Accertamento fiscale a un negozio di ottica: come difendersi subito e bene

Introduzione: perché è fondamentale difendersi correttamente da un accertamento fiscale

Gestire un negozio di ottica richiede competenze tecniche, investimenti in macchinari, formazione del personale e un’attenzione costante alle innovazioni mediche e digitali. Oltre a questi aspetti imprenditoriali, tuttavia, il titolare di un negozio di ottica deve confrontarsi quotidianamente con la disciplina fiscale italiana, spesso complessa e in continua evoluzione. L’accertamento fiscale rappresenta uno dei momenti più delicati nella vita di un imprenditore: può portare alla contestazione di ricavi, all’applicazione di pesanti sanzioni e, nei casi più gravi, a procedimenti penali o a provvedimenti di blocco dell’attività. L’oggetto di questo articolo è proprio l’accertamento su un negozio di ottica, un settore in cui le autorità fiscali spesso contestano i margini di profitto rispetto alle medie di settore o utilizzano presunzioni relative alle lenti e alle apparecchiature di precisione.

L’attualità del tema è confermata dalle recenti modifiche normative e dalle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale. Nel 2025, ad esempio, la Cassazione ha ribadito che l’autorizzazione all’accesso negli studi professionali o nei locali aziendali deve essere specifica e motivata: l’ordinanza n. 17228/2025 ha evidenziato che la segretezza professionale può essere limitata solo dopo un’opposizione formale e con un’autorizzazione motivata, altrimenti la documentazione acquisita non può fondare l’accertamento . Sempre nel 2025, il Legislatore ha introdotto l’art. 13‑bis nello Statuto del contribuente (L. 212/2000), obbligando gli organi di controllo a indicare nel provvedimento di autorizzazione le circostanze e le esigenze investigative che giustificano l’accesso .

Inoltre, con il decreto legislativo n. 219/2023, è stato inserito l’articolo 6‑bis nello Statuto del contribuente, che estende a tutti gli atti impugnabili l’obbligo del contraddittorio preventivo. Questo significa che l’Agenzia delle Entrate deve inviare al contribuente un progetto di atto e attendere almeno 60 giorni per le osservazioni prima di emettere l’avviso definitivo . La mancanza di contraddittorio determina la nullità dell’atto. Si tratta di un cambiamento epocale che rafforza i diritti del contribuente ma che impone anche di conoscere tempistiche e modalità per esercitare tali diritti.

<center> Difesa legale per un negozio di ottica
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Chi siamo: l’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare

Per affrontare un accertamento fiscale con competenza e serenità è indispensabile affidarsi a professionisti specializzati. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team composto da avvocati tributaristi e commercialisti con competenze specifiche in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. La combinazione di competenze giuridiche e contabili consente allo studio di affrontare non solo i profili squisitamente tributari dell’accertamento ma anche eventuali ripercussioni finanziarie, bancarie e societarie.

Lo studio dell’Avv. Monardo offre:

  • Analisi preliminare e valutazione dell’atto: verifica formale e sostanziale della notifica, degli elementi motivazionali, dell’eventuale carenza di contraddittorio e della validità delle presunzioni utilizzate.
  • Redazione di ricorsi e memorie difensive: predisposizione del ricorso presso la Corte di giustizia tributaria e redazione di memorie nel contraddittorio ex art. 6‑bis.
  • Richiesta di sospensione e tutela cautelare: ottenimento di provvedimenti di sospensione dell’atto o di sospensione della riscossione nelle fasi amministrative e processuali.
  • Definizioni agevolate e trattative stragiudiziali: valutazione delle opportunità di adesione, definizione agevolata (1/18 delle sanzioni) e rottamazioni delle cartelle.
  • Soluzioni per la crisi e il sovraindebitamento: predisposizione di piani del consumatore, concordati minori, accordi di ristrutturazione o liquidazioni controllate per porre fine a situazioni debitorie insostenibili.

Nel corso di questo articolo analizzeremo in maniera approfondita tutto ciò che occorre sapere per difendersi subito e bene da un accertamento fiscale su un negozio di ottica, con un focus sulle normative vigenti e la giurisprudenza più recente. Al termine, troverai le risposte alle domande più frequenti e una call to action per richiedere una consulenza personalizzata.

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Contesto normativo: leggi, decreti e statuti da conoscere

La disciplina degli accertamenti fiscali è dispersa in molteplici testi normativi. È necessario, pertanto, orientarsi fra decreti del Presidente della Repubblica, leggi ordinarie, decreti legislativi e circolari. Nel caso di un negozio di ottica, la materia riguarda principalmente l’imposizione diretta (IRPEF per ditte individuali o IRES per società), l’IVA e, in alcuni casi, le imposte regionali o comunali. Presentiamo di seguito le norme principali, con i relativi riferimenti e indicazioni pratiche.

DPR 600/1973: accertamento delle imposte sui redditi

Il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 disciplina i controlli e gli accertamenti per le imposte sui redditi (IRPEF, IRES). Gli articoli più rilevanti per un imprenditore dell’ottica sono:

  • Art. 39 (accertamento delle imposte sui redditi): prevede che il fisco possa procedere ad accertamento analitico-induttivo quando la contabilità non risulti attendibile o quando i ricavi dichiarati siano incongrui rispetto alle presunzioni gravi, precise e concordanti. La Cassazione ha chiarito che l’utilizzo dei margini di settore come unico elemento di presunzione non è sufficiente: è necessario che lo scostamento sia anomalo e che vi siano altri indizi gravi e concordanti .
  • Art. 32 (poteri di verifica bancari): attribuisce agli uffici finanziari la facoltà di chiedere alle banche l’esibizione dei dati relativi ai movimenti del contribuente. I prelevamenti bancari non giustificati sono presunti ricavi; la Cassazione ha però ricordato che il contribuente può dedurre anche i costi presunti e che il giudice deve valutare puntualmente ogni operazione .
  • Art. 42 (contenuti dell’avviso di accertamento): stabilisce che l’avviso debba essere motivato e indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo sorreggono. L’omessa motivazione, la mancanza di firma o la notifica irregolare comportano la nullità dell’atto.

DPR 633/1972: l’accertamento IVA e gli accessi

Il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che regola l’IVA, contiene norme simili a quelle del DPR 600 in materia di accertamento, con alcuni specifici riferimenti:

  • Art. 52 (accessi, ispezioni e verifiche): prevede che il personale dell’Amministrazione finanziaria possa accedere nei locali in cui si esercita l’attività d’impresa. L’accesso deve avvenire durante l’orario di esercizio e l’agente deve informare l’imprenditore dei motivi e dell’oggetto della verifica. La Cassazione ha sottolineato la necessità che l’autorizzazione all’accesso – quando richiesta – sia specifica e motivata, soprattutto in presenza di segreto professionale . Dal 3 agosto 2025, a seguito della conversione del D.L. 84/2025 nella Legge 108/2025, l’art. 13‑bis dello Statuto del contribuente ha imposto che l’autorizzazione e i verbali di accesso riportino le circostanze e le esigenze che giustificano l’ingresso nei locali del contribuente .
  • Art. 54 (accertamento dell’imposta): disciplina l’accertamento IVA e consente il ricorso al metodo induttivo in presenza di gravi, precise e concordanti presunzioni, analogamente a quanto previsto per le imposte dirette. Deve essere predisposto il processo verbale di constatazione (PVC) e, fino al 2023, era necessario redigere un verbale di chiusura. Con l’introduzione dell’art. 6‑bis, l’obbligo del verbale di chiusura è venuto meno nei casi di accesso mirato e l’attività di contraddittorio si svolge sul progetto di atto .

D.Lgs. 218/1997: accertamento con adesione e adesione agevolata

Il Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 introduce il c.d. accertamento con adesione, ovvero la possibilità di definire in via concordata l’avviso di accertamento prima di proporre ricorso. Il contribuente può, entro 30 giorni dall’invito, richiedere la definizione, pagare le maggiori imposte, gli interessi e una sanzione ridotta (un terzo) e ottenere l’esclusione della commissione delle sanzioni maggiori. Nel 2023 la Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha consentito la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, riducendo la sanzione a 1/18 del minimo. Secondo il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 27663 del 30 gennaio 2023, questa definizione si applica agli avvisi di accertamento emessi o notificati entro il 31 marzo 2023 e agli inviti previsti dagli articoli 2 e 3 del D.Lgs. 218/1997 . Tale definizione si perfeziona con il pagamento (o la prima rata) entro il termine per la proposizione del ricorso .

Statuto del contribuente (L. 212/2000) e successive modifiche

La Legge 27 luglio 2000, n. 212, nota come Statuto del contribuente, contiene principi generali e garanzie procedurali. Fra le norme più significative:

  • Art. 6: stabilisce che i rapporti tra contribuente e Amministrazione devono essere improntati alla collaborazione e alla buona fede. Le sanzioni devono essere proporzionate e non possono essere irrogate se il comportamento del contribuente è frutto di errore inevitabile.
  • Art. 6‑bis (introdotto dal D.Lgs. 219/2023): prevede l’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per tutti gli atti impugnabili. L’Ufficio deve inviare al contribuente un progetto di atto e concedere almeno 60 giorni per le osservazioni. Se il termine coincidisse con la scadenza della decadenza, esso è prorogato a 120 giorni . L’inosservanza di questa procedura determina la nullità dell’atto. La Cassazione, con la sentenza n. 23991/2024, ha precisato che, in caso di accesso mirato presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate (senza verifica completa nel locale del contribuente), non occorre redigere un verbale di chiusura: il verbale di accesso è sufficiente per far decorrere i 60 giorni .
  • Art. 7‑quinquies: dispone che le informazioni acquisite in violazione delle disposizioni sugli accessi, sulle ispezioni e sul contraddittorio non possono essere utilizzate in giudizio. Questa norma rafforza la tutela del contribuente: se l’Amministrazione agisce in modo illegittimo, la prova ottenuta è inutilizzabile.
  • Art. 13‑bis (introdotto dalla L. 108/2025): impone che le autorizzazioni e i verbali relativi agli accessi indichino le circostanze e le condizioni che motivano l’ingresso. La norma deriva dalla condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo (caso Italgomme Pneumatici s.r.l. c/ Italia) e recepisce le critiche relative alla mancanza di motivazione degli accessi .

D.Lgs. 74/2000 e responsabilità penale tributaria

Per completezza, occorre ricordare che alcune violazioni fiscali possono integrare ipotesi di reato. Il Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 disciplina i reati tributari (dichiarazione fraudolenta, occultamento di documenti contabili, omesso versamento di IVA, ecc.). Anche nel settore ottico si può incorrere in reati di fatture per operazioni inesistenti, di occultamento di ricavi o di omesso versamento dell’IVA. È quindi essenziale valutare la rilevanza penale della contestazione e, in caso positivo, attivare le opportune strategie difensive e di autodenuncia per beneficiare di riduzioni di pena.

DL 84/2025 convertito nella L. 108/2025: motivazione dell’accesso

La conversione del Decreto-legge 4 luglio 2025, n. 84 nella Legge 28 agosto 2025, n. 108 ha introdotto l’art. 13‑bis nello Statuto del contribuente. Tale norma, entrata in vigore il 3 agosto 2025, prevede che l’autorizzazione all’accesso nei locali del contribuente e il verbale redatto dagli ispettori debbano indicare le circostanze di fatto e le condizioni che rendono necessario l’ingresso . L’obiettivo è garantire una maggiore trasparenza e consentire al contribuente di contestare tempestivamente eventuali abusi. In assenza di una motivazione adeguata, le prove raccolte non saranno utilizzabili (art. 7‑quinquies Statuto del contribuente).

D.L. 118/2021 e la composizione negoziata della crisi d’impresa

Per le imprese in difficoltà economico-finanziaria, il Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito nella Legge 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa, poi trasfusa nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. La procedura consente all’imprenditore, assistito da un esperto indipendente, di negoziare con i creditori per individuare una soluzione che eviti la liquidazione. Secondo l’art. 3 del decreto, la procedura è volontaria, confidenziale e prevede misure protettive temporanee durante le trattative . Questo strumento può rivelarsi utile per un negozio di ottica che, in seguito a pesanti contestazioni fiscali, rischia l’insolvenza.

Legge 3/2012 e le procedure di sovraindebitamento

La Legge 27 gennaio 2012, n. 3, come riformata dal Codice della crisi d’impresa (entrato in vigore nel 2022), disciplina le procedure di sovraindebitamento e di esdebitazione. Destinate alle persone fisiche, ai lavoratori autonomi e alle piccole imprese non assoggettabili a fallimento, queste procedure consentono di proporre un piano di pagamento ai creditori e di ottenere la cancellazione dei debiti residui. Le principali sono:

  • Piano del consumatore: riservato ai consumatori e alle ditte individuali, prevede un accordo con i creditori per pagare i debiti in base alla capacità economica, con la supervisione del tribunale.
  • Concordato minore (ex accordo di composizione della crisi): rivolto ai piccoli imprenditori e ai professionisti, consente di ristrutturare i debiti con l’approvazione dei creditori.
  • Liquidazione controllata del patrimonio: il debitore mette a disposizione i propri beni per la soddisfazione dei creditori; i debiti residui sono estinti al termine della procedura.
  • Esdebitazione dell’incapiente: permette ai soggetti privi di beni o redditi di ottenere la cancellazione dei debiti senza un piano di pagamento .

Il legislatore ha previsto che l’esdebitazione consenta al debitore di ripartire; il giudice valuta la meritevolezza e la buona fede. Nel contesto di un negozio di ottica, queste procedure possono essere decisive quando l’accertamento fiscale mette a rischio la continuità aziendale.

Rottamazioni e definizioni agevolate: dal 2023 al 2025

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto numerose misure di definizione agevolata delle cartelle e degli avvisi di accertamento. Le più rilevanti sono:

  1. Rottamazione quater (definizione agevolata delle cartelle): introdotta dalla Legge di bilancio 2023 (commi 231‑252 della L. 197/2022), consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 pagando solo il capitale e le spese di notifica e di riscossione, con esclusione di sanzioni e interessi. Il termine iniziale per aderire era il 30 aprile 2023, ma successivi interventi – in particolare il decreto Milleproroghe 2023, convertito in legge nel 2024 – hanno riaperto i termini, permettendo l’adesione entro il 30 aprile 2025 . Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate.
  2. Stralcio mini-cartelle: la L. 197/2022 ha previsto l’annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 euro (comprensivi di sanzioni e interessi) affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Questa misura riguarda spesso multe e tributi locali. Per i debiti del settore ottico può avere un impatto limitato ma permette di alleggerire eventuali cartelle esattoriali arretrate.
  3. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento: come visto nel D.Lgs. 218/1997, la Legge di bilancio 2023 consente di chiudere le controversie pagandone solo le imposte e gli interessi, con riduzione a 1/18 delle sanzioni . Questa disciplina è stata prorogata in parte per il 2024 e 2025, con applicazione agli avvisi notificati fino al 31 dicembre 2023 e, in alcuni casi, al 31 marzo 2024.
  4. Definizione delle liti pendenti: le leggi di bilancio 2023 e 2024 hanno previsto la possibilità di definire i giudizi tributari pendenti pagando una percentuale del valore della controversia (dal 15 % al 100 % a seconda del grado e dell’esito delle sentenze). Questa misura è particolarmente utile quando il negozio di ottica ha già impugnato l’avviso di accertamento e vuole chiudere la lite con un pagamento ridotto.

Giurisprudenza rilevante per i negozi di ottica

La giurisprudenza costituisce una guida preziosa per interpretare le norme e individuare le migliori strategie difensive. Esaminiamo le principali sentenze che riguardano gli accertamenti fiscali nel settore degli ottici e, più in generale, i diritti del contribuente.

Cassazione n. 20096/2014: i margini di settore non bastano a sostenere l’accertamento

Nel 2014 la Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un imprenditore titolare di un negozio di ottica, sottoposto a verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate. I verificatori avevano riscontrato che il margine di ricarico applicato dall’impresa era inferiore alle medie di settore e, sulla base di tale differenza, avevano emesso un accertamento analitico-induttivo ai sensi dell’art. 39 1° comma lett. d) del DPR 600/1973. La Cassazione ha però stabilito che la semplice divergenza tra il margine dell’impresa e quello medio del settore non è sufficiente a legittimare l’accertamento induttivo; occorre che la differenza sia anomala e irragionevole e che vi siano altre presunzioni gravi, precise e concordanti . Nel caso concreto, la Corte ha annullato l’accertamento ritenendo che i dati del settore non potessero costituire l’unico parametro di riferimento. Questa sentenza è particolarmente rilevante perché molti ottici temono accertamenti basati su margini di ricarico: sapere che la Cassazione ha fissato un limite stringente alle presunzioni consente di impostare la difesa con maggiore sicurezza.

Cassazione n. 17228/2025: segreto professionale e motivazione dell’accesso

Con l’ordinanza n. 17228 del 2025 la Cassazione è tornata sul tema dell’accesso nei locali e della tutela del segreto professionale. In un caso relativo a uno studio legale, la Corte ha dichiarato illegittima l’autorizzazione all’accesso perché non conteneva una motivazione specifica e perché era stata rilasciata prima che il contribuente opponesse il segreto . Sebbene il caso riguardasse un avvocato, il principio si estende a tutte le imprese che custodiscono documenti sensibili (come le schede ottometriche dei clienti). L’autorizzazione deve contenere indicazioni specifiche sulle ragioni dell’accesso e può essere rilasciata solo dopo che il contribuente abbia fatto valere il segreto. La documentazione acquisita in violazione di queste regole non può fondare l’accertamento.

Cassazione n. 23991/2024: contraddittorio e verbale di chiusura

La sentenza n. 23991 del 2024 ha stabilito che, quando l’Amministrazione effettua un accesso mirato negli uffici dell’Agenzia (ad esempio per prelevare documenti o acquisire registrazioni contabili) e non nei locali del contribuente, non è necessario redigere un verbale di chiusura. È sufficiente il verbale di accesso per far decorrere il termine di 60 giorni previsto dall’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente . La Corte ha osservato che il contraddittorio è garantito se il contribuente ha l’opportunità di esaminare il contenuto del verbale e presentare le proprie osservazioni sul progetto di atto. La decisione è importante perché chiarisce la procedura in caso di accessi presso terzi (es. fornitori di lenti o laboratori) o negli uffici dell’Agenzia.

Cassazione n. 7096/2024: presunzioni basate su documentazione di terzi

Con l’ordinanza n. 7096 del 2024 la Cassazione ha affrontato un caso di accertamento induttivo basato su documenti rinvenuti presso un soggetto terzo. La Corte ha affermato che la contabilità in nero trovata presso un fornitore può costituire valida prova presuntiva contro il contribuente, a condizione che sia valutata la serietà, precisione e concordanza degli elementi e che il contribuente possa fornire prova contraria . Il giudice deve motivare adeguatamente le proprie valutazioni, anche quando riduce il margine applicato dal fisco. Nel settore ottico è frequente che la Guardia di Finanza raccolga documentazione presso i fornitori di lenti e montature; questa sentenza chiarisce i limiti e i requisiti per l’utilizzo di tali prove.

Cassazione n. 26996/2025: prelievi bancari e prova dei costi

L’ordinanza n. 26996 del 2025 riguarda gli accertamenti bancari fondati sui prelevamenti da conti correnti. La norma dell’art. 32 del DPR 600/1973 presume che i prelevamenti non giustificati siano ricavi non dichiarati, ma la Cassazione ha ricordato che il contribuente può dedurre i costi in modo presuntivo e che il giudice deve esaminare analiticamente ogni movimento . La Corte costituzionale, con la sentenza n. 10/2023, ha sottolineato che la presunzione deve rispettare il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e che il contribuente può dimostrare l’esistenza di costi correlati . Per un negozio di ottica è fondamentale conservare la documentazione bancaria e spiegare eventuali prelievi (pagamenti a fornitori, stipendi, costi di servizi) per evitare contestazioni.

Altre pronunce rilevanti

  • Cassazione n. 23991/2024 (nuovamente): come già visto, conferma che il verbale di accesso fa decorrere il contraddittorio e non è necessario un verbale di chiusura quando l’attività si svolge negli uffici dell’Agenzia .
  • Cassazione sezioni unite n. 11082/2010: citata dalla Corte nel 2025, stabilisce che il segreto professionale può essere limitato solo con autorizzazione motivata e successiva all’opposizione . Il principio vale anche per documenti che contengono dati sensibili dei clienti.
  • Corte di giustizia tributaria (ex Commissione tributaria) varie sentenze 2024‑2025: numerose pronunce di merito hanno annullato accertamenti basati esclusivamente su medie di settore o su prelievi bancari non spiegati, valorizzando la giurisprudenza di legittimità.

Procedura passo-passo dopo la notifica di un accertamento

Ricevere un avviso di accertamento o di rettifica dell’IVA può generare ansia e incertezza. Comprendere la procedura e i termini è il primo passo per difendersi efficacemente. Di seguito un percorso dettagliato che un imprenditore ottico dovrebbe seguire.

1. Verifica della notifica

L’avviso deve essere notificato secondo le regole degli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile. Può essere consegnato a mezzo posta raccomandata, PEC o tramite messo notificatore. È essenziale verificare:

  1. La data di consegna: da questa decorrono i termini per impugnare (60 giorni) o per aderire. Se la notifica è avvenuta di sabato o in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno utile.
  2. La persona che ha ricevuto l’atto: deve essere il titolare, un familiare convivente o un addetto. Se la notifica è avvenuta a terzi non autorizzati, può essere nulla.
  3. Le modalità: eventuali irregolarità (es. mancanza di avviso di giacenza, errore nel domicilio) possono rendere l’atto inesistente o inesigibile.

2. Analisi del contenuto dell’atto

L’avviso deve contenere la motivazione: i fatti contestati, le norme applicate e le ragioni per cui si ritiene dovuta la maggiore imposta. Controlla se sono stati esaminati i documenti contabili, se la rettifica si fonda su presunzioni e se sono state rispettate le norme sul contraddittorio preventivo. In particolare, verifica che:

  • Sia stato inviato un invito al contraddittorio con il progetto di accertamento e che sia stato concesso un termine di 60 giorni per le tue osservazioni .
  • L’Agenzia abbia risposto in modo motivato alle tue osservazioni, spiegando perché le ha accolte o respinte.
  • In caso di accesso nei locali, l’autorizzazione e il verbale abbiano indicato le circostanze e le condizioni che giustificano l’ingresso .
  • Le presunzioni utilizzate siano gravi, precise e concordanti (ad esempio la differenza rispetto ai margini di settore). Ricorda che, secondo la Cassazione, la sola discordanza dei margini non basta .
  • Gli importi contestati siano calcolati correttamente (IVA, interessi, sanzioni). A volte gli uffici commettono errori di duplicazione o applicano sanzioni superiori al minimo.

3. Scelta della strategia: adesione, definizione agevolata o ricorso

Il contribuente ha diversi strumenti per gestire l’accertamento:

a) Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997): consente di concordare l’imposta e le sanzioni ridotte. Devi chiedere l’adesione entro 30 giorni dalla notifica; l’incontro con l’Ufficio avverrà nei 90 giorni successivi. Se raggiungi l’accordo, pagherai il tributo, gli interessi e una sanzione ridotta a un terzo.

b) Definizione agevolata (Legge 197/2022): per gli atti notificati fino al 31 marzo 2023 (e in parte al 31 marzo 2024), puoi aderire pagando le imposte e gli interessi con una sanzione ridotta a 1/18. Il pagamento va effettuato entro il termine per proporre ricorso .

c) Ricorso alla Corte di giustizia tributaria: se ritieni l’accertamento infondato o illegittimo, puoi impugnarlo entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso si presenta telematicamente tramite il sistema Sigillo sul portale della giustizia tributaria. È consigliabile richiedere contestualmente la sospensione dell’atto, motivando la lesione grave e irreparabile che deriverebbe dalla riscossione. Il giudice può concedere la sospensione a determinate condizioni.

4. Procedura dinanzi alla Corte di giustizia tributaria

La riforma della giustizia tributaria ha trasformato le commissioni in Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. Il ricorso deve contenere:

  1. I dati dell’avviso (numero, data, tributo, annualità);
  2. Le censure: ad esempio, carenza di motivazione, violazione del contraddittorio, erronea applicazione delle presunzioni, errata ricostruzione dei ricavi;
  3. Le richieste: annullamento totale o parziale dell’avviso; eventuale domanda di rimborso;
  4. L’istanza cautelare: richiesta di sospensione della riscossione;
  5. Prove documentali: libri contabili, estratti conto, contratti con fornitori, e-mail, documenti medici (schede ottometriche) o perizie.

Durante il processo, le parti possono depositare memorie e documenti integrativi. La Corte può invitare le parti a discutere e decidere in forma collegiale. In appello, il termine per impugnare la sentenza è di 6 mesi, prorogati in caso di sospensione feriale.

5. Ricorso in Cassazione

La sentenza della Corte di giustizia di secondo grado può essere impugnata in Cassazione per motivi di legittimità (errori di diritto o vizi di motivazione). L’avvocato cassazionista potrà valutare se sussistono i presupposti. Questa fase è più tecnica e costosa ma consente, in alcuni casi, di ribaltare la decisione sfavorevole. Nel settore ottico, spesso la Cassazione interviene su temi quali la valutazione delle presunzioni e la validità delle prove acquisite.

6. Fase di riscossione e strumenti di tutela

Dopo l’emissione dell’avviso, l’Agenzia può iscrivere a ruolo le somme e l’Agente della riscossione (Agenzia Entrate Riscossione) può procedere con pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche. Per evitare l’aggravarsi della posizione, è possibile:

  • Richiedere la rateizzazione: l’art. 19 del D.P.R. 602/1973 consente di chiedere il pagamento dilazionato fino a 72 rate mensili (o 120 in caso di particolare difficoltà).
  • Presentare istanza di sospensione: nelle more del ricorso tributario, si può chiedere all’Agenzia Entrate Riscossione di sospendere l’esecuzione se è evidente la nullità dell’atto.
  • Accedere alla rottamazione quater: se l’accertamento è confluito in cartella, puoi estinguere il debito versando solo il capitale . È importante verificare la data di affidamento del carico (deve essere compresa tra il 2000 e il 2022) e rispettare le scadenze.
  • Ricorrere agli strumenti di composizione della crisi: se l’accertamento compromette l’equilibrio finanziario, valuta la procedura di composizione negoziata o le soluzioni di sovraindebitamento. Il Gestore della crisi può proporre ai creditori un piano del consumatore o un concordato minore, sospendendo temporaneamente le azioni esecutive.

Difese e strategie legali efficaci

Ogni accertamento merita un’analisi accurata per individuare i profili di illegittimità e per contrapporre le prove idonee a ridurre o annullare il debito. Esponiamo alcune strategie difensive che hanno trovato fondamento nella normativa e nella giurisprudenza.

1. Contestare la mancanza o l’insufficienza della motivazione

L’avviso deve indicare i fatti e le norme su cui si basa; un difetto di motivazione comporta la nullità dell’atto. La motivazione deve essere concreta e non generica: non è sufficiente richiamare le medie di settore senza spiegare perché lo scostamento sia anomalo . Analogamente, se l’accertamento deriva da un accesso non autorizzato o se l’autorizzazione è priva di indicazioni sulle circostanze e le condizioni che giustificano l’accesso , la prova raccolta è inutilizzabile e l’atto deve essere annullato.

2. Rilevare la violazione del contraddittorio preventivo

L’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente impone di comunicare il progetto di accertamento e di attendere almeno 60 giorni prima di emettere l’avviso . Se la comunicazione manca o se l’Ufficio emette l’avviso senza rispondere alle osservazioni del contribuente, l’atto è nullo. È quindi importante conservare la prova di aver presentato memorie difensive e verificare la data di notifica del progetto.

3. Contestare l’uso di presunzioni infondate o non “concordanti”

L’Amministrazione può usare presunzioni solo se gravi, precise e concordanti. Nel settore ottico spesso si utilizzano le medie di ricarico (mark up). Se il negozio lavora con apparecchiature di alta tecnologia, può avere margini inferiori ma volumi maggiori; l’accertamento non può limitarsi a raddoppiare il margine. La Cassazione ha stabilito che la media di settore non può costituire l’unico elemento su cui basare l’accertamento . Inoltre, se la presunzione deriva da documenti trovati presso terzi, occorre valutarne attendibilità e collegamento con il contribuente .

4. Dimostrare la legittimità delle operazioni bancarie

In presenza di accertamenti bancari (prelievi non giustificati), il contribuente deve provare che le somme prelevate sono state utilizzate per finalità aziendali o personali lecite. È opportuno predisporre un rendiconto o un diario dei movimenti spiegando la destinazione di ogni prelievo. La Cassazione ha affermato che il giudice deve valutare rigorosamente le prove fornite e che il contribuente può dedurre anche i costi presunti . La documentazione (fatture, ricevute, contratti) è essenziale.

5. Fare valere la regolarità contabile e la ragionevolezza economica

Le scritture contabili regolarmente tenute fanno fede a favore del contribuente. Il fisco può discostarsene solo se prova l’inattendibilità della contabilità o la sussistenza di ricavi non registrati. Le differenze di inventario o le discordanze occasionali non bastano. È utile redigere perizie di parte che dimostrino la congruità dei margini di ricarico e la conformità ai listini dei fornitori. L’imprenditore può esibire schede clienti, ordini e preventivi per provare che i prezzi praticati sono inferiori per motivi commerciali (fidelizzazione, promozioni, concorrenza di catene low cost).

6. Verificare l’eventuale responsabilità penale e le possibili soluzioni

Alcuni comportamenti (falsa fatturazione, occultamento di ricavi, omesso versamento dell’IVA) costituiscono reato. In questi casi, è necessario un avvocato penalista esperto in diritto tributario. Talvolta si può valutare la autodenuncia per beneficiare delle attenuanti e pagare le imposte dovute, evitando l’aggravarsi del procedimento penale. L’adesione o la definizione agevolata può costituire prova di ravvedimento.

7. Utilizzare le definizioni agevolate e le rottamazioni

Valutare se l’accertamento rientra tra quelli definibili con 1/18 delle sanzioni o se il carico è stato iscritto a ruolo e può essere rottamato. Ad esempio, un avviso di accertamento del 2022 notificato a febbraio 2023 potrebbe essere definito con sanzioni 1/18, mentre una cartella del 2017 potrebbe essere rottamata pagando solo il capitale . È opportuno predisporre simulazioni di pagamento per capire la convenienza rispetto al ricorso.

8. Attivare la composizione negoziata o le procedure di sovraindebitamento

Quando l’accertamento comporta debiti insostenibili, il negozio può ricorrere alla composizione negoziata della crisi: con l’assistenza di un esperto nominato dal tribunale, si negozia con l’Erario e gli altri creditori un piano di ristrutturazione dei debiti . In alternativa, se il titolare è una persona fisica o una ditta individuale, può essere avviata una procedura di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore o liquidazione). Tali strumenti sospendono le azioni esecutive e consentono di ripianare il debito in modo sostenibile .

Strumenti alternativi per definire e risolvere il debito

Il legislatore ha introdotto una pluralità di strumenti per consentire ai contribuenti di chiudere i contenziosi o di ripianare i debiti senza ricorrere alla via giudiziale. Ecco una panoramica completa.

1. Adesione e acquiescenza

Adesione: come spiegato, l’accertamento con adesione permette di concordare i tributi e pagare sanzioni ridotte a un terzo. L’adesione interrompe i termini per l’impugnazione e prevede rateazioni sino a 8 rate trimestrali. È consigliabile quando l’accertamento contiene elementi fondati ma si desidera evitare il contenzioso.

Acquiescenza: consiste nel non impugnare l’avviso e nel pagare entro 60 giorni, beneficiando di una riduzione delle sanzioni a un terzo. Attenzione: l’acquiescenza comporta la rinuncia alla possibilità di ricorso.

2. Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Prevista dalla Legge 197/2022 e prorogata in parte per il 2024‑2025, consente di versare i tributi e gli interessi con sanzioni pari a 1/18 del minimo . Si applica agli avvisi di accertamento notificati entro il 31 marzo 2023 (e, con limiti, al 31 marzo 2024). Per usufruirne occorre presentare apposita istanza e pagare (integralmente o la prima rata) entro il termine per proporre ricorso.

3. Definizione delle liti pendenti

Con le leggi di bilancio 2023‑2024, il legislatore ha consentito la chiusura dei procedimenti tributari pendenti versando una percentuale del valore della controversia. Ad esempio, il 40 % in caso di soccombenza dell’Agenzia in primo grado, il 15 % se l’Agenzia ha perso in secondo grado, il 100 % se il contribuente ha perso in entrambi i gradi. Questa misura evita l’incertezza del giudizio in Cassazione.

4. Rottamazione quater e rottamazioni speciali

Come già indicato, la rottamazione quater permette di estinguere cartelle dal 2000 al 2022 pagando solo l’imposta e le spese, con esclusione di sanzioni e interessi . Chi ha aderito alle rottamazioni precedenti e non ha pagato può essere riammesso pagando le rate mancanti entro date prefissate. Il versamento può essere dilazionato fino a 18 rate in 5 anni.

Altri strumenti, come lo stralcio delle mini-cartelle e la rottamazione speciale dei carichi affidati nel 2023, consentono di alleggerire ulteriormente i debiti pendenti.

5. Rateizzazione ordinaria e straordinaria

L’art. 19 del D.P.R. 602/1973 prevede la possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo fino a 72 rate mensili (o 120 rate in caso di comprovata difficoltà). Le rate non devono necessariamente essere costanti: il decreto dirigenziale dell’Agenzia Entrate Riscossione consente rate variabili. Se il debitore decada dal beneficio della rateizzazione (mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive), il debito torna integralmente esigibile.

6. Composizione negoziata e procedure di sovraindebitamento

La composizione negoziata consente all’imprenditore in crisi di avviare trattative assistito da un esperto nominato dal tribunale, con l’obiettivo di individuare una soluzione sostenibile . Durante la procedura sono previste misure protettive contro i creditori, compreso il fisco. L’imprenditore può proporre un accordo con l’Agenzia delle Entrate per la dilazione e la riduzione degli importi.

Le procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente) consentono di sospendere le azioni esecutive e di ottenere la cancellazione dei debiti residui . Occorre presentare un piano dettagliato delle entrate e dei beni e dimostrare di agire in buona fede. L’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC, pertanto può assistere il debitore in tutte le fasi.

Errori comuni da evitare

Molti contribuenti commettono errori che compromettono la difesa. Ecco quelli più frequenti:

  1. Ignorare l’atto o non rispettare i termini: trascurare l’avviso di accertamento può portare alla sua definitiva esecutività. Anche un solo giorno di ritardo può precludere l’impugnazione.
  2. Non conservare la documentazione: scontrini, fatture, contratti con i fornitori di lenti e montature devono essere custoditi per almeno 10 anni. La perdita di documenti rende difficile contestare le presunzioni del fisco.
  3. Gestire la difesa senza un professionista: il diritto tributario è complesso; una difesa improvvisata può comportare sanzioni più elevate o la perdita di opportunità di definizione agevolata.
  4. Omettere di presentare osservazioni nel contraddittorio: il contraddittorio è un momento fondamentale per chiarire la posizione; non inviare memorie significa perdere un’occasione per convincere l’ufficio a rivedere l’atto.
  5. Pagare senza valutare le alternative: in alcuni casi l’adesione è vantaggiosa, in altri è meglio presentare ricorso. Occorre sempre confrontare i costi e i benefici.
  6. Non considerare gli strumenti di crisi e sovraindebitamento: molti imprenditori ignorano la possibilità di sospendere le azioni esecutive tramite la composizione negoziata o di ottenere l’esdebitazione. Questi strumenti non sono un fallimento, ma un percorso per ripartire.

Consigli pratici per imprenditori del settore ottico

  • Monitora i margini di ricarico: confronta periodicamente i tuoi prezzi con le medie di settore ma considera la tipologia di prodotti (lenti personalizzate, apparecchi digitali). Se applichi margini inferiori per scelta commerciale, documenta le motivazioni (ad esempio politiche di fidelizzazione).
  • Mantieni una contabilità ordinata: usa software gestionali che traccino ogni vendita; conserva i documenti elettronici e le schede cliente. Le autorità possono contestare il mancato incrocio tra fatture e schede ottometriche.
  • Prepara un dossier dei fornitori: raccogli contratti, listini, sconti e promozioni dei fornitori di lenti, montature e apparecchiature. Questo materiale sarà utile per dimostrare la congruità dei prezzi praticati.
  • Registra le attività bancarie: annota la destinazione di prelievi e versamenti. Conserva le ricevute di pagamento a fornitori e le quietanze di stipendi.
  • Partecipa attivamente al contraddittorio: invia una memoria completa, produci documenti e richiedi eventualmente un incontro con l’ufficio. Puoi anche essere assistito dal tuo consulente o dal tuo avvocato.
  • Valuta subito la definizione agevolata: calcola se pagare 1/18 delle sanzioni conviene rispetto a presentare ricorso. Ricorda che, in caso di adesione, puoi beneficiare di rateazioni.
  • In caso di difficoltà, attiva la composizione negoziata: se l’accertamento mette a rischio la continuità del negozio, non aspettare che la situazione degeneri. Affidati a un esperto per avviare le trattative.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Norme principali applicabili agli accertamenti

NormaOggettoRilievo per l’ottico
DPR 600/1973 art. 39Accertamento delle imposte sui redditi. Consente l’accertamento induttivo con presunzioni gravi, precise e concordantiI margini di ricarico devono essere anomali e accompagnati da altre presunzioni; la sola media di settore non basta
DPR 600/1973 art. 32Poteri di indagine bancaria; prelievi non giustificati presunti ricaviIl contribuente può dedurre anche i costi presuntivi e deve fornire prova della destinazione dei prelievi
DPR 633/1972 art. 52Accessi e ispezioni. Obbligo di motivazione e rispetto dell’orarioL’autorizzazione deve essere motivata; dal 3 agosto 2025 occorre indicare circostanze e condizioni che giustificano l’ingresso
Statuto del contribuente art. 6‑bisContraddittorio generalizzato: progetto di atto e minimo 60 giorni per le osservazioniLa mancanza del contraddittorio comporta la nullità dell’atto ; il verbale di accesso nei casi mirati fa decorrere il termine
L. 108/2025 art. 13‑bisMotivazione degli accessiObbliga a indicare le ragioni dell’ingresso nei locali; le prove acquisite senza motivazione adeguata sono inutilizzabili
D.Lgs. 218/1997Accertamento con adesionePossibilità di concordare l’imposta con sanzioni ridotte (1/3) o, dal 2023, a 1/18
L. 197/2022 e successive prorogheDefinizione agevolata avvisi e rottamazione quaterPermette di pagare solo il tributo e gli interessi, con sanzioni ridotte o azzerate; adesione entro il 30 aprile 2025 per la rottamazione
D.L. 118/2021Composizione negoziataProcedura volontaria e confidenziale di ristrutturazione dei debiti per imprese in difficoltà
L. 3/2012Procedure di sovraindebitamentoPrevede piano del consumatore, concordato minore, liquidazione e esdebitazione

Tabella 2 – Termini e scadenze principali

Atto o proceduraTermine per l’azione successivaNote
Notifica dell’avviso di accertamento60 giorni per presentare ricorso alla Corte di giustizia tributariaIl termine decorre dalla data di consegna; se cade di sabato o festivo slitta al primo giorno utile
Invito al contraddittorio60 giorni per presentare osservazioniSe il termine coinciderebbe con la decadenza, è prorogato a 120 giorni
Accertamento con adesione30 giorni per richiederlo; 90 giorni per la definizioneSospende i termini per il ricorso
Definizione agevolata degli avvisiPagamento (o prima rata) entro il termine per il ricorso (60 giorni)Sanzioni pari a 1/18; si applica agli avvisi notificati entro il 31 marzo 2023
Rottamazione quaterAdesione entro il 30 aprile 2025; pagamento rateale fino a 18 ratePermette di estinguere cartelle tra 2000 e 2022 pagando solo il capitale
Presentazione del piano del consumatore o concordato minoreVariabile; dipende dalla proceduraSospende le azioni esecutive una volta ammessa la procedura

Tabella 3 – Strumenti difensivi e benefici

StrumentoBeneficiRiferimenti
Ricorso alla Corte di giustizia tributariaPossibilità di annullare l’atto o ridurre l’imposta; sospensione della riscossioneDPR 546/1992; Statuto del contribuente
Accertamento con adesioneSanzioni ridotte a 1/3; rateizzazioneD.Lgs. 218/1997
Definizione agevolata attiSanzioni ridotte a 1/18; pagamento entro 60 giorniL. 197/2022; Provv. AE n. 27663/2023
Rottamazione quaterAzzeramento di sanzioni e interessi; pagamento in 18 rateL. 197/2022; decreto Milleproroghe 2023
Definizione delle liti pendentiRiduzione del tributo in base al grado di giudizioL. 197/2022 e successive leggi di bilancio
Rateizzazione del caricoPagamento dilazionato fino a 72 o 120 rateDPR 602/1973 art. 19
Composizione negoziataProtezione temporanea dagli esecutori; negoziazione con i creditoriD.L. 118/2021
Piano del consumatore / Concordato minorePagamento in base alla capacità; esdebitazioneL. 3/2012

Domande e risposte (FAQ)

1. Che cos’è un accertamento fiscale e quando si applica nel settore ottico?
L’accertamento è l’atto con cui l’Amministrazione finanziaria rettifica i redditi o l’IVA dichiarati dal contribuente. Nel settore ottico può essere avviato quando emergono incongruenze tra i ricavi dichiarati e le medie di settore o quando vengono rilevate irregolarità contabili.

2. Come viene notificato l’avviso di accertamento?
L’avviso viene notificato mediante raccomandata A/R, PEC o messo notificatore. La notifica deve essere eseguita al domicilio fiscale del contribuente e indicare la data di consegna.

3. Qual è il termine per impugnare un avviso?
Il termine ordinario è di 60 giorni dalla data di notifica. Nel periodo feriale (1° agosto – 31 agosto) i termini sono sospesi.

4. È obbligatorio il contraddittorio prima dell’accertamento?
Sì. L’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente prevede l’invio di un progetto di atto e la concessione di almeno 60 giorni per le osservazioni . L’assenza di contraddittorio rende l’atto nullo.

5. Cosa succede se l’accesso non è motivato o l’autorizzazione è generica?
La Legge 108/2025 impone che l’autorizzazione e i verbali riportino le circostanze e le condizioni che rendono necessario l’accesso . Se la motivazione manca o è generica, la prova è inutilizzabile e l’accertamento può essere annullato.

6. Le medie di settore possono giustificare un accertamento?
Solo se lo scostamento è abnorme e accompagnato da altri elementi. La Cassazione ha stabilito che la differenza di margine rispetto alla media non può essere l’unico fondamento dell’accertamento .

7. Cosa devo fare se ricevo un avviso di accertamento?
Contatta subito un professionista, verifica la data di notifica, analizza la motivazione, controlla la regolarità dell’atto e valuta se aderire o impugnare. Non ignorare mai l’avviso: la riscossione può partire rapidamente.

8. Posso rateizzare l’importo accertato?
Sì. Puoi chiedere la rateizzazione in fase di adesione o dopo l’iscrizione a ruolo (fino a 72 o 120 rate). Le rate devono essere pagate puntualmente per non decadere dal beneficio.

9. Se accetto l’adesione, potrò comunque impugnare?
No. L’adesione comporta la definizione dell’accertamento e preclude l’impugnazione. È consigliabile aderire solo se l’accertamento è fondato o se la definizione agevolata è economicamente conveniente.

10. Come funziona la definizione agevolata degli avvisi di accertamento?
Prevede la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo. Occorre pagare gli importi (o la prima rata) entro il termine per ricorrere . L’adesione si perfeziona automaticamente con il versamento; non serve il consenso dell’ufficio.

11. Che cos’è la rottamazione quater?
È una misura che consente di estinguere cartelle affidate all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2022 pagando solo il capitale e le spese. La scadenza per aderire è stata prorogata al 30 aprile 2025 .

12. Come posso dimostrare che i prelievi bancari non sono ricavi occulti?
Conserva le evidenze (fatture, ricevute, contratti) che dimostrino la destinazione dei prelievi (pagamenti a fornitori, stipendi, prelievi personali). La Cassazione riconosce che il contribuente può dedurre i costi correlati .

13. È possibile chiudere una lite pendente senza affrontare il giudizio?
Sí. La definizione delle liti pendenti consente di pagare una percentuale del valore della causa in base all’esito dei precedenti gradi di giudizio. Bisogna presentare apposita istanza e pagare entro le scadenze stabilite.

14. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione?
Il mancato pagamento di una rata o il ritardato pagamento superiore a 5 giorni comporta la perdita del beneficio. Il debito torna integralmente esigibile, con l’aggiunta di sanzioni e interessi.

15. Quando conviene attivare una procedura di sovraindebitamento?
Quando il debito complessivo (incluso quello fiscale) non è più sostenibile e le entrate non consentono di far fronte ai pagamenti. Il piano del consumatore o il concordato minore permette di pagare in proporzione alla capacità economica e di ottenere l’esdebitazione .

16. La procedura di composizione negoziata è pubblica?
No. La composizione negoziata è confidenziale; l’imprenditore, assistito da un esperto, dialoga con i creditori e può chiedere misure protettive. Solo se viene raggiunto un accordo, il tribunale lo omologa. L’Avv. Monardo è Esperto negoziatore della crisi d’impresa e può guidarti in questa procedura .

17. Se la Cassazione annulla l’accertamento, potrò chiedere il rimborso?
Sí. Se l’accertamento è annullato in via definitiva e hai pagato importi non dovuti (anche a seguito di adesione), puoi presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate entro 10 anni dal pagamento.

18. I controlli fiscali sui negozi di ottica sono più frequenti rispetto ad altri settori?
Statisticamente, gli ottici rientrano fra le categorie a maggiore rischio di accertamento, poiché il margine di ricarico sui prodotti può essere elevato e i ricavi spesso consistono in vendite al dettaglio con pagamento in contanti. Tuttavia, una gestione trasparente e documentata riduce la possibilità di contestazioni.

19. Cosa fare se l’accertamento riguarda più anni?
È possibile che l’Agenzia contesti più annualità. In tal caso, occorre valutare se impugnare separatamente ogni avviso o presentare un ricorso cumulativo (se le questioni sono comuni). Le definizioni agevolate possono riguardare singole annualità, mentre la rottamazione quater include i carichi iscritti a ruolo.

20. Posso delegare un commercialista o un avvocato per partecipare al contraddittorio?
Sí. Puoi farti assistere da un professionista abilitato (avvocato, commercialista, consulente del lavoro). La presenza del professionista migliora la qualità delle osservazioni e riduce il rischio di omissioni.

Simulazioni pratiche e casi reali

Per meglio comprendere l’impatto delle norme e l’importanza di una corretta difesa, analizziamo alcune simulazioni numeriche e casi ispirati a esperienze reali (i nomi e i dati sono modificati per rispettare la privacy).

Caso A: margine di ricarico eccessivo secondo il fisco

Fatti: La ditta individuale “Ottica Alpha” dichiara per il 2023 un volume d’affari di 200 000 euro e un margine di ricarico (rapporto tra margine e costo delle merci) del 45 %. L’Agenzia delle Entrate, sulla base degli studi di settore e degli indici elaborati per i negozi di ottica, ritiene congruo un margine del 65 % e, applicando tale percentuale, ricostruisce ricavi per 260 000 euro. Emette quindi un avviso di accertamento con una maggiore IVA di 13 200 euro e maggiore IRPEF di 15 000 euro, con sanzioni pari al 30 % (3 960 euro e 4 500 euro, rispettivamente).

Analisi: L’accertamento si fonda esclusivamente sullo scostamento tra il margine dichiarato e la media di settore. In base alla giurisprudenza, questa motivazione non è sufficiente . La ditta produce documentazione contabile che prova l’acquisto di lenti progressive di alta gamma a prezzi elevati e dimostra di aver applicato margini ridotti per fidelizzare la clientela in un contesto competitivo. L’Ufficio non ha fornito ulteriori elementi gravi e concordanti. In sede di ricorso, la Corte di giustizia tributaria annulla l’accertamento. Se l’impresa avesse aderito, avrebbe pagato imposte non dovute.

Conclusione: È sempre opportuno contestare accertamenti basati solo su medie di settore.

Caso B: accertamento bancario e prova dei prelievi

Fatti: La società “Vista Perfetta s.r.l.” subisce un accertamento a seguito dell’analisi dei conti correnti. L’ufficio riscontra prelievi di 100 000 euro nell’anno 2024 non giustificati. Presume che tali somme siano ricavi occultati e calcola una maggiore IRES di 24 000 euro e IVA di 22 000 euro. Le sanzioni applicate ammontano a 30 000 euro.

Analisi: La società esibisce contratti di fornitura e fatture relative all’acquisto di macchinari per la misurazione della vista e di arredi. Fornisce, inoltre, le buste paga degli optometristi e la documentazione relativa al versamento dell’IVA. Dimostra che i prelievi bancari sono stati destinati a pagamenti tracciati o ad anticipi ai fornitori. Secondo la Cassazione, la presunzione dei ricavi occultati può essere vinta se il contribuente dimostra con analiticità la destinazione delle somme . Il giudice accoglie parzialmente il ricorso, riducendo l’IVA a 5 000 euro e azzerando le sanzioni. La società sceglie di definire in adesione la parte residua, pagando l’imposta e la sanzione ridotta.

Conclusione: Documentare la destinazione dei prelievi è essenziale per ridurre o annullare gli accertamenti bancari.

Caso C: accesso senza motivazione e violazione del segreto professionale

Fatti: La Guardia di Finanza effettua un accesso presso il negozio “Lenti & Occhiali” dopo aver ricevuto segnalazioni di emissione di scontrini inferiori al prezzo reale. L’autorizzazione è generica e non indica le ragioni dell’ingresso. Durante l’accesso vengono acquisiti documenti contenenti dati sanitari dei clienti (schede ottometriche) e registri di corrispondenza. L’ufficio emette un avviso di accertamento sulla base delle differenze tra gli scontrini emessi e i documenti acquisiti.

Analisi: L’art. 13‑bis dello Statuto del contribuente, introdotto dalla L. 108/2025, richiede che l’autorizzazione e il verbale di accesso indichino le circostanze e le condizioni che rendono necessario l’ingresso . Inoltre, la giurisprudenza (Cass. 17228/2025) precisa che l’autorizzazione deve essere successiva all’opposizione del segreto professionale e contenere motivazioni specifiche . Nel caso di specie l’autorizzazione è generica e non vi è prova che il titolare abbia opposto il segreto. La difesa deduce la violazione del segreto professionale e la nullità degli atti acquisiti. La Corte di giustizia annulla l’accertamento perché la prova è stata raccolta in violazione di legge.

Conclusione: Gli accessi devono essere specificamente motivati; in caso contrario, i documenti acquisiti sono inutilizzabili.

Caso D: definizione agevolata degli avvisi di accertamento

Fatti: L’Agenzia notifica all’ottico “OcchioLungo” un avviso di accertamento relativo all’anno 2022, contestando una maggiore IVA di 8 000 euro e una maggiore IRPEF di 6 000 euro, con sanzioni di 4 200 euro. L’avviso viene notificato il 1° marzo 2023. Il contribuente valuta se impugnare o aderire alla definizione agevolata.

Analisi: La definizione agevolata prevista dalla L. 197/2022 permette di ridurre le sanzioni a 1/18 del minimo . La sanzione minima applicabile per l’IRPEF (pari al 120 % del tributo evaso) sarebbe di 7 200 euro, ridotta a un terzo in caso di adesione ordinaria (2 400 euro) e a 1/18 (400 euro) in caso di definizione agevolata. Per l’IVA, la sanzione minima del 90 % (7 200 euro) si ridurrebbe a 400 euro. Sommando tributi, interessi e sanzioni ridotte, il contribuente pagherebbe circa 14 800 euro. Valutando il tempo e i costi del contenzioso e la fondatezza delle ragioni dell’Ufficio, il contribuente decide di aderire alla definizione agevolata.

Conclusione: La definizione agevolata può essere estremamente conveniente per abbattere le sanzioni. È necessario, tuttavia, calcolare l’importo effettivo e compararlo con l’eventuale esito del giudizio.

Conclusione: agire tempestivamente con l’assistenza di un professionista

L’accertamento fiscale su un negozio di ottica è un evento complesso che può comportare rischi economici significativi, fino a mettere in discussione la sopravvivenza dell’impresa. Le norme che regolano le verifiche e gli accertamenti sono numerose e, come abbiamo visto, hanno subito importanti modifiche negli ultimi anni. I principi del contraddittorio, della motivazione degli atti e della proporzionalità delle sanzioni costituiscono capisaldi della tutela del contribuente, mentre la giurisprudenza della Cassazione e della Corte costituzionale fornisce linee guida preziose.

Difendersi “subito e bene” significa:

  • Analizzare tempestivamente l’atto per verificare eventuali vizi formali e sostanziali;
  • Partecipare attivamente al contraddittorio, fornendo documenti e argomentazioni;
  • Valutare la convenienza dell’adesione o della definizione agevolata rispetto al ricorso;
  • Documentare scrupolosamente tutte le operazioni bancarie e commerciali;
  • Conoscere e utilizzare gli strumenti di rottamazione, rateizzazione e sovraindebitamento;
  • Affidarsi a professionisti esperti in diritto tributario e crisi d’impresa.

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