Introduzione
Riconoscere tempestivamente i segnali qualitativi della crisi d’impresa è fondamentale per qualsiasi imprenditore o professionista che voglia proteggere il patrimonio aziendale e personale. Una crisi non affrontata per tempo può trasformarsi in insolvenza, con conseguenze pesanti come l’apertura di una procedura concorsuale, il sequestro preventivo di beni o il rischio di responsabilità personale degli amministratori. Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) e le riforme del 2022‑2025 hanno introdotto precisi obblighi di segnalazione a carico di imprenditori, sindaci e revisori e hanno creato strumenti preventivi come la composizione negoziata. L’importanza del tema emerge anche nella giurisprudenza più recente: la Cassazione penale n. 30109/2025 ha riconosciuto che un corretto ricorso alla composizione negoziata può evitare il sequestro preventivo perché dimostra l’impegno dell’imprenditore nel risanamento .
Questo articolo intende offrire un approccio pratico e difensivo dal punto di vista del debitore, illustrando obblighi e diritti, indicatori qualitativi e quantitativi di crisi, tutele disponibili e strategie per negoziare con creditori e fisco. L’analisi è aggiornata a dicembre 2025 e si basa su fonti normative (codice civile, CCII e decreti correttivi) e giurisprudenziali (Corte di Cassazione, tribunali), oltre che su circolari dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS e dell’INAIL.
Il supporto dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale. Lo Studio Monardo è specializzato in diritto bancario, tributario e nella gestione delle crisi d’impresa. Il fondatore è:
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
- coordinatore di professionisti esperti in procedure concorsuali e contenziosi tributari.
Il team assiste imprese, professionisti e privati nella valutazione della posizione debitoria (analisi degli atti, contenzioso tributario, opposizioni a cartelle esattoriali), nella definizione di piani di rientro e nella negoziazione con creditori pubblici e privati. Può attivare strumenti preventivi come la composizione negoziata, predisporre ricorsi contro sequestri e pignoramenti, formulare piani del consumatore e accordi di ristrutturazione. L’obiettivo è sempre quello di evitare l’aggravarsi della crisi e salvaguardare la continuità aziendale.
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1 – Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Il concetto di “crisi” e i principi generali del CCII
Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai decreti legislativi 147/2020, 83/2022 e 136/2024) definisce la crisi come “lo stato di difficoltà economico‐finanziaria che rende probabile l’insolvenza” e che, per l’impresa, si manifesta nell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate . La nozione è prospettica: non occorre la perdita immediata della continuità ma basta la ragionevole previsione dell’incapacità di adempiere in futuro.
L’art. 2086 c.c., riformato dal D.Lgs. 83/2022, impone all’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale . Deve inoltre attivarsi senza indugio per adottare gli strumenti previsti dall’ordinamento al fine di superare la crisi. La mancanza di adeguati assetti ha portato la giurisprudenza alla revoca degli amministratori e alla nomina di un amministratore giudiziario (Tribunale di Cagliari 2022, Tribunale di Catania 2023) .
1.2 Obblighi di monitoraggio e segnalazione
L’art. 3 CCII (come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo ter D.Lgs. 136/2024) stabilisce che gli assetti devono consentire di:
- Rilevare squilibri patrimoniali, economici e finanziari, rapportati alle caratteristiche dell’impresa ;
- Verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per almeno 12 mesi ;
- Ricavare le informazioni necessarie per la check list e per il test pratico previsto dall’art. 13 ;
- Rilevare i segnali di cui al comma 4 .
1.2.1 I segnali di allerta
I segnali qualitativi della crisi costituiscono indicatori che agevolano la previsione della crisi anche prima della sua emersione. Il correttivo ter ha chiarito che tali segnali non sono allarmi di una situazione già compromessa, ma elementi prospettici che aiutano a prevenire la difficoltà . Secondo l’art. 3 comma 4 CCII, i segnali che l’assetto deve rilevare sono:
| Segnale di crisi (comma 4 art. 3 CCII) | Soglia | Fonte normativa |
|---|---|---|
| Debiti per retribuzioni scaduti | Retribuzioni scadute da oltre 30 giorni per un importo superiore alla metà delle retribuzioni complessive mensili | D.Lgs. 83/2022, art. 3 comma 4 lett. a |
| Debiti verso fornitori scaduti | Debiti scaduti da oltre 90 giorni superiori ai debiti non scaduti | Art. 3 comma 4 lett. b |
| Esposizioni verso banche e intermediari | Esposizioni scadute da oltre 60 giorni o oltre il limite degli affidamenti per almeno il 5 % del totale | Art. 3 comma 4 lett. c |
| Esposizioni verso creditori pubblici qualificati | Esistenze di debiti segnalati ai sensi dell’art. 25‑novies (avvisi di INPS, INAIL, Agenzia Entrate) | Art. 3 comma 4 lett. d |
Questi segnali sono le spie qualitative della crisi: la presenza di retribuzioni e fornitori insoluti, il superamento degli affidamenti bancari o il ricevimento di comunicazioni da creditori pubblici devono spingere l’imprenditore a valutare la sostenibilità dei debiti e ad attivare gli strumenti di regolazione della crisi.
1.2.2 Gli obblighi degli organi di controllo
L’art. 14 CCII impone agli organi di controllo societario (collegio sindacale, revisori e organo di vigilanza) di verificare che gli assetti siano adeguati e di segnalare tempestivamente all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi . Se la segnalazione non produce effetti e la crisi si aggrava, gli organi devono informare l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). La segnalazione è considerata tempestiva se effettuata entro 60 giorni dalla conoscenza delle condizioni di crisi e libera i sindaci da responsabilità se provano di aver agito con diligenza.
L’art. 25‑octies, modificato dal correttivo ter, prevede l’obbligo per i revisori legali di segnalare al collegio sindacale e agli amministratori le situazioni di crisi e di insolvenza. Le recenti linee guida ASSIREVI richiedono ai revisori di adeguare le procedure di revisione per intercettare anche segnali di pre‑crisi, svolgendo il controllo continuo in occasione dei bilanci infrannuali .
1.2.3 Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati
L’art. 15 CCII e l’art. 25‑novies disciplinano le comunicazioni dei creditori pubblici qualificati (Agenzia Entrate, Agenzia Entrate‑Riscossione, INPS, INAIL). Quando il debitore supera determinate soglie di debito e ritarda i pagamenti per oltre 90 giorni, tali enti devono inviare una segnalazione invitando l’imprenditore a chiedere l’esperto per la composizione negoziata. Secondo la Circolare INAIL 28/2023, la segnalazione scatta ad esempio quando:
- l’INAIL riscontra premi assicurativi non versati per oltre 5.000 euro da più di 90 giorni ;
- l’Agenzia Entrate‑Riscossione rileva debiti tributari scaduti da oltre 90 giorni superiori a 100 mila euro per l’imprenditore individuale, 200 mila euro per società di persone e 500 mila euro per società di capitali ;
- l’INPS verifica contributi previdenziali non versati per tre mensilità.
La comunicazione contiene l’invito a presentare domanda di composizione negoziata e avverte che, in mancanza di attivazione, potranno essere avviate azioni esecutive .
1.3 Indicatori quantitativi: DSCR e altri indici
Oltre ai segnali qualitativi, il CCII richiede l’utilizzo di indicatori quantitativi per valutare la sostenibilità del debito e le prospettive di continuità. L’art. 13 CCII dispone che gli squilibri patrimoniali, economici o finanziari devono essere rapportati a indici di settore e di sostenibilità elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) . Il principale indice di allerta è il Debt Service Coverage Ratio (DSCR), indicatore adottato da banche, imprese e revisori per misurare la capacità dell’azienda di generare flussi di cassa sufficienti a coprire il servizio del debito.
1.3.1 Cos’è il DSCR
Il DSCR è il rapporto tra il flusso di cassa operativo dell’impresa e le rate di capitale e interessi da rimborsare nel periodo successivo. Secondo la guida CNDCEC 2021 e successive integrazioni, la formula operativa è:
La versione normativa prevede come numeratore l’EBITDA al netto delle variazioni del capitale circolante e degli investimenti (Capex) e come denominatore l’importo del debito finanziario da rimborsare nei 12 mesi successivi . La norma richiede un calcolo previsionale: occorre redigere un budget di tesoreria o un rendiconto finanziario prospettico per almeno sei mesi . I soggetti che utilizzano il DSCR sono imprese e CFO (per pianificare la sostenibilità), commercialisti e consulenti (per valutare la crisi) e banche (per assegnare o revocare affidamenti) .
1.3.2 Interpretazione del DSCR e soglie di allerta
Il DSCR è un indice prospettico che consente di anticipare la crisi. I valori di riferimento utilizzati dalla prassi e indicati dalla normativa sono:
| Intervallo del DSCR | Significato | Descrizione |
|---|---|---|
| DSCR < 0,8 | Urgenza | Necessario predisporre un piano di ristrutturazione; l’azienda non genera cassa sufficiente . |
| DSCR < 1 | Ragionevole presunzione dello stato di crisi d’impresa | Il flusso di cassa operativo non copre pienamente il servizio del debito; è segnale di allarme che richiede l’attivazione degli strumenti di regolazione. |
| DSCR 1,0 – 1,2 | Area di attenzione | La cassa copre di poco il debito; occorre monitorare e intervenire per evitare tensioni future . |
| DSCR > 1,2 | Ottima copertura | Il cash flow operativo eccede gli impegni finanziari; l’azienda ha margini per investimenti e dividendi . |
Secondo le prassi bancarie, la soglia di comfort si situa tra 1,20 e 1,30, in coerenza con le linee guida EBA 2021 che richiedono di valutare la capacità del debitore di restituire il finanziamento lungo tutto il ciclo di vita . Un DSCR inferiore a 1 rappresenta invece un forte segnale di allerta sia per la banca sia per l’impresa e può portare alla revisione delle condizioni di affidamento o alla richiesta di garanzie aggiuntive .
1.3.3 Altri indici di bilancio e test pratico
Oltre al DSCR, la prassi suggerisce di monitorare:
- Current Ratio (attività correnti/passività correnti) e Quick Ratio (liquidità immediata/passività correnti), per misurare la liquidità di breve periodo;
- ROE e ROI per la redditività;
- Indice di indebitamento (debiti finanziari/capitale proprio);
- Indice di rotazione dei crediti e dei debiti;
- Indice di copertura degli interessi.
Il test pratico di risanamento previsto dall’art. 13 comma 2 CCII richiede di simulare la generazione di cassa nei 6 – 12 mesi successivi e di verificare se l’impresa è in grado di far fronte al servizio del debito. Il correttivo ter ha trasformato il test in uno strumento generale di analisi utilizzabile sempre, non solo in caso di apertura della composizione negoziata .
1.4 Segnalazioni in materia tributaria, societaria e fallimentare
In ambito fiscale, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che un’impresa in crisi, se ancora operativa, non può essere qualificata come società di comodo. L’ordinanza n. 28313/2025 ha confermato che la disapplicazione delle norme sulle società non operative si basa sull’esistenza di uno stato di crisi e sull’avvio di una procedura concorsuale; la Suprema Corte ha ritenuto elastica la valutazione dei giudici del merito, sottolineando che una società in crisi “non è necessariamente una società di comodo; è un’impresa che lotta per restare viva” . Questa decisione costituisce una garanzia per le imprese che, pur non conseguendo ricavi sufficienti, stanno seguendo percorsi di risanamento.
1.5 Giurisprudenza recente
1.5.1 Revoca degli amministratori per mancanza di adeguati assetti
Il Tribunale di Catania, con ordinanza 8 febbraio 2023, ha revocato gli amministratori di una società che non avevano adottato adeguati assetti organizzativi e contabili, in violazione dell’art. 2086 c.c., ritenendo tale omissione un grave inadempimento che giustificava la nomina di un amministratore giudiziario . Analoga decisione era stata assunta dal Tribunale di Cagliari (19 gennaio 2022) e dal Tribunale di Roma (15 settembre 2020).
1.5.2 Composizione negoziata come scudo nel processo penale‐tributario
La Cassazione penale n. 30109/2025, depositata il 2 settembre 2025, ha affrontato il tema del sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto. La Corte ha rilevato che l’attivazione della composizione negoziata della crisi con una relazione positiva dell’esperto e la concreta attuazione del piano di risanamento sono elementi idonei ad escludere il periculum in mora. In altre parole, l’accesso allo strumento previsto dal CCII dimostra che l’imprenditore sta adottando seriamente le misure di risanamento e può impedire la conferma del sequestro . La decisione rappresenta un segnale di fiducia nell’istituto della composizione negoziata e rafforza la tutela del debitore in procedimenti penali tributari.
1.5.3 Concordato misto e continuità aziendale
La Cassazione civile n. 348/2025, sezioni unite, ha precisato che nel concordato preventivo misto (parte liquidazione, parte continuità) l’applicazione integrale dell’art. 186‑bis L.Fall. richiede la verifica dell’effettiva prosecuzione dell’attività aziendale. La continuità deve essere qualitativamente identica a quella precedente; la Corte ha sottolineato che per valutare l’utilità della continuità occorre verificare se i beni non liquidati consentono il miglior soddisfacimento dei creditori . La sentenza evidenzia l’importanza di una pianificazione seria e di un’attestazione veritiera nel concordato.
1.5.4 Moratoria nel piano del consumatore
Nel campo del sovraindebitamento, la Cassazione civile n. 9549/2025 ha interpretato la moratoria prevista dal piano del consumatore (art. 8 co. 4 L. 3/2012 e art. 67 co. 4 CCII) come un termine iniziale: i pagamenti ai creditori privilegiati devono iniziare entro un anno dalla omologazione (due anni nella versione del CCII), ma non devono necessariamente concludersi entro quel termine . La disposizione consente quindi una maggiore flessibilità nel piano, purché il debitore inizi a pagare entro il termine previsto.
2 – Procedura passo‑passo dopo la notifica di un segnale di crisi
2.1 Ricezione di una segnalazione interna o esterna
Un’impresa può venire a conoscenza di una potenziale crisi attraverso:
- Segnalazioni interne: l’organo di controllo rileva un DSCR inferiore a 1 o riscontra i segnali di cui al comma 4 dell’art. 3 (ad esempio retribuzioni non pagate). Il collegio sindacale deve informare immediatamente gli amministratori e fissare un termine (non superiore a 60 giorni) per l’adozione delle misure . Se gli amministratori non agiscono, la segnalazione deve essere inoltrata all’OCC.
- Segnalazioni dei creditori pubblici: l’Agenzia Entrate‑Riscossione, l’INPS o l’INAIL inviano una comunicazione quando i debiti superano le soglie dell’art. 25‑novies . L’imprenditore è invitato a rivolgersi al portale ministeriale per richiedere l’esperto della composizione negoziata.
- Esiti negativi di bilanci o budget: l’azienda registra perdite ricorrenti, flussi di cassa negativi o ha un Current Ratio inferiore a 1. Gli amministratori devono attivarsi per prevenire l’aggravamento.
2.2 Analisi preliminare e check list
Alla prima avvisaglia, gli amministratori dovrebbero:
- Verificare i segnali: confrontare i debiti scaduti con le soglie previste dal CCII; calcolare il DSCR prospettico su 6 – 12 mesi.
- Analizzare il bilancio e la centrale rischi: identificare la composizione del debito, scadenze, tassi e garanzie; esaminare eventuali esposizioni contestate.
- Predisporre un budget di tesoreria e un rendiconto finanziario prospettico (OIC 10) per almeno sei mesi .
- Consultare il team legale e i consulenti: un avvocato e un commercialista specializzati in crisi d’impresa possono valutare se ricorrono i presupposti per la composizione negoziata o per altri strumenti.
2.3 Attivazione degli strumenti di regolazione
2.3.1 Composizione negoziata della crisi
Introdotta dal D.L. 118/2021 (confluito nel CCII), la composizione negoziata è una procedura volontaria aperta all’imprenditore commerciale o agricolo, anche in stato di insolvenza, purché il risanamento appaia ragionevolmente perseguibile . Caratteristiche principali:
- Nomina dell’esperto: l’imprenditore presenta domanda tramite la piattaforma telematica. La Camera di Commercio nomina un esperto indipendente scelto dal nuovo Albo degli esperti. L’esperto affianca l’imprenditore nelle trattative con creditori e fornisce una relazione sulla percorribilità del risanamento.
- Gestione dell’impresa: non vi è spossessamento; l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria sotto la supervisione dell’esperto . Possono essere adottate misure protettive (sospensione azioni esecutive) su richiesta al tribunale.
- Accordo con i creditori: l’obiettivo è raggiungere accordi per ristrutturare debiti, convertire esposizioni, dilazionare pagamenti, cedere rami d’azienda o ottenere nuova finanza. L’accordo può essere omologato e beneficiare di protezioni; in alternativa, l’imprenditore può accedere a strumenti come concordato semplificato o concordato preventivo.
- Vantaggi: la procedura è riservata (non incide sull’immagine dell’azienda), consente di continuare l’attività, sospende interessi e sanzioni, e – come riconosciuto dalla Cassazione n. 30109/2025 – può escludere il periculum in mora nei sequestri preventivi .
2.3.2 Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione
Se la composizione negoziata non ha esito o l’impresa necessita di un accordo vincolante, l’imprenditore può proporre un concordato preventivo in continuità (art. 84 CCII), un concordato misto o di liquidazione. La Cassazione n. 348/2025 ha ricordato che la continuità richiede l’effettiva prosecuzione dell’attività e una valutazione attenta degli asset non liquidati . L’alternativa è l’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII), che vincola solo i creditori aderenti; esiste anche la variante ad efficacia estesa (art. 61) che può essere omologata con il voto del 75 % dei creditori.
2.3.3 Strumenti per il sovraindebitamento
I soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative) possono accedere agli strumenti del sovraindebitamento (L. 3/2012 e artt. 65‑84 CCII):
- Piano del consumatore: consente a una persona fisica non professionista di proporre un piano di rientro con falcidia dei debiti; i creditori non votano. La Cassazione 9549/2025 ha chiarito che la moratoria di pagamento dei crediti privilegiati (uno o due anni) decorre dall’omologazione, come termine iniziale .
- Accordo di composizione della crisi: destinato al debitore non fallibile con obbligo di voto dei creditori.
- Liquidazione controllata: liquidazione giudiziale del patrimonio, simile alla vecchia procedura di liquidazione del patrimonio; prevista anche per il consumatore.
- Esdebitazione: dopo la liquidazione o il piano, il debitore può ottenere la liberazione dai debiti residui.
2.3.4 Altre soluzioni con creditori pubblici
Per debiti fiscali e contributivi, il legislatore ha introdotto misure agevolative periodiche, spesso denominate “rottamazione” o “definizione agevolata”, che consentono di sanare cartelle e avvisi pagando solo imposta e interessi legali. Nel 2023 è stata introdotta la rottamazione‑quater (L. 197/2022, art. 1, commi 231‑252) con rateazione fino a 5 anni; nel 2024‑2025 sono state approvate ulteriori definizioni per contributi minori e liti pendenti. L’impresa può anche chiedere la rateazione ordinaria (art. 19 D.P.R. 602/1973) o il saldo e stralcio se versa in grave difficoltà economica.
3 – Difese e strategie legali per il debitore
3.1 Controllare la correttezza della segnalazione
Ricevuta una segnalazione, l’imprenditore deve verificare se i presupposti di legge sono effettivamente presenti. Ad esempio:
- Segnalazione dell’INPS o INAIL: controllare che l’importo dei contributi o dei premi non versati superi le soglie fissate dalle circolari (5 mila euro per l’INAIL ; 9 mila euro per l’INPS a seconda dei dipendenti). Eventuali contestazioni di sanzioni e interessi devono essere separate dal calcolo della soglia.
- Segnalazione dell’Agenzia Entrate‑Riscossione: verificare la legittimità degli atti impositivi alla base del debito; se sono pendenti ricorsi o sospensive, il debito non è esigibile e la segnalazione non deve essere considerata.
- Segnalazione interna: un DSCR inferiore a 1 può dipendere da errori nel budget o da componenti straordinarie; è possibile ricalcolare l’indicatore escludendo componenti non ricorrenti o definire indici alternativi conformemente al comma 2 dell’art. 13 CCII, che consente di considerare indici coerenti con le specificità dell’impresa .
3.2 Impegnarsi nella composizione negoziata
La composizione negoziata richiede la collaborazione dei creditori, che devono partecipare in buona fede. L’impresa deve:
- Redigere il piano di risanamento con l’assistenza di professionisti: analisi delle cause della crisi, misure operative (riduzione costi, cessione di asset), stima dei flussi di cassa e DSCR.
- Richiedere misure protettive al tribunale per sospendere azioni esecutive (es. pignoramenti). La sospensione può durare fino a 4 mesi prorogabili e impedisce l’iscrizione di ipoteche o fermi amministrativi.
- Negoziare con i creditori: proporre dilazioni, riduzioni, conversione dei crediti in capitale; convincere i creditori privilegiati che la continuità d’impresa garantisce un miglior soddisfacimento.
- Richiedere nuova finanza: l’esperto può attestare la prededucibilità dei finanziamenti ponte; gli istituti di credito possono erogare nuova liquidità se ritengono il piano credibile.
- Ottenere la relazione finale dell’esperto: se l’esperto conclude che il risanamento è fattibile, l’imprenditore potrà chiudere la procedura; in caso contrario, potrà accedere al concordato semplificato.
3.3 Contestare provvedimenti cautelari e fiscali
Quando la crisi sfocia in procedimenti cautelari o fiscali, la difesa può far leva sui seguenti argomenti:
- Carenza del periculum in mora: grazie alla composizione negoziata e all’avvio di trattative serie (Cass. 30109/2025) .
- Interesse dei creditori alla continuità: nei concordati in continuità e negli accordi di ristrutturazione, dimostrare che la prosecuzione dell’attività offre un soddisfacimento superiore alla liquidazione .
- Proporzionalità delle misure: contestare sequestri e ipoteche quando pregiudicano la capacità dell’impresa di proseguire; chiedere al giudice la sostituzione con misure meno invasive.
- Nullità o illegittimità degli atti impositivi: in caso di cartelle o accertamenti, proporre ricorso alla Commissione Tributaria o al Giudice tributario, contestando vizi di notifica, decadenza o mancanza di motivazione. È possibile chiedere la sospensione dell’esecutività.
3.4 Piani di rientro e ristrutturazione del debito
Se l’impresa non intende accedere a procedure concorsuali, può negoziare direttamente con i creditori:
- Rinegoziazione dei contratti bancari: allungamento dei piani di ammortamento, riduzione dei tassi, conversione di debiti a breve in medio‑lungo termine.
- Accordi stragiudiziali con fornitori e dipendenti: dilazione dei pagamenti, compensazione con forniture future, accordi di solidarietà.
- Piani di risanamento attestati (art. 63 CCII): l’attestatore indipendente certifica la veridicità dei dati e la fattibilità del piano; il piano non richiede l’omologazione ma tutela i creditori che aderiscono.
3.5 Soluzioni per i debiti fiscali e contributivi
- Rateazione ordinaria: fino a 72 rate mensili (piano ordinario) o 120 rate (piano straordinario) con prova della temporanea difficoltà finanziaria.
- Rottamazioni e definizioni agevolate: la rottamazione‑quater ha consentito il pagamento di cartelle fino al 30 giugno 2022 senza sanzioni né interessi; successive definizioni hanno esteso l’agevolazione a carichi 2023‑2024. Nel 2025 il legislatore ha introdotto la “mini definizione” per debiti sotto 1.000 euro e la definizione delle liti tributarie pendenti.
- Transazioni fiscali nei concordati: il CCII consente di falcidiare il debito erariale, purché l’amministrazione finanziaria sia adeguatamente soddisfatta; in caso di dissenso, il giudice può applicare il cram‑down fiscale (art. 88 CCII), imponendo l’omologazione se il voto negativo è irragionevole.
3.6 Gestione della responsabilità degli amministratori
Gli amministratori rispondono verso i creditori se non adottano tempestivamente misure per rilevare la crisi. La giurisprudenza prevede la revoca degli amministratori inadempienti e la loro responsabilità per mala gestio . Per limitare la responsabilità è consigliabile:
- Redigere verbali del consiglio di amministrazione in cui si evidenziano le misure adottate;
- Documentare le attività di monitoraggio (relazioni DSCR, check list, bilanci infrannuali);
- Coinvolgere tempestivamente professionisti esterni.
4 – Strumenti alternativi e agevolazioni
4.1 Definizioni agevolate e rottamazioni
Il legislatore fiscale ha previsto ciclicamente rottamazioni (2016, 2018, 2023) che consentono di estinguere i carichi iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e gli interessi legali. Le recenti misure includono:
- Rottamazione‑quater (art. 1, commi 231‑252 L. 197/2022): applicabile ai carichi affidati alla riscossione fino al 30 giugno 2022; prevede il pagamento in 18 rate in 5 anni. È compatibile con le procedure di crisi; l’adesione sospende l’esecutività delle cartelle.
- Definizione delle liti pendenti: consente di definire i giudizi tributari pendenti pagando una percentuale dell’imposta a seconda del grado di giudizio.
- Definizione agevolata delle sanzioni: in vigore dal 2023; riduce le sanzioni amministrative per violazioni formali.
Tali strumenti sono utili per le imprese che, pur non essendo in stato di crisi conclamato, vogliono ridurre l’esposizione verso l’Erario e migliorare il DSCR.
4.2 Piano del consumatore e procedure di sovraindebitamento
Il piano del consumatore è destinato a persone fisiche non professioniste con debiti di natura prevalentemente personale. Il piano consente la falcidia anche dei debiti fiscali (entro i limiti previsti) e non richiede il voto dei creditori; è omologato dal tribunale su relazione dell’OCC. La Cassazione 9549/2025 ha interpretato la moratoria come termine iniziale: i pagamenti dei creditori privilegiati possono essere dilazionati e devono iniziare entro un anno (o due) dall’omologazione .
Altre procedure per il sovraindebitato sono l’accordo di composizione (richiede il voto dei creditori) e la liquidazione controllata del patrimonio, che permette l’esdebitazione a fine procedura.
4.3 Concordato semplificato e liquidazione giudiziale
Quando la composizione negoziata non va a buon fine e non vi sono i presupposti per un concordato preventivo, il CCII prevede il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25‑sexies). La proposta può essere presentata dal debitore al tribunale con l’assistenza dell’esperto; prevede una liquidazione rapida con ridotte formalità e consente l’esdebitazione dell’imprenditore. In caso di insolvenza irreversibile, resta la liquidazione giudiziale (art. 121 CCII), equivalente al fallimento, con spossessamento dell’imprenditore.
5 – Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare i segnali: il mancato pagamento di stipendi o fornitori oltre le soglie del CCII deve essere un campanello d’allarme immediato. Ignorare questi indici espone a responsabilità amministrativa e penale.
- Non monitorare il DSCR: molte imprese non redigono un budget di tesoreria o un rendiconto finanziario prospettico. Senza questi strumenti non è possibile calcolare il DSCR e predisporre misure correttive.
- Sottovalutare le segnalazioni dei creditori pubblici: le comunicazioni di INPS, INAIL e Agenzia Entrate non sono semplici solleciti ma veri inviti ad attivarsi. Non rispondere può portare a ipoteche, fermi amministrativi e pignoramenti .
- Mancata collaborazione con l’esperto: nella composizione negoziata l’imprenditore deve cooperare e fornire dati veritieri. Omettere informazioni o ostacolare l’esperto può determinare la chiusura della procedura e la perdita dei benefici.
- Confondere società di comodo e crisi: una società in crisi ma ancora operativa non è automaticamente una società di comodo. La Cassazione 28313/2025 ha chiarito che la disapplicazione delle norme sulle società non operative si basa sullo stato di crisi e sull’avvio di una procedura concorsuale .
- Ritardare l’assistenza legale: rivolgersi tempestivamente a professionisti consente di negoziare con i creditori e scegliere lo strumento più adatto (composizione negoziata, concordato, sovraindebitamento, rottamazione). Lo Studio Monardo offre consulenza integrata per evitare errori procedurali.
6 – Domande frequenti (FAQ)
1. Cos’è la crisi d’impresa secondo il CCII?
È lo stato di difficoltà economico‑finanziaria che rende probabile l’insolvenza e si manifesta nell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni .
2. Quali sono i segnali qualitativi della crisi?
Sono indicati dall’art. 3 comma 4 CCII e comprendono: (a) debiti per retribuzioni scaduti da oltre 30 giorni superiori alla metà del complessivo mensile; (b) debiti verso fornitori scaduti da oltre 90 giorni superiori ai debiti non scaduti; (c) esposizioni verso banche scadute da oltre 60 giorni o che superano gli affidamenti del 5 % del totale; (d) debiti segnalati dai creditori pubblici .
3. Quando scatta l’obbligo di segnalazione da parte dei sindaci?
I sindaci devono segnalare agli amministratori l’esistenza di indizi di crisi non appena li rilevano. Se gli amministratori non adottano misure entro 60 giorni, devono informare l’OCC .
4. Che cos’è il DSCR e perché è importante?
Il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) è il rapporto tra il flusso di cassa operativo e le rate di debito da rimborsare. Valuta la capacità dell’impresa di generare cassa sufficiente per onorare i debiti . Un DSCR inferiore a 1 è una ragionevole presunzione di crisi .
5. Come si calcola il DSCR?
La formula operativa è: flusso di cassa operativo netto/ rate del debito. La versione normativa utilizza (EBITDA – variazione del capitale circolante – Capex ± altre voci)/ debito da rimborsare nei 12 mesi . Il calcolo deve essere prospettico e basarsi su un budget di tesoreria.
6. Quali sono le soglie di allerta per il DSCR?
Un DSCR < 1 costituisce presunzione di crisi; valori fra 1 e 1,2 indicano area di attenzione; valori superiori a 1,2 indicano buona sostenibilità .
7. Cosa succede se ricevo una segnalazione dai creditori pubblici?
Deve essere valutato se i debiti superano le soglie dell’art. 25‑novies; in tal caso è consigliabile presentare domanda di composizione negoziata per evitare azioni esecutive .
8. La composizione negoziata è obbligatoria?
No, è una procedura volontaria; tuttavia, rappresenta uno strumento efficace per negoziare con i creditori e sospendere le azioni esecutive. L’esperto nominato aiuta a elaborare il piano e a verificare la percorribilità del risanamento .
9. La composizione negoziata può evitare il sequestro preventivo?
Sì. La Cassazione penale n. 30109/2025 ha affermato che l’attivazione della composizione negoziata con un piano serio può escludere il periculum in mora e impedire la conferma del sequestro .
10. Cosa succede se gli amministratori non adottano adeguati assetti?
Sono responsabili per mala gestio e possono essere revocati; la loro omissione può giustificare la nomina di un amministratore giudiziario . Possono anche rispondere ai sensi dell’art. 2476 c.c. e dell’art. 2394 c.c.
11. Quali sono le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi di segnalazione?
La legge non prevede sanzioni pecuniarie ma la perdita dell’esimente da responsabilità per sindaci e revisori che omettono la segnalazione tempestiva. Inoltre l’imprenditore che non attiva gli strumenti di crisi può subire azioni di responsabilità da parte dei creditori.
12. Posso definire i debiti fiscali con una rottamazione se ho avviato la composizione negoziata?
Sì. Le rottamazioni e definizioni agevolate sono compatibili con la composizione negoziata; l’importante è inserire i pagamenti dovuti nel piano di risanamento e rispettare le scadenze previste dalla definizione.
13. Il piano del consumatore può includere debiti fiscali?
Sì, il piano del consumatore può comprendere debiti tributari e contributivi; la falcidia è consentita entro i limiti previsti dall’art. 7 comma 1 bis della L. 3/2012 e dall’art. 67 CCII. I creditori fiscali non votano ma possono proporre osservazioni.
14. Cosa prevede l’art. 25‑octies dopo il correttivo ter?
Impone ai revisori di indicare tempestivamente gli indizi di crisi, anche pre‑crisi; l’adeguato assetto deve captare segnali di probabilità di crisi . Le linee guida ASSIREVI definiscono procedure di verifica e tempistiche.
15. Quando la società in crisi è considerata di comodo?
La Cassazione ha precisato che una società che attraversa una crisi ma continua l’attività non è automaticamente una società di comodo; la disapplicazione della disciplina sulle società non operative si fonda sull’esistenza di una crisi e sull’avvio di una procedura concorsuale .
16. È possibile accedere a più strumenti (es. composizione negoziata e accordo di ristrutturazione)?
Sì. L’imprenditore può iniziare con la composizione negoziata e, se non raggiunge un accordo, accedere a strumenti successivi: concordato semplificato, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione o liquidazione giudiziale.
17. Quali sono i costi della composizione negoziata?
Sono previsti compensi per l’esperto (determinati dal D.M. 2023) a carico dell’imprenditore; i professionisti che assistono il debitore possono percepire onorari concordati. Tuttavia, i costi sono inferiori a quelli di un concordato e rappresentano un investimento per evitare la liquidazione.
18. La pandemia e il conflitto internazionale costituiscono cause di esonero?
Gli eventi esterni (pandemia, guerra, crisi energetica) possono aver causato squilibri temporanei; tuttavia non esonerano l’imprenditore dagli obblighi di monitoraggio. In sede di composizione negoziata, tali eventi possono essere valutati per giustificare la proposta di dilazioni o riduzioni.
19. La DSCR è l’unico indice da monitorare?
No. L’art. 13 consente di considerare indici alternativi elaborati dal CNDCEC e adeguati alle specificità dell’impresa . È consigliabile monitorare anche current ratio, indice di indebitamento e margine operativo.
20. Quanto tempo dura la composizione negoziata?
In media 180 giorni, ma la durata può variare in base alla complessità della trattativa e all’ottenimento delle misure protettive. Il correttivo ter mira a semplificare e velocizzare la procedura.
7 – Simulazioni pratiche
7.1 Calcolo del DSCR e valutazione dei segnali
Esempio 1 – Impresa industriale con tensione finanziaria
- EBITDA annuale: 250.000 €;
- Variazioni del capitale circolante: –40.000 €;
- Investimenti (Capex): –50.000 €;
- Flusso di cassa operativo (EBITDA – variazioni – Capex): 160.000 €;
- Debito finanziario da rimborsare nei prossimi 12 mesi: 120.000 €.
DSCR = 160.000 / 120.000 = 1,33.
Il DSCR superiore a 1,2 indica un margine di sicurezza; tuttavia l’azienda deve monitorare le esposizioni bancarie e assicurarsi che gli affidamenti non superino il 5 % del totale .
Esempio 2 – Impresa in crisi di liquidità
- EBITDA: 100.000 €;
- Variazioni del capitale circolante: –20.000 €;
- Investimenti: –30.000 €;
- Flusso di cassa operativo: 50.000 €;
- Rate del debito per i prossimi 12 mesi: 60.000 €.
DSCR = 50.000 / 60.000 = 0,83.
Un DSCR inferiore a 1 segnala una crisi prospettica: l’impresa non genera cassa sufficiente per coprire le rate. In questo caso l’organo di controllo deve segnalare il rischio agli amministratori e proporre l’attivazione della composizione negoziata o la ristrutturazione del debito .
7.2 Simulazione di segnalazione del creditore pubblico
Un’azienda presenta i seguenti debiti:
- Debiti tributari scaduti da oltre 90 giorni: 250.000 €;
- Debiti previdenziali (INPS) non versati per 3 mensilità: 9.500 €;
- Premi INAIL non pagati da 120 giorni: 6.000 €.
Secondo l’art. 25‑novies, l’Agenzia Entrate‑Riscossione deve inviare un avviso alle imprese individuali con debiti superiori a 100 mila €, alle società di persone con debiti superiori a 200 mila € e alle società di capitali con debiti superiori a 500 mila € . Nel nostro esempio l’impresa ha debiti superiori alle soglie. Dopo l’avviso, ha 90 giorni per attivarsi: può presentare domanda di composizione negoziata o richiedere un accordo con la riscossione. Se non lo fa, gli enti possono procedere al pignoramento dei conti o all’ipoteca.
7.3 Caso di società di comodo in crisi
Una società immobiliare ha registrato ricavi molto bassi nel triennio 2020‑2022 a causa della pandemia. L’Agenzia Entrate la considera società di comodo e ne disconosce i costi. Nel 2023 la società chiede la disapplicazione sostenendo di essere in crisi e di aver avviato un piano di risanamento in composizione negoziata.
Nel 2025 la Cassazione (ord. 28313/2025) conferma la decisione della Commissione Tributaria che aveva accolto la disapplicazione: la società non va considerata di comodo, poiché la crisi è reale e la procedura concorsuale è stata avviata in un periodo d’imposta successivo ma collegato . La Corte sottolinea che una società in crisi non è per ciò solo inattiva e che l’esclusione deve essere valutata con elasticità. Per l’impresa, la sentenza costituisce un precedente utile da invocare nei ricorsi contro l’applicazione delle norme sulle società non operative.
Conclusione
La disciplina dei segnali qualitativi della crisi d’impresa costituisce un sistema di allerta precoce pensato per preservare la continuità aziendale e tutelare i creditori. L’imprenditore è tenuto a monitorare con cura gli indici di bilancio e i flussi di cassa, adottare adeguati assetti organizzativi e reagire prontamente ai segnali di crisi. Le riforme del CCII e il correttivo ter del 2024 hanno evidenziato il carattere prospettico degli indicatori, sottolineando che l’obiettivo non è punire la difficoltà ma prevenire l’insolvenza .
Le soluzioni legali a disposizione del debitore sono molteplici: dalla composizione negoziata – che la giurisprudenza più recente considera un vero scudo contro i sequestri – ai concordati preventivi, agli accordi di ristrutturazione e alle procedure di sovraindebitamento. La conoscenza dei diritti e l’assistenza di professionisti esperti permettono di trasformare una crisi in un’occasione di risanamento. Ignorare i segnali o agire con ritardo, al contrario, espone a responsabilità personali, revoca degli amministratori e perdita degli asset.
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