Introduzione
Gestire una rivendita di porte, serramenti e infissi significa spesso lavorare su margini stretti, dover pagare fornitori e manodopera in anticipo e, allo stesso tempo, attendere mesi prima di incassare il prezzo dagli acquirenti. In un settore così esposto agli oscillamenti del mercato edilizio e agli incentivi governativi (bonus infissi, ecobonus, superbonus, ristrutturazioni), il rischio di accumulare debiti fiscali è concreto: ritardi nei pagamenti dell’IVA, contributi non versati o errori nella contabilizzazione delle rimanenze possono sfociare in avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza. Il legislatore e la giurisprudenza più recente hanno introdotto numerose regole a tutela del contribuente, ma il rispetto di termini e procedure è fondamentale per contestare un atto impositivo o per aderire alle definizioni agevolate.
L’obiettivo di questo articolo è fornire al rivenditore di porte e serramenti un quadro completo e aggiornato al dicembre 2025 su come affrontare, subito e bene, un accertamento fiscale. Verranno analizzate sia le norme (leggi, decreti, circolari e articoli dello Statuto del contribuente) sia le sentenze più recenti della Corte di Cassazione e delle Corti di giustizia tributaria, con un taglio pratico e operativo. Illustreremo in dettaglio la procedura passo‑passo che segue la notifica di un avviso, le strategie difensive più efficaci, gli strumenti alternativi per definire il debito (dalla rottamazione quater ai piani del consumatore), gli errori da evitare e le soluzioni per rimanere sul mercato. Il tutto con un linguaggio accessibile ma rigoroso, per consentire al lettore imprenditore, artigiano o professionista di orientarsi nel mare delle norme tributarie e di agire tempestivamente.
La squadra dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo
Chi si occupa quotidianamente di diritto bancario e tributario sa che un accertamento fiscale può compromettere la continuità aziendale se non viene affrontato con competenza. Per questo motivo, l’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare si dedicano da anni alla tutela dei contribuenti e degli imprenditori in tutta Italia. L’Avv. Monardo è cassazionista, coordina professionisti esperti a livello nazionale nel diritto bancario e tributario, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (art. 3 L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia . Riveste il ruolo di professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e di Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, garantendo assistenza anche nelle procedure di ristrutturazione e di concordato preventivo. Lo Studio Monardo affianca il cliente in ogni fase: analisi dell’atto, istanze di sospensione, predisposizione di ricorsi davanti alla Corte di giustizia tributaria, trattative con l’Agenzia delle Entrate, piani di rientro e soluzioni giudiziali o stragiudiziali.
Se hai ricevuto un avviso di accertamento o temi di essere sottoposto a verifica, non aspettare: contatta subito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata. L’assistenza tempestiva di un professionista può fare la differenza tra salvare la propria attività o subire pignoramenti, ipoteche o il blocco dei conti correnti.
Parte I – Contesto normativo e giurisprudenziale
1. Statuto del contribuente e garanzie procedurali
La Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) è il pilastro delle garanzie che tutelano il contribuente nei rapporti con il fisco. Alcune disposizioni meritano particolare attenzione per un rivenditore di porte e serramenti sottoposto a verifica:
- Art. 7 Statuto – Motivazione degli atti: ogni atto dell’amministrazione finanziaria deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda. Se l’atto richiama documenti non conosciuti dal contribuente, questi devono essere allegati o riprodotti, altrimenti l’atto può essere annullato . Inoltre, gli atti devono contenere l’indicazione dell’ufficio competente per eventuali informazioni, dell’autorità cui rivolgersi in caso di ricorso e delle modalità di pagamento.
- Art. 6‑bis Statuto – Principio del contraddittorio: introdotto dal D.Lgs. 219/2023, in vigore dal 18 gennaio 2024, prevede che tutti gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario siano preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo, salvo casi di urgenza o atti automatizzati . L’ufficio deve inviare un schema di atto (una bozza dell’avviso) e concedere al contribuente almeno 60 giorni per controdeduzioni, potendo richiedere copia degli atti del fascicolo . L’atto finale deve essere motivato tenendo conto delle osservazioni del contribuente . Sono esclusi dall’obbligo gli atti automatizzati, le situazioni di urgenza e i dinieghi di rimborso di modesta entità【929779107356113†L368-L466】. Il contraddittorio, se violato, rende l’atto annullabile, ma il vizio va eccepito nel ricorso, altrimenti si consolida .
- Art. 7-bis Statuto – introdotto dal D.L. 39/2024 (convertito in L. 67/2024), elenca tra i motivi di annullabilità anche la violazione delle norme sul contraddittorio e sulle garanzie procedimentali. Questo rafforza la tutela del contribuente e impone all’amministrazione di rispettare scrupolosamente i tempi e le modalità della fase preaccertativa.
- Art. 12 Statuto – relativo agli accessi, ispezioni e verifiche: gli operatori del fisco possono permanere nei locali del contribuente per un massimo di 30 giorni lavorativi, prorogabili di ulteriori 30 solo in casi eccezionali. Tuttavia, la giurisprudenza (Cass. 24690/2014) considera questo termine ordinatorio, non perentorio; pertanto, la violazione non comporta l’invalidità automatica dell’accertamento . Il contribuente deve ricevere copia del processo verbale di chiusura e ha diritto a presentare osservazioni entro 60 giorni prima che l’ufficio emetta l’accertamento.
2. Termini per impugnare l’avviso di accertamento
La regola generale per impugnare un atto tributario è fissata dall’art. 21 D.Lgs. 546/1992. Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 60 giorni dalla notifica dell’atto . Questo termine decorre dal giorno successivo alla notifica e non può essere sospeso se non nei casi previsti dalla legge (ad esempio durante la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto). La norma precisa che la notifica della cartella di pagamento equivale alla notifica del ruolo, cosicché i 60 giorni decorrono dalla data in cui il contribuente riceve la cartella . Il termine è perentorio: trascorso senza ricorso, l’atto diviene definitivo e consente all’Agenzia della Riscossione di procedere coattivamente .
3. Accertamento con adesione e verbali di constatazione
L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) è uno strumento che consente di definire in via concordata un avviso di accertamento, riducendo le sanzioni a un terzo e ottenendo la rateizzazione. Con la riforma del 2024 (D.Lgs. 13/2024), è stato introdotto l’art. 5‑quater che disciplina l’adesione ai verbali di constatazione. Quando la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate redige un verbale di constatazione (PVC) ai sensi dell’art. 24 della L. 4/1929, il contribuente può aderire al verbale:
- Adesione incondizionata: il contribuente accetta integralmente i rilievi del verbale entro 30 giorni dalla consegna, comunicando la volontà sia all’ufficio competente sia all’organo che ha redatto il verbale. L’adesione sospende i termini per l’accertamento e l’ufficio ha 60 giorni per notificare l’atto di definizione, che contiene la motivazione e la liquidazione delle somme dovute .
- Adesione condizionata alla rimozione di errori manifesti: il contribuente può segnalare errori di fatto presenti nel verbale e subordinare l’adesione alla loro correzione. L’organo che ha redatto il verbale procede alla rettifica e invia l’atto all’ufficio e al contribuente .
Questa disciplina si applica agli atti emessi dal 30 aprile 2024 e consente un risparmio significativo sulle sanzioni. Le norme devono essere coordinate con l’art. 6‑bis: il contraddittorio endoprocedimentale si applica agli avvisi di accertamento veri e propri, mentre l’adesione al verbale permette di definire il PVC prima che l’avviso sia emesso.
4. Obblighi contabili e accertamento induttivo
Per i rivenditori di porte e serramenti è fondamentale la corretta gestione del magazzino. Anche chi opera in regime di contabilità semplificata deve redigere l’inventario annuale delle rimanenze suddividendo le merci per tipologia (modelli di porte, finestre, accessori) e valore. La mancata tenuta delle rimanenze può legittimare un accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 2, D.P.R. 600/1973: la Cassazione ha ribadito che l’assenza di un inventario analitico consente all’Ufficio di ricostruire i ricavi con presunzioni e di applicare percentuali di ricarico, anche basate su dati di aziende simili . In altre parole, se il contribuente non conserva documenti idonei a dimostrare quante porte e serramenti possedeva a fine anno e a quanto venivano venduti, il Fisco può presumere ricavi superiori a quelli dichiarati.
La stessa Corte ha chiarito che la determinazione della percentuale di ricarico deve essere coerente con il settore e basata su un campione rappresentativo di fatture. La sentenza 28030/2024 ha precisato che l’Ufficio deve utilizzare dati reali e che può calcolare la percentuale come media aritmetica o ponderata, ma non può basarsi esclusivamente su listini o prezzi teorici . Inoltre, l’Ordinanza 32449/2022 afferma che, in assenza di inventario, l’amministrazione può utilizzare la percentuale di ricarico di aziende similari, ma il contribuente può contrastare tale criterio fornendo prove concrete; il giudice deve esaminarle attentamente .
Nel 2024 la Cassazione ha anche rimarcato che la percentuale di ricarico dichiarata dallo stesso contribuente costituisce un elemento di prova valido: la CTR non può disattenderla basandosi su una generica “comune esperienza” senza adeguate prove. L’ordinanza 32389/2024 ha qualificato tale percentuale come una sorta di confessione stragiudiziale e ha precisato che spetta al contribuente dimostrare l’inapplicabilità del ricarico, ad esempio provando l’obsolescenza delle merci .
Ulteriore tema è l’accertamento integrativo. L’art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973 consente all’Ufficio di emettere ulteriori avvisi di accertamento solo sulla base di nuovi elementi non conosciuti al momento del primo accertamento. La sentenza 22825/2025 della Cassazione ha stabilito che non costituisce nuovo elemento una diversa o più approfondita valutazione dei documenti già acquisiti: l’amministrazione deve provare quali elementi siano sopravvenuti e perché non fossero esaminabili in precedenza . L’accertamento integrativo, pertanto, è illegittimo se fondato su una mera rivalutazione dei fatti già noti .
5. Rottamazione quater e definizioni agevolate
La legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 231‑252, L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione quater delle cartelle esattoriali, offrendo ai contribuenti la possibilità di estinguere i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 senza corrispondere sanzioni, interessi di mora e aggio . Sono rottamabili i carichi di qualsiasi natura (IRPEF, IRES, IVA, tributi locali, contributi) purché affidati entro il termine indicato . Per i debiti fino a 1.000 euro, la legge ha previsto l’annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 .
L’adesione alla rottamazione quater doveva essere presentata entro il 30 aprile 2023, ma la norma riconosceva la possibilità di definire anche i debiti oggetto di precedenti rottamazioni decadute . Il pagamento poteva avvenire in un’unica soluzione o in 18 rate (successivamente aumentate a 10 anni), con la scadenza della prima rata prevista per il 31 luglio 2023 e l’ultima rata fissata al 30 novembre 2025. Grazie ai cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge, i pagamenti effettuati entro il 9 dicembre 2025 sono considerati tempestivi . Per chi ha un piano superiore a 10 rate, la riscossione rende disponibili online i moduli per le rate successive .
Nel 2025 la Legge 15/2025 ha riaperto i termini per i contribuenti decaduti e ha previsto ulteriori definizioni agevolate, concedendo la possibilità di rateizzare fino a 120 rate e, in caso di importi elevati, di accedere a una rottamazione quinquies a partire dal 2026. Anche questi interventi rientrano nella cosiddetta pace fiscale, volta a ridurre l’arretrato della riscossione e a favorire la regolarizzazione dei contribuenti.
6. Piani del consumatore, esdebitazione e accordi di ristrutturazione
Oltre agli strumenti fiscali, il rivenditore di infissi in difficoltà può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e dalla L. 3/2012. In sintesi:
- Piano del consumatore: riservato ai soggetti non imprenditori (consumatori). Consente di proporre un piano di rientro al giudice con la nomina di un gestore della crisi; le azioni esecutive sono sospese e, una volta omologato, il debitore paga secondo il piano e ottiene l’esdebitazione finale. È particolarmente utile per titolari di ditte individuali artigiane che hanno chiuso l’attività.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori e professionisti con patrimoni ridotti. Richiede l’approvazione della maggioranza dei creditori e l’intervento dell’OCC. Se omologato, consente di ristrutturare il debito e sospende le procedure esecutive.
- Liquidazione controllata: prevede la liquidazione del patrimonio del debitore per soddisfare i creditori e l’esdebitazione residua. È la strada da seguire quando non vi sono risorse per un piano.
L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento, può assistere i clienti nella predisposizione dei piani, nella raccolta dei documenti e nell’ottenimento delle autorizzazioni necessarie.
Parte II – Procedura passo‑passo
1. Notifica dell’avviso e attivazione del contraddittorio
La procedura di accertamento inizia con la notifica di uno schema di atto (bozza di avviso) nel rispetto dell’art. 6‑bis Statuto. Questo documento anticipa le contestazioni (ricavi non dichiarati, rimanenze di magazzino, costi non deducibili) e consente al contribuente di difendersi prima che l’avviso diventi definitivo. Se l’avviso riguarda un periodo fino al 30 aprile 2024 o rientra tra gli atti esclusi (automatizzati, urgenze, dinieghi di rimborso di modesto importo), il contraddittorio non è obbligatorio .
Cosa fare alla ricezione dello schema di atto:
- Leggere attentamente le contestazioni e individuare eventuali errori di fatto o di calcolo. Spesso gli avvisi contengono riferimenti generici a rimanenze di magazzino o percentuali di ricarico calcolate su campioni non rappresentativi. È necessario raccogliere le fatture di acquisto e vendita, i documenti di trasporto e l’inventario per dimostrare la corretta esposizione dei ricavi.
- Richiedere l’accesso agli atti presso l’Agenzia delle Entrate. L’art. 6‑bis consente di accedere al fascicolo per visionare verbali, segnalazioni e perizie . Questo passaggio è fondamentale per conoscere gli elementi posti a base della pretesa.
- Presentare memorie difensive entro 60 giorni. Le osservazioni possono contestare la base imponibile, proporre un diverso ricarico, correggere errori materiali o chiedere la rettifica del verbale. È buona prassi allegare perizie di professionisti sul valore delle merci, bilanci, registri di magazzino e ogni documento utile. L’ufficio deve esaminare le memorie e motivare l’eventuale mancato accoglimento .
- Richiedere la sospensione dei termini se il termine di 60 giorni scade dopo il termine di decadenza per l’accertamento. L’art. 6‑bis, comma 3, prevede che la scadenza sia prorogata di 120 giorni . Ciò impedisce all’ufficio di emettere l’avviso senza aver esaminato le controdeduzioni.
Al termine del contraddittorio, l’ufficio potrà: (a) archiviare la pratica, (b) emettere un avviso rideterminato oppure (c) confermare integralmente la pretesa e notificare l’avviso definitivo. In ogni caso, la motivazione deve dare conto delle osservazioni del contribuente .
2. Avviso di accertamento definitivo e tempi per il ricorso
Se il contraddittorio non porta a un accordo e l’ufficio ritiene fondate le contestazioni, viene notificato l’avviso di accertamento vero e proprio. Dal giorno della notifica decorrono 60 giorni per proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria . È essenziale calcolare il termine correttamente: per le notifiche a mezzo posta, fa fede la data di consegna; per le notifiche via PEC, la data di ricezione del messaggio.
All’atto vanno allegati eventuali documenti su cui la pretesa si fonda (verbali, atti di verifica). L’omessa allegazione può rendere l’avviso nullo per difetto di motivazione . Inoltre, occorre verificare che l’avviso non sia viziato da errori di notifica (indirizzo sbagliato, raccomandata non recapitata) o da violazione del contraddittorio. Tali vizi possono essere eccepiti nel ricorso introduttivo.
3. Accertamento con adesione
Prima di impugnare l’avviso, il contribuente può valutare l’accertamento con adesione (art. 5 D.Lgs. 218/1997): una procedura che consente di chiudere la controversia pagando le imposte dovute con sanzioni ridotte a un terzo. La richiesta deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso e comporta la sospensione dei termini per ricorrere. L’ufficio convoca il contribuente per un incontro, durante il quale le parti discutono le contestazioni e possono concordare una rideterminazione della base imponibile. L’accordo deve essere formalizzato entro 90 giorni (30 se c’è stato già un contraddittorio). Una volta firmato, l’atto diventa definitivo e non è più impugnabile. Il pagamento può essere rateizzato (fino a 8 rate trimestrali o 12 in caso di somme superiori a 50.000 euro). L’accertamento con adesione rappresenta una soluzione equilibrata quando vi sono contestazioni sostanzialmente fondate ma l’azienda vuole contenere le sanzioni e diluire il pagamento.
4. Ricorso alla Corte di giustizia tributaria (CGT)
Se non si addiviene a un accordo, il ricorso deve essere depositato entro 60 giorni presso la CGT competente. Nel ricorso vanno indicati l’atto impugnato, le ragioni di fatto e diritto su cui si fonda l’opposizione, gli eventuali vizi procedurali (mancanza di contraddittorio, difetto di motivazione, notifica irregolare), le prove documentali e le richieste istruttorie. È consigliabile chiedere anche la sospensione dell’esecuzione per evitare che l’Agenzia della Riscossione avvii pignoramenti o ipoteche. La CGT valuterà la fondatezza della pretesa e potrà annullare, ridurre o confermare l’atto. In caso di esito sfavorevole, è possibile appellare la sentenza entro 60 giorni; e successivamente proporre ricorso per Cassazione per violazione di legge.
5. Definizioni agevolate e rottamazione quater
Parallelamente alla difesa in giudizio, è bene valutare se sia possibile aderire a definizioni agevolate. La rottamazione quater consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2022 pagando solo le imposte e gli interessi legali, senza sanzioni, aggio e interessi di mora . Il contribuente doveva presentare domanda entro il 30 aprile 2023, ma le leggi 2024‑2025 hanno riaperto i termini per i decaduti e introdotto piani fino a 120 rate. Il pagamento della rata in scadenza al 30 novembre 2025 può avvenire entro il 9 dicembre 2025 . Per i carichi inferiori a 1.000 euro, lo stralcio è automatico . La definizione agevolata non impedisce di contestare l’atto in giudizio, ma richiede la rinuncia al ricorso se la lite è pendente.
Parte III – Difese e strategie legali
1. Contestare l’assenza di contraddittorio o i vizi di motivazione
Una delle difese più efficaci è contestare la mancata instaurazione del contraddittorio obbligatorio. Se l’atto è stato emesso dopo il 30 aprile 2024 ed è impugnabile, l’Amministrazione deve aver inviato lo schema di atto e atteso 60 giorni prima di emettere l’avviso . La violazione rende l’atto annullabile. È necessario dimostrare che la mancanza del contraddittorio ha inciso sul diritto di difesa (ad esempio, non si è potuto presentare documenti che avrebbero ridotto l’imponibile). Analogamente, il ricorso può essere fondato sul difetto di motivazione: se l’avviso si limita a richiamare un verbale senza allegarlo o se non spiega come è stata calcolata la percentuale di ricarico, il giudice può annullarlo .
2. Provare la corretta gestione del magazzino
Poiché l’accertamento induttivo nasce spesso dalla mancanza di un inventario analitico, è fondamentale conservare documentazione completa: registro di magazzino, fatture di acquisto, scontrini fiscali, fotografie e descrizione delle merci. Anche in regime di contabilità semplificata, si devono classificare i beni per categorie (porte interne, porte blindate, finestre, persiane, accessori) e indicarne quantità, valore di acquisto e costo di vendita. La Cassazione ha sancito che la mancata tenuta di un inventario dettagliato legittima l’ufficio a ricostruire il reddito ; pertanto, la produzione di prove contrarie è essenziale.
Per contestare la percentuale di ricarico utilizzata dall’Amministrazione, si può:
- Presentare perizie di professionisti che documentino l’effettivo margine applicato, tenendo conto dei costi di acquisto, delle spese di trasporto, di montaggio e del mercato locale. È utile raffrontare i listini dei concorrenti e i dati di settore.
- Dimostrare che il campione di fatture utilizzato dal Fisco non è rappresentativo (ad es. perché include prodotti promozionali o scarti).
- Indicare che la merce oggetto di accertamento è obsoleta o invenduta; la Cassazione ha chiarito che per contestare il ricarico il contribuente deve fornire prove concrete , non basta invocare la “comune esperienza”.
3. Dimostrare l’inesistenza di nuovi elementi nell’accertamento integrativo
Se l’azienda ha già subito un accertamento per lo stesso periodo e riceve un accertamento integrativo, occorre verificare che l’atto si basi su elementi effettivamente nuovi. La Cassazione ha statuito che non è ammissibile una mera rivalutazione del materiale probatorio già acquisito . In ricorso, il contribuente dovrà evidenziare che l’ufficio non ha indicato nuovi documenti o fatti sopravvenuti e che la pretesa è frutto di ripensamenti. In tal caso l’atto è nullo.
4. Eccepire la decadenza o la prescrizione
L’accertamento fiscale deve essere notificato entro termini di decadenza (generalmente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello della dichiarazione). Se la notifica avviene oltre tali termini, l’avviso è nullo. Inoltre, i crediti tributari iscritti a ruolo si prescrivono in 10 anni (o 5 anni per i contributi), ma la prescrizione può essere interrotta da atti di riscossione. La verifica delle scadenze è quindi un’arma difensiva: se l’atto o la cartella è prescritta, il giudice deve dichiararne l’inefficacia.
5. Richiedere la sospensione dell’esecuzione e delle misure cautelari
Ricevuto l’avviso o la cartella, l’Agente della riscossione può adottare misure cautelari come il fermo amministrativo dei veicoli, l’iscrizione di ipoteca sui beni immobili o il pignoramento dei conti correnti. È possibile chiedere al giudice la sospensione dell’esecutività dell’atto, provando che l’esecuzione causerebbe un danno grave e irreparabile e che il ricorso presenta elementi di fondatezza. Nel frattempo si può negoziare con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione un piano di rateizzazione per bloccare le azioni esecutive.
Parte IV – Strumenti alternativi per la gestione del debito
1. Rottamazione quater e quater-bis
La rottamazione quater prevista dalla L. 197/2022 consente di pagare solo l’imposta e gli interessi legali sui carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, mentre vengono azzerati sanzioni, interessi di mora e aggio . Sono inclusi i tributi locali e i contributi previdenziali; gli enti locali dovevano deliberare l’adesione entro il 31 gennaio 2023 . Per i debiti inferiori a 1.000 euro, lo stralcio è automatico . L’adesione è stata riaperta nel 2024 e nel 2025 per i contribuenti decaduti: la legge consente di rateizzare fino a 120 rate (10 anni) e prevede la proroga del pagamento della decima rata al 9 dicembre 2025 . Per i piani oltre 10 rate, l’Agente della Riscossione invia i moduli di pagamento successivi .
Come aderire: l’istanza va presentata online sul sito dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Dopo la presentazione, l’agente sospende le azioni esecutive e invia il prospetto delle somme dovute. Se il contribuente paga le rate nei termini, ottiene il discarico del debito; in caso contrario, perde i benefici e quanto pagato è considerato acconto.
2. Definizione agevolata delle liti pendenti
I decreti fiscali degli ultimi anni hanno previsto la definizione agevolata delle liti pendenti: per le controversie tributarie in cui l’Agenzia delle Entrate è parte, il contribuente può chiudere la lite pagando una percentuale del tributo in base all’esito del grado di giudizio (ad esempio il 40% se è soccombente in primo grado e l’Agenzia ha vinto). Le regole variano a seconda della legge di riferimento (ad es. D.L. 119/2018, L. 197/2022, D.L. 149/2023) e devono essere attentamente valutate con un professionista.
3. Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione
Se la rivendita di serramenti è gestita in forma di ditta individuale e il titolare si trova in uno stato di sovraindebitamento personale (debiti fiscali, bancari e commerciali), può ricorrere al piano del consumatore. La procedura è attivata dal debitore con l’ausilio di un gestore della crisi e prevede la presentazione al giudice di un piano di rimborso commisurato alle proprie possibilità. Durante la procedura, le azioni esecutive sono sospese; se il piano viene omologato, il debitore paga secondo le disponibilità e ottiene l’esdebitazione per i debiti residui.
Per le società di persone o di capitali o per gli imprenditori individuali che vogliono proseguire l’attività, è possibile proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti con il voto della maggioranza dei creditori. L’accordo, una volta omologato, consente di ristrutturare il debito, evitare il fallimento e ottenere l’esdebitazione. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) disciplina tali istituti e prevede la nomina di un esperto negoziatore (ai sensi del D.L. 118/2021) per assistere l’imprenditore nella gestione della crisi.
4. Transazioni fiscali e saldo e stralcio
In sede fallimentare o di concordato preventivo, è possibile proporre una transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate, offrendo il pagamento di una percentuale dei debiti tributari a fronte dell’esdebitazione. La transazione richiede la valutazione dell’Agenzia e l’approvazione del giudice. Un’altra possibilità è il saldo e stralcio per i contribuenti con indicatori di grave difficoltà economica: la legge consente di saldare le cartelle pagando una percentuale variabile (dal 16% al 35%) in base all’ISEE. Questi strumenti devono essere valutati con attenzione perché presuppongono la rinuncia ai giudizi pendenti e l’impossibilità di impugnare successivamente.
Parte V – Errori comuni e consigli pratici
1. Ignorare l’atto o ritardare la difesa
Molti imprenditori sottovalutano un avviso di accertamento o una cartella esattoriale perché “non hanno soldi” o pensano di poterli contestare in seguito. Questo è il primo errore: i termini per ricorrere decorrono dalla notifica e non possono essere recuperati. Trascorsi 60 giorni, l’atto diventa definitivo . È quindi fondamentale rivolgersi subito a un professionista per valutare la situazione e agire tempestivamente.
2. Non conservare le prove e la documentazione di magazzino
La seconda causa di accertamento è la carenza di documenti. La legge impone di conservare le scritture contabili e le rimanenze almeno per dieci anni. Nel settore dei serramenti, la mancata annotazione delle giacenze (porte, finestre, infissi) legittima l’accertamento induttivo e l’applicazione di percentuali di ricarico presuntive . È fondamentale registrare ogni ingresso e uscita dal magazzino, conservare le fatture di acquisto e i contratti di vendita, predisporre un inventario annuale analitico.
3. Accettare passivamente la percentuale di ricarico dell’Agenzia
Molti accertamenti si basano su ricarichi standard del 30‑40% applicati alle rimanenze. Tuttavia, la Cassazione ha più volte affermato che il ricarico deve essere calcolato sulla base di un campione rappresentativo e che il contribuente può contrastarlo con prove concrete . Bisogna quindi verificare il metodo di calcolo utilizzato dall’ufficio, proporre un proprio ricarico (ad esempio 20% sulle porte, 15% sulle finestre) e allegare documenti giustificativi. In molti casi si ottiene una riduzione significativa dell’imponibile.
4. Confondere il contraddittorio con l’adesione
Il contraddittorio (art. 6‑bis Statuto) è un confronto obbligatorio prima dell’avviso, mentre l’adesione al verbale o all’avviso è un istituto opzionale di definizione bonaria. Confonderli può portare a perdere opportunità difensive: se si aderisce al verbale si accettano integralmente i rilievi e non è più possibile contestarli; se si aderisce all’avviso si rinuncia al ricorso. È opportuno valutare con l’avvocato la convenienza di ciascuna scelta.
5. Dimenticare rottamazione, piani e procedure concorsuali
In un contesto di difficoltà economica, ignorare gli strumenti di pace fiscale o di sovraindebitamento può essere fatale. La rottamazione quater permette di azzerare sanzioni e interessi ; i piani del consumatore e gli accordi di ristrutturazione possono sospendere i pignoramenti e ridurre i debiti. Affidarsi a un professionista che conosce tutte le opzioni consente di scegliere quella più adatta alla propria situazione.
Parte VI – Tabelle riepilogative
Di seguito sono riportate alcune tabelle sintetiche con le norme, i termini e gli strumenti difensivi più utili per un rivenditore di porte e serramenti.
Tabella 1 – Norme chiave e principi
| Norma / sentenza | Contenuto e principio | Riferimenti |
|---|---|---|
| Art. 7 L. 212/2000 | Gli atti fiscali devono essere motivati e contenere i fatti, le ragioni giuridiche e i documenti a cui fanno riferimento; l’assenza di motivazione rende l’atto annullabile . | Statuto del contribuente |
| Art. 6‑bis L. 212/2000 (D.Lgs. 219/2023) | Introduce l’obbligo di contraddittorio per tutti gli atti impugnabili: l’ufficio deve inviare uno schema di atto e concedere almeno 60 giorni per le controdeduzioni; la violazione rende l’atto annullabile . | Statuto del contribuente |
| Art. 12 L. 212/2000 | Stabilisce che le verifiche nei locali del contribuente non possono durare più di 30 giorni (prorogabili); la Cassazione considera il termine ordinatorio . | Statuto del contribuente |
| Art. 21 D.Lgs. 546/1992 | Fissa il termine di 60 giorni per proporre ricorso contro l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento . | Codice del processo tributario |
| Art. 5‑quater D.Lgs. 218/1997 (D.Lgs. 13/2024) | Disciplina l’adesione ai verbali di constatazione: il contribuente può aderire entro 30 giorni, sospendendo i termini; l’ufficio notifica l’atto di definizione entro 60 giorni . | Accertamento con adesione |
| Cass. ord. 32449/2022 | In caso di accertamento induttivo per assenza di inventario, l’Ufficio può applicare la percentuale di ricarico di aziende analoghe; il contribuente può fornire prove contrarie . | Giurisprudenza |
| Cass. sent. 28030/2024 | La percentuale di ricarico deve essere calcolata su un campione rappresentativo e può essere media aritmetica o ponderata; non si possono usare listini generici . | Giurisprudenza |
| Cass. ord. 32389/2024 | La percentuale di ricarico dichiarata dal contribuente costituisce prova; il giudice non può disattenderla senza adeguate prove . | Giurisprudenza |
| Cass. sent. 22825/2025 | L’accertamento integrativo è legittimo solo in presenza di nuovi elementi; non è ammissibile una semplice rivalutazione dei fatti già noti . | Giurisprudenza |
| L. 197/2022 (rottamazione quater) | Consente di estinguere i debiti affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2022 pagando solo il capitale e gli interessi legali, senza sanzioni . | Normativa fiscale |
Tabella 2 – Termini procedurali
| Fase | Termine | Riferimenti |
|---|---|---|
| Accesso, ispezione e verifica | 30 giorni (prorogabili per altri 30) | Statuto del contribuente |
| Contraddittorio endoprocedimentale | Almeno 60 giorni per controdeduzioni | Art. 6‑bis Statuto |
| Adesione al verbale di constatazione | 30 giorni dalla consegna del verbale | Art. 5‑quater D.Lgs. 218/1997 |
| Emissione dell’atto di definizione (adesione al verbale) | 60 giorni dalla comunicazione dell’adesione | Art. 5‑quater D.Lgs. 218/1997 |
| Ricorso contro l’avviso di accertamento | 60 giorni dalla notifica | Art. 21 D.Lgs. 546/1992 |
| Richiesta di accertamento con adesione | Entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso | D.Lgs. 218/1997 |
| Presentazione istanza di rottamazione quater | Entro il 30 aprile 2023 (riaperta per i decaduti nel 2024‑2025) | L. 197/2022 e successive modifiche |
| Pagamento rata rottamazione 2025 | 30 novembre 2025 (tolleranza fino al 9 dicembre 2025) | L. 197/2022 |
Tabella 3 – Strumenti difensivi e alternativi
| Strumento | Descrizione | Vantaggi | Svantaggi/limitazioni |
|---|---|---|---|
| Contraddittorio ex art. 6‑bis | Fase preliminare obbligatoria che consente al contribuente di presentare memorie e documenti prima dell’avviso | Possibilità di correggere errori e ridurre l’imponibile; proroga dei termini | È un onere: richiede preparazione e non sospende l’obbligo di presentare il ricorso se l’avviso viene comunque emesso |
| Adesione al verbale (art. 5‑quater) | Il contribuente accetta il verbale di constatazione; l’ufficio emette l’atto di definizione | Sanzioni dimezzate; pagamento rateale; definizione anticipata | Rinuncia a contestare i rilievi nel merito; obbliga a pagare le somme definite |
| Accertamento con adesione (art. 5 D.Lgs. 218/1997) | Procedura su iniziativa del contribuente; si concorda l’imponibile con sanzioni ridotte | Riduzione sanzioni a un terzo; sospensione dei termini; rateizzazione | L’atto diviene definitivo; non si può più impugnare |
| Ricorso in CGT | Impugnazione dell’avviso entro 60 giorni | Possibilità di annullamento o riduzione del debito; sospensione esecutiva | Costi processuali; tempi lunghi; rischio di soccombenza |
| Rottamazione quater | Definizione agevolata dei debiti affidati all’Agenzia della Riscossione tra il 2000 e il 2022 | Azzeramento di sanzioni e interessi; rateizzazione fino a 120 rate; sospensione azioni esecutive | Necessità di pagare integralmente il capitale e gli interessi; perdita dei benefici se si salta una rata |
| Piano del consumatore | Procedura di sovraindebitamento per i non imprenditori con nomina di un gestore | Sospensione esecutiva; esdebitazione finale; piano su misura | Destinata a persone fisiche non imprenditori; richiede approvazione del giudice |
| Accordo di ristrutturazione | Accordo con i creditori omologato dal tribunale | Permette la continuità aziendale e la ristrutturazione del debito | Necessita il consenso della maggioranza dei creditori; costi elevati |
Parte VII – Domande frequenti (FAQ)
1. Cosa succede se non tengo un inventario dettagliato del magazzino?
L’assenza di un inventario analitico consente all’Agenzia delle Entrate di ricostruire i ricavi con metodo induttivo e di applicare una percentuale di ricarico basata su dati di aziende simili . La Cassazione ritiene legittimo l’accertamento induttivo in caso di contabilità inattendibile; il contribuente può difendersi solo fornendo prove concrete.
2. Come viene calcolata la percentuale di ricarico?
L’ufficio deve basare la percentuale su un campione rappresentativo di fatture e può utilizzare una media aritmetica o ponderata; non può affidarsi a listini generici . Il contribuente può fornire una propria percentuale e dimostrare che il campione dell’Ufficio non è idoneo.
3. Posso contestare l’utilizzo della “comune esperienza” da parte del giudice?
Sì. L’ordinanza 32389/2024 stabilisce che la percentuale di ricarico dichiarata dal contribuente è un elemento di prova e che il giudice non può disattenderla senza basi oggettive . Se la CTR riduce il ricarico sulla base di considerazioni generiche, il contribuente deve fornire prove ma l’ufficio ha l’onere di motivare.
4. Che cos’è il contraddittorio obbligatorio introdotto nel 2024?
È la fase in cui l’Agenzia delle Entrate invia uno schema di atto e concede al contribuente almeno 60 giorni per controdeduzioni . La violazione rende l’avviso annullabile, ma il vizio va eccepito nel ricorso .
5. Cosa succede se ricevo un accertamento senza contraddittorio prima del 30 aprile 2024?
Gli atti emessi prima di tale data non sono soggetti al nuovo art. 6‑bis e rimangono disciplinati dalle norme previgenti . Tuttavia, se l’ufficio ha anticipato la nuova procedura e ha notificato lo schema di atto prima della riforma, si applica la proroga dei termini prevista dal comma 3 .
6. Ho 60 giorni per impugnare ogni atto?
Il termine ordinario è di 60 giorni , ma esistono eccezioni: per i dinieghi in materia catastale il termine è 30 giorni, mentre in caso di inviti al contraddittorio con sospensione il termine può essere di 90 giorni. Nei mesi di agosto si applica la sospensione feriale dal 1° al 31.
7. Cos’è l’adesione al verbale di constatazione?
È la possibilità di accettare integralmente il verbale redatto in seguito a un accesso o a una verifica entro 30 giorni, sospendendo i termini e definendo le somme con sanzioni ridotte . Si può aderire anche condizionatamente, segnalando gli errori manifesti .
8. Posso aderire alla rottamazione quater se ho debiti derivanti da un contenzioso pendente?
I debiti già iscritti a ruolo (cartelle esattoriali) possono essere rottamati anche se la lite è pendente; tuttavia, è necessario rinunciare al ricorso per definire il contenzioso. La rottamazione si applica ai carichi affidati tra il 2000 e il 2022 .
9. Quali debiti sono esclusi dalla rottamazione?
Non sono rottamabili i carichi derivanti da sentenze penali di condanna, i recuperi di aiuti di Stato, i crediti non affidati entro il 30 giugno 2022 o quelli affidati dopo tale data, e i debiti previdenziali dovuti a enti privati.
10. Posso accedere a un piano del consumatore se sono titolare di una ditta individuale di serramenti?
Sì, se il titolare non è imprenditore commerciale (o ha cessato l’attività) può ricorrere al piano del consumatore, purché i debiti personali prevalgano su quelli aziendali. In caso contrario, l’accordo di ristrutturazione potrebbe essere più adeguato.
11. Cosa succede se salto una rata della rottamazione quater?
La mancata o tardiva rata comporta la perdita dei benefici: gli importi già versati vengono considerati a titolo di acconto e l’Agente della Riscossione può recuperare il debito residuo in via ordinaria .
12. È possibile cumulare la rottamazione con l’accertamento con adesione?
Sì. L’adesione riguarda l’imposta non ancora iscritta a ruolo; una volta definito l’avviso con l’adesione, le somme possono essere versate in rate. Le cartelle già notificate possono essere rottamate. Occorre tuttavia verificare la convenienza economica.
13. Che differenza c’è tra annullamento per nullità e annullabilità?
La nullità è rilevabile d’ufficio e rende l’atto inesistente (ad esempio se manca la firma del funzionario); l’annullabilità richiede che il contribuente eccepisca il vizio entro i termini. Il difetto di contraddittorio è motivo di annullabilità .
14. Posso chiedere la sospensione della cartella durante il ricorso?
Sì. In sede di ricorso si può chiedere al giudice la sospensione dell’esecutività dell’avviso o della cartella se il pagamento immediato comporta un danno irreparabile e se il ricorso appare fondato. La sospensione può essere concessa anche dall’Agente della Riscossione in presenza di un piano di rateizzazione.
15. Quanto dura la verifica della Guardia di Finanza presso la mia azienda?
Gli accessi non possono durare più di 30 giorni lavorativi, prorogabili per altri 30 in casi eccezionali . Giorni eventuali non coincidono con la durata totale dell’accertamento, che può richiedere mesi.
16. È vero che l’accertamento integrativo può essere emesso più volte?
No. L’accertamento integrativo può essere emesso solo sulla base di nuovi elementi non conosciuti al momento del primo atto. Una diversa valutazione del materiale già acquisito non giustifica un nuovo avviso .
17. Perché è importante il ruolo di un Gestore della crisi da sovraindebitamento?
Perché solo un professionista iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia può assistere il debitore nelle procedure previste dal Codice della crisi. L’Avv. Monardo, in qualità di gestore, può predisporre il piano, convocare i creditori e ottenere l’omologazione, sospendendo le azioni esecutive e consentendo l’esdebitazione.
18. Quali sono le differenze tra la rottamazione quater e le precedenti rottamazioni?
La rottamazione quater include i carichi affidati fino al 30 giugno 2022 e prevede il pagamento del capitale e degli interessi legali, con esclusione di sanzioni, interessi di mora e aggio. Inoltre, consente la rateizzazione in dieci anni e prevede il recupero per i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni. Le rottamazioni precedenti (2016‑2018) avevano un numero inferiore di rate e non ammettevano l’inclusione dei decaduti.
19. Cosa devo fare se la mia azienda ha ricevuto un avviso di accertamento da oltre due mesi e non ho fatto nulla?
Se i 60 giorni sono scaduti, l’atto è definitivo e non è più impugnabile. In questo caso si può valutare la rottamazione o un piano di rateizzazione con l’Agente della Riscossione, oppure – in presenza di più debiti – l’accesso a procedure di sovraindebitamento. È comunque consigliabile consultare un professionista per verificare se vi siano vizi insanabili (ad esempio notifiche inesistenti) che consentano un’opposizione tardiva.
20. Posso dedurre fiscalmente i costi sostenuti per adeguare le finestre ai requisiti ecobonus?
La risposta è sì se si rispettano le condizioni previste dall’art. 16‑bis del TUIR per la detrazione sulle ristrutturazioni e dall’ecobonus: spetta una detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 per la sostituzione di infissi con riduzione della trasmittanza termica . Occorre conservare i documenti tecnici (asseverazione, pratica ENEA) e indicare le spese nella dichiarazione dei redditi.
Parte VIII – Simulazioni pratiche e numeriche
Esempio 1: Contestazione di un accertamento induttivo per ricarico e rimanenze
Scenario: La ditta “Serramenti Alfa S.r.l.” è una rivendita di porte e finestre con un fatturato di 800.000 euro. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate effettua un’ispezione presso il magazzino e contesta la mancanza di un inventario analitico. L’ufficio emette uno schema di atto nel giugno 2024, applicando una percentuale di ricarico del 40% su costi di acquisto pari a 500.000 euro. La società riceve l’avviso di accertamento a ottobre 2024, con un maggior imponibile di 200.000 euro (40% di 500.000) e sanzioni pari al 90% (180.000 euro). La società ritiene eccessivo il ricarico, poiché negli ultimi anni ha applicato un margine medio del 25%.
Azioni difensive:
- Contraddittorio: la società presenta memorie difensive entro 60 giorni, allegando un inventario ricostruito, le fatture di acquisto e di vendita e una perizia contabile che dimostra un ricarico medio del 25%. Sostiene che i prodotti contestati erano per la maggior parte porte blindate vendute a prezzo promozionale.
- Rivalutazione del ricarico: l’Ufficio, dopo aver esaminato la documentazione, riconosce che alcuni prodotti erano venduti sotto costo e ricalcola il ricarico al 28%. Il maggior imponibile scende a 140.000 euro e le sanzioni (ridotte) a 56.000 euro.
- Adesione all’avviso: la società propone un accertamento con adesione. Si conviene su un imponibile di 120.000 euro, con sanzioni a un terzo (40.000 euro) e interessi per 5.000 euro. L’importo complessivo di 165.000 euro viene rateizzato in 12 rate trimestrali da 13.750 euro.
Risultato: grazie alla tempestiva partecipazione al contraddittorio e alla presentazione di prove documentali, la società evita un maggior imponibile di 80.000 euro e riduce le sanzioni da 180.000 a 40.000 euro. Se si fosse limitata a contestare in giudizio, avrebbe rischiato una condanna maggiore e tempi lunghi.
Esempio 2: Utilizzo della rottamazione quater
Scenario: Il titolare della ditta individuale “Porte & Finestre Bianchi” ha accumulato debiti iscritti a ruolo per un totale di 60.000 euro (30.000 euro di imposte, 10.000 euro di interessi legali, 15.000 euro di sanzioni e 5.000 euro di aggio). Le cartelle riguardano IVA, IRPEF e contributi per gli anni 2016‑2021. Nel 2023 presenta domanda di rottamazione quater.
Calcolo: la rottamazione prevede il pagamento dei 30.000 euro di imposte e dei 10.000 euro di interessi legali; vengono abbonate le sanzioni e l’aggio per un totale di 20.000 euro. L’importo da versare è quindi 40.000 euro. Il contribuente sceglie di pagare in 18 rate: le prime due rate (2023) sono del 10% ciascuna (4.000 euro), le restanti 16 rate sono del 5% ciascuna (2.000 euro). Grazie al piano, la ditta estingue il debito senza incorrere in azioni esecutive e ottiene lo sgravio delle sanzioni.
Vantaggi: la rottamazione quater elimina il 33% del debito complessivo, consente un pagamento dilazionato e sospende i pignoramenti. È fondamentale rispettare le scadenze: saltare una rata comporta la perdita dei benefici .
Esempio 3: Piano del consumatore per una ditta artigiana
Scenario: Il signor Tizio gestisce una ditta individuale che vende e installa serramenti. A causa del calo del superbonus nel 2023 e dei ritardi nei pagamenti dei clienti, accumula debiti per 150.000 euro (50.000 euro di imposte, 40.000 euro di fornitori, 60.000 euro di mutui personali). Non riesce a far fronte alle rate e rischia il pignoramento del furgone e dei macchinari.
Soluzione: con l’assistenza dell’Avv. Monardo, presenta domanda di piano del consumatore al tribunale. Il gestore della crisi redige una relazione sulla sua situazione economica e propone un piano di rimborso in 6 anni in cui Tizio paga 600 euro al mese per soddisfare parzialmente i creditori. Le azioni esecutive sono sospese. Il giudice omologa il piano e, al termine, Tizio ottiene l’esdebitazione: i debiti residui vengono cancellati.
Nota: il piano del consumatore è riservato a chi non è imprenditore commerciale o lo è stato ma ha cessato l’attività. In alternativa, per un imprenditore in attività si può proporre un accordo di ristrutturazione con l’approvazione dei creditori.
Conclusione
La gestione di una rivendita di porte e serramenti richiede non solo competenza tecnica nel settore edilizio, ma anche un’attenta pianificazione fiscale e contabile. Le verifiche dell’Agenzia delle Entrate si concentrano sempre più sulle rimanenze di magazzino e sulla congruità dei margini di ricarico: la mancata tenuta di un inventario analitico e l’applicazione di percentuali di ricarico non documentate possono far scattare accertamenti induttivi e pesanti sanzioni . Allo stesso tempo, le riforme del 2024‑2025 hanno rafforzato le garanzie del contribuente: l’obbligo di contraddittorio prima degli avvisi , la possibilità di aderire ai verbali , le nuove rottamazioni e i piani di rientro offrono strumenti preziosi per difendersi.
Per cogliere questi strumenti è essenziale agire tempestivamente: presentare memorie entro i termini, conservare la documentazione, valutare la convenienza di un’adesione o di un ricorso, sfruttare le definizioni agevolate e, se necessario, ricorrere a piani del consumatore o accordi di ristrutturazione. Ogni caso è diverso: un rivenditore con ampio magazzino dovrà probabilmente concentrarsi sulla ricostruzione del ricarico, mentre chi ha molti debiti iscritti a ruolo potrà trovare sollievo nella rottamazione quater. Anche gli errori formali (notifiche sbagliate, mancanza di motivazione) possono annullare l’atto se eccepiti nei termini .
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare mettono a disposizione la loro esperienza per assistere imprenditori, artigiani e professionisti del settore serramenti in tutta Italia. Grazie alla qualifica di cassazionista, all’esperienza come Gestore della crisi da sovraindebitamento e all’iscrizione come professionista fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo è in grado di analizzare rapidamente la legittimità degli atti, predisporre ricorsi efficaci, negoziare con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e proporre piani di rientro o soluzioni di sovraindebitamento personalizzate . Il suo team di avvocati e commercialisti coordina professionisti esperti a livello nazionale, offrendo un’assistenza completa e tempestiva.
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