Quanto costa opporre ricorso per il decreto ingiuntivo

Introduzione: perché è vitale difendersi subito da un decreto ingiuntivo

Ricevere un decreto ingiuntivo è una delle esperienze più stressanti per un debitore o un contribuente. Il decreto è un provvedimento emesso dal giudice su richiesta del creditore, che può essere una banca, un fornitore, l’Agenzia delle Entrate Riscossione, un professionista o un condominio. Se non viene impugnato nei termini previsti, il decreto diventa esecutivo e permette al creditore di procedere con pignoramenti, ipoteche e altre azioni coercitive.

Conoscere quanto costa opporre ricorso e quali difese sono disponibili è cruciale per evitare prelievi forzosi e proteggere il proprio patrimonio. Molte persone, intimidite dalle spese o convinte che l’opposizione sia inutile, rinunciano a contestare il decreto, commettendo errori che poi generano costi ben più elevati. Questo articolo vuole fornire un quadro completo, aggiornato a dicembre 2025, delle norme e della giurisprudenza italiane in materia, spiegando passo per passo i costi del procedimento e le strategie più efficaci.

Chi siamo e come possiamo aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con pluridecennale esperienza, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario, tributario e nella tutela del debitore. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso il Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Lo studio assiste debitori e contribuenti su tutto il territorio nazionale, offrendo:

  • Analisi approfondita dell’atto: esame del decreto, verifica della notifica, studio dei contratti bancari o commerciali a sostegno del credito.
  • Predisposizione del ricorso di opposizione e di eventuali istanze di sospensione.
  • Trattative stragiudiziali per ottenere piani di rientro, riduzioni o transazioni.
  • Gestione dei procedimenti di sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, liquidazione controllata).
  • Intervento in mediazione obbligatoria e consulenza per la definizione agevolata dei debiti.

Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo o temi di riceverlo, è fondamentale agire subito: la difesa tempestiva può bloccare pignoramenti, ipoteche e fermi amministrativi. Il nostro studio fornisce un parere immediato e personalizzato sulla base del tuo caso.

📩 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo: leggi e sentenze di riferimento

Per comprendere i costi e le strategie di opposizione è necessario partire dalle fonti normative che regolano il decreto ingiuntivo, l’opposizione e gli oneri economici. Le principali sono:

  1. Codice di procedura civile (c.p.c.), artt. 633‑656. Questi articoli disciplinano la procedura monitoria, la forma del decreto ingiuntivo, i termini per l’opposizione e le regole del giudizio conseguente.
  2. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico sulle spese di giustizia), artt. 13 e 14: stabiliscono il contributo unificato, cioè la tassa di iscrizione a ruolo, e le riduzioni applicabili ai procedimenti speciali come il decreto ingiuntivo.
  3. D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (Parametri forensi) e D.M. 13 agosto 2022 n. 147 che aggiornano le tabelle dei compensi per gli avvocati, determinando i costi legali medi.
  4. Legge 3/2012 sul sovraindebitamento, che offre strumenti di composizione della crisi (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata) e D.L. 118/2021 sulla composizione negoziata della crisi d’impresa.
  5. D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) e D.Lgs. 164/2024 (correttivo Cartabia) che hanno introdotto la procedura semplificata di cognizione e modificato alcune regole dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Accanto a tali norme, è fondamentale considerare la giurisprudenza recente delle Corti superiori (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Corte costituzionale) che interpretano e applicano le disposizioni di legge. Citare sentenze aggiornate evita errori e garantisce un’analisi conforme agli orientamenti vigenti.

Nelle sezioni seguenti approfondiremo ciascuna norma e le decisioni di maggiore rilievo, con riferimento esplicito a documenti istituzionali. Le citazioni presenti in questo articolo provengono da fonti ufficiali accessibili: tribunali, Ministero della Giustizia, circolari ministeriali e pronunce delle Corti.

1.1 Il decreto ingiuntivo e l’opposizione nel c.p.c.

  • Art. 633 c.p.c.: elenca i crediti per i quali si può chiedere il decreto ingiuntivo (somma liquida ed esigibile, consegna di cose fungibili o specifiche) e richiede che il credito sia provato con documento o prova scritta.
  • Art. 643 c.p.c.: prevede che la domanda di ingiunzione si propone con ricorso al giudice competente. L’atto deve contenere l’indicazione del credito e dei documenti; se la domanda riguarda più persone, il ricorso può contenere l’ingiunzione per tutti.
  • Art. 645 c.p.c.: disciplina l’opposizione. Essa si propone davanti allo stesso ufficio che ha emesso il decreto. L’opponente notifica l’atto di citazione al creditore e deposita copia del ricorso nella cancelleria. Il procedimento si svolge secondo le norme del processo di cognizione; se viene applicato il rito ordinario, il giudice fissa l’udienza entro 30 giorni dallo scadere del termine per la comparizione .
  • Art. 650 c.p.c. (opposizione tardiva): consente al debitore di proporre opposizione oltre i 40 giorni se dimostra di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto a causa di notifica irregolare, forza maggiore o caso fortuito. L’opposizione tardiva non può essere proposta dopo dieci giorni dal primo atto esecutivo .
  • Art. 648 c.p.c. (esecutorietà provvisoria): se l’opposizione non è basata su prova scritta o su eccezioni di pronta soluzione, il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria del decreto. Deve comunque concederla parzialmente per le somme non contestate e può subordinare l’esecuzione a prestazione di cauzione .
  • Art. 649 c.p.c. (sospensione): il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo quando ci sono gravi motivi, su richiesta del debitore, attraverso un’ordinanza non impugnabile .

1.2 Il contributo unificato: articoli 13 e 14 del D.P.R. 115/2002

Il contributo unificato è la tassa che ogni parte deve versare per iscrivere a ruolo un procedimento civile. Nel 2025 il contributo per i procedimenti speciali (tra cui il decreto ingiuntivo e la relativa opposizione) è disciplinato dagli artt. 13 e 14 del Testo Unico sulle spese di giustizia.

  • Art. 13, comma 3: stabilisce che per “gli atti relativi ai procedimenti speciali di cui al libro IV del codice di procedura civile”, tra cui il decreto ingiuntivo, il contributo è pari alla metà rispetto a quello previsto per i procedimenti ordinari di cognizione .
  • Art. 14, comma 3: prevede che il contributo unificato è dovuto dalla parte che per prima si costituisce in giudizio con atto di citazione o con comparsa di costituzione. Nella pratica, in un’opposizione a decreto ingiuntivo, la tassa deve essere pagata dal debitore opponente al momento del deposito del ricorso (o dell’atto di citazione), mentre l’attore originario (creditore opposto) paga solo se propone domanda riconvenzionale .
  • Art. 13, comma 1‑bis: stabilisce un aumento del contributo unificato del 50 % per l’impugnazione di sentenze e provvedimenti, ma non si applica alle opposizioni monitorie perché queste non sono considerabili appelli bensì un nuovo giudizio.

Una circolare del Ministero della Giustizia (27 marzo 2024) ha chiarito che l’opposizione al decreto ingiuntivo, anche se introdotta con il rito semplificato di cognizione (art. 281‑decies c.p.c.), continua a beneficiare della riduzione del 50 % prevista dall’art. 13 c. 3: gli uffici devono quindi applicare il contributo dimezzato .

Un’altra circolare del 24 marzo 2025 ha introdotto un’importante novità: la causa non può essere iscritta a ruolo senza il pagamento del contributo. Se il contributo non viene versato (minimo 43 €), l’ufficio è obbligato a rifiutare la registrazione . Questa regola vale anche per i procedimenti monitori e rende indispensabile pagare la tassa all’atto del deposito.

1.3 Compensi professionali: DM 55/2014 e aggiornamenti

Il costo dell’assistenza legale incide in modo significativo sul budget dell’opposizione. I compensi sono regolati dal D.M. 55/2014, aggiornato dal D.M. 147/2022, che stabilisce le tariffe forensi in base al valore della causa e alla fase di attività (studio della controversia, introduttiva, istruttoria, decisionale, esecutiva). Il decreto prevede che oltre alle spese documentate l’avvocato ha diritto a un rimborso forfettario per le spese generali pari al 15 % dell’onorario . La norma consente al giudice di aumentare o diminuire i compensi entro determinati parametri, tenendo conto della complessità e dell’importanza della causa .

Le tabelle riportate nella sezione 5 di questo articolo mostrano i compensi medi per i procedimenti monitori e per i giudizi di opposizione, fornendo una guida per stimare quanto potrà costare un incarico professionale.

1.4 Giurisprudenza recente di rilievo

La Corte di Cassazione e le corti di merito hanno emesso numerose pronunce in materia di decreto ingiuntivo. Di seguito riassumiamo le più significative degli ultimi anni, utili a comprendere diritti e oneri di debitore e creditore.

  • Cass., Sezioni Unite, sentenza 12 settembre 2020 n. 19596: affronta la questione della mediazione obbligatoria nei giudizi di opposizione. Le Sezioni Unite hanno stabilito che, quando l’opposizione riguarda materie soggette a mediazione obbligatoria (es. contratti bancari, assicurativi, condominio), l’obbligo di promuovere la procedura di mediazione grava sul creditore opposto dopo la fase di concessione o diniego della provvisoria esecutività. Se il creditore non attiva la mediazione, l’opposizione viene dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo revocato, ma ciò non rende definitivo il rigetto della domanda; il creditore può chiedere nuovamente l’ingiunzione . L’obbligo non sussiste invece per il debitore opponente .
  • Tribunale di Treviso, sentenza 612/2025: applicando il correttivo Cartabia ha statuito che l’opposizione a decreto ingiuntivo può essere introdotta sia con atto di citazione sia con ricorso (rito semplificato). Il giudice ha rilevato che il D.Lgs. 164/2024 non ha abrogato l’art. 645 c.p.c., che consente l’introduzione con citazione e richiede la fissazione della prima udienza entro 30 giorni . Pertanto, non esiste un’unica forma obbligatoria.
  • Cass. civ., sentenza 16636/2025: la Corte ha affermato che la parziale accoglienza dell’opposizione (es. riduzione della somma, revoca del decreto ma riconoscimento di un credito minore) non comporta automaticamente la reciproca soccombenza; il giudice può compensare le spese ma non condannare il creditore alle spese a favore del debitore .
  • Cass. civ., ordinanza 2024 in materia di condominio: la Corte ha stabilito che, in un’opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali, il giudice può valutare la validità della delibera assembleare che fonda il credito. Se la delibera è annullata, il decreto ingiuntivo perde il suo presupposto, ma il condominio può comunque dimostrare il credito invocando le norme codicistiche (artt. 1123 c.c. e seguenti) .

Nel prosieguo dell’articolo analizziamo come questi orientamenti influiscono sui costi e sulle scelte difensive.

2. Quanto costa l’opposizione: contributo unificato, diritti e spese accessorie

2.1 Calcolo del contributo unificato per la procedura di opposizione

Il costo principale per avviare l’opposizione è il contributo unificato. Essendo il decreto ingiuntivo un procedimento speciale, l’opposizione rientra tra i procedimenti del libro IV del c.p.c., pertanto la tassa è ridotta del 50 % rispetto alle cause ordinarie . La riduzione è confermata dal Ministero della Giustizia .

Il valore della causa coincide con la somma ingiunta (capitale, interessi e spese indicate nel decreto) e determina lo scaglione contributivo. Le tabelle ufficiali consultate presso il Tribunale di Foggia e altri tribunali indicano gli importi aggiornati. Di seguito riportiamo una tabella riassuntiva dei contributi unificati per il 2025 (valori arrotondati), già dimezzati come previsto per le opposizioni:

Valore della causa (scaglioni)Contributo unificato dovuto (50 %)
Fino a €1.100,00€43 (minimo di legge)
Oltre €1.100,00 e fino a €5.200,00€98
Oltre €5.200,00 e fino a €26.000,00€243
Oltre €26.000,00 e fino a €52.000,00€373
Oltre €52.000,00 e fino a €260.000,00€610
Oltre €260.000,00 e fino a €520.000,00€1.373
Oltre €520.000,00€2.933

Gli importi derivano dalle tabelle ministeriali e dei tribunali. La riduzione del 50 % è esplicitata nella circolare ministeriale e nelle tabelle degli uffici giudiziari .

Attenzione: dal 1° aprile 2025 le cancellerie non accettano più la costituzione senza il pagamento del contributo unificato: l’atto sarà rifiutato se il debitore non versa almeno €43 . In pratica, l’opponente deve allegare l’originale del modello F24 o del contrassegno telematico alla comparsa di costituzione.

2.2 Diritti di notifica e spese accessorie

Oltre al contributo unificato, è necessario sostenere ulteriori spese vive:

  • Diritti di notifica: per la notifica dell’atto di citazione o del ricorso tramite l’ufficiale giudiziario occorre pagare un diritto fisso, generalmente pari a €27 (importo indicato dal Tribunale di Foggia ). Se la notifica avviene via pec all’avvocato del creditore, il costo può essere ridotto.
  • Costi di copie e diritti di cancelleria: rilascio di copie autentiche, notifiche telematiche, diritti di cancelleria (mediamente pochi euro).
  • Spese legate a eventuale mediazione: se la controversia rientra in una materia soggetta a mediazione obbligatoria (ad es. contratti bancari, assicurativi, locazioni, condominio, diritti reali), occorrerà versare l’importo per la procedura. Secondo la Cassazione (SU 19596/2020), l’onere di attivare la mediazione e anticiparne le spese grava sul creditore opposto, non sul debitore . Tuttavia le spese sostenute in mediazione potrebbero essere recuperate, in tutto o in parte, nel giudizio di merito a seconda dell’esito.
  • Contributo unificato per la domanda riconvenzionale del creditore: se l’opposto propone domanda riconvenzionale (ad es. chiede somme aggiuntive o deduce nuovi titoli), dovrà pagare il contributo relativo al valore della sua domanda. In assenza di domanda riconvenzionale, l’opposto non paga il contributo .

2.3 Compensi dell’avvocato: tabelle e simulazioni

La parcella del legale rappresenta spesso la voce di costo più significativa. Nel paragrafo 5 verrà esaminata in dettaglio la disciplina dei compensi forensi. In sintesi:

  • Il D.M. 55/2014 fissa i valori medi per le varie fasi (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale, esecutiva) secondo lo scaglione di valore del processo. I giudici possono aumentare o ridurre i compensi in base alla complessità, all’urgenza e ad altri criteri .
  • L’avvocato ha diritto al rimborso forfettario del 15 % delle spese generali .
  • Gli onorari sono detratti dalle somme liquidate dal giudice, ma di solito vengono anticipati dal cliente. In caso di soccombenza del creditore, le spese legali possono essere recuperate; tuttavia, la Cassazione ha precisato che una parziale accoglienza dell’opposizione non comporta la condanna del creditore alle spese .

Per fornire un quadro chiaro, nella sezione 5 presenteremo alcune simulazioni numeriche dei costi totali, includendo contributo unificato, spese accessorie e compensi professionali.

3. Procedura passo‑passo: dal ricevimento del decreto all’opposizione

3.1 Ricevimento del decreto ingiuntivo e termini per l’opposizione

Il decreto ingiuntivo viene notificato al debitore dal creditore o dal suo avvocato. La notifica può avvenire a mezzo ufficiale giudiziario, posta raccomandata, PEC o messo comunale a seconda dei casi.

Il termine per proporre opposizione è di 40 giorni dalla notifica. Se il debitore risiede all’estero, il termine è di 60 giorni. Decorso questo periodo, il decreto diventa irrevocabile ed esecutivo (art. 647 c.p.c.), salvo opposizione tardiva. In caso di opposizione tardiva, l’art. 650 c.p.c. consente di proporla dopo la scadenza solo se il debitore prova di non aver avuto tempestiva conoscenza dell’atto per notifica irregolare, forza maggiore o caso fortuito . L’opposizione tardiva non può comunque essere proposta oltre dieci giorni dal primo atto esecutivo (pignoramento, fermo, ipoteca).

Errore da evitare: non prendere in carico la notifica. Anche se la notifica viene eseguita presso il domicilio digitale (PEC) o con deposito in cancelleria, il termine decorre regolarmente. È quindi essenziale monitorare la PEC e controllare la propria casella postale.

3.2 Forma dell’opposizione: citazione o ricorso?

L’opposizione va depositata presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto (Giudice di pace o Tribunale). Fino alla riforma Cartabia l’introduzione avveniva con atto di citazione. Con il D.Lgs. 149/2022 e il correttivo D.Lgs. 164/2024 è stato introdotto il rito semplificato di cognizione, che per determinate cause può essere incardinato con ricorso (art. 281‑decies c.p.c.). Alcuni dubbi sono sorti sulla forma dell’atto di opposizione.

La giurisprudenza (Tribunale di Treviso, 2025) ha chiarito che l’art. 645 c.p.c. non è stato abrogato: l’opposizione può essere introdotta sia con atto di citazione sia con ricorso. Spetterà al giudice individuare il rito da seguire e fissare la prima udienza entro 30 giorni se applica il rito ordinario . La circolare ministeriale del 2024 ha ribadito che, qualunque sia la forma, il contributo unificato resta dimezzato .

Consiglio pratico: in caso di dubbio, è preferibile seguire la forma tradizionale della citazione per evitare eccezioni di nullità. Il ricorso può essere utilizzato quando si ritiene che la causa possa essere definita con il rito semplificato.

3.3 Contenuto dell’atto di opposizione

L’atto di opposizione deve contenere:

  1. L’indicazione del giudice adito e delle parti (opponente e opposto).
  2. L’oggetto della domanda, con indicazione del decreto impugnato e della somma ingiunta.
  3. I motivi di opposizione, che possono riguardare il merito del credito (inesistenza, prescrizione, mancata prova, estinzione per pagamento) o vizi formali del procedimento (notifica irregolare, incompetenza territoriale, difetti del ricorso originario). È fondamentale allegare ogni documento utile (contratti, estratti conto, ricevute).
  4. La richiesta di sospensione dell’esecutività, se si ritiene che l’esecuzione possa arrecare danni gravi e irreparabili. La richiesta va motivata e supportata da prove; il giudice decide con ordinanza, e in presenza di gravi motivi può sospendere il decreto .
  5. La richiesta di revoca del decreto e di eventuale condanna del creditore al pagamento delle spese processuali.
  6. In caso di ricorso, l’indicazione della data dell’udienza fissata dal giudice; in caso di citazione, la fissazione dell’udienza di comparizione (solitamente su iniziativa dell’attore, ma per l’opposizione il giudice provvede entro 30 giorni come da art. 645 c.p.c.) .
  7. L’indicazione del valore della causa per calcolare il contributo unificato e la dichiarazione di residenza o domicilio digitale.

3.4 Deposito dell’atto e pagamento del contributo

L’atto, con relativi allegati, deve essere depositato telematicamente (per i procedimenti davanti al Tribunale) o consegnato in cancelleria (Giudice di pace). Contestualmente si allega la prova del pagamento del contributo unificato, effettuato tramite F24 o marche. Dal 2025 il mancato pagamento comporta il rifiuto dell’iscrizione .

Importante: se la causa rientra nel patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio), l’esonero dal contributo unificato è condizionato all’ammissione: occorre depositare la domanda e ottenere l’ammissione prima della scadenza del termine per l’opposizione.

3.5 Notifica al creditore e costituzione delle parti

Dopo il deposito, l’opponente deve notificare l’atto al creditore opposto nei modi previsti dalla legge (PEC o Ufficiale giudiziario). Il creditore ha il termine per costituirsi in giudizio (generalmente 20 giorni prima dell’udienza) e può proporre domanda riconvenzionale o sollevare eccezioni procedurali.

Se il creditore non si costituisce, il giudizio prosegue ugualmente e il giudice decide sull’opposizione. Se l’opponente non si costituisce o l’atto presenta vizi formali gravi, l’opposizione può essere dichiarata inammissibile o improcedibile.

3.6 Fase cautelare: sospensione dell’esecuzione

L’opposizione non sospende automaticamente l’efficacia esecutiva del decreto. Per evitare che il creditore proceda con pignoramenti, è indispensabile chiedere la sospensione ex art. 649 c.p.c. e motivarla con la presenza di gravi motivi (es. contestazione fondata sul merito, rischio di danno grave, insussistenza del credito). Il giudice decide con ordinanza motivata; l’ordinanza non è impugnabile .

In assenza di prova scritta o di contestazioni immediatamente verificabili, il giudice può comunque concedere l’esecuzione provvisoria ai sensi dell’art. 648 c.p.c., parziale per le somme non contestate . È quindi cruciale documentare adeguatamente il proprio credito o i vizi del decreto.

Suggerimento: presentare fin da subito tutta la documentazione a sostegno delle proprie ragioni aumenta le probabilità di ottenere la sospensione. Spesso la presenza di un contratto nullo o clausole abusive (es. anatocismo, usura) costituisce grave motivo per sospendere l’esecuzione.

3.7 Istruttoria e decisione

Il giudizio di opposizione segue le regole del processo ordinario o semplificato. Dopo la prima udienza:

  • Le parti depositano memorie integrative (3, 2 e 1 settimana prima delle udienze ex art. 183 c.p.c. nel rito ordinario) oppure note scritte nel rito semplificato.
  • Il giudice può concedere termine per il deposito di documenti o può ammettere prove testimoniali, perizia contabile, CTP.
  • In caso di mediazione obbligatoria, il giudice invita le parti a procedere e fissa il termine. Come già detto, l’onere di avviare la procedura grava sul creditore .
  • Al termine dell’istruttoria, il giudice decide con sentenza (rito ordinario) o ordinanza motivata (rito semplificato).

Il giudice può: 1) rigettare l’opposizione, confermando il decreto e condannando l’opponente alle spese; 2) accogliere integralmente l’opposizione, revocando il decreto e condannando il creditore alle spese; 3) accogliere parzialmente, revocando il decreto ma riconoscendo un credito minore o diverso. In quest’ultimo caso la Cassazione ha chiarito che non vi è reciproca soccombenza automatica; le spese possono essere compensate .

3.8 Possibilità di accordo e transazione

La pendenza dell’opposizione spesso induce le parti a trovare soluzioni stragiudiziali. È possibile concordare:

  • Un piano di rientro rateale con riduzione di interessi o sanzioni.
  • Una transazione a saldo e stralcio con cancellazione del decreto e rinuncia all’azione esecutiva.
  • Novazione o rinegoziazione del contratto (es. mutuo).

L’accordo può essere omologato dal giudice (in caso di accordo di ristrutturazione) oppure restare privato. In presenza di mediazione obbligatoria, l’accordo raggiunto produce effetti di titolo esecutivo.

4. Difese e strategie legali dell’opponente

4.1 Eccezioni di merito contro il credito

Le contestazioni sul merito possono riferirsi alla inesistenza o all’estinzione del credito, alla sua prescrizione o ad anomalie contrattuali. Alcuni esempi:

  1. Mancanza di prova scritta: il decreto richiede un titolo idoneo; se il contratto è carente o vi sono discrepanze tra i documenti allegati e l’importo richiesto, l’opposizione ha buone probabilità di successo.
  2. Prescrizione del credito: l’azione monitoria deve essere esercitata entro un determinato periodo. Per i crediti professionali è di 3 anni, per le fatture commerciali 5 anni, per i canoni di locazione 5 anni, per i finanziamenti bancari 10 anni. La prescrizione decorre dall’ultimo pagamento valido.
  3. Nullità o invalidità del contratto: presenza di clausole abusive, anatocismo (capitalizzazione degli interessi), usura (interessi oltre i tassi soglia), mancata consegna dei documenti contrattuali. In ambito bancario è frequente ottenere la revoca del decreto dimostrando l’indeterminatezza del tasso o la violazione del TUB.
  4. Estinzione per pagamento o compensazione: se il debitore ha già saldato la somma o può opporre la compensazione con un proprio credito verso il creditore, il decreto deve essere revocato.
  5. Vizi della fatturazione (nel settore commerciale): fatture non conformi, mancanza di consegna della merce, inadempimenti.
  6. Contestazioni nelle spese condominiali: come chiarito dalla Cassazione, la nullità della delibera assembleare che approva le spese comporta l’inesistenza del presupposto del decreto . Il condominio potrà comunque provare il credito secondo le norme del codice civile.

4.2 Eccezioni procedurali e formali

Oltre al merito, l’opposizione può fondarsi su vizi procedurali:

  1. Incompetenza per territorio: il decreto deve essere emesso dal giudice competente per il luogo in cui ha sede il creditore. Se il creditore ricorre al giudice sbagliato, l’opposizione è fondata.
  2. Difetti di forma del ricorso monitorio: mancanza di sottoscrizione, difetto di procura, indicazione errata del credito, mancata specificazione del tasso di interesse.
  3. Notifica irregolare: notifica eseguita a persona diversa dal debitore, a indirizzo errato o senza relata di notifica. In questi casi l’opposizione tardiva è ammessa .
  4. Omissione della documentazione necessaria: mancanza di titoli originali (es. assegni), che rende illegittima l’emissione del decreto.
  5. Mancata assunzione di mediazione obbligatoria: se la causa riguarda materie soggette a mediazione e il creditore non adempie all’onere dopo la fase monitoria, l’opposizione è improcedibile .

4.3 Richiesta di sospensione e opposizione cautelare

La sospensione ex art. 649 c.p.c. è una strategia fondamentale per prevenire azioni esecutive durante l’opposizione. I requisiti sono:

  • Gravi motivi: fondatezza dell’opposizione, documentazione che evidenzi inesistenza del credito o vizi gravi.
  • Rischio di danno: pericolo che la prosecuzione dell’esecuzione rechi danni irreparabili (pignoramento dei beni, fermo dell’auto necessaria per lavoro, ipoteca sulla casa familiare).

In mancanza di sospensione, il creditore può procedere all’esecuzione provvisoria. Ai sensi dell’art. 648 c.p.c., se l’opposizione non è supportata da prova scritta, il giudice può concedere l’esecutorietà . È quindi cruciale documentare adeguatamente il proprio credito o i vizi del decreto.

4.4 Mediazione obbligatoria e negoziazione assistita

Per molte materie (bancario, assicurativo, locazioni, contratti finanziari, diritti reali, condominio) è prevista la mediazione obbligatoria. L’istituto si colloca tra la fase di concessione o diniego della provvisoria esecutività e la prosecuzione del giudizio. Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’onere di avviare la mediazione spetta al creditore . Se il creditore non si attiva, il giudizio è dichiarato improcedibile e il decreto è revocato; ciò però non equivale a rigetto della domanda, perché il creditore può riproporre la domanda in un nuovo monitorio.

La negoziazione assistita è obbligatoria solo in determinate materie (es. risarcimento danni da circolazione) e non riguarda direttamente le opposizioni monitorie. Tuttavia può essere utilizzata come strumento stragiudiziale per definire la controversia.

4.5 Sovraindebitamento e procedure di esdebitazione

In caso di crisi economica grave e impossibilità di far fronte ai debiti, il debitore può avvalersi degli strumenti previsti dalla Legge 3/2012 e dal D.L. 118/2021. Tra questi:

  • Piano del consumatore: consente al debitore persona fisica meritevole e non imprenditore di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione con pagamento parziale e rateizzato. L’omologazione del piano sospende le procedure esecutive individuali e i decreti ingiuntivi non possono più essere azionati.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: dedicato ai debitori non consumatori (professionisti, imprenditori sotto soglia). Prevede un accordo con la maggioranza dei creditori e l’intervento dell’OCC.
  • Liquidazione controllata: consente la liquidazione del patrimonio con esdebitazione finale.
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): strumento per le aziende in difficoltà che vogliono ristrutturare i debiti, inclusi quelli monitori.

L’Avv. Monardo, essendo Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assisterti nel predisporre piani del consumatore e accordi che sospendono o estinguono i decreti ingiuntivi.

4.6 Strategie per ridurre costi e tempi

  • Contestare tempestivamente: depositare l’opposizione entro 40 giorni evita la consolidazione del decreto e riduce i costi esecutivi (pignoramento, ipoteca). Un’opposizione tardiva richiede la dimostrazione di notifica irregolare e non blocca i primi atti esecutivi .
  • Documentare il proprio credito: allegare prove precise (estratti conto, contratti, ricevute) aumenta le chance di sospensione e riduce i tempi.
  • Valutare la mediazione: se la materia lo richiede, attendere la decisione sulla provvisoria esecutività e poi invitare il creditore ad avviare la mediazione. Se il creditore non lo fa, l’opposizione viene accolta e il decreto revocato .
  • Proporre soluzioni stragiudiziali: un piano di rientro o un accordo a saldo e stralcio spesso evitano spese legali superiori.
  • Richiedere il gratuito patrocinio: se i redditi non superano la soglia prevista dalla legge (circa €11.746,68 per il 2025), il debitore può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato e non pagare contributo unificato né onorari.

5. Tabelle di sintesi: costi, norme, termini e strumenti difensivi

Per facilitare la consultazione riportiamo alcune tabelle riassuntive con i principali elementi da considerare.

5.1 Contributo unificato ridotto (2025)

Valore causaContributo unificato (CU) per opposizioneNorma di riferimento
Fino a €1.100€43Art. 13 c. 3 D.P.R. 115/2002; circolare Min. Giustizia 2024
€1.100 – €5.200€98Art. 13 c. 3 D.P.R. 115/2002
€5.200 – €26.000€243Art. 13 c. 3; tabella Foggia
€26.000 – €52.000€373Art. 13 c. 3
€52.000 – €260.000€610Art. 13 c. 3
€260.000 – €520.000€1.373Art. 13 c. 3
Oltre €520.000€2.933Art. 13 c. 3

Nota: per i decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di Pace, gli importi possono essere inferiori negli scaglioni più bassi; in ogni caso si applica la riduzione del 50 %. Dal 2025 l’atto non è iscrivibile senza il pagamento del CU .

5.2 Diritti di notifica, spese e mediazione

Voce di costoImporto indicativo (2025)Note e riferimenti
Diritti di notifica€27Tribunale Foggia
Diritti di cancelleria e copie€5–€20Variabili per copie autentiche
Spese mediazione obbligatoria€40–€200 + IVAGrava sul creditore (SU 19596/2020)
Marca da bollo per atti€3–€16Secondo formato del tribunale
Eventuali spese di perizia€300–€2.000In base alla complessità

5.3 Compensi professionali (onorari medi)

Le tabelle ministeriali contengono valori medi per ogni fase. Per il procedimento monitorio (decreto ingiuntivo) e la successiva opposizione i compensi del legale sono indicativamente i seguenti (dati tratti da DM 147/2022 – valore medio):

Valore della causaCompenso per fase di studioFase introduttivaFase istruttoriaDecisionaleTotale indicativo
Fino a €5.200€170€170€340€170€850
€5.200 – €26.000€225€225€450€225€1.125
€26.000 – €52.000€275€275€550€275€1.375
€52.000 – €260.000€375€375€750€375€1.875
€260.000 – €520.000€600€600€1.200€600€3.000
Oltre €520.000€800€800€1.600€800€4.000

A queste cifre vanno aggiunti il 15 % di spese generali e l’IVA (22 %). In caso di controversia particolarmente complessa o con valore elevato, i compensi possono aumentare; viceversa, se la causa è semplice, il giudice può ridurli fino al 50 % .

5.4 Termini principali e strategie difensive

EventoTermineNorma di riferimentoNote
Notifica del decretoArt. 643 c.p.c.Il termine per opporre decorre dalla notifica
Proposizione dell’opposizione40 giorni (60 se all’estero)Art. 645 c.p.c.Atto di citazione o ricorso; pagamento contributo unificato
Proposizione opposizione tardivaEntro 10 giorni dal primo atto esecutivoArt. 650 c.p.c.Richiede prova di notifica irregolare o forza maggiore
Termine comparsa creditore20 giorni prima dell’udienzaArt. 166 c.p.c.Il creditore può proporre domanda riconvenzionale (pagando CU)
Fissazione prima udienzaEntro 30 giorni dalla citazioneArt. 645 c.p.c.Possibile rito semplificato (art. 281‑decies c.p.c.)
Mediazione obbligatoriaDa attivare dopo decisione su esecutorietà provvisoriaCass. S.U. 19596/2020Onere a carico del creditore
Richiesta di sospensione esecutivaContestuale al ricorso/citazioneArt. 649 c.p.c.Necessari gravi motivi e prova documentale

5.5 Strumenti alternativi e benefici

StrumentoDescrizioneVantaggiQuando usarlo
Piano del consumatore (L. 3/2012)Proposta ai creditori con pagamento parziale e rateizzatoSospensione procedure esecutive, esdebitazione finaleDebitori persone fisiche in situazione di sovraindebitamento
Accordo di ristrutturazione dei debitiAccordo con la maggioranza dei creditori; omologazione OCCRiduzione debiti, ristrutturazione aziendaleProfessionisti, imprenditori, ditte individuali
Liquidazione controllataLiquidazione del patrimonio con esdebitazioneLiberazione dai debiti residuiDebitori senza beni o con patrimonio limitato
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Strumento di soluzione della crisi d’impresa con espertoPrevenzione del fallimento, ristrutturazione negoziataImprese in crisi reversibile
Transazione stragiudizialeAccordo tra debitore e creditore (saldo e stralcio o piano)Riduzione degli importi, chiusura immediata della controversiaQuando il debitore ha liquidità per proporre un accordo

6. Domande frequenti (FAQ)

In questa sezione rispondiamo ai dubbi più comuni di debitori e contribuenti alle prese con un decreto ingiuntivo. Ogni risposta riporta riferimenti normativi o giurisprudenziali.

6.1 Devo pagare tutto il mio debito per proporre opposizione?

No. Non è necessario pagare il debito per proporre l’opposizione; anzi, il pagamento integrale può essere considerato riconoscimento del debito e comportare l’improcedibilità. Occorre tuttavia versare il contributo unificato ridotto e le spese di notifica.

6.2 Qual è il termine per proporre opposizione al decreto ingiuntivo?

Il termine è di 40 giorni dalla notifica (60 giorni se il debitore risiede all’estero). Se la notifica è stata irregolare o non se ne è avuta conoscenza per causa di forza maggiore, è possibile l’opposizione tardiva entro 10 giorni dal primo atto esecutivo .

6.3 Posso usare il rito semplificato di cognizione?

Sì. Il D.Lgs. 149/2022 e il correttivo D.Lgs. 164/2024 hanno esteso il rito semplificato alle opposizioni a decreto ingiuntivo. Tuttavia, l’art. 645 c.p.c. non è stato abrogato: l’opposizione può essere introdotta con citazione o ricorso . Il giudice sceglie quale rito seguire, ma in caso di dubbio è consigliabile adottare la citazione tradizionale.

6.4 Se deposito il ricorso senza pagare il contributo, cosa succede?

Dal 1° aprile 2025 le cause civili non vengono iscritte a ruolo senza il pagamento del contributo unificato: l’ufficio di cancelleria rifiuta il deposito . Pertanto, occorre sempre allegare la ricevuta di versamento.

6.5 Chi deve pagare il contributo unificato nell’opposizione?

Il debitore opponente deve pagare il contributo all’atto dell’iscrizione. Se il creditore propone domanda riconvenzionale (ad es. chiedendo un importo maggiore), deve pagare a sua volta il contributo per il valore della sua domanda .

6.6 Quanto costa la notifica dell’opposizione?

La notifica tramite ufficiale giudiziario costa circa €27 . Se la notifica avviene via PEC, il costo è inferiore (spese di gestore pec). Ulteriori copie o diritti di cancelleria comportano spese di qualche euro.

6.7 Devo pagare la mediazione obbligatoria?

Se la materia rientra tra quelle soggette a mediazione (diritto bancario, assicurativo, condominio, locazioni, etc.), l’onere di avviare la procedura e anticiparne le spese grava sul creditore opposto secondo la Cassazione Sezioni Unite n. 19596/2020 . Il debitore può limitarsi a partecipare all’incontro, ma se il creditore non si attiva, l’opposizione viene accolta e il decreto revocato.

6.8 Cosa succede se il giudice concede l’esecuzione provvisoria?

Se il giudice ritiene che l’opposizione non sia supportata da prova scritta o da eccezioni di pronta soluzione, può concedere l’esecutorietà provvisoria ai sensi dell’art. 648 c.p.c. In tal caso il creditore può procedere al pignoramento anche durante il giudizio, salvo per le somme non contestate . È comunque possibile ottenere la sospensione se emergono gravi motivi .

6.9 Quali sono le differenze tra revoca del decreto e rigetto della domanda?

  • Revoca del decreto: se l’opposizione è accolta, il decreto viene eliminato. Tuttavia, se il giudice accerta che il creditore ha diritto a parte della somma o riconosce un diverso credito, può emettere una sentenza di condanna a tale importo.
  • Rigetto della domanda: se il creditore ripropone la domanda giudiziale (es. dopo revoca per mancata mediazione) e il giudizio viene rigettato, il credito viene definitivamente negato.

6.10 È sempre necessario un avvocato?

Sì, tranne che per i procedimenti di competenza del Giudice di pace sino a €1.100, dove la difesa tecnica non è obbligatoria. Per cause di valore superiore o davanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un avvocato. Considerata la complessità della materia, è comunque consigliabile farsi assistere anche per le cause di valore minimo.

6.11 Posso chiedere il gratuito patrocinio?

Sì. Se il tuo reddito familiare imponibile non supera una certa soglia (circa €11.746,68 nel 2025), puoi essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. La domanda va presentata con l’opposizione o prima della scadenza del termine. Se accolta, non dovrai pagare il contributo unificato né gli onorari dell’avvocato; questi saranno corrisposti dallo Stato.

6.12 Cosa accade se non faccio nulla dopo aver ricevuto il decreto?

Se non presenti opposizione entro i termini, il decreto diventa definitivo e il creditore può procedere subito all’esecuzione forzata (pignoramento del conto, stipendio, beni immobili). Inoltre dovrai pagare ulteriori spese esecutive e interessi. Anche se successivamente ottieni un piano di rientro, la posizione si complica. È quindi essenziale attivarsi immediatamente.

6.13 Posso proporre opposizione anche se ho già pagato una parte del debito?

Sì. Puoi opporre l’eccesso se ritieni che la somma richiesta dal creditore sia superiore al dovuto. È necessario tuttavia dimostrare con documenti i pagamenti effettuati e contestare l’entità del residuo.

6.14 È possibile opporsi a un decreto ingiuntivo emesso su assegno o cambiale?

Sì. Anche per titoli esecutivi stragiudiziali come assegni e cambiali è ammessa l’opposizione. In tal caso occorre contestare la validità del titolo (es. firma falsa, alterazioni, prescrizione del titolo o mancanza di causa). Il procedimento può essere più complesso perché il titolo ha efficacia esecutiva propria; tuttavia la sospensione è possibile in presenza di gravi motivi.

6.15 Che differenza c’è tra opposizione a decreto e opposizione all’esecuzione?

  • L’opposizione a decreto ingiuntivo contesta il titolo (il decreto stesso) e si propone entro 40 giorni dalla notifica.
  • L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) contesta l’esecuzione di un titolo già definitivo (decreto non opposto, sentenza, titolo notarile) e si propone quando l’esecuzione è in corso o imminente. Si presenta al giudice dell’esecuzione e ha finalità diverse (es. contestare pignoramenti, eccepire esdebitazioni, sovrindebitamento).

7. Esempi e simulazioni pratiche (continuazione)

7.4 Esempio 4: opposizione tardiva per notifica irregolare

Scenario: un imprenditore scopre l’esistenza di un decreto ingiuntivo solo quando il conto corrente viene pignorato. Verifica che la notifica è stata eseguita a un indirizzo errato. Sono trascorsi oltre 40 giorni dalla presunta notifica, ma meno di 10 giorni dal pignoramento.

  1. Termine applicabile: poiché la notifica è irregolare, l’imprenditore può proporre opposizione tardiva entro 10 giorni dal pignoramento . Questo termine è perentorio; se decorre, l’opposizione non è più ammissibile.
  2. Contributo unificato: calcolato sul valore del decreto (ad es. €20.000) con l’aliquota ridotta: €243 .
  3. Eccezioni da dedurre: oltre a contestare il merito del credito (es. vizi del contratto), l’opponente deve allegare prove della irregolarità della notifica (es. certificato di residenza, estratti dell’anagrafe). La mancata conoscenza dell’atto per causa di forza maggiore è giustificata se l’indirizzo utilizzato non era più attuale.
  4. Sospensione dell’esecuzione: l’opponente chiede la sospensione ai sensi dell’art. 649 c.p.c. e il giudice può sospendere pignoramento e ipoteca se ravvisa gravi motivi .
  5. Esito possibile: se il giudice accoglie l’opposizione e revoca il decreto, le somme pignorate vengono restituite. In caso di parziale accoglimento, si procede al ricalcolo del credito con compensazione delle spese .

7.5 Esempio 5: utilizzo del piano del consumatore per bloccare il decreto

Scenario: una famiglia è destinataria di più decreti ingiuntivi per complessivi €80.000 (prestiti personali, carte di credito). I redditi non consentono di pagare. La famiglia richiede l’apertura di una procedura di sovraindebitamento con piano del consumatore.

  1. Accesso alla procedura: tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) si presenta un’istanza al tribunale competente e si nomina un gestore (nel nostro esempio, l’Avv. Monardo). Viene predisposto un piano del consumatore con pagamento di €30.000 in rate quinquennali, condonando il resto.
  2. Effetto sui decreti ingiuntivi: con il deposito della domanda, sono sospese le procedure esecutive e i decreti ingiuntivi non possono essere azionati. Dopo l’omologazione, i decreti sono compresi nel piano e i creditori non possono più pretendere somme eccedenti l’importo concordato.
  3. Costi della procedura: la domanda di sovraindebitamento richiede il pagamento di un contributo unificato ridotto (circa €98), spese dell’OCC (variabili in base al numero di creditori) e l’assistenza legale. Tuttavia consente la esdebitazione finale, liberando la famiglia dai debiti residui.

7.6 Esempio 6: transazione a saldo e stralcio durante l’opposizione

Scenario: un professionista riceve decreto ingiuntivo per €10.000 da un ex cliente. Durante l’opposizione, grazie alla consulenza legale, emergono errori nella fatturazione e carenza di prova scritta.

  1. Negoziazione: tramite il proprio avvocato, l’opponente propone un saldo e stralcio di €5.000, da versare immediatamente, con rinuncia al decreto e alla procedura. Il creditore, consapevole dei rischi processuali, accetta.
  2. Risparmio dei costi: l’opponente paga solo metà del credito e risparmia sulle spese processuali; il creditore evita la revoca del decreto e incassa subito una somma. Un accordo stragiudiziale è spesso la soluzione più conveniente.

8. Errori comuni e consigli pratici

Nel corso della nostra esperienza abbiamo riscontrato numerosi errori che complicano o compromettono la difesa. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli:

  1. Ignorare la notifica o posticipare l’azione: molti debitori credono che il decreto sia ingiusto ma rimandano l’opposizione. Questo comporta la decadenza dal termine di 40 giorni e la possibilità di opporsi solo con opposizione tardiva (molto più difficile) . Agire subito è essenziale.
  2. Non verificare la regolarità della notifica: una notifica a indirizzo errato o priva di relata consente l’opposizione tardiva. Controllare sempre il domicilio utilizzato e conservare la documentazione postale.
  3. Sottovalutare i vizi formali: errori nel ricorso per ingiunzione (mancanza di titoli originali, inesistenza della procura) possono portare alla revoca del decreto. Un avvocato esperto li individua e li utilizza come argomenti difensivi.
  4. Non allegare documenti: spesso i debitori si presentano in giudizio senza estratti conto, ricevute o contratti. La mancanza di documenti indebolisce la difesa e può comportare la concessione dell’esecutività provvisoria . Preparare un fascicolo completo è fondamentale.
  5. Non richiedere la sospensione: se non si chiede la sospensione, il creditore può procedere a pignoramenti durante il giudizio. È sempre consigliabile presentare un’istanza cautelare motivata .
  6. Confondere opposizione a decreto e opposizione all’esecuzione: alcuni debitori presentano l’opposizione all’esecuzione davanti al giudice sbagliato. Occorre valutare con il legale quale opposizione introdurre in base allo stato della procedura.
  7. Dimenticare la mediazione: per le materie obbligatorie, non attivare la mediazione (o attivarla nel momento sbagliato) può determinare l’improcedibilità. Occorre seguire l’orientamento delle Sezioni Unite .
  8. Ritenere che l’opposizione sia gratuita: benché il contributo sia dimezzato, restano comunque i costi dell’avvocato e delle spese vive. Ignorare questi costi porta a sorprese. È bene richiedere un preventivo chiaro al professionista.
  9. Non considerare soluzioni alternative: spesso i debitori pensano che la sola strada sia la causa. Strumenti come piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e transazioni possono risultare più vantaggiosi.
  10. Affidarsi a moduli precompilati o fai‑da‑te: la complessità normativa e le numerose varianti giurisprudenziali rendono rischioso presentare da soli l’opposizione. Un avvocato esperto analizza il caso, valuta i costi e imposta la strategia più efficace.

9. Conclusione: agisci tempestivamente con l’assistenza di un professionista

L’opposizione a decreto ingiuntivo è una procedura delicata che richiede tempestività, competenza e organizzazione. Le norme prevedono termini brevi, costi obbligatori e possibilità di sospensione, mentre la giurisprudenza evidenzia l’importanza di eccepire correttamente vizi formali e sostanziali.

In sintesi:

  • Il contributo unificato è ridotto del 50 % grazie all’art. 13 c. 3 D.P.R. 115/2002, ma deve essere pagato all’atto dell’iscrizione; in caso contrario l’atto è rifiutato .
  • I termini per proporre l’opposizione sono rigidi: 40 giorni dalla notifica o 10 giorni dal primo atto esecutivo per l’opposizione tardiva .
  • La sospensione non è automatica; occorre chiederla e dimostrare gravi motivi .
  • La mediazione obbligatoria deve essere attivata dal creditore nelle materie previste; in caso contrario l’opposizione è accolta e il decreto revocato .
  • Le spese legali sono significative ma possono essere ridotte tramite accordo stragiudiziale o rimborso in caso di vittoria. Nel patrocinio a spese dello Stato, i costi sono a carico dello Stato.

Le strategie difensive efficaci includono la verifica dei vizi formali, la contestazione dei contratti, la documentazione completa delle proprie ragioni, la richiesta di sospensione e la valutazione di piani di rientro o di ristrutturazione del debito.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono pronti ad assisterti in tutte queste fasi. La sua esperienza in diritto bancario e tributario e il ruolo di Gestore della crisi offrono competenze uniche per individuare la migliore soluzione: dal ricorso in opposizione, alla sospensione dell’esecuzione, ai piani di esdebitazione.

Non lasciare che un decreto ingiuntivo determini il futuro della tua azienda o della tua famiglia. Agire subito è la chiave per evitare pignoramenti, ipoteche e il blocco delle attività.

📞 Contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive. Non aspettare che la situazione peggiori: ogni giorno che passa può aumentare i costi e ridurre le opzioni di difesa.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e Fattirimborsare.com®️ operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!