Accertamento fiscale a un negozio di casalinghi: come difendersi subito e bene

Introduzione

Gestire un negozio di casalinghi non significa soltanto scegliere i migliori prodotti per la clientela; comporta anche l’impegno quotidiano di tenere in ordine documenti contabili, registri dei corrispettivi, inventari di magazzino e l’adempimento tempestivo degli obblighi fiscali. In un settore in cui è facile lavorare con transazioni miste (vendite al dettaglio con corrispettivi telematici e fatture emesse a professionisti o imprese), le verifiche dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza sono frequenti, specie quando emergono anomalie nei dati comunicati tramite scontrini elettronici o incongruenze tra acquisti e rimanenze. L’accertamento fiscale può trasformarsi in un vero incubo se il titolare del negozio non conosce i propri diritti e non interviene subito con le giuste difese.

Perché il tema è importante

  • Rischi concreti. Un accertamento in cui l’Ufficio presume ricavi non dichiarati può portare a pretese tributarie ingenti, con contestuale irrogazione di sanzioni e interessi. Nei casi più gravi sono possibili ipoteche, pignoramenti, fermi di beni strumentali e addirittura denunce penali per reati tributari. Gli errori nella fase iniziale – ad esempio, non rispondere al processo verbale di constatazione (PVC) entro i 60 giorni previsti dallo Statuto del contribuente oppure non verificare la regolarità della notifica – compromettono irrimediabilmente la difesa successiva.
  • Novità normative e giurisprudenziali. Tra il 2023 e il 2025 il legislatore ha profondamente riformato lo Statuto dei diritti del contribuente e il procedimento di accertamento: è stato introdotto l’obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo per gli atti impugnabili (art. 6‑bis L. 212/2000) con un termine di almeno 60 giorni per presentare osservazioni ; l’accertamento con adesione è stato riscritto dal d.lgs. 13/2024 che consente di definire gli avvisi con significative riduzioni di sanzioni ; il contraddittorio endoprocedimentale è stato limitato ai soli tributi armonizzati per le verifiche a tavolino . Le pronunce della Corte di Cassazione hanno ribadito principi essenziali: la responsabilità del liquidatore richiede un autonomo atto motivato ; nelle indagini bancarie il contribuente può dedurre i costi presunti ; con l’accertamento analitico‑induttivo devono essere riconosciuti i costi anche forfettari ; l’Amministrazione può utilizzare prove irritualmente acquisite se non sono lesi diritti fondamentali .
  • Urgente attivarsi. I termini per presentare le memorie o l’istanza di adesione decorrono immediatamente dalla notifica dell’atto. Chi non agisce rischia la decadenza dei propri diritti o l’emissione di un avviso esecutivo senza possibilità di contrattare importi e sanzioni. È quindi fondamentale farsi assistere da professionisti esperti appena si riceve la comunicazione della verifica o dell’accertamento.

Come possiamo aiutare concretamente

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team nazionale di avvocati e commercialisti, ha maturato un’esperienza pluriennale nel diritto bancario e tributario. La sua professionalità si fonda su qualità certificate:

  • È iscritto all’Albo speciale degli avvocati cassazionisti, con abilitazione a patrocinare dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
  • Coordina un team multidisciplinare di legali e commercialisti che operano su tutto il territorio italiano, specializzato in contenzioso tributario, diritto bancario e crisi d’impresa.
  • È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC); ciò consente di assistere i debitori nelle procedure di ristrutturazione dei debiti, piani del consumatore e concordati minori.
  • È Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021, capace di negoziare con banche e creditori una ristrutturazione del debito aziendale.

Cosa può fare per te: analizzare attentamente l’avviso di accertamento o il PVC, verificare eventuali vizi di notifica, difetti di motivazione o violazione del contraddittorio; predisporre ricorsi tempestivi alle Corti di giustizia tributaria, chiedendo la sospensione dell’atto; trattare con l’Amministrazione per l’accertamento con adesione o la transazione fiscale; predisporre piani di rientro con rateizzazioni e definizioni agevolate; valutare la possibilità di ricorrere a procedure di sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata) per annullare il debito residuo.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

In questo capitolo vengono illustrati i principali riferimenti normativi e giurisprudenziali che interessano un negozio di casalinghi sottoposto a verifica. La conoscenza delle norme consente di individuare i margini di difesa e di orientarsi tra le varie procedure di definizione.

1.1 Diritti del contribuente durante le verifiche (Statuto del contribuente)

La legge 27 luglio 2000 n. 212, nota come Statuto dei diritti del contribuente, tutela le garanzie fondamentali del cittadino sottoposto a controlli fiscali. Le disposizioni che interessano maggiormente il negozio di casalinghi sono gli artt. 12 e 6‑bis.

Articolo 12 – Diritti e garanzie in caso di accessi, ispezioni e verifiche

L’articolo 12 regola le modalità con cui la Guardia di Finanza o l’Agenzia delle Entrate possono svolgere verifiche presso i locali dell’impresa. Secondo la norma, tutti gli accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali devono essere effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo . Gli atti di autorizzazione e i processi verbali devono indicare espressamente le circostanze che giustificano l’accesso . La permanenza degli operatori non può superare i 30 giorni lavorativi prorogabili per altri 30 in casi complessi ; nelle imprese in contabilità semplificata, come molti negozi di casalinghi, la permanenza non può superare 15 giorni lavorativi . Durante la verifica:

  • Il contribuente ha il diritto di essere informato delle ragioni e dell’oggetto della verifica e della facoltà di farsi assistere da un professionista .
  • Può chiedere che l’esame dei documenti avvenga presso l’ufficio dei verificatori o presso il proprio professionista .
  • Ha diritto che le proprie osservazioni siano riportate nel processo verbale .
  • Può rivolgersi al Garante del Contribuente se ritiene che i verificatori operino in modo non conforme alla legge .

Il comma 7 prevedeva che, dopo la consegna del processo verbale di chiusura, il contribuente potesse presentare osservazioni entro 60 giorni e che l’avviso di accertamento non potesse essere emesso prima della scadenza di tale termine . Questo comma è stato abrogato dal d.lgs. 219/2023 in vista dell’introduzione dell’art. 6‑bis, ma continua ad applicarsi alle verifiche concluse prima del 30 aprile 2024.

Articolo 6‑bis – Principio del contraddittorio

Dal 18 gennaio 2024 è in vigore l’art. 6‑bis dello Statuto del contribuente che estende l’obbligo di contraddittorio anticipato a tutti gli atti autonomamente impugnabili, a pena di annullabilità . Le norme principali sono:

  • Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo: l’Ufficio invia al contribuente uno schema di atto (proposta di avviso di accertamento) e assegna almeno 60 giorni per presentare controdeduzioni o accedere agli atti . L’atto definitivo non può essere adottato prima della scadenza del termine.
  • L’obbligo non riguarda gli atti automatizzati o di pronta liquidazione e quelli individuati dal decreto ministeriale 24 aprile 2024 (ad esempio, il diniego di rimborso di credito IVA) .
  • Se la decadenza per l’emissione dell’atto finale scade prima della fine del termine di contraddittorio, il termine è prorogato di 120 giorni .
  • L’atto finale deve motivare le ragioni dell’eventuale mancata accoglienza delle osservazioni del contribuente .

Le recenti interpretazioni giurisprudenziali precisano che la regola del contraddittorio si applica solo agli atti recanti una pretesa impositiva e non agli atti per i quali la normativa prevede forme specifiche di interlocuzione (ad esempio, ravvedimento operoso o definizione agevolata) . Inoltre, se l’Ufficio formula nuovi rilievi dopo la consegna del PVC, il termine di 60 giorni decorre dalla comunicazione di tali rilievi .

Articolo 7 – Motivazione degli atti e obbligo di motivazione rafforzata

L’art. 7 dello Statuto prevede che gli atti dell’Amministrazione debbano essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che li hanno determinati. Le riforme recenti hanno introdotto l’obbligo di motivazione rafforzata per gli atti emessi in assenza del contraddittorio, nei casi in cui l’Ufficio ritenga sussistente un fondato pericolo per la riscossione. Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate deve spiegare dettagliatamente perché non ha instaurato il contraddittorio e perché il caso concreto rientra nelle ipotesi di esclusione previste dal decreto ministeriale del 24 aprile 2024.

1.2 Presunzioni e metodi di accertamento

Il negozio di casalinghi può essere sottoposto a diversi tipi di accertamento in base alla natura delle violazioni riscontrate. Le presunzioni legali e i metodi ricostruttivi sono disciplinati dai decreti del presidente della Repubblica n. 600/1973 (imposte sui redditi) e n. 633/1972 (IVA) e dalle leggi speciali.

Presunzione di cessione e ricavi presunti (D.P.R. 441/1997)

Secondo l’art. 1 del d.P.R. 441/1997, i beni acquistati o prodotti dal contribuente e non rinvenuti presso la sua azienda o presso i rappresentanti sono presunti ceduti se non risultano fiscalmente documentati. La norma elenca alcune eccezioni, ad esempio per le merci utilizzate nella produzione, per quelle perdute o distrutte o date a terzi per lavorazioni . Per un negozio di casalinghi il controllo delle rimanenze assume un ruolo cruciale: un inventario incompleto può far supporre la sottrazione di beni al fisco, generando ricavi non dichiarati.

Registro dei corrispettivi (art. 24 d.P.R. 633/1972)

I commercianti al dettaglio, come i negozi di casalinghi, sono tenuti a registrare giornalmente i corrispettivi incassati. L’art. 24 d.P.R. 633/1972 prevede che le operazioni imponibili vengano annotate entro il giorno non festivo successivo e che si distingua l’ammontare imponibile e l’IVA per aliquota . La mancata registrazione giornaliera o l’omessa trasmissione dei corrispettivi telematici rappresentano una delle principali irregolarità che fanno scattare i controlli.

Presunzione relativa ai conti bancari (art. 32 d.P.R. 600/1973)

L’art. 32 consente all’Amministrazione di assumere come ricavi i versamenti e come maggiori prelievi i prelevamenti non giustificati rilevati sui conti bancari del contribuente o su conti a lui riconducibili. Tale presunzione è legale, cioè non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti per le presunzioni semplici . Il contribuente può superarla solo fornendo prova analitica della riferibilità di ogni versamento o prelievo ad attività non imponibili . Nelle verifiche su conti intestati a terzi (per esempio, conti di familiari) la presunzione è utilizzabile solo se l’Ufficio dimostra che il conto è nella disponibilità del contribuente ; spetta quindi all’Amministrazione provare, anche per presunzioni qualificate, che le movimentazioni siano riferibili al soggetto sottoposto a controllo .

Metodi di accertamento: analitico‑induttivo e induttivo puro

L’Agenzia delle Entrate può ricostruire il reddito mediante diversi metodi. L’accertamento analitico‑induttivo si applica quando la contabilità è complessivamente attendibile ma presenta irregolarità; permette di rettificare singole voci sulla base di elementi extracontabili, come percentuali di ricarico, consumi di energia o contabilità “in nero”. La Corte di Cassazione ha evidenziato che, anche in questo metodo, il contribuente ha diritto a veder riconosciuti costi forfettari in contraddittorio con l’ufficio: negare tale deduzione genererebbe un trattamento più severo rispetto all’accertamento induttivo puro . L’accertamento induttivo puro è invece utilizzato in caso di scritture contabili assenti o inattendibili e si basa su presunzioni semplici; qui l’Amministrazione può ricostruire il volume d’affari anche con parametri, studi di settore o indicatori di affidabilità.

1.3 Le riforme del 2024 – 2025: accertamento con adesione e contraddittorio preventivo

La delega fiscale (legge 111/2023) è stata attuata attraverso numerosi decreti legislativi che, tra il 2023 e il 2024, hanno riscritto ampie parti del sistema tributario. Per il contribuente interessato da un accertamento è fondamentale conoscere due novità:

1.3.1 Accertamento con adesione riformato (d.lgs. 13/2024)

Il decreto legislativo 13/2024 ha modificato l’istituto dell’accertamento con adesione al fine di renderlo compatibile con il contraddittorio generalizzato. Le principali novità sono:

  • Invito a formulare l’istanza di adesione. Lo schema di atto notificato al contribuente deve contenere l’invito a presentare osservazioni e a chiedere la definizione in adesione . Questo consente di discutere col fisco prima che l’atto diventi definitivo.
  • Adesione ai processi verbali di constatazione. È stata reintrodotta la possibilità di aderire direttamente al PVC con riduzione delle sanzioni a 1/6 dell’irrogato . L’istanza va presentata entro 30 giorni dalla comunicazione del verbale .
  • Termini sospensivi. Quando il contribuente presenta l’istanza di adesione, i termini per impugnare l’avviso si sospendono. Se l’ufficio ritarda la convocazione oltre i 90 giorni, la sospensione non si applica più e il contribuente può impugnare l’atto.
  • Limiti all’allegazione di nuovi fatti. Dopo lo svolgimento del contraddittorio, l’Ufficio non può fondare la pretesa su fatti diversi da quelli contestati nella fase istruttoria . Questo tutela il contribuente da contestazioni “a sorpresa”.

1.3.2 Contraddittorio preventivo e atti esclusi (d.m. 24 aprile 2024)

Il decreto del Ministro dell’Economia del 24 aprile 2024 ha individuato gli atti per i quali non sussiste l’obbligo di contraddittorio: si tratta essenzialmente degli atti automatizzati e delle iscrizioni a ruolo derivanti da controlli formali , nonché dei casi di fondato pericolo per la riscossione. La nota dell’IFEL evidenzia che l’obbligo del contraddittorio si applica agli atti emessi dopo il 30 aprile 2024 e che il decreto non disciplina gli atti degli enti locali, rimessi alle loro regolamentazioni . Per i contribuenti è utile sapere che, se la verifica si riferisce a periodi anteriori, può ancora applicarsi l’art. 12 comma 7 dello Statuto.

1.4 Giurisprudenza recente rilevante (2024‑2025)

Di seguito sono sintetizzate alcune delle pronunce della Corte di Cassazione del 2025 particolarmente significative per un negoziante.

  1. Responsabilità del liquidatore (ordinanza 30515/2025) – La Cassazione ha chiarito che la responsabilità solidale del liquidatore per i debiti fiscali della società (art. 36 d.P.R. 602/1973) non deriva automaticamente dal debito societario; occorre un autonomo atto di accertamento motivato ai sensi dell’art. 60 d.P.R. 600/1973, contro il quale il liquidatore può contestare anche l’esistenza della pretesa . In assenza di tale atto, non sono legittime iscrizioni ipotecarie o cartelle nei confronti del liquidatore .
  2. Accertamenti bancari e costi presunti (ordinanza 26996/2025) – In caso di prelievi bancari ritenuti non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre dedurre i costi presunti per dimostrare la percentuale di ricarico; i costi vanno detratti dall’ammontare dei prelievi per rispettare il principio di capacità contributiva . La prova contraria deve essere analitica, con indicazione della riferibilità di ogni versamento .
  3. Deduzione di costi forfettari nell’accertamento analitico‑induttivo (ordinanza 19574/2025) – La Cassazione ha ribadito che il mancato riconoscimento dei costi in un accertamento analitico‑induttivo è irragionevole: il contribuente può far valere costi anche determinati forfettariamente perché, altrimenti, subirebbe un trattamento più severo rispetto all’induttivo puro .
  4. Contraddittorio per tributi non armonizzati (ordinanza 19516/2025) – È stato affermato che l’obbligo di contraddittorio preventivo non sussiste per i tributi non armonizzati (come l’IRPEF) quando la verifica avviene “a tavolino”, cioè presso gli uffici dell’Amministrazione . In tali casi la disciplina previgente non imponeva di attendere 60 giorni prima di notificare l’avviso .
  5. Impugnazione dell’avviso di accertamento (sentenza 12864/2025) – Solo il soggetto cui è rivolta la pretesa tributaria può impugnare l’avviso; chi riceve l’atto come mero rappresentante o destinatario della notifica, ma non è personalmente obbligato, non è legittimato a ricorrere . Questo principio è essenziale per i soci o amministratori di società di capitali: l’impugnazione spetta alla società, non alla persona fisica .
  6. Utilizzo di prove irritualmente acquisite (sentenza 8452/2025) – La Corte ha stabilito che l’irritualità nell’acquisizione di prove non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità; la prova è esclusa solo quando l’irregolarità comporta una violazione di diritti fondamentali (ad esempio, inviolabilità del domicilio o della libertà personale) .
  7. Accertamento bancario su conti di terzi (ordinanza 5529/2025) – È stato confermato che la presunzione di ricavi sui versamenti su conti di terzi può essere utilizzata solo se l’Ufficio dimostra che il conto è di fatto nella disponibilità del contribuente e le movimentazioni gli sono riferibili .

Queste decisioni rappresentano una guida preziosa per comprendere i margini di difesa e per valutare se l’accertamento o la cartella siano inficiati da vizi procedurali.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica

Una volta ricevuto un avviso di accertamento o la comunicazione di constatazione, è essenziale conoscere i passi da compiere per non perdere le opportunità difensive. Di seguito viene descritta la procedura tipica che un negozio di casalinghi deve seguire.

2.1 Fase delle verifiche e del processo verbale di constatazione

  1. Accesso e ispezione: gli operatori dell’Amministrazione (Guardia di Finanza o Agenzia delle Entrate) si presentano con un ordine di servizio e un atto di autorizzazione contenente le motivazioni; l’accesso deve avvenire negli orari di apertura e con la minore turbativa possibile . Per i negozi in contabilità semplificata la permanenza massima è di 15 giorni lavorativi .
  2. Assistenza: il titolare ha diritto a farsi assistere da un professionista (commercialista o avvocato) già durante l’accesso e può chiedere che l’esame dei documenti avvenga presso lo studio del professionista .
  3. Redazione del PVC: al termine dell’attività, i verificatori consegnano il processo verbale di constatazione che riporta i rilievi. Se la verifica avviene nei locali del contribuente e il periodo è precedente al 30 aprile 2024, si applica ancora l’art. 12, comma 7: il contribuente può inviare osservazioni o richieste entro 60 giorni, e l’Ufficio non può emettere l’avviso prima della scadenza . Con le riforme del 2024, lo stesso termine opera tramite l’art. 6‑bis per gli atti impugnabili.
  4. Osservazioni e memoria difensiva: è opportuno predisporre una memoria puntuale che contesti i rilievi, fornisca prove contrarie (ad esempio, fatture, documenti di trasporto, registrazioni contabili) e proponga la deduzione di costi relativi; la Cassazione richiede che le osservazioni siano specifiche per ogni movimentazione bancaria .

2.2 Invito al contraddittorio e possibilità di adesione

Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis l’Ufficio deve notificare uno schema di atto (avviso di accertamento in bozza) con l’invito a formulare difese e, se previsto, a presentare l’istanza di accertamento con adesione. I passaggi sono:

  1. Ricezione dello schema di atto: l’atto indica i tributi e gli importi contestati, riassume i fatti addebitati e segnala la possibilità di definizione in adesione . Il contribuente ha almeno 60 giorni per presentare osservazioni o per richiedere l’accesso agli atti .
  2. Istanza di accertamento con adesione: se si sceglie la via dell’adesione, occorre presentare l’istanza entro il termine stabilito. Nel caso di adesione ai processi verbali di constatazione, l’istanza deve essere depositata entro 30 giorni dalla comunicazione del PVC, con riduzione delle sanzioni a 1/6 . Per gli altri atti, l’istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dello schema di atto.
  3. Sospensione dei termini: la presentazione dell’istanza sospende i termini per impugnare. L’Ufficio deve convocare il contribuente entro 90 giorni; se non lo fa, i termini riprendono a decorrere.
  4. Definizione dell’accordo: durante l’incontro, il contribuente può negoziare la base imponibile, documentare costi deducibili (anche forfettari) e chiedere la riduzione delle sanzioni. Se l’accordo viene raggiunto, le sanzioni sono ridotte a 1/3 (o 1/6 in caso di adesione al PVC) e non si applicano interessi di mora. L’importo concordato può essere pagato in un’unica soluzione o rateizzato.
  5. Fissazione del termine per il pagamento: il versamento deve avvenire entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’atto di adesione; in caso di rateazione, la prima rata è pari ad almeno un terzo del dovuto.

2.3 Notifica dell’avviso di accertamento e termini di impugnazione

Se non si raggiunge un accordo o se il contribuente non presenta l’istanza di adesione, l’Ufficio emette l’avviso di accertamento. La notifica deve avvenire entro i termini di decadenza (in genere, il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). L’atto definitivo deve contenere la motivazione rafforzata e la risposta alle osservazioni del contribuente .

Il contribuente ha 60 giorni (30 giorni se l’avviso riguarda tributi locali) per proporre ricorso davanti alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale). Nel ricorso possono essere eccepiti vizi di notifica, carenza di motivazione, violazione del contraddittorio, infondatezza della pretesa e contestata la quantificazione del reddito. La presentazione del ricorso consente di chiedere la sospensione dell’esecutività dell’atto quando sussiste un pregiudizio grave e irreparabile.

2.4 Iscrizione a ruolo e riscossione

Se l’avviso diventa definitivo (perché non impugnato o dopo la decisione favorevole all’Ufficio), l’importo viene iscritto a ruolo e l’Agente della riscossione (Agenzia Entrate‑Riscossione) notifica la cartella di pagamento. Per evitare l’esecuzione forzata (pignoramento di conti, fermi, ipoteche) è possibile:

  • Pagare in unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica della cartella.
  • Chiedere la rateizzazione ex art. 19 d.P.R. 602/1973 (fino a 72 rate mensili, o 120 in caso di situazione economica grave). Durante la rateizzazione si sospendono le procedure cautelari.
  • Definizione agevolata (rottamazione Quater 2023 o Quinquies 2025, se aperta). Le rottamazioni permettono di estinguere il debito pagando solo l’imposta e le spese di notifica, con eliminazione di sanzioni e interessi.
  • Ravvedimento operoso prima della notifica della cartella, pagando spontaneamente imposta, sanzione ridotta e interessi.

3. Difese e strategie legali efficaci

Quando si riceve una contestazione fiscale, reagire tempestivamente e con una strategia coerente è fondamentale. Le seguenti tecniche, se ben gestite, possono ridurre notevolmente l’importo da pagare o addirittura portare all’annullamento dell’atto.

3.1 Verifica preliminare dell’atto e dei termini

La prima difesa consiste nel controllare la legittimità formale dell’atto. È necessario verificare:

  • Notifica: l’avviso deve essere notificato al soggetto effettivamente obbligato; la Cassazione ha ribadito che solo chi è destinatario della pretesa può impugnare l’atto . Se la notifica è effettuata a una persona non legittimata, l’atto è nullo.
  • Motivazione: l’atto deve indicare le ragioni di fatto e di diritto e, nel caso di contraddittorio preventivo, rispondere alle osservazioni del contribuente . La mancanza di motivazione rende l’avviso annullabile.
  • Termini di decadenza: verificare che l’atto sia stato emesso entro il quinto (o settimo in caso di omessa dichiarazione) anno successivo alla violazione; l’eventuale proroga del termine per l’esercizio del contraddittorio deve essere indicata nell’atto .
  • Rispettabilità del contraddittorio: se l’avviso è stato emesso senza contraddittorio in un caso che non rientra tra le esclusioni, l’atto è annullabile.

3.2 Impugnazione davanti alla Corte di Giustizia Tributaria

Se i vizi non sono rimediabili in sede amministrativa, occorre presentare ricorso. Ecco alcuni punti strategici:

  • Eccepire la violazione dell’art. 6‑bis: se l’Ufficio non ha inviato lo schema di atto o non ha rispettato i 60 giorni, il giudice può annullare l’avviso.
  • Contestare la presunzione di ricavi: nelle indagini bancarie, occorre fornire prova analitica della provenienza di ogni operazione . È utile presentare estratti conto, fatture, contratti e certificazioni.
  • Dimostrare i costi: l’imprenditore può opporre costi forfettari, anche non registrati, nel caso di accertamento analitico‑induttivo . Per farlo occorre argomentare che la contabilità è complessivamente attendibile e che la percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio è irrealistica.
  • Opporre vizi di motivazione: se il verbale non indica circostanze specifiche (ad esempio, non indica quali pezzi di magazzino sarebbero mancanti) o se la motivazione è meramente apodittica, è possibile chiedere l’annullamento.
  • Chiedere la sospensione: il ricorso deve contenere un’istanza di sospensione, evidenziando il pregiudizio grave (ad esempio, il rischio di pignoramento della merce o chiusura del negozio) e la fondatezza del ricorso.

3.3 Accertamento con adesione e definizione in autotutela

Il negozio può scegliere di definire la controversia in via amministrativa per ridurre tempi e costi:

  • Adesione ai processi verbali di constatazione: se il contribuente aderisce al PVC entro 30 giorni, paga la sola imposta e le sanzioni ridotte a 1/6 . Questa opzione è vantaggiosa soprattutto per contestazioni riguardanti ricavi non dichiarati o rettifiche di costi.
  • Accertamento con adesione: consente di negoziare con l’Ufficio l’importo dovuto, riducendo le sanzioni a 1/3. Si tratta di un contraddittorio formale: l’Ufficio può proporre una riduzione della base imponibile, accettando i costi dedotti. L’atto di adesione può essere rateizzato.
  • Autotutela parziale: se l’atto presenta errori evidenti (ad esempio, errata applicazione dell’aliquota IVA), è possibile chiedere l’annullamento o la riduzione in via di autotutela. L’Ufficio non è obbligato a rispondere ma, se lo fa, la decisione può risolvere la controversia senza contenzioso.

3.4 Rateazione e definizione agevolata – Rottamazione Quinquies 2025

L’Agenzia Entrate‑Riscossione consente di dilazionare i debiti iscritti a ruolo fino a 72 rate mensili (120 in caso di temporanea situazione di difficoltà). Tuttavia, la definizione agevolata (rottamazione) rappresenta un’opportunità più vantaggiosa.

La Rottamazione Quinquies 2025 – confermata nella bozza della legge di bilancio 2026 – si applica ai carichi affidati all’Agenzia Entrate‑Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. I contribuenti possono estinguere il debito versando solo l’imposta e le spese di riscossione, beneficiando dell’azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora . La definizione può avvenire:

  • In unica soluzione entro il 31 luglio 2026.
  • In rate bimestrali fino a un massimo di 54 rate (9 anni), con un tasso agevolato del 4% . L’importo minimo di ciascuna rata è 100 euro.

La presentazione della domanda sospende le procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche, fermi) . Possono aderire anche i contribuenti decaduti dalle precedenti rottamazioni (quater o ter) , mentre restano esclusi i mai dichiaranti, i debiti per aiuti di Stato illegittimi, IVA all’importazione, dazi e pene penali . Il negozio di casalinghi può quindi presentare domanda per i carichi affidati fino al 2023, ma deve essere in regola con l’obbligo dichiarativo; chi non ha mai presentato la dichiarazione non può accedere.

3.5 Ravvedimento operoso e riduzione delle sanzioni

Prima di ricevere l’avviso di accertamento o di essere raggiunti da un controllo, il contribuente può regolarizzare le violazioni tramite il ravvedimento operoso. Questo istituto consente di versare spontaneamente la maggiore imposta dovuta con sanzioni ridotte in funzione del tempo trascorso. Ad esempio, se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è pari a 1/15 del minimo; entro un anno è 1/8. Pur non essendo una definizione dell’accertamento, il ravvedimento può evitare la contestazione e ridurre notevolmente le sanzioni.

3.6 Transazione fiscale e piani di rientro giudiziali

Nei casi più complessi, specialmente quando il debito fiscale è associato a quello bancario e ad altri crediti, può essere utile ricorrere a strumenti negoziali previsti dal Codice della Crisi d’Impresa:

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182‑ter R.D. 267/1942): l’imprenditore negozia con l’Amministrazione finanziaria una riduzione del debito fiscale nell’ambito di una procedura concorsuale. La transazione fiscale consente di falcidiare tributi e accessori, previa valutazione della convenienza economica.
  • Composizione negoziata della crisi d’impresa (d.l. 118/2021): il negoziante, assistito da un esperto negoziatore (come l’Avv. Monardo), apre una trattativa con creditori e fisco per evitare l’insolvenza. Prevede la sospensione delle azioni esecutive e l’accesso alla transazione fiscale.

4. Strumenti alternativi: sovraindebitamento e esdebitazione

Quando il debito fiscale, sommato ai debiti bancari e ai fornitori, rende impossibile proseguire l’attività, le procedure di sovraindebitamento rappresentano una via d’uscita. La Legge 3/2012 (aggiornata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) offre quattro soluzioni.

4.1 Piano del consumatore

È la procedura più adatta alle persone fisiche che non svolgono attività d’impresa (ma può essere utilizzata dal titolare di un negozio se opera come ditta individuale). Il piano consente di ristrutturare i debiti presentando una proposta di pagamento sostenibile, da approvare dai creditori e omologare dal giudice . I vantaggi:

  • Possibilità di abbattere parzialmente i debiti e rateizzare il residuo.
  • Sospensione delle azioni esecutive e della maturazione di interessi.
  • Mantenimento della proprietà dei beni essenziali (anche l’abitazione principale può essere esclusa dal piano ).

4.2 Concordato minore (accordo di composizione della crisi)

Questa procedura è riservata a piccoli imprenditori, commercianti e professionisti. Prevede un piano di pagamento sostenibile che deve essere approvato dai creditori con almeno il 50% delle adesioni . I vantaggi sono simili al piano del consumatore, ma in più consente di continuare l’attività d’impresa e salvare l’avviamento .

4.3 Liquidazione controllata del patrimonio

Quando la situazione è ormai compromessa e non si riescono a sostenere rate neppure ridotte, si può ricorrere alla liquidazione controllata del sovraindebitato. Tutti i beni vengono liquidati sotto il controllo del giudice; i debiti non coperti vengono cancellati . È una procedura drastica ma consente di ripartire da zero.

4.4 Esdebitazione del debitore incapiente

Se il debitore non ha beni né redditi e dimostra di avere agito in buona fede, la legge consente l’esdebitazione totale, ossia l’annullamento dei debiti residui . È una soluzione estrema ma può salvaguardare chi, a seguito di eventi eccezionali (malattia, calamità), non può far fronte alle obbligazioni.

L’Avv. Monardo, in qualità di Gestore della crisi, può assistere i debitori nella predisposizione delle domande di sovraindebitamento, curando i rapporti con l’OCC e con il Tribunale, e valutare la procedura più idonea.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molte contestazioni fiscali finiscono inesorabilmente con l’iscrizione a ruolo perché i contribuenti commettono errori banali. Ecco i più frequenti:

  1. Ignorare il processo verbale: non presentare memorie o osservazioni entro i 60 giorni impedisce di far valere fatti e documenti che potrebbero cambiare l’esito dell’accertamento. La memoria deve essere puntuale e riferirsi a ogni rilievo.
  2. Contabilità disordinata: non tenere registri dei corrispettivi aggiornati, rimanenze di magazzino dettagliate o documenti giustificativi favorisce le presunzioni di ricavi non dichiarati. La Cassazione ha stabilito che anche le imprese in contabilità semplificata devono tenere traccia dell’inventario annuale , e l’assenza di dettaglio autorizza l’accertamento induttivo .
  3. Ignorare i conti bancari personali: versamenti o prelievi sui conti del titolare o dei familiari possono essere imputati al negozio se non viene fornita prova analitica della loro estraneità . È consigliabile distinguere i conti personali da quelli della società e conservare le prove dell’origine dei fondi.
  4. Sottovalutare il contraddittorio: considerare la fase del contraddittorio un semplice formalismo è un grave errore. È il momento in cui si possono spiegare le ragioni, chiedere l’annullamento di rilievi infondati e negoziare costi forfettari.
  5. Non affidarsi a professionisti: un’impostazione difensiva improvvisata può portare a sanzioni più elevate o alla perdita di opportunità come l’adesione al PVC. Affidarsi a un avvocato e un commercialista esperti consente di valutare tutte le strade (contenzioso, adesione, sovraindebitamento) e di scegliere quella più efficace.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione, si presentano alcune tabelle di sintesi. Le tabelle contengono parole chiave e numeri; la spiegazione completa è nel testo.

Tabella 1 – Termini e riferimenti normativi principali

Atto o proceduraRiferimento normativoTermine per la difesaBeneficio principale
Accesso, ispezione e verificaArt. 12 L. 212/200015 giorni permanenza max per contabilità semplificata ; 30 giorni per contabilità ordinariaDiritti del contribuente (informazione, assistenza, tutela del domicilio)
Contraddittorio preventivoArt. 6‑bis L. 212/2000≥60 giorni dalla comunicazione dello schema di attoPossibilità di presentare osservazioni e ridurre l’avviso; proroga dei termini di decadenza
Adesione al PVCArt. 5‑quater D.Lgs. 218/1997 (mod. d.lgs. 13/2024)30 giorni dalla comunicazione del verbaleRiduzione delle sanzioni a 1/6
Accertamento con adesioneD.Lgs. 218/1997, come mod. dal d.lgs. 13/2024Presentare l’istanza entro 30 giorni dallo schema di attoSanzioni ridotte a 1/3; pagamento rateale
Ricorso alla CGTD.Lgs. 546/199260 giorni dalla notifica dell’avviso; 30 giorni per tributi localiPossibilità di annullamento o riduzione e sospensione dell’atto
Rottamazione Quinquies 2025Legge di bilancio 2026 (bozza 2025)Domanda entro il 30 aprile 2026 (data provvisoria)Estinzione del debito con pagamento di imposta e spese; rate fino a 9 anni
Piano del consumatoreLegge 3/2012Presentazione dell’istanza al Tribunale con assistenza OCCRiduzione e rateizzazione dei debiti; sospensione azioni esecutive

Tabella 2 – Strumenti difensivi e relative caratteristiche

StrumentoDestinatariVantaggiRequisiti
Ravvedimento operosoTutti i contribuentiSanzioni ridotte proporzionalmente al ritardoPagamento spontaneo prima del PVC
Adesione al PVCContribuenti sottoposti a verificaSanzioni ridotte a 1/6 ; pagamento in unica soluzioneIstanza entro 30 giorni dalla comunicazione del PVC
Accertamento con adesioneContribuenti destinatari di avvisoSanzioni ridotte a 1/3; rateizzazioneIstanza entro 30 giorni dallo schema di atto; presenza al contraddittorio
Ricorso CGTTuttiPossibile annullamento totale o parziale dell’atto; sospensioneRicorso entro 60 giorni; pagamento del contributo unificato
Rottamazione QuinquiesDebitori con carichi affidati tra 2000 e 2023Azzeramento sanzioni e interessi; rate fino a 9 anniDomanda telematica; essere in regola con le dichiarazioni
Piano del consumatorePersone fisiche non imprenditriciRiduzione del debito; salvaguardia della casaProposta sostenibile; approvazione del giudice
Concordato minorePiccoli imprenditori e professionistiContinuità aziendale; ristrutturazione dei debitiConsenso del 50% dei creditori
Liquidazione controllataDebitori insolventi senza possibilità di pagamentoCancellazione dei debiti residuiLiquidazione di tutti i beni
EsdebitazioneDebitori incapientiAnnullamento totale dei debitiNessun patrimonio né reddito; buona fede

7. Domande frequenti (FAQ)

  1. Cosa succede se non rispondo al PVC entro 60 giorni? Il mancato invio di osservazioni permette all’Ufficio di emanare l’avviso di accertamento senza prendere in considerazione eventuali giustificazioni. La perdita di questo termine preclude la possibilità di far valere in seguito fatti o documenti non conosciuti dall’Amministrazione.
  2. Il contraddittorio è sempre obbligatorio? No. L’art. 6‑bis prevede eccezioni per gli atti automatizzati, di pronta liquidazione o motivati da pericolo di riscossione . Inoltre, per i tributi non armonizzati l’obbligo non sussiste per le verifiche a tavolino .
  3. Come dimostrare che i prelievi bancari non sono ricavi? Occorre fornire prova analitica della natura non imponibile di ogni movimentazione: ad esempio, che si tratta di trasferimenti tra conti, rimborsi, prestiti o somme già tassate . Gli estratti conto, i contratti e le ricevute sono essenziali.
  4. Posso dedurre costi anche se non sono registrati? Sì, se la contabilità è complessivamente attendibile e l’accertamento è analitico‑induttivo, è possibile dedurre costi determinati in via forfettaria .
  5. Chi può impugnare un avviso di accertamento emesso alla società? Solo la società destinataria della pretesa tributaria è legittimata; l’amministratore o il socio non possono impugnare in proprio se l’avviso non li attinge direttamente .
  6. Cosa fare se l’avviso è stato notificato a un soggetto errato? È possibile eccepire la nullità della notifica nel ricorso. Se l’atto è stato notificato a un rappresentante privo di potere, l’avviso è inesistente e può essere impugnato anche oltre i termini.
  7. Quando si applica la presunzione di cessione delle merci? Quando i beni acquistati o prodotti e non trovati presso il negozio non sono giustificati da documenti fiscali; salvo che sia dimostrato che sono stati utilizzati per la produzione, distrutti o dati a terzi .
  8. Qual è la differenza tra accertamento analitico‑induttivo e induttivo puro? Nel primo la contabilità è parzialmente attendibile e l’Ufficio rettifica singole poste; nel secondo la contabilità è del tutto inattendibile e l’Ufficio ricostruisce il reddito con presunzioni e indici di ricarico. Nel metodo analitico‑induttivo il contribuente può dedurre costi forfettari .
  9. Quanto tempo ha l’Ufficio per notificare l’avviso? Di regola entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Se la dichiarazione è omessa, il termine è di sette anni. L’istanza di adesione può prorogare tali termini di 120 giorni .
  10. Si possono utilizzare prove raccolte irregolarmente? La Cassazione ha stabilito che le prove acquisite in modo irrituale sono utilizzabili a fini fiscali, salvo violazioni di diritti fondamentali (inviolabilità del domicilio, libertà personale) .
  11. Il contraddittorio si rinnova se l’Ufficio formula nuovi rilievi? Sì. Quando l’Ufficio, dopo la consegna del PVC, formula ulteriori contestazioni, il termine di 60 giorni decorre dalla comunicazione di tali nuovi rilievi .
  12. Cosa devo fare per aderire al PVC? Presentare un’istanza motivata entro 30 giorni dalla comunicazione, allegando documenti e proponendo l’adesione. L’Ufficio fisserà un incontro e, se l’accordo viene raggiunto, le sanzioni saranno ridotte a 1/6 .
  13. Quali requisiti per la Rottamazione Quinquies? Occorre che il debito sia stato affidato all’Agenzia Entrate‑Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, che siano state presentate le dichiarazioni fiscali relative agli anni interessati e che il contribuente non sia “mai dichiarante” . I debiti per aiuti di Stato, IVA all’importazione, dazi o pene penali sono esclusi .
  14. Posso essere responsabile dei debiti fiscali della società come liquidatore? Solo se l’Amministrazione emette un autonomo atto di accertamento che accerta la tua responsabilità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 602/1973; non esiste una coobbligazione automatica .
  15. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione? Si decade dai benefici e il debito residuo torna ad essere iscritto a ruolo con sanzioni e interessi ordinari; si perde inoltre la possibilità di presentare una nuova domanda per gli stessi carichi.
  16. Quali strumenti tutelano la mia casa in caso di sovraindebitamento? Nel piano del consumatore è possibile escludere l’abitazione principale dalla liquidazione . Anche nel concordato minore la continuità aziendale può salvaguardare i beni strumentali.
  17. Quanto dura la procedura di sovraindebitamento? Dipende dal tipo di procedura e dal carico di lavoro dei tribunali. In media, il piano del consumatore si conclude in 6‑9 mesi dall’istanza, mentre la liquidazione può durare anche 3 anni.
  18. È possibile fare un piano del consumatore se ho un negozio come ditta individuale? Sì, il titolare può accedere come persona fisica se l’attività non genera ricavi tali da rientrare nelle procedure concorsuali ordinarie. In alternativa, può ricorrere al concordato minore se è imprenditore commerciale.
  19. Qual è il ruolo del Gestore della crisi (OCC)? Il Gestore assiste il debitore nella raccolta della documentazione, nell’elaborazione del piano e nella trattativa con i creditori. L’Avv. Monardo è iscritto nell’elenco dei Gestori presso il Ministero della Giustizia e può assumere questo ruolo.
  20. Conviene affidarsi a un avvocato per la procedura? Sì. Le procedure sono complesse, richiedono conoscenze specifiche di diritto tributario e fallimentare e comportano scelte strategiche. Un professionista esperto può fare la differenza tra il successo e l’insuccesso della difesa.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Presunzione di cessione per differenza inventariale

Scenario: il negozio “Casa & Stile” acquista nel 2024 merce per 200 000 €, dichiara vendite per 250 000 € e registra rimanenze finali per 50 000 €. Durante la verifica del 2025, la Guardia di Finanza rileva una differenza inventariale: in magazzino mancano prodotti per 20 000 €, che non risultano né venduti né distrutti. In base al d.P.R. 441/1997 questi beni sono presunti ceduti . L’ufficio ricostruisce ricavi non dichiarati di 20 000 € e applica l’aliquota IVA del 22% (4 400 €). Se il titolare aderisce al PVC entro 30 giorni, paga l’imposta (circa 24 400 €) più sanzione ridotta a 1/6 (pari al 5% invece del 30%) per un totale di circa 1 220 € di sanzione, evitando l’accertamento.

8.2 Indagini bancarie e costi presunti

Scenario: la ditta “Casalinghi Rossi” ha un conto corrente aziendale e uno personale. Nel 2023 l’Agenzia delle Entrate riscontra prelievi non giustificati per 100 000 €. Applicando l’art. 32 d.P.R. 600/1973 presume ricavi non dichiarati per la stessa somma. Il titolare dimostra, attraverso conti economici, che il margine di ricarico medio sui prodotti è del 30% e che il costo di acquisto incide per il 70%. Presenta memorie entro 60 giorni spiegando che i prelievi servivano per acquistare merci pagate in contanti e che i margini sono inferiori al 30%. Grazie alla pronuncia 26996/2025 può opporre costi presunti del 70%, riducendo la base imponibile da 100 000 € a 30 000 € . L’imposta e le sanzioni vengono calcolate su questa base. Se definisce in adesione, le sanzioni sono ulteriormente ridotte.

8.3 Accertamento analitico‑induttivo con costi forfettari

Scenario: il negozio “Idea Casa” tiene una contabilità regolare ma vengono trovate fatture in nero per 50 000 €. L’Ufficio avvia un accertamento analitico‑induttivo e ricostruisce ricavi aggiuntivi per 70 000 € applicando una percentuale di ricarico del 40%. Il contribuente contesta la percentuale perché l’utile medio nel settore è del 25%. A supporto richiama la sentenza 19574/2025 che consente la deduzione di costi forfettari per riequilibrare il margine . Dopo il contraddittorio, l’Ufficio accetta di applicare un costo forfettario del 70%, riducendo l’imponibile a 21 000 €. L’accordo viene formalizzato con l’adesione e le sanzioni sono ridotte a 1/3.

8.4 Rottamazione Quinquies: esempio numerico

Scenario: il negozio ha debiti iscritti a ruolo per 40 000 €, di cui 25 000 € di imposta e 15 000 € tra sanzioni e interessi. Con la Rottamazione Quinquies 2025, paga solo i 25 000 € di imposta e una minima quota per le spese di notifica (stimabile in 400 €). Sceglie di rateizzare in 54 rate bimestrali: ogni rata sarà di circa 482 € (25 400 € / 54), cui si aggiunge il tasso agevolato del 4%. Se avesse pagato senza rottamazione, avrebbe dovuto versare 40 000 € oltre agli interessi di mora. La domanda deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge di bilancio (probabilmente aprile 2026) .

8.5 Piano del consumatore

Scenario: Maria, titolare di una ditta individuale di casalinghi a Catanzaro, accumula debiti fiscali, bancari e con fornitori per 200 000 €. Dopo aver chiuso l’attività nel 2025, non riesce a pagare i debiti con il suo reddito. Presenta un piano del consumatore proponendo ai creditori di versare 40 000 € in 5 anni con rate da 667 € al mese e la cessione di un piccolo immobile. Il giudice approva il piano e sospende le azioni esecutive. Alla fine del piano, i restanti 160 000 € vengono stralciati. Maria può quindi ripartire senza l’incubo dei debiti.

Conclusione

L’accertamento fiscale nei confronti di un negozio di casalinghi richiede sangue freddo e competenza. Le recenti riforme hanno reso la procedura più trasparente ma anche più complessa. Oggi il contraddittorio preventivo è la regola e impone all’Amministrazione di dialogare con il contribuente prima di emettere l’atto; allo stesso tempo il contribuente deve essere diligente, preparare memorie puntuali e valutare la strada dell’adesione o del ravvedimento per ridurre sanzioni e interessi. Le pronunce della Corte di Cassazione confermano che molte presunzioni (sulle rimanenze, sui conti bancari, sulle responsabilità dei liquidatori) non sono assolute e possono essere vinte con prove circostanziate .

Soprattutto, occorre ricordare che il tempo è l’alleato più prezioso: i termini per presentare memorie, aderire al PVC o impugnare l’avviso sono stringenti. Rimandare significa lasciare che la pretesa diventi definitiva e che le cartelle si trasformino in ipoteche e pignoramenti. In molti casi, l’accertamento con adesione o le rottamazioni consentono di pagare importi molto inferiori a quelli inizialmente richiesti. Quando la situazione è irrimediabile, le procedure di sovraindebitamento permettono di ristrutturare o cancellare il debito, salvando l’abitazione e ripartendo da zero .

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