Introduzione
Un accertamento fiscale può colpire improvvisamente anche un grossista non alimentare che svolge l’attività con apparente regolarità contabile. L’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza è un atto con cui l’amministrazione contesta ricavi non dichiarati, costi indeducibili, violazioni IVA o altre irregolarità. Per il grossista il rischio è la richiesta di imposte aggiuntive, sanzioni e interessi, con la possibilità di subire pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi su beni e conti. A ciò si somma il tempo limitato per reagire: spesso si hanno solo 60 giorni per presentare osservazioni o impugnare l’atto. Difendersi in modo tempestivo e corretto è quindi essenziale per evitare di soccombere e per ridurre il danno economico.
In questo articolo offriremo un quadro aggiornato (dicembre 2025) su come affrontare un accertamento fiscale nei confronti di un grossista non alimentare. Verificheremo il contesto normativo (statuto del contribuente, DPR 600/1973, DPR 633/1972, D.Lgs. 218/1997, D.Lgs. 546/1992, D.Lgs. 219/2023 e D.Lgs. 81/2025), esamineremo le sentenze più recenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, descriveremo passo per passo cosa accade dopo la notifica dell’atto e illustreremo tutte le difese pratiche a disposizione: dal ricorso, al contraddittorio endoprocedimentale, agli strumenti deflativi (accertamento con adesione, mediazione, conciliazione giudiziale), alle definizioni agevolate (rottamazione‑quater/quinqies), fino alle procedure di sovraindebitamento e alla gestione della crisi d’impresa. Risponderemo a 20 domande frequenti e proporremo simulazioni numeriche, tabelle riassuntive e consigli pratici per agire con tempestività e competenza.
Chi è l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e perché rivolgersi a lui
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con anni di esperienza nel diritto tributario e bancario. Coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivi su tutto il territorio italiano, specializzati nel contenzioso fiscale e nella difesa del contribuente. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste competenze affianca imprenditori, professionisti e privati sia nella fase stragiudiziale (analisi degli atti, contraddittorio, adesione, sospensione della riscossione) sia nell’eventuale fase giudiziale dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria e alla Cassazione. Lo Studio Monardo è noto per la capacità di coordinare commercialisti, revisori legali, periti contabili e consulenti aziendali allo scopo di costruire difese efficaci, predisporre piani di rientro sostenibili e negoziare soluzioni con il Fisco e i creditori.
Se hai ricevuto un accertamento fiscale o temi di riceverlo, la consulenza di un professionista esperto è decisiva per evitare errori irreparabili. L’avvocato Monardo può assisterti in:
- Analisi dell’atto: verifica se l’avviso di accertamento o la cartella sono motivati, rispettano i termini e contengono vizi formali o sostanziali.
- Contraddittorio e ricorso: invio di osservazioni entro 60 giorni, redazione di istanze di autotutela e ricorsi presso la Corte di Giustizia Tributaria.
- Sospensione e rateizzazione: richiesta di sospensione cautelare del tributo per grave pregiudizio (art. 47 D.Lgs. 546/1992) o di dilazione del pagamento (art. 19 DPR 602/1973 come modificato dal D.Lgs. 110/2024) .
- Definizioni agevolate: valutazione dell’accesso a rottamazioni quater/quinquies, definizione agevolata delle liti pendenti e ravvedimenti speciali.
- Procedure di crisi e sovraindebitamento: elaborazione di piani del consumatore o accordi di ristrutturazione per liberarsi dal debito e salvare il patrimonio .
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Quadro normativo e giurisprudenziale
1. Principi generali e Statuto del contribuente
1.1 Statuto del contribuente e contraddittorio preventivo (L. 212/2000)
Lo Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000) sancisce diritti fondamentali nel rapporto tra Fisco e contribuente:
- Art. 10, comma 1: introduce i principi di collaborazione e buona fede reciproca, imponendo all’amministrazione finanziaria di comportarsi in modo equo e di non recare nocumento al contribuente se può essere evitato.
- Art. 10-quater (introdotto dal D.L. 135/2018, modificato dal D.Lgs. 219/2023): prevede l’annullamento in autotutela obbligatorio degli atti manifestamente illegittimi (errore di persona, errore di calcolo, tassa sbagliata, pagamento non considerato, documenti mancanti poi integrati). L’amministrazione deve annullare d’ufficio l’atto anche durante il contenzioso, salvo che sia intervenuto giudicato favorevole all’amministrazione o sia trascorso un anno dalla sua emanazione .
- Art. 12, comma 7 (abrogato dal D.Lgs. 219/2023 ma ancora applicabile agli accessi eseguiti prima del 30 aprile 2024): stabiliva che, a seguito di accessi, ispezioni o verifiche fiscali nei locali del contribuente, l’avviso di accertamento non poteva essere emesso prima del decorso di 60 giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione (PVC). Durante tale termine il contribuente poteva inviare osservazioni che l’ufficio era tenuto a valutare .
1.2 Contraddittorio generalizzato (art. 6‑bis L. 212/2000)
Con il D.Lgs. 219/2023 (attuazione della legge delega n. 111/2023) è stato introdotto l’art. 6‑bis nello Statuto, che prevede un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tutti gli atti autonomamente impugnabili. La norma (in vigore dal 30 aprile 2024) dispone che:
- l’amministrazione deve comunicare al contribuente gli esiti del controllo, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni; se tale termine scade dopo il termine di decadenza, la decadenza è prorogata di 120 giorni .
- il contraddittorio è escluso solo per gli atti automatizzati o di controllo formale, per gli atti emessi in casi di motivata urgenza e per quelli per i quali il contraddittorio è già espressamente previsto da altre norme.
- l’atto deve motivare le ragioni per cui le osservazioni non sono state accolte.
La riforma risponde alle indicazioni della giurisprudenza europea e nazionale. Una guida pubblicata dallo Studio Monardo sottolinea che, a seguito della riforma fiscale, dal 30 aprile 2024 l’obbligo di contraddittorio è diventato generale per quasi tutti gli atti fiscali impugnabili e costituisce una garanzia essenziale per il contribuente . Il contributo ricorda che prima del 2024 l’obbligo era limitato ai casi espressamente previsti (ad esempio verifiche in loco) e che la Corte di Cassazione, con le Sezioni Unite n. 24823/2015, aveva negato un obbligo generalizzato per i tributi non armonizzati .
1.3 Atti impugnabili e impugnabilità autonoma (art. 19 D.Lgs. 546/1992)
L’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti contro i quali è possibile proporre ricorso. Tra questi, oltre all’avviso di accertamento e all’avviso di liquidazione, figurano la cartella di pagamento, l’avviso di mora, l’iscrizione ipotecaria e il fermo amministrativo, gli atti catastali, i rifiuti espressi o taciti di restituzione di tributi, i rifiuti relativi all’annullamento in autotutela, nonché i rifiuti di definizione agevolata o di rottamazione . Ogni atto può essere impugnato solo per i propri vizi e nei termini previsti, e gli atti non autonomamente impugnabili possono essere contestati solo unitamente a quelli successivi.
2. Metodi di accertamento e presunzioni
2.1 Accertamento analitico-induttivo (art. 39 DPR 600/1973)
Il metodo analitico-induttivo consente all’amministrazione di rettificare i redditi dichiarati quando, pur esistendo contabilità, emergono irregolarità, omissioni o falsificazioni. L’art. 39 DPR 600/1973 autorizza l’ufficio a rettificare le scritture in base ai dati risultanti dalle stesse e dalle dichiarazioni del contribuente . Se emergono mancanza, incompletezza o falsità dei registri, o se questi non consentono di determinare il reddito, l’Ufficio può determinare il reddito in via induttiva, avvalendosi di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti . L’Ufficio può basarsi su dati e notizie raccolti da terzi, anche su base campionaria, e può applicare ricarichi medi di settore (percentuali di ricarico) e coefficienti di redditività.
2.2 Accertamento induttivo puro e ricavi presunti
Per i soggetti che non hanno presentato dichiarazione o tengono una contabilità inattendibile, l’ufficio può ricostruire i ricavi anche tramite dati bancari, ritenendo che i versamenti sui conti rappresentino ricavi. Con l’ordinanza n. 31406/2025 la Corte di Cassazione ha stabilito che, nelle indagini finanziarie su evasori totali, i ricavi accertati induttivamente devono considerarsi già comprensivi dell’IVA: l’importo ricostruito deve essere suddiviso in base imponibile e IVA, e l’IVA non può essere ulteriormente aggiunta . La Corte ha precisato che questo principio deriva dagli artt. 73 e 78 della direttiva 2006/112/UE e dal principio di neutralità IVA . Inoltre, il contribuente conserva il diritto di detrarre l’IVA a monte se ne prova l’esistenza . Questa sentenza supera l’ordinanza n. 16471/2025, che aveva affermato il contrario, e allinea la giurisprudenza italiana alla Corte di Giustizia UE .
2.3 Presunzione di costi nell’accertamento analitico-induttivo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19574/2025, ha chiarito che, anche nell’accertamento analitico‑induttivo, il contribuente può opporre una prova presuntiva dei costi. La Corte ha affermato che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023, sarebbe irragionevole negare il riconoscimento dei costi forfetari per i ricavi presunti. Secondo i giudici, il contribuente può eccepire una percentuale forfetaria di costi di produzione, deducendola dai maggiori ricavi accertati. La pronuncia evita discriminazioni tra l’accertamento analitico‑induttivo e quello induttivo puro, dove la detrazione dei costi forfetari è già ammessa.
2.4 Termine per l’accertamento (art. 43 DPR 600/1973)
L’art. 43 DPR 600/1973 stabilisce che l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (sette anni in caso di omissione). La norma prevede anche l’accertamento integrativo: l’ufficio può emettere un ulteriore avviso entro gli stessi termini quando vengono acquisiti nuovi elementi. Tali elementi devono essere specificati nella motivazione dell’atto ; in mancanza, l’atto è nullo . L’accertamento integrativo è applicabile anche all’IVA (art. 57 DPR 633/1972). La norma è particolarmente rilevante per i grossisti, che spesso subiscono controlli plurimi nello stesso periodo.
2.5 Diritti di difesa e prova di resistenza
Il diritto di difesa è garantito dalla Costituzione (artt. 24 e 111) e dall’art. 6 CEDU. La giurisprudenza europea (sentenze Kamino e Sopropé) impone che il contribuente abbia la possibilità di essere ascoltato prima dell’adozione di un provvedimento fiscale. Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 24823/2015) hanno riconosciuto l’obbligo di contraddittorio per i tributi armonizzati UE, ma non per quelli non armonizzati, salvo prova di resistenza: per far valere la nullità occorre dimostrare che, se il contraddittorio fosse stato svolto, il contenuto dell’atto sarebbe potuto cambiare. Questo criterio, benché superato dal nuovo art. 6‑bis, resta ancora utilizzato dalla giurisprudenza per gli atti antecedenti alla riforma.
3. Strumenti deflattivi: accertamento con adesione, mediazione e conciliazione
3.1 Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)
L’accertamento con adesione è un accordo tra l’amministrazione e il contribuente che consente di definire in via bonaria l’accertamento, evitando o riducendo il contenzioso. L’istituto nasce con il D.Lgs. 218/1997 e permette una riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo previsto. La procedura può essere attivata dal contribuente a seguito di invito dell’ufficio o su istanza propria entro 60 giorni dalla notifica del PVC o, per i tributi armonizzati, dalla comunicazione degli esiti del controllo. In caso di accordo, il contribuente versa le somme concordate in unica soluzione o in un massimo di 8 rate trimestrali (12 per somme superiori a 50 mila euro). Per i piani rateali è richiesta una garanzia fideiussoria (art. 14 D.Lgs. 218/1997) .
Con il D.Lgs. 81/2025, l’istituto è stato riformato: l’art. 21 ha modificato l’art. 6 del D.Lgs. 218/1997, introducendo preclusioni alla presentazione dell’adesione dopo l’avviso di accertamento. In particolare, se il contribuente ha già formulato un’istanza di adesione durante la verifica fiscale o a seguito del PVC, non può presentarla nuovamente dopo aver ricevuto l’avviso . Questo rende l’adesione una sola opportunità e impone di valutare con attenzione il momento in cui formulare l’istanza. Le preclusioni rispondono all’esigenza di celerità dell’amministrazione ma hanno sollevato critiche perché riducono gli spazi di contraddittorio .
3.2 Reclamo e mediazione (art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992 – fino al 2023)
Per le controversie fino a 50 000 €, l’atto di impugnazione costituiva anche reclamo e proposta di mediazione. L’amministrazione aveva 90 giorni per valutare la proposta e formulare eventualmente una propria offerta; se le parti raggiungevano un accordo, il contribuente pagava l’importo dovuto con una riduzione delle sanzioni al 35 % del minimo . Questo istituto è stato abrogato dal D.Lgs. 220/2023 dal 4 gennaio 2024, ma continua ad applicarsi ai reclami presentati prima di tale data. Al suo posto è stata rafforzata la fase di contraddittorio generalizzato, che evita la sovrapposizione tra reclamo e ricorso.
3.3 Conciliazione giudiziale (art. 48 D.Lgs. 546/1992, modificato dal D.Lgs. 218/1997)
La conciliazione può avvenire davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro la prima udienza. Gli articoli 14 e 15 del D.Lgs. 218/1997 disciplinano il verbale di conciliazione, prevedendo che il contribuente versi le somme concordate entro 20 giorni e che le sanzioni siano ridotte a un terzo . Sono possibili rateizzazioni fino a 8 o 12 rate; in caso di mancato versamento, l’atto rivive per l’intero importo.
4. Riscossione e strumenti di pagamento
4.1 Rateizzazione delle cartelle e nuove dilazioni (art. 19 DPR 602/1973 e D.Lgs. 110/2024)
Una volta emessa la cartella di pagamento, il contribuente può chiedere la dilazione dei ruoli. Le regole sono contenute nell’art. 19 DPR 602/1973, riformato dal D.Lgs. 110/2024 (in vigore dal 1° gennaio 2025). Secondo la nuova disciplina :
- per debiti fino a 120 000 € il contribuente può ottenere un piano ordinario di rateizzazione senza dover dimostrare difficoltà economiche: 84 rate mensili per richieste nel biennio 2025‑26, 96 rate per il biennio 2027‑28 e 108 rate dal 2029. Ogni rata deve essere almeno di 50 €;
- per debiti oltre 120 000 € o per piani superiori a 84 rate (fino a 120 rate), occorre dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica; in questo caso, nel 2025‑26 si possono ottenere 85‑120 rate, nel 2027‑28 97‑120 rate e dal 2029 109‑120 rate .
- le domande presentate entro il 31 dicembre 2024 restano disciplinate dalle vecchie regole. La rateizzazione può essere richiesta online con i modelli R1 (richieste fino a 120 000 €) o R2/R3 (richieste per importi maggiori).
4.2 Definizione agevolata: rottamazione‑quater e quinquies
La Legge 197/2022 (art. 1, commi 231–252) ha introdotto la rottamazione‑quater delle cartelle affidate all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il contribuente può estinguere il debito pagando soltanto l’imposta e l’aggio, senza interessi di mora e sanzioni. La legge di conversione del D.L. 51/2023 e la legge Milleproroghe 2025 hanno riaperto i termini per aderire e per rimediare alle rate scadute . Un articolo di Fisco e Tasse spiega che per la rottamazione‑quater i contribuenti dovevano pagare la decima rata entro il 30 novembre 2025 (tolleranza fino al 9 dicembre), pena la decadenza dal beneficio; la stessa scadenza valeva per i soggetti riammessi in virtù della legge n. 15/2025 .
La Legge di bilancio 2026 (in discussione al momento della redazione) dovrebbe introdurre la rottamazione‑quinquies, aperta a chi è decaduto dalla rottamazione‑quater. Fonti giornalistiche (Fisco e Tasse) anticipano che la nuova definizione agevolata potrebbe consentire pagamenti più lunghi e includere debiti affidati fino al 30 giugno 2023 . Nel frattempo, chi è regolarmente iscritto alla rottamazione‑quater deve rispettare le scadenze per non perdere il beneficio.
4.3 Ravvedimento operoso, transazione fiscale e conciliazione
Oltre alla rottamazione, il contribuente può utilizzare il ravvedimento operoso per regolarizzare spontaneamente violazioni, beneficiando di riduzioni progressive delle sanzioni. La transazione fiscale, prevista nella procedura di concordato preventivo, consente di definire i debiti tributari e contributivi nell’ambito di un piano di ristrutturazione dell’impresa (art. 63 D.Lgs. 14/2019). La conciliazione giudiziale, già trattata, rappresenta un’ulteriore possibilità di ridurre le sanzioni a un terzo.
5. Crisi da sovraindebitamento e soluzioni concorsuali
Per i grossisti non alimentari in grave difficoltà finanziaria, le procedure di sovraindebitamento possono rappresentare l’ultima risorsa per proteggere il patrimonio e ripartire. La Legge 3/2012 (“legge salva suicidi”) e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), come integrati dal D.Lgs. 83/2022 e dalle leggi di modifica successive, prevedono diverse procedure per i soggetti non fallibili:
- Piano del consumatore: consente a persone fisiche e piccoli imprenditori di proporre ai creditori un piano di rientro con durata variabile, concesso dal giudice su relazione dell’OCC; sconta i debiti non soddisfatti al termine del piano, assicurando l’esdebitazione .
- Accordo con i creditori (concordato minore): destinato a imprenditori sotto la soglia di fallibilità, prevede un accordo con i creditori sulla base di un piano attestato; richiede l’approvazione della maggioranza dei crediti e l’omologa del tribunale.
- Liquidazione controllata: consente al debitore di cedere tutto o parte del patrimonio per pagare i creditori e ottenere l’esdebitazione al termine. È analoga alla liquidazione giudiziale ma per soggetti non fallibili.
- Esdebitazione del debitore incapiente: introdotta nel 2022, permette al debitore che non ha beni o redditi di ottenere la cancellazione dei debiti residui senza alcun pagamento; è riservata a casi eccezionali e richiede la verifica del giudice .
6. Procedura passo per passo dopo la notifica dell’avviso
Quando un grossista non alimentare riceve un avviso di accertamento, deve adottare una strategia immediata. Di seguito una procedura in otto fasi:
- Verifica della notifica: accertarsi che l’avviso sia stato notificato correttamente (raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC). Una notifica irregolare può rendere l’atto nullo.
- Analisi dell’atto: controllare motivazione, articoli citati e periodo d’imposta. Verificare se l’ufficio ha rispettato i termini dell’art. 43 DPR 600/1973 e se l’atto indica i nuovi elementi in caso di accertamento integrativo .
- Calcolo delle imposte e dei ricarichi: verificare la congruità dei ricavi presunti e dei ricarichi applicati. Nel caso di accertamento analitico-induttivo, chiedere il riconoscimento dei costi presuntivi con percentuale forfetaria. Nei casi di evasione totale, verificare che l’importo accertato includa già l’IVA .
- Avvio del contraddittorio: entro 60 giorni dalla comunicazione degli esiti o dalla consegna del PVC, presentare osservazioni, memorie difensive e documenti. Questo termine è imprescindibile con l’introduzione dell’art. 6‑bis . Se l’ufficio non concede il contraddittorio o non valuta le osservazioni, l’atto è illegittimo .
- Valutazione degli strumenti deflattivi: decidere se presentare istanza di accertamento con adesione (in un’unica occasione, evitando la preclusione introdotta dal D.Lgs. 81/2025 ), se proporre un reclamo-mediazione (per atti antecedenti al 4 gennaio 2024), o se attendere la fase giudiziale.
- Preparatoria del ricorso: entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (o 150 giorni per i residenti all’estero), depositare ricorso presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente. Il ricorso deve essere notificato all’ufficio che ha emesso l’atto e all’Agente della riscossione se l’atto comporta una pretesa immediata. È fondamentale indicare nella motivazione tutte le eccezioni (vizi formali, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, errori nel calcolo) e allegare la prova di resistenza quando si lamenta la violazione del contraddittorio per atti anteriori al 2024.
- Richiesta di sospensione (cautelare): se l’esecuzione dell’atto comporta un danno grave e irreparabile, è possibile chiedere al giudice la sospensione dell’atto ai sensi dell’art. 47 D.Lgs. 546/1992. La norma permette di sospendere il pagamento fino alla decisione di merito , ma richiede la dimostrazione del danno e dell’apparente fondatezza del ricorso.
- Eventuali procedure di sovraindebitamento: se il debito è insostenibile, valutare con un professionista OCC la presentazione di un piano del consumatore, di un accordo o di una liquidazione controllata. Ciò consente di sospendere le azioni esecutive e di negoziare con l’Erario un pagamento parziale o un’esdebitazione .
Difese e strategie legali
1. Vizi formali dell’avviso di accertamento
Molti avvisi di accertamento sono annullabili per vizi formali. Ecco i più frequenti:
- Violazione del contraddittorio: mancata comunicazione del PVC o degli esiti del controllo; mancata concessione di 60 giorni per osservazioni (art. 6‑bis). La guida del 2025 dello Studio Monardo spiega che l’atto può essere annullato se non è stato offerto al contribuente un contraddittorio efficace .
- Motivazione insufficiente: l’avviso deve indicare in modo chiaro i presupposti di fatto e le norme violate; deve specificare i nuovi elementi per gli accertamenti integrativi .
- Incompetenza o errata indicazione dell’ufficio: l’atto dev’essere emesso dall’ufficio competente per territorio (art. 31 DPR 600/1973). L’indicazione errata comporta nullità.
- Omissione di allegati: se l’avviso si fonda su documenti o verbali non allegati, il contribuente è leso nel diritto di difesa. La Corte di Cassazione richiede l’allegazione o la messa a disposizione dei documenti alla parte.
- Decadenza dei termini: controllare se l’atto è stato notificato oltre il 31 dicembre del quinto (o settimo) anno successivo. In tal caso l’atto è nullo e può essere impugnato.
2. Vizi sostanziali e prova contraria
Le contestazioni di merito mirano a dimostrare che i ricavi presunti sono erronei o che i costi sono stati indebitamente disconosciuti. La strategia dipende dal tipo di accertamento:
- Analitico-induttivo: opporre la prova dei costi presunti, invocando la percentuale forfetaria ammessa dall’ordinanza 19574/2025. Presentare documentazione extracontabile (contratti, ordini, scontrini) per giustificare le spese; richiedere la riduzione dei ricarichi medi di settore se l’impresa opera in un mercato con margini inferiori.
- Induttivo puro: contestare le presunzioni utilizzate (conti bancari, ricarichi), dimostrando che i versamenti derivavano da finanziamenti soci, rimborsi, trasferimenti interni. Per gli evasori totali, ricordare che l’importo accertato include già l’IVA .
- Studi di settore/ISA: fornire elementi specifici (costi del personale, stagionalità, cliente principale) per dimostrare che gli indicatori non riflettono la reale capacità contributiva.
- Presunzioni semplici: dimostrare che non sono gravi, precise e concordanti; ad esempio se l’ufficio si è basato su un unico elemento o su dati di un settore non comparabile.
3. Contraddittorio e prova di resistenza
Anche se l’art. 6‑bis ha introdotto l’obbligo generale di contraddittorio, gli atti emessi prima del 30 aprile 2024 restano soggetti alla disciplina previgente. In questi casi, per far valere la nullità per difetto di contraddittorio occorre dimostrare che si sarebbe potuto ottenere un risultato diverso (prova di resistenza). Le memorie difensive devono quindi indicare specificamente quali elementi non sono stati considerati e come avrebbero influito sulla pretesa.
4. Sospensione e tutela cautelare
L’art. 47 D.Lgs. 546/1992 consente al contribuente di chiedere al giudice la sospensione dell’atto impugnato se l’esecuzione può causare un danno grave e irreparabile . La domanda cautelare va proposta contestualmente al ricorso o con successiva istanza motivata. La sospensione può essere concessa con provvedimento monocratico (presidente della sezione) o collegiale e produce effetti fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado. È necessario allegare documenti che provino la situazione economica, ad esempio bilanci, conti correnti, contratti con fornitori.
5. Difesa in giudizio: ricorso, appello, Cassazione
Il procedimento tributario si articola in tre gradi:
- Primo grado: il ricorso deve essere depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, con raccomandata A/R o via PEC, entro 30 giorni dalla notifica all’ufficio. Il giudice fissa l’udienza; il contribuente può presentare memorie illustrative e documenti fino a 20 giorni prima.
- Appello: la sentenza può essere impugnata entro 60 giorni dalla notifica o entro un anno se non notificata. L’appello deve indicare i motivi di impugnazione e può introdurre nuove eccezioni solo se rilevabili d’ufficio.
- Ricorso per Cassazione: consente di far valere violazioni di legge o nullità della sentenza. Le ordinanze del 2025 (ad esempio n. 19574/2025 e n. 31406/2025) mostrano come la Cassazione possa ribaltare orientamenti consolidati e riconoscere diritti al contribuente .
6. Accordo bonario e soluzioni alternative
Oltre agli strumenti deflattivi, il contribuente può valutare soluzioni stragiudiziali:
- Istanza di autotutela obbligatoria: se l’atto contiene errori manifesti (es. persona sbagliata, doppia imposizione, pagamento già effettuato). L’art. 10‑quater dello Statuto impone all’amministrazione di annullare d’ufficio tali atti .
- Rateizzazione e dilazioni: come visto, le nuove regole permettono piani fino a 120 rate a determinate condizioni .
- Fondo di garanzia per la continuità aziendale: in caso di crisi d’impresa, è possibile richiedere la garanzia statale sui finanziamenti per pagare le imposte dovute (art. 13 D.L. 23/2020). Ciò consente di ottenere liquidità e di evitare esecuzioni.
- Transazione fiscale: nell’ambito del concordato preventivo, l’imprenditore può proporre una transazione fiscale con l’erario per pagare un importo ridotto e dilazionato; il piano deve essere approvato dal tribunale e dai creditori privilegiati.
Errori comuni e consigli pratici
- Ignorare l’avviso: non rispondere o non presentare ricorso entro i termini comporta l’incontestabilità dell’atto. Anche se si intende richiedere una definizione agevolata, conviene depositare ricorso per avere un’arma di difesa.
- Affidarsi a professionisti non specializzati: la difesa fiscale richiede competenze specifiche; rivolgersi a un avvocato e a un commercialista esperti in diritto tributario riduce il rischio di errori procedurali.
- Non verificare la corretta notifica: molte imposte possono essere annullate per vizi nella notifica (errato indirizzo PEC, raccomandata consegnata a persona non autorizzata).
- Non analizzare i nuovi elementi: negli accertamenti integrativi, la mancata indicazione dei nuovi elementi rende l’atto nullo .
- Richiedere l’adesione tardivamente: dopo l’avviso non è più possibile presentare istanza di adesione se si è già presentata in precedenza durante la verifica . Occorre scegliere il momento giusto e non perdere l’occasione.
- Non considerare la rottamazione o la rateizzazione: chi non aderisce alle definizioni agevolate perde la possibilità di azzerare sanzioni e interessi. È importante verificare i requisiti e rispettare le scadenze .
- Trascurare la crisi d’impresa: quando il debito è elevato, conviene valutare soluzioni di crisi (piani del consumatore, accordi, liquidazione) per proteggere il patrimonio e ottenere l’esdebitazione .
Tabelle riassuntive
Di seguito alcune tabelle di sintesi delle principali norme, termini e strumenti difensivi. Le tabelle contengono solo elementi chiave per facilitare la consultazione.
Tabella 1 – Accertamento analitico‑induttivo: riferimenti normativi e difese
| Riferimento | Contenuto/Principio | Possibili difese |
|---|---|---|
| Art. 39 DPR 600/1973 | Ufficio può rettificare reddito se scritture contabili sono incomplete o infedeli; può determinare il reddito in via induttiva usando presunzioni semplici . | Verificare se le presunzioni sono gravi, precise e concordanti; contestare l’inidoneità dei ricarichi; fornire documenti extracontabili. |
| Ordinanza Cass. 19574/2025 | Anche nell’accertamento analitico‑induttivo il contribuente può dedurre costi in via presuntiva con incidenza forfetaria . | Opporre percentuale forfetaria dei costi; citare la sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023 e la disparità che si avrebbe con l’accertamento induttivo puro. |
| Ordinanza Cass. 31406/2025 | Nei controlli su evasori totali, l’IVA è inclusa nei ricavi accertati induttivamente; si deve scorporare l’IVA per determinare la base imponibile . | Verificare che l’Ufficio non abbia aggiunto l’IVA a ricavi già comprensivi; richiedere la detrazione dell’IVA a monte. |
| Art. 43 DPR 600/1973 | L’avviso deve essere notificato entro 5/7 anni; è possibile l’accertamento integrativo con indicazione dei nuovi elementi . | Contestare la decadenza; verificare la presenza dei nuovi elementi nell’atto; chiedere l’annullamento in autotutela se mancano. |
Tabella 2 – Strumenti deflattivi e definizioni agevolate
| Istituto | Norme principali | Vantaggi | Scadenze/Condizioni |
|---|---|---|---|
| Accertamento con adesione | D.Lgs. 218/1997; art. 6; riformato dal D.Lgs. 81/2025 | Sanzioni ridotte a 1/3; rate fino a 8 (o 12) trimestrali; definizione bonaria | Deve essere richiesto una sola volta (preclusione se presentato durante la verifica); termini 60 giorni; garanzia fideiussoria |
| Reclamo-mediazione | Art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992 (abrogato dal 2024) | Riduzione sanzioni al 35%; sospensione della riscossione | Valido per ricorsi notificati entro il 3 gennaio 2024; non più applicabile per gli atti successivi |
| Conciliazione giudiziale | Art. 48 D.Lgs. 546/1992 (come modificato da D.Lgs. 218/1997) | Sanzioni ridotte a 1/3; possibile rateizzazione | Deve avvenire prima o durante la prima udienza; pagamento entro 20 giorni |
| Rottamazione‑quater | Legge 197/2022; DL 51/2023; Legge 15/2025 | Estinzione pagando solo imposta e aggio; annullamento di sanzioni e interessi | Domande entro i termini riaperti; rate (max 18 rate) con scadenze semestrali; decadenza se ritardo oltre 5 giorni |
| Rottamazione‑quinquies (in arrivo) | Disegno di legge bilancio 2026 | Possibile riapertura per decaduti dalla quater; rate più lunghe e nuovi anni di affidamento | In attesa di approvazione; non ancora operativo |
| Rateizzazione ruoli | Art. 19 DPR 602/1973 modificato dal D.Lgs. 110/2024 | Possibilità di 84‑120 rate; nessuna prova di difficoltà fino a 120 000 € | Domande online; rate minime 50 €; decadenza per mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive |
Tabella 3 – Procedure di sovraindebitamento
| Procedura | Destinatari | Effetti | Norme |
|---|---|---|---|
| Piano del consumatore | Persone fisiche, piccoli imprenditori | Rateizza i debiti secondo le capacità; esdebitazione finale se piano eseguito | Art. 67 e ss. D.Lgs. 14/2019; L. 3/2012 |
| Accordo con i creditori (concordato minore) | Imprese sotto soglia di fallibilità | Pagamento parziale dei debiti con approvazione dei creditori; protezione dai pignoramenti | Art. 74 e ss. D.Lgs. 14/2019 |
| Liquidazione controllata | Debitori senza possibilità di ristrutturare | Liquidazione del patrimonio sotto il controllo del giudice; esdebitazione al termine | Art. 268 e ss. D.Lgs. 14/2019 |
| Esdebitazione del debitore incapiente | Debitori privi di beni e redditi | Cancellazione dei debiti senza pagamento; concesso dal giudice | Art. 283 D.Lgs. 14/2019 |
Domande frequenti (FAQ)
- Cosa deve fare un grossista non alimentare appena riceve un avviso di accertamento?
È necessario verificare immediatamente la corretta notifica e analizzare il contenuto dell’atto. Entro 60 giorni occorre presentare memorie difensive oppure ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. È opportuno consultare un professionista per valutare se richiedere l’accertamento con adesione o altra definizione agevolata.
- Quali sono i termini di decadenza per l’azione di accertamento?
L’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo anno in caso di omessa dichiarazione). Per l’IVA valgono termini analoghi. Gli accertamenti integrativi devono indicare i nuovi elementi .
- È sempre obbligatorio il contraddittorio prima dell’avviso?
Sì, dal 30 aprile 2024 l’art. 6‑bis L. 212/2000 prevede un obbligo generalizzato di contraddittorio salvo eccezioni (atti automatizzati, controlli formali, casi urgenti). Per gli atti antecedenti, il contraddittorio è obbligatorio solo nei casi previsti dalle norme (es. art. 12, comma 7, per le verifiche in loco) e per i tributi armonizzati .
- Se l’ufficio non concede il contraddittorio, l’atto è nullo?
Per gli atti emessi dopo il 30 aprile 2024 la violazione del contraddittorio costituisce causa di nullità. Per gli atti precedenti, occorre dimostrare che la partecipazione avrebbe potuto modificare la decisione (prova di resistenza).
- Cos’è l’accertamento analitico‑induttivo?
È un metodo di accertamento che combina elementi analitici (scritture contabili) con presunzioni induttive. Se la contabilità presenta irregolarità, l’Ufficio può rettificare i redditi usando presunzioni gravi, precise e concordanti . A differenza dell’induttivo puro, non presuppone un’evasione totale ma solo un’infedeltà parziale.
- Posso dedurre costi anche se non ho documentazione?
Sì. La Cassazione, con l’ordinanza 19574/2025, ha riconosciuto che il contribuente può dedurre costi in via presuntiva anche nell’accertamento analitico‑induttivo, applicando una percentuale forfetaria. È tuttavia consigliabile fornire quanta più documentazione possibile (contratti, pagamenti, ordini) per rafforzare la difesa.
- Come contestare un accertamento basato su indagini finanziarie?
In caso di indagini sui conti correnti, bisogna dimostrare che i versamenti non sono ricavi ma, ad esempio, prestiti dei soci, rimborsi, trasferimenti tra conti. La Cassazione ha stabilito che nei casi di evasione totale l’importo accertato include già l’IVA ; occorre quindi verificare che non venga aggiunta un’ulteriore IVA.
- Quando conviene aderire all’accertamento con adesione?
Conviene quando le contestazioni sono fondate ma si vuole ridurre le sanzioni e rateizzare. L’adesione comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo e consente rate fino a 8/12 trimestri . Dal 2025 la richiesta può essere formulata una sola volta, quindi è importante scegliere il momento giusto .
- Quali sono le novità della rateizzazione delle cartelle dal 2025?
Il D.Lgs. 110/2024 consente piani fino a 84, 96 o 108 rate per debiti inferiori a 120 000 € senza bisogno di dimostrare difficoltà, e fino a 120 rate per importi superiori o piani lunghi con prova di difficoltà . Ogni rata deve essere almeno di 50 € e la decadenza scatta con 5 rate non pagate.
- Come funziona la sospensione cautelare dell’atto?
Con l’art. 47 D.Lgs. 546/1992 si può chiedere al giudice la sospensione se l’atto impugnato provoca un danno grave e irreparabile. Bisogna dimostrare la fondatezza del ricorso e la gravità del pregiudizio . La sospensione dura fino alla sentenza di primo grado.
- In cosa consiste la rottamazione‑quater?
È una definizione agevolata introdotta dalla L. 197/2022 che consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo imposta e aggio, senza sanzioni né interessi . Le rate sono generalmente 18 (5 nel 2023 e 13 nel 2024‑25). La decadenza scatta per ritardi oltre 5 giorni .
- Qual è la differenza tra rottamazione‑quater e rottamazione‑quinquies?
La rottamazione‑quinquies, in approvazione con la legge di bilancio 2026, dovrebbe riaprire la possibilità di definire i debiti per chi è decaduto dalla quater, con rate più lunghe e copertura dei debiti affidati fino al 30 giugno 2023 . Al momento non è ancora legge e le condizioni potranno variare.
- Posso ottenere l’annullamento totale dell’accertamento in autotutela?
Sì, se l’atto presenta errori manifesti (soggetto sbagliato, doppia imposizione, pagamento già considerato). L’art. 10‑quater dello Statuto impone all’amministrazione di annullare d’ufficio tali atti . Anche durante il giudizio il contribuente può chiedere l’autotutela.
- Quali sono le procedure di sovraindebitamento per liberarsi dei debiti?
Le procedure sono: piano del consumatore, accordo con i creditori, liquidazione controllata e esdebitazione del debitore incapiente. Consentono di ristrutturare o cancellare i debiti e tutelare il patrimonio .
- Può un grossista accedere alla procedura di sovraindebitamento se ha un’attività commerciale?
Sì, se rientra tra gli imprenditori non assoggettabili a fallimento (ricavi inferiori ai limiti di cui all’art. 1 L.F.), può proporre un accordo con i creditori o un piano del consumatore. Se supera le soglie di fallibilità, deve accedere al concordato preventivo o al piano di ristrutturazione.
- Cos’è la prova di resistenza e quando si applica?
È la dimostrazione che, se il contraddittorio fosse stato svolto, l’esito dell’accertamento sarebbe stato diverso. Si applica agli atti emessi prima del 30 aprile 2024, quando il contraddittorio generalizzato non era obbligatorio.
- È possibile rateizzare il debito derivante da un accordo di conciliazione?
Sì, la conciliazione giudiziale consente la rateizzazione delle somme concordate fino a 8 o 12 rate, con riduzione delle sanzioni a un terzo .
- Cosa succede se non pago le rate della rottamazione‑quater?
Il mancato pagamento della rata oltre il termine di tolleranza (5 giorni) comporta la decadenza dal beneficio: l’intera somma residua diventa esigibile con sanzioni e interessi come se la rottamazione non fosse stata richiesta .
- La sentenza della Cassazione 31406/2025 è applicabile retroattivamente?
Le sentenze della Cassazione hanno effetto su casi analoghi ma non cancellano automaticamente le pretese passate. Tuttavia, chi ha contenziosi in corso basati sull’indagine finanziaria può invocare il principio per chiedere la riduzione del debito IVA .
- Quando conviene ricorrere a un OCC e alla procedura di sovraindebitamento?
Quando il debito complessivo è talmente elevato da non poter essere pagato nemmeno con rateizzazione o rottamazione. Con la procedura di sovraindebitamento, si può ottenere la sospensione delle azioni esecutive e, in molti casi, l’esdebitazione finale. È necessario rivolgersi a un Gestore della Crisi iscritto, come l’Avv. Monardo, per avviare la procedura .
Simulazioni pratiche
Simulazione 1 – Accertamento analitico‑induttivo con ricarico e costi presunti
Scenario: un grossista di articoli per la casa ha dichiarato per l’anno 2022 ricavi per 800 000 €. L’Agenzia delle Entrate, tramite verifica incrociata di scontrini e fatture, individua ricavi non contabilizzati per 200 000 € e procede con un accertamento analitico‑induttivo applicando un ricarico medio del 50 %. L’ufficio non riconosce alcun costo sui maggiori ricavi.
Calcolo dell’Ufficio:
- Ricavi dichiarati: 800 000 €.
- Ricavi non contabilizzati: 200 000 €.
- Ricavi accertati totali: 1 000 000 €.
- Maggiori imposte (IRES al 24 %): 200 000 × 50 % × 24 % = 24 000 €.
- Sanzioni (pari al 90 %): 21 600 €.
Difesa del contribuente:
- Opposizione di costi presunti: ai sensi dell’ordinanza 19574/2025, il grossista chiede il riconoscimento di un costo forfetario del 60 % sui ricavi presunti. I costi deducibili diventerebbero 120 000 €; la base imponibile si ridurrebbe a 80 000 € e l’imposta a 19 200 €. La differenza è significativa.
- Contestazione del ricarico: il 50 % è superiore ai margini reali del settore (ad esempio 30 %). Portando prove di mercato e listini, si può chiedere l’applicazione di un ricarico minore.
- Richiesta di adesione: se le controdeduzioni riducono l’accertamento, il contribuente può definire l’accordo pagando l’imposta ridotta e sanzioni al 33 %. In caso di contenzioso, può chiedere la sospensione cautelare (art. 47).
Simulazione 2 – Accertamento induttivo puro con evasione totale
Scenario: un imprenditore gestisce un ingrosso di prodotti di ferramenta. Non presenta dichiarazioni e non tiene contabilità. L’ufficio, mediante indagini bancarie, accerta versamenti per 122 000 € e notifica un accertamento induttivo, imputando l’IVA a parte.
Calcolo tradizionale (superato):
- Ricavi presunti: 122 000 €.
- IVA 22 %: 26 840 € (aggiunta).
- Totale richiesto: 148 840 €.
Calcolo secondo Cass. 31406/2025:
- Importo lordo accertato: 122 000 €.
- IVA inclusa (22 000 €) .
- Base imponibile imposte dirette: 100 000 €.
- IVA dovuta: 22 000 € già compresa.
Difesa del contribuente: il grossista impugna l’atto sostenendo che l’IVA è già compresa nei ricavi accertati, ottenendo una riduzione di 4 840 € solo per l’IVA (26 840 € – 22 000 €). Inoltre chiede la detrazione dell’IVA sugli acquisti, producendo fatture per 15 000 €; chiede l’accertamento con adesione e definisce il debito ridotto.
Conclusione
Ricevere un accertamento fiscale come grossista non alimentare è un evento che può mettere in seria difficoltà l’azienda e l’imprenditore. Tuttavia, la legge e la giurisprudenza riconoscono numerosi diritti al contribuente: dal contraddittorio preventivo all’obbligo di motivazione, dalla possibilità di dedurre costi presuntivi alla definizione agevolata dei debiti. Le sentenze più recenti della Corte di Cassazione (ordinanze 19574/2025 e 31406/2025) hanno rafforzato la posizione del contribuente, consentendo l’uso di presunzioni a favore e imponendo lo scorporo dell’IVA dai ricavi accertati .
Agire tempestivamente è fondamentale: occorre analizzare l’atto, presentare osservazioni entro 60 giorni, valutare gli strumenti deflattivi, ricorrere se necessario e chiedere la sospensione dell’esecuzione in caso di grave pregiudizio. Non bisogna trascurare le soluzioni alternative come la rottamazione delle cartelle, la rateizzazione dei debiti e le procedure di sovraindebitamento. Con l’assistenza di professionisti esperti, è possibile evitare errori, contestare i vizi dell’accertamento e trovare la soluzione più adatta alla propria situazione.
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