Introduzione: perché occuparsi subito del decreto ingiuntivo e come possiamo aiutarti
Ricevere un decreto ingiuntivo è una delle esperienze più stressanti per un imprenditore, un professionista o un privato. Si tratta di un provvedimento cautelare e urgente con cui il giudice ordina al debitore di pagare una somma di denaro o consegnare beni entro pochi giorni. Se non ci si oppone nei termini di legge, l’ingiunzione diventa esecutiva e può portare rapidamente a pignoramenti, ipoteche, fermi amministrativi o ad altre azioni esecutive. Spesso chi riceve un decreto ignora quali documenti siano necessari per difendersi o ritiene che la situazione sia ormai compromessa: la conseguenza è un errore fatale che consente al creditore di procedere con aggressività.
Affrontare tempestivamente l’ingiunzione permette invece di tutelare i propri diritti e, in molti casi, di annullare il decreto. La legge offre numerosi strumenti per contestare l’ingiunzione (ad esempio l’opposizione ex art. 645 c.p.c.) o per chiederne la sospensione, ma è essenziale conoscere quali documenti servono e come costruire una difesa solida: contratti, estratti conto, ricevute di pagamento, comunicazioni, perizie, certificazioni, ecc. Inoltre, esistono rimedi alternativi – come rottamazioni, piani del consumatore, esdebitazione o accordi di ristrutturazione – che possono ridurre o cancellare il debito.
In questo articolo troverai una guida completa e aggiornata (dicembre 2025) basata su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali italiane. Verranno illustrate la procedura per annullare un decreto ingiuntivo, i documenti richiesti, le strategie difensive e le possibili soluzioni per chi è in difficoltà. L’obiettivo è offrire una panoramica pratica e di immediata utilità rivolta a chi si trova nel ruolo di debitore e vuole capire come difendersi.
Presentazione dell’avvocato Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con decenni di esperienza nei settori del diritto bancario, tributario e della crisi d’impresa. È coordinatore di un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale. Ricopre i seguenti ruoli:
- Cassazionista: iscritto presso la Corte di Cassazione, può assistere i clienti in tutti i gradi di giudizio.
- Gestore della Crisi da Sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 (iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia) e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, con comprovata esperienza nella composizione negoziata di crisi aziendali.
Grazie alla sinergia tra avvocati e commercialisti, lo studio dell’Avv. Monardo analizza i documenti, valuta la legittimità del decreto ingiuntivo, propone ricorsi e opposizioni, richiede sospensioni in sede giudiziale, avvia trattative con i creditori, elabora piani di rientro e individua soluzioni sia giudiziali che stragiudiziali. Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo o temi di riceverne uno, il nostro team può analizzare il tuo caso con urgenza e strutturare una strategia adatta.
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1. Quadro normativo: come nasce e come si contesta un decreto ingiuntivo
Il decreto ingiuntivo è regolato dagli articoli 633–656 del Codice di procedura civile (c.p.c.), integrati da norme speciali (ad esempio art. 50 del Testo Unico Bancario – TUB) e da costante giurisprudenza. Comprendere questa cornice normativa è fondamentale per sapere quali documenti servono per proporre l’opposizione, quali termini rispettare e quali eccezioni sollevare.
1.1 Presupposti per l’emissione del decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.)
Secondo l’art. 633 c.p.c., il decreto ingiuntivo può essere richiesto quando il creditore dimostra con prova scritta di essere titolare di un diritto di credito “liquido ed esigibile” o del diritto alla consegna di una determinata cosa. La norma specifica che la prova scritta può consistere in:
- Documenti firmati dal debitore o suo rappresentante (contratti, riconoscimenti di debito, cambiali, assegni, fatture accettate, ecc.);
- Estratti autentici delle scritture contabili tenute a norma di legge, anche in forma elettronica. Dal 2024 sono considerate prova scritta anche le fatture elettroniche e i file xml trasmessi tramite Sistema di Interscambio ;
- Titoli di credito (cambiali, assegni bancari e circolari) e polizze o promesse unilaterali equiparate .
Oltre a ciò, alcune leggi speciali consentono di ottenere un decreto ingiuntivo con documenti semplificati; ad esempio, l’art. 50 del TUB prevede che le banche possano richiedere l’ingiunzione basandosi su un estratto conto certificato dal dirigente dell’istituto di credito. Tale estratto deve attestare che il credito è certo, liquido ed esigibile. La giurisprudenza richiede tuttavia che, in sede di opposizione, la banca produca tutti i contratti e le movimentazioni a partire dall’inizio del rapporto (si veda § 3.4).
1.2 Forma della domanda e deposito della documentazione (art. 638 c.p.c.)
L’atto con cui il creditore chiede l’ingiunzione deve essere presentato con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente. L’art. 638 c.p.c. stabilisce che il ricorso deve contenere:
- L’indicazione degli elementi essenziali previsti dall’art. 125 c.p.c. (giudice, parti, esposizione della domanda e relative ragioni);
- La specifica indicazione dei documenti e delle prove su cui si fonda la domanda;
- L’elezione di domicilio o l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Il ricorso deve essere accompagnato dai documenti in copia conforme (ad esempio contratti, estratti conto, fatture, scritture private) e l’originale resta depositato agli atti . Se la prova è costituita da copia fotografica o fotocopia, il debitore potrà contestarne la conformità (cfr. art. 2719 c.c.) e ciò sarà fondamentale in sede di opposizione.
1.3 Contenuto del decreto ingiuntivo e tempi per l’opposizione (art. 641 c.p.c.)
Se il giudice ritiene sussistenti le condizioni di cui all’art. 633, emette il decreto ingiuntivo, con cui ordina al debitore di adempiere entro 40 giorni o entro altro termine fissato. Il decreto indica l’importo dovuto, liquida le spese e avverte il debitore che può proporre opposizione entro il termine fissato . In caso di notificazione all’estero i termini sono più lunghi (50 o 60 giorni).
1.4 Notifica del decreto e deposito (art. 643 c.p.c.)
Il creditore deve notificare copia conforme del ricorso e del decreto al debitore. La norma impone che l’originale sia conservato nel fascicolo della cancelleria e che la notifica segni l’inizio della pendenza giudiziale . Dal momento della notifica decorrono i termini per proporre opposizione.
1.5 Mancata opposizione e dichiarazione di esecutività (art. 647 c.p.c.)
Se il debitore non propone opposizione entro il termine, o se non compare all’udienza, il giudice dichiara il decreto esecutivo e può disporre la liberazione di eventuali cauzioni prestate. Dopo tale dichiarazione l’opposizione è inammissibile, salvo il rimedio speciale di cui all’art. 650 (opposizione tardiva) .
1.6 Prova scritta e valore delle copie (art. 634 c.p.c. e art. 2719 c.c.)
L’art. 634 c.p.c. specifica quali documenti valgono come prova scritta sufficiente a fondare il decreto ingiuntivo: non solo titoli e cambiali, ma anche estratti autentici di scritture contabili e fatture elettroniche . L’art. 2719 c.c., invece, disciplina le copie fotografiche e le fotocopie: esse hanno valore di prova se la conformità è attestata da pubblico ufficiale oppure se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta espressamente la conformità . Ciò implica che il debitore, al momento di ricevere il decreto, deve verificare se la documentazione prodotta è originale o solo fotocopia: se è fotocopia, è possibile disconoscerne la conformità per indebolire la prova del creditore.
1.7 Esecuzione provvisoria e sospensione (artt. 642 e 648 c.p.c.)
In alcuni casi il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria del decreto, consentendo al creditore di iniziare l’esecuzione prima del termine per l’opposizione. L’art. 642 c.p.c. consente l’immediata esecuzione se il credito è fondato su titoli cambiari, assegni bancari o se il creditore dimostra il pericolo di grave pregiudizio; in tal caso il giudice può imporre una cauzione . Durante l’opposizione, l’art. 648 c.p.c. stabilisce che il giudice può concedere l’esecuzione provvisoria se l’opposizione non è basata su prova scritta o se appare infondata; al contrario, può sospendere l’efficacia del decreto in presenza di gravi motivi .
1.8 Opposizione (art. 645 c.p.c.)
L’opposizione si propone con atto di citazione da notificarsi al creditore entro il termine fissato nel decreto. L’atto va depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento e segna l’inizio di un processo a cognizione piena: il giudice fisserà la prima udienza entro 30 giorni dalla scadenza del termine per comparire . Il debitore deve esporre tutte le ragioni di fatto e di diritto con cui contesta il credito e allegare i documenti a sostegno. Questo atto di opposizione è il momento cruciale in cui dimostrare eventuali pagamenti, eccezioni di nullità del contratto, usura, prescrizione, vizi formali, ecc.
1.9 Opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.)
Quando il decreto non viene opposto nei termini perché la notificazione è viziata o perché il debitore non ne ha avuto conoscenza per forza maggiore o caso fortuito, l’art. 650 c.p.c. consente di proporre opposizione tardiva. Tuttavia, la norma richiede la prova di due elementi: (1) l’irregolarità della notificazione o la causa di forza maggiore; (2) il nesso causale tra tale circostanza e la mancata conoscenza del decreto . Inoltre, l’opposizione tardiva deve essere proposta entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione (pignoramento, notifica del precetto). La giurisprudenza della Corte di Cassazione del 2025 (sentenza n. 15221/2025) ha chiarito che il termine di 40 giorni decorre dal momento in cui il debitore viene a conoscenza del decreto, anche informalmente, e si coordina con il termine di dieci giorni dalla prima azione esecutiva .
1.10 Società di persone e responsabilità dei soci (Cassazione 2025)
Una recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 27367/2025) ha affermato che quando un decreto ingiuntivo viene emesso nei confronti di una società in nome collettivo e contemporaneamente dei soci illimitatamente responsabili, l’inerzia della società nel proporre opposizione rende definitivo il titolo non solo per la società ma anche per i soci: essi non possono invocare il beneficio di preventiva escussione e la loro responsabilità non dipende dalla successiva opposizione della società . Questa pronuncia evidenzia quanto sia importante che tutti i soggetti coinvolti agiscano tempestivamente.
1.11 Giurisprudenza sul disconoscimento di documenti e sulla prova
La Corte di Cassazione ha più volte stabilito che la fotocopia di un documento vale come prova solo se la parte contro cui è prodotta non ne disconosce la conformità al documento originale. Un’ordinanza del 2017 (Cass. n. 29694/2017) ha sottolineato che il debitore, per contestare un decreto basato su fotocopie, deve disconoscere formalmente la conformità già nel primo atto di difesa; in caso contrario, la fotocopia acquisisce valore di prova . La stessa ordinanza ha affermato che, nel rapporto condominiale, il verbale di assemblea costituisce piena prova dell’obbligazione del condomino.
1.12 Giurisprudenza sulla produzione di estratti conto integrali
Nei procedimenti derivanti da rapporti bancari, numerose sentenze (Tribunale di Napoli Nord, 5 dicembre 2025; Tribunale di Salerno, 9 marzo 2025) hanno accolto le opposizioni contro decreti ingiuntivi emessi per debiti bancari perché la banca o la società cessionaria del credito aveva allegato solo gli estratti conto scalari finali anziché tutte le movimentazioni dall’inizio del rapporto. I giudici hanno stabilito che, in mancanza della completa serie di estratti e del contratto originario, non è possibile ricostruire il saldo né verificare la legittimità delle condizioni, con la conseguenza che il decreto deve essere revocato . Questa giurisprudenza impone al creditore la produzione dell’intera documentazione contrattuale e contabile.
1.13 Giurisprudenza sull’opposizione tardiva
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 29694/2025) ha precisato che, per proporre opposizione tardiva, non basta dimostrare l’irregolarità della notifica: il debitore deve anche provare che tale irregolarità gli ha impedito di avere conoscenza del decreto e che ha agito appena ne è venuto a conoscenza . Questa interpretazione restrittiva mira a evitare che il rimedio sia utilizzato per sanare negligenze del debitore. Anche la sentenza n. 15221/2025 (già citata) ha ribadito che il termine per l’opposizione tardiva decorre dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento e si coordina con la data del primo atto esecutivo .
1.14 Normativa sulla crisi da sovraindebitamento e strumenti alternativi
Per i debitori in grave difficoltà economica, la Legge 3/2012 (aggiornata dal D.Lgs. 14/2019 e dal D.Lgs. 149/2022) permette di accedere a procedure di composizione della crisi: piano del consumatore, accordo con i creditori ed esdebitazione. La legge prevede l’intervento di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) iscritto presso il Ministero della Giustizia . Dal 2024, la composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. 118/2021 consente all’imprenditore in difficoltà di richiedere l’assistenza di un esperto nominato dalla Camera di Commercio per negoziare con i creditori e predisporre un piano di risanamento . Queste procedure possono essere utilizzate anche per gestire i debiti oggetto di decreto ingiuntivo, in quanto comportano la sospensione delle azioni esecutive e la possibilità di falcidiare o rateizzare i debiti.
2. Procedura passo-passo per annullare un decreto ingiuntivo: termini, atti, documenti
Una volta ricevuto il decreto ingiuntivo, il debitore dispone di pochi giorni per organizzare la difesa. Di seguito vengono analizzate le fasi principali, i documenti necessari e le strategie da adottare per presentare un’opposizione efficace.
2.1 Ricezione e analisi del decreto
L’atto è notificato a mezzo ufficiale giudiziario o PEC. La prima cosa da fare è verificare attentamente il contenuto: importo richiesto, indicazione del titolo su cui si fonda la pretesa, eventuale clausola di esecutorietà provvisoria e termine per opporsi. È essenziale controllare la data di notifica, poiché da essa decorrono i termini per l’opposizione. Se la notificazione avviene presso la residenza o la sede legale e non viene ritirata, l’atto si considera notificato comunque (c.d. notificazione “in deposito”).
2.2 Valutazione della prova e dei vizi formali
Una volta analizzato l’atto, occorre verificare se sussistono vizi formali che possono renderlo nullo o annullabile: errore nel nominativo, mancanza di data, assenza della motivazione, mancanza di indicazione del termine per opporsi, ecc. Inoltre bisogna esaminare la documentazione allegata: contratti, fatture, estratti conto. Se il creditore ha allegato solo fotocopie, occorre valutare la possibilità di disconoscere la conformità ai sensi dell’art. 2719 c.c. . Se manca la prova scritta richiesta dall’art. 633 c.p.c., l’opposizione avrà buone probabilità di successo.
2.3 Preparazione dell’opposizione: atti e documenti da allegare
L’opposizione si propone con atto di citazione da depositare nel termine fissato (di norma 40 giorni). Il debitore deve predisporre i seguenti documenti:
- Ricorso/atto di citazione: l’atto principale con cui si contestano la fondatezza della pretesa e gli eventuali vizi formali; deve contenere tutte le eccezioni (nullità del contratto, prescrizione, usura, anatocismo, mancanza di titolo, inesistenza del credito, compensazione, ecc.). È fondamentale allegare subito i documenti che provano tali eccezioni; le eccezioni non proposte in opposizione potrebbero essere precluse.
- Documenti probatori: copie dei contratti (ad esempio contratto di apertura di conto corrente, mutuo, leasing), estratti conto completi, quietanze di pagamento, fatture, comunicazioni inviate al creditore, raccomandate, ricevute di pagamento. È utile produrre perizie contabili se si contestano interessi usurari o anatocistici. Nel caso di rapporti bancari, vanno richiesti alla banca tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto: la giurisprudenza 2025 ha sancito che la mancata produzione di tali estratti determina la revoca del decreto .
- Eventuale disconoscimento delle fotocopie: se il decreto si basa su fotocopie, il debitore deve dichiarare espressamente che non riconosce la conformità di tali copie all’originale per far venire meno la loro efficacia probatoria .
- Richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva: nell’atto di opposizione o con successiva istanza, il debitore può chiedere che il giudice sospenda l’esecuzione provvisoria del decreto (art. 648 c.p.c.), allegando prova scritta delle proprie ragioni o gravi motivi.
2.4 Notifica dell’opposizione e costituzione in giudizio
L’atto di citazione deve essere notificato alla controparte (creditore) nel termine stabilito. Si raccomanda di utilizzare la PEC o l’ufficiale giudiziario con relata di notifica. Dopo la notifica, il debitore deposita l’atto presso la cancelleria con tutti i documenti. Il giudice fisserà la prima udienza entro 30 giorni dal termine minimo per la comparizione .
2.5 Istruttoria e decisione
Nel corso del procedimento, entrambe le parti potranno produrre ulteriori documenti e dedurre prove. Il giudice esaminerà la validità del titolo, la correttezza della notifica, la legittimità delle clausole contrattuali (ad esempio verifica dell’usura, dell’anatocismo o dell’indeterminatezza degli interessi). In caso di contratti bancari, il creditore dovrà depositare l’originale o la copia certificata conforme, nonché l’intera serie di estratti conto. Se la domanda del creditore viene parzialmente riconosciuta, il giudice può revocare o modificare il decreto e pronunciare sentenza di condanna per un importo diverso.
2.6 Opposizione tardiva: procedura speciale
Come visto, l’art. 650 c.p.c. consente di proporre opposizione dopo il termine ordinario solo se il debitore dimostra di non aver conosciuto il decreto per causa a lui non imputabile e propone l’azione entro dieci giorni dal primo atto esecutivo . In questo caso è necessario allegare:
- Prova dell’irregolarità della notifica o della forza maggiore (ad esempio avviso di ricevimento con nominativo errato, raccomandata consegnata ad altra persona, documentazione medica attestante impedimento grave);
- Prova della data in cui si è avuta conoscenza effettiva del decreto (ricevute di pignoramento, avviso di vendita, verbale di accesso dell’ufficiale giudiziario);
- Tutta la documentazione difensiva già indicata per l’opposizione ordinaria.
È importante non perdere il termine di dieci giorni dalla ricezione del primo atto esecutivo: superato tale termine, il decreto diventa definitivo e non è più opponibile.
2.7 Richiesta di sospensione urgente
Se il creditore ha già intrapreso azioni esecutive (pignoramento mobili, conto corrente o stipendio, iscrizione ipoteca), il debitore può richiedere la sospensione dell’esecuzione in via d’urgenza, presentando istanza motivata al giudice (artt. 649 e 700 c.p.c.). Occorrerà dimostrare che l’esecuzione comporta un danno grave e irreparabile e che l’opposizione è fondata su seria probabilità di accoglimento. Nelle opposizioni su rapporti bancari, la mancanza di estratti conto completi da parte della banca è spesso un motivo sufficiente per sospendere l’esecuzione .
3. Difese e strategie legali per contestare il decreto ingiuntivo
In sede di opposizione, il debitore può avvalersi di una serie di strategie difensive fondate su vizi formali, sostanziali o su rimedi alternativi. Ogni caso richiede un’analisi personalizzata, ma di seguito vengono illustrate le principali linee difensive.
3.1 Eccezioni formali: notifica e validità dell’atto
Vizi di notifica: Se il decreto è stato notificato a un indirizzo errato, a persona diversa dal destinatario o senza rispettare le norme del codice, la notifica può essere nulla. Un errore frequente riguarda la notifica tramite PEC a un indirizzo non risultante da pubblici registri o non attivo; in tal caso l’ingiunzione è inesistente e il termine per opporsi non decorre.
Mancanza di motivazione: Il decreto deve contenere l’esposizione succinta dei fatti e delle ragioni giuridiche su cui si fonda. Se è privo di motivazione o se l’importo appare determinato arbitrariamente, si può chiedere la revoca.
Errore nell’intestazione o nel dispositivo: Se il decreto non identifica correttamente il debitore o le somme dovute, contiene errori di calcolo o si riferisce a rapporti inesistenti, l’opposizione è fondata.
3.2 Eccezioni sostanziali: inesistenza del credito, nullità del contratto, prescrizione
Pagamenti già effettuati: Se il debitore ha già pagato (in tutto o in parte) la somma richiesta, deve produrre quietanze, bonifici bancari o altre prove documentali. È possibile invocare la compensazione con altri crediti verso il creditore.
Nullità o invalidità del contratto: Nei rapporti bancari o di fornitura, si può eccepire la nullità del contratto per mancanza di forma scritta (ad esempio contratto di conto corrente non sottoscritto) o per violazione di norme imperative (interessi usurari, commissioni non pattuite). In questo caso occorre allegare il contratto e una perizia contabile.
Prescrizione: Molti crediti si prescrivono dopo cinque o dieci anni; se il decreto è fondato su fatture o contratti ormai prescritti, l’opposizione mira a far dichiarare l’estinzione del diritto.
Errata quantificazione: Il creditore deve dimostrare l’esatto ammontare del credito. Se la pretesa deriva da un conto corrente, un finanziamento o un mutuo, la giurisprudenza richiede di produrre tutte le movimentazioni (estratti conto, piano di ammortamento); in mancanza, il giudice può ridurre l’importo o revocare il decreto .
3.3 Disconoscimento delle copie e onere della prova
Nel decreto ingiuntivo è frequente che il creditore alleghi fotocopie o copie scansionate dei documenti. Per legge, tali copie hanno valore solo se il debitore non ne contesta la conformità. L’opponente può fare formale dichiarazione di disconoscimento nell’atto di opposizione, chiedendo la produzione degli originali. Se il creditore non produce gli originali, la prova può essere considerata inesistente . La Cassazione ha chiarito che il disconoscimento deve essere specifico e tempestivo ; ciò significa che non basta affermare genericamente “non riconosco i documenti”: occorre indicare quali documenti si contestano e richiedere la produzione dell’originale.
3.4 Contestazione degli estratti conto e art. 50 TUB
Quando il decreto ingiuntivo si basa su un estratto conto certificato (art. 50 TUB), il debitore può sollevare una serie di eccezioni:
- Mancata produzione del contratto originario di apertura del conto: senza la convenzione, non è possibile verificare l’applicazione di interessi, commissioni e spese; la Cassazione richiede che la banca produca il contratto, altrimenti la pretesa è infondata.
- Mancata produzione degli estratti conto completi: la giurisprudenza del 2025 (Trib. Napoli Nord e Trib. Salerno) ha sancito che il creditore deve depositare tutte le movimentazioni dall’apertura del rapporto; in mancanza, il saldo finale non è attendibile .
- Interessi usurari e anatocismo: se gli interessi applicati superano la soglia antiusura o se la capitalizzazione trimestrale non è pattuita per iscritto, il debito va ricalcolato; è spesso utile depositare una perizia econometrica.
- Art. 50 TUB come norma speciale: la banca può ottenere l’ingiunzione allegando solo un estratto conto certificato, ma tale agevolazione non esonera dall’onere della prova in sede di opposizione, come affermato dalla Cassazione e dalla giurisprudenza di merito.
3.5 Vizi nei decreti ingiuntivi emessi a favore della PA e dell’Agenzia delle Entrate
Quando l’ingiunzione è emessa a favore della Pubblica Amministrazione (per tasse, sanzioni amministrative) o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, il debitore può contestare:
- Difetto di notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento, avvisi bonari). La Cassazione ha stabilito che se gli atti prodromici non sono stati notificati regolarmente, anche il decreto ingiuntivo è nullo.
- Errata iscrizione a ruolo o duplicazione del credito: è necessario richiedere all’ente la documentazione (ruoli, estratti di ruolo, avvisi) e allegarli all’opposizione.
- Prescrizione quinquennale per le sanzioni amministrative e decennale per le imposte; la contestazione della prescrizione va provata allegando i documenti attestanti le date degli atti interruttivi.
- Rottamazione e definizione agevolata: se il debito è rientrato in piani di rottamazione (ad esempio rottamazione quater o definizione agevolata), il decreto ingiuntivo non può più essere emesso o deve essere annullato, come evidenziato dalle circolari dell’Agenzia e dal decreto-legge 2023 che ha introdotto la definizione agevolata dei carichi 2000–2022 . In tal caso occorre allegare la domanda di definizione e le ricevute dei pagamenti.
3.6 Strategie stragiudiziali e negoziali
In molti casi è opportuno attivare trattative con il creditore per ottenere un saldo e stralcio, una dilazione o la revoca del decreto, soprattutto quando sussistono elementi di debolezza nella prova o si intende evitare lunghi contenziosi. La presenza di un avvocato esperto in negoziazioni può convincere il creditore a riconsiderare la sua posizione. In alternativa, si può proporre un accordo di composizione della crisi (L. 3/2012) o accedere alla composizione negoziata del D.L. 118/2021 , che consentono di congelare i debiti e rateizzarli.
4. Strumenti alternativi per ridurre o estinguere il debito
Oltre all’opposizione giudiziale, esistono numerosi strumenti che consentono di ridurre, rateizzare o estinguere il debito oggetto di ingiunzione. Di seguito vengono illustrati i principali.
4.1 Rottamazione e definizione agevolata dei carichi
Il legislatore ha introdotto, negli ultimi anni, diverse forme di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo. La cosiddetta rottamazione quater (legge di bilancio 2023) consente ai contribuenti di estinguere i ruoli affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2022 pagando solo l’imposta e le spese di notifica, senza interessi, sanzioni né aggio . Il piano può essere suddiviso in 18 rate in cinque anni; l’adesione doveva essere presentata entro il 30 aprile 2023, ma il legislatore ha riaperto i termini nel 2025 per chi non aveva perfezionato i pagamenti . Se il decreto ingiuntivo riguarda debiti rottamati, è possibile chiederne l’annullamento allegando la domanda di rottamazione e le ricevute di pagamento.
4.2 Accord premiati e misure premiali ex D.Lgs. 36/2023
Il nuovo codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022) prevede accordi di ristrutturazione dei debiti e piani di risanamento che possono essere omologati dal tribunale. In tali procedure, l’imprenditore propone ai creditori un pagamento parziale del debito, spesso attraverso l’apporto di nuova finanza. L’omologazione sospende le azioni esecutive e i decreti ingiuntivi pendenti.
4.3 Piano del consumatore e accordo con i creditori (L. 3/2012)
Per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start-up innovative), la Legge 3/2012 consente di presentare un piano del consumatore o un accordo con i creditori tramite l’OCC . Il piano prevede una proposta di pagamento in percentuale alle risorse disponibili, con esdebitazione finale. Anche i decreti ingiuntivi rientrano nella procedura e vengono sospesi.
4.4 Esdebitazione dell’incapiente
Una recente modifica alla Legge 3/2012 (introdotta dal D.Lgs. 149/2022) ha introdotto l’esdebitazione dell’incapiente: i debitori che non dispongono di beni sufficienti, dopo aver dimostrato la propria meritevolezza, possono ottenere la cancellazione integrale dei debiti senza necessità di pagare quote ai creditori. Questo strumento è particolarmente utile per pensionati, disoccupati o soggetti in condizioni di forte disagio, i quali possono così liberarsi anche dei debiti oggetto di decreto ingiuntivo.
4.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)
Per le imprese che attraversano difficoltà ma intendono continuare l’attività, il D.L. 118/2021 consente di attivare una procedura di composizione negoziata, nella quale un esperto indipendente supporta l’imprenditore nella predisposizione di un piano per il risanamento e nella negoziazione con i creditori . Durante la procedura, le azioni esecutive vengono sospese e i decreti ingiuntivi non possono essere emessi. L’avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può assistere le imprese in questa fase delicata.
5. Errori comuni e consigli pratici
Nella gestione di un decreto ingiuntivo, i debitori commettono spesso errori che pregiudicano la loro posizione. Ecco i più frequenti e come evitarli:
- Ignorare la notifica o ritardare l’azione: molti pensano di avere tempo o di ricevere ulteriori avvisi; in realtà i termini sono stringenti (40 giorni per l’opposizione, 10 giorni per l’opposizione tardiva) e la mancata reazione rende il decreto definitivo . ➡️ Consiglio: rivolgiti subito a un professionista e inizia la raccolta dei documenti.
- Non verificare la prova documentale: a volte il decreto si basa su documenti fotocopiati o su estratti conto incompleti. Non controllare questi aspetti equivale ad accettare la versione del creditore. ➡️ Consiglio: verifica se il documento è originale o fotocopia e considera il disconoscimento .
- Non richiedere la sospensione dell’esecuzione: se il creditore avvia l’esecuzione, molti debitori non sanno che possono chiedere al giudice di sospendere gli atti fino alla decisione sull’opposizione . ➡️ Consiglio: allega elementi che dimostrino la fondatezza dell’opposizione e il rischio di danni gravi.
- Presentare un’opposizione generica: l’atto di citazione deve contenere tutte le eccezioni e la documentazione; eventuali eccezioni tardive possono essere dichiarate inammissibili. ➡️ Consiglio: prepara l’atto con un legale esperto e allega subito tutte le prove.
- Dimenticare alternative come la composizione della crisi: concentrarsi solo sull’opposizione giudiziale può essere un errore; talvolta è più utile avviare un piano del consumatore o la composizione negoziata. ➡️ Consiglio: valuta con il tuo avvocato l’opzione migliore, considerando la situazione economica complessiva.
6. Tabelle riepilogative
Per una rapida consultazione, riportiamo alcune tabelle sintetiche con i principali articoli normativi, i termini e gli strumenti difensivi. Le tabelle contengono parole chiave e numeri; le spiegazioni di dettaglio sono nel testo.
6.1 Articoli della procedura di ingiunzione e loro contenuto
| Articolo c.p.c. | Oggetto/contenuto (sintesi) | Elementi chiave |
|---|---|---|
| 633 | Presupposti per il decreto | Prova scritta, credito liquido, determinato |
| 638 | Forma della domanda | Ricorso con indicazione delle prove, deposito di documenti |
| 641 | Contenuto del decreto e termini | Ordina il pagamento entro 40 giorni, avviso di opporsi |
| 642 | Esecuzione provvisoria | Titoli cambiari, assegni, grave pregiudizio |
| 643 | Notifica del decreto | Notifica di copia autentica, decorrenza termini |
| 645 | Opposizione | Atto di citazione, istruzione ordinaria |
| 648 | Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione | Possibilità di esecuzione, sospensione, cauzione |
| 650 | Opposizione tardiva | Causa non imputabile, entro 10 giorni dal primo atto esecutivo |
| 647 | Mancanza di opposizione | Dichiarazione di esecutività, inammissibilità successiva |
6.2 Giurisprudenza rilevante
| Anno/sentenza | Corte/tribunale | Principio essenziale |
|---|---|---|
| Cass. SU n. 27367/2025 | Sezioni Unite della Corte di Cassazione | Il socio illimitatamente responsabile non può opporsi se la società non impugna il decreto; il beneficio di escussione non si applica |
| Cass. n. 29694/2017 | Corte di Cassazione | Il disconoscimento delle fotocopie deve essere tempestivo e specifico |
| Cass. n. 29694/2025 | Corte di Cassazione | Opposizione tardiva solo se sussiste nesso tra irregolarità della notifica e mancata conoscenza |
| Cass. n. 15221/2025 | Corte di Cassazione | La conoscenza del decreto fa decorrere il termine di 40 giorni, che si coordina con i 10 giorni dalla prima azione esecutiva |
| Trib. Napoli Nord, 5 dicembre 2025 | Tribunale di merito | Revoca del decreto per mancata produzione di contratti e estratti conto completi |
| Trib. Salerno, 9 marzo 2025 | Tribunale di merito | Il creditore deve produrre tutti gli estratti scalari; altrimenti l’ingiunzione viene revocata |
6.3 Termini essenziali e loro decorrenza
| Termine | Durata | Decorrenza | Normativa |
|---|---|---|---|
| Opposizione ordinaria | 40 giorni (o 50–60 se notificazione estera) | Dalla notifica del decreto | Art. 641 c.p.c. |
| Sospensione richiesta in opposizione | Entro la prima udienza | Dalla proposizione dell’opposizione | Artt. 648–649 c.p.c. |
| Opposizione tardiva | 40 giorni dalla conoscenza, ma massimo 10 giorni dal primo atto esecutivo | Dalla data in cui il debitore viene a conoscenza del decreto o dal pignoramento | Art. 650 c.p.c. |
| Preavviso di ipoteca/fermo | 30 giorni | Notifica dell’atto | Art. 50 L. 212/2000 |
| Rate rottamazione quater | Fino a 18 rate (5 anni) | Date fissate dal legislatore | Legge di bilancio 2023 |
7. Domande e risposte frequenti (FAQ)
Di seguito sono raccolti alcuni quesiti pratici che i debitori ci rivolgono più spesso. Le risposte hanno carattere informativo e non sostituiscono la consulenza legale personalizzata.
- Che cos’è un decreto ingiuntivo?
È un provvedimento emesso dal giudice, su richiesta del creditore, che ordina al debitore di pagare una somma determinata o consegnare un bene entro un termine breve (di norma 40 giorni). Se non viene opposto, diventa titolo esecutivo. - Quali documenti deve allegare il creditore per ottenere il decreto?
Deve dimostrare l’esistenza del credito con prova scritta (contratti, fatture, estratti contabili, cambiali). Le banche possono basarsi su estratti conto certificati, ma poi devono produrre l’intero contratto e le movimentazioni. - Entro quanto tempo posso oppormi?
In genere 40 giorni dalla notifica. Se la notifica avviene all’estero, 50 o 60 giorni. Se non hai conosciuto il decreto per causa non imputabile, puoi proporre opposizione tardiva entro 40 giorni dalla conoscenza e comunque entro 10 giorni dal primo atto esecutivo . - Come si presenta l’opposizione?
Con un atto di citazione depositato presso il tribunale che ha emesso l’ingiunzione. L’atto deve essere notificato al creditore e contenere tutte le eccezioni; è necessario allegare i documenti che dimostrano la tua posizione e, se del caso, chiedere la sospensione dell’esecuzione . - Posso contestare le fotocopie?
Sì. Se il creditore produce fotocopie o scansioni, puoi disconoscerle nell’atto di opposizione; se il creditore non produce gli originali, quelle prove saranno inutilizzabili . - È necessario produrre tutti gli estratti conto?
Sì. La giurisprudenza richiede che, nei rapporti bancari, il creditore depositi tutti gli estratti conto e il contratto originario. Se produce solo quelli finali, il decreto può essere revocato . - Cosa succede se non mi oppongo?
Il decreto diventa definitivo ed esecutivo. Il creditore potrà pignorare beni, stipendio, conti correnti, iscrivere ipoteca sugli immobili e compiere altre azioni esecutive . - Posso richiedere la sospensione del decreto?
Sì. Puoi chiederla nel ricorso di opposizione o con istanza separata. Il giudice la concede se l’opposizione appare fondata e se sussistono gravi motivi . - Cosa succede se ho già pagato o parzialmente pagato?
Devi allegare le quietanze e chiederne la compensazione. Se il creditore ha ottenuto il decreto per la stessa somma già pagata, la pretesa è infondata. - I soci di una snc possono opporsi indipendentemente dalla società?
No. Una recente sentenza delle Sezioni Unite ha stabilito che se la società non si oppone, il decreto diventa definitivo anche per i soci illimitatamente responsabili . - È possibile impugnare un decreto fondato su cartelle esattoriali?
Sì. Puoi contestare la regolarità delle notifiche delle cartelle, la prescrizione, l’inclusione in rottamazioni e definizioni agevolate, nonché i vizi degli atti prodromici. Nel ricorso devi allegare gli estratti di ruolo e la documentazione dell’Agenzia Entrate-Riscossione. - Cosa accade se il creditore è la banca?
Le banche utilizzano spesso l’estratto conto certificato ex art. 50 TUB. In opposizione puoi chiedere la produzione del contratto, contestare interessi e spese, verificare l’usura o l’anatocismo, disconoscere le fotocopie e la mancata produzione degli estratti conto completi . - Se non posso pagare, esistono soluzioni?
Sì. Puoi accedere a piani del consumatore, accordi di composizione della crisi, composizione negoziata o esdebitazione dell’incapiente, che sospendono le azioni esecutive e permettono di pagare solo in parte o di cancellare i debiti . - Posso trattare direttamente con il creditore per chiudere il debito?
Certo. Attraverso un avvocato esperto puoi negoziare un saldo e stralcio, un piano di rientro o la rinuncia al decreto. Tali accordi devono essere formalizzati per iscritto. - Quanto costa proporre un’opposizione?
Il costo varia in base alla complessità della causa, al valore del credito e alle spese vive (contributo unificato, notifiche, perizie). Tuttavia, non opporsi può costare molto di più perché il creditore potrà pignorare e aggravare il debito con interessi e spese. - Devo rivolgermi a un avvocato?
Sì. L’assistenza di un avvocato è obbligatoria per proporre opposizione e per compare davanti al giudice. Scegliere un professionista specializzato consente di individuare i vizi e le strategie migliori. - Esiste un limite di valore sotto il quale non serve opporsi?
Anche per crediti di piccola entità conviene valutare l’opposizione: in caso contrario, il creditore potrà rivalersi su beni e conti con costi e interessi che superano l’importo originario. - Se non risiedo più all’indirizzo indicato nella notifica, cosa succede?
Potresti eccepire la nullità o l’inesistenza della notifica; tuttavia, è necessario dimostrare che non hai ricevuto l’atto per causa a te non imputabile (trasferimento regolarmente comunicato, residenza estera) . - Come posso verificare se la mia opposizione è tardiva?
Verifica la data in cui hai avuto effettiva conoscenza del decreto (ad esempio tramite un pignoramento) e calcola 40 giorni da quella data e 10 giorni dal primo atto esecutivo . Oltre questi termini, non si può più opporsi. - Devo pagare il contributo unificato anche se mi oppongo?
Sì, l’opposizione comporta il pagamento del contributo unificato commisurato al valore del credito; tuttavia, se l’opposizione viene accolta, il giudice può condannare il creditore alle spese.
8. Simulazioni pratiche e esempi
Per comprendere meglio come procedere, analizziamo alcune situazioni tipo. I seguenti esempi sono semplificati e non sostituiscono la consulenza personalizzata.
8.1 Caso 1: Decreto ingiuntivo bancario con estratto conto incompleto
Fatti: Mario riceve un decreto ingiuntivo da 60.000 € emesso su richiesta della Banca ABC per saldo scoperto di conto corrente. Il decreto si basa su un estratto conto scalare certificato dal direttore della banca. Mario non riconosce il debito, poiché ritiene di aver già rimborsato parte dello scoperto e sospetta l’applicazione di interessi usurari. Inoltre, il decreto non allega il contratto di apertura del conto né gli estratti conto degli ultimi anni.
Azione consigliata: Mario contatta l’avv. Monardo. Viene predisposta un’opposizione in cui si eccepisce: (a) la nullità del titolo per mancanza di contratti; (b) l’errata quantificazione del saldo; (c) l’applicazione di interessi usurari; (d) la mancata produzione degli estratti conto completi. Si allegano le ricevute dei bonifici effettuati, il contratto recuperato dalla banca e una perizia econometrica. Viene richiesto al giudice di sospendere l’esecuzione. La banca, che non riesce a produrre gli estratti conto, accetta di transigere la controversia, proponendo a Mario un saldo di 15.000 € rateizzato in tre anni.
8.2 Caso 2: Decreto ingiuntivo per tassa comunale prescritta
Fatti: Giulia riceve un ingiunzione di pagamento dal Comune per TARI (tassa rifiuti) riferita al 2014, importo 1.200 €. Nel decreto è allegata solo la cartella di pagamento del 2015; la notifica precedente era stata inviata a un indirizzo errato. Giulia ha cambiato residenza nel 2016 e ritiene che la tassa sia prescritta.
Azione consigliata: Giulia presenta opposizione eccependo la prescrizione quinquennale delle tasse comunali, la mancata notifica della cartella e l’assenza di atti interruttivi. Allega certificazione storica di residenza, copia del contratto di locazione, raccomandate inviate al Comune per la variazione di indirizzo. Il giudice accoglie l’opposizione e annulla il decreto, condannando il Comune alle spese.
8.3 Caso 3: Opposizione tardiva per notifica irregolare
Fatti: Luca viene a conoscenza di un decreto ingiuntivo solo quando riceve il precetto di pignoramento dello stipendio. Il decreto era stato notificato mesi prima a un indirizzo in cui non vive più e non ha mai ritirato la raccomandata. Luca decide di presentare opposizione tardiva.
Azione consigliata: L’avv. Monardo analizza la situazione. In giudizio, Luca prova (a) l’irregolarità della notifica (certificato di residenza attestante il trasferimento anteriore alla notifica); (b) la data del primo atto di esecuzione (avviso di pignoramento). Presenta opposizione entro 10 giorni da quest’ultimo atto e dimostra di aver agito non appena venuto a conoscenza. Il giudice sospende l’esecuzione e, verificata l’illegittimità della notifica, dichiara inammissibile il decreto.
8.4 Caso 4: Utilizzo della Legge 3/2012 per cancellare i debiti
Fatti: Anna, professionista con debiti per complessivi 150.000 €, riceve diversi decreti ingiuntivi da parte di banche e fornitori. Non ha beni di valore e il suo reddito è modesto. Decide di avviare la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Azione consigliata: Con l’aiuto dell’Avv. Monardo, Anna si rivolge a un OCC e presenta un piano del consumatore proponendo di pagare il 10 % dei debiti in 5 anni. Il tribunale omologa il piano, sospende tutte le azioni esecutive e, al termine, Anna ottiene l’esdebitazione. I decreti ingiuntivi vengono annullati o ricompresi nel piano. .
9. Conclusione: agisci subito e affidati a professionisti esperti
Ricevere un decreto ingiuntivo non significa che tutto sia perduto. La normativa italiana prevede rimedi incisivi: l’opposizione ordinaria, l’opposizione tardiva, la possibilità di contestare le prove, la sospensione dell’esecuzione, le procedure di composizione della crisi. Tuttavia, i termini sono perentori e i passaggi procedurali complessi. Solo un’azione tempestiva e ben strutturata consente di evitare che il decreto diventi definitivo e porti a pignoramenti o ipoteche.
In questo articolo abbiamo esaminato quali documenti servono per annullare un decreto ingiuntivo, quali norme regolano la procedura, quali strategie adottare e quali errori evitare. Abbiamo riportato le più recenti sentenze della Cassazione e dei tribunali che rafforzano i diritti del debitore, come l’obbligo per le banche di produrre gli estratti conto integrali o l’onere di provare il nesso causale nell’opposizione tardiva . Inoltre, abbiamo illustrato gli strumenti alternativi – rottamazioni, piani del consumatore, composizione negoziata – che permettono di ridurre o cancellare i debiti. .
Agire da soli può essere rischioso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff di avvocati e commercialisti offrono supporto completo: analizzano la documentazione, individuano le irregolarità, redigono l’opposizione, richiedono la sospensione dell’esecuzione, negoziano con i creditori e, se necessario, avviano procedure di composizione della crisi.
Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo o temi di riceverlo, non aspettare: ogni giorno può fare la differenza tra salvare il tuo patrimonio o perderlo. Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata. Insieme troveremo la strategia più adatta alla tua situazione e potrai affrontare i tuoi debiti con la massima serenità e competenza.