive per due anni . È fondamentale segnalare i fatti alle autorità competenti (forze dell’ordine, magistratura) e allegare la documentazione che dimostra l’usura o l’estorsione. La sospensione consente alla vittima di organizzare la propria difesa senza l’urgenza dell’espropriazione.

3.8 Conservazione dei beni e tutela dell’abitazione principale

Una delle preoccupazioni maggiori dei debitori è il pignoramento della prima casa. In ambito fiscale, la legge vieta l’espropriazione dell’abitazione principale per debiti inferiori a 120 000 euro. Tuttavia, se l’immobile non è l’unico e il debito è elevato, il pignoramento può essere avviato. Le opposizioni e l’istanza di sospensione devono evidenziare l’urgenza di proteggere la casa di abitazione, soprattutto se vi risiedono soggetti fragili (minori, anziani, disabili). In materia di pignoramento immobiliare il giudice può autorizzare la vendita con incanto solo dopo tre tentativi andati deserti; durante questo periodo il debitore può proporre accordi con i creditori.

4 – Strumenti alternativi alle procedure esecutive

Oltre alla sospensione giudiziale, l’ordinamento offre vari strumenti per regolarizzare la posizione debitoria e prevenire l’esecuzione. Questi strumenti possono essere attivati prima o durante il processo esecutivo e hanno spesso effetto sospensivo.

4.1 Rateizzazione e piani di rientro

Come anticipato, dal 2025 la rateizzazione delle cartelle consente di dilazionare il debito fino a 10 anni. Le novità introdotte dal D.Lgs. 110/2024 prevedono un aumento progressivo delle rate da 72 a 120 e una rateizzazione semplificata per debiti fino a 120 000 euro, che richiede solo una dichiarazione di difficoltà economica . Per importi superiori occorre presentare ISEE o indici finanziari . La sospensione dell’esecuzione opera non appena l’Agenzia riceve la domanda; se viene accolta, l’esecuzione resta sospesa finché il contribuente paga regolarmente le rate .

4.2 Definizioni agevolate (rottamazione)

Dal 2016 le leggi di bilancio hanno introdotto varie edizioni di definizioni agevolate (rottamazione ter, quater, quinquies). La rottamazione quater prevista dalla L. 197/2022 consente di pagare solo l’imposta e le spese esecutive. La riammissione scaduta nel 2025 permette di presentare domanda entro il 30 aprile 2025 con sospensione delle procedure esecutive fino al 31 luglio 2025 . È probabile che nel 2026 venga approvata una rottamazione quinquies con nuove regole. In ogni caso è opportuno verificare la normativa vigente al momento della domanda.

4.3 Stralcio parziale e saldo e stralcio

Il saldo e stralcio è un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per pagare una quota (di solito tra il 35 % e il 50 %) del debito residuo in un’unica soluzione o con poche rate, ottenendo la cancellazione del restante. Non è un diritto, ma un’opportunità che l’ente può concedere in presenza di gravi difficoltà economiche documentate. Anche gli enti creditori privati (banche, finanziarie) possono accettare un saldo e stralcio negoziato. Il saldo e stralcio sospende l’esecuzione se l’ente accetta la proposta.

4.4 Esdebitazione e riabilitazione

Nell’ambito della legge 3/2012 e del Codice della crisi è prevista l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui al termine della procedura di liquidazione o del piano del consumatore. Per ottenere l’esdebitazione occorre dimostrare di aver collaborato lealmente con i creditori e di non aver aggravato la situazione. L’esdebitazione comporta la cancellazione delle procedure esecutive pendenti e consente al debitore di ripartire con un patrimonio “pulito”.

4.5 Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione

Le imprese in stato di insolvenza possono accedere al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione previsti dal Codice della crisi. La presentazione della domanda al tribunale produce l’effetto di sospendere le azioni esecutive individuali ai sensi dell’art. 150 c.c.i.i. (che riproduce l’art. 51 l.f.) . I creditori vengono chiamati a votare la proposta; se omologata, l’esecuzione cede il passo alla procedura concorsuale.

4.6 Piano del consumatore e ristrutturazione dei debiti del consumatore

Per i consumatori e i professionisti, il piano del consumatore disciplinato dalla legge 3/2012 consente di ristrutturare i debiti senza l’assenso dei creditori. Presentata la domanda, il giudice può sospendere le azioni esecutive; se il piano è omologato, i creditori possono agire solo dopo l’eventuale inadempimento. Con il Codice della crisi, il piano del consumatore è stato ricondotto tra i piani di ristrutturazione dei debiti del consumatore con regole analoghe.

4.7 Piani attestati di risanamento e accordi in esecuzione

Il Codice della crisi prevede anche i piani attestati di risanamento e gli accordi in esecuzione di piani attestati (art. 56). Si tratta di accordi con banche e principali creditori che, se attestati da un professionista indipendente, sospendono temporaneamente le azioni esecutive per consentire la ristrutturazione. Tali strumenti richiedono un lavoro tecnico di predisposizione dei piani e l’assenso dei maggiori creditori.

5 – Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori frequenti

  1. Ignorare le notifiche. Molte persone non ritirano le raccomandate o non aprono la PEC. In realtà, la notifica si perfeziona comunque dopo 10 giorni e i termini decorrono. Ignorare un precetto o una cartella comporta la perdita dei termini per l’opposizione e la possibilità che l’esecuzione prosegua senza difesa.
  2. Proporre il ricorso sbagliato. Chi contesta la legittimità del titolo non può proporre opposizione agli atti (art. 617), pena l’inammissibilità. Similmente, l’opposizione ex art. 615 dopo la vendita è inammissibile. È fondamentale individuare il rimedio corretto.
  3. Confondere la sospensione con l’estinzione. L’istanza di sospensione non estingue la procedura: l’esecuzione è semplicemente congelata. Se non si riassume il giudizio di merito entro i termini, l’esecuzione riprende o si estingue a seconda dei casi . È quindi necessario monitorare i termini.
  4. Non rinnovare la trascrizione. Nel pignoramento immobiliare il creditore deve rinnovare la trascrizione ogni vent’anni anche se l’esecuzione è sospesa . La mancata rinnovazione comporta l’improseguibilità dell’esecuzione, ma il debitore può comunque subire un nuovo pignoramento se il debito persiste.
  5. Richiedere la rateizzazione senza valutare gli effetti. La rateizzazione sospende l’esecuzione ma comporta il riconoscimento del debito. Se il debito è contestabile, è preferibile impugnare prima la cartella e chiedere la sospensione giudiziale. Richiedere la rateizzazione può precludere la possibilità di far valere vizi del titolo.
  6. Trascurare gli interessi e le spese. Il pagamento in ritardo delle rate di un piano comporta sanzioni e interessi elevati. È importante verificare l’ammontare degli interessi applicati e negoziare, se possibile, una riduzione.
  7. Sottovalutare l’importanza dell’assistenza professionale. Le procedure esecutive sono complesse e richiedono esperienza. Presentare ricorsi fai‑da‑te può portare a errori formali che pregiudicano l’esito della difesa. Affidarsi a un avvocato esperto permette di individuare la strategia più efficace.

5.2 Consigli pratici

  • Conservare tutta la documentazione. Raccogliere notifiche, ricevute di raccomandate, estratti di ruolo e pagamenti è indispensabile per costruire una difesa solida.
  • Agire tempestivamente. Non aspettare l’udienza di vendita o la notifica del pignoramento. Prima si agisce, maggiori sono le possibilità di ottenere la sospensione e di negoziare con i creditori.
  • Utilizzare la PEC. Iscriversi a un servizio di posta elettronica certificata consente di ricevere le notifiche e inviare rapidamente le istanze. Dal 2023 molte comunicazioni avvengono solo tramite PEC.
  • Verificare la sussistenza di più debiti. In presenza di diversi creditori, una procedura di sovraindebitamento o un piano di ristrutturazione può offrire una soluzione unitaria. Valutare con un professionista la fattibilità dell’accesso alla legge 3/2012 o al codice della crisi.
  • Attenzione alle scadenze fiscali. Le definizioni agevolate e le rateizzazioni hanno termini di adesione e di pagamento rigidi. Per esempio, la riammissione alla rottamazione quater scadeva il 30 aprile 2025 ; dal 2026 ci potrebbero essere nuove misure, ma occorre monitorare costantemente le circolari dell’Agenzia delle Entrate.

6 – Domande frequenti (FAQ)

  1. Che cos’è l’istanza di sospensione del processo esecutivo?\ È una richiesta rivolta al giudice dell’esecuzione (o al giudice dell’impugnazione) affinché sospenda temporaneamente la procedura di esecuzione forzata. La sospensione può essere disposta in presenza di gravi motivi o quando l’opposizione appare fondata .
  2. Quando posso chiedere la sospensione ex art. 615 c.p.c.?\ La richiesta è possibile quando si contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione e si propone l’opposizione all’esecuzione. Può essere chiesta prima dell’inizio dell’esecuzione con l’opposizione al precetto oppure durante l’esecuzione .
  3. Quali sono i presupposti per la sospensione in appello?\ Secondo l’art. 283 c.p.c. riformato, l’appellante può ottenere la sospensione se l’impugnazione è manifestamente fondata o se l’esecuzione provocherebbe un danno grave e irreparabile . Il giudice può imporre una cauzione e sanzionare le richieste manifestamente infondate .
  4. Chi decide sulla sospensione in Cassazione?\ L’art. 373 c.p.c. prevede che la sospensione sia pronunciata dal giudice che ha emesso la sentenza impugnata (tribunale o corte d’appello) se l’esecuzione può causare un danno grave e irreparabile . È una misura eccezionale e richiede cauzione.
  5. Che succede se il giudizio di merito non viene riassunto dopo la sospensione?\ Se la causa di merito non è introdotta o riassunta entro il termine assegnato, il processo esecutivo si estingue e il pignoramento viene cancellato . Lo ha confermato la Cassazione con l’ordinanza n. 17661/2025 .
  6. Posso sospendere un pignoramento immobiliare già in corso?\ Sì, proponendo opposizione agli atti esecutivi se ci sono vizi dell’atto o opposizione all’esecuzione per contestare il titolo. È possibile chiedere la sospensione ex art. 624 c.p.c.; tuttavia, il giudice valuterà se sussistono gravi motivi. Nel frattempo il creditore deve rinnovare la trascrizione ogni vent’anni .
  7. La sospensione ferma anche l’accumulo degli interessi?\ Nel processo esecutivo civile, la sospensione blocca gli atti ma non ferma la maturazione degli interessi sul debito. Nelle procedure di sovraindebitamento, invece, la sospensione del decorso degli interessi può essere ordinata dal giudice . Occorre leggere attentamente il provvedimento.
  8. È possibile sospendere l’esecuzione con la rateizzazione?\ Sì. La presentazione della domanda di rateizzazione, se accolta, sospende l’esecuzione e i fermi amministrativi . Tuttavia, se il piano decade per mancato pagamento, l’esecuzione riprende .
  9. Quali documenti servono per chiedere la sospensione?\ Serve il titolo esecutivo impugnato (sentenza, contratto, cartella), la notifica del precetto o del pignoramento, l’atto di pignoramento se già eseguito, eventuali ricevute di pagamento, documenti che attestano la situazione economica e, nel caso di sovraindebitamento, la documentazione fiscale (dichiarazioni dei redditi, stato di famiglia, estratti conto).
  10. Posso ottenere la sospensione anche se non ho un avvocato?\ Per l’opposizione all’esecuzione davanti al tribunale è necessaria l’assistenza di un avvocato, salvo che l’importo del credito non superi 1 100 euro. Tuttavia, anche quando non obbligatorio, è altamente consigliato farsi assistere da un professionista per evitare errori formali.
  11. Quanto tempo dura la sospensione?\ La durata dipende dal provvedimento: può essere fissata fino alla pronuncia nel giudizio di merito, oppure per un periodo definito (ad esempio 24 mesi nel caso della sospensione su istanza congiunta dei creditori ). Nel sovraindebitamento la sospensione dura fino all’omologa del piano ; nel concordato preventivo, fino all’omologa .
  12. Cos’è la sospensione per vittime di usura o estorsione?\ Chi subisce usura o estorsione e chiede il contributo al Fondo di solidarietà ottiene la sospensione delle procedure esecutive su beni mobili e immobili per due anni . Durante questo periodo non decorrono interessi di mora e non si prescrivono i diritti.
  13. È possibile sospendere un pignoramento presso terzi (stipendio o conto corrente)?\ Sì. Se il debitore propone opposizione al pignoramento e dimostra gravi motivi, il giudice può sospendere la procedura. Tuttavia, nel pignoramento presso terzi le somme già accantonate rimangono vincolate e saranno distribuite solo dopo la decisione.
  14. Come incide la riforma Cartabia sulla sospensione?\ La riforma Cartabia del processo civile (D.Lgs. 149/2022) ha specificato i presupposti per la sospensione in appello, introdotto sanzioni per le istanze infondate e chiarito che la sospensione può riguardare sia l’efficacia della sentenza che l’esecuzione già avviata . Inoltre ha esteso la possibilità di richiedere la sospensione anche dopo l’udienza se intervengono mutamenti di circostanze .
  15. Che differenza c’è tra sospensione e misure protettive nella composizione negoziata?\ La sospensione ex art. 624 o art. 283 è disposta dal giudice dell’esecuzione o dell’impugnazione per una specifica procedura. Le misure protettive della composizione negoziata sono invece concesse dal tribunale su richiesta dell’imprenditore e riguardano tutte le azioni esecutive e cautelari, creando un vero e proprio “scudo” mentre si conducono le trattative con i creditori.
  16. La sospensione blocca anche le procedure concorsuali?\ No. La sospensione riguarda solo le procedure esecutive individuali. Se l’impresa viene dichiarata in liquidazione giudiziale, l’esecuzione è assorbita dalla procedura concorsuale e i creditori devono insinuarsi al passivo. Per i consumatori, la sospensione della legge 3/2012 riguarda solo gli atti individuali; le procedure concorsuali rimangono disciplinate dal tribunale fallimentare.
  17. Posso sospendere l’esecuzione se ho aderito alla rottamazione quater ma non ho pagato una rata?\ Chi decade dalla rottamazione quater per mancato pagamento può chiedere una nuova rateizzazione o, se previsto dalla legge, rientrare in un nuovo piano (rottamazione quinquies). Durante la fase di riammissione è sospesa l’esecuzione fino alla scadenza della prima rata . Tuttavia, se la riammissione non è concessa, il debito torna esigibile.
  18. Come influisce l’usura bancaria sull’esecuzione?\ Se il titolo esecutivo (ad esempio un mutuo) prevede tassi usurari, il debitore può chiedere la nullità della clausola usuraria e la rideterminazione del tasso. In alcuni casi la nullità può estendere i suoi effetti al contratto intero. L’opposizione all’esecuzione su queste basi può portare all’estinzione dell’esecuzione.
  19. Posso chiedere la sospensione se sto vendendo l’immobile privatamente?\ Sì. Dimostrando che la vendita volontaria del bene consentirà di soddisfare i creditori in modo più rapido e vantaggioso, il giudice può sospendere la procedura per consentire la transazione. Spesso i creditori accettano la vendita privata per evitare i costi della procedura esecutiva.
  20. Qual è il costo dell’istanza di sospensione?\ È dovuto il contributo unificato (che varia in base al valore del credito) e i diritti di cancelleria. Occorre inoltre prevedere l’onorario del professionista. La sospensione può comportare il versamento di una cauzione che sarà restituita se l’opposizione è accolta.

7 – Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio come funzionano le istanze di sospensione e le alternative disponibili, proponiamo alcune simulazioni con dati ipotetici.

7.1 Esempio 1: pignoramento immobiliare e opposizione ex art. 615 c.p.c.

Contesto: Un imprenditore riceve nel gennaio 2025 l’atto di pignoramento di un capannone del valore stimato di 300 000 euro. Il pignoramento deriva da un decreto ingiuntivo non opposto del 2012 per un debito di 150 000 euro. Il pignoramento è stato trascritto nel 2013 e non rinnovato. Nel 2025 l’esecuzione riprende.

Azioni:

  1. L’imprenditore, assistito dall’Avv. Monardo, verifica che il credito si è prescritto (decennale) e che la trascrizione del pignoramento non è stata rinnovata entro il 2023. Inoltre, riscontra che nel 2018 aveva versato 30 000 euro, mai detratto.
  2. Presenta opposizione ex art. 615 c.p.c., contestando l’esistenza del debito per intervenuta prescrizione e inesatta quantificazione. Con la stessa citazione chiede al giudice di sospendere l’esecuzione per gravi motivi.
  3. Il giudice convoca le parti e, sulla base dell’ordinanza n. 15241/2025 della Cassazione , osserva che l’omessa rinnovazione della trascrizione del pignoramento rende improseguibile l’esecuzione. Concede quindi la sospensione e invita il creditore a dimostrare l’efficacia del pignoramento.
  4. Il creditore non provvede e il giudice, a seguito dell’udienza di merito, dichiara estinta la procedura e ordina la cancellazione del pignoramento.

Risultato: L’imprenditore salva il capannone e può negoziare un saldo e stralcio sul debito residuo, grazie alla tempestiva opposizione.

7.2 Esempio 2: cartella esattoriale e rateizzazione 84 rate

Contesto: Una professionista riceve nel marzo 2025 una cartella esattoriale di 40 000 euro per Iva e Irpef non versate. Non contesta il debito ma non può pagare in un’unica soluzione. Se non paga entro 60 giorni, l’Agenzia iscriverà il fermo auto e potrà procedere con il pignoramento del conto.

Azioni:

  1. La professionista, con il supporto dello studio, verifica di non avere altre cartelle pendenti e decide di chiedere la rateizzazione ordinaria.
  2. Presenta domanda tramite il servizio “Rateizza adesso” del sito dell’ADER, indicando la difficoltà economica e chiedendo un piano di 84 rate (7 anni) come previsto dal decreto 110/2024 .
  3. In attesa della risposta, l’Agenzia non può avviare azioni esecutive. Trascorsi due mesi, la richiesta viene accolta. La prima rata è fissata a giugno 2025 e ammonta a circa 500 euro (debito 40 000 / 84 rate ≈ 476 euro mensili, maggiorati di interessi legali).
  4. La professionista paga regolarmente le rate. Il fermo amministrativo non viene iscritto e l’esecuzione resta sospesa . Se dovesse saltare 5 rate non consecutive, la rateizzazione decadrebbe e l’Agenzia potrebbe avviare il pignoramento .

Risultato: La professionista gestisce il debito senza subire il pignoramento, grazie alla rateizzazione tempestiva.

7.3 Esempio 3: definizione agevolata (rottamazione quater) e riammissione 2025

Contesto: Un privato aveva aderito nel 2023 alla rottamazione quater per un debito di 10 000 euro, ma non ha pagato una rata e ha perso il beneficio. Nel 2025 il decreto Milleproroghe consente di presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025. A febbraio 2025 l’Agenzia notifica un pignoramento del conto corrente.

Azioni:

  1. Il privato presenta la domanda di riammissione alla rottamazione quater entro il 30 aprile 2025. Secondo il Milleproroghe, la presentazione sospende i fermi, i pignoramenti e impedisce l’avvio di nuove procedure esecutive fino alla scadenza della prima rata del 31 luglio 2025 .
  2. L’avvocato deposita al giudice dell’esecuzione l’istanza di sospensione del pignoramento, allegando la prova della domanda di riammissione. Il giudice accoglie l’istanza e ordina la sospensione fino al 31 luglio 2025.
  3. Il privato paga la prima rata entro la scadenza. Il pignoramento è revocato e l’Agenzia riformula il piano di pagamento.

Risultato: La domanda di riammissione consente di bloccare l’esecuzione e di ottenere un nuovo piano per estinguere il debito.

7.4 Esempio 4: sovraindebitamento e piano del consumatore

Contesto: Una famiglia con un solo reddito e un mutuo per la casa si trova a dover pagare 150 000 euro di debiti, tra finanziamenti e cartelle. Riceve un precetto e teme il pignoramento dell’abitazione principale.

Azioni:

  1. La famiglia si rivolge allo studio dell’Avv. Monardo, che propone l’accesso alla procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore) ex legge 3/2012.
  2. Viene predisposto un piano che prevede il pagamento del 40 % dei debiti in 8 anni mediante la cessione di parte dello stipendio e la vendita di un’auto. Il piano viene depositato presso l’OCC, che redige la relazione. Il tribunale fissa l’udienza e dispone l’apertura della procedura.
  3. Il tribunale ordina la sospensione di tutte le procedure esecutive e di pagamento a carico dei debitori . Le cartelle esattoriali e i pignoramenti sono sospesi; le procedure esecutive in corso non possono proseguire.
  4. Dopo l’omologa del piano, la famiglia esegue i pagamenti previsti. Al termine ottiene l’esdebitazione e l’abitazione principale rimane salva.

Risultato: La procedura di sovraindebitamento consente di bloccare le esecuzioni e di pagare i debiti in modo sostenibile, con cancellazione dei debiti residui.

8 – Conclusione

L’istanza di sospensione delle procedure esecutive rappresenta un potente strumento di difesa per il debitore. La sospensione non è automatica: richiede un’attenta valutazione della legittimità del credito, una corretta individuazione del rimedio (opposizione all’esecuzione, agli atti, di terzo o impugnazione), l’esposizione di gravi motivi e il rispetto dei termini. Il quadro normativo italiano, aggiornato a dicembre 2025, offre diverse possibilità: l’art. 624 c.p.c. consente di sospendere l’esecuzione a seguito di opposizione ; l’art. 283 c.p.c. permette la sospensione delle sentenze impugnate ; l’art. 373 c.p.c. disciplina la sospensione in Cassazione ; la legge 3/2012 e il Codice della crisi offrono un vero e proprio “scudo” per i sovraindebitati ; le definizioni agevolate e la rateizzazione consentono di fermare l’esecuzione ristrutturando il debito .

La recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha chiarito che l’obbligo di rinnovare la trascrizione del pignoramento e il dovere di riassumere il giudizio di merito sono inderogabili, anche in presenza di sospensioni . Perciò la sospensione va sempre accompagnata da un’azione di merito efficace e da un monitoraggio attento dei termini.

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