Accertamento fiscale a un rivenditore di usato conto terzi: come difendersi subito e bene

Introduzione

Nel mercato dei beni usati la figura del rivenditore in conto terzi – il soggetto che vende beni di proprietà di altri, spesso attraverso commissioni o percentuali sul ricavato – è sempre più diffusa. La ragione è semplice: permette a privati e piccole imprese di monetizzare beni non più utilizzati affidandone la vendita a professionisti. Tuttavia, l’attività comporta oneri e responsabilità che non tutti conoscono. Una gestione non corretta può comportare una serie di rischi fiscali: controlli dell’Agenzia delle Entrate, verbali della Guardia di Finanza, richieste di documentazione, presunzioni di ricavi non dichiarati e, nei casi peggiori, accertamenti fiscali con pesanti sanzioni. Una delle normative più delicate in materia è il regime del margine, previsto dall’articolo 36 del decreto‑legge 23 febbraio 1995 n. 41, che consente di applicare l’IVA solo sulla differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto. Secondo la Corte di cassazione si tratta di un regime speciale, derogatorio e opzionale, applicabile soltanto quando i beni provengono da soggetti che non hanno detratto l’IVA a monte . La scelta fra regime ordinario e regime del margine richiede dunque attenzione e documentazione adeguata; in mancanza, l’amministrazione finanziaria può recuperare l’IVA sull’intero prezzo di vendita.

Dal punto di vista formale, il rivenditore di usato deve rispettare ulteriori obblighi. Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), all’articolo 128, impone ai commercianti di oggetti usati di annotare quotidianamente le operazioni eseguite su un registro, indicando le generalità dell’alienante e dell’acquirente e di esibire tale registro all’Autorità di pubblica sicurezza . L’articolo 120 prevede inoltre che gli agenti di commissione espongano nel locale un prospetto delle tariffe e non accettino incarichi da soggetti privi di documenti . La mancanza di queste scritture, oltre ad essere un illecito amministrativo, può costituire un indizio a favore del fisco in sede di accertamento induttivo.

Infine, i controlli fiscali si inseriscono in un quadro normativo complesso e in continua evoluzione. Il d.lgs. n. 218/1997 sull’accertamento con adesione è stato modificato recentemente per incentivare la definizione anticipata delle controversie. Le nuove disposizioni prevedono che l’invito a presentare istanza di adesione sia incluso negli avvisi di accertamento e che il contribuente possa chiedere l’adesione anche dopo la ricezione dell’atto . Allo stesso tempo, l’articolo 7 dello Statuto del contribuente impone che gli atti dell’amministrazione finanziaria siano motivati, con l’indicazione completa dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche ; in caso contrario l’atto è nullo. L’inosservanza del contraddittorio e della motivazione rappresentano difetti formali spesso determinanti nell’annullamento degli accertamenti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, patrocinante in Cassazione e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti, supporta i contribuenti in tutte le fasi del confronto con il fisco. Cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) ed esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del d.l. 118/2021, l’avvocato offre un’assistenza completa che va dall’analisi dell’atto alla redazione dei ricorsi, dalle istanze di sospensione alle trattative con l’Agenzia delle Entrate. Grazie all’esperienza maturata in diritto tributario, bancario e fallimentare, il suo studio è in grado di proporre piani di rientro, soluzioni giudiziali e stragiudiziali personalizzate, compresi accordi di ristrutturazione e procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Prima di esaminare nel dettaglio il contesto normativo, la procedura e le strategie difensive, è essenziale comprendere che ogni giorno di ritardo può aggravare la situazione. Se hai ricevuto un accertamento fiscale o un verbale, è fondamentale agire subito.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1. Obblighi dei rivenditori di usato e regime del margine

L’attività di vendita di beni usati per conto terzi è disciplinata da una pluralità di norme che si intrecciano fra diritto tributario e diritto di pubblica sicurezza. Di seguito sono riepilogati i principali riferimenti da conoscere:

1. Registro delle operazioni e licenze (TULPS). Il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, risalente al 1931 ma tuttora in vigore, contiene disposizioni volte a prevenire il riciclaggio e a garantire la tracciabilità dei beni. Gli articoli 127 e 128 prescrivono che i commercianti e intermediari di oggetti preziosi o usati operino solo con soggetti muniti di documento d’identità, compilino un registro giornaliero delle operazioni indicante le generalità di chi vende e di chi acquista, le caratteristiche del bene e l’eventuale prezzo, e conservino il bene per almeno dieci giorni prima di cederlo . L’articolo 120 aggiunge che gli agenti di commissione devono esporre le tariffe e non possono accettare incarichi da persone senza documento . L’omissione del registro o la violazione del periodo di custodia costituiscono illeciti amministrativi e, in caso di verifica fiscale, possono legittimare presunzioni di evasione.

2. Regime del margine (art. 36 d.l. 41/1995). Per evitare la doppia imposizione IVA sulla vendita di beni usati, l’articolo 36 del d.l. 23 febbraio 1995 n. 41 ha introdotto un regime speciale che consente ai rivenditori di tassare solo la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto. Il comma 1 precisa che l’IVA è dovuta sulla differenza fra prezzo di cessione e costo di acquisto aumentato delle spese di riparazione e accessorie. La norma individua come “beni acquisiti da privati” anche quelli provenienti da soggetti che non hanno detratto l’IVA (ad esempio, operatori esenti o soggetti al regime dei minimi). Il regime può essere applicato anche ad opere d’arte importate o acquistate dagli artisti.

La scelta è opzionale: il rivenditore può, per singola operazione, optare per il regime ordinario comunicandolo nella dichiarazione IVA. Se sceglie il regime del margine, non può detrarre l’IVA sugli acquisti e sulle riparazioni. Per determinare il margine possono essere adottati diversi metodi: analitico, calcolando il margine su ogni bene; forfettario, applicando percentuali predefinite (60 % per le opere d’arte senza prezzo di acquisto, 50 % per i rivenditori ambulanti, 25 % per determinati articoli editoriali, ecc.); globale, sommando acquisti e vendite del periodo per categorie omogenee (es. autoveicoli usati). L’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione di inizio attività e ha durata biennale.

3. Giurisprudenza della Corte di cassazione. La Corte ha ribadito più volte che il regime del margine è speciale e derogatorio; la sua applicazione è subordinata alla prova che il bene sia stato acquistato da un soggetto che non ha detratto l’IVA. Nella sentenza n. 15630/2015 la Suprema Corte ha sottolineato che il regime è facoltativo e che il contribuente deve dimostrare il diritto alla detrazione, altrimenti l’amministrazione può pretendere l’IVA sull’intero prezzo di vendita . La stessa decisione ha rimarcato che in mancanza della prova circa la mancata detrazione dell’IVA da parte del cedente, l’applicazione del regime speciale comporterebbe un vantaggio ingiustificato per il rivenditore . Pertanto, per difendersi in caso di accertamento è essenziale documentare la provenienza dei beni e la qualifica del venditore (privato, soggetto in regime dei minimi, ecc.).

4. Poteri dell’amministrazione finanziaria e presunzioni bancarie. Gli articoli 32 del DPR 600/1973 e 51 del DPR 633/1972 riconoscono all’Agenzia delle Entrate ampi poteri di accesso e ispezione, inclusa la possibilità di acquisire dati e informazioni da banche e intermediari finanziari. Le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate come elementi di presunzione: salvo prova contraria, i versamenti e prelevamenti superiori a determinate soglie sono considerati ricavi non dichiarati . La Corte di cassazione, con ordinanza n. 26996/2025, ha ribadito che questa presunzione è legale e può essere superata solo tramite prova analitica dell’inerenza delle operazioni; il contribuente deve fornire documenti che attestino l’estraneità delle somme a ricavi imponibili . Per un rivenditore di usato che movimenta denaro di terzi sui propri conti, è dunque indispensabile un sistema di contabilità separata e di tracciabilità delle transazioni per evitare che tali somme siano considerate ricavi propri.

5. Statuto del contribuente e contraddittorio. La legge 212/2000, all’articolo 7, stabilisce che ogni atto dell’amministrazione finanziaria deve indicare chiaramente i presupposti di fatto e le motivazioni giuridiche , mentre l’articolo 6-bis (introdotto dal d.lgs. 219/2023 e integrato dal decreto MEF 24 aprile 2024) impone che tutti gli atti impositivi siano preceduti da un contraddittorio con il contribuente, salvo specifiche esclusioni (ad esempio gli atti automatizzati, le cartelle di pagamento o gli atti di controllo formale) . La mancata instaurazione del contraddittorio obbligatorio, quando previsto, comporta la nullità dell’atto. Per i rivenditori di usato, spesso soggetti a controlli approfonditi, il rispetto del contraddittorio rappresenta un diritto fondamentale da far valere dinanzi alle Commissioni tributarie.

6. Definizioni agevolate e adesione all’accertamento. Il d.lgs. 218/1997 disciplina l’accertamento con adesione, un istituto che permette al contribuente e all’ufficio di trovare un accordo sulla base imponibile e sul tributo dovuto. Le modifiche del 2024 richiedono che l’avviso di accertamento contenga l’invito a presentare istanza di adesione ; il contribuente può comunque chiedere l’adesione entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione e fino a 15 giorni dopo la notifica dell’atto . L’atto di adesione deve essere sottoscritto dal contribuente e dal dirigente dell’ufficio, riportare il calcolo delle imposte e delle sanzioni e non può essere modificato successivamente . Le somme devono essere versate entro 20 giorni, con possibilità di pagamento rateale fino a otto rate trimestrali (sedici se l’importo supera 50.000 euro) .

Accanto a questo istituto, negli ultimi anni il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. “rottamazioni”): la più recente è la definizione agevolata 2023–2024 prevista dalla legge di bilancio 2023 (legge 197/2022) e prorogata. Tali misure permettono di estinguere cartelle e avvisi di pagamento pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con l’esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora; i dettagli variano a seconda delle leggi annuali di bilancio, con scadenze periodiche per la presentazione della domanda e per il pagamento delle rate.

7. Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento. Per i contribuenti che non dispongono delle risorse necessarie a saldare i debiti, la legge 3/2012 offre diversi strumenti: il piano del consumatore, l’accordo di ristrutturazione dei debiti e la liquidazione controllata. L’articolo 8 consente di formulare un piano che includa dilazioni di pagamento, moratorie e garanzie di terzi ; la proposta deve essere presentata presso il tribunale competente, accompagnata dalla documentazione attestante la situazione economica e da una relazione dell’Organismo di composizione della crisi (OCC) . L’articolo 10 prevede la sospensione delle azioni esecutive fino all’omologazione . Infine, l’articolo 14‑terdecies riconosce la possibilità della esdebitazione: il debitore meritevole può essere liberato dai debiti residui se soddisfa determinati requisiti (cooperazione, pagamento di una parte del debito, assenza di dolo) .

1.2. Ulteriori normative e prassi amministrative

Oltre alle norme principali appena richiamate, il rivenditore di usato deve attenersi a una serie di obblighi fiscali e contabili derivanti da altre disposizioni di legge e prassi dell’Agenzia delle Entrate. Elenchiamo le più rilevanti:

  • Fatturazione elettronica e certificazione dei corrispettivi. Dal 2019 la fatturazione elettronica è obbligatoria per i soggetti IVA, salvo alcune eccezioni. Il rivenditore che opera in regime del margine deve emettere fattura con indicazione della base imponibile del margine, riportando la dicitura “regime del margine – beni usati/art. 36 d.l. 41/1995”. In alternativa, per operazioni al dettaglio è possibile emettere documenti commerciali tramite registratori telematici.
  • Registrazione degli acquisti e delle vendite. Anche se l’IVA è calcolata solo sul margine, l’operatore deve annotare sul libro dei beni usati il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita, conservando i documenti di acquisto (contratti, schede descrittive, ricevute). Nel metodo globale occorre inoltre predisporre un registro separato per ogni categoria di beni su base mensile o trimestrale.
  • Obblighi antiriciclaggio. Il d.lgs. 231/2007 impone ai commercianti di beni usati, in particolare di oggetti preziosi, di rispettare gli adempimenti antiriciclaggio (adeguata verifica della clientela, registrazione delle operazioni, segnalazione di operazioni sospette). L’inosservanza può comportare sanzioni penali e amministrative.
  • Conservazione dei documenti. Gli articoli 2220 e seguenti del Codice civile e l’art. 14 del d.P.R. 600/1973 impongono la conservazione dei documenti contabili per almeno dieci anni. In sede di verifica, l’assenza di documenti costituisce presunzione di irregolarità.
  • Circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate. La circolare 177/E del 22 giugno 1995 ha fornito chiarimenti sul regime del margine, precisando che l’obiettivo è evitare la doppia imposizione e che il regime è applicabile a condizione che il bene sia rivenduto senza sostanziali trasformazioni . La stessa circolare ricorda che la scelta del metodo (analitico, forfettario, globale) è legata alla tipologia di bene e all’esistenza di documenti d’acquisto , e che restano in vigore tutti gli altri obblighi di certificazione (fatture, scontrini, documenti di trasporto) .
  • Decreto legislativo 118/2021 sulla composizione negoziata della crisi d’impresa. Questo decreto, convertito con modificazioni dalla legge 147/2021, ha introdotto la figura dell’esperto negoziatore della crisi. Si tratta di un professionista iscritto all’albo dei gestori della crisi d’impresa che assiste l’imprenditore nell’analisi della situazione aziendale e nella negoziazione con i creditori. Per i rivenditori di usato strutturati come imprese commerciali, l’accesso alla composizione negoziata può rappresentare una soluzione per evitare il fallimento e ristrutturare i debiti fiscali.

In sintesi, il contesto normativo è vasto e in continua evoluzione. Una corretta comprensione delle norme e la disponibilità di documenti inoppugnabili rappresentano le basi per difendersi efficacemente da un accertamento fiscale.

2. Procedura dopo la notifica di un accertamento fiscale

Ricevere un avviso di accertamento o un processo verbale di constatazione può generare ansia e incertezza. Tuttavia, conoscere i tempi e le azioni da compiere aiuta a gestire la situazione in modo tempestivo. Di seguito una procedura passo‑passo con un taglio pratico e orientato alla difesa.

2.1. Verifica della notifica e del contenuto dell’atto

  1. Controllare la validità della notifica. L’avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente secondo le regole previste dal codice di procedura civile (artt. 137 e 138 c.p.c.) o tramite posta elettronica certificata (PEC). È fondamentale verificare la corretta intestazione, l’indicazione del responsabile del procedimento e la data di notifica, poiché da quest’ultima decorrono i termini per impugnare.
  2. Esaminare la motivazione. Ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto del contribuente, l’atto deve contenere l’esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa . Nel caso del regime del margine, l’Agenzia delle Entrate deve spiegare perché ritiene che l’IVA vada calcolata sull’intero prezzo di vendita (ad esempio per mancanza di documentazione attestante l’origine del bene). La carenza di motivazione comporta la nullità dell’atto.
  3. Verificare il rispetto del contraddittorio. L’articolo 6‑bis dello Statuto e il decreto MEF 24 aprile 2024 stabiliscono che gli atti impositivi devono essere preceduti da un invito al contraddittorio, salvo alcune eccezioni (es. cartelle di pagamento, atti automatizzati) . L’avviso di accertamento deve contenere l’invito a presentare documenti e osservazioni e l’invito all’adesione . Se manca questa fase, il contribuente può eccepire la nullità.
  4. Identificare i termini di decadenza. L’Agenzia delle Entrate deve notificare l’accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (quarto anno per l’IVA). È opportuno controllare se l’avviso sia stato notificato entro tali termini; in caso contrario, l’accertamento è prescritto e impugnabile.

2.2. Raccolta della documentazione e analisi del caso

  1. Reperire la documentazione contabile. È essenziale recuperare tutti i documenti utili alla difesa: contratti di commissione, registri dei beni usati, fatture, ricevute, schede di acquisto, schede dei terzi, estratti conto bancari. Nel regime del margine è necessario dimostrare che i beni provengono da soggetti che non hanno detratto l’IVA.
  2. Analizzare le contestazioni. Occorre comprendere le ragioni dell’accertamento: ricostruzione induttiva dei ricavi, presunzioni sui prelievi bancari, contestazione dell’applicazione del regime del margine, recupero di IVA ordinaria, contestazione di costi non deducibili, ecc. Questa analisi permette di individuare gli elementi di prova da fornire.
  3. Calcolare l’eventuale maggiore imposta. Con l’assistenza di un professionista, è utile ricalcolare il debito considerando le corrette aliquote, i metodi di determinazione del margine e gli eventuali errori commessi dall’ufficio. Spesso gli accertamenti contengono errori matematici o interpretativi.

2.3. Strategie immediate: osservazioni, adesione e sospensione

  1. Inviare osservazioni al PVC. Se l’accertamento è preceduto da un processo verbale di constatazione o da una comunicazione di irregolarità, il contribuente ha 60 giorni per presentare osservazioni e documenti. È l’occasione per chiarire i fatti, dimostrare l’origine dei beni e la corretta applicazione del regime del margine, allegando copia del registro e delle fatture di acquisto.
  2. Valutare l’accertamento con adesione. Grazie alle modifiche introdotte nel 2024, l’invito all’adesione è inserito direttamente nell’avviso . Il contribuente può presentare istanza entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e fino a 15 giorni dopo la notifica dell’atto . L’adesione permette di definire l’imposta con una significativa riduzione delle sanzioni (al 50 % o un quarto del minimo, a seconda dei casi) e di ottenere la rateazione fino a otto rate trimestrali .
  3. Richiedere la sospensione. Quando la somma richiesta è elevata, è possibile presentare istanza di sospensione dell’atto in via amministrativa (all’Agenzia delle Entrate) o giudiziale (alla Corte di giustizia tributaria) per evitare iscrizioni a ruolo o esecuzioni. La sospensione può essere concessa se la domanda di adesione è in corso o se vengono ravvisate ragioni gravi e fondate.

2.4. Presentazione del ricorso e difesa in giudizio

  1. Termine per il ricorso. Il ricorso deve essere notificato all’ufficio entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (90 giorni nei periodi di sospensione feriale). La notifica avviene tramite PEC o ufficiale giudiziario.
  2. Contenuto del ricorso. Il ricorso deve contenere l’indicazione dell’atto impugnato, i motivi di illegittimità (ad esempio, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio, errata applicazione del regime del margine, violazione del termine di decadenza), la richiesta di annullamento e l’eventuale richiesta di sospensione. È necessario allegare i documenti a sostegno.
  3. Costituzione in giudizio e deposito. Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il contribuente deve depositarlo presso la segreteria della Corte di giustizia tributaria competente (ex Commissione tributaria) insieme alla ricevuta di notifica e alla documentazione. L’ufficio si costituisce entro 60 giorni depositando la propria memoria difensiva.
  4. Udienza e discussione. Dopo lo scambio di memorie, il giudice fissa l’udienza. In questa sede, il difensore espone le ragioni del ricorso, evidenziando l’assenza di prove circa l’applicazione del regime del margine, la mancanza di registri, l’insussistenza delle presunzioni, nonché eventuali violazioni di legge o di principi costituzionali.

2.5. Dopo la sentenza: appello, conciliazione e definizione agevolata

  1. Esito e impugnazione. La Corte di giustizia tributaria di primo grado può accogliere, rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso. La sentenza è appellabile entro 60 giorni dalla notifica della stessa. In caso di rigetto, è possibile valutare l’appello o la conciliazione giudiziale.
  2. Conciliazione giudiziale. In qualunque momento del processo le parti possono definire la lite mediante conciliazione, con riduzione delle sanzioni e pagamento rateale. Si tratta di uno strumento flessibile, particolarmente utile quando l’istruttoria evidenzia elementi a favore del fisco ma è possibile ottenere uno sconto significativo.
  3. Definizioni agevolate dei carichi iscritti a ruolo. Quando l’accertamento è divenuto definitivo e i debiti sono affidati all’agente della riscossione, il contribuente può aderire alle rottamazioni disciplinate dalle leggi di bilancio. Si paga l’imposta e gli interessi legali, con l’azzeramento delle sanzioni e la possibilità di pagare in più rate. È importante monitorare i termini previsti dalle singole leggi.

3. Difese e strategie legali per un rivenditore di usato

La difesa in caso di accertamento fiscale deve essere pianificata con cura, valutando sia gli aspetti sostanziali sia quelli formali dell’atto. In questa sezione analizziamo le principali strategie che possono essere adottate.

3.1. Contestare il difetto di motivazione e la violazione del contraddittorio

Come già evidenziato, l’articolo 7 dello Statuto del contribuente impone che l’atto sia motivato . Spesso gli accertamenti si limitano a richiamare disposizioni generiche o a effettuare calcoli senza spiegare come si sia giunti alla determinazione del margine o del prezzo di acquisto. In presenza di un difetto di motivazione, il ricorso ha elevate possibilità di successo.

Parimenti, la mancata instaurazione del contraddittorio obbligatorio o l’inosservanza dei termini per presentare osservazioni costituiscono vizi procedurali insanabili. Il decreto MEF 24 aprile 2024 ricorda che l’obbligo di contraddittorio si applica a tutti gli atti impositivi, salvo eccezioni espressamente previste . Nel ricorso è opportuno contestare tali violazioni chiedendo l’annullamento dell’atto.

3.2. Dimostrare l’applicazione corretta del regime del margine

Nelle ipotesi in cui l’ufficio contesti l’applicazione del regime del margine, il contribuente deve fornire prova della provenienza dei beni e dell’assenza di detrazione dell’IVA a monte. A tal fine sono indispensabili:

  • Contratti di cessione o ricevute. Devono riportare le generalità del venditore e una dichiarazione che attesti la condizione di privato o di soggetto esente. In mancanza, può essere utile acquisire dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
  • Registro dei beni usati. Il registro giornale degli affari previsto dal TULPS è la prova principale per dimostrare che i beni sono stati acquistati da soggetti non IVA. Bisogna assicurarsi che il registro sia aggiornato e correttamente compilato.
  • Dimostrazione del margine. Nel metodo analitico occorre predisporre una scheda per ogni bene riportante prezzo di acquisto, spese accessorie e prezzo di vendita. Nel metodo globale è necessario dimostrare il calcolo mensile o trimestrale e la corretta applicazione delle percentuali forfettarie. In mancanza di documentazione, l’ufficio può contestare l’intero prezzo di vendita.

3.3. Rebut presunzioni su movimenti bancari

Se l’accertamento si fonda sulle presunzioni dell’art. 32 DPR 600/1973 e dell’art. 51 DPR 633/1972, il contribuente deve fornire prova contraria. La giurisprudenza riconosce che la presunzione può essere superata con documentazione specifica che dimostri la natura non imponibile delle somme . Nel caso di un rivenditore di usato conto terzi, potrebbe trattarsi di somme versate da clienti a titolo di deposito per la vendita o di rimborsi. Le strategie principali sono:

  • Contabilità separata. Mantenere conti correnti dedicati per le somme di terzi e per i propri ricavi, così da poter dimostrare in sede di verifica la distinzione tra entrate proprie e somme custodite.
  • Contratti di mandato o di commissione. I contratti devono specificare che il rivenditore agisce in nome proprio ma per conto del mandante, indicando il compenso e le modalità di restituzione dei corrispettivi.
  • Rintracciabilità dei pagamenti. Utilizzare strumenti tracciabili (bonifici, assegni, carte) e fare riferimento nelle causali alla vendita dell’oggetto specifico, allegando la copia della scheda relativa nel registro degli affari.

3.4. Deduzioni e costi deducibili

Un’ulteriore area di contestazione riguarda la deducibilità di costi e spese connessi all’attività. Il rivenditore può dedurre:

  • Spese di riparazione e restauro. Secondo l’art. 36, tali spese possono essere sommate al prezzo di acquisto per determinare il margine. È fondamentale conservare le fatture delle riparazioni e dimostrare che sono riferite a beni successivamente venduti.
  • Costi di trasporto e commissioni. Analogamente, i costi accessori legati all’acquisto e alla vendita dei beni (spedizioni, provvigioni versate ai soggetti apportatori) aumentano il costo di acquisto riducendo il margine imponibile.
  • Spese generali proporzionali. Nella determinazione del margine analitico è opportuno includere una quota di spese generali (affitto, utenze) proporzionale ai beni venduti, qualora dette spese siano documentate e legate all’attività di rivendita.

3.5. Utilizzare l’accertamento con adesione e la conciliazione per ridurre le sanzioni

Quando il calcolo dell’imposta dovuta risulta corretto o difficilmente contestabile, è consigliabile valutare la definizione agevolata. L’accertamento con adesione consente di ridurre le sanzioni fino a un quarto del minimo e di ottenere il pagamento rateale . La conciliazione giudiziale permette una riduzione simile, ma con tempi più lunghi e costi processuali superiori. In entrambi i casi è opportuno farsi assistere da un professionista per ottenere le condizioni migliori.

3.6. Accesso alle procedure di sovraindebitamento

Se l’accertamento porta a un debito fiscale insostenibile, la legge 3/2012 offre la possibilità di presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione. Tali strumenti consentono di rinegoziare i debiti e ottenere l’esdebitazione finale . L’Organismo di composizione della crisi esamina la situazione economica e formula una proposta ai creditori. L’avvocato Monardo, quale gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC, può assistere il debitore nella redazione del piano e nella trattativa con l’Agenzia delle Entrate.

3.7. Composizione negoziata della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Per i rivenditori di usato che operano in forma di impresa e che affrontano difficoltà economico‑finanziarie, la composizione negoziata della crisi può essere uno strumento per evitare la liquidazione. L’imprenditore chiede la nomina di un esperto negoziatore, il quale lo assiste nel predisporre un piano di risanamento e nel negoziare con i creditori, compreso il fisco. Durante la procedura sono previste misure protettive che sospendono le azioni esecutive e i provvedimenti cautelari, consentendo di definire accordi con il consenso della maggioranza dei creditori. L’Avv. Monardo, in qualità di esperto negoziatore, può aiutare nella valutazione della fattibilità di questa procedura.

4. Strumenti alternativi per la definizione del debito

Accanto al ricorso e alle procedure ordinarie, esistono strumenti alternativi che consentono di risolvere o alleggerire il debito fiscale in modo più rapido o meno gravoso. Di seguito una panoramica delle principali possibilità.

4.1. Rottamazioni e definizioni agevolate

Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto diverse misure straordinarie per incentivare la regolarizzazione dei debiti verso l’erario. Le rottamazioni delle cartelle consentono di estinguere i ruoli affidati all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione pagando solo l’imposta e gli interessi legali, con la cancellazione delle sanzioni e degli interessi di mora. I dettagli variano di anno in anno:

  • Rottamazione‑quater (legge 197/2022). Ha riguardato i carichi iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Il contribuente poteva presentare domanda entro aprile 2023 e pagare in un massimo di 18 rate in 5 anni.
  • Rottamazione 2024. Alcune regioni e comuni hanno promosso ulteriori definizioni agevolate per le ingiunzioni di pagamento e le entrate locali. I termini e le condizioni sono stati stabiliti da ciascun ente.
  • Definizione agevolata delle liti pendenti. In diverse leggi di bilancio è stata prevista la possibilità di definire le controversie tributarie pendenti versando una percentuale dell’imposta in base al grado di giudizio e all’esito delle sentenze precedenti.

L’adesione a tali misure richiede il rispetto di termini perentori; è quindi importante consultare un professionista per valutare l’ammissibilità e predisporre la domanda.

4.2. Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (Legge 3/2012)

Come illustrato, la legge 3/2012 offre ai consumatori e alle microimprese la possibilità di proporre un piano di pagamento dei debiti che sia sostenibile rispetto al reddito e al patrimonio del debitore. Gli elementi principali sono:

  • Proposta personalizzata. Il piano può prevedere tagli del debito, dilazioni, moratorie e garanzie di terzi . È necessario dimostrare la meritevolezza, cioè l’assenza di colpa grave e la volontà di adempiere.
  • Relazione dell’OCC. La proposta deve essere accompagnata da una relazione particolareggiata dell’Organismo di composizione della crisi, che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano .
  • Sospensione delle azioni esecutive. Durante la procedura il giudice può disporre la sospensione di pignoramenti, ipoteche e altri atti di esecuzione .
  • Esdebitazione finale. Se il piano viene eseguito e il debitore ha tenuto un comportamento collaborativo, il giudice può dichiarare l’esdebitazione , liberando il soggetto dai debiti residui non saldati. Questa misura non si applica a debiti derivanti da obblighi alimentari, risarcimenti per danno extracontrattuale o sanzioni penali.

4.3. Transazione fiscale e transazione ex art. 182‑ter L.F.

Per le imprese sottoposte a procedure concorsuali (concordato preventivo o accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182‑bis), l’ordinamento prevede la transazione fiscale. L’art. 182‑ter della Legge fallimentare consente al debitore di proporre all’amministrazione finanziaria un pagamento parziale dei tributi e degli interessi. Anche se il rivenditore di usato è spesso un’impresa di piccole dimensioni, in caso di crisi profonda può ricorrere a tali istituti per ridurre i debiti tributari.

4.4. Composizione negoziata della crisi d’impresa

Come accennato, il d.l. 118/2021 ha introdotto un percorso di mediazione assistita da un esperto per salvare l’impresa in crisi. Il procedimento si articola in fasi: analisi preliminare della situazione economica, individuazione delle possibili strategie di risanamento (accordo con i creditori, ristrutturazione del debito, cessione di rami d’azienda), negoziazione e, se necessario, accesso a procedure concorsuali semplificate. L’esperto negoziatore ha il compito di favorire l’accordo e di segnalare eventuali soluzioni, fra cui la conversione del debito fiscale in pagamento dilazionato.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti rivenditori di usato commettono errori che possono portare a pesanti accertamenti. Di seguito un elenco di errori da evitare e suggerimenti utili:

  1. Mancata tenuta del registro. Non compilare il registro giornale degli affari o omettere la registrazione di alcune operazioni è uno degli errori più gravi. Oltre a violare il TULPS , ciò impedisce di dimostrare la provenienza dei beni e legittima l’accertamento analitico induttivo.
  2. Confusione fra beni propri e beni di terzi. Depositare i corrispettivi sul proprio conto corrente senza distinzione rende difficile dimostrare che parte delle somme appartiene ai mandanti. È consigliabile utilizzare conti dedicati e annotare chiaramente le operazioni.
  3. Sottovalutazione del regime del margine. Alcuni operatori applicano il margine senza conservare i documenti d’acquisto, oppure utilizzano il metodo forfettario quando sarebbe più conveniente quello analitico. È opportuno valutare caso per caso e documentare le spese accessorie.
  4. Omissione della fattura o dello scontrino. Anche in regime del margine è obbligatoria la certificazione dei corrispettivi. La mancata emissione di fattura o documento commerciale comporta sanzioni e può essere indice di evasione.
  5. Non chiedere assistenza professionale. Affrontare un accertamento senza il supporto di un avvocato e di un commercialista esperti espone al rischio di commettere errori procedurali, perdere termini o accettare un accertamento ingiusto. L’assistenza di un professionista permette di valutare la fondatezza dell’atto, di individuare vizi formali e sostanziali e di negoziare soluzioni vantaggiose.
  6. Ignorare gli avvisi preliminari. Alcuni contribuenti non rispondono alle richieste di documenti o ai questionari dell’Agenzia. Ciò può essere interpretato come ammissione di irregolarità. È fondamentale rispondere nei termini fornendo spiegazioni plausibili.
  7. Non valutare le definizioni agevolate. Rinunciare a rottamazioni o adesioni per mancanza di liquidità o di fiducia può essere controproducente. Spesso il pagamento rateale e la riduzione delle sanzioni rappresentano l’opzione più sostenibile.
  8. Tralasciare i controlli antiriciclaggio. Per gli operatori che trattano oggetti preziosi, la mancata verifica dell’identità dei clienti e la mancata segnalazione di operazioni sospette possono comportare sanzioni penali e aggravare la posizione fiscale.

Seguire questi consigli riduce significativamente il rischio di accertamenti e consente di predisporre una difesa più solida.

6. Tabelle riepilogative

Per facilitare la consultazione delle principali norme, termini e strumenti difensivi, si propongono alcune tabelle di sintesi. Ogni tabella riporta parole chiave o dati numerici; le spiegazioni dettagliate si trovano nel testo.

Tabella 1 – Principali norme per rivenditori di usato

AmbitoNormaSintesi
Registro e licenzeArt. 120, 127, 128 TULPSObbligo di tenere un registro giornale degli affari; operare solo con soggetti muniti di documento; presentazione del registro alle autorità
Regime del margineArt. 36 d.l. 41/1995IVA calcolata sul margine tra prezzo di vendita e costo di acquisto; metodi analitico, forfettario e globale; opzione valida per almeno due anni
Motivazione dell’attoArt. 7 L. 212/2000L’avviso di accertamento deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche
ContraddittorioArt. 6‑bis L. 212/2000; d.m. MEF 24 aprile 2024Obbligo di instaurare un contraddittorio, salvo casi esclusi; invito all’adesione nell’avviso
Presunzioni bancarieArt. 32 DPR 600/1973; art. 51 DPR 633/1972; Cass. n. 26996/2025Versamenti e prelievi non giustificati sono considerati ricavi, salvo prova contraria
Accertamento con adesioneD.lgs. 218/1997 (modif. 2024)Possibilità di definire l’accertamento con riduzione sanzioni; istanza presentabile entro 30 giorni; rateazione fino a 8/16 rate
Crisi da sovraindebitamentoL. 3/2012Piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata ed esdebitazione
Composizione negoziataD.l. 118/2021Procedura volontaria per le imprese in crisi con assistenza di un esperto negoziatore

Tabella 2 – Termini principali per il contribuente

FaseTermineNote
Presentazione osservazioni al PVC60 giorniTermine decorrente dalla notifica del verbale o della comunicazione preliminare
Istanza di accertamento con adesione30 giorni (fino a 15 giorni dopo la notifica dell’avviso)L’invito all’adesione è incluso nell’avviso
Ricorso alla Corte di giustizia tributaria60 giorni (o 90 con sospensione feriale)Decorrono dalla notifica dell’avviso; il ricorso deve essere notificato all’ufficio
Costituzione in giudizio30 giorni dal deposito del ricorsoIl contribuente deposita il fascicolo presso la segreteria
Pagamento somme dopo adesione20 giorni (rateazione fino a 8/16 rate)Pagamento dell’acconto entro 20 giorni dall’atto
Prescrizione accertamento5 anni (dichiarazioni)La notifica deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo

Tabella 3 – Strumenti difensivi e benefici

StrumentoVantaggiLimiti
RicorsoPossibilità di annullare l’atto; pronuncia di merito; sospensione del tributoCosti processuali; tempi lunghi; rischio di rigetto
Accertamento con adesioneRiduzione sanzioni fino a 1/4; rateazione; chiusura della liteNecessità di ammissione parziale del debito; pagamento rapido; non impugnabile
Conciliazione giudizialeUlteriore riduzione delle sanzioni; definizione della lite pendenteValida solo in pendenza di processo; richiede accordo con l’ufficio
Rottamazione/definizione agevolataAzzeramento sanzioni e interessi; pagamento in più rateDisponibile solo per carichi affidati alla riscossione; scadenze perentorie
Piano del consumatore e accordo ex L. 3/2012Rinegoziazione complessiva dei debiti; sospensione esecuzioni; esdebitazioneProcedura complessa; riservata a consumatori e microimprese; richiede meritevolezza
Composizione negoziataGestione assistita della crisi con esperto; sospensione azioni esecutiveRivolta alle imprese; richiede piano di risanamento credibile

Tabella 4 – Principali sanzioni e violazioni

ViolazioneSanzioneRiferimento
Omissione del registro degli affariFino a € 3.000 di sanzione amministrativa; sospensione dell’attivitàTULPS, art. 128
Applicazione errata del regime del margine (mancata prova della provenienza)Recupero dell’IVA ordinaria sul prezzo di vendita, sanzioni dal 90 % al 180 % dell’imposta, interessiD.L. 41/1995, art. 36; D.Lgs. 471/1997
Omessa certificazione dei corrispettiviSanzione dal 90 % al 180 % dell’imposta non documentata, chiusura temporanea dell’esercizioD.Lgs. 471/1997
Mancata risposta ai questionari o alle richieste dell’ufficioSanzione da € 250 a € 2.000, utilizzo dell’accertamento induttivoArt. 32 DPR 600/1973
Violazioni antiriciclaggioSanzioni pecuniarie e, nei casi gravi, penaliD.Lgs. 231/2007

7. Domande e risposte (FAQ)

Di seguito una serie di domande frequenti, con risposte sintetiche ma esaurienti, pensate per risolvere i dubbi più comuni dei rivenditori di usato.

1. Che cos’è il regime del margine e a chi si applica?
È un regime speciale di IVA che consente ai rivenditori di beni usati, opere d’arte, antiquariato e da collezione di applicare l’imposta solo sulla differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto aumentato delle spese accessorie. Si applica a chi acquista beni da privati, da soggetti che non hanno detratto l’IVA (regime dei minimi, forfettari) o da rivenditori che a loro volta hanno utilizzato il regime del margine.

2. È obbligatorio applicare il regime del margine?
No. Il regime è opzionale e può essere scelto per singola operazione. Il rivenditore può optare per il regime ordinario comunicandolo nella dichiarazione IVA.

3. Quali metodi di calcolo del margine esistono?
Tre: analitico (per ogni bene), forfettario (percentuali prefissate per categorie di beni) e globale (su base mensile o trimestrale). La scelta dipende dalla disponibilità dei documenti di acquisto e dalla tipologia di beni.

4. Quali documenti devo conservare per dimostrare l’applicazione del regime del margine?
Contratti di acquisto o ricevute con le generalità del venditore, dichiarazioni circa la mancata detrazione dell’IVA, registro giornale degli affari, schede per ogni bene venduto, fatture di riparazione e accessorie.

5. Se acquisto beni usati da un soggetto IVA che ha detratto l’imposta, posso applicare il regime del margine?
No. In tal caso occorre applicare l’IVA ordinaria sull’intero prezzo di vendita perché il bene è già entrato nel circuito commerciale con IVA detratta .

6. Sono obbligato a emettere fattura in regime del margine?
Sì, salvo le operazioni al dettaglio per le quali può essere emesso lo scontrino/documento commerciale. La fattura deve riportare l’indicazione “regime del margine – beni usati” e l’IVA non deve essere esposta separatamente.

7. Cosa succede se non tengo il registro giornale degli affari?
Si commette un’illecito amministrativo ai sensi del TULPS e, in sede di verifica fiscale, può essere presunta l’evasione. L’Agenzia delle Entrate può disconoscere l’applicazione del regime del margine e determinare i ricavi in via induttiva.

8. Posso utilizzare un conto corrente unico per incassare i corrispettivi dei clienti e i miei ricavi?
È sconsigliabile. I versamenti sul conto personale sono presunti ricavi salvo prova contraria . È consigliabile utilizzare conti separati per le somme di terzi e annotare le causali.

9. Come posso rispondere a un questionario dell’Agenzia delle Entrate?
È necessario fornire tutte le informazioni richieste entro il termine indicato (in genere 15 giorni). È consigliabile allegare copia del registro, delle fatture e dei contratti. L’assenza di risposta può comportare sanzioni e permette all’ufficio di procedere con l’accertamento induttivo.

10. Quali sono i termini per presentare ricorso contro un avviso di accertamento?
Il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (90 giorni nei periodi feriali). Successivamente, entro 30 giorni, deve essere depositato presso la Corte di giustizia tributaria competente.

11. Cos’è l’accertamento con adesione e conviene aderire?
È un istituto che consente di definire la controversia accordandosi con l’ufficio sull’imposta dovuta. Offre la riduzione delle sanzioni e la rateazione . Conviene quando le contestazioni dell’ufficio sono fondate o difficili da ribaltare, mentre può essere sconveniente se l’accertamento è viziato da difetti formali.

12. Come funziona la rottamazione delle cartelle?
Attraverso le leggi di bilancio sono stati introdotti strumenti che permettono di estinguere i carichi affidati alla riscossione pagando solo il tributo e gli interessi legali. L’adesione richiede la presentazione di una domanda entro termini perentori e consente il pagamento rateale.

13. È possibile cancellare completamente il debito fiscale?
In determinate circostanze sì. La legge 3/2012 consente l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui al termine di un piano del consumatore o di una liquidazione controllata, a patto che il debitore abbia cooperato e non sia in dolo .

14. Cosa devo fare se non ho liquidità per pagare il debito?
Puoi valutare un piano di rateazione con l’agenzia della riscossione, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. È fondamentale agire prima che il debito sia iscritto a ruolo.

15. Posso ricorrere al giudice penale se ritengo che l’ufficio abbia commesso un abuso?
È possibile sporgere querela per i delitti di abuso d’ufficio o di falso, ma tali ipotesi sono residuali e richiedono prove solide. Più frequentemente si agisce in sede amministrativa o civile (responsabilità per danno da attività illegittima).

16. In che modo l’avvocato può aiutarmi nella fase precontenziosa?
L’avvocato esamina l’atto, verifica i difetti formali, prepara le risposte al PVC, negozia con l’ufficio per ottenere un’adesione favorevole e predispone eventuali istanze di sospensione. Il supporto di un professionista riduce il rischio di errori e massimizza le chance di successo.

17. Se l’Agenzia delle Entrate mi imputa ricavi induttivi, come posso difendermi?
È necessario dimostrare con documenti e testimonianze la reale consistenza dell’attività. Ad esempio, se il fatturato è determinato in base ai prelievi bancari, occorre fornire la prova che le somme riguardano depositi di terzi o trasferimenti interni. La Corte di cassazione ha riconosciuto che il contribuente può superare le presunzioni con prove analitiche .

18. Se ricevo un verbale della Guardia di Finanza, devo aspettare l’avviso di accertamento?
No. È possibile presentare subito osservazioni al verbale (entro 60 giorni) per contestare i rilievi. Inoltre, dal 2024 è previsto che i verbali possano essere definiti in adesione con una riduzione delle sanzioni .

19. È possibile cumulare l’accertamento con adesione con la rottamazione delle cartelle?
No. L’adesione definisce l’accertamento prima che il debito sia iscritto a ruolo. La rottamazione si applica ai debiti già affidati alla riscossione. Sono momenti diversi della vita del debito fiscale.

20. Il regime del margine si applica anche ai beni acquistati fuori dall’Unione europea?
In generale no. I beni importati sono soggetti all’IVA all’importazione. Tuttavia, l’articolo 36 consente di applicare il regime del margine per le opere d’arte importate e per le vendite da parte dell’artista o dei suoi eredi.

8. Simulazioni pratiche e casi reali

Per comprendere concretamente come funzionano il regime del margine e la difesa in caso di accertamento, presentiamo alcune simulazioni numeriche e scenari realistici.

8.1. Calcolo del margine con metodo analitico

Supponiamo che il rivenditore “Antiquariato Calabria” acquisti da un privato una statua antica per € 2.000. Sostiene € 200 di spese di restauro e rivende l’opera per € 3.500. Applicando il regime del margine, la base imponibile IVA è pari a:

L’IVA (al 22 %) si applica su € 1.300. L’imposta dovuta è quindi € 286 (1.300 × 22 %). L’operatore non può detrarre l’IVA sulle spese di restauro. Deve conservare il contratto con il privato, la ricevuta del restauratore e annotare l’operazione nel registro degli affari. Se avesse applicato il regime ordinario, avrebbe dovuto pagare l’IVA sull’intero prezzo di € 3.500 ma avrebbe potuto detrarre l’IVA sulle spese; la scelta fra i due regimi dipende dunque dal margine e dai costi sostenuti.

8.2. Calcolo del margine con metodo forfettario

Un venditore ambulante che commercializza libri antichi senza documentazione di acquisto può utilizzare il metodo forfettario previsto dall’art. 36, applicando un margine del 25 %. Se nel mese incassa € 10.000, la base imponibile IVA è 25 % di 10.000 (€ 2.500). L’IVA dovuta al 22 % è € 550. Tale metodo è conveniente quando non sono disponibili i documenti d’acquisto ma comporta un margine presunto che può risultare più elevato rispetto alla realtà.

8.3. Controversia basata su presunzioni bancarie

Il rivenditore “Vintage & Co.” ha un conto su cui transitano somme per conto dei clienti. Nel 2024 l’Agenzia delle Entrate verifica il conto e rileva versamenti per € 200.000 non dichiarati. In assenza di documenti, presume che si tratti di ricavi e notifica un accertamento per IVA e reddito. Il contribuente, assistito dall’Avv. Monardo, presenta ricorso allegando:

  • Contratti di mandato per ogni bene venduto, con indicazione del prezzo di vendita e della provvigione.
  • Estratti conto che dimostrano la restituzione delle somme ai clienti (al netto della commissione) entro pochi giorni.
  • Registro degli affari che riporta la corrispondenza tra versamenti e vendite.

La Corte di giustizia tributaria accoglie il ricorso riconoscendo che il contribuente ha fornito una prova analitica sufficiente a superare la presunzione legale .

8.4. Accertamento con adesione dopo contraddittorio

La boutique “Arte & Design” riceve un PVC nel quale l’ufficio contesta l’applicazione del regime del margine e calcola un maggior reddito di € 50.000. Il contribuente presenta osservazioni dimostrando che parte dei beni erano stati acquistati da un fornitore in regime forfettario e allega le relative dichiarazioni sostitutive. L’ufficio riduce la base imponibile a € 20.000 e inserisce nell’avviso l’invito all’adesione. La società, ritenendo equo l’importo, chiede l’accertamento con adesione entro 30 giorni . Le parti concordano un’imposta di € 4.400 e la società beneficia della riduzione delle sanzioni al 25 %, pagando in quattro rate trimestrali .

8.5. Piano del consumatore per un rivenditore in crisi

Il signor P., titolare di un negozio di usato in conto terzi, accumula debiti per € 100.000 tra imposte, sanzioni e fornitori. Non riesce più a far fronte alle rate. Con l’assistenza di un OCC e dell’Avv. Monardo, presenta un piano del consumatore che prevede il pagamento di € 40.000 in cinque anni, grazie all’intervento di un parente che offre una garanzia. Il giudice omologa il piano; le azioni esecutive sono sospese . Al termine dei pagamenti il signor P. ottiene l’esdebitazione e riparte senza debiti .

9. Conclusione

L’attività di rivendita di usato in conto terzi offre opportunità interessanti ma è regolata da un articolato quadro normativo che richiede attenzione e professionalità. La mancata tenuta del registro, l’errata applicazione del regime del margine e la gestione disordinata dei flussi finanziari sono fra le principali cause di accertamenti fiscali. Tuttavia, il contribuente non è privo di difese: può eccepire i vizi formali dell’atto, dimostrare la correttezza della sua contabilità, contestare le presunzioni su movimenti bancari e ricorrere a strumenti quali l’accertamento con adesione, le rottamazioni, il piano del consumatore o la composizione negoziata della crisi.

Un elemento fondamentale è la tempestività. Dalla data di notifica dell’avviso decorrono termini stringenti per presentare osservazioni, aderire, impugnare o definire il debito. Per questo motivo è importante agire immediatamente. L’assistenza di un professionista esperto consente di individuare la strategia più efficace, di evitare errori procedurali e di negoziare soluzioni vantaggiose con l’amministrazione finanziaria.

📞 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una consulenza personalizzata: lui e il suo staff di avvocati e commercialisti sapranno valutare la tua situazione e difenderti con strategie legali concrete e tempestive.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e Fattirimborsare.com®️ operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!