Quanto costa bloccare il pignoramento: guida legale completa

Introduzione

Il pignoramento è l’atto con cui il creditore, privato o pubblico, si rivolge all’autorità giudiziaria per vincolare beni o crediti del debitore e soddisfare una pretesa pecuniaria. Si tratta dell’atto esecutivo per eccellenza: con esso si inibisce al debitore qualsiasi possibilità di disporre dei propri beni o crediti e si avvia l’espropriazione forzata. Per imprenditori, professionisti e famiglie il pignoramento può bloccare conti correnti, stipendio, pensione, immobili e perfino i mezzi di lavoro. Ignorare l’atto o reagire in maniera improvvisata espone al rischio di perdere beni indispensabili, subire ulteriori sanzioni e sopportare costi di procedura sempre più elevati. Per questo è fondamentale comprendere quanto costa bloccare il pignoramento, quali strumenti difensivi riconosce l’ordinamento, quali tempistiche rispettare e come valutare in modo tempestivo e professionale la propria posizione.

Nel corso di questo articolo esamineremo:

  • il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato al dicembre 2025;
  • la procedura di pignoramento e i termini per opporsi o sospendere l’esecuzione;
  • le strategie difensive per bloccare o annullare l’atto esecutivo, inclusa l’opposizione all’esecuzione, l’opposizione agli atti esecutivi, la conversione del pignoramento e l’istanza di sospensione;
  • gli strumenti alternativi per definire il debito (rottamazione, definizione agevolata, piani del consumatore, esdebitazione e accordi di ristrutturazione), con un focus sui costi e sui benefici;
  • gli errori più comuni da evitare e consigli pratici per agire correttamente;
  • tabelle riepilogative, FAQ e simulazioni numeriche per comprendere concretamente l’impatto economico delle diverse soluzioni.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con anni di esperienza nel diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro con competenze specialistiche in materia di pignoramenti, esecuzioni immobiliari, opposizioni alle cartelle esattoriali e procedure di sovraindebitamento. È:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto nell’elenco tenuto dal Ministero della Giustizia;
  • professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC), con cui assiste debitori nella predisposizione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitato a guidare imprenditori nella risoluzione stragiudiziale delle situazioni di insolvenza;
  • docente in master e convegni in materia di espropriazione forzata e contenzioso tributario.

Lo Studio legale Monardo opera a livello nazionale e offre consulenze personalizzate per:

  • esaminare atti di pignoramento, cartelle di pagamento, avvisi di ipoteca o fermo amministrativo;
  • predisporre opposizioni (ex artt. 615 e 617 c.p.c.) e ricorsi alle commissioni tributarie;
  • chiedere la sospensione del pignoramento ex art. 624 c.p.c. o le misure protettive previste dal Codice della crisi;
  • avviare trattative con i creditori per piani di rientro o accordi transattivi;
  • assistere nei procedimenti di sovraindebitamento (piano del consumatore, liquidazione controllata, accordi) e nelle procedure di rottamazione delle cartelle.

Grazie alla competenza in materia di diritto esecutivo e tributario, l’Avv. Monardo e il suo staff aiutano i debitori a valutare i costi delle diverse strategie, evitare azioni esecutive sproporzionate e tutelare i beni essenziali per la vita e l’attività professionale.

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Contesto normativo e giurisprudenziale del pignoramento

Nozioni generali: cos’è il pignoramento e quali beni può colpire

Il pignoramento è disciplinato dagli articoli 491 e ss. del Codice di procedura civile (c.p.c.). È l’atto con cui inizia l’espropriazione forzata: il creditore notifica al debitore l’atto di pignoramento e lo iscrive nel registro competente. Il pignoramento può essere:

  • Mobiliare presso il debitore, quando vengono sequestrati beni mobili presenti nella sua sfera di disponibilità (ad esempio, denaro contante, veicoli, gioielli, macchinari);
  • Immobiliare, quando sono vincolati beni immobili o diritti reali immobiliari (es. abitazioni, terreni, capannoni industriali);
  • Presso terzi, quando si espropriano crediti che il debitore vanta verso terzi (stipendio, pensione, conti correnti, crediti commerciali). In questo caso il terzo (datore di lavoro, banca, cliente) è chiamato a rendere la dichiarazione di terzo e a versare le somme direttamente al creditore.

Gli espropri verso i debitori pubblici, ad esempio l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AER), seguono la disciplina speciale degli articoli 72-bis, 76, 77 e 86 del D.P.R. 602/1973. L’art. 72-bis consente di pignorare i crediti del debitore verso terzi (come le banche) senza previa autorizzazione del giudice, tramite un’intimazione a pagare le somme dovute entro 60 giorni .

Costi iniziali e contributo unificato

La prima voce di costo da considerare è il contributo unificato dovuto per l’iscrizione a ruolo dell’opposizione al pignoramento. Il Tribunale di Torino, in una nota ufficiale sui pignoramenti, riporta i seguenti importi (valori aggiornati al 2025):

  • per la convalida di pignoramenti mobiliari o immobiliari la tassa fissa è € 43, oltre alla marca da € 27 per i diritti di notifica se il valore del precetto è inferiore a € 2.500;
  • se il valore supera € 2.500, il contributo unificato sale a € 139 oltre ai diritti di notifica ;
  • per l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. il contributo varia in base al valore della causa (si applica lo scaglione tabellare del contributo unificato) più la marca da € 27 ;
  • l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., essendo tipicamente priva di un valore economico specifico, prevede un contributo unificato fisso di € 168 oltre alla marca da € 27 .

A questi importi occorre aggiungere gli onorari del difensore (variabili in base alla complessità della lite), l’eventuale compenso per il consulente tecnico e le spese vive per notifiche e iscrizioni. Nel caso di pignoramento esattoriale la fase amministrativa (intimazione di pagamento, iscrizione a ruolo) non richiede il contributo unificato, che va invece versato se si propone un ricorso alla commissione tributaria o un’azione giudiziale.

Norme e limitazioni al pignoramento

Impignorabilità della prima casa e dei beni essenziali

La legge tutela alcuni beni essenziali, vietando o limitando il pignoramento:

  • Per i pignoramenti esattoriali (Agenzia Entrate-Riscossione) l’art. 76 del DPR 602/1973 dispone che l’Agente della Riscossione non può procedere all’espropriazione immobiliare dell’unico immobile di proprietà del debitore se adibito a civile abitazione e se non si tratta di un immobile di lusso, purché l’ammontare del debito non superi € 120.000 . In presenza di debiti superiori, l’AER deve prima iscrivere ipoteca e attendere almeno sei mesi prima di procedere al pignoramento .
  • L’art. 86, comma 2 dello stesso DPR esclude il fermo amministrativo per i veicoli indispensabili per l’attività professionale o d’impresa del debitore . Se il bene fermato è l’unico mezzo di lavoro, il debitore può chiederne la revoca.
  • In generale, il codice di procedura civile limita il pignoramento di stipendi e pensioni stabilendo che una quota non superiore a un quinto sia trattenuta alla fonte; per i rapporti bancari la Cassazione ha recentemente stabilito che, nei pignoramenti esattoriali, la banca deve bloccare sia il saldo esistente sia le somme affluite nei 60 giorni successivi , applicando il combinato disposto degli artt. 543 e 546 c.p.c. e dell’art. 72-bis DPR 602/1973.

Ipoteca e fermo amministrativo

Per i debiti tributari l’agente della riscossione può adottare misure cautelari prima di procedere al pignoramento:

  • Ipoteca: l’art. 77 DPR 602/1973 consente di iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore se il debito supera € 20.000. L’agente deve inviare un preavviso di iscrizione ipotecaria concedendo al debitore 30 giorni per pagare o presentare osservazioni; trascorso tale termine, può iscrivere ipoteca per un importo pari a due volte il credito . Solo dopo sei mesi può avviare il pignoramento immobiliare.
  • Fermo amministrativo: ai sensi dell’art. 86 DPR 602/1973, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella e in mancanza di pagamento, l’agente può iscrivere il fermo sul veicolo intestato al debitore . La misura ha natura cautelare: impedisce la circolazione del veicolo, ma non consente la vendita all’asta. Come già ricordato, il fermo non si applica ai veicoli indispensabili per la professione .

Novità giurisprudenziali (Cassazione 2025)

Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (ord. n. 28520/2025) ha innovato la disciplina del pignoramento presso terzi esattoriale. La Corte ha stabilito che, in applicazione dell’art. 72‑bis DPR 602/1973, la banca, quale terzo pignorato, deve bloccare non solo il saldo presente sul conto al momento della notifica, ma anche tutte le somme che affluiscono nei 60 giorni successivi . Ciò significa che lo stipendio o altri accrediti che arrivano sul conto restano vincolati integralmente e vanno versati all’agente della riscossione entro il termine fissato . La decisione ha suscitato dibattito perché estende l’effetto del pignoramento a crediti futuri; per il debitore è quindi essenziale valutare tempestivamente la conversione o la sospensione del pignoramento per evitare il blocco continuativo del conto.

Procedura del pignoramento e fasi esecutive

1. Precetto e notifica dell’atto

Prima di procedere con il pignoramento il creditore deve notificare al debitore un atto di precetto, con cui lo invita a pagare il debito entro un termine non inferiore a 10 giorni. Trascorso questo termine senza pagamento, il creditore può notificare il pignoramento. Nel pignoramento devono essere indicati:

  1. le generalità delle parti e del difensore;
  2. il titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale, ecc.);
  3. il precetto;
  4. i beni oggetto del pignoramento e il loro valore presunto;
  5. l’intimazione al debitore a non sottrarre o dissipare i beni;
  6. la data dell’udienza davanti al giudice dell’esecuzione.

Negli espropri presso terzi la notifica è indirizzata sia al debitore sia al terzo (p. es. banca o datore di lavoro). Con la notifica, il terzo è tenuto a rendere la dichiarazione sulla sussistenza del credito e a custodire le somme.

2. Iscrizione a ruolo e fissazione dell’udienza

Il creditore deve procedere all’iscrizione a ruolo depositando in cancelleria l’atto di pignoramento e il contributo unificato. Il giudice dell’esecuzione fissa l’udienza per l’autorizzazione alla vendita o l’assegnazione. Per i pignoramenti esattoriali, la procedura è semplificata: l’AER notifica un’intimazione al terzo (art. 72-bis) che costituisce direttamente titolo per il versamento entro 60 giorni .

3. Custodia e conservazione dei beni

Nel pignoramento mobiliare, l’ufficiale giudiziario redige l’inventario dei beni e nomina il debitore custode. Nel pignoramento immobiliare, la custodia è affidata al debitore che mantiene la disponibilità dell’immobile salvo casi eccezionali. Nel pignoramento presso terzi, la banca o il datore di lavoro sono custodi delle somme dovute.

4. Conversione del pignoramento

La conversione del pignoramento è uno strumento che consente al debitore di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro equivalente, evitandone l’espropriazione. L’art. 495 c.p.c. stabilisce che il debitore può chiedere la conversione fino a che non sia disposta la vendita o l’assegnazione. Secondo il Tribunale di Messina, l’istanza deve essere accompagnata dal deposito di una somma non inferiore a un quinto del valore del credito (un sesto per i pignoramenti antecedenti al 2020) e dei crediti privilegiati . Il giudice può autorizzare il pagamento in rate mensili entro un massimo di 18 mesi . La legge prevede che la conversione presentata prima della vendita sia soggetta a un bollo da € 16, mentre se è presentata dopo la vendita non è soggetta a contributo . L’istanza di conversione permette di evitare la vendita forzata e guadagnare tempo per reperire la somma dovuta.

5. Opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi

Il debitore può impugnare il pignoramento mediante due tipi di opposizione:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione (ad esempio perché il titolo è nullo, prescritto, estinto o non è stato notificato regolarmente). Va proposta prima che l’esecuzione abbia inizio o, se l’eccezione riguarda fatti sopravvenuti, entro il termine fissato per la comparizione delle parti. Il giudice dell’esecuzione decide sulla sospensione e rimette la causa alla sezione competente per la trattazione di merito.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): contesta la regolarità formale degli atti compiuti nell’esecuzione (ad esempio errori nella notifica del pignoramento, mancata indicazione del titolo, vizi del precetto). Va proposta entro 20 giorni dalla conoscenza dell’atto viziato. L’atto introduttivo è un ricorso al giudice dell’esecuzione; se ammissibile, può sospendere o annullare l’atto.

Il contributo unificato per l’opposizione all’esecuzione varia con il valore e per l’opposizione agli atti è fisso a € 168, come ricordato dal Tribunale di Torino .

6. Istanza di sospensione (art. 624 c.p.c.)

Per ottenere l’interruzione immediata dell’esecuzione, il debitore può presentare istanza di sospensione motivata, allegando la documentazione che dimostra la fondatezza dell’opposizione o la necessità di attendere un provvedimento amministrativo (per esempio, un’istanza di autotutela dell’Agenzia Entrate). Il giudice può sospendere l’esecuzione con decreto motivato; in caso di rigetto, la procedura prosegue.

7. Chiusura anticipata dell’esecuzione e liberazione dei beni

Se, durante la procedura, si accerta che il credito è estinto o infondato, il giudice può disporre la chiusura anticipata dell’esecuzione ex art. 630 c.p.c. La Corte di Cassazione ha precisato che, in caso di opposizione all’esecuzione, il giudice è tenuto a chiudere la procedura e a disporre la restituzione dei beni (o la cancellazione del pignoramento) se accerta l’inesistenza del diritto del creditore . Le spese della procedura sono a carico del creditore (art. 95 c.p.c.) e non è necessario un provvedimento di sospensione, essendo sufficiente la dichiarazione di chiusura .

Diritti del debitore nel pignoramento esattoriale

Nel pignoramento esattoriale gestito dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione il debitore deve prestare particolare attenzione agli atti che riceve. L’agente notifica:

  1. Cartella di pagamento o avviso di accertamento esecutivo (titolo esecutivo);
  2. Intimazione di pagamento, che intima il pagamento entro 5 giorni;
  3. Preavviso di fermo o ipoteca, se il debito supera determinate soglie;
  4. Atto di pignoramento (art. 72-bis), rivolto al debitore e al terzo.

Il debitore ha diritto a:

  • verificare la legittimità del titolo (ad esempio prescrizione del credito, notifica irregolare, mancata sottoscrizione digitale della cartella);
  • chiedere l’annullamento in autotutela all’ente creditore;
  • proporre ricorso entro 60 giorni alla Corte di giustizia tributaria contro l’atto che si ritiene illegittimo;
  • chiedere la rateizzazione del debito all’AER (piano ordinario fino a 72 rate o piano straordinario fino a 120 rate);
  • accedere alle definizioni agevolate (rottamazioni) previste dalla legge.

Strategie per bloccare o contestare il pignoramento

1. Valutazione dell’atto e verifica dei vizi

Il primo passo per bloccare un pignoramento è analizzare attentamente l’atto e il titolo esecutivo. Gli elementi da controllare sono:

  • Notifica regolare: la cartella o il precetto devono essere notificati nel rispetto dei termini e con le modalità previste dalla legge. Una notifica irregolare (mancato deposito presso la casa comunale, indirizzo errato, mancanza di relata) può rendere nullo l’atto.
  • Esistenza e validità del titolo: occorre verificare se il titolo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale) è effettivamente dovuto, se è stato opposto o se è prescritto. Ad esempio, le cartelle relative a tributi si prescrivono in 5 anni o in 10 anni a seconda del tributo; per i contributi previdenziali la prescrizione è quinquennale.
  • Calcolo del credito: capita spesso che il creditore calcoli interessi o sanzioni non dovuti, ad esempio oltre i limiti dell’art. 53 Cost. o dell’art. 30 DPR 602/1973. Il decreto di rottamazione-quater ha previsto l’esclusione di interessi e sanzioni per i carichi rottamabili .
  • Prescrizione del precetto: se sono trascorsi più di 90 giorni fra la notifica del titolo e il precetto, il precetto è inefficace.
  • Competenza territoriale e funzionale: il pignoramento immobiliare deve essere introdotto nel tribunale dove si trova l’immobile; quello mobiliare nel luogo in cui si trovano i beni.

Quando emergono vizi, il debitore può presentare istanza di sospensione e successivamente proporre l’opposizione più idonea (all’esecuzione o agli atti esecutivi) per far dichiarare la nullità dell’atto.

2. Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Questa opposizione contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione. È utilizzabile, ad esempio, quando il titolo è nullo o estinto (per prescrizione o pagamento), quando la notifica del titolo non è mai avvenuta o è irregolare, quando il precetto è stato notificato oltre il termine o contiene importi errati. La competenza è del giudice dell’esecuzione, che esamina l’istanza di sospensione e, se necessario, rimette la causa alla sezione ordinaria per la decisione sul merito.

Il costo dell’opposizione include il contributo unificato (commisurato al valore) e il compenso dell’avvocato. Nel ricorso occorre esporre i motivi di opposizione e depositare la documentazione (titoli, notifiche, cartelle). Il giudice può concedere la sospensione immediata se i motivi appaiono fondati.

3. Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.

È lo strumento per contestare vizi formali dell’atto di pignoramento o di altri atti della procedura. Ad esempio, l’opposizione è ammissibile se l’atto non indica i beni pignorati, se non contiene la data dell’udienza, se non è stata depositata la nota di iscrizione a ruolo, se la dichiarazione del terzo è omessa. L’opposizione deve essere presentata entro 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto; oltre tale termine, l’atto produce effetti e non è più impugnabile sul piano formale. Il contributo unificato è fisso a € 168 .

4. Istanza di sospensione e misure protettive

L’istanza di sospensione (art. 624 c.p.c.) si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione. Occorre dimostrare che sussiste un grave pregiudizio e che l’opposizione proposta ha una seria probabilità di successo. Se il giudice sospende, la procedura resta ferma fino alla decisione sull’opposizione. Nel pignoramento esattoriale può essere richiesta anche la sospensione amministrativa all’AER, che valuta la fondatezza della richiesta in autotutela.

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e del D.L. 118/2021, è possibile richiedere le misure protettive nell’ambito delle procedure di composizione negoziata della crisi. La richiesta preclude i pignoramenti e le esecuzioni in corso per la durata autorizzata dal tribunale, consentendo al debitore di negoziare un accordo con i creditori.

5. Conversione del pignoramento

Come visto, la conversione permette di sostituire i beni pignorati con una somma. I vantaggi sono:

  • evita l’espropriazione e consente di mantenere il possesso del bene;
  • permette di concordare un piano di rateizzazione fino a 18 mesi ;
  • riduce i costi dell’esecuzione (custodia, vendita, commissioni) che graverebbero sul ricavato;
  • consente di negoziare con il creditore eventuali sconti sugli interessi.

La conversione richiede il versamento immediato di almeno un quinto del credito (o un sesto per le procedure più risalenti) e la presentazione di un piano di pagamento per il saldo. Se il giudice approva l’istanza, il pignoramento si estingue al versamento dell’intera somma; in caso di inadempimento, la procedura riprende.

6. Transazione e accordi stragiudiziali

In molti casi il debitore può bloccare il pignoramento negoziando direttamente con il creditore una transazione o un piano di rientro. Nel contenzioso fiscale, l’AER può concedere piani di rateizzazione ordinari (da 12 a 72 rate) o straordinari (da 72 a 120 rate) per debiti superiori a € 120.000. Per i debiti bancari, è possibile concordare saldi e stralci o ricontrattare il debito a tasso ridotto. La transazione evita le spese del giudizio e consente un pagamento dilazionato, ma richiede il pagamento puntuale delle rate.

7. Rottamazione delle cartelle e definizioni agevolate

La normativa degli ultimi anni ha introdotto numerose rottamazioni e definizioni agevolate per permettere ai contribuenti di estinguere i debiti fiscali versando solo il capitale e riducendo sanzioni e interessi. La Legge 197/2022 (art. 1, commi 231-252) ha istituito la Definizione agevolata 2023-2024 detta “Rottamazione-quater”, per i carichi affidati all’AER dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. La norma consente di pagare solo le somme a titolo di capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica, escludendo interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio .

Il DL 51/2023, convertito in Legge 87/2023, ha prorogato al 30 giugno 2023 il termine per aderire alla rottamazione . Successivamente il Decreto Milleproroghe 2025 ha introdotto la possibilità di riammissione per i contribuenti decaduti dalla rottamazione-quater, consentendo di presentare domanda entro determinate scadenze per riprendere i pagamenti . La rottamazione permette di bloccare azioni esecutive pendenti; tuttavia, il mancato pagamento delle rate comporta la decadenza e la ripresa delle procedure.

8. Procedure di sovraindebitamento e esdebitazione

Per i privati e i piccoli imprenditori sovraindebitati la Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) prevedono strumenti per bloccare i pignoramenti e ottenere la esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). Le principali procedure sono:

  • Piano del consumatore: riservato ai consumatori (non imprenditori). Il debitore propone un piano di rientro sostenibile che, se omologato dal tribunale, è vincolante per i creditori. Può prevedere tagli significativi del debito e la falcidia degli interessi. Con l’omologazione sono sospese o vietate le azioni esecutive individuali; i pignoramenti in corso sono inefficaci.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: riservato ai debitori non fallibili (imprenditori sotto soglia). Richiede l’approvazione dei creditori rappresentanti almeno il 60 % dei crediti e l’omologazione del tribunale. Anche in questo caso il giudice può disporre misure protettive che bloccano i pignoramenti durante le trattative.
  • Liquidazione controllata (ex art. 14-ter Legge 3/2012): il debitore chiede di liquidare il proprio patrimonio per soddisfare i creditori, ottenendo al termine l’esdebitazione. La Cassazione ha chiarito che il termine per presentare le domande di insinuazione allo stato passivo fissato dal liquidatore ha natura perentoria ; i creditori tardivi possono essere rimessi in termini solo per causa non imputabile. La legge prevede inoltre l’esdebitazione dell’incapiente, che consente ai debitori privi di patrimonio di cancellare i debiti residui al termine della procedura.
  • Concordato minore: introdotto dal Codice della crisi, consente all’imprenditore sotto soglia di ristrutturare il debito mediante la cessione di beni e l’apporto di risorse esterne, con l’approvazione della maggioranza dei creditori e l’omologazione del tribunale. Anche qui le misure protettive sospendono i pignoramenti.

Queste procedure hanno costi variabili (compenso del Gestore della crisi, spese legali, contributi) e richiedono l’assistenza di un professionista abilitato. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può guidare il debitore nella scelta e nell’attivazione della procedura più adatta.

9. Prima casa e debiti fiscali: ipotesi di espropriazione

Molti debitori temono di perdere la propria abitazione a causa di debiti fiscali. La legge contiene tutele importanti:

  • se il debito fiscale è inferiore a € 120.000 e l’immobile è l’unico di proprietà adibito a civile abitazione non di lusso, l’AER non può pignorare l’immobile ;
  • se il debito supera € 120.000 o il contribuente possiede altri immobili, l’AER può iscrivere ipoteca e, trascorsi sei mesi, avviare il pignoramento ;
  • anche quando l’immobile è pignorabile, il debitore può chiedere la conversione del pignoramento o la rateizzazione; può inoltre proporre ricorso in Commissione Tributaria per contestare il debito.

Errori da evitare e consigli pratici

1. Non ignorare le notifiche

Molti contribuenti ignorano cartelle di pagamento e atti di pignoramento, sperando che la situazione si risolva da sola. Questo è l’errore più grave: lascia decorrere i termini per l’opposizione, impedendo di far valere vizi formali o sostanziali. Occorre invece conservare ogni notifica e verificare immediatamente i termini per agire.

2. Controllare la regolarità degli atti

Prima di pagare o di proporre ricorso è opportuno far analizzare la cartella o il pignoramento da un professionista. Una notifica irregolare, un errore nel calcolo degli interessi o la prescrizione del credito possono rendere nullo l’atto. Presentare un’opposizione fondata permette di sospendere il pignoramento e ridurre i costi.

3. Non sottovalutare la conversione

La conversione del pignoramento può sembrare onerosa perché richiede il deposito di una parte significativa del debito. Tuttavia, consente di evitare la vendita all’asta (che spesso realizza un valore molto inferiore) e di risparmiare su spese e onorari. Inoltre, il giudice può autorizzare il pagamento rateale fino a 18 mesi , offrendo un tempo prezioso per reperire fondi o negoziare con il creditore.

4. Valutare le definizioni agevolate

Quando sono previste rottamazioni o definizioni agevolate, conviene valutare se aderirvi. Come visto, la rottamazione-quater consente di pagare solo il capitale e le spese, evitando interessi e sanzioni . Per molti debitori ciò comporta un risparmio significativo. È necessario però rispettare scrupolosamente le scadenze e i pagamenti; la decadenza comporta la perdita dei benefici e il ripristino del debito integrale.

5. Considerare le procedure di sovraindebitamento

Se i debiti sono ingenti e non si riesce a far fronte ai pignoramenti, le procedure di sovraindebitamento rappresentano una via di uscita. Il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione o la liquidazione controllata possono bloccare le esecuzioni e permettere una gestione ordinata dei debiti, con la possibilità di ottenere l’esdebitazione. L’assistenza di un Gestore della crisi iscritto presso un OCC è necessaria; l’Avv. Monardo possiede questa qualifica e può guidare l’intera procedura.

6. Evitare soluzioni “fai da te”

Affidarsi a consigli improvvisati o a intermediari non qualificati può aggravare la situazione. Le normative in materia esecutiva e tributaria sono complesse e soggette a continui aggiornamenti; una strategia errata può comportare costi aggiuntivi e la perdita di diritti. Rivolgersi a un professionista esperto garantisce la tutela dei propri interessi e la scelta delle soluzioni più vantaggiose.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Norme principali e loro contenuto

NormativaContenuto essenzialeRiferimenti principali
Art. 495 c.p.c.Conversione del pignoramento: il debitore può sostituire i beni pignorati con una somma di denaro; deposito minimo di 1/5 del credito (1/6 per pignoramenti antecedenti al 2020) e pagamento rateale fino a 18 mesi .Codice di procedura civile; Tribunale di Messina
Art. 615 c.p.c.Opposizione all’esecuzione: contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione.Codice di procedura civile; contributo unificato variabile
Art. 617 c.p.c.Opposizione agli atti esecutivi: contesta vizi formali dell’atto; termine 20 giorni; contributo unificato fisso di € 168 .Codice di procedura civile; Tribunale di Torino
Art. 624 c.p.c.Sospensione dell’esecuzione: il giudice può sospendere la procedura in presenza di gravi motivi.Codice di procedura civile
Art. 72-bis DPR 602/1973Pignoramento presso terzi dell’AER: ordina al terzo di versare le somme dovute entro 60 giorni per i crediti esistenti e futuri ; Cassazione 2025 ha esteso il blocco ai crediti futuri .DPR 602/1973; Cassazione ord. 28520/2025
Art. 76 DPR 602/1973Limiti all’espropriazione immobiliare: l’AER non può pignorare l’unico immobile adibito a civile abitazione non di lusso se il debito è inferiore a € 120.000 .DPR 602/1973
Art. 77 DPR 602/1973Ipoteca: l’AER può iscrivere ipoteca per debiti superiori a € 20.000, previa comunicazione; deve attendere 6 mesi prima di procedere al pignoramento .DPR 602/1973
Art. 86 DPR 602/1973Fermo amministrativo: l’AER può fermare i veicoli trascorsi 60 giorni dalla cartella; non si applica ai veicoli indispensabili per l’attività professionale .DPR 602/1973
Legge 197/2022, art. 1 commi 231-252Introduce la definizione agevolata “rottamazione-quater” per i carichi 2000-2022: si pagano solo capitale e spese, esclusi interessi e sanzioni .Legge di Bilancio 2023
DL 51/2023 – Legge 87/2023Proroga al 30 giugno 2023 il termine per aderire alla rottamazione; regola le modalità di pagamento .Gazzetta Ufficiale
Decreto Milleproroghe 2025Introduce la riammissione dei decaduti dalla rottamazione-quater .Gazzetta Ufficiale
Legge 3/2012 – D.Lgs. 14/2019Regola le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata, concordato minore) e prevede l’esdebitazione.Legge 3/2012; Codice della crisi

Tabella 2 – Termini e fasi principali del pignoramento

Fase/proceduraTermini principaliNote
Notifica del precettoalmeno 10 giorni prima del pignoramentoSe trascorrono più di 90 giorni, il precetto perde efficacia.
Notifica dell’atto di pignoramentoper il pignoramento presso terzi, l’atto è notificato al debitore e al terzo; l’AER intima il terzo a versare le somme entro 60 giorniLa Cassazione 2025 ha stabilito che sono vincolate anche le somme affluite nei 60 giorni successivi .
Opposizione ex art. 615 c.p.c.Va proposta prima che l’esecuzione abbia inizio o entro il termine di comparizione se i motivi sono sopravvenutiSospende l’esecuzione se il giudice lo dispone.
Opposizione ex art. 617 c.p.c.Va proposta entro 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto viziatoContesta vizi formali; contributo unificato fisso .
Conversione del pignoramentoPuò essere chiesta prima che il giudice disponga la vendita o l’assegnazioneDeposito di almeno 1/5 del credito e rate massimo 18 mesi .
Rottamazione-quaterAdesione entro il 30 giugno 2023; riammissione prorogata dal Milleproroghe al 2025Pagamento in un’unica soluzione o fino a 18 rate (primi due versamenti entro 31 ottobre 2023).
Rateizzazione AERFino a 72 rate (piano ordinario) o 120 rate (piano straordinario)Richiede domanda motivata con dimostrazione della temporanea difficoltà economica.
Istanza di esdebitazione (liquidazione controllata)Presentata dal debitore al termine della procedura; il termine per l’insinuazione allo stato passivo fissato dal liquidatore è perentorioI creditori tardivi devono dimostrare causa non imputabile per essere rimessi in termini.

Tabella 3 – Strumenti difensivi a confronto

StrumentoQuando utilizzarloCosti indicativiVantaggi
Opposizione all’esecuzione (art. 615)Se manca il diritto del creditore (titolo nullo, prescritto, pagato)Contributo unificato proporzionale al valore + onorario avvocatoPuò annullare l’intera esecuzione; blocca il pignoramento con la sospensione.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617)Per vizi formali dell’atto (notifica irregolare, errori nel pignoramento)Contributo fisso € 168 + spese legaliRapida; può ottenere l’annullamento dell’atto viziato senza discutere il merito.
Conversione del pignoramentoQuando si vuole conservare il bene pignorato sostituendolo con denaroDeposito pari ad almeno 1/5 del credito + spese di bolloEvita la vendita all’asta; consente pagamento rateale; riduce i costi dell’esecuzione.
Rateizzazione AERPer debiti tributari con piani fino a 72 o 120 rateDiritti di notifica; possibile garanzia fideiussoriaSospende l’esecuzione se i pagamenti sono regolari; evita ulteriori sanzioni.
RottamazioneNei periodi previsti dalla legge per i carichi affidati all’AERNessun interesse o sanzione ; pagamento ratealeEstinzione del debito con risparmio sulle sanzioni; sospensione delle procedure esecutive.
Piano del consumatorePer debitori consumatori sovraindebitatiCompenso OCC e professionista; contributi di cancelleriaSospende le azioni esecutive; riduce e ristruttura il debito; consente l’esdebitazione finale.
Accordo di ristrutturazionePer piccoli imprenditori non fallibiliCompenso OCC; contributo per l’omologazioneBlocca le esecuzioni; richiede consenso del 60 % dei creditori; permette continuità aziendale.
Liquidazione controllata / EsdebitazionePer debitori senza capacità di pagareCosti dell’OCC; liquidazione dei beniCancella i debiti residui alla fine; consente ripartenza.

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è il pignoramento e quando viene effettuato?
    Il pignoramento è l’atto con cui il creditore avvia l’espropriazione forzata dei beni del debitore. È preceduto dal precetto e richiede un titolo esecutivo (es. sentenza, decreto ingiuntivo, cartella esattoriale). Viene effettuato quando il debitore non adempie spontaneamente.
  2. Quali beni non possono essere pignorati?
    Sono impignorabili gli strumenti indispensabili per l’esercizio della professione o dell’impresa (con limiti di valore), i beni di prima necessità (letto, tavolo, vestiti), i sussidi per invalidità, l’unico immobile adibito a civile abitazione non di lusso se il debito fiscale è inferiore a € 120.000 e i veicoli indispensabili per il lavoro .
  3. Quanto costa presentare un’opposizione al pignoramento?
    L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) richiede un contributo unificato fisso di € 168 oltre a € 27 di marca . L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) ha un contributo proporzionale al valore della causa più i diritti di notifica e gli onorari dell’avvocato.
  4. È possibile sospendere il pignoramento senza pagare?
    Sì, presentando un’istanza di sospensione al giudice (art. 624 c.p.c.) se sussistono gravi motivi (vizi del titolo, prescrizione, irregolarità). La sospensione può essere ottenuta anche chiedendo la rateizzazione all’AER o aderendo a una procedura di sovraindebitamento, che comporta misure protettive.
  5. Cosa succede con i pignoramenti sui conti correnti dopo la sentenza della Cassazione 2025?
    La Cassazione ha stabilito che, nei pignoramenti esattoriali, la banca deve bloccare non solo le somme presenti al momento del pignoramento ma anche quelle versate nei 60 giorni successivi . È quindi essenziale agire subito con opposizione o conversione per evitare il blocco continuativo del conto.
  6. Si può salvare la prima casa dal pignoramento fiscale?
    Sì, se l’immobile è l’unico di proprietà, adibito a civile abitazione non di lusso e il debito fiscale è inferiore a € 120.000 . In caso contrario, l’AER può iscrivere ipoteca e, dopo sei mesi, procedere al pignoramento .
  7. Quando conviene chiedere la conversione del pignoramento?
    Conviene quando si dispone di liquidità sufficiente per versare almeno un quinto del debito e si vuole evitare la vendita all’asta. La conversione consente di dilazionare il pagamento fino a 18 mesi e di conservare i beni pignorati.
  8. Che differenza c’è tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi?
    L’opposizione all’esecuzione contesta il diritto del creditore a procedere (es. titolo nullo, pagamento già effettuato), mentre l’opposizione agli atti esecutivi riguarda vizi formali dell’atto (es. notifica irregolare). I termini e i contributi da versare sono diversi.
  9. È possibile impugnare un pignoramento dopo 20 giorni?
    Dopo 20 giorni dalla notifica dell’atto viziato non è più possibile proporre l’opposizione agli atti esecutivi. Restano eventualmente altre forme di opposizione (es. opposizione tardiva o incidente di cognizione), ma vanno valutate con un professionista.
  10. Come funziona la rateizzazione della cartella esattoriale?
    L’AER concede la rateizzazione ordinaria fino a 72 rate se il debitore dimostra una temporanea difficoltà economica. Per debiti superiori a € 120.000 è possibile chiedere la rateizzazione straordinaria fino a 120 rate, previa presentazione di idonea documentazione.
  11. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?
    Il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dalla definizione agevolata e il ritorno al debito originario, con ripresa delle azioni esecutive. Tuttavia, il Milleproroghe 2025 permette di presentare domanda di riammissione .
  12. Che cos’è l’esdebitazione e a chi si rivolge?
    È il beneficio che consente al debitore incapiente di liberarsi dai debiti residui al termine della procedura di liquidazione controllata (o di sovraindebitamento). Spetta ai debitori onesti che collaborano con gli organi della procedura. La Cassazione ha stabilito che il termine per insinuare i crediti fissato dal liquidatore è perentorio .
  13. Cosa significa fermo amministrativo e quali sono le sue conseguenze?
    Il fermo amministrativo è una misura cautelare che blocca la circolazione di un veicolo intestato al debitore per debiti tributari . Non equivale al pignoramento: il bene non viene venduto, ma non può essere utilizzato. È possibile chiederne la revoca se il veicolo è indispensabile per il lavoro .
  14. È vero che il pignoramento sui conti correnti impedisce qualsiasi prelievo?
    Sì, quando la banca riceve l’atto di pignoramento (esattoriale o civile), deve bloccare le somme fino all’importo indicato. Nel pignoramento esattoriale deve bloccare anche le somme future entro 60 giorni . Tuttavia, per gli stipendi e le pensioni accreditati sul conto, si applicano le limitazioni di legge che garantiscono una quota impignorabile.
  15. Cosa posso fare se ricevo un preavviso di ipoteca?
    Il preavviso concede 30 giorni per saldare il debito o formulare osservazioni . In questo periodo si può chiedere la rateizzazione, aderire alla rottamazione o presentare ricorso contro la legittimità del debito. Se non si agisce, l’ipoteca verrà iscritta e dopo sei mesi potrà seguire il pignoramento immobiliare.
  16. Posso aderire alla rottamazione se è già iniziato il pignoramento?
    Sì, la rottamazione-quater prevede che, dalla data di presentazione della domanda e fino al pagamento della prima rata, siano sospese le procedure esecutive relative ai debiti rottamati. È tuttavia necessario rispettare tutti i versamenti; in caso contrario, le procedure riprenderanno.
  17. Il giudice può chiudere la procedura esecutiva senza attendere la fine del processo di opposizione?
    Sì, se riscontra l’inesistenza del diritto di procedere all’esecuzione, il giudice deve dichiarare la chiusura della procedura, liberare i beni e disporre la cancellazione del pignoramento . In tal caso, non è necessaria una sospensione, poiché la chiusura rende inutile il proseguimento.
  18. Quali sono i costi della procedura di sovraindebitamento?
    Le spese principali sono: contributo di iscrizione (€ 147), compenso del Gestore della crisi stabilito in percentuale sul passivo (di norma tra il 4 % e l’8 %), onorari dell’avvocato e eventuali spese di pubblicità. Tuttavia, il beneficio dell’esdebitazione può superare ampiamente tali costi, consentendo di cancellare debiti anche molto elevati.
  19. Posso subire un pignoramento se non ho ricevuto la cartella di pagamento?
    No. È necessario che l’ente riscossore notifichi il titolo esecutivo (cartella o avviso di accertamento esecutivo). Se la notifica non è mai stata effettuata o è nulla, il pignoramento è illegittimo e può essere annullato con l’opposizione.
  20. Quanto tempo ho per agire se mi notificano un pignoramento?
    È consigliabile agire immediatamente. L’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta entro 20 giorni; l’opposizione all’esecuzione prima che l’esecuzione sia iniziata o entro il termine di comparizione. Ritardi nella reazione possono precludere la possibilità di sospendere il pignoramento.

Simulazioni pratiche

Per comprendere meglio i costi e i benefici delle diverse soluzioni, presentiamo alcune simulazioni numeriche (i valori sono indicativi). Si assume che le spese legali siano calcolate secondo i parametri forensi e possano variare in base al professionista e alla complessità del caso.

Simulazione 1 – Opposizione agli atti esecutivi

Scenario: il sig. Rossi riceve un pignoramento mobiliare per un debito di € 10.000. Ritiene che l’atto sia viziato perché non è indicata correttamente la data dell’udienza e decide di proporre opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c.

  • Contributo unificato: € 168 + marca da € 27 = € 195;
  • Onorari avvocato: circa € 1.000 (fascia media per controversie di valore compreso tra 5.200 e 26.000 euro);
  • Spese di notifica: € 50;
  • Totale costo iniziale: circa € 1.245.

Se l’opposizione viene accolta, il pignoramento è dichiarato nullo e il debitore risparmia i costi di custodia e di vendita. In caso contrario dovrà proseguire l’esecuzione, ma avrà comunque fatto valere i propri diritti.

Simulazione 2 – Conversione del pignoramento immobiliare

Scenario: la signora Bianchi subisce un pignoramento immobiliare per un credito di € 100.000. Vuole evitare la vendita della casa e chiede la conversione.

  • Deposito minimo: 1/5 del credito = € 20.000;
  • Pagamento rateale: saldo di € 80.000 in 18 rate mensili (circa € 4.444 al mese) ;
  • Bollo per l’istanza: € 16 ;
  • Contributo unificato: € 278 (scaglione da 52.001 a 260.000 euro);
  • Onorari avvocato: circa € 3.500;
  • Totale costo iniziale: € 23.794.

Rispetto alla vendita all’asta (che potrebbe realizzare un valore inferiore), la conversione consente di conservare la casa, rateizzare il debito e ridurre le spese di custodia e pubblicità. Se la signora Bianchi trovasse un accordo con il creditore, potrebbe anche ottenere un abbattimento degli interessi.

Simulazione 3 – Rottamazione-quater di cartelle per € 15.000

Scenario: il sig. Verdi ha cartelle esattoriali per un totale di € 15.000, comprensive di sanzioni e interessi. Aderisce alla rottamazione-quater.

  • Debito capitale: € 10.000;
  • Sanzioni e interessi: € 5.000, che vengono abbonati ;
  • Somme dovute: € 10.000 + spese di notifica (€ 300 circa) = € 10.300;
  • Rateizzazione: fino a 18 rate (prima e seconda rata entro 31 ottobre 2023; residuo in 16 rate) ;
  • Importo rata mensile (indicativo): € 572;
  • Risparmio totale rispetto al debito iniziale: € 5.000 di sanzioni e interessi.

Aderendo alla rottamazione, il sig. Verdi blocca i pignoramenti in corso, paga solo il capitale e le spese, e riduce drasticamente l’importo dovuto. Se non paga le rate, tuttavia, perde i benefici e l’esecuzione riprende.

Simulazione 4 – Piano del consumatore

Scenario: la signora Neri ha debiti per € 80.000 tra prestiti, carte di credito e cartelle esattoriali. Non possiede immobili, ma lavora con uno stipendio di € 1.500 al mese. Presenta un piano del consumatore presso l’OCC con l’assistenza dell’Avv. Monardo.

  • Proposta: pagamento del 50 % del debito (40.000 euro) in 5 anni, con rate da € 667 al mese, grazie a un aiuto familiare;
  • Spese OCC e professionista: € 4.000;
  • Contributo di iscrizione: € 147;
  • Totale costi: € 4.147 + rate;
  • Misure protettive: una volta depositata l’istanza, il tribunale concede le misure che sospendono i pignoramenti e le esecuzioni;
  • Risultato: se il piano viene omologato e attuato, la signora Neri paga 40.000 euro in 5 anni e il restante 40.000 euro viene cancellato. Al termine ottiene l’esdebitazione e può ripartire.

Simulazione 5 – Liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente

Scenario: il sig. De Luca è disoccupato, non possiede beni e ha debiti per € 50.000 derivanti da prestiti e tasse. Avvia la liquidazione controllata.

  • Costi della procedura: contributo di € 147; compenso dell’OCC pari al 5 % del passivo (2.500 euro), onorari avvocato € 2.000;
  • Totale costi: circa € 4.647;
  • Attività: vendita degli eventuali beni (in questo caso inesistenti);
  • Esdebitazione: al termine della procedura, se il debitore dimostra di avere cooperato e di non avere beni, il giudice concede l’esdebitazione, che cancella i debiti residui. Il sig. De Luca potrà ripartire senza pendenze.

Conclusioni

Bloccare un pignoramento e difendersi efficacemente richiede tempestività, conoscenza delle norme e assistenza professionale. Il costo di un’opposizione, della conversione o di una procedura di sovraindebitamento deve essere valutato rispetto al rischio di perdere beni di valore o di vedere il proprio conto corrente bloccato per mesi. La normativa italiana offre diverse tutele al debitore: dalla impignorabilità della prima casa e dei veicoli indispensabili , alla possibilità di impugnare gli atti esecutivi , di convertire il pignoramento e di aderire a rottamazioni e rateizzazioni . Le più recenti pronunce della Cassazione rafforzano la necessità di agire con rapidità, soprattutto per i pignoramenti presso terzi che bloccano anche le somme future .

Affrontare da soli un pignoramento può comportare errori costosi: ignorare le notifiche, agire fuori termine, aderire a definizioni non convenienti. Rivolgersi a un avvocato esperto consente di analizzare la propria situazione, impugnare gli atti illegittimi, sospendere l’esecuzione, negoziare con i creditori o attivare procedure di sovraindebitamento.

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  • analizzare il pignoramento e verificare la legittimità del titolo;
  • predisporre opposizioni efficaci e ottenere la sospensione;
  • valutare la convenienza di conversione, rateizzazione o rottamazione;
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