Introduzione
Il pignoramento dello stipendio è uno degli strumenti più incisivi a disposizione dei creditori per il recupero coattivo di somme dovute. Per un lavoratore dipendente con uno stipendio netto di 1 200 € al mese, la trattenuta può incidere pesantemente sul reddito mensile e, se non gestita con attenzione, compromettere il sostentamento suo e della sua famiglia. In Italia il legislatore ha fissato limiti percentuali e un minimo vitale impignorabile allo scopo di salvaguardare la dignità del debitore; tuttavia tali tutele si applicano in modo diverso a seconda della natura del debito (civile, tributario o alimentare), dell’entità della retribuzione e dell’eventuale accredito su conto corrente.
L’importo mensile dell’assegno sociale fornito dall’INPS (538,69 € nel 2025 ) è il parametro su cui si calcola la franchigia: il triplo dell’assegno sociale costituisce la somma che non può essere toccata se lo stipendio è già accreditato in banca. Pertanto, per il 2025 la soglia di impignorabilità delle somme presenti sul conto è circa 1 616 €. L’art. 545 del codice di procedura civile, nella sua versione vigente, stabilisce che stipendi e salari possono essere pignorati nella misura massima di un quinto per i crediti ordinari e tributari , mentre l’art. 72‑ter del DPR 602/1973 prevede fasce più favorevoli al contribuente quando il creditore è l’Agenzia delle Entrate‐Riscossione: un decimo per stipendi fino a 2 500 €, un settimo per stipendi tra 2 500 € e 5 000 €, e nuovamente un quinto sopra tale soglia . La giurisprudenza della Corte costituzionale ha ribadito che non esiste un diritto assoluto all’impignorabilità dello stipendio e che il limite di un quinto rientra nella discrezionalità del legislatore .
L’obiettivo di questo articolo, scritto in un tono giuridico‐divulgativo ma con rigore professionale, è fornire un quadro completo e aggiornato (dicembre 2025) su quanto possono pignorare su uno stipendio di 1 200 €, illustrando le norme, le procedure, i diritti del lavoratore e le strategie difensive. Il punto di vista privilegiato è quello del debitore, del lavoratore o del contribuente che rischia di subire l’esecuzione forzata e desidera conoscere i propri diritti e le possibilità per fermare o ridurre il pignoramento.
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- analizzare l’atto di pignoramento per verificare eventuali vizi formali, prescrizioni o decadenze;
- predisporre ricorsi in opposizione all’esecuzione o opposizione agli atti esecutivi per sospendere o annullare la procedura;
- avviare trattative con l’Agenzia delle Entrate‐Riscossione, proporre piani di rientro, definizioni agevolate o rottamazioni dei debiti fiscali;
- elaborare piani del consumatore o accordi di ristrutturazione nell’ambito della crisi da sovraindebitamento, con l’ausilio dell’OCC;
- assistere il debitore nei procedimenti giudiziali (es. opposizioni, istanze di sospensione, conversione del pignoramento) e stragiudiziali.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Le norme di riferimento
1.1.1 Articolo 545 del codice di procedura civile
L’art. 545 c.p.c. costituisce il fulcro della disciplina in materia di pignoramento di stipendi, salari, pensioni e altre indennità derivanti dal rapporto di lavoro. Nella versione vigente al 2025, il primo comma stabilisce le categorie di crediti assolutamente impignorabili (sussidi di grazia o di sostentamento, sussidi di maternità, malattia o funerali) e afferma che i crediti alimentari possono essere pignorati solo entro i limiti fissati dal giudice . L’ottavo comma, modificato dal D.L. 83/2015 e dal cosiddetto “Decreto Aiuti bis” del 2022, prevede che stipendi, salari e pensioni possono essere pignorati nella misura massima di un quinto per debiti verso lo Stato (imposte, tributi locali) o altri crediti ordinari . In caso di concorso di cause (ad esempio, due pignoramenti per crediti diversi), la somma delle trattenute non può superare la metà della retribuzione .
Un’importante tutela riguarda la franchigia automatica: lo stesso art. 545 prevede che, se lo stipendio o la pensione sono già stati accreditati sul conto corrente prima della notifica del pignoramento, il creditore potrà aggredire solo la parte che eccede tre volte l’assegno sociale . Questa misura mira a garantire al debitore una somma minima per le spese di vita. Per il 2025, con un assegno sociale mensile pari a 538,69 € , il triplo corrisponde a 1 616,07 €; pertanto, se sul conto corrente del lavoratore sono presenti 2 000 €, il pignoramento potrà colpire solo 383,93 € (2 000 € – 1 616,07 €).
1.1.2 Articolo 72‑ter del DPR 602/1973 – Pignoramento esattoriale
Quando il creditore è l’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate‐Riscossione), si applica la disciplina speciale dell’art. 72‑ter del DPR 602/1973, introdotto dal D.L. 16/2012. La norma prevede fasce percentuali più favorevoli per il debitore:
- Fino a 2 500 € di stipendio netto: la quota pignorabile non può superare un decimo (10 %) . Nel nostro caso di un salario netto di 1 200 €, l’Agente della Riscossione può trattenere al massimo 120 € al mese.
- Da 2 500 € a 5 000 €: la quota pignorabile è un settimo (circa 14,28 %) .
- Oltre 5 000 €: si applica il limite generale di un quinto (20 %) previsto dal codice di procedura civile .
Il comma 2‑bis dell’articolo precisa che l’ultima mensilità di stipendio accreditata sul conto corrente prima del pignoramento non è pignorabile . Questa disposizione, introdotta per evitare l’azzeramento improvviso del conto, si affianca alla franchigia del triplo dell’assegno sociale.
1.1.3 Modifiche del D.L. 83/2015 e del Decreto Aiuti bis
Il D.L. 83/2015, convertito in legge e successivamente integrato, ha introdotto la tutela del minimo vitale per pensioni e stipendi. Per le pensioni, la soglia impignorabile è pari al doppio dell’assegno sociale con un minimo di 1 000 € . Per le somme accreditate su conto corrente derivanti da stipendio o pensione, l’esproprio può riguardare solo l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale . Il Decreto Aiuti bis (D.L. 115/2022 convertito dalla L. 142/2022) ha confermato tale franchigia e stabilito che la fascia minima per le pensioni non può scendere sotto 1 000 € .
1.1.4 Decreto‑legge 19/2024 (c.d. “Decreto PNRR”)
Nel 2024 il legislatore è intervenuto sulla procedura di pignoramento presso terzi con il D.L. 19/2024 (convertito con modificazioni dalla L. 56/2024). L’art. 25 ha introdotto l’art. 551‑bis c.p.c., prevedendo nuove regole per l’ordinanza di assegnazione delle somme:
- il creditore, quando notifica al terzo (datore di lavoro o banca) l’ordinanza del giudice, deve allegare una dichiarazione contenente i dati necessari per il pagamento (importi, interessi, modalità) ;
- se l’ordinanza non viene notificata entro 90 giorni dalla pronuncia, i crediti assegnati cessano di produrre interessi e questi riprendono solo con la notifica ;
- il pignoramento perde efficacia se non notificato al terzo entro sei mesi o se trascorrono dieci anni senza dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo ;
- il terzo pignorato deve trattenere un importo aggiuntivo fisso, variabile in base all’entità del credito: 1 000 € per crediti fino a 1 100 €, 1 600 € per crediti fino a 3 200 € e la metà del credito per crediti superiori a 3 200 € .
Queste innovazioni mirano a velocizzare i pagamenti e a ridurre l’inerzia nelle procedure esecutive, ma non modificano i limiti percentuali di pignorabilità dello stipendio.
1.1.5 Giurisprudenza rilevante
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 248/2015, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 545 c.p.c. nella parte in cui limita il pignoramento dello stipendio a un quinto. La Corte ha ribadito che la libertà del legislatore di determinare la misura della pignorabilità non viola i diritti fondamentali, poiché rientra nella discrezionalità di bilanciare l’interesse del creditore con quello del debitore . Non esiste quindi un diritto assoluto a non subire trattenute; è invece il legislatore a determinare il livello di protezione.
Nel 2023 la Corte di Cassazione (ordinanza n. 2168/2023) ha affermato che il pignoramento per crediti di modesta entità può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ad agire: recuperare somme irrisorie attraverso un oneroso processo esecutivo viola il principio di economia processuale . La decisione consente al debitore di eccepire la sproporzione tra il costo della procedura e l’entità del credito.
Ulteriori pronunce hanno precisato che il giudice dell’esecuzione può sospendere il pignoramento qualora l’attore non dimostri l’esigibilità del credito o abbia omesso di indicare correttamente le somme dovute. In ambito tributario, le Commissioni di giustizia tributaria (ex Commissioni tributarie) hanno riconosciuto la possibilità di sospendere le trattenute in presenza di contenzioso pendente o istanza di rottamazione, purché il debitore versi le prime rate della definizione agevolata entro le scadenze di legge.
1.2 Calcolo della quota pignorabile su uno stipendio di 1 200 €
Per comprendere concretamente quanto possono trattenere da un salario mensile di 1 200 €, occorre distinguere tra:
- debiti ordinari (privati, civili o bancari);
- debiti tributari (imposte, tasse, contributi verso lo Stato o Enti locali);
- debiti alimentari (ad esempio, mantenimento a favore di figli o coniuge).
La seguente tabella riassume i limiti percentuali applicabili allo stipendio di 1 200 €.
| Tipologia di debito | Limite percentuale su 1 200 € | Importo massimo pignorabile | Normativa |
|---|---|---|---|
| Debiti civili/privati (prestiti, mutui non garantiti, risarcimenti) | 1/5 (20 %) | 240 € | Art. 545 c.p.c. |
| Debiti tributari (cartelle esattoriali, imposte) | 1/10 (10 %) se lo stipendio è ≤ 2 500 € | 120 € | Art. 72‑ter DPR 602/1973 |
| 1/7 (~14,28 %) se compreso tra 2 500 e 5 000 € | non applicabile al caso di 1 200 € | Art. 72‑ter DPR 602/1973 | |
| 1/5 (20 %) oltre 5 000 € | non applicabile | Art. 72‑ter DPR 602/1973 | |
| Debiti alimentari (mantenimento) | Ammontare stabilito dal giudice; può superare 1/5 ma non eccedere 1/3 dello stipendio; in caso di concorso con altri pignoramenti, la somma complessiva non può superare la metà dello stipendio | Variabile | Art. 545 c.p.c. comma 3 |
Esempio pratico: se Tizio percepisce uno stipendio netto di 1 200 € e viene pignorato da un creditore privato per un prestito non pagato, il giudice può disporre la trattenuta del 20 %, pari a 240 € mensili. Se, invece, il creditore è l’Agenzia delle Entrate, la quota scende al 10 %, ossia 120 €. In entrambi i casi il datore di lavoro verserà la somma trattenuta direttamente al creditore o all’Agente della riscossione, mentre i restanti 960 € o 1 080 € resteranno al lavoratore.
Importante: se sul conto corrente del dipendente sono depositate somme derivanti dal precedente stipendio, la banca dovrà applicare la franchigia del triplo dell’assegno sociale; quindi su un conto con 2 000 € potranno essere pignorati 383,93 €, anche se il creditore è l’Agenzia delle Entrate, in virtù dell’art. 545 c.p.c. e dell’art. 72‑ter .
1.3 Cumulo tra pignoramento e cessione del quinto
Molti lavoratori hanno in corso una cessione del quinto dello stipendio (DPR 180/1950), che prevede il pagamento di un prestito mediante trattenuta del 20 % direttamente in busta paga. In tal caso, come si concilia la cessione con il pignoramento?
L’art. 68 del DPR 180/1950 stabilisce che, se il pignoramento è anteriore alla cessione, quest’ultima può essere disposta solo per la parte residua compresa tra due quinti dello stipendio e l’importo già sequestrato; se invece la cessione è stata stipulata prima del pignoramento, quest’ultimo potrà colpire solo la differenza tra metà dello stipendio e la quota ceduta . Tale regola assicura che l’insieme di tutte le trattenute (cessione + pignoramenti) non superi mai il 50 % dello stipendio netto. Alcune pronunce di merito hanno inoltre chiarito che, qualora lo stipendio subisca una riduzione (es. contratti part-time o sospensioni), la quota della cessione deve essere ricalcolata proporzionalmente per non eccedere un quinto della nuova retribuzione .
1.4 Pignoramento di stipendi versati su conto corrente
Come ricordato, se il pignoramento interviene presso la banca e riguarda le somme già accreditate sul conto del debitore (pignoramento presso terzi), trova applicazione la franchigia del triplo dell’assegno sociale. Secondo l’art. 545 c.p.c., le somme depositate prima della notifica dell’atto possono essere pignorate solo per l’eccedenza sopra la soglia di 1 616 € circa . Per gli accrediti successivi, invece, si applicano i limiti percentuali ordinari (20 % o le fasce di cui all’art. 72‑ter). Questa distinzione è importante perché evita che il pignoramento azzeri integralmente la disponibilità bancaria del lavoratore, con conseguenze disastrose sulla sua vita quotidiana.
2. Procedura passo‑passo del pignoramento dello stipendio
Conoscere la procedura esecutiva consente al debitore di monitorare i termini, individuare eventuali irregolarità e predisporre tempestivamente le difese. Di seguito sono descritti i passaggi principali.
2.1 Notifica del titolo e dell’atto di precetto
Il processo esecutivo inizia quando il creditore ottiene un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella di pagamento definitiva, ecc.) e lo notifica al debitore. Nella riscossione fiscale tale passaggio può essere sostituito dalla notifica della cartella esattoriale. Successivamente il creditore deve notificare un atto di precetto, con il quale intima al debitore di pagare entro un termine non inferiore a 10 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, può procedere al pignoramento.
2.2 Pignoramento presso il datore di lavoro
Nel pignoramento dello stipendio la forma più comune è l’espropriazione presso terzi: il creditore notifica al datore di lavoro (terzo pignorato) e al debitore un atto di pignoramento contenente:
- l’indicazione del credito per cui si procede, con specifica delle somme dovute e degli interessi;
- l’invito al terzo di non pagare il debitore ma versare le somme pignorate a disposizione del giudice;
- la citazione per l’udienza di comparizione dinanzi al giudice dell’esecuzione.
Il datore di lavoro, entro 10 giorni dalla notifica, deve dichiarare l’ammontare delle somme dovute al dipendente, eventuali altri pignoramenti o cessioni del quinto, e la presenza di rapporti di lavoro. La mancata dichiarazione può comportare la condanna del terzo al pagamento delle somme dovute (responsabilità del custode).
2.3 Udienza dinanzi al giudice dell’esecuzione
Nell’udienza fissata, il giudice verifica la regolarità formale del pignoramento, l’esistenza del credito e l’eventuale presenza di più pignoramenti. Se non emergono eccezioni, emette un’ordinanza di assegnazione che dispone la trattenuta mensile a carico del datore di lavoro e ne determina l’importo (in base ai limiti di legge). L’ordinanza è immediatamente esecutiva e viene notificata al terzo, al debitore e al creditore.
Con le modifiche introdotte dal D.L. 19/2024, il creditore deve allegare all’ordinanza una dichiarazione con tutti i dati necessari per il pagamento e l’IBAN, pena inefficacia dopo 90 giorni . Inoltre, il pignoramento perde efficacia dopo dieci anni dalla notifica se il creditore non presenta una dichiarazione di interesse a mantenerlo .
2.4 Pagamento e estinzione del pignoramento
Una volta emessa l’ordinanza di assegnazione, il datore di lavoro inizia a trattenere la quota autorizzata. Il pagamento prosegue fino all’integrale soddisfacimento del credito comprensivo di interessi e spese legali. Il debitore ha diritto a ricevere un rendiconto delle somme versate e può chiedere la conversione del pignoramento depositando in cancelleria una somma non inferiore a un quinto del credito e un piano di rateizzazione ex art. 495 c.p.c. In alternativa, se il rapporto di lavoro cessa, il creditore dovrà notificare il pignoramento al nuovo datore.
2.5 Pignoramento presso la banca
Se il creditore procede presso la banca (pignoramento del conto corrente), l’istituto di credito assume il ruolo di terzo pignorato. Deve bloccare le somme presenti sul conto e comunicare al giudice l’ammontare della giacenza. In applicazione dell’art. 545 c.p.c., la banca dovrà assicurare la disponibilità di almeno tre volte l’assegno sociale (circa 1 616 €) e versare solo l’eccedenza . Per gli accrediti futuri (stipendi o pensioni) si applicano i limiti percentuali ordinari. Il decreto PNRR prevede che la notifica dell’ordinanza di assegnazione al terzo debba contenere la dichiarazione del creditore; la mancata notifica entro 6 mesi rende inefficace il pignoramento .
2.6 Termini di decadenza e durata
È fondamentale rispettare i termini previsti dal codice di procedura civile per non incorrere nella decadenza del pignoramento:
- Notifica del precetto: il pignoramento deve essere eseguito entro 90 giorni dalla notifica del precetto, pena decadenza.
- Notifica al terzo dell’ordinanza di assegnazione: la mancata notifica entro 6 mesi dalla pronuncia comporta l’inefficacia del pignoramento .
- Dichiarazione di interesse alla prosecuzione: trascorsi 10 anni dalla notifica del pignoramento, il creditore deve depositare una dichiarazione di interesse entro il biennio precedente la scadenza, altrimenti il pignoramento perde efficacia .
Il rispetto di tali termini è vigilato dal giudice dell’esecuzione e può essere eccepito dal debitore per ottenere la revoca del pignoramento.
3. Difese e strategie legali per il debitore
Affrontare un pignoramento richiede competenza tecnica e tempestività. Di seguito sono illustrate le principali strategie difensive per limitare o evitare la trattenuta sullo stipendio.
3.1 Verifica della regolarità dell’atto
La prima azione è esaminare se il pignoramento è stato attivato sulla base di un titolo esecutivo valido (sentenza passata in giudicato, decreto ingiuntivo esecutivo, cartella di pagamento definitiva). In assenza di titolo o con vizi di notificazione, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento, contestando la inesistenza o l’invalidità del titolo.
Anche l’atto di precetto può essere impugnato se privo di elementi essenziali (indicazione del titolo, intimazione di pagare entro il termine, determinazione del credito). Errori o omissioni possono comportare la sua nullità. L’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., va proposta entro 20 giorni dalla data dell’atto impugnato.
3.2 Eccezione di prescrizione e decadenza
Molti crediti (tributari e civili) sono soggetti a prescrizione. Ad esempio, le cartelle dell’INPS per contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni, mentre i crediti tributari dello Stato si prescrivono in 10 anni. Se il pignoramento si fonda su un credito prescritto, il debitore può eccepire la prescrizione in sede di opposizione per far dichiarare l’estinzione del diritto. Analoga eccezione riguarda la decadenza dei ruoli esattoriali: se l’Agenzia delle Entrate non notifica la cartella entro un certo periodo (generalmente 3–5 anni dall’accertamento), l’iscrizione a ruolo è nulla.
3.3 Sproporzione e abuso del processo
L’ordinanza della Cassazione n. 2168/2023 ha riconosciuto che il pignoramento di somme minime può essere abusivo per difetto di interesse ad agire . Se il credito è di importo trascurabile rispetto ai costi della procedura, il debitore può sollevare l’eccezione di sproporzione affinché il giudice dichiari inammissibile il pignoramento. Tale eccezione, se fondata, può condurre alla revoca dell’esecuzione e al recupero delle somme già trattenute.
3.4 Opposizione al pignoramento presso terzi
Il debitore può contestare direttamente l’ordinanza di assegnazione o la sua notificazione presentando un’istanza motivata. I principali profili di illegittimità includono:
- difetti di forma nell’atto di pignoramento (mancata indicazione dell’udienza, omissione di dati del debitore);
- mancato rispetto della franchigia (triplo dell’assegno sociale) per i depositi su conto corrente;
- mancata dichiarazione del terzo pignorato; in tal caso è possibile chiedere la sospensione del pignoramento fino all’esatta quantificazione delle somme dovute;
- omessa notifica della dichiarazione del creditore entro 6 mesi, come previsto dal D.L. 19/2024 ;
- difetto di prova dell’esistenza del credito o della sua esigibilità.
3.5 Ricorso per la sospensione dell’esecuzione
In presenza di gravi motivi, il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione del pignoramento. I motivi possono consistere nella contestazione della somma dovuta, nella pendenza di un ricorso giudiziale sull’accertamento del credito, o nella necessità di mantenere il minimo vitale. La sospensione, se accolta, blocca le trattenute fino alla decisione sull’opposizione.
3.6 Conversione del pignoramento
L’art. 495 c.p.c. consente al debitore di convertire il pignoramento versando immediatamente un importo non inferiore a un quinto del credito e chiedendo di pagare la restante somma a rate entro un periodo massimo di 36 mesi. La conversione permette di evitare la trattenuta mensile sullo stipendio e di gestire il debito con maggiore flessibilità. Per ottenere la conversione, bisogna depositare istanza in cancelleria prima dell’ordinanza di assegnazione o, comunque, prima che abbia inizio la distribuzione delle somme.
3.7 Transazione e saldo e stralcio
In molti casi, soprattutto nelle procedure tributarie, è possibile raggiungere un accordo transattivo con il creditore. L’Agenzia delle Entrate‐Riscossione consente di presentare istanze per la rottamazione o definizione agevolata delle cartelle (vedi paragrafo 4.1). Anche con creditori privati è possibile negoziare un saldo e stralcio, cioè il pagamento immediato di una somma inferiore al capitale in cambio della rinuncia al pignoramento. Le trattative vanno condotte con l’assistenza di un avvocato per tutelare il debitore da clausole vessatorie o implicite rinunce.
3.8 Procedimenti speciali: sovraindebitamento e insolvenza
Se il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento, cioè non è in grado di adempiere in modo regolare alle proprie obbligazioni, può ricorrere alle procedure di composizione della crisi regolate dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e dalla precedente Legge 3/2012. Le principali procedure sono:
- Piano del consumatore: rivolto a chi non svolge attività commerciale. Il debitore, con l’ausilio di un gestore della crisi nominato dall’OCC, propone un piano di rientro e chiede l’omologazione al tribunale; il giudice può sospendere le procedure esecutive pendenti fino alla definizione. L’art. 12‑bis della L. 3/2012 prevede che il giudice, dopo aver verificato la meritevolezza e la fattibilità del piano, possa sospendere i pignoramenti e che la sentenza di omologa equivale a un atto di pignoramento, producendo effetti sull’ordine delle cause di prelazione .
- Concordato minore: destinato a imprenditori minori, professionisti, agricoltori; consente la ristrutturazione dei debiti con l’accordo dei creditori e comporta la sospensione delle azioni esecutive.
- Liquidazione controllata: permette di liquidare il patrimonio del sovraindebitato sotto la supervisione del tribunale, con esdebitazione finale.
- Esdebitazione del debitore incapiente: riservata alle persone fisiche prive di beni e redditi sufficienti; consente di cancellare i debiti residui una volta accertata l’impossibilità di soddisfarli.
L’accesso a queste procedure avviene mediante domanda all’Organismo di composizione della crisi (OCC) territorialmente competente. Secondo le Camere di Commercio, l’OCC assiste il debitore nella predisposizione della domanda, verifica i requisiti e nomina un gestore della crisi che prepara la relazione e il piano . La procedura consente la sospensione dei pignoramenti e la ristrutturazione dei debiti in forma sostenibile.
3.9 Composizione negoziata della crisi d’impresa
Per gli imprenditori che temono un pignoramento dello stipendio come amministratori o soci, il D.L. 118/2021 (convertito dalla legge 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata della crisi. L’imprenditore può domandare la nomina di un esperto indipendente attraverso una piattaforma telematica gestita dalle Camere di Commercio. L’esperto aiuta a negoziare con i creditori soluzioni idonee a superare lo stato di crisi, anche mediante trasferimento dell’azienda o dei rami d’azienda . Pur non incidendo direttamente sul pignoramento dello stipendio, questa procedura può evitare il fallimento e tutelare il patrimonio personale dell’imprenditore.
4. Strumenti alternativi per definire il debito
Oltre alle difese processuali, il debitore dispone di vari strumenti alternativi per definire o ridurre il debito e, conseguentemente, limitare il pignoramento.
4.1 Rottamazione e definizione agevolata
La normativa degli ultimi anni ha introdotto diverse forme di definizione agevolata delle cartelle esattoriali (rottamazione ter, quater, ecc.) che permettono di estinguere i debiti fiscali pagando solo il capitale e le spese, senza interessi e sanzioni. La Legge di Bilancio 2023 e successivi provvedimenti hanno riaperto i termini più volte. Il Milleproroghe 2025 ha concesso la riapertura per le cartelle già incluse nella rottamazione ma decadute per mancato pagamento, fissando la nuova scadenza al 30 aprile 2025 . Possono essere rottamate le somme affidate all’Agente della Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, versando il capitale e le spese di notifica senza interessi né aggio .
Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in massimo 18 rate. Per i contribuenti residenti nelle zone colpite dall’alluvione dell’Emilia‑Romagna, il Decreto Alluvioni ha prorogato ulteriormente i termini. La legge 18/2024 ha stabilito che le rate sospese dovranno essere versate entro il 15 marzo 2024 e che è prevista una tolleranza di 5 giorni . Chi aderisce alla rottamazione e paga le prime rate beneficia della sospensione delle procedure esecutive.
4.2 Transazione fiscale nel codice della crisi
Il Codice della crisi d’impresa consente agli imprenditori e ai professionisti di proporre, nell’ambito di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione, una transazione fiscale con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. Tale strumento, approvato dal tribunale, consente di ridurre o dilazionare le imposte e i contributi, sospendendo i pignoramenti in corso. Per accedere alla transazione è necessario presentare una proposta ai creditori fiscali e dimostrare che la soluzione è più vantaggiosa rispetto alla liquidazione giudiziale.
4.3 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione
Come spiegato in precedenza, il piano del consumatore consente a un debitore non imprenditore di proporre ai creditori (tribunari, bancari, privati) un piano di rimborso sostenibile. Con l’omologazione, il giudice può sospendere i pignoramenti e i creditori sono vincolati al piano. L’accordo di ristrutturazione è simile ma richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e si applica anche ai professionisti e agli imprenditori minori.
4.4 Saldo e stralcio e accordi transattivi
Per i debiti verso banche e finanziarie, spesso si può ricorrere al saldo e stralcio: il debitore offre un pagamento immediato di una somma inferiore al capitale residuo in cambio della liberazione dal debito. Anche l’Agente della Riscossione, in determinate condizioni (compromissione della capacità contributiva o di riscossione), può accettare una transazione agevolata. È fondamentale che queste trattative siano condotte da professionisti, poiché la sottoscrizione di un accordo errato può compromettere la posizione del debitore.
4.5 Fondi di solidarietà e misure emergenziali
In alcuni casi il legislatore ha previsto fondi di solidarietà o misure emergenziali, ad esempio a seguito della pandemia da Covid‑19 o di calamità naturali, che sospendono temporaneamente le esecuzioni per i soggetti colpiti. È consigliabile verificare presso l’Agenzia delle Entrate o il proprio Comune se sono previste sospensioni dei pignoramenti per determinate categorie (es. zone terremotate).
5. Errori comuni e consigli pratici
Molti debitori commettono errori che potrebbero essere evitati con la corretta informazione e con l’assistenza di un legale. Di seguito elenchiamo gli sbagli più frequenti e i relativi rimedi.
5.1 Ignorare le notifiche
Spesso il debitore non ritira raccomandate o PEC per timore di cattive notizie. Tuttavia, l’irreperibilità volontaria non blocca la procedura: la notifica si considera comunque valida e i termini decorrono. Ritirare la posta consente al debitore di conoscere la scadenza per proporre opposizione e di attivarsi per tempo. È quindi fondamentale tenere sotto controllo la propria posta elettronica certificata e l’indirizzo di residenza.
5.2 Pagare parzialmente senza accordo
Versare somme spontanee al creditore senza formalizzare un accordo giudiziale o stragiudiziale può risultare inutile: il creditore potrebbe non considerarle imputate al debito, continuando la procedura. Ogni pagamento deve essere accompagnato da una quietanza e da una specifica imputazione (capitale, interessi, spese). In mancanza, meglio sospendere i pagamenti e negoziare un accordo globalmente soddisfacente.
5.3 Ricorrere a prestiti usurai o soluzioni improvvisate
Per fronteggiare il pignoramento alcuni debitori si rivolgono a finanziamenti usurari o cessioni del quinto multiple, compromettendo ulteriormente la loro situazione economica. È necessario verificare sempre il tasso di interesse applicato e, in caso di usura, valutare la nullità del contratto. Consultare un avvocato o un consulente finanziario indipendente permette di evitare sovraindebitamento.
5.4 Non dichiarare la propria situazione al giudice
Il giudice dell’esecuzione può modulare la misura della trattenuta in presenza di situazioni particolarmente gravose (famiglie numerose, soggetti disabili a carico, spese mediche). Omettere di riferire tali circostanze priva il giudice della possibilità di esercitare il potere di adattare la trattenuta al minimo vitale. Pertanto è opportuno depositare documentazione reddituale e familiare per ottenere una riduzione della quota o la sospensione.
5.5 Confondere la cessione del quinto con il pignoramento
Molti lavoratori credono che la cessione del quinto (contratto volontario) sia assimilabile al pignoramento (atto coattivo). In realtà la prima è un accordo con l’istituto finanziatore che si stipula di regola su base volontaria, mentre il pignoramento viene imposto dal giudice. La somma delle trattenute derivanti da cessioni e pignoramenti non può superare il 50 % dello stipendio . In presenza di più trattenute, è consigliabile verificare con attenzione l’ordine di priorità e richiedere eventuali ricalcoli della quota.
5.6 Non valutare le procedure di sovraindebitamento
Molti debitori ignorano l’esistenza di strumenti come il piano del consumatore o l’accordo di ristrutturazione. Tali procedure, gestite dall’OCC, possono ridurre significativamente l’entità del debito e sospendere i pignoramenti. È quindi consigliabile, soprattutto in presenza di più debiti, rivolgersi a un professionista per valutare la possibilità di accedere alla composizione della crisi.
6. Simulazioni pratiche
Per meglio comprendere gli effetti del pignoramento sullo stipendio di 1 200 €, proponiamo alcune simulazioni numeriche e casi reali.
6.1 Caso 1: debito civile di 5 000 €
Scenario: un lavoratore dipendente percepisce uno stipendio netto di 1 200 € e ha un debito verso un privato di 5 000 €. Dopo precetto e pignoramento presso terzi, il giudice autorizza la trattenuta.
Calcolo della trattenuta: in base all’art. 545 c.p.c. la quota massima è un quinto, ossia 240 € al mese. Il debito, comprensivo di interessi e spese (ipotizziamo 6 000 €), sarà estinto in circa 25 mesi. Il lavoratore continuerà a percepire 960 € e dovrà gestire il proprio bilancio tenendo conto di questa riduzione. Se durante questo periodo sottoscrive una cessione del quinto, la somma delle trattenute non potrà superare il 50 % dello stipendio.
Possibili difese: se il titolo esecutivo presenta vizi o se il credito si è prescritto, il debitore può proporre opposizione. In alternativa può chiedere la conversione del pignoramento, versando 1 200 € (un quinto del credito) e presentando un piano di rateizzazione.
6.2 Caso 2: cartella esattoriale da 3 000 €
Scenario: un lavoratore riceve una cartella dell’Agenzia delle Entrate per 3 000 € (imposte non pagate). Dopo la notifica del precetto, AdER notifica al datore di lavoro il pignoramento presso terzi.
Calcolo della trattenuta: ai sensi dell’art. 72‑ter DPR 602/1973, poiché lo stipendio è inferiore a 2 500 €, la trattenuta è un decimo: 120 € al mese. In questo caso la rata è più bassa rispetto al 20 % previsto per i debiti civili. La cartella, maggiorata di interessi (poniamo 3 300 €), verrà estinta in circa 28 mesi. L’ultima mensilità accreditata prima della notifica non può essere toccata .
Possibili difese: il debitore può verificare la legittimità della cartella (prescrizione decennale, vizi di notifica) e aderire a una definizione agevolata o a un piano di rateazione. Con la rottamazione, potrebbe versare solo il capitale residuo risparmiando su sanzioni e interessi.
6.3 Caso 3: concorso di più pignoramenti
Scenario: sullo stesso lavoratore grava un pignoramento per crediti bancari (240 €) e uno per debiti alimentari. Il giudice dovrà conciliare i prelievi rispettando i limiti complessivi.
Calcolo della trattenuta: se il pignoramento alimentare comporta una trattenuta pari al 25 % dello stipendio (300 €), la somma totale delle trattenute (300 € + 240 €) supera il 50 % del salario. In questi casi l’art. 545 c.p.c. dispone che la somma complessiva non possa superare la metà dello stipendio, per cui la trattenuta totale sarà ridotta a 600 € (50 % di 1 200 €), ripartita proporzionalmente tra i due creditori. I restanti 600 € rimarranno al lavoratore. Se c’è una cessione del quinto preesistente, il giudice dovrà tenere conto anche di questa.
Possibili difese: il debitore può chiedere al giudice una rimodulazione delle trattenute in considerazione delle sue condizioni familiari ed economiche, ad esempio se deve sostenere spese per minori o disabili.
6.4 Caso 4: pignoramento del conto con saldo di 2 500 €
Scenario: dopo la notifica del pignoramento, la banca blocca il conto del debitore su cui sono depositati 2 500 €. Il creditore è un privato.
Applicazione della franchigia: la banca deve lasciare nella disponibilità del correntista una somma pari al triplo dell’assegno sociale (circa 1 616 € ). Pertanto saranno pignorabili 884 € (2 500 € – 1 616 €). Per gli accrediti successivi (stipendi), il prelievo seguirà i limiti percentuali (20 %).
Possibili difese: il debitore può contestare l’applicazione della franchigia se la banca non l’ha rispettata e chiedere la restituzione delle somme indebitamente trattenute. Può inoltre proporre opposizione se l’atto di pignoramento non indica correttamente il titolo esecutivo o viola la normativa sulla protezione del minimo vitale.
6.5 Caso 5: adesione alla rottamazione quater
Scenario: il debitore ha ricevuto diverse cartelle per un totale di 15 000 € e ha aderito alla rottamazione quater. Tuttavia non ha pagato una rata, decadendo dal beneficio, e subisce il pignoramento dello stipendio.
Soluzione alternativa: il Milleproroghe 2025 consente di presentare la domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025, pagando le rate scadute . In tal modo il debitore può sospendere nuovamente le procedure esecutive. È importante rispettare le scadenze delle rate successive per non decadere di nuovo.
7. Domande frequenti (FAQ)
7.1 Possono pignorarmi più della metà dello stipendio?
No. Anche nel caso di concorso di più pignoramenti o di crediti alimentari, la somma totale delle trattenute non può mai superare la metà dello stipendio netto . Se esiste già una cessione del quinto, questa rientra nel calcolo del 50 %.
7.2 L’ultima mensilità versata sul conto corrente è sempre impignorabile?
Sì. L’art. 72‑ter, comma 2‑bis, dispone che l’ultima mensilità accreditata prima della notifica del pignoramento non può essere pignorata . Questa tutela si applica solo ai crediti dell’Agente della riscossione ma trova applicazione analogica anche per i crediti privati, in quanto il legislatore ha voluto garantire un sostentamento minimo.
7.3 Come si calcola la franchigia del triplo dell’assegno sociale?
La franchigia corrisponde a tre volte l’importo mensile dell’assegno sociale (538,69 € nel 2025 ). Pertanto, la somma di 1 616,07 € su un conto corrente derivante da stipendi o pensioni è completamente impignorabile. Il calcolo deve essere aggiornato ogni anno in base all’indice ISTAT.
7.4 Il datore di lavoro può rifiutarsi di trattenere le somme?
No. Il datore di lavoro, una volta ricevuta l’ordinanza di assegnazione, diventa custode delle somme pignorate e ha l’obbligo di versarle al creditore. La mancata esecuzione comporta la responsabilità solidale per il pagamento del debito oltre a sanzioni per l’inadempimento.
7.5 Il pignoramento termina se cambio lavoro?
Il pignoramento dello stipendio è legato al lavoratore, non al posto di lavoro. Se il debitore cambia datore, il creditore può notificare il pignoramento al nuovo datore di lavoro. Nel frattempo il pignoramento presso il vecchio datore termina ma le somme trattenute restano acquisite al processo esecutivo.
7.6 È possibile ridurre la quota pignorata per esigenze familiari?
In teoria il giudice può ridurre la quota in presenza di gravi motivi, bilanciando le esigenze del debitore e dei suoi familiari. È necessario documentare le spese (ad esempio per figli disabili) e chiedere espressamente la riduzione. In pratica, tuttavia, la riduzione è concessa raramente e deve essere giustificata da situazioni eccezionali.
7.7 I premi di risultato o la tredicesima sono pignorabili?
Sì. La tredicesima, la quattordicesima e i premi aziendali rientrano nella retribuzione complessiva e sono pignorati secondo gli stessi limiti percentuali. Tali somme, se accreditate sul conto prima del pignoramento, godono della franchigia del triplo dell’assegno sociale; se vengono pagate dopo, sono aggredibili nei limiti di un quinto o delle fasce di art. 72‑ter.
7.8 La pensione è tutelata allo stesso modo dello stipendio?
Le pensioni seguono regole simili ma con tutele leggermente diverse. L’art. 545 c.p.c. stabilisce che la pensione è impignorabile fino al doppio dell’assegno sociale con un minimo di 1 000 € . Pertanto, la pensione minima di 1 077 € circa (2 × 538,69 €) non può essere aggredita, mentre la parte eccedente può essere pignorata nella misura di un quinto. Per le pensioni accreditate in banca, si applica la franchigia del triplo dell’assegno sociale.
7.9 Posso chiedere di convertire il pignoramento se non posso versare l’anticipo?
La conversione del pignoramento richiede un versamento iniziale pari ad almeno un quinto del credito. Se il debitore non dispone di tale somma, può chiedere una riduzione, ma il giudice difficilmente la concede senza garanzie. In tal caso resta la possibilità di aderire a una rottamazione o di avviare un piano del consumatore.
7.10 Che ruolo ha l’OCC nel pignoramento dello stipendio?
L’Organismo di composizione della crisi (OCC) interviene nelle procedure di sovraindebitamento. Quando il debitore presenta domanda per un piano del consumatore o altra procedura, l’OCC nomina un gestore della crisi che verifica la documentazione, predispone la proposta e assiste il debitore. Con la presentazione della domanda, il giudice può sospendere i pignoramenti in corso , offrendo al debitore respiro per concordare una soluzione.
7.11 Gli assegni di invalidità e le indennità possono essere pignorati?
No. L’art. 545 c.p.c. tutela espressamente i sussidi di invalidità, gli assegni di maternità, malattia e funerali, che sono impignorabili . Anche l’assegno sociale non può essere pignorato.
7.12 Le somme depositate su un conto cointestato sono aggredibili?
Nel pignoramento presso terzi di un conto cointestato, si presume che le somme appartengano in egual misura ai contitolari. Il pignoramento potrà quindi colpire solo la quota spettante al debitore, applicando la franchigia del triplo dell’assegno sociale su tale quota. Il contitolare estraneo al debito può opporsi per dimostrare di essere l’unico proprietario delle somme.
7.13 Cosa accade se il creditore non notifica la dichiarazione nei 6 mesi previsti dal decreto PNRR?
Il mancato rispetto del termine di 6 mesi per la notifica dell’ordinanza e della dichiarazione comporta l’inefficacia del pignoramento . Di conseguenza, le somme già versate restano acquisite alla procedura ma cessano le trattenute future. Il debitore deve vigilare su questo termine e, se decorso, chiedere al giudice la liberazione del proprio stipendio.
7.14 Posso essere pignorato se ho debiti inferiori a 1 000 €?
In teoria sì, poiché anche debiti di importo modesto possono essere recuperati coattivamente. Tuttavia la Cassazione ha riconosciuto che il pignoramento può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse ad agire quando il credito è troppo esiguo . In questi casi è consigliabile opporsi, evidenziando che il costo della procedura supera il beneficio.
7.15 Quanto tempo dura l’iscrizione di un pignoramento in caso di più creditori?
Il pignoramento perde efficacia dopo dieci anni dalla notifica se il creditore non manifesta l’intenzione di mantenerlo . In presenza di più creditori, il termine decorre dall’ultima dichiarazione di interesse depositata. Il debitore deve monitorare tali termini per chiedere la cancellazione.
7.16 Se il creditore è un condominio, quale aliquota si applica?
I debiti condominiali rientrano tra i debiti civili; quindi si applica la regola generale dell’art. 545 c.p.c. con la quota pignorabile di un quinto. Il condominio deve ottenere un decreto ingiuntivo o una sentenza e procedere con il pignoramento presso il datore di lavoro.
7.17 Esistono tutele per i lavoratori autonomi?
I lavoratori autonomi non hanno uno stipendio fisso presso un datore di lavoro, pertanto il pignoramento dei loro compensi professionali segue regole diverse. In genere si procede con l’espropriazione presso terzi (pignoramento dei crediti verso i clienti), applicando i limiti di un quinto solo se le somme hanno natura di retribuzione continuativa. In mancanza, si applicano le regole generali del pignoramento di crediti.
7.18 Cosa accade se sono titolare di assegno di mantenimento a mio favore?
Gli assegni di mantenimento ricevuti dal coniuge per il sostentamento sono in linea di principio impignorabili in quanto destinati alla soddisfazione dei bisogni primari. Tuttavia, se l’assegno supera il minimo vitale, il giudice può autorizzarne la pignorabilità fino a un quinto, bilanciando le esigenze di entrambi i coniugi.
7.19 Il pignoramento può essere rinnovato dopo la sua estinzione?
Sì. Se il debito non è stato integralmente soddisfatto e il pignoramento è estinto per decorrenza del termine decennale o per mancata notifica della dichiarazione, il creditore può iniziare una nuova procedura esecutiva, notificando un nuovo precetto e un nuovo pignoramento. In tal caso ripartono i termini e il giudice dovrà nuovamente determinare la quota pignorabile.
7.20 Posso chiedere danni se il pignoramento è illegittimo?
Se il pignoramento viene dichiarato illegittimo per vizi imputabili al creditore (es. credito inesistente o prescrizione), il debitore può chiedere il risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. Tale domanda va proposta nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione. Il giudice può condannare il creditore al pagamento di una somma equitativa oltre al rimborso delle spese legali.
8. Conclusione e raccomandazioni finali
Il pignoramento dello stipendio è un evento traumatico per il lavoratore e la sua famiglia, ma la legge offre tutele e strumenti per limitare l’aggressione al reddito. Per uno stipendio netto di 1 200 € l’importo pignorabile varia da 120 € a 240 € mensili a seconda della natura del debito . Oltre alle percentuali, è fondamentale conoscere la franchigia del triplo dell’assegno sociale, che nel 2025 ammonta a circa 1 616 € . Le recenti riforme (Decreto Aiuti bis, Decreto PNRR) hanno introdotto ulteriori cautele per garantire la tempestività delle notifiche e la conservazione del pignoramento, ma non hanno modificato i limiti sostanziali.
Per difendersi efficacemente occorre:
- controllare la regolarità del titolo esecutivo e la correttezza delle notifiche;
- eccepire la prescrizione o la decadenza del credito quando possibile;
- verificare il rispetto della franchigia e dei limiti percentuali;
- valutare la conversione del pignoramento o l’accesso a procedure di sovraindebitamento;
- approfittare di strumenti alternativi come la rottamazione o la transazione fiscale;
- evitare errori comuni quali l’inerzia o pagamenti disordinati.
La tempestività è essenziale: molti rimedi sono subordinati a termini ristretti (10 o 20 giorni) e richiedono competenze specialistiche. Agire subito consente di bloccare o ridurre la trattenuta e di salvaguardare la propria stabilità economica. In questo percorso è decisivo l’apporto di professionisti esperti in materia.
Un alleato al tuo fianco: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
Come evidenziato nell’introduzione, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono una consulenza completa in ambito bancario, tributario ed esecutivo. Grazie alle sue qualifiche di cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto al Ministero della Giustizia, professionista fiduciario dell’OCC ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo è in grado di elaborare strategie legali concrete e tempestive. Il suo studio può:
- analizzare gli atti di pignoramento e individuare vizi opponibili;
- proporre ricorsi per sospendere o annullare la procedura;
- negoziare con l’Agenzia delle Entrate e altri creditori piani di rientro, rottamazioni o saldi e stralcio;
- attivare le procedure di composizione della crisi e assistere il debitore dinanzi all’OCC;
- supportare imprenditori e professionisti nella composizione negoziata della crisi per salvaguardare il patrimonio personale.
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