Accertamento fiscale a un negozio di fiori e piante: come difendersi subito e bene

Introduzione

Ricevere un avviso di accertamento o una visita dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate può generare smarrimento, soprattutto per chi gestisce un negozio di fiori e piante. La floricoltura e la vendita al dettaglio di piante presentano peculiarità (stagionalità delle vendite, elevato uso di contanti, prodotti deperibili) che spesso inducono i verificatori a ipotizzare ricavi «in nero» o costi non documentati. La verifica si traduce in un recupero di imposte, sanzioni e interessi che può mettere in ginocchio l’attività, con rischi di pignoramenti, ipoteche sugli immobili o denunce penali. Tuttavia, l’accertamento non è un verdetto: esistono numerosi strumenti per contestarlo o definire il debito in modo agevolato, riducendo o annullando le pretese fiscali.

In questo articolo approfondiamo i diritti del contribuente e le strategie difensive aggiornate a dicembre 2025, alla luce delle novità normative e delle più recenti sentenze di Cassazione. Il taglio è giuridico-divulgativo: spieghiamo gli articoli di legge e la giurisprudenza in modo accessibile ma preciso. Il punto di vista è quello del debitore o contribuente, ossia il titolare del negozio che vuole capire come reagire subito e bene.

Perché questo tema è urgente

  • Poteri ampi dell’amministrazione – Gli articoli 52 del DPR 633/1972 e 33 del DPR 600/1973 conferiscono all’amministrazione finanziaria vasti poteri di accesso, ispezione e verifica nei locali del contribuente. L’autorizzazione deve indicare i nominativi, l’oggetto e le ragioni del controllo , ma se non si conoscono i propri diritti si rischia di subire verifiche invasive e sanzioni sproporzionate.
  • Termini stretti per reagire – Dopo la notifica di un avviso di accertamento il contribuente ha 60 giorni per presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria e chiedere la sospensione dell’atto. Trascorso tale termine l’accertamento diventa definitivo e può seguire la cartella di pagamento, con il rischio di iscrizioni ipotecarie e pignoramenti.
  • Sanzioni elevate – Le sanzioni per infedele dichiarazione o omessa dichiarazione possono arrivare al 200 % dell’imposta, cui si aggiungono interessi di mora e aggio di riscossione. La Corte di Cassazione ha riconosciuto, tuttavia, che nell’accertamento analitico‑induttivo il contribuente può opporre costi presuntivi forfetari, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023 .
  • Nuovi strumenti agevolativi – La riforma fiscale avviata nel 2023 ha abrogato il reclamo‑mediazione (art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992) per i ricorsi notificati dopo il 4 gennaio 2024 . Contestualmente sono state introdotte la definizione agevolata “rottamazione quater” (Legge 197/2022) e la “rottamazione quinquies” prevista nel disegno di legge di bilancio 2026; entrambe permettono di estinguere i carichi affidati al riscossore versando solo il capitale e le spese di notifica , .
  • Tutela del patrimonio – Gli strumenti cautelari come l’ipoteca e il fermo amministrativo limitano la disponibilità di immobili e veicoli. La normativa richiede un debito superiore a 20.000 euro e la notifica di un preavviso di 30 giorni prima di iscrivere l’ipoteca ; per i veicoli strumentali all’attività la legge impedisce il fermo .

Chi può aiutarti: Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno studio composto da avvocati e commercialisti specializzati nel diritto bancario e tributario. È cassazionista, cioè abilitato a patrocinare davanti alla Corte di Cassazione. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, nonché professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Inoltre è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021 ed ha assistito numerosi contribuenti in procedure di composizione negoziata e piani di ristrutturazione. Grazie all’esperienza multidisciplinare, lo studio Monardo offre:

  • Analisi legale dell’atto – verifica della legittimità della notifica, vizi formali o motivazionali e possibilità di annullamento in autotutela.
  • Ricorsi e sospensioni – preparazione del ricorso alla Corte di giustizia tributaria con eventuale istanza di sospensione dell’esecutività, assistenza nel giudizio di appello e in cassazione.
  • Accertamento con adesione e transazioni – negoziazione con l’Ufficio per ridurre la base imponibile e le sanzioni (fino a un quarto del minimo ).
  • Definizioni agevolate e rateazioni – presentazione delle domande per rottamazione, definizione agevolata e piani di rateazione, con calcolo delle rate sostenibili.
  • Piani di rientro e procedure concorsuali – redazione di piani del consumatore e accordi di ristrutturazione del debito ex Legge 3/2012 , gestione della composizione negoziata della crisi d’impresa .

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Il sistema tributario italiano prevede numerose norme che disciplinano le verifiche fiscali, gli avvisi di accertamento, i procedimenti deflativi e le misure cautelari e coattive. Questa sezione offre un quadro completo aggiornato a dicembre 2025.

1.1 Verifiche, accessi e statuto del contribuente

Poteri di accesso – Gli articoli 52 del DPR 633/1972 (IVA) e 33 del DPR 600/1973 (imposte sui redditi) permettono al personale dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di effettuare accessi, ispezioni e verifiche nei locali dove si esercita l’attività, nonché presso terzi (clienti, fornitori, banche). L’autorizzazione deve indicare il nome del contribuente, i soggetti delegati, la finalità e il periodo d’imposta oggetto di controllo . Le operazioni devono svolgersi durante l’orario ordinario di attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile . I verbali redatti durante la verifica devono essere motivati e contestare specificamente le violazioni.

Statuto del contribuente (Legge 212/2000) – L’art. 12 dello Statuto tutela il contribuente durante le verifiche:

  • Informazione preventiva – l’ufficio deve comunicare le ragioni e l’oggetto della verifica e consegnare copia dell’autorizzazione .
  • Durata limitata – la permanenza degli organi verificatori nei locali dell’impresa non può superare 30 giorni lavorativi (prorogabili di ulteriori 30 per casi complessi). Per gli esercenti contabilità semplificata il limite è 15 giorni in un trimestre .
  • Assistenza di un professionista – il contribuente può farsi assistere da un consulente di fiducia. Ha inoltre diritto di far inserire nei verbali le proprie osservazioni e di ricevere copia dei documenti acquisiti .

Cassazione e giurisprudenza recenti – L’ordinanza n. 19574/2025 della Corte di Cassazione ha precisato che nell’accertamento analitico‑induttivo il contribuente può sempre opporre la prova presuntiva di costi forfetari, deducibili dai maggiori ricavi, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023 . La Cassazione ha rilevato che sarebbe irragionevole un trattamento più severo per chi tiene una contabilità attendibile rispetto a chi opera completamente in nero. Un’altra ordinanza del 2025 ha chiarito che l’accertamento induttivo puro è legittimo anche nei confronti di imprenditori agricoli, poiché le speciali regole del reddito agrario non precludono l’applicazione dell’art. 39, comma 2, DPR 600/1973 .

1.2 Tipologie di accertamento (analitico, analitico‑induttivo e induttivo puro)

Il DPR 600/1973 distingue diversi metodi di accertamento:

  1. Accertamento analitico – l’ufficio rettifica le singole poste della dichiarazione sulla base della contabilità e dei documenti. È applicabile quando le scritture sono tenute regolarmente.
  2. Accertamento analitico‑induttivo – previsto dall’art. 39, comma 1, lett. d) DPR 600/1973. Si applica quando la contabilità presenta irregolarità gravi ma non tali da renderla del tutto inattendibile; consente all’ufficio di dedurre alcune componenti reddituali attraverso presunzioni semplici.
  3. Accertamento induttivo puro – disciplinato dall’art. 39, comma 2, DPR 600/1973 e dall’art. 55 DPR 633/1972 (IVA). Può essere adottato se il contribuente non presenta la dichiarazione, non tiene i libri contabili o li tiene in modo inattendibile (ad esempio, occultando ricavi o distruggendo le scritture) . L’ufficio è autorizzato a determinare il reddito sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti: coefficienti di ricarico, indagini bancarie, dati di settore (ISA), rilevazioni di magazzino, etc. .

Per un negozio di fiori e piante, caratterizzato da volumi di magazzino variabili e vendite miste (contanti e POS), l’accertamento induttivo può derivare da discrepanze tra acquisti documentati e ricavi dichiarati, scorte non giustificate o flussi bancari sproporzionati. È quindi essenziale mantenere registri di magazzino aggiornati, tracciare le vendite e conservare le pezze giustificative (bolle di carico, fatture di acquisto, ricevute fiscali, scontrini).

1.3 Avviso di accertamento e termini di notifica

Termini decadenziali – L’art. 43 DPR 600/1973 stabilisce che l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine è il 31 dicembre del settimo anno . Per l’IVA, l’art. 57 DPR 633/1972 prevede analoghe scadenze . Decorso il termine, l’accertamento è nullo per decadenza.

Contenuto e motivazione – L’avviso deve indicare gli imponibili e le imposte accertate, le sanzioni, i presupposti di fatto e di diritto, le prove raccolte (p.v.c., indagini bancarie, documenti), l’ufficio competente, il termine per l’impugnazione, la corte tributaria competente e l’eventuale riduzione delle sanzioni in caso di definizione. Una motivazione insufficiente può costituire motivo di annullamento.

Atti impugnabili – L’art. 19 del D.Lgs. 546/1992 elenca gli atti che possono essere impugnati: avvisi di accertamento e liquidazione, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, ruoli e cartelle di pagamento, avvisi di mora, iscrizioni ipotecarie (art. 77 DPR 602/1973) e fermi amministrativi sui beni mobili registrati (art. 86 DPR 602/1973) . Il comma 2 impone che questi atti indichino il termine entro cui ricorrere e la corte competente . La norma è stata abrogata dal D.Lgs. 175/2024 con effetto dal 1 gennaio 2026 , ma al 31 dicembre 2025 è ancora vigente.

1.4 Cartella di pagamento e iscrizioni ipotecarie

Cartella di pagamento – Dopo la definitività dell’accertamento (per mancata impugnazione o sentenza definitiva), l’ufficio iscrive a ruolo le somme dovute e affida il carico all’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate‑Riscossione). L’art. 25 DPR 602/1973 prevede che la cartella di pagamento sia notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione per le somme derivanti dal controllo automatizzato, entro il quarto anno per il controllo formale e entro il secondo anno dalla definitività dell’accertamento . La cartella contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni, con l’avviso che in caso di inadempimento si procederà ad esecuzione forzata .

Ipoteca sugli immobili – L’art. 77 DPR 602/1973 autorizza l’agente della riscossione ad iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore per garantire il pagamento dei tributi. La norma richiede un debito superiore a 20.000 euro (al netto di interessi e sanzioni) e la notifica preventiva di iscrizione con preavviso di almeno 30 giorni . L’ipoteca dura 20 anni, rinnovabile, ed è iscritta per un importo pari al doppio del debito . La prima casa non di lusso è impignorabile ma può essere ipotecata se il contribuente possiede altri immobili . La Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 19667/2014) ha vietato l’ipoteca sulla prima casa quando è l’unico immobile non di lusso, ma la disciplina resta complessa.

Fermo amministrativo – Il fermo dei beni mobili registrati (art. 86 DPR 602/1973, come modificato dal D.L. 69/2013) consente all’agente di immobilizzare veicoli, navi e aeromobili dopo la notifica di una cartella rimasta impagata. La procedura inizia con la comunicazione preventiva che concede 30 giorni per pagare; trascorso il termine senza adempimento, il fermo viene iscritto . Il fermo non può essere disposto sui veicoli strumentali all’attività d’impresa se il debitore dimostra la strumentalità entro gli stessi 30 giorni .

1.5 Accertamento con adesione e definizione delle controversie

L’accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997) permette al contribuente di ridurre notevolmente le sanzioni e di definire in modo conciliato la pretesa fiscale. Le principali regole sono:

  • Base giuridica – La definizione degli accertamenti può avvenire su iniziativa dell’ufficio (art. 5) o su istanza del contribuente (art. 6). L’ufficio invita il contribuente a comparire indicando i periodi d’imposta e le ragioni della maggiore pretesa . Il contribuente può chiedere l’adesione anche dopo la notifica dell’avviso di accertamento, sospendendo i termini per il ricorso per 90 giorni .
  • Sanzioni ridotte – A seguito dell’adesione le sanzioni amministrative sono ridotte a un quarto del minimo edittale . Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi .
  • Versamento e rateazione – Le somme devono essere versate entro 20 giorni dalla stipula dell’atto (art. 8); è possibile rateizzare in massimo 8 rate trimestrali (12 se l’importo è elevato) con interessi legali . Il perfezionamento della definizione avviene con il pagamento integrale o della prima rata e prestazione della garanzia .

Mediazione e conciliazione – Fino al 3 gennaio 2024 le controversie di valore non superiore a 50.000 euro dovevano essere precedute dal reclamo‑mediazione previsto dall’art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992. Il decreto legislativo n. 220/2023 ha abrogato l’art. 17‑bis a partire dal 4 gennaio 2024, spiegando che i ricorsi notificati dal 4 gennaio devono essere depositati entro 30 giorni dal ricorso (senza mediazione) . Per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 continuano ad applicarsi le vecchie regole . La mediazione prevedeva una riduzione delle sanzioni al 35 % del minimo e sospendeva la riscossione per 90 giorni .

Conciliazione giudiziale – Durante il giudizio di primo o secondo grado le parti possono concludere una conciliazione, disciplinata dagli artt. 48 e 48‑bis D.Lgs. 546/1992. La conciliazione consente di ridurre le sanzioni (al 40 % in primo grado, al 50 % in appello) e di ottenere la sospensione delle azioni esecutive. Con la riforma del 2023 le percentuali sono state riviste e la conciliazione è valorizzata come strumento di deflazione del contenzioso.

1.6 Rottamazione quater e quinquies: definizione agevolata dei carichi

La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la “rottamazione quater” (commi 231‑252), successivamente modificata dal D.L. 51/2023 e dalle leggi di proroga. L’agevolazione riguarda i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e consente di estinguere i debiti versando solo il capitale e le spese di notifica, senza interessi, sanzioni e aggio . Per le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie (ad esempio, multe stradali) vanno pagate anche le sanzioni ma non gli interessi . La legge Milleproroghe 2025 ha riaperto i termini per chi non aveva completato i pagamenti entro il 31 dicembre 2024 .

Il disegno di legge di bilancio 2026 prevede la nuova rottamazione quinquies. Secondo la bozza (novembre 2025) i debiti risultanti dai carichi affidati al riscossore dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 – inclusi gli omessi versamenti derivanti da controlli automatizzati (art. 36‑bis DPR 600/1973), controlli formali (36‑ter) e analoghe disposizioni IVA – possono essere estinti senza versare interessi, sanzioni, sanzioni di mora e aggio . Il contribuente paga solo il capitale e i costi di notifica e procedura, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali . La prima rata scade il 31 luglio 2026, la seconda il 30 settembre 2026, la terza il 30 novembre 2026; dalla quarta alla 51ª rata i pagamenti sono bimestrali a partire dal 2027 , mentre le ultime tre rate scadono nel 2035. Gli interessi al 4 % annuo decorrono dal 1° agosto 2026 per il piano rateale .

1.7 Sovraindebitamento e composizione della crisi

La Legge 3/2012 (modificata dal D.Lgs. 14/2019) disciplina le procedure di gestione della crisi da sovraindebitamento. Il sovraindebitamento è definito come la situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile . Tra gli strumenti disponibili:

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti – un piano negoziato con i creditori che, una volta omologato dal tribunale, blocca le azioni esecutive e consente la falcidia dei debiti .
  • Piano del consumatore – riservato alle persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale. Il giudice può omologare un piano che prevede il pagamento parziale dei debiti in misura sostenibile e sospendere le procedure esecutive .
  • Esdebitazione – consente al debitore meritevole di cancellare i debiti residui al termine della procedura .

Inoltre, il D.L. 118/2021 (convertito dalla L. 147/2021) ha introdotto la composizione negoziata della crisi d’impresa. L’imprenditore in difficoltà può accedere a una piattaforma telematica e ottenere la nomina di un esperto indipendente che lo assista nelle trattative con i creditori . Questa procedura è alternativa al fallimento e può essere utilizzata anche per sospendere le azioni esecutive e rinegoziare i debiti fiscali.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Questa sezione guida il titolare del negozio di fiori e piante attraverso le fasi successive alla notifica di un avviso di accertamento o di una cartella di pagamento, evidenziando diritti, termini e azioni concrete da compiere.

2.1 Ricezione del processo verbale di constatazione (PVC)

  1. Analisi immediata – I funzionari consegnano un processo verbale di constatazione che riassume le operazioni svolte (rilevazioni di cassa, conteggi di magazzino, riscontri bancari) e contesta le presunte violazioni. Leggere attentamente il PVC e confrontarlo con la documentazione contabile.
  2. Osservazioni del contribuente – Il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni o richieste di chiarimento all’ufficio. È un momento cruciale per contestare rilievi infondati, proporre documenti giustificativi o evidenziare errori materiali. Inserire per iscritto le osservazioni nel verbale può influenzare l’esito dell’accertamento.
  3. Autorizzazione e legittimità della verifica – Verificare che l’accesso sia stato autorizzato da un funzionario competente, che l’autorizzazione indichi correttamente i nominativi e l’oggetto del controllo e che la verifica sia avvenuta entro i termini di 30 o 15 giorni previsti dallo Statuto . Un accesso effettuato senza valide ragioni o fuori orario può essere impugnato.

2.2 Notifica dell’avviso di accertamento

  1. Controllo formale – Verificare che la notifica sia avvenuta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata (PEC) o ufficiale giudiziario e che l’atto sia completo di motivazione, termini di impugnazione e corte competente, come richiesto dall’art. 19 D.Lgs. 546/1992 .
  2. Termini per l’impugnazione – Dalla data di notifica decorrono 60 giorni per presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno per la sospensione feriale. In caso di istanza di accertamento con adesione, i termini sono sospesi per 90 giorni .
  3. Scelta della strategia – Con l’assistenza di un professionista è necessario valutare:
  4. se presentare un ricorso (quando l’accertamento è illegittimo o eccessivo);
  5. se aderire all’accertamento per ridurre sanzioni;
  6. se richiedere autotutela o rettifica d’errore all’ufficio;
  7. se attendere un’eventuale definizione agevolata (rottamazione o conciliazione).

2.3 Presentazione del ricorso alla corte di giustizia tributaria

  1. Redazione del ricorso – Il ricorso deve contenere la contestazione dei motivi dell’avviso, la richiesta di annullamento e la prova documentale. Deve essere notificato all’ufficio entro 60 giorni. Dopo la notifica del ricorso l’atto deve essere depositato presso la segreteria della corte entro 30 giorni.
  2. Istanza di sospensione – Se l’avviso comporta il pagamento immediato (accertamento esecutivo) o se è prevista la riscossione provvisoria, è opportuno chiedere la sospensione dell’atto. L’istanza deve dimostrare il periculum in mora (danno grave e irreparabile) e la fondatezza del ricorso (fumus boni iuris).
  3. Mediazione (fino al 3 gennaio 2024) – Per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 di valore inferiore a 50.000 euro, il ricorso valeva anche come reclamo. L’ufficio doveva rispondere entro 90 giorni; in caso di esito positivo le sanzioni erano ridotte al 35 % e la riscossione sospesa . Dal 4 gennaio 2024 la mediazione è stata abrogata .
  4. Processo tributario telematico – Il ricorso e gli atti successivi devono essere depositati telematicamente tramite il portale SIGIT, con firma digitale. La difesa tecnica è obbligatoria per valori superiori a 3.000 euro; per importi inferiori il contribuente può difendersi personalmente ma è sempre consigliabile l’assistenza di un avvocato.

2.4 Accertamento con adesione: procedura

  1. Invito dell’ufficio – L’ufficio può inviare un invito a comparire prima della notifica dell’avviso, indicando i periodi d’imposta e l’oggetto dell’accertamento. Se l’avviso è già stato notificato senza invito, il contribuente può presentare istanza di adesione in carta libera .
  2. Sospensione dei termini – La presentazione dell’istanza sospende per 90 giorni i termini per l’impugnazione e per il pagamento dell’IVA accertata .
  3. Contraddittorio – L’incontro con l’ufficio serve per discutere la ricostruzione dei ricavi e la deduzione dei costi. È possibile proporre riduzioni, presentare documenti che non erano stati considerati e concordare la base imponibile. Le parti redigono un atto di accertamento con adesione in duplice esemplare, firmato dal contribuente e dal capo dell’ufficio .
  4. Pagamento – Il versamento deve essere effettuato entro 20 giorni; se le somme sono alte, è possibile la rateazione fino a 8 o 12 rate . In caso di mancato pagamento l’adesione perde efficacia e l’ufficio riprende le somme.
  5. Vantaggi – Le sanzioni si riducono a un quarto del minimo, non si applicano interessi o sanzioni su contributi previdenziali , e l’accertamento definito non è più impugnabile . Per le altre imposte indirette (registro, ipotecaria, catastale) la disciplina è analoga.

2.5 Ricezione della cartella di pagamento

  1. Verifica della cartella – Controllare la corretta iscrizione a ruolo, la notifica, l’indicazione degli estremi dell’accertamento, la quantificazione di tributi, sanzioni, interessi e aggio. Verificare che la cartella sia stata notificata entro i termini decadenziali (tre, quattro o due anni secondo la natura del tributo) .
  2. Rateizzazione – In assenza di ricorso, il contribuente può chiedere la rateizzazione del debito all’agente della riscossione. Per importi fino a 120.000 euro sono previste fino a 72 rate mensili; per importi superiori la rateazione può arrivare a 120 rate. Il piano decade in caso di mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive.
  3. Definizioni agevolate – Verificare se la cartella rientra nella rottamazione quater (carichi affidati fino al 30 giugno 2022) o nella bozza di rottamazione quinquies (carichi fino al 31 dicembre 2023). Le definizioni permettono di pagare il solo capitale e le spese, con rateazione lunga e sospensione delle azioni esecutive .
  4. Opposizione alle misure cautelari – Se l’agente notifica un preavviso di ipoteca o di fermo amministrativo, è possibile presentare opposizione:
  5. contestare la soglia minima (20.000 euro per l’ipoteca) ;
  6. dimostrare che la prima casa è l’unico immobile non di lusso, che non può essere ipotecata ;
  7. provare la strumentalità del veicolo per evitare il fermo ;
  8. richiedere la rateazione o proporre ricorso cautelare alla corte tributaria.

2.6 Dopo l’esito del giudizio

  1. Sentenza favorevole – Se la corte annulla totalmente l’accertamento, il procedimento si chiude e l’ufficio deve rimborsare le somme eventualmente versate. In caso di accoglimento parziale, si pagano i tributi ridotti e le sanzioni nella misura stabilita dalla sentenza.
  2. Sentenza sfavorevole – È possibile proporre appello entro 60 giorni (per i giudizi introdotti prima della riforma 2023) o nei termini previsti dal nuovo codice del processo tributario. La difesa in cassazione è riservata agli avvocati cassazionisti.
  3. Conciliazione in appello – Anche in secondo grado è possibile conciliare la controversia con riduzione delle sanzioni. Per importi più elevati la conciliazione può essere conveniente per evitare i costi del giudizio.

3. Difese e strategie legali per il negozio di fiori e piante

L’esperienza professionale insegna che la miglior difesa è una strategia personalizzata, tarata sulle peculiarità dell’attività. Di seguito sono illustrate le principali tecniche difensive per un negozio di fiori e piante oggetto di accertamento.

3.1 Verifica preliminare della regolarità dell’atto

  1. Vizi formali dell’avviso – Controllare che l’avviso di accertamento indichi tutti gli elementi essenziali: motivazione, presupposti di fatto e di diritto, norma violata, aliquote applicate, importi, corte competente e termini di impugnazione. La mancanza di anche uno solo di questi elementi può determinare la nullità.
  2. Vizi di notifica – La notifica deve avvenire al domicilio fiscale del contribuente, mediante PEC o tramite ufficiale giudiziario. Errata notifica (indirizzo sbagliato, destinatario non legittimato) rende l’atto inesistente.
  3. Prescrizione e decadenza – Verificare che l’avviso sia stato notificato entro i termini quinquennali o settennali (in caso di omissione). La decadenza è rilevabile d’ufficio e può portare all’annullamento.
  4. Contraddittorio endoprocedimentale – Per l’accertamento basato su presunzioni, l’amministrazione deve permettere al contribuente di essere sentito prima di emettere l’avviso. La mancanza di contraddittorio, soprattutto nei casi in cui la legge lo prevede (accertamento analitico‑induttivo, indagini bancarie), può essere contestata.

3.2 Contestazione dei rilievi di merito

  1. Dimostrazione della corrispondenza tra produzione e ricavi – I florovivaisti e i negozi di piante devono poter giustificare le quantità acquistate, prodotte e vendute. È opportuno mantenere registri di magazzino, foto delle serre, contratti con fornitori, documentazione di smaltimento delle piante invendute.
  2. Contabilizzazione dei costi – L’ordinanza della Cassazione n. 19574/2025 ha riconosciuto che, in un accertamento analitico‑induttivo, il contribuente può dedurre costi forfetari presunti, opponendo la prova presuntiva contraria . È quindi fondamentale fornire elementi indiziari (bollette di luce e acqua per le serre, costi del personale, affitti) che giustifichino i costi non formalmente registrati.
  3. Valutazione dei parametri di settore (ISA) – Gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) forniscono parametri medi per i vari settori. Se l’ufficio utilizza gli ISA per presumere ricavi non dichiarati, è possibile dimostrare che l’attività presenta caratteristiche particolari: forte stagionalità (florovivaismo), sconti praticati alla clientela, perdite per piante invendute. Le linee guida dell’Agenzia prevedono la possibilità di spiegare scostamenti.
  4. Indagini bancarie – L’ufficio può analizzare i conti correnti e presumere che i versamenti non giustificati siano ricavi. È essenziale fornire giustificazioni (prestiti, anticipazioni dei soci, rimborsi) e, se necessario, produrre dichiarazioni sostitutive.

3.3 Strumenti deflativi

  1. Accertamento con adesione – Valutare l’opportunità di aderire all’accertamento. Se i rilievi sono parzialmente fondati o se il costo della lite è elevato, l’adesione riduce le sanzioni al 25 % e consente la rateazione . È importante definire con l’ufficio un piano di pagamento sostenibile e ridurre eventuali voci non documentate.
  2. Autotutela – L’ufficio può annullare o modificare l’atto in autotutela per errori manifesti (doppia imposizione, errore di persona, errore di calcolo). La richiesta di autotutela non sospende i termini per il ricorso, ma può essere presentata parallelamente per ottenere un riesame.
  3. Definizione agevolata (rottamazione) – Verificare se il carico rientra nella rottamazione quater o quinquies. Il vantaggio consiste nel pagamento del solo capitale con sanzioni e interessi azzerati . In molti casi la definizione è più conveniente dell’accertamento con adesione.
  4. Transazione fiscale nelle procedure concorsuali – In caso di crisi irreversibile, l’imprenditore può accedere alla procedura di composizione negoziata o presentare un piano di ristrutturazione del debito. Il Tribunale può omologare un accordo che prevede la falcidia dei debiti fiscali e previdenziali .
  5. Rateazione e saldo e stralcio – Oltre alle rottamazioni, è possibile chiedere la rateizzazione ordinaria, con piani fino a 72 o 120 rate mensili. In caso di gravi e comprovate difficoltà economiche, la legge consente di dilazionare il pagamento con minori garanzie.

3.4 Difesa contro ipoteche e fermi amministrativi

  1. Ipoteca – È possibile impugnare l’iscrizione ipotecaria se il debito non supera la soglia di 20.000 euro o se manca il preavviso di 30 giorni . La prima casa non di lusso deve essere esclusa; il contribuente può chiedere la cancellazione giudiziale se l’immobile è l’unico bene e non vi sono altri immobili.
  2. Fermo amministrativo – Il fermo sui veicoli è illegittimo se il mezzo è strumentale all’attività (veicolo per consegne, furgone aziendale) e tale strumentalità è comprovata entro 30 giorni . È consigliabile produrre documenti che attestino l’uso lavorativo (libretto, fatture di manutenzione, registrazioni contabili).
  3. Pignoramenti – Dopo 60 giorni dalla cartella l’agente può pignorare beni mobili, immobili o crediti verso terzi. Il pignoramento presso terzi (art. 72‑bis DPR 602/1973) consente all’agente di bloccare i saldi in banca o i crediti da clienti. È fondamentale intervenire tempestivamente con ricorso cautelare o concordare la rateizzazione prima che il pignoramento si perfezioni.

3.5 Errori comuni da evitare

  • Ignorare la notifica – Non reagire entro i 60 giorni equivale a riconoscere la pretesa. Anche se si richiede l’autotutela, è necessario presentare ricorso tempestivamente.
  • Assenza di documentazione – La floricoltura utilizza spesso vendite al dettaglio senza fattura. È essenziale predisporre scontrini e ricevute fiscali e conservare le pezze d’appoggio. L’amministrazione può presumere ricavi non dichiarati in assenza di documenti.
  • Fidarsi di informazioni non ufficiali – Molti siti web diffondono consigli errati. Per difese efficaci è opportuno fare riferimento a fonti normative (leggi, decreti, circolari) e a sentenze ufficiali come quelle della Cassazione .
  • Ritardare la richiesta di rateazione – La rateizzazione va chiesta prima che l’agente intraprenda azioni cautelari; dopo l’iscrizione di ipoteca o fermo le condizioni sono più rigide.

4. Strumenti alternativi per la risoluzione del debito

Oltre ai procedimenti giudiziali e all’accertamento con adesione, il contribuente dispone di numerosi strumenti alternativi che possono alleggerire o estinguere il debito.

4.1 Rottamazione quater e quinquies

Le definizioni agevolate (“rottamazione”) consentono di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo il capitale e le spese. La rottamazione quater riguarda i carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022; la domanda scadeva nel 2023 ma le rate possono essere rimesse in termini. La rottamazione quinquies, in corso di approvazione, estende l’agevolazione ai carichi affidati entro il 31 dicembre 2023 . Per aderire occorre presentare la dichiarazione entro il 30 aprile 2026 e scegliere il numero di rate (max 54) . La presentazione della domanda sospende i giudizi pendenti: il debitore si impegna a rinunciare ai ricorsi e la corte dichiara l’estinzione una volta pagata la prima rata .

4.2 Stralcio mini‑cartelle

Nel 2021 e 2023 sono state introdotte norme di stralcio delle mini‑cartelle sotto i 1.000 euro per carichi affidati fino al 2010. Lo stralcio comporta la cancellazione d’ufficio di sanzioni, interessi e importo residuo. È utile verificare se nel proprio estratto di ruolo vi siano cartelle ammissibili allo stralcio.

4.3 Ravvedimento operoso

Il ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente omessi o tardivi versamenti, beneficiando di sanzioni ridotte proporzionalmente al ritardo: 1/10 entro 30 giorni, 1/9 entro 90 giorni, 1/8 entro l’anno e così via. Dal 1° settembre 2024 la riforma fiscale ha ampliato la possibilità di ravvedimento anche per i tributi locali (IMU, TARI) e per le violazioni formali. Per il negozio di fiori il ravvedimento può essere un rimedio prima di ricevere l’avviso di accertamento.

4.4 Piani di rientro ex Legge 3/2012

Quando il debito fiscale si somma ad altri debiti (bancari, commerciali), la legge sul sovraindebitamento offre strumenti per ripartire:

  • Piano del consumatore – consente alla persona fisica sovraindebitata (anche imprenditore agricolo minore) di presentare un piano che prevede il pagamento di una percentuale ridotta ai creditori. Il giudice, se il consumatore è meritevole, omologa il piano e sospende tutte le azioni esecutive .
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti – prevede un accordo con la maggioranza dei creditori; l’omologazione blocca i pignoramenti e vincola i dissenzienti .
  • Liquidazione controllata – per i casi di insolvenza irreversibile è possibile cedere i beni (inclusi terreni, negozio, merci) a favore dei creditori, ottenendo l’esdebitazione residua .

4.5 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Per gli imprenditori commerciali in difficoltà (ad esempio negozi di fiori con elevati debiti bancari e fiscali), il D.L. 118/2021 ha istituito la composizione negoziata, procedura extragiudiziale che consente di trattare con i creditori sotto la guida di un esperto nominato da una commissione. L’imprenditore presenta un’istanza alla camera di commercio, versando un contributo; l’esperto lo assiste nel predisporre un piano per soddisfare i creditori e può chiedere misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) . Questo strumento è utile per negozi con elevate esposizioni ma con potenzialità di continuità aziendale.

5. Tabelle riepilogative

Le seguenti tabelle sintetizzano norme, termini e strumenti difensivi in modo schematizzato (le colonne contengono solo elementi essenziali per facilitare la consultazione). Le spiegazioni dettagliate sono fornite nel testo.

5.1 Normativa chiave per il negozio di fiori e piante

Norma/attoContenuto essenzialeRif.
Art. 52 DPR 633/1972Poteri di accesso e ispezione per IVA; autorizzazione nominativa, ragioni, periodo d’imposta; rispetto degli orariControlli
Art. 33 DPR 600/1973Poteri di accesso e verifica per imposte sui redditi; simili a quelli dell’IVAControlli
Art. 12 L. 212/2000Diritti del contribuente durante le verifiche: informazione, assistenza, limiti di durata (30+30 o 15 giorni)Statuto
Art. 39 DPR 600/1973Definisce l’accertamento analitico, analitico‑induttivo e induttivo puroAccertamento
Art. 55 DPR 633/1972Accertamento induttivo ai fini IVA (analogo all’art. 39)Accertamento
Art. 43 DPR 600/1973Termini per notificare l’avviso di accertamento (5 o 7 anni)Termini
Art. 19 D.Lgs. 546/1992Elenco degli atti impugnabili: avvisi, cartelle, ipoteche, fermiContenzioso
Art. 25 DPR 602/1973Scadenze per la notifica della cartella (3, 4 o 2 anni) e intimazione a pagare entro 60 giorniRiscossione
Art. 77 DPR 602/1973Ipoteca fiscale su beni immobili; debito minimo 20.000 euro; preavviso 30 giorniMisure cautelari
Art. 86 DPR 602/1973Fermo amministrativo su veicoli; comunicazione preventiva e tutela per veicoli strumentaliMisure cautelari
D.Lgs. 218/1997, artt. 5‑9Accertamento con adesione; invito a comparire; sanzioni ridotte a 1/4; rateazioneAdesione
D.Lgs. 546/1992, art. 17‑bisReclamo‑mediazione (abrogato dal 4 gennaio 2024); sospensione della riscossioneMediazione
Legge 197/2022, commi 231‑252Rottamazione quater: definizione carichi 2000‑30/6/2022; pagamento solo capitaleDefinizione agevolata
DDL Bilancio 2026Rottamazione quinquies: definizione carichi 2000‑31/12/2023; rate fino a 54; interessi 4 %Definizione agevolata
Legge 3/2012Procedure di sovraindebitamento: accordo, piano del consumatore, esdebitazioneSovraindebitamento
D.L. 118/2021Composizione negoziata della crisi d’impresaCrisi d’impresa

5.2 Scadenze principali

EventoTerminiNote
Consegna PVCOsservazioni entro 60 giorniPossibilità di presentare documenti e contestare rilievi
Notifica avviso di accertamento31 dicembre del quinto anno (settimo se omissione)Termine decadenziale
Impugnazione avviso60 giorni dalla notificaSospesi 90 giorni in caso di adesione
Mediazione (ricorsi ≤50.000 €)90 giorni (abrogato dal 4/1/2024)Sanzioni al 35 %
Invio invito adesioneL’ufficio indica giorno e luogo per la comparizione
Istanza del contribuentePresentabile dopo notifica avviso; sospende termini 90 giorni
Versamento adesione20 giorni dalla stipula; rate fino a 8/12 trimestrali
Notifica cartellaEntro 3, 4 o 2 anni a seconda del tipo di controllo
Pagamento cartella60 giorni dalla notifica
Preavviso ipoteca/fermo30 giorni prima dell’iscrizione
Rottamazione quaterTermine per presentare domanda scaduto (riaperture possibili)Pagamento capitale
Rottamazione quinquiesDomanda entro 30/4/2026; prima rata 31/7/2026

5.3 Strumenti difensivi a confronto

StrumentoRiduzione sanzioniVantaggiLimiti
Accertamento con adesioneSanzioni ridotte a 25 %Rateazione, chiusura bonaria, evita contenziosoServe accordo con l’ufficio; non sempre conveniente se rilievi infondati
Mediazione (fino 3/1/2024)Sanzioni al 35 %Sospende riscossione; definizione rapidaAbrogata per ricorsi successivi al 4/1/2024
Conciliazione giudizialeSanzioni 40 % (primo grado), 50 % (appello)Chiude il giudizio e riduce speseNecessita accordo; sconti minori
Rottamazione quater/quinquiesAzzerano sanzioni, interessi e aggioEstingue i carichi; rate lungheRiguarda solo carichi affidati al riscossore; non si applica agli accertamenti non iscritti
Piano del consumatore / accordo ex L. 3/2012Prevede falcidia e sospensione esecuzioniElimina debiti residui; tutela patrimonioProcedura complessa; richiede meritevolezza
Composizione negoziataNon specifica; possibile riduzione interessi e sanzioniTrattativa assistita da esperto; misure protettiveRivolta a imprese in crisi; costi di consulenza

6. Domande frequenti (FAQ)

1. Cos’è un avviso di accertamento e quando arriva?

L’avviso di accertamento è l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate rettifica i redditi o l’IVA dichiarati, contestando maggiori imposte, sanzioni e interessi. Arriva dopo una verifica o un controllo automatizzato e deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione (settimo se la dichiarazione è omessa).

2. Posso ignorare l’avviso di accertamento?

No. Se non si impugna entro 60 giorni, l’accertamento diventa definitivo e l’ufficio iscrive a ruolo le somme, con successive cartelle e azioni esecutive. Anche se si intende richiedere l’accertamento con adesione o l’autotutela, è consigliabile depositare un ricorso per non perdere il termine.

3. Quali documenti devo conservare come negoziante di fiori e piante?

Registri IVA, corrispettivi giornalieri, scontrini e ricevute fiscali, fatture di acquisto, contratti con fornitori, documentazione bancaria, registri di magazzino con entrate e uscite delle piante, spese per coltivazione (terra, concimi, energia, personale). La mancanza di documenti giustificativi facilita l’accertamento induttivo.

4. Come si calcola la sanzione in caso di accertamento?

La sanzione dipende dal tipo di violazione. Per dichiarazione infedele la sanzione va dal 90 % al 180 % della maggiore imposta; per omessa dichiarazione dal 120 % al 240 %. Con l’accertamento con adesione le sanzioni si riducono a 1/4 del minimo . Con la definizione agevolata (rottamazione) le sanzioni sono azzerate .

5. Cosa succede se la verifica dura più di 30 giorni?

La permanenza dei verificatori non può superare 30 giorni lavorativi (più altri 30 in casi complessi) o 15 giorni per contabilità semplificata . Se il controllo supera tali limiti senza giustificazione, si può eccepire la violazione dell’art. 12 dello Statuto del contribuente e chiedere l’annullamento degli atti conseguenti.

6. Posso chiedere la sospensione della cartella di pagamento?

Sì. Presentando ricorso contro l’avviso di accertamento o la cartella, si può depositare un’istanza di sospensione per evitare la riscossione provvisoria. Occorre dimostrare che l’esecuzione provocherebbe un danno grave e che il ricorso è fondato. Anche la domanda di rottamazione sospende le azioni esecutive fino al pagamento della prima rata .

7. Se aderisco all’accertamento posso ancora fare ricorso?

No. Una volta sottoscritto l’atto di accertamento con adesione e pagate le somme (o la prima rata) l’atto diventa definitivo e non è più impugnabile . Perciò è importante valutare attentamente la convenienza della proposta.

8. Qual è la differenza tra ipoteca e pignoramento?

L’ipoteca è un vincolo iscritta sui beni immobili come garanzia del debito; non impedisce la vendita ma consente al fisco di essere soddisfatto con preferenza. Il pignoramento è l’atto esecutivo che porta alla vendita forzata del bene. L’ipoteca richiede un debito >20.000 euro e un preavviso di 30 giorni ; il pignoramento può avvenire dopo 60 giorni dalla cartella se il debito non è pagato o rateizzato.

9. Cosa posso fare se ricevo un preavviso di fermo amministrativo?

Verificare innanzitutto se il veicolo è strumentale all’attività: in tal caso il fermo non può essere iscritto . Bisogna presentare documenti che attestino la strumentalità entro 30 giorni. In alternativa si può chiedere la rateizzazione o pagare il debito per evitare il fermo.

10. Il reclamo‑mediazione esiste ancora?

No per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024. La fase di reclamo‑mediazione (art. 17‑bis D.Lgs. 546/1992) è stata abrogata dal D.Lgs. 220/2023 . Per i ricorsi notificati entro il 3 gennaio 2024 continua ad applicarsi la vecchia disciplina. A partire dal 2024 il ricorso deve essere depositato entro 30 giorni dalla notifica e la mediazione è sostituita da forme di conciliazione più agili.

11. Come funziona il piano del consumatore?

È una procedura di sovraindebitamento prevista dalla Legge 3/2012 per le persone fisiche (anche imprenditori agricoli minori). Il debitore presenta un piano di pagamento proporzionato al proprio reddito; il giudice può sospendere le azioni esecutive e, se il piano è omologato, i debiti restanti vengono estinti . È necessario dimostrare la propria meritevolezza e la sostenibilità del piano.

12. Cosa devo fare se non riesco a pagare la cartella?

Puoi chiedere la rateizzazione all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (fino a 72 rate, estendibili a 120 se il debito è elevato). In alternativa puoi aderire alla definizione agevolata (rottamazione) se rientri nei periodi previsti . È importante agire prima che l’agente proceda a ipoteca o pignoramento.

13. L’accertamento induttivo si applica anche alle attività agricole?

Sì. L’ordinanza Cassazione n. 16902/2025 ha stabilito che l’accertamento induttivo è legittimo anche per chi esercita attività agricola, non essendo inibito dalle speciali regole del reddito agrario . Le agevolazioni agricole non costituiscono uno scudo se il reddito effettivo supera i parametri catastali.

14. Come si difende un negozio di fiori da un accertamento induttivo?

Preparando una prova contraria: registri di magazzino che giustificano le scorte, documenti di scarto delle piante invendute, contratti di fornitura, flussi bancari spiegati, evidenze della stagionalità. È possibile contestare i coefficienti di ricarico standard e richiedere la deduzione forfetaria dei costi come riconosciuto dalla Cassazione .

15. Posso vendere l’immobile ipotecato?

Sì, ma l’ipoteca segue l’immobile: l’acquirente può escutere la somma dal prezzo. Per estinguere l’ipoteca è necessario saldare il debito o ottenere la cancellazione giudiziale. La prima casa non di lusso è tutelata solo dal pignoramento, non dall’ipoteca .

16. È possibile combinare la rottamazione con l’accertamento con adesione?

Dipende dal momento in cui maturano i debiti. L’accertamento con adesione si applica durante la fase di accertamento; la rottamazione riguarda i carichi già affidati al riscossore. Se un avviso di accertamento diviene definitivo e viene iscritto a ruolo, quel debito può rientrare nella rottamazione se ricade nei periodi previsti . Occorre valutare caso per caso.

17. Cosa significa sospensione del giudizio per rottamazione quinquies?

Se il contribuente aderisce alla rottamazione quinquies mentre è pendente un ricorso, il giudice sospende il processo; l’estinzione si perfeziona con il pagamento della prima rata e la presentazione della dichiarazione di rinuncia . In mancanza di pagamento il giudizio riprende.

18. Come posso accedere alla composizione negoziata?

Si presenta domanda tramite la piattaforma digitale istituita dalle camere di commercio. La commissione nomina un esperto che valuta la situazione economica e assiste l’imprenditore nella trattativa con i creditori. È necessario disporre di una relazione sull’esposizione debitoria e un progetto di risanamento . L’esperto può chiedere misure protettive dal tribunale.

19. Una donazione o un finanziamento dei soci può essere considerato ricavo?

Le somme versate dai soci nel conto corrente della società possono essere considerate ricavi occulti se non giustificate. Per evitare che la presunzione si trasformi in accertamento induttivo, è necessario predisporre contratti di finanziamento, delibere assembleari e tracciabilità dei versamenti. Nel 2025 la Cassazione ha ribadito che i finanziamenti non documentati giustificano l’accertamento induttivo puro (vedi ordinanza n. 16904/2025).

20. Cosa succede se l’avviso di accertamento è intestato a una persona deceduta?

Secondo l’art. 65 DPR 600/1973, gli eredi devono comunicare le proprie generalità all’ufficio. L’avviso notificato al defunto è nullo, ma può essere convalidato se gli eredi partecipano al procedimento. È opportuno impugnare l’avviso e chiedere la sua intestazione agli eredi. Le cartelle a nome del defunto sono nulle.

7. Simulazioni pratiche e numeriche

7.1 Esempio di accertamento induttivo

Scenario – Un negozio di fiori «Fiori&Colori» dichiara un volume d’affari di €80.000 per il 2022. Durante una verifica, la Guardia di Finanza rileva acquisti di fiori per €60.000, scorte di magazzino crescenti e versamenti bancari di €95.000. Applicando un coefficiente di ricarico medio del 100 %, l’ufficio presume ricavi per €120.000 (60.000 acquisti × 2). Di conseguenza contesta un ricavo non dichiarato di €40.000 (120.000 – 80.000).

Imposte e sanzioni – L’ufficio calcola l’IRPEF e l’IVA sulla base di €40.000. Supponiamo un’aliquota IRPEF del 27 %: l’imposta evasa è €10.800; l’IVA evasa (aliquota 10 %) è €4.000. Le sanzioni per dichiarazione infedele sono pari al 100 % della maggiore imposta: €10.800 per IRPEF e €4.000 per IVA. Totale da pagare: €29.600 (10.800 + 4.000 + 10.800 + 4.000), oltre interessi.

Difesa – Con l’assistenza dello Studio Monardo, il contribuente raccoglie prove delle scorte invendute (fiori avariati), costi non considerati (energia per serre, personale stagionale, fitofarmaci). Propone all’ufficio l’accertamento con adesione, documentando costi per €20.000 non considerati. L’ufficio riconosce costi presuntivi per €15.000. L’imponibile da ricavi non dichiarati scende a €25.000.

Le imposte dovute diventano: IRPEF 27 % su 25.000 = €6.750, IVA 10 % su 25.000 = €2.500; sanzioni ridotte a 1/4 del minimo: IRPEF €1.687,50 e IVA €625 (totale €11.562,50, oltre interessi). Con la rateazione in otto rate trimestrali, ogni rata è di circa €1.450. Il negozio evita così l’iscrizione a ruolo di €29.600 e la sanzione penale per evasione.

7.2 Esempio di rottamazione quater

Situazione – La società «Verde S.r.l.», titolare di tre negozi di fiori, ha cartelle per €50.000, affidate all’agente della riscossione nel 2015 e 2018. Le cartelle comprendono imposte non versate, sanzioni e interessi. L’azienda ha aderito alla rottamazione quater nel 2023.

Calcolo – Il capitale dovuto è €30.000, sanzioni €10.000, interessi €5.000 e aggio €5.000. Con la rottamazione quater l’azienda paga solo i €30.000 e il rimborso spese di notifica (supponiamo €500). I €20.000 di sanzioni, interessi e aggio sono annullati . Il pagamento può essere effettuato in 18 rate. Risparmio: €20.000.

7.3 Esempio di rottamazione quinquies (bozza 2026)

Situazione – La ditta individuale «Fiordaliso» ha carichi affidati dal 2000 al 2023 per €80.000 di capitale, €20.000 di sanzioni e €10.000 di interessi. Secondo la bozza del DDL, aderisce alla rottamazione quinquies.

Calcolo – Paga solo il capitale (€80.000) e i costi di notifica (supponiamo €1.000); non paga i €30.000 di sanzioni e interessi . Opta per 54 rate bimestrali. La prima rata (luglio 2026) è di €1.509,26 (81.000 ÷ 54). Gli interessi al 4 % annuo si applicano dal 1° agosto 2026 , generando un costo finanziario aggiuntivo ma comunque inferiore al pagamento integrale di sanzioni e interessi.

7.4 Esempio di piano del consumatore

Scenario – Il titolare del negozio «Gardenia», una persona fisica, ha debiti fiscali per €60.000 e debiti bancari per €40.000. Non riesce a pagare e rischia ipoteca e pignoramento. Decide di avviare la procedura di piano del consumatore.

Piano proposto – Con l’assistenza dell’OCC, il debitore propone ai creditori di pagare €30.000 in cinque anni (€6.000 all’anno) utilizzando i redditi della propria pensione e l’affitto di un piccolo appartamento. Il giudice valuta che il debitore è meritevole (non ha aggravato la propria posizione) e omologa il piano .

Effetti – Tutte le azioni esecutive sono sospese; l’ipoteca sull’immobile viene congelata e non può essere convertita in pignoramento. I creditori percepiscono quanto previsto dal piano; le somme restanti sono cancellate (esdebitazione). Il negozio continua a operare, liberandosi del debito residuo.

7.5 Esempio di ipoteca e fermo amministrativo

Scenario – Il negozio «Rose e Bonsai» ha un debito fiscale di €22.000 derivante da avvisi di accertamento definitivi e cartelle non pagate. L’agente della riscossione invia un preavviso di ipoteca, informando che, in mancanza di pagamento entro 30 giorni, iscriverà ipoteca sull’unico immobile commerciale del titolare, del valore di €150.000.

Analisi – Poiché il debito supera la soglia di 20.000 euro, l’agente può iscrivere l’ipoteca . Tuttavia l’immobile è adibito esclusivamente all’attività e costituisce l’unica fonte di reddito; la legge non esclude l’ipoteca sulla prima casa se essa è sede dell’impresa, ma la procedura è impugnabile se non è preceduta da un preavviso o se l’importo ipotecato supera il doppio del debito . Con l’assistenza dell’Avv. Monardo, il debitore presenta un ricorso cautelare dimostrando la sproporzione tra il valore dell’immobile e il debito e chiede la rateizzazione.

Esito – Il giudice dispone la sospensione dell’ipoteca, imponendo al contribuente di pagare il debito in sei rate mensili. L’agente della riscossione iscrive invece un fermo amministrativo sul veicolo aziendale. Il fermo è impugnato poiché il mezzo è strumentale per le consegne e il titolare prova l’utilizzo lavorativo entro i 30 giorni previsti . Il fermo viene revocato; l’azienda continua a operare e paga il debito ratealmente.

8. Aspetti penal‑fiscali e rapporti con il procedimento penale

Sebbene l’accertamento fiscale riguardi la ricostruzione delle imposte dovute, la legislazione italiana prevede che determinati comportamenti possano integrare veri e propri reati tributari. Il Decreto Legislativo 74/2000 disciplina i delitti in materia di dichiarazione, documenti e riscossione, fissando soglie di punibilità e relative sanzioni detentive.

8.1 Dichiarazione fraudolenta e infedele

  • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti (art. 2) e mediante altri artifici (art. 3): punisce chi, con documenti falsi o artifici contabili, indica in dichiarazione elementi passivi fittizi o ricavi inferiori, al fine di evadere le imposte sui redditi o l’IVA. Le pene variano da un anno e sei mesi a sei anni .
  • Dichiarazione infedele (art. 4): punisce con la reclusione da due a quattro anni e sei mesi chi indica elementi attivi inferiori o passivi inesistenti quando l’imposta evasa supera €100 000 o gli elementi sottratti superano il 10 % del dichiarato o €2 milioni . Le valutazioni che differiscono meno del 10 % non sono penalmente rilevanti .
  • Omessa dichiarazione (art. 5): punisce con la reclusione da uno a tre anni chi non presenta la dichiarazione quando l’imposta evasa supera la soglia (oggi €250 000; il testo originario citava lire centocinquanta milioni) . La dichiarazione presentata con ritardo entro 90 giorni non integra il reato .

In presenza di soglie elevate di evasione, l’Agenzia delle Entrate trasmette notizia di reato alla Procura della Repubblica, che avvia un procedimento penale parallelo. Il contribuente rischia quindi, oltre alle sanzioni amministrative, una condanna penale con pene detentive e interdittive (interdizione dagli uffici direttivi e incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ).

8.2 Circostanze attenuanti e cause di non punibilità

L’art. 13 del D.Lgs. 74/2000 prevede una significativa circostanza attenuante: se il debito tributario e le relative sanzioni vengono estinti mediante pagamento (anche con accertamento con adesione o conciliazione) prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie . Ciò significa che definire la posizione con il fisco in sede amministrativa può evitare o attenuare la condanna penale.

Altre cause di non punibilità sono previste: le violazioni derivanti da obiettive condizioni di incertezza sulla norma tributaria non sono punibili ; le valutazioni che differiscono meno del 10 % da quelle corrette non rilevano . Inoltre l’art. 14 consente la riduzione della pena se il contribuente, prima dell’apertura del dibattimento, versa una somma a titolo di equa riparazione quando il debito è prescritto .

8.3 Utilizzo delle prove penali in sede tributaria

In alcuni casi l’accertamento fiscale trae origine da indagini penali: è il caso, ad esempio, di appropriazioni indebite, riciclaggio di denaro o traffico di sostanze illegali. La normativa consente all’amministrazione finanziaria di utilizzare gli atti delle indagini penali solo dopo che il Pubblico Ministero ha rilasciato il nulla osta previsto dagli artt. 33 DPR 600/1973 e 63 DPR 633/1972. La Corte di Cassazione ha precisato che il nulla osta rende utilizzabili in sede fiscale gli atti acquisiti nel procedimento penale e che i proventi illeciti devono essere tassati come redditi diversi ai sensi dell’art. 14, comma 4, della Legge 537/1993 . Questo principio si applica anche a un negoziante di fiori che riceva proventi non dichiarati o derivanti da attività illecite.

La collaborazione con il consulente legale e con l’Avv. Monardo consente di gestire correttamente il rapporto tra procedimento penale e tributario: definire il debito fiscale e provare il pagamento prima del dibattimento sono strategie efficaci per ridurre o evitare le sanzioni penali.

9. Giurisprudenza recente e casi pratici

Le pronunce della Corte di Cassazione e delle corti di merito offrono indicazioni preziose per chi affronta un accertamento. Riportiamo alcuni orientamenti degli ultimi anni.

9.1 Il caso del negozio di piante e fiori

Nel 2025 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una titolare di negozio di fiori contro un avviso di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP . La contribuente contestava la ricostruzione del reddito basata sui dati dell’anagrafe tributaria, sugli indici di ricarico e sulla mancata considerazione di merci presenti in sedi accessorie. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso, ma la CTR lo aveva riformato, ritenendo che l’Agenzia avesse correttamente corretto le imprecisioni e che la contribuente non avesse fornito prove sufficienti .

La Cassazione ha ricordato che il suo sindacato è limitato alla legittimità: non può riesaminare i fatti o valutare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la motivazione della sentenza . Ricorsi che mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti sono inammissibili . Il caso insegna che, nel predisporre il ricorso, è necessario individuare specifiche violazioni di legge o vizi radicali della motivazione, evitando censure meramente fattuali.

9.2 Principio di onere della prova e motivazione dell’avviso

Le corti ricordano che l’onere della prova nel processo tributario grava sull’amministrazione per i fatti costitutivi e sul contribuente per quelli estintivi o modificativi. In una controversia del 2023 sul recupero di proventi illeciti, il contribuente contestava l’avviso di accertamento per difetto di motivazione e violazione dell’art. 7 dello Statuto del contribuente. Il processo traeva origine da indagini penali; il P.M. aveva rilasciato il nulla osta ai sensi degli artt. 33 DPR 600/73 e 63 DPR 633/72, permettendo l’utilizzo degli atti in sede fiscale . L’ufficio aveva recuperato a tassazione i proventi come «redditi diversi» ai sensi dell’art. 14, comma 4, Legge 537/1993 . Il contribuente era stato condannato in sede penale e l’Ufficio aveva motivato l’avviso richiamando il PVC. La corte tributaria ha confermato la legittimità dell’atto, evidenziando che la motivazione è sufficiente quando richiama il PVC e consente al contribuente di comprendere la pretesa, e che l’onere della prova sull’esistenza di documenti o beni ricade sul contribuente.

9.3 Presunzioni e costi induttivi

L’ordinanza Cassazione n. 19574/2025, già citata, ha introdotto un importante principio: nell’accertamento analitico‑induttivo l’imprenditore può sempre dedurre costi forfetari, opponendo la prova presuntiva contraria . Questa possibilità discende dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023 e impedisce trattamenti discriminatori tra chi tiene una contabilità approssimativa e chi non registra nulla. La Cassazione ha inoltre stabilito che l’accertamento induttivo può essere applicato anche alle attività agricole : un negozio di fiori che coltiva piante può quindi essere soggetto a questo tipo di accertamento se non documenta adeguatamente le sue vendite.

Queste pronunce dimostrano che la difesa deve essere costruita su basi giuridiche solide, con attenzione alla prova documentale e alla coerenza della motivazione. L’assistenza di professionisti esperti, come l’Avv. Monardo, permette di individuare gli orientamenti giurisprudenziali più favorevoli e di adattarli al proprio caso.

10. Altri errori da evitare e consigli pratici

La gestione di un negozio di fiori e piante richiede una particolare attenzione alla contabilità e alla documentazione. Ecco ulteriori suggerimenti per prevenire contestazioni e affrontare un controllo con tranquillità:

  • Uso del contante – L’elevato impiego di contanti nella vendita al dettaglio può insospettire i verificatori. È utile incentivare i pagamenti tracciabili (POS, bonifici) e registrare ogni incasso. La normativa antiriciclaggio impone limiti all’uso del contante; superare tali limiti può comportare sanzioni aggiuntive.
  • Tenuta dei registri – Anche se il regime contabile è semplificato, è consigliabile mantenere registri di magazzino con la movimentazione delle piante, soprattutto per le specie stagionali. Annotare gli scarti (piante avariate) e conservare le relative fotografie o certificazioni può essere utile per giustificare le differenze tra acquisti e vendite.
  • Contratti con fornitori e clienti – Stipulare contratti scritti con fornitori e clienti abituali (composizioni floreali per eventi, forniture di piante ornamentali per enti pubblici) aiuta a dimostrare i ricavi effettivi e a giustificare gli anticipi o gli acconti ricevuti, evitando che siano qualificati come ricavi non dichiarati.
  • Gestione dei dipendenti stagionali – Durante festività come la Festa della Mamma, Ognissanti o San Valentino, i negozi di fiori aumentano il personale. È fondamentale stipulare contratti regolari e registrare i pagamenti dei dipendenti, anche se temporanei, per evitare contestazioni di costi non documentati.
  • Verifiche a sorpresa – In caso di accesso improvviso, mantenere la calma, chiedere di visionare l’autorizzazione e far presente l’orario di apertura per ridurre il disagio. Chiedere la presenza del proprio commercialista o dell’Avv. Monardo. Le osservazioni vanno riportate a verbale.
  • Attenzione alle comunicazioni – Leggere attentamente PEC e raccomandate dell’Agenzia delle Entrate o dell’agente della riscossione. Molti contribuenti ignorano notifiche importanti (inviti al contraddittorio, preavvisi di fermo) perdendo opportunità di difesa o definizione agevolata.
  • Separazione tra patrimonio personale e aziendale – Per i negozi strutturati in forma societaria, mantenere una netta distinzione tra conti della società e quelli dei soci. Versamenti o prelievi privati sul conto aziendale possono essere considerati ricavi o utili distribuiti.
  • Conservazione digitale – La fatturazione elettronica e i corrispettivi telematici devono essere conservati digitalmente per dieci anni. È consigliabile utilizzare software certificati e fare backup periodici. Durante le verifiche, l’accesso ai file deve essere garantito senza resistenze.
  • Consulenza preventiva – Programmare una verifica della propria posizione fiscale con il commercialista permette di individuare criticità (ricavi anomali, costi non deducibili) e intervenire in anticipo con ravvedimenti o dichiarazioni integrative. L’Avv. Monardo offre check‑up legali mirati per negozi di fiori, analizzando bilanci, registri e contratti.

La prevenzione, quindi, non solo riduce il rischio di accertamento, ma rende più solida la difesa in caso di contestazione.

11. Altre domande frequenti

21. Che cos’è il contraddittorio preventivo?

È il confronto anticipato tra contribuente e ufficio prima dell’emissione dell’avviso di accertamento. In molti casi (accertamento basato su presunzioni, indagini bancarie) l’amministrazione deve consentire al contribuente di esporre le proprie ragioni e produrre documenti. L’omesso contraddittorio può rendere l’atto annullabile. È consigliabile partecipare con l’assistenza di un professionista per far valere i propri diritti.

22. Come posso dimostrare la stagionalità delle vendite?

Registrando in modo analitico le entrate per periodo (San Valentino, Ognissanti, matrimoni) e conservando documenti comprovanti la provenienza dei fiori (dazio doganale, fatture di importazione). È utile predisporre un piano dei conti che evidenzi i picchi e le flessioni stagionali, in modo da giustificare eventuali scostamenti dagli ISA o dai coefficienti standard.

23. Posso pagare i fornitori in contanti?

L’uso del contante è consentito entro i limiti fissati dalla normativa antiriciclaggio. Al di sopra della soglia (stabilita annualmente dal legislatore) i pagamenti devono essere tracciabili. Per i negozi di fiori, che acquistano anche da produttori agricoli o mercati, è prudente utilizzare bonifici o assegni e richiedere sempre la fattura, per dedurre i costi e evitare sospetti di acquisti “in nero”.

24. L’Agenzia può accedere alle mie serre e alle celle frigorifere?

Sì, se rientrano nei locali dove si esercita l’attività. Tuttavia, i funzionari devono avere un’autorizzazione che indichi le ragioni, i periodi d’imposta e i nominativi e devono operare durante gli orari ordinari, arrecando la minore turbativa possibile . È possibile farsi assistere da un professionista e far verbalizzare eventuali eccezioni.

25. Cosa succede se non posso partecipare all’invito per l’accertamento con adesione?

È possibile chiedere il rinvio dell’incontro per legittimo impedimento, motivando la richiesta (malattia, impegni istituzionali). Se non si compare senza giustificazione, l’ufficio procede con l’emissione dell’avviso. Anche dopo l’avviso è comunque possibile presentare istanza di adesione, che sospende i termini per 90 giorni .

26. Qual è la differenza tra controllo formale e verifica sul posto?

Il controllo formale (art. 36‑ter DPR 600/1973) è un controllo documentale sui dati dichiarati e può avvenire anche a distanza; la verifica sul posto comporta l’accesso nei locali dell’impresa con ispezione dei registri, del magazzino e del contante. In quest’ultimo caso si applicano le garanzie dello statuto del contribuente (informazione preventiva, durata massima, assistenza) .

27. Posso vendere il negozio se ho debiti fiscali?

La cessione d’azienda non libera il venditore dal debito precedente, che rimane personale. L’acquirente può essere responsabile in solido fino al valore del compendio ceduto se non richiede il certificato dei carichi pendenti. È opportuno, prima della vendita, definire o rateizzare i debiti con l’agenzia o inserire clausole di garanzia nell’atto di cessione.

28. Le spese per prodotti fitosanitari e fiori recisi sono deducibili?

Sì, se inerenti all’attività. È necessario che le spese siano documentate con fatture e che i prodotti siano destinati all’impresa (trattamenti antiparassitari, fertilizzanti, confezionamento). L’omessa fattura o l’acquisto in nero comporta la perdita della deducibilità e può costituire presupposto per l’accertamento induttivo.

29. Cosa devo fare se la verifica avviene in mia assenza?

Se i verificatori si presentano quando il titolare è assente, è possibile far rinviare l’accesso, salvo situazioni urgenti (rischio di distruzione di documenti). È consigliabile contattare subito il proprio consulente e l’Avv. Monardo per seguire le operazioni. Le garanzie del contraddittorio si applicano anche se l’accesso avviene senza preavviso, purché l’autorizzazione sia regolare .

30. Come agire se non viene mostrata l’autorizzazione all’accesso?

L’autorizzazione deve essere esibita all’inizio del controllo e deve indicare il nome dell’operatore, i motivi e il periodo d’imposta . Se i funzionari non la mostrano o rifiutano di rilasciare copia, si può annotare il rifiuto nel verbale e, con l’assistenza di un legale, contestare la legittimità dell’accesso. La carenza di autorizzazione può portare all’annullamento degli atti successivi.

31. Cosa succede se non rispondo al questionario inviato dalla Guardia di Finanza?

La Guardia di Finanza può inviare questionari ai contribuenti per acquisire informazioni su rapporti bancari, clienti o fornitori. La mancata risposta entro il termine indicato può essere sanzionata e può costituire elemento presuntivo a favore dell’accertamento. È consigliabile compilare il questionario con l’assistenza del consulente, evitando di fornire dati incompleti o inesatti.

32. Il controllo sulle transazioni POS è legittimo?

Sì. L’amministrazione può accedere ai dati dei pagamenti elettronici tramite il Sistema Tessera Sanitaria e le piattaforme di pagamento. Le transazioni POS sono uno strumento essenziale per ricostruire i ricavi e per contrastare l’evasione. Un forte scostamento tra incassi elettronici e contanti può far scattare l’accertamento. Perciò è opportuno registrare tutti i corrispettivi e associare i pagamenti POS alle vendite registrate.

33. Quali sono i vantaggi del ravvedimento operoso?

Il ravvedimento consente di regolarizzare errori o omissioni prima che inizino controlli o ispezioni, pagando sanzioni ridotte proporzionalmente al ritardo. Per esempio, se si versa un’imposta con 90 giorni di ritardo, la sanzione si riduce a 1/9 di quella ordinaria. Per i negozi di fiori, ravvedersi su mancati versamenti IVA o IRPEF evita l’accertamento e consente di dedurre integralmente i costi, migliorando l’immagine fiscale.

34. Cosa posso fare se l’ufficio commette errori di calcolo?

Gli errori materiali, come una somma sbagliata o un’aliquota errata, possono essere corretti dall’ufficio anche in autotutela. È possibile inviare una segnalazione motivata all’ufficio indicando l’errore e allegando i propri calcoli. Se l’errore incide sull’imposta dovuta, si può chiedere la correzione prima di impugnare l’atto o in sede di ricorso.

35. Gli omaggi floreali ai clienti sono deducibili?

Le spese per omaggi ai clienti sono deducibili entro i limiti previsti per le spese di rappresentanza, che variano in base ai ricavi dell’impresa (art. 108 TUIR). Devono essere documentate con fattura intestata all’azienda e destinate a promuovere l’attività. Omaggi frequenti e non documentati possono essere considerati prelievi personali o costi non inerenti, con conseguente indeducibilità.

36. L’Agenzia può richiedere dati da banche e piattaforme di pagamento?

Sì. Gli articoli 32 DPR 600/1973 e 51 DPR 633/1972 consentono all’amministrazione di chiedere alle banche e agli intermediari finanziari tutti i dati relativi ai rapporti con il contribuente. Le piattaforme di pagamento online sono tenute a collaborare. Le informazioni così raccolte vengono utilizzate per le presunzioni bancarie; i versamenti non giustificati si presumono ricavi salvo prova contraria. È quindi importante annotare la provenienza di ogni flusso.

37. Qual è il ruolo dell’OCC nel sovraindebitamento?

L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è un ente terzo che affianca il debitore nelle procedure previste dalla Legge 3/2012. L’OCC nomina un gestore (che può essere l’Avv. Monardo) per esaminare la documentazione, predisporre la proposta di accordo o di piano del consumatore e assistere nelle trattative con i creditori. Senza l’intervento dell’OCC il tribunale non può omologare il piano.

38. È possibile chiedere la sospensione della cartella per motivi di salute?

In presenza di condizioni gravi e documentate (malattie invalidanti, ricoveri), è possibile chiedere all’agente della riscossione la sospensione o una proroga dei termini di pagamento. Anche il giudice tributario può concedere la sospensione dell’esecuzione in casi di grave e irreparabile pregiudizio. Tuttavia, la sospensione non è automatica: occorre presentare documentazione medica e dimostrare che il pagamento immediato comprometterebbe gravemente la salute o la sopravvivenza dell’impresa.

Conclusione

L’accertamento fiscale in un negozio di fiori e piante può rappresentare una minaccia per la continuità dell’attività e per il patrimonio del titolare. Le normative tributarie conferiscono ampi poteri di indagine all’Agenzia delle Entrate e prevedono sanzioni severe, ma allo stesso tempo riconoscono diritti e garanzie al contribuente. Conoscere tali diritti – dal contraddittorio alla durata limitata delle verifiche , dai termini di notifica alle procedure per contestare cartelle e ipoteche – è il primo passo per difendersi efficacemente.

Le strategie difensive devono essere personalizzate: analizzare il PVC, contestare i vizi formali e sostanziali dell’avviso, predisporre documenti giustificativi, valutare l’accertamento con adesione e le definizioni agevolate. La recente giurisprudenza offre spunti importanti, come la possibilità di dedurre costi forfetari nell’accertamento analitico‑induttivo e la legittimità dell’accertamento induttivo anche per le attività agricole . Le riforme del processo tributario (abrogazione del reclamo‑mediazione) e le nuove rottamazioni richiedono una costante attenzione alle scadenze.

In una prospettiva più ampia, gli strumenti di composizione della crisi – dalla composizione negoziata alla legge sul sovraindebitamento – offrono soluzioni strutturali per ripianare i debiti e proteggere l’impresa. Tuttavia, la loro efficacia dipende dalla tempestività e dalla professionalità con cui vengono attivati.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare possono assisterti in ogni fase: dall’analisi dell’accertamento alla stesura del ricorso, dalla negoziazione con l’Ufficio all’accesso alle definizioni agevolate e alle procedure concorsuali. La competenza maturata davanti alla Corte di Cassazione, la qualità di cassazionista e la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento garantiscono un approccio globale e concreto.

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