Accertamento fiscale a italiano residente in Libano: cosa fare e come difendersi

Introduzione

L’accertamento fiscale notificato a un contribuente italiano residente in Libano non è un’evenienza rara. Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui cittadini iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e sulle persone che, pur vivendo stabilmente all’estero, mantengono legami economici o familiari con l’Italia. La normativa fiscale italiana stabilisce che la residenza all’estero non comporta automaticamente l’esonero dagli obblighi fiscali in patria: in assenza di una gestione corretta degli adempimenti, l’ufficio può contestare l’esterovestizione o l’omessa dichiarazione di redditi di fonte italiana. Gli errori procedurali sono frequenti (dimenticare di presentare la dichiarazione per redditi prodotti in Italia, omettere la comunicazione del nuovo domicilio AIRE, considerare l’iscrizione all’AIRE un titolo sufficiente per perdere la residenza fiscale) e possono determinare l’emissione di avvisi di accertamento con sanzioni e interessi onerosi.

In questo scenario, conoscere la disciplina dell’accertamento, i propri diritti e le difese utilizzabili è fondamentale. Il presente articolo, aggiornato a dicembre 2025, fornisce una guida completa e pratico‑operativa per il contribuente residente in Libano che riceva un atto impositivo dall’Italia. L’analisi si basa su norme e prassi ufficiali (d.lgs., DPR, TUIR, circolari dell’Agenzia delle Entrate, sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale) e contiene riferimenti alla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Libano. Il taglio è giuridico‑divulgativo: illustra il contesto normativo, descrive la procedura dell’accertamento passo per passo, spiega le difese e le strategie per contestare o definire il debito e mette in evidenza gli strumenti alternativi di definizione dei carichi (rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e procedure di composizione della crisi). Si forniscono tabelle riepilogative, domande e risposte frequenti e simulazioni numeriche per rendere più comprensibile la materia.

Perché questo tema è importante

Ricevere un avviso di accertamento mentre si vive in Libano comporta rischi immediati: maturano interessi e sanzioni, possono essere iscritti fermi amministrativi e ipoteche sui beni immobili siti in Italia, vengono bloccati i pagamenti da parte di clienti italiani attraverso il pignoramento del credito. Inoltre, la normativa vigente prevede l’iscrizione a ruolo del debito entro rigidi termini, decorsi i quali l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può attivare procedure esecutive e cautelari. L’omessa reazione tempestiva può comportare la formazione del ruolo definitivo e la perdita del diritto di impugnare. È necessario valutare con cura se il Fisco abbia rispettato le norme sulla notifica all’estero, se l’atto contenga una motivazione sufficiente, se la pretesa riguardi realmente redditi di fonte italiana e se sia possibile utilizzare la convenzione tra Italia e Libano per eliminare la doppia imposizione.

Come può aiutarti l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

L’articolo è corredato dalla presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con esperienza pluriennale nel diritto bancario e tributario. L’avvocato:

  • Cassazionista: difende i contribuenti anche dinanzi alla Corte di Cassazione; conosce la giurisprudenza di legittimità e i vizi ricorrenti degli accertamenti.
  • Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (Legge 3/2012) e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): può assistere il contribuente nella predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti o nell’esdebitazione, evitando pignoramenti e misure esecutive.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: offre consulenza anche per società con sede in Italia che devono ristrutturare il debito tributario.
  • Coordinatore di professionisti esperti a livello nazionale: fornisce assistenza completa, dall’analisi dell’atto alla redazione del ricorso, dalla richiesta di sospensione alla trattativa con l’ufficio, fino alla stipula di piani di rientro e alla difesa nei giudizi tributari.

L’Avv. Monardo e il suo team possono analizzare l’atto ricevuto (avviso di accertamento o avviso bonario), verificare la legittimità della notifica all’estero, presentare istanze di sospensione, ricorsi dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria, attivare la procedura di accertamento con adesione per ottenere una riduzione delle sanzioni, valutare la rottamazione o altre definizioni agevolate dei carichi e predisporre piani di rientro sostenibili. La multidisciplinarità dello staff consente di affrontare anche aspetti contabili e di diritto internazionale (ad esempio, la prova della residenza in Libano, la corretta applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni, l’emersione di redditi di fonte estera). In caso di sovraindebitamento, vengono esaminate le soluzioni previste dalla Legge 3/2012 per evitare misure esecutive e ottenere l’esdebitazione.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Residenza fiscale e presunzioni: art. 2 TUIR e riforma 2023–2024

La prima domanda che il contribuente deve porsi è se, nonostante la residenza in Libano, egli sia considerato ancora fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). La norma prevede che si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta (includendo frazioni di giorni) hanno domicilio o residenza in Italia, o che sono presente sul territorio . A decorrere dal 2024, la riforma attuata dal D.Lgs. 209/2023 ha rafforzato questo criterio: l’iscrizione all’AIRE non costituisce più presunzione assoluta di residenza estera; occorre dimostrare la sede degli interessi vitali, la permanenza fisica e la volontà di risiedere all’estero . La riforma introduce inoltre sanzioni amministrative per chi omette l’iscrizione all’AIRE (da 200 a 1 000 euro per ogni anno) e obbliga a considerare anche le frazioni di giorno per valutare la permanenza in Italia .

Per i cittadini che si trasferiscono in paesi con regime fiscale privilegiato (cosiddetti black list), l’art. 2, comma 2‑bis, TUIR prevede una presunzione di residenza in Italia: si considerano fiscalmente residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia . La Corte di Cassazione ha chiarito che la presunzione si applica anche quando il trasferimento verso un paese a fiscalità privilegiata avviene per via mediata, ossia passando da un altro Stato estero non black‑listato: è irrilevante che il paese di partenza non sia l’Italia . Chi intende invocare la residenza in Libano dovrà quindi dimostrare con documentazione concreta (contratti di locazione, iscrizione consolare, bollette, certificazioni lavorative, legami familiari, ecc.) che l’abitazione principale, il centro degli interessi patrimoniali e affettivi e la permanenza fisica sono nel Paese dei Cedri.

1.2 Norme sull’accertamento e sulla notifica agli iscritti AIRE

L’accertamento delle imposte sui redditi è disciplinato dal D.P.R. 600/1973. L’art. 38 consente agli uffici di rettificare le dichiarazioni delle persone fisiche quando il reddito dichiarato risulta inferiore a quello effettivo. La rettifica avviene con un atto unico che evidenzia analiticamente i redditi delle diverse categorie . L’ufficio può inoltre procedere all’accertamento sintetico (il cosiddetto redditometro), determinando il reddito complessivo sulla base delle spese sostenute: la presunzione si supera dimostrando che le spese sono state finanziate con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, che le spese attribuite hanno importi diversi o che la quota di risparmio utilizzata si è formata negli anni precedenti . L’ufficio che procede alla determinazione sintetica deve invitare il contribuente a comparire, avviare il contraddittorio e proporre l’accertamento con adesione .

Le norme sulla notifica degli atti agli italiani residenti all’estero sono contenute nell’art. 60, commi 4 e 5, D.P.R. 600/1973. La disposizione stabilisce che, se il destinatario è residente fuori del territorio dello Stato, la notifica si esegue mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo comunicato agli uffici o risultante dall’AIRE. Se l’atto non può essere consegnato per qualsiasi causa, la notifica si perfeziona con la compiuta giacenza; l’ufficio non è tenuto a fare ulteriori ricerche dell’indirizzo . La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22838/2025, ha confermato che la notifica degli atti impositivi agli iscritti AIRE mediante raccomandata è valida anche se il destinatario non ritira l’avviso; non occorre l’intervento del messo né la prova di irreperibilità assoluta . La decisione esclude l’obbligo dell’Amministrazione di accertare nuovi indirizzi (ad esempio, in Libano) oltre quello risultante dall’anagrafe consolare .

1.3 Convenzione tra Italia e Libano contro la doppia imposizione

La Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, sottoscritta a Beirut il 22 novembre 2000 e ratificata con la legge 87/2011, si compone di 31 articoli e di un protocollo aggiuntivo. Le imposte italiane cui si applica sono l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP; in Libano la convenzione riguarda l’imposta sugli utili delle professioni industriali, commerciali e non commerciali, l’imposta su stipendi, salari e pensioni, l’imposta sul reddito di capitale e quella sulla proprietà immobiliare . Il trattato richiama il modello OCSE e contiene regole di collegamento per stabilire quale Stato abbia il diritto di tassare i diversi redditi.

Di seguito si sintetizzano le disposizioni più rilevanti per un contribuente residente in Libano con redditi di fonte italiana:

ArticoloOggetto e principio di tassazione
Art. 4 – ResidenzaDefinisce come residente la persona assoggettata all’imposta per il domicilio, la residenza o la sede di direzione. Se una persona è residente in entrambi gli Stati, si applica la “tie breaker rule”: prevale lo Stato in cui l’individuo ha l’abitazione permanente o, in mancanza, il centro degli interessi vitali; se non è possibile determinare, si guarda alla permanenza abituale e, in ultima analisi, alla cittadinanza.
Art. 5 – Stabile organizzazioneFornisce la definizione di stabile organizzazione in linea con il modello OCSE: sede di affari fissa tramite la quale un’impresa esercita la propria attività; include filiali, sedi di gestione, uffici e cantieri che durano oltre 12 mesi.
Art. 6 – Redditi immobiliariI redditi derivanti da beni immobili (compresi i redditi agricoli e forestali) sono tassati nello Stato in cui l’immobile è situato .
Art. 7 – Utili delle impreseGli utili d’impresa sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza dell’impresa, salvo che l’attività sia svolta tramite una stabile organizzazione nell’altro Stato; in tal caso la tassazione ricade sullo Stato in cui opera l’organizzazione .
Art. 8 – Navigazione marittima e aereaI profitti derivanti dal trasporto internazionale di navi o aerei sono tassati unicamente nello Stato della sede di direzione effettiva .
Art. 10 – DividendiI dividendi pagati da una società italiana o libanese a un residente dell’altro Stato sono tassati nello Stato di residenza del beneficiario; lo Stato della società che paga può applicare una ritenuta alla fonte entro un limite massimo del 5 % (se il beneficiario è una società che detiene almeno il 10 % del capitale da 12 mesi) o del 15 % negli altri casi .
Art. 11 – InteressiGli interessi sono tassati nello Stato di residenza del beneficiario effettivo; se il credito è connesso a una stabile organizzazione, la tassazione avviene nello Stato in cui la stabile organizzazione è situata .
Art. 12 – Canoni (royalties)I canoni per l’uso di diritti d’autore, brevetti, marchi, disegni, know‑how, ecc. sono tassati nello Stato di residenza del beneficiario, salvo che la base fissa o la stabile organizzazione si trovi nell’altro Stato, nel qual caso la tassazione compete allo Stato di fonte .
Art. 13 – Utili di capitaleLe plusvalenze derivanti dalla vendita di beni immobili sono tassate nello Stato in cui sono situati i beni; quelle derivanti dalla cessione di beni mobili legati a una stabile organizzazione sono tassate nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione; la vendita di navi o aeromobili utilizzati nel traffico internazionale è tassata nello Stato della sede di direzione effettiva .
Art. 14 – Professioni indipendentiI redditi da professioni indipendenti sono tassati nello Stato di residenza del professionista; l’altro Stato può tassare solo se esiste una base fissa o se il professionista soggiorna per oltre 183 giorni .
Art. 15 – Lavoro subordinatoI salari sono imponibili nello Stato di residenza; lo Stato della fonte può tassare se l’attività è svolta nel suo territorio e il soggiorno supera 183 giorni, oppure se la retribuzione è a carico di un datore di lavoro residente nello Stato.
Art. 18 – PensioniLe pensioni e le remunerazioni simili sono tassabili esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario .
Art. 22 – Altri redditiI redditi non espressamente menzionati sono tassati nello Stato di residenza del percipiente .
Art. 23 – Eliminazione della doppia imposizioneLo Stato di residenza deve accordare un credito d’imposta per le imposte pagate nell’altro Stato. L’articolo 23 prevede l’applicazione del metodo ordinario: l’imposta estera è detraibile fino alla concorrenza dell’imposta italiana dovuta sui medesimi redditi .
Art. 24 – Non discriminazioneImpedisce trattamenti più onerosi per i non residenti rispetto ai residenti.
Art. 25 – Procedura amichevolePrevede la possibilità per il contribuente di risolvere controversie interpretative attraverso il dialogo tra le autorità competenti dei due Stati .
Art. 29 – Limitazione dei beneficiConsente a uno Stato di negare i vantaggi della convenzione in caso di operazioni abusive o treaty shopping .

L’articolo 3 della legge di ratifica quantifica l’onere finanziario della convenzione in 206 000 euro annui e incarica il Ministro dell’economia di monitorare eventuali scostamenti .

1.4 Interazione tra accertamento fiscale e procedimenti penali

Quando l’accertamento fiscale riguarda redditi nascosti o illeciti internazionali, può scattare anche il procedimento penale ex D.Lgs. 74/2000. Con il Decreto Sanzioni (D.Lgs. 87/2024) è stato introdotto l’art. 21‑bis nel D.Lgs. 74/2000, che disciplina l’efficacia delle sentenze penali nel processo tributario. In base a tale disposizione, l’assoluzione irrevocabile pronunciata con la formula “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso” ha effetto vincolante nel giudizio tributario: l’amministrazione finanziaria deve adeguarsi e non può contestare nuovamente i fatti . La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23570/2024, ha precisato che l’art. 21‑bis si applica retroattivamente anche alle sentenze penali irrevocabili pronunciate prima dell’entrata in vigore del decreto, purché il contenzioso tributario sia ancora pendente . Ciò significa che, in presenza di un’assoluzione piena, il contribuente può depositare la sentenza penale nel processo tributario per ottenere l’annullamento dell’accertamento.

1.5 Altri riferimenti normativi utili

  • Statuto del contribuente (Legge 212/2000): prevede il diritto al contraddittorio, l’obbligo di motivazione degli atti e la nullità delle richieste aventi ad oggetto documenti già in possesso dell’Amministrazione.
  • D.Lgs. 218/1997: disciplina l’accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale. L’adesione può essere attivata su iniziativa dell’ufficio (con l’invito all’adesione) o su istanza del contribuente dopo l’avviso di accertamento. L’accordo comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo ed esclude la riscossione frazionata.
  • D.Lgs. 13/2024: ha introdotto l’obbligo del contraddittorio preventivo generalizzato prima dell’emissione degli atti di accertamento, con un preavviso di 60 giorni; l’omissione determina la nullità dell’atto.
  • Decreto Riscossione (D.P.R. 602/1973): regola l’iscrizione a ruolo e la riscossione coattiva dei tributi attraverso cartelle esattoriali, avvisi di intimazione e pignoramenti.
  • Legge 3/2012 (Crisi da sovraindebitamento) e Codice della crisi d’impresa: offrono al contribuente sovraindebitato strumenti come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata per ottenere una falcidia del debito e l’esdebitazione finale.
  • Legge di bilancio 2023 e 2024: hanno introdotto diverse rottamazioni e definizioni agevolate dei carichi, che consentono di pagare il debito in forma agevolata (abbuono delle sanzioni e degli interessi di mora) a condizione di presentare domanda nei termini previsti e di versare il dovuto in rate.

2. Procedura dell’accertamento: cosa succede dopo la notifica

2.1 Tipologie di atti impositivi

Gli accertamenti che possono essere notificati a un contribuente residente in Libano sono diversi:

  • Avviso di accertamento: atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica o liquida un maggior reddito e richiede imposte, sanzioni e interessi. Può essere emesso ai sensi degli artt. 38, 39 e 41‑bis del D.P.R. 600/1973 (maggior reddito determinato in via analitica o sintetica) e deve contenere la motivazione, l’indicazione delle norme violate e la prova degli elementi raccolti. Deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o, in caso di omessa presentazione, entro il settimo anno.
  • Avviso di rettifica e liquidazione: riguarda le imposte indirette (registro, successioni e donazioni, IVA) e contiene la corretta determinazione dell’imposta dovuta. Le modalità di difesa sono analoghe.
  • Avviso bonario: comunicazione inviata in seguito al controllo automatizzato o formale della dichiarazione (artt. 36‑bis e 36‑ter D.P.R. 600/1973); invita il contribuente a pagare entro 30 giorni beneficiando di una riduzione delle sanzioni. Non è un vero e proprio avviso di accertamento ma, se ignorato, può dar luogo all’iscrizione a ruolo.
  • Intimazione di pagamento o avviso di mora: atto della riscossione emesso dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione a seguito di iscrizione a ruolo. È preceduto dalla cartella esattoriale o integrato nell’avviso di accertamento esecutivo (ex art. 29 D.L. 78/2010).

2.2 Notifica a residenti all’estero: modalità e termini

La notifica degli atti tributari a chi è residente in Libano avviene mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo AIRE. L’ufficio inserisce nel plico una copia dell’atto in italiano. Poiché la legge non impone la traduzione dell’atto in lingua straniera, è onere del contribuente richiedere la traduzione se non comprende la lingua. La raccomandata si considera notificata alla data di consegna oppure, in caso di mancato ritiro, al decimo giorno successivo alla giacenza presso l’ufficio postale (compiuta giacenza). Non è necessario l’intervento del messo né l’invio presso indirizzi diversi, come ha ribadito la Cassazione con la recente pronuncia n. 22838/2025 . È quindi fondamentale mantenere aggiornata la propria iscrizione AIRE e monitorare la corrispondenza.

Per gli atti della riscossione (cartelle e avvisi di intimazione) le regole sono simili: la notifica via posta o PEC all’indirizzo noto perfeziona l’atto, anche se il destinatario non lo ritira. In caso di irreperibilità relativa (destinatario non trovato), la notifica si considera comunque perfezionata decorso il periodo di giacenza; se invece la raccomandata ritorna per irreperibilità assoluta (indirizzo inesistente), l’ufficio deve eseguire ulteriori ricerche e può ricorrere alla notifica tramite messo.

2.3 Contenuto dell’avviso di accertamento e onere della prova

L’avviso deve essere motivato, indicando gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento della pretesa. In base al principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), l’amministrazione deve dimostrare l’esistenza del reddito tassabile. Tuttavia, in presenza di presunzioni legali (ad esempio, quella ex art. 2, comma 2‑bis, TUIR per i trasferimenti in paesi black list) l’onere della prova si inverte: sarà il contribuente a dover provare che il reddito non è imponibile in Italia. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14240/2021 ha stabilito che la presunzione si applica anche in caso di trasferimento mediato verso un paese black list; non è necessario che il trasferimento avvenga direttamente dall’Italia . Ciò significa che, per un italiano residente in Libano (che non è attualmente inserito nelle black list italiane, ma lo era fino a pochi anni fa), la presunzione non si applica; tuttavia l’ufficio potrà avvalersi di altre presunzioni (spese, conti bancari, rientri frequenti in Italia) che il contribuente dovrà contestare con prove documentali.

Gli elementi probatori possono provenire da:

  • Informazioni finanziarie: l’art. 32 D.P.R. 600/1973 consente all’Agenzia di richiedere dati bancari; dal 2023 l’Agenzia dispone di strumenti di cooperazione internazionale (CRS e scambio automatico di informazioni) che rendono accessibili i conti detenuti in Libano.
  • Spese sostenute: la presunzione redditometrica utilizza i dati di spesa (acquisto di auto, immobili, polizze, viaggi) per stimare il reddito presunto .
  • Dichiarazioni dei terzi: contratti, certificati di residenza, iscrizioni scolastiche dei figli in Libano.

Il contribuente può contrastare le presunzioni dimostrando che le spese sono state sostenute con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, che l’immobile è stato acquistato dal coniuge non residente o con donazioni, che gli accrediti bancari derivano da vendite di beni personali in Libano e non da redditi italiani.

2.4 Termini per agire: contraddittorio, adesione, ricorso

Una volta ricevuto l’avviso, i termini decorrono inesorabilmente. Occorre distinguere:

FaseTermineAzioni possibili
Invito a comparire (PVC) o contraddittorio preventivoAlmeno 60 giorni prima dell’adozione dell’avviso (D.Lgs. 13/2024)Il contribuente può fornire chiarimenti e documenti, evitare l’emissione dell’avviso o proporre l’accertamento con adesione.
Avviso di accertamento60 giorni (raddoppiati a 150 per i residenti in paesi extra‑UE) dalla notifica per impugnare dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo gradoPossibile richiedere l’annullamento in autotutela, presentare istanza di sospensione, inviare domanda di accertamento con adesione, chiedere la definizione agevolata (se prevista da norme speciali), impugnare con ricorso.
Accertamento con adesioneIl contribuente può presentare istanza prima dell’impugnazione o accettare l’invito dell’ufficioL’accordo, da sottoscrivere entro 15 giorni prorogabili, riduce le sanzioni a 1/3 e consente il pagamento in un’unica soluzione o in rate (max 8 trimestri).
RicorsoDeve essere notificato all’Agenzia delle Entrate entro il termine di 60 giorni (o 150), con deposito presso la Corte di Giustizia Tributaria entro 30 giorni dalla notificaNel ricorso si eccepiscono i vizi formali e sostanziali (nullità della notifica, carenza di motivazione, mancanza di prova del reddito, violazione della convenzione).
AppelloEntro 60 giorni dalla notificazione della sentenza di primo gradoSulle stesse questioni e su nuovi motivi.
Ricorso in CassazioneEntro 60 giorni dalla notifica della sentenza di appelloPer violazione di legge e vizi di motivazione.

In alternativa all’impugnazione, il contribuente può valutare l’adesione alle definizioni agevolate previste dalle leggi di bilancio o dai decreti emergenziali (ad esempio, rottamazione quater, stralcio parziale delle cartelle): è necessario verificare se il carico rientra fra quelli ammessi e presentare domanda entro i termini.

3. Difese e strategie legali

3.1 Verificare la validità della notifica

La prima linea di difesa consiste nel controllare se l’avviso sia stato notificato correttamente. L’atto deve essere inviato all’indirizzo AIRE; eventuali notifiche a indirizzi italiani non aggiornati sono nulle. Si deve verificare la data di notifica (confrontando la raccomandata e la compiuta giacenza) e la scadenza dei termini di decadenza (l’avviso deve essere emesso entro cinque o sette anni). Se l’atto è stato notificato oltre i termini o a un indirizzo errato, si può eccepire la nullità della notifica.

3.2 Contestare la presunta residenza in Italia

Se l’accertamento si fonda sulla presunzione di residenza italiana (art. 2 TUIR), è necessario raccogliere prove concrete per dimostrare la residenza effettiva in Libano. Documenti utili:

  • Certificato di residenza libanese e copia dell’iscrizione AIRE.
  • Contratto di locazione o titolo di proprietà dell’abitazione in Libano.
  • Contratti di lavoro, iscrizioni scolastiche dei figli, tessere sanitarie libanesi.
  • Movimenti bancari che evidenziano redditi e spese sostenute in Libano.
  • Biglietti aerei e timbri sul passaporto che dimostrano il numero ridotto di giorni trascorsi in Italia.

È consigliabile predisporre una memoria illustrativa da depositare in sede di contraddittorio o ricorso, spiegando la storia familiare e professionale e indicando i legami economici e affettivi radicati in Libano.

3.3 Controllare la motivazione e la prova del reddito

L’avviso deve specificare i fatti contestati e la base imponibile. In caso di accertamento sintetico, l’ufficio deve indicare le spese ritenute indice di capacità contributiva (acquisto di beni di lusso, mutui, viaggi) e la metodologia di calcolo. Il contribuente può dimostrare che le spese sono state sostenute con risparmi preesistenti, donazioni, redditi di altri familiari non soggetti a imposizione italiana, oppure che l’importo speso è diverso da quello attribuito . Se l’amministrazione non fornisce adeguata motivazione o si basa su semplici sospetti, l’atto è nullo.

3.4 Utilizzare l’accertamento con adesione

L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) è uno strumento deflativo che consente di chiudere la vertenza evitando il contenzioso. Può essere attivato:

  • Su invito dell’ufficio: l’Agenzia invia un invito a comparire proponendo una determinazione concordata delle imposte. Se il contribuente accetta, le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo e non sono dovuti gli interessi di mora.
  • Su istanza del contribuente: il contribuente, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, può presentare domanda di adesione. La presentazione dell’istanza sospende il termine per ricorrere. L’accordo deve essere sottoscritto entro 15 giorni e può prevedere il pagamento immediato o rateale (fino a otto rate trimestrali). In caso di mancato pagamento, l’atto torna definitivamente esecutivo.

L’adesione è consigliabile quando la pretesa è fondata e il contribuente desidera ridurre le sanzioni e rateizzare il debito. Tuttavia, se la notifica è nulla o la presunzione di residenza è infondata, è più opportuno impugnare.

3.5 Impugnare dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria

Il ricorso va presentato tramite deposito telematico (sistema SIGIT). Il contribuente residente all’estero può nominare un domicilio digitale in Italia (avvocato, commercialista) e depositare il ricorso senza necessità di comparire. Nel ricorso si devono indicare i motivi di impugnazione: nullità della notifica, decadenza dell’azione, violazione della convenzione italo‑libanese, carenza di motivazione, errata determinazione del reddito, mancata applicazione dell’art. 21‑bis D.Lgs. 74/2000, violazione del principio di contraddittorio, ecc. È possibile chiedere la sospensione cautelare dell’atto se sussiste un danno grave e irreparabile (ad esempio, rischio di pignoramento di un immobile in Italia) allegando documenti e garanzie.

In sede di giudizio, l’onere della prova spetta all’ufficio per i fatti costitutivi della pretesa; il contribuente deve provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi. È importante allegare la documentazione in sede di ricorso; nuovi documenti sono ammessi solo se provata l’impossibilità di produrli prima.

3.6 Ricorso all’autotutela e alla conciliazione giudiziale

L’autotutela è un potere discrezionale dell’Agenzia delle Entrate di annullare o revocare un atto illegittimo o infondato. Può essere richiesta anche dopo la scadenza dei termini di ricorso; tuttavia, l’amministrazione non è obbligata ad aderire. È utile per correggere errori materiali, duplicazioni di addebiti o per ottenere la revoca di sanzioni in presenza di giurisprudenza favorevole.

La conciliazione giudiziale (sempre disciplinata dal D.Lgs. 218/1997) può avvenire durante il processo tributario di primo o di secondo grado. Consente di definire la controversia con una riduzione delle sanzioni e con la rinuncia alle spese legali. La proposta può essere formulata dalle parti o dal giudice; se accettata, la sentenza dichiarerà l’estinzione del giudizio.

3.7 Invocare la convenzione contro la doppia imposizione

Quando il reddito contestato è già stato tassato in Libano, è fondamentale far valere la convenzione italo‑libanese. Il contribuente deve dimostrare di aver pagato le imposte in Libano (ricevute di versamento, certificazione fiscale) e chiedere l’applicazione del credito d’imposta ai sensi dell’art. 23 della convenzione . Se l’avviso non riconosce il credito, l’atto è impugnabile per violazione del trattato internazionale (che ha forza di legge). In alcuni casi, la convenzione attribuisce l’esclusiva potestà impositiva al Libano (es. pensioni, utili d’impresa senza stabile organizzazione, redditi di professioni indipendenti con permanenza inferiore a 183 giorni). Invocare tali disposizioni può portare all’annullamento totale del debito.

3.8 Far valere il giudicato penale (art. 21‑bis D.Lgs. 74/2000)

Se il contribuente è stato indagato per reati tributari e assolto con formula piena, può depositare la sentenza penale nel processo tributario. Ai sensi dell’art. 21‑bis D.Lgs. 74/2000, introdotto dal D.Lgs. 87/2024, l’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso” ha effetto vincolante nel giudizio fiscale . La Cassazione ha affermato che la norma è retroattiva e si applica anche alle sentenze penali anteriori, purché il processo tributario sia ancora pendente . In pratica, se una sentenza penale ha assolto il contribuente dall’accusa di aver omesso la dichiarazione dei redditi, l’Agenzia non può più perseguirlo in sede tributaria.

3.9 Richiedere la sospensione e tutelarsi dai pignoramenti

In presenza di un avviso di accertamento esecutivo, la riscossione può partire dopo 60 giorni dalla notifica. Il contribuente che ritiene l’atto infondato può chiedere al giudice tributario la sospensione cautelare della riscossione, dimostrando il pericolo grave e irreparabile (es. perdita della casa di abitazione in Italia). È possibile depositare un’istanza di sospensione contestuale al ricorso; il giudice decide in camera di consiglio. In caso di rigetto, il contribuente può versare in rate il 1/3 o 1/5 del dovuto per evitare azioni esecutive.

3.10 Esempio di strategia difensiva

Supponiamo che il signor Andrea, ingegnere italiano residente a Beirut, riceva nel dicembre 2025 un avviso di accertamento per l’anno 2019 con la contestazione di redditi da lavoro dipendente non dichiarati per 40 000 euro. L’avviso è stato notificato all’indirizzo AIRE con raccomandata, la quale Andrea non ha ritirato. Dopo aver aperto la raccomandata (tramite un familiare), Andrea contatta l’Avv. Monardo e scopre che:

  • L’atto è motivato sul presupposto che Andrea sia ancora residente in Italia perché iscritto all’AIRE ma con frequenti permanenze in Italia. La pretesa si fonda su bonifici ricevuti da una società italiana.
  • In realtà, Andrea svolge attività di consulenza in Libano per una società libanese; i bonifici derivano dal pagamento di fatture da parte dell’azienda italiana per lavori svolti a Beirut.
  • Andrea dimostra di aver trascorso meno di 70 giorni in Italia nel 2019, di avere la residenza e il domicilio in Libano e di aver pagato le imposte libanesi sui compensi.

In questo caso la strategia potrà essere:

  1. Verificare la notifica: la raccomandata all’indirizzo AIRE è valida ; i termini per impugnare decorrono dal decimo giorno successivo alla giacenza. Andrea dispone quindi di 150 giorni per ricorrere (il Libano è paese extra‑UE).
  2. Attivare il contraddittorio preventivo: se l’avviso è stato preceduto da un PVC, è possibile fornire documenti all’Agenzia per ottenere l’archiviazione. In mancanza, si può eccepire la nullità per violazione del diritto di contraddittorio.
  3. Richiedere l’accertamento con adesione: se l’ufficio riconosce parte delle ragioni, può proporre una riduzione delle imposte e delle sanzioni. Tuttavia, se la pretesa riguarda redditi esenti in Italia in base alla convenzione, l’adesione potrebbe non essere conveniente.
  4. Preparare il ricorso: allegare certificati di residenza libanese, timbri di ingresso, fatture e contratti con la società libanese, copie dei bonifici e ricevute fiscali del Libano. Invocare l’art. 7 della convenzione (utili delle imprese) e l’art. 14 (professioni indipendenti) per sostenere che i redditi sono imponibili solo in Libano . Richiedere il credito d’imposta ai sensi dell’art. 23 .
  5. Domandare la sospensione: presentare istanza di sospensione alla corte tributaria per evitare la riscossione.
  6. In alternativa, valutare la rottamazione: se vi sono altre cartelle, utilizzare la definizione agevolata per ridurre il debito complessivo.

4. Strumenti alternativi alla contestazione giudiziale

4.1 Rottamazione, saldo e stralcio e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha previsto numerosi strumenti di definizione agevolata delle cartelle e degli avvisi. A titolo esemplificativo:

  • Rottamazione-quater (Legge di Bilancio 2023): permette di estinguere i debiti iscritti a ruolo dal 2000 al giugno 2022 pagando l’imposta e gli interessi legali, con abbuono di sanzioni e interessi di mora. È previsto un piano di rateizzazione fino a 18 rate. Per beneficiare occorre presentare domanda entro i termini stabiliti dalla legge. I residenti all’estero possono aderire telematicamente. La rottamazione non ammette i debiti derivanti da risorse proprie dell’UE, da recupero aiuti di Stato e da pronunce penali definitive.
  • Definizione agevolata degli avvisi bonari: consente di versare solo l’imposta e gli interessi legali, con sanzioni ridotte al 3 % per gli avvisi bonari emessi in seguito ai controlli automatizzati o formali.
  • Stralcio dei debiti fino a 1 000 euro (Legge 197/2022): prevede l’annullamento automatico delle cartelle affidate alla riscossione dal 2000 al 2015 di importo residuo fino a 1 000 euro. Attenzione: lo stralcio non si applica ai debiti relativi a risorse proprie dell’UE e alle multe stradali; inoltre, alcune Regioni e Comuni hanno esercitato la facoltà di non aderire.
  • Definizione delle liti pendenti: durante il 2023 e il 2024 è stato possibile definire le controversie fiscali pendenti pagando un importo ridotto (90 % o 40 % del dovuto) a seconda del grado di giudizio; questa misura potrebbe essere riproposta nei prossimi anni.

È opportuno verificare, con l’assistenza di un professionista, se il proprio debito rientra fra quelli definibili e se convenga aderirvi (ad esempio, per evitare il contenzioso o quando la pretesa è difficilmente contestabile).

4.2 Piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazione controllata

Per i contribuenti che si trovano in una situazione di sovraindebitamento (cumulo di debiti fiscali, bancari e privati) il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e la Legge 3/2012 offrono tre strumenti:

  • Piano del consumatore: riservato alle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa. Permette di proporre al giudice un piano di pagamento rateale dei debiti con falcidia (riduzione) parziale delle somme dovute. È necessario dimostrare la propria meritevolezza e la impossibilità di far fronte ai debiti senza l’ausilio del piano.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato a imprenditori e lavoratori autonomi. Prevede la sottoscrizione di un accordo con i creditori che deve essere approvato dal 60 % dei creditori. Consente la sospensione delle azioni esecutive e la riduzione dei debiti, anche fiscali.
  • Liquidazione controllata: consiste nella liquidazione del patrimonio del debitore con la vendita dei beni; a fronte della vendita e dell’utilizzo del ricavato per pagare i creditori, il debitore può ottenere l’esdebitazione residua.

L’Avv. Monardo, quale gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, può assistere nella predisposizione della domanda e nella gestione della procedura, interfacciandosi con il Giudice e con l’Agenzia delle Entrate per ottenere il blocco dei pignoramenti e una soluzione sostenibile.

4.3 Negoziazione assistita e crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021 ha introdotto la procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, un percorso stragiudiziale che consente alle imprese in difficoltà di negoziare con i creditori (compresa l’Agenzia delle Entrate) per ristrutturare i debiti e proseguire l’attività. L’esperto negoziatore della crisi d’impresa assiste l’imprenditore nelle trattative; l’Avv. Monardo è abilitato a svolgere tale ruolo. Per i contribuenti che gestiscono un’impresa in Italia da Beirut o in Libano con stabile organizzazione in Italia, questa procedura offre un’alternativa alla liquidazione fallimentare.

4.4 Raccomandazioni pratiche

  • Aggiornare l’iscrizione AIRE e comunicare tempestivamente ogni variazione di domicilio. Senza un indirizzo corretto, si rischia di non ricevere l’avviso e di perdere i termini per difendersi.
  • Conservare la documentazione (fatture, contratti, buste paga, bonifici) che dimostri la provenienza dei redditi e la residenza in Libano. In particolare, è utile conservare copie delle bollette, contratti di locazione, certificazioni fiscali libanesi.
  • Verificare la convenzione Italia–Libano quando si percepiscono redditi in uno dei due Stati. Applicare correttamente il credito d’imposta ed evitare la doppia imposizione.
  • Non ignorare gli avvisi. Anche se l’atto appare infondato, è opportuno interpellare un professionista per valutare la strategia migliore: richiesta di annullamento in autotutela, adesione o ricorso.
  • Non rientrare in Italia senza valutare gli effetti fiscali: soggiorni prolungati o trasferimenti di famiglia in Italia potrebbero far scattare il requisito di residenza (presenza per oltre metà dell’anno) e comportare l’imposizione su tutti i redditi.
  • Richiedere una consulenza preventiva prima di trasferire capitali o realizzare investimenti in Italia. Ciò permette di pianificare correttamente la tassazione, evitando di incorrere in contestazioni future.

5. Errori comuni da evitare

Molti contribuenti commettono errori che rendono più difficile la difesa. Di seguito i più frequenti:

  1. Ritenere sufficiente l’iscrizione all’AIRE: la Corte di Cassazione e il legislatore hanno ribadito che l’iscrizione non è presunzione assoluta di residenza estera; conta la realtà dei fatti (domicilio, centro degli interessi vitali, permanenza fisica) .
  2. Omettere la comunicazione della variazione di indirizzo: la notifica all’indirizzo non aggiornato è comunque valida .
  3. Ignorare la raccomandata: non ritirare la raccomandata non impedisce il perfezionamento della notifica ; gli interessi e le sanzioni continuano a maturare.
  4. Non partecipare al contraddittorio: il contraddittorio preventivo consente di chiarire gli aspetti contestati e, talvolta, di evitare l’emissione dell’avviso. Rifiutare il dialogo può precludere la possibilità di fornire prove decisive.
  5. Accettare passivamente l’accertamento sintetico: il redditometro è una presunzione relativa; occorre dimostrare la provenienza delle risorse .
  6. Non richiedere l’applicazione della convenzione: trascurare il credito d’imposta per le imposte pagate in Libano può portare a una doppia imposizione ingiustificata .
  7. Pagare spontaneamente senza valutare l’adesione o la rottamazione: può essere più conveniente aderire all’accertamento con adesione o sfruttare le definizioni agevolate per ridurre sanzioni e interessi.
  8. Non considerare la prescrizione: i termini per l’emissione e la notifica dell’avviso sono perentori. Se l’atto arriva fuori termine, è nullo; occorre eccepirlo nel primo atto difensivo.
  9. Trasferire ingenti somme senza tracciabilità: l’Agenzia potrebbe presumere redditi occulti se non si riesce a dimostrare la provenienza delle somme. Meglio utilizzare canali ufficiali e conservare la documentazione bancaria.
  10. Sottovalutare le implicazioni penali: l’omessa dichiarazione di redditi elevati può integrare reati tributari. Occorre agire tempestivamente con un legale per evitare denunce e sfruttare gli effetti dell’art. 21‑bis D.Lgs. 74/2000.

6. Domande e risposte frequenti (FAQ)

1. Se sono residente in Libano e ricevo un avviso di accertamento, è automaticamente nullo?

No. La residenza estera non rende nullo l’avviso. Occorre verificare se l’atto è stato notificato secondo l’art. 60 D.P.R. 600/1973 (raccomandata all’indirizzo AIRE) . Se la notifica è corretta e il Fisco contesta redditi di fonte italiana o la presunta residenza in Italia, l’avviso è valido e bisogna difendersi.

2. La notifica può essere eseguita via PEC?

Per gli iscritti AIRE privi di indirizzo PEC in Italia la notifica avviene per posta. Tuttavia, se il contribuente ha una PEC certificata in Italia (ad esempio tramite un avvocato), l’Agenzia può notificare tramite PEC; l’avviso si considera recapitato al momento dell’accettazione.

3. Quanto tempo ho per impugnare l’avviso?

Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto; per i contribuenti residenti all’estero il termine è prorogato a 150 giorni. Se si presenta istanza di accertamento con adesione, il termine per ricorrere è sospeso per 90 giorni.

4. Devo tradurre l’avviso in arabo o in francese?

No. L’atto viene notificato in italiano; la legge non obbliga l’Amministrazione a tradurre l’avviso. Tuttavia, per comprendere i contenuti, è opportuno farlo tradurre da un professionista.

5. Se non ritiro la raccomandata cosa succede?

La notifica si perfeziona ugualmente con la compiuta giacenza: dopo dieci giorni dalla mancata consegna l’atto si considera notificato . Pertanto non ritirare la raccomandata non evita la decorrenza dei termini.

6. Ho lavorato in Libano per una società italiana: dove devo pagare le imposte?

Dipende dalla natura del reddito. Se si tratta di un rapporto di lavoro subordinato, l’art. 15 della convenzione stabilisce che lo stipendio è imponibile nello Stato di residenza; l’Italia può tassare solo se l’attività è svolta in Italia per più di 183 giorni e la retribuzione è a carico di un datore di lavoro italiano. Se invece si tratta di utili d’impresa o di redditi da professioni indipendenti, si applicano gli artt. 7 e 14, che attribuiscono la potestà impositiva allo Stato di residenza, salvo stabile organizzazione .

7. Posso evitare il processo aderendo alla rottamazione?

Sì, se il debito rientra nei periodi e nelle tipologie ammesse alla rottamazione. La rottamazione estingue il debito fiscale e annulla le sanzioni. Tuttavia, se la pretesa è manifestamente infondata (ad esempio, reddito già tassato in Libano), è preferibile impugnare per ottenere l’annullamento totale.

8. Cosa succede se firmo l’accertamento con adesione e poi non pago le rate?

Il mancato pagamento entro i termini comporta decadenza dall’adesione; le sanzioni ritornano al loro importo originario e l’atto diventa immediatamente esecutivo. L’Agenzia può iscrivere a ruolo l’intero importo residuo e avviare la riscossione.

9. Come si calcola il credito d’imposta per le imposte pagate in Libano?

Si applica l’art. 23 della convenzione: l’imposta italiana è dovuta sul reddito complessivo, ma è riconosciuto un credito pari all’imposta pagata in Libano, nei limiti della quota proporzionale del reddito estero sul reddito totale . Ad esempio, se si percepisce un reddito di 50 000 euro in Libano con imposta del 20 % e un reddito di 30 000 euro in Italia, si calcola l’IRPEF italiana sul reddito complessivo e si detrae l’imposta libanese, limitatamente alla parte che si riferisce al reddito estero.

10. Posso chiedere la sospensione se non ho beni in Italia?

Sì. Anche se non si possiedono beni in Italia, la riscossione può colpire conti bancari, crediti o beni di terzi. La sospensione è giustificata se l’esecuzione può arrecare un danno grave, come l’impossibilità di lavorare o di sostenere la famiglia. La corte può richiedere una garanzia (fideiussione) per concedere la sospensione.

11. Se ho commesso un reato tributario ma sono stato assolto, posso sfruttare la sentenza penale?

Sì. L’art. 21‑bis D.Lgs. 74/2000 riconosce efficacia vincolante all’assoluzione piena pronunciata con le formule “perché il fatto non sussiste” o “perché l’imputato non lo ha commesso” . È possibile depositare la sentenza entro 15 giorni prima dell’udienza tributaria.

12. Come dimostro di non essere più residente in Italia?

Occorre produrre documenti che attestino la residenza in Libano (certificato anagrafico, titolo di soggiorno), la permanenza abituale (biglietti aerei, contratti di lavoro), il centro degli interessi vitali (famiglia, beni immobili, conti bancari) e la frequenza dei viaggi in Italia (estratti del passaporto). Le prove devono essere posteriori e anteriori al periodo d’imposta contestato.

13. È vero che devo rientrare in Italia almeno una volta all’anno per mantenere la residenza?

No. La residenza fiscale è determinata dai criteri del domicilio, della residenza e della permanenza, non dall’obbligo di rientro. Tuttavia, se si trascorrono molti giorni in Italia, si rischia di superare i 183 giorni e di essere considerati residenti. È consigliabile limitare i soggiorni e conservare prove dei periodi trascorsi all’estero.

14. Posso concordare un pagamento rateale con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione?

Sì. Dopo l’iscrizione a ruolo, è possibile chiedere una rateizzazione fino a 72 rate (o 120 in caso di comprovata situazione di temporanea difficoltà). Per ottenere la rateizzazione occorre presentare domanda all’agente della riscossione dimostrando la situazione economica. Il mancato pagamento di cinque rate determina la decadenza.

15. Le sanzioni possono essere ridotte?

Le sanzioni sono ridotte automaticamente se si aderisce all’accertamento con adesione (1/3 del minimo) o alla conciliazione giudiziale (1/3 o 1/2). Nella rottamazione le sanzioni sono azzerate; tuttavia, se si paga spontaneamente l’avviso senza contestarlo o senza aderire, le sanzioni restano piene. È quindi opportuno valutare la soluzione più conveniente.

16. Che ruolo ha l’avvocato cassazionista nella difesa?

L’Avv. Monardo, in quanto cassazionista, può assistere il contribuente in tutti i gradi di giudizio, compresa la Cassazione. Conosce la giurisprudenza di legittimità in materia di notifiche, residenza fiscale, applicazione delle convenzioni e può individuare i vizi procedurali e sostanziali su cui fondare il ricorso.

17. Posso aprire un conto in Libano senza comunicarlo in Italia?

I cittadini residenti fiscalmente in Italia devono indicare i conti esteri nel quadro RW della dichiarazione dei redditi per il monitoraggio fiscale e sono tenuti a versare l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero). Se si è effettivamente residenti in Libano, non sussiste l’obbligo; tuttavia, in caso di contestazione, occorrerà dimostrare la residenza all’estero.

18. Il Fisco può pignorare beni in Libano?

L’Italia non può procedere direttamente al pignoramento di beni situati in Libano, ma può chiedere l’assistenza dell’autorità libanese attraverso gli strumenti di cooperazione giudiziaria in materia fiscale. Inoltre, può agire sui beni o sui crediti che il contribuente possiede in Italia (conti bancari, immobili, crediti verso clienti italiani). È quindi opportuno intervenire prima che la riscossione si attivi.

19. Se ho pagato le imposte in Libano ma non in Italia, posso essere perseguito penalmente?

Dipende. L’omessa dichiarazione di redditi di fonte italiana può integrare reato; tuttavia, se il reddito non è imponibile in Italia in base alla convenzione o se le imposte sono state correttamente pagate in Libano e il credito d’imposta non è stato riconosciuto, la contestazione penale potrebbe essere esclusa. La presenza di un procedimento penale consiglia di agire subito con un avvocato, anche per sfruttare l’efficacia della sentenza penale nel giudizio tributario.

20. Posso scegliere di non presentare la dichiarazione dei redditi in Italia se vivo in Libano?

Se non percepisci redditi di fonte italiana o se tali redditi sono esenti in base alla convenzione (ad esempio, pensioni libanesi), non è necessario presentare la dichiarazione. Tuttavia, se possiedi immobili in Italia, partecipazioni in società italiane o percepisci redditi di lavoro o di impresa in Italia, la dichiarazione deve essere presentata. È consigliabile rivolgersi a un commercialista che conosca sia la normativa italiana sia quella libanese.

7. Simulazioni pratiche e casi reali

7.1 Simulazione di credito d’imposta

Scenario: il signor Marco, cittadino italiano residente in Tripoli (Libano), gestisce una consulenza tecnica per una società libanese. Nel 2024 percepisce 80 000 dollari come reddito da lavoro autonomo e paga un’imposta libanese del 15 % (12 000 dollari). Nel frattempo, Marco possiede un appartamento in Italia che affitta a turisti per 10 000 euro, sui quali paga la cedolare secca del 21 %. Riceve un avviso di accertamento dall’Agenzia italiana che intende tassare anche il reddito libanese.

Calcoli:

  1. Traduzione in euro: 80 000 USD equivalgono, ipotizziamo, a 72 000 euro. L’imposta libanese pagata è 10 800 euro.
  2. Reddito complessivo: 72 000 euro (reddito libanese) + 10 000 euro (affitto). TUIR: in mancanza di stabile organizzazione, il reddito di lavoro autonomo è imponibile solo in Libano (art. 14 convenzione) . L’Italia deve tassare solo l’affitto.
  3. Credito d’imposta: Marco indica nella dichiarazione italiana il reddito estero e l’imposta pagata; l’art. 23 convenzione consente di detrarre l’imposta libanese fino a concorrenza dell’imposta italiana . Poiché il reddito estero non è imponibile in Italia, il credito si applica sul nulla; la contestazione dell’Agenzia è infondata.
  4. Ricorso: Marco impugna l’avviso eccependo la violazione della convenzione e allegando le ricevute fiscali libanesi. Il giudice annulla l’avviso.

7.2 Simulazione di accertamento sintetico

Scenario: la signora Sara, italiana residente a Beirut, possiede un immobile in Toscana dove trascorre le vacanze. Nel 2023 acquista un’auto di lusso in Italia per 80 000 euro e paga con un bonifico da un conto libanese. L’Agenzia delle Entrate, sulla base del redditometro, presume un reddito di 200 000 euro e notifica un avviso di accertamento sintetico per mancata dichiarazione. Sara riceve l’avviso nel marzo 2026.

Difesa:

  1. Verificare la notifica: controllare se l’atto è stato inviato all’indirizzo AIRE e se i termini sono stati rispettati.
  2. Dimostrare la provenienza delle somme: Sara può dimostrare che l’auto è stata pagata con un finanziamento bancario libanese e con il proprio risparmio accumulato in Libano. Può presentare estratti bancari, contratti di prestito e la documentazione sui redditi libanesi soggetti a imposta.
  3. Eccepire l’illegittimità del redditometro: l’Agenzia deve invitare Sara al contraddittorio e indicare le spese poste a base della ricostruzione . Se l’invito non è stato notificato, l’atto è nullo.
  4. Presentare istanza di accertamento con adesione: qualora l’ufficio riconosca la documentazione, l’accertamento può essere ridotto o annullato.

7.3 Casi di giurisprudenza rilevante

  • Cassazione ord. 22838/2025: ha dichiarato valida la notifica dell’avviso di accertamento al cittadino iscritto all’AIRE mediante raccomandata; la mancata consegna per irreperibilità o rifiuto non rende nulla la notifica . La Corte ha affermato che l’Agenzia non deve accertare un indirizzo diverso da quello fornito.
  • Cassazione ord. 14240/2021: ha stabilito che la presunzione di residenza ex art. 2, comma 2‑bis, TUIR si applica anche se il contribuente si trasferisce da uno Stato estero a un altro stato black list senza passare dall’Italia; l’onere della prova della residenza effettiva ricade sul contribuente .
  • Cassazione ord. 23570/2024 e D.Lgs. 87/2024: hanno riconosciuto l’efficacia retroattiva dell’art. 21‑bis D.Lgs. 74/2000, che attribuisce valore vincolante all’assoluzione penale “perché il fatto non sussiste” nel giudizio tributario .
  • Corte costituzionale n. 120/2024: ha sancito l’illegittimità parziale della norma che impediva ai contribuenti di opporsi alla riscossione esattoriale nel caso di errata iscrizione a ruolo; ora è sempre possibile contestare la correttezza dell’iscrizione, anche dopo la cartella.
  • Cassazione n. 1292/2025: ha ribadito che, per le annualità anteriori al 2010, la sentenza penale di assoluzione non ha effetti nel processo tributario se la formula è diversa da “perché il fatto non sussiste” .

8. Conclusione

L’accertamento fiscale notificato a un italiano residente in Libano rappresenta una sfida complessa che richiede competenze giuridiche, contabili e internazionali. Le normative italiane attribuiscono alla residenza fiscale un ruolo decisivo: essere iscritti all’AIRE non basta a evitare la tassazione in Italia. È necessario dimostrare la residenza effettiva all’estero e conoscere le convenzioni contro la doppia imposizione per non pagare due volte le imposte. Le recenti riforme (D.Lgs. 209/2023 sulla residenza, D.Lgs. 13/2024 sul contraddittorio, D.Lgs. 87/2024 sulle sanzioni) hanno intensificato i controlli, ma hanno anche ampliato le garanzie, prevedendo l’obbligo di contraddittorio e l’efficacia della sentenza penale.

Dal punto di vista operativo, la difesa passa attraverso la verifica della notifica, la contestazione delle presunzioni di residenza, l’attivazione dell’accertamento con adesione, l’impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria e l’utilizzo della convenzione Italia–Libano. Strumenti alternativi come la rottamazione, i piani del consumatore, gli accordi di ristrutturazione e le procedure di composizione della crisi consentono di ristrutturare il debito e ripartire.

In questo quadro, la figura dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff multidisciplinare assume un ruolo strategico. Grazie alla qualità di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, l’Avv. Monardo offre al contribuente residente in Libano una difesa completa: dalla valutazione della residenza fiscale alla gestione dei rapporti con l’Agenzia delle Entrate, dalla predisposizione di piani di rientro alla tutela nel giudizio penale e tributario. Agire tempestivamente è fondamentale per evitare l’irrevocabilità degli atti e per sfruttare le opportunità previste dalla legge.

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