Crisi d’impresa: cosa fare con i debiti fiscali

Introduzione

Affrontare un’insolvenza fiscale non è solo una questione contabile: è un banco di prova che può mettere a rischio l’esistenza stessa di un’impresa e la serenità del suo titolare. In Italia i debiti verso l’Erario e gli enti previdenziali godono di una tutela privilegiata. Omesse dichiarazioni, ritardi nei versamenti o errori formali si traducono rapidamente in avvisi, cartelle esattoriali, ipoteche, pignoramenti e, nei casi più gravi, in responsabilità penali. Ignorare questi segnali è l’errore più grande: le scadenze sono stringenti e le norme cambiano continuamente. Nel 2024 e nel 2025 il legislatore ha introdotto una serie di correttivi al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), potenziando strumenti negoziali e ristrutturatori, ma ha anche irrigidito le condizioni per ottenere sconti o riduzioni dei debiti fiscali. Nel frattempo la giurisprudenza ha chiarito principi fondamentali: la Corte di cassazione ha imposto il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione nel concordato minore , ha riconosciuto alla composizione negoziata un effetto “scudo” contro sequestri e confische e le Sezioni Unite hanno precisato la responsabilità dei soci dopo la cancellazione di una società . La Corte costituzionale, con la sentenza 137/2025, ha limitato la portata della preclusione probatoria in materia tributaria . 

L’obiettivo di questo articolo è fornire al debitore – imprenditore, professionista o privato – una guida completa, giuridicamente rigorosa e aggiornata, per comprendere le norme, i rimedi e le strategie da adottare in presenza di debiti fiscali durante la crisi d’impresa. 

Chi sono l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

Per affrontare la crisi è fondamentale la consulenza di professionisti esperti. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista specializzato in diritto bancario e tributario. Coordina uno staff multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale. Tra le sue qualifiche:

  • Cassazionista: difende i diritti dei contribuenti anche davanti alla Corte di cassazione;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): questo ruolo consente di assistere i debitori nelle procedure di sovraindebitamento e nei concordati minori;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021: figura chiave per avviare la composizione negoziata e mediare con i creditori;
  • Coordinatore di professionisti: lavora con commercialisti, revisori legali e consulenti finanziari per predisporre piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione e transazioni fiscali.

Lo Studio Monardo assiste i clienti in ogni fase:

  • Analisi dell’atto: verifica formale e sostanziale di cartelle, avvisi di accertamento, ipoteche e fermi amministrativi;
  • Ricorsi e opposizioni: predisposizione di ricorsi tributari e civili, richieste di sospensione e domande di autotutela;
  • Trattative con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione: definizioni agevolate, rateizzazioni e transazioni fiscali;
  • Piani di rientro e negoziazioni: elaborazione di accordi di ristrutturazione del debito e di piani del consumatore;
  • Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: tutela davanti alle Corti e assistenza nella composizione negoziata, nel concordato preventivo o nella liquidazione controllata.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

La gestione dei debiti fiscali durante la crisi d’impresa richiede la conoscenza integrata di norme civilistiche, concorsuali e tributarie. Negli ultimi anni la disciplina è stata interessata da importanti riforme. Il quadro di riferimento comprende:

MacroareaFonti normative principaliAspetti di rilievo
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII)D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche (D.Lgs. 147/2020, D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024)Unifica le procedure concorsuali e introduce strumenti di regolazione della crisi; disciplina concordato preventivo, concordato minore, composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piani attestati, liquidazione controllata. Il correttivo 2024 ha inserito il nuovo art. 23, comma 2‑bis, che consente al debitore di proporre un accordo transattivo alle agenzie fiscali durante le trattative .
Legge 3/2012Legge 27 gennaio 2012 n. 3 sul sovraindebitamentoOffre ai debitori non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori minori) procedure come piano del consumatore, accordo di composizione della crisi e liquidazione controllata. Oggi integrate nel CCII agli artt. 65‑87 .
D.L. 118/2021 conv. in L. 147/2021Introduce la composizione negoziata della crisi d’impresaStrumento volontario e confidenziale per avviare trattative con i creditori sotto la guida di un esperto. Il correttivo 2024 permette di proporre transazioni fiscali nelle trattative .
Normativa tributariaD.P.R. 602/1973 (riscossione delle imposte), D.P.R. 600/1973 (accertamento), Codice civile artt. 2740‑2741 (par condicio), art. 2495 c.c. (responsabilità dei soci), art. 36 D.P.R. 602/1973Regolano la responsabilità per imposte, la procedura di riscossione e l’ordine di prelazione dei creditori. La Cassazione ha ricordato che i soci della società estinta rispondono dei debiti fiscali solo per le somme ricevute .
Rottamazione quater (Definizione agevolata)Disposizioni emergenziali: legge n. 100/2023, legge n. 18/2024, decreto Milleproroghe 2025Consente di estinguere i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica, senza sanzioni né interessi . I contribuenti decaduti dalla rottamazione possono presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 .
Giurisprudenza di riferimentoSentenze della Corte di cassazione (n. 28574/2025, n. 30109/2025, n. 3625/2025) e della Corte costituzionale (n. 137/2025)Hanno chiarito i limiti del concordato minore, riconosciuto l’efficacia della composizione negoziata come strumento difensivo, definito la responsabilità dei soci dopo la cancellazione e limitato la preclusione probatoria in ambito fiscale.

Di seguito vengono approfonditi tali ambiti.

1.1 Il nuovo Codice della crisi e gli interventi del 2024

Il CCII, entrato in vigore a luglio 2022, ha riformato radicalmente il diritto concorsuale. Esso mira a intercettare lo “stato di crisi” (difficoltà che rendono probabile l’insolvenza) in una fase precoce per permettere all’imprenditore di ristrutturare i debiti e preservare il valore aziendale. Tra le novità principali:

  • Adeguati assetti organizzativi: l’art. 3 CCII impone all’imprenditore di dotarsi di sistemi che segnalino tempestivamente l’emergere della crisi, includendo il monitoraggio di indicatori di allerta. Il mancato adeguamento può generare responsabilità degli amministratori.
  • Procedimento unitario per l’accesso alle procedure: gli artt. 40‑54 disciplinano un iter uniforme che consente al debitore di presentare un’unica domanda e poi scegliere la soluzione più idonea (concordato, accordi, liquidazione).
  • Concordato preventivo: ristrutturazione che prevede la continuità aziendale o la liquidazione dei beni, con il voto dei creditori e l’omologazione del tribunale.
  • Concordato minore: introdotto per i debitori minori e per i soci illimitatamente responsabili; esso consente di proporre un piano di pagamento ai creditori con regole semplificate. La Cassazione ha stabilito che la proposta deve rispettare l’ordine di prelazione previsto dagli artt. 2740‑2741 c.c. e dalle norme del concordato preventivo; la violazione di tali regole costituisce causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio .
  • Liquidazione giudiziale e controllata: la prima sostituisce il fallimento per le imprese; la seconda è prevista per i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.
  • Accordi di ristrutturazione e piani attestati: strumenti negoziali che richiedono l’adesione di una percentuale di creditori e l’attestazione di un professionista indipendente.

Il correttivo “ter” (D.Lgs. 136/2024)

Pubblicato a settembre 2024 ed in vigore nel 2025, il correttivo ha introdotto numerose modifiche. Per i nostri fini è fondamentale il nuovo art. 23, comma 2‑bis: durante le trattative della composizione negoziata l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, prevedendo il pagamento parziale o dilazionato del debito . Sono esclusi dall’accordo i tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea (come i dazi doganali) e i crediti degli enti locali e previdenziali . L’accordo deve essere accompagnato da una relazione di un professionista indipendente attestante la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale . 

Il correttivo ha modificato anche l’art. 63 CCII, estendendo l’oggetto della transazione fiscale a tutti i tributi, inclusa l’IVA, e ha disciplinato il meccanismo di cram down fiscale (omologazione forzosa dell’accordo nonostante il dissenso dell’amministrazione finanziaria). L’omologazione è possibile solo se ricorrono condizioni stringenti: adesione dell’Erario necessaria per raggiungere le maggioranze, carattere non liquidatorio del piano, percentuale minima di soddisfacimento pari almeno al 50 % del credito fiscale (60 % se i creditori aderenti rappresentano meno di un quarto dei crediti totali) . Sono state previste inoltre ipotesi di esclusione qualora i debiti fiscali superino l’80 % del passivo o derivino da violazioni fraudolente .

1.2 La composizione negoziata

Introdotta dal D.L. 118/2021, la composizione negoziata è un procedimento volontario che consente all’imprenditore in crisi di avviare trattative con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente. La procedura prevede:

  1. Domanda telematica con documenti contabili e piani di risanamento;
  2. Nomina di un esperto da parte della Commissione nominata dal Ministero della giustizia;
  3. Incontri con i creditori per valutare possibili accordi;
  4. Misure protettive concesse dal tribunale (sospensione di azioni esecutive);
  5. Conclusione con un accordo (piano attestato, accordo di ristrutturazione, concordato semplificato) oppure con il ritorno alla gestione ordinaria o alla liquidazione.

La novità del correttivo 2024 è la possibilità di stipulare un accordo transattivo con l’Erario durante le trattative . 

La giurisprudenza ha riconosciuto un ruolo difensivo alla composizione negoziata. La sentenza n. 30109/2025 della Corte di cassazione ha stabilito che l’avvio di questa procedura, se accompagnato da una relazione positiva dell’esperto e da risultati economici verificabili, può incidere sulla valutazione del periculum in mora (pericolo di dispersione del patrimonio) e giustificare l’annullamento di sequestri preventivi. La Suprema Corte ha confermato che la composizione negoziata può fungere da “scudo” contro misure cautelari patrimoniali. Questa decisione rafforza l’utilità dello strumento sia in ambito concorsuale sia in sede penale-tributaria: un piano serio e documentato può evitare il blocco dei conti e salvaguardare la continuità aziendale.

1.3 La Legge 3/2012 e le procedure di sovraindebitamento

La Legge 3/2012 è il riferimento per consumatori, professionisti e imprenditori minori che non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale. Essa offre tre procedure:

  • Piano del consumatore: destinato a persone fisiche consumatrici; non prevede il voto dei creditori e può comportare la falcidia integrale dei debiti se il giudice riconosce la meritevolezza del debitore.
  • Accordo di composizione della crisi: richiede l’approvazione dei creditori e consente la ristrutturazione dei debiti con pagamento parziale o dilazionato.
  • Liquidazione controllata: sostituisce la liquidazione del patrimonio; il giudice nomina un liquidatore che realizza i beni del debitore e distribuisce il ricavato.

Il CCII ha assorbito e coordinato queste procedure agli artt. 65 e seguenti . Tra le innovazioni vi è la procedura familiare (art. 66 CCII), che consente a più membri della stessa famiglia di presentare un unico piano se i debiti hanno un’origine comune. Le procedure di sovraindebitamento si concludono con l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui per il debitore meritevole.

1.4 Responsabilità dei soci e degli amministratori per debiti fiscali

Molti imprenditori ritengono che, una volta cancellata una società dal registro delle imprese, i debiti si estinguano. Non è così. L’art. 2495 c.c. stabilisce che i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci nei limiti delle somme da questi riscosse dal bilancio finale . Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 3625 del 12 febbraio 2025, hanno precisato che l’Agenzia delle Entrate può agire contro gli ex soci, ma deve dimostrare che costoro hanno ricevuto somme o beni; inoltre, se esistono beni non indicati nel bilancio finale, l’amministrazione deve emettere un autonomo avviso di accertamento .

L’art. 36 del D.P.R. 602/1973 prevede la responsabilità dei liquidatori e degli amministratori che, durante la liquidazione, non pagano le imposte dovute: essi rispondono in proprio se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari prima di distribuire beni ai soci . Il medesimo articolo estende la responsabilità ai soci che, nei due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione, hanno ricevuto beni o denaro .

1.5 La preclusione probatoria e la sentenza della Consulta 137/2025

In materia di accertamento fiscale il D.P.R. 600/1973 prevede all’art. 32 che i documenti, le informazioni e i registri non esibiti in sede di controllo non possono essere utilizzati a favore del contribuente in sede contenziosa. Tale preclusione rappresenta un importante deterrente, ma è stata oggetto di questioni di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 137 depositata il 28 luglio 2025, ha respinto le censure dichiarandole non fondate, ma ha chiarito che la preclusione deve essere interpretata restrittivamente: essa riguarda solo i documenti con contenuto inequivocabilmente favorevole al contribuente . La Consulta ha inoltre ribadito il principio, già affermato dalla giurisprudenza, secondo cui l’amministrazione non può pretendere dai contribuenti dati che sono già in suo possesso . Questo orientamento rafforza la tutela del diritto di difesa e impone all’Agenzia delle Entrate di collaborare lealmente nella fase istruttoria.

1.6 La rottamazione quater (Definizione agevolata)

La rottamazione quater è una definizione agevolata introdotta come misura emergenziale per aiutare contribuenti e imprese a regolarizzare i carichi affidati all’Agente della riscossione. Secondo la disciplina applicabile nel 2024-2025:

  • Possono essere rottamati i debiti iscritti a ruolo tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 .
  • Il contribuente paga solo il capitale e le spese di notifica, mentre sono esclusi sanzioni, interessi e aggio .
  • Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in 18 rate: le prime due scadono a ottobre e novembre 2023, le altre a febbraio, maggio, luglio e novembre di ciascun anno . È prevista una tolleranza di cinque giorni .
  • I contribuenti decaduti dalla definizione, che non hanno rispettato le scadenze entro il 31 dicembre 2024, possono richiedere la riammissione presentando domanda entro il 30 aprile 2025 .
  • Per i residenti nei territori colpiti dall’alluvione dell’Emilia-Romagna, i termini sono prorogati di tre mesi .
  • L’omesso pagamento di una rata oltre il periodo di tolleranza comporta la perdita dei benefici e i versamenti effettuati sono considerati acconto .

Queste misure non cancellano i debiti ma permettono di abbattere notevolmente il carico fiscale e impediscono l’avvio di nuove procedure cautelari o esecutive. 

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un debito fiscale

Quando l’Agenzia delle Entrate o l’Agente della riscossione notifica un atto, il tempo per reagire è limitato. Ogni strumento ha termini decadenziali precisi: scaduti i termini, il debito diventa definitivo e può essere recuperato con azioni esecutive. Di seguito una procedura passo‑passo per tutelarsi.

2.1 Identificare la tipologia di atto

Gli atti con cui l’Amministrazione comunica un debito fiscale sono numerosi. Conoscere la differenza consente di capire quali rimedi sono disponibili e quali scadenze rispettare.

Tipo di attoContenuto e finalitàTermine per ricorso
Avviso di accertamentoDetermina la maggiore imposta dovuta (IVA, IRPEF, IRES, IRAP, ecc.) dopo una verifica. È emesso dall’Agenzia delle Entrate.60 giorni per ricorso alla Corte di giustizia tributaria (in precedenza Commissione tributaria).
Avviso di addebito INPSRiguarda contributi previdenziali non versati. Viene notificato dall’INPS e costituisce titolo esecutivo.40 giorni per ricorso giudiziale o 30 giorni per ricorso in autotutela.
Cartella di pagamentoÈ emessa dall’Agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione). Contiene tributi iscritti a ruolo (imposte, contributi, multe), somme derivanti da avvisi non impugnati, sanzioni.60 giorni per opposizione (rito tributario o civile a seconda del debito).
Intimazione di pagamentoSollecita il pagamento di una cartella già notificata.60 giorni per far valere vizi della cartella originaria (se non ancora decaduta).
Preavviso di fermo o di ipotecaComunica la prossima iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo o dell’ipoteca su beni immobiliari.30 giorni per presentare istanza di sospensione o opposizione.
PignoramentoAtto con cui l’Agente della riscossione espropria beni mobili, immobili o crediti del debitore.20 giorni per opposizione agli atti esecutivi (rito civile) o per ricorso ex art. 615 c.p.c.

2.2 Verificare la regolarità dell’atto

Prima di procedere occorre controllare che l’atto sia valido. Gli errori più frequenti riguardano:

  • Notifica: deve essere effettuata secondo le forme previste (PEC, raccomandata, ufficiale giudiziario). Errori nella notifica possono rendere nullo l’atto.
  • Motivazione: gli avvisi devono indicare fatti, norme e ragionamenti che giustificano la pretesa erariale. Una motivazione generica consente l’annullamento.
  • Prescrizione e decadenza: l’atto deve essere emesso entro i termini di legge (ad esempio, cinque anni per l’IVA e l’IRPEF). Se l’amministrazione emette l’atto tardivamente, la pretesa è inesigibile.
  • Calcolo degli importi: errori nel conteggio, applicazione di sanzioni oltre il dovuto o mancata considerazione di versamenti già effettuati.

Il professionista può richiedere l’accesso agli atti amministrativi per verificare la documentazione a supporto. L’eventuale mancanza di documenti o la loro mancata esibizione in fase istruttoria può costituire elemento di difesa, soprattutto dopo la sentenza della Consulta che ha limitato la preclusione probatoria .

2.3 Valutare la difesa: autotutela, ricorso o definizione agevolata

Al ricevimento dell’atto si devono considerare tre opzioni:

  1. Richiedere l’annullamento in autotutela: se l’atto presenta evidenti errori o illegittimità (errore di persona, pagamento già effettuato, evidente mancanza di motivazione), è possibile presentare un’istanza di autotutela all’ufficio che ha emesso l’atto. Non sospende i termini per il ricorso, ma in caso di accoglimento l’atto viene annullato.
  2. Proporre ricorso: se la pretesa è contestabile, si deposita ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni (per le cartelle originate da ruoli, entro 60 giorni dall’intimazione o dal preavviso di fermo). Il ricorso può essere accompagnato da una istanza di sospensione per evitare l’esecuzione immediata. L’assistenza di un avvocato è obbligatoria per controversie superiori a 3.000 euro.
  3. Adesione a definizioni o rateizzazioni: quando il debito è dovuto ma il contribuente non è in grado di pagare subito, si valutano:
  4. Rottamazione/definizione agevolata: pagamento del solo capitale e delle spese, con esclusione di sanzioni e interessi .
  5. Rateizzazione: il debito può essere rateizzato fino a un massimo di 72 rate; in presenza di comprovata temporanea situazione di difficoltà, il piano può essere esteso a 120 rate (dieci anni).
  6. Rateazione con garanzie: per importi elevati può essere richiesta fideiussione bancaria o assicurativa.

2.4 Sospensione e misure protettive

Durante la pendenza del ricorso si può chiedere la sospensione dell’esecuzione. In ambito tributario l’istanza si propone con il ricorso e viene decisa in via cautelare; in sede civile (per crediti non tributari) si può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. e chiedere la sospensione in via d’urgenza. 

La composizione negoziata consente di ottenere misure protettive dal tribunale: dopo l’ammissione, il giudice può inibire l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive, pignoramenti e sequestri. La Cassazione ha riconosciuto che tali misure possono estendersi anche al sequestro preventivo disposto in sede penale, qualora il piano di risanamento sia serio .

2.5 Tempistiche e scadenze

FaseTermineRiferimento
Presentazione ricorso tributario60 giorni dalla notifica dell’attoArt. 20 d.lgs. 546/1992
Deposito del ricorso (dopo notifica alla controparte)30 giorni dalla notifica del ricorsoArt. 22 d.lgs. 546/1992
Richiesta di rateizzazioneEntro 60 giorni dalla notifica della cartella o prima dell’inizio dell’esecuzioneArt. 19 d.P.R. 602/1973
Domanda di riammissione alla rottamazione quaterEntro il 30 aprile 2025Decreto Milleproroghe 2025
Richiesta di composizione negoziataNessun termine perentorio, ma da attivare prima dell’insolvenzaD.L. 118/2021

È fondamentale rispettare i termini: decorso il periodo per il ricorso o la domanda, il debito diventa definitivo e l’Agenzia può procedere al pignoramento.

3. Difese e strategie legali per impugnare o ridurre il debito

Affrontare un debito fiscale richiede strategie differenziate a seconda della situazione economica, del tipo di tributo e dell’entità del debito. Di seguito le principali vie difensive.

3.1 Impugnazione degli atti: vizi formali e sostanziali

La prima linea di difesa consiste nella contestazione dell’atto. I motivi di annullamento possono essere:

  • Vizi di notifica: se la notifica è stata effettuata a un indirizzo errato, a un soggetto non legittimato, senza PEC valida o con posta ordinaria, l’atto è nullo.
  • Motivazione insufficiente: la motivazione deve indicare gli elementi di fatto e di diritto su cui si basa la pretesa. Spesso gli avvisi di accertamento richiamano criteri presuntivi senza spiegare il collegamento con il reddito; ciò consente di far valere la nullità.
  • Incompetenza dell’ufficio: l’atto deve essere emanato dall’ufficio territorialmente competente. In alcuni casi, l’utilizzo del “centro operativo” al posto della direzione provinciale può essere illegittimo.
  • Prescrizione e decadenza: se il tributo è prescritto (ad esempio, tributi locali prescritti in 5 anni), l’atto può essere annullato.
  • Vizi sostanziali: contestazione del metodo di determinazione del reddito, del calcolo dell’imposta o della mancata considerazione di detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta.
  • Difetto di legittimazione: nelle procedure esecutive occorre verificare che l’Agente abbia titolo; ad esempio, la cartella potrebbe essere viziata se l’estratto di ruolo non indica gli estremi dell’iscrizione.

Il ricorso deve essere predisposto con argomentazioni tecniche e documenti. L’assistenza di professionisti consente di individuare i vizi e di fornire prove a sostegno. La sentenza della Consulta 137/2025 richiama l’importanza della collaborazione: l’amministrazione deve richiedere solo i documenti non già in suo possesso . Se l’ufficio non ha chiesto i documenti o l’ha fatto senza informare della preclusione, il contribuente può produrli in giudizio.

3.2 Sospensione e tutela urgente

Durante la pendenza del ricorso, il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato. La Corte di giustizia tributaria valuta il periculum in mora e la probabilità di successo del ricorso. L’assistenza di un avvocato è indispensabile per redigere l’istanza e documentare i rischi di pregiudizio irreparabile (es. blocco dei conti, impossibilità di pagare dipendenti). In sede civile, la sospensione può essere chiesta con ricorso ex art. 700 c.p.c. o art. 615 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi). 

La composizione negoziata offre misure protettive più ampie: il tribunale, su richiesta dell’esperto, può vietare nuovi pignoramenti, congelare gli interessi e autorizzare il pagamento di creditori strategici. La Cassazione ha riconosciuto che tali misure possono impedire il sequestro preventivo disposto dall’autorità giudiziaria , valorizzando la funzione preventiva della procedura.

3.3 Transazione fiscale e accordi di ristrutturazione

Per le imprese con debiti fiscali elevati la transazione fiscale rappresenta un’opzione fondamentale. Essa consente di rinegoziare l’ammontare e le modalità di pagamento dei tributi e contributi nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo/minore. Dopo le modifiche del 2024:

  1. Accordi in composizione negoziata: il nuovo art. 23, comma 2‑bis, CCII permette di formulare proposte di pagamento parziale o dilazionato già nella fase negoziata . L’accordo deve essere accompagnato da una relazione di convenienza rispetto alla liquidazione .
  2. Accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII): l’accordo può riguardare tutti i tributi, compresa l’IVA , ma sono esclusi i tributi locali e i crediti previdenziali . L’omologazione forzosa (cram down) richiede che il soddisfacimento dell’Erario sia almeno pari al 50 % del credito (60 % se i creditori aderenti rappresentano meno di un quarto) e che il piano non sia liquidatorio .
  3. Concordato preventivo o minore: il nuovo art. 88 CCII chiarisce che la transazione fiscale è compatibile anche con il concordato in continuità e che la convenienza dell’offerta all’Erario deve essere valutata rispetto alla liquidazione giudiziale . Nel concordato minore, la mancanza di adesione dell’Erario non preclude l’omologazione se la proposta è conveniente .

La transazione fiscale richiede la predisposizione di un piano attestato, la certificazione di un professionista indipendente e l’adesione formale degli uffici fiscali. L’assistenza di avvocati e commercialisti è cruciale per predisporre la documentazione, negoziare con l’amministrazione e argomentare la convenienza dell’accordo.

3.4 Piani attestati di risanamento e piani di rientro

Un’altra soluzione negoziale è il piano attestato di risanamento ex art. 56 CCII (ex art. 67, comma 3, lett. d L.F.). Consiste in un programma di ristrutturazione attestato da un professionista indipendente. Il piano non è soggetto all’omologazione del tribunale ma produce effetti importanti: protegge le operazioni effettuate in sua esecuzione dalle revocatorie e legittima la concessione di nuova finanza. Per i debiti fiscali, il piano può prevedere la dilazione o la falcidia, ma non può imporre riduzioni unilaterali; è necessario l’accordo con l’Erario.

I piani di rientro concordati con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione consentono di rateizzare il debito fino a 72 rate o, in caso di grave e comprovata difficoltà, fino a 120 rate. La concessione è subordinata alla dimostrazione dell’incapacità temporanea di pagare; la decadenza avviene dopo il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive. In presenza di un piano di rientro approvato, l’Agente sospende le azioni esecutive.

3.5 Concordato preventivo e concordato minore

Il concordato preventivo è la procedura concorsuale tradizionale per le imprese. Consente di proporre ai creditori un piano per il soddisfacimento parziale dei crediti mediante continuità aziendale o liquidazione. I creditori votano sulla proposta; l’omologazione è subordinata alla maggioranza delle classi. Per i debiti fiscali il piano deve prevedere il pagamento integrale dei privilegiati (IVA, ritenute operate e non versate) salvo transazione. Il correttivo 2024 ha introdotto il cram down fiscale: il tribunale può omologare il concordato anche senza il voto favorevole dell’Erario se ricorrono le condizioni previste dall’art. 88 CCII .

Il concordato minore, disciplinato dagli artt. 74‑82 CCII, è rivolto a imprenditori minori, professionisti e soci illimitatamente responsabili. È semplificato rispetto al concordato preventivo, ma deve comunque rispettare la par condicio creditorum: la Cassazione ha chiarito che la proposta deve garantire il rispetto degli artt. 2740‑2741 c.c. e delle regole del concordato preventivo, pena l’inammissibilità . Nel caso in esame (sentenza 28574/2025), la Suprema Corte ha cassato l’omologazione di un concordato che prevedeva il pagamento del mutuo ipotecario e il soddisfacimento dei crediti erariali al 5 %, equiparando privilegiati e chirografari . Il principio di diritto stabilisce che la tutela delle cause legittime di prelazione è fondamentale in tutte le procedure di sovraindebitamento.

3.6 Liquidazione controllata e liquidazione giudiziale

Quando la ristrutturazione non è possibile o non conveniene, si può ricorrere alla liquidazione controllata (per i debitori non fallibili) o alla liquidazione giudiziale (per le imprese). In entrambi i casi un liquidatore nominato dal tribunale realizza i beni e distribuisce il ricavato secondo l’ordine di prelazione. I crediti fiscali godono di privilegio generale e devono essere soddisfatti prima di quelli chirografari. La transazione fiscale può essere utilizzata anche nella liquidazione, ma deve garantire una utilità per i creditori erariali non inferiore all’alternativa liquidatoria .

3.7 Procedura familiare e piani del consumatore

I piani del consumatore consentono alle persone fisiche che agiscono per scopi non imprenditoriali di ristrutturare i debiti, inclusi i tributi, senza il voto dei creditori. Il correttivo 2024 ha chiarito che possono accedere alla procedura solo i debiti contratti in qualità di consumatore ; per i debitori misti (professionisti e consumatori) è disponibile il concordato minore. La procedura familiare permette a più membri della stessa famiglia di proporre un unico piano; la valutazione della meritevolezza e della sostenibilità del piano è effettuata dall’OCC.

3.8 Strumenti extragiudiziali: definizione agevolata, saldo e stralcio, transazioni su ruoli

Oltre alle procedure concorsuali, esistono strumenti extragiudiziali che consentono di definire il debito senza ricorrere al giudice:

  • Definizione agevolata (rottamazione): come visto, permette di pagare solo il capitale e le spese di notifica; è soggetta a scadenze prestabilite .
  • Saldo e stralcio: misura introdotta per contribuenti con ISEE inferiore a 20.000 euro (2019) che consente di pagare una percentuale ridotta del debito. Non è stata riproposta nel 2025, ma il legislatore potrebbe reintrodurla in futuro.
  • Transazione su ruoli ex art. 1, comma 181, L. 197/2022 (Legge di bilancio 2023): consente di definire i debiti iscritti a ruolo con un accordo individuale, pagando l’imposta e una quota delle sanzioni; la norma è stata temporaneamente sospesa ma potrà essere riattivata.

4. Strumenti alternativi per la gestione dei debiti fiscali

Per costruire una strategia efficace è utile conoscere tutti gli strumenti a disposizione del debitore. La tabella seguente riepiloga le procedure e le misure che possono essere utilizzate, indicando per ciascuna i requisiti, i vantaggi e le limitazioni principali.

StrumentoSoggetti destinatariRequisiti e modalitàVantaggiLimitazioni
Rottamazione quater (Definizione agevolata)Tutti i contribuenti con carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022Domanda entro il termine; pagamento in un’unica soluzione o 18 rate; possibilità di riammissione per chi è decadutoEsclusione di sanzioni e interessi; sospensione delle procedure esecutive; gestione semplificataDecadenza in caso di mancato pagamento; non definisce i debiti successivi; non applicabile ai tributi locali oltre il periodo previsto
Rateizzazione ordinariaContribuenti con cartelle esattorialiFino a 72 rate mensili (o 120 in caso di gravi difficoltà); istanza motivata entro 60 giorni dalla notificaPossibilità di dilazionare il pagamento mantenendo la regolarità fiscale; sospensione delle azioni esecutiveDecadenza dopo 5 rate non pagate; interessi al tasso legale; richiede la dimostrazione della temporanea difficoltà
Transazione fiscale in composizione negoziataImprese che avviano la composizione negoziataPresentazione di proposta di pagamento parziale o dilazionato; attestazione di convenienza; esclusione di tributi dell’UE e crediti previdenzialiPossibilità di ridurre l’importo dovuto al fisco e ottenere il consenso dell’Erario; evita l’avvio della liquidazioneRichiede la relazione dell’esperto e l’approvazione del tribunale; limite di applicabilità; accordo si risolve in caso di inadempimento
Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e 63 CCII)ImpreseRichiede adesione del 60 % dei creditori; attestazione di un professionista; transazione fiscale con percentuale minima di pagamento (50/60 %)Moratoria delle azioni esecutive; possibilità di falcidia dei crediti fiscali; tutela delle classi dissenzienti grazie al cram downNon applicabile se il debito fiscale supera l’80 % del passivo o deriva da violazioni fraudolente ; procedimento complesso
Concordato preventivo con continuitàImprese in stato di crisi o insolvenzaPiano con pagamento integrale dei privilegiati o transazione fiscale; voto dei creditori; omologazione del tribunaleMantenimento dell’attività; protezione dalle azioni esecutive; accesso a finanza interinaleCosti elevati; necessita dell’approvazione dei creditori; rispetto dell’ordine di prelazione
Concordato minoreImprenditori minori, professionisti, soci illimitatamente responsabiliPiano con soddisfacimento parziale; richiede la par condicio e l’ordine di prelazione; controllo dell’OCCProcedura semplificata rispetto al concordato preventivo; omologazione anche senza voto dell’Erario se il piano è convenienteNon consente deroghe alla par condicio; può essere dichiarato inammissibile se viola l’ordine delle cause legittime di prelazione
Piano del consumatorePersone fisiche consumatriciPresentazione di un piano attestato dall’OCC; giudice valuta meritevolezza e sostenibilità; non è richiesto il voto dei creditoriPossibilità di falcidia integrale dei debiti; tutela dell’abitazione principale; durata contenutaAccesso limitato a debiti contratti per scopi non professionali; obbligo di dimostrare la non colpevolezza
Liquidazione controllataDebitori non assoggettabili alla liquidazione giudizialeNomina di un liquidatore; vendita dei beni; distribuzione ai creditori secondo l’ordine di prelazioneLiberazione integrale dai debiti (esdebitazione) a fine procedura; tutela da azioni esecutive durante la proceduraPerdita del patrimonio; durata lunga; limitata possibilità di falcidia dei tributi privilegiati
Piano attestato di risanamentoImprese solvibiliPiano predisposto e attestato da un professionista indipendente; accordi con i creditori senza omologazioneEvita il fallimento; protegge le operazioni da revocatoria; favorisce l’accesso a nuova finanzaNon consente imposizioni ai creditori dissenzienti; non sospende automaticamente le azioni esecutive
Procedura familiareMembri di una stessa famiglia con debiti comuniPresentazione di un unico progetto di risoluzione; riparto del compenso all’OCC; valutazione di meritevolezzaGestione unitaria delle posizioni; riduzione dei costi; possibilità di mantenere la casa familiareDisponibile solo se i debiti hanno origine comune; richiede la collaborazione di tutti i membri

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori commettono errori che pregiudicano la possibilità di difendersi. Ecco i più frequenti e come evitarli:

  1. Ignorare le notifiche: non aprire una PEC o una raccomandata non fa sparire il problema. I termini decorrono dalla data di notifica, anche se l’atto non è stato letto. Consiglio: monitorare sempre la casella PEC e l’indirizzo di residenza; attivare servizi di alert.
  2. Attendere la “rottamazione” successiva: sperare nella prossima definizione agevolata può essere rischioso. La rottamazione quater riguarda solo i carichi fino al 30 giugno 2022 ; i debiti successivi devono essere pagati o impugnati.
  3. Pagare senza verificare: molti debitori pagano importi non dovuti pur di evitare problemi. Spesso l’atto contiene errori o sanzioni illegittime. Consiglio: far analizzare l’atto a un professionista prima di versare.
  4. Non chiedere la sospensione: quando si presenta ricorso occorre chiedere contestualmente la sospensione; in mancanza, l’Agente può procedere a pignoramenti. Consiglio: inserire sempre l’istanza di sospensione e documentare il pericolo di pregiudizio.
  5. Rinviare l’accesso agli strumenti concorsuali: molti imprenditori si rivolgono a professionisti solo quando il debito è elevato. Prima si avvia la composizione negoziata, più è probabile salvare l’impresa grazie alle misure protettive e alle transazioni .
  6. Non predisporre adeguati assetti organizzativi: la legge impone di dotarsi di sistemi di monitoraggio per prevenire la crisi. Consiglio: implementare procedure di controllo di gestione, previsioni di cash flow e indicatori di allerta.
  7. Affidarsi a soluzioni “fai da te”: modelli precompilati o consigli su internet non sostituiscono l’assistenza legale. Ogni situazione è diversa e richiede una strategia su misura.

6. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è una crisi d’impresa e quando si considera l’imprenditore in crisi?
    La crisi è definita come la probabilità di insolvenza futura: non c’è ancora l’impossibilità di pagare i debiti, ma esistono squilibri che rendono probabile l’insolvenza. Gli indicatori di crisi includono tensioni di liquidità, perdite ricorrenti, ritardi nei versamenti fiscali e previdenziali e deterioramento del merito creditizio.
  2. Quali tributi si possono falcidiare in un concordato?
    I tributi privilegiati (IVA e ritenute operate e non versate) devono essere pagati integralmente salvo transazione fiscale. Altri tributi possono essere ridotti se il piano garantisce un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione .
  3. È possibile ridurre l’IVA in un accordo di ristrutturazione?
    Sì. Dopo il correttivo 2024, la transazione fiscale può riguardare anche l’IVA , purché la proposta sia conveniente rispetto alla liquidazione e soddisfi le percentuali minime previste per il cram down .
  4. Cosa accade se non pago una rata della rottamazione?
    Il mancato pagamento oltre i cinque giorni di tolleranza comporta la decadenza dalla definizione agevolata; i versamenti effettuati restano acquisiti e vengono imputati a titolo di acconto . Il debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi, torna esigibile.
  5. Posso impugnare una cartella se non ho contestato l’avviso?
    In generale, se l’avviso è definitivo perché non impugnato, la cartella può essere contestata solo per vizi propri (notifica, calcolo). Tuttavia, se l’avviso era affetto da nullità inesistente o se non è mai stato notificato, la cartella può essere annullata.
  6. Cosa succede ai debiti fiscali dopo la cancellazione della società?
    I debiti residui non pagati si trasferiscono ai soci nei limiti delle somme percepite dal bilancio finale di liquidazione . La Cassazione ha precisato che l’Erario deve dimostrare che i soci hanno ricevuto tali somme; altrimenti non può chiedere loro il pagamento .
  7. Posso rateizzare anche i debiti contributivi INPS?
    Sì. Gli avvisi di addebito INPS possono essere rateizzati secondo le regole dell’Agente della riscossione. La rateizzazione è ammessa anche per le sanzioni civili, ma non per l’IVA incassata e non versata.
  8. È possibile bloccare un pignoramento in corso?
    In sede civile si può proporre opposizione agli atti esecutivi e chiedere la sospensione. In sede tributaria si può chiedere la sospensione amministrativa o giudiziale. La composizione negoziata consente di ottenere misure protettive che impediscono nuovi pignoramenti .
  9. La procedura di sovraindebitamento riguarda anche i debiti fiscali?
    Sì. I tributi rientrano tra i debiti regolabili nelle procedure di sovraindebitamento. Tuttavia, l’IVA e le ritenute possono essere falcidiate solo mediante transazione fiscale o, nel piano del consumatore, se il giudice ritiene che il debitore abbia agito meritevolmente.
  10. Qual è la differenza tra composizione negoziata e concordato preventivo?
    La composizione negoziata è una procedura volontaria e riservata che mira a prevenire l’insolvenza e a trovare accordi extragiudiziali; il concordato preventivo è una procedura concorsuale giudiziale che richiede il voto dei creditori e l’omologazione del tribunale. Le misure protettive nella composizione negoziata sono più limitate ma si attivano rapidamente; nel concordato le tutele sono più ampie ma i costi sono maggiori.
  11. Posso avviare la composizione negoziata se ho già ricevuto un pignoramento?
    Sì, ma è opportuno agire tempestivamente. L’esperto può chiedere al tribunale di sospendere le azioni esecutive; tuttavia, quanto più si è avanti nella procedura esecutiva, tanto più difficile sarà bloccarla. È consigliabile attivare la composizione non appena emergono segnali di crisi.
  12. Il piano del consumatore cancella tutti i debiti?
    La procedura di sovraindebitamento si conclude con l’esdebitazione: i debiti residui sono cancellati se il piano è stato eseguito correttamente e il debitore è meritevole. Restano esclusi i debiti per mantenimento familiare e le sanzioni penali. Per i tributi privilegiati il pagamento integrale può essere richiesto o ridotto solo mediante transazione fiscale.
  13. La transazione fiscale è possibile anche con i tributi locali?
    No. Il correttivo 2024 esclude i tributi degli enti locali dalla transazione in composizione negoziata e negli accordi di ristrutturazione . Per i tributi locali è necessario un accordo con l’ente o la rateizzazione ordinaria.
  14. Come viene calcolata la percentuale di soddisfacimento minimo nel cram down fiscale?
    L’art. 63 CCII stabilisce che l’omologazione forzosa richiede il pagamento di almeno il 50 % del credito fiscale; la percentuale sale al 60 % se i creditori aderenti diversi dal fisco rappresentano meno del 25 % del passivo . L’attestazione di convenienza deve dimostrare che il fisco otterrebbe di meno in caso di liquidazione.
  15. Cosa succede se il debitore non rispetta l’accordo transattivo con l’Erario?
    L’art. 23, comma 2‑bis, prevede che l’accordo si risolve di diritto in caso di inadempimento superiore a 60 giorni o di apertura della liquidazione giudiziale . In tal caso il fisco recupera i diritti originari e può riprendere le azioni esecutive.
  16. Posso presentare più procedure di sovraindebitamento?
    No. È vietato presentare una nuova procedura prima di aver concluso quella precedente. Eventuali nuovi debiti sorti dopo l’omologazione possono essere regolati con una seconda procedura solo se sussistono i presupposti di legge.
  17. La composizione negoziata è pubblica?
    No. La procedura è confidenziale: solo i creditori interessati e l’esperto sono coinvolti. Tuttavia, la richiesta di misure protettive viene iscritta nel registro delle imprese e consultabile dai terzi.
  18. Qual è la differenza tra esperto negoziatore e OCC?
    L’esperto negoziatore è la figura prevista dal D.L. 118/2021 per la composizione negoziata: facilita le trattative e verifica la sostenibilità del piano. L’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) è un ente iscritto al registro ministeriale che gestisce le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di composizione, liquidazione controllata). Nel concordato minore l’OCC svolge funzione di gestore e attestatore.
  19. È possibile chiedere la cancellazione di un’ipoteca iscritta dall’Agente della riscossione?
    Sì, se l’ipoteca è stata iscritta illegittimamente (debito inferiore a 20.000 euro, notifica della cartella mancante, prescrizione) o se viene pagato integralmente il debito, si può richiedere la cancellazione al tribunale competente. In alternativa, in presenza di misure protettive concesse nel concordato o nella composizione negoziata, l’ipoteca può essere sospesa.
  20. Cosa succede ai debiti fiscali nel caso di successione ereditaria?
    I debiti tributari si trasferiscono agli eredi nei limiti del valore dell’eredità accettata. Chi accetta con beneficio d’inventario risponde nei limiti dei beni ereditati. Le procedure concorsuali in corso continuano con gli eredi; è possibile proporre concordati o accordi di ristrutturazione anche nell’ambito successorio.

7. Simulazioni pratiche e casi numerici

Per comprendere come applicare gli strumenti illustrati, proponiamo due casi simulati.

7.1 PMI con debiti IVA e IRPEF

Scenario: Un’impresa individuale nel settore artigianale ha accumulato 120.000 euro di debiti fiscali (70.000 euro per IVA non versata e 50.000 euro per IRPEF). L’imprenditore, scoraggiato dalla crisi di liquidità, non ha presentato ricorso nei termini. L’Agenzia della riscossione ha notificato una cartella e preannunciato un fermo sul veicolo aziendale. La banca ha revocato il fido.

Azioni consigliate:

  1. Analisi dell’atto: verificare la regolarità della notifica e la correttezza del calcolo. Nel caso ipotizzato, gli importi sono dovuti e non risultano vizi formali.
  2. Rateizzazione o composizione?: la rateizzazione ordinaria su 72 rate comporterebbe un esborso mensile di circa 1.670 euro più interessi. L’impresa non può sostenere questa rata.
  3. Composizione negoziata: l’imprenditore presenta domanda di composizione negoziata. L’esperto, valutati i conti e il potenziale di ripresa, attesta la possibilità di un piano di rilancio. Viene proposta all’Erario una transazione fiscale: pagamento del 55 % del debito IVA e IRPEF (66.000 euro) in 6 anni e stralcio totale delle sanzioni. L’offerta è supportata da un apporto di nuova finanza dei soci (10.000 euro) e da un piano industriale. Poiché il soddisfacimento proposto (55 %) è superiore alla soglia minima (50 %) per il cram down , il tribunale omologa l’accordo nonostante il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate.
  4. Risultato: la società ottiene la sospensione delle azioni esecutive, il fermo viene revocato, i conti bancari sono riaperti. Pagando le rate concordate, l’impresa recupera la continuità operativa e si libera di metà del debito.

7.2 Persona fisica in sovraindebitamento con debiti fiscali e finanziari

Scenario: Un professionista (architetto) ha 200.000 euro di debiti: 80.000 euro di imposte IRPEF e IVA non versate, 60.000 euro di contributi previdenziali INPS e 60.000 euro di debiti bancari. Le sue entrate sono crollate dopo la pandemia; il patrimonio è composto dall’abitazione principale (valore 150.000 euro) e da un’auto. Riceve avvisi di accertamento per le imposte e teme il pignoramento della casa.

Azioni consigliate:

  1. Procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore o concordato minore): in qualità di professionista non organizzato come impresa commerciale, può accedere alla procedura di sovraindebitamento. Presenta domanda all’OCC.
  2. Preparazione del piano: l’OCC redige un piano del consumatore proponendo la vendita dell’auto (valore 10.000 euro) e la destinazione del 20 % del reddito professionale per 5 anni (60.000 euro) al pagamento dei creditori. Il piano prevede la transazione fiscale con pagamento del 50 % dei tributi (70.000 euro) e del 30 % dei contributi previdenziali (18.000 euro); i debiti bancari vengono soddisfatti al 20 %.
  3. Esame del giudice: il tribunale valuta la meritevolezza (assenza di colpa grave), la sostenibilità del piano e la convenienza per l’Erario. Poiché il pagamento proposto (50 % dei tributi) supera la soglia minima per il cram down, il piano viene omologato. La casa resta esente dalla liquidazione.
  4. Risultato: l’architetto paga circa 110.000 euro in 5 anni, evitando il pignoramento e conservando l’abitazione. Al termine della procedura ottiene l’esdebitazione dei debiti residui e può riprendere l’attività senza il peso del passato.

8. Conclusioni

La gestione dei debiti fiscali nella crisi d’impresa richiede un approccio multidisciplinare e tempestivo. Il quadro normativo aggiornato a dicembre 2025 offre numerosi strumenti per prevenire l’insolvenza, rinegoziare i debiti e persino ottenere l’estinzione delle passività. Tuttavia, le procedure sono complesse e i requisiti stringenti. La Cassazione ha ribadito la necessità di rispettare l’ordine delle cause di prelazione , ha valorizzato la composizione negoziata come scudo contro misure cautelari e ha definito le condizioni per il cram down fiscale . La Corte costituzionale ha ristretto la portata della preclusione probatoria, rafforzando il diritto di difesa . Le misure emergenziali, come la rottamazione quater, offrono opportunità ma richiedono attenzione alle scadenze .

In questo contesto, l’assistenza di un professionista è decisiva. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono specializzati nella gestione dei debiti fiscali, nella composizione negoziata della crisi e nelle procedure concorsuali. Con competenze che spaziano dal diritto bancario al diritto tributario, lo Studio Monardo aiuta imprese, professionisti e privati a:

  • Analizzare gli atti e individuare vizi e illegittimità;
  • Predisporre ricorsi e istanze di sospensione, proteggendo il patrimonio da ipoteche, fermi e pignoramenti;
  • Negoziarsi con l’Erario piani di pagamento sostenibili, transazioni fiscali e definizioni agevolate;
  • Elaborare piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione, concordati minori e piani del consumatore;
  • Affrontare con successo le procedure di sovraindebitamento e ottenere l’esdebitazione.

Agire tempestivamente è fondamentale: più si aspetta, più si restringono le possibilità di difesa. La crisi può diventare un’opportunità se affrontata con consapevolezza, strumenti adeguati e la guida di professionisti esperti.

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