Accertamento fiscale a un negozio biologico: come difendersi subito e bene (aggiornato a dicembre 2025)

Introduzione: perché il tema è urgente e come il nostro studio può aiutarti

L’accertamento fiscale, specialmente quando riguarda una piccola impresa come un negozio biologico, può trasformarsi in un incubo. Il Fisco dispone di poteri di controllo sempre più incisivi e, grazie ai molteplici strumenti di indagine (accessi, ispezioni, verifiche incrociate, accertamenti analitici e induttivi), può contestare ricavi non dichiarati, violazioni IVA, irregolarità contabili o la mancata emissione di scontrini. Le sanzioni sono severe: il recupero delle imposte può essere maggiorato da interessi e pene pecuniarie che, sommate ai costi della verifica, rischiano di compromettere la continuità dell’attività commerciale. In contesti come quello di un negozio biologico – spesso a conduzione familiare, con margini ridotti e carichi fiscali già elevati – anche un piccolo errore di gestione può determinare un avviso di accertamento di migliaia di euro.

Perché bisogna agire tempestivamente

In caso di verifica o ispezione, non bisogna restare inerti. Fin dalla notifica dell’atto d’accertamento, l’imprenditore deve conoscere i termini e i diritti a sua disposizione: il diritto ad essere informato dei motivi dell’accesso e del contraddittorio preventivo, la possibilità di farsi assistere da un professionista, i limiti temporali dell’ispezione (non oltre trenta giorni presso la sede del contribuente, salvo proroga motivata e il potere di formulare osservazioni che l’ufficio ha l’obbligo di valutare. Le omissioni della pubblica amministrazione (per esempio, l’assenza di una motivazione adeguata o la mancanza del contraddittorio) possono comportare l’annullamento dell’atto.

Le principali soluzioni legali di cui parleremo

Questo articolo, redatto con un taglio giuridico‑divulgativo e aggiornato a dicembre 2025, offre una guida completa per il contribuente e illustra:

  • il quadro normativo di riferimento – dallo Statuto del contribuente alle norme sui poteri d’indagine (D.P.R. 600/1973, D.P.R. 633/1972), senza dimenticare le più recenti riforme del 2023 e del 2024 che hanno introdotto il contraddittorio generalizzato e nuove garanzie procedimentali ;
  • la procedura passo‑passo dalla notifica dell’accertamento alle possibili impugnazioni, con indicazioni pratiche sui termini e sulle modalità di difesa;
  • le strategie difensive più efficaci: impugnazione dell’avviso, sospensioni, accertamento con adesione, transazioni fiscali, ricorsi alla corte di giustizia tributaria;
  • gli strumenti alternativi per definire o ridurre il debito, quali rottamazioni delle cartelle, definizioni agevolate, piani del consumatore e procedure di esdebitazione;
  • gli errori più comuni che i titolari di negozi biologici commettono e come evitarli;
  • una sezione di FAQ, ricca di domande e risposte, e una serie di simulazioni pratiche per spiegare con esempi numerici come comportarsi e quale potrebbe essere l’esito di un accertamento;
  • infine, un’esposizione delle sentenze più recenti della Corte di Cassazione e della giurisprudenza amministrativa, utili per comprendere l’orientamento dei giudici.

Chi siamo e perché possiamo fare la differenza

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è l’autore di questo approfondimento. Cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti specializzati nel diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 (oggi Codice della crisi), regolarmente iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; è professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e esperto negoziatore della crisi d’impresa ex D.L. 118/2021. Queste competenze gli consentono di offrire una consulenza a tutto campo: dalla difesa nelle controversie fiscali alla gestione delle crisi aziendali e personali.

Il nostro studio propone:

  • analisi dell’atto e della documentazione: verifica della legittimità formale e sostanziale dell’accertamento e valutazione delle possibili contestazioni;
  • predisposizione di memorie difensive e gestione del contraddittorio endoprocedimentale, per far valere i diritti del contribuente sin dal primo confronto con l’Agenzia delle Entrate;
  • ricorsi e impugnazioni dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (già Commissioni Tributarie), fino alla Cassazione, quando necessario;
  • sospensioni e trattative con l’Agenzia delle Entrate o con l’Agente della riscossione, con la possibilità di attivare piani di rientro e transazioni fiscali;
  • accesso alle soluzioni giudiziali e stragiudiziali per la gestione del debito: accertamento con adesione, conciliazioni giudiziali, rottamazioni, piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordati minori e procedure di esdebitazione.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1. Fonti normative

L’accertamento fiscale trae le sue regole da un complesso di norme che disciplinano sia i poteri dell’amministrazione finanziaria sia le garanzie per il contribuente. Ecco le principali fonti normative da conoscere:

  1. Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212). All’art. 12 stabilisce che gli accessi e ispezioni presso i locali del contribuente devono avvenire durante l’orario ordinario di lavoro, evitando intralci all’attività, con indicazione espressa dei motivi e la possibilità, per il contribuente, di farsi assistere da un professionista. La permanenza negli uffici non può superare trenta giorni lavorativi nell’anno solare (ridotti a quindici per chi adotta la contabilità semplificata), salvo proroga motivata. Lo stesso articolo prevede che, al termine delle operazioni, l’ufficio rilasci copia del verbale; il contribuente può formulare osservazioni che saranno valutate prima dell’adozione dell’avviso di accertamento.
  2. Nuovo art. 6‑bis della Legge 212/2000 (introdotto dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219). È la novità più rilevante del 2024: prevede il contraddittorio obbligatorio per tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti agli organi della giustizia tributaria. L’Agenzia deve inviare al contribuente lo schema di atto e concedere almeno sessanta giorni per osservazioni e accesso agli atti. Se il termine per il contraddittorio scade dopo quello di decadenza, quest’ultimo è automaticamente prorogato di 120 giorni . L’atto definitivo deve motivare il rigetto delle osservazioni; in mancanza, può essere annullato .
  3. Art. 7 dello Statuto, come modificato dallo stesso D.Lgs. 219/2023: impone di indicare, negli atti dell’amministrazione finanziaria, i presupposti di fatto e le norme di riferimento, pena l’annullabilità . Si tratta del principio di trasparenza e motivazione: il contribuente deve essere in grado di comprendere la pretesa e difendersi adeguatamente.
  4. Art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Accertamento delle imposte sui redditi). Disciplina i diversi tipi di accertamento: analitico (basato sulla contabilità del contribuente), analitico‑induttivo e induttivo. Se la contabilità è regolare ma irregolare nella sostanza, l’ufficio può basarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti; se invece la contabilità è del tutto inattendibile, può ricorrere a presunzioni semplici, anche non gravi .
  5. Art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA). Conferisce agli uffici il potere di eseguire controlli, ispezioni, richieste di documenti e verifiche incrociate ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di invitare il contribuente a fornire chiarimenti .
  6. Art. 55 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) e art. 2195 del Codice civile. Definiscono la nozione fiscale di «reddito d’impresa»: anche l’attività svolta in forma non organizzata, purché abituale e destinata al mercato, costituisce impresa. La Cassazione ha ribadito che, per l’ordinamento tributario, conta l’abitualità più che l’organizzazione .
  7. D.Lgs. 218/1997 (accertamento con adesione) e D.Lgs. 473/1997 (sanzioni tributarie). Regolano, rispettivamente, la procedura di adesione con riduzione delle sanzioni e la disciplina delle sanzioni amministrative.
  8. Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato). Introduce strumenti di composizione della crisi e di esdebitazione per consumatori e piccole imprese, come piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e concordati minori. Per i debitori incapienti, l’art. 14‑quaterdecies della L. 3/2012 (ora trasfusa nel Codice) prevede la esdebitazione dell’incapiente, cioè l’estinzione totale dei debiti per chi non può offrire utilità ai creditori .
  9. Norme sulla definizione agevolata dei carichi e rottamazioni: la Legge 197/2022 («rottamazione‑quater») e le successive proroghe del 2024 e 2025 permettono di pagare in forma agevolata i debiti iscritti a ruolo, evitando sanzioni e interessi di mora . La quinta rata scadeva al 31 luglio 2024, la sesta al 28 febbraio 2025, con 5 giorni di tolleranza .

1.2. Principi giurisprudenziali recenti

Le decisioni della Corte di Cassazione costituiscono un riferimento fondamentale per valutare la legittimità degli accertamenti. Fra le sentenze più recenti (2024‑2025) segnaliamo:

  • Cassazione 21 marzo 2025, n. 7552. In tema di reddito d’impresa, la Corte ha affermato che l’elevato numero di transazioni on‑line da parte di un privato costituisce indice di abitualità e quindi attività d’impresa. Ha precisato che la nozione di imprenditore nel diritto tributario differisce da quella civilistica: ai fini fiscali è sufficiente esercitare abitualmente una delle attività di cui all’art. 2195 c.c., anche senza una struttura organizzata . La presunzione legale di disponibilità di maggior reddito derivante dalle movimentazioni bancarie si applica a tutti i contribuenti, non solo agli imprenditori .
  • Cassazione 17 aprile 2025, n. 13029 (sezione tributaria). Ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo basato sull’antieconomicità: la reiterata produzione di perdite in un’area commerciale ad alto potenziale è indice di inattendibilità contabile e giustifica la ricostruzione dei ricavi mediante presunzioni. Anche con una contabilità formalmente regolare, l’antieconomicità consente di inferire redditi sottratti a tassazione.
  • Cassazione 7 agosto 2025, n. 22825. Ha stabilito che l’accertamento integrativo è illegittimo se fondato su fatti già noti. L’Amministrazione può integrare un avviso solo sulla base di elementi nuovi non conosciuti prima; non può emettere un secondo avviso semplicemente sulla base di una diversa valutazione degli stessi dati .
  • Cassazione 31 marzo 2025, n. 8452 (sez. tributaria). Pur non trattando direttamente un negozio biologico, questa sentenza richiama l’importanza della motivazione dell’avviso di accertamento: l’atto deve permettere al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di difendersi. Nel caso in esame, la mancanza di un’esposizione chiara dei presupposti ha comportato l’annullamento dell’avviso .
  • Cassazione penale 26 settembre/1° ottobre 2025, n. 32525. La Suprema Corte ha stabilito che l’adempimento del debito tributario (anche mediante rottamazione) è un elemento da valutare ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, secondo l’art. 131‑bis del codice penale . La sentenza evidenzia l’importanza di mettersi in regola tempestivamente.
  • Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado – Sentenze varie del 2024‑2025: numerosi arresti giurisprudenziali hanno sottolineato che le violazioni del contraddittorio, la mancanza di motivazione o la mancata allegazione degli elementi probatori possono rendere annullabile l’avviso d’accertamento. In particolare, la mancata risposta alle osservazioni formulate dal contribuente nello schema d’atto comporta l’annullabilità per violazione dell’art. 6‑bis .

Questi precedenti rappresentano strumenti preziosi: il contribuente potrà fare leva su tali pronunce per eccepire l’illegittimità di un accertamento, chiedere la disapplicazione di sanzioni o contestare la valutazione dei presupposti dell’indagine.

1.3. Altre norme rilevanti per l’accertamento

La disciplina dell’accertamento fiscale non si esaurisce negli articoli già indicati. È utile tenere presenti altre disposizioni che, pur meno note, possono costituire elementi di difesa importanti:

  • Art. 7‑bis L. 212/2000 (Annullabilità degli atti). Introdotto dal D.Lgs. 219/2023, stabilisce che gli atti impugnabili dinanzi ai giudici tributari sono annullabili per violazione di legge, ivi comprese le norme sul procedimento, sulla competenza e sulla partecipazione del contribuente . Ciò significa che l’accertamento può essere annullato se l’ufficio ha ignorato anche una sola delle garanzie previste dallo Statuto.
  • Art. 7‑ter L. 212/2000 (Nullità degli atti). Prevede la nullità degli atti adottati in difetto assoluto di attribuzione, in violazione o elusione del giudicato o affetti da vizi di nullità qualificati da norme entrate in vigore successivamente . La nullità può essere eccepita in ogni fase del giudizio.
  • Art. 7‑quinquies L. 212/2000 (Vizi dell’attività istruttoria). Stabilisce l’inutilizzabilità delle prove acquisite oltre i termini dell’art. 12, comma 5, o in violazione di legge . Se i verificatori raccolgono documenti o dati oltre i 30 giorni di permanenza, tali elementi non possono essere utilizzati per l’accertamento.
  • Art. 7‑sexies L. 212/2000 (Vizi delle notificazioni). Distingue fra notifica inesistente (ad esempio, inviata a un soggetto inesistente) e notifica nulla (per violazioni formali). La nullità può essere sanata dall’accettazione dell’atto entro i termini di decadenza, ma l’inesistenza non produce effetti .
  • Art. 32 e 38 DPR 600/1973. Riguardano le indagini finanziarie: consentono all’amministrazione di ottenere dati e notizie dalle banche e dagli intermediari finanziari e stabiliscono che i versamenti e prelevamenti non giustificati si presumono ricavi o compensi non dichiarati. La presunzione è relativa: il contribuente può dimostrare che le somme non sono riferibili all’attività imponibile. La Cassazione 7552/2025 ha confermato che questa presunzione vale per tutti i contribuenti .
  • Art. 42 DPR 600/1973. Dispone che l’avviso di accertamento deve essere motivato a pena di nullità e che la motivazione può essere integrata solo attraverso l’allegazione degli atti citati. Se l’avviso richiama un processo verbale o un documento, ma non lo allega né ne consente la visione, il contribuente può eccepirne la nullità.
  • Art. 2, comma 4 D.Lgs. 218/1997. Riconosce il principio di unicità dell’accertamento: l’Amministrazione non può emettere un secondo avviso per lo stesso periodo su elementi già noti. La Cassazione ha ribadito che l’accertamento integrativo è ammesso solo in presenza di elementi nuovi .

Conoscere queste norme consente di individuare rapidamente i vizi procedurali e di sollevare eccezioni specifiche nel ricorso, aumentando le probabilità di successo.

2. Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’accertamento

Quando un negozio biologico riceve un avviso di accertamento o una verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza, è fondamentale conoscere le fasi del procedimento per non perdere diritti o incorrere in decadenze. Di seguito una guida dettagliata.

2.1. Notifica dell’accesso o della verifica

  1. Autorizzazione e motivazione. L’accesso presso i locali dell’impresa deve essere autorizzato dal capo dell’ufficio e deve contenere l’indicazione dei motivi. Gli operatori devono mostrare la loro qualifica e informare il contribuente dell’oggetto della verifica. Se l’accesso avviene senza indicare i motivi o senza autorizzazione, l’atto successivo può essere annullato.
  2. Orari e durata. Le operazioni devono svolgersi durante l’orario di apertura del negozio e limitare al minimo l’intrusione nell’attività. La permanenza presso l’impresa non può superare 30 giorni lavorativi nell’anno solare (15 per i contribuenti con contabilità semplificata), prorogabili di ulteriori 30 giorni per comprovate ragioni.
  3. Diritti del contribuente. Sin dall’inizio è possibile farsi assistere da un professionista di fiducia (avvocato, commercialista). Il contribuente può chiedere che, nei giorni successivi, le operazioni si svolgano negli uffici dell’amministrazione. È anche possibile rivolgersi al Garante del Contribuente se ritiene che i verificatori non rispettino le norme .
  4. Verbale di accesso. Al termine di ogni giornata di verifica viene redatto un verbale: è fondamentale leggerlo attentamente, formulare eventuali osservazioni e farle inserire. Questo documento costituisce la base delle future contestazioni.

2.2. Raccolta documentale e contraddittorio

  1. Richieste di documenti. Durante la verifica, gli operatori possono chiedere libri contabili, fatture, scontrini, dati informatici e, per quanto riguarda l’IVA, possono richiedere di visionare la merce e i registri dei corrispettivi . È obbligatorio collaborare; tuttavia, occorre fornire solo quanto richiesto e non consegnare documenti che non siano pertinenti.
  2. Osservazioni e memorie. Una volta chiusa l’ispezione, il contribuente può presentare osservazioni scritte o memorie entro 60 giorni se la verifica si conclude con un processo verbale di constatazione (PVC). Le osservazioni servono a contestare eventuali errori, a fornire spiegazioni sulle divergenze riscontrate o a integrare documenti.
  3. Schema d’atto e art. 6‑bis. Con l’introduzione del contraddittorio generalizzato, prima di emettere un avviso di accertamento l’amministrazione deve inviare lo schema dell’atto: un documento che anticipa l’imposta, le sanzioni, i motivi e gli elementi probatori. Il contribuente ha almeno 60 giorni per produrre deduzioni e richiedere gli atti . Se la scadenza del contraddittorio va oltre il termine di decadenza dell’accertamento, quest’ultimo è prorogato di 120 giorni . La mancata notifica dello schema o l’assenza di motivazione sull’accoglimento delle osservazioni comportano l’annullabilità dell’avviso .

2.3. Emissione e notifica dell’avviso di accertamento

  1. Contenuto essenziale. L’avviso di accertamento deve indicare: i dati del contribuente, le imposte accertate, gli anni d’imposta, i presupposti di fatto e di diritto della pretesa, le norme applicate e il termine per l’impugnazione. Deve anche specificare le sanzioni e gli interessi richiesti, con indicazione dei tassi applicati .
  2. Motivazione. L’atto deve essere motivato in modo sufficiente: è illegittimo se utilizza formule generiche o se non dà conto degli elementi su cui si fonda la ricostruzione. La motivazione deve essere tale da mettere il contribuente in condizione di comprendere la pretesa e di difendersi .
  3. Prescrizione e decadenza. I termini di decadenza per notificare l’avviso variano a seconda del tributo e della situazione: generalmente, l’Agenzia ha cinque anni per notificare l’accertamento (fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione). In caso di omessa dichiarazione, il termine è raddoppiato (dieci anni). Il contraddittorio preventivo può comportare la sospensione o proroga dei termini .
  4. Notifica. La notifica può avvenire via posta raccomandata A/R, tramite PEC o mediante consegna diretta (ufficiale giudiziario). Gli atti devono essere notificati al domicilio fiscale del contribuente; eventuali irregolarità nella notifica possono rendere l’atto inesistente o nullo .

2.4. Come reagire all’avviso: termini e scelte

Ricevuto l’avviso, il contribuente ha varie possibilità:

  1. Versare o adeguarsi. Se ritiene corretta la pretesa e desidera evitare contenziosi, può pagare le somme dovute entro 30 giorni con riduzione delle sanzioni a un terzo (istituto del ravvedimento operoso).
  2. Accertamento con adesione. Il D.Lgs. 218/1997 prevede la possibilità di definire l’accertamento con adesione: il contribuente presenta istanza entro 30 giorni dalla notifica e avvia un contraddittorio con l’ufficio. Se si raggiunge un accordo, le sanzioni sono ridotte a un terzo e si può pagare in rate.
  3. Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado. Deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (prorogabili in caso di sospensione feriale). Il ricorso deve indicare i motivi di annullamento dell’atto (vizi formali, erronea applicazione della legge, infondatezza). Il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto, allegando i motivi di grave e irreparabile danno.
  4. Mediazione tributaria. Per gli avvisi di importo non superiore a 50.000 euro, è obbligatorio presentare un reclamo/mediazione prima di adire il giudice. Trascorsi 90 giorni senza risposta o con esito negativo, si può proporre ricorso.
  5. Autotutela. Se l’amministrazione si accorge di errori palesi (duplicazioni, errore d’identificazione), può annullare o revocare l’atto in autotutela. È sempre consigliabile inviare un’istanza, anche se l’amministrazione non ha l’obbligo di rispondere.

2.5. I costi e gli oneri dell’accertamento

Le contestazioni fiscali comportano costi spesso sottovalutati:

  • Imposte: l’importo dovuto per imposte evase o non versate, maggiorato degli interessi.
  • Sanzioni amministrative: variano dal 90 % al 180 % dell’imposta per dichiarazione infedele; dal 120 % al 240 % per omessa dichiarazione; dal 30 % al 100 % per omesso versamento. Le sanzioni possono essere ridotte con l’adesione o la definizione agevolata.
  • Interessi: calcolati al tasso legale aumentato di un punto (per l’IVA) o di tre punti (per le imposte dirette). Gli interessi decorrono dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
  • Compensi professionali e spese di giudizio: l’assistenza di un professionista è indispensabile; in caso di contenzioso, la parte soccombente può essere condannata al pagamento delle spese di giudizio.

3. Difese e strategie legali efficaci

3.1. Verifica della legittimità formale

Una delle prime azioni da svolgere è il controllo della regolarità formale dell’avviso e della procedura. Molti avvisi vengono annullati perché mancano elementi essenziali, perché l’amministrazione non ha rispettato il contraddittorio o perché non ha fornito prove sufficienti. Le principali eccezioni formali sono:

  1. Mancata notifica dello schema d’atto (art. 6‑bis). Se l’amministrazione non ha inviato lo schema o non ha concesso i 60 giorni per le osservazioni, l’atto è annullabile .
  2. Omessa motivazione. Se l’avviso non indica i presupposti di fatto (circostanze, transazioni, incassi) e le norme applicate, o non risponde alle osservazioni del contribuente, è nullo . Grazie al nuovo art. 7, l’obbligo di motivazione è rafforzato .
  3. Carente prova documentale. L’amministrazione deve allegare o indicare gli atti richiamati (PVC, documenti bancari, fatture). In mancanza di allegazione, l’accertamento può essere annullato perché viola il diritto di difesa .
  4. Incompetenza territoriale o soggettiva. L’ufficio che emette l’atto deve essere competente per territorio e materia. In caso contrario, l’avviso è nullo. Inoltre, se l’avviso è notificato ad un soggetto diverso dal titolare (es. un ex socio che ha ceduto la quota), la notifica è inesistente .
  5. Violazione dei termini. Occorre verificare che l’avviso sia stato notificato entro i termini di decadenza (cinque anni per i dichiaranti; dieci anni per gli omettenti). Se la verifica si è protratta oltre i 30 giorni senza proroga, gli elementi acquisiti dopo il termine sono inutilizzabili .

3.2. Contestazione del merito e presunzioni

Spesso l’accertamento si fonda su presunzioni: ricostruzione dei corrispettivi sulla base dei prelievi di cassa, coefficienti di redditività, margini medi di settore. Queste presunzioni possono essere contestate mostrando l’inattendibilità o la mancanza di gravità, precisione e concordanza. Alcune strategie:

  1. Documentare l’andamento economico. Presentare i bilanci, i registri IVA e i corrispettivi per dimostrare che il fatturato è coerente con l’attività di un negozio biologico, caratterizzato da margini ridotti e stagionalità. Si possono allegare analisi di settore e studi di mercato.
  2. Dimostrare le giustificazioni delle transazioni bancarie. Qualora l’accertamento si basi su versamenti in conto corrente, occorre dimostrare l’origine extra‑commerciale (prestiti familiari, rimborsi di spese, transazioni personali). La Cassazione ha ricordato che la presunzione di maggior reddito delle movimentazioni bancarie si applica a tutti i contribuenti , ma può essere vinta con prova contraria.
  3. Contestare l’antieconomicità. Se l’ufficio ritiene inattendibile la contabilità per via di perdite o margini bassi, si può dimostrare che il negozio biologico opera in un settore con elevati costi di acquisto (prodotti certificati bio) e con prezzi di vendita calmierati per competere con la grande distribuzione. La giurisprudenza ammette l’accertamento induttivo per antieconomicità solo in presenza di contraddizioni macroscopiche (reiterazione di perdite e spese ingiustificate).
  4. Dimostrare errori e duplicazioni. Verificare che i ricavi non siano stati calcolati più volte o che non vi siano duplicazioni fra vendite registrate e presunte. Controllare i ricarichi applicati e documentare eventuali scarti, merci invendute o prodotti a scadenza.
  5. Richiedere la prova dei fatti. Talvolta l’amministrazione fonda l’accertamento su studi di settore, indici sintetici di affidabilità o parametri “spurii”. È possibile chiedere la prova delle fonti utilizzate e, in mancanza, eccepire l’insufficienza della motivazione.

3.3. Sospensione e tutela cautelare

Quando il negozio riceve una cartella di pagamento o avviso di intimazione, può chiedere la sospensione dell’esecuzione al giudice tributario. Per ottenere la sospensione occorre dimostrare che l’esecuzione reca un danno grave e irreparabile e che il ricorso abbia una ragionevole probabilità di successo. La sospensione è particolarmente importante per evitare:

  • Pignoramenti dei conti correnti aziendali o degli incassi giornalieri.
  • Fermi amministrativi sui veicoli utilizzati per la consegna dei prodotti.
  • Iscrizioni ipotecarie sull’immobile che ospita il negozio, anche se condotto in locazione.

Oltre alla sospensione giudiziale, l’Agente della Riscossione può concedere, in sede amministrativa, la sospensione per autotutela se il debito è stato già pagato, prescritto o oggetto di definizione agevolata.

3.4. Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale

L’accertamento con adesione consente di definire la controversia in via amministrativa, evitando il contenzioso e ottenendo una riduzione delle sanzioni a un terzo. La procedura prevede:

  1. Istanza di adesione: deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso. La presentazione sospende i termini per ricorrere.
  2. Contraddittorio: l’ufficio convoca il contribuente entro 15 giorni. In tale sede è possibile discutere le contestazioni, proporre documenti e formulare proposte di chiusura.
  3. Atto di adesione: se si raggiunge un accordo, si stipula l’atto e si versa la somma dovuta entro 20 giorni, oppure si può rateizzare. Le sanzioni sono ridotte a un terzo.
  4. Inesistenza di accordo: se non si raggiunge una soluzione, il termine per impugnare riprende a decorrere e si può depositare il ricorso.

La conciliazione giudiziale è invece una transazione che avviene durante il processo tributario, dinanzi alla Corte di Giustizia di primo o di secondo grado. Consente di chiudere la lite con riduzione delle sanzioni fino al 50 % e di ottenere rateizzazioni.

3.5. Transazione fiscale e procedure concorsuali

Per imprese in difficoltà economica, la transazione fiscale (art. 182‑ter L.F. e ora nel Codice della crisi) consente di chiedere alla Corte di omologare un piano in cui si prevede il pagamento parziale dei debiti tributari, con falcidia di imposte e sanzioni, purché sia più conveniente della liquidazione. La transazione deve essere approvata dall’Agenzia; in caso di mancato voto, si considera consenso se il piano è economicamente più conveniente.

Altre procedure concorsuali rilevanti sono:

  • Concordato minore (art. 74 CCII): destinato a piccoli imprenditori e professionisti con debiti inferiori a 200.000 euro. Consente di proporre un piano ai creditori che può prevedere l’abbattimento di una quota dei debiti, compresi quelli tributari. Necessita dell’esperto negoziatore della crisi, figura in cui rientra l’Avv. Monardo.
  • Piano del consumatore (art. 70 CCII): rivolto ai consumatori indebitati (non imprenditori). Prevede la ristrutturazione dei debiti con un piano di pagamento proporzionato al reddito e patrimonio. Il tribunale omologa il piano anche senza consenso dei creditori. Per accedervi, il debitore deve dimostrare meritevolezza e che i debiti derivano da bisogni familiari.
  • Liquidazione controllata (art. 268 CCII): procedura in cui il patrimonio del debitore viene liquidato per soddisfare i creditori e, dopo quattro anni, si ottiene l’esdebitazione di diritto.
  • Esdebitazione dell’incapiente: introdotta dalla L. 3/2012, ora art. 14‑quaterdecies del CCII, consente al debitore privo di beni e redditi di ottenere la cancellazione totale dei debiti presentando domanda all’OCC .

Queste procedure sono complesse e richiedono l’assistenza di professionisti abilitati: come gestore della crisi, l’Avv. Monardo può affiancare l’imprenditore nella presentazione della domanda, nella predisposizione del piano e nella trattativa con l’Agenzia delle Entrate.

3.6. Rottamazioni e definizioni agevolate

La definizione agevolata (detta anche rottamazione) consente di estinguere i debiti iscritti a ruolo pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con abbattimento totale delle sanzioni e degli interessi di mora. La Legge 197/2022, successivamente modificata dalla Legge 100/2023 e da provvedimenti del 2024, ha introdotto la rottamazione‑quater, ancora in corso a dicembre 2025. Ecco i punti principali :

  • Ambito temporale: riguarda i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
  • Modalità di pagamento: si può scegliere tra il versamento in un’unica soluzione o fino a 18 rate in cinque anni. I pagamenti devono avvenire nei termini indicati nei bollettini inviati dall’Agente della Riscossione.
  • Scadenze: per chi ha aderito, la quinta rata scadeva il 31 luglio 2024, la sesta il 28 febbraio 2025; resta il termine del 15 settembre 2024 per la rata prorogata nelle zone alluvionate . In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, si perde il beneficio e riprendono sanzioni e interessi.
  • Riammissione: nel 2025 è stata prevista la possibilità di riammissione per chi non aveva pagato le rate entro il 2024, con domanda da presentare entro il 30 aprile 2025. Le rate arretrate devono essere versate in un’unica soluzione.
  • Modalità di versamento: attraverso i bollettini precompilati, domiciliati sul conto corrente o mediante F24 .

Oltre alla rottamazione, sono stati introdotti altri istituti di definizione agevolata:

  • Stralcio dei mini‑carichi: cancellazione automatica dei debiti inferiori a 1.000 euro affidati entro il 2015; per i debiti fino a 5.000 euro è prevista la cancellazione per i contribuenti con ISEE inferiore a 30.000 euro.
  • Definizione delle liti pendenti: i contribuenti possono definire le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 versando il 100 % dell’imposta o il 40 % in caso di soccombenza, con riduzione delle sanzioni.
  • Saldo e stralcio per contributi previdenziali: consente ai professionisti iscritti a casse privatistiche di definire i contributi non versati pagando solo capitale e interessi senza sanzioni.

3.7. Ravvedimento operoso e autodenuncia

Prima che l’accertamento sia notificato, è sempre possibile regolarizzare spontaneamente errori o omissioni tramite il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Il contribuente può versare l’imposta dovuta con sanzioni ridotte proporzionalmente al ritardo (per esempio, 1/10 del minimo se il pagamento avviene entro 30 giorni). Il ravvedimento è ammesso anche per l’omesso versamento dell’IVA; in questo caso, la sanzione ridotta è applicata sulla base imponibile.

Con l’entrata in vigore del nuovo art. 5 bis del D.Lgs. 473/1997 (2023), il ravvedimento speciale consente di regolarizzare le violazioni formali commesse fino al 31 dicembre 2021 con il pagamento di 200 euro per periodo d’imposta. I negozi biologici che hanno dimenticato di inviare comunicazioni periodiche IVA o di correggere errori formali possono sfruttare questa opportunità.

3.8. Novità procedurali 2024‑2025: digitalizzazione e notifica telematica

Gli anni 2024 e 2025 hanno segnato un passaggio decisivo verso la digitalizzazione e la dematerializzazione dei rapporti con il Fisco. Queste novità influenzano le modalità di notifica degli atti e la raccolta delle prove:

  • Notifica telematica via PEC – L’amministrazione può notificare avvisi e cartelle esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata. La PEC equivale alla raccomandata: la notifica è valida anche se la casella non viene consultata. È pertanto indispensabile verificare la PEC almeno una volta alla settimana e conservarne i messaggi per 10 anni. In caso di casella piena o non attiva, la notifica viene effettuata mediante deposito telematico e pubblicazione sull’albo online del Comune.
  • Firma digitale e marcatura temporale – Tutti gli atti emessi via PEC devono essere firmati digitalmente e dotati di marca temporale. La mancanza di firma digitale o la presenza di un certificato scaduto può costituire vizio formale dell’atto. Prima di impugnare è utile scaricare l’atto e verificarne la validità con un software di verifica.
  • Dashboard del contribuente – Dal 2024 è disponibile un portale dell’Agenzia (c.d. «dashboard del contribuente») che consente di consultare la propria posizione debitoria, scaricare atti, controllare le rate della rottamazione e presentare istanze. Utilizzare questo strumento consente di monitorare e gestire i propri debiti evitando dimenticanze.
  • Utilizzo dei dati di fatturazione elettronica – L’Agenzia incrocia i dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici in tempo reale. Eventuali scostamenti fra i dati dichiarati e quelli registrati generano alert e possibili inviti al contraddittorio. È quindi fondamentale controllare i file XML delle fatture e i flussi telematici generati dal registratore di cassa.
  • Accesso telematico al fascicolo – Con il contraddittorio preventivo, il contribuente può richiedere telematicamente l’accesso al fascicolo e ottenere copia dei documenti su cui si basa l’accertamento. Questo diritto va esercitato per preparare una difesa efficace.

Queste innovazioni richiedono un aggiornamento delle procedure interne: è consigliabile nominare un referente per la gestione della PEC e adottare soluzioni informatiche di conservazione a norma.

3.9. Strategie di prevenzione e compliance

Prevenire è meglio che curare. Una struttura di compliance fiscale riduce notevolmente il rischio di accertamenti e permette di affrontarli con serenità. Alcune strategie chiave per un negozio biologico:

  1. Manuali operativi interni – Redigere un manuale che raccolga tutte le procedure (gestione dei corrispettivi, emissione di fatture, resi e annulli, gestione del magazzino) consente al personale di sapere sempre cosa fare. Il manuale deve essere aggiornato periodicamente e condiviso con gli addetti.
  2. Audit interni e verifiche di qualità – Programmare controlli periodici sulla contabilità e sui flussi di cassa. Le verifiche devono confrontare i corrispettivi registrati con le vendite reali, controllare i margini e analizzare eventuali scostamenti. In questo modo si possono correggere errori prima che lo faccia l’Agenzia.
  3. Tracciabilità dei pagamenti – Incentivare l’uso di pagamenti elettronici (bancomat, carte) aumenta la tracciabilità e riduce il sospetto di incassi in nero. Conservare gli scontrini elettronici e le ricevute POS aiuta a giustificare i ricavi.
  4. Separazione dei conti correnti – Mantenere conti distinti per l’attività e la vita privata. Eventuali prelevamenti devono essere documentati e giustificati (per esempio con buoni di prelevamento firmati dal titolare). Ciò evita che il Fisco consideri i prelevamenti come ricavi occulti.
  5. Formazione del personale – Investire nella formazione dei dipendenti sulle regole fiscali e sull’importanza di emettere sempre lo scontrino. Un personale consapevole riduce il rischio di errori o comportamenti scorretti.
  6. Consulenza periodica – Un confronto costante con il commercialista e l’avvocato tributarista permette di adeguarsi alle novità normative (es. abolizione del registratore di cassa tradizionale, nuovo sistema di cassa integrato) e di cogliere eventuali opportunità (credito d’imposta per la digitalizzazione, agevolazioni per l’acquisto di attrezzature eco‑sostenibili).

Queste misure rafforzano la posizione del negozio e costituiscono una prova di diligenza utile in caso di verifica.

4. Strumenti alternativi di gestione del debito

Per un imprenditore che gestisce un negozio biologico, un accertamento può rappresentare l’anticamera di una crisi di liquidità. Se le somme richieste sono ingenti e non sostenibili, esistono strumenti alternativi per gestire e ridurre il debito tributario.

4.1. Piani di rientro e rateizzazioni con l’Agente della Riscossione

Una volta emesso un avviso di pagamento, è possibile chiedere una rateizzazione all’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate‑Riscossione). Fino a 120.000 euro si può ottenere la rateizzazione fino a 72 rate mensili; oltre tale importo o in casi particolari si possono richiedere piani straordinari fino a 120 rate. Il mancato pagamento di 5 rate comporta la decadenza dalla rateizzazione.

4.2. Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione dei debiti

Il piano del consumatore consente ai privati (non titolari di partita IVA) di proporre un piano al Tribunale in cui si impegnano a pagare i debiti con le proprie risorse e a ottenere la cancellazione dei debiti residui al termine del piano. È utile per chi ha debiti misti (tributari e bancari) e un reddito limitato.

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 71 CCII) sono rivolti ai professionisti e agli imprenditori minori. Consentono di raggiungere un accordo con i creditori (compresi i creditori fiscali) omologato dal tribunale. Il Fisco può rinunciare a parte delle imposte e sanzioni se il piano è conveniente rispetto alla liquidazione.

4.3. Concordato minore e concordato preventivo

Per le imprese più strutturate, il concordato preventivo è un istituto che permette di proporre ai creditori un piano di pagamento parziale con falcidia. Le imprese di dimensioni ridotte possono optare per il concordato minore, regolato dal Codice della crisi e destinato a soggetti con debiti inferiori a 200.000 euro.

4.4. Esdebitazione e fallimento personale

L’esdebitazione consente al debitore di ottenere la cancellazione totale dei propri debiti, anche tributari, dopo aver pagato (o liquidato) parte di essi in base alle proprie possibilità. Gli strumenti per l’esdebitazione sono:

  • Liquidazione controllata: il patrimonio viene venduto per soddisfare i creditori; dopo quattro anni dalla chiusura della procedura, il debitore è liberato da ogni debito residuo.
  • Esdebitazione dell’incapiente: introdotta dall’art. 14‑quaterdecies della L. 3/2012, consente di ottenere la cancellazione dei debiti per chi non possiede beni o redditi sufficienti . Questa procedura, riservata alle persone fisiche meritevoli, permette di ripartire da zero.
  • Esdebitazione dell’ex imprenditore: a determinate condizioni, l’ex imprenditore può ottenere la cancellazione dei debiti rimasti dopo la chiusura della liquidazione giudiziale, se dimostra di aver cooperato e di non aver commesso reati tributari.

4.5. Stralcio e saldo e stralcio

Per i debitori con cartelle di importo ridotto, la legge ha introdotto meccanismi di stralcio automatico (debiti inferiori a 1.000 euro) e il saldo e stralcio per i debiti di persone fisiche in grave difficoltà economica, con ISEE inferiore a 20.000 euro. In tale ipotesi, si versa una percentuale compresa tra il 16 % e il 35 % del debito, a seconda della fascia di ISEE, e il restante viene cancellato.

4.6. Altri strumenti: transazione fiscale e procedura di composizione negoziata

La transazione fiscale può essere proposta anche nell’ambito della composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021. L’imprenditore, con l’ausilio di un esperto (come l’Avv. Monardo, iscritto all’albo degli esperti negoziatori), presenta un piano di risanamento ai creditori, compresa l’Agenzia delle Entrate. La procedura è confidenziale e mira a evitare l’insolvenza.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

I titolari di negozi biologici spesso commettono errori che aggravano la loro posizione in caso di accertamento. Alcuni esempi:

  • Ignorare gli avvisi. Non leggere o non ritirare la posta (PEC o raccomandate) non evita la notifica: l’atto viene considerato notificato e i termini decorrono comunque.
  • Attendere l’ultimo momento per agire. I termini per presentare osservazioni o ricorsi sono perentori. Agire subito permette di preparare una difesa efficace e, in caso di rottamazione, di accedere a piani agevolati.
  • Rilascio di dichiarazioni spontanee. Durante la verifica, è sconsigliato fare affermazioni non documentate: ogni parola può essere riportata nel verbale e usata contro il contribuente.
  • Mancata tenuta corretta della contabilità. L’assenza o l’incompletezza dei registri contabili rende legittimo l’accertamento induttivo basato su presunzioni semplici . È fondamentale tenere aggiornati i registri IVA, i corrispettivi e le schede di magazzino; conservare le fatture e le ricevute; effettuare la chiusura giornaliera del registratore di cassa.
  • Confondere incassi personali con quelli dell’attività. Depositare somme private nel conto dell’impresa o usare il conto aziendale per spese personali alimenta il sospetto che le movimentazioni siano ricavi non dichiarati. È buona norma separare rigidamente i conti.
  • Non richiedere la consulenza di un professionista specializzato. Un avvocato o commercialista esperto può individuare vizi che da soli difficilmente si notano (vizi di notifica, competenza, errori di calcolo) e può proporre l’opzione più conveniente (ricorso, adesione, rottamazione, procedure di crisi).

Consigli pratici per prevenire problemi:

  • Organizzare e digitalizzare la documentazione: tenere in ordine fatture, scontrini e registri elettronici; usare software gestionali per l’inventario e la contabilità.
  • Monitorare i ricavi e i margini: confrontare periodicamente i dati interni con gli studi di settore e gli ISA (indici sintetici di affidabilità) per capire se l’attività rientra nei parametri; in caso di scostamenti, preparare adeguate giustificazioni.
  • Effettuare autoverifiche: simulare un controllo, verificare la corrispondenza tra incassi e scontrini, controllare la congruità dei ricarichi e il rispetto degli adempimenti IVA.
  • Programmare incontri periodici con il consulente: un check trimestrale con un commercialista permette di correggere tempestivamente eventuali errori e di pianificare strategie fiscali (per esempio, suddividere le vendite per categorie, sfruttare le deduzioni per investimenti in attrezzature eco‑sostenibili).

6. Tabelle riepilogative

Per fornire una panoramica sintetica, riportiamo alcune tabelle con le norme principali, i termini e gli strumenti difensivi. Le tabelle non contengono periodi lunghi, ma solo parole chiave e numeri per la migliore leggibilità.

6.1. Norme di riferimento e diritti del contribuente

Norma/ArticoloContenuto essenzialeTutele/diritti
Art. 12 L. 212/2000Accessi e ispezioni nei locali; durata max 30 giorni; diritto di farsi assistereLimiti temporali, informativa, possibilità di osservazioni【751449879743861†L110-L152】
Art. 6‑bis L. 212/2000Contraddittorio preventivo generalizzato; schema d’atto; termine di 60 giorniObbligo di convocare il contribuente, proroga dei termini
Art. 39 DPR 600/1973Tipi di accertamento (analitico, analitico‑induttivo, induttivo); uso delle presunzioniAmmissibilità di presunzioni gravi, precise e concordanti; possibilità di disapplicarle con prova contraria
Art. 51 DPR 633/1972Poteri di controllo ai fini IVA (accesso, richieste, ispezioni)Obbligo di cooperazione; poteri ampi dell’ufficio
Art. 7 L. 212/2000Motivazione degli atti; obbligo di indicare presupposti e normeAnnullabilità per carenza di motivazione
Art. 14‑quaterdecies L. 3/2012 / CCIIEsdebitazione dell’incapienteCancellazione dei debiti per chi non può offrire utilità

6.2. Termini principali dell’accertamento

FaseTermineRiferimento normativo
Permanenza dei verificatori presso i locali30 giorni (15 per contabilità semplificata) prorogabili di altri 30Art. 12 L. 212/2000
Presentazione osservazioni al PVC60 giorniArt. 12 L. 212/2000
Contraddittorio preventivo (schema d’atto)minimo 60 giorni per controdeduzioniArt. 6‑bis L. 212/2000
Notifica avviso di accertamentoentro 31 dicembre del 5º anno; 10 anni in caso di omessa dichiarazioneArt. 43 DPR 600/1973
Ricorso in primo grado60 giorni dalla notifica (90 con reclamo/mediazione)D.Lgs. 546/1992
Istanza di accertamento con adesione30 giorni dalla notificaD.Lgs. 218/1997
Pagamento con riduzione delle sanzioni30 giorni dall’avvisoD.Lgs. 472/1997

6.3. Strumenti difensivi e benefici

StrumentoCaratteristicheBenefici
Accertamento con adesioneContraddittorio con l’ufficio per rideterminare le imposteRiduzione sanzioni a 1/3, rateizzazione
Ricorso tributarioImpugnazione davanti alla Corte di Giustizia TributariaPossibilità di sospensione, annullamento dell’atto
Mediazione/reclamoPer atti fino a 50.000 €Definizione bonaria, riduzione sanzioni
Rottamazione‑quaterDefinizione agevolata dei carichi affidati fino al 30.06.2022Cancellazione sanzioni e interessi di mora
Ravvedimento operosoAutodenuncia entro i terminiSanzioni ridotte proporzionalmente al ritardo
Transazione fiscaleProposta nel concordato preventivo o minoreRiduzione di imposte, interessi e sanzioni
Piano del consumatore/accordiProcedure del Codice della crisiEsdebitazione del debito residuo

7. Domande e risposte (FAQ)

In questa sezione affrontiamo le domande più ricorrenti che riceviamo dai titolari di negozi biologici quando sono coinvolti in una verifica fiscale. Le risposte hanno un taglio pratico e concreto.

  1. Cos’è un accertamento fiscale? – È il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate ricostruisce i redditi o l’IVA dovuta quando ritiene che quanto dichiarato sia inferiore al dovuto. Può essere analitico, induttivo o sintetico. Nel nostro caso, per un negozio biologico, può derivare dalla verifica dei corrispettivi, degli scontrini o da analisi dei conti bancari.
  2. Quanto dura una verifica in negozio? – Non può superare 30 giorni lavorativi (15 per chi utilizza la contabilità semplificata). Eventuali proroghe devono essere motivate.
  3. Posso chiedere che la verifica si svolga in ufficio e non nel negozio? – Sì. Puoi chiedere che le operazioni siano completate presso gli uffici dell’Amministrazione. Questa richiesta deve essere annotata a verbale; l’ufficio difficilmente può negarla senza motivazione.
  4. Sono obbligato a firmare il verbale? – La firma attesta soltanto la ricezione, non la condivisione. È opportuno aggiungere eventuali osservazioni o riserve prima di firmare.
  5. Cosa succede se non mi avvalgo del contraddittorio? – Se non presenti osservazioni, perdi l’occasione di chiarire situazioni che potrebbero evitare l’accertamento. Inoltre, difficilmente potrai far valere motivi o prove non allegati in sede di contraddittorio preventivo.
  6. Se ricevo lo schema d’atto, posso ignorarlo? – No. Lo schema d’atto rappresenta un momento fondamentale. Puoi fornire controdeduzioni, chiedere accesso agli atti e dimostrare eventuali errori. Ignorarlo significa rinunciare a difendersi e l’ufficio emetterà l’avviso senza valutare le tue ragioni.
  7. Cosa devo controllare nell’avviso di accertamento? – Verifica la corretta indicazione del periodo d’imposta, dei tributi contestati, dei presupposti di fatto e delle norme di riferimento. Controlla la motivazione, la prova a supporto e la corretta applicazione delle sanzioni. Fai attenzione ai termini per impugnare.
  8. Posso evitare la contestazione pagando subito? – Sì. Puoi pagare entro 30 giorni con sanzioni ridotte a un terzo. In alternativa puoi aderire alla rottamazione dei ruoli se il debito è stato iscritto a ruolo.
  9. Cos’è l’accertamento con adesione? – È una procedura che consente di ridurre le sanzioni e di rateizzare il debito. Presenti un’istanza e discuti con l’ufficio i rilievi. Se trovi un accordo, firmi un atto di adesione e non devi affrontare il processo.
  10. Cosa succede se non pago le rate della rottamazione? – Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dalla definizione agevolata. Riprendono gli interessi e le sanzioni e l’Agente della Riscossione può avviare le procedure esecutive .
  11. È vero che l’antieconomicità giustifica l’accertamento induttivo? – Sì, ma deve emergere da circostanze gravi e concordanti. La Cassazione ha ritenuto legittimo l’accertamento in presenza di perdite reiterate in un settore con alta redditività. Per un negozio biologico è essenziale dimostrare i margini limitati e i costi elevati per smontare questa presunzione.
  12. Cosa si intende per motivazione dell’avviso? – L’avviso deve contenere l’esposizione dei fatti e delle prove su cui si fonda, le norme applicate e le ragioni per cui l’ufficio ritiene dovuta l’imposta . La motivazione deve rispondere alle osservazioni formulate nel contraddittorio .
  13. Posso chiedere la sospensione della cartella? – Sì. Puoi presentare istanza di sospensione alla Corte di Giustizia Tributaria, dimostrando che la riscossione comporterebbe un danno grave e irreparabile. In alternativa, puoi chiedere la sospensione in autotutela all’Agente della Riscossione se esistono vizi evidenti.
  14. Cosa succede se l’atto è stato notificato a un indirizzo sbagliato? – La notifica è inesistente se avviene a un soggetto giuridicamente diverso o a un indirizzo che non ha alcun collegamento con il contribuente . In tal caso, l’atto non produce effetti.
  15. Quali tutele ho se i verificatori si comportano in modo scorretto? – Puoi rivolgerti al Garante del Contribuente, che interviene in caso di comportamenti illeciti o violazioni delle norme procedurali . Puoi anche segnalare eventuali irregolarità alla Procura della Repubblica in caso di abusi.
  16. Quando posso chiedere la transazione fiscale? – In occasione di una procedura concorsuale (concordato preventivo, concordato minore, accordo di ristrutturazione). Devi dimostrare che la transazione è più conveniente per l’Erario rispetto alla liquidazione.
  17. Che cos’è l’esdebitazione dell’incapiente? – È una procedura prevista per i debitori che non possiedono beni né redditi. Una volta accertata l’incapienza, i debiti vengono cancellati . È possibile accedervi una sola volta nella vita.
  18. Il pagamento del debito influisce sulla punibilità penale? – Sì. Secondo la Cassazione penale, il pagamento integrale o anche parziale del debito può essere valutato per escludere la punibilità per particolare tenuità del fatto .
  19. Posso ancora aderire alla rottamazione nel 2025? – Sì, ma solo se rientri nei casi di riammissione: entro il 30 aprile 2025 si poteva presentare la domanda per pagare le rate arretrate; le rate successive devono essere versate secondo il calendario fissato dall’Agente della Riscossione. Per le nuove adesioni occorre attendere eventuali ulteriori provvedimenti del legislatore.
  20. Quali sono i vantaggi di rivolgersi all’Avv. Monardo? – L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista, esperto in diritto tributario e bancario, gestore della crisi da sovraindebitamento e negoziatore della crisi d’impresa. Con il suo staff multidisciplinare può analizzare l’atto, individuare i vizi, predisporre ricorsi, attivare procedure di definizione agevolata, avviare piani del consumatore o concordati minori e rappresentarti fino in Cassazione. La sua esperienza consente di valutare rapidamente la strategia più efficace per difendere il negozio biologico.
  21. Se ricevo lo schema d’atto via PEC ma non apro la mail, posso sostenere di non averlo ricevuto? – No. La notifica via PEC è valida dal momento in cui il messaggio è consegnato nella casella, anche se non viene letto. È quindi essenziale controllare regolarmente la PEC o delegare un professionista alla sua gestione. Ignorare la PEC non ferma i termini, che iniziano a decorrere dalla data di consegna.
  22. Cosa succede se non possiedo una PEC? – Dal 2024 la PEC è obbligatoria per imprese e professionisti; i contribuenti non dotati di PEC ricevono le notifiche tramite deposito telematico e pubblicazione sull’albo pretorio. Tuttavia, tale modalità è più complessa da monitorare. Attivare una PEC è la soluzione più semplice per evitare decadenze e mancati pagamenti.
  23. Quando conviene proporre una transazione fiscale rispetto all’accertamento con adesione? – La transazione fiscale è utile quando il contribuente si trova già in una procedura concorsuale (concordato preventivo o minore) e non può saldare integralmente il debito. L’adesione, invece, serve a ridurre sanzioni e interessi in sede amministrativa e richiede la capacità di pagare in tempi brevi. In presenza di gravi difficoltà finanziarie, la transazione fiscale consente di proporre un pagamento parziale dei tributi proporzionato alle risorse disponibili.
  24. Posso accedere all’esdebitazione anche se la mia attività è ancora attiva? – L’esdebitazione dell’incapiente è riservata alle persone fisiche che non esercitano attività imprenditoriale e non possiedono beni o redditi . Un imprenditore può ottenere la cancellazione dei debiti solo dopo la chiusura della liquidazione controllata o attraverso il concordato minore. Se l’attività è ancora in esercizio, è possibile ricorrere ad accordi di ristrutturazione o alla composizione negoziata, ma non all’esdebitazione dell’incapiente.
  25. È obbligatorio dotarsi di POS e quali sono le sanzioni se rifiuto un pagamento elettronico? – Sì. Dal 30 giugno 2022 tutti i commercianti devono accettare pagamenti tramite carte di debito o credito. Il rifiuto comporta una sanzione di 30 euro più il 4 % del valore della transazione rifiutata. Oltre alla sanzione, il rifiuto può essere un indice di gestione non trasparente e favorire l’avvio di controlli. Adeguarsi al POS non solo evita la sanzione, ma consente di tracciare i pagamenti e ridurre le presunzioni di evasione.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio come funzionano gli accertamenti e le possibilità di difesa, ecco alcune simulazioni che si avvicinano alla realtà di un negozio biologico.

8.1. Simulazione 1: Accertamento per ricavi non dichiarati

Scenario: la Guardia di Finanza effettua un accesso presso il negozio biologico “BioVerde” nel novembre 2024. I verificatori rilevano una discordanza tra i corrispettivi registrati sul registratore di cassa e i versamenti bancari: su 12 mesi sono stati versati in banca 150.000 euro, mentre i corrispettivi dichiarati ammontano a 110.000 euro. L’ufficio ritiene che i 40.000 euro di differenza siano ricavi non dichiarati.

Procedura:

  1. Il verbale di constatazione viene redatto il 20 novembre 2024. Il negoziante ha 60 giorni per presentare osservazioni.
  2. Il 10 gennaio 2025 l’Agenzia invia lo schema di atto ex art. 6‑bis, con una richiesta di 40.000 euro di maggiori ricavi, oltre a IVA, interessi e sanzioni per un totale di 20.000 euro.
  3. Il negoziante, assistito dall’Avv. Monardo, presenta osservazioni dimostrando che 25.000 euro derivano da prestiti familiari utilizzati per ristrutturare il negozio e che 5.000 euro sono relativi a un rimborso di spese anticipato per conto di un fornitore. Alle osservazioni allega documenti bancari, contratti di prestito e fatture di ristrutturazione.
  4. L’ufficio risponde accogliendo parzialmente le osservazioni e rettificando i maggiori ricavi a 10.000 euro. L’avviso di accertamento viene notificato a giugno 2025, con imposte e sanzioni per 6.000 euro.

Esito: grazie alla tempestiva attivazione del contraddittorio, il debito viene ridotto da 20.000 a 6.000 euro. Il negoziante decide di aderire all’accertamento con adesione, ottenendo una riduzione delle sanzioni a 2.000 euro e pagando il totale in tre rate semestrali.

8.2. Simulazione 2: Antieconomicità e accertamento induttivo

Scenario: l’Agenzia delle Entrate effettua un controllo su un negozio biologico a Catanzaro che, negli anni 2022 e 2023, ha dichiarato perdite consecutive nonostante il settore mostri margini positivi. I costi di gestione superano i ricavi dichiarati. L’ufficio ritiene antieconomica l’attività e procede con un accertamento induttivo basato sui margini medi di settore.

Procedura:

  1. L’ufficio calcola che, in base agli studi di settore, il negozio avrebbe dovuto realizzare ricavi per almeno 200.000 euro; invece ne ha dichiarati 120.000 euro. La differenza di 80.000 euro viene considerata ricavo occulto.
  2. L’avviso d’accertamento addebita un’imposta sul reddito di 24.000 euro e IVA di 8.000 euro, più sanzioni e interessi per 20.000 euro. Totale 52.000 euro.
  3. Il titolare, con il supporto dello studio legale, ricorre, contestando che l’antieconomicità è imputabile a specifici fattori: concorrenza con un supermercato della grande distribuzione, aumento del costo delle materie prime biologiche, investimenti per adeguarsi a norme sanitarie severe. Documenta tali circostanze con bilanci, fatture e studi comparativi.
  4. In primo grado, la Corte riconosce che l’antieconomicità da sola non giustifica l’accertamento induttivo se non supportata da altre presunzioni gravi, precise e concordanti. Annulla quindi l’avviso per carenza di motivazione.

Esito: l’imprenditore ottiene l’annullamento dell’avviso e risparmia 52.000 euro. L’Agenzia rinuncia a impugnare e invita l’impresa a un accertamento con adesione per definire eventuali irregolarità minori.

8.3. Simulazione 3: Esdebitazione dell’incapiente

Scenario: la titolare di un piccolo negozio biologico, dopo la pandemia, accumula debiti tributari per 80.000 euro e debiti bancari per 50.000 euro. La sua attività è cessata e vive con un reddito minimo da lavoro part‑time. Possiede un’auto con valore residuo di 3.000 euro. Non riesce a fare fronte alle obbligazioni e rischia pignoramenti.

Procedura:

  1. La titolare si rivolge all’Avv. Monardo, che verifica i requisiti per l’esdebitazione dell’incapiente: la debitrice non possiede beni e non ha prospettive di miglioramento della sua situazione economica. Il reddito residuo copre appena le spese di sostentamento.
  2. Viene presentata domanda al Tribunale per ottenere la esdebitazione ai sensi dell’art. 14‑quaterdecies della L. 3/2012 . L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) redige la relazione sulla meritevolezza della debitrice.
  3. Il Tribunale accoglie l’istanza. Tutti i debiti, comprese le cartelle esattoriali, vengono cancellati. La titolare conserva l’auto indispensabile per recarsi al lavoro.

Esito: la debitrice è liberata integralmente dai debiti e può ricominciare senza la minaccia di pignoramenti. L’assistenza di un professionista abilitato è stata determinante.

8.4. Simulazione 4: Rottamazione‑quater con riammissione

Scenario: il negozio “EcoGusto” aveva aderito alla rottamazione‑quater nel 2023, ma non è riuscito a pagare la terza e quarta rata (scadenze 31 ottobre 2024 e 30 novembre 2024). Nel 2025, desidera rientrare nei benefici.

Procedura:

  1. La legge di bilancio 2025 prevede la riammissione ai benefici della rottamazione per chi non ha pagato le rate del 2024, a condizione di presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e versare tutte le rate scadute entro il 31 maggio 2025. L’Avv. Monardo prepara la domanda e calcola le somme dovute.
  2. EcoGusto versa 6.000 euro (somme scadute) entro fine maggio. Da luglio 2025 riprende a pagare le rate residue secondo il calendario aggiornato: la quinta rata il 31 luglio 2025, la sesta il 28 febbraio 2026.

Esito: il negozio mantiene i benefici della rottamazione, risparmiando oltre 12.000 euro di sanzioni e interessi. L’intervento tempestivo del professionista ha evitato il ripristino del debito integrale.

8.5. Simulazione 5: Errori nei corrispettivi telematici e ravvedimento

Scenario: il negozio “BioBontà” utilizza un registratore di cassa telematico per trasmettere quotidianamente i corrispettivi all’Agenzia. A causa di un aggiornamento software, nei giorni dal 1° al 5 marzo 2024 la trasmissione telematica non va a buon fine e i dati restano sul dispositivo. Il titolare non se ne accorge e chiude le giornate regolarmente. Dopo alcuni mesi, riceve un invito al contraddittorio dall’Agenzia delle Entrate che segnala la mancanza di trasmissione dei corrispettivi per quei giorni, ipotizzando la sottrazione di ricavi per 5.000 euro.

Procedura:

  1. Il negoziante, assistito dal commercialista, verifica l’errore e recupera i file XML dei corrispettivi non inviati. Prepara una memoria difensiva spiegando che il disservizio è dovuto a un malfunzionamento del software, allegando l’intervento del tecnico e i dati dei corrispettivi salvati sulla memoria del registratore.
  2. Utilizza il ravvedimento operoso per regolarizzare la mancata trasmissione: invia tardivamente i corrispettivi tramite il portale “Fatture e Corrispettivi” e versa, tramite modello F24, la sanzione minima prevista per omessa trasmissione (pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo, ridotta a un decimo grazie al ravvedimento).
  3. Durante il contraddittorio, l’Agenzia riconosce la buona fede del contribuente e prende atto della regolarizzazione spontanea. Non emette l’avviso di accertamento e non applica ulteriori sanzioni.

Esito: grazie alla tempestiva regolarizzazione e alla prova dell’errore tecnico, BioBontà evita un accertamento induttivo sui corrispettivi e limita la sanzione a 50 euro per giornata (grazie al ravvedimento). Questa simulazione evidenzia l’importanza di monitorare le trasmissioni telematiche e di utilizzare gli strumenti di autodenuncia per correggere gli errori prima che l’Agenzia avvii un controllo.

9. Approfondimenti giurisprudenziali e casi concreti

La giurisprudenza è un faro che orienta l’interpretazione delle norme tributarie e offre spunti preziosi per costruire una difesa. In questa sezione analizziamo alcune sentenze degli ultimi anni, con particolare attenzione a quelle del 2024‑2025. L’obiettivo è comprendere le motivazioni della Corte di Cassazione, evidenziare i principi ricavabili e mostrare come possano essere utilizzati dal contribuente.

9.1. Cassazione 21 marzo 2025, n. 7552 – Vendite on‑line e attività d’impresa

Fatti: la Guardia di Finanza contestava a un privato lo svolgimento di un’attività d’impresa tramite un portale on‑line (ebay), sulla base dell’elevato numero di transazioni (oltre 1.600 in due anni). Il contribuente sosteneva di essere un hobbista e non un imprenditore.

Decisione: la Corte ha affermato che la nozione fiscale di imprenditore è autonoma e non coincide con quella civilistica: ai fini del TUIR è sufficiente l’abitualità della professione, anche in assenza di un’organizzazione . L’elevato numero di vendite prova l’esercizio abituale di attività commerciale. La Corte ha altresì precisato che la presunzione legale relativa di maggior reddito derivante dai movimenti bancari (art. 32 DPR 600/1973) si applica a tutti i contribuenti .

Principi utili:

  • Le vendite on‑line possono essere considerate attività d’impresa se superano il limite dell’occasionale e presentano abitualità. Un negozio biologico che vende on‑line deve quindi applicare correttamente l’IVA e registrare i corrispettivi.
  • La presunzione di maggior reddito derivante dai versamenti bancari è superabile con documenti che dimostrino la provenienza extra‑commerciale delle somme. È essenziale conservare contratti di prestito, ricevute di rimborsi e documentazione delle spese.

9.2. Cassazione 17 aprile 2025, n. 13029 – Antieconomicità e accertamento induttivo

Fatti: un’impresa dichiarava perdite in un’area commerciale ad alto rendimento. L’Agenzia procedeva con un accertamento induttivo, sostenendo l’antieconomicità. La società impugnava sostenendo la correttezza formale della contabilità.

Decisione: la Corte ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo basato su presunzioni qualificate di antieconomicità, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, quando emergono circostanze come la reiterata produzione di perdite, costi sproporzionati e flussi finanziari incongrui. Tuttavia, l’amministrazione deve indicare in modo analitico le ragioni della presunta antieconomicità e fornire un minimo di riscontri oggettivi.

Principi utili:

  • L’antieconomicità, se grave e prolungata, può costituire indizio di evasione. Per un negozio biologico è quindi cruciale documentare i motivi delle perdite (prezzi all’ingrosso elevati, spese di certificazione biologica, campagne promozionali) per evitare che siano interpretate come evasione.
  • La contabilità formale non è sufficiente a escludere un accertamento induttivo se i dati contabili risultano inattendibili rispetto alla realtà economica. Tenere registri analitici dei costi e confrontarli con i prezzi di mercato è fondamentale.

9.3. Cassazione 31 marzo 2025, n. 8452 – Motivazione dell’avviso e diritto di difesa

Fatti: l’Agenzia emetteva un avviso di accertamento con motivazione generica e senza allegare il processo verbale su cui si basava. Il contribuente impugnava sostenendo l’inesistenza della motivazione.

Decisione: la Corte ha ribadito che l’avviso deve essere motu proprio motivato: deve indicare i fatti, le prove, le norme applicate e consentire al contribuente di comprendere e verificare l’esattezza del calcolo . La semplice indicazione “si rinvia al PVC” senza allegare il verbale è insufficiente. La Corte ha ricordato che l’obbligo di motivazione deriva dall’art. 7 dello Statuto, come modificato dal D.Lgs. 219/2023 .

Principi utili:

  • Se l’avviso non contiene una motivazione dettagliata o non allega gli atti richiamati, può essere annullato. È importante eccepire subito questo vizio nel ricorso introduttivo.
  • In caso di richiamo a un PVC, il contribuente deve averne ricevuto una copia; diversamente l’avviso è nullo. Durante il contraddittorio è quindi necessario chiedere formalmente l’allegazione di tutti gli atti.

9.4. Cassazione 7 agosto 2025, n. 22825 – Unicità dell’accertamento e divieto di doppia imposizione

Fatti: l’Agenzia notificava due avvisi di accertamento per lo stesso periodo d’imposta basati sugli stessi fatti. Il primo avviso era stato definito con adesione. Il secondo avviso conteneva una diversa valutazione degli stessi elementi.

Decisione: la Corte ha annullato il secondo avviso, ricordando che il potere impositivo dell’ufficio si esaurisce con l’emissione del primo avviso; l’accertamento integrativo è ammesso solo se emergono elementi nuovi non conosciuti al momento del primo avviso . Una diversa valutazione di fatti già noti non giustifica un nuovo avviso. La Corte ha richiamato il principio di unicità dell’azione accertatrice sancito dall’art. 2, comma 4 del D.Lgs. 218/1997.

Principi utili:

  • L’Agenzia non può emettere un nuovo avviso per rivalutare elementi già acquisiti. Se ricevi un secondo avviso per lo stesso periodo, verifica se vi sono effettivamente elementi nuovi; in caso contrario, puoi eccepire la violazione del ne bis in idem tributario.
  • È consigliabile conservare tutta la documentazione relativa a definizioni avvenute (accertamento con adesione, conciliazione) per dimostrare che un determinato periodo è stato già definito.

9.5. Cassazione penale 26 settembre/1° ottobre 2025, n. 32525 – Tenuità del fatto e pagamento del debito

Fatti: un imprenditore era imputato per reati tributari (omesso versamento IVA). Nel frattempo aveva pagato interamente il debito tramite un piano di rateizzazione e rottamazione.

Decisione: la Sezione penale della Cassazione ha stabilito che, ai fini della particolare tenuità del fatto ex art. 131‑bis cod. pen., il giudice deve valutare, fra gli indici, anche l’adempimento del debito tributario, totale o parziale . In altre parole, il pagamento del debito, anche mediante adesione o rottamazione, costituisce un comportamento che attenua la gravità del reato e può portare all’esclusione della punibilità.

Principi utili:

  • Il pagamento del debito o l’adesione a una rottamazione ha effetti non solo amministrativi, ma anche penali: può evitare la condanna per omesso versamento. Per un imprenditore in difficoltà è quindi preferibile rateizzare o definire il debito, piuttosto che ignorarlo.
  • Anche il pagamento parziale può essere valutato positivamente; è quindi opportuno dimostrare in giudizio gli sforzi fatti per saldare il debito.

9.6. Altre pronunce rilevanti del 2024

Oltre alle sentenze sopra esaminate, nel 2024 la Cassazione ha emanato altri provvedimenti che meritano menzione:

  • Cassazione, ord. 27118/2025 – Ha affermato che quando la contabilità è inattendibile, l’ufficio può ricorrere a presunzioni semplici anche senza i requisiti di gravità, precisione e concordanza, purché dia conto delle ragioni di inattendibilità. La prova contraria spetta al contribuente.
  • Cassazione, sent. 17640/2025 – Ha chiarito che la notificazione della cartella esattoriale non richiede un nuovo contraddittorio endoprocedimentale se deriva da atti automatizzati. L’obbligo di contraddittorio si applica agli atti impositivi, non alla riscossione.
  • Corte Costituzionale, sent. 26/2024 – Ha ribadito la legittimità del raddoppio dei termini di accertamento per omessa dichiarazione, giudicando proporzionato l’allungamento decennale dei termini a tutela dell’interesse erariale.
  • Corte di Giustizia UE, cause riunite C‑374/20 e C‑389/20 – Pur non riguardando direttamente l’Italia, queste pronunce hanno influenzato la giurisprudenza italiana stabilendo che le sanzioni proporzionali devono rispettare il principio di proporzionalità e non possono superare quanto necessario per garantire l’adempimento dell’obbligazione tributaria.

L’evoluzione giurisprudenziale dimostra che il quadro normativo è in costante movimento. Per un negozio biologico, restare aggiornati sulle pronunce più recenti è essenziale: possono cambiare l’esito di un ricorso o aprire nuove possibilità di difesa.

10. Conclusione: agire subito con la giusta guida fa la differenza

Nel complesso e mutevole panorama tributario italiano, l’accertamento fiscale rappresenta una sfida che richiede competenza, strategia e tempestività. Un negozio biologico, caratterizzato da margini limitati e normative sanitarie rigorose, può trovarsi facilmente in difficoltà di fronte a una contestazione dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, come abbiamo visto, il contribuente dispone di numerosi strumenti per difendersi: dal contraddittorio preventivo previsto dall’art. 6‑bis alla possibilità di impugnare l’avviso per vizi formali o di merito; dall’accertamento con adesione alle definizioni agevolate come la rottamazione, fino alle procedure di sovraindebitamento e esdebitazione per chi si trova in condizioni estreme.

La giurisprudenza recente, citata in questo articolo, testimonia un orientamento sempre più garantista verso il contribuente. La Corte di Cassazione ha ribadito l’obbligo dell’amministrazione di motivare gli atti , di rispettare il contraddittorio e di non effettuare accertamenti integrativi su fatti già noti . La stessa Corte ha chiarito che il pagamento del debito può influire sulla punibilità penale . Queste pronunce offrono spazi di difesa che un professionista può sfruttare in favore del negoziante.

In definitiva, non esistono situazioni senza via d’uscita: anche quando il debito appare insostenibile, strumenti come la transazione fiscale, il piano del consumatore, il concordato minore o l’esdebitazione dell’incapiente permettono di ridurre o cancellare l’esposizione. La chiave è agire immediatamente, affidandosi a professionisti con competenze specifiche.

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