Crisi d’impresa e regime forfettario: guida completa per debitori

Introduzione

Nel 2025 molte piccole imprese e professionisti operano in regime forfettario: una tassazione agevolata prevista dalla legge di stabilità 2015 e modificata nel tempo, che riduce l’imposta sostitutiva e semplifica gli adempimenti amministrativi. Tuttavia, quando l’impresa o il professionista attraversano una situazione di squilibrio finanziario o non riescono più a pagare debiti e tributi, è necessario conoscere le regole della crisi d’impresa e gli strumenti per gestire i debiti con il Fisco, i fornitori e i creditori privilegiati.

Perché questo tema è importante

  1. Rischi e urgenze: la gestione superficiale della crisi può portare alla perdita dell’azienda, a sanzioni, ipoteche, fermi amministrativi e pignoramenti. La normativa italiana – dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) alle leggi sul sovraindebitamento – richiede al debitore di agire tempestivamente e di adottare assetti adeguati per prevenire lo stato di insolvenza .
  2. Normativa complessa: il codice prevede strumenti diversi a seconda del soggetto (imprenditore, consumatore, professionista) e del tipo di crisi (temporanea o irreversibile), mentre il regime forfettario comporta limitazioni e possibilità particolari (es. soglie di ricavi e redditi, esclusione da soggetti Iva). Le riforme degli ultimi anni, la Direttiva UE 2020/285 recepita nel 2024 e il decreto Milleproroghe 2024–2025, modificano soglie e termini, rendendo indispensabile un aggiornamento puntuale .
  3. Soluzioni legali: esistono procedure preventive (ad es. composizione negoziata), piani del consumatore, transazioni fiscali, rottamazioni, nonché strumenti giudiziali per bloccare o annullare atti illegittimi. Conoscere tempi e modalità è essenziale per difendersi efficacemente e preservare la continuità dell’attività.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista, esperto di diritto bancario e tributario, con esperienza ultraventennale nella tutela di imprenditori, professionisti e privati. Egli coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti operanti su tutto il territorio nazionale, con specializzazione in:

  • Gestione della crisi da sovraindebitamento: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012 e risulta iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia .
  • Fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): collabora con gli organismi autorizzati per accompagnare i debitori nella presentazione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): ha maturato numerosi incarichi come esperto della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, aiutando imprenditori a negoziare con i creditori e a salvare l’attività .
  • Consulente per il regime forfettario: assiste professionisti e microimprese nel corretto inquadramento fiscale (verifica dei requisiti, calcolo dell’imposta, gestione di contributi e versamenti).

Come l’Avv. Monardo e il suo staff possono aiutarti:

  1. Analisi preliminare dell’atto o del debito: verifica della legittimità della cartella o della comunicazione di irregolarità, individuazione di vizi formali e sostanziali.
  2. Ricorsi e sospensioni: predisposizione di ricorsi innanzi alla Commissione tributaria, opposizione all’esecuzione, domande di sospensione nei casi di debiti tributari, pignoramenti, ipoteche.
  3. Trattative e piani di rientro: negoziazioni con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e transazione fiscale .
  4. Soluzioni giudiziali e stragiudiziali: assistenza nella composizione negoziata (D.L. 118/2021), nella procedura di concordato preventivo, nella rottamazione quater e in tutte le definizioni agevolate introdotte dalla legge .
  5. Gestione completa del regime forfettario: consulenza su fatturazione, contributi previdenziali, coefficienti di redditività e novità normative (come l’aumento delle soglie per lavoratori dipendenti e pensionati a 35 mila euro ).

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questa sezione presentiamo il quadro normativo, con riferimenti alle leggi, ai decreti e alle sentenze che regolano la crisi d’impresa e il regime forfettario. Tale conoscenza è essenziale per comprendere i diritti e gli obblighi di chi opera in regime forfettario e deve affrontare una crisi economica.

1.1 Definizioni di crisi e insolvenza nel Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019)

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), introdotto con il D.Lgs. 14/2019 e successivamente modificato, fornisce le definizioni centrali.

  • Crisi: è lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza e richiede una tempestiva ristrutturazione del debito .
  • Insolvenza: è l’incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni quando sono scadute . In tal caso il debitore può essere soggetto a liquidazione giudiziale.
  • Strumenti di regolazione della crisi: comprendono gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani del consumatore, il concordato preventivo, la liquidazione giudiziale e le procedure di esdebitazione. Il CCII istituisce un albo dei gestori della crisi presso il Ministero della Giustizia per garantire professionalità e indipendenza degli esperti .
  • Obblighi dell’imprenditore: l’imprenditore deve adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a intercettare tempestivamente i segnali di crisi e attivare gli strumenti di gestione . Il mancato adempimento può comportare responsabilità verso creditori e soci.

1.2 Legge 3/2012 e la composizione della crisi da sovraindebitamento

La legge 3/2012 è stata la prima normativa organica sul sovraindebitamento (c.d. “salva suicidi”). Essa introdusse procedure di composizione per debitori non assoggettabili al fallimento, come consumatori e professionisti forfettari. L’art. 1 riconosce che i debitori civili possono accedere a un accordo con i creditori o a un piano del consumatore, e prevede la figura dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) . Il CCII ha successivamente incorporato la disciplina della legge 3/2012, ma questa resta applicabile alle procedure pendenti e in alcune fattispecie residuali.

1.3 Composizione negoziata per la soluzione della crisi (D.L. 118/2021)

Il decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118 ha introdotto la procedura di composizione negoziata, ora integrata nel CCII. L’art. 2 stabilisce che l’imprenditore in squilibrio patrimoniale o economico può chiedere alla Camera di Commercio la nomina di un esperto indipendente quando sussistono concrete prospettive di risanamento . L’esperto assiste l’imprenditore nel negoziare con i creditori, anche attraverso la cessione dell’azienda o di rami, e favorisce la stipula di accordi di ristrutturazione.

Un punto qualificante della procedura è l’uso di una piattaforma telematica (art. 3), che mette a disposizione un test di autovalutazione e una check‑list per la predisposizione del piano, aiutando l’imprenditore ad analizzare la fattibilità del risanamento . Durante la composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere misure protettive per sospendere azioni esecutive e cautelari, come confermato da recenti sentenze della Cassazione.

Jurisprudenza: Sequestro e misure protettive

Le sentenze della Cassazione n. 30109/2025 e n. 31274/2025 hanno riconosciuto che l’ammissione alla composizione negoziata e la concessione di misure protettive escludono il pericolo di dispersione dei beni. La Corte ha pertanto dichiarato illegittimo il sequestro di denaro e di altri beni aziendali durante la procedura, poiché la negoziazione garantisce continuità e tutela gli interessi dei creditori .

1.4 Transazione fiscale e cram‑down (art. 63 CCII)

L’art. 63 del Codice della crisi regola la transazione fiscale nella composizione negoziata e negli accordi di ristrutturazione. Il debitore può proporre il pagamento parziale o differito delle imposte, contributi previdenziali e accessori. L’esperto deve attestare la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria .

Una novità rilevante è la possibilità di cram‑down fiscale: se l’Agenzia delle Entrate o l’INPS votano contro l’accordo, il tribunale può omologarlo ugualmente quando:

  • Il piano non è liquidatorio e prevede la continuità aziendale.
  • I creditori diversi da quelli pubblici (almeno il 25 %) approvano la proposta .
  • Il trattamento dei crediti fiscali non è deteriore rispetto a quello che otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale.
  • Viene pagato almeno il 50 % del debito tributario. In alcuni casi il tribunale può omologare con soglia del 60 % di voti favorevoli e dilazioni fino a dieci anni .

La Cassazione, con la sentenza n. 27782/2024 (26 ottobre 2024), ha ribadito che il giudice può omologare un concordato preventivo nonostante l’opposizione dell’Agenzia delle Entrate quando la proposta assicura un recupero maggiore rispetto alla liquidazione. La Corte ha sottolineato l’importanza della continuità aziendale e della tutela dei posti di lavoro .

1.5 Rottamazione quater e definizioni agevolate

La Legge 197/2022 (“manovra 2023”) ha introdotto la rottamazione quater (art. 1 commi 231–252), una definizione agevolata delle cartelle esattoriali. Il decreto Milleproroghe 2024–2025 (D.L. 202/2024) ha riaperto i termini per i contribuenti che avevano presentato domanda entro il 30 giugno 2023 ma erano decaduti per mancato o insufficiente pagamento delle prime rate. I soggetti interessati possono essere riammessi versando l’intero dovuto entro il 31 luglio 2025 o in massimo dieci rate ripartite in cinque anni .

Il medesimo decreto ha concesso all’Agenzia delle Entrate Riscossione un termine di nove mesi per comunicare l’importo dovuto e il calendario delle rate . Questa definizione è particolarmente utile per i professionisti forfettari che hanno accumulato cartelle esattoriali e intendono regolarizzare la posizione senza sanzioni e interessi.

1.6 Normativa sul regime forfettario

Il regime forfettario è stato introdotto con la legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, art. 1 commi 54–89) e modificato successivamente. Le principali disposizioni sono:

  1. Soglia di ricavi/compensi: per accedere al regime, i ricavi/compensi dell’anno precedente non devono superare 85 000 euro. Tale limite discende anche dalla direttiva UE 2020/285, recepita con il D.Lgs. 180/2024, che consente agli Stati membri di esonerare dall’IVA i contribuenti con fatturato inferiore a 85 000 euro .
  2. Limiti per collaboratori: le spese per lavoro accessorio e collaboratori non devono superare 20 000 euro .
  3. Incompatibilità: non possono aderire al regime le persone fisiche che controllano, direttamente o indirettamente, società di capitali che svolgono attività riconducibili a quella esercitata in forfettario .
  4. Esclusione per redditi da lavoro dipendente o pensione: il regime non è applicabile a chi ha redditi da lavoro dipendente o pensione superiori a 30 000 euro (elevati a 35 000 euro per il solo 2025 ). La soglia è stata innalzata dalla legge di bilancio 2025 al fine di allineare la normativa italiana alla disciplina europea e favorire i professionisti che mantengono un rapporto di lavoro dipendente.
  5. Contratto misto professionista/dipendente: la legge di bilancio 2025 ha introdotto la figura del contratto misto, consentendo al professionista di operare con lo stesso datore di lavoro sia come dipendente (part‑time tra il 40 e il 50 % del tempo pieno) sia come autonomo, purché l’azienda abbia più di 250 dipendenti, il domicilio professionale sia diverso dalla sede dell’azienda e il contratto sia stato notificato all’Ispettorato del lavoro .
  6. Riduzione contributiva INPS: per il 2025 è prevista una riduzione del 50 % dei contributi INPS per artigiani e commercianti neo‑iscritti e una riduzione del 35 % per i soggetti in regime forfettario iscritti alla gestione separata .

Chi opera in regime forfettario deve calcolare il reddito applicando un coefficiente di redditività (variabile secondo il codice ATECO) sui ricavi e applicando un’aliquota sostitutiva (normalmente 15 %, ridotta al 5 % per i primi cinque anni). È esonerato dall’IVA e da altre imposte indirette. Tuttavia, il regime prevede l’esclusione dalla deducibilità dei costi, per cui un aumento improvviso di debiti o la perdita di un cliente può condurre a uno squilibrio finanziario difficile da gestire.

1.7 Ulteriori strumenti: piani del consumatore, esdebitazione e giurisprudenza recente

Piani del consumatore e moratorie

Per i debitori non imprenditori, la legge sul sovraindebitamento (oggi integrata nel CCII) consente di presentare un piano del consumatore. La Cassazione ha chiarito diversi aspetti di questa procedura:

  • Sentenza n. 9549/2025: la moratoria annuale prevista dall’art. 8 L. 3/2012 è un termine iniziale per l’esecuzione del piano e non una scadenza per il pagamento integrale. I creditori non possono pretendere l’intero importo entro un anno .
  • Sentenza n. 5157/2025: solo i creditori che hanno partecipato al procedimento possono proporre reclamo contro la sentenza di omologa del piano, salvo il caso in cui la convocazione non sia stata regolare .
  • Sentenza n. 34150/2024: la moratoria superiore a un anno per i creditori privilegiati è ammessa quando gli stessi sono stati messi in grado di esprimersi e il piano offra garanzie sufficienti .

Esdebitazione

L’esdebitazione consente al debitore onesto ma sfortunato di liberarsi dai debiti residui dopo la chiusura della procedura. Il Tribunale di Catanzaro ha precisato che, per le procedure avviate sotto la L. 3/2012, la verifica per l’esdebitazione deve seguire quella legge e l’esdebitazione può essere concessa se il debitore ha collaborato, ha messo a disposizione le risorse disponibili e ha soddisfatto i creditori in misura non meramente simbolica .

1.8 Direttiva UE 2020/285 e recepimento italiano

La direttiva UE 2020/285 ha stabilito un regime comune di esenzione dall’IVA per le microimprese, fissando una soglia massima di 85 000 euro per il volume d’affari e una soglia di 100 000 euro per le operazioni transfrontaliere tra Stati membri . Il recepimento italiano con il D.Lgs. 180/2024 ha portato l’Italia ad adottare tale limite anche per il regime forfettario e ha consentito un coordinamento con la normativa nazionale. La direttiva impone la segnalazione alla Commissione europea se l’impresa supera i 100 000 euro di operazioni in altri Stati membri, pena la perdita del regime agevolato .

2. Procedura passo‑passo: cosa accade dopo la notifica di un atto e quali sono i termini

Quando un imprenditore o un professionista forfettario riceve una cartella esattoriale, un avviso di accertamento o un altro atto di imposizione, devono essere analizzati con attenzione i termini e i passaggi successivi. La tempestività nell’attivarsi può fare la differenza fra il recupero dell’azienda e la perdita definitiva.

2.1 Ricezione dell’atto: analisi e verifica

  1. Conservare l’atto e annotare la data: la data di notifica è determinante per calcolare i termini di impugnazione. Se l’atto viene consegnato tramite PEC, la data è quella della ricevuta di avvenuta consegna; se tramite posta, è la data di ricezione.
  2. Verificare la legittimità: controllare la correttezza della notifica, la descrizione dei fatti e delle violazioni, e la competenza dell’ufficio. Molte cartelle risultano annullabili per vizi di forma, prescrizione o decadenza.
  3. Calcolare l’importo e gli interessi: per i forfettari, l’accertamento potrebbe riguardare il superamento della soglia di ricavi (85 000 euro) o la non corretta applicazione del coefficiente di redditività. La presenza di interessi e sanzioni può gonfiare l’importo e rendere conveniente l’adesione a un’agevolazione (ad es. rottamazione).
  4. Verificare se esistono procedure di composizione: se l’impresa è già in composizione negoziata o in un piano del consumatore, occorre valutare se l’atto è sospeso dalle misure protettive o se rientra in crediti non modificabili.

2.2 Scadenze e termini di impugnazione

  • Ricorso tributario: di norma la cartella o l’avviso devono essere impugnati entro 60 giorni dalla notifica (30 giorni se si tratta di fermo o ipoteca). Il ricorso si presenta alla Corte di Giustizia Tributaria provinciale, con notifica all’ente impositore e all’Agenzia delle Entrate Riscossione.
  • Istanza di autotutela: è possibile chiedere all’ufficio che ha emesso l’atto l’annullamento totale o parziale per evidenti errori materiali o di duplicazione; non sospende i termini di impugnazione ma può ridurre l’importo.
  • Adesione a definizioni agevolate: se è aperta una rottamazione o un condono, i contribuenti possono presentare domanda entro le scadenze stabilite (nel caso della riapertura rottamazione quater, entro il 31 luglio 2025 per il pagamento in unica soluzione o in dieci rate ).
  • Richiesta di piani di rientro o rateizzazioni: l’Agenzia delle Entrate Riscossione consente di presentare piani di rientro fino a 120 rate mensili. Tuttavia, l’adesione a una definizione agevolata blocca la possibilità di rateizzazione ordinaria.

2.3 Attivare la composizione negoziata

Se l’imprenditore prevede di non poter far fronte ai debiti con i ricavi futuri, può attivare la composizione negoziata. La procedura prevede:

  1. Accesso alla piattaforma telematica: l’imprenditore compila un questionario e la check‑list che analizzano la situazione patrimoniale e finanziaria, come previsto dall’art. 3 D.L. 118/2021 .
  2. Nomina dell’esperto: la Camera di Commercio nomina un esperto indipendente tra gli iscritti all’albo dei gestori. L’esperto convoca i creditori e facilita le trattative .
  3. Richiesta di misure protettive: il debitore può domandare al tribunale la sospensione delle azioni esecutive e cautelari. Nel caso di provvedimenti di sequestro, la Cassazione ha riconosciuto che l’ammissione alla procedura esclude la necessità del sequestro .
  4. Negoziazione e proposta: l’esperto elabora, insieme all’imprenditore, una proposta di accordo da sottoporre ai creditori (piano di rientro, transazione fiscale, ristrutturazione del debito). La proposta può prevedere il pagamento parziale o dilazionato dei crediti pubblici .
  5. Omologa o chiusura: se i creditori approvano (o se il tribunale applica il cram‑down), l’accordo viene omologato e vincola tutti. In caso contrario, la procedura può sfociare in liquidazione giudiziale.

2.4 Piano del consumatore

Per i debitori non imprenditori (consumatori, professionisti senza partita IVA, soggetti forfettari non imprenditori), è possibile presentare un piano del consumatore. La procedura prevede:

  1. Nomina del gestore della crisi: un professionista dell’OCC assiste il debitore nella predisposizione del piano e nella relazione economica, valutando la fattibilità.
  2. Proposta di ristrutturazione: il piano può prevedere rateizzazioni lunghe e la falcidia dei debiti. La Cassazione (sentenza n. 9549/2025) ha chiarito che il pagamento integrale non deve avvenire entro un anno ma che la moratoria annuale funge da termine iniziale .
  3. Omagoga senza voto dei creditori: a differenza degli accordi di ristrutturazione, il piano del consumatore non necessita dell’approvazione dei creditori, che possono solo sollevare contestazioni di convenienza. Solo i creditori convocati possono presentare reclamo .
  4. Esdebitazione finale: dopo la corretta esecuzione del piano, il Tribunale concede l’esdebitazione, liberando il debitore dai debiti residui, come stabilito dalla L. 3/2012 e confermato dal Tribunale di Catanzaro .

2.5 Rottamazione e definizioni agevolate

Per i forfettari che ricevono cartelle relative a periodi di imposta precedenti, la definizione agevolata può essere un’opportunità per ridurre l’importo complessivo. La rottamazione quater consente di versare solo il capitale e una quota limitata di interessi, senza sanzioni. Le caratteristiche principali:

  1. Campo di applicazione: riguarda carichi affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2022.
  2. Termini di adesione: chi non ha pagato le prime rate potrà essere riammesso se presenta domanda entro il 31 luglio 2025 e versa il dovuto entro la stessa data o nelle dieci rate semestrali successive (scadenze 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno) .
  3. Comunicazione dell’agente: l’agente ha nove mesi per inviare l’esatto importo e il piano di pagamento .
  4. Decadenza dal beneficio: il mancato pagamento di una sola rata comporta la decadenza e il ripristino dell’intero debito.

Per altre definizioni agevolate (stralcio parziale, rottamazione delle liti pendenti, ecc.), le regole variano a seconda delle normative vigenti. È consigliabile valutare il beneficio con il supporto di un professionista.

2.6 Terminologia essenziale

Prima di proseguire, diamo un’occhiata ai termini più ricorrenti:

TermineSignificato breve
CrisiStato che rende probabile l’insolvenza
InsolvenzaIncapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni
Composizione negoziataProcedura introdotta dal D.L. 118/2021 per negoziare con i creditori con l’assistenza di un esperto
Transazione fiscaleProposta di pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, con possibile cram‑down
Regime forfettarioRegime fiscale agevolato con soglia di ricavi 85 000 €, coefficienti di redditività e imposta sostitutiva
Piano del consumatoreProcedura per consumatori e debitori non imprenditori che permette di ristrutturare i debiti senza voto dei creditori
EsdebitazioneLiberazione dai debiti residui al termine della procedura
RottamazioneDefinizione agevolata delle cartelle esattoriali con riduzione di sanzioni e interessi

3. Difese e strategie legali: come proteggersi e ridurre il debito

Affrontare la crisi d’impresa richiede un approccio strategico che tenga conto delle normative vigenti, della giurisprudenza e delle specifiche del regime forfettario. Di seguito analizziamo le principali difese e strategie.

3.1 Impugnazione degli atti impositivi

Il primo strumento di difesa è il ricorso tributario contro avvisi di accertamento e cartelle esattoriali. Elementi da considerare:

  1. Vizi formali e sostanziali: errori di notifica, motivazione insufficiente, prescrizione e decadenza sono cause frequenti di annullamento. Ad esempio, la cartella notificata dopo il termine quinquennale per la riscossione del tributo è nulla.
  2. Prova della non imponibilità: nel regime forfettario, l’Agenzia delle Entrate talvolta contesta l’assenza di fatture o di registri. È fondamentale dimostrare che i ricavi sono effettivamente inferiori al limite e che non si superano le soglie per collaboratori o per redditi da lavoro dipendente .
  3. Chiedere la sospensione dell’esecuzione: contestualmente al ricorso, si può chiedere al giudice la sospensione dell’atto, dimostrando il danno grave e irreparabile che deriverebbe dalla riscossione immediata.
  4. Opposizione all’esecuzione: nel caso di pignoramenti o fermi amministrativi, è possibile proporre opposizione innanzi al giudice dell’esecuzione, contestando la legittimità dell’azione esecutiva.

3.2 Sospensione e riduzione delle sanzioni

In regime forfettario, le sanzioni per omesso o ritardato versamento dell’imposta sostitutiva o dei contributi possono essere ridotte con:

  1. Ravvedimento operoso: consente di sanare l’omissione versando il tributo e una sanzione ridotta (dal 1/10 al 1/5). La riduzione è maggiore se si versa entro 30 giorni dalla scadenza.
  2. Accertamento con adesione: entro 15 giorni dalla notifica del verbale di constatazione, è possibile presentare istanza di adesione e ottenere la riduzione della sanzione a 1/3 del minimo.
  3. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione (PVC): per alcune violazioni il contribuente può definire agevolmente le sanzioni (normative 2023–2024).
  4. Rottamazione quater: per cartelle relative a imposte dichiarate ma non versate, la definizione agevolata consente di estinguere il debito pagando solo l’imposta e riducendo sanzioni e interessi .

3.3 Transazione fiscale e cram‑down

Quando il debito con l’Erario è ingente, è opportuno valutare la transazione fiscale all’interno di un accordo di ristrutturazione o di un concordato. Punti chiave:

  1. Predisposizione della proposta: individuare l’esatto ammontare del debito (imposte, sanzioni, interessi) e le risorse disponibili. Il piano può prevedere il pagamento frazionato o la falcidia del debito pubblico .
  2. Ruolo dell’esperto/gestore: l’esperto indipendente attesta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione. La relazione dell’esperto è fondamentale per convincere il tribunale a omologare la proposta nonostante il dissenso dell’Amministrazione finanziaria .
  3. Cram‑down: qualora l’Agenzia delle Entrate voti contro, il tribunale può comunque omologare la proposta se sono rispettati i requisiti (continuità aziendale, 25 % di creditori favorevoli, trattamento equo dei creditori pubblici e pagamento almeno del 50 % del debito) . La giurisprudenza (Cass. 27782/2024) ha consolidato tale possibilità .

3.4 Composizione negoziata e misure protettive

La composizione negoziata consente di avviare trattative con i creditori prima che la situazione degeneri. Tra i vantaggi:

  1. Sospensione delle azioni esecutive: su istanza motivata, il tribunale può concedere misure protettive che sospendono pignoramenti, sequestri e procedure concorsuali. Le sentenze della Cassazione n. 30109/2025 e 31274/2025 confermano che la procedura elimina il periculum in mora, rendendo illegittimi i sequestri .
  2. Partecipazione attiva dei creditori: gli incontri con i creditori, guidati dall’esperto, permettono di esaminare la situazione reale dell’azienda, evitando la chiusura immediata e individuando soluzioni condivise (piani di rientro, cessioni di rami, transazioni fiscali).
  3. Continuità aziendale: la composizione punta al recupero dell’impresa e alla conservazione dei posti di lavoro. Il debitore mantiene la gestione, ma deve rispettare le direttive dell’esperto.

3.5 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti

Per i professionisti forfettari che non hanno i requisiti per l’imprenditore (volume d’affari limitato, niente dipendenti) o per i privati sovraindebitati, il piano del consumatore è uno strumento efficace. Esso consente:

  • Falcidia e dilazione di tutti i debiti, anche fiscali: benché i crediti erariali godano di una posizione privilegiata, il piano può proporre il pagamento parziale e dilazionato. La Cassazione ha ribadito che la moratoria annuale non impone il pagamento immediato di tutto il debito .
  • Omologa senza voto dei creditori: i creditori non votano; il piano deve essere ritenuto meritevole dal giudice. Solo i creditori che partecipano possono presentare reclamo .
  • Esdebitazione: al termine del piano, se il debitore ha adempiuto, il giudice cancella i debiti residui, come previsto dalla L. 3/2012 .

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti prevedono invece una votazione dei creditori e richiedono l’approvazione di almeno il 60 % dei crediti ammessi. Possono essere utilizzati anche da imprenditori forfettari se la loro attività assume caratteristiche commerciali.

3.6 Strumenti giudiziali: opposizioni, reclami e ricorsi straordinari

Oltre alle procedure concorsuali, vi sono mezzi per contrastare atti illegittimi:

  • Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi: quando il pignoramento o il fermo amministrativo sono illegittimi (ad es. perché il titolo è prescritto o non dovuto), si può ricorrere al giudice dell’esecuzione. Nel caso di sequestro penale dei beni dell’impresa, la Cassazione ha stabilito che la composizione negoziata rende il sequestro ingiustificato .
  • Reclamo contro l’omologa: nel contesto del piano del consumatore, solo i creditori convocati possono proporre reclamo .
  • Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: per atti amministrativi non impugnabili innanzi al giudice tributario, è possibile presentare ricorso straordinario entro 120 giorni.

3.7 Strategie per il regime forfettario

Gli imprenditori e i professionisti in regime forfettario devono adottare strategie specifiche per prevenire la crisi e difendersi:

  1. Controllo dei ricavi: monitorare costantemente i ricavi/compensi per non superare l’85 000 euro annuo e considerare l’eventuale superamento come fase transitoria. In caso di superamento, le fatture devono indicare l’IVA e l’imprenditore transita nel regime ordinario.
  2. Pianificazione dei costi: poiché i costi non sono deducibili, è essenziale pianificare l’investimento e valutare eventuali contributi INPS ridotti (ad es. riduzione 50 % 2025 o 35 % ordinaria ).
  3. Gestione dei collaboratori: mantenere le spese per collaboratori sotto 20 000 euro e, se si prevede un rapporto più stabile con il datore di lavoro, considerare il contratto misto (part‑time + fornitura professionale) introdotto nel 2025 .
  4. Riserva per imposta sostitutiva e contributi: accantonare periodicamente somme per l’imposta sostitutiva (15 % o 5 %), l’addizionale e l’INPS. La mancanza di liquidità spesso deriva da un prelievo anticipato dei ricavi senza considerare il debito fiscale.
  5. Consulenza specialistica: affidarsi a un professionista in grado di monitorare le novità normative e predisporre modelli di business plan che considerino l’impatto fiscale e il rischio di crisi.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate, piani del consumatore, esdebitazione, accordi di ristrutturazione

Oltre alle strategie di difesa, esistono strumenti per ridurre il debito complessivo o ottenere un’esdebitazione. Vediamo i principali.

4.1 Rottamazione quater e definizioni agevolate

La rottamazione quater è stata introdotta dalla legge 197/2022 e riguarda i debiti iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2022. La riapertura prevista dal decreto Milleproroghe 2024–2025 consente ai contribuenti che erano decaduti di rientrare nel beneficio .

Vantaggi della rottamazione quater

  • Azzeramento di sanzioni e interessi: si paga solo l’imposta dovuta, con un abbattimento significativo del debito.
  • Rateizzazione lunga: possibilità di pagare in dieci rate semestrali, diluendo il peso sui flussi di cassa .
  • Certezza del debito: si conosce in anticipo l’importo da versare grazie alla comunicazione dell’Agente della Riscossione entro nove mesi dalla domanda .

Limiti e criticità

  • Esclusione per alcuni carichi: sono escluse multe, sanzioni derivanti da condanne penali e recuperi di aiuti di Stato.
  • Decadenza immediata: il mancato pagamento di una rata comporta la decadenza dal beneficio e il ripristino dell’intero debito.
  • Inefficacia sui debiti futuri: la rottamazione estingue solo i carichi del periodo indicato. Debiti successivi vanno gestiti con altre modalità.

4.2 Transazione fiscale e concordato preventivo

Come già evidenziato, la transazione fiscale consente di ridurre o dilazionare i debiti tributari all’interno di procedure di regolazione della crisi. Il concordato preventivo può essere in continuità aziendale o liquidatorio; nel primo caso, l’azienda prosegue l’attività e paga i debiti secondo il piano. Grazie al cram‑down fiscale introdotto dall’art. 63 CCII, il tribunale può omologare il concordato anche contro il parere dell’Erario .

La Cassazione ha sancito con la decisione n. 27782/2024 che il giudice può privilegiare la continuità aziendale e l’occupazione, omologando un piano che offre un soddisfacimento migliore ai crediti pubblici rispetto alla liquidazione .

4.3 Piani del consumatore e esdebitazione

I piani del consumatore sono particolarmente utili per i professionisti forfettari che non raggiungono i requisiti per le procedure concorsuali. Vantaggi:

  • Assenza di voto dei creditori: il piano è omologato dal giudice se risulta conveniente; i creditori possono contestare ma non votano.
  • Durata flessibile: il piano può prevedere dilazioni superiori a un anno, anche per i creditori privilegiati, a condizione che siano state rispettate le forme .
  • Moratoria annuale: la sospensione di un anno dei pagamenti è un termine iniziale e non implica il pagamento integrale entro il primo anno .
  • Esdebitazione finale: soddisfatti gli impegni, il debitore può essere liberato dai debiti residui .

4.4 Accordi di ristrutturazione dei debiti

Gli accordi di ristrutturazione richiedono l’assenso di almeno il 60 % dei creditori e sono omologati dal tribunale. Permettono di ristrutturare l’azienda con soluzioni su misura, includendo la transazione fiscale e la conversione di crediti in strumenti finanziari. Gli imprenditori forfettari che superano la soglia di 85 000 euro e transitano al regime ordinario possono accedervi.

5. Errori comuni e consigli pratici

Durante la gestione della crisi e del regime forfettario, i contribuenti commettono spesso errori che aggravano la situazione. Ecco i più frequenti e come evitarli:

  1. Sottovalutare la crisi: rimandare la richiesta di aiuto o la presentazione del piano porta a un aumento dei debiti e alla perdita di credibilità verso i creditori. Occorre agire subito, come richiesto dal CCII che impone di adottare assetti idonei a rilevare i segnali di crisi .
  2. Confondere i regimi fiscali: molte imprese superano il limite di 85 000 euro senza accorgersene e continuano a emettere fatture senza IVA. Ciò comporta la ripresa a tassazione e sanzioni salate. È essenziale monitorare periodicamente i ricavi e, se necessario, passare al regime ordinario.
  3. Utilizzare risorse aziendali per fini personali: prelevare liquidità senza accantonare l’imposta sostitutiva e i contributi porta a carenze di cassa al momento del versamento. In regime forfettario, non essendovi deduzione di costi, l’imposta si calcola sui ricavi lordi; pertanto è opportuno accantonare almeno il 20 % dei ricavi.
  4. Ignorare gli strumenti di definizione: alcuni debitori non conoscono la rottamazione quater o la transazione fiscale e si lasciano travolgere dai debiti. Un professionista può analizzare se conviene aderire a un’agevolazione o proporre un piano più articolato.
  5. Non consultare un esperto: la complessità della normativa e l’evoluzione continua richiedono la consulenza di un esperto. L’Avv. Monardo e il suo staff possono prevenire errori e negoziare soluzioni più vantaggiose.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, presentiamo alcune tabelle con informazioni essenziali. Le tabelle contengono parole chiave, numeri e termini; le spiegazioni si trovano nel testo.

6.1 Soglie e requisiti del regime forfettario

RequisitoValore/Descrizione
Ricavi/compensi massimi85 000 euro annui (limite fissato dalla direttiva UE 2020/285 e recepito con D.Lgs. 180/2024 )
Spese per collaboratori≤ 20 000 euro
Redditi da lavoro dipendente/pensione≤ 30 000 euro (elevati a 35 000 euro per il 2025 )
Imposta sostitutiva15 % (ridotta al 5 % per i primi 5 anni)
Contributi INPS artigiani/commerciantiRiduzione 50 % per i neo‑iscritti nel 2025, 35 % per i forfettari ordinari
Contratto mistoConsentito con datori >250 dipendenti; part‑time 40‑50 %; domicilio professionale diverso

6.2 Procedure di crisi e strumenti relativi

Procedura/strumentoSoggetti interessatiCaratteristiche principali
Composizione negoziataImprenditori (anche forfettari)Nomina di un esperto; misure protettive; negoziazione con creditori
Piano del consumatoreConsumatori, professionisti non imprenditoriOmologa senza voto creditori; moratoria; esdebitazione
Accordo di ristrutturazioneImprenditori e professionisti con volume d’affari >85 000 euroRichiede voto creditori (60 %); può includere transazione fiscale
Concordato preventivo in continuitàImprese anche forfettariePrevede continuità aziendale e cram‑down sui crediti fiscali
Rottamazione quaterTutti i contribuenti con carichi iscritti 2000‑2022Riduce sanzioni e interessi; rateizzazione fino a 10 rate
Ravvedimento operosoContribuenti che hanno omesso o ritardato versamentiPermette di versare il tributo con sanzioni ridotte

6.3 Principali sentenze e principi giurisprudenziali

Sentenza/CortePrincipio enunciato
Cass. 30109/2025 e 31274/2025La composizione negoziata e le misure protettive escludono il periculum in mora; i sequestri sono illegittimi
Cass. 27782/2024Il tribunale può omologare un concordato preventivo contro il parere dell’Agenzia delle Entrate se il piano garantisce maggiore soddisfazione rispetto alla liquidazione
Cass. 9549/2025La moratoria annuale nei piani del consumatore è un termine iniziale e non di pagamento integrale
Cass. 5157/2025Solo i creditori convocati possono proporre reclamo contro l’omologa del piano del consumatore
Cass. 34150/2024È legittima una moratoria superiore a un anno per creditori privilegiati se essi sono stati informati e hanno potuto esprimersi

7. Domande e risposte (FAQ)

Di seguito una selezione di quesiti pratici con risposte dettagliate. Le risposte non sostituiscono la consulenza personalizzata ma offrono un orientamento preliminare.

  1. Sono un professionista in regime forfettario e ho superato di poco il limite di 85 000 euro. Perdo subito il regime?

Se il superamento è occasionale e non superiore al 20 %, potrai mantenere il regime forfettario per l’anno successivo ma dovrai applicare l’IVA sulle operazioni che eccedono il limite. In ogni caso, l’anno successivo transiterai al regime ordinario.

  1. Ho un contratto di lavoro part‑time e una partita IVA forfettaria: posso usufruire del contratto misto?

Dal 2025 la legge consente il contratto misto se il datore di lavoro ha più di 250 dipendenti, il lavoro dipendente è tra il 40 e il 50 % dell’orario pieno, la sede del lavoro autonomo è separata e il contratto è comunicato all’Ispettorato del lavoro . In tal caso l’anti‑abuso non si applica.

  1. Sono stato ammesso alla composizione negoziata: possono pignorarmi i conti?

No. Durante la composizione negoziata, se il tribunale concede le misure protettive, le azioni esecutive e cautelari sono sospese. La Cassazione ha dichiarato illegittimi i sequestri di somme in pendenza di tale procedura .

  1. Posso proporre una transazione fiscale se l’Agenzia delle Entrate ha già respinto un accordo?

Sì, è possibile riproporre una nuova proposta, anche con pagamento parziale. Se l’Agenzia respinge e la proposta è comunque conveniente per l’Erario, il tribunale può omologarla grazie al cram‑down .

  1. Come calcolare l’imposta nel regime forfettario?

Determina il reddito imponibile applicando il tuo coefficiente di redditività ai ricavi (es. 78 % per le professioni), sottrai i contributi previdenziali versati e applica l’aliquota del 15 % (o 5 % per i primi 5 anni). Nessun costo è deducibile.

  1. Che succede se non pago una rata della rottamazione quater?

Decadi dal beneficio e il debito residuo torna integralmente esigibile, con sanzioni e interessi ordinari. È quindi fondamentale rispettare tutte le scadenze .

  1. Un privato può accedere alla composizione negoziata?

No. La composizione negoziata è prevista per gli imprenditori. I privati e i professionisti non imprenditori devono ricorrere al piano del consumatore o all’accordo di composizione per soggetti non fallibili.

  1. È possibile rateizzare l’imposta sostitutiva dovuta nel regime forfettario?

L’imposta sostitutiva va versata secondo le scadenze ordinarie (acconto e saldo). Non è prevista una rateizzazione se non in caso di accertamento con adesione o cartella di pagamento, quando si possono richiedere piani fino a 72 o 120 rate.

  1. Ho ricevuto una cartella per contributi INPS arretrati: posso inserirla nel piano del consumatore?

Sì, i contributi previdenziali rientrano tra i debiti falcidiabili. La proposta deve essere accompagnata da una relazione dell’OCC che dimostri la convenienza. Il giudice potrà omologare il piano anche se l’INPS si oppone, applicando la disciplina del cram‑down ove consentito .

  1. Sono un professionista forfettario con debiti fiscali e bancari: cosa conviene fare prima?
  • Occorre valutare la sostenibilità della tua attività. Se prevedi di poter generare reddito sufficiente per pagare i debiti con una dilazione, la composizione negoziata o un accordo di ristrutturazione possono salvare l’attività. Se invece il volume d’affari è calato, un piano del consumatore o la liquidazione giudiziale possono essere più adeguati.
  1. Posso aderire alla rottamazione se ho pendenze penali?
  • In presenza di condanne definitive per reati tributari (dichiarazione fraudolenta, occultamento di documenti contabili, ecc.), la rottamazione può essere preclusa, poiché i carichi derivanti da sentenze penali non rientrano tra quelli definibili. È opportuno verificare la natura del debito.
  1. La transazione fiscale consente di cancellare le sanzioni?
  • Sì, la proposta può includere l’integrale o parziale cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora. Tuttavia, l’ammontare offerto deve risultare più vantaggioso rispetto alla liquidazione.
  1. Il piano del consumatore blocca le azioni dei creditori?
  • Al momento del deposito del ricorso, il giudice può concedere una sospensione delle azioni esecutive. La sospensione resta in vigore fino all’omologa, momento in cui i creditori vengono vincolati al piano.
  1. È possibile richiedere l’esdebitazione se non ho pagato nulla?
  • No. L’esdebitazione richiede che il debitore abbia adempiuto almeno in minima parte o abbia messo a disposizione le risorse disponibili, dimostrando buona fede e cooperazione .
  1. Quali spese sono deducibili in regime forfettario?
  • Nessuna, salvo i contributi previdenziali. Il reddito si determina applicando il coefficiente di redditività ai ricavi. Pertanto è importante calcolare attentamente i ricavi e pianificare gli acquisti.
  1. È possibile convertire i crediti in azioni dell’impresa durante un accordo?
  • Sì, nell’accordo di ristrutturazione i creditori possono convertire i loro crediti in strumenti finanziari o partecipazioni dell’impresa (debt‑equity swap), aumentando il capitale e riducendo l’indebitamento.
  1. Il regime forfettario è compatibile con l’internazionalizzazione?
  • In linea di principio sì, ma occorre fare attenzione alle soglie UE: operazioni transfrontaliere superiori a 100 000 euro annui precludono la permanenza nel regime forfettario, come previsto dalla direttiva UE 2020/285 .
  1. Cosa succede se l’Agenzia delle Entrate contestualizza i prelievi bancari come ricavi?
  • L’Agenzia può presumere che prelievi ingiustificati siano ricavi non dichiarati. In regime forfettario la ricostruzione induttiva del reddito è ammessa ma deve essere supportata da presunzioni gravi e precise. Si può contestare dimostrando la provenienza da risparmi personali o da ricavi già tassati.
  1. Il concordato preventivo interrompe la prescrizione dei debiti tributari?
  • La domanda di concordato sospende le azioni esecutive ma non incide sulla prescrizione dei debiti che prosegue fino all’omologa. È tuttavia possibile accordarsi con l’Agenzia nella transazione fiscale per dilazionare i pagamenti.
  1. Quali sono i vantaggi dell’assistenza di un avvocato cassazionista?
  • Un avvocato cassazionista possiede esperienza nei giudizi di legittimità e può impugnare le decisioni ingiuste davanti alla Suprema Corte, oltre a garantire una visione strategica in tutte le fasi del contenzioso. L’Avv. Monardo ha patrocinato numerosi ricorsi in Cassazione in materia tributaria e concorsuale, assicurando ai suoi assistiti un alto livello di tutela.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’applicazione delle regole e la convenienza delle varie procedure, presentiamo alcune simulazioni. Tutti gli importi sono ipotetici e a titolo di esempio; per valutazioni personalizzate rivolgersi a un professionista.

8.1 Calcolo dell’imposta sostitutiva in regime forfettario

Esempio 1: Mario, architetto in regime forfettario con codice ATECO che prevede un coefficiente di redditività del 78 %, ha incassato 60 000 euro nel 2025. Ha versato 4 000 euro di contributi previdenziali.

  1. Reddito imponibile: 60 000 × 78 % = 46 800 euro.
  2. Reddito netto: 46 800 – 4 000 (contributi deducibili) = 42 800 euro.
  3. Imposta sostitutiva (aliquota 15 %): 42 800 × 15 % = 6 420 euro.

Esempio 2: Laura, consulente informatico, ha ricavi per 90 000 euro nel 2025, superando la soglia di 85 000 euro di oltre il 5 %. Dovrà applicare l’IVA e il regime ordinario a partire dal superamento. Supponendo un coefficiente di redditività del 78 % per i primi 85 000 euro (66 300 euro) e l’esclusione del regime per i 5 000 euro eccedenti:

  1. Fase forfettaria: imponibile 85 000 × 78 % = 66 300 euro; imposta sostitutiva 66 300 × 15 % = 9 945 euro.
  2. Fase ordinaria: i 5 000 euro eccedenti saranno soggetti a IVA e a tassazione IRPEF ordinaria con deduzione dei costi. L’imposta complessiva dipenderà dalle aliquote progressive e dai costi deducibili.

8.2 Simulazione di composizione negoziata con transazione fiscale

Scenario: una piccola impresa in regime forfettario ha debiti tributari per 120 000 euro (imposte e sanzioni). L’impresa ha beni per un valore di 80 000 euro e prevede di generare un flusso di cassa annuo di 40 000 euro. Attraverso la composizione negoziata, l’esperto propone un piano in continuità:

  • Offerta all’Erario: pagamento di 60 000 euro in 6 anni, con un tasso d’interesse legale, pari al 50 % del debito originario. I restanti 60 000 euro sono falcidiati.
  • Pagamenti ai fornitori chirografari: 30 % del credito in 3 anni.
  • Garanzie: ipoteca volontaria su un bene aziendale del valore di 80 000 euro.

Se l’Agenzia delle Entrate vota contro, ma il 30 % dei creditori chirografari accetta e il trattamento del Fisco è migliore di quello in liquidazione, il tribunale può omologare la proposta in cram‑down . L’azienda continua l’attività e preserva i posti di lavoro.

8.3 Simulazione di piano del consumatore con esdebitazione

Scenario: Giulia, professionista in regime forfettario, ha debiti complessivi per 50 000 euro (20 000 euro con l’Agenzia delle Entrate e 30 000 euro con banche e fornitori). Il suo reddito annuo è 20 000 euro. Presenta un piano del consumatore prevedendo:

  • Pagamento di 10 000 euro in 5 anni (2 000 euro annui), di cui 5 000 euro al Fisco e 5 000 euro agli altri creditori.
  • Esdebitazione del debito residuo: al termine del piano, avendo pagato il 20 % del debito, il giudice concede l’esdebitazione .
  • Moratoria iniziale di 12 mesi: i pagamenti iniziano dopo un anno, come consentito dalla L. 3/2012 .

I creditori non votano ma possono contestare il piano. Se il giudice lo ritiene fattibile e il debitore dimostra buona fede, il piano viene omologato.

9. Conclusione

La crisi d’impresa e il regime forfettario sono due mondi che spesso si intrecciano. I professionisti e le microimprese, attratti dalla semplicità fiscale del forfettario, possono trovarsi improvvisamente in difficoltà a causa di cali di fatturato, spese impreviste o errori di pianificazione. L’evoluzione normativa, soprattutto con il CCII, la direttiva UE 2020/285 e le leggi di bilancio recenti, offre strumenti efficaci ma complessi per gestire la crisi.

Punti chiave emersi nell’articolo:

  1. Prevenzione e monitoraggio: il CCII impone agli imprenditori di dotarsi di assetti organizzativi idonei a rilevare tempestivamente la crisi . Monitorare i ricavi e i costi nel regime forfettario è essenziale per non perdere i requisiti e per anticipare eventuali squilibri.
  2. Ampia gamma di strumenti: dalla composizione negoziata ai piani del consumatore, dalla transazione fiscale alla rottamazione quater, l’ordinamento offre soluzioni diversificate. È fondamentale valutare quale strumento è più adatto al proprio caso.
  3. Giurisprudenza favorevole: le decisioni della Cassazione (n. 27782/2024, n. 30109/2025, n. 31274/2025, n. 9549/2025) confermano una interpretazione evolutiva che privilegia la continuità aziendale, la tutela del debitore onesto e l’efficacia delle procedure di composizione .
  4. Assistenza professionale: la complessità delle normative e delle procedure impone di affidarsi a un professionista specializzato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare possono assisterti in ogni fase: dall’analisi preliminare alla presentazione di ricorsi, dall’adesione a definizioni agevolate alla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate.

Agisci ora: la crisi d’impresa non si risolve da sola. Se hai ricevuto una cartella esattoriale, un avviso di accertamento o se prevedi di non poter pagare i tuoi debiti, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Lui e il suo staff valuteranno la tua situazione e adotteranno le strategie più efficaci per bloccare azioni esecutive, evitare pignoramenti, tutelare il tuo patrimonio e preservare la tua attività.

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