Come si viene avvisati di un pignoramento?

Introduzione

Il pignoramento è il primo atto di esecuzione forzata con il quale il creditore blocca i beni del debitore per soddisfare un titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, un assegno bancario protestato, una cartella esattoriale, ecc.). Si tratta di una procedura complessa che coinvolge l’ufficiale giudiziario, il giudice dell’esecuzione, eventuali terzi (datore di lavoro, banca, inquilini) e, nel caso di debiti fiscali, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Conoscere come avviene la notifica dell’atto di pignoramento è fondamentale per tutelare i propri diritti: la legge impone requisiti di forma e termini precisi, la cui violazione può determinare la nullità o addirittura l’inesistenza del pignoramento . Molti debitori ignorano le modalità di notifica e, di conseguenza, si trovano a subire blocchi dei conti o trattenute sullo stipendio senza avere strumenti di difesa.

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte sulla materia con la Riforma Cartabia (L. 206/2021 e D.Lgs. 149/2022), il Decreto legislativo 31 ottobre 2024 n. 164 (correttivo), il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e le misure di pace fiscale (rottamazione quater, rateizzazioni, saldo e stralcio). La giurisprudenza, a sua volta, ha precisato i limiti di validità delle notifiche e l’efficacia delle procedure esecutive. La Corte di Cassazione nel 2025 ha stabilito che, nel pignoramento del conto corrente, la banca terza pignorata deve custodire e versare al Fisco non solo le somme presenti al momento della notifica ma anche quelle accreditate entro i sessanta giorni successivi ; altre decisioni del 2023 hanno affermato che la mancata notifica al debitore determina l’inesistenza del pignoramento .

L’obiettivo di questa guida è fornire al debitore, al contribuente e all’imprenditore una panoramica aggiornata a dicembre 2025 sulle regole di notifica dell’atto di pignoramento, sui rimedi per contestarlo e sugli strumenti alternativi per estinguere o ridurre il debito. L’articolo ha un taglio giuridico‑divulgativo: analizzeremo le norme codicistiche e tributarie, illustreremo le sentenze recenti, descriveremo passo per passo la procedura esecutiva, indicheremo errori comuni ed esempi pratici, proporremo tabelle sintetiche e risponderemo alle domande più frequenti. Il punto di vista sarà sempre quello del debitore, che ha il diritto di essere informato e difeso.

Chi siamo

L’articolo è redatto dallo studio dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. L’avv. Monardo coordina un team di avvocati e commercialisti operativi su tutto il territorio nazionale specializzati nella gestione delle crisi debitorie. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia (Legge 3/2012), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a questa rete multidisciplinare, lo studio offre un’assistenza completa: verifica della regolarità degli atti, predisposizione di ricorsi e opposizioni, richiesta di sospensioni, trattative con creditori e Agenzia delle Entrate‑Riscossione, elaborazione di piani di rientro, gestione di procedure di sovraindebitamento e strategie giudiziali o stragiudiziali.

Se hai ricevuto o temi di ricevere un atto di pignoramento, contatta subito l’avv. Giuseppe Angelo Monardo. Il nostro staff è a disposizione per analizzare gratuitamente l’atto, individuare eventuali vizi di notifica e proporre una strategia legale personalizzata. 📩 Compila il modulo in fondo a questa pagina per una consulenza immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Che cos’è il pignoramento

Il pignoramento è l’atto con cui inizia l’espropriazione forzata. L’ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore munito di titolo esecutivo e precetto, ingiunge al debitore di non compiere atti dispositivi sui beni pignorati e gli intima di nominare un domicilio per le successive comunicazioni. L’art. 492 c.p.c. (non riportato per esteso) descrive la forma dell’atto di pignoramento: l’ufficiale giudiziario deve avvisare il debitore della facoltà di sostituire i beni con una somma di denaro e lo invita a dichiarare altri beni utilmente pignorabili.

Quando il pignoramento riguarda crediti del debitore verso terzi (ad esempio lo stipendio dovuto dal datore di lavoro, il conto corrente bancario o i canoni di locazione), si applica l’art. 543 c.p.c., il quale dispone che il pignoramento si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore . L’atto deve indicare il credito per cui si procede, il titolo esecutivo e il precetto, deve intimare al terzo di non disporre delle somme senza ordine del giudice e deve contenere la residenza o il domicilio del creditore e l’indirizzo di posta elettronica certificata . In sostanza, senza una notifica validamente eseguita l’esecuzione non può essere avviata.

1.2 Pignoramento presso terzi: obblighi del terzo

Dal momento in cui riceve la notifica, il terzo pignorato (datore di lavoro, banca, inquilino, ecc.) è tenuto a custodire le somme o i beni dovuti al debitore nei limiti dell’importo precettato. L’art. 546 c.p.c. stabilisce che il terzo è soggetto agli obblighi del custode e deve rispettare i limiti di importo: per i crediti fino a 1.100 euro deve trattenere fino a 1.000 euro aggiuntivi, per i crediti fino a 3.200 euro deve trattenere fino a 1.600 euro, mentre per i crediti superiori deve trattenere la metà dell’importo . Se sul conto vengono accreditati stipendi, pensioni o indennità, il terzo deve applicare i limiti previsti dall’art. 545 c.p.c. (vedi sotto) .

1.3 Limiti alla pignorabilità di stipendi e pensioni

L’art. 545 c.p.c. prevede che non possono essere pignorati i crediti alimentari (salvo autorizzazione del giudice), i sussidi di grazia o sostentamento, i sussidi per maternità, malattia o funerale e altri sussidi assistenziali . Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro possono essere pignorate:

  • Per crediti alimentari: nella misura stabilita dal giudice.
  • Per tributi e altre cause ordinarie: fino a un quinto (20 %) .
  • Quando le somme sono già accreditate sul conto corrente: l’art. 546 c.p.c. dispone che l’obbligo del terzo non opera per un importo pari al triplo dell’assegno sociale se l’accredito avviene prima del pignoramento; se avviene alla data del pignoramento o dopo, si applicano i limiti di cui all’art. 545 c.p.c. .

1.4 Il pignoramento esattoriale speciale: art. 72‑bis DPR 602/1973

Quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, non si applicano le regole ordinarie del pignoramento presso terzi. L’art. 72‑bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (come modificato dalla Legge di Bilancio 2023 e aggiornato al 1° gennaio 2025) consente all’agente della riscossione di ordinare direttamente al terzo di pagare le somme dovute senza passare dal giudice. L’atto di pignoramento può contenere l’ordine al terzo di versare:

  • Entro sessanta giorni dalla notifica le somme già maturate prima della notifica .
  • Alle scadenze naturali le somme che matureranno successivamente .

Il primo comma dell’art. 72‑bis stabilisce, salvo che per i crediti pensionistici, che l’atto può sostituire l’atto di citazione previsto dall’art. 543 c.p.c., ordinando al terzo di pagare direttamente al concessionario . In altre parole, l’Agenzia delle Entrate può bloccare il conto del debitore senza attendere l’udienza davanti al giudice. I terzi devono versare tutte le somme maturate nei sessanta giorni successivi alla notifica, anche se il conto era a saldo zero . La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025, ha sottolineato che la banca non solo deve bloccare le somme presenti al momento della notifica, ma è tenuta a custodire e versare anche i futuri accrediti entro i 60 giorni .

1.5 Deposito dell’atto di pignoramento e termine di 15 giorni

L’art. 557 c.p.c., aggiornato al 10 ottobre 2025, disciplina il deposito dell’atto di pignoramento nell’espropriazione immobiliare. Dopo l’ultima notifica, l’ufficiale giudiziario consegna al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione . Il creditore deve iscrivere a ruolo il processo presso il tribunale competente depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento . Tale deposito telematico, introdotto dalla Riforma Cartabia e rafforzato dal D.Lgs. 164/2024, mira ad accelerare la procedura e a tutelare il debitore.

1.6 Avviso di iscrizione a ruolo e commi 5‑6 dell’art. 543 c.p.c.

La legge 206/2021 (Riforma Cartabia) ha inserito nell’art. 543 c.p.c. i commi 5 e 6, i quali impongono al creditore di notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con l’indicazione del numero di ruolo e di depositare tale avviso nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica o il mancato deposito determina l’inefficacia del pignoramento . La norma si applica anche ai pignoramenti eseguiti nei confronti di più terzi; l’inefficacia riguarda solo i terzi per i quali l’avviso non è stato notificato .

Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 25 settembre 2023, ha interpretato queste disposizioni affermando che l’avviso non serve ad avvertire il debitore dell’esistenza del giudizio esecutivo – funzione che è assolta dalla notifica dell’atto di pignoramento – ma ha lo scopo di impedire che il vincolo pignoratizio permanga se il creditore non iscrive a ruolo la procedura . Pertanto la sanzione di inefficacia è di stretta interpretazione e non si estende a casi diversi da quelli previsti dal legislatore .

1.7 Opposizioni: art. 615 e art. 617 c.p.c.

Il debitore che riceve un atto di pignoramento può reagire attraverso due rimedi principali:

  1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): serve a contestare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata. Se l’esecuzione non è ancora iniziata, l’opposizione si propone con atto di citazione davanti al giudice competente; il giudice, ricorrendo gravi motivi, può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo . Quando l’esecuzione è già iniziata, l’opposizione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione . La domanda deve essere proposta prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni.
  2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): è lo strumento per contestare i vizi formali del titolo esecutivo, del precetto o degli atti successivi. Deve essere proposta, prima dell’inizio dell’esecuzione, entro venti giorni dalla notificazione del titolo o del precetto . Se l’esecuzione è già in corso, l’opposizione si propone con ricorso entro venti giorni dal primo atto di esecuzione o dalla data in cui l’atto contestato è stato compiuto .

1.8 Conseguenze della mancata notifica: giurisprudenza recente

La giurisprudenza ha rafforzato la tutela del debitore in caso di irregolarità nella notifica del pignoramento:

  • Cass. civ. n. 32804/2023 – La Corte di Cassazione ha stabilito che la notifica al debitore segna l’inizio del processo esecutivo; la mancata notifica non comporta una semplice nullità sanabile ma determina l’inesistenza del pignoramento. Nella sentenza si legge che la mancata o inesistente notifica dell’atto al debitore non può essere sanata dall’opposizione agli atti esecutivi o dalla conoscenza indiretta della procedura, poiché manca l’elemento strutturale che dà vita al vincolo pignoratizio .
  • Tribunale di Catania, ordinanza 8 ottobre 2024 – Il giudice ha ritenuto improcedibile il pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis DPR 602/1973 quando l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione non notifica l’atto al debitore. Pur essendo una procedura speciale che consente al creditore di ordinare direttamente il pagamento al terzo, l’obbligo di notifica è necessario per garantire il diritto di difesa; la mancata notifica rende improcedibile la procedura .
  • Cass. civ. Sez. III 27 ottobre 2025 n. 28520 – La Suprema Corte ha affermato che, nel pignoramento del conto corrente, la banca terza pignorata deve trattenere e versare anche i futuri accrediti entro i 60 giorni successivi alla notifica . Questa pronuncia ridefinisce i confini del pignoramento esattoriale e rafforza il vincolo di custodia.
  • Cass. civ. Sez. III 27 ottobre 2025 n. 28513 – Con riferimento al D.Lgs. 164/2024, la Corte ha stabilito che il creditore deve depositare la copia del titolo e del precetto entro 15 giorni dall’atto di pignoramento; l’omissione comporta l’inefficacia del pignoramento. Questa sentenza, citata dalla dottrina, conferma la centralità del deposito telematico entro termini brevi.

1.9 Misure di pace fiscale e sovraindebitamento

Il legislatore ha introdotto diverse misure per consentire al debitore di regolarizzare la propria posizione con lo Stato ed evitare o sospendere i pignoramenti:

  1. Definizione agevolata (Rottamazione quater e Riammissione 2025) – La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto la “rottamazione quater” che consente di pagare le cartelle esattoriali senza sanzioni e interessi. Il Decreto Milleproroghe 2025 ha previsto la riammissione per chi era decaduto dal beneficio: le domande devono essere presentate entro il 30 aprile 2025 e il pagamento può avvenire in unica soluzione (entro il 31 luglio 2025) o in un massimo di dieci rate (due nel 2025 e otto tra il 2026 e il 2027) .
  2. Rottamazione 5 (Legge di Bilancio 2026) – Il disegno di legge di bilancio 2026 introduce la cosiddetta “Rottamazione 5”, che blocca le verifiche della Pubblica Amministrazione sui pagamenti superiori a 5.000 euro (art. 48‑bis DPR 602/1973) e le compensazioni dei crediti d’imposta (art. 28‑ter DPR 602/1973). L’invio della richiesta di definizione agevolata sospende i controlli e impedisce il pignoramento anche per le richieste già avviate .
  3. Rateizzazione dei debiti fiscali – L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente di rateizzare debiti fino a 120.000 euro senza garanzie fino a 84 rate mensili e, con documentazione attestante la difficoltà economica, fino a 120 rate . La rateizzazione sospende le procedure esecutive in corso (fermi, pignoramenti, ipoteche) se il piano riguarda tutti i debiti oggetto della procedura.
  4. Procedure di sovraindebitamento – La Legge 3/2012 (ora confluita nel Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza) consente a consumatori, professionisti e piccoli imprenditori in stato di crisi o insolvenza di accedere a procedure come il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata. In tali casi il tribunale può sospendere o bloccare i pignoramenti pendenti e, al termine della procedura, disporre l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). L’avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista OCC, assiste i clienti nella predisposizione delle domande e nelle trattative con i creditori.

2. Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica del pignoramento

La procedura esecutiva varia a seconda del tipo di pignoramento (mobiliare, immobiliare, presso terzi o esattoriale). Di seguito presentiamo i passaggi fondamentali, con particolare attenzione alla notifica dell’atto e alle scadenze.

2.1 Titolo esecutivo e precetto

Prima di procedere al pignoramento, il creditore deve essere munito di titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, mutuo con clausola esecutiva, cambiale, cartella esattoriale, ecc.) e deve notificare al debitore l’atto di precetto. L’art. 480 c.p.c. stabilisce che il precetto consiste in un’intimazione ad adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. Deve indicare le parti, la data di notifica del titolo, un termine per adempiere, l’ammontare del credito e l’indicazione del giudice competente. Dopo la riforma Cartabia, il precetto deve contenere l’avvertimento che il debitore può rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi per accedere alle procedure di sovraindebitamento .

Il precetto ha una validità di 90 giorni: se l’esecuzione non è iniziata entro tale termine, perde efficacia e deve essere nuovamente notificato . Inoltre, dopo la notifica, il creditore è tenuto a depositare una copia del titolo e del precetto nella procedura esecutiva entro 15 giorni (art. 557 c.p.c.) .

2.2 Notifica dell’atto di pignoramento

Il pignoramento è un atto formale che deve essere redatto dall’ufficiale giudiziario (o, nel caso di pignoramento esattoriale, dall’Agente della riscossione) e notificato personalmente al debitore e al terzo pignorato. La notifica può avvenire a mezzo ufficiale giudiziario (servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, consegna a mani, deposito ex art. 140 c.p.c.) oppure, dopo la riforma Cartabia, via posta elettronica certificata (PEC). L’art. 149‑bis c.p.c. dispone che la notifica a mezzo PEC si intende perfezionata, per il mittente, nel momento in cui il documento informatico è consegnato all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento nella sua casella di posta . Qualora la PEC sia piena o inattiva per colpa del destinatario, l’atto viene depositato in una area riservata del portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia e la notifica si considera perfezionata decorsi dieci giorni dall’inserimento .

L’atto di pignoramento deve contenere:

  • I dati delle parti, il titolo esecutivo e il precetto .
  • L’ingiunzione al debitore di non sottrarre i beni pignorati .
  • L’intimazione al terzo di non disporre delle somme o beni senza ordine del giudice .
  • La dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il tribunale, con l’indicazione dell’indirizzo PEC del creditore .
  • La citazione del debitore a comparire all’udienza davanti al giudice dell’esecuzione (non prevista nel pignoramento esattoriale, che non richiede comparizione) .

Nel pignoramento esattoriale l’atto può omettere la citazione e contenere l’ordine al terzo di pagare direttamente all’agente della riscossione . Tuttavia l’atto deve comunque essere notificato al debitore per consentire l’esercizio del diritto di difesa: la mancata notifica rende improcedibile la procedura .

2.3 Avviso di iscrizione a ruolo e obblighi successivi

Dopo la notifica del pignoramento presso terzi, il creditore deve iscrivere la procedura a ruolo presso il tribunale competente. La Riforma Cartabia impone di notificare al debitore e al terzo un avviso di avvenuta iscrizione a ruolo contenente il numero di ruolo e di depositarlo nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica o il mancato deposito dell’avviso determinano l’inefficacia del pignoramento . Il creditore deve inoltre depositare copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e, nell’espropriazione immobiliare, della nota di trascrizione entro 15 giorni dalla consegna dell’atto .

Nel pignoramento immobiliare è previsto anche l’obbligo di trascrivere l’atto nei registri immobiliari e di allegare la nota di trascrizione; l’omissione comporta l’inefficacia del pignoramento nei confronti dei terzi.

2.4 Udienza di comparizione e dichiarazione del terzo

Nel pignoramento presso terzi ordinario, l’atto indica la data dell’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione. All’udienza il terzo deve rendere una dichiarazione in cui indica se e quanto deve al debitore. In caso di mancata comparizione o mancata dichiarazione, il giudice può condannare il terzo al pagamento delle somme indicate dal creditore. Se il terzo riconosce il debito, il giudice emette l’ordinanza di assegnazione a favore del creditore.

Nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis DPR 602/1973 non è prevista l’udienza: l’ordine di pagamento al terzo è immediato e la riscossione è gestita dall’Agenzia delle Entrate senza intervento del giudice. Tuttavia il debitore può proporre opposizione ex art. 615 o 617 c.p.c. per contestare la legittimità dell’atto.

2.5 Conversione del pignoramento

Il debitore che subisce un pignoramento immobiliare o mobiliare può chiedere al giudice la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) offrendo una somma di denaro sufficiente a soddisfare il credito, gli interessi e le spese. La conversione consente al debitore di liberare i beni pignorati versando un importo rateale (fino a 18 rate) e sospende la procedura esecutiva. L’istanza deve essere presentata prima della vendita o dell’assegnazione.

2.6 Vendita, assegnazione e distribuzione del ricavato

Se il pignoramento riguarda beni mobili, dopo l’udienza di comparizione e la fase di eventuale conversione, il giudice dispone la vendita dei beni o, nel caso di somme di denaro, l’assegnazione al creditore. Nel pignoramento immobiliare il giudice fissa le modalità di vendita (asta telematica o delega a professionista) e, dopo la vendita, effettua il riparto tra i creditori concorrenti. Nel pignoramento presso terzi, una volta ottenuta l’ordinanza di assegnazione, il terzo versa le somme al creditore.

2.7 Cessazione del pignoramento

Il pignoramento cessa per:

  • Pagamenti spontanei del debitore (saldo del debito e delle spese).
  • Conversione e versamento della somma offerta.
  • Inefficacia per mancata notifica del pignoramento al debitore , per mancata iscrizione a ruolo o deposito dell’avviso , per mancato deposito degli atti entro 15 giorni .
  • Esito delle opposizioni: accoglimento dell’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
  • Accoglimento di un piano di sovraindebitamento o di un accordo di ristrutturazione omologato.

3. Difese e strategie legali del debitore

3.1 Verificare la regolarità della notifica

La prima attività da svolgere quando si riceve (o si apprende informalmente dell’esistenza) di un atto di pignoramento è controllare che la notifica sia avvenuta nel rispetto della legge. Gli elementi da verificare includono:

  1. Forma dell’atto – Deve contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 543 c.p.c. (vedi sopra). L’assenza della data di notifica del titolo, l’indicazione errata della somma o il mancato riferimento al giudice dell’esecuzione possono costituire vizi formali da far valere con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.).
  2. Modalità di notifica – Se l’atto è stato notificato via PEC, occorre verificare che l’indirizzo sia quello risultante dai pubblici elenchi. Se la casella non era disponibile per colpa del mittente, la notifica è inesistente; se la casella era piena o inattiva per colpa del destinatario, la notifica si perfeziona con il deposito nell’area riservata e decorsi dieci giorni .
  3. Notifica al terzo – Nel pignoramento presso terzi l’atto deve essere notificato anche al terzo. La mancata notifica può comportare la nullità dell’atto e l’inefficacia del pignoramento.
  4. Avviso di iscrizione a ruolo – Verificare che il creditore abbia notificato e depositato l’avviso nei termini: la mancanza di tale adempimento rende inefficace il pignoramento .
  5. Termine per l’iscrizione a ruolo – Nel pignoramento immobiliare, se il creditore non iscrive a ruolo entro 15 giorni, il pignoramento è inefficace . Tale termine perentorio decorre dalla consegna dell’atto di pignoramento da parte dell’ufficiale giudiziario.

3.2 Scegliere l’opposizione adatta

Se il pignoramento presenta vizi o se il debitore ritiene che il credito sia inesistente o estinto, deve scegliere tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi:

OpposizioneQuando si usaTermini e formaEffetti
Art. 615 c.p.c. – Opposizione all’esecuzioneContestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione o la pignorabilità del bene (es. credito prescritto, debito già pagato, titolo inesistente)Se l’esecuzione non è iniziata: atto di citazione da notificare al creditore presso il giudice competente; se l’esecuzione è iniziata: ricorso al giudice dell’esecuzionePuò portare alla sospensione immediata dell’esecuzione se il giudice ritiene fondati i motivi e sussistono gravi motivi
Art. 617 c.p.c. – Opposizione agli atti esecutiviContestare vizi formali del titolo, del precetto o di singoli atti esecutivi (es. mancata indicazione del giudice, errori di calcolo, omissione dell’avviso di iscrizione a ruolo)Prima dell’inizio dell’esecuzione: atto di citazione entro 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto ; dopo l’inizio: ricorso entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione o dal compimento dell’atto contestatoNon sospende automaticamente l’esecuzione; il giudice può sospendere su richiesta dell’opponente

In entrambi i casi è consigliabile farsi assistere da un avvocato esperto: la scelta del rimedio errato o il mancato rispetto dei termini comportano l’inammissibilità dell’opposizione.

3.3 Contestare i pignoramenti esattoriali

Nei pignoramenti esattoriali ex art. 72‑bis DPR 602/1973 il debitore può contestare:

  • Mancata notifica dell’atto di pignoramento – come ribadito dal Tribunale di Catania, l’esecuzione è improcedibile se l’Agenzia della riscossione non ha notificato l’atto al debitore .
  • Mancata notifica degli atti presupposti – il pignoramento potrebbe essere illegittimo se non sono stati notificati gli atti impositivi (cartella, avviso di addebito) o se tali notifiche presentano vizi. In questo caso si può impugnare anche l’atto impositivo dinanzi al giudice tributario.
  • Mancata indicazione dei sessanta giorni – l’atto deve precisare che il terzo deve versare le somme maturate entro 60 giorni e i futuri accrediti alle scadenze naturali . L’assenza di tali indicazioni può costituire vizio formale.
  • Impignorabilità del conto – se sul conto accreditato vi sono somme impignorabili (es. somme destinate al sostentamento familiare o indennità assistenziali), la banca deve trattenere solo le somme pignorabili ; in caso contrario il debitore può contestare l’illegittimità della trattenuta.

3.4 Richiedere la conversione o l’estinzione dell’esecuzione

Il debitore può ottenere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) depositando un’istanza e offrendo una somma pari al valore del bene o al credito precettato più spese e interessi. Il giudice può concedere il pagamento rateale fino a 18 rate. Se l’importo viene versato integralmente, la procedura si estingue e i beni tornano nella disponibilità del debitore.

3.5 Soluzioni negoziate e accordi stragiudiziali

Spesso la soluzione migliore consiste nel negoziare con il creditore un piano di rientro o un accordo stragiudiziale. Nel caso di debiti bancari o finanziari, gli istituti sono disponibili a rinegoziare le condizioni (allungamento delle scadenze, riduzione del tasso, saldo e stralcio) per evitare una procedura costosa e incerta. Per le cartelle esattoriali è possibile accedere alla rateizzazione ordinaria (fino a 10 anni) o alla definizione agevolata (rottamazione). Gli avvocati dello studio Monardo assistono i clienti nelle trattative con banche e Agenzia delle Entrate‑Riscossione, cercando di ottenere sospensioni e riduzioni.

3.6 Procedure di sovraindebitamento e esdebitazione

Quando il debito è di entità tale da compromettere in modo grave la capacità di pagamento (insolvenza o crisi), il debitore può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento disciplinate dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Le principali sono:

ProceduraDestinatariEffetti
Piano del consumatoreConsumatori non imprenditoriConsente di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile, eventualmente con falcidia dei debiti; il giudice omologa se verifica la meritevolezza. Le procedure esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche) sono sospese.
Accordo di ristrutturazione dei debitiDebitori con partita IVA, professionisti e imprenditori sotto sogliaPrevede un accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60 % dei debiti; il tribunale omologa l’accordo e sospende le esecuzioni.
Liquidazione controllataDebitori che non possono proporre le precedenti soluzioni o che hanno un patrimonio da liquidareIl patrimonio viene liquidato da un liquidatore nominato dal tribunale; al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione e ripartire senza debiti residui.

Lo studio Monardo assiste i clienti nella predisposizione delle domande, nella raccolta della documentazione e nella gestione delle trattative con i creditori e con l’OCC. Essendo gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, l’avvocato è in grado di offrire un supporto completo.

4. Strumenti alternativi: rottamazione, rateizzazioni e pace fiscale

4.1 Definizione agevolata (Rottamazione quater e riammissione 2025)

La definizione agevolata consente di estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione pagando solo l’importo originario, senza interessi e sanzioni. Introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, è stata prorogata e riaperta più volte. Il Decreto Milleproroghe 2025 ha previsto la riammissione per i contribuenti decaduti dal beneficio: le domande vanno presentate entro il 30 aprile 2025, con possibilità di pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate (due nel 2025 e otto tra il 2026 e il 2027) . L’adesione alla rottamazione sospende i pignoramenti e gli altri atti esecutivi sulle cartelle inserite nella definizione.

4.2 Rottamazione 5 e Legge di Bilancio 2026

La bozza della Legge di Bilancio 2026 introduce la Rottamazione 5 (Definizione agevolata quinquies). La norma stabilisce che, con il semplice invio dell’istanza, sono sospese le verifiche della Pubblica Amministrazione previste dall’art. 48‑bis DPR 602/1973 (controllo dei pagamenti superiori a 5.000 euro) e dall’art. 28‑ter dello stesso DPR (compensazione dei crediti d’imposta) . Il legislatore prevede che “il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28‑ter e 48‑bis del DPR 602/1973” . In pratica, l’invio dell’istanza blocca i pignoramenti per le cartelle comprese nella rottamazione, anche se le verifiche erano già state eseguite.

4.3 Rateizzazione dei debiti fiscali

La rateizzazione ordinaria consente di diluire il pagamento delle cartelle esattoriali fino a 84 rate mensili per importi inferiori a 120.000 euro e fino a 120 rate per importi superiori, previa dimostrazione della difficoltà economica . Il pagamento della prima rata produce gli effetti seguenti:

  • Sospensione del fermo amministrativo sul bene mobile registrato (es. auto), se tutte le cartelle oggetto del fermo sono comprese nella rateizzazione.
  • Estinzione delle procedure esecutive in corso (pignoramenti) se non si è ancora tenuto l’incanto o l’ordinanza di assegnazione .

In caso di inadempimento, la procedura esecutiva riprende dal punto in cui era stata sospesa.

4.4 Saldo e stralcio e transazioni fiscali

Oltre alla definizione agevolata, la legislazione consente il saldo e stralcio per i contribuenti in condizioni di grave e comprovata difficoltà economica (ISEE inferiore a determinati limiti) e la transazione fiscale nell’ambito delle procedure concorsuali. Lo studio Monardo valuta l’applicabilità di tali strumenti per ridurre il debito complessivo e negoziare con l’amministrazione finanziaria.

5. Errori comuni e consigli pratici

Affrontare un pignoramento richiede attenzione e tempestività. Di seguito elenchiamo gli errori più frequenti commessi dai debitori e i consigli pratici per evitarli:

  1. Ignorare le notifiche – Molti debitori non leggono le raccomandate o le PEC pensando si tratti di pubblicità. È essenziale controllare regolarmente la propria casella PEC e ritirare la posta: i termini per opporsi decorrono dalla notifica.
  2. Sottovalutare il precetto – Il precetto è il preludio al pignoramento. Anche se si è convinti di non dover nulla, è opportuno rivolgersi a un legale per verificare la legittimità del titolo e valutare possibili opposizioni.
  3. Non verificare la forma dell’atto – La legge richiede che il pignoramento contenga specifiche indicazioni (titolo, precetto, domicilio digitale, ecc.). Errori o omissioni possono determinare la nullità o l’inefficacia dell’atto .
  4. Non presentare l’opposizione nei termini – I rimedi processuali hanno termini perentori (venti giorni per l’opposizione agli atti, novanta giorni di validità del precetto, quindici giorni per depositare gli atti). Presentare l’opposizione fuori termine comporta l’inammissibilità.
  5. Affidarsi a soluzioni fai‑da‑te – Le procedure esecutive e tributarie sono complesse. È preferibile rivolgersi a un avvocato esperto che possa valutare la situazione nel suo complesso, compresi eventuali piani di sovraindebitamento o definizioni agevolate.
  6. Non considerare le misure di pace fiscale – La rottamazione, la rateizzazione e il saldo e stralcio sono strumenti preziosi per ridurre o diluire il debito e sospendere i pignoramenti. Informarsi sulle scadenze e le condizioni permette di non perdere opportunità.
  7. Non aggiornare la PEC e l’indirizzo – Dopo la riforma, molte notifiche avvengono via PEC. Mantenere attiva la propria casella e comunicare l’indirizzo corretto è fondamentale per non perdere comunicazioni importanti.
  8. Trascurare i beni impignorabili – Alcuni beni e crediti sono impignorabili o parzialmente pignorabili (stipendi, pensioni, beni di famiglia). Conoscere i limiti consente di opporsi a pignoramenti illegittimi .

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme e termini principali

NormaOggettoRequisiti e termini
Art. 543 c.p.c.Forma del pignoramento presso terziAtto notificato al debitore e al terzo; deve indicare titolo, precetto, residenza/domicilio e indirizzo PEC; ingiunzione al debitore e intimazione al terzo
Art. 546 c.p.c.Obblighi del terzo pignoratoDal giorno della notifica, il terzo è custode delle somme o beni dovuti nei limiti dell’importo precettato; per stipendi e pensioni si applicano i limiti dell’art. 545
Art. 545 c.p.c.Crediti impignorabili e limitiCrediti alimentari impignorabili; stipendi, salari e pensioni pignorabili entro un quinto; somme già accreditate sul conto impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale
Art. 72‑bis DPR 602/1973Pignoramento esattorialeOrdine al terzo di pagare direttamente all’agente della riscossione; somme maturate prima della notifica da versare entro 60 giorni; somme future da versare alle scadenze
Art. 557 c.p.c.Deposito dell’atto di pignoramentoIl creditore deve depositare copie del titolo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro 15 giorni dalla consegna dell’atto; l’omissione comporta l’inefficacia del pignoramento
Art. 543 commi 5‑6Avviso di iscrizione a ruoloIl creditore deve notificare al debitore e al terzo l’avviso di iscrizione a ruolo e depositarlo nel fascicolo; la mancata notifica o deposito determina l’inefficacia del pignoramento
Art. 615 c.p.c.Opposizione all’esecuzioneContesta il diritto del creditore; si propone con citazione se l’esecuzione non è iniziata, con ricorso se l’esecuzione è in corso; il giudice può sospendere l’esecuzione
Art. 617 c.p.c.Opposizione agli atti esecutiviContesta vizi formali; da proporre entro 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto o dall’atto contestato
Cass. 32804/2023Inesistenza del pignoramento per mancata notificaLa mancata notifica al debitore determina l’inesistenza del pignoramento; il vizio non è sanabile per raggiungimento dello scopo
Trib. Catania 08/10/2024Obbligo di notifica nel pignoramento esattorialeAnche nel pignoramento ex art. 72‑bis l’atto deve essere notificato al debitore; l’omissione rende improcedibile l’esecuzione
Cass. 28520/2025Pignoramento del conto correnteLa banca deve versare le somme presenti e quelle accreditate entro 60 giorni dalla notifica

6.2 Strumenti difensivi e alternative

StrumentoDescrizioneVantaggi
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)Contestare il diritto del creditore o la pignorabilità del benePuò sospendere l’esecuzione; permette di far valere cause di estinzione, prescrizione o nullità del titolo
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)Contestare vizi formali del titolo, del precetto o degli attiConsente di correggere errori di calcolo, omissioni e irregolarità formali; non sempre sospende l’esecuzione
Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)Versare una somma di denaro per liberare i beni pignoratiPermette di rateizzare il debito e blocca la vendita dei beni
Rateizzazione fiscalePiano di pagamento dilazionato con l’Agenzia delle Entrate‑RiscossioneSospende fermi, ipoteche e pignoramenti; fino a 84/120 rate
Definizione agevolata (rottamazione)Pagamento del solo capitale senza sanzioni e interessiConsente la sospensione dei pignoramenti e la riduzione del debito; riammissione fino al 30 aprile 2025
Rottamazione 5Nuova definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2026Blocca le verifiche e i pignoramenti ex art. 48‑bis e 28‑ter DPR 602/1973
Piano del consumatore / Accordo di ristrutturazione / Liquidazione controllataProcedure di sovraindebitamento per consumatori e impreseSospendono i pignoramenti, consentono la ristrutturazione dei debiti e portano all’esdebitazione

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è un pignoramento?

Il pignoramento è l’atto con cui si apre il processo esecutivo. Con esso l’ufficiale giudiziario o l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione ingiunge al debitore di non disporre dei beni indicati e ordina al terzo (banca, datore di lavoro, inquilino) di custodire le somme o i beni dovuti. È il presupposto per la vendita o l’assegnazione di tali beni al creditore.

2. Chi notifica l’atto di pignoramento?

Nel pignoramento ordinario l’atto è redatto dall’ufficiale giudiziario e viene notificato al debitore e al terzo a mezzo ufficiale giudiziario o PEC. Nel pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis, l’atto è predisposto dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e notificato a mezzo PEC o raccomandata.

3. Cosa succede se non ricevo la notifica?

La notifica segna l’inizio del processo esecutivo. Se l’atto non è stato notificato al debitore, la giurisprudenza ritiene che il pignoramento sia inesistente . In questo caso l’esecuzione può essere dichiarata improcedibile e il debitore può chiedere la restituzione delle somme prelevate.

4. Come posso verificare se è stato notificato un pignoramento?

È possibile consultare la propria casella PEC, verificare il fascicolo telematico del processo esecutivo (accedendo tramite portale telematico giustizia con SPID o CNS) o chiedere al proprio datore di lavoro o alla banca se hanno ricevuto un ordine di pagamento. Qualsiasi comunicazione sospetta deve essere sottoposta a un legale.

5. Quali beni possono essere pignorati?

Possono essere pignorati beni mobili (automobili, mobili, gioielli), beni immobili (case, terreni), crediti verso terzi (stipendi, pensioni, conti correnti, crediti commerciali) e altre utilità patrimoniali. Alcuni beni sono assolutamente impignorabili (beni sacri, vestiti e biancheria, animali destinati a compagnia o assistenza) o relativamente impignorabili (stipendi, pensioni) .

6. Quanto tempo passa dal precetto al pignoramento?

Il precetto deve concedere al debitore almeno 10 giorni per pagare. Dopo tale termine, il creditore può avviare il pignoramento; tuttavia il precetto ha efficacia di 90 giorni , decorsi i quali deve essere rinnovato.

7. Come si calcola l’importo pignorabile dello stipendio?

Secondo l’art. 545 c.p.c., stipendi e pensioni sono pignorabili fino a un quinto per debiti ordinari. Per i debiti alimentari la misura è stabilita dal giudice; per debiti fiscali, oltre al quinto, vige l’obbligo di lasciare al debitore un importo minimo pari al triplo dell’assegno sociale se le somme sono già accreditate .

8. La banca può prelevare i futuri accrediti sul conto?

Per il pignoramento esattoriale, la banca deve bloccare non solo il saldo presente al momento della notifica, ma anche le somme che saranno accreditate entro i 60 giorni successivi . Per i pignoramenti ordinari, dopo la notifica, gli accrediti successivi possono essere pignorati solo nei limiti dell’importo precettato.

9. Come posso oppormi a un pignoramento?

Occorre distinguere tra opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), che contesta il diritto del creditore, e opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), che denuncia vizi formali. La prima si propone con citazione prima dell’inizio dell’esecuzione o con ricorso dopo l’inizio; la seconda deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica del titolo o dell’atto contestato . È consigliabile farsi assistere da un avvocato specializzato.

10. Cosa succede se l’avviso di iscrizione a ruolo non è notificato?

L’art. 543 comma 5 prevede che il creditore, entro la data dell’udienza, debba notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo e depositarlo nel fascicolo. La mancata notifica o il mancato deposito determinano l’inefficacia del pignoramento .

11. Posso chiedere la rateizzazione dopo aver ricevuto un pignoramento?

Sì. La rateizzazione del debito con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione sospende le procedure esecutive in corso, incluse le trattenute sullo stipendio e i pignoramenti . È necessario però ricomprendere nel piano tutte le cartelle oggetto della procedura e rispettare le rate per evitare la revoca.

12. Che cos’è la conversione del pignoramento?

La conversione permette al debitore di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro adeguata a coprire il credito, gli interessi e le spese. L’istanza va presentata al giudice dell’esecuzione prima della vendita o dell’assegnazione. Il giudice può concedere il pagamento rateale fino a 18 rate; una volta versato l’intero importo, il pignoramento viene revocato.

13. Cosa accade se il creditore non deposita l’atto di pignoramento entro 15 giorni?

L’art. 557 c.p.c. prevede che il creditore debba depositare copie conformi del titolo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro 15 giorni dalla consegna dell’atto . In mancanza il pignoramento è inefficace e la procedura si estingue.

14. In cosa consiste la Rottamazione 5?

La Rottamazione 5 (o definizione agevolata quinquies) è la nuova misura prevista dalla Legge di Bilancio 2026. Con l’invio dell’istanza il debitore non è considerato inadempiente ai fini degli art. 28‑ter e 48‑bis DPR 602/1973 e vengono bloccate le verifiche e i pignoramenti anche per procedure già avviate .

15. Cosa posso fare se ho troppi debiti?

Se l’indebitamento è eccessivo rispetto al proprio reddito e al proprio patrimonio, è opportuno valutare le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata). Queste procedure, previste dal Codice della crisi d’impresa, consentono di sospendere i pignoramenti e ottenere una ristrutturazione dei debiti. Lo studio Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista OCC, offre consulenza su queste soluzioni.

16. Posso impugnare un pignoramento se il creditore ha commesso errori nel calcolare l’importo?

Sì. Gli errori di calcolo, l’inclusione di somme non dovute o l’applicazione di interessi eccessivi sono vizi formali che possono essere fatti valere con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Occorre presentare l’opposizione entro 20 giorni dalla notificazione dell’atto contestato .

17. Cosa devo fare se il mio datore di lavoro riceve un ordine di pignoramento?

Il datore di lavoro è tenuto a rispettare gli obblighi del terzo pignorato: deve trattenere la quota di stipendio indicata nell’atto e versarla al creditore o al giudice. Se ritiene che l’atto presenti vizi o se le somme pignorate superano i limiti di legge, può rendere dichiarazione negativa all’udienza e il debitore può proporre opposizione.

18. Il pignoramento può essere iscritto quando sono già in corso altre procedure?

Se esistono altri pignoramenti sullo stesso bene (es. stipendio o conto corrente), il creditore successivo dovrà partecipare alla procedura già avviata. Nel pignoramento dello stipendio il datore di lavoro trattiene complessivamente solo la quota massima prevista (non oltre il quinto per i debiti ordinari).

19. Quanto dura un pignoramento?

La durata dipende dal tipo di procedura. Nel pignoramento presso terzi, l’ordinanza di assegnazione può essere emessa in pochi mesi. Nel pignoramento immobiliare, la procedura può durare da uno a tre anni a seconda dei tempi dell’asta. Nel pignoramento esattoriale, le somme sono trattenute e versate al Fisco entro 60 giorni. La procedura si estingue con il pagamento del debito, l’adozione di misure di definizione agevolata o l’accoglimento di opposizioni.

20. A chi posso rivolgermi per difendermi da un pignoramento?

È consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto bancario e tributario. L’avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team offrono consulenza personalizzata per analizzare l’atto, proporre opposizioni, richiedere sospensioni, negoziare con i creditori e attivare procedure di sovraindebitamento. 📩 Contatta lo studio utilizzando il modulo alla fine di questa guida.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Pignoramento del conto corrente con crediti futuri

Scenario: Luca ha un debito fiscale di 15.000 euro. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica un pignoramento ex art. 72‑bis DPR 602/1973 al suo datore di lavoro e alla banca. Il conto corrente è a saldo zero, ma Luca deve ricevere lo stipendio di 1.500 euro il 15 gennaio. L’atto di pignoramento viene notificato l’8 gennaio.

Analisi: Secondo l’art. 72‑bis, la banca deve versare le somme maturate prima della notifica entro 60 giorni (nel caso di Luca non ci sono somme maturate) e deve trattenere e versare i futuri accrediti alle scadenze. La Cassazione ha precisato che il vincolo si estende anche ai futuri accrediti sul conto . Pertanto, lo stipendio di 1.500 euro accreditato il 15 gennaio sarà integralmente bloccato e versato all’agente della riscossione. Nei 60 giorni successivi (fino al 9 marzo) eventuali altri accrediti (es. tredicesima, bonifici di familiari) saranno soggetti allo stesso destino. Luca può proporre opposizione se la notifica presenta vizi o se sul conto sono presenti somme impignorabili; in alternativa può chiedere la rateizzazione del debito o aderire alla rottamazione per sospendere il pignoramento.

8.2 Pignoramento dello stipendio e limiti di legge

Scenario: Maria ha un debito di 5.000 euro nei confronti di un fornitore. Il creditore ottiene un titolo esecutivo e notifica il precetto; decorso il termine, l’ufficiale giudiziario notifica il pignoramento presso terzi al datore di lavoro. Maria percepisce uno stipendio netto di 1.400 euro.

Calcolo della quota pignorabile: Per debiti ordinari, la quota massima pignorabile dello stipendio è un quinto (20 %). Il datore di lavoro dovrà quindi trattenere 280 euro al mese e versarli al creditore fino alla concorrenza di 5.000 euro più spese. Qualora Maria avesse altri pignoramenti attivi (es. per debiti fiscali o alimentari), il datore di lavoro dovrebbe effettuare un accantonamento complessivo senza superare i limiti di legge. In presenza di un pignoramento esattoriale il datore di lavoro deve attenersi all’ordine di pagamento entro 60 giorni .

Difese possibili: Maria può proporre opposizione agli atti esecutivi se l’atto contiene errori di calcolo o se la notifica del precetto non rispetta i requisiti di legge. Può anche chiedere la conversione del pignoramento versando una somma idonea o negoziare un piano di rientro. In caso di difficoltà economica, può valutare l’adesione alle procedure di sovraindebitamento.

8.3 Pignoramento immobiliare e deposito tardivo

Scenario: La Banca X promuove un pignoramento immobiliare su un appartamento del valore di 200.000 euro per un debito di 90.000 euro. L’atto di pignoramento viene notificato il 5 febbraio e l’ufficiale giudiziario consegna l’atto al creditore il 10 febbraio. La banca iscrive a ruolo il processo il 30 marzo, depositando il titolo esecutivo, il precetto, l’atto e la nota di trascrizione.

Conseguenze: L’art. 557 c.p.c. impone il deposito delle copie conformi entro 15 giorni dalla consegna dell’atto . Nel caso in esame, il termine scadeva il 25 febbraio; l’iscrizione avvenuta il 30 marzo è tardiva. Il pignoramento è inefficace e il giudice dell’esecuzione deve dichiarare l’estinzione della procedura su richiesta del debitore. Il creditore potrà tuttavia ripetere il pignoramento notificando un nuovo precetto e un nuovo atto.

Difese possibili: Il debitore può sollevare l’eccezione di inefficacia con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) entro 20 giorni dalla conoscenza dell’iscrizione a ruolo. Può anche negoziare con la banca un piano di rientro o tentare la conversione.

9. Conclusione

La notifica del pignoramento è il momento più delicato del processo esecutivo: segna l’inizio dell’aggressione ai beni del debitore e attiva una serie di diritti e doveri per le parti coinvolte. Le norme del codice di procedura civile (artt. 543, 545, 546, 557), del DPR 602/1973 e le recenti riforme Cartabia e correttivi hanno introdotto regole sempre più rigide sui contenuti dell’atto, sui termini per l’iscrizione a ruolo e sulle notifiche via PEC. La giurisprudenza della Cassazione ha precisato che la mancata notifica al debitore non è una semplice irregolarità ma determina l’inesistenza del pignoramento ; ha inoltre stabilito che, nel pignoramento esattoriale, la banca deve trattenere anche i futuri accrediti . Queste pronunce rafforzano la tutela del debitore e impongono ai creditori il rispetto scrupoloso delle forme.

Per difendersi è fondamentale agire tempestivamente: verificare la validità della notifica, sollevare opposizioni nei termini, valutare la possibilità di conversione o di rateizzazione, utilizzare le misure di definizione agevolata e, nei casi più gravi, ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. Un’analisi accurata dell’atto può rivelare vizi formali o sostanziali che consentono di bloccare l’esecuzione o ridurre significativamente il debito.

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