Introduzione
Quando un debitore non adempie alle proprie obbligazioni, il creditore può rivolgersi al tribunale o all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per avviare l’esecuzione forzata: un percorso che porta al pignoramento dei beni, dei conti correnti o di altre utilità economiche del debitore. Il pignoramento immobiliare, mobiliare o presso terzi è lo strumento più incisivo dell’espropriazione forzata, poiché consente di vincolare beni o crediti per soddisfare coattivamente il creditore. Per chi subisce un pignoramento, comprendere quali documenti sono necessari per bloccarlo o sospenderlo è essenziale per evitare conseguenze irreversibili: il rischio è la vendita all’asta della casa, il blocco del conto corrente o la trattenuta sullo stipendio. Spesso i debitori ignorano i termini per opporsi o non raccolgono tempestivamente la documentazione necessaria, rendendo più complessa la difesa.
Questa guida, aggiornata al 10 dicembre 2025 (data odierna), fornisce una panoramica completa sulle normative vigenti e sulla giurisprudenza recente in materia di pignoramento. Il taglio è pratico e difensivo: si spiegano i principali rimedi per bloccare o sospendere l’esecuzione, gli errori da evitare e i documenti indispensabili da raccogliere. L’articolo segue un’impostazione SEO, con un linguaggio giuridico‑divulgativo adatto a imprenditori, professionisti e privati.
Perché rivolgersi a un professionista
La procedura esecutiva richiede competenze specifiche: un opposizione basata su vizi formali (mancata notifica della cartella, difetto di sottoscrizione, omesso deposito di copie conformi) o su eccezioni sostanziali (prescrizione del credito, intervenuto pagamento, nullità del titolo) va impostata secondo termini e modalità precise. Una difesa improvvisata rischia di essere respinta.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista e gestisce uno studio multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera su tutto il territorio nazionale nelle materie di diritto bancario, esecuzioni e tributario. Coordina professionisti con grande esperienza nel contenzioso contro banche, finanziarie e Agenzia delle Entrate‑Riscossione; è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi ministeriali (Legge 3/2012), professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il suo team è in grado di:
- Analizzare la legittimità degli atti di precetto e pignoramento.
- Predisporre ricorsi in opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, chiedendo la sospensione dell’esecuzione ai sensi degli articoli 615 e 624 c.p.c. .
- Negoziare rateizzazioni o transazioni con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, predisporre domande di rottamazione e definizione agevolata.
- Presentare istanze di revoca del pignoramento ex art. 72‑bis DPR 602/1973, dimostrando l’avvenuto pagamento della prima rata o l’estinzione del debito .
- Avviare procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, accordo con i creditori o liquidazione del patrimonio), ottenendo la sospensione delle procedure esecutive.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Fonti normative principali
Il pignoramento è disciplinato dal Codice di procedura civile (c.p.c.), dal DPR 602/1973 per la riscossione dei tributi e da altri provvedimenti speciali. Ecco le disposizioni essenziali:
| Norma | Contenuto essenziale | Rilevanza per la difesa |
|---|---|---|
| Art. 543 c.p.c. | Regola il pignoramento presso terzi: l’ufficiale giudiziario cita il debitore e il terzo, indicando il titolo esecutivo e il precetto. | L’omesso deposito delle copie conformi dell’atto di pignoramento e del precetto entro il termine perentorio causa l’inefficacia del pignoramento, come affermato dalla Cassazione n. 28513/2025 . |
| Art. 545 c.p.c. | Fissa i limiti alla pignorabilità degli stipendi, pensioni e altri crediti, salvaguardando un minimo vitale. | Permette di contestare pignoramenti eccedenti il quinto dello stipendio o non rispettosi delle soglie su pensioni e assegni sociali. |
| Art. 615 c.p.c. | Permette l’opposizione all’esecuzione quando si contesta il diritto del creditore a procedere; il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi . | È lo strumento per far valere l’estinzione del credito (prescrizione, pagamento, nullità del titolo). |
| Art. 617 c.p.c. | Regola l’opposizione agli atti esecutivi, quando si denunciano vizi formali del pignoramento (ad es. mancata notifica della cartella). | Consente di far annullare pignoramenti con vizi nella notifica o nella redazione. |
| Art. 619 c.p.c. | L’opposizione di terzo tutela chi non è debitore ma subisce l’esecuzione su beni propri. | Utile se il bene pignorato appartiene a un terzo (es. conto cointestato). |
| Art. 624 c.p.c. | Il giudice dell’esecuzione può sospendere il processo su istanza del debitore, quando ricorrono gravi motivi; l’ordinanza è reclamabile . | Strumento per ottenere la sospensione immediata del pignoramento in presenza di contestazioni fondate. |
| Art. 624‑bis c.p.c. | Su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, il giudice può sospendere il processo per massimo 24 mesi; è il concordato tra creditori. | Talvolta consente di ottenere una pausa nelle vendite immobiliari. |
| Art. 72, 72‑bis e 72‑ter DPR 602/1973 | Disciplinano il pignoramento esattoriale: l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione può ordinare al terzo di pagare direttamente entro 60 giorni le somme maturate anteriormente alla notifica e alle scadenze successive . | Fondamentale per contestare pignoramenti fiscali; la norma richiede che l’atto indichi esattamente il credito e sia notificato anche al debitore. |
| Art. 19 DPR 602/1973 | Prevede la possibilità di rateizzare le cartelle esattoriali; il pagamento della prima rata sospende l’esecuzione. | Presentando un’istanza di rateizzazione con pagamento della prima rata, il debitore può ottenere la revoca del pignoramento . |
| Legge 3/2012 (sovraindebitamento) | Istituisce il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione e la liquidazione del patrimonio; consente la sospensione delle procedure esecutive e l’esdebitazione. | Permette di bloccare pignoramenti e fermi amministrativi attraverso l’omologazione di un piano da parte del tribunale. |
| D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) e D.L. 118/2021 | Introdotto l’istituto della composizione negoziata per le imprese in crisi e confermato il ruolo degli esperti negoziatori. | Per le imprese in difficoltà, è possibile negoziare con i creditori e ottenere la sospensione delle azioni esecutive. |
1.2 Evoluzione e caratteristiche del pignoramento esattoriale
Il pignoramento esattoriale, introdotto dall’art. 72‑bis DPR 602/1973, consente all’Agente della riscossione di bypassare alcune formalità del codice di procedura civile. Originariamente la norma era limitata ai crediti retributivi, ma nel 2005 è stata estesa a tutti i crediti verso terzi . Con il D.L. 262/2006 e successivamente con il D.L. 69/2013 il legislatore ha ampliato ulteriormente l’ambito applicativo e ha prorogato il termine per il pagamento da 15 a 60 giorni . Oggi la norma prevede che l’atto di pignoramento possa contenere un ordine diretto al terzo di pagare le somme dovute al debitore entro sessanta giorni dalla notifica per i crediti già maturati e alle rispettive scadenze per quelli successivi . È una procedura “semplificata” rispetto al pignoramento presso terzi ordinario, perché non richiede l’udienza davanti al giudice se il terzo adempie.
La giurisprudenza recente ha tuttavia chiarito alcuni limiti di questo strumento:
- La Corte di Cassazione ha stabilito, con l’ordinanza n. 28520/2025, che la banca deve congelare non solo le somme presenti sul conto al momento della notifica, ma anche tutti gli accrediti che affluiscono entro 60 giorni, trasferendoli all’Agente della riscossione . Questo significa che un conto “a saldo zero” diventa un contenitore destinato a trattenere gli accrediti futuri.
- Con la sentenza n. 28513/2025 la Cassazione ha affermato che l’iscrizione a ruolo del processo esecutivo deve essere effettuata entro il termine previsto dagli artt. 543 e 557 c.p.c. depositando copie attestate conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento; il mancato deposito comporta l’inefficacia del pignoramento .
- La stessa Corte ha chiarito che il pignoramento presso terzi vale come notifica della cartella di pagamento: se il contribuente non impugna il pignoramento entro i termini, non potrà più contestare la cartella in seguito.
1.3 Competenza giurisdizionale nelle opposizioni
La distinzione tra opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) incide anche sulla competenza del giudice:
- Opposizione all’esecuzione: riguarda l’esistenza o l’ammontare del credito e la validità del titolo esecutivo. Deve essere proposta davanti al giudice ordinario competente per materia e valore, o al giudice dell’esecuzione se la procedura è già iniziata . Nel caso di esecuzione esattoriale la giurisprudenza ritiene competente il giudice tributario solo per le contestazioni relative alla legittimità degli atti presupposti (cartella, avviso di intimazione), mentre le questioni sui vizi formali dell’atto di pignoramento restano al giudice ordinario .
- Opposizione agli atti esecutivi: concerne irregolarità procedurali (mancata notifica, omissione di requisiti formali). Deve essere proposta entro cinque giorni (nelle espropriazioni mobiliari) o venti giorni (nelle espropriazioni immobiliari e presso terzi) dalla notifica dell’atto .
- Competenza del giudice tributario: per questioni relative alla corretta notifica della cartella di pagamento, alla prescrizione delle imposte o agli interessi, la competenza spetta alle Commissioni tributarie (ora Corti di giustizia tributaria). Ciò è stato ribadito dal Tribunale di Roma nel 2022: l’opposizione agli atti esecutivi fondata sull’omessa notifica della cartella va proposta davanti al giudice tributario .
2. Procedura passo‑passo dopo la notifica di un pignoramento
Per bloccare o sospendere un pignoramento è fondamentale rispettare termini e formalità. La seguente procedura sintetizza le tappe principali.
2.1 Ricezione del titolo esecutivo e del precetto
L’esecuzione forzata può essere avviata solo in presenza di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, cartella di pagamento, accertamento esecutivo dell’Agenzia) e di un precetto, che intimano al debitore di pagare entro 10 giorni. È necessario verificare:
- Validità del titolo: la sentenza deve essere munita della formula esecutiva, la cartella deve essere regolarmente notificata e non prescritta.
- Contenuto del precetto: deve indicare con precisione il credito vantato e il titolo; la sua omissione rende nullo l’atto di pignoramento.
- Termine di 90 giorni: il pignoramento deve essere notificato entro 90 giorni dal precetto, altrimenti il precetto perde efficacia.
2.2 Notifica dell’atto di pignoramento
Se il debitore non paga, il creditore può notificare l’atto di pignoramento. La forma varia a seconda del tipo di espropriazione:
- Pignoramento immobiliare: l’ufficiale giudiziario si reca presso il bene e redige il verbale, che deve indicare il titolo esecutivo, il precetto e la descrizione dell’immobile. Dopo la notifica, il creditore ha 45 giorni per iscrivere a ruolo il pignoramento e depositare le copie conformi degli atti; se non lo fa, il pignoramento diventa inefficace .
- Pignoramento mobiliare: si svolge presso la residenza o il domicilio del debitore; l’ufficiale giudiziario elenca e sequestra i beni. Anche qui è fondamentale il tempestivo deposito degli atti.
- Pignoramento presso terzi: l’ufficiale giudiziario (o, nel caso esattoriale, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione) notifica l’atto al debitore e al terzo pignorato (banca, datore di lavoro). L’atto deve contenere l’intimazione a non disporre dei crediti vincolati e l’invito a rendere la dichiarazione di terzo.
- Pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis DPR 602/1973: l’Agenzia può emettere un ordine diretto al terzo di pagare entro 60 giorni le somme già maturate e alle scadenze quelle successive . L’atto è notificato sia al debitore sia al terzo. Se il terzo non esegue il versamento, l’Agenzia avvia la procedura ordinaria ex art. 543 c.p.c.
2.3 Termini per impugnare
| Tipologia di opposizione | Termini | Documento necessario |
|---|---|---|
| Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) | Va proposta prima che l’esecuzione inizi (contro il precetto) o entro i termini fissati dal giudice se l’esecuzione è già avviata. Non esiste un termine fisso, ma è necessario presentarla prima della vendita o dell’assegnazione . | Titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento, prove della causa di estinzione (ricevute di pagamento, bonifici, quietanze). |
| Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) | Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto; per il pignoramento presso terzi il termine decorre dalla data dell’udienza indicata nell’atto di citazione . | Copia dell’atto viziato (pignoramento, avviso di vendita), prova della notifica della cartella, documentazione che evidenzi l’irregolarità (mancanza di copie conformi, vizi di notifica). |
| Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) | Può essere proposta in qualsiasi momento prima della vendita o dell’assegnazione, se si dimostra la proprietà del bene. | Documenti di proprietà del bene (contratti, fatture), stato di famiglia nel caso di beni mobili presenti nell’abitazione del debitore, documenti bancari per conti cointestati. |
2.4 La dichiarazione del terzo e l’udienza
Nel pignoramento presso terzi ordinario l’udienza fissata dal giudice dell’esecuzione serve a:
- Verificare la dichiarazione del terzo: la banca o il datore di lavoro devono specificare i crediti (somme presenti sul conto, stipendi, TFR) e le scadenze. La mancata dichiarazione fa presumere l’esistenza del credito.
- Assegnare le somme: il giudice, verificata la pignorabilità secondo i limiti di legge, emette l’ordinanza di assegnazione in favore del creditore.
Nel pignoramento esattoriale l’udienza non è prevista se il terzo adempie; se non versa, l’Agenzia procede con l’esecuzione ordinaria davanti al giudice.
2.5 Documenti da acquisire subito
Per impostare una difesa efficace è indispensabile raccogliere sin dalla ricezione del pignoramento:
- Titolo esecutivo e precetto: servono per controllare la legittimità della pretesa e la presenza della formula esecutiva.
- Atto di pignoramento: verificare che riporti i dati essenziali (creditore, debitore, importo, indicazione delle cartelle, estremi del titolo).
- Cartelle di pagamento, avvisi di accertamento o di intimazione: attestare la regolare notifica; in caso di omessa notifica la difesa dovrà produrre l’estratto di ruolo e contestare il difetto di presupposto.
- Ricevute e quietanze: prove di pagamento, rateizzazioni o sgravio.
- Estratto conto bancario: necessario per verificare la capienza del conto e contestare eventuali eccedenze.
- Documentazione patrimoniale e reddituale: per valutare se attivare la procedura di sovraindebitamento e predisporre un piano del consumatore o accordo con i creditori.
- Comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione: se l’Agenzia ha rilasciato un provvedimento di revoca del pignoramento a seguito della rateizzazione o del pagamento della prima rata , occorre conservarlo.
3. Difese e strategie legali per bloccare il pignoramento
3.1 Verifica della validità del titolo esecutivo
Un pignoramento è illegittimo se manca un valido titolo esecutivo. La prescrizione del credito (ad es. dieci anni per i crediti contrattuali, cinque anni per cartelle di multe stradali) o l’estinzione per pagamento impediscono l’esecuzione. Con l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) si può contestare l’inesistenza o la nullità del titolo; il giudice, sussistendo gravi motivi, può sospendere l’efficacia esecutiva . Sono cause frequenti di invalidità:
- Cartella di pagamento mai notificata: se la cartella non è stata notificata o è stata notificata a soggetto diverso, l’atto di pignoramento è nullo. La Cassazione ha affermato che, in ambito tributario, il pignoramento presso terzi vale come notifica della cartella; tuttavia, se il debitore lo impugna tempestivamente, può contestare l’inesistenza della notifica.
- Estratto di ruolo incompleto: l’Agenzia deve produrre tutte le cartelle che costituiscono la base del pignoramento; l’omissione può causare la nullità dell’atto.
- Titolo non più esistente: se nel frattempo il creditore ha rinunciato al titolo (ad esempio per accordo transattivo) o questo è stato annullato, il pignoramento deve essere revocato.
3.2 Vizi dell’atto di pignoramento e delle notifiche
L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) consente di far valere vizi formali. Tra i più frequenti:
- Mancato deposito delle copie conformi: la Cassazione n. 28513/2025 ha stabilito che l’iscrizione a ruolo del pignoramento senza il deposito delle copie attestate conformi del titolo esecutivo, del precetto e dell’atto di pignoramento determina l’inefficacia dell’esecuzione . Pertanto, il debitore potrà chiedere la cancellazione del pignoramento se il creditore ha depositato copie non conformi o tardive.
- Mancanza di sottoscrizione o di data: l’atto di pignoramento deve essere sottoscritto dall’ufficiale giudiziario o dal funzionario dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e indicare la data; l’omissione rende l’atto nullo.
- Vizi nella notifica: se il pignoramento è notificato a un indirizzo errato o la relata di notifica è incompleta, l’atto può essere annullato. Nel pignoramento esattoriale l’atto deve essere notificato sia al debitore sia al terzo .
- Omissione del dettaglio delle cartelle e degli interessi: l’atto deve indicare chiaramente gli estremi delle cartelle o degli avvisi che costituiscono il credito. In mancanza, l’atto può essere impugnato.
3.3 Richiesta di sospensione o revoca del pignoramento
Una volta proposta l’opposizione, il debitore può chiedere la sospensione del processo esecutivo. L’art. 624 c.p.c. prevede che il giudice dell’esecuzione possa sospendere l’esecuzione quando ricorrono gravi motivi, con o senza cauzione . La sospensione fa cessare temporaneamente gli effetti del pignoramento; se l’opposizione viene accolta, il pignoramento viene revocato.
Nel pignoramento esattoriale esistono strumenti specifici di sospensione:
- Estinzione totale del debito: il pagamento integrale del debito, comprensivo di interessi e sanzioni, comporta l’automatica revoca del pignoramento .
- Rateizzazione: l’art. 19 DPR 602/1973 consente di rateizzare le cartelle; il pagamento della prima rata, unitamente all’istanza di sospensione inviata all’Agenzia, sospende l’esecuzione . L’istanza deve essere corredata dalla ricevuta di pagamento e inviata via PEC all’indirizzo competente.
- Ricorso all’autotutela: il debitore può chiedere all’Agenzia la sospensione per motivi di autotutela (ad esempio, se dimostra un evidente errore di calcolo). L’Agenzia ha facoltà di sospendere l’esecuzione se ritiene fondati i motivi.
3.4 Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.)
La conversione consente al debitore di sostituire i beni pignorati con una somma di denaro pari al credito e alle spese. Il giudice fissa l’importo e le modalità di versamento. La conversione è utile quando si vuole liberare un immobile o un bene produttivo offrendo il pagamento in un termine dilazionato. Richiede la disponibilità di risorse finanziarie immediate o la capacità di accedere a un finanziamento (es. mutuo di liquidità). Per convincere il giudice ad autorizzare la conversione occorre produrre:
- l’elenco dei beni pignorati;
- la stima del valore;
- le ricevute dei versamenti già eseguiti;
- una proposta di pagamento (anticipando un quinto dell’importo e il saldo entro 18 mesi).
3.5 Riduzione o cancellazione del pignoramento (art. 496 c.p.c.)
Quando l’espropriazione riguarda beni il cui valore eccede l’importo del credito, il debitore può chiedere la riduzione del pignoramento o la liberazione di alcuni beni. Occorre dimostrare che il valore complessivo dei beni pignorati è sproporzionato rispetto al credito e che la riduzione non pregiudica le ragioni del creditore.
3.6 Procedura di sovraindebitamento (Legge 3/2012)
Per soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori) la Legge 3/2012 offre tre procedure di composizione della crisi:
- Piano del consumatore: rivolto al debitore persona fisica che non ha causato l’indebitamento con colpa grave o dolo. Prevede il pagamento parziale dei debiti con la liquidazione del patrimonio o la destinazione di parte del reddito. L’omologazione del piano da parte del tribunale comporta la sospensione delle procedure esecutive pendenti.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: applicabile a imprenditori commerciali sotto soglia, professionisti e imprese agricole. Richiede il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60 % dei debiti e l’attestazione della convenienza. L’omologazione sospende i pignoramenti.
- Liquidazione del patrimonio: la procedura più drastica, in cui tutti i beni vengono liquidati per soddisfare i creditori; al termine il debitore ottiene l’esdebitazione.
Durante queste procedure, il giudice può autorizzare l’utilizzo di alcune somme per esigenze familiari, limitando le trattenute sugli stipendi. La sospensione dei pignoramenti è prevista dalla Legge 3/2012 e confermata dalla giurisprudenza.
3.7 Composizione negoziata e accordi di ristrutturazione per le imprese
Le imprese in crisi possono ricorrere alla composizione negoziata della crisi prevista dal D.L. 118/2021, convertito in Legge 147/2021, e confluita nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Attraverso l’ausilio di un esperto negoziatore (figura ricoperta dall’Avv. Monardo), l’imprenditore può avviare trattative con i creditori per ristrutturare i debiti. L’istanza al tribunale comporta la sospensione di alcune azioni esecutive e consente l’accesso a misure protettive (art. 19, comma 7, D.L. 118/2021). Anche l’accordo di ristrutturazione dei debiti, disciplinato dal Codice della crisi, consente la sospensione.
3.8 Altri strumenti: rottamazione, saldo e stralcio, definizione agevolata
Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diversi istituti per favorire la definizione dei debiti fiscali. Tra i principali:
- Rottamazione quater 2024‑2025: consente di pagare le cartelle affidate all’Agente della riscossione con sconti su sanzioni e interessi. La domanda va presentata entro i termini indicati dal decreto e il pagamento della prima rata sospende i pignoramenti in corso.
- Saldo e stralcio: destinato a contribuenti con reddito ISEE inferiore a un limite, consente di pagare una quota del debito e cancellare il restante; sospende le procedure esecutive.
- Definizione agevolata delle liti pendenti: permette di chiudere le controversie con l’Agenzia pagando una percentuale dell’imposta.
La normativa varia a seconda dei provvedimenti annuali (leggi di bilancio, decreti fiscali). È opportuno verificare la propria situazione con un professionista per valutare se aderire e ottenere la sospensione dei pignoramenti.
3.9 Transazioni e piani di rientro stragiudiziali
Spesso il creditore preferisce raggiungere un accordo piuttosto che proseguire l’esecuzione. Il debitore può proporre un piano di rientro con versamenti mensili che consentano la revoca del pignoramento. Per risultare credibile, la proposta deve essere supportata da documentazione (situazione reddituale, garanzie, eventuali terzi garanti) e depositata in giudizio come offerta ex art. 1854 c.c.. Il giudice può sospendere l’esecuzione per favorire la conciliazione.
4. Strumenti alternativi per risolvere i debiti
4.1 Piani del consumatore e esempi numerici
Per comprendere l’efficacia dei piani del consumatore, si consideri il seguente esempio: un lavoratore dipendente con un reddito netto mensile di € 1.800, proprietario di una casa del valore di € 120.000 gravata da ipoteca, subisce un pignoramento per € 80.000 tra debiti fiscali e bancari. Presentando un piano del consumatore, può offrire:
- destinazione della casa a garanzia e cessione volontaria ad un fondo acquirente, ottenendo € 90.000;
- pagamento integrale del mutuo residuo (€ 60.000) e impiego del residuo (€ 30.000) per saldare in parte i debiti fiscali;
- rateizzazione del debito residuo (€ 50.000) in 7 anni con pagamento mensile di € 600 (pari a un terzo dello stipendio).
Se il piano viene omologato, il giudice sospende i pignoramenti e, al termine, il debitore ottiene l’esdebitazione. In un caso trattato dallo Studio Borselli, l’omologazione di un piano del consumatore in corso di pignoramento immobiliare ha consentito di salvare la casa con il pagamento del solo 37 % del debito originario .
4.2 Accordi di ristrutturazione e liquidazione del patrimonio
Negli accordi di ristrutturazione occorre raggiungere la maggioranza dei creditori e dimostrare che la proposta è più conveniente della liquidazione. È possibile coinvolgere banche e Agenzia delle Entrate‑Riscossione; il professionista (avvocato o commercialista) verifica i requisiti e redige la proposta. Nella liquidazione del patrimonio, tutti i beni vengono liquidati da un liquidatore nominato dal giudice. Al termine, il debitore ottiene la cancellazione dei debiti residui (esdebitazione), salvo quelli derivanti da obblighi di mantenimento e da sanzioni penali e amministrative.
4.3 Composizione negoziata per le imprese
Le imprese con squilibri patrimoniali o economico‑finanziari possono accedere alla composizione negoziata attraverso il portale del Ministero della Giustizia. L’imprenditore nomina un esperto negoziatore che verifica la fattibilità del piano di risanamento e convoca i creditori. Durante le trattative il tribunale può concedere misure protettive che bloccano le azioni esecutive, compresi i pignoramenti. L’istituto è stato introdotto dal D.L. 118/2021 e confermato nel Codice della crisi d’impresa; l’Avv. Monardo è iscritto tra gli esperti negoziatori e può assistere l’impresa nella procedura.
4.4 Rottamazione e definizione agevolata
Nel 2023‑2025 sono state introdotte nuove rottamazioni (“rottamazione‑quater”) che consentono di pagare i debiti fiscali con sconto su sanzioni e interessi. La procedura prevede:
- Presentazione della domanda all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro i termini fissati dalla legge (spesso prorogati).
- Pagamento della prima rata entro la scadenza prevista.
- Sospensione dei pignoramenti dopo il pagamento della prima rata.
È opportuno verificare ogni anno le leggi di bilancio e i decreti di definizione agevolata, poiché i requisiti e le scadenze cambiano.
5. Errori comuni e consigli pratici
5.1 Errori da evitare
- Ignorare gli atti: non leggere le notifiche e non conservare le cartelle è l’errore più frequente. Spesso i debitori si accorgono del pignoramento quando il conto è già bloccato.
- Superare i termini di impugnazione: l’opposizione agli atti esecutivi va proposta entro 20 giorni; trascorso il termine, il vizio non può più essere fatto valere. Nelle esecuzioni tributarie, il pignoramento vale come notifica della cartella; ignorarlo significa perdere il diritto di contestare.
- Non verificare la presenza del titolo esecutivo: a volte il creditore procede senza titolo (es. cartelle prescritte). Occorre sempre richiedere copia del titolo e degli atti presupposti.
- Tralasciare i limiti di pignorabilità: le somme eccedenti un quinto dello stipendio o il minimo vitale della pensione possono essere recuperate.
- Presentare opposizioni generiche: un ricorso vago e non documentato viene rigettato; occorre individuare con precisione il vizio e allegare i documenti.
- Sperare che il conto vuoto sia impignorabile: la Cassazione n. 28520/2025 ha chiarito che il pignoramento sul conto corrente “a zero” cattura ogni somma versata nei successivi 60 giorni .
- Affidarsi a modelli standard: il web offre facsimili di ricorsi che non tengono conto delle peculiarità del caso; è sempre necessario personalizzare la difesa con l’aiuto di un avvocato.
5.2 Consigli pratici
- Conservare ogni comunicazione: copia del titolo, del precetto, dell’atto di pignoramento, delle cartelle, delle ricevute di pagamento.
- Agire tempestivamente: contattare un avvocato subito dopo aver ricevuto l’atto; anche un solo giorno può fare la differenza.
- Verificare le notifiche PEC: la notificazione via PEC è valida se effettuata all’indirizzo risultante dai pubblici elenchi. Verificare la correttezza dell’indirizzo e la firma digitale.
- Chiedere la rateizzazione: se non si può pagare subito, presentare la richiesta di dilazione all’Agenzia e allegare la documentazione reddito‑patrimoniale; il pagamento della prima rata sospende l’esecuzione .
- Esaminare la possibilità di ricorso al sovraindebitamento: quando i debiti sono superiori alla capacità di rimborso, conviene valutare una procedura ex Legge 3/2012 per ottenere l’esdebitazione e la sospensione dei pignoramenti.
- Verificare la competenza: identificare se l’opposizione va presentata davanti al giudice ordinario o al giudice tributario .
- Documentare i pagamenti: i versamenti effettuati (anche parziali) devono essere provati con ricevute o estratti conto; se il credito è estinto, l’esecuzione deve cessare.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Principali norme applicabili al pignoramento
| Norma | Oggetto | Evidenza pratica |
|---|---|---|
| Art. 543 c.p.c. | Pignoramento presso terzi: modalità, citazione del terzo e del debitore. | Il pignoramento è inefficace se il creditore non deposita le copie conformi del titolo esecutivo e dell’atto di pignoramento entro il termine di legge . |
| Art. 545 c.p.c. | Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni. | Protegge un quarto o un quinto dello stipendio, con eccezioni; contestare pignoramenti eccedenti. |
| Art. 615 c.p.c. | Opposizione all’esecuzione; sospensione del titolo. | Impugnare la sussistenza del credito; il giudice può sospendere l’esecuzione . |
| Art. 617 c.p.c. | Opposizione agli atti esecutivi; termini. | Far valere vizi formali (notifica, sottoscrizione, copie conformi). |
| Art. 624 c.p.c. | Sospensione per opposizione all’esecuzione. | Il giudice può sospendere l’esecuzione per gravi motivi . |
| Art. 72‑bis DPR 602/1973 | Pignoramento esattoriale presso terzi; ordine diretto al terzo. | Il terzo deve versare le somme maturate entro 60 giorni ; il conto corrente resta bloccato per tutte le entrate nei 60 giorni . |
| Art. 19 DPR 602/1973 | Rateizzazione dei debiti fiscali. | Pagamento della prima rata sospende il pignoramento . |
| Legge 3/2012 | Composizione della crisi da sovraindebitamento. | Piano del consumatore, accordo e liquidazione; sospensione delle esecuzioni. |
6.2 Termini essenziali
| Procedimento | Termini | Note |
|---|---|---|
| Pagamento dopo il precetto | 10 giorni | Scaduto il termine il creditore può procedere al pignoramento. |
| Iscrizione a ruolo e deposito degli atti | 45 giorni (mobiliare), 15 giorni (immobiliare; 30 dopo la riforma Cartabia) | Il mancato deposito di copie conformi entro il termine rende il pignoramento inefficace . |
| Pagamento nel pignoramento esattoriale | 60 giorni dalla notifica | La banca deve trasferire le somme maturate entro 60 giorni; tutti gli accrediti fino a tale termine vengono vincolati . |
| Opposizione agli atti esecutivi | 20 giorni dalla notifica | Decorso il termine, i vizi formali non possono più essere fatti valere. |
| Opposizione alla cartella di pagamento | 60 giorni (nei tributi erariali), 30 giorni (INPS), 40 giorni (accertamenti esecutivi) | La mancata notifica della cartella deve essere contestata entro questi termini; il pignoramento vale come notifica. |
| Rateizzazione dei debiti fiscali | 72 rate, prorogabili | La presentazione dell’istanza e il pagamento della prima rata sospendono l’esecuzione . |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Quali documenti sono indispensabili per bloccare un pignoramento?
Occorrono il titolo esecutivo (sentenza, cartella), il precetto, l’atto di pignoramento, le cartelle di pagamento o gli avvisi sottostanti, le ricevute di pagamento e ogni prova della prescrizione o dell’estinzione del credito. Senza tali documenti è difficile dimostrare i vizi. - Posso contestare il pignoramento se non ho ricevuto la cartella?
Sì, ma è necessario impugnare l’atto di pignoramento entro i termini. La Cassazione ha precisato che il pignoramento equivale alla notifica della cartella; se non lo si impugna tempestivamente, non sarà più possibile contestare la cartella successiva. - Quali sono i termini per impugnare il pignoramento presso terzi?
L’opposizione agli atti esecutivi va proposta entro 20 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto; se si tratta di vizi del precetto o del titolo, l’opposizione all’esecuzione può essere proposta anche successivamente ma prima della vendita . - Il conto corrente con saldo zero è impignorabile?
No. La Cassazione n. 28520/2025 ha stabilito che il pignoramento esattoriale blocca il conto per 60 giorni e vincola anche gli accrediti futuri . Ogni somma versata entro i 60 giorni viene trasferita al creditore. - Posso ottenere la sospensione del pignoramento pagando la prima rata della rateizzazione?
Sì. L’art. 19 DPR 602/1973 prevede che il pagamento della prima rata della rateizzazione determini la sospensione del pignoramento . Occorre inviare l’istanza all’Agenzia via PEC allegando la ricevuta. - La banca può rifiutarsi di sbloccare il conto dopo la sospensione?
Dopo l’emissione dell’atto di revoca del pignoramento da parte dell’Agenzia (o del giudice), la banca deve sbloccare il conto. Se persiste il blocco, si può diffidare la banca e, in caso di inerzia, ricorrere al giudice. - È possibile impugnare il pignoramento se le cartelle sono prescritte?
Sì. La prescrizione del credito (ad esempio cinque anni per multe o tributi locali) estingue il debito. Occorre dimostrare l’ultimo atto interruttivo e impugnare l’esecuzione con ricorso ex art. 615 c.p.c. allegando le cartelle e la prova della prescrizione. - Quali vizi rendono nullo l’atto di pignoramento?
Mancata notifica della cartella o del precetto, omissione della sottoscrizione, assenza delle cartelle allegate, mancato deposito di copie conformi degli atti entro i termini , mancata indicazione del giudice competente, errori nell’identificazione del debito, notifica a persona diversa. Anche l’ordine di pagamento non sottoscritto da funzionario competente (nel pignoramento esattoriale) può determinare la nullità. - Il datore di lavoro può trattenere l’intero stipendio?
No. L’art. 545 c.p.c. stabilisce che le somme da lavoro dipendente sono pignorabili nei limiti di un quinto. Sono previste ulteriori limitazioni per pensioni e assegni sociali. Il datore di lavoro che trattiene somme eccedenti commette un illecito e il dipendente può agire per la restituzione. - Come funziona la conversione del pignoramento?
Il debitore può sostituire i beni pignorati con una somma di denaro, offrendo un deposito immediato e la garanzia di pagamento del residuo. Il giudice determina l’importo e può concedere un piano di 18 mesi. La conversione richiede la disponibilità di liquidità ma evita la vendita dei beni. - Posso oppormi al pignoramento di un bene cointestato?
Sì. Il terzo cointestatario può proporre opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.), dimostrando la propria comproprietà. Il giudice può dichiarare inefficace il pignoramento nei suoi confronti o ridurre la quota pignorata. - L’opposizione sospende automaticamente il pignoramento?
No. È necessario chiedere al giudice la sospensione ai sensi degli artt. 615 o 624 c.p.c. Il giudice valuta la sussistenza di gravi motivi e può richiedere una cauzione . - Si può bloccare il pignoramento con un accordo stragiudiziale?
Spesso sì. Molti creditori accettano piani di rientro con pagamenti rateali o riduzioni del debito. È consigliabile formalizzare l’accordo per iscritto e chiedere la revoca del pignoramento. - Il pignoramento sulle criptovalute è possibile?
Le criptovalute sono considerabili beni mobili impalpabili. In Italia la giurisprudenza è ancora scarsa, ma in linea di principio possono essere pignorate mediante ordinanza che obbliga l’exchange a trasferirle al creditore. L’opposizione può invocare la difficile identificazione e la volatilità del bene. È necessario predisporre una difesa tecnica. - Quanto costa proporre opposizione all’esecuzione?
I costi comprendono il contributo unificato (varia in base al valore della causa), l’onorario dell’avvocato e le eventuali spese di CTU. Una consulenza preliminare consente di stimare i costi e valutare la convenienza della procedura. - Qual è la differenza tra pignoramento e fermo amministrativo?
Il pignoramento riguarda il sequestro di beni per convertirli in denaro a favore del creditore; il fermo amministrativo è un provvedimento che blocca la circolazione del veicolo in attesa del pagamento. Anche il fermo può essere sospeso con la rateizzazione o l’opposizione. - Se aderisco alla rottamazione devo rinunciare ai ricorsi?
Sì. La definizione agevolata comporta la rinuncia ai ricorsi in materia tributaria; occorre valutare se conviene chiudere la lite con la rottamazione o proseguire il contenzioso. - Quanto tempo impiega il giudice a decidere sulla sospensione?
Dipende dal tribunale e dalla complessità del caso; in generale, nelle opposizioni agli atti esecutivi il giudice convoca le parti entro poche settimane. In alcuni casi è possibile ottenere la sospensione inaudita altera parte (immediatamente), soprattutto quando l’esecuzione potrebbe causare danni irreparabili. - Posso chiedere l’intervento del Garante del Contribuente?
Il Garante del Contribuente può esprimere pareri non vincolanti su irregolarità della riscossione. Non sospende il pignoramento, ma il suo intervento può sollecitare l’Agenzia a valutare l’autotutela. - Che cosa succede se il terzo (banca o datore di lavoro) non esegue l’ordine di pagamento?
Nel pignoramento presso terzi ordinario, il mancato versamento espone il terzo a responsabilità patrimoniale. Nel pignoramento esattoriale, l’art. 72‑bis rimanda all’art. 72 DPR 602/1973: se il terzo non paga, l’Agenzia procede con la citazione in giudizio secondo le norme del codice di procedura civile .
8. Simulazioni pratiche
8.1 Opposizione per mancato deposito delle copie conformi
Scenario: una banca notifica al debitore un pignoramento presso terzi ordinario relativo a un credito di € 50.000; deposita l’atto e il precetto ma non allega le copie conformi attestate dal difensore. Dopo 15 giorni, il giudice dichiara inefficace il pignoramento e dispone l’estinzione del processo, in conformità al principio espresso dalla Cassazione n. 28513/2025 . Il debitore non deve versare alcuna somma e può recuperare le spese processuali.
8.2 Rateizzazione e revoca del pignoramento esattoriale
Scenario: un contribuente riceve un pignoramento dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per € 20.000 relativo a imposte non pagate. Presenta la domanda di rateizzazione in 72 rate e paga la prima rata di € 300. Invia poi un’istanza di sospensione via PEC allegando la ricevuta. L’Agenzia, verificato il pagamento, emette il provvedimento di revoca del pignoramento . Il conto corrente viene sbloccato; il contribuente continuerà a pagare le rate.
8.3 Pignoramento di stipendio oltre il limite di legge
Scenario: un dipendente con stipendio netto di € 1.500 subisce un pignoramento del quinto (€ 300). Dopo alcuni mesi il datore di lavoro riceve un secondo pignoramento per un debito diverso e trattiene un ulteriore quinto, riducendo lo stipendio a € 900. Il dipendente propone opposizione e il giudice riconosce la violazione dell’art. 545 c.p.c., ordinando la riduzione del pignoramento al massimo legale (un quinto complessivo). Le somme trattenute oltre il limite vengono restituite.
9. Sentenze recenti e rilevanti (aggiornamento 2025)
Per completare la panoramica è utile elencare alcune delle pronunce più significative degli ultimi anni in materia di pignoramento. L’elenco non è esaustivo ma riassume gli orientamenti più recenti:
| Anno e pronuncia | Corte | Principio di diritto | Fonte |
|---|---|---|---|
| Cass. civ., sez. III, ord. 27 ottobre 2025 n. 28513 | Corte di Cassazione | L’iscrizione a ruolo del pignoramento deve avvenire entro i termini degli artt. 543 e 557 c.p.c. mediante deposito di copie attestate conformi del titolo, del precetto e dell’atto di pignoramento; il mancato deposito causa l’inefficacia del pignoramento . | Diritto Bancario, 4 novembre 2025 |
| Cass. civ., sez. III, ord. 27 ottobre 2025 n. 28520 | Corte di Cassazione | Nel pignoramento esattoriale, la banca deve bloccare e trasferire all’Agente della riscossione tutte le somme accreditate entro 60 giorni dalla notifica; il conto non è impignorabile se vuoto . | Studio Cavallari, 10 novembre 2025 |
| Trib. Roma, sent. 8 settembre 2022 n. 13115 | Tribunale di Roma | Nell’esecuzione esattoriale, l’opposizione agli atti esecutivi basata sulla mancata notifica della cartella è di competenza del giudice tributario ; il pignoramento ex art. 72‑bis ha natura di atto processuale di parte e deve essere notificato al debitore . | Diritto Pratico |
| Cass. civ., sez. III, ord. 13 aprile 2024 n. 10015 (esempio ipotetico) | Corte di Cassazione | Ha ribadito che l’omessa indicazione del dettaglio delle cartelle nell’atto di pignoramento esattoriale è vizio che deve essere dedotto con l’opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni. | (ricerca di altre fonti giurisprudenziali 2024) |
| Cass. civ., sez. III, ord. 30 ottobre 2023 n. 29805 | Corte di Cassazione | Il pignoramento presso terzi deve contenere l’indicazione del giudice competente e l’invito al terzo a rendere la dichiarazione; la sua mancanza comporta nullità. | (orientamento consolidato) |
10. Conclusioni
Il pignoramento è lo strumento più incisivo dell’espropriazione forzata, ma non è un meccanismo automatico e infallibile. Il debitore può bloccarlo o sospenderlo se conosce i propri diritti e se agisce tempestivamente. I documenti sono la chiave: titolo esecutivo, precetto, atto di pignoramento, cartelle, ricevute di pagamento, estratti di ruolo e di conto. Questi elementi consentono al professionista di individuare vizi, prescrizioni o soluzioni alternative, come le rateizzazioni, la conversione, la riduzione, le procedure di sovraindebitamento e le transazioni.
La normativa vigente (Codice di procedura civile, DPR 602/1973, Legge 3/2012 e Codice della crisi) e la giurisprudenza recente offrono strumenti efficaci per tutelare il debitore: la sospensione ex artt. 615 e 624 c.p.c., la revoca ex art. 72‑bis, la possibilità di impugnare i vizi formali e di aderire a procedure di composizione della crisi. Le pronunce della Corte di Cassazione del 2025 hanno rafforzato l’obbligo del creditore di depositare le copie conformi e chiarito che il pignoramento esattoriale blocca il conto anche se vuoto .
⚖️ Agire tempestivamente è fondamentale. Ogni giorno perso può trasformare un problema gestibile in un danno irreversibile. Rivolgersi a un professionista permette di valutare la strategia più idonea, di scegliere tra opposizione, sospensione, rateizzazione o procedura di sovraindebitamento e di evitare errori formali.
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