Introduzione
La crisi d’impresa non è più una rarità e colpisce anche le piccole e medie imprese (PMI), soprattutto quando i flussi di cassa non sono sufficienti a soddisfare i debiti nei dodici mesi successivi. Il Codice della crisi e dell’insolvenza (CCII), entrato definitivamente in vigore nel 2022 con progressive modifiche fino al decreto legislativo n. 136/2024 (detto correttivo‑ter), ha introdotto strumenti innovativi per affrontare le difficoltà aziendali con modalità più snelle e mirate. In particolare, lo stesso CCII definisce “crisi” la probabilità di insolvenza, ossia la condizione in cui è prevedibile che l’imprenditore non riesca a rispettare regolarmente le proprie obbligazioni nel breve termine . La “insolvenza” in senso stretto, invece, è la condizione in cui il debitore non può più adempiere regolarmente i propri debiti . Questa distinzione consente di attivare procedure conservative prima che la situazione degeneri.
Le PMI hanno accesso a procedure semplificate che privilegiano la continuità aziendale, la tutela della casa di abitazione, la possibilità di rateizzare i debiti tributari e la riduzione dei costi e delle tempistiche. Tuttavia, molti imprenditori ignorano questi strumenti o commettono errori irreparabili per mancanza di assistenza specialistica. Entrare tempestivamente in un percorso di risanamento evita azioni esecutive, pignoramenti, ipoteche e la perdita del patrimonio familiare.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti con consolidata esperienza in diritto bancario e tributario. È professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Lo studio offre:
- Analisi personalizzate degli atti e della situazione finanziaria.
- Redazione di ricorsi e domande di accesso ai vari strumenti di composizione negoziata e procedure concorsuali minori.
- Sospensione e blocco di procedure esecutive e negoziazione con creditori e Agenzia delle Entrate‑Riscossione.
- Piani di rientro e accordi con i creditori, con possibilità di concordato minore o accordo di ristrutturazione.
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Nelle sezioni che seguono trovate un’analisi completa del quadro normativo aggiornato a dicembre 2025, le procedure semplificate a disposizione delle PMI, le strategie difensive, gli errori da evitare, tabelle riepilogative e FAQ. Lo scopo è fornire un vademecum pratico, orientato al punto di vista del debitore, per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla legge.
1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Definizioni e ambito di applicazione
Il CCII, emanato con D.Lgs. 14/2019, ha abrogato la legge fallimentare del 1942 e la legge 3/2012 sul sovraindebitamento, armonizzando la disciplina in un testo unico. L’art. 2 del codice contiene le definizioni fondamentali:
- Crisi: stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei successivi 12 mesi .
- Insolvenza: impossibilità per il debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni .
- Sovraindebitamento: situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni e patrimonio prontamente liquidabile per i soggetti non assoggettabili a liquidazione giudiziale (consumatori, professionisti, imprenditori agricoli o piccole imprese) .
- Impresa minore: impresa che, in almeno tre esercizi consecutivi, presenta un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300 mila euro, ricavi lordi non superiori a 200 mila euro e debiti non oltre 500 mila euro . Questi limiti identificano la platea delle PMI che possono accedere ai procedimenti semplificati.
- Strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza: gli strumenti (composizione negoziata, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, ecc.) previsti dal CCII per prevenire o gestire la crisi .
- Professionista indipendente: soggetto iscritto all’albo degli esperti della crisi che deve essere imparziale e indipendente da creditori e debitore .
Le PMI sopra descritte possono accedere a procedimenti semplificati che saranno esaminati nei prossimi paragrafi. Si ricorda che il legislatore ha modificato ripetutamente il CCII, prima con il D.Lgs. 147/2020 (correttivo‑bis), poi con il D.Lgs. 83/2022 (correttivo‑bis) e infine con il D.Lgs. 136/2024 (correttivo‑ter), recependo la direttiva UE 2019/1023 e introducendo varie semplificazioni.
1.2 Composizione negoziata della crisi
Il D.L. 118/2021 (convertito nella L. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata della crisi, ora assorbita nel Titolo II del CCII. È uno strumento volontario, attivabile anche in via preventiva rispetto all’insolvenza, che affida a un esperto indipendente il compito di facilitare la negoziazione tra il debitore e i creditori.
1.2.1 Accesso alla composizione negoziata
L’art. 17 del CCII, come modificato dal correttivo‑ter, prevede che l’imprenditore presenti l’istanza tramite la piattaforma telematica nazionale con i seguenti documenti:
- bilanci o dichiarazioni fiscali degli ultimi tre esercizi e relazione sulla situazione economico‑patrimoniale aggiornata ;
- elenco dei creditori con indicazione di importi e garanzie ;
- piano finanziario con flussi di cassa previsionali per almeno sei mesi ;
- dichiarazioni sulle procedure pendenti e certificazioni di debiti fiscali e contributivi .
Il correttivo‑ter ha inserito una autocertificazione (comma 3‑bis): se l’imprenditore non riesce a ottenere tempestivamente le certificazioni fiscali e contributive, può allegare una dichiarazione attestante di averle richieste almeno dieci giorni prima . Ciò elimina ritardi, soprattutto per le PMI sotto soglia.
Dopo la richiesta, la piattaforma nomina un esperto negoziatore che deve accettare entro due giorni e dichiarare la propria indipendenza . L’esperto convoca l’imprenditore e verifica le reali prospettive di risanamento, facilitando le trattative con i creditori. Le trattative durano al massimo 180 giorni .
1.2.2 Misure protettive e cautelari
Il debitore può chiedere l’applicazione di misure protettive. L’art. 18 stabilisce che, dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iscrivere nuove garanzie, né iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari su beni del debitore . I termini di prescrizione sono sospesi e i pagamenti non sono vietati . La domanda non impedisce i pagamenti ai lavoratori e non include i rapporti previdenziali o assistenziali.
Le misure protettive non impediscono alla banca di sospendere un contratto soltanto durante il periodo tra la richiesta e la conferma; tuttavia, una volta confermate, gli istituti non possono revocare affidamenti o negozi finanziari solo a causa di ritardi pregressi, salvo giustificazione secondo le norme prudenziali . Questa tutela è essenziale per garantire la continuità aziendale durante la negoziazione.
1.2.3 Esito delle trattative
Se le negoziazioni si concludono con successo, si formalizza un accordo che può prevedere moratorie, ristrutturazioni o cessioni di beni. Se non si trova una soluzione, l’esperto redige una relazione finale; l’imprenditore può quindi accedere a uno degli strumenti del Titolo IV (concordato minore, liquidazione controllata) o, se le condizioni sono soddisfatte, al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25‑sexies).
1.3 Concordato minore (artt. 74–81 CCII)
Per le PMI non fallibili (imprese minori e imprenditori agricoli) che si trovano in insolvenza o in stato di sovraindebitamento, il CCII introduce la procedura di concordato minore. Di seguito si analizzano i passaggi principali.
1.3.1 Presupposti e contenuto della proposta
L’art. 74 stabilisce che possono proporre un concordato minore gli imprenditori non assoggettabili a liquidazione giudiziale che si trovino in sovraindebitamento e che intendano proseguire l’attività oppure, in mancanza di continuità, offrire un contributo esterno significativo . La proposta deve indicare le modalità per superare la crisi e soddisfare, anche parzialmente, i creditori, distinguendoli in classi solo se esistono crediti garantiti da terzi . La legge impone di rispettare la par condicio creditorum e l’ordine delle cause di prelazione ; cioè i creditori privilegiati devono ricevere almeno quanto otterrebbero nella liquidazione giudiziale.
Secondo l’art. 75, la domanda deve includere:
- bilanci degli ultimi tre anni o, se non redatti, le dichiarazioni fiscali ;
- relazione aggiornata sulla situazione economico‑finanziaria ;
- elenco dei creditori e indicazione delle cause di prelazione ;
- documenti relativi a redditi e patrimonio del nucleo familiare .
L’art. 75 consente di soddisfare i creditori privilegiati anche mediante pagamento inferiore all’integrale, a condizione che ricevano almeno quanto ricaverebbero in liquidazione . Il correttivo‑ter ha introdotto il comma 2‑bis: se il debitore è in regola con le rate di un mutuo ipotecario sulla prima casa (o autorizzato dal giudice), può continuare a pagarlo durante la procedura, purché la liquidazione dell’immobile coprirebbe comunque il credito e non pregiudichi gli altri creditori . La stessa deroga vale per i beni strumentali essenziali allo svolgimento dell’attività .
1.3.2 Ammissibilità, procedimento e votazione
Il tribunale dichiara inammissibile la domanda se mancano i documenti previsti, se l’impresa supera le soglie dell’art. 2, se il debitore ha ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o due volte in totale, oppure se ha compiuto atti di frode .
Se la domanda è completa, il giudice emette un decreto di apertura che comunica la proposta ai creditori. L’art. 78 consente al giudice di ordinare la sospensione delle azioni esecutive e delle garanzie, anche su richiesta del debitore, e di concedere un termine per integrare la documentazione . Il correttivo‑ter ha introdotto la possibilità di nominare un commissario giudiziale che sostituisca l’OCC nelle operazioni di controllo quando viene concessa la sospensione generale o quando richiesto dal debitore . Durante la procedura, gli atti straordinari compiuti senza autorizzazione del tribunale sono inefficaci .
Per l’approvazione del piano, occorre il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza del credito ammesso; se un solo creditore detiene la maggioranza, la proposta deve raccogliere anche la maggioranza numerica dei votanti . Quando esistono classi, è necessario il voto favorevole della maggioranza delle classi. I creditori parzialmente soddisfatti sono considerati chirografari per la parte non pagata . Sono esclusi dal voto i familiari dell’imprenditore, le società controllanti o controllate e quelle sottoposte a comune controllo ; la mancata risposta equivale ad assenso .
1.3.3 Omologazione, esecuzione e revoca
Se la maggioranza è raggiunta, il giudice omologa il concordato con sentenza quando il piano è fattibile e conforme alla legge . Il giudice può approvare il piano anche contro il parere dell’Amministrazione finanziaria se garantisce un recupero almeno pari a quello derivante dalla liquidazione . Creditori che abbiano concorso colposamente all’aggravamento del debito non possono opporsi . In caso di rigetto, il giudice revoca le misure protettive e può aprire la liquidazione controllata .
Durante l’esecuzione, il debitore deve attuare il piano sotto la vigilanza dell’OCC o del commissario giudiziale. La vendita dei beni avviene tramite procedure competitive pubbliche, salvo per i beni di modico valore . Il giudice autorizza il pagamento delle somme dovute ai creditori e cancella le ipoteche e i privilegi quando l’esecuzione procede regolarmente . Se il debitore non adempie, il tribunale può revocare la sentenza di omologazione e ordinare la liquidazione .
1.3.4 Giurisprudenza significativa
Tra le principali pronunce della Corte di cassazione si segnalano:
- Cass. civ., n. 28574/2025 (28 ottobre 2025): la Corte ha affermato che la proposta di concordato minore è inammissibile se non rispetta l’ordine delle cause di prelazione e il principio della par condicio. L’inosservanza può essere rilevata d’ufficio dal giudice . Ciò pone l’accento sull’obbligo di proporre un piano che trattenga equamente tutti i creditori, in particolare i garantiti.
- Cass. civ., n. 17721/2025 (30 giugno 2025): la Corte ha chiarito che, nel concordato minore con continuità, il giudice può richiedere al debitore un deposito di fondi a copertura delle spese. La mancata costituzione non comporta l’automatica revoca della procedura; il giudice valuterà la fattibilità complessiva del piano .
- Corte d’Appello di Napoli (14 luglio 2025): ha riconosciuto la possibilità per l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese di accedere al concordato minore di tipo liquidatorio, evidenziando i vantaggi di chiudere la procedura con la liberazione dai debiti (esdebitazione).
1.4 Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25‑sexies)
Il concordato semplificato è stato introdotto nel 2021 e riformato dal correttivo‑ter. Può essere utilizzato solo dopo il fallimento delle trattative di composizione negoziata. L’esperto deve attestare che le negoziazioni sono state condotte in buona fede e che non vi sono soluzioni praticabili. Il debitore, entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale, può presentare al tribunale una proposta di concordato per la vendita dei beni e un piano di liquidazione . Il tribunale valuta il rispetto della graduazione dei crediti e omologa il piano se garantisce un risultato più favorevole rispetto alla liquidazione giudiziale . Questo concordato non richiede il voto dei creditori, ma consente ai debitori di chiudere rapidamente la procedura, trasferendo i beni a un soggetto terzo o procedendo con vendita competitiva.
Con il correttivo‑ter è stata ampliata l’esenzione da azioni revocatorie: gli atti compiuti in esecuzione del concordato semplificato sono sottratti all’azione revocatoria ordinaria . Inoltre, è stata modificata la terminologia: la parola “procedura concorsuale” è stata sostituita da “strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza” , evidenziando la natura negoziale dello strumento.
1.5 Accordi di ristrutturazione dei debiti
Per le imprese non minori che hanno dimensioni maggiori ma non vogliono accedere a una procedura concorsuale, il CCII offre gli accordi di ristrutturazione (art. 57 e seguenti). La disciplina prevede che l’imprenditore con debiti rilevanti possa stipulare un accordo con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti . È necessario allegare un piano attestato da un professionista indipendente che certifichi la veridicità dei dati e la fattibilità dell’accordo . Gli accordi devono assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei entro 120 giorni dall’omologazione .
Con la riforma 2024 sono stati introdotti due nuovi tipi di accordi:
- Accordo di ristrutturazione agevolato (art. 60): richiede l’adesione di creditori rappresentanti almeno il 30% dei crediti, con una moratoria sui debiti tributari e previdenziali; è soggetto a omologazione.
- Accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa (art. 61): consente di estendere gli effetti dell’accordo anche ai creditori dissenzienti, purché appartengano alla stessa classe e siano soddisfatti in misura non inferiore alla liquidazione.
1.6 Convenzione di moratoria e transazione su crediti tributari
L’art. 62 prevede la convenzione di moratoria, accordo con i creditori che permette di sospendere i pagamenti senza modificare la struttura del debito; ha efficacia con la firma di almeno il 75% dei crediti ed è soggetta a pubblicità. L’art. 63 disciplina la transazione su crediti tributari e contributivi, con la quale il contribuente può chiedere alla pubblica amministrazione la riduzione di sanzioni e interessi e la rateazione dei debiti. La legge impone che la proposta preveda il pagamento integrale dell’imposta e almeno il 20% delle sanzioni, salvo casi di grave e comprovata difficoltà.
1.7 Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67)
I soggetti non imprenditori (consumatori) possono presentare un piano di ristrutturazione dei debiti con l’assistenza dell’OCC. L’art. 67 stabilisce che la proposta può prevedere il pagamento parziale e differenziato dei creditori . La domanda deve essere corredata dall’elenco di tutti i creditori, dalla descrizione del patrimonio e dei redditi, e dagli atti straordinari compiuti negli ultimi cinque anni . Il piano può includere la falcidia e la ristrutturazione dei debiti da cessione del quinto e prestiti su pegno , nonché la soddisfazione parziale dei creditori privilegiati purché ricevano quanto spetterebbe loro in liquidazione . È possibile continuare a pagare il mutuo ipotecario sull’abitazione principale se le rate scadute sono state pagate o se il giudice autorizza il pagamento .
Il procedimento di omologazione si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica . Il piano non è sottoposto al voto dei creditori; è il giudice a verificarne la fattibilità e a omologarlo . La procedura è preclusa al consumatore che abbia già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti, per due volte o che abbia causato il sovraindebitamento con colpa grave o frode .
1.8 Esdebitazione (artt. 69 e 282)
L’esdebitazione è il beneficio che consente al debitore onesto ma sfortunato di essere liberato dai debiti residui dopo l’esecuzione della procedura, ottenendo così una “seconda opportunità”.
- L’art. 69 CCII stabilisce che il consumatore non può accedere al piano se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti, ha beneficiato dell’esdebitazione per due volte o ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave o frode . I creditori che hanno contribuito colposamente all’indebitamento non possono opporsi all’omologazione .
- L’art. 282, in vigore dal settembre 2024, disciplina il procedimento di esdebitazione nella liquidazione controllata. Esso prevede che l’esdebitazione opera dopo la chiusura della procedura o dopo tre anni dalla sua apertura, con decreto del tribunale su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore . Il beneficio è concesso se ricorrono le condizioni dell’art. 280 (condotta corretta del debitore), se non sono state commesse frodi e se il debitore non è stato condannato per reati gravi . L’esdebitazione è pubblicata sul sito del tribunale e comunicata ai creditori, che possono presentare osservazioni entro quindici giorni .
- Le novità del correttivo‑ter hanno differenziato tre fattispecie: esdebitazione di diritto, ottenuta automaticamente al momento della chiusura se ricorrono i presupposti; esdebitazione del debitore incapiente, riservata a chi non possiede redditi né patrimonio e che può accedere a un fondo pubblico; esdebitazione ordinaria, in cui il giudice verifica la meritevolezza.
2. Procedura passo per passo: cosa fare dopo la notifica di un atto di riscossione o di un’azione esecutiva
Gli imprenditori e i professionisti che ricevono una cartella esattoriale, un pignoramento o un atto di intimazione di pagamento devono agire prontamente per evitare conseguenze irreparabili. Di seguito una guida passo per passo basata sulle norme vigenti.
- Esaminare l’atto e verificare la regolarità. Occorre controllare la data di notifica, l’ente che lo emette (Agenzia delle Entrate‑Riscossione, Inps, Inail, ecc.), i termini e le sanzioni. Il termine per impugnare una cartella varia: 60 giorni per tributi erariali, 40 per le sanzioni amministrative, 30 per i contributi previdenziali. Qualsiasi irregolarità nella notifica può comportare l’annullamento dell’atto.
- Verificare la prescrizione e l’esigibilità. Molte cartelle sono prescritte (10 anni per imposte dirette, 5 anni per Iva e contributi, 3 anni per multe). Se il debito è prescritto o già pagato, si può presentare ricorso al giudice tributario o istanza di sgravio.
- Valutare il ricorso. Con l’ausilio di un avvocato, si può presentare ricorso davanti alla Corte di giustizia tributaria, all’INPS o al giudice competente per contestare la legittimità del credito, chiedere la sospensione e l’annullamento.
- Richiedere la rateizzazione o definizione agevolata. In alternativa alla contestazione, il debitore può aderire a una rateizzazione fino a 120 rate (10 anni) prevista dalla legge 2024 per le imprese in composizione negoziata . Se sono previste rottamazioni o definizioni agevolate, è possibile ridurre sanzioni e interessi.
- Attivare la composizione negoziata. Se la situazione finanziaria è compromessa, il debitore dovrebbe valutare l’accesso alla composizione negoziata (art. 17). L’istanza sospende molte azioni esecutive e consente di negoziare con i creditori con l’assistenza dell’esperto. Con la autocertificazione delle certificazioni fiscali (comma 3‑bis), non è necessario attendere i certificati .
- Proporre un concordato minore o un accordo di ristrutturazione. Se il risanamento richiede interventi strutturali, l’imprenditore può presentare un concordato minore (artt. 74–81) o un accordo di ristrutturazione. È fondamentale predisporre un piano industriale credibile, che rispetti la parità dei creditori , e allegare tutti i documenti richiesti .
- Considerare la liquidazione controllata. Quando l’attività non è più sostenibile, l’imprenditore può chiedere la liquidazione controllata con possibile esdebitazione dopo tre anni . Questa procedura consente di vendere i beni e liberarsi dai debiti residui; può essere un’opzione preferibile rispetto al rischio di pignoramenti e azioni esecutive incontrollate.
- Non attendere i pignoramenti. Le azioni esecutive (pignoramento di conti, stipendio, pensione, prima casa) possono essere bloccate solo se si interviene tempestivamente, chiedendo misure protettive e presentando un’istanza di sospensione . L’assistenza legale permette di adottare la strategia migliore tra ricorso, negoziazione o piano di rientro.
3. Difese e strategie legali
3.1 Contestazione dell’atto e sospensione
Quando la cartella o l’intimazione presenta vizi formali (notifica tardiva, errata intestazione, mancata motivazione), il debitore può impugnarla entro i termini tramite ricorso. È possibile chiedere al giudice tributario la sospensione dell’esecutività per gravi e fondati motivi; in caso di accoglimento, l’ente riscossore non potrà procedere. In parallelo, si può presentare un’istanza di sgravio all’Agenzia delle Entrate per errori materiali o duplicazioni di pagamento.
3.2 Sospensione e rateizzazione in composizione negoziata
Uno dei vantaggi della composizione negoziata è la possibilità di ottenere un rateizzo fino a 120 rate sui debiti tributari, contributivi e assistenziali . L’imprenditore può chiedere all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione la sospensione delle procedure esecutive durante le trattative; l’ente non può rifiutare se la richiesta è avallata dall’esperto e se il piano è sostenibile. È opportuno verificare la presenza di eventuali rottamazioni (definizioni agevolate) in corso per valutare se aderire prima di avviare la composizione.
3.3 Protezione della casa di abitazione
Il CCII tutela la prima casa del debitore attraverso varie disposizioni. Nel concordato minore, l’art. 75 comma 2‑bis consente di continuare a pagare il mutuo ipotecario sulla casa se le rate sono regolari o se il giudice autorizza il pagamento . Nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67), è possibile prevedere la moratoria del mutuo per due anni . In ogni caso, gli atti di disposizione sulla casa necessitano dell’autorizzazione del giudice, e i creditori privilegiati hanno diritto a ricevere il valore minimo che otterrebbero in liquidazione .
3.4 Gestione dei creditori garantiti
Per evitare l’inammissibilità del piano, è essenziale rispettare l’ordine delle cause di prelazione. I creditori ipotecari, privilegiati o pignoratizi devono ricevere un trattamento almeno pari a quello ricavabile dalla vendita dei beni oggetto di garanzia . La Cassazione ha ribadito che la violazione di tale principio rende la domanda di concordato minore inammissibile .
3.5 Utilizzo del concordato semplificato
In caso di fallimento delle trattative nella composizione negoziata, il concordato semplificato consente al debitore di liquidare rapidamente il patrimonio senza il voto dei creditori. È indispensabile predisporre un piano di liquidazione dettagliato con l’aiuto di un professionista, individuando gli asset da cedere e dimostrando che il risultato è più vantaggioso della liquidazione giudiziale . Il correttivo‑ter ha esteso l’esenzione da azioni revocatorie per gli atti compiuti in questa fase .
3.6 Accordi di ristrutturazione e piano del consumatore
Per le imprese più strutturate, gli accordi di ristrutturazione permettono di rinegoziare i debiti con i creditori principali. È consigliabile formare classi di creditori con proposte differenziate, fornendo garanzie ai creditori pubblici e prevedendo rateazioni convenienti. Nel piano del consumatore, il piano è sottoposto al vaglio esclusivo del giudice; la mancata opposizione dei creditori non ne impedisce l’omologazione .
3.7 Esdebitazione
Al termine delle procedure di liquidazione controllata o del concordato minore, il debitore onesto può chiedere l’esdebitazione. È necessario dimostrare:
- Meritevolezza: non aver determinato la crisi con dolo, colpa grave o frode .
- Non avere debiti per reati: l’art. 282 esclude l’esdebitazione per chi è condannato per reati di bancarotta .
- Essere collaborativi: fornire tutte le informazioni all’OCC o al liquidatore.
Se concesse, i debiti residui diventano inesigibili e il debitore può ripartire.
4. Strumenti alternativi e agevolazioni
4.1 Rottamazioni e definizioni agevolate
Ogni anno il legislatore introduce misure di “rottamazione” o “saldo e stralcio” che consentono di pagare i debiti con forti riduzioni di sanzioni e interessi. Per il 2025 la rottamazione‑quater (prevista dalla L. 197/2022) consente di pagare il debito originario senza sanzioni, con un piano fino a 18 rate. È opportuno valutare la convenienza di aderire alla definizione agevolata prima di accedere a una procedura concorsuale, poiché la rottamazione potrebbe estinguere gran parte del debito.
4.2 Piano del consumatore per soci e amministratori
Se l’imprenditore è socio illimitatamente responsabile di una società o garante di debiti, può ricorrere al piano di ristrutturazione del consumatore separatamente dall’impresa. Questo consente di tutelare il patrimonio personale e di concordare pagamenti compatibili con il reddito famigliare. Nel piano del consumatore, si può proporre una moratoria fino a due anni per pagare i crediti garantiti .
4.3 Accordi di ristrutturazione agevolati ed efficacia estesa
Le ultime riforme hanno introdotto accordi agevolati (30% dei crediti) e accordi a efficacia estesa (vincolano anche i creditori dissenzienti della stessa classe). Questi strumenti consentono di ridurre l’adesione necessaria e di evitare l’apertura di procedure concorsuali, con notevole risparmio di costi.
4.4 Convenzioni di moratoria e transazioni fiscali
Nel caso di crisi temporanee, la convenzione di moratoria permette di concordare una sospensione dei pagamenti per riprogrammare le scadenze. La transazione fiscale consente invece di ridurre le sanzioni e gli interessi con l’Agenzia delle Entrate. È essenziale preparare un piano che dimostri la convenienza per il fisco e la serietà del debitore.
4.5 Fondo per l’esdebitazione degli incapienti
Il correttivo‑ter ha istituito un fondo per l’esdebitazione destinato ai debitori che non possiedono beni né redditi sufficienti. In questi casi, il debitore incapiente può chiedere l’esdebitazione immediata, anche senza offrire alcuna utilità ai creditori. La domanda deve essere corredata da una relazione del gestore della crisi che attesti l’assenza di patrimonio e l’onestà del debitore. Questo strumento offre una via di uscita per chi è completamente privo di mezzi.
5. Errori comuni e consigli pratici
- Attendere troppo prima di chiedere aiuto. La crisi non scompare da sola; ritardare comporta accumulo di debiti e azioni esecutive. È fondamentale rivolgersi tempestivamente a professionisti esperti.
- Sottovalutare i termini. Le scadenze per impugnare una cartella o presentare una domanda di concordato sono perentorie. Per esempio, la domanda di concordato minore deve essere presentata prima che scadano i termini per l’apertura della liquidazione giudiziale.
- Presentare piani irrealistici. Un piano di ristrutturazione deve basarsi su proiezioni finanziarie credibili. Sovrastimare i ricavi o sottovalutare i costi provoca il rigetto del piano.
- Violazione della par condicio creditorum. Offrire trattamenti preferenziali senza giustificazione può determinare l’inammissibilità della proposta .
- Mancata collaborazione con l’OCC e l’esperto. Omessi documenti o dichiarazioni mendaci determinano la revoca delle misure protettive e l’apertura della liquidazione.
- Ignorare la tutela della casa. Non conoscere la possibilità di continuare a pagare il mutuo o di richiedere la moratoria può portare alla perdita della prima casa .
- Non considerare strumenti alternativi. A volte un accordo di ristrutturazione o una transazione fiscale è più conveniente e meno costosa di un concordato.
6. Tabelle riepilogative
6.1 Norme principali per PMI in crisi
| Strumento | Norme di riferimento | Requisiti | Vantaggi |
|---|---|---|---|
| Composizione negoziata | Art. 17–24 CCII, D.L. 118/2021 | Impresa in crisi (anche non insolvente); presentazione tramite piattaforma con piano e documenti ; nomina di esperto indipendente | Sospensione delle azioni esecutive , rateizzazione fino a 120 rate , negoziazione con i creditori |
| Concordato minore | Art. 74–81 CCII | Imprese minori e non fallibili; proposta che rispetta par condicio ; documenti ex art. 75 ; maggioranza semplice dei crediti | Continuità aziendale; tutela della casa ; blocco di esecuzioni; esdebitazione finale |
| Concordato semplificato | Art. 25‑sexies CCII | Fallimento della composizione negoziata; relazione dell’esperto; proposta di vendita dei beni entro 60 giorni | Liquidazione rapida; nessun voto dei creditori; esenzione dalle revocatorie |
| Accordi di ristrutturazione | Artt. 57–64 CCII | Imprese che non superano le soglie per l’impresa minore; adesione del 60% (30% per accordo agevolato); attestazione di professionista | Evita procedure concorsuali; vincolante per creditori aderenti; pagamento integrale ai creditori estranei |
| Piano del consumatore | Art. 67 CCII | Consumatori sovraindebitati; assistenza OCC; documenti su patrimonio e creditori ; assenza di esdebitazione nei 5 anni precedenti | Nessun voto dei creditori; tutela della casa; possibili moratorie |
| Liquidazione controllata | Artt. 268–285 CCII | Debitori non fallibili o imprese minori senza prospettive di risanamento; istanza con elenco dei creditori; nomina di liquidatore | Vendita dei beni; possibile esdebitazione dopo 3 anni ; tutela dai pignoramenti |
6.2 Termini e adempimenti principali
| Procedura | Documenti da allegare | Termini | Autorità competente |
|---|---|---|---|
| Composizione negoziata | Bilanci o dichiarazioni fiscali, piano finanziario, elenco creditori, certificazioni fiscali e contributive o autocertificazione | Nomina esperto entro 2 giorni; trattative entro 180 giorni | Camera di commercio/tribunale |
| Concordato minore | Bilanci ultimi 3 anni, elenco creditori e garanzie, situazione economico‑finanziaria, documenti familiari | Deposito domanda; convocazione creditori; adesione entro 30 giorni | Tribunale |
| Piano del consumatore | Elenco creditori, consistenza patrimonio, atti straordinari, redditi familiari | Deposito al tribunale; omologazione senza voto dei creditori | Tribunale |
| Liquidazione controllata | Inventario dei beni, elenco creditori, programma di liquidazione | Procedura dura fino alla vendita dei beni; esdebitazione dopo chiusura o 3 anni | Tribunale |
7. Domande frequenti (FAQ)
1. Quando posso attivare la composizione negoziata?
La composizione negoziata può essere attivata non appena emergono segnali di crisi, anche se l’impresa è ancora solvibile. Basta presentare l’istanza sulla piattaforma telematica con il piano finanziario e i documenti richiesti . La tempestività aumenta le probabilità di successo.
2. Chi nomina l’esperto e quanto costa?
L’esperto è nominato dalla Camera di commercio tramite un algoritmo che assegna un professionista iscritto all’elenco nazionale. Il compenso è stabilito con decreto ministeriale e a carico del debitore, ma spesso è inferiore a quello di una procedura concorsuale.
3. Posso ottenere la sospensione delle azioni esecutive?
Sì. Una volta pubblicata la domanda di composizione negoziata e richiesta la misura protettiva, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive né iscrivere nuove garanzie . Il tribunale può confermare o revocare tali misure.
4. È obbligatorio il voto dei creditori nel concordato minore?
Sì. Il piano deve essere approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza del credito ammesso . In caso di un creditore dominante, serve anche la maggioranza numerica dei votanti. Il giudice può comunque omologare il piano anche se un creditore privilegiato è contrario, purché riceva almeno quanto in liquidazione .
5. Posso salvare la prima casa?
Sì. Nel concordato minore e nel piano del consumatore è possibile continuare a pagare il mutuo sulla prima casa, con autorizzazione del giudice . Inoltre i creditori devono ricevere almeno il valore che otterrebbero in liquidazione .
6. Cosa succede se fallisce la composizione negoziata?
Se le trattative non portano a un accordo entro 180 giorni, l’esperto attesta la mancanza di soluzioni. Il debitore può presentare un concordato semplificato entro 60 giorni , oppure accedere alla liquidazione controllata.
7. Quante volte posso accedere al piano del consumatore?
Il piano del consumatore non può essere presentato se si è ottenuta l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o per due volte complessive, o se il sovraindebitamento deriva da colpa grave o frode .
8. Posso includere tutti i debiti nel concordato minore?
Sì, salvo alcuni debiti esclusi per legge (ad esempio l’assegno di mantenimento e le obbligazioni alimentari). I crediti privilegiati devono essere soddisfatti per un importo almeno pari al valore di realizzo dei beni su cui è iscritta la garanzia .
9. Devo allegare anche le dichiarazioni fiscali?
Sì. La domanda deve contenere i bilanci degli ultimi tre esercizi o, se non redatti, le dichiarazioni fiscali . È necessario inoltre allegare la lista dei creditori e una relazione economico‑finanziaria aggiornata.
10. La pubblica amministrazione può opporsi al concordato?
L’amministrazione finanziaria può opporsi, ma il tribunale può omologare il piano anche senza il suo assenso se dimostra che i crediti pubblici saranno soddisfatti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione .
11. Posso chiedere un prestito durante la composizione negoziata?
Sì, il debitore può chiedere l’autorizzazione del tribunale a stipulare finanziamenti prededucibili, che saranno rimborsati con precedenza sugli altri crediti. Questo permette di reperire liquidità per la continuità aziendale.
12. Che differenza c’è tra accordo di ristrutturazione e convenzione di moratoria?
L’accordo di ristrutturazione ristruttura i debiti con adesione del 60% (o 30% per accordo agevolato) e produce effetti verso tutti i creditori che aderiscono. La convenzione di moratoria sospende i pagamenti e riorganizza le scadenze, ma non modifica l’ammontare del debito e richiede l’adesione del 75% dei crediti.
13. Cosa significa esdebitazione di diritto?
L’esdebitazione di diritto opera automaticamente alla chiusura della liquidazione controllata se sono trascorsi tre anni dall’apertura della procedura e se il debitore è meritevole . Non occorre un’istanza, ma il liquidatore deve segnalare al tribunale l’avverarsi dei presupposti.
14. Cosa accade se non rispetto le scadenze del piano?
Il mancato rispetto delle scadenze comporta la revoca del piano e l’apertura della liquidazione controllata . È quindi fondamentale prevedere un piano realistico e sostenibile.
15. È possibile accedere al concordato minore se l’attività è cessata?
Sì, ma solo se si mette a disposizione un contributo esterno che incrementi sensibilmente l’attivo . Se non vi è continuità e non ci sono risorse aggiuntive, il concordato minore può essere dichiarato inammissibile.
16. Le società cancellate dal registro imprese possono accedere al concordato minore?
La giurisprudenza (Corte d’Appello di Napoli, 2025) ha stabilito che anche l’imprenditore individuale cancellato può presentare un concordato minore di tipo liquidatorio, se ciò consente una migliore soddisfazione dei creditori e la successiva esdebitazione.
17. Quali sono gli effetti della trasparenza bancaria nella composizione negoziata?
Gli istituti bancari non possono revocare o modificare unilateralmente i contratti di apertura di credito a causa della composizione negoziata . Devono ripristinare le linee di credito dopo la conferma delle misure protettive, salvo motivi prudenziali. Ciò assicura la continuità delle operazioni.
18. Qual è la differenza tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale?
La liquidazione giudiziale è l’erede del fallimento ed è riservata alle imprese fallibili. La liquidazione controllata riguarda i debitori non fallibili (consumatori, professionisti, imprese minori) e prevede una procedura più snella, con la possibilità di esdebitazione dopo tre anni .
19. Cosa sono le misure protettive temporanee?
Durante la fase di valutazione della composizione negoziata, l’imprenditore può chiedere misure protettive anche prima dell’accettazione dell’esperto. Queste misure impediscono ai creditori di intraprendere azioni esecutive e di iscrivere garanzie . Devono essere convalidate dal tribunale entro 30 giorni.
20. Le garanzie prestate dai terzi vengono azzerate?
No. Le garanzie dei fideiussori o dei soci possono essere escusse anche dopo l’omologazione del concordato, salvo diverse previsioni nel piano. Tuttavia, è possibile proporre un accordo anche ai garanti per estendere gli effetti del piano ed evitare escussioni indirette.
8. Simulazioni pratiche
8.1 Caso di impresa individuale artigiana
Scenario: Maria, titolare di un laboratorio artigianale, ha debiti per 150.000 euro con l’Agenzia delle Entrate e 50.000 euro con fornitori. I ricavi sono in calo e non riesce a pagare i contributi previdenziali. Il laboratorio è la sua unica fonte di reddito e la casa dove vive è ipotecata a garanzia del mutuo residuo di 90.000 euro.
Soluzione: Maria presenta un’istanza di composizione negoziata. L’esperto analizza i flussi di cassa e propone:
- sospensione delle azioni esecutive e rateazione fiscale di 120 rate ;
- accordo con i fornitori per pagare il 40% del debito in 5 anni;
- mantenimento del mutuo sulla casa grazie all’art. 75 comma 2‑bis, che consente di continuare a pagare le rate ;
- ricerca di un finanziatore per investire nella digitalizzazione del laboratorio.
Se i creditori aderiscono, Maria ottiene la sospensione immediata e evita pignoramenti. Se l’accordo non si perfeziona, può presentare un concordato minore con continuità, assicurando il pagamento minimo ai creditori privilegiati e una falcidia dei chirografari. In caso di insuccesso, può accedere alla liquidazione controllata con esdebitazione dopo tre anni.
8.2 Caso di società in accomandita semplice
Scenario: La società Alfa S.a.s., con fatturato di 250.000 euro annui, ha accumulato debiti verso banche e fornitori per 400.000 euro. Gli accomandatari temono il pignoramento della casa familiare.
Soluzione: La società presenta domanda di concordato minore con liquidazione. Offre la vendita degli asset aziendali (macchinari e magazzino) per 200.000 euro e il versamento di 50.000 euro da parte dei soci come contributo esterno . Il piano prevede:
- pagamento integrale dei crediti ipotecari e privilegiati nei limiti del valore dei beni ;
- soddisfazione dei chirografari al 30% entro 5 anni;
- esdebitazione per i soci accomandatari.
I creditori votano favorevolmente; il giudice omologa il piano. In questo modo si evita la liquidazione giudiziale della società, i soci salvano la prima casa e possono ripartire dopo l’esdebitazione.
8.3 Piano del consumatore per socio garante
Scenario: Luca, socio di una S.r.l., ha rilasciato garanzie personali per finanziamenti bancari della società. Dopo il fallimento della società, la banca escute le garanzie. Luca ha redditi da lavoro dipendente e un mutuo sulla prima casa.
Soluzione: Luca accede al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore. Presenta al giudice un piano che prevede:
- pagamento del 50% dei debiti chirografari in 8 anni;
- moratoria di 2 anni per il mutuo ipotecario ;
- pagamento integrale dei creditori privilegiati entro 5 anni;
- mantenimento del bene casa grazie alla previsione dell’art. 67 comma 5 .
Il tribunale omologa il piano; la banca non può opporsi se il piano è più conveniente della liquidazione . Luca mantiene la casa e ottiene l’esdebitazione al termine del piano.
Conclusione
La gestione della crisi d’impresa per le PMI richiede competenze specialistiche e una conoscenza approfondita del Codice della crisi e dell’insolvenza e delle recenti riforme. Le procedure semplificate (composizione negoziata, concordato minore, concordato semplificato, piano del consumatore, accordi di ristrutturazione e liquidazione controllata) offrono strumenti versatili per salvare l’azienda o chiudere dignitosamente l’attività con la liberazione dai debiti. La giurisprudenza recente ha chiarito molti aspetti, imponendo il rispetto della par condicio creditorum e valorizzando la meritevolezza del debitore .
È cruciale agire tempestivamente: i termini per impugnare gli atti e per presentare le domande sono perentori, e la noncuranza può portare a pignoramenti e ipoteche. Con l’assistenza di un professionista esperto, è possibile accedere a misure protettive, ottenere sospensioni, rateizzare i debiti, bloccare le azioni esecutive e preservare la continuità dell’impresa o, in alternativa, liquidare il patrimonio con un piano sostenibile.
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