Accertamento fiscale a un’azienda import/export: come difendersi subito e bene

Introduzione

Gestire un’azienda attiva nell’import/export significa muoversi in un contesto in cui norme fiscali, doganali e penali s’intrecciano continuamente. L’inosservanza o l’errata applicazione di queste regole può condurre a notifiche di accertamento, sanzioni rilevanti e persino responsabilità penali per contrabbando. Negli ultimi anni il legislatore e la giurisprudenza hanno rafforzato i presidi di tutela dei contribuenti (contraddittorio preventivo, motivazione rafforzata, soglie di punibilità) ma le autorità possono sempre accedere ai locali dell’impresa e contestare indebite deduzioni, valore doganale errato, classificazione scorretta o origine non dimostrata. Per un imprenditore il rischio di vedersi paralizzare l’attività con fermo merci, confisca o ipoteca è concreto; agire tempestivamente con un professionista esperto è quindi essenziale per proteggere il patrimonio e far valere le proprie ragioni.

In questa guida aggiornata a dicembre 2025 analizzeremo il quadro normativo e giurisprudenziale relativo agli accertamenti nei confronti di imprese import/export. Spiegheremo come si svolge la procedura (dalla notifica all’esecuzione), quali sono i termini di impugnazione, quali strategie difensive attivare (contestazione delle prove, sospensione del pagamento, accertamento con adesione, definizione agevolata) e quali strumenti alternativi (piani di rientro, sovraindebitamento, composizione negoziata). L’obiettivo è fornire un supporto pratico e completo per impostare la migliore difesa.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

La guida è curata dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con anni di esperienza in diritto tributario e bancario. L’avvocato coordina un network nazionale di avvocati e commercialisti specializzati nelle materie fiscali, doganali e nelle procedure concorsuali. Fra le sue qualifiche si evidenziano:

  • Cassazionista: può difendere i contribuenti anche dinanzi alla Corte di Cassazione.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012) iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia, fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC) e Esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021). Queste figure consentono di proporre piani del consumatore, accordi di ristrutturazione e di accedere alla composizione negoziata.
  • Coordinatore di professionisti esperti nelle controversie con l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza, con particolare attenzione alle imprese che operano sui mercati internazionali.

Lo Studio Monardo offre assistenza completa: analisi dell’atto di accertamento, ricorsi presso le corti di giustizia tributaria e la Cassazione, richieste di sospensione dell’esecuzione, trattative con le autorità fiscali, transazioni fiscali, predisposizione di piani di rientro e gestione di procedure giudiziali (pignoramenti, ipoteche, fermi) o stragiudiziali. Il team multidisciplinare permette di valutare contemporaneamente profili fiscali, doganali, penali e societari.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Statuto del contribuente e contraddittorio preventivo

Lo Statuto dei diritti del contribuente (Legge 212/2000) è il punto di partenza per comprendere i diritti del soggetto sottoposto ad accertamento. L’articolo 12, comma 7, dello Statuto stabilisce che, dopo un accesso, ispezione o verifica presso i locali dell’impresa, l’avviso di accertamento può essere emesso solo dopo 60 giorni dal rilascio del processo verbale di constatazione (PVC), salvo casi di urgenza. La Corte di cassazione ha ribadito più volte che l’inosservanza di questo termine comporta l’illegittimità dell’atto: la garanzia non può essere sostituita da un contraddittorio svoltosi prima dell’emissione e l’amministrazione deve provare le ragioni di urgenza . La sentenza n. 287/2025 della Cassazione ha confermato che l’emissione dell’accertamento prima dello scadere dei 60 giorni viola il diritto di difesa e comporta la nullità dell’atto .

La riforma fiscale del 2023 (D.Lgs. 219/2023) ha inserito nello Statuto il nuovo articolo 6‑bis, che riconosce un contraddittorio preventivo generalizzato e prevede un termine non inferiore a 60 giorni per presentare osservazioni sugli atti impositivi. Tuttavia, per le materie doganali continua ad applicarsi la normativa speciale: la Circolare 2/2024 dell’Agenzia delle dogane ha chiarito che, in virtù del Codice Doganale dell’Unione (CDU) e dell’articolo 11 del D.Lgs. 374/1990, l’operatore economico dispone di 30 giorni per presentare osservazioni. Il nuovo art. 6‑bis non deroga infatti alle procedure speciali; la relazione illustrativa del decreto precisa che restano esclusi dall’ambito applicativo del contraddittorio generalizzato gli atti per i quali esiste già un modello procedimentale completo . In caso di modifica della dichiarazione allo sdoganamento, l’Ufficio deve concedere 30 giorni per presentare osservazioni, ai sensi degli artt. 22 e 194 CDU, mentre per i controlli successivi permane l’obbligo di concedere 30 giorni dalla consegna del verbale .

La revisione dello Statuto ha introdotto altre tutele: motivazione rafforzata, estensione della nullità per difetto di attribuzione o violazione del giudicato e ampliamento delle ipotesi di autotutela obbligatoria . Inoltre, sono state previste misure per l’inutilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente e per l’annullabilità degli atti definitivi quando l’amministrazione ha raccolto prove in violazione di legge .

1.2 Riforma doganale 2024: D.Lgs. 141/2024

Il Decreto legislativo 141/2024, in vigore dal 2024, ha riscritto in profondità la disciplina nazionale complementare al Codice doganale dell’Unione. La riforma razionalizza le fattispecie di contrabbando, riducendole a due delitti: contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78) e contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79). Entrambe le condotte sono punite con una multa dal 100 al 200 % dei diritti di confine dovuti . L’articolo 96 distingue le violazioni penali da quelle amministrative fissando una soglia di 10 000 € di diritti di confine: sotto tale importo la violazione è amministrativa, sopra diventa penale . Se l’importo dei diritti di confine dovuti è inferiore a 10 000 €, si applica una sanzione amministrativa dal 100 al 200 % dei diritti, con minimo 2 000 € (1 000 € per le dichiarazioni infedeli) ; la sanzione è ridotta di un terzo quando l’evasione è inferiore al 3 % dei diritti dichiarati .

La riforma prevede la confisca amministrativa delle merci oggetto di contrabbando, obbligatoria per tutte le violazioni di cui al comma 1 dell’art. 96 e dei mezzi di trasporto modificati per occultare la merce . Tuttavia, la confisca non si applica quando i diritti di confine dovuti sono uguali o differiscono di meno di un terzo rispetto a quelli liquidati, quando le differenze in valore o qualità non superano il 5 % o quando le merci non sono occultate . In caso di difformità quantitativa inferiore al 2 % rispetto al dichiarato non viene irrogata la sanzione . Inoltre, il comma 14 prevede un’esimente qualora la revisione sia avviata su istanza del dichiarante: gli interessi di mora sono dovuti solo se l’istanza è presentata oltre 90 giorni dallo svincolo delle merci .

Una decisione rilevante della Corte costituzionale (sent. n. 93/2025) ha precisato che, quando l’importatore ha versato l’IVA all’importazione e le sanzioni amministrative, la confisca doganale della merce viola il principio di proporzionalità; si tratta di una misura automatica incompatibile con la finalità punitiva già realizzata dal pagamento dell’IVA e della sanzione . La Corte ha sottolineato che l’IVA all’importazione non è un diritto di confine e la confisca non può cumulare diverse misure punitive .

1.3 Contrasto alle rettifiche sull’origine: Cassazione 4099/2024

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 4099/2024, ha chiarito che un rapporto generico dell’OLAF (Ufficio europeo antifrode) non può giustificare un accertamento dell’origine doganale. Il report non è un atto pubblico con valore probatorio per i fatti non direttamente constatati dagli agenti; la prova dell’origine grava sempre sull’amministrazione doganale. La Cassazione ha affermato che il report può essere utilizzato solo se specifico per le operazioni contestate; altrimenti la pretesa doganale è illegittima . L’articolo richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia e del diritto UE che vieta l’inversione dell’onere della prova . Pertanto, un’azienda importatrice può contestare l’accertamento se l’Agenzia delle dogane si fonda su rapporti OLAF generici.

1.4 Violazione della privacy e ispezioni fiscali: sentenza Italgomme (CEDU 2025)

L’11 febbraio 2025 la Corte europea dei diritti dell’uomo (CASO Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia) ha condannato lo Stato italiano per violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate avevano effettuato accessi e perquisizioni nei locali dell’impresa senza specifiche garanzie e senza un meccanismo di controllo giurisdizionale ex post. La CEDU ha rilevato che la normativa nazionale concedeva un potere discrezionale troppo ampio alle autorità fiscali e mancavano criteri precisi per autorizzare l’accesso; di conseguenza i contribuenti non potevano tutelare adeguatamente la riservatezza dei dati aziendali . La sentenza impone al legislatore di introdurre regole chiare, tempi definiti e un controllo del giudice sulle misure istruttorie.

1.5 Altri riferimenti normativi e giurisprudenziali

Oltre alle novità sopra richiamate, nella difesa di un’azienda import/export rivestono importanza le seguenti norme e decisioni:

AmbitoNorma/SentenzaPrincipali disposizioni
Accertamento con adesioneD.Lgs. 218/1997, art. 6La presentazione dell’istanza di adesione sospende per 90 giorni i termini di impugnazione dell’avviso e di pagamento delle imposte . Permette di concordare con l’Ufficio la definizione delle imposte e delle sanzioni con riduzione (sanzioni dal 40 al 50 %).
Accertamento esecutivoD.Lgs. 546/1992, artt. 47 e 68Dopo la notifica di un avviso di accertamento esecutivo occorre scegliere tra: pagamento in 60 giorni; proposizione di ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni (con versamento di un terzo delle imposte); richiesta di sospensione giudiziale ex art. 47; adesione o mediazione. Il mancato pagamento consente all’Agenzia entrate-riscossione di iscrivere a ruolo dopo 30 giorni .
SovraindebitamentoLegge 3/2012, art. 8La proposta di accordo o piano del consumatore può prevedere la ristrutturazione dei debiti con qualsiasi forma, inclusa la cessione di crediti futuri; si possono ridurre i debiti da prestiti con cessione del quinto o prestiti su pegno e continuare a pagare i mutui sulla prima casa, previa autorizzazione . L’Organismo di composizione della crisi deve comunicare all’Agenzia delle Entrate e alla riscossione l’avvio della procedura; l’ente dispone di 30 giorni per dichiarare eventuali crediti tributari .
Composizione negoziataD.L. 118/2021, artt. 2 e 3Consente all’imprenditore in crisi ma con potenzialità di recupero di richiedere la nomina di un esperto indipendente che agevoli le trattative con i creditori per conservare l’azienda. L’esperto assiste l’imprenditore nella ricerca di soluzioni di risanamento (vendita dell’azienda, ristrutturazione, accordi) . La piattaforma telematica nazionale gestita da Unioncamere fornisce test, check‑list e protocolli per valutare la fattibilità della negoziazione .
Detraibilità sponsorizzazioniCass. n. 5042/2025La Corte ha affermato che l’art. 90, comma 8, della L. 289/2002 contiene una presunzione relativa per l’inquadramento delle sponsorizzazioni sportive come pubblicità: se il costo è entro i limiti di legge e l’ente sportivo svolge attività promozionale, la spesa è deducibile e non costituisce rappresentanza .
60 giorni per versare l’IVACass. n. 21517/2023 (citata)La Cassazione ha ribadito che il termine dilatorio di 60 giorni dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 non può essere derogato nemmeno se il contraddittorio è stato ampio; l’inosservanza comporta la nullità dell’atto .

2. Procedura passo‑passo dell’accertamento: termini, scadenze e diritti

Quando un’impresa import/export riceve un avviso di accertamento o una rettifica doganale, è fondamentale comprendere l’iter procedurale per evitare decadenze. Di seguito una descrizione delle fasi principali.

2.1 Notifica dell’avviso e contenuti obbligatori

L’accertamento può riguardare imposte dirette (IRES, IRAP), IVA, dazi doganali, diritti di confine o sanzioni per contrabbando. L’atto deve essere motivato, indicare i fatti contestati, le prove raccolte e la normativa applicabile. In ambito doganale occorre indicare la classificazione tariffaria, l’origine e il valore doganale. L’avviso viene notificato all’indirizzo PEC della società oppure tramite raccomandata/ufficiale giudiziario.

Diritti del contribuente

  • Accesso agli atti e contraddittorio: l’impresa ha diritto a ricevere copia degli atti (PVC, verbali, rapporti) e a presentare osservazioni. Per gli accertamenti fiscali ordinari il termine è di 60 giorni; per i controlli doganali il termine è 30 giorni .
  • Motivazione rafforzata: l’ufficio deve rispondere puntualmente alle deduzioni del contribuente, altrimenti l’atto è annullabile .
  • Firma digitale: gli avvisi devono essere sottoscritti con firma digitale o autografa; la mancanza di firma può rendere nullo l’atto.
  • Privacy: le ispezioni devono avvenire con garanzie e autorizzazioni; accessi indiscriminati senza controllo sono illegittimi secondo la CEDU .

2.2 Termini per reagire

La reazione all’avviso di accertamento dipende dal tipo di atto e dalla strategia scelta:

AzioneTermineEffetto
Pagamento integrale60 giorni dalla notificaSanzioni ridotte (1/3) se si paga entro i termini. Non comporta iscrizione a ruolo.
Accertamento con adesionePresentazione istanza entro 60 giorniSospende i termini di impugnazione per 90 giorni; permette la definizione con sconto sulle sanzioni .
Ricorso alla Corte di giustizia tributaria60 giorni dalla notificaOccorre versare il primo terzo delle imposte contestate. Si può chiedere la sospensione dell’esecuzione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992 .
Mediazione tributaria (per atti fino a 50 000 €)60 giorniPresentazione di un reclamo‑ricorso all’ufficio, sospende la riscossione.
Inazioneoltre 60 giorniDopo 90 giorni (60 di notifica + 30 di iscrizione a ruolo) l’atto diventa esecutivo e l’Agenzia avvia la riscossione. Con le modifiche del D.L. 73/2021 l’iscrizione può avvenire dopo un ulteriore periodo di sospensione automatica di 180 giorni .

Se l’avviso riguarda dazi doganali, il contribuente può presentare reclamo o istanza di revisione entro 30 giorni dall’atto. La dogana ha l’obbligo di riesaminare la decisione e rispondere motivando il proprio operato; in caso contrario si può ricorrere al giudice tributario.

2.3 Riscossione e misure cautelari

Se l’atto non viene impugnato o definito entro i termini, l’Ufficio iscrive le somme a ruolo e l’Agenzia entrate‑riscossione procede alla notifica della cartella o dell’avviso di addebito. Le misure cautelari più frequenti sono:

  • Fermo amministrativo e pignoramento dei veicoli o delle somme presenti sui conti correnti.
  • Ipoteca su immobili e beni aziendali.
  • Confisca doganale delle merci, nei casi di contrabbando o di dichiarazione infedele, salvo le eccezioni previste dal D.Lgs. 141/2024 . La confisca non è applicabile se l’IVA all’importazione e la sanzione sono state già pagate .
  • Indagini penali per i casi più gravi: contrabbando, frode in origine o dichiarazioni fraudolente.

È possibile richiedere la sospensione delle misure cautelari presentando un ricorso d’urgenza alla Corte di giustizia tributaria o al giudice delle esecuzioni.

3. Difese e strategie legali

Affrontare un accertamento richiede un’analisi dettagliata dell’atto, della documentazione aziendale e della normativa applicabile. Di seguito le principali strategie difensive.

3.1 Verifica formale dell’atto

  1. Controllo della notifica: verificare che l’atto sia stato notificato all’indirizzo PEC corretto o al domicilio fiscale; la notifica a un indirizzo errato rende nullo l’atto. Per gli atti inviati per posta, controllare l’avviso di ricevimento.
  2. Verifica della firma: accertare che l’avviso sia firmato digitalmente dal funzionario competente; la mancanza di firma rende l’atto carente di legittimazione.
  3. Motivazione: l’atto deve indicare chiaramente i fatti e gli elementi di prova; l’omessa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto integra difetto di motivazione. Inoltre l’ufficio deve rispondere alle osservazioni presentate nel contraddittorio .
  4. Rispetto dei termini: verificare che l’amministrazione abbia rispettato il termine di 60 giorni (o 30 giorni per le dogane) tra la consegna del PVC e l’emanazione dell’avviso ; la violazione comporta la nullità dell’atto .
  5. Prescrizione e decadenza: controllare che l’accertamento sia stato notificato entro i termini di decadenza (generalmente 5 anni per le imposte dirette e IVA, 3 anni per dazi doganali) e che l’Ufficio abbia rispettato eventuali raddoppi dei termini per fatture false o reati tributari.

3.2 Contestazione delle prove e del merito

  • Origine e valore doganale: se l’accertamento si fonda su un rapporto OLAF generico, contestarne la valenza probatoria; la Cassazione ha affermato che tali rapporti non sono sufficienti a dimostrare l’origine della merce . Richiedere all’Ufficio di produrre prove specifiche.
  • Classificazione tariffaria e dazi: verificare che la classificazione doganale (HS code) sia corretta; un errore di classificazione comporta dazi diversi e sanzioni. È possibile richiedere informazioni tariffarie vincolanti (ITV) per evitare future contestazioni.
  • Deduzioni e costi: per le contestazioni su fornitori esteri (ad esempio spese non deducibili perché ritenute fittizie), presentare contratti, fatture, documenti di trasporto e prove di pagamento. Il TUIR impone l’inerenza e la documentazione dei costi (art. 109); dimostrare la reale esistenza delle operazioni preserva la deducibilità.
  • IVA all’importazione e Iva interna: verificare che l’IVA pagata in dogana sia stata considerata; eventuali differenze tra IVA dovuta e IVA versata possono essere regolarizzate con il ravvedimento operoso (sanzioni ridotte).
  • Applicazione del principio di proporzionalità: richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 93/2025 per contestare la confisca quando l’IVA e le sanzioni sono state pagate .

3.3 Richiesta di sospensione e ricorso

Se l’azienda ritiene infondato l’accertamento, può presentare un ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni (30 per gli atti doganali). È consigliabile allegare richiesta di sospensione dell’esecuzione ex art. 47 D.Lgs. 546/1992, dimostrando il periculum (danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (probabile fondatezza del ricorso). Il giudice può sospendere l’esecutività dell’atto fino alla decisione sul merito .

3.4 Accertamento con adesione e mediazione

Prima di ricorrere al giudice, è spesso utile tentare una definizione bonaria:

  1. Accertamento con adesione: l’impresa può presentare un’istanza di adesione entro 60 giorni dalla notifica. L’istanza sospende per 90 giorni il termine per l’impugnazione . Durante la procedura, le parti discutono e possono concordare la base imponibile e le sanzioni (scontate al 40–50 %). Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o rateizzato (fino a 8 rate trimestrali).
  2. Mediazione tributaria: per gli atti di valore non superiore a 50 000 €, prima del ricorso è obbligatoria la mediazione. Si presenta un reclamo‑ricorso all’ufficio, che può ridurre l’imposta o riconoscere l’esistenza di errori. In caso di mancato accordo entro 90 giorni, il reclamo si converte automaticamente in ricorso.

3.5 Strumenti deflattivi e agevolazioni

  • Ravvedimento operoso: consente di sanare ritardi nei pagamenti di imposte, IVA all’importazione o diritti doganali versando sanzioni ridotte (dal 1/9° al 1/5). È utile per regolarizzare errori prima che l’Ufficio notifichi l’accertamento.
  • Conciliazione giudiziale: in fase di giudizio, le parti possono trovare un accordo e chiudere la controversia con riduzione delle sanzioni di un terzo.
  • Transazione fiscale: nelle procedure concorsuali (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione), il debitore può proporre una transazione fiscale per ridurre imposte e sanzioni; è applicabile anche alle aziende import/export.
  • Sospensione per calamità e pandemie: in particolari situazioni (es. COVID‑19, guerra in Ucraina), il legislatore ha disposto sospensioni dei termini e rinvii delle scadenze. Occorre verificare di volta in volta le norme in vigore.

4. Strumenti alternativi: rottamazione, piani di rientro e procedure di crisi

4.1 Definizione agevolata e rottamazione‑quater

La Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, conosciuta come rottamazione‑quater. La misura consente al contribuente di estinguere i debiti versando solo capitale e spese esecutive, senza interessi e sanzioni . Sono escluse dal beneficio le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce della Corte dei conti, le multe penali e le “risorse proprie” dell’UE (dazi e IVA all’importazione) .

Per aderire alla rottamazione, il contribuente doveva presentare domanda telematica entro il 30 aprile 2023. I debiti ammissibili includono anche cartelle sospese, piani di rateizzazione e ruoli già oggetto di precedenti rottamazioni decadute . Il pagamento poteva avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023 oppure in massimo 18 rate (prime due scadenze 31 luglio e 30 novembre 2023, le restanti 16 rate nei successivi quattro anni) con interesse del 2 % . L’omesso o tardivo pagamento di una rata oltre i cinque giorni determina la decadenza dal beneficio .

4.2 Riammissione e proroga 2025

Molti contribuenti sono decaduti dalla rottamazione‑quater a causa di pagamenti irregolari. Il DL 202/2024, convertito nella L. 15/2025, ha introdotto una proroga per la riammissione: i contribuenti che non hanno pagato o hanno pagato in ritardo almeno una rata possono presentare una domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 . Possono accedere solo i debiti già inclusi nella rottamazione; nella domanda si indicano le cartelle e le modalità di pagamento. Le modalità prevedono pagamento in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in massimo 10 rate con scadenze al 31 luglio e 30 novembre 2025, 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre 2026 e 2027 . Gli interessi sono al 2 % annuo a partire dal 1° novembre 2023 .

L’Agenzia entrate‑riscossione comunicherà entro il 30 giugno 2025 l’ammontare complessivo dovuto e il dettaglio delle rate; il debito terrà conto dei pagamenti già effettuati . La riammissione consente di evitare l’iscrizione a ruolo e di ottenere la cancellazione delle sanzioni e degli interessi.

4.3 Piani del consumatore e accordi di ristrutturazione (Legge 3/2012)

Le aziende o gli imprenditori individuali con debiti sostenibili ma non più gestibili possono ricorrere alla procedura di sovraindebitamento prevista dalla Legge 3/2012. L’art. 8 consente di proporre un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione che prevede la ristrutturazione dei debiti con qualsiasi forma, inclusa la cessione di crediti futuri . Il piano può ridurre i debiti da prestiti con cessione del quinto o da mutui, permettendo di continuare a pagare le rate relative alla prima casa . L’Organismo di composizione della crisi (OCC) ha il compito di comunicare all’Agenzia delle Entrate e all’Agenzia delle riscossioni l’avvio della procedura; gli enti devono dichiarare eventuali crediti tributari entro 30 giorni .

4.4 Composizione negoziata della crisi d’impresa

Il D.L. 118/2021, nell’ambito del Codice della crisi, ha introdotto la composizione negoziata, un percorso volontario per le imprese in difficoltà che intendono prevenire l’insolvenza. L’imprenditore può richiedere la nomina di un esperto indipendente attraverso la piattaforma nazionale gestita da Unioncamere. L’esperto, nominato dal tribunale, assiste l’imprenditore e i creditori nella ricerca di soluzioni (cessione dell’azienda, continuità, ristrutturazione del debito) . L’art. 3 istituisce una piattaforma con checklist, test e protocolli . Questo strumento è utile alle aziende import/export che rischiano l’insolvenza a causa di sanzioni doganali o fiscali: permette di negoziare con l’Erario, le banche e i fornitori prima di arrivare al fallimento.

5. Errori comuni da evitare e consigli pratici

Le imprese import/export commettono spesso errori che possono aggravare la posizione fiscale. Ecco alcuni esempi e come evitarli.

  1. Ignorare la notifica: non fare nulla entro 60 giorni equivale ad accettare le pretese. Anche se si intende aderire alla definizione agevolata, è opportuno presentare un ricorso o un’istanza di adesione per sospendere la riscossione.
  2. Non conservare la documentazione: per le operazioni internazionali, conservare contratti, fatture, DDT, prove di pagamento e documentazione doganale. L’onere della prova sulla deducibilità dei costi e sulla corretta origine ricade sull’impresa; la mancanza di documenti può determinare indeducibilità e sanzioni.
  3. Sottovalutare il contraddittorio: il contraddittorio preventivo è un momento essenziale per chiarire e correggere eventuali errori. Presentare osservazioni puntuali con riferimenti normativi e documentali può portare all’archiviazione o alla riduzione dell’accertamento.
  4. Classificazione errata dei codici doganali: scegliere il codice doganale sbagliato può comportare dazi e IVA diversi. Utilizzare servizi di consulenza doganale e chiedere informazioni tariffarie vincolanti per la merce.
  5. Omissione di richieste di sospensione: quando si presenta ricorso, non chiedere la sospensione può comportare il pagamento delle somme prima della decisione. Allegare la richiesta di sospensione e dimostrare il danno grave.
  6. Pagamenti irregolari nelle definizioni agevolate: nella rottamazione e nella riammissione, il ritardo superiore a cinque giorni determina la perdita del beneficio . Programmare i pagamenti per tempo.
  7. Trascurare il rischio penale: l’evasione di dazi oltre 10 000 € può integrare reato di contrabbando . La corretta gestione delle dichiarazioni evita l’insorgere di responsabilità penali.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Norme chiave e termini

TemaRiferimento normativoTermine principale
Contraddittorio fiscale (tributi interni)Art. 12, comma 7, L. 212/2000; art. 6‑bis Statuto del contribuente (D.Lgs. 219/2023)60 giorni dalla consegna del PVC per emettere l’avviso; 60 giorni per presentare osservazioni
Contraddittorio doganaleArt. 22 e 194 CDU; art. 11 D.Lgs. 374/199030 giorni per presentare osservazioni in fase di sdoganamento e revisione
Impugnazione avviso di accertamentoD.Lgs. 546/1992, art. 2160 giorni dalla notifica (30 per dazi)
Accertamento con adesioneD.Lgs. 218/1997, art. 6Istanza entro 60 giorni, sospensione per 90 giorni
Soglia contrabbando penaleD.Lgs. 141/2024, art. 9610 000 € di diritti di confine
Rottamazione‑quaterL. 197/2022; DL 202/2024Domanda entro il 30 aprile 2023 (riammissione entro 30 aprile 2025); pagamento entro 31 luglio o in rate fino a 18 o 10 rate
Procedura sovraindebitamentoLegge 3/2012, artt. 7–12Avvio mediante OCC; comunicazione all’Agenzia entro 7 giorni; risposta entro 30 giorni

6.2 Strumenti difensivi e benefici

StrumentoVantaggiLimiti
Ricorso tributarioConsente l’annullamento totale o parziale dell’accertamento; il giudice può sospendere la riscossione; si possono far valere vizi formali e di merito.Occorre anticipare un terzo delle imposte; tempi di giudizio (1–3 anni).
Accertamento con adesioneRiduzione delle sanzioni dal 40 al 50 %; pagamento rateizzato; sospensione dei termini .Occorre trovare un accordo con l’ufficio; non sempre l’amministrazione accetta forti riduzioni.
Mediazione/reclamoObbligatoria per importi fino a 50 000 €; riduce i costi del contenzioso; possibile annullamento integrale.L’Ufficio può rigettare il reclamo; in tal caso si prosegue con il ricorso.
Rottamazione‑quater e riammissionePagamento dei soli tributi e spese; cancellazione di sanzioni e interessi .Non riguarda dazi e IVA all’importazione; decadenza per pagamento tardivo; finestre temporali limitate.
Sovraindebitamento e piani del consumatoreRiduzione dei debiti e falcidia fiscale; blocco delle azioni esecutive; conservazione dell’attività.Richiede la nomina dell’OCC e l’omologa del giudice; applicabile a imprese sotto determinate soglie (non grandi società).
Composizione negoziataPermette di negoziare con i creditori evitando l’insolvenza; designazione di un esperto terzo .È uno strumento nuovo; occorre dimostrare la prospettiva di risanamento; la procedura può richiedere mesi.

7. Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa devo fare appena ricevo un avviso di accertamento doganale?

Analizza l’atto per verificare i dati contestati (classificazione tariffaria, origine, valore). Richiedi la documentazione agli uffici (PVC, rapporti) e attiva il contraddittorio entro 30 giorni . Rivolgiti a un professionista per valutare se impugnare o aderire.

2. Posso contestare un rapporto OLAF generico?

Sì. La Cassazione ha stabilito che un rapporto OLAF generico non ha valore di prova e non può invertire l’onere della prova sull’origine . Richiedi all’ufficio di produrre prove specifiche relative alle tue operazioni.

3. Se l’Agenzia delle Entrate emette l’accertamento prima dei 60 giorni, che succede?

L’atto è nullo a meno che l’amministrazione non provi ragioni di urgenza. Il termine dilatorio di 60 giorni dell’art. 12, comma 7, è una garanzia indefettibile . Puoi impugnare l’avviso per violazione di legge .

4. Qual è la differenza tra contrabbando amministrativo e penale?

Dipende dalla soglia di 10 000 € di diritti di confine: se l’importo evaso o indebitamente percepito è inferiore a 10 000 €, la violazione è amministrativa con sanzione dal 100 al 200 %; oltre tale soglia, si configura reato di contrabbando .

5. Le merci possono essere confiscate se ho pagato l’IVA e la sanzione?

Secondo la Corte costituzionale, no. La confisca non può cumularsi con il pagamento dell’IVA all’importazione e della sanzione amministrativa; applicarla violerebbe il principio di proporzionalità .

6. Che vantaggi offre l’accertamento con adesione?

Consente di ridurre le sanzioni dal 40 al 50 %, di rateizzare il pagamento fino a 8 rate e di sospendere i termini di impugnazione per 90 giorni . Spesso permette di risolvere la controversia senza giudizio.

7. Cosa succede se non pago la rottamazione‑quater?

Il pagamento tardivo o insufficiente di una rata oltre 5 giorni comporta la decadenza dal beneficio . Le somme versate sono considerate acconto e l’intero debito ritorna esigibile con interessi e sanzioni.

8. Posso includere i dazi doganali nella rottamazione‑quater?

No. Le risorse proprie dell’Unione Europea – dazi e IVA all’importazione – sono escluse dalla definizione agevolata .

9. Se la mia azienda è in crisi, è meglio il piano del consumatore o la composizione negoziata?

Dipende dalla dimensione e dalla natura del debito. Il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione (Legge 3/2012) sono destinati a consumatori o imprenditori non fallibili; consentono la falcidia dei debiti e la protezione dai creditori . La composizione negoziata (D.L. 118/2021) è aperta alle imprese e prevede la nomina di un esperto che agevola un accordo con i creditori .

10. È possibile rateizzare i dazi e l’IVA doganale?

Sì. L’ordinamento doganale consente il pagamento frazionato dei diritti e dell’IVA all’importazione mediante garanzia finanziaria. È necessario presentare un’istanza all’Ufficio doganale motivando la richiesta (es. difficoltà finanziarie, importi elevati).

11. Cosa prevede il “ravvedimento operoso” per i dazi?

Per i dazi non esiste un ravvedimento analogo a quello previsto per le imposte interne. Tuttavia, prima della notifica dell’avviso di accertamento l’importatore può presentare una autodenuncia e versare spontaneamente i diritti con sanzioni ridotte; ciò può limitare l’applicazione delle sanzioni e della confisca.

12. Se ho ricevuto un avviso per sponsorizzazioni sportive, cosa posso fare?

La Cassazione ha riconosciuto che le spese di sponsorizzazione a favore di associazioni sportive dilettantistiche godono di una presunzione di inerenza se rispettano i requisiti dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002 (importo entro i limiti, attività promozionale, etc.). Puoi far valere questa presunzione e chiedere l’annullamento della ripresa .

13. Quali sono i limiti all’attività della Guardia di Finanza nelle ispezioni?

La CEDU ha censurato la normativa italiana perché conferisce poteri troppo ampi senza controllo giurisdizionale. Le ispezioni devono essere motivate, autorizzate e proporzionate; l’azienda può contestare l’illegittimità degli accessi in assenza di tali requisiti .

14. Posso chiedere il risarcimento per un accesso illegittimo?

Se l’accesso o la perquisizione fiscale ha violato i diritti fondamentali (es. privacy, segreto imprenditoriale) riconosciuti dalla CEDU, l’impresa può chiedere il risarcimento del danno e il rimborso delle spese sostenute per l’inutile difesa. È necessario dimostrare l’assenza di autorizzazione o di giusta causa.

15. Quali documenti devo conservare per le operazioni di import/export?

È fondamentale conservare per 10 anni: dichiarazioni doganali, bollette di importazione, certificati di origine, fatture commerciali, contratti di compravendita, documenti di trasporto (CMR, Bill of Lading), certificazioni EUR 1 o ATR, ed eventuali documenti di preferenza. Per gli scambi intracomunitari occorre conservare i modelli Intrastat.

16. Se ricevo un avviso di rettifica del valore, posso presentare perizia?

Sì. È consigliabile far redigere una perizia tecnica che attesti il valore reale della merce (ad esempio, comparando i prezzi di transazioni simili) e dimostrare che il prezzo dichiarato è normale. La perizia può costituire prova a tuo favore.

17. Come si calcolano sanzioni e interessi in caso di contrabbando?

Per le violazioni amministrative, la sanzione è dal 100 al 200 % dei diritti di confine, con minimo 1 000–2 000 € . Se il valore evaso supera 10 000 €, si applica la sanzione penale (multa e, nei casi più gravi, reclusione). Gli interessi di mora decorrono dalla data di scadenza del pagamento.

18. Quali sono le opportunità di transazione con il Fisco?

Oltre all’accertamento con adesione e alla definizione agevolata, l’imprenditore può proporre una transazione fiscale nell’ambito del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti. È possibile ridurre il capitale, le sanzioni e gli interessi proponendo un piano che garantisca l’utile maggiore possibile per l’Erario.

19. La definizione agevolata comporta la rinuncia al ricorso?

La presentazione della domanda di rottamazione sospende i procedimenti pendenti, ma non preclude l’impugnazione dell’atto qualora la domanda sia respinta. Tuttavia, la definizione agevolata estingue il debito; di conseguenza l’eventuale ricorso resta improcedibile.

20. Come posso evitare future contestazioni doganali?

Implementare un sistema di compliance doganale: verificare regolarmente la corretta classificazione delle merci, monitorare le regole di origine e preferenze tariffarie, verificare i fornitori e mantenere un archivio digitale delle operazioni. Richiedere consulenza specialistica e, se necessario, informazioni vincolanti all’Agenzia delle Dogane.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Contestazione del valore doganale

Scenario: un’azienda importa 100 tonnellate di acciaio dalla Turchia. Dichiarazione: valore CIF 80 000 €; dazio 5 % (4 000 €); IVA 22 % (18 480 €). Dopo un controllo a posteriori, l’Agenzia delle Dogane contesta che il prezzo è sottostimato del 20 % e chiede maggiori diritti di confine e IVA. L’avviso di accertamento richiede: dazio 4 800 € (5 % su 96 000 €), IVA 22 % su 96 000 € (21 120 €) e sanzione amministrativa pari al 100 % del dazio evaso (800 €). Inoltre il verbale viene consegnato il 1 luglio, e l’avviso è emesso il 20 luglio (19 giorni).

Difesa:

  1. Verifica dei termini: l’avviso è emesso prima del decorso dei 30 giorni previsti per il contraddittorio doganale . Ciò comporta la nullità dell’atto.
  2. Prova del valore: l’azienda presenta fatture, contratti e perizia che attestano che il prezzo di 80 000 € è di mercato; richiama la Cassazione 4099/2024 sostenendo che l’ufficio deve fornire prove specifiche e non può basarsi su statistiche generiche .
  3. Richiesta di sospensione: ricorso alla Corte di giustizia tributaria con istanza di sospensione dell’esecutività; l’atto viene sospeso e successivamente annullato.

8.2 Rottamazione dei ruoli

Scenario: un’azienda ha 3 cartelle esattoriali per IRES e IRAP relative agli anni 2018–2020 per un totale di 40 000 € (capitale 25 000 €, sanzioni 10 000 €, interessi 5 000 €). Partecipa alla rottamazione‑quater e decide di pagare in 18 rate. Pagando puntualmente, versa solo il capitale e le spese, quindi 25 000 € + 1 000 € di spese. L’azienda risparmia 15 000 € tra sanzioni e interessi. Se paga in ritardo di 10 giorni la seconda rata, decade dal beneficio e dovrà versare l’intero importo originario con sanzioni e interessi.

8.3 Piano del consumatore per importatore in crisi

Scenario: una ditta individuale di import/export, indebitata per 300 000 € (di cui 120 000 € verso l’erario, 100 000 € verso banche e 80 000 € verso fornitori), presenta un piano del consumatore. Il piano prevede il pagamento in 5 anni di 150 000 € (50 % dei debiti) grazie alla cessione di crediti futuri e al mantenimento dell’attività commerciale. L’Agenzia delle Entrate vota a favore perché riceve una percentuale superiore a quanto avrebbe ottenuto dalla liquidazione. Il giudice omologa il piano; l’azienda prosegue l’attività e si libera dei debiti residui .

Conclusione

L’accertamento fiscale o doganale nei confronti di un’azienda import/export è un evento complesso e potenzialmente devastante per la continuità aziendale. Come abbiamo visto, esistono tutele importanti (contraddittorio preventivo, motivazione rafforzata, sospensione del pagamento), ma è necessario farle valere tempestivamente. La riforma doganale del 2024 ha introdotto soglie di punibilità più alte ma ha anche irrigidito le sanzioni; la riforma fiscale del 2023 ha rafforzato il contraddittorio ma non ha inciso sulle dogane; la giurisprudenza recente (Cassazione 4099/2024, Corte costituzionale 93/2025, Cassazione 287/2025) offre spunti per contestare accertamenti basati su prove generiche, sull’assenza del termine dilatorio o sulla sproporzione delle misure.

Per difendersi bene occorre analizzare l’atto, verificare termini e vizi, predisporre un contraddittorio robusto con documenti e perizie, valutare l’adesione o il ricorso e considerare gli strumenti alternativi (rottamazione, mediazione, piani di rientro, sovraindebitamento). Un professionista esperto saprà scegliere la strategia più efficace e guidare l’imprenditore tra procedure amministrative, giudiziarie e negoziali.

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