Che cos’è l’accertamento parziale e come difendersi

Introduzione

L’accertamento parziale è uno strumento con cui l’Amministrazione finanziaria può contestare al contribuente componenti reddituali non dichiarate, deduzioni o agevolazioni indebite, oppure imposte non versate. Si tratta di un procedimento autonomo rispetto all’accertamento ordinario: mentre l’accertamento “pieno” esaurisce completamente il potere impositivo per una certa annualità, quello parziale si limita a contestare specifiche poste emergenti da segnalazioni o controlli e non preclude l’eventuale emissione di altri avvisi per lo stesso periodo. Dal punto di vista del contribuente ciò comporta un duplice rischio: da un lato, l’amministrazione può notificare un atto anche a distanza di anni da una prima contestazione; dall’altro, l’atto può essere fondato su elementi induttivi o su presunzioni che richiedono una difesa attiva e tempestiva per evitare di pagare somme non dovute. Comprendere la disciplina dell’accertamento parziale, le garanzie procedurali e i rimedi disponibili è quindi essenziale per chi riceve un avviso di questo tipo.

Negli ultimi anni il quadro normativo è stato interessato da importanti novità. L’articolo 41‑bis del D.P.R. 600/1973, che disciplina l’accertamento parziale per le imposte sui redditi, è stato più volte modificato; analoghe disposizioni sono contenute nell’articolo 54, quarto comma, del D.P.R. 633/1972 per l’IVA . Con il d.lgs. 219/2023 il legislatore ha inserito nello Statuto del contribuente il nuovo articolo 6‑bis, che generalizza il principio del contraddittorio obbligatorio per gli atti impugnabili ma ne esclude espressamente quelli “automatizzati” come gli accertamenti parziali . Contemporaneamente il d.lgs. 110/2024 ha riformato la rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo, innalzando da 72 a 84 il numero massimo di rate per le domande presentate nel biennio 2025‑2026 e prevedendo fino a 120 rate per le richieste documentate . La legge 15/2025 ha riaperto i termini della “rottamazione‑quater” consentendo la riammissione dei contribuenti decaduti . Infine, il decreto legislativo 13/2024 ha introdotto il concordato preventivo biennale, un istituto di compliance che permette ai soggetti ISA di definire in anticipo il proprio reddito fiscale e di essere esonerati da accertamenti per due anni .

Il presente articolo, aggiornato a dicembre 2025, analizza in modo sistematico e approfondito che cos’è l’accertamento parziale, quali sono i presupposti normativi, come si distingue dagli altri strumenti di accertamento e quali sono le strategie difensive e gli strumenti deflattivi a disposizione del contribuente. Verranno analizzate le più recenti pronunce giurisprudenziali – dalla Corte di Cassazione alle Corti di giustizia tributaria – evidenziando i principi di diritto che regolano la materia. Per rendere pratico l’approccio saranno proposti esempi numerici, tabelle riepilogative, domande frequenti e suggerimenti operativi.

La consulenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista, con un’esperienza pluridecennale nel diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale e affiancano imprenditori, professionisti e privati in tutte le fasi del contenzioso fiscale: dalla verifica dell’atto al ricorso innanzi alla Corte di giustizia tributaria, sino alla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021.

Grazie a queste competenze, lo studio dell’Avv. Monardo offre:

  • Analisi completa dell’atto: valutazione della legittimità e della motivazione dell’avviso, verifica della tempestività e dei presupposti probatori.
  • Ricorsi e sospensioni: predisposizione di istanze di autotutela, mediazione e ricorsi giudiziali per ottenere la sospensione dell’atto o la sua annullabilità.
  • Trattative con il Fisco: gestione della procedura di accertamento con adesione e negoziazione delle somme dovute, con rateizzazione o definizione agevolata.
  • Piani di rientro e misure alternative: assistenza nell’accesso alla rateizzazione, alla rottamazione dei carichi, ai piani del consumatore e alle procedure di esdebitazione.
  • Difesa integrata: grazie alla collaborazione con commercialisti ed esperti contabili, lo studio valuta anche le implicazioni contabili e societarie delle contestazioni tributarie, offrendo soluzioni strutturate e durature.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 L’accertamento parziale: fonti e definizione

L’istituto dell’accertamento parziale nasce con il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’articolo 41‑bis, introdotto nel 1984 e successivamente modificato, prevede che, senza pregiudizio per l’ulteriore azione accertatrice, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate possano limitarsi ad accertare, sulla base di elementi provenienti da attività istruttorie o da segnalazioni esterne, il reddito o il maggior reddito imponibile non dichiarato, nonché la maggiore imposta dovuta . Gli elementi che possono innescare l’accertamento parziale sono molteplici:

  1. Attività istruttorie previste dall’art. 32 del D.P.R. 600/1973 (accessi, ispezioni, verifiche, questionari, inviti a comparire, richieste di documenti). Tali poteri consentono agli uffici di acquisire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento .
  2. Segnalazioni provenienti dalla direzione centrale accertamento, da una direzione regionale o da altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate, da altre agenzie fiscali, dalla Guardia di Finanza o da pubbliche amministrazioni. Anche i dati dell’Anagrafe Tributaria possono essere utilizzati .
  3. Processi verbali di constatazione (PVC) redatti a seguito di verifiche della Guardia di Finanza o di altri organi ispettivi. In tali casi il contribuente può aderire al PVC e definire l’accertamento in via agevolata secondo l’art. 5‑bis del d.lgs. 218/1997 .
  4. Documentazione di terzi: gli elementi certi emergono anche dal confronto con dichiarazioni o libri contabili di altre imprese, da indagini bancarie, da dati ISTAT o da strumenti informatici come lo Spesometro.

L’articolo 54, quarto comma, del D.P.R. 633/1972 contiene una disciplina analoga per la rettifica delle dichiarazioni IVA. Anche qui l’ufficio può rettificare l’imposta dovuta sulla base di dati provenienti dai libri, dai documenti o da segnalazioni di terzi, senza la necessità di un’ispezione fisica .

L’accertamento parziale ha due caratteristiche fondamentali:

  • Flessibilità: l’amministrazione può emettere un avviso immediato per far emergere materia imponibile senza dover attendere la ricostruzione completa del reddito. Questo strumento è nato per contrastare l’evasione emersa da segnalazioni automatiche (ad esempio incroci telematici) e permette di intervenire anche più volte sullo stesso periodo d’imposta, purché le successive contestazioni si basino su elementi diversi dai precedenti.
  • Presupposto probatorio: gli elementi devono essere “certi e diretti”, cioè non richiedere attività valutativa o ricostruzioni induttive. La Corte di Cassazione ha precisato che non è ammessa l’utilizzabilità dell’accertamento parziale quando la maggiore pretesa è fondata su ragionamenti meramente induttivi o presuntivi . Tuttavia, la giurisprudenza più recente ha temperato tale affermazione, riconoscendo che anche presunzioni gravi, precise e concordanti possano legittimare il parziale, purché l’ufficio indichi le ragioni di fatto e la provenienza degli indizi .

1.1.1 Distinzione tra accertamento parziale e accertamento ordinario/integrativo

Per evitare confusione, è utile distinguere l’accertamento parziale da altre tipologie di avvisi:

TipologiaNormativa di riferimentoCaratteristiche principali
Accertamento parzialeArt. 41‑bis D.P.R. 600/1973 e art. 54, co. 4, D.P.R. 633/1972Basato su elementi certi provenienti da attività istruttorie (art. 32 D.P.R. 600/1973) o segnalazioni. L’amministrazione può emettere più avvisi nello stesso periodo purché fondati su elementi diversi.
Accertamento ordinario (o “pieno”)Artt. 38‑41 D.P.R. 600/1973 e art. 55 D.P.R. 633/1972Ricostruisce l’intero reddito o l’intera posizione IVA del contribuente. Una volta emesso, esaurisce definitivamente il potere impositivo per quella annualità.
Accertamento integrativoArt. 43 D.P.R. 600/1973Permette di integrare o modificare un precedente accertamento, ma solo sulla base di nuovi elementi che non erano conoscibili al momento della prima notificazione. L’atto integrativo deve indicare specificamente tali elementi, pena la nullità .
Rettifica automatizzata (art. 36-bis)Artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973Controllo automatizzato delle dichiarazioni, con calcolo degli errori materiali o aritmetici; non richiede contraddittorio e può essere emesso in via telematica.

La differenza tra accertamento parziale e integrativo è cruciale: nel primo caso l’ufficio può accertare una specifica posta e successivamente emettere un secondo avviso per altri elementi; nel secondo caso può integrare un precedente avviso solo se emergono elementi nuovi oggettivamente sopravvenuti.

1.2 Modifiche normative recenti

1.2.1 Il principio del contraddittorio obbligatorio (art. 6‑bis della L. 212/2000)

La legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) è stata modificata dal d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, che ha introdotto il nuovo articolo 6‑bis. La norma stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti al giudice tributario devono essere preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo a pena di annullabilità . L’amministrazione deve comunicare al contribuente lo schema di atto e concedere un termine non inferiore a 60 giorni per presentare controdeduzioni; se la scadenza di tale termine ricade a ridosso del termine di decadenza per l’adozione dell’atto conclusivo, quest’ultimo è posticipato di 120 giorni . L’obbligo di contraddittorio, però, non si applica agli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale individuati con decreto del Ministro dell’Economia, nonché ai casi motivati di fondato pericolo per la riscossione . Tra questi rientrano generalmente gli avvisi di accertamento parziale, che vengono emessi sulla base di controlli automatizzati o di segnalazioni dell’Anagrafe Tributaria . Ne consegue che per questa categoria di atti non è necessario comunicare lo schema di accertamento né attendere i 60 giorni; il contribuente deve quindi contestare l’atto direttamente in sede di ricorso o attraverso l’adesione.

Nonostante l’innovazione normativa, la Corte di Cassazione ha chiarito che il contraddittorio endoprocedimentale continua a trovare applicazione per le verifiche effettuate con accesso presso i locali del contribuente: l’atto emesso prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione rimane nullo . Tuttavia, tale garanzia non opera per gli “accertamenti a tavolino” nati da indagini documentali o da controlli incrociati .

1.2.2 Rateizzazione e riforma della riscossione (d.lgs. 110/2024)

Con il decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, sono state ridefinite le regole per la rateizzazione dei carichi iscritti a ruolo. Dal 1° gennaio 2025 la rateizzazione “ordinaria” ottenibile con semplice richiesta (senza allegare documentazione) è passata da un massimo di 72 rate a 84 rate mensili per le istanze presentate nel biennio 2025‑2026 . Per le istanze presentate nel 2027‑2028 il limite salirà a 96 rate e dal 2029 a 108 rate . Le richieste documentate – che richiedono prova della temporanea difficoltà economica, come l’ISEE – permettono una dilazione fino a 120 rate mensili (10 anni) . Questa riforma rende più agevole il rientro dai debiti tributari derivanti anche da accertamenti parziali, consentendo al contribuente di dilazionare il pagamento con piani più lunghi.

1.2.3 Rottamazione‑quater e riammissione (legge 15/2025)

La legge 15 febbraio 2025, di conversione del decreto “Milleproroghe” n. 202/2024, ha riaperto i termini per la Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione (“rottamazione‑quater”). La riapertura è limitata ai contribuenti che erano decaduti dal beneficio per mancato pagamento delle rate dovute entro il 31 dicembre 2024. Essi possono presentare una nuova istanza entro il 30 aprile 2025 e versare l’importo in un’unica soluzione o in un massimo di 10 rate, con scadenze fissate al 31 luglio e 30 novembre 2025 e successivamente al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre fino al 2027. Sulle rate dilazionate si applica un interesse del 2 % annuo . Questa misura permette ai contribuenti gravati da avvisi di accertamento di chiudere la posizione con sconti sulle sanzioni e sugli interessi, evitando azioni esecutive.

1.2.4 Concordato preventivo biennale (d.lgs. 13/2024 e succ. modifiche)

Il d.lgs. 13/2024, in vigore dal 22 febbraio 2024, ha introdotto il concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA). L’istituto consente ai contribuenti di definire in anticipo, per due periodi d’imposta, il reddito o il valore della produzione da assoggettare a imposta; in cambio essi sono esclusi dagli accertamenti basati sugli articoli 38 e 39 del D.P.R. 600/1973, salvo specifiche cause di decadenza . La disciplina generale del CPB è stata successivamente modificata dal d.lgs. 108/2024 e dal d.lgs. 81/2025 . La circolare 9/E/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni operative per l’adesione. Per accedere al CPB, i contribuenti devono:

  • aver applicato gli ISA per l’anno precedente;
  • non avere debiti tributari superiori a 5.000 euro alla data di adesione, salvo quelli in corso di rateizzazione ;
  • accettare la proposta formulata dall’Agenzia tramite software entro il 30 settembre di ogni anno (o entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta per chi ha periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare) .

Il CPB rappresenta uno strumento di compliance che consente di “blindare” le annualità interessate, ma richiede un’attenta valutazione perché l’impegno a dichiarare il reddito concordato rimane vincolante anche se il reddito effettivo risulterà inferiore.

1.2.5 Statuto del contribuente e altre tutele procedimentali

Oltre al nuovo art. 6‑bis, lo Statuto del contribuente (L. 212/2000) riconosce numerose garanzie procedimentali. Il contraddittorio endoprocedimentale era originariamente previsto dall’articolo 12, comma 7, che imponeva agli uffici che eseguivano accessi o ispezioni nei locali dell’impresa di rilasciare al contribuente un processo verbale di constatazione e di attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso di accertamento. Questa disposizione è stata abrogata dal d.lgs. 219/2023, ma resta applicabile agli atti effettuati con accesso nei locali dell’impresa ed è stata sostituita dal più generale art. 6‑bis .

In caso di verifica a tavolino (senza accesso nei locali del contribuente) o di accertamento parziale, il contraddittorio preventivo non è richiesto; ciò significa che il contribuente dovrà articolare le proprie difese direttamente nel ricorso o nell’istanza di adesione. La giurisprudenza ha ribadito che invocare la violazione dell’art. 12, comma 7 per un accertamento a tavolino è un errore strategico, poiché tali garanzie non si applicano ai controlli documentali .

1.3 Giurisprudenza recente sull’accertamento parziale

La Corte di Cassazione è intervenuta più volte negli ultimi anni per chiarire i limiti e le caratteristiche dell’accertamento parziale. Di seguito si sintetizzano le pronunce più significative, raggruppate per temi.

1.3.1 Unicità dell’accertamento e principio di non duplicazione

La giurisprudenza ha sottolineato che l’accertamento parziale non costituisce un autonomo metodo di accertamento, bensì una modalità procedimentale che si aggiunge agli altri strumenti. Esso consente di emettere più avvisi sullo stesso periodo d’imposta, ma solo se fondati su elementi diversi. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15006 del 29 maggio 2024, ha affermato che una volta effettuato un accertamento parziale, l’Amministrazione può emettere un successivo accertamento soltanto sulla base di nuovi dati non presenti nel fascicolo al momento del primo atto; altrimenti si violerebbe il principio di unitarietà della pretesa e si configurerebbe un’illegittima duplicazione di accertamenti . Analoga posizione è stata ribadita nelle ordinanze n. 12854/2022 e n. 1287/2025, in cui si è precisato che il secondo avviso non può basarsi su elementi già conosciuti o conoscibili dall’ufficio al momento del primo atto .

1.3.2 Presunzioni e onere della prova

Tradizionalmente l’accertamento parziale richiede elementi certi e diretti. Tuttavia, la Corte ha gradualmente ammesso l’utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti. Con l’ordinanza n. 7461/2024 la Cassazione ha chiarito che l’accertamento parziale non è un metodo autonomo ma una modalità applicativa delle regole ordinarie; può basarsi su presunzioni, incluse le risultanze dell’Anagrafe Tributaria, che hanno valore probatorio e spostano sul contribuente l’onere di provare il contrario . Analogamente, con l’ordinanza n. 27039/2025 la Corte ha sancito che l’ufficio può utilizzare elementi induttivi (es. fatture irregolari, prelievi ingiustificati, assenza di acquisti) e che una contabilità formalmente corretta non è sufficiente a contrastare la presunzione se non accompagnata da prove concrete dell’effettività delle operazioni .

Nel caso delle società di persone, la Cassazione ha più volte ricordato la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili: se il Fisco accerta redditi non dichiarati a livello societario, si presume che tali utili siano stati ripartiti ai soci e debbano essere tassati in capo a ciascuno di essi. Per vincere la presunzione il socio deve dimostrare che gli utili non sono stati realizzati, sono stati reinvestiti nella società o sono stati prelevati da altri soci . Le ordinanze n. 928/2025 e n. 5881/2025 hanno ribadito che i soci devono fornire prova contraria e non possono limitarsi a contestare formalmente l’atto .

1.3.3 Motivazione dell’atto e contraddittorio

La motivazione dell’avviso di accertamento è un elemento imprescindibile. L’atto deve indicare le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, nonché le fonti degli elementi acquisiti. Secondo la Cassazione, l’omessa indicazione dei nuovi elementi in un accertamento integrativo comporta la nullità dell’atto . Inoltre, anche se l’art. 6‑bis consente l’emissione di atti automatizzati senza contraddittorio, la motivazione deve comunque essere completa e consentire al contribuente di individuare le contestazioni per esercitare il diritto di difesa. La Corte ha chiarito che non è necessario riportare espressamente le osservazioni del contribuente nel corpo dell’atto; è sufficiente che l’ufficio dimostri di averle valutate .

1.3.4 Contrasto giurisprudenziale sul contraddittorio endoprocedimentale

La sezione tributaria della Cassazione si è espressa in modo non uniforme sulla portata del contraddittorio nei casi di accesso “mirato” presso i locali del contribuente. Una sentenza del 6 settembre 2024 ha ritenuto sufficiente la consegna del verbale di accesso e la concessione del termine di 60 giorni senza la redazione di un verbale di chiusura , mentre precedenti pronunce (Cass. 5194/2022, 12713/2022, 3060/2018) richiedevano la formalizzazione del verbale di chiusura e la prova di resistenza. Le sezioni unite non sono ancora intervenute. In attesa di un chiarimento definitivo, il contribuente deve valutare caso per caso se sussistono violazioni del contraddittorio e impostare la difesa di conseguenza.

1.4 Altre disposizioni rilevanti

Oltre alle norme specifiche sull’accertamento parziale, meritano di essere richiamati altri articoli del sistema tributario che incidono sulla procedura:

  • Art. 32 D.P.R. 600/1973 – Poteri degli uffici: consente agli uffici di effettuare accessi, ispezioni e verifiche, invitare il contribuente a fornire dati e notizie e utilizzare le informazioni acquisite per le rettifiche . È la base legale delle richieste di documentazione che precedono l’accertamento parziale.
  • Art. 7 della L. 212/2000: stabilisce l’obbligo di motivazione degli atti e il divieto di ricorrere a prove segrete; il contribuente ha diritto a conoscere tutte le fonti delle contestazioni.
  • Art. 53 della Costituzione: sancisce il principio di capacità contributiva e di progressività del sistema tributario; un accertamento privo di fondamento concreto viola tali principi.
  • Art. 12 D.lgs. 218/1997: disciplina l’accertamento con adesione, un procedimento in cui l’ufficio e il contribuente concordano l’imposta da versare, con riduzione delle sanzioni.
  • Art. 5‑bis D.lgs. 218/1997 (abrogato dal 2014 ma rilevante per la disciplina transitoria): permetteva al contribuente di aderire integralmente ai processi verbali di constatazione che permettevano l’emissione di accertamenti parziali . La disciplina attuale della definizione tramite PVC è contenuta nell’art. 5‑quater, ma conserva la logica della riduzione delle sanzioni e della corsia preferenziale.

2. Procedura passo–passo dopo la notifica di un accertamento parziale

Ricevere un avviso di accertamento parziale può generare smarrimento. È fondamentale conoscere le scadenze, i diritti e le azioni da intraprendere. Di seguito un percorso operativo.

2.1 Ricezione dell’atto e verifiche preliminari

  1. Controllare la data di notifica: gli avvisi di accertamento parziale sono soggetti agli stessi termini di decadenza degli avvisi ordinari. In generale l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione (settimo anno in caso di omessa dichiarazione) . La data di ricezione della raccomandata o della notifica via PEC è determinante per calcolare i termini di ricorso.
  2. Verificare la motivazione: il provvedimento deve indicare le norme violate, la descrizione degli elementi posti a base dell’atto (es. segnalazione dell’Anagrafe Tributaria, verbale della Guardia di Finanza) e il calcolo delle maggiori imposte e sanzioni. La mancanza di motivazione o la genericità possono essere cause di nullità.
  3. Identificare la natura dell’atto: è essenziale distinguere se si tratta di accertamento parziale o di accertamento integrativo. Nel primo caso l’atto indicherà l’esplicito riferimento all’art. 41‑bis; nel secondo caso deve specificare i nuovi elementi sopravvenuti.

2.2 Termini e scadenze

AzioneTermineNormativa
Istanza di autotutelaNon ha un termine predefinito, ma va presentata prima della definitività dell’atto. La presentazione non sospende i termini per il ricorso.Circ. AdE 1/E/2024; art. 10‑quinquies L. 212/2000 (facoltativa)
Accertamento con adesioneEntro 60 giorni dalla notifica si può presentare richiesta di adesione. L’ufficio convoca il contribuente entro 15 giorni e il termine di impugnazione resta sospeso per 90 giorni.Artt. 5‑6 d.lgs. 218/1997
Ricorso alla Corte di giustizia tributaria60 giorni dalla notifica, salvo sospensione per adesione.Artt. 2‑21 d.lgs. 546/1992
Pagamento in acquiescenzaEntro 60 giorni dalla notifica, con riduzione delle sanzioni a un terzo.Art. 15 d.lgs. 218/1997
Termine di decadenza per l’accertamento31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo per omessa dichiarazione). Il termine è sospeso durante la procedura di adesione.Art. 43 D.P.R. 600/1973

2.3 Scelta della strategia: ricorso, adesione o acquiescenza

a) Ricorso

Se l’atto presenta vizi di merito o di procedura, il ricorso è lo strumento principale. La fase contenziosa inizia con il reclamo‑mediazione per gli atti di valore fino a 50.000 euro (art. 17-bis d.lgs. 546/1992): si invia un reclamo all’ufficio che ha emesso l’atto, proponendo la mediazione; se non accolta, il procedimento si trasforma in ricorso. Per gli atti di valore superiore, il ricorso è depositato direttamente presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado. È consigliabile affidarsi a un professionista per redigere il ricorso, indicando i motivi (vizi formali, assenza di presupposti, erronea qualificazione dei redditi, ecc.) e allegando la documentazione probatoria.

b) Accertamento con adesione

L’adesione consente di definire la controversia in via bonaria con riduzione delle sanzioni a un terzo e possibilità di rateizzazione fino a 8 rate trimestrali (16 rate se l’importo supera 50.000 euro). La richiesta va presentata entro 60 giorni dalla notifica; l’ufficio convoca il contribuente entro 15 giorni e il termine di impugnazione resta sospeso per 90 giorni. Durante la trattativa il contribuente può ottenere lo sgravio di contestazioni infondate e concordare importi inferiori. Se l’accordo non viene raggiunto, l’atto torna efficace e il termine per il ricorso riprende a decorrere.

c) Acquiescenza

Quando il contribuente riconosce integralmente la pretesa o non dispone di validi elementi per contestarla, può pagare entro 60 giorni beneficiando della riduzione delle sanzioni a un terzo. L’acquiescenza evita il contenzioso ma non consente di rateizzare, salvo il caso in cui si acceda contestualmente alla rateizzazione tramite AdeR. Se l’avviso deriva da un processo verbale al quale il contribuente ha aderito integralmente, la riduzione può arrivare a un quarto delle sanzioni (art. 5‑bis d.lgs. 218/1997, abrogato ma richiamato dalle circolari per i casi pendenti ).

2.4 Autotutela obbligatoria e facoltativa

Con il d.lgs. 219/2023 è stata rafforzata la disciplina dell’autotutela, prevedendo l’obbligo per l’amministrazione di annullare d’ufficio gli atti illegittimi o infondati (art. 10‑quater L. 212/2000) e la possibilità di annullare gli atti discrezionali a tutela dell’interesse pubblico (art. 10‑quinquies). Nel caso di accertamento parziale, l’istanza di autotutela può essere presentata quando l’avviso si fonda su un errore materiale, su un doppio accertamento o su una palese illegittimità (es. soggetto errato, imposta già versata). Tuttavia, l’istanza non sospende i termini per l’impugnazione; per cui, se l’ufficio non risponde tempestivamente, è consigliabile presentare comunque il ricorso per evitare la definitività dell’atto .

2.5 Rateizzazione dopo l’avviso

Se l’atto diviene definitivo (perché non impugnato o perché il ricorso viene rigettato) e l’imposta dovuta viene iscritta a ruolo, il contribuente può chiedere la rateizzazione ad Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdeR). Con la riforma del 2024, la rateizzazione ordinaria consente fino a 84 rate per le richieste presentate nel 2025‑2026 ; per importi superiori a 120.000 euro o per un numero maggiore di rate è necessaria la richiesta documentata con prova della difficoltà economica, che permette fino a 120 rate . La rateizzazione può essere richiesta anche dopo l’adesione o la rottamazione; l’importante è non accumulare ritardi superiori ai 5 giorni di tolleranza per evitare la decadenza dai piani agevolati.

3. Difese e strategie legali

3.1 Contestare la carenza di presupposti

Una strategia efficace consiste nel dimostrare che gli elementi posti a fondamento dell’accertamento non sono “certi e diretti” oppure sono stati travisati. Ad esempio:

  • Segnalazioni generiche: se l’avviso si limita a riportare dati dell’Anagrafe Tributaria o di altri registri senza indicare la natura delle operazioni o senza allegare la documentazione, la motivazione potrebbe essere insufficiente. In tal caso occorre eccepire la violazione dell’art. 7 L. 212/2000 (obbligo di motivazione) e dell’art. 41‑bis (necessità di elementi certi).
  • Dati non confrontati con la contabilità: l’art. 41‑bis consente l’accertamento parziale anche senza accesso, ma l’ufficio deve comunque valutare le registrazioni contabili. Se i dati contestati erano già riportati nella dichiarazione o nelle scritture, l’accertamento è infondato.
  • Presunzioni non concordanti: quando l’accertamento si basa su presunzioni (prelievi bancari, mancata congruità agli ISA, indici di redditività), il contribuente può fornire giustificazioni documentali o spiegazioni che neutralizzino l’inferenza. Ad esempio, prelievi destinati a spese personali non riconducibili all’attività non sono imponibili.

3.2 Eccepire la duplicazione e l’assenza di nuovi elementi

Se il contribuente ha già subito un accertamento per lo stesso periodo e riceve un nuovo avviso, è necessario verificare che quest’ultimo si fondi su elementi diversi dai precedenti. In assenza di elementi nuovi, il secondo accertamento viola i principi di unitarietà e non duplicazione e può essere impugnato. La Cassazione ha ribadito che il secondo atto deve essere annullato se non vengono indicati i nuovi elementi . È quindi opportuno chiedere all’ufficio, in sede di adesione o nel ricorso, di specificare i nuovi dati e dimostrare che essi non erano già a disposizione al momento del primo avviso.

3.3 Difesa dei soci e presunzione di distribuzione degli utili

In caso di accertamenti sulle società di persone o sulle società a ristretta base familiare, gli utili extracontabili individuati dall’ufficio si presumono distribuiti ai soci. Per vincere tale presunzione il socio deve fornire prova contraria, ad esempio dimostrando che gli utili sono stati reinvestiti, accantonati o prelevati da altri soci . La giurisprudenza richiede che la prova sia documentale (verbali assembleari, bilanci, movimentazioni bancarie) e non meramente dichiarativa. È fondamentale quindi raccogliere in tempo utile tutti i documenti contabili e societari per evitare l’attrazione al reddito personale.

3.4 Contestare i vizi procedurali

Alcuni vizi formali possono determinare l’annullabilità dell’accertamento:

  • Notifica irregolare: l’avviso deve essere notificato al domicilio fiscale del contribuente o al suo domicilio digitale; la notifica a indirizzo errato o la mancanza di prova della notifica rendono l’atto nullo.
  • Violazione del contraddittorio endoprocedimentale: se l’accertamento deriva da un accesso fisico, l’ufficio deve attendere 60 giorni dalla consegna del verbale . L’omesso rispetto di tale termine comporta la nullità dell’atto per violazione del diritto di difesa.
  • Mancata allegazione di documenti: se l’avviso si fonda su verbali, segnalazioni o documenti non allegati, il contribuente può eccepire la mancata conoscenza degli atti a base del provvedimento (art. 7 L. 212/2000).
  • Motivazione apparente o contraddittoria: la Cassazione annulla gli atti che si limitano a richiamare la normativa senza spiegare come i fatti integrino l’ipotesi normativa. Ogni accertamento deve contenere il percorso logico che porta dalla prova alla pretesa.

3.5 Strategia difensiva coordinata con altri strumenti

La difesa non si esaurisce nella contestazione dell’atto. È spesso conveniente combinare diverse strategie:

  1. Adesione parziale: accettare una parte della pretesa e contestarne un’altra può portare alla riduzione delle sanzioni sul quantum riconosciuto e limitare il contenzioso sui punti controversi.
  2. Autotutela prima del ricorso: presentare un’istanza motivata può indurre l’ufficio a correggere errori materiali, evitando il giudizio. È utile allegare prove documentali e indicare la giurisprudenza favorevole.
  3. Rateizzazione e rottamazione: se la pretesa è fondata, è comunque possibile usufruire della rateizzazione lunga (84 o 120 rate) o aderire alla rottamazione, risparmiando sulle sanzioni .
  4. Procedura di sovraindebitamento: per i soggetti non fallibili che hanno debiti tributari ingenti, l’accesso alle procedure della legge 3/2012 (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) consente di bloccare le azioni esecutive e proporre un piano di pagamento sostenibile. In tal caso l’intervento di un Gestore della crisi (come l’Avv. Monardo) è essenziale.
  5. Concordato preventivo biennale: per i titolari di partita IVA che applicano gli ISA, aderire al CPB può azzerare il rischio di nuovi accertamenti per il biennio, a patto di accettare i redditi proposti e di essere in regola con i pagamenti .

3.6 Difesa davanti alla Corte di giustizia tributaria

Nel giudizio tributario, la difesa deve essere articolata su più livelli:

  • Deduzioni in fatto: contestare l’esistenza o la rilevanza degli elementi posti a base dell’accertamento; dimostrare con documenti, testimonianze e perizie la verità dei fatti (ad esempio, dimostrare che i ricavi contestati erano stati già dichiarati o che i costi erano effettivi).
  • Deduzioni in diritto: eccepire la violazione delle norme, la carenza di motivazione, la contraddizione logica, la violazione del principio di unicità o la decadenza dei termini.
  • Istanza di sospensione: se il pagamento immediato comporta un danno grave e irreparabile, si può chiedere la sospensione dell’atto fino alla decisione di merito, allegando documenti che provino la situazione economica.
  • Prova contraria: la giurisprudenza richiede che il contribuente fornisca prova contraria alle presunzioni dell’ufficio. Ciò implica la produzione di contabilità analitica, estratti conto bancari, contratti, corrispondenza con clienti e fornitori, dichiarazioni di terzi, perizie tecniche, ecc.

È consigliabile preparare un fascicolo ordinato contenente tutti i documenti e predisporre eventuali memorie illustrative o richieste di prova testimoniale. La presenza di un avvocato specializzato in diritto tributario è determinante per la corretta gestione delle eccezioni e per la citazione della giurisprudenza più aggiornata.

4. Strumenti alternativi e misure deflattive

Oltre alla contestazione giudiziale, la normativa offre numerosi strumenti per definire le contestazioni tributarie in modo agevolato o per alleggerire l’onere economico. Di seguito vengono illustrati i principali.

4.1 Accertamento con adesione e concordato preventivo biennale

Accertamento con adesione. È disciplinato dagli articoli 5‑12 del d.lgs. 218/1997 e consente di definire l’accertamento con uno sconto del 50 % sulle sanzioni rispetto a quanto previsto dall’accertamento ordinario. Le fasi dell’adesione sono:

  1. Istanza: il contribuente presenta l’istanza motivata entro 60 giorni. L’istanza sospende i termini di impugnazione per 90 giorni.
  2. Invito dell’ufficio: l’ufficio convoca il contribuente per un contraddittorio. Può proporre un accordo su base transattiva, tenendo conto dei rilievi formulati.
  3. Redazione dell’atto: se si raggiunge l’accordo, si redige un verbale e si emette un atto di adesione. Le somme dovute devono essere versate entro 20 giorni o rateizzate. Il pagamento delle prime tre rate costituisce causa di non iscrivibilità di ipoteche.
  4. Effetti: l’adesione preclude la possibilità per l’ufficio di emettere ulteriori accertamenti integrativi per gli stessi elementi. Inoltre sospende le sanzioni penali tributarie qualora l’imposta accertata sia pagata entro i termini.

Concordato preventivo biennale. Introdotto dal d.lgs. 13/2024 e disciplinato dagli articoli 15‑24 del decreto, consente ai contribuenti che applicano gli ISA di concordare il reddito imponibile per due periodi d’imposta. Per aderire occorre utilizzare il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, immettere i dati contabili e accettare la proposta entro il 30 settembre . Tra i principali vantaggi:

  • esclusione dagli accertamenti analitici, analitico‑induttivi e induttivi per il biennio ;
  • possibilità di usufruire del ravvedimento speciale per le annualità precedenti (sanatoria 2018‑2022);
  • benefici premiali sul regime ISA e possibili riduzioni degli acconti.

Tuttavia, il contribuente deve impegnarsi a rispettare gli obblighi dichiarativi e non può ridurre il reddito concordato neppure se l’andamento economico peggiora. Per i soggetti forfettari l’adesione non è più possibile dal 2025 , salvo il caso di uscita dal regime.

4.2 Definizioni agevolate e rottamazione

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento. La legge di bilancio 2023 (l. 197/2022) ha previsto, ai commi 179‑185, la possibilità di definire in via agevolata gli accertamenti e gli inviti al contraddittorio pagando un importo pari all’intero tributo e a un centesimo delle sanzioni. Le istruzioni operative sono state fornite dalla circolare n. 2/2023 . Tale misura è stata riproposta nel 2024 per alcune tipologie di atti e rappresenta una valida alternativa quando l’atto è fondato ma si vogliono ridurre le sanzioni.

Rottamazione‑quater (definizione dei carichi affidati). Introdotta dalla legge 197/2022 (commi 231‑252), consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando integralmente le somme dovute a titolo di capitale e interessi (aggravate da un interesse ridotto), senza sanzioni né interessi di mora. La legge 15/2025 ha riaperto i termini per i soggetti decaduti. La possibilità di rateizzare in 10 rate con interessi al 2 % annuo rende lo strumento appetibile per chi ha ricevuto accertamenti parziali poi iscritti a ruolo .

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro. La legge di bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Ciò può interessare gli avvisi parziali di modesta entità. Lo stralcio non richiede istanze da parte del contribuente; l’Agente della riscossione provvede d’ufficio a cancellare il debito.

4.3 Rateizzazione e sospensione degli effetti esecutivi

Quando il debito è iscritto a ruolo e non è stato definito con la rottamazione, è possibile chiedere la rateizzazione. Come ricordato, dal 2025 la rateizzazione ordinaria può arrivare a 84 rate; per importi superiori a 120.000 euro o per piani più lunghi è necessaria la documentazione che attesti la difficoltà economica . La domanda può essere presentata tramite il servizio telematico “Rateizza adesso” o con modulistica cartacea. In caso di pendenze multiple, è consigliabile procedere alla prova integrata: sommare tutti i debiti e presentare un’unica richiesta di rateizzazione. La rateizzazione sospende le procedure esecutive purché si effettuino puntualmente i pagamenti; un ritardo superiore a 5 giorni comporta la decadenza dal beneficio e il ripristino dell’importo originario.

4.4 Procedure di sovraindebitamento (Legge 3/2012)

Per i soggetti non assoggettabili a fallimento (privati, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative) la legge 3/2012 offre tre procedure per gestire l’insolvenza:

  1. Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche sovraindebitate, consente di proporre al tribunale un piano di rientro modulato sulla capacità reddituale, con falcidia del capitale e falcidia delle sanzioni e degli interessi. Il giudice omologa il piano se verifica la fattibilità e il rispetto dei criteri di meritevolezza.
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a tutti i soggetti non fallibili, prevede un accordo con i creditori che deve essere approvato dalla maggioranza e omologato dal tribunale. Anche qui le sanzioni e gli interessi possono essere ridotti.
  3. Liquidazione controllata dei beni: è un procedimento concorsuale che comporta la liquidazione del patrimonio del debitore, con liberazione dai debiti residui dopo tre anni (esdebitazione). Può essere una soluzione estrema quando il debito fiscale è elevato e non sostenibile.

L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, assiste i debitori nella predisposizione del piano o dell’accordo, nella negoziazione con l’Agenzia delle Entrate e nella presentazione dell’istanza di omologa. Questa procedura consente di sospendere pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi e di ridurre sensibilmente il carico fiscale.

4.5 Strumenti di prevenzione e compliance

Oltre agli strumenti difensivi, è opportuno adottare misure preventive per ridurre il rischio di accertamenti parziali:

  • Tenuta della contabilità analitica: una contabilità aggiornata, ordinata e corredata di documentazione giustificativa (contratti, fatture, pagamenti) consente di rispondere tempestivamente agli inviti e di dimostrare la correttezza delle operazioni.
  • Monitoraggio dei flussi bancari: gli accertamenti basati su prelievi e versamenti ingiustificati sono frequenti. È importante annotare la provenienza e la destinazione di ogni movimento, conservando le prove (scontrini, bonifici, e-mail, assegni) e indicando sempre il beneficiario .
  • Verifica degli indici ISA: la pagella ISA influisce sul rischio di selezione per i controlli. Avere un punteggio elevato riduce la probabilità di accertamenti e consente l’accesso ai benefici premiali. È utile simulare gli ISA prima di inviare la dichiarazione e correggere eventuali anomalie.
  • Confronto con i clienti/fornitori: gli accertamenti parziali spesso nascono da rettifiche su soggetti collegati (es. casi di frodi carousels IVA). Verificare che i propri fornitori abbiano adempiuto agli obblighi fiscali e conservare la prova dell’effettività delle prestazioni (contratti, DDT, consegne) può evitare di essere coinvolti in contestazioni induttive.
  • Assistenza continuativa: affidarsi a un professionista che effettui un controllo periodico della posizione fiscale consente di individuare tempestivamente errori, ritardi o comportamenti a rischio e di correggerli prima che diventino oggetto di contestazione.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Errori da evitare

  • Ignorare l’avviso: non rispondere o non impugnare entro i termini rende definitivo l’accertamento e comporta l’iscrizione a ruolo del debito, con conseguenze esecutive (fermi, pignoramenti, ipoteche). Anche se si presenta un’istanza di autotutela, occorre comunque presentare ricorso per interrompere la decadenza.
  • Confondere l’accertamento parziale con quello integrativo: molti contribuenti pensano che un secondo atto sia sempre illegittimo. In realtà l’ufficio può emettere più avvisi, a patto che ogni atto si fondi su elementi diversi. Occorre pertanto verificare se gli elementi erano già presenti nel fascicolo .
  • Invocare il contraddittorio per accertamenti a tavolino: il contraddittorio endoprocedimentale e il termine di 60 giorni non si applicano ai controlli documentali . Insistere su tale violazione può distogliere l’attenzione dal merito e compromettere la difesa.
  • For n ire giustificazioni generiche: in presenza di prelievi o versamenti contestati occorre produrre documentazione precisa. Dichiarazioni generiche o autocertificazioni prive di riscontri non sono considerate prova contraria.
  • Trascurare le implicazioni penali: alcuni accertamenti parziali possono integrare reati tributari (es. dichiarazione infedele, omessa dichiarazione). È importante valutare sin da subito se gli importi contestati superano le soglie penali e, in tal caso, adottare le cautele opportune (ravvedimento operoso o estinzione del reato tramite pagamento integrale).

5.2 Consigli pratici

  1. Reperire tempestivamente la documentazione: non aspettare la convocazione dell’ufficio o l’udienza per cercare i documenti. Un fascicolo completo rafforza la difesa e consente di valutare se accedere alla definizione agevolata.
  2. Valutare con un professionista: un avvocato tributarista può individuare i vizi formali e sostanziali e consigliare la strada più conveniente (adesione, rottamazione, ricorso). Spesso un contributo esterno permette di evitare errori procedurali.
  3. Richiedere la rateizzazione: se l’importo è elevato ma la pretesa è fondata, chiedere la rateizzazione subito dopo l’iscrizione a ruolo permette di dilazionare il pagamento e di evitare azioni esecutive.
  4. Monitorare le scadenze: utilizzare un calendario fiscale per non dimenticare i termini di ricorso, di adesione o di pagamento delle rate della rottamazione. La perdita di una sola scadenza comporta la decadenza dai benefici.
  5. Aggiornarsi sulle novità normative: la fiscalità cambia rapidamente (vedi l’introduzione del CPB, la riforma della rateizzazione, la riammissione alla rottamazione). Leggere le circolari e le sentenze più recenti consente di sfruttare le opportunità e di anticipare le mosse dell’amministrazione.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme di riferimento per l’accertamento parziale e strumenti collegati

NormaOggettoSintesi
Art. 41‑bis D.P.R. 600/1973Accertamento parziale in materia di imposte sui redditiConsente agli uffici di accertare, sulla base di elementi certi provenienti da attività istruttorie o da segnalazioni, redditi non dichiarati o maggiori imposte, senza pregiudicare ulteriori accertamenti .
Art. 54, co. 4 D.P.R. 633/1972Rettifica delle dichiarazioni IVAAutorizza la rettifica dell’IVA dovuta sulla base dei libri e dei documenti o di dati provenienti da terzi, anche senza ispezione .
Art. 43 D.P.R. 600/1973Termini per l’accertamentoPrevede che gli avvisi siano notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (settimo per omessa dichiarazione) e che gli accertamenti integrativi siano consentiti solo sulla base di nuovi elementi .
Art. 6‑bis L. 212/2000Principio del contraddittorioIntroduce l’obbligo di contraddittorio informato per gli atti impugnabili, con esclusione degli atti automatizzati; prevede la concessione di almeno 60 giorni per le controdeduzioni .
Art. 32 D.P.R. 600/1973Poteri degli ufficiElenca gli strumenti a disposizione dell’Agenzia: accessi, ispezioni, questionari, inviti a comparire; consente di utilizzare le informazioni acquisite per gli accertamenti .
D.lgs. 218/1997Accertamento con adesioneDisciplina la procedura per definire gli accertamenti con riduzione delle sanzioni e sospensione dei termini. L’adesione preclude ulteriori accertamenti sui medesimi elementi.
D.lgs. 13/2024Concordato preventivo biennaleConsente ai contribuenti ISA di concordare il reddito per due anni, evitando gli accertamenti ordinari .
Legge 197/2022Definizione agevolata e rottamazioneIntroduce la rottamazione‑quater e lo stralcio dei debiti inferiori a 1.000 euro; consente la definizione agevolata degli atti di accertamento con pagamento ridotto delle sanzioni.
D.lgs. 110/2024RateizzazioneRiforma la rateizzazione dei debiti iscritti a ruolo, ampliando a 84 e 120 rate le dilazioni per le domande presentate dal 2025 .
Legge 3/2012SovraindebitamentoPrevede il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione controllata, strumenti utili per ridurre o eliminare i debiti tributari.

6.2 Termini principali dell’accertamento parziale

FaseTermineNote
Notifica dell’avviso31 dicembre del 5° anno successivo alla dichiarazione (7° anno per omessa dichiarazione)Termini di decadenza previsti dall’art. 43 D.P.R. 600/1973.
Presentazione dell’istanza di adesione60 giorni dalla notificaSospende i termini di ricorso per 90 giorni.
Acquiescenza60 giorni dalla notificaPermette di ridurre le sanzioni a un terzo e di evitare il contenzioso.
Presentazione del ricorso60 giorni dalla notifica (salvo sospensione per adesione)Deve essere depositato presso la Corte di giustizia tributaria; per valori fino a 50.000 euro è previsto il reclamo‑mediazione.
Rateizzazione dei ruoli84 rate (2025‑2026) o 120 rate con richiesta documentataRiforma introdotta dal d.lgs. 110/2024 .
Richiesta di riammissione alla rottamazione‑quater30 aprile 2025Riapertura prevista dalla legge 15/2025 .

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Che cos’è l’accertamento parziale?
    È un procedimento con cui l’Agenzia delle Entrate contesta al contribuente singoli elementi di reddito non dichiarati, deduzioni indebite o imposte non versate, basandosi su dati certi o su segnalazioni. Non preclude ulteriori accertamenti per lo stesso periodo .
  2. Su quali fonti si basa l’accertamento parziale?
    L’amministrazione può utilizzare le informazioni acquisite tramite accessi, ispezioni e verifiche (art. 32 D.P.R. 600/1973), i dati dell’Anagrafe Tributaria, i verbali della Guardia di Finanza, le segnalazioni di altri uffici e la documentazione di terzi .
  3. Il Fisco può emettere più avvisi per lo stesso anno?
    Sì, ma solo se gli avvisi si basano su elementi diversi. Un secondo accertamento fondato sugli stessi dati è illegittimo . In caso di dubbio è opportuno verificare se gli elementi erano già presenti nel fascicolo.
  4. C’è l’obbligo di contraddittorio prima dell’accertamento parziale?
    No, gli accertamenti parziali rientrano tra gli atti automatizzati esclusi dall’obbligo di contraddittorio introdotto dall’art. 6‑bis della L. 212/2000 . Tuttavia, se l’atto deriva da un accesso nei locali del contribuente, rimane l’obbligo di attendere 60 giorni dalla consegna del verbale .
  5. Quali sono i termini per impugnare un accertamento parziale?
    Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica, salvo sospensione per l’adesione. L’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (settimo anno per omessa dichiarazione) .
  6. Posso aderire all’accertamento parziale?
    Sì, il contribuente può presentare istanza di adesione entro 60 giorni e definire l’atto con riduzione delle sanzioni. Se l’atto deriva da un PVC, l’adesione può ridurre le sanzioni a un quarto del minimo .
  7. Cosa succede se pago subito senza contestare?
    Si parla di acquiescenza: pagando entro 60 giorni l’intero importo si ottiene una riduzione delle sanzioni a un terzo. L’acquiescenza impedisce qualsiasi impugnazione futura e non consente di rateizzare salvo tramite AdeR.
  8. L’accertamento parziale può utilizzare presunzioni?
    Sì. Le recenti pronunce ammettono l’uso di presunzioni gravi, precise e concordanti, inclusi i dati dell’Anagrafe Tributaria. Il contribuente deve fornire prova contraria .
  9. Se mi contestano utili extracontabili come socio, posso difendermi?
    È possibile superare la presunzione di distribuzione degli utili dimostrando con documenti che gli utili non sono stati realizzati, sono stati reinvestiti o sono stati prelevati da altri soci .
  10. Posso chiedere la rateizzazione delle somme dovute?
    Sì, dopo l’iscrizione a ruolo si può chiedere la rateizzazione. Dal 2025 le richieste ordinarie possono arrivare a 84 rate, mentre quelle documentate fino a 120 rate .
  11. Che cos’è la rottamazione‑quater?
    È una definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2022 che consente di pagare solo il capitale e gli interessi legali, senza sanzioni né interessi di mora. La legge 15/2025 ha riammesso i contribuenti decaduti, consentendo di presentare domanda entro il 30 aprile 2025 .
  12. Cosa succede se perdo il termine della rottamazione?
    La decadenza comporta il ripristino del debito originario con sanzioni e interessi. Tuttavia, la legge 15/2025 consente la riammissione se si presentano l’istanza e si pagano le prime due rate entro le nuove scadenze .
  13. Il concordato preventivo biennale conviene?
    Dipende dal tipo di attività. Per i soggetti ISA con redditi stabili può essere conveniente perché esclude gli accertamenti per due anni e consente di programmare le imposte . Tuttavia, vincola a dichiarare il reddito concordato anche se l’attività diminuisce, e richiede l’assenza di debiti tributari superiori a 5.000 euro .
  14. Che cos’è la procedura di sovraindebitamento?
    È un insieme di procedure (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) che consente ai soggetti non fallibili di ristrutturare o estinguere i debiti, compresi quelli tributari, con il controllo del tribunale e la supervisione di un OCC. Gli accertamenti parziali inseriti nel piano possono essere falcidiati o rateizzati.
  15. È possibile cancellare completamente i debiti tributari?
    In alcuni casi sì: il piano del consumatore o la liquidazione controllata possono prevedere l’esdebitazione, cioè la cancellazione del debito residuo dopo il pagamento della parte concordata. La liberazione è subordinata al rispetto del piano e alla buona fede del debitore.
  16. Cosa fare se ricevo un avviso di accertamento parziale?
    Non ignorarlo. Consulta un professionista, verifica la motivazione e i termini, valuta la possibilità di adesione o ricorso. Considera la rateizzazione e, se il debito è elevato, la rottamazione o le procedure di sovraindebitamento.
  17. Le somme dovute in seguito a accertamento parziale sono deducibili?
    Le imposte pagate in sede di accertamento (anche parziale) non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi. Le sanzioni sono indeducibili; gli interessi moratori sono deducibili nei limiti previsti dall’art. 96 del TUIR.
  18. Un accertamento parziale può riguardare solo l’IRAP?
    Sì. La Cassazione ha confermato che l’accertamento parziale può riguardare qualunque imposta, ivi compresa l’IRAP .
  19. Posso chiedere il rimborso se pago e poi vinco il ricorso?
    In caso di pagamento in pendenza di giudizio, è possibile ottenere il rimborso delle somme versate se il ricorso viene accolto. Tuttavia, i tempi possono essere lunghi; spesso conviene chiedere la sospensione in attesa della decisione.
  20. È possibile fare un accordo con l’Agenzia senza ricorso?
    Oltre all’adesione, è possibile presentare un’istanza di autotutela per segnalare errori materiali o illegittimità. L’ufficio può annullare o correggere l’atto. Inoltre, per gli atti fino a 50.000 euro il reclamo‑mediazione permette di trovare un accordo prima di andare in giudizio.

8. Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio l’impatto economico di un accertamento parziale e delle diverse opzioni difensive, si propongono di seguito due simulazioni. I numeri sono ipotetici, ma riflettono le aliquote e le sanzioni vigenti.

8.1 Simulazione 1: Accertamento parziale con adesione

Scenario: L’Agenzia delle Entrate accerta un maggior reddito imponibile Irpef di 50.000 euro per l’anno 2022 in capo a un libero professionista. L’aliquota marginale è del 43 %. L’avviso prevede imposte dovute per 21.500 euro e sanzioni del 100 % (21.500 euro). Il contribuente valuta se aderire.

ImportoNote
Imposta accertata21.500 €43 % di 50.000 €
Sanzione ordinaria (100 %)21.500 €Sanzione applicata in caso di mancato pagamento
Interessi3.000 €Calcolati fino alla data di notifica
Totale senza adesione46.000 €Imposta + sanzione + interessi
Sanzione con adesione (1/3)7.167 €La sanzione si riduce a un terzo
Totale con adesione31.667 €21.500 + 7.167 + 3.000
Rateizzazione adesione8 rate trimestrali da 3.958 €Possibilità di rateizzare senza garanzia

Risultato: aderendo l’imposta resta invariata, ma la sanzione si riduce da 21.500 € a 7.167 €, con un risparmio di 14.333 €. Inoltre, con la rateizzazione il contribuente paga 8 rate trimestrali di 3.958 €. Se non aderisse, potrebbe impugnare l’atto; in caso di soccombenza pagherebbe l’intero importo con sanzione al 100 %.

8.2 Simulazione 2: Accertamento parziale con rottamazione e rateizzazione

Scenario: Una società di persone riceve nel 2023 due avvisi parziali per maggiori imposte IVA e IRES per un totale di 80.000 € di imposte e 80.000 € di sanzioni. La società non impugna ed effettua il pagamento di alcune rate, ma nel 2024 decade dalla rottamazione per mancato pagamento. Nel 2025, grazie alla legge 15/2025, presenta domanda di riammissione.

ImportoNote
Imposte originarie80.000 €IRES + IVA
Sanzioni originarie80.000 €100 %
Totale debito originario160.000 €
Debito residuo al 31/12/2024140.000 €Dopo alcuni versamenti
Riammissione rottamazioneAzzerate le sanzioni, restano solo 80.000 € di imposte + interessi al 2 %
Importo dovuto82.400 €80.000 € + 2.400 € di interessi
Rateizzazione riammissione10 rateScadenze: 31/7/2025, 30/11/2025, 28/2/2026, 31/5/2026, 31/7/2026, 30/11/2026, 28/2/2027, 31/5/2027, 31/7/2027, 30/11/2027

Risultato: grazie alla riammissione, la società paga solo le imposte dovute e un interesse ridotto, con un risparmio di circa 60.000 €. Le rate distribuite su tre anni facilitano il pagamento. Se non avesse richiesto la riammissione, avrebbe dovuto saldare l’intero debito con sanzioni e interessi di mora.

9. Conclusione

L’accertamento parziale è uno strumento flessibile che consente all’Agenzia delle Entrate di intervenire rapidamente per far emergere redditi occultati o imposte non versate. Le sue peculiarità – possibilità di essere emesso anche più volte sullo stesso periodo e basarsi su elementi certi provenienti da segnalazioni esterne – lo rendono particolarmente insidioso per il contribuente. Tuttavia, come evidenziato nel presente articolo, il legislatore e la giurisprudenza hanno predisposto una serie di garanzie e rimedi per assicurare il rispetto del diritto di difesa e della capacità contributiva.

La conoscenza approfondita delle norme (art. 41‑bis, art. 54, art. 6‑bis, art. 43 e art. 32, tra le altre), l’analisi delle recenti pronunce della Corte di Cassazione, la consapevolezza dei termini e delle procedure, nonché l’utilizzo degli strumenti deflattivi (adesione, rottamazione, rateizzazione, concordato preventivo) permettono di affrontare con serenità un avviso di accertamento parziale. La scelta tra ricorso, adesione o definizione agevolata deve essere valutata caso per caso, tenendo conto della fondatezza della pretesa, dell’onere probatorio e delle implicazioni economiche.

Un ruolo decisivo è svolto dalla difesa tecnica. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare offrono un’assistenza completa che spazia dalla verifica preliminare dell’atto alla predisposizione del ricorso, dalla negoziazione dell’adesione alla gestione delle procedure di sovraindebitamento. Grazie alla sua esperienza di cassazionista, Gestore della crisi da sovraindebitamento ed Esperto negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo è in grado di individuare la strategia più efficace per proteggere il contribuente e salvaguardare il patrimonio.

Agire tempestivamente è fondamentale: ogni giorno perso può comportare la decadenza dai termini o la perdita di opportunità di definizione agevolata. Se hai ricevuto un avviso di accertamento parziale o desideri prevenire eventuali contestazioni, affidati a professionisti esperti.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!