Segnali Quantitativi della Crisi d’Impresa: Guida Completa

Introduzione

Negli ultimi anni il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) è stato oggetto di frequenti revisioni legislative che hanno trasformato la disciplina delle imprese in difficoltà. Il legislatore ha introdotto strumenti pensati per intercettare tempestivamente lo squilibrio aziendale, consentire la ristrutturazione del debito e salvaguardare la continuità aziendale. I segnali quantitativi della crisi d’impresa sono un tassello centrale di questo sistema: rappresentano parametri numerici che un imprenditore dovrebbe monitorare per accorgersi dell’avvicinarsi della crisi e attivare gli strumenti di prevenzione. Ignorarli può comportare errori fatali: dall’insorgere di responsabilità civili e penali alla perdita della continuità aziendale, passando per il rischio di pignoramenti, ipoteche o azioni esecutive.

Questo articolo – redatto con taglio professionale, giuridico-divulgativo e aggiornato a dicembre 2025 – illustra i presupposti normativi, le novità giurisprudenziali più recenti e le tutele a disposizione del debitore. Verranno evidenziate le soglie quantitative introdotte dal CCII, la procedura di composizione negoziata, le strategie difensive, gli errori da evitare e gli strumenti alternativi (come rottamazione delle cartelle, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione) per gestire efficacemente la crisi. L’obiettivo è fornire un vademecum pratico ad imprenditori, professionisti e privati, ponendosi dal punto di vista del debitore.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista di comprovata esperienza in materia di diritto bancario, tributario e gestione delle crisi d’impresa. È cassazionista e coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti a livello nazionale. Le sue qualifiche includono:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, regolarmente iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi), con competenze nelle procedure di accordo e liquidazione per i debitori civili e imprenditori minori;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, grazie al quale assiste le aziende nella composizione negoziata;
  • Consulente legale in materia di contenzioso bancario, sovraindebitamento e procedure concorsuali.

Il team dell’Avv. Monardo segue il cliente in tutte le fasi: dall’analisi degli atti notificati (ad es. cartelle esattoriali, decreti ingiuntivi, atti di pignoramento) alla predisposizione di ricorsi e sospensioni giudiziali, dalle trattative con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione alle negoziazioni con banche e fornitori, fino all’elaborazione di piani di rientro o accordi di ristrutturazione. Grazie alla collaborazione con commercialisti esperti, il team fornisce analisi contabili e proiezioni economico-finanziarie indispensabili per dimostrare la sostenibilità dell’impresa. Se necessario, vengono avviate procedure stragiudiziali (rottamazioni, definizioni agevolate, accordi extragiudiziali) o giudiziali (ricorsi tributari, opposizione agli atti esecutivi, domanda di concordato o liquidazione giudiziale). L’obiettivo è difendere il patrimonio del debitore e garantire la continuità aziendale con soluzioni concrete e tempestive.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Evoluzione legislativa del Codice della crisi d’impresa

Il D.Lgs. 14/2019 ha introdotto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) con l’obiettivo di sostituire la legge fallimentare del 1942 e introdurre un sistema moderno di allerta e gestione della crisi. A seguito della pandemia da Covid‑19 la sua entrata in vigore è stata più volte rinviata e le norme sull’allerta precoce sono state radicalmente modificate. Le tappe principali sono:

  1. D.Lgs. 14/2019 (CCII): prevedeva un sistema di “allerta interna” fondato sugli indici di allerta predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDCEC) e su indicatori della crisi, oltre alle segnalazioni esterne da parte dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia delle Entrate‑Riscossione). Questo sistema avrebbe dovuto entrare in vigore nel 2021 ma è stato sospeso.
  2. D.L. 118/2021, convertito dalla legge 147/2021: ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa e ha rinviato l’entrata in vigore del sistema di allerta. La composizione negoziata consente all’imprenditore che evidenzia uno squilibrio patrimoniale o economico finanziario di rivolgersi a un esperto indipendente nominato da una commissione istituita presso la Camera di Commercio . La procedura prevede un “test pratico” e una check‑list volta a verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento.
  3. D.Lgs. 83/2022 (“correttivo bis”): entrato in vigore il 15 luglio 2022, ha sostituito integralmente gli articoli sulle misure di allerta con l’attuale art. 3 CCII, che impone agli imprenditori l’obbligo di predisporre adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e di utilizzare tali assetti per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale . L’art. 3 definisce i principali segnali quantitativi che gli assetti devono essere in grado di intercettare.
  4. D.Lgs. 136/2024 (“correttivo ter”): pubblicato il 13 settembre 2024 ed entrato in vigore il 22 settembre 2024, ha aggiornato numerosi articoli del CCII. La novità principale è che l’accesso alla composizione negoziata non richiede più uno stato di crisi o insolvenza, ma può essere attivato già in presenza di squilibri patrimoniali o economico‑finanziari che rendano ragionevolmente prevedibile la crisi . L’art. 13 è stato modificato per disciplinare in modo più dettagliato la nomina dell’esperto, l’aggiornamento del curriculum e l’obbligo di accettare l’incarico . L’art. 16 ha chiarito i criteri di indipendenza dell’esperto e l’impossibilità per le banche di revocare i finanziamenti esclusivamente a causa dell’attivazione delle misure protettive . L’art. 17 ha specificato la documentazione da caricare sul portale e ha limitato i casi di inammissibilità ; l’art. 18 ha disciplinato le misure protettive.
  5. Legge 3/2012 (legge sul sovraindebitamento): continua ad applicarsi a favore dei debitore civile o dell’imprenditore sotto soglia e prevede tre procedure: accordo con i creditori, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio. La legge è stata coordinata con il CCII e rimane attuale per i soggetti che non possono accedere al concordato o alla liquidazione giudiziale.
  6. Legge 15/2025 (definizione agevolata 2025): ha introdotto l’ennesima “rottamazione” dei ruoli (chiamata anche “rottamazione quater/quinquies”), consentendo il pagamento agevolato dei carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro il 31 dicembre 2022 con abbattimento di sanzioni e interessi. La legge prevede la possibilità di rateizzazione fino a 18 rate e una finestra per la riammissione entro il 30 aprile 2025 per i decaduti, ma il dettaglio operativo è demandato ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

2. Segnali quantitativi ai sensi dell’art. 3 CCII

L’art. 3 del CCII, nella formulazione vigente a dicembre 2025, stabilisce che l’imprenditore deve adottare assetti organizzativi idonei a rilevare tempestivamente l’esistenza di uno squilibrio e a verificare la sostenibilità dei debiti e la continuità aziendale nei successivi dodici mesi . Gli assetti devono fornire le informazioni necessarie per preparare la check‑list e il test pratico previsti dall’art. 13 comma 2. Tra i principali segnali quantitativi indicati dal legislatore rientrano:

  1. Debiti verso i lavoratori dipendenti scaduti da oltre 30 giorni per un importo superiore alla metà del totale mensile dei salari . Si tratta di un indicatore immediato di tensione finanziaria che può determinare scioperi e azioni giudiziali.
  2. Debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni che superano l’ammontare dei debiti non scaduti . Ciò indica una difficoltà di pagamento e un deterioramento del rapporto con i fornitori.
  3. Esposizioni bancarie o verso intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni, oppure superiori per almeno 60 giorni all’ammontare delle linee di credito disponibili, se tali esposizioni rappresentano almeno il 5 % del totale delle esposizioni . Questo segnale riflette il livello di tensione nei confronti del sistema bancario e la mancanza di affidabilità creditizia.
  4. Esistenza di esposizioni nei confronti di enti pubblici (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia delle Entrate‑Riscossione) che comportano l’iscrizione a ruolo o altri strumenti di riscossione coattiva, ai sensi dell’art. 25‑novies CCII . L’omesso versamento di imposte e contributi previdenziali rappresenta uno dei segnali più gravi di crisi, perché può generare sanzioni amministrative e penali.

Questi segnali devono essere letti congiuntamente e non isolatamente. L’imprenditore deve predisporre un sistema di monitoraggio continuo capace di registrare mensilmente i flussi di cassa, le posizioni debitorie e l’andamento economico. È consigliabile sviluppare cruscotti gestionali con indicatori come DSCR, indice di liquidità, indice di patrimonializzazione e indice di sostenibilità degli oneri finanziari. Sebbene le “soglie” degli indici di allerta predisposti dal CNDCEC non siano più obbligatorie, restano utili per analizzare la solvibilità dell’azienda .

3. Il DSCR e gli indici di monitoraggio

Il Debt Service Coverage Ratio (DSCR) è un indicatore utilizzato per valutare la capacità dell’impresa di generare flussi di cassa sufficienti a coprire il servizio del debito (interessi e quota capitale) su un determinato periodo. Viene calcolato come rapporto tra flusso di cassa operativo netto e flusso di cassa necessario per pagare gli impegni finanziari nel periodo. Se il DSCR è superiore a 1, l’impresa genera un flusso di cassa sufficiente per coprire i debiti e non vi sono ragionevoli presupposti di crisi . Nel caso in cui il DSCR sia inferiore a 1, l’impresa potrebbe non essere in grado di far fronte alle obbligazioni finanziarie e deve valutare la sostenibilità del debito nel medio periodo.

In mancanza di un DSCR affidabile (ad esempio perché l’impresa non dispone di proiezioni attendibili), l’operatore può utilizzare indici alternativi elaborati dal CNDCEC. Tali indici, pur non essendo più vincolanti, costituiscono un riferimento pratico per monitorare la salute aziendale . Essi comprendono:

IndiceDescrizione
Patrimonio netto positivoL’azienda non deve avere un capitale netto negativo, indicatore di dissesto patrimoniale .
DSCR a 6 mesiRapporto tra flusso di cassa disponibile e debiti finanziari da ripagare nel semestre .
Indice di sostenibilità degli oneri finanziariRapporto tra oneri finanziari e fatturato netto, utile a misurare il peso degli interessi sui ricavi.
Indice di adeguatezza patrimonialeRapporto tra patrimonio netto e totale attivo, che indica l’equilibrio della struttura patrimoniale.
Indice di ritorno liquido sull’attivoRapporto tra flussi di cassa operativi e totale attivo, misura la capacità di produrre liquidità.
Indice di liquiditàRapporto tra attivo corrente e passivo corrente (current ratio) per verificare la capacità di pagare i debiti a breve.
Indice di indebitamento fiscale e previdenzialeRapporto tra debiti fiscali/previdenziali e totale attivo, utile per individuare tensioni con l’Erario.

Questi indici permettono di prevenire lo stato di crisi e di programmare la ristrutturazione prima che la situazione diventi irreversibile. Il D.Lgs. 83/2022 ha definito tali strumenti come facoltativi, ma la giurisprudenza riconosce che l’imprenditore che non si dota di adeguati sistemi di monitoraggio può rispondere per mala gestio e per omesso tempestivo intervento. La mancata adozione di assetti adeguati rileva anche ai fini della responsabilità ex art. 2086 c.c., specialmente nelle società con amministratori, i quali possono essere chiamati a rispondere dei danni derivanti dalla tardiva emersione della crisi.

4. Giurisprudenza recente

Negli ultimi mesi la Corte di Cassazione e alcuni tribunali hanno emesso pronunce significative in materia di crisi d’impresa e composizione negoziata:

  • Cass. Sez. III Penale, ord. 3634 del 12 febbraio 2025 – La Corte ha escluso che l’apertura della composizione negoziata o l’attivazione delle misure protettive imponga al giudice fallimentare di rinviare l’udienza di dichiarazione di fallimento. Le misure protettive non sospendono automaticamente la procedura di liquidazione giudiziale, e le nullità processuali vanno dedotte tempestivamente .
  • Cass. Sez. III Penale, sent. 30109 del 9 luglio 2025 (dep. 2 settembre 2025) – Il Tribunale di Modena aveva annullato un sequestro preventivo di oltre 13 milioni di euro perché la società era ammessa alla composizione negoziata, aveva ottenuto le misure protettive e presentava risultati economici positivi. La Cassazione ha confermato l’ordinanza, ritenendo che la composizione negoziata sia idonea a neutralizzare il periculum in mora, cioè il rischio di dispersione patrimoniale . La Corte ha riconosciuto che l’istituto non è solo civilistico ma rappresenta un elemento di stabilizzazione anche nel processo penale.
  • Nuovo art. 70 CCII (D.Lgs. 136/2024) – La riforma del 2024 ha introdotto la possibilità di concedere una moratoria fino a due anni per i privilegiati nell’ambito dei piani di ristrutturazione omologati, recependo un orientamento della Cassazione (sent. 22291/2020 e 576/2024) secondo cui dilazioni più lunghe sono ammissibili se i creditori sono informati e vi partecipano . È stato anche ampliato il termine per la modifica dei piani (15 giorni) e introdotto il diritto di reclamo contro le decisioni del giudice .
  • Modifiche alla composizione negoziata (D.Lgs. 136/2024) – Il “correttivo ter” ha sancito che la procedura può essere richiesta anche in presenza di semplici squilibri, ha definito meglio i requisiti dell’esperto e la documentazione da allegare, e ha rafforzato la tutela dei creditori durante le misure protettive (impedendo alle banche di revocare i fidi) .

Queste pronunce dimostrano la crescente fiducia della giurisprudenza nella composizione negoziata come strumento idoneo a preservare il valore delle imprese e riducono il rischio di misure cautelari invadenti. Tuttavia, confermano anche che la procedura non sospende automaticamente il fallimento e non esonera l’imprenditore dagli obblighi di trasparenza e lealtà nei confronti dei creditori.

5. Aggiornamenti dai creditori pubblici qualificati

Sebbene il sistema di segnalazioni esterne previsto nel CCII (artt. 24-25) sia stato sospeso, restano importanti le azioni dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e Agenzia delle Entrate‑Riscossione). Le norme vigenti prevedono:

  • Art. 25‑novies CCII: in presenza di carichi fiscali o contributivi rilevanti l’imprenditore può essere ammesso alla composizione negoziata solo se si impegna a regolarizzare la posizione nei confronti dell’Erario. La disciplina prevede soglie e modalità di pagamento per evitare l’aggravarsi del debito .
  • Rottamazione/quater (legge 197/2022 e successive proroghe): ha consentito, fino al 2023, la definizione agevolata dei ruoli con abbattimento delle sanzioni e degli interessi. Il decreto “Rottamazione quinquies” della legge di bilancio 2025 (legge 15/2025) ha introdotto la possibilità di riammissione per chi non ha versato le rate entro il 2024. La riammissione deve essere richiesta telematicamente entro il 30 aprile 2025 e prevede un piano di pagamento fino a 18 rate. Il mancato pagamento di una rata determina la decadenza e il ripristino dell’integrale carico tributario.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti: la legge di bilancio 2023 ha reintrodotto la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti in Cassazione o in primo/secondo grado mediante pagamento di un importo ridotto della pretesa fiscale. Anche questo strumento consente di alleviare la posizione fiscale del debitore e può essere combinato con la composizione negoziata.

Procedura passo‑passo: dalla rilevazione dei segnali alla definizione del debito

Questa sezione descrive il percorso operativo che il debitore deve seguire dopo aver rilevato segnali di crisi, dalla notifica dell’atto alla definizione del debito.

1. Monitoraggio interno e adeguati assetti

  1. Organizzazione e contabilità – L’imprenditore deve predisporre strumenti contabili e gestionali capaci di rilevare tempestivamente i flussi di cassa, i debiti e la marginalità. È necessario redigere bilanci infra-annuali, pianificazioni finanziarie e proiezioni di cassa a 12 mesi. Questo strumento consente di calcolare il DSCR, monitorare gli indici di liquidità e patrimonializzazione e verificare il rispetto delle soglie dell’art. 3 CCII.
  2. Individuazione dei segnali – Quando uno dei segnali quantitativi (ritardi nei pagamenti di lavoratori, fornitori, banche o Erario) supera le soglie previste dall’art. 3 CCII , l’imprenditore deve considerare l’attivazione di una procedura di ristrutturazione. È buona prassi non attendere che tutti i segnali siano presenti: già due indicatori negativi costituiscono sintomo di crisi.
  3. Verifica della continuità aziendale – Ai sensi degli artt. 2086 c.c. e 2394 c.c. l’amministratore deve valutare se esistono prospettive di continuare l’attività nel medio-lungo periodo. La mancanza di continuità impone di adottare misure alternative (liquidazione o cessione del ramo).

2. Notifica degli atti e primi adempimenti

Quando la crisi si concretizza, il debitore spesso riceve notifiche di cartelle esattoriali, decreti ingiuntivi, atti di pignoramento o intimazioni di pagamento. È fondamentale rispettare i termini di impugnazione:

  • Cartella di pagamento – Si può contestare entro 60 giorni (30 giorni per multe stradali). L’Avv. Monardo e il suo team analizzano la regolarità della notifica, la prescrizione e l’eventuale vizio di motivazione. Qualora sussistano elementi di illegittimità, viene presentato ricorso davanti alla commissione tributaria o, per tributi locali, al giudice di pace.
  • Decreto ingiuntivo – È necessario proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica. Nella difesa si eccepisce l’inesistenza del credito o la mancanza di titolo esecutivo. Se il debitore ha già avviato la composizione negoziata, l’esperto può essere informato per tentare un accordo con il creditore.
  • Atto di pignoramento (immobiliare, mobiliare o presso terzi) – L’esecuzione può essere sospesa presentando opposizione agli atti esecutivi ex art. 615 c.p.c. e richiedendo al giudice la sospensione se il bene è indispensabile per l’impresa. In presenza di una procedura di composizione negoziata, è possibile chiedere al tribunale le misure protettive che impediscono nuovi pignoramenti .

3. Scelta dello strumento di risanamento

Una volta rilevata la crisi e ricevuti gli atti, l’imprenditore (con l’assistenza di professionisti) deve individuare la procedura più idonea.

A. Composizione negoziata (D.L. 118/2021 e artt. 12-25 CCII)

La composizione negoziata è la procedura privilegiata introdotta per consentire alle imprese di risanarsi senza ricorrere immediatamente al tribunale. Per attivarla occorre:

  1. Accedere al portale dedicato istituito dal Ministero della Giustizia presso la Camera di Commercio, compilando la check‑list e il test pratico. Il test verifica la capacità dell’impresa di generare cassa sufficiente a far fronte ai debiti in 12 mesi.
  2. Proporre la domanda di nomina dell’esperto indicando i dati dell’impresa, la documentazione contabile (bilanci, business plan) e l’elenco dei creditori. Dal 2024 non è necessario trovarsi già in stato di crisi; è sufficiente dimostrare squilibri patrimoniali o economico‑finanziari .
  3. Nomina dell’esperto – La commissione regionale (magistrato, rappresentante della Camera di Commercio e della Prefettura) nomina un esperto indipendente tra quelli iscritti nell’elenco nazionale. L’esperto assume funzioni di facilitatore e controlla la correttezza delle informazioni fornite.
  4. Gestione dell’impresa – Durante la composizione il debitore conserva la gestione ordinaria e straordinaria, ma deve informare l’esperto prima di compiere atti straordinari. Può chiedere al tribunale l’applicazione di misure protettive, che sospendono le azioni esecutive e cautelari per la durata della procedura . Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione, le misure non impediscono la dichiarazione di liquidazione giudiziale se sussistono i presupposti .
  5. Negoziazioni con i creditori – L’esperto guida le trattative con banche, fornitori e creditori pubblici. Possono essere proposte dilazioni, riduzioni o conversioni del debito (ad esempio, conversione in strumenti di partecipazione o cessione di asset). Se le trattative vanno a buon fine, viene predisposto un contratto di ristrutturazione o un piano di risanamento assistito dall’esperto.
  6. Esiti della procedura – Se l’accordo riesce, l’impresa prosegue l’attività in continuità. Se le trattative falliscono, l’imprenditore può chiedere l’ammissione al concordato semplificato o presentare domanda di liquidazione giudiziale. In quest’ultimo caso, l’esito della composizione negoziata costituisce un elemento a favore dell’imprenditore per dimostrare la buona fede.

B. Concordato preventivo e piani di ristrutturazione

Se l’impresa non riesce a raggiungere un accordo stragiudiziale, può ricorrere alle procedure concorsuali previste dal CCII:

  • Concordato preventivo – Può essere in continuità diretta (l’impresa continua l’attività) o indiretta (cessione a terzi). Richiede la predisposizione di un piano attestato da un professionista e l’approvazione dei creditori. Il tribunale omologa il concordato se ritiene raggiunto l’obiettivo di soddisfare i creditori in misura superiore rispetto alla liquidazione. La riforma del 2024 consente dilazioni fino a due anni per i creditori privilegiati .
  • Accordi di ristrutturazione – Sono contratti omologati dal tribunale con i creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti, che possono prevedere l’estensione degli effetti ai creditori non aderenti. Dal 2021 esistono anche accordi agevolati al 30 % e accordi di ristrutturazione soggetti a omologazione (ARO), che offrono maggiore flessibilità.

C. Procedure della legge sul sovraindebitamento

Le micro‑imprese, gli imprenditori agricoli, i professionisti e i consumatori che non superano le soglie per l’accesso al concordato preventivo possono accedere alle procedure della legge 3/2012. Le principali sono:

  1. Piano del consumatore – Permette alle persone fisiche sovraindebitate (consumatori) di proporre al tribunale un piano di ristrutturazione senza necessità di accordo dei creditori. Il piano deve garantire l’assolvimento dei debiti nei limiti delle possibilità del debitore e prevede la falcidia di interessi e sanzioni.
  2. Accordo con i creditori – Prevede un accordo assistito da un OCC. Occorre l’approvazione dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei crediti ammessi al voto. L’accordo può prevedere la falcidia dei debiti e la rateizzazione. Gli imprenditori minori possono accedere a questa procedura se non superano determinati requisiti dimensionali.
  3. Liquidazione controllata – Consente al debitore (consumatore o imprenditore minore) di ottenere la liberazione dai debiti mediante la liquidazione di tutti i suoi beni. Il debitore incapiente può ottenere la esdebitazione del sovraindebitato se ha pagato almeno il 10 % dei crediti chirografari e ha mostrato collaborazione.

D. Definizione agevolata e rottamazione delle cartelle

La legislazione degli ultimi anni ha introdotto varie forme di definizione agevolata per i debiti iscritti a ruolo. La rottamazione quater (legge 197/2022) ha consentito la cancellazione di sanzioni e interessi sui ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione fino al 30 giugno 2022, con pagamento in un massimo di 18 rate. La legge 15/2025 ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti, prevedendo la riammissione fino al 30 aprile 2025 e confermando la possibilità di pagare entro il 31 ottobre 2023 (per chi aveva aderito) o in 18 rate mensili.

E. Strumenti di composizione stragiudiziale

  • Transazione fiscale e contributiva – Nelle procedure concorsuali l’imprenditore può chiedere la falcidia del debito fiscale e previdenziale. L’Agenzia delle Entrate e l’INPS devono valutare la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione.
  • Accordi con banche e fornitori – Spesso la soluzione più rapida è negoziare direttamente con i creditori. L’Avv. Monardo assiste nella predisposizione di accordi privati che prevedono dilazioni, sconti e clausole di salvaguardia (ad es. rinuncia agli interessi di mora).
  • Mediazione civile – Per le controversie bancarie e finanziarie, la mediazione è condizione di procedibilità. Consente di raggiungere accordi in tempi rapidi e di sospendere i termini processuali.

Difese e strategie legali

Questa sezione illustra le difese che il debitore può attivare per proteggere il proprio patrimonio, sospendere le azioni esecutive e ottenere una definizione vantaggiosa del debito.

1. Contestazione degli atti esecutivi e dei crediti

  • Vizi di notifica – È frequente che cartelle e atti di pignoramento siano notificati presso indirizzi errati o tramite posta non valida. In questi casi si eccepisce la nullità dell’atto con ricorso al giudice competente. La Cassazione ha più volte ribadito che l’inesistenza della notifica rende inesistente l’atto e impedisce la decorrenza dei termini di impugnazione.
  • Prescrizione – Molti crediti tributari si prescrivono in cinque anni (imposte dirette, IVA), mentre le imposte catastali e ipotecarie si prescrivono in tre anni. Le pretese di contributi previdenziali hanno prescrizione quinquennale. Verificare la prescrizione consente di richiedere l’annullamento del ruolo o la riduzione del debito.
  • Mancanza di motivazione – Le cartelle devono riportare gli estremi del ruolo, la data di esecutività, l’imposta, le sanzioni e gli interessi. Se la cartella non contiene questi elementi o non allega l’estratto di ruolo, si può proporre ricorso.
  • Sospensione dell’esecutività – Nei ricorsi tributari l’Avv. Monardo chiede la sospensione dell’atto impugnato quando la pretesa fiscale appare infondata o vi è un danno grave e irreparabile. La sospensione impedisce l’iscrizione di ipoteca o il pignoramento durante la pendenza del giudizio.

2. Utilizzo delle misure protettive

Nell’ambito della composizione negoziata, il debitore può richiedere al tribunale la concessione di misure protettive che sospendono azioni esecutive e cautelari. Tali misure durano inizialmente fino a 120 giorni e possono essere prorogate. Le banche non possono revocare le linee di credito o ridurre gli affidamenti in conseguenza della sola pendenza della procedura . Ciò consente all’impresa di continuare l’attività e di negoziare con i creditori in un clima di protezione.

La giurisprudenza del 2025 ha precisato che queste misure non impediscono l’apertura di una procedura di liquidazione giudiziale se sussistono i requisiti, ma possono incidere sulla valutazione del periculum in mora in sede penale e fiscale. La Cassazione ha riconosciuto che la composizione negoziata può escludere il pericolo di dispersione patrimoniale e giustificare la revoca di un sequestro .

3. Strategie nei confronti dei creditori pubblici

  • Rottamazione e definizioni agevolate – Qualora sia aperta una finestra normativa, è opportuno aderire alle rottamazioni (quater o quinquies) per ridurre l’ammontare del debito e dei relativi accessori. L’avvocato verifica la convenienza e la compatibilità con la composizione negoziata.
  • Transazione fiscale – Nelle procedure di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione, il debitore può proporre la transazione fiscale chiedendo la riduzione del debito o la rateizzazione. La transazione deve garantire che il fisco ottenga quanto riceverebbe nella liquidazione giudiziale e può includere il pagamento dilazionato in 24–36 mesi.
  • Rimborso delle imposte non dovute – Spesso i controlli automatizzati generano cartelle indebite. Si può presentare istanza di autotutela all’Agenzia delle Entrate oppure ricorso per il rimborso.

4. Azioni contro banche e intermediari

  • Opposizione all’esecuzione bancaria – Quando una banca notifica un precetto o un pignoramento sulla base di contratti di finanziamento viziati (ad esempio, per anatocismo, tassi usurari, violazione dei principi di trasparenza), il debitore può opporsi dinanzi al tribunale, chiedendo la sospensione dell’esecuzione.
  • Revisione delle condizioni contrattuali – Con la composizione negoziata è possibile proporre alla banca la conversione del debito a medio-lungo termine, la riduzione del tasso di interesse o la concessione di nuova finanza. La legge vieta la revoca dei fidi a motivo dell’apertura della procedura .
  • Accertamento dell’usura e dell’anatocismo – L’Avv. Monardo effettua perizie econometriche per verificare l’eventuale superamento della soglia di usura o l’addebito di interessi ultralegali. In presenza di usura, il debitore può chiedere la nullità della clausola e la restituzione degli interessi indebiti.

5. Tutela del patrimonio immobiliare

  • Pignoramenti immobiliari – In caso di pignoramento della sede aziendale o dell’abitazione, l’impresa può proporre la sostituzione del bene con una somma di denaro o proporre la vendita concordata dell’immobile. Nel contesto della composizione negoziata, il giudice può sospendere la vendita fino al termine della procedura.
  • Fondo patrimoniale e trust – In presenza di un patrimonio familiare, prima che sorgano i debiti è possibile istituire un fondo patrimoniale o un trust per proteggere i beni da azioni esecutive. Tuttavia, questi strumenti devono essere pianificati con largo anticipo; in caso contrario, potrebbero essere revocati per revocatoria ordinaria o fallimentare.
  • Opposizioni agli atti esecutivi – È possibile contestare i vizi dell’atto di pignoramento (mancata indicazione del titolo esecutivo, errata individuazione del bene) o della successiva vendita all’asta. L’Avv. Monardo esamina la regolarità della procedura e propone reclamo ex art. 624 c.p.c. per sospendere l’esecuzione.

Strumenti alternativi per risolvere la crisi

1. Piani del consumatore e accordi di composizione del sovraindebitamento

La legge 3/2012 continua a rappresentare una via di uscita per privati e imprenditori sotto soglia. In particolare:

  • Piano del consumatore – Il consumatore propone un piano di ristrutturazione che prevede il pagamento parziale dei debiti. Non è richiesta l’approvazione dei creditori; il tribunale verifica la convenienza del piano. È possibile includere la falcidia dei mutui e dei finanziamenti, la conversione a tasso agevolato e l’esdebitazione finale.
  • Accordo con i creditori – L’OCC assiste il debitore nella predisposizione dell’accordo. È previsto il voto dei creditori; se si raggiunge la maggioranza qualificata, l’accordo vincola anche i dissenzienti. Include la possibilità di cedere beni o quote dell’azienda, di convertire i debiti in strumenti partecipativi e di prevedere garanzie (fideiussioni, pegni).
  • Liquidazione controllata – È una procedura simile al fallimento ma destinata a soggetti sovraindebitati; prevede la liquidazione di tutti i beni e la cancellazione dei debiti residui. Il debitore deve dimostrare la collaborazione con l’OCC e la mancanza di dolo.

2. Concordato semplificato

Il concordato semplificato è stato introdotto per favorire la chiusura delle procedure di composizione negoziata non andate a buon fine. Prevede un procedimento rapido con ridotta partecipazione dei creditori, volto a liquidare l’azienda con l’assistenza dell’esperto. È destinato a imprese minori o prive di asset complessi; consente di chiudere la procedura in tempi brevi e ridurre i costi.

3. Piani di risanamento attestati

L’art. 67 del r.d. 267/1942 (richiamato dal CCII) e l’art. 56 CCII regolano i piani di risanamento attestati. Si tratta di accordi con i creditori basati su un piano industriale redatto da un professionista indipendente (attestatore) che certifica la veridicità dei dati e la fattibilità del piano. I piani attestati non necessitano di omologazione giudiziale ma sono validi se tutti i creditori aderenti hanno ricevuto informazioni complete e veritiere. La riforma del 2024 ha introdotto la possibilità di moratoria fino a due anni per i creditori privilegiati .

4. Transazioni fiscali e accordi ex art. 182‑ter LF (ora art. 63 CCII)

La transazione fiscale permette di concordare con l’Agenzia delle Entrate la riduzione delle imposte e sanzioni in sede di concordato preventivo o accordo di ristrutturazione. È un’arma importante per ridurre l’esposizione fiscale. Il contribuente deve dimostrare che la proposta è più conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale e che garantisce la par condicio. La transazione può essere abbinata a un accordo con l’INPS per la riduzione dei contributi.

5. Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 64 bis CCII)

Il CCII prevede la possibilità di stipulare accordi di ristrutturazione con efficacia estesa ai creditori non aderenti, se vengono soddisfatte determinate maggioranze (almeno il 75 % dei creditori appartenenti a ciascuna classe). Questa soluzione consente di superare l’opposizione di creditori minoritari e può essere combinata con la transazione fiscale.

6. Soluzione giudiziale: liquidazione giudiziale

Quando la continuità non è più sostenibile e non vi sono prospettive di risanamento, l’impresa è tenuta a presentare richiesta di liquidazione giudiziale (ex fallimento). La liquidazione comporta la spossessione dell’imprenditore e la nomina di un curatore. I creditori sono soddisfatti secondo il grado di privilegio. La riforma del CCII mira a ridurre i tempi della liquidazione e a privilegiare la continuità, ma quando questa è impossibile la liquidazione rimane l’ultima ratio. Una tardiva presentazione della domanda può determinare responsabilità degli amministratori.

Errori comuni e consigli pratici

Nel percorso di gestione della crisi d’impresa è facile commettere errori che possono comprometterne l’esito. Di seguito i più frequenti:

  1. Ignorare i segnali – Molti imprenditori sottovalutano i ritardi nei pagamenti a lavoratori, fornitori e fisco. Gli assetti devono essere predisposti per individuare tempestivamente gli squilibri; in caso contrario, si rischia di arrivare tardi e di perdere l’accesso alle procedure di composizione.
  2. Ricorrere tardi ai professionisti – La crisi non si risolve da sola. È fondamentale rivolgersi a professionisti qualificati – avvocati, commercialisti e consulenti finanziari – per analizzare la situazione e individuare la soluzione migliore. L’assistenza dell’Avv. Monardo e del suo staff garantisce competenza multidisciplinare e tempestività.
  3. Confondere i ruoli delle procedure – La composizione negoziata è diversa dal concordato preventivo e dalle procedure di sovraindebitamento. Ogni strumento ha presupposti e effetti distinti: scegliere quello sbagliato può comportare la reiezione della domanda o l’insuccesso della negoziazione.
  4. Omettere la documentazione – Le domande di composizione negoziata e di concordato richiedono un dossier completo (bilanci, budget, elenco creditori, piani industriali). La mancanza di documenti può determinare l’inammissibilità della domanda .
  5. Sottovalutare i creditori pubblici – L’Agenzia delle Entrate e l’INPS hanno poteri incisivi e tempi di prescrizione lunghi. Trascurare i debiti fiscali porta all’emissione di cartelle e fermi amministrativi. Conviene valutare tempestivamente la rottamazione o la transazione fiscale.
  6. Continuare a contrarre debiti – L’amministratore che, nonostante l’emersione della crisi, continua ad aggravare il passivo può incorrere in responsabilità civile e penale. Occorre evitare di stipulare nuovi finanziamenti insostenibili o di effettuare pagamenti preferenziali.
  7. Sperare che le misure protettive sospendano tutto – Come chiarito dalla Cassazione, le misure protettive non precludono la dichiarazione di liquidazione giudiziale . È necessario affiancare alla protezione giuridica un piano di risanamento credibile.

Consigli pratici

  • Costituire assetti adeguati: dotarsi di software di contabilità, pianificazione finanziaria e controllo di gestione; formare il personale; definire procedure interne per la segnalazione tempestiva dei ritardi nei pagamenti.
  • Monitorare regolarmente: calcolare mensilmente il DSCR, l’indice di liquidità e l’indice di patrimonializzazione; confrontarli con le soglie del settore; attivare analisi di scenario (stress test).
  • Consultare professionisti qualificati: prima di attivare una procedura, richiedere una consulenza legale e contabile approfondita. L’Avv. Monardo offre sessioni di valutazione personalizzate per verificare la sostenibilità del debito e identificare la procedura più efficace.
  • Preparare la documentazione: raccogliere bilanci degli ultimi tre anni, estratti conto bancari, scadenziari dei debiti e dei crediti, contratti in essere, elenco dei beni e dei dipendenti, e predisporre un business plan.
  • Negoziare con i creditori: avviare un dialogo diretto con i fornitori e le banche per ottenere dilazioni; offrire garanzie reali (ipoteche su beni non strategici) o personali per ottenere condizioni più favorevoli.
  • Agire tempestivamente: non attendere l’emissione delle cartelle o l’intervento del curatore. La tempestività permette di accedere a strumenti agevolati e di salvare l’azienda.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Segnali quantitativi della crisi (art. 3 CCII)

SegnaleDescrizioneConseguenza
Debiti verso lavoratori scaduti > 30 giorniSe superano metà degli stipendi mensiliForte tensione di cassa e rischio di azioni giudiziali dei dipendenti
Debiti verso fornitori scaduti > 90 giorniSe superiori ai debiti non scadutiDifficoltà nel reperire materie prime e rischio di sospensione delle forniture
Esposizioni verso banche scadute > 60 giorni o superiori alle linee di credito per almeno 60 giorni (≥ 5 %)Indica eccessivo ricorso all’indebitamento e rottura della fiducia bancariaLe banche possono rifiutare nuove erogazioni; l’impresa rischia di essere classificata come in default
Esposizioni verso enti pubblici (Agenzia Entrate, INPS, riscossione)Esistenza di ruoli o accertamenti esecutiviPossibilità di iscrizione di fermi, ipoteche, pignoramenti; incremento di sanzioni e interessi

Tabella 2 – Confronto tra strumenti di risanamento

StrumentoPresuppostiVantaggiLimiti
Composizione negoziataSquilibrio patrimoniale o economico; volontà di proseguire l’attivitàMisure protettive, flessibilità nelle trattative con i creditori, gestione dell’impresa mantenutaNon sospende la liquidazione giudiziale ; richiede l’intervento di un esperto e documentazione completa
Concordato preventivoStato di crisi o insolvenza, capacità di soddisfare i creditori in misura migliore rispetto alla liquidazioneFalce delle passività, eventuale moratoria fino a due anni per privilegiatiCosti elevati, tempi lunghi, necessità di maggioranze dei creditori
Accordo di ristrutturazioneConsenso del 60–75 % dei creditoriMaggiore flessibilità, efficacia estesa ai non aderenti (se c’è classe omogenea)Richiede soglie di adesione alte; il fisco potrebbe opporsi
Piano del consumatoreSovraindebitamento di una persona fisicaNon richiede adesione dei creditori; prevede falcidia e esdebitazioneRiservato a consumatori; deve essere credibile e sostenibile
Accordo di composizione della crisi (legge 3/2012)Piccole imprese e imprenditori minoriPrevede voto dei creditori, gestione assistita da OCCDeve essere approvato dai creditori; può richiedere la cessione di beni
Liquidazione giudizialeInsolvenza irreversibileLibera l’imprenditore dal debito residuo, ordina la distribuzione paritaria ai creditoriComporta la perdita dell’azienda; dura vari anni

Tabella 3 – Termini di impugnazione e azioni difensive

AttoTermine per impugnareDifesa principaleEffetto
Cartella di pagamento60 giorni (30 per multe)Ricorso tributario; eccezione di nullità, prescrizione, vizi di motivazionePuò annullare l’atto e sospendere la riscossione
Intimazione di pagamento60 giorniRicorso; richiesta di rateizzazione o definizione agevolataEvita il pignoramento
Decreto ingiuntivo40 giorniOpposizione ex art. 645 c.p.c.; eccezioni sul creditoSospende l’esecuzione fino alla decisione
Pignoramento20 giorni (opposizione agli atti esecutivi)Ricorso al giudice dell’esecuzione ex art. 617 c.p.c.; sospensione dell’astaPuò annullare l’atto o sospendere la vendita
Iscrizione di ipoteca60 giorniRicorso al giudice tributario o richiesta di sospensioneEvita la vendita del bene

Domande e risposte (FAQ)

1. Cos’è un segnale quantitativo della crisi d’impresa?

È un indice numerico che evidenzia uno squilibrio significativo nei flussi di cassa, nella struttura del debito o nella gestione dei rapporti con i creditori. L’art. 3 CCII individua le soglie su stipendi, fornitori, banche e fisco .

2. Sono obbligato a dotarmi di adeguati assetti organizzativi?

Sì. L’art. 2086 c.c. e l’art. 3 CCII impongono agli amministratori di predisporre assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei a rilevare tempestivamente la crisi e a salvaguardare la continuità aziendale. L’omissione può comportare responsabilità civile e, in caso di fallimento, penale.

3. A chi si applica la composizione negoziata?

È destinata a tutte le imprese (commerciali e agricole) che presentano squilibri patrimoniali o economico‑finanziari tali da far prevedere la crisi. Dopo il D.Lgs. 136/2024 non occorre essere già in stato di insolvenza .

4. Che differenza c’è tra composizione negoziata e concordato preventivo?

La composizione è una procedura stragiudiziale guidata da un esperto nominato dalla Camera di Commercio; l’impresa mantiene la gestione e mira a raggiungere accordi con i creditori. Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che richiede l’intervento del tribunale e l’approvazione dei creditori. La composizione è più flessibile; il concordato prevede un piano omologato dal giudice.

5. Quanto dura la composizione negoziata?

La durata ordinaria è di 180 giorni prorogabili. Le misure protettive possono essere concesse per 120 giorni e rinnovate. L’esito dipende dalla complessità delle trattative e dalla collaborazione dei creditori.

6. Le misure protettive bloccano anche il fallimento?

No. La Cassazione ha chiarito che le misure protettive non determinano l’obbligo per il giudice di rinviare l’udienza di dichiarazione di liquidazione giudiziale . Tuttavia, consentono di sospendere i pignoramenti e di negoziare senza pressioni.

7. Posso chiedere l’esdebitazione con la composizione negoziata?

No. L’esdebitazione è prevista solo dopo la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata nelle procedure di sovraindebitamento. La composizione negoziata mira al risanamento e alla continuazione dell’attività, non alla cancellazione dei debiti residui.

8. Come si calcola il DSCR?

Il DSCR è il rapporto tra il flusso di cassa operativo netto (EBITDA meno imposte e variazioni del capitale circolante) e il servizio del debito (quota capitale e interessi da pagare) su un determinato periodo, tipicamente sei o dodici mesi . Un valore superiore a 1 indica capacità di copertura del debito.

9. Cosa succede se non rispetto le soglie dell’art. 3 CCII?

Le soglie fungono da campanelli d’allarme: il superamento non determina automaticamente l’apertura della procedura concorsuale, ma impone agli amministratori di attivare gli strumenti di composizione. Il mancato intervento può configurare responsabilità per mala gestio.

10. È possibile ottenere la sospensione delle rate bancarie durante la composizione negoziata?

Le banche non possono revocare i fidi a causa della procedura , ma la sospensione delle rate richiede l’accordo con l’istituto. Talvolta le banche accettano la moratoria in cambio di garanzie o dell’adesione a un piano di ristrutturazione.

11. Qual è il ruolo dell’esperto nella composizione negoziata?

L’esperto facilita la negoziazione tra l’impresa e i creditori, verifica la veridicità delle informazioni fornite, suggerisce soluzioni e redige una relazione finale. È indipendente e deve rispettare criteri di professionalità e terzietà. Il D.Lgs. 136/2024 ha rafforzato le norme sulla sua indipendenza .

12. Posso accedere alla composizione negoziata se ho debiti fiscali?

Sì, ma occorre rispettare le condizioni dell’art. 25‑novies CCII e gli obblighi verso l’Erario. È opportuno aderire alla rottamazione o proporre un piano di pagamento. Le esposizioni fiscali rilevanti rappresentano uno dei segnali quantitativi e richiedono un intervento immediato.

13. Cosa succede se la composizione negoziata fallisce?

In caso di insuccesso il debitore può accedere al concordato semplificato, al concordato preventivo o alla liquidazione giudiziale. L’esito della composizione negoziata serve per dimostrare la buona fede e può influenzare la valutazione del tribunale e dei creditori.

14. La definizione agevolata (rottamazione) è compatibile con la composizione?

Sì. Le rottamazioni riguardano i debiti iscritti a ruolo. L’imprenditore può aderire alla definizione agevolata per ridurre l’esposizione fiscale e parallelamente avviare la composizione negoziata per gli altri debiti. Occorre però valutare la sostenibilità complessiva del piano e le scadenze di pagamento.

15. Come posso difendermi da un sequestro preventivo se sono in composizione negoziata?

La giurisprudenza riconosce sempre più l’idoneità della composizione negoziata a escludere il pericolo di dispersione patrimoniale. La Cassazione ha confermato la revoca di un sequestro perché la società era in composizione e registrava risultati positivi . Il difensore può quindi invocare la procedura come elemento per chiedere la revoca o la modifica della misura cautelare.

16. Posso ristrutturare i debiti verso l’INPS?

I contributi previdenziali rientrano tra i debiti privilegiati e sono inclusi nelle transazioni fiscali. Si può chiedere la dilazione, la rateizzazione e, nell’ambito del concordato o degli accordi di ristrutturazione, proporre la riduzione degli interessi e delle sanzioni.

17. Se ho un’azienda agricola posso accedere alla composizione negoziata?

Sì. L’art. 12 CCII prevede che la procedura sia accessibile anche agli imprenditori agricoli. Tuttavia, per le aziende agricole di ridotte dimensioni può essere più adatta la procedura della legge 3/2012.

18. Chi controlla l’operato dell’esperto?

Il tribunale competente vigila sulle misure protettive e sulle azioni dell’esperto. L’esperto deve depositare relazioni periodiche. I creditori possono segnalare eventuali irregolarità. Il D.Lgs. 136/2024 prevede la revoca dell’esperto per gravi motivi .

19. Le banche possono revocare i fidi durante le misure protettive?

No, il D.Lgs. 136/2024 ha stabilito che la concessione delle misure protettive impedisce agli intermediari finanziari di revocare le linee di credito o ridurre l’esposizione per il solo fatto dell’apertura della procedura .

20. Come si chiude la liquidazione giudiziale?

La liquidazione giudiziale termina con il riparto dell’attivo tra i creditori e la chiusura della procedura da parte del tribunale. In seguito, l’imprenditore può chiedere l’esdebitazione per ottenere la liberazione dai debiti residui. La domanda può essere proposta se ha soddisfatto almeno il 10 % dei crediti chirografari e ha collaborato con il curatore.

Simulazioni pratiche e numeriche

Caso 1 – Crisi d’impresa con segnali di allerta

Situazione: l’azienda “XYZ S.r.l.” produce componenti meccanici. Nel bilancio 2024 presenta un patrimonio netto di 200.000 €, debiti verso fornitori per 600.000 € (di cui 350.000 € scaduti da oltre 90 giorni), stipendi arretrati per 80.000 € (oltre 30 giorni), esposizioni bancarie per 1.000.000 € con rate scadute da 70 giorni per 120.000 € (12 % del totale) e ruoli fiscali per 250.000 €.

Analisi: l’azienda supera tre segnali quantitativi dell’art. 3 CCII (stipendi arretrati, fornitori scaduti e esposizioni bancarie oltre 5 %) . I flussi di cassa sono negativi e il DSCR a sei mesi è 0,7. L’adeguato assetto contabile ha rilevato tempestivamente la crisi.

Soluzione: l’Avv. Monardo consiglia di attivare la composizione negoziata. L’azienda compila il test pratico e ottiene la nomina dell’esperto. Vengono concesse misure protettive: i pignoramenti vengono sospesi e le banche non revocano i fidi. Il team prepara un piano di risanamento proponendo ai fornitori un pagamento dilazionato in 5 anni con falcidia del 20 %, alle banche la conversione di parte del debito in partecipazioni e all’Agenzia delle Entrate la transazione fiscale con pagamento in 48 rate. Dopo sei mesi di negoziato l’accordo viene sottoscritto e l’azienda evita la liquidazione.

Caso 2 – Impresa individuale con debito fiscale elevato

Situazione: un imprenditore individuale ha un debito complessivo di 120.000 € con l’Erario per IVA e IRPEF non versate. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica una cartella e avvia il pignoramento del conto bancario. L’imprenditore ha un patrimonio immobiliare ridotto e un’attività redditizia ma non sufficiente a far fronte all’intero debito.

Analisi: non esistono segnali bancari o di fornitori, ma la debitoria fiscale è rilevante (segnale del quarto tipo). L’imprenditore non può accedere al concordato perché è un piccolo soggetto.

Soluzione: viene proposta l’adesione alla rottamazione quater e la presentazione del piano del consumatore ai sensi della legge 3/2012. L’istanza viene depositata presso l’OCC di riferimento . Il piano prevede il pagamento del 50 % del debito in 60 rate mensili con l’intervento dei familiari come garanti. Il tribunale omologa il piano e sospende l’esecuzione. Alla fine del periodo il giudice pronuncia l’esdebitazione del sovraindebitato.

Caso 3 – Sequestro preventivo e composizione negoziata

Situazione: la società “Alpha S.p.A.” è indagata per reati tributari con profitto di 10 milioni di euro. Il giudice dispone il sequestro preventivo dei beni aziendali. Nel frattempo la società accede alla composizione negoziata, nomina un esperto e ottiene misure protettive. L’esperto certifica che la società può proseguire l’attività con margini positivi e avvia trattative con l’Erario.

Analisi: il sequestro comporta la paralisi dell’attività. La difesa sostiene che la composizione negoziata e le misure protettive neutralizzano il periculum in mora.

Soluzione: l’Avv. Monardo presenta ricorso in Cassazione per la revoca del sequestro. La Corte, richiamando la sentenza n. 30109/2025 , riconosce che la composizione negoziata esclude il pericolo di dispersione patrimoniale e conferma la revoca del sequestro. La società riprende le attività e continua le trattative con i creditori.

Conclusione

La gestione della crisi d’impresa è un percorso complesso che richiede competenze giuridiche, contabili e strategiche. Il Codice della crisi – attraverso le modifiche introdotte fino al D.Lgs. 136/2024 – ha spostato l’attenzione dalla mera dichiarazione di insolvenza alla prevenzione della crisi. I segnali quantitativi dell’art. 3 CCII rappresentano strumenti indispensabili per monitorare costantemente la salute dell’azienda e avviare tempestivamente le procedure di composizione. Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione confermano il ruolo centrale della composizione negoziata e il riconoscimento del suo valore anche in ambito penale .

Agire con tempestività è fondamentale: individuare i segnali, predisporre assetti adeguati, attivare la composizione negoziata, negoziare con i creditori e, se necessario, ricorrere alle procedure concorsuali. Il debitore non è solo: il supporto di un team multidisciplinare consente di affrontare la crisi con strumenti idonei e di ridurre l’esposizione debitoria attraverso rottamazioni, transazioni fiscali e accordi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed esperto negoziatore della crisi d’impresa, insieme al suo staff di avvocati e commercialisti, offre un’assistenza completa: analisi dell’atto notificato, ricorsi, sospensioni, trattative con banche e creditori pubblici, predisposizione di piani di risanamento, gestione della composizione negoziata e difesa nei processi penali e fiscali. Grazie alla sua esperienza come gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, è in grado di guidare imprenditori, professionisti e privati verso soluzioni concrete e personalizzate.

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