Crisi d’impresa e società di persone: cosa sapere

Introduzione

La crisi d’impresa non è un evento isolato e riguarda anche le società di persone (società in nome collettivo, in accomandita semplice, società semplici). Nel nostro ordinamento queste società non costituiscono un soggetto giuridico distinto dai soci: i debiti sociali ricadono sui soci illimitatamente responsabili e la crisi può travolgere i loro patrimoni personali. Una gestione superficiale della crisi espone i soci a pignoramenti, ipoteche e all’eventuale liquidazione giudiziale. In questo articolo spieghiamo perché è fondamentale agire tempestivamente, quali strumenti offre il legislatore (accordi di ristrutturazione, concordati, composizione negoziata, sovraindebitamento) e come utilizzarli per difendere efficacemente il debitore.

L’analisi si concentra sulla normativa e sulla giurisprudenza più recente (aggiornata a dicembre 2025), come il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche) e le ultime sentenze della Cassazione e della Corte costituzionale. Il punto di vista adottato è quello del debitore o contribuente che deve fronteggiare la crisi.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista, Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti con competenze in diritto bancario e tributario su tutto il territorio nazionale. Grazie alla capacità di integrare strumenti giuridici e tecnici, lo Studio Monardo offre aiuto concreto a imprenditori, soci e privati attraverso:

  • Analisi dell’atto o del procedimento (cartelle, avvisi di addebito, ingiunzioni, pignoramenti, decreti ingiuntivi, ecc.).
  • Ricorsi e opposizioni giudiziali per contestare la legittimità dell’atto o per ottenere la sospensione dell’esecuzione.
  • Trattative con l’ente creditore o l’Agenzia delle Entrate-Riscossione per definire il debito mediante definizioni agevolate e rottamazioni.
  • Predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordati minori e concordati del socio, anche quando è già stata aperta la liquidazione giudiziale della società.
  • Accesso alla composizione negoziata della crisi per individuare soluzioni extragiudiziali assistite da un esperto.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Evoluzione normativa: dal Regio decreto alla riforma 2019–2024

Fino al 2021 le procedure concorsuali delle società di persone erano regolate dal Regio decreto 267/1942 (cd. Legge fallimentare). Le disposizioni sull’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili erano contenute nell’art. 147 R.D. 267/1942: il fallimento della società comportava automaticamente il fallimento dei soci, ma questi non erano litisconsorti necessari e potevano intervenire solo successivamente. La Corte costituzionale ha riconosciuto che i soci dovevano essere messi in condizione di contestare la dichiarazione di fallimento dell’azienda, e le pronunce più recenti hanno confermato che i soci possono proporre reclamo contro la sentenza che li dichiara falliti . La ratio dell’estensione del fallimento è la tutela dei creditori e l’incentivo per i soci a soddisfare spontaneamente i crediti .

Dal 1° settembre 2021 è entrato in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019), che ha riscritto integralmente la disciplina. Tra le novità più significative:

  • introduzione degli strumenti di regolazione della crisi (accordi di ristrutturazione, concordati preventivi, concordati minori, piani del consumatore, ecc.), con maggiore enfasi sulla continuità aziendale;
  • sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale;
  • rafforzamento della responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo;
  • possibilità per i soci illimitatamente responsabili di accedere agli stessi strumenti di regolazione della crisi, grazie alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024.

1.2 Definizioni: imprenditore, crisi e insolvenza

L’art. 2 CCII fornisce le principali definizioni. Crisi è lo stato che rende probabile l’insolvenza, caratterizzato dall’incapacità di far fronte ai debiti nei successivi dodici mesi. Insolvenza è invece lo stato del debitore che non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Tra le modifiche del D.Lgs. 136/2024 si segnala l’intervento alla lettera e) dell’art. 2: il socio illimitatamente responsabile è ora definito come chi risponde solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore . Questa modifica consente ai soci delle società di persone di utilizzare le procedure di sovraindebitamento anche per i debiti personali.

1.3 Coobbligati e soci illimitatamente responsabili (art. 59 CCII)

L’art. 59 CCII regola gli effetti degli accordi di ristrutturazione sui coobbligati, fideiussori e soci illimitatamente responsabili:

  1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l’art. 1239 c.c., che comporta l’estinzione delle obbligazioni di garanti e coobbligati .
  2. Se l’efficacia degli accordi è estesa ai creditori non aderenti, questi conservano impregiudicati i diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso .
  3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, che continuano a rispondere se hanno prestato garanzia .

In pratica, quando una società di persone stipula un accordo di ristrutturazione che vincola anche i soci illimitatamente responsabili, questi beneficiano della falcidia dei crediti ma rimangono obbligati per le garanzie personali rilasciate (es. fideiussioni). La norma tutela i creditori non aderenti, che possono comunque agire contro i soci per il pagamento integrale.

1.4 Liquidazione giudiziale di società e soci (artt. 256–258 CCII)

Art. 256 CCII – Società con soci a responsabilità illimitata

  • Quando una società con soci illimitatamente responsabili è sottoposta a liquidazione giudiziale, la procedura si estende ai soci se la richiesta è presentata entro un anno dalla cancellazione della società. La liquidazione può riguardare solo debiti esistenti al momento della cessazione .
  • Il tribunale convoca i soci e può ordinare misure conservative; i soci hanno diritto di essere sentiti. I creditori possono chiedere l’estensione della procedura anche ad altri soci; i soci possono proporre reclamo ex art. 51 CCII contro la sentenza che li dichiara falliti .

Art. 257 CCII – Liquidazione giudiziale della società e dei soci

  • Quando la liquidazione è estesa ai soci, il tribunale nomina un unico giudice delegato e un unico curatore, ma i patrimoni della società e dei soci restano separati .
  • I creditori della società sono considerati automaticamente insinuati anche nel passivo della liquidazione del socio; i creditori personali partecipano solo alla procedura del socio .
  • Il curatore della società può esercitare l’azione di responsabilità verso gli amministratori anche se nei loro confronti non è stata aperta la liquidazione .

Art. 258 CCII – Effetti sulla società

  • La liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei soci illimitatamente responsabili non comporta di per sé l’apertura della liquidazione della società . In altri termini, è possibile che il socio fallisca mentre la società continua l’attività.

1.5 Concordato del socio (art. 267 CCII)

L’art. 267 CCII consente ai soci illimitatamente responsabili, quando è stata aperta la liquidazione giudiziale della società, di proporre autonomamente un concordato ai propri creditori sociali e personali . La norma riprende l’art. 154 della Legge fallimentare e mira a garantire al socio l’accesso agli strumenti di composizione della crisi. Il concordato del socio permette di:

  • offrire ai creditori sociali un soddisfacimento migliore rispetto alla liquidazione del patrimonio del socio;
  • evitare l’estensione di azioni esecutive sui beni personali del socio;
  • proporre la ristrutturazione dei debiti personali in continuità con eventuali attività imprenditoriali residue.

1.6 Procedura di sovraindebitamento e piani del consumatore (L. 3/2012 e art. 67 CCII)

La Legge 3/2012 (ora integrata nel CCII) prevede tre procedimenti per i soggetti non fallibili: accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore, piano del consumatore e liquidazione controllata del sovraindebitato. Con il D.Lgs. 136/2024, art. 67 CCII, la moratoria per i creditori privilegiati può durare fino a due anni (nel testo previgente era di un anno) . La Cassazione ha chiarito che la moratoria non costituisce un termine di conclusione dei pagamenti, ma rappresenta il periodo entro il quale devono iniziare le somme dovute; è quindi possibile posticipare i pagamenti oltre un anno se il piano prevede un risultato migliore rispetto alla liquidazione . La Corte ha ribadito che nel piano del consumatore non è richiesta l’approvazione dei creditori: il giudice valuta la convenienza e l’equità, proteggendo il debitore .

1.7 Definizione agevolata dei debiti (rottamazione-quater)

L’art. 1, commi 231‑252, della Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto la definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo (“rottamazione‑quater”). Secondo la norma, i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2020 possono essere estinti pagando solo il capitale e i costi di notifica ed esecuzione, senza interessi, sanzioni e aggio . Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di diciotto rate . Il debitore deve presentare entro il 30 giugno 2023 (il termine è stato spostato più volte) una dichiarazione telematica in cui manifesta la volontà di aderire e si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti relativi ai carichi rottamati . In caso di inadempimento anche di una sola rata oltre cinque giorni, la definizione non produce effetti e riprendono le azioni di recupero .

La Cassazione (ord. 24428/2024) ha affermato che, ai fini dell’estinzione del giudizio, rileva la presentazione dell’istanza e la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con l’indicazione delle somme e delle scadenze; il pagamento integrale delle rate incide sul perfezionamento della definizione ma non sulla cessazione della materia del contendere .

1.8 Composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021, conv. L. 147/2021)

Il D.L. 118/2021, convertito con modifiche dalla L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa: uno strumento volontario, riservato e stragiudiziale che consente all’imprenditore in difficoltà di trattare con i creditori assistito da un esperto indipendente. La procedura è rivolta a imprese commerciali e agricole iscritte al Registro delle imprese. Dal 15 novembre 2021 è attiva tramite una piattaforma telematica gestita dalle Camere di commercio . L’imprenditore in “crisi reversibile” può richiedere la nomina di un esperto che valuti lo stato dell’impresa e faciliti le trattative, con l’obiettivo di raggiungere un accordo di risanamento . Il compenso dell’esperto è a carico dell’imprenditore , ma la procedura consente di ottenere misure protettive per bloccare azioni esecutive a carico del patrimonio (art. 6 D.L. 118/2021). La domanda si presenta tramite la piattaforma telematica; la commissione regionale nomina l’esperto tra professionisti con requisiti specifici . Durante le trattative l’obbligo di riservatezza è fondamentale .

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

Quando una società di persone (o un socio) riceve un atto di riscossione o è coinvolta in un procedimento concorsuale, è fondamentale conoscere le scadenze e i rimedi disponibili. Di seguito viene illustrata una procedura generale; i dettagli possono variare a seconda della tipologia di atto (cartella di pagamento, pignoramento, avviso di accertamento, decreto ingiuntivo, ecc.).

  1. Ricezione dell’atto e verifica della regolarità. Appena viene notificato un atto, il socio o l’amministratore deve verificare se la notifica è stata effettuata correttamente (a mezzo ufficiale giudiziario, posta elettronica certificata, ecc.), se l’atto contiene i riferimenti normativi e se il debito è effettivamente dovuto. L’Avv. Monardo e il suo team possono analizzare l’atto e individuare eventuali vizi di forma o di merito.
  2. Valutazione della situazione debitoria. Occorre distinguere i debiti sociali da quelli personali dei soci. L’art. 59 CCII stabilisce che gli accordi di ristrutturazione possono estendere i loro effetti anche ai soci illimitatamente responsabili . I soci devono quindi valutare se accedere a una procedura di composizione della crisi per i debiti personali (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione) o partecipare all’accordo della società.
  3. Scelta dello strumento di difesa. A seconda del tipo di debito e della situazione patrimoniale, possono essere attivate:
  4. Opposizione o ricorso presso il giudice competente (es. ricorso alla commissione tributaria contro un avviso di accertamento, opposizione a cartella esattoriale, impugnazione di decreto ingiuntivo). È importante rispettare i termini (di solito 30 o 60 giorni). Se il socio desidera sospendere immediatamente le azioni esecutive, può chiedere la sospensione cautelare.
  5. Accordo di ristrutturazione o concordato. Se l’impresa è in difficoltà ma potrebbe essere risanata, l’amministratore (o il liquidatore) ha il potere esclusivo di accedere agli strumenti di regolazione della crisi; i soci possono solo proporre piani o votare . Con un accordo di ristrutturazione si negozia con i creditori un pagamento ridotto e dilazionato; l’accordo può essere omologato anche contro il voto dei creditori dissenzienti se viene garantito un miglior soddisfacimento rispetto alla liquidazione.
  6. Definizione agevolata (rottamazione). In presenza di cartelle esattoriali, è possibile aderire alla definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio, versando solo capitale e costi .
  7. Piano del consumatore o accordo di ristrutturazione del consumatore. Per debiti personali, i soci possono presentare un piano del consumatore presso l’OCC; il piano consente di offrire un pagamento parziale dei debiti, anche se i creditori privilegiati devono essere soddisfatti entro due anni .
  8. Liquidazione controllata. Se il patrimonio del socio non consente una ristrutturazione, può essere richiesta la liquidazione controllata per liberarsi dai debiti residui, con eventuale esdebitazione al termine.
  9. Composizione negoziata. Se l’impresa è in crisi ma ha prospettive di risanamento, gli amministratori possono attivare la composizione negoziata tramite la piattaforma della Camera di commercio . La nomina dell’esperto indipendente aiuterà a negoziare con i creditori e a predisporre un piano. Durante il procedimento è possibile chiedere misure protettive per sospendere pignoramenti e azioni cautelari .
  10. Tempistiche e adempimenti. È essenziale rispettare i termini per la presentazione di ricorsi e per la richiesta di accesso agli strumenti della crisi. Per esempio, la domanda di adesione alla rottamazione deve essere presentata entro la scadenza fissata dalla legge (30 giugno 2023; prorogata con i decreti “Milleproroghe” per gli anni successivi). L’istanza di composizione negoziata richiede la compilazione di un questionario e la predisposizione di un piano di risanamento .
  11. Assistenza legale e monitoraggio. Anche dopo l’adesione a un accordo o la presentazione di un piano, occorre monitorare il rispetto degli impegni (pagamento delle rate, deposito delle relazioni periodiche) e gestire eventuali contestazioni dei creditori. L’Avv. Monardo e il suo staff offrono un supporto continuativo fino al termine della procedura.

3. Difese e strategie legali

3.1 Contestazione della procedura di liquidazione giudiziale

Quando il tribunale dichiara la liquidazione giudiziale di una società di persone, i soci illimitatamente responsabili possono contestare:

  • l’inesistenza dello stato di insolvenza (es. contestare che la società sia effettivamente in crisi);
  • la tardività o l’illegittimità della richiesta di estensione (art. 256 CCII prevede un termine di un anno dalla cancellazione della società );
  • l’erronea indicazione dei soci soggetti a responsabilità illimitata. La Cassazione (n. 11342/2024) ha stabilito che per dichiarare fallito un “socio apparente” è sufficiente dimostrare il comportamento che ha esteriorizzato il rapporto sociale, anche se la società è cessata da tempo o il socio non ha rimosso il proprio nome dal registro . Occorre quindi verificare se il socio era effettivamente partecipe o solo apparante.

La difesa si svolge mediante reclamo contro la sentenza di apertura o la sentenza di estensione (art. 51 CCII). Il reclamo può evidenziare errori procedurali, mancanza di notifica o assenza delle condizioni di insolvenza . La Corte costituzionale (sent. 87/2025) ha chiarito che la possibilità per i soci di proporre reclamo consente di salvaguardare il diritto di difesa .

3.2 Proposta di concordato del socio

Il concordato del socio (art. 267 CCII) è uno strumento poco conosciuto ma estremamente efficace. Se la società è in liquidazione giudiziale, il socio può presentare un concordato ai creditori sociali e personali . La procedura consente di:

  • fare un’offerta di pagamento (anche in percentuale) ai creditori sociali con risorse proprie o con l’ausilio di terzi;
  • ottenere la sospensione delle azioni esecutive sui beni personali;
  • chiudere la procedura con un pagamento concordato e ottenere la liberazione dai debiti residui.

Per essere omologato, il concordato del socio deve assicurare ai creditori sociali un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione del patrimonio del socio. Il voto dei creditori è determinante; in caso di mancata approvazione il socio può valutare il concordato minore (artt. 74‑86 CCII), strumento riservato agli imprenditori minori che prevede l’approvazione da parte dei creditori ma con maggiori margini di falcidia.

3.3 Accordi di ristrutturazione e piani attestati

Gli accordi di ristrutturazione possono essere stipulati dalla società con il consenso del 60 % dei creditori, con estensione agli altri creditori se ricorrono i presupposti dell’art. 61 CCII. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 136/2024, l’amministratore ha il potere esclusivo di decidere l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi; i soci non partecipano alle deliberazioni ma possono presentare proposte alternative o concorrenti . Questo evita che i soci ostacolino l’accesso alla procedura e garantisce celerità nella gestione della crisi.

Per i debitori non fallibili (imprenditori commerciali sotto soglia, soci illimitatamente responsabili con soli debiti personali) è possibile l’accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII. Il piano deve assicurare ai creditori privilegiati un pagamento almeno pari al valore dei beni che avrebbero in caso di liquidazione e può prevedere una moratoria fino a due anni . La Cassazione ha confermato che la moratoria è un termine di inizio, non di conclusione, e che il giudice può approvare il piano anche se prevede falcidie o differimenti dei pagamenti .

3.4 Definizione agevolata e rottamazione di cartelle esattoriali

Le definizioni agevolate (rottamazione-quater) offrono un’alternativa stragiudiziale per estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e i costi. È una strategia difensiva particolarmente utile per soci e società che hanno accumulato carichi fiscali e contributivi. La legge prevede l’obbligo di rinunciare ai giudizi pendenti e il pagamento rateale entro i termini . L’adesione non comporta la sospensione immediata delle procedure esecutive; occorre quindi valutare se richiedere parallelamente misure protettive tramite ricorso o composizione negoziata.

3.5 Piani del consumatore e liquidazione controllata

I soci illimitatamente responsabili che hanno debiti personali (es. fideiussioni, garanzie bancarie) possono ricorrere al piano del consumatore o alla liquidazione controllata. Nel piano del consumatore il giudice approva un piano di pagamento che soddisfi i creditori in modo migliore rispetto alla liquidazione. Il piano può prevedere moratoria e falcidia senza bisogno del voto dei creditori . La liquidazione controllata consente di vendere il patrimonio del sovraindebitato e, a chiusura, ottenere l’esdebitazione se il debitore è meritevole. Recenti pronunce della Cassazione (n. 27562/2024 e 28505/2024) hanno ribadito che l’esdebitazione richiede la “meritevolezza” del debitore e un grado di soddisfazione dei creditori non irrisorio, ma questo requisito non è più richiesto dal CCII .

3.6 Composizione negoziata e misure protettive

Attivare la composizione negoziata permette di beneficiare delle misure protettive previste dall’art. 6 D.L. 118/2021. L’imprenditore può richiedere, contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto, che le azioni esecutive e cautelari siano sospese . Questa sospensione consente di trattare con i creditori senza la minaccia di pignoramenti. Nel corso della procedura le parti sono tenute alla riservatezza . Al termine l’esperto redige una relazione: se positiva, l’impresa può concludere un accordo; se negativa la procedura viene archiviata.

4. Strumenti alternativi e opportunità

4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate successive al 2023

Dopo la rottamazione-quater introdotta dalla L. 197/2022, il legislatore è intervenuto con altre definizioni agevolate, prorogando i termini e ampliando le tipologie di debiti rientranti. Per il 2025 sono in vigore ulteriori misure di pace fiscale (previa legge di bilancio 2025) che consentono di regolarizzare le cartelle esattoriali relative a periodi successivi al 2020. Le regole restano sostanzialmente identiche: pagamento di capitale e spese, esclusione di interessi e sanzioni, impegno a rinunciare ai giudizi e decadenza in caso di mancato pagamento di una rata. La Cassazione ha ribadito che la rinuncia ai giudizi è condizione essenziale per perfezionare la definizione .

4.2 Adesione alla transazione fiscale e alla transazione contributiva

Nel concordato preventivo o negli accordi di ristrutturazione la società può proporre una transazione con l’Erario (art. 63 CCII) e con gli enti previdenziali. La transazione fiscale permette di ridurre l’importo di tributi e sanzioni, allungando i termini di pagamento. Per i soci illimitatamente responsabili, la transazione può riguardare anche i debiti personali derivanti da solidarietà con la società.

4.3 Accordi di ristrutturazione agevolati

Il CCII prevede gli accordi di ristrutturazione agevolati (art. 60 CCII) che richiedono l’adesione di almeno il 30 % dei creditori e permettono una procedura semplificata. Possono essere utilizzati da società di persone per definire i debiti residui, ridurre il contenzioso e evitare la liquidazione.

4.4 Accordi di composizione ex art. 48-bis D.P.R. 602/1973

Per i debiti fiscali che non rientrano nelle rottamazioni, l’art. 48-bis D.P.R. 602/1973 consente al contribuente di presentare istanza di rateizzazione o di transazione; la presentazione di un piano serio e il pagamento della prima rata possono evitare il blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione. Questa misura è utile per gli imprenditori che attendono rimborsi o crediti da enti pubblici.

4.5 Esperto negoziatore e strumenti di composizione

L’Avv. Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa ai sensi del D.L. 118/2021, può essere nominato dalle Camere di commercio per assistere un’impresa nella composizione negoziata. Il suo ruolo è quello di facilitare il dialogo tra debitore e creditori, favorire la redazione di un piano di risanamento, verificare la fattibilità delle soluzioni proposte e proporre, se del caso, accesso agli strumenti di regolazione della crisi (accordo di ristrutturazione, concordato semplificato, concordato minore). La sua presenza è garanzia di imparzialità e di rispetto della normativa.

5. Errori comuni e consigli pratici

Gli imprenditori e i soci illimitatamente responsabili commettono spesso errori che compromettono la riuscita delle procedure. Di seguito sono indicati i più frequenti, con consigli per evitarli:

  1. Ignorare la notifica dell’atto. La mancata impugnazione entro i termini comporta la decadenza e rende definitivo il debito. È fondamentale rivolgersi immediatamente a un professionista per verificare vizi di notifica o di contenuto.
  2. Confondere i debiti personali con quelli sociali. La responsabilità illimitata dei soci non significa che tutti i debiti siano indistinti: i debiti contratti dal socio in qualità di consumatore possono essere gestiti mediante piani del consumatore grazie alla modifica dell’art. 2 CCII . Occorre quindi distinguere i due tipi di obbligazioni e scegliere lo strumento adeguato.
  3. Non predisporre un piano di risanamento realistico. Nei piani del consumatore o negli accordi di ristrutturazione, la credibilità del progetto è fondamentale. È necessario predisporre un business plan, documentare il patrimonio e indicare le fonti di finanziamento. L’esperto negoziatore aiuta a costruire un piano coerente .
  4. Non rispettare gli obblighi di informazione e collaborazione. Nei rapporti con il curatore o con l’esperto, il socio deve comunicare tempestivamente tutte le informazioni sul proprio patrimonio e sulle proprie operazioni. La reticenza può determinare la revoca di benefici come l’esdebitazione.
  5. Non prevedere risorse per l’adempimento. L’inadempimento delle rate concordate nella rottamazione o nell’accordo determina la decadenza dai benefici e il ripristino delle azioni esecutive . È opportuno costituire un fondo o prevedere entrate certe per onorare gli impegni.
  6. Affidarsi a consulenti non specializzati. La normativa sulla crisi d’impresa è complessa e in continua evoluzione. Occorre rivolgersi a professionisti esperti in diritto fallimentare, tributario e bancario per evitare errori che possono essere fatali.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme principali per le società di persone

NormaContenuto essenzialeFonte
Art. 59 CCIIGli accordi di ristrutturazione hanno efficacia verso i soci illimitatamente responsabili; i creditori non aderenti mantengono i diritti verso coobbligati e fideiussori .CCII
Art. 256 CCIILa liquidazione giudiziale della società si estende ai soci entro un anno dalla cancellazione; i soci possono proporre reclamo .CCII
Art. 257 CCIINomina di un unico giudice e curatore per la liquidazione di società e soci; separazione dei patrimoni; insinuazione automatica dei creditori .CCII
Art. 258 CCIILa liquidazione dei soci non comporta l’automatica liquidazione della società .CCII
Art. 267 CCIIConcordato del socio illimitatamente responsabile: il socio può proporre un concordato ai creditori sociali e personali .CCII
Art. 2 CCIIDefinizione di “socio illimitatamente responsabile” e accesso agli strumenti della crisi anche per debiti contratti come consumatore .D.Lgs. 136/2024
Art. 67 CCIIPiani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti: moratoria fino a due anni .CCII
Art. 1, commi 231‑252 L. 197/2022Definizione agevolata (rottamazione-quater): estinzione dei carichi iscritti a ruolo con pagamento di capitale e spese ; obbligo di rinunciare ai giudizi .Legge di bilancio 2023
D.L. 118/2021Composizione negoziata della crisi: strumento volontario per le imprese in crisi reversibile; nomina dell’esperto tramite piattaforma ; misure protettive per sospendere le azioni esecutive .D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021

6.2 Scadenze principali

ProcedimentoTermine di presentazioneOsservazioni
Ricorso contro cartella di pagamento60 giorni dalla notifica (30 per le sanzioni amministrative)Ricorso alla commissione tributaria; richiesta di sospensione cautelare per bloccare l’esecuzione.
Rottamazione-quater (2023)Dichiarazione entro 30 giugno 2023; pagamento in unica soluzione entro 31 ottobre 2023 o massimo 18 rateLa scadenza è stata prorogata con i decreti successivi; consultare le norme attuali.
Accordo di ristrutturazioneDeposito presso il tribunale dopo la sottoscrizione con i creditori; i termini per l’omologazione varianoEfficacia dal giorno dell’omologazione; estensione ai creditori dissenzienti se sussistono le condizioni dell’art. 61 CCII.
Composizione negoziataIstanza presentata tramite piattaforma; nomina dell’esperto entro 15 giorniLe misure protettive decorrono dalla pubblicazione dell’istanza nel Registro imprese .
Piano del consumatoreDeposito presso l’OCC con attestazione dell’esperto; udienza davanti al giudiceIl giudice approva senza voto dei creditori; moratoria per i creditori privilegiati fino a due anni .
Concordato del socioPresentazione dopo l’apertura della liquidazione della societàNecessaria l’approvazione dei creditori sociali e personali; il socio può richiedere l’esdebitazione al termine.

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Chi è considerato socio illimitatamente responsabile?

Il socio illimitatamente responsabile è colui che risponde solidalmente e senza limiti per le obbligazioni sociali. La definizione è stata aggiornata dal D.Lgs. 136/2024: il socio può accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza anche per i debiti contratti come consumatore .

  1. La liquidazione giudiziale della società travolge automaticamente i soci?

No. L’art. 256 CCII stabilisce che la liquidazione della società può essere estesa ai soci illimitatamente responsabili solo se richiesta entro un anno dalla cancellazione . Inoltre, l’art. 258 CCII chiarisce che la liquidazione dei soci non comporta la liquidazione della società .

  1. Che cos’è il concordato del socio?

È una procedura prevista dall’art. 267 CCII che consente ai soci illimitatamente responsabili, quando la società è in liquidazione giudiziale, di proporre ai creditori sociali e personali un concordato finalizzato a estinguere i debiti con modalità alternative alla liquidazione .

  1. Posso aderire alla rottamazione se sono socio di una SNC?

Sì. La definizione agevolata riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione e non dipende dalla forma societaria. Nel caso di società di persone, occorrerà valutare se le cartelle sono intestate alla società o ai soci e agire di conseguenza .

  1. Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?

Il piano del consumatore è riservato a persone fisiche consumatori e non richiede il voto dei creditori; il giudice valuta la convenienza del piano e può omologarlo anche con falcidie e moratorie . L’accordo di ristrutturazione richiede l’adesione di una maggioranza di creditori e, se omologato, può estendere gli effetti anche ai creditori dissenzienti.

  1. Sono socio di una SNC e ho debiti personali: posso presentare un piano del consumatore?

Sì. L’art. 2 CCII (come modificato dal D.Lgs. 136/2024) consente al socio illimitatamente responsabile di accedere agli strumenti di sovraindebitamento per i debiti contratti in qualità di consumatore .

  1. Che cos’è la composizione negoziata?

È uno strumento introdotto dal D.L. 118/2021 che permette all’imprenditore in crisi reversibile di negoziare con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente. La procedura è volontaria, riservata e si attiva tramite la piattaforma della Camera di commercio . L’imprenditore può ottenere misure protettive che sospendono le azioni esecutive .

  1. Come si richiede la nomina dell’esperto negoziatore?

La domanda si presenta sulla piattaforma nazionale, fornendo una relazione sulla situazione economico-finanziaria e un piano di risanamento. La commissione regionale nominerà l’esperto tra i professionisti iscritti negli elenchi .

  1. Cosa accade se non pago una rata della rottamazione?

Il comma 244 dell’art. 1 L. 197/2022 stabilisce che, in caso di mancato pagamento, la definizione agevolata non produce effetti e riprendono le azioni di recupero . Il debito ritorna dovuto integralmente.

  1. La moratoria nel piano del consumatore è un termine massimo?

No. La Cassazione (ord. 9549/2025) ha chiarito che la moratoria fino a un anno (ora due anni dopo il D.Lgs. 136/2024) è un termine di inizio dei pagamenti, non di fine; il giudice può approvare il piano anche con pagamenti differiti .

  1. Posso presentare un accordo di ristrutturazione senza l’approvazione dei soci?

Sì. Dopo la riforma del 2024 gli amministratori (e i liquidatori) hanno il potere esclusivo di decidere l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi; i soci possono esercitare solo il diritto di informazione e presentare proposte concorrenti .

  1. Che differenza c’è tra concordato preventivo e concordato minore?

Il concordato preventivo è rivolto a imprese soggette a liquidazione giudiziale e prevede l’approvazione dei creditori. Il concordato minore è riservato a imprenditori minori (anche soci illimitatamente responsabili) e prevede procedure più snelle; la Cassazione ha chiarito che l’inadempimento del pagamento del fondo spese non è causa di revoca dell’apertura .

  1. Quali sono le condizioni per ottenere l’esdebitazione?

L’esdebitazione (artt. 278–282 CCII) consente al debitore persona fisica di essere liberato dai debiti residui al termine della liquidazione controllata. È necessario aver cooperato con gli organi della procedura, non aver aggravato la posizione debitoria e aver soddisfatto (anche solo parzialmente) i creditori in modo non irrisorio; tuttavia il CCII non richiede più un livello minimo di soddisfazione .

  1. Un socio apparente può essere dichiarato fallito?

Sì. La Cassazione (n. 11342/2024) ha stabilito che è sufficiente dimostrare l’apparenza del socio (es. mancata cancellazione dal registro) perché questi sia soggetto al fallimento in estensione .

  1. È possibile impugnare la nomina dell’esperto nella composizione negoziata?

La nomina è fatta da una commissione regionale; eventuali irregolarità possono essere contestate tramite ricorso amministrativo o dinanzi al giudice, ma soltanto per vizi procedurali.

  1. Il socio illimitatamente responsabile può richiedere la sospensione del pignoramento mentre aderisce alla rottamazione?

La sola adesione alla rottamazione non sospende automaticamente le azioni esecutive; occorre chiedere al giudice la sospensione o attivare una procedura di composizione della crisi che preveda misure protettive .

  1. Cosa succede se i soci non sono convocati nella liquidazione della società?

La Corte costituzionale (sent. 87/2025) ha ritenuto compatibile con la Costituzione la disciplina che non prevede la convocazione necessaria dei soci; essi possono comunque proporre reclamo contro la sentenza di liquidazione .

  1. I soci illimitatamente responsabili hanno diritto all’esdebitazione?

Sì. La disciplina della liquidazione controllata consente anche ai soci illimitatamente responsabili di chiedere l’esdebitazione, purché ricorrano le condizioni di meritevolezza e cooperazione.

  1. È possibile ricorrere contemporaneamente alla composizione negoziata e alla rottamazione?

Sì. Le procedure non sono incompatibili: la composizione negoziata consente di trattare con i creditori e sospendere le azioni esecutive, mentre la rottamazione estingue i debiti iscritti a ruolo. Occorre coordinare i pagamenti e gli impegni assunti.

  1. In caso di decesso del socio, i debiti si trasferiscono agli eredi?

Gli eredi del socio illimitatamente responsabile rispondono dei debiti nei limiti dell’eredità accettata. Possono essere coinvolti nelle procedure di liquidazione e concordato; tuttavia non rispondono con il proprio patrimonio personale.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Esempio di ristrutturazione di una SNC con debiti fiscali

Scenario: una società in nome collettivo (SNC) ha debiti per 200.000 €, di cui 150.000 € per IVA e contributi previdenziali e 50.000 € verso fornitori. I soci A e B sono illimitatamente responsabili; B ha debiti personali per 40.000 € relativi a una fideiussione bancaria. L’azienda ha un fatturato in calo ma prevede di riprendersi con un nuovo contratto.

Soluzione:

  1. Accordo di ristrutturazione. La società negozia con i creditori un accordo che prevede il pagamento di 120.000 € (pari al 60 % dei debiti) in cinque anni. L’amministratore presenta l’accordo al tribunale per l’omologazione. La norma sull’estensione (art. 59 CCII) comporta che l’accordo vincoli anche i soci .
  2. Rottamazione dei carichi iscritti a ruolo. Per i debiti fiscali, la società aderisce alla rottamazione-quater pagando solo il capitale: l’importo dovuto scende a circa 110.000 € (esclusi interessi e sanzioni). Il pagamento avviene in 18 rate trimestrali .
  3. Piano del consumatore per il socio B. Il socio B, avendo debiti personali e un reddito da lavoro dipendente, presenta un piano del consumatore all’OCC prevedendo il pagamento di 20.000 € in tre anni e la falcidia del residuo; il giudice approva il piano senza il voto dei creditori .
  4. Composizione negoziata. Parallelamente, la SNC attiva la composizione negoziata per negoziare con altri fornitori e ottenere una sospensione temporanea dei pignoramenti. L’esperto nominato aiuta a predisporre un piano di rilancio e a concordare un pagamento dilazionato dei debiti residui .

Risultato: grazie alla combinazione di strumenti, la società riduce l’esposizione e prosegue l’attività. Il socio B ottiene la falcidia dei debiti personali e la società accede ad accordi più sostenibili.

8.2 Concordato del socio dopo liquidazione giudiziale

Scenario: una società di persone è posta in liquidazione giudiziale; il curatore stima che il realizzo complessivo del patrimonio del socio A sarà di 50.000 €, ma i debiti sociali a carico del socio ammontano a 150.000 €. Il socio A dispone di un immobile del valore di 80.000 € e di un patrimonio mobiliare di 10.000 €.

Soluzione:

  1. Il socio A propone un concordato del socio (art. 267 CCII) offrendo ai creditori sociali 70.000 € (inferiore al valore dei beni ma superiore al realizzo previsto dal curatore) e ai creditori personali 8.000 €. Il pagamento avviene tramite la vendita dell’immobile e un apporto di terzi.
  2. I creditori sociali, valutando che nel caso di liquidazione il soddisfacimento sarebbe pari a 33 %, approvano il concordato perché consente un recupero del 46 %. I creditori personali ottengono un pagamento del 80 %.
  3. Il tribunale omologa il concordato, le azioni esecutive sono bloccate e il socio conserva il residuo del patrimonio; eventuali debiti residui sono cancellati.

Risultato: il concordato del socio evita l’estensione del fallimento ai beni personali e consente una soddisfazione maggiore per i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.

8.3 Accesso al piano del consumatore per i soci con debiti da fideiussioni

Scenario: un socio accomandatario ha garantito con fideiussione i finanziamenti contratti dalla società. Dopo la liquidazione della società, la banca agisce contro il socio per 100.000 €. Il socio possiede un appartamento in comproprietà con il coniuge e un salario mensile di 2.000 €. Ha anche debiti personali (prestiti al consumo) per 20.000 €.

Soluzione:

  1. Il socio si rivolge all’OCC e presenta un piano del consumatore includendo tutti i debiti personali e la fideiussione. Il piano prevede la vendita dell’appartamento per 120.000 € (di cui 60.000 € destinati a soddisfare il mutuo residuo e 60.000 € destinati ai creditori) e il versamento di 300 € al mese per cinque anni.
  2. La banca, pur non potendo votare, presenta osservazioni; il giudice valuta la fattibilità e approva il piano considerando la moratoria biennale per i creditori privilegiati .
  3. Al termine dei cinque anni, il socio ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.

Risultato: il socio conserva parte del ricavato della vendita e mantiene un reddito sufficiente per vivere; la fideiussione è estinta con un pagamento proporzionato alle proprie capacità.

Conclusione

La crisi d’impresa nelle società di persone richiede un approccio proattivo e una conoscenza approfondita della normativa in continua evoluzione. I soci illimitatamente responsabili devono essere consapevoli dei rischi legati alla responsabilità personale ma anche delle opportunità offerte dagli strumenti di regolazione della crisi. Le riforme degli ultimi anni (CCII, D.Lgs. 136/2024, D.L. 118/2021) hanno ampliato le possibilità di accesso a accordi di ristrutturazione, concordati, piani del consumatore, definizioni agevolate e composizione negoziata. La giurisprudenza della Cassazione e della Corte costituzionale ha chiarito che i soci possono difendersi attraverso il reclamo contro la liquidazione, accedere all’esdebitazione e proporre piani alternativi per salvaguardare il patrimonio personale .

Agire tempestivamente è fondamentale: la notifica di un atto o l’avvio di una procedura concorsuale non devono essere ignorati. Con l’assistenza di professionisti qualificati è possibile contestare gli atti illegittimi, negoziare la riduzione dei debiti, ottenere la sospensione delle azioni esecutive e arrivare a una soluzione sostenibile.

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