Introduzione
Perché è importante affrontare subito la crisi d’impresa
Quando un’azienda entra in uno stato di sofferenza finanziaria, l’inerzia è spesso la scelta più pericolosa. Le banche e i creditori, percependo il rischio di insolvenza, possono revocare gli affidamenti, bloccare l’operatività dei conti e agire con misure esecutive o cautelari. Dal punto di vista del debitore, ignorare gli indizi della crisi – fatturato in calo, insoluti frequenti, tensione sulla liquidità – significa perdere tempo prezioso per negoziare con le banche e gli enti pubblici. La crisi d’impresa, specialmente se accompagnata da un’elevata esposizione bancaria, può sfociare rapidamente in azioni di pignoramento, iscrizioni ipotecarie e revoca dei fidi. Per questo è essenziale conoscere gli strumenti legali che l’ordinamento mette a disposizione per “governare” la crisi e trovare un accordo sostenibile con tutti i creditori.
Le statistiche dei tribunali mostrano che negli ultimi anni è aumentato il ricorso alle procedure di composizione negoziata. La riforma del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), entrato in vigore definitivamente il 15 luglio 2022 e più volte modificato dai decreti legislativi correttivi del 2022 e del 2024, ha introdotto meccanismi di allerta volontaria e l’istituto della composizione negoziata della crisi. Questo strumento consente all’imprenditore in squilibrio economico-finanziario di avviare trattative con i creditori con l’assistenza di un esperto indipendente nominato dalla Camera di commercio e di ottenere misure protettive e cautelari, come la sospensione delle azioni esecutive e la congelazione degli affidamenti bancari.
La giurisprudenza più recente ha valorizzato la composizione negoziata: la Corte di Cassazione, in una decisione del 2025, ha affermato che l’avvio della procedura può costituire elemento idoneo a escludere il periculum in mora nel sequestro preventivo, riconoscendone la funzione di stabilizzare il patrimonio aziendale . Altre pronunce hanno chiarito che il concordato minore deve rispettare l’ordine di prelazione fra i creditori e che il mancato rispetto di tale ordine costituisce causa di inammissibilità . La Suprema Corte ha inoltre stabilito che, nel pignoramento speciale ex art. 72‑bis del DPR 602/1973, la banca è obbligata a trasferire all’agente della riscossione non solo le somme presenti sul conto alla data di notifica, ma anche quelle accreditate entro sessanta giorni . Queste decisioni dimostrano quanto sia dinamico il panorama giuridico e quanto sia necessario un aggiornamento continuo.
Come si struttura questo articolo
Questo approfondito articolo – oltre 10.000 parole – analizza in dettaglio la relazione fra crisi d’impresa e rapporti bancari, con un taglio pratico e giuridico-divulgativo pensato per imprenditori, professionisti e privati. La struttura segue criteri SEO per agevolare la ricerca online e al contempo mette al centro il punto di vista del debitore. Dopo un’introduzione che illustra l’importanza di agire tempestivamente, viene presentato un quadro normativo completo basato su leggi, decreti legislativi, circolari dell’Agenzia delle Entrate e della Banca d’Italia, nonché sentenze della Corte di Cassazione, dei Tribunali e della Corte costituzionale. Ogni sezione offre indicazioni operative: dalla notifica della cartella esattoriale alle strategie per negoziare con la banca, dalla sospensione dei pignoramenti alla transazione fiscale.
L’articolo è strutturato in queste parti principali:
- Contesto normativo e giurisprudenziale – Descrive le leggi di riferimento (Codice della crisi, legge 3/2012 sul sovraindebitamento, d.lgs. 118/2021 convertito con modifiche, d.lgs. 136/2024 e altre) e analizza le sentenze più recenti in tema di pignoramenti, revoca dei fidi e misure protettive.
- Procedura passo-passo – Spiega cosa accade dopo la notifica dell’atto bancario o fiscale, i termini per impugnare e le scadenze per chiedere la sospensione.
- Difese e strategie legali – Elenca le principali tutele: opposizione a decreto ingiuntivo, sospensione delle azioni esecutive, accordi stragiudiziali, revisione dei contratti bancari, piani attestati e concordati.
- Strumenti alternativi – Descrive rottamazioni, definizioni agevolate, esdebitazione, piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti.
- Errori comuni e consigli pratici – Evidenzia gli sbagli più frequenti nella gestione del debito e suggerisce azioni preventive.
- Tabelle riepilogative – Presenta schemi sintetici su norme, termini e benefici.
- Domande e risposte – Riporta 20 FAQ basate su casistica reale con risposte chiare e aggiornate.
- Simulazioni pratiche – Fornisce esempi numerici e case study per comprendere come applicare le soluzioni legali.
- Conclusioni – Riassume i punti salienti e rafforza l’invito ad agire subito con l’assistenza di professionisti esperti.
Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e come può aiutarti
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con anni di esperienza in diritto bancario, diritto fallimentare e tributario. È coadiuvato da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale. I principali titoli professionali dell’Avv. Monardo comprendono:
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- Gestore della crisi da sovraindebitamento: è iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ai sensi della legge 3/2012 e collabora con un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Ciò consente di assistere famiglie e microimprese nella presentazione del piano del consumatore o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa: secondo il d.l. 118/2021 (convertito con legge 147/2021) è abilitato a condurre la composizione negoziata e a predisporre piani di risanamento con il supporto della Camera di commercio.
- Professionista fiduciario di un OCC: gestisce procedure di esdebitazione e liquidazione controllata, coordinando l’attività di commercialisti, consulenti finanziari e mediatori.
- Coordinatore di network nazionale: guida un team di professionisti specializzati in diritto bancario e tributario, lavorando con dottori commercialisti, consulenti del lavoro e revisori legali per fornire un servizio integrato.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 L’evoluzione del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019) ha rivoluzionato la disciplina concorsuale italiana, sostituendo la legge fallimentare del 1942. L’entrata in vigore del CCII è stata progressivamente posticipata dal legislatore e si è completata il 15 luglio 2022. Da allora, una serie di decreti correttivi (d.lgs. 83/2022 e d.lgs. 136/2024) ha integrato e modificato numerose disposizioni, in particolare per quanto riguarda la composizione negoziata della crisi (CNC) e i rapporti con le banche.
1.1.1 Accesso alla composizione negoziata (artt. 12–17 CCII)
L’accesso alla composizione negoziata è disciplinato dagli artt. 12–17 CCII. L’imprenditore che rileva un squilibrio patrimoniale, economico-finanziario o prevede l’emersione di una crisi può chiedere, tramite la piattaforma telematica istituita dalle Camere di commercio, la nomina di un esperto indipendente. L’esperto svolge funzioni di mediatore fra l’imprenditore e i creditori, facilitando la definizione di un piano di risanamento idoneo a garantire la continuità aziendale. La procedura può essere attivata da imprenditori commerciali, artigiani, start-up innovative, imprese agricole e società cooperative.
Durante la composizione negoziata, l’imprenditore deve predisporre un piano di risanamento basato su dati previsionali e sull’analisi delle cause della crisi. Se esistono ragionevoli prospettive di risanamento, le trattative possono culminare in diversi strumenti (accordo con i creditori, contratto con investitore, piano attestato di risanamento). Se invece le prospettive sono assenti, l’imprenditore può accedere a procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione) o alla liquidazione giudiziale. La giurisprudenza ha sottolineato che l’esperto, prima di accettare l’incarico, deve valutare la sussistenza di elementi concreti per il risanamento; in mancanza di un piano ragionevole, la richiesta di composizione negoziata può essere dichiarata inammissibile .
1.1.2 Misure protettive e cautelari (artt. 18–19 CCII)
L’accesso alla composizione negoziata consente all’imprenditore di ottenere misure protettive e cautelari per preservare il patrimonio aziendale. L’art. 18 CCII prevede che, dalla pubblicazione dell’istanza, per un periodo di 240 giorni (rinnovabili in caso di prosecuzione delle trattative), i creditori non possano avviare o proseguire azioni esecutive o cautelari e non possano acquisire diritti di prelazione sul patrimonio dell’impresa. Inoltre, le banche non possono recedere dai contratti pendenti né revocare le linee di credito per inadempimenti anteriori alla pubblicazione della domanda . La norma, modificata dal d.lgs. 136/2024, introduce un comma 5‑bis che impone alle banche, una volta confermate le misure protettive, di riattivare gli affidamenti sospesi, salvo che ragioni di vigilanza prudenziale giustifichino la prosecuzione della sospensione .
L’art. 19 CCII disciplina il procedimento relativo alle misure protettive e cautelari. Al momento della pubblicazione dell’istanza, l’imprenditore deve depositare un ricorso al tribunale contenente la proposta di piano, l’indicazione dei creditori e la richiesta di misure protettive. Il tribunale valuta la sussistenza di un fumus boni iuris (ragionevole prospettiva di risanamento) e di un periculum in mora (rischio imminente di pregiudizio) e può concedere provvedimenti cautelari atipici, come il divieto temporaneo di utilizzare garanzie o la sospensione di pagamenti verso determinati creditori. La dottrina e la giurisprudenza riconoscono la flessibilità di tali misure: ad esempio il Tribunale di Bologna ha affermato che la conferma delle misure protettive è giustificata se è funzionale al buon esito delle trattative e alla prosecuzione del piano .
Una pronuncia significativa è il decreto del Tribunale di Napoli, VII sezione civile, 17 gennaio 2025: in un caso di composizione negoziata, il giudice ha sospeso per 60 giorni la rata di una rottamazione quater che scadeva il 9 dicembre 2024, riconoscendo che l’art. 19 CCII consente la concessione di misure cautelari anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate Riscossione per evitare la decadenza dal beneficio . Tale decisione ha aperto la strada a un uso flessibile delle misure cautelari per proteggere le imprese durante le negoziazioni.
1.1.3 Doveri di banche e intermediari (art. 16 e art. 18 CCII)
L’atteggiamento delle banche nei confronti delle imprese in composizione negoziata è spesso determinante per il successo del risanamento. Per tale ragione, il legislatore ha introdotto disposizioni volte a impedire comportamenti opportunistici. L’art. 16, comma 5, CCII – nel testo modificato dal d.lgs. 136/2024 – stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti bancari, né consente alle banche di reclassificare automaticamente l’esposizione o segnalare a sofferenza l’impresa . Gli istituti di credito devono basare le proprie valutazioni sulla sostenibilità del piano e su dati oggettivi; eventuali decisioni di revoca devono essere motivate da ragioni prudenziali e devono essere comunicate agli organi di controllo della società.
L’art. 18, comma 5-bis, rafforza questo principio imponendo alle banche di riattivare gli affidamenti sospesi dopo la conferma delle misure protettive, salvo che la sospensione sia necessaria per ragioni di vigilanza prudenziale . L’introduzione di queste norme risponde all’esigenza di evitare che la banca, spaventata dalla richiesta di composizione negoziata, chiuda i rubinetti finanziari e precipiti l’impresa nel default. Anche il Massimario della Corte di Cassazione ha evidenziato che l’ingresso nella composizione negoziata non giustifica la revoca del fido; anzi, il debitore deve poter continuare a utilizzare le linee di credito per portare avanti la propria attività .
1.1.4 Transazione fiscale e trattamento dei debiti tributari (art. 23 CCII)
La riforma 2024 ha introdotto l’art. 23, comma 2‑bis, CCII, che consente all’imprenditore di concordare una transazione con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle dogane. Prima del correttivo, i tributi erariali non potevano essere oggetto di falcidia nell’ambito della composizione negoziata, ma la modifica ha aperto alla possibilità di riduzione e dilazione dei debiti fiscali. Il comma 2‑bis prevede, tuttavia, che non siano transigibili i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione Europea, ma chiarisce che l’IVA può rientrare nella transazione . Il professionista indipendente deve attestare che la proposta di pagamento (anche parziale) è più conveniente per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale . Restano escluse dalla transazione i tributi locali (ICI, IMU, TARI) e i contributi previdenziali, i quali possono essere falcidiati solo nell’ambito degli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII) o del concordato preventivo (art. 88 CCII) .
1.1.5 La legge 3/2012 sul sovraindebitamento
La legge 3/2012 offre una via d’uscita per consumatori, liberi professionisti e piccole imprese non assoggettabili a fallimento. Il testo vigente definisce il sovraindebitamento come uno squilibrio permanente fra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile . La legge consente di presentare un accordo con i creditori o un piano del consumatore mediante l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC). L’accordo prevede la ristrutturazione dei debiti con il consenso dei creditori e richiede il pagamento integrale dei privilegiati; il piano del consumatore, invece, non necessita del voto dei creditori ed è omologato dal giudice sulla base della meritevolezza del debitore. Una volta depositata la domanda, il giudice dispone la sospensione delle azioni esecutive fino a 120 giorni .
Nel 2024 la Corte di Cassazione ha chiarito che nel piano del consumatore è possibile concedere una moratoria per i crediti privilegiati superiore a un anno, senza necessità di voto da parte dei creditori, purché il piano sia sostenibile e garantisca un trattamento non deterioritario . Questo orientamento amplia gli strumenti di flessibilità a favore del debitore.
1.1.6 Esdebitazione e liquidazione controllata
Il CCII introduce anche una procedura di esdebitazione (artt. 278–283) riservata all’imprenditore individuale meritevole che abbia subito la liquidazione controllata. Trascorsi tre anni dalla chiusura della liquidazione, il debitore può chiedere la cancellazione dei debiti residui, a condizione di avere collaborato lealmente e di non aver commesso atti in frode . La Suprema Corte, in alcune ordinanze del 2024 e 2025, ha precisato che la nuova disciplina non si applica alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022, le quali restano regolate dalla legge fallimentare .
1.2 Giurisprudenza recente: sentenze e casi pratici
Negli ultimi due anni la giurisprudenza ha affinato la disciplina della crisi d’impresa, fornendo interpretazioni utili per chi deve negoziare con le banche o con l’amministrazione finanziaria.
1.2.1 Pignoramento speciale e responsabilità della banca (Cass. civ. n. 28520/2025)
La Cassazione civile, con sentenza 27 ottobre 2025 n. 28520, ha affrontato l’interpretazione dell’art. 72‑bis del DPR 602/1973 che disciplina il pignoramento presso terzi da parte dell’agente della riscossione. Secondo la Suprema Corte, quando l’Agente della riscossione notifica alla banca il pignoramento, quest’ultima deve versare al concessionario non solo le somme presenti sul conto al momento della notifica, ma anche gli importi accreditati entro i sessanta giorni successivi, anche se il saldo al momento della notifica era negativo . Questa regola crea una sorta di “gabbia fiscale” per il debitore, poiché tutte le entrate accreditate sul conto entro i sessanta giorni sono destinate al Fisco . I debitori devono quindi considerare con attenzione l’effetto della notifica e valutare tempestivamente rimedi legali (ricorso per opposizione, istanza di sospensione ex art. 57 D.Lgs. 346/1990) per evitare l’azzeramento del conto.
1.2.2 Composizione negoziata e misure protettive: esclusione del periculum in mora (Cass. pen. n. 30109/2025)
La Cassazione penale – sez. III – con sentenza 2 settembre 2025 n. 30109, ha esaminato un caso in cui la procura aveva richiesto il sequestro preventivo di beni appartenenti a una società in crisi. La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, affermando che l’avvio della composizione negoziata e la conferma delle misure protettive dimostravano l’esistenza di un controllo giudiziario e la presenza di prospettive concrete di risanamento, escludendo quindi il periculum in mora . Questa decisione evidenzia la fiducia della Suprema Corte nello strumento della composizione negoziata e il suo effetto stabilizzante sul patrimonio.
1.2.3 Concordato minore e ordine di prelazione (Cass. civ. n. 28574/2025)
Un altro importante arresto giurisprudenziale riguarda il concordato minore, istituto destinato alle imprese minori e ai professionisti. La Cassazione civile, con sentenza 28 ottobre 2025 n. 28574, ha dichiarato inammissibile una proposta di concordato minore che prevedeva il pagamento integrale dei crediti assistiti da ipoteca e il pagamento parziale (5%) di altri debiti non privilegiati. La Corte ha ribadito che anche nel concordato minore bisogna rispettare l’ordine di prelazione dettato dagli artt. 2740 e 2741 c.c.; la violazione dell’ordine comporta l’inammissibilità della proposta . È un richiamo importante per chi intenda proporre accordi che discriminino ingiustamente i creditori chirografari.
1.2.4 Moratoria dei crediti privilegiati nel piano del consumatore (Cass. civ. n. 9549/2025)
La Cassazione civile, con ordinanza 6 aprile 2025 n. 9549, ha fornito un’interpretazione della legge 3/2012 in tema di piani del consumatore. La Corte ha stabilito che l’art. 8, comma 4, consente di prevedere una moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati anche oltre l’anno previsto dalla norma, a condizione che il piano sia omologato dal giudice e sia valutato meritevole . La pronuncia amplia le possibilità del debitore di dilazionare i pagamenti privilegiati, rinforzando la finalità sociale della legge sul sovraindebitamento.
1.2.5 Misure cautelari e rottamazione quater (Tribunale di Napoli 2025)
Come anticipato, nel gennaio 2025 il Tribunale di Napoli ha concesso, in sede di composizione negoziata, la sospensione del pagamento di una rata della rottamazione quater (definizione agevolata dei carichi fiscali) per evitare la decadenza dal beneficio. Il giudice ha ritenuto che la sospensione fosse proporzionata e funzionale al superamento della crisi, in linea con l’art. 19 CCII . Questa decisione dimostra che anche le rate di definizione agevolata possono essere sospese per salvaguardare la continuità aziendale.
1.2.6 Transazione fiscale e IVA nella composizione negoziata
L’analisi della transazione fiscale non può prescindere dalla discussione sulla falcidiabilità dell’IVA. L’art. 23, comma 2‑bis, CCII, introdotto dal d.lgs. 136/2024, consente di inserire l’IVA nella transazione a condizione che un professionista indipendente attesti la convenienza della proposta per l’Erario . Questa apertura deriva dal superamento, a livello europeo, del divieto di falcidia dell’IVA: la Corte di giustizia dell’UE, con sentenza 7 aprile 2016 (C‑546/14), ha riconosciuto la legittimità della riduzione del credito IVA nell’ambito di procedure concorsuali, purché vengano rispettate determinate condizioni . In Italia, la legge 232/2016 ha recepito tale orientamento modificando l’art. 182‑ter l.fall., ed oggi l’IVA può essere oggetto di transazione anche nella composizione negoziata.
1.3 Normativa bancaria e obblighi prudenziali
Oltre alle norme codicistiche, è necessario considerare le Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia e le linee guida dell’Autorità bancaria europea (EBA). Le banche sono tenute a classificare le esposizioni secondo il principio del “going concern” e a valutare la probabilità di inadempimento (UTP – Unlikely To Pay). Il corretto inquadramento contabile dell’impresa che avvia la composizione negoziata è fondamentale per evitare segnalazioni a sofferenza e per preservare la reputazione creditizia.
Il Massimario della Corte di Cassazione ha affermato nel 2025 che le banche non possono segnalare automaticamente le imprese in composizione negoziata come inadempienti, ma devono valutare il merito creditizio in base al piano e alle prospettive concrete di risanamento . Le comunicazioni di revoca devono essere motivate e trasparenti, e la reclassificazione a “sofferenza” o a “inadempienza probabile” deve avvenire solo in presenza di segnali oggettivi di deterioramento. La Banca d’Italia, nelle sue istruzioni alla Centrale dei Rischi, ha più volte sottolineato che durante le procedure concorsuali o para-concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, composizione negoziata) le banche devono adottare criteri prudenziali che non ostacolino i tentativi di risanamento. Pertanto, l’impresa può continuare a utilizzare i fidi come fonte di liquidità per la gestione corrente, a patto di rispettare le previsioni del piano.
2. Procedura passo-passo: cosa fare dopo la notifica dell’atto
La crisi d’impresa si manifesta in molti modi: insoluti ripetuti, revoca di affidamenti, decreti ingiuntivi, pignoramenti presso terzi, iscrizione di ipoteche giudiziali o fiscali, cartelle esattoriali. Comprendere i propri diritti e i termini per reagire è essenziale. In questa sezione si descrivono le azioni da intraprendere, in ordine cronologico, dal ricevimento dell’atto fino alla definizione della posizione.
2.1 Ricevimento di un sollecito o di un decreto ingiuntivo da parte della banca
Quando l’istituto di credito invia un preavviso di revoca del fido o un decreto ingiuntivo per il recupero delle somme, occorre agire tempestivamente. Il codice civile e il Testo unico bancario (TUB) prevedono che la banca può revocare l’apertura di credito solo per giusta causa o con preavviso adeguato (di norma almeno 15 giorni) . Se la revoca è immotivata o arbitraria, il debitore può contestarla giudizialmente per violazione degli artt. 1842 e ss. c.c. e 117 TUB. In particolare:
- Verifica del contratto e della causa di revoca – L’Avv. Monardo analizza il contratto di apertura di credito e le clausole relative alla recesso. Se la banca non dimostra un peggioramento del merito creditizio o non fornisce un preavviso sufficiente, la revoca può essere illegittima.
- Opposizione al decreto ingiuntivo – Il decreto ingiuntivo può essere opposto entro 40 giorni dal perfezionamento della notifica (art. 641 c.p.c.). Si contesta la sussistenza del credito, l’applicazione di interessi usurari o anatocistici, l’errata classificazione dell’esposizione. Una consulenza tecnica d’ufficio può evidenziare tassi effettivi superiori alle soglie antiusura.
- Richiesta di misure protettive – Se l’impresa decide di avviare la composizione negoziata, il professionista può depositare la domanda e chiedere subito l’applicazione delle misure protettive per sospendere le esecuzioni.
- Trattativa stragiudiziale – In parallelo alla difesa giudiziaria, l’avvocato avvia una trattativa con la banca per la ristrutturazione del debito: rinegoziazione del tasso, rimodulazione delle scadenze, accollo o sostituzione della garanzia, sospensione temporanea dei pagamenti.
2.2 Notifica di una cartella esattoriale o di un avviso di intimazione
La notifica di una cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione richiede un’analisi puntuale. I termini di impugnazione variano a seconda della natura del tributo:
– Imposte dirette e IVA: 60 giorni per il ricorso alla Commissione tributaria (oggi Corte di giustizia tributaria);
– Sanzioni amministrative (es. multe stradali): 30 giorni;
– Contributi previdenziali: 40 giorni.
Prima di impugnare, è necessario verificare la regolarità della notifica, la decadenza dell’ente impositore e la prescrizione del credito. Molte cartelle contengono errori formali o sono emesse su debiti prescritti. La Cassazione ha più volte ribadito che il giudice tributario può dichiarare la nullità della cartella per omessa allegazione degli atti presupposti o per mancata motivazione sufficiente. In caso di pendenza della composizione negoziata, la cartella può essere congelata con le misure protettive e, se i debiti rientrano nella transazione fiscale, si può proporre il pagamento dilazionato.
2.3 Pignoramento presso terzi: come difendersi
Quando l’Agente della riscossione procede con il pignoramento di crediti verso terzi (tipicamente il conto corrente bancario), deve notificare al debitore, al terzo e all’istituto di credito un atto di pignoramento che indica l’importo dovuto e le somme da trattenere. La Cassazione ha stabilito che, nel pignoramento ex art. 72‑bis DPR 602/1973, la banca è obbligata a trasferire non solo il saldo presente, ma anche gli importi incassati entro 60 giorni . Per proteggersi:
- Impugnazione del pignoramento – È possibile proporre un ricorso al giudice dell’esecuzione per contestare la legittimità del pignoramento, l’inesistenza del credito o la prescrizione del debito. Se la cartella è nulla o prescritta, anche il pignoramento è privo di fondamento.
- Istanza di sospensione in composizione negoziata – Se l’impresa ha avviato la composizione negoziata o la legge 3/2012, può ottenere la sospensione del pignoramento fra i 120 e i 240 giorni grazie alle misure protettive e cautelari.
- Rinegoziazione con l’agente della riscossione – Con l’introduzione delle definizioni agevolate (rottamazioni), l’Agenzia delle Entrate Riscossione permette di estinguere il debito versando solo il capitale e una parte ridotta di interessi e sanzioni. L’imprenditore può chiedere la rateizzazione del pagamento e, in taluni casi, la cancellazione di parte del debito.
2.4 Azioni delle banche su mutui e leasing
Oltre alle linee di credito a breve termine, l’impresa può essere gravata da mutui ipotecari o contratti di leasing. In caso di crisi, la banca può chiedere l’immediato rientro del mutuo per decadenza dal beneficio del termine o può risolvere il contratto di leasing per inadempimento. È quindi opportuno:
- Esaminare le clausole contrattuali – Alcuni mutui prevedono la decadenza automatica se l’impresa è sottoposta a procedure concorsuali. Tuttavia, l’art. 18 CCII vieta la risoluzione automatica dei contratti pendenti durante la composizione negoziata .
- Chiedere la sospensione delle rate – Il “decreto cura Italia” (d.l. 18/2020), convertito con legge 27/2020, ha introdotto una moratoria straordinaria sui finanziamenti a medio-lungo termine per le PMI. Anche se le misure emergenziali non sono più vigenti, alcune banche continuano a concedere sospensioni volontarie. La composizione negoziata può prevedere una moratoria delle rate.
- Proporre la ristrutturazione del contratto – È possibile chiedere la rimodulazione del tasso (variabile fisso), la dilazione del piano di ammortamento o la conversione del leasing in locazione finanziaria con riscatto finale differito.
2.5 Richiesta di misure protettive e cautelari
La richiesta di misure protettive e cautelari è lo strumento più efficace per congelare le azioni dei creditori. Ecco come procedere:
- Preparazione della documentazione – Occorre predisporre l’istanza da presentare tramite la piattaforma telematica. La domanda deve essere corredata dal piano di risanamento, dalla relazione sintetica sull’origine della crisi, dall’elenco dei creditori e degli attivi, e dalla relazione del professionista attestatore.
- Pubblicazione dell’istanza – Una volta depositata l’istanza, la Camera di commercio provvede alla sua pubblicazione. Da tale momento decorrono gli effetti protettivi: sospensione delle azioni esecutive e impossibilità per i creditori di acquisire nuove garanzie.
- Udienza per la conferma – Entro 30 giorni, il tribunale fissa un’udienza per la conferma delle misure. Le parti interessate possono opporsi. Se l’esperto ritiene che sussistano concrete prospettive di risanamento, il giudice confermerà le misure per 120 giorni, prorogabili fino a un massimo di 240.
- Richiesta di misure cautelari atipiche – In presenza di specifici rischi (ad esempio, imminente pignoramento, scadenza di rate della rottamazione, revoca di affidamenti), è possibile chiedere provvedimenti ad hoc, come il divieto di utilizzare garanzie, la sospensione di rate di mutui o l’inibizione della revoca del fido. Il tribunale valuterà l’urgenza e la proporzionalità .
2.6 Predisposizione del piano di risanamento e negoziazione con i creditori
Il cuore della composizione negoziata è il piano di risanamento, che deve essere realistico, dettagliato e fondato su dati certificati. La negoziazione con i creditori, e in particolare con le banche, richiede di:
- Analizzare la situazione finanziaria – Redigere un business plan con flussi di cassa previsionali, ipotesi di vendita degli asset e stime dei costi.
- Classificare i creditori – Distinguere fra creditori privilegiati (ipotecari, assistiti da privilegio speciale), chirografari e subordinati. Il piano deve rispettare l’ordine di prelazione, altrimenti la proposta rischia di essere dichiarata inammissibile .
- Proporre una moratoria e un taglio del debito – Per i creditori bancari, si può prevedere la sospensione dei pagamenti per un periodo (es. 12 mesi) e la conversione del debito in strumenti partecipativi. Per i crediti erariali, il piano può comprendere la transazione fiscale ex art. 23 CCII.
- Prevedere nuove finanze – L’art. 22 CCII consente alla società di ottenere nuovi finanziamenti che saranno prededucibili nel caso in cui la procedura si trasformi in concordato preventivo o liquidazione giudiziale . Ciò incentiva gli istituti di credito a concedere liquidità, poiché i nuovi finanziamenti hanno priorità di rimborso.
2.7 Conclusione delle trattative e possibili esiti
Le trattative possono portare a diversi esiti:
- Accordo con i creditori – Se l’impresa raggiunge un accordo con la maggioranza dei creditori, l’esperto ne dà atto e comunica il deposito al tribunale. Le misure protettive cessano e l’accordo produce effetti esecutivi.
- Contratto con investitore – L’imprenditore può cedere l’azienda o un ramo a un investitore che assuma il controllo e garantisca il pagamento dei debiti concordati.
- Piano attestato di risanamento – Ai sensi dell’art. 56 CCII, il piano attestato è un accordo con alcuni creditori che non richiede omologazione giudiziale, ma deve essere giurato da un professionista indipendente.
- Concordato preventivo – Se le trattative falliscono ma esistono prospettive di continuità, l’imprenditore può proporre un concordato preventivo; in particolare, il concordato in continuità aziendale consente di mantenere l’attività e pagare i creditori in modo graduale.
- Liquidazione giudiziale – Se non vi sono prospettive di risanamento, l’impresa può essere dichiarata in liquidazione giudiziale (ex fallimento). Tuttavia, grazie alla composizione negoziata, molte imprese riescono a evitare la liquidazione o a trasformarla in un’occasione di ristrutturazione parziale.
3. Difese e strategie legali
In questa sezione vengono illustrate le principali strategie per proteggere il patrimonio dell’impresa e negoziare condizioni favorevoli con banche e Fisco.
3.1 Contestare gli interessi usurari e anatocistici
Una delle difese più efficaci contro la banca consiste nell’analizzare gli estratti conto e i contratti di finanziamento per individuare tassi di interesse usurari o l’applicazione di interessi anatocistici (capitalizzazione illegittima). Se i tassi superano le soglie indicate nella legge antiusura (L. 108/1996) e nelle tabelle pubblicate trimestralmente dalla Banca d’Italia, è possibile chiedere la restituzione degli interessi indebitamente pagati e la riduzione del debito. L’analisi viene svolta da un consulente tecnico di parte che ricostruisce le movimentazioni e calcola gli interessi legali dovuti. La Cassazione ha più volte affermato che gli interessi usurari sono nulli e che il capitale residuo va detratto degli interessi pagati in eccesso.
3.2 Eccezione di difetto di legittimazione della banca cessionaria
Quando il credito è stato ceduto a una società di cartolarizzazione (SPV), può accadere che il nuovo cessionario non provi l’esistenza del contratto originario o non dimostri la catena dei passaggi. La giurisprudenza ha riconosciuto che il debitore può eccepire il difetto di legittimazione attiva del cessionario se la documentazione non è completa. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo o di pignoramento, è possibile chiedere l’esibizione del contratto originario e contestare la validità della cessione.
3.3 Azione di risarcimento per revoca illegittima del fido
Come visto, l’art. 16 CCII impone alla banca di non revocare automaticamente il fido a seguito dell’accesso alla composizione negoziata . Se la banca revoca o sospende l’affidamento senza motivazione prudenziale e senza valutare il piano, il debitore può intraprendere un’azione risarcitoria per danno da revoca illegittima. La revoca ingiustificata può infatti causare la cessazione dell’attività e la perdita di opportunità commerciali. In giudizio, occorre dimostrare il nesso fra la revoca e il danno (fatturato perso, costi aggiuntivi) e quantificare il risarcimento.
3.4 Istanza di sospensione o riduzione delle rate del mutuo
Le norme emergenziali e la composizione negoziata permettono di chiedere la sospensione o la rimodulazione delle rate del mutuo. È opportuno presentare alla banca un’istanza supportata da documentazione contabile e dal piano di risanamento. Se l’istituto rifiuta senza motivazioni concrete, si può ricorrere al tribunale con un’istanza di misure cautelari ex art. 19 CCII, come ha fatto il Tribunale di Napoli per la rata della rottamazione .
3.5 Transazione fiscale e definizioni agevolate
La transazione fiscale prevista dall’art. 23, comma 2‑bis, CCII consente di ridurre o dilazionare i debiti tributari. I passaggi principali sono:
- Valutazione della posizione – Con l’aiuto di un commercialista, si devono quantificare i debiti erariali (IVA, IRES, IRAP, imposte comunali) e i contributi previdenziali.
- Predisposizione della proposta – La proposta deve indicare l’importo offerto, il periodo di dilazione (fino a 120 rate per i debiti non iscritti a ruolo) e gli eventuali stralci delle sanzioni. È opportuno allegare la relazione del professionista indipendente che attesta la convenienza della proposta .
- Accordo e deposito – L’accordo transattivo è sottoscritto dall’imprenditore e dall’amministrazione fiscale. Produce effetti dalla data del deposito in tribunale, ma diventa efficace solo con l’autorizzazione del giudice.
- Effetti dell’inadempimento – Se l’impresa non rispetta le scadenze previste (in genere viene concesso un termine di tolleranza di 30 giorni), l’accordo si risolve di diritto e l’Erario può riprendere le azioni esecutive.
- Definizioni agevolate (rottamazioni) – Negli ultimi anni, il legislatore ha introdotto misure di definizione agevolata (cosiddette rottamazioni). Per esempio, il DL 41/2021 ha previsto lo stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro relative al periodo 2000–2010 . Il contribuente può aderire entro termini stabiliti e pagare il debito in un’unica soluzione o in rate fino a 18 mesi. La rottamazione quater, introdotta dalla legge di bilancio 2023, consente di estinguere i debiti fiscali affidati alla riscossione entro il 31 ottobre 2023 pagando solo il capitale e gli interessi senza le sanzioni. La riforma del 2024 ha previsto la possibilità di riammissione alla rottamazione per chi è decaduto, con domanda da presentare entro aprile 2025. Come visto, i giudici possono sospendere il pagamento delle rate per tutelare la continuità aziendale .
3.6 Accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati
Oltre alla composizione negoziata, l’ordinamento offre strumenti concorrenti:
- Accordi di ristrutturazione dei debiti – Regolati dagli artt. 57–64 CCII, consentono di stipulare un accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti. Gli accordi possono prevedere la falcidia del credito e la rinegoziazione delle garanzie. Con il correttivo 2024, la soglia per l’omologazione degli accordi risultati dalla composizione negoziata è stata ridotta al 60% .
- Concordato preventivo – Istituto tradizionale disciplinato dagli artt. 84–120 CCII. Il concordato può essere in continuità aziendale (l’azienda prosegue l’attività) o liquidatorio (i beni vengono venduti). L’omologazione richiede il voto favorevole dei creditori privilegiati e chirografari secondo percentuali di maggioranza.
- Concordato semplificato – Introdotto nel 2021, è un concordato senza voto dei creditori applicabile in caso di fallimento delle trattative. Si basa su un piano liquidatorio proposto dal debitore e approvato dal tribunale.
- Accordi di ristrutturazione agevolati – Previsti dall’art. 63 CCII, destinati alle PMI, permettono di ridurre la soglia di adesione al 30% e consentono la falcidia dei contributi previdenziali.
4. Strumenti alternativi e soluzioni speciali
4.1 Rottamazioni e condono dei debiti fiscali
Nel corso degli ultimi anni, il legislatore ha introdotto diverse misure di pace fiscale per permettere ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione con il Fisco. Le principali sono:
- Rottamazione ter e quater – Introdotte nel 2018 e nel 2023, permettono di pagare i debiti iscritti a ruolo senza le sanzioni e con una riduzione degli interessi. La rottamazione quater consente il pagamento in un massimo di 18 rate; il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio. La riforma 2024 ha introdotto la possibilità di riammissione per chi è decaduto, previa presentazione di domanda entro aprile 2025 .
- Saldo e stralcio – Introdotto dalla legge 145/2018 (art. 1, commi 184–199), consente a contribuenti con ISEE basso di estinguere i debiti versando una percentuale del capitale (variabile dal 16% al 35%) più un modesto tasso di interesse .
- Stralcio cartelle fino a 5.000 euro – Previsto dal DL 41/2021 (art. 4, commi 4–9), permette l’annullamento automatico dei debiti residui inferiori a 5.000 euro relativi al periodo 2000–2010. Il Ministero dell’Economia ha fissato le modalità di attuazione con decreto 14 luglio 2021 .
- Definizione agevolata liti pendenti – Consente di chiudere le controversie tributarie pendenti con l’Agenzia delle Entrate pagando una percentuale variabile del tributo a seconda del grado di giudizio e dell’esito.
- Autotutela – L’Agenzia delle Entrate può annullare in via amministrativa gli atti illegittimi o infondati senza ricorso. Una richiesta di autotutela può portare alla cancellazione di cartelle esattoriali errate, evitando costi e tempi del processo.
4.2 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (legge 3/2012)
Per i debitori non fallibili (consumatori, professionisti, start-up innovative, società agricole), la legge 3/2012 prevede tre strumenti:
- Piano del consumatore – Il debitore propone al giudice un piano di rientro che può prevedere la falcidia e la dilazione dei debiti. Non è necessario il voto dei creditori; il giudice valuta la meritevolezza e l’effettiva capacità di adempiere. La Cassazione ha riconosciuto la possibilità di moratorie prolungate per i crediti privilegiati .
- Accordo con i creditori – Prevede il voto dei creditori e richiede la maggioranza dei crediti. È simile all’accordo di ristrutturazione del CCII ma si applica a soggetti non fallibili.
- Liquidazione controllata – Se il piano o l’accordo non sono praticabili, il debitore può richiedere la liquidazione del patrimonio con successiva esdebitazione. Dopo tre anni dalla chiusura della procedura, se sussistono i requisiti di meritevolezza, i debiti residui vengono cancellati .
4.3 Piano attestato di risanamento e convenzione di moratoria
L’art. 56 CCII disciplina il piano attestato di risanamento, che consiste in un accordo stipulato con uno o più creditori volto a riequilibrare la situazione finanziaria dell’impresa. Il piano deve essere attestato da un professionista indipendente che certifica la veridicità dei dati e la fattibilità. Non richiede l’intervento del tribunale ma può produrre effetti di esenzione da revocatoria (art. 64 CCII). La convenzione di moratoria, prevista dall’art. 62, è un accordo con cui la maggioranza dei creditori proroga le scadenze e sospende le azioni esecutive; anch’essa deve essere attestata.
4.4 Accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari
L’art. 59 CCII disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti con intermediari finanziari (banche, società di leasing, factoring). Tali accordi devono essere sottoscritti da almeno il 75% delle banche e prevedere il rimborso di tutti gli altri creditori bancari con gli stessi termini. L’omologazione da parte del tribunale rende l’accordo efficace anche nei confronti dei dissenzienti. Con il correttivo 2024, è stata introdotta la possibilità di ottenere la falcidia dei debiti fiscali e previdenziali anche in questi accordi, estendendo la transazione fiscale a situazioni prima escluse .
4.5 Esdebitazione dopo la liquidazione (artt. 278–283 CCII)
L’esdebitazione è la cancellazione dei debiti residui non soddisfatti al termine della procedura di liquidazione. Possono accedervi gli imprenditori individuali che abbiano agito con correttezza e cooperazione. La domanda va presentata entro un anno dalla chiusura della procedura e richiede la dimostrazione di aver messo a disposizione tutta la propria ricchezza. La norma non si applica ai debiti per alimenti, risarcimento danni da fatto illecito, sanzioni penali o tributi riscossi per conto dell’Unione Europea .
4.6 Strumenti extragiudiziali: mediazione e negoziazione assistita
In alcuni casi, prima di adire il tribunale o l’OCC, è possibile ricorrere alla mediazione o alla negoziazione assistita. La mediazione è obbligatoria per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari (art. 5, comma 1‑bis, d.lgs. 28/2010). L’avvocato assiste il cliente nella presentazione dell’istanza presso un organismo di mediazione; se l’accordo è raggiunto, viene redatto un verbale che ha valore di titolo esecutivo. La negoziazione assistita (art. 3 d.l. 132/2014) consente alle parti di sottoscrivere un accordo con l’assistenza degli avvocati; anche questo accordo può essere reso titolo esecutivo.
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti imprenditori commettono errori nella gestione della crisi; evitarli può fare la differenza fra la sopravvivenza e il fallimento. Ecco i più frequenti:
- Sottovalutare i segnali della crisi – Ritardare l’analisi della situazione finanziaria impedisce di sfruttare gli strumenti di composizione negoziata.
- Non chiedere aiuto professionale – La normativa è complessa; affrontare da soli banche e Fisco spesso porta a sottoscrivere accordi sfavorevoli.
- Non differenziare i creditori – Alcuni debiti devono essere pagati integralmente (es. crediti da lavoro, tributi UE), altri possono essere falcidiati. Occorre un piano di pagamento differenziato.
- Usare in modo improprio le linee di credito – Se l’impresa utilizza il fido per finalità diverse dal risanamento durante la composizione negoziata, la banca potrà legittimamente revocarlo per peggioramento del rischio .
- Non documentare correttamente il piano – Un piano privo di dati certi o non supportato da un professionista indipendente sarà respinto dal tribunale.
- Ignorare le sanzioni penali – L’omissione di versamento delle ritenute e dell’IVA in presenza di significativo importo può integrare reati tributari. Occorre pianificare i versamenti prioritari.
Per evitare questi errori, è consigliabile:
- Monitorare costantemente la liquidità e redigere budget di tesoreria;
- Richiedere per tempo la composizione negoziata per beneficiare delle misure protettive prima che la situazione degeneri;
- Affidarsi a professionisti esperti in diritto bancario e tributario;
- Negoziare con le banche presentando un piano credibile e trasparente;
- Utilizzare gli strumenti di definizione agevolata per ridurre il debito fiscale;
- Mantenere un atteggiamento leale e collaborativo verso i creditori e l’esperto nominato.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Termini e strumenti di difesa
| Tipologia di atto | Termine per agire | Strumento di difesa | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| Revoca del fido bancario | 15 giorni (preavviso) | Opposizione e richiesta di risarcimento per revoca illegittima | Art. 1842 c.c., art. 16 CCII |
| Decreto ingiuntivo bancario | 40 giorni | Opposizione al decreto ingiuntivo | Art. 641 c.p.c. |
| Cartella esattoriale (imposte) | 60 giorni | Ricorso alla Corte di giustizia tributaria, richiesta di sospensione | Art. 19 d.lgs. 546/1992 |
| Pignoramento presso terzi (agente riscossione) | 60 giorni (effetto su somme accreditate) | Ricorso opposizione esecutiva, misure protettive in composizione negoziata | Art. 72‑bis DPR 602/1973 |
| Notifica di iscrizione ipotecaria | 60 giorni | Ricorso all’autorità giudiziaria, definizione agevolata | Art. 77 DPR 602/1973 |
| Avviso bonario o accertamento esecutivo | 30/60 giorni | Definizione agevolata, rateizzazione, transazione fiscale | Art. 23 CCII |
| Revoca di mutuo/leasing | Variabile (contratto) | Richiesta di sospensione, ristrutturazione del contratto | Art. 18 CCII |
6.2 Misure protettive e tempi
| Misura protettiva | Durata iniziale | Proroga massima | Effetti per le banche |
|---|---|---|---|
| Sospensione delle azioni esecutive | 120 giorni | Fino a 240 giorni | Le banche non possono revocare i fidi o chiedere rientri |
| Divieto di acquisire nuove garanzie | 120 giorni | Fino a 240 giorni | Le banche non possono iscrivere ipoteche né avviare pignoramenti |
| Riattivazione degli affidamenti sospesi | Dopo conferma delle misure | Non prevista (obbligo di riattivazione) | La banca deve riattivare il fido salvo esigenze prudenziali |
| Misure cautelari atipiche (es. sospensione rata rottamazione) | Fino a 60 giorni (caso concreto) | Stabilita dal giudice | Possono essere rivolte anche contro l’Agenzia Entrate Riscossione |
6.3 Strumenti di ristrutturazione
| Strumento | Destinatari | Quorum richiesto | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) | Imprese commerciali | 60% dei crediti | Falcia e dilaziona i debiti, richiede omologazione |
| Accordo di ristrutturazione agevolato | PMI | 30% dei crediti | Procedura semplificata, estende gli effetti ai non aderenti |
| Piano attestato di risanamento | Imprese di ogni dimensione | Nessun quorum | Attestato da professionista, non richiede omologazione |
| Convenzione di moratoria | Imprese con almeno due creditori | 50% dei creditori (per categoria) | Sospende i pagamenti e le azioni esecutive |
| Concordato preventivo | Imprese con indebitamento consistente | Maggioranza delle classi di creditori | Può essere in continuità o liquidatorio; richiede voto e omologazione |
| Concordato minore | Professionisti, artigiani, imprese minori | Maggioranza dei crediti ammessi | Deve rispettare l’ordine di prelazione |
| Piano del consumatore (L. 3/2012) | Consumatori e non fallibili | Nessun voto | Meritevolezza valutata dal giudice, può prevedere moratorie lunghe |
| Accordo con i creditori (L. 3/2012) | Debitori non fallibili | Maggioranza dei crediti | Simile al concordato minor, richiede voto |
7. Domande e risposte (FAQ)
1. Posso accedere alla composizione negoziata se sono già in ritardo con i pagamenti bancari?
Sì. La composizione negoziata è stata concepita per consentire all’imprenditore in squilibrio di avviare trattative anche se si trova in ritardo con i pagamenti. L’importante è che esistano ragionevoli prospettive di risanamento e che il piano proposto sia credibile. La banca non può revocare i fidi solo perché si è avviata la procedura .
2. La banca può chiudere il conto corrente quando attivo la composizione negoziata?
No. L’art. 18, comma 5-bis, CCII impone di riattivare gli affidamenti dopo la conferma delle misure protettive . La banca può sospendere o ridurre i fidi solo per motivi di vigilanza prudenziale e deve comunicarne le ragioni agli organi della società.
3. Che cosa succede se non ottengo l’omologazione del piano nella composizione negoziata?
Se le trattative falliscono e non si raggiunge un accordo con i creditori, l’imprenditore può transitare ad altre procedure, come l’accordo di ristrutturazione, il concordato preventivo o la liquidazione giudiziale. L’importante è non perdere i termini e presentare tempestivamente l’istanza per evitare la revoca delle misure protettive.
4. Posso proporre la falcidia dell’IVA nella transazione fiscale?
Sì. L’art. 23, comma 2‑bis, CCII consente di inserire anche l’IVA nella transazione, superando il precedente divieto. Il professionista deve attestare che la proposta è più conveniente della liquidazione .
5. Quali tributi non possono essere oggetto di transazione?
I tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione Europea (dazi doganali, diritti di importazione) sono esclusi dalla transazione. Sono inoltre esclusi i tributi locali (IMU, TARI) e i contributi previdenziali, che possono essere trattati solo negli accordi di ristrutturazione e nei concordati .
6. La composizione negoziata sospende i pignoramenti già in corso?
Sì. Le misure protettive impediscono l’inizio e la prosecuzione delle azioni esecutive per tutta la durata della procedura (fino a 240 giorni). Nel caso di pignoramento presso terzi, la banca deve bloccare i pagamenti al Fisco; se la procedura è avviata successivamente alla notifica del pignoramento, è possibile richiedere misure cautelari specifiche .
7. Cosa succede se non pago una rata della rottamazione quater durante la composizione negoziata?
Se salti il pagamento di una rata, decadi dalla definizione agevolata e il debito torna ad essere dovuto per intero. Tuttavia, i tribunali hanno riconosciuto la possibilità di sospendere temporaneamente le rate nell’ambito delle misure cautelari . È necessario presentare un’istanza motivata al giudice e dimostrare che la sospensione è funzionale al risanamento.
8. Posso chiedere nuovi finanziamenti durante la composizione negoziata?
Sì. L’art. 22 CCII consente all’imprenditore di ottenere nuovi finanziamenti, che saranno considerati prededucibili se la procedura dovesse evolvere in concordato o liquidazione . Le banche sono incentivate a finanziare l’azienda perché hanno la garanzia di essere rimborsate con priorità.
9. Cosa succede alle fideiussioni prestate dai soci o dai garanti?
Le fideiussioni restano valide durante la composizione negoziata. Tuttavia, alcuni tribunali hanno riconosciuto la possibilità di estendere le misure cautelari anche ai soci illimitatamente responsabili e ai garanti (es. Tribunale di Bologna 22 settembre 2025) quando ciò è funzionale al successo delle trattative . È dunque possibile chiedere la sospensione delle escussioni sul patrimonio dei garanti.
10. Come posso evitare la revoca di un leasing?
È opportuno negoziare con la società di leasing e presentare un piano di rientro. La composizione negoziata consente di sospendere le azioni di risoluzione e di rinegoziare il contratto. Le misure protettive impediscono la risoluzione automatica dei contratti pendenti .
11. Posso includere i debiti previdenziali nella transazione fiscale?
No. I contributi previdenziali non possono essere falcidiati nella composizione negoziata. Possono essere trattati solo negli accordi di ristrutturazione dei debiti o nel concordato preventivo .
12. Cosa succede se i creditori non partecipano alle trattative?
La partecipazione dei creditori non è obbligatoria, ma la legge prevede incentivi: ad esempio, i creditori che aderiscono alla proposta possono beneficiare di una percentuale più alta e della prededuzione dei finanziamenti. La banca che si rifiuta di partecipare senza motivazione può essere chiamata in giudizio per violazione del principio di buona fede. Tuttavia, se non si raggiunge l’accordo con le percentuali richieste, la composizione fallirà e l’impresa dovrà accedere ad altre procedure.
13. È possibile mantenere la continuità aziendale durante la liquidazione giudiziale?
Sì. Il CCII prevede la liquidazione giudiziale in continuità aziendale. In questo caso, l’attività prosegue sotto la gestione del curatore, al fine di preservare il valore aziendale e consentire una vendita unitaria o la cessione di rami. Tuttavia, i poteri dell’imprenditore sono fortemente limitati.
14. L’accordo di ristrutturazione dei debiti produce effetti sui creditori che non partecipano?
Solo se l’accordo è omologato dal tribunale e raggiunge le percentuali di quorum previste (60% o 30% negli accordi agevolati). Con l’omologazione, l’accordo diventa efficace anche nei confronti dei dissenzienti. Tuttavia, i creditori esclusi restano liberi di agire per la parte non coperta dall’accordo.
15. Cosa significa prededuzione dei finanziamenti?
La prededuzione assicura che i crediti derivanti da finanziamenti erogati per favorire il risanamento o la continuità aziendale siano soddisfatti prima di tutti gli altri crediti in caso di apertura di una procedura concorsuale. Ciò incentiva le banche a concedere nuova finanza nelle fasi di difficoltà .
16. Cos’è la segnalazione a sofferenza e come evitarla?
La segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi è un’indicazione di grave difficoltà del debitore e provoca il blocco dei finanziamenti. L’art. 16 CCII vieta di segnalare automaticamente la sofferenza per effetto della sola richiesta di composizione negoziata. Per evitarla, è fondamentale mantenere un dialogo con la banca, presentare un piano di risanamento realistico e dimostrare di rispettare le previsioni del piano .
17. Posso vendere l’azienda durante la composizione negoziata?
Sì. È possibile cedere l’azienda o un ramo nell’ambito della composizione negoziata, a condizione che il prezzo sia congruo e che l’operazione sia funzionale alla continuità aziendale o al miglior soddisfacimento dei creditori. L’esperto deve attestare l’operazione e il tribunale può autorizzarla. Le eventuali plusvalenze possono beneficiare di un’imposizione fiscale ridotta se reinvestite.
18. Che differenza c’è fra composizione negoziata e accordo di ristrutturazione?
La composizione negoziata è una procedura di allerta e di negoziazione assistita da un esperto nominato dalla Camera di commercio; non richiede percentuali di adesione e offre misure protettive temporanee. L’accordo di ristrutturazione, invece, è un atto contrattuale omologato dal tribunale che richiede il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e non prevede misure protettive automatiche (se non richieste ex art. 54 CCII). L’accordo è vincolante anche per i creditori dissenzienti se ottiene l’omologazione.
19. Posso chiedere la sospensione delle azioni esecutive relative a debiti personali dei soci?
In generale, le misure protettive agiscono sul patrimonio dell’impresa. Tuttavia, alcune decisioni (Tribunale di Bologna 2025) hanno esteso le misure cautelari al patrimonio dei soci illimitatamente responsabili e dei fideiussori quando ciò è necessario per il successo delle trattative . In altre parole, è possibile chiedere al giudice di vietare temporaneamente l’aggressione dei beni personali dei soci se l’escussione metterebbe in pericolo la continuità aziendale.
20. Qual è il ruolo del professionista indipendente nella composizione negoziata?
L’esperto nominato dalla Camera di commercio ha il compito di facilitare le trattative, verificare la veridicità dei dati, valutare la sostenibilità del piano e redigere una relazione periodica. La sua imparzialità è garantita da requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2, lett. o), CCII . L’esperto non rappresenta né l’imprenditore né i creditori ma agisce come mediatore. La sua opinione è determinante per la conferma delle misure protettive e per la conclusione della procedura.
8. Simulazioni pratiche e casi reali
8.1 Caso A: impresa commerciale con revoca del fido e pignoramento del conto
Scenario: La società Alfa S.r.l. (azienda commerciale con 15 dipendenti) ha un’esposizione bancaria di 800.000 euro suddivisa su tre istituti. Nel maggio 2025, a causa di ritardi nei pagamenti dei fornitori e di un calo del fatturato, la banca principale revoca il fido di 400.000 euro senza fornire motivazioni. Contemporaneamente, l’agente della riscossione notifica un pignoramento presso terzi per 80.000 euro relativo a debiti fiscali pregressi.
Passaggi:
- Analisi del contratto – L’Avv. Monardo accerta che il contratto di apertura di credito prevedeva un preavviso di 30 giorni e che la banca non ha dimostrato alcuna diminuzione del merito creditizio se non la comunicazione dell’avvio della composizione negoziata.
- Opposizione e risarcimento – Viene proposta un’azione per revoca illegittima e un ricorso d’urgenza per la riattivazione dell’affidamento.
- Avvio della composizione negoziata – L’azienda deposita la domanda tramite la piattaforma camerale. L’esperto, nominato dalla Commissione, certifica la prospettiva di risanamento.
- Misure protettive – Il tribunale concede la sospensione delle azioni esecutive, incluso il pignoramento in corso. La banca è obbligata a riattivare il fido .
- Piano di risanamento – La società propone un piano che prevede: riduzione del debito bancario attraverso la conversione di 200.000 euro in strumenti partecipativi; transazione fiscale con pagamento del 60% del debito tributario in 60 rate; cessione di un ramo d’azienda non strategico per ricavare liquidità.
- Esito – Le banche aderiscono alla proposta; l’Agenzia delle Entrate accetta la transazione dopo la relazione positiva del professionista. Il tribunale omologa l’accordo e le misure protettive decadono. L’azienda prosegue l’attività con un indebitamento sostenibile.
8.2 Caso B: artigiano con debiti tributari e piano del consumatore
Scenario: Il signor Bianchi, artigiano edile, ha accumulato debiti tributari per 120.000 euro (IVA e IRES) e debiti bancari per 60.000 euro a causa della chiusura di due cantieri nel 2024. Non avendo dipendenti né un patrimonio significativo, Bianchi non può accedere al concordato preventivo.
Soluzione:
- Ricorso alla legge 3/2012 – Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, Bianchi presenta un piano del consumatore presso l’OCC. Il piano prevede il pagamento del 30% dei debiti erariali in 72 rate e la falcidia totale degli interessi e delle sanzioni.
- Moratoria per i privilegiati – Il piano prevede che l’IVA privilegiata sia pagata dopo 12 mesi. La Cassazione ha riconosciuto la legittimità di una moratoria superiore all’anno .
- Omologazione senza voto – Il giudice omologa il piano ritenendo meritevole il debitore. I creditori non possono opporsi.
- Esdebitazione parziale – Dopo il pagamento delle rate, i debiti residui vengono cancellati. Bianchi riprende l’attività con un carico ridotto, sfruttando le agevolazioni fiscali.
8.3 Caso C: sospensione della rata della rottamazione quater
Scenario: La società Gamma S.p.A., produttrice di componenti meccanici, aderisce alla rottamazione quater per un debito di 600.000 euro. Nel novembre 2024, a causa di un sequestro conservativo su un’importante commessa, l’azienda non può pagare la rata di dicembre e rischia la decadenza. A gennaio 2025 attiva la composizione negoziata.
Soluzione:
- Istanza cautelare – L’Avv. Monardo chiede al tribunale la sospensione della rata, dimostrando che il mancato pagamento sarebbe letale e che la società ha realistiche prospettive di risanamento.
- Decreto del tribunale – Il giudice sospende per 60 giorni la rata, richiamando l’art. 19 CCII e il precedente del Tribunale di Napoli .
- Negoziazione con l’AdER – Nel frattempo, l’azienda tratta con l’Agenzia delle Entrate Riscossione per un piano alternativo: propone di versare 50.000 euro subito e il resto in 24 rate.
- Revisione del piano di rottamazione – L’AdER, valutata la convenienza della proposta e visto il supporto dell’esperto, accetta. La società mantiene i benefici della rottamazione e chiude la procedura con un notevole risparmio.
9. Conclusioni
La crisi d’impresa è una fase delicata che può determinare la sopravvivenza o la dissoluzione di un’azienda. Grazie alle riforme degli ultimi anni e all’evoluzione della giurisprudenza, l’ordinamento italiano offre strumenti efficaci per affrontare la crisi in maniera proattiva. La composizione negoziata, insieme ai piani attestati, agli accordi di ristrutturazione, ai concordati e alla legge 3/2012, permette di trattare con banche e Fisco, proteggere il patrimonio e costruire un percorso di risanamento.
L’art. 16 CCII ha introdotto un dovere di leale cooperazione da parte delle banche: l’accesso alla procedura non può più essere usato come pretesto per revocare i fidi . L’art. 18 ha rafforzato le misure protettive, imponendo la riattivazione degli affidamenti sospesi dopo la conferma . La giurisprudenza, con sentenze come la Cass. 30109/2025, ha riconosciuto che la composizione negoziata può escludere il periculum in mora , confermando il suo ruolo centrale. La transazione fiscale ha ampliato le possibilità di falcidia dei tributi, includendo l’IVA .
Per i debitori è fondamentale agire con tempestività, documentare correttamente la propria situazione e affidarsi a un team di professionisti specializzati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, offre un supporto completo: dall’analisi delle cartelle alla predisposizione del piano di risanamento, dalla negoziazione con le banche alla rappresentanza in giudizio. Il suo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti segue il cliente in ogni fase, coordinando anche la redazione di piani del consumatore e la gestione di procedure di liquidazione.
In definitiva, affrontare la crisi d’impresa non significa arrendersi, ma scegliere il momento giusto per negoziare e rilanciare. Gli strumenti normativi esistono e la giurisprudenza li supporta. Per trarne beneficio serve una guida esperta e un piano realistico.
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