Pignoramento dello stipendio di 700 €: quanto possono trattenere?

Introduzione: perché parlare di pignoramento dello stipendio

Per molti lavoratori una retribuzione mensile di 700 € rappresenta l’unica fonte di sostentamento. La prospettiva di un pignoramento – cioè la trattenuta forzata di una parte del salario da parte di creditori o dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione – genera preoccupazione, incertezza e, spesso, la paura di non riuscire più a far fronte alle spese quotidiane. In un contesto di elevato indebitamento e di frequenti interventi legislativi, è fondamentale comprendere quanti soldi possano essere legittimamente trattenuti da un reddito così basso e quali strumenti legali siano disponibili per difendersi.

L’importanza del tema risiede in tre elementi:

  1. Tutela del minimo vitale e del diritto al lavoro. La Costituzione tutela il diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente a garantire un’esistenza dignitosa (art. 36) e il diritto all’assistenza per chi versa in stato di bisogno (art. 38). La normativa sul pignoramento cerca un equilibrio fra i diritti del creditore e quelli del lavoratore.
  2. Interventi normativi recenti. Negli ultimi anni il legislatore ha modificato più volte la disciplina: nel 2015 sono stati introdotti limiti basati sull’assegno sociale, nel 2024 il decreto‑legge 19/2024 ha riformato l’obbligo del terzo pignorato, nel 2024‑2025 la delega fiscale ha portato al D.Lgs. 110/2024 e al D.Lgs. 33/2025 che riscrivono le procedure di riscossione. Tali riforme incidono direttamente sulla quota pignorabile e sui diritti difensivi del debitore.
  3. Giurisprudenza in continua evoluzione. La Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale hanno pronunciato numerose sentenze in materia di pignoramento. Alcune pronunce hanno chiarito che il “minimo vitale” non è applicabile allo stipendio ordinario, altre hanno precisato i limiti di pignorabilità in caso di pignoramento esattoriale o di accredito su conto corrente. Conoscere queste decisioni è indispensabile per valutare la legittimità delle trattenute.

In questo articolo verranno analizzate le fonti normative e giurisprudenziali più autorevoli (codice di procedura civile, d.P.R. 602/1973, legge n. 3/2012, codice della crisi d’impresa, sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale) e saranno proposte simulazioni di calcolo per uno stipendio di 700 € sia nel caso di debiti civili sia in quello di debiti fiscali. Saranno inoltre esaminate le procedure di opposizione, le strategie difensive e le soluzioni alternative (rateizzazione, rottamazione, piani del consumatore) che consentono di tutelare il lavoratore o contribuente.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con anni di esperienza nel diritto bancario, esecutivo e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti presenti su tutto il territorio nazionale, specializzati nella difesa di debitori sottoposti a procedure esecutive e nella gestione della crisi d’impresa. L’Avv. Monardo è:

  • Cassazionista iscritto all’albo speciale della Corte di Cassazione, con una pluriennale esperienza in materia di esecuzioni forzate;
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), con il compito di assistere i debitori nella predisposizione dei piani del consumatore, degli accordi di ristrutturazione e delle procedure di esdebitazione;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, norma che ha introdotto la procedura di composizione negoziata per imprenditori in difficoltà.

Lo studio Monardo offre un’assistenza completa che comprende:

  • Analisi della legittimità dell’atto di pignoramento e verifica della prescrizione o decadenza del credito;
  • Redazione di ricorsi e opposizioni (es. opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., istanza di riduzione della trattenuta) per sospendere l’azione e tutelare il minimo necessario al sostentamento del debitore;
  • Trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) per ottenere rateizzazioni, definizioni agevolate o rottamazioni delle cartelle;
  • Predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione o liquidazioni controllate nell’ambito del sovraindebitamento, con possibilità di sospendere i pignoramenti già in corso fino all’omologazione (art. 10, comma 2, L. 3/2012 );
  • Assistenza nel contenzioso bancario e tributario e nella gestione delle procedure concorsuali.

Se hai ricevuto un atto di pignoramento o temi che il tuo stipendio di 700 € possa essere aggredito, contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale immediata e personalizzata.

1. Contesto normativo: le leggi fondamentali

1.1 Articolo 545 del codice di procedura civile

L’art. 545 del codice di procedura civile disciplina la pignorabilità dei crediti da lavoro o da pensione e fissa i limiti generali a tutela del debitore. Le norme fondamentali sono le seguenti:

  • Impignorabilità dei crediti alimentari e dei sussidi di sostentamento. I primi tre commi stabiliscono che i crediti alimentari e i sussidi erogati da enti assistenziali sono impignorabili salvo che per cause di alimenti e con l’autorizzazione del presidente del tribunale .
  • Pignoramento di stipendi, salari e indennità di lavoro. Le somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro possono essere pignorate nella misura massima di un quinto (20 %) per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni e in eguale misura per ogni altro credito . Tale limite vale per la maggior parte dei debiti civili (prestiti, finanziamenti, indennità) e si applica al netto mensile.
  • Divieto di superare la metà del salario in caso di pignoramenti concorrenti. Se vi sono più pignoramenti contemporanei (es. uno per debiti civili e uno per debiti fiscali), le trattenute complessive non possono superare la metà dello stipendio netto . L’ordine cronologico delle notifiche determina la priorità: il pignoramento anteriore ha la precedenza sulle quote disponibili.
  • Limiti per le pensioni e per l’accredito in conto corrente. Le somme dovute a titolo di pensione o di indennità che tengono luogo di pensione non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura dell’assegno sociale, con un minimo di 1 000 € mensili; la parte eccedente è pignorabile nei limiti del 20 % . Per stipendi e pensioni accreditati su conto bancario o postale prima della notifica del pignoramento, solo l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale è pignorabile; quando l’accredito avviene successivamente all’atto, si applicano nuovamente i limiti del 20 % .

Queste regole costituiscono la disciplina generale dei pignoramenti. Per i debiti fiscali, tuttavia, opera una norma speciale: l’art. 72‑ter del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

1.2 Articolo 72‑ter d.P.R. 602/1973: pignoramento esattoriale

L’art. 72‑ter d.P.R. 602/1973 disciplina il pignoramento dei crediti da lavoro da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. La norma prevede una gradazione a scaglioni in base all’ammontare dello stipendio netto:

Fascia retributivaQuota pignorabileNormativa
Fino a 2 500 €1/10 (10 %)L’AdER può prelevare al massimo un decimo dell’emolumento .
Oltre 2 500 € e fino a 5 000 €1/7 (circa 14,29 %)Per redditi intermedi la quota sale a un settimo .
Oltre 5 000 €1/5 (20 %)Si applica il limite generale dell’art. 545 c.p.c. .

Il comma 2‑bis specifica che, in caso di accredito su conto corrente, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultima mensilità percepita . Questo significa che lo stipendio versato immediatamente prima dell’atto di pignoramento non può essere toccato, a tutela del minimo di sussistenza. Il comma 2‑ter autorizza l’Agenzia delle Entrate a consultare direttamente i dati INPS per conoscere le posizioni lavorative del debitore .

Il pignoramento esattoriale è una procedura speciale: non passa attraverso il giudice dell’esecuzione, ma viene attivata direttamente dall’ente impositore. L’AdER notifica al datore di lavoro un ordine di pagamento e l’azienda è obbligata a trattenere la quota indicata e versarla all’erario entro 60 giorni. Questa procedura è stata oggetto di recenti pronunce della Corte di Cassazione, come vedremo in seguito.

1.3 Modifiche introdotte dal D.L. 19/2024 e dal D.Lgs. 33/2025

1.3.1 Nuovo obbligo del terzo pignorato (art. 546 c.p.c.)

Il decreto‑legge 19 gennaio 2024 n. 19 ha modificato l’art. 546 c.p.c. stabilendo un nuovo meccanismo per la determinazione dell’importo da accantonare da parte del terzo pignorato (datore di lavoro o banca). Prima della riforma il terzo doveva trattenere un importo pari alla metà del credito pignorato; con la nuova norma:

  • se il credito pignorato non supera 1 100 €, il terzo deve trattenere il credito dovuto + 1 000 €;
  • se il credito è tra 1 100 € e 3 200 €, l’importo da accantonare è 1 600 €;
  • se il credito è superiore a 3 200 €, il terzo trattiene una somma pari alla metà del credito .

Questo adeguamento mira a rendere più efficiente il recupero del credito e ad evitare che il custode trattenga somme ingenti inutilmente. La riforma si applica anche ai pignoramenti in corso e impone ai datori di lavoro di adeguarsi immediatamente. Chi riceve un atto di pignoramento del quinto deve quindi verificare che l’importo trattenuto rispetti i nuovi scaglioni.

1.3.2 Il nuovo testo unico della riscossione (D.Lgs. 33/2025)

Nell’ambito della delega fiscale, il governo ha approvato il D.Lgs. 24 marzo 2025 n. 33, che riordina la disciplina dei versamenti e della riscossione. Il decreto, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, sostituirà gli artt. 72 e seguenti del d.P.R. 602/1973, ma mantiene l’impianto attuale. La Cassazione, nella sentenza n. 28520/2025, osserva che le nuove norme sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle vigenti : l’agente della riscossione potrà continuare ad ordinare al terzo il pagamento delle somme già esigibili entro 60 giorni e di quelle future alle rispettive scadenze. Pertanto, per il 2025 resta applicabile l’art. 72‑bis e gli scaglioni di cui all’art. 72‑ter.

1.4 Il ruolo dell’assegno sociale e il minimo vitale

Il valore dell’assegno sociale è determinato annualmente dall’INPS. Per il 2025, la circolare INPS n. 23 del 28 gennaio 2025 fissa l’importo a 538,69 € al mese, pari a 7 002,97 € annui . Il doppio di questo importo (1 077,38 €) costituisce la soglia di impignorabilità della pensione; il triplo (1 616,07 €) è la soglia sotto la quale lo stipendio o la pensione accreditati su conto corrente prima della notifica del pignoramento sono esenti da pignoramento . In ogni caso, la legge prevede che la quota impignorabile non possa essere inferiore a 1 000 €, anche se il doppio dell’assegno sociale fosse più basso .

È importante precisare che queste soglie non si applicano ai salari direttamente al momento del pagamento, ma solo:

  • alle pensioni (impignorabilità fino al doppio dell’assegno sociale);
  • agli accrediti su conto corrente (impignorabilità dell’ultima mensilità e degli importi già presenti fino al triplo dell’assegno sociale).

Per i redditi da lavoro dipendente il legislatore non ha previsto un “minimo vitale” assoluto. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 248/2015, ha escluso che il limite del minimo vitale riconosciuto per le pensioni possa essere esteso agli stipendi: la norma che non prevede un limite assoluto per i salari è conforme alla Costituzione, poiché già limita la pignorabilità al 20 % e graduando il sacrificio in proporzione alla retribuzione . Tuttavia, nulla vieta al giudice dell’esecuzione di ridurre la quota pignorata in casi eccezionali, soprattutto quando il debitore dimostri grave difficoltà economica o un elevato carico familiare.

1.5 Legge 3/2012 e Codice della crisi: sospensione delle procedure esecutive

La Legge 3/2012 (ora trasfusa nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 14/2019) disciplina la gestione della crisi da sovraindebitamento per soggetti non fallibili (privati, consumatori, professionisti, imprenditori agricoli, start‑up innovative). L’art. 10, comma 5, L. 3/2012 equipara il decreto di ammissione alla procedura all’atto di pignoramento e stabilisce che, fino all’omologazione, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive o cautelari né acquisiti diritti di prelazione . Ciò significa che se un debitore accede a un piano del consumatore o a un accordo di ristrutturazione, i pignoramenti in corso vengono sospesi. Una volta omologato il piano, le trattenute potranno riprendere secondo quanto previsto dal progetto di ristrutturazione (ad es. con pagamento rateizzato ai creditori chirografari). Questa norma rappresenta una tutela fondamentale per chi vive con uno stipendio modesto e non riesce a far fronte ai debiti.

2. Procedura del pignoramento: cosa accade dopo la notifica

Il pignoramento dello stipendio può essere attivato da un creditore privato (banca, finanziaria, fornitore) tramite il pignoramento ordinario oppure dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione tramite il pignoramento esattoriale. Le due procedure hanno tratti comuni ma anche differenze significative.

2.1 Pignoramento ordinario presso terzi

  1. Titolo esecutivo e precetto. Il creditore deve essere munito di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo non opposto, cambiale, assegno) e notificare un precetto al debitore. Il precetto ordina di adempiere entro un termine non inferiore a 10 giorni.
  2. Atto di pignoramento presso terzi. Decorso il termine senza pagamento, il creditore notifica l’atto di pignoramento al datore di lavoro (terzo) e al debitore. L’atto indica la somma per cui si procede, il titolo esecutivo e invita il terzo a non effettuare pagamenti al debitore oltre il limite pignorabile.
  3. Dichiarazione del terzo. Ai sensi dell’art. 547 c.p.c., entro 10 giorni il datore di lavoro deve rendere una dichiarazione al creditore e al giudice, indicando l’importo dello stipendio e l’esistenza di altri pignoramenti o cessioni. Se il terzo non rende dichiarazione, può essere condannato a pagare l’intero credito pignorato come se fosse debitore in proprio.
  4. Udienza davanti al giudice. L’atto di pignoramento viene depositato in tribunale; il giudice dell’esecuzione fissa un’udienza nella quale possono comparire creditore, debitore e terzo. In quella sede il giudice accerta la regolarità della procedura e, se non ci sono contestazioni, emette l’ordinanza di assegnazione disponendo che il datore di lavoro versi periodicamente la quota pignorata sul conto indicato dal creditore.
  5. Prelievo mensile. Il datore di lavoro trattiene la quota indicata (max 1/5 del netto per i debiti civili) e la versa al creditore fino a soddisfazione del credito, inclusi interessi e spese. Se sopraggiungono altri pignoramenti, il giudice adegua la quota rispettando il limite del 50 % dello stipendio.
  6. Obblighi del terzo pignorato dopo la riforma 2024. Con la modifica dell’art. 546 c.p.c. il datore di lavoro deve accantonare una somma commisurata al credito, secondo gli scaglioni previsti (1 000 €, 1 600 € o metà credito) . In caso di inadempienza, il terzo può essere condannato al pagamento delle somme non trattenute.

2.2 Pignoramento esattoriale (art. 72‑bis d.P.R. 602/1973)

Il pignoramento esattoriale consente all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di bypassare l’intervento del giudice e di ottenere rapidamente la quota del salario. La procedura è la seguente:

  1. Notifica di intimazione o avviso di presa in carico. L’AdER notifica al debitore una cartella di pagamento, un avviso di accertamento esecutivo o un avviso di addebito. Trascorsi i 5 giorni di preavviso di fermo amministrativo o di pignoramento, l’ente può procedere.
  2. Ordine di pagamento al datore di lavoro. L’AdER emette un ordine di pagamento diretto nei confronti del datore di lavoro (terzo) ai sensi dell’art. 72‑bis d.P.R. 602/1973. L’atto ordina di versare le somme dovute al debitore fino a concorrenza del credito esattoriale, secondo le modalità e le percentuali di cui all’art. 72‑ter.
  3. Decorrenza e obblighi del terzo. L’atto ha effetto dalla notifica; il datore di lavoro deve versare le somme già maturate entro 60 giorni e quelle future alle rispettive scadenze . A differenza del pignoramento ordinario, non è prevista un’udienza né l’intervento del giudice. Il terzo assume la qualifica di custode e può essere sanzionato se non adempie.
  4. Limiti quantitativi. Le percentuali da trattenere sono quelle previste dall’art. 72‑ter (10 %, 14,29 %, 20 %). L’ultima mensilità accreditata prima del pignoramento è impignorabile .
  5. Durata. Il pignoramento esattoriale dura fino a completo pagamento del debito comprensivo di sanzioni e interessi. Se il debitore presenta domanda di rateizzazione o accede a una definizione agevolata, l’esecuzione può essere sospesa. Dal 2026 il D.Lgs. 33/2025 disciplinerà la procedura con norme analoghe.

2.3 Differenze fra pignoramento ordinario e esattoriale

AspettoPignoramento ordinarioPignoramento esattoriale
Titolo esecutivoSentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, assegnoCartella esattoriale, avviso di accertamento, ruolo esattoriale
Autorità competenteGiudice dell’esecuzioneAgenzia delle Entrate‑Riscossione
ProceduraNotifica di precetto, atto di pignoramento, udienza, ordinanza di assegnazioneOrdine di pagamento diretto (art. 72‑bis), nessuna udienza
Limite percentualeUn quinto (20 %) per tutti i crediti (salvo alimentari)10 % – 14,29 % – 20 % in base alla fascia retributiva
Tutela dell’ultima mensilitàNon prevista (salvo accredito su conto prima del pignoramento: triplo assegno sociale impignorabile)L’ultima mensilità accreditata prima dell’atto è impignorabile
SospensionePossibile su istanza del debitore (es. opposizione all’esecuzione) o mediante accesso al sovraindebitamentoRateizzazione o definizione agevolata; sospensione ex art. 10 L. 3/2012 in caso di ammissione a procedura

3. Quanto possono pignorare su uno stipendio di 700 €: simulazioni pratiche

Con un reddito netto mensile di 700 €, la quota pignorabile varia in funzione del tipo di credito e della procedura. Di seguito proponiamo simulazioni numeriche considerando i principali scenari.

3.1 Debiti civili (prestiti, finanziamenti, fornitori)

Nel caso di debiti civili o commerciali, si applica la disciplina generale dell’art. 545 c.p.c. e la trattenuta massima è un quinto (20 %) dello stipendio netto.

Calcolo:

  • Stipendio netto: 700 €
  • Quota pignorabile (20 %): 700 € × 20 % = 140 €
  • Quota residua per il debitore: 700 € – 140 € = 560 €

In presenza di altri pignoramenti (ad es. cessione del quinto per un finanziamento e pignoramento per un debito civile), la somma delle trattenute non può superare il 50 % dello stipendio . Se il lavoratore ha già una cessione del quinto (140 €) e riceve un nuovo pignoramento per un altro credito, la nuova quota non potrà superare 210 € (perché 700 € × 50 % = 350 € e 350 € – 140 € = 210 €). Tuttavia, per i debiti civili il giudice potrebbe ridurre la quota pignorata per evitare un sacrificio eccessivo.

3.2 Debiti fiscali (Agenzia delle Entrate‑Riscossione)

Per i debiti tributari la trattenuta è determinata dall’art. 72‑ter d.P.R. 602/1973. Poiché 700 € rientrano nella fascia fino a 2 500 €, la quota pignorabile è un decimo (10 %) .

Calcolo:

  • Stipendio netto: 700 €
  • Quota pignorabile (10 %): 700 € × 10 % = 70 €
  • Quota residua per il lavoratore: 700 € – 70 € = 630 €

Se, in aggiunta al pignoramento fiscale, esistono altri pignoramenti (es. per debiti civili), il datore di lavoro dovrà cumulare le trattenute nel rispetto della percentuale stabilita (10 % per l’AdER, 20 % per gli altri creditori) ma, in ogni caso, la somma totale non potrà superare il 50 % dello stipendio netto. L’ordine cronologico determina la priorità: il pignoramento notificato per primo assorbe la sua quota; quello successivo si applica sullo spazio residuo.

3.3 Confronto fra i due scenari

Tipologia di debitoPercentuale pignorabileImporto pignorabile su 700 €Riferimento normativo
Debito civile20 %140 €art. 545 c.p.c.
Debito tributario (fascia < 2 500 €)10 %70 €art. 72‑ter d.P.R. 602/1973
Debito tributario (fascia 2 500–5 000 €)14,29 %Non applicabile, poiché 700 € è sotto 2 500 €art. 72‑ter d.P.R. 602/1973
Debito tributario (> 5 000 €)20 %Non applicabileart. 72‑ter d.P.R. 602/1973 e art. 545 c.p.c.

Osservazioni:

  • Lo stipendio di 700 € è molto basso; di conseguenza, la quota pignorata rappresenta un sacrificio significativo. Per i debiti civili la trattenuta di 140 € può incidere sul pagamento di affitto, bollette e generi alimentari. Per i debiti fiscali la trattenuta è inferiore (70 €), ma non bisogna sottovalutare sanzioni e interessi.
  • Se l’atto di pignoramento viene notificato quando lo stipendio è già stato accreditato sul conto, l’importo presente sul conto è impignorabile fino a 1 616,07 € (triplo dell’assegno sociale) . Poiché 700 € × 1, quasi sempre inferiore a tale soglia, l’intero ammontare dovrebbe essere protetto. Tuttavia, se sul conto confluiscono anche altri redditi (TFR, tredicesima), la parte eccedente la soglia può essere pignorata.
  • Il datore di lavoro svolge un ruolo di custode: se non effettua la trattenuta o la effettua in misura inferiore a quella prevista, potrà essere ritenuto responsabile del pagamento integrale del credito. È quindi consigliabile informare immediatamente l’azienda e verificare l’esatto calcolo della quota.

4. Difese e strategie legali: come tutelarsi

Quando si riceve un atto di pignoramento è fondamentale agire tempestivamente e valutare le possibili difese. Di seguito sono illustrati i principali rimedi.

4.1 Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

L’opposizione all’esecuzione è esperita quando si contesta il diritto del creditore di procedere. Può essere proposta per eccepire:

  • Inesistenza o inefficacia del titolo esecutivo. Ad esempio, se la sentenza non è passata in giudicato oppure se il decreto ingiuntivo è stato opposto.
  • Prescrizione o decadenza del credito. I crediti civili si prescrivono in 10 anni (o 5 per canoni, 3 per alimenti); i debiti fiscali seguono termini diversi (10 anni per le imposte dirette, 5 anni per le sanzioni); in caso di notifica tardiva l’atto può essere impugnato.
  • Nullità del precetto o dell’atto di pignoramento. Se il precetto non è stato notificato oppure non contiene tutti gli elementi richiesti, l’esecuzione è nulla.

L’opposizione deve essere proposta dinanzi al giudice competente entro il termine di 20 giorni dalla notifica dell’atto impugnato (per il pignoramento esattoriale, entro 30 giorni). In pendenza dell’opposizione si può chiedere la sospensione della procedura; il giudice valuterà il periculum in mora e il fumus boni iuris.

4.2 Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Questa opposizione si propone quando si rilevano irregolarità formali nell’atto di pignoramento o nella sua esecuzione (es. errori di calcolo della quota pignorata, omessa indicazione del titolo, mancata notificazione al debitore). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla data dell’atto o dalla notifica dell’atto successivo che lo presuppone. Anche in questo caso si può chiedere la sospensione.

4.3 Istanza di riduzione della quota pignorata

Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del debitore, può ridurre la quota pignorata al di sotto del quinto se la trattenuta compromette la possibilità di far fronte alle esigenze primarie della famiglia. Non esiste un diritto automatico alla riduzione; è necessario dimostrare la situazione di particolare difficoltà (es. numero di figli a carico, spese mediche, mutui). In alcuni casi i giudici hanno ridotto la percentuale al 10 % o sospeso temporaneamente il prelievo. Questa possibilità trova fondamento nel principio di proporzionalità e nel diritto al sostentamento, benché la Corte Costituzionale abbia ritenuto legittimo il limite del 20 % .

4.4 Rateizzazione e definizione agevolata dei debiti fiscali

L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione consente ai debitori di richiedere la rateizzazione delle cartelle esattoriali: fino a 120 rate per importi superiori a 120 000 € e fino a 84 rate per importi inferiori, con possibilità di riduzione per comprovato stato di difficoltà. La presentazione di una domanda di rateizzazione sospende le azioni esecutive in corso; se la richiesta viene accolta, il pignoramento viene revocato o ridotto in proporzione alle rate.

Periodicamente vengono varate definizioni agevolate (rottamazioni) che consentono di pagare solo l’imposta e una parte delle sanzioni interessi. L’ultima rottamazione (2024–2025) permette di estinguere i carichi affidati fino al 31 dicembre 2022 senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per chi vive con 700 € può essere un’occasione per regolarizzare la propria posizione e chiudere i pignoramenti.

4.5 Procedure di sovraindebitamento e crisi d’impresa

Come già illustrato, la Legge 3/2012 e il Codice della crisi d’impresa offrono tre strumenti fondamentali per il consumatore indebitato:

  1. Piano del consumatore. È riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non professionali. Prevede la ristrutturazione del debito con falcidia e rateizzazione; l’omologazione del piano comporta la sospensione o l’estinzione dei pignoramenti. L’ammissione alla procedura è equiparata a un atto di pignoramento, con conseguente divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive .
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti. È aperto a consumatori e professionisti; richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e permette di falcidiare i debiti. Anche in questo caso l’omologazione sospende i pignoramenti.
  3. Liquidazione controllata. Consente al debitore di liberarsi dai debiti attraverso la liquidazione del proprio patrimonio (simile alla procedura fallimentare ma riservata ai non fallibili). Dopo quattro anni dal decreto di apertura, il debitore può ottenere l’esdebitazione residuale. Durante la procedura, le azioni esecutive vengono sospese.

4.6 Negoziazione assistita e transazioni stragiudiziali

Oltre alle vie giudiziarie, è possibile intraprendere trattative stragiudiziali con i creditori. L’Avv. Monardo e il suo team hanno esperienza nella negoziazione assistita, che consente di concordare piani di rientro sostenibili, riduzioni degli interessi e rinuncia alle sanzioni. Spesso i creditori preferiscono una soluzione concordata che garantisca il recupero del credito evitando costi e tempi dell’esecuzione forzata.

5. Strumenti alternativi per gestire i debiti

5.1 Rottamazioni e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie rottamazioni delle cartelle (Rottamazione quater 2023‑2024, “Stralcio” 2024, ecc.). Tali misure consentono di estinguere i carichi esattoriali versando solo l’imposta e gli interessi legali, con sconto integrale di sanzioni e interessi di mora. L’adesione sospende le procedure esecutive e permette di dilazionare il pagamento in rate fino a 18 mensilità. È opportuno verificare la propria posizione e presentare domanda entro i termini previsti.

5.2 Rateizzazione ordinaria con l’AdER

Oltre alla definizione agevolata, l’AdER concede la rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (modificabile in caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà). Per importi elevati sono previste 120 rate. Il mancato pagamento di cinque rate comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa dell’esecuzione.

5.3 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione

Come visto, i piani del consumatore offrono una via di uscita per chi non riesce a sostenere le trattenute. Si tratta di procedure giudiziarie in cui un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) redige la proposta e assiste il debitore nella negoziazione. Il giudice verifica la fattibilità e, se omologa il piano, i creditori devono adeguarsi. La procedura consente di falcidiare (tagliare) i debiti e di sospendere i pignoramenti già pendenti. Questo strumento è particolarmente utile per chi percepisce stipendi modesti e ha debiti di importo superiore.

5.4 Concordati minori e liquidazioni controllate

Per professionisti, imprenditori sotto la soglia di fallibilità e start‑up innovative la liquidazione controllata rappresenta una procedura di esdebitazione analoga al fallimento. Anche in questo caso l’ammissione sospende le azioni esecutive. L’esdebitazione può essere concessa al termine della procedura, cancellando i debiti residui.

5.5 Esempio pratico di piano del consumatore

Supponiamo che Lucia, lavoratrice part‑time con stipendio netto di 700 €, abbia accumulato debiti per 20 000 € (5 000 € verso una finanziaria e 15 000 € verso l’AdER). Le trattenute ammontano a 140 € per il debito civile e 70 € per quello fiscale, lasciandole solo 490 €. Lucia si rivolge all’Avv. Monardo, che la assiste nella presentazione di un piano del consumatore. L’OCC certifica che Lucia può versare 100 € al mese per 7 anni; la finanziaria accetta un pagamento del 40 % del debito, l’AdER aderisce con il pagamento integrale delle imposte e l’annullamento delle sanzioni. Una volta omologato il piano dal giudice, le trattenute vengono sospese e Lucia paga 100 € al mese all’OCC. A fine procedura i debiti residui vengono cancellati. Senza il piano, Lucia avrebbe subito pignoramenti per 210 € al mese per molti anni.

6. Errori comuni da evitare e consigli pratici

L’inesperienza e la mancanza di consulenza possono portare a errori costosi. Ecco gli sbagli più frequenti e i consigli utili per evitarli:

  1. Ignorare la notifica. Molti debitori non aprono gli atti inviati dall’AdER o dal creditore. Questo comportamento fa maturare i termini e rende inefficaci le opposizioni. Consiglio: aprire sempre la posta e rivolgersi subito a un professionista.
  2. Prelevare i soldi dal conto dopo la notifica. Se il pignoramento viene notificato al conto corrente, le somme accreditate prima dell’atto sono impignorabili fino al triplo dell’assegno sociale . Tuttavia, prelevare immediatamente le somme dopo la notifica può integrare un atto di frode e comportare responsabilità del correntista e della banca. Consiglio: non effettuare prelievi sospetti e chiedere al giudice la liberazione delle somme.
  3. Confondere pignoramento ordinario e esattoriale. Alcuni creditori privati tentano di applicare le percentuali del 10 % e del 14,29 % previste per l’AdER. Consiglio: verificare sempre la natura del creditore; per debiti civili la quota resta 1/5.
  4. Omettere la dichiarazione del terzo. Il datore di lavoro che non risponde all’atto di pignoramento può essere condannato a pagare l’intero credito . Consiglio: l’azienda deve fornire tempestivamente tutte le informazioni e, in caso di dubbi, consultare un legale.
  5. Non valutare le procedure di sovraindebitamento. Chi percepisce uno stipendio modesto spesso crede di non potersi permettere una procedura. Tuttavia, i piani del consumatore sono accessibili anche a chi non ha beni da liquidare e rappresentano una via efficace per bloccare le trattenute. Consiglio: rivolgersi a un OCC o a un professionista accreditato.
  6. Trascurare la cessione del quinto. Se lo stipendio è già gravato da una cessione del quinto, un ulteriore pignoramento può ridurre drasticamente l’importo residuo. Consiglio: valutare la possibilità di estinguere o rinegoziare la cessione del quinto e, se necessario, chiedere al giudice la riduzione della nuova trattenuta.
  7. Ignorare le novità normative. La normativa è in continua evoluzione: il D.L. 19/2024 ha modificato l’art. 546 c.p.c., il D.Lgs. 33/2025 sta per entrare in vigore. Consiglio: aggiornarsi costantemente o affidarsi a professionisti che monitorano le riforme.

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Quanto possono pignorare su uno stipendio di 700 €?

Dipende dal tipo di credito. Per i debiti civili e commerciali si può pignorare al massimo un quinto dello stipendio netto (20 %), cioè 140 € . Per i debiti fiscali (AdER) lo stipendio di 700 € rientra nella fascia fino a 2 500 € e la quota pignorabile è un decimo (10 %), cioè 70 € .

2. Esiste un “minimo vitale” impignorabile per lo stipendio?

No. Il minimo vitale – definito come il doppio o triplo dell’assegno sociale – si applica solo alle pensioni e alle somme accreditate su conto corrente prima del pignoramento . Per gli stipendi, la Corte Costituzionale ha escluso l’estensione del minimo vitale; la legge già limita la trattenuta al 20 % e bilancia gli interessi di creditore e lavoratore . In casi eccezionali il giudice può ridurre la quota pignorata.

3. Se ho già una cessione del quinto, possono pignorare un’altra parte dello stipendio?

Sì, ma la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio netto . Ad esempio, con uno stipendio di 700 € e una cessione del quinto di 140 €, un eventuale pignoramento non può eccedere 210 € (per raggiungere la soglia del 50 %). Inoltre, la cessione del quinto ha priorità rispetto al pignoramento perché si perfeziona prima del sorgere dell’azione esecutiva.

4. L’azienda può licenziarmi a causa del pignoramento?

In linea generale no. Il pignoramento non costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento; l’azienda non può discriminare il lavoratore per debiti personali. Tuttavia, se il pignoramento comporta oneri amministrativi particolarmente gravosi (es. numerosi pignoramenti in contemporanea) o se il contratto collettivo prevede specifiche norme per figure apicali, potrebbe esserci un impatto. È comunque possibile richiedere il trasferimento della trattenuta ad un altro conto per ridurre il peso amministrativo.

5. Se cambio lavoro, il nuovo datore deve continuare il pignoramento?

Sì. Il pignoramento segue il debitore, non l’azienda. È dovere del lavoratore informare il nuovo datore di lavoro dell’esistenza del pignoramento affinché le trattenute continuino a essere effettuate. Se il debitore tace e riceve integralmente lo stipendio, commette un illecito e può essere condannato a risarcire il creditore. L’AdER può scoprire il nuovo datore tramite le banche dati INPS .

6. Come si calcola la quota pignorabile se il mio stipendio varia ogni mese?

La percentuale (1/5, 1/10 o 1/7) si applica sull’importo netto effettivamente percepito ogni mese. Se lo stipendio varia (es. lavoro straordinario, premi), la quota trattenuta viene ricalcolata di conseguenza. Tuttavia, eventuali rimborsi spese e assegni familiari sono esclusi dal calcolo poiché non costituiscono retribuzione disponibile.

7. Il pignoramento può riguardare anche la tredicesima o la quattordicesima?

Per i debiti civili sì: la tredicesima è considerata retribuzione e rientra nel calcolo della quota del quinto. Per i debiti fiscali il regime è analogo: la tredicesima entra nella base di calcolo ma l’ultima mensilità accreditata prima dell’atto è protetta . La quattordicesima (se erogata) segue la stessa disciplina. Tuttavia, se la tredicesima viene accreditata su conto prima del pignoramento, essa può beneficiare della soglia di impignorabilità pari al triplo dell’assegno sociale .

8. È possibile proporre un pignoramento direttamente sul conto corrente senza passare dal datore di lavoro?

Solo nel pignoramento esattoriale: l’Agenzia delle Entrate può ordinare alla banca di bloccare le somme presenti sul conto corrente e di trasferirle entro 60 giorni . La Cassazione ha precisato che il terzo deve trasferire anche le somme che maturano successivamente alla notifica, non solo quelle presenti in quel momento . Per i debiti civili, invece, se il creditore vuole pignorare lo stipendio deve notificare l’atto al datore di lavoro; può pignorare direttamente il conto solo per altre forme di credito (es. saldo di conto, depositi).

9. Sono un amministratore di società: il compenso è pignorabile con le stesse regole?

No. La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 1545/2017, ha stabilito che il compenso spettante all’amministratore di una società non rientra tra le indennità di lavoro dipendente e può essere pignorato integralmente . L’amministratore è legato alla società da un rapporto di tipo societario, non di lavoro subordinato; pertanto non si applica il limite del quinto previsto dall’art. 545 c.p.c.

10. Posso oppormi al pignoramento se il credito è prescritto?

Sì. La prescrizione estingue il diritto del creditore; se il debito è prescritto, l’azione esecutiva è illegittima. Per contestare la prescrizione occorre proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) entro 20 giorni dalla notifica dell’atto. È necessario fornire prova (es. estratti conto, corrispondenza) dell’assenza di atti interruttivi. Nei debiti fiscali la prescrizione decorre di regola dopo 10 anni dalla cartella; eventuali sospensioni possono prolungare i termini.

11. Che succede se non pago le rate di una rateizzazione con l’AdER?

Se il debitore salta cinque rate anche non consecutive, la rateizzazione decade e l’AdER può riprendere immediatamente il pignoramento per l’intero importo residuo. È quindi fondamentale rispettare le scadenze o, in caso di difficoltà, chiedere una rimodulazione delle rate.

12. È possibile cancellare totalmente i debiti?

Sì, ma solo attraverso procedure giudiziali specifiche. La liquidazione controllata del sovraindebitamento e il concordato minore consentono, al termine della procedura, di ottenere l’esdebitazione residua (cancellazione dei debiti non soddisfatti). Anche le persone fisiche in stato di insolvenza possono ottenere l’esdebitazione se dimostrano di aver cooperato, di non aver commesso reati di bancarotta e di non aver frodato i creditori.

13. I crediti alimentari seguono le stesse regole?

No. I crediti per alimenti (es. mantenimento dei figli) hanno una tutela prioritaria. L’art. 545 c.p.c. stabilisce che lo stipendio può essere pignorato per alimenti nella misura fissata dal giudice . La quota pignorata può superare il quinto ma deve garantire il sostentamento del debitore. In presenza di pignoramenti per alimenti e altri crediti, i primi hanno precedenza e possono ridurre lo spazio disponibile per gli altri creditori.

14. Il trattamento di fine rapporto (TFR) è pignorabile?

Il TFR maturato e non ancora corrisposto è pignorabile nella misura di 1/5 (20 %). Se il TFR è già accreditato su conto corrente, si applica la regola del triplo dell’assegno sociale: fino a 1 616,07 € non può essere toccato . Nel pignoramento esattoriale la quota segue le fasce dell’art. 72‑ter. È possibile richiedere al giudice la liquidazione anticipata del TFR per estinguere il debito e chiudere la procedura.

15. Il pignoramento può riguardare anche le prestazioni assistenziali (es. NASpI, assegno di maternità)?

Di regola no. I sussidi di sostentamento e le indennità di maternità, malattia e funerale erogati da enti di assistenza sono impignorabili . Tuttavia, la NASpI (indennità di disoccupazione) rientra tra le indennità da rapporto di lavoro e può essere pignorata con le stesse regole dello stipendio (20 % o le percentuali del 72‑ter), salvo che il giudice disponga diversamente.

16. Come viene calcolato il pignoramento se ho un contratto part‑time o lavoro intermittente?

La percentuale si applica all’importo effettivamente percepito. Se il lavoratore svolge un part‑time con retribuzione variabile, la quota pignorabile sarà calcolata mese per mese. Le giornate non lavorate non sono considerate; per il lavoro intermittente si guarda alla somma dei compensi percepiti nel periodo.

17. Il pignoramento si estende ai beni mobili (auto, arredamento) se lo stipendio è insufficiente?

In genere l’azione esecutiva prosegue sui beni del debitore se lo stipendio non copre l’intero credito. Tuttavia, i creditori dovranno valutare la convenienza della vendita forzata. Alcuni beni sono impignorabili (es. letto, frigorifero, tavolo da pranzo, nonché i beni necessari all’esercizio della professione artigiana). È preferibile tentare una composizione bonaria o un piano del consumatore per evitare ulteriori espropriazioni.

18. Se il mio conto corrente è cointestato, il pignoramento colpisce anche l’altro cointestatario?

Nel pignoramento ordinario, se il conto è cointestato, il creditore può pignorare solo la quota riferibile al debitore, presumibilmente la metà del saldo. Nel pignoramento esattoriale la banca deve bloccare e trasferire al creditore le somme nella misura dovuta, ma il cointestatario può opporsi per far valere la propria quota. La Cassazione ha ribadito che il pignoramento esattoriale si estende alle somme che maturano entro 60 giorni dalla notifica .

19. Posso chiedere la sospensione del pignoramento per gravi motivi di salute?

Il giudice può sospendere il pignoramento quando il debitore dimostra un grave pregiudizio alla propria salute o a quella dei familiari, documentato da certificazioni mediche. In tal caso, il giudice può ridurre temporaneamente la quota o sospendere l’esecuzione. Nel pignoramento esattoriale è possibile chiedere all’AdER una dilazione straordinaria. Anche l’accesso alle procedure di sovraindebitamento consente la sospensione.

20. Cosa succede se il datore di lavoro non esegue la trattenuta?

Il datore di lavoro che non ottempera all’ordine di pignoramento risponde in proprio del credito nei limiti dell’importo che avrebbe dovuto trattenere. La Cassazione ha più volte ribadito che, nel pignoramento esattoriale, la banca o l’azienda sono custodi e devono versare tutte le somme maturate entro 60 giorni . Per evitare responsabilità, il datore di lavoro deve rispettare gli scaglioni previsti e accantonare la somma dovuta (1 000 €, 1 600 € o metà del credito) secondo il nuovo art. 546 c.p.c. .

8. Rassegna delle principali sentenze (2025 e precedenti)

8.1 Cassazione civile, sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28520

La sentenza n. 28520/2025 della Corte di Cassazione riguarda una controversia tra una banca e una società debitrice in relazione al pignoramento esattoriale di un conto corrente. La Corte afferma che l’ordine di pagamento emesso dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 72‑bis d.P.R. 602/1973 rappresenta un pignoramento in forma speciale che inizia con la notificazione dell’atto e si completa con il pagamento delle somme esigibili . Le regole stabilite sono:

  • Il terzo (banca o datore di lavoro) assume il ruolo di custode e deve versare entro 60 giorni le somme esigibili al momento della notifica e alle rispettive scadenze quelle che maturano successivamente .
  • Non si può sostenere che siano pignorabili solo le somme presenti sul conto al momento della notifica; anche i crediti che maturano entro il termine dei 60 giorni rientrano nel pignoramento . Tale interpretazione evita disparità di trattamento e impedisce che il debitore svuoti il conto per sottrarsi all’azione esecutiva.
  • Le norme del D.Lgs. 33/2025 che entreranno in vigore nel 2026 sono sostanzialmente simili a quelle attuali .

8.2 Cassazione civile, sez. unite, 20 gennaio 2017, n. 1545

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che i compensi percepiti dagli amministratori di società non sono equiparabili a stipendi o salari di lavoro subordinato. Pertanto, non si applica il limite del quinto previsto dall’art. 545 c.p.c.; i compensi sono pignorabili integralmente . La decisione si fonda sulla natura societaria del rapporto, che non rientra nel campo dei rapporti di lavoro subordinato tutelati dall’art. 409 c.p.c.

8.3 Corte Costituzionale, sentenza n. 248/2015

Questa sentenza è fondamentale per chiarire che non esiste un “minimo vitale” impignorabile per le retribuzioni. La Consulta ha ribadito che l’art. 545 c.p.c. è conforme agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione poiché già limita la pignorabilità al 20 % e gradua il sacrificio in proporzione alla retribuzione . La Corte ha evidenziato che il minimo vitale riguarda le pensioni, le quali hanno natura assistenziale; per gli stipendi, il legislatore ha scelto di contemperare i diritti dei creditori e dei lavoratori con il limite del quinto. Qualora il legislatore ritenga opportuno un’ulteriore tutela, potrà intervenire, ma tale tutela non può essere dedotta in via interpretativa.

8.4 Cassazione civile, sez. III, 13 febbraio 2015, n. 2857, e successive

La Cassazione, con una serie di decisioni (nn. 2857/2015, 26830/2017, 20294/2011), ha affermato che il pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis è un pignoramento speciale che non richiede l’intervento del giudice. L’ordine dell’agente della riscossione al terzo è sufficiente per bloccare i crediti e deve essere eseguito anche per le somme future . Il debitore può impugnare l’atto solo per vizi propri (es. prescrizione, incompetenza) tramite opposizione agli atti esecutivi.

8.5 Giurisprudenza di merito sulla riduzione della quota pignorata

Molti tribunali di merito hanno riconosciuto la possibilità di ridurre la percentuale di pignoramento nei casi di particolare fragilità. Ad esempio, il Tribunale di Napoli (sentenza n. 6132/2024) ha ritenuto che le provvigioni di un agente siano assimilabili alle retribuzioni e soggette alle fasce di cui all’art. 72‑ter. Altri tribunali hanno ridotto la quota pignorata al 10 % in presenza di una cessione del quinto o di un elevato numero di figli a carico. Tali decisioni non fanno giurisprudenza vincolante ma offrono spunti per future opposizioni.

9. Tabelle riepilogative

9.1 Limiti di pignorabilità dello stipendio

Categoria di creditoBase di calcoloPercentuale massimaRiferimento
Crediti alimentariStipendio nettoDeterminata dal giudice, può superare il 20 %art. 545 c.p.c.
Crediti civili/ordinariStipendio netto20 % (1/5)art. 545 c.p.c.
Crediti tributari < 2 500 €Stipendio netto10 %art. 72‑ter d.P.R. 602/1973
Crediti tributari 2 500–5 000 €Stipendio netto14,29 % (1/7)art. 72‑ter d.P.R. 602/1973
Crediti tributari > 5 000 €Stipendio netto20 %art. 72‑ter d.P.R. 602/1973
PensioniImporto totalePignorabilità solo della parte eccedente il doppio dell’assegno sociale (minimo 1 000 €)art. 545 c.p.c.
Stipendi/pensioni accreditati su conto prima del pignoramentoSaldo del contoPignorabile solo l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale (1 616,07 € nel 2025)art. 545 c.p.c.

9.2 Scadenze e adempimenti principali

FaseTermineSoggettoDescrizione
Notifica del precetto≥ 10 giorni prima del pignoramentoCreditoreIntima il pagamento al debitore in caso di debiti civili
Dichiarazione del terzo10 giorniDatore di lavoroComunica al creditore importo stipendio e eventuali pignoramenti/cessioni
Udienza di assegnazioneVariabile (30–90 giorni)GiudiceDispensa l’ordinanza di assegnazione nel pignoramento ordinario
Versamento delle somme esigibili60 giorniDatore di lavoro/bancaNel pignoramento esattoriale, pagamento al creditore delle somme maturate
Dichiarazione di opposizione20 giorniDebitoreTermine per proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi
Domanda di rateizzazione/rottamazioneVariabile, definito dalla leggeDebitoreSospende la procedura esattoriale se presentata tempestivamente
Ammissione a procedura di sovraindebitamentoImmediataGiudice/OccEquiparata all’atto di pignoramento; sospende le azioni esecutive

10. Conclusione: agire subito con l’assistenza di un professionista

Il pignoramento dello stipendio di 700 € rappresenta una situazione delicata: una trattenuta del 20 % per debiti civili o del 10 % per debiti fiscali può compromettere la capacità del lavoratore di sostenere la vita quotidiana. La normativa italiana cerca di bilanciare il diritto del creditore a recuperare il suo credito con la tutela del debitore. Il codice di procedura civile fissa il limite del quinto e vieta di superare la metà dello stipendio ; la legge sulle riscossioni prevede percentuali ridotte per i debiti fiscali ; la Corte Costituzionale ha chiarito che non esiste un minimo vitale per gli stipendi ma ha richiamato il legislatore a proteggere maggiormente i redditi più bassi . Le recenti sentenze della Cassazione hanno confermato l’obbligo del terzo pignorato di versare anche le somme maturate dopo la notifica e hanno puntualizzato che i compensi degli amministratori sono pignorabili integralmente .

I debitori devono essere consapevoli delle opportunità di difesa: opposizioni, rateizzazioni, definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento consentono di ridurre o sospendere le trattenute. Tuttavia, l’efficacia di questi strumenti dipende dalla tempestività e dalla competenza con cui vengono utilizzati.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono a disposizione per:

  • esaminare gli atti di pignoramento, verificare la correttezza della procedura e l’esistenza di vizi;
  • proporre opposizioni e richieste di riduzione della quota pignorata;
  • negoziare con i creditori o con l’AdER piani di rientro sostenibili;
  • predisporre piani del consumatore o accordi di ristrutturazione che sospendono i pignoramenti;
  • assistere in tutte le fasi del contenzioso bancario e tributario.

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