Indicatori quantitativi di crisi d’impresa: guida giuridica e come difendersi

Introduzione

Nel nostro ordinamento l’emersione tempestiva della crisi d’impresa non è soltanto un’esigenza gestionale: da alcuni anni è un obbligo legale che grava sull’imprenditore e sugli organi di controllo. La pandemia, le tensioni inflazionistiche, l’aumento dei tassi d’interesse e la competizione globale rendono le imprese italiane più esposte a squilibri finanziari; nel contempo le riforme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) impongono a chi gestisce un’azienda di dotarsi di assetti organizzativi idonei a intercettare i segnali di crisi, adottare misure correttive e – se necessario – attivare le procedure previste dalla legge (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano del consumatore, esdebitazione, ecc.).

Questo articolo affronta in modo scientifico e divulgativo i principali indicatori quantitativi di crisi d’impresa, esaminando le norme vigenti, la giurisprudenza più recente (Corte di Cassazione, Corte costituzionale e Tribunali di merito) e gli aggiornamenti normativi fino a dicembre 2025. Lo scopo è fornire a imprenditori, amministratori e professionisti una bussola per orientarsi tra obblighi di segnalazione, diritti del debitore e strategie difensive. La trattazione adotta la prospettiva del debitore, mettendo in luce gli strumenti utilizzabili per prevenire o attenuare gli effetti di una crisi e per contrastare eventuali atti esecutivi (pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi, sequestro penale).

Perché è importante conoscere gli indicatori di crisi

Ignorare i segnali di crisi può condurre rapidamente all’insolvenza, esponendo l’imprenditore a responsabilità personali e i dipendenti alla perdita del posto di lavoro. Dal Codice della crisi emerge una logica preventiva: l’imprenditore deve monitorare indici economico–finanziari (come il Debt Service Coverage Ratio – DSCR, la liquidità e il patrimonio netto) e indicatori di allerta (ritardi nei pagamenti verso fornitori, banche e creditori pubblici). Se tali parametri superano certe soglie, bisogna attivare procedure negoziali con i creditori, prima che l’insolvenza diventi irreversibile. Le recenti sentenze della Corte di Cassazione sottolineano, inoltre, che l’adesione a strumenti di composizione della crisi (piani di ammortamento, concordati, composizione negoziata) può neutralizzare le misure cautelari penali come il sequestro preventivo .

La professionalità dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

Questo approfondimento è curato con la collaborazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo – avvocato cassazionista esperto in diritto bancario e tributario – e del suo staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo:

  • È iscritto all’albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione.
  • Coordina un network nazionale di professionisti specializzati in diritto bancario, tributario e societario.
  • È Gestore della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
  • Ricopre il ruolo di Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, contribuendo a numerose composizioni negoziate.

Grazie a queste qualifiche, lo studio Monardo è in grado di assistere concretamente l’imprenditore in ogni fase della crisi: dalla diagnosi preventiva degli indicatori, alla redazione di piani di risanamento, alla presentazione di istanze di composizione negoziata, fino alla difesa giudiziale nei confronti di cartelle esattoriali, pignoramenti, iscrizioni ipotecarie e sequestri penali. L’assistenza comprende la verifica della legittimità degli atti, la redazione di ricorsi (avverso avvisi di accertamento, iscrizioni a ruolo, ingiunzioni e atti di agenzia delle entrate-riscossione), la negoziazione di piani di rientro e la gestione delle definizioni agevolate e rottamazioni.

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1. Contesto normativo: obblighi di allerta e indicatori di crisi

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), entrato in vigore definitivamente il 15 luglio 2022 e successivamente modificato dai decreti correttivi del 2020, 2022 e 2024, istituisce un vero e proprio sistema di allerta precoce per l’emersione della crisi. Di seguito si analizzano i principali articoli, con riferimenti alla normativa civilistica e alla giurisprudenza.

1.1 Obblighi dell’imprenditore e degli organi di controllo

Articolo 3 CCII – Doveri dell’imprenditore

L’art. 3 CCII, come modificato dal D.Lgs. 83/2022, impone all’imprenditore di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa. Tale assetto deve consentire:

  1. La tempestiva rilevazione degli indizi di crisi, ossia la capacità di individuare squilibri economico–finanziari prima che degenerino in insolvenza.
  2. La verifica della sostenibilità dei debiti per almeno dodici mesi e la prospettiva di continuità aziendale.
  3. L’adozione di idonee misure per il superamento della crisi senza ritardo .

L’imprenditore che omette di attivare tali assetti può incorrere in responsabilità civile verso i creditori e – in caso di fallimento – subire azioni risarcitorie e revocatorie. L’adeguatezza degli assetti è inoltre codificata nell’art. 2086, comma 2, c.c., che estende l’obbligo a tutti gli imprenditori societari.

Articolo 25‑octies CCII – Obblighi dell’organo di controllo e del revisore

Il D.Lgs. 136/2024 ha riformulato l’art. 25‑octies, estendendo l’obbligo di segnalazione al revisore legale oltre che al collegio sindacale. L’organo di controllo deve:

  • Segnalare per iscritto agli amministratori l’esistenza di circostanze che possano far presumere la crisi o l’insolvenza (definite dagli art. 2 lett. a e b CCII). La segnalazione deve essere motivata e contenere le iniziative consigliate.
  • Inviare la comunicazione con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione (PEC, raccomandata) e fissare un termine non superiore a 30 giorni entro il quale gli amministratori devono riferire sulle misure adottate .
  • Per beneficiare della limitazione di responsabilità prevista dalla nuova disciplina, la segnalazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla conoscenza della crisi .

L’adempimento tempestivo di tali obblighi può ridurre sensibilmente la responsabilità dell’organo di controllo e del revisore, grazie anche al nuovo art. 2407 c.c. (modificato dalla Legge 14 marzo 2025, n. 35), che pone un tetto massimo al risarcimento dovuto dai sindaci e dai revisori in caso di inadempienza. Il massimale è pari a 15 volte la retribuzione annuale per compensi fino a 10.000 €, 12 volte tra 10.000 e 50.000 € e 10 volte oltre 50.000 €; il limite non si applica in caso di dolo .

1.2 Indicatori della crisi: definizioni e indici di legge

L’art. 13 CCII definisce gli indicatori di crisi come squilibri economici, patrimoniali o finanziari che, valutati in rapporto alle caratteristiche dell’impresa e all’età aziendale, rendono probabile l’insolvenza nei successivi sei mesi. La norma specifica che assumono rilievo:

  • L’insostenibilità dei debiti per almeno sei mesi e la contemporanea assenza di prospettive di continuità aziendale, misurate attraverso indicatori come il rapporto tra oneri finanziari e flussi di cassa, la sostenibilità del servizio del debito e l’adeguatezza del patrimonio netto .
  • Il ripetersi di ritardi significativi nei pagamenti verso fornitori, lavoratori, banche e pubbliche amministrazioni .

Per tradurre queste indicazioni in valori numerici la norma rinvia al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), che deve predisporre indici settoriali da aggiornare periodicamente. Le imprese possono discostarsi da tali indici, ma devono fornire una motivazione nella nota integrativa e far certificare i propri parametri da un professionista indipendente .

1.2.1 Il DSCR e gli altri indici CNDCEC

Il Debt Service Coverage Ratio (DSCR) è l’indice cardine introdotto dal CNDCEC: misura la capacità dell’azienda di generare flussi di cassa sufficienti per coprire il servizio del debito (rate di capitale e interessi) in un determinato arco temporale. In generale:

  • DSCR ≥ 1 indica che la gestione produce flussi di cassa sufficienti a pagare il debito in scadenza.
  • DSCR < 1 costituisce un segnale di crisi; se l’indice scende sotto 0,80 la situazione è critica.

Altri indici di rilevanza pratica sono:

IndiceSignificatoSoglie indicative (CNDCEC)
Patrimonio netto/AttivoMisura l’adeguatezza del patrimonio rispetto alle attività.Patrimonio netto negativo o inferiore al minimo legale è indicatore di crisi .
EBITDA/FatturatoRapporto tra margine operativo lordo e ricavi.Valori inferiori al 3 % segnalano difficoltà; 3–8 % è sufficiente; >8 % denota buona capacità reddituale .
EBITDA/Oneri finanziariCopertura degli oneri finanziari con il margine operativo.Valori <1,5 indicano scarsa sostenibilità; 1,5–3 sufficiente; >3 buona.
PFN/FatturatoPosizione finanziaria netta rapportata ai ricavi.Un valore superiore a 5 indica eccessivo indebitamento; 3–5 tollerabile; <3 ottimale.

Il CNDCEC individua inoltre segnali qualitativi che integrano gli indici numerici: ad esempio, ritardo di oltre 30 giorni nel pagamento delle retribuzioni di ammontare superiore alla metà delle mensilità dovute, debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni superiori al totale dei debiti non scaduti, esposizioni bancarie scadute da oltre 60 giorni superiori al 5 % dell’esposizione complessiva e segnalazioni dei creditori pubblici (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate) .

1.3 Segnalazioni dei creditori pubblici (art. 25‑novies CCII)

L’art. 25‑novies CCII, introdotto dal D.Lgs. 83/2022, obbliga alcuni creditori pubblici qualificati a segnalare tempestivamente all’imprenditore e, ove presente, all’organo di controllo il superamento di determinate soglie di debito. Le finalità sono: (a) favorire l’emersione anticipata della crisi; (b) sollecitare il debitore a presentare domanda di composizione negoziata o altro strumento di regolazione. Le principali soglie sono:

Creditore pubblicoSoglia di allertaTermini e modalità
INPSRitardo oltre 90 giorni nel versamento dei contributi, superiore al 30 % dei contributi dovuti nell’anno precedente e di almeno 15.000 € per imprese con lavoratori subordinati; soglia ridotta a 5.000 € per imprese senza dipendenti .La segnalazione è inviata all’imprenditore e all’organo di controllo via PEC o raccomandata; invita a presentare istanza di composizione negoziata.
Agenzia delle EntrateDebiti IVA superiori a 5.000 € e oltre il 10 % del fatturato, risultanti dalle comunicazioni periodiche; obbligatoria se il debito supera 20.000 € .La comunicazione è contestuale alla lettera di irregolarità e deve essere trasmessa entro 60 giorni dal superamento della soglia .
Agenzia Entrate‑RiscossioneCrediti affidati alla riscossione scaduti da oltre 90 giorni: oltre 100.000 € per ditte individuali, 200.000 € per società di persone e 500.000 € per altre società .Segnalazione tramite PEC entro 60 giorni; in presenza di un piano rateale regolarmente adempiuto non viene inviata.
INAILPremi assicurativi e accessori scaduti da oltre 90 giorni superiori a 5.000 € .L’INAIL segnala solo agli imprenditori iscritti al Registro imprese; se il credito è già iscritto a ruolo la segnalazione spetta all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione .

La segnalazione non è immediatamente punitiva: essa invita l’imprenditore a ricorrere alla composizione negoziata della crisi (art. 17 CCII) e a confrontarsi con i creditori. Ignorare le comunicazioni può tuttavia aggravare la posizione del debitore, perché in caso di successiva insolvenza i giudici potrebbero ritenere tardiva l’attivazione degli strumenti di allerta.

1.4 Programma informatico (art. 25‑undecies CCII)

Per le imprese con debiti inferiori a 30.000 €, l’art. 25‑undecies prevede l’uso di un algoritmo sulla piattaforma telematica della composizione negoziata: il software verifica la sostenibilità del debito e genera automaticamente un piano di rateizzazione, che i creditori possono approvare o rifiutare entro 30 giorni . L’obiettivo è semplificare e velocizzare le soluzioni negoziali di piccoli importi, riducendo i costi di accesso alla procedura .

2. La procedura dopo la notifica: termini, scadenze e diritti del contribuente

Quando l’imprenditore riceve una segnalazione da un creditore pubblico o dai propri organi di controllo (o quando rileva autonomamente il superamento delle soglie), deve reagire tempestivamente. Di seguito si analizza la sequenza di adempimenti, i termini legali e i diritti del debitore.

2.1 Valutazione interna e convocazione degli organi sociali

  1. Analisi immediata degli indici: l’organo amministrativo verifica se gli indici di crisi (DSCR, liquidità, patrimonio netto, ritardi di pagamento) confermano l’esistenza di uno squilibrio. Questa valutazione deve essere documentata e condivisa con il collegio sindacale e il revisore.
  2. Convocazione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea: se la segnalazione proviene dall’organo di controllo ai sensi dell’art. 25‑octies, gli amministratori hanno 30 giorni per rispondere con una relazione che indichi le misure da adottare . Trascorso inutilmente il termine, i sindaci possono convocare l’assemblea.
  3. Consultazione dei professionisti: è opportuno coinvolgere consulenti esperti (avvocati, commercialisti, esperti della composizione negoziata) per valutare le opzioni normative e preparare la documentazione necessaria.

2.2 Presentazione dell’istanza di composizione negoziata della crisi

Il principale strumento per prevenire l’insolvenza è la composizione negoziata (artt. 12–25 CCII), introdotta dal D.L. 118/2021 e successivamente integrata nel codice. Questa procedura consente all’imprenditore:

  • Di presentare, tramite la piattaforma telematica, una richiesta motivata supportata da un test di sostenibilità (DSCR) e un piano di risanamento; il tutto assistito da un professionista indipendente (esperto negoziatore).
  • Di ottenere, su istanza, misure protettive e cautelari che sospendono temporaneamente le azioni esecutive e conservative dei creditori (ad esempio, sospensione di pignoramenti e sequestri).
  • Di negoziare con i creditori la rimodulazione dei debiti, anche attraverso accordi stragiudiziali o omologati.

Il decreto di accettazione della domanda viene emesso dal Tribunale e può attribuire alle misure protettive efficacia retroattiva dalla data di pubblicazione dell’istanza nel Registro delle imprese. La durata massima iniziale delle misure è di 120 giorni, prorogabile su richiesta motivata.

2.3 Piani di risanamento, accordi di ristrutturazione e concordato

Oltre alla composizione negoziata, l’imprenditore può accedere ad altri strumenti di regolazione della crisi previsti dal CCII:

  • Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): è un accordo stragiudiziale sottoscritto dal debitore con uno o più creditori, accompagnato da una relazione di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. Non richiede l’omologazione del tribunale, ma garantisce l’esenzione da azioni revocatorie per gli atti eseguiti in attuazione del piano. Il piano è rivolto a situazioni in cui la crisi è reversibile e coinvolge un numero limitato di creditori, lasciando al debitore la gestione dell’impresa .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57–64 CCII): è un accordo negoziato con la maggioranza qualificata dei creditori (60 % dei crediti) e omologato dal tribunale; gli effetti si estendono anche ai creditori dissenzienti. Prevede la continuità aziendale ed eventualmente lo stralcio dei debiti; comporta la sospensione delle azioni esecutive e, a certe condizioni, il cosiddetto cram down fiscale per i debiti tributari e previdenziali.
  • Concordato preventivo (artt. 84–120 CCII): procedura concorsuale gestita dal tribunale; richiede la proposta del debitore e l’approvazione dei creditori. Può essere in continuità o in liquidazione; consente il pagamento parziale dei creditori privilegiati e chirografari secondo un piano. Offre maggiore protezione, ma implica costi e tempi più lunghi.

2.4 Rapporti con i creditori pubblici: sospensioni e definizioni agevolate

Quando l’imprenditore riceve la segnalazione dall’INPS, dall’INAIL o dall’Agenzia delle Entrate, è opportuno:

  1. Verificare l’esattezza del debito: a volte gli importi indicati sono frutto di errori o duplicazioni; è possibile presentare istanza di autotutela o chiedere lo sgravio.
  2. Richiedere la rateizzazione: per i debiti fiscali e previdenziali scaduti si può chiedere un piano di pagamento dilazionato; la richiesta sospende momentaneamente le azioni esecutive e, se accettata, impedisce l’invio della segnalazione fino al rispetto delle rate.
  3. Accedere alle definizioni agevolate (rottamazioni): la legge di bilancio ha previsto, negli ultimi anni, la Definizione agevolata (c.d. rottamazione-quater) per le cartelle affidate fino al 30 giugno 2022, con possibilità di versare l’importo dovuto senza sanzioni e interessi di mora. Le rate residue devono essere pagate secondo un calendario fissato dalla legge (ad esempio, per il 2025 la decima rata della rottamazione-quater scadeva il 30 novembre, con tolleranza fino al 9 dicembre ). Il mancato pagamento integrale entro la scadenza comporta la decadenza dal beneficio e la riattivazione della riscossione .

2.5 Difese contro atti esecutivi e misure cautelari penali

In presenza di atti esecutivi (pignoramenti immobiliari o mobiliari, ipoteche, fermi amministrativi) o di sequestro preventivo disposto dal giudice penale per reati tributari, il debitore ha diritto a presentare ricorso e ottenere la sospensione quando sussistono ragioni fondate. La giurisprudenza recente della Corte di Cassazione ha sviluppato principi importanti:

  • Se l’imprenditore aderisce a un piano di ammortamento rateale e rispetta le rate, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non può essere mantenuto solo perché il debito non è ancora pagato integralmente; se il valore dei beni sequestrati supera l’importo residuo, la misura cautelare è sproporzionata .
  • Un concordato fallimentare o una transazione fiscale già omologata ed eseguita estingue il debito e impone la revoca della confisca: la Cassazione ha definito “irragionevole” mantenere il sequestro quando l’accordo con l’erario è stato adempiuto .
  • La continuità aziendale certificata nella composizione negoziata elimina il periculum in mora: se un esperto nominato dal tribunale attesta che l’azienda produce utili e mantiene il patrimonio, il giudice penale non può presumere un rischio di dispersione dei beni senza elementi concreti .
  • In generale, la Corte richiama il principio di proporzionalità e adeguatezza: lo Stato deve privilegiare il recupero del credito erariale; la confisca è illegittima quando il debito è stato o è in corso di pagamento .

Questi precedenti offrono al difensore argomenti efficaci per ottenere la revoca dei sequestri, la sospensione dei pignoramenti e la restituzione dei beni indebitamente vincolati.

3. Difese e strategie legali: come proteggere l’impresa in crisi

Affrontare la crisi d’impresa richiede un approccio strategico che integri misure preventive, strumenti di regolazione e difesa giudiziale. Di seguito sono illustrate le principali strategie legali che l’Avv. Monardo e il suo team adottano per tutelare i debitori.

3.1 Prevenzione e adeguati assetti organizzativi

  1. Implementare un sistema di controllo di gestione: predisporre un budget di tesoreria e un rendiconto finanziario che consentano di calcolare il DSCR e gli altri indici; aggiornare mensilmente i dati e confrontarli con le soglie CNDCEC.
  2. Aggiornare il modello organizzativo: nominare un responsabile del controllo interno, implementare procedure per l’approvazione degli investimenti e la gestione dei rischi (risk management), utilizzare software di previsione dei flussi di cassa.
  3. Formare il consiglio di amministrazione: gli amministratori devono comprendere i loro doveri e le conseguenze della mancata adozione degli assetti adeguati; l’organo di controllo deve vigilare e segnalare tempestivamente .

3.2 Reazione tempestiva alle segnalazioni

  • Valutare la legittimità della segnalazione: verificare che la soglia sia effettivamente superata e che la segnalazione sia stata inviata secondo le modalità previste (PEC, raccomandata). In caso di errori è possibile diffidare il creditore pubblico e richiedere l’annullamento.
  • Attivare la composizione negoziata: se i parametri confermano la crisi o l’insolvenza, presentare subito l’istanza per sospendere le azioni esecutive e negoziare una soluzione. L’esperto nominato dall’OCC aiuta a trovare un accordo equilibrato con i creditori.
  • Ristrutturare il debito bancario: negoziare con gli istituti di credito la rimodulazione delle scadenze, la riduzione degli interessi o la conversione di parte del debito in strumenti partecipativi; la legge incentiva le banche a sostenere i piani di risanamento e prevede, all’art. 25‑decies, che le banche segnalino al cliente le posizioni deteriorate per favorire l’emersione della crisi.

3.3 Contestare atti esattoriali e difendersi in giudizio

L’Avv. Monardo assiste i clienti nella presentazione di ricorsi tributari avverso avvisi di accertamento, cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento e ipoteche. Le principali difese includono:

  1. Vizi formali dell’atto: mancanza di firma del funzionario, difetto di motivazione, notifica irregolare.
  2. Prescrizione o decadenza: molti tributi si prescrivono in cinque anni; se l’atto è notificato oltre i termini, può essere annullato.
  3. Difetto di legittimazione: ad esempio, l’Agenzia delle Entrate non può emettere cartelle per contributi INPS; occorre il ruolo emesso dall’INPS stesso.
  4. Eccezioni di merito: contestazione dell’imponibile, del calcolo delle sanzioni e degli interessi.

Nei procedimenti penali per reati tributari l’avvocato può richiedere la revoca del sequestro, richiamando i principi della Cassazione: pagamento del debito in corso di definizione, concordato omologato, composizione negoziata e insussistenza del periculum . È possibile proporre istanza di riesame o ricorso per cassazione.

3.4 Gestione stragiudiziale: transazioni fiscali e definizioni agevolate

  • Transazione fiscale nell’ambito di concordati e accordi: l’art. 63 CCII consente di proporre all’Agenzia delle Entrate e agli enti previdenziali un pagamento parziale del debito tributario e contributivo, ottenendo lo stralcio delle sanzioni e degli interessi. L’accordo, se approvato dal tribunale, vincola l’ente pubblico.
  • Definizione agevolata (rottamazione): la Legge 197/2022 e la successiva Legge n. 15/2025 hanno introdotto le rottamazioni quater e quinquies, prevedendo la possibilità di estinguere i debiti iscritti a ruolo entro il 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le spese di notifica, con rate fino a cinque anni e interessi al 2 % annuo. È fondamentale rispettare le scadenze delle rate per non decadere dal beneficio .
  • Accordi transattivi con banche e fornitori: l’avvocato può negoziare dilazioni di pagamento, sconti sugli interessi o conversioni del debito in partecipazioni (debt–equity swap). In molti casi i creditori preferiscono accettare un piano sostenibile piuttosto che intraprendere azioni esecutive lunghe e rischiose.

3.5 Esdebitazione e sovraindebitamento: piano del consumatore

Per i consumatori e gli ex imprenditori non fallibili il CCII prevede procedure di esdebitazione semplificate. Il piano del consumatore consente al debitore persona fisica di proporre un piano di rimborso sostenibile ai creditori, ottenendo la cancellazione dei debiti residui una volta completato il piano. La procedura, disciplinata dagli art. 66–73 CCII, è accessibile a chi agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale; richiede la certificazione di un OCC e l’omologazione del tribunale . Alcuni debiti (multe e sanzioni penali, obblighi di mantenimento, risarcimenti per dolo) non sono esdebitabili .

Il team dell’Avv. Monardo assiste i debitori nella predisposizione della documentazione richiesta (elenco creditori, situazione patrimoniale, piano di rimborso), nella scelta dell’OCC e nella difesa in eventuali opposizioni dei creditori. L’esdebitazione consente un vero fresh start, cancellando i debiti residui e offrendo al consumatore la possibilità di ripartire .

4. Strumenti alternativi e soluzioni giudiziali/stragiudiziali

La gestione della crisi d’impresa non si esaurisce nel sistema di allerta e nella composizione negoziata. Esistono numerosi strumenti alternativi che possono essere combinati per costruire una soluzione su misura. Di seguito se ne descrivono i principali, con indicazione dei vantaggi e degli svantaggi.

4.1 Piano attestato di risanamento (art. 56 CCII)

Caratteristiche:

  • Stragiudiziale: non è richiesta l’omologazione del tribunale, ma il piano deve essere attestato da un professionista indipendente che certifichi la veridicità dei dati e la fattibilità .
  • Protezione da azioni revocatorie: gli atti compiuti in esecuzione del piano non possono essere revocati in caso di successivo fallimento; ciò incentiva i creditori a partecipare.
  • Coinvolgimento selettivo dei creditori: il piano può essere rivolto solo ad alcuni creditori strategici; l’imprenditore mantiene la gestione dell’impresa.
  • Continuità aziendale: presuppone che la crisi sia reversibile e che l’azienda abbia prospettive di ripresa .

Vantaggi: rapidità, riservatezza, minori costi rispetto al concordato; possibilità di evitare l’ingresso del tribunale.

Svantaggi: non vincola i creditori dissenzienti; non sospende le azioni esecutive; richiede l’adesione volontaria dei creditori coinvolti.

4.2 Accordi di ristrutturazione dei debiti e accordi in esecuzione di piani attestati

Accordo di ristrutturazione (artt. 57–64 CCII):

  • Richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti; l’omologazione rende l’accordo opponibile ai creditori dissenzienti.
  • Può prevedere lo stralcio dei debiti, la dilazione e la transazione fiscale; consente la continuità aziendale.
  • Offre misure protettive analoghe al concordato, senza però la pubblicità e i tempi lunghi di quest’ultimo. È consigliato per imprese con un numero limitato di creditori e debiti gestibili.

Accordo in esecuzione di piano attestato (art. 56):

  • Si tratta di un accordo con i creditori che esegue un piano attestato; non richiede soglie di adesione, ma può essere omologato dal tribunale se il piano prevede la moratoria dei crediti fiscali o previdenziali.
  • Consente la riduzione del debito e la rimodulazione delle scadenze; l’omologazione conferisce l’efficacia erga omnes.

4.3 Concordato preventivo

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che consente al debitore di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale in continuità aziendale o in liquidazione. È utile quando il numero dei creditori è elevato o quando i debiti sono tali da impedire soluzioni stragiudiziali. La procedura garantisce la sospensione delle azioni esecutive e la protezione del patrimonio aziendale, ma comporta costi e tempi maggiori, un’intensa supervisione del tribunale e la possibile sostituzione degli amministratori.

4.4 Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata del consumatore

In assenza di prospettive di risanamento, l’unica soluzione può essere la liquidazione giudiziale (ex fallimento). Il CCII disciplina questa procedura negli art. 121–283; prevede la nomina di un curatore, la liquidazione del patrimonio e la distribuzione ai creditori secondo le prelazioni. Per il consumatore è prevista la liquidazione controllata (artt. 268–277 CCII), riservata ai debitori incapaci di proporre un piano; al termine, il giudice può concedere l’esdebitazione.

4.5 Altri strumenti: riacquisto del debito e conversione

  • Debt‑equity swap: conversione di crediti in quote del capitale sociale; consente di ridurre l’indebitamento e rafforzare il patrimonio netto. Necessita dell’accordo con i creditori e, in caso di società per azioni, della delibera dell’assemblea straordinaria.
  • Cessione del ramo d’azienda: talvolta la vendita di un ramo produttivo consente di recuperare liquidità e salvare la parte sana dell’impresa.
  • Accordi di moratoria bancaria: negoziati con gli istituti di credito per sospendere temporaneamente il pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

La gestione della crisi è complessa e richiede lucidità. Ecco gli errori più frequenti che l’Avv. Monardo riscontra nelle imprese e i consigli pratici per evitarli:

Errore comuneDescrizioneConsiglio pratico
Sottovalutare i segnaliMolti imprenditori ignorano i primi indizi (ritardi nei pagamenti, DSCR sotto 1, debiti con l’erario).Monitorare mensilmente gli indicatori; se emergono scostamenti rilevanti, consultare un professionista e attivare subito gli strumenti di allerta.
Non comunicare con i creditoriL’isolamento peggiora la fiducia e porta a procedimenti esecutivi o penali.Avviare negoziati tempestivi con banche, fornitori e creditori pubblici; proporre piani di rientro realistici.
Evitare di informare l’organo di controlloLa mancata segnalazione da parte degli amministratori può aggravare la responsabilità e rendere inefficaci i limiti al risarcimento .Condividere la situazione con i sindaci e il revisore; documentare le decisioni e fissare scadenze per l’adozione delle misure.
Attendere l’azione esecutivaMolti debitori si muovono solo dopo aver ricevuto pignoramenti o sequestri.Attivare la composizione negoziata ai primi segnali; ciò consente di bloccare le azioni esecutive e negoziare con maggiore forza.
Proposte irrealistichePiani di pagamento troppo ottimistici o basati su entrate ipotetiche vengono respinti dai creditori.Redigere piani basati su flussi di cassa realistici, certificati da un professionista indipendente; preferire soluzioni conservative (es. riduzione costi, cessione asset non strategici).

In sintesi, la tempestività e la trasparenza sono le chiavi per gestire efficacemente la crisi d’impresa.

6. Domande frequenti (FAQ)

Questa sezione risponde a 20 domande pratiche che imprenditori e contribuenti pongono più spesso agli avvocati. Le risposte si basano sulle norme vigenti e sulla giurisprudenza al dicembre 2025.

  1. Che cos’è la crisi d’impresa secondo la legge?
    La crisi è definita dall’art. 2, comma 1, lett. a CCII come “lo stato dell’impresa che rende probabile l’insolvenza e che comporta l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi 12 mesi”. Non basta una difficoltà momentanea: occorre valutare l’insostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità .
  2. Qual è la differenza tra crisi e insolvenza?
    L’insolvenza è lo stato più grave, in cui il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2, lett. b CCII); la crisi invece è una fase precedente che rende probabile l’insolvenza ma può ancora essere superata con strumenti di risanamento.
  3. Che cos’è il DSCR e come si calcola?
    Il Debt Service Coverage Ratio è il rapporto tra flussi di cassa liberi (cash flow operativo al netto delle uscite per investimenti) e servizio del debito (rata capitale + interessi) su un orizzonte temporale di almeno 6–12 mesi. Se il DSCR è ≥ 1 l’azienda genera cassa sufficiente; se è < 1 vi è rischio di crisi .
  4. È sufficiente un unico indicatore negativo per dichiarare la crisi?
    No. La presenza di più indicatori (DSCR basso, patrimonio netto negativo, ritardi reiterati verso fornitori e lavoratori) rafforza il sospetto di crisi; un singolo indice può essere fisiologico. Tuttavia un patrimonio netto negativo o un DSCR < 0,80 sono considerati segnali molto gravi.
  5. Cosa devo fare se ricevo una segnalazione dall’INPS o dall’Agenzia delle Entrate?
    Verifica la correttezza dei dati e, se la soglia è effettivamente superata, valuta con il tuo professionista la presentazione dell’istanza di composizione negoziata. La segnalazione invita a trovare una soluzione; ignorarla potrebbe aggravare la posizione .
  6. Entro quanto tempo devo rispondere alla segnalazione del collegio sindacale?
    Gli amministratori hanno un termine massimo di 30 giorni per riferire all’organo di controllo sulle misure adottate; la mancata risposta consente ai sindaci di convocare l’assemblea .
  7. L’organo di controllo può essere ritenuto responsabile se non segnala?
    Sì. La riforma del 2024–2025 prevede che il sindaco o il revisore che non segnala la crisi entro 60 giorni può essere ritenuto responsabile dei danni arrecati ai creditori. La tempestiva segnalazione è requisito per beneficiare del limite al risarcimento previsto dall’art. 2407 c.c. .
  8. Se aderisco alla composizione negoziata, posso sospendere i pignoramenti?
    Sì. Il tribunale può disporre misure protettive e cautelari che sospendono le azioni esecutive e i sequestri. Tuttavia occorre dimostrare che la negoziazione procede in buona fede e che la sospensione è funzionale al risanamento.
  9. Il pagamento rateale del debito blocca il sequestro penale?
    Secondo la Cassazione, il sequestro finalizzato alla confisca non può essere mantenuto se il debito è in corso di estinzione tramite rateizzazione regolare; la misura cautelare è proporzionata solo se sussiste un concreto rischio di dispersione dei beni .
  10. Un concordato fallimentare omologato annulla la confisca?
    Sì. La Cassazione ha precisato che la transazione fiscale effettuata nell’ambito di un concordato e integralmente eseguita elimina la ragion d’essere del sequestro, anche se la confisca era stata disposta a seguito di condanna per reati tributari .
  11. La composizione negoziata può tutelare l’azienda da un sequestro penale?
    Sì. La decisione n. 30109/2025 della Cassazione ha riconosciuto che la continuità aziendale certificata da un esperto nel corso della composizione negoziata può escludere il periculum in mora; il giudice penale deve motivare concretamente un eventuale sequestro, non potendo basarsi su presunzioni astratte .
  12. Cosa succede se non rispetto le rate della definizione agevolata?
    In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza, il contribuente decade dalla definizione agevolata e quanto pagato resta acquisito a titolo di acconto ; l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione riprende le azioni di riscossione per l’intero debito residuo.
  13. È possibile proporre un accordo di ristrutturazione senza coinvolgere tutti i creditori?
    Sì. L’accordo di ristrutturazione ordinario richiede l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60 % dei crediti; i creditori non aderenti restano vincolati dall’omologazione. Tuttavia esistono accordi “agevolati” (art. 60 CCII) per le imprese minori che prevedono soglie ridotte. Per i piani attestati non è necessaria alcuna soglia, ma i creditori dissenzienti non sono vincolati.
  14. Quali sono i costi della composizione negoziata?
    I costi riguardano la nominè dell’esperto (determinato secondo tariffe ministeriali), gli onorari dei professionisti (avvocato, commercialista) e le spese di gestione della piattaforma. Tuttavia il beneficio derivante dalle misure protettive e dalla possibilità di evitare il fallimento supera di norma i costi iniziali.
  15. Posso accedere al piano del consumatore se sono un socio di società di persone?
    Se il debito deriva da una fideiussione per l’attività societaria, la Cassazione ha più volte affermato che il piano del consumatore è precluso; il soggetto è considerato imprenditore e deve ricorrere ad altre procedure. Solo i debiti estranei all’attività possono essere inclusi .
  16. Cosa succede se il piano attestato non viene eseguito?
    In caso di inadempimento il piano perde efficacia e i creditori possono intraprendere azioni esecutive; tuttavia gli atti già compiuti restano protetti dalle azioni revocatorie. Sarà necessario predisporre un nuovo piano o accedere ad altre procedure (accordo di ristrutturazione, concordato).
  17. Gli indici del CNDCEC sono obbligatori per tutte le imprese?
    No. Le imprese possono adottare indicatori diversi se li reputano più adatti al proprio settore, ma devono motivare la scelta nella nota integrativa e far certificare i nuovi indici da un professionista indipendente .
  18. Che responsabilità ha l’amministratore che non adotta assetti adeguati?
    L’amministratore può rispondere dei danni verso i creditori per la tardiva emersione della crisi; nel fallimento può essere condannato a risarcire il deficit patrimoniale. L’inadempimento può inoltre integrare il reato di bancarotta semplice o fraudolenta.
  19. È possibile combinare più strumenti di regolazione?
    Sì. Ad esempio, l’imprenditore può iniziare con la composizione negoziata, poi proporre un piano attestato per una parte del debito e concludere con un accordo di ristrutturazione; l’ordinamento è flessibile e consente soluzioni composite.
  20. Quando conviene la liquidazione giudiziale?
    La liquidazione giudiziale (ex fallimento) è consigliata quando non vi sono realistiche prospettive di risanamento, il patrimonio è insufficiente per sostenere un piano e l’insolvenza è irreversibile. In tali casi la liquidazione consente di distribuire equamente le risorse residue e di chiudere la posizione debitoria; il debitore persona fisica può chiedere l’esdebitazione al termine.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’applicazione degli indicatori e degli strumenti di crisi, proponiamo alcune simulazioni basate su casi reali.

7.1 Calcolo del DSCR e valutazione dell’allerta

Caso: un’impresa manifatturiera prevede per i prossimi 6 mesi un cash flow operativo (al netto di investimenti e tasse) di 120.000 €. Le rate del debito da versare nello stesso periodo (quota capitale + interessi) ammontano a 150.000 €.

Calcolo: DSCR = 120.000 / 150.000 = 0,80.

Interpretazione: il DSCR è inferiore a 1; l’azienda non genera flussi sufficienti a pagare il debito nel semestre. Secondo le linee CNDCEC questo valore rappresenta un segnale di crisi; l’imprenditore deve esaminare altri indicatori (patrimonio netto, margine operativo) e predisporre misure correttive. Se il trend è confermato, è opportuno attivare la composizione negoziata o un piano attestato.

7.2 Ricezione della segnalazione dell’INPS

Scenario: una società con 10 dipendenti accumula, a causa di un calo del fatturato, un ritardo nel pagamento dei contributi per 18.000 €, pari al 35 % dei contributi dovuti nell’anno precedente. Trascorrono 90 giorni senza pagamento.

Conseguenze: il ritardo supera sia la soglia del 30 % sia l’importo di 15.000 €; pertanto l’INPS deve inviare una segnalazione all’imprenditore e al collegio sindacale . Entro 60 giorni dalla segnalazione l’imprenditore dovrebbe presentare domanda di composizione negoziata o giustificare il mancato pagamento (ad esempio richiedendo un piano di rateizzazione). Se ignora la segnalazione, l’inosservanza potrebbe essere valutata negativamente in caso di successiva insolvenza.

7.3 Concordato e confisca

Caso: un amministratore è condannato per omesso versamento dell’IVA e i beni della società (valore 400.000 €) vengono sequestrati per la confisca. Successivamente la società propone un concordato fallimentare con transazione fiscale e versa integralmente quanto dovuto all’Agenzia delle Entrate, ottenendo l’omologa.

Applicazione della giurisprudenza: la sentenza n. 35840/2025 della Cassazione stabilisce che la transazione fiscale eseguita nel concordato estingue il debito e impone la revoca del sequestro . Il legale può pertanto chiedere al giudice dell’esecuzione la restituzione dei beni; eventuali opposizioni del pubblico ministero devono essere respinte se non emergono altri rischi di dispersione.

7.4 Piani del consumatore ed esdebitazione

Esempio: una persona fisica ex artigiano ha accumulato debiti per 100.000 € (50.000 € verso banche, 20.000 € verso fornitori, 30.000 € verso l’erario). Ha cessato l’attività da due anni e percepisce un reddito da lavoro dipendente di 1.500 € al mese. Può proporre un piano del consumatore versando ai creditori un totale di 30.000 € in 5 anni, prelevati dal proprio stipendio (500 € al mese). La proposta è sostenibile: i creditori ricevono il 30 % e il resto viene cancellato. Al termine del piano, il giudice dichiara l’esdebitazione e il debitore è libero da ogni obbligazione residua .

Conclusione

L’emersione anticipata della crisi d’impresa è diventata, dopo le riforme degli ultimi anni, un dovere e una responsabilità imprescindibile. Gli indicatori quantitativi (DSCR, indici di bilancio, ritardi nei pagamenti) e le segnalazioni dei creditori pubblici costituiscono il sistema di allerta che deve orientare l’imprenditore verso soluzioni tempestive. Le modifiche normative del 2024 e 2025 hanno ampliato gli obblighi del collegio sindacale e del revisore, introducendo una responsabilità limitata per chi segnala tempestivamente e rafforzando al contempo la tutela dei creditori.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione nel 2025 (sentenze nn. 37193, 35840 e 30109) ha chiarito che il pagamento, anche rateale, del debito tributario e l’adesione a procedure di risanamento (concordati, composizioni negoziate) prevalgono sulla confisca penale: il sequestro deve essere revocato in mancanza di un concreto pericolo di dispersione . Questo orientamento premia i contribuenti che si adoperano per risanare la propria posizione e conferma la finalità recuperatoria del sistema fiscale.

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