Accertamento fiscale a un piastrellista: come difendersi subito e bene

Introduzione

L’accertamento fiscale rappresenta uno dei momenti più delicati nella vita di un artigiano che opera nel settore delle piastrelle. Il piastrellista, spesso titolare di una piccola ditta individuale o di una società di persone, svolge lavori complessi, gestisce dipendenti e subappalti e deve tenere una contabilità rigorosa. Una verifica della Guardia di Finanza o un accertamento dell’Agenzia delle Entrate può comportare la contestazione di ricavi non dichiarati, di costi indeducibili o di errori nella tenuta dei registri. Le conseguenze sono severe: sanzioni, interessi, iscrizioni a ruolo e procedure esecutive che mettono in pericolo l’attività e il patrimonio personale. La conoscenza delle regole e dei rimedi legali consente di reagire tempestivamente e di difendersi con efficacia.

In questa guida aggiornata a dicembre 2025 analizzeremo, dal punto di vista del contribuente, la disciplina dell’accertamento fiscale applicabile ai piastrellisti. Spiegheremo come si svolge un controllo, quali sono gli strumenti normativi di riferimento (dal D.P.R. 600/1973 agli ultimi decreti attuativi della riforma fiscale), quali sono le presunzioni che l’amministrazione può utilizzare e in che modo contrastarle. Verranno illustrati i rimedi alternativi come il ravvedimento operoso, l’accertamento con adesione, le definizioni agevolate (rottamazioni e stralci) e gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore, concordato minore ed esdebitazione del debitore incapiente). Riporteremo le sentenze più recenti della Corte di Cassazione e le circolari dell’Agenzia delle Entrate per fornire indicazioni pratiche e aggiornate.

Perché affidarsi a professionisti specializzati

Un accertamento può essere vinto o perso sulla base di dettagli: la prova dell’affidabilità della contabilità, la corretta notifica dell’atto, la tempestività nella proposizione del ricorso. Per questo è essenziale rivolgersi a un professionista con esperienza.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista, coordina un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti specializzati in diritto bancario e tributario. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi e Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Grazie a queste qualifiche, l’avvocato Monardo può assistere il contribuente dalla fase di analisi dell’accertamento fino al contenzioso dinanzi alle Corti di giustizia tributaria, alla cassazione e alle procedure di composizione della crisi. Il suo staff è in grado di:

  • analizzare la documentazione contabile e gli atti dell’Agenzia delle Entrate;
  • redigere istanze di autotutela o ricorsi con richiesta di sospensione dell’atto;
  • negoziare accertamenti con adesione e definizioni agevolate;
  • elaborare piani di rientro e transazioni con l’agente della riscossione;
  • predisporre piani del consumatore, concordati minori ed esdebitazioni;
  • rappresentare il contribuente in giudizio fino alla Cassazione.

Se hai ricevuto un avviso di accertamento o un verbale di constatazione, non aspettare: i termini per contestare sono molto brevi e un errore può diventare definitivo. Rivolgiti immediatamente ad un professionista.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Normativa primaria: l’art. 39 del D.P.R. 600/1973

L’accertamento fiscale sui redditi delle imprese individuali e delle società di persone è disciplinato dal D.P.R. 600/1973. L’art. 39 distingue tre modalità di ricostruzione del reddito:

  1. Accertamento analitico: l’amministrazione rettifica i singoli componenti del reddito (ricavi o costi) quando riscontra elementi non giustificati rispetto alla contabilità. La norma consente di considerare anche i proventi derivanti da attività illecite.
  2. Accertamento analitico‑induttivo: quando i dati della dichiarazione non sono attendibili o i libri contabili presentano irregolarità, l’ufficio può desumere il reddito con presunzioni gravi, precise e concordanti. Il comma 1 dell’art. 39 autorizza la ricostruzione sulla base di elementi extra‑contabili, senza ignorare completamente le scritture .
  3. Accertamento induttivo puro: se il contribuente non ha presentato la dichiarazione o non ha tenuto i libri, l’ufficio può determinare il reddito prescindendo dai dati contabili e utilizzando presunzioni semplici derivanti da indagini bancarie, incroci dati e medie di settore .

Il medesimo articolo prevede che la rettifica possa essere effettuata anche in assenza di scritture contabili o se i registri risultano inattendibili. In tal caso, l’amministrazione fiscale può rifarsi a qualsiasi elemento di prova e l’onere di dimostrare la correttezza del reddito grava sul contribuente .

2. Statuto dei diritti del contribuente: diritto al contraddittorio e alla motivazione

Il D.Lgs. 219/2023 ha revisionato lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), rafforzando i diritti procedimentali e introducendo un contraddittorio generalizzato. La riforma, attuata sulla base della delega contenuta nella legge 9 agosto 2023, n. 111, prevede:

  • Obbligo del contraddittorio: tutti gli atti impositivi devono essere preceduti da un contraddittorio con il contribuente; l’ufficio deve concedere 60 giorni per presentare osservazioni .
  • Motivazione rafforzata: l’amministrazione deve motivare in maniera puntuale l’atto, indicando le ragioni che hanno portato alla rettifica e le prove su cui si fonda. In mancanza di adeguata motivazione, l’atto è annullabile.
  • Garanzia del legittimo affidamento: il contribuente può fare affidamento sulle interpretazioni e prassi amministrative pubblicate; eventuali mutamenti di indirizzo non possono avere effetto retroattivo.
  • Garante nazionale del contribuente: è istituita una figura indipendente che tutela i diritti dei contribuenti e può raccomandare l’annullamento d’ufficio in autotutela .

Questi principi devono essere tenuti in considerazione quando si valuta la legittimità di un avviso di accertamento.

3. Accertamento con adesione e definizione agevolata

Il D.Lgs. 218/1997 disciplina l’accertamento con adesione, un istituto attraverso il quale il contribuente e l’amministrazione definiscono in modo concordato le imposte dovute. L’art. 1 consente di definire le imposte sui redditi e l’IVA mediante un accordo; la definizione è definitiva e non impugnabile, comporta la riduzione delle sanzioni a un quarto e impedisce il contenzioso . La definizione agevolata è ammessa anche nel corso del giudizio, purché non siano intervenute sentenze definitive .

Nel 2023 la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la “rottamazione quater” per i debiti iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. I contribuenti possono pagare solo l’imposta e le spese di notifica, senza interessi e sanzioni. L’adesione può avvenire anche per i carichi degli enti locali se il comune delibera l’adesione al meccanismo. L’atto deve essere presentato entro il termine previsto e la misura può essere rateizzata fino a 18 rate; le prime due rate pari al 10 % ciascuna .

Nel 2024 il legislatore ha previsto ulteriori definizioni agevolate, come il “saldo e stralcio” per cartelle di importo ridotto e il condono delle mini‑cartelle (automatica cancellazione dei debiti sotto i 100 euro), mentre nel 2025 è stato introdotto il Concordato Preventivo Biennale (CPB), di cui parleremo in dettaglio più avanti.

4. Strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento

Per gli imprenditori che non possono accedere al fallimento e per i consumatori sovraindebitati, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) prevede diverse procedure:

  1. Piano del consumatore (artt. 67–70 CCII): può essere richiesto da persone fisiche che agiscono per fini estranei all’attività imprenditoriale. La procedura viene presentata dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), non richiede il voto dei creditori e può prevedere il soddisfacimento parziale dei crediti con indicazione dei tempi e delle modalità . Il giudice verifica l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e, se necessario, può omologare il piano anche in presenza di opposizione dei creditori (c.d. cram‑down) .
  2. Accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 71 e ss. CCII): è un accordo negoziale con i creditori in cui la maggioranza dei crediti approva il piano. Richiede il raggiungimento di determinate maggioranze e l’intervento dell’OCC. Le modifiche del 2024‑2025 hanno semplificato le procedure e introdotto accordi ad efficacia estesa per i creditori dissenzienti.
  3. Concordato minore (artt. 74–75 CCII): riservato agli imprenditori minori e agli imprenditori agricoli; consente di presentare una proposta ai creditori che prevede la prosecuzione dell’attività o, in mancanza, l’apporto di risorse esterne. L’art. 74 prevede che la proposta debba indicare modalità e tempi di soddisfazione e può suddividere i creditori in classi . Lo strumento privilegia la continuazione dell’attività e richiede l’assicurazione della par condicio tra i creditori .
  4. Esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII): consente al debitore persona fisica meritevole, privo di beni e con reddito al di sotto dell’assegno sociale, di ottenere la cancellazione totale dei debiti per una sola volta . La domanda è presentata tramite l’OCC e il giudice verifica la meritevolezza; se la concede, i crediti diventano inesigibili salvo sopravvenienze nei tre anni successivi .

5. Giurisprudenza di riferimento

Le pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale rappresentano l’orientamento vincolante per i giudici tributari e definiscono importanti principi difensivi:

  • Cass., ord. 27118/2025: quando le scritture contabili sono inattendibili o vi sono prove di fatture false (cartiere), l’amministrazione può ricostruire il reddito tramite presunzioni semplici e spetta al contribuente provare l’inesistenza dei maggiori ricavi . Questa decisione evidenzia l’inversione dell’onere della prova in presenza di contabilità inattendibile.
  • Cass., sent. 13018/2025: il contribuente che non risponde ai questionari inviati dall’Agenzia delle Entrate incorre in presunzioni super‑semplici, che giustificano l’accertamento induttivo puro. La Cassazione ha sottolineato che il mancato riscontro costituisce grave indizio di evasione .
  • Cass., sent. 14824/2025: la ricostruzione induttiva deve essere ragionevole e proporzionata. Non è legittimo, ad esempio, determinare i ricavi moltiplicando il costo del personale per un coefficiente privo di riscontro; occorre considerare la reale capacità contributiva .
  • Cass., ord. 26182/2025 (antieconomicità): l’esercizio cronico in perdita, senza ragioni oggettive, costituisce un indice di sotto‑fatturazione e legittima un accertamento analitico‑induttivo. La Cassazione ha ritenuto che la sproporzione tra costi e ricavi integri presunzione grave che sposta l’onere della prova sul contribuente .
  • Cass., sent. 28013/2022 (piano del consumatore): la corte ha chiarito che il piano del consumatore è un negozio giuridico unilaterale che mira a ristrutturare i debiti attraverso qualsiasi forma; il tribunale ha potere di sindacato sulla fattibilità giuridica del piano .

Queste sentenze dimostrano quanto sia essenziale, per il piastrellista, predisporre una contabilità ordinata e reagire tempestivamente alle richieste dell’amministrazione.

Procedura passo‑passo dopo la notifica dell’atto

Ricevere un verbale di constatazione, un invito al contraddittorio o un avviso di accertamento provoca ansia, ma conoscere le fasi procedimentali consente di agire con consapevolezza.

1. Accesso o ispezione dei locali

La verifica inizia spesso con un accesso presso la sede della ditta o del cantiere da parte della Guardia di Finanza. Gli ispettori possono controllare i registri contabili, le bolle di accompagnamento, i contratti e i preventivi. Se emergono irregolarità (fatture mancanti, corrispettivi non registrati, pagamenti in nero), viene redatto un processo verbale di constatazione (PVC).

Consigli pratici:

  • Assicurarsi che gli operatori indichino le ragioni della verifica e identifichino l’autorità che ha disposto l’accesso.
  • Assistere personalmente o tramite il proprio professionista e far verbalizzare eventuali osservazioni o dissensi.
  • Conservare copie del verbale e della documentazione acquisita.

2. Invito al contraddittorio e presentazione delle osservazioni

Ai sensi del nuovo Statuto del contribuente, l’ufficio deve avviare un contraddittorio preventivo, inviando un invito a comparire con le contestazioni e concedendo 60 giorni per presentare osservazioni . In tale fase è possibile:

  • depositare documenti giustificativi (contratti, fatture, certificati di consegna del materiale, estratti conto bancari);
  • fornire chiarimenti tecnici (es. spiegazione del margine di ricarico applicato sulle piastrelle e sulle opere di posa, giustificazione di un numero elevato di rimborsi spese);
  • contestare gli elementi presuntivi (antieconomicità, scostamenti dagli indici di settore), dimostrando la particolarità del cantiere, l’aumento del costo dei materiali o l’andamento stagionale dei lavori.

Una risposta puntuale può indurre l’ufficio a rivedere la pretesa o a proporre una definizione agevolata.

3. Notifica dell’avviso di accertamento

Se le osservazioni non vengono accolte, l’Agenzia delle Entrate emette l’avviso di accertamento. L’atto deve contenere:

  1. La motivazione che illustri i fatti contestati e le ragioni della rettifica;
  2. L’indicazione degli articoli di legge applicati (ad esempio art. 39 D.P.R. 600/1973 per l’accertamento analitico‑induttivo);
  3. L’ammontare dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi dovuti;
  4. L’invito a pagare o la possibilità di aderire all’accertamento con adesione.

Se la notifica avviene mediante PEC o posta raccomandata, è fondamentale verificare la correttezza dell’indirizzo e la regolarità della notifica (data, firma, relazione di notifica).

4. Accertamento con adesione e definizione agevolata

Entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso, il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione. L’ufficio sospende i termini per la presentazione del ricorso per ulteriori 90 giorni. Durante l’adesione si negoziano gli importi: l’amministrazione può ridurre l’ammontare imponibile e le sanzioni sono abbattute a un quarto . Se l’accordo viene raggiunto, si paga quanto convenuto e l’accertamento si chiude.

In alternativa, in presenza di rottamazioni o definizioni agevolate, il contribuente può sanare il debito versando solo imposta e spese di notifica. Ad esempio, la rottamazione quater consente di eliminare sanzioni e interessi per i carichi affidati entro il 30 giugno 2022 .

5. Ricorso alla Corte di giustizia tributaria

Se l’accertamento con adesione non si perfeziona o se il contribuente contesta l’atto, si può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale) entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere sottoscritto da un difensore abilitato; per controversie di valore non superiore a 50.000 euro può essere esperito il tentativo di mediazione.

In giudizio il contribuente può eccepire:

  • Vizi formali (omessa motivazione, mancata sottoscrizione, notifica irregolare);
  • Violazione del contraddittorio (mancato invio dell’invito a comparire o osservazioni non valutate) ;
  • Incompetenza dell’ufficio o prescrizione dei tributi;
  • Erronea applicazione delle presunzioni: dimostrando la veridicità della contabilità o l’inesistenza dei ricavi presunti.

La Corte di giustizia tributaria può sospendere l’esecuzione dell’atto se sussistono gravi e irreparabili danni. In caso di rigetto, il contribuente può proporre appello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e successivamente ricorso per cassazione, avvalendosi dell’esperienza dell’Avv. Monardo.

6. Iscrizione a ruolo, cartella di pagamento e azioni esecutive

Se l’accertamento diventa definitivo (per mancata impugnazione o per sentenza passata in giudicato), l’importo dovuto viene iscritto a ruolo e l’Agente della riscossione emette la cartella di pagamento. La cartella indica il termine di 60 giorni per il pagamento. In caso di mancato pagamento, l’agente può procedere con:

  • Fermo amministrativo dei veicoli;
  • Iscrizione di ipoteca su beni immobili;
  • Pignoramento presso terzi (conto corrente, stipendi);
  • Espropriazione immobiliare.

È possibile chiedere la rateizzazione della cartella (fino a 120 rate mensili per importi rilevanti) o aderire a ulteriori definizioni agevolate.

Difese e strategie legali

1. Verificare la legittimità formale dell’atto

Molti accertamenti contengono vizi formali che ne comportano l’annullamento. È necessario controllare:

  • Sottoscrizione: l’atto deve essere firmato dal dirigente competente. La mancanza di firma digitale rende nullo l’avviso.
  • Motivazione: deve essere chiara e permettere di comprendere il percorso logico seguito dall’ufficio. Un semplice rinvio ai processi verbali non è sufficiente.
  • Contraddittorio: l’ufficio deve dimostrare di avere rispettato il contraddittorio e di aver valutato le osservazioni del contribuente. L’omissione comporta l’annullabilità .
  • Termini di decadenza: l’accertamento sui redditi d’impresa deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo anno in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione fraudolenta). Se i termini sono scaduti, l’atto è nullo.

2. Contestare le presunzioni e dimostrare l’attendibilità della contabilità

L’art. 39 D.P.R. 600/1973 consente l’accertamento induttivo solo in presenza di irregolarità sostanziali. Il piastrellista può difendersi dimostrando che:

  • Le scritture sono regolarmente tenute: fatture, libri IVA, libro giornale e registro dei corrispettivi devono essere aggiornati e rispecchiare le operazioni effettive. La contabilità ordinata è una prova forte contro le presunzioni.
  • Le differenze rispetto agli indici di settore derivano da fattori oggettivi, quali lavori stagionali, sospensioni del cantiere, aumenti del costo delle materie prime o sconti praticati a determinati clienti.
  • Gli scostamenti antieconomicità sono giustificati da investimenti o strategie commerciali (ad esempio, applicazione di prezzi di favore per entrare in un nuovo mercato). La Cassazione ha riconosciuto che l’antieconomicità è un indizio, non una prova definitiva .

Se l’amministrazione utilizza presunzioni super‑semplici perché il contribuente non ha risposto ai questionari, è consigliabile produrre documenti e giustificativi in giudizio per invertire la presunzione. La sentenza 14824/2025 afferma che la ricostruzione deve essere coerente e proporzionata: l’ufficio non può limitarsi a moltiplicare i costi per coefficienti astratti .

3. Dimostrare la liceità delle fatture e l’effettività delle operazioni

Nel settore delle piastrelle è frequente l’utilizzo di subappalti e di fornitori che possono rivelarsi “cartiere” (società che emettono fatture per operazioni inesistenti). Se l’ufficio contesta la deducibilità dei costi per presunta inesistenza delle prestazioni, occorre produrre prove dell’effettività del servizio: contratti d’appalto, ordini di posa, bolle di consegna dei materiali, fotografie dei cantieri, testimonianze. La Cassazione ha stabilito che, in presenza di fatture da cartiere, l’amministrazione può procedere induttivamente, ma il contribuente può superare la presunzione fornendo prova contraria .

4. Valutare l’opportunità di aderire all’accertamento con adesione o di definire il debito

Quando la difesa appare difficile, può essere opportuno aderire all’accertamento con adesione o alle definizioni agevolate, beneficiando dell’abbattimento delle sanzioni. Il consulente deve calcolare il rischio economico del contenzioso: valutare l’esito probabile del giudizio, il costo delle sanzioni e degli interessi e la possibilità di rateizzare il dovuto.

5. Utilizzare gli strumenti di sovraindebitamento e di crisi

Se l’ammontare del debito è elevato e il piastrellista non riesce a pagare, possono essere attivati i meccanismi di ristrutturazione e di esdebitazione:

  • Piano del consumatore: per il piastrellista persona fisica che non esercita attività imprenditoriale autonoma o per i debiti personali, consente di proporre un piano sostenibile senza l’approvazione dei creditori. Il tribunale può omologare il piano anche contro la loro volontà .
  • Concordato minore: per le piccole imprese (fatturato inferiore ai limiti del codice della crisi). Il piano deve prevedere la prosecuzione dell’attività o un apporto di risorse esterne e garantire la par condicio tra i creditori .
  • Accordi di ristrutturazione dei debiti: sono accordi negoziali con i creditori. L’ultima riforma consente l’estensione degli effetti ai creditori dissenzienti a determinate condizioni.
  • Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: per il debitore persona fisica totalmente privo di beni; il giudice concede la liberazione dai debiti se il debitore è meritevole e non può offrire alcuna utilità .

6. Sospensione e annullamento in autotutela

L’autotutela permette all’amministrazione di annullare in tutto o in parte gli atti illegittimi o infondati senza necessità di ricorso giudiziario. Con le modifiche del 2023, l’autotutela è stata potenziata: può essere esercitata anche su richiesta del contribuente per errori manifesti (ad esempio, doppia imposizione, errore materiale, evidente infondatezza della pretesa). Presentare un’istanza di autotutela è spesso la strada più rapida e meno onerosa per eliminare un accertamento ingiusto.

Strumenti alternativi di definizione dei debiti

In caso di accertamento o di cartelle esattoriali, la normativa italiana mette a disposizione diversi strumenti per definire o estinguere i debiti fiscali in modo agevolato. Questi strumenti consentono al piastrellista di alleggerire la propria esposizione e di programmare i pagamenti senza compromettere la continuità dell’attività.

1. Rottamazioni, stralci e definizioni agevolate

Dal 2016 a oggi si sono susseguite numerose edizioni delle rottamazioni dei ruoli, con l’obiettivo di recuperare risorse senza gravare eccessivamente sul contribuente. La rottamazione quater introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione fino al 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le spese di notifica, senza interessi di mora né sanzioni .

Ecco le principali caratteristiche:

  • Ambito soggettivo: possono aderire persone fisiche, imprese, enti non commerciali ed enti pubblici. Non rileva l’esistenza di altre pendenze fiscali.
  • Ambito oggettivo: sono compresi i carichi relativi a imposte, contributi INPS, tributi locali, multe stradali e altre entrate. Sono esclusi i debiti per aiuti di Stato e le somme derivanti da pronunce penali.
  • Scadenze: per la rottamazione quater l’istanza doveva essere presentata entro giugno 2023; le rate erano fissate tra ottobre 2023 e febbraio 2027. Chi ha aderito e non ha pagato nei termini è decaduto.
  • Vantaggi: azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora, possibilità di pagare a rate fino a 18 periodi.

Nel 2024 lo strumento è stato integrato con lo stralcio dei mini‑debiti (cancellazione automatica dei ruoli di importo residuo fino a 100 euro affidati fino al 2015) e con il ravvedimento speciale che consente di regolarizzare le violazioni dichiarative versando l’imposta e una sanzione ridotta al 5 %.

Il legislatore ha previsto anche la definizione agevolata delle liti pendenti: il contribuente può chiudere la causa pagando una percentuale dell’imposta contestata (ad esempio, 90 % per le cause pendenti in primo grado, 40 % per l’appello, 15 % se ha già vinto in secondo grado). Questa soluzione è utile quando le questioni controverse sono prevalentemente di fatto e l’esito del giudizio è incerto.

2. Concordato Preventivo Biennale (CPB) e concordato fisso

Il Concordato Preventivo Biennale, introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e poi corretto dal D.Lgs. 81/2025, è uno strumento innovativo che consente ai titolari di partita IVA soggetti agli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di predeterminare il reddito imponibile per due anni. Se il contribuente accetta il reddito proposto, l’Agenzia delle Entrate non effettuerà accertamenti in quei periodi salvo casi di frode. I requisiti sono:

  • essere soggetti agli ISA e non rientrare nei regimi forfetari;
  • non avere debiti fiscali o previdenziali superiori a 5 000 euro al 31 dicembre 2024;
  • aver presentato tutte le dichiarazioni;
  • inviare l’adesione entro il termine (prorogato al 30 settembre 2025) .

Il CPB può essere conveniente quando l’attività è stabile e i ricavi del biennio non sono destinati a diminuire. In caso contrario si rischia di pagare imposte su un reddito presunto più alto del reale. Il contribuente deve inoltre continuare ad applicare gli ISA e rispettare gli obblighi contabili. In cambio ottiene protezione da accertamenti e un margine di pianificazione.

3. Rateizzazioni e piani di rientro

L’Agente della riscossione concede la rateizzazione delle cartelle fino a 72 rate mensili per importi fino a 120 000 euro. Per debiti maggiori e per le imprese in temporanea difficoltà è possibile richiedere un piano straordinario fino a 120 rate, allegando la documentazione che prova la crisi. Il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa delle azioni esecutive.

Altre forme di transazione sono:

  • Transazione fiscale nell’ambito di accordi di ristrutturazione: permette di ridurre i debiti tributari e contributivi in proporzione alla capacità di pagamento e al valore dell’attivo. Necessita dell’approvazione dell’Agenzia delle Entrate e dei creditori pubblici qualificati.
  • Accordi di ristrutturazione agevolati: introdotti dalla riforma del CCII, sono accordi che richiedono l’adesione del 30 % dei creditori per essere efficaci anche nei confronti dei dissenzienti (art. 60 CCII). Questa norma è particolarmente utile alle microimprese che hanno difficoltà a raggiungere la maggioranza qualificata prevista per gli accordi ordinari.

4. Procedure concorsuali e sovraindebitamento

Quando i debiti del piastrellista sono eccessivi, gli strumenti di sovraindebitamento rappresentano l’unica via per salvaguardare il patrimonio minimo e ripartire. Le procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) sono flessibili e calibrate sulle dimensioni dell’impresa.

Piano del consumatore: consente alla persona fisica non imprenditore di definire un piano di pagamento in base alla propria capacità reddituale. Non richiede il voto dei creditori ma soltanto l’omologazione del tribunale. Questo strumento può essere utilizzato per i debiti personali del piastrellista (ad esempio, mutui, prestiti al consumo) e per i tributi derivanti da attività non imprenditoriale .

Concordato minore: rivolto alle imprese minori e agricole, permette la continuazione dell’attività con un piano che prevede l’apporto di risorse esterne o la suddivisione dei creditori in classi. La proposta deve assicurare la parità di trattamento e può contenere remissioni, dilazioni, conversione di debiti in capitale. La formazione delle classi è obbligatoria solo per i creditori muniti di garanzie reali . Questa procedura è ideale per un piastrellista che vuole salvare l’impresa e mantenere i rapporti con fornitori e clienti.

Accordi di ristrutturazione dei debiti: sono simili al concordato minore ma richiedono l’approvazione di una maggioranza qualificata dei crediti. Le ultime modifiche del 2024 hanno introdotto gli accordi ad efficacia estesa, che vincolano anche i creditori non aderenti se è raggiunto un quorum del 30 % dei crediti (accordi agevolati) o del 60 % (accordi ordinari).

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: come già visto, permette al debitore persona fisica, privo di patrimonio e con reddito inferiore a un determinato limite, di ottenere la cancellazione integrale dei debiti . È una misura eccezionale che richiede la dimostrazione della meritevolezza e la prova che non si possono offrire utilità ai creditori.

Le procedure concorsuali comportano la sospensione delle azioni esecutive e la protezione del patrimonio minimo, ma richiedono l’assistenza di professionisti specializzati e la nomina di un OCC.

Errori comuni e consigli pratici per i piastrellisti

La gestione fiscale di un’attività artigiana comporta numerosi adempimenti e altrettanti rischi. Conoscere gli errori più frequenti aiuta a prevenirli e a prepararsi meglio a un’eventuale verifica.

1. Sottovalutare gli ISA e i coefficienti di redditività

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) sostituiscono i vecchi studi di settore e forniscono un punteggio da 1 a 10 che misura l’affidabilità del contribuente. Un basso punteggio ISA può far scattare un accertamento automatico. È importante simulare in anticipo il punteggio e adottare le correzioni (ad esempio registrare correttamente i costi e i ricavi, differenziare le aliquote IVA a seconda delle lavorazioni). In caso di scostamenti dagli ISA occorre fornire giustificazioni analitiche.

2. Ignorare le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia invia spesso lettere di compliance e questionari per richiedere informazioni su incongruenze. Molti contribuenti ignorano queste comunicazioni per paura o perché le considerano non vincolanti. Tuttavia il mancato riscontro costituisce grave indizio e legittima il ricorso a presunzioni super‑semplici . È quindi fondamentale rispondere entro i termini, se necessario delegando il proprio professionista.

3. Contabilità disordinata o incompleta

La tenuta dei registri e la conservazione dei documenti sono la base di qualsiasi difesa. L’artigiano deve conservare le fatture d’acquisto e vendita, i contratti con i clienti, le ricevute di pagamento e gli attestati di versamento dei contributi. È consigliabile utilizzare un software gestionale e affidarsi ad un commercialista per la corretta imputazione dei costi. La contabilità deve riflettere fedelmente l’attività: scarti di magazzino, resi e lavorazioni extra devono essere documentati.

4. Utilizzare fornitori non affidabili

La scelta dei fornitori incide sulla qualità e sulla tracciabilità delle operazioni. Acquistare materiali da soggetti che non versano l’IVA o che emettono fatture false espone il piastrellista a contestazioni serie. Prima di avviare un rapporto commerciale, è opportuno controllare la posizione fiscale del fornitore (visura camerale, verifica della partita IVA) e richiedere la documentazione (DURC, certificati di regolarità contributiva).

5. Pagare in contanti e non tracciare i flussi finanziari

I pagamenti per l’acquisto di materiali e per le prestazioni dei subappaltatori devono essere tracciati (bonifico, assegno, carta). Il pagamento in contanti sopra i limiti normativi non solo comporta sanzioni, ma rende difficile dimostrare l’esistenza e l’entità dell’operazione in caso di accertamento. L’uso dei conti correnti personali per le spese aziendali è sconsigliato, perché confonde le finanze personali e aziendali e facilita gli accertamenti bancari.

6. Non verificare i termini di decadenza e non impugnare tempestivamente

Un accertamento può essere nullo perché notificato oltre i termini di legge. È necessario controllare le date di notifica e calcolare i termini di decadenza. Se non si presenta ricorso entro 60 giorni o non si richiede l’accertamento con adesione, l’atto diventa definitivo. Per questo è essenziale attivarsi immediatamente e rivolgersi a un avvocato.

7. Non pianificare i pagamenti e i flussi di cassa

Molte imprese vanno in crisi non per mancanza di lavori, ma per mancanza di liquidità. È importante predisporre un piano finanziario che tenga conto delle scadenze fiscali e contributive e delle entrate da lavori. In caso di difficoltà, è consigliabile richiedere la rateizzazione prima che partano le procedure esecutive.

8. Non considerare le procedure di sovraindebitamento

Molti artigiani temono che il ricorso alle procedure concorsuali comporti la perdita dell’impresa. In realtà, strumenti come il concordato minore e il piano del consumatore sono nati per salvare l’attività e permettere la continuità. Ignorarli significa rischiare l’espropriazione integrale dei beni. Una consulenza preventiva con un professionista abilitato (come l’Avv. Monardo) aiuta a valutare l’opportunità di queste procedure.

Tabelle di sintesi supplementari

Per facilitare la consultazione della normativa e dei rimedi, si riportano alcune tabelle riassuntive.

Tabella 4 – Principali normative di riferimento per il piastrellista

AmbitoNormativaSintesi
Accertamento dei redditiD.P.R. 600/1973, art. 39Disciplina i tipi di accertamento (analitico, analitico‑induttivo, induttivo puro) e l’utilizzo di presunzioni
ContraddittorioD.Lgs. 219/2023Impone l’obbligo del contraddittorio e prevede 60 giorni per le osservazioni
Accertamento con adesioneD.Lgs. 218/1997Consente di definire le imposte con riduzione delle sanzioni a un quarto
Rottamazione quaterL. 197/2022, art. 1, commi 231‑252Agevola il pagamento delle cartelle affidate fino al 30 giugno 2022, escludendo sanzioni e interessi
Concordato Preventivo BiennaleD.Lgs. 13/2024 e D.Lgs. 81/2025Permette di concordare il reddito imponibile per due anni; richiede assenza di debiti fiscali significativi
Codice della crisi d’impresaD.Lgs. 14/2019Prevede gli strumenti di sovraindebitamento: piano del consumatore, concordato minore, accordi di ristrutturazione e esdebitazione

Tabella 5 – Sanzioni e interessi applicabili in caso di accertamento

ViolazioneSanzione basePossibile riduzione
Omessa o infedele dichiarazione dei redditiDal 120 % al 240 % dell’imposta evasaRiduzione a 1/3 in caso di adesione; riduzione a 1/6 con ravvedimento operoso
Omessa fatturazione o registrazioneDal 90 % al 180 % dell’imposta non versataRiduzione a 1/4 con accertamento con adesione
Mancata risposta al questionarioSanzione fissa di 2 000 euro e presunzioni graviL’adempimento tardivo riduce la sanzione e attenua le presunzioni
Pagamento oltre i termini della cartellaInteressi di mora (4,5 % nel 2025)Rottamazione e rateizzazione consentono di eliminare interessi e sanzioni

Tabella 6 – Strategie difensive e strumenti

FasePossibili azioniVantaggi
Prima del PVCTenuta contabilità ordinata, verifica dei fornitori, controllo dei flussi finanziariRiduce il rischio di accertamento e prepara la documentazione difensiva
ContraddittorioPresentare osservazioni, documenti giustificativi, richiesta di prorogaPuò evitare l’avviso di accertamento o ridurre la pretesa
Accertamento con adesioneNegoziare l’imposta, ridurre le sanzioni, rateizzareEvita il contenzioso e riduce gli interessi
Ricorso giudiziarioEccepire vizi formali, contestare presunzioni, chiedere sospensionePuò annullare l’avviso e bloccare l’esecutività
Procedure di sovraindebitamentoPiano del consumatore, concordato minore, accordi di ristrutturazioneSospendono le azioni esecutive e permettono di ristrutturare i debiti

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere meglio l’impatto delle presunzioni e degli strumenti di definizione agevolata, proponiamo alcune simulazioni basate su casi verosimili. Le cifre sono indicative e hanno scopo puramente esemplificativo.

Simulazione 1 – Accertamento induttivo per ricavi non dichiarati

Scenario: un piastrellista individuale dichiara un volume d’affari di 80 000 euro per l’anno 2024. Una verifica della Guardia di Finanza rileva, tramite indagini bancarie, versamenti di 20 000 euro non contabilizzati. Inoltre, gli ISA del settore indicano che per il numero di cantieri eseguiti e il personale impiegato il fatturato atteso sarebbe di almeno 110 000 euro.

Accertamento: l’ufficio ricostruisce i ricavi aggiungendo i 20 000 euro non registrati e applicando un margine di ricarico medio del 30 % sui costi documentati. I costi deducibili ammontano a 60 000 euro (materie prime, manodopera, spese generali). Il reddito imponibile viene così determinato:

  • Ricavi dichiarati: 80 000 €
  • Ricavi non contabilizzati: +20 000 €
  • Margine presunto su costi deducibili (60 000 € × 30 %): +18 000 €
  • Ricavi totali presunti: 118 000 €
  • Reddito imponibile presunto (ricavi – costi): 118 000 € – 60 000 € = 58 000 €

Il reddito dichiarato era pari a 20 000 € (80 000 € ricavi – 60 000 € costi). L’ufficio contesta quindi un maggior reddito di 38 000 €. Applicando l’aliquota IRPEF progressiva (ipotizziamo un’aliquota media del 30 %), l’imposta evasa ammonta a 11 400 €. La sanzione base (150 % dell’imposta) è pari a 17 100 €. In caso di adesione, la sanzione scende a un quarto (4 275 €). Con il ravvedimento operoso, la sanzione può essere ulteriormente ridotta.

Difesa: il contribuente può contestare la presunzione del margine del 30 % dimostrando che i costi per subappalti o materiali sono aumentati; può presentare contratti che giustificano sconti ai clienti o ritardi nei pagamenti. Può inoltre dimostrare che i versamenti sul conto bancario derivano da anticipi su lavori futuri già fatturati nel periodo successivo. Se tali prove sono ritenute attendibili, il reddito imponibile viene ridotto e la sanzione di conseguenza.

Simulazione 2 – Utilizzo della rottamazione quater

Scenario: un piastrellista ha ricevuto cartelle esattoriali per IRPEF e IVA relative agli anni 2017‑2019 per un importo complessivo di 40 000 euro (20 000 € imposta, 10 000 € sanzioni e 10 000 € interessi). Non ha contestato gli avvisi di accertamento e desidera estinguere il debito.

Applicazione della rottamazione quater:

  • Debito per imposte: 20 000 €
  • Spese di notifica e aggio: 1 500 €
  • Sanzioni e interessi condonati: 20 000 €
  • Importo da pagare: 21 500 €

Il piastrellista opta per il pagamento in 18 rate. Ogni rata (ad eccezione delle prime due, che rappresentano il 10 % ciascuna) sarà di circa 1 075 € (21 500 € ÷ 18). In questo modo risparmia 20 000 € tra sanzioni e interessi. Se avesse contestato l’avviso di accertamento ed avesse vinto, avrebbe risparmiato anche l’imposta, ma il rischio di soccombenza e i costi di giustizia avrebbero potuto essere elevati. La rottamazione è quindi conveniente quando le ragioni difensive sono deboli.

Simulazione 3 – Adesione al Concordato Preventivo Biennale

Scenario: un’impresa di posa in opera di piastrelle, soggetta agli ISA, ha realizzato ricavi per 150 000 € nel 2024 con un punteggio ISA pari a 7,5. L’Agenzia delle Entrate, sulla base delle medie settoriali, propone un reddito imponibile per gli anni 2025‑2026 pari a 80 000 € annui. L’impresa prevede un lieve aumento dei ricavi ma teme una congiuntura negativa.

Calcolo: se aderisce al CPB, dovrà pagare l’IRPEF (o IRES) su 80 000 € per ciascun anno, indipendentemente dal reddito effettivo. Supponendo un’aliquota media del 30 %, la tassa annua sarà di 24 000 €. Se nel 2025 i ricavi effettivi scendono a 120 000 € con costi di 80 000 €, il reddito reale sarebbe 40 000 € e l’imposta “normale” di 12 000 €. Aderendo al CPB, l’impresa pagherebbe 12 000 € in più. Viceversa, se i ricavi aumentassero a 200 000 €, con un margine di 50 000 €, l’imposta normale sarebbe 15 000 €; aderendo al CPB l’impresa pagherebbe 9 000 € in più.

Valutazione: il CPB è conveniente se l’impresa prevede ricavi stabili o superiori al reddito concordato; in caso contrario rischia di pagare un’imposta maggiore. Tuttavia garantisce certezza e riduce le possibilità di controlli, il che può avere un valore strategico.

Simulazione 4 – Piano del consumatore con cram‑down

Scenario: un piastrellista persona fisica accumula 70 000 € di debiti tra mutuo della casa, finanziamento auto, contributi INPS e cartelle esattoriali. Il reddito netto annuo familiare è di 22 000 € e non possiede altri beni. Decide di presentare un piano del consumatore attraverso l’OCC.

Proposta di piano: il piano prevede il pagamento di 200 € al mese per 5 anni (12 000 € in totale) a favore di tutti i creditori, destinando 5 000 € ai creditori ipotecari (mutuo) e 7 000 € ai crediti fiscali e chirografari. Alcuni creditori si oppongono per insufficienza dell’offerta.

Omologazione: il giudice, esaminate le condizioni economiche del debitore, ritiene che il credito dell’opponente sarebbe comunque soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (vendita della casa e pignoramento degli stipendi) e omologa il piano nonostante l’opposizione (cram‑down), ai sensi dell’art. 70 CCII .

Esito: dopo 5 anni il debitore avrà versato 12 000 € e sarà liberato dai debiti residui. Se non avesse proposto il piano, avrebbe rischiato il pignoramento della casa e l’espropriazione del conto corrente. La procedura richiede la nomina di un OCC e l’intervento di un avvocato, ma offre una soluzione definitiva.

FAQ – Domande e risposte frequenti

Qual è la differenza tra accertamento analitico e analitico‑induttivo?

L’accertamento analitico si basa sulla rettifica di singoli componenti del reddito (ricavi o costi) quando l’amministrazione riscontra errori puntuali nella contabilità. L’accertamento analitico‑induttivo, invece, presuppone che la contabilità sia inattendibile; l’ufficio ricostruisce il reddito utilizzando presunzioni gravi, precise e concordanti .

È vero che se non rispondo al questionario rischio presunzioni?

Sì. La Cassazione ha stabilito che il mancato riscontro ai questionari dell’Agenzia delle Entrate legittima l’accertamento induttivo puro con presunzioni super‑semplici . È quindi consigliabile rispondere tempestivamente, magari avvalendosi di un professionista.

Posso dedurre dal reddito il costo della ristrutturazione del magazzino?

Le spese per ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali aziendali sono deducibili per competenza se capitalizzate nei beni ammortizzabili oppure in quote costanti in cinque esercizi. Occorre conservare le fatture e inserire correttamente la quota ammortizzabile.

Se durante un controllo arrivano i finanzieri, posso oppormi all’accesso?

Gli accessi sono legittimi quando autorizzati da un provvedimento del dirigente e motivati da ragioni fiscali. Il contribuente non può impedirli ma può far inserire nel verbale le proprie osservazioni. In caso di violazione di domicilio (ad esempio, se il magazzino si trova all’interno della casa), è necessaria l’autorizzazione del procuratore della Repubblica.

Quali sono i termini di decadenza per l’avviso di accertamento?

L’avviso di accertamento per l’IRPEF deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (ottavo anno se la dichiarazione è omessa o fraudolenta). Per l’IVA e per le ritenute vale lo stesso termine. Se l’avviso è notificato oltre tali termini, è nullo.

Come posso sospendere un pignoramento in corso?

È possibile sospendere il pignoramento presentando istanza di rateizzazione o aderendo a una definizione agevolata, oppure proponendo un ricorso con richiesta di sospensione in pendenza di giudizio. L’avvio di una procedura di sovraindebitamento comporta la sospensione automatica delle azioni esecutive.

È conveniente impugnare ogni accertamento?

Dipende dalla solidità delle ragioni difensive e dai costi del contenzioso. Quando il vizio è formale e grave (mancata motivazione, contraddittorio violato), l’impugnazione è consigliata. Se invece la pretesa si basa su elementi difficilmente contestabili e l’adesione consente di risparmiare sanzioni e interessi, può essere preferibile definire.

Cos’è la transazione fiscale?

È l’accordo tra il debitore e l’Amministrazione finanziaria nell’ambito di un concordato o di un accordo di ristrutturazione che prevede la riduzione o la dilazione del credito tributario. L’amministrazione valuta la convenienza dell’accordo rispetto alla liquidazione giudiziale.

Quali documenti devo conservare per difendermi da un accertamento?

Bisogna conservare:

  • Fatture di acquisto e vendita;
  • Contratti e ordini di posa;
  • Bolle di consegna dei materiali;
  • Registri IVA e libro giornale;
  • Estratti conto bancari;
  • Certificazioni dei subappaltatori (DURC, iscrizione alla camera di commercio);
  • Documentazione fotografica dei cantieri.

Posso usufruire dell’esdebitazione se possiedo un’auto?

L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente richiede che il debitore non possa offrire alcuna utilità ai creditori . La presenza di beni mobili di modesto valore (come un’auto necessaria per l’attività lavorativa) non preclude necessariamente l’accesso, ma il giudice valuterà se tali beni possano essere liquidati.

Qual è il ruolo dell’OCC?

L’Organismo di Composizione della Crisi è l’ente incaricato di assistere il debitore nelle procedure di sovraindebitamento. Redige la relazione sulla situazione economica e presenta al giudice il piano o l’accordo . L’OCC svolge anche funzioni di vigilanza durante l’esecuzione del piano.

Posso pagare in contanti i miei fornitori?

I pagamenti in contanti sono consentiti nei limiti di legge (5 000 euro nel 2025), ma è sempre preferibile usare strumenti tracciabili. I pagamenti sopra soglia sono sanzionati e possono costituire indizio di operazioni in nero.

Cosa succede se la mia ditta è una società di persone? Rispondo con il mio patrimonio?

Nelle società di persone (SNC, SAS) i soci rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni tributarie. Un accertamento può quindi colpire il patrimonio personale. Le procedure di sovraindebitamento possono essere applicate anche ai soci a titolo personale.

Ho ricevuto un PVC ma nessun avviso di accertamento entro un anno: è decaduto?

No. Il PVC è un atto istruttorio e non necessariamente deve essere seguito immediatamente dall’avviso. I termini di decadenza decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione. L’ufficio può emettere l’avviso entro il quinto (o ottavo) anno successivo.

Come posso verificare se un fornitore è affidabile?

Si può consultare la visura camerale presso la Camera di commercio, controllare la partita IVA sul sito dell’Agenzia delle Entrate, richiedere il DURC e l’iscrizione all’albo. È consigliabile stipulare contratti che prevedano la responsabilità del fornitore per l’eventuale irregolarità fiscale.

Se vinco in primo grado, posso ritenere chiuso il contenzioso?

Non sempre. L’Agenzia delle Entrate può proporre appello. Solo dopo il passaggio in giudicato o dopo la definizione agevolata del giudizio puoi considerare definitivo l’esito. Tuttavia una vittoria in primo grado può costituire una base favorevole per eventuali transazioni.

Le spese di consulenza dell’OCC sono elevate?

Il compenso dell’OCC è stabilito da tabelle ministeriali e, nella procedura di esdebitazione dell’incapiente, è ridotto della metà . In ogni caso, l’investimento per la procedura deve essere valutato rispetto al beneficio di liberarsi dei debiti.

L’adesione alla rottamazione mi impedisce di impugnare le cartelle in futuro?

Sí. La rottamazione estingue definitivamente il debito; non è più possibile proporre ricorso contro le cartelle incluse. È quindi necessario valutare prima se vi siano vizi di nullità che potrebbero portare all’annullamento del debito.

È possibile concludere un concordato minore senza l’apporto di risorse esterne?

Solo se la proposta prevede la continuazione dell’attività e offre ai creditori una prospettiva migliore rispetto alla liquidazione giudiziale. In caso di concordato puramente liquidatorio è necessario un apporto esterno che incrementi l’attivo .

Cosa succede se fallisco anche nel pagamento delle rate di un piano di rientro?

Il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal piano e la ripresa delle azioni esecutive. È possibile richiedere un nuovo piano solo in caso di comprovato peggioramento della situazione economica.

Approfondimento su IVA e reverse charge nel settore edile

L’imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta uno degli aspetti più complessi della fiscalità per chi opera nel comparto delle costruzioni. Il piastrellista che subappalta lavorazioni o fornisce materiali propri deve prestare particolare attenzione alla corretta applicazione del reverse charge. In base all’art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/1972, per determinati servizi legati agli immobili – fra cui la posa in opera di piastrelle in regime di subappalto – l’IVA non viene addebitata in fattura dal subappaltatore ma assolta dal committente mediante integrazione della fattura. Questa inversione contabile ha lo scopo di contrastare l’evasione nel settore edile.

Per applicare il reverse charge è necessario che la prestazione sia qualificata come servizio di subappalto e non come cessione di beni con posa in opera. Nel 2024 la Corte di Cassazione ha chiarito che, quando il subappaltatore produce e installa beni propri e la fornitura del materiale prevale sulla manodopera, la prestazione si configura come cessione di beni e non si applica l’inversione contabile . In un caso riguardante un’impresa di installazione di infissi, la Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente osservando che la fornitura di beni di propria produzione non è assimilabile alla subfornitura di servizi . La decisione ha sottolineato che il reverse charge, disciplinato dall’art. 17 D.P.R. 633/1972, si applica solo quando la manodopera costituisce l’elemento principale e la fornitura di beni è accessoria; viceversa, se l’oggetto principale è la cessione di un bene, l’operazione rientra nel regime ordinario .

Per il piastrellista le conseguenze possono essere pesanti: l’erronea applicazione del reverse charge comporta il recupero dell’IVA non versata, l’irrogazione di sanzioni proporzionali e l’iscrizione a ruolo. È quindi indispensabile:

  • esaminare con attenzione la natura dei contratti: se l’attività consiste prevalentemente nella cessione di piastrelle prodotte dall’artigiano con contestuale posa, si tratta di cessione di beni; se invece l’artigiano posa piastrelle fornite dal committente o installa materiali acquistati da terzi, si configura un servizio di posa e si applica il reverse charge;
  • redigere contratti di subappalto chiari, specificando l’oggetto della prestazione e l’eventuale prevalenza della manodopera;
  • emettere fatture senza IVA solo quando si rientra nei casi di inversione contabile, indicando la norma di riferimento (art. 17, co. 6, lett. a‑ter, D.P.R. 633/1972);
  • nel caso di dubbi, consultare un commercialista o interpellare preventivamente l’Agenzia delle Entrate.

L’ordinanza 7056/2024 ha anche richiamato l’importanza del principio di autosufficienza del ricorso: chi impugna una sentenza sul reverse charge deve trascrivere nel ricorso le clausole contrattuali rilevanti; in mancanza, la Cassazione dichiara l’inammissibilità . Pertanto, in caso di contestazioni sull’IVA, è essenziale predisporre un fascicolo completo contenente contratti, documenti di trasporto e ordini di acquisto, in modo da dimostrare la corretta natura dell’operazione.

Verifica delle aliquote e dei beni significativi

Altra problematica frequente nel settore delle piastrelle riguarda l’applicazione delle diverse aliquote IVA. Le forniture di materiali per la ristrutturazione di immobili residenziali usufruiscono dell’aliquota agevolata del 10 %, ma solo fino al valore dei beni considerati significativi (caldaie, ascensori, infissi, sanitari). Per piastrelle e rivestimenti si applica l’aliquota ordinaria del 22 %. È tuttavia possibile applicare l’aliquota ridotta alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria o straordinaria degli immobili residenziali ai sensi del n. 127‑ter della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972. Per non incorrere in accertamenti, il piastrellista deve distinguere correttamente tra materiali (tassati al 22 %) e manodopera (al 10 %) e riportare tale suddivisione in fattura.

Il ravvedimento operoso e speciale: regolarizzare prima dell’accertamento

Prima che venga notificato un avviso di accertamento, il contribuente può sanare spontaneamente le violazioni dichiarative e di versamento mediante il ravvedimento operoso, previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Il ravvedimento consente di versare l’imposta omessa, gli interessi e una sanzione ridotta proporzionalmente al tempo trascorso. Più ci si ravvede rapidamente, minore è la sanzione (ad esempio 1/10 del minimo entro 30 giorni; 1/9 entro 90 giorni; 1/7 se la regolarizzazione avviene entro l’anno).

Nel 2023‑2024 il legislatore ha introdotto una forma straordinaria di sanatoria, denominata ravvedimento speciale, disciplinata dal D.L. 2015/2023 e dal D.L. 39/2024 e illustrata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 11/E del 15 maggio 2024. La circolare chiarisce che il ravvedimento speciale si applica alle violazioni relative alle dichiarazioni dei periodi d’imposta 2021 e 2022 e consente di regolarizzare le omissioni entro il 31 maggio 2024 . Per beneficiare della sanatoria bisogna versare l’imposta e gli interessi, oltre a una sanzione ridotta pari a 1/18 del minimo . L’Agenzia precisa che occorre rimuovere le irregolarità entro la stessa data e che il pagamento può avvenire in un’unica soluzione o in quattro rate trimestrali (30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre), con interessi al 2 % annuo sulle rate successive .

Sono escluse dal ravvedimento speciale le violazioni già contestate con atti di accertamento o con comunicazioni da controllo formale ai sensi dell’art. 36‑ter . Tuttavia la consegna di un processo verbale di constatazione non preclude l’accesso alla sanatoria: chi riceve un PVC può regolarizzare spontaneamente le violazioni antecedenti alla notifica. La circolare ricorda inoltre che possono beneficiare della riapertura dei termini anche i contribuenti che non avevano perfezionato la sanatoria entro settembre 2023 o che sono decaduti dalla rateazione .

Per il piastrellista il ravvedimento (ordinario o speciale) costituisce uno strumento prezioso per evitare l’accertamento: regolarizzare tempestivamente un’errata applicazione del reverse charge o l’omessa registrazione di un ricavo può ridurre drasticamente le sanzioni e impedire future contestazioni. È consigliabile effettuare una verifica annuale della contabilità insieme al commercialista per individuare eventuali errori e sanare spontaneamente.

La crisi economica come fattore esimente nell’accertamento: la giurisprudenza 2024‑2025

Le presunzioni sull’antieconomicità della gestione sono frequentemente utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per ricostruire il reddito dei piccoli imprenditori. Tradizionalmente la giurisprudenza considera perdita sistematica e disproporzione tra costi e ricavi come segnali di evasione. Tuttavia negli ultimi anni le Corti hanno introdotto un principio di proporzionalità che tiene conto del contesto economico. Un’importante pronuncia del 2025 della Corte di Giustizia Tributaria dell’Emilia‑Romagna (sentenza 259/10/2025) ha affermato che, in un periodo di crisi generalizzata, le perdite di bilancio non possono automaticamente legittimare un accertamento induttivo . I giudici hanno riconosciuto che le presunzioni, per essere valide, devono essere gravi, precise e concordanti ai sensi dell’art. 2729 del codice civile e devono essere calate nel contesto .

Nel caso esaminato dalla CGT emiliana un commerciante aveva registrato perdite costanti durante una recessione economica. L’amministrazione aveva ritenuto inattendibile la contabilità e aveva determinato i ricavi sulla base di medie di settore. La Corte ha censurato l’approccio “meccanico” dell’ufficio e ha osservato che l’antieconomicità in un contesto di crisi può essere giustificata: un calo dei ricavi può derivare da fattori esogeni come l’aumento dei prezzi dell’energia o la contrazione della domanda . La sentenza ha quindi invitato il Fisco a modulare le presunzioni in funzione delle condizioni economiche generali, evitando generalizzazioni che stravolgono l’istituto.

Questa decisione si affianca a precedenti della Cassazione che hanno ribadito la necessità di presunzioni logiche e ragionevoli . Per il piastrellista ciò significa che, in presenza di perdite dovute a crisi del mercato edilizio (ad esempio blocco dei cantieri per pandemia, rincaro dei materiali, eventi climatici avversi), sarà possibile contrastare l’accertamento provando che i risultati negativi sono coerenti con l’andamento generale. È utile raccogliere documentazione sulle condizioni di mercato (report ISTAT, dati di settore) per dimostrare la ragionevolezza della gestione.

Ulteriori errori da evitare e consigli pratici avanzati

Oltre agli errori più comuni già descritti, vi sono altre criticità tipiche del settore delle piastrelle che meritano attenzione:

1. Mancata applicazione del reverse charge e autoliquidazione dell’IVA

Molti artigiani applicano il reverse charge anche quando non ricorrono i presupposti o, viceversa, non lo applicano quando la norma lo richiede. Un errore frequente consiste nell’emissione di fatture con IVA al 22 % per servizi di posa in subappalto, costringendo il committente a versare l’imposta due volte, o al contrario nell’emissione di fatture senza IVA per cessioni di beni. Per evitare contestazioni è necessario:

  • verificare la qualifica di subappaltatore e il tipo di lavorazione (posare piastrelle fornite dal committente vs. vendere e posare piastrelle proprie);
  • indicare correttamente nella fattura il riferimento normativo e la dicitura “inversione contabile” quando si applica il reverse charge;
  • registrare l’autofattura da parte del committente e versare l’IVA dovuta;
  • conservare i contratti per documentare la natura dei rapporti.

2. Omissione delle ritenute d’acconto e dei contributi

Quando il piastrellista utilizza lavoratori autonomi occasionali (ad esempio posatori freelance) deve applicare la ritenuta d’acconto del 20 % sui compensi e versarla nei termini. L’omissione comporta una sanzione amministrativa e può essere contestata anche anni dopo. Similmente, il mancato versamento dei contributi previdenziali alle casse edili o all’INPS integra una violazione spesso accertata in sede di verifica.

3. Fatture elettroniche e tempi di invio

Dal 2019 le fatture devono essere emesse in formato elettronico e inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) entro 12 giorni dall’operazione. Molti artigiani, presi dalla gestione dei cantieri, inviano le fatture in ritardo o le conservano solo in formato cartaceo. Il mancato invio tempestivo costituisce violazione che può essere ravveduta con le sanzioni ridotte previste dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 471/1997. È opportuno utilizzare software di fatturazione e affidarsi a studi di consulenza.

4. Confusione tra beni dell’impresa e beni personali

Spesso l’artigiano utilizza mezzi e attrezzature anche per fini personali (ad esempio furgone, telefono, locali). Se i beni sono promiscuamente utilizzati, il costo è deducibile solo in proporzione all’uso professionale (di norma il 50 %). Annotare sul registro l’utilizzo dei beni e predisporre un contratto di comodato tra l’impresa e l’imprenditore può evitare rettifiche. Inoltre, prelevare denaro dal cassetto aziendale per spese personali senza documentare la destinazione alimenta presunzioni di ricavi non dichiarati.

5. Ignorare le modifiche normative

Il panorama tributario evolve rapidamente. Nel biennio 2024‑2025, oltre alla riforma del contraddittorio e del ravvedimento speciale, sono state approvate ulteriori novità: l’estensione del regime forfetario a 85 000 euro di ricavi, l’aumento del tetto per i pagamenti in contanti a 5 000 euro, la cancellazione automatica delle cartelle inferiori a 100 euro e l’obbligo di invio telematico del modello F24 per compensazioni. Chi non si aggiorna rischia di applicare norme superate e incorrere in sanzioni.

Tabelle aggiuntive e strumenti di autodifesa

Per completare il quadro, presentiamo alcune tabelle che sintetizzano diritti, obblighi e strumenti utili.

Tabella 7 – Diritti del contribuente dopo la riforma del 2023

Diritto/garanziaContenutoRiferimento normativo
Contraddittorio preventivoOgni atto impositivo deve essere preceduto da un contraddittorio con termine di 60 giorni per presentare osservazioni; l’atto emesso senza contraddittorio è annullabileStatuto del contribuente, art. 6‐bis, come modificato dal D.Lgs. 219/2023
Motivazione rafforzataL’atto deve contenere l’esposizione delle ragioni della pretesa e l’indicazione delle prove; il semplice rinvio al PVC è insufficienteStatuto del contribuente, art. 7; art. 42, D.P.R. 600/1973
Legittimo affidamentoIl contribuente può fare affidamento sulle prassi e circolari rese pubbliche; i mutamenti non hanno effetto retroattivoStatuto del contribuente, art. 10; legge 212/2000
Garante nazionale del contribuenteNuovo organismo indipendente che tutela i diritti dei contribuenti e può proporre l’annullamento d’ufficioD.Lgs. 219/2023
Autotutela ampliataL’amministrazione deve annullare d’ufficio gli atti manifestamente illegittimi o infondati; il contribuente può presentare istanzaD.Lgs. 219/2023, art. 2

Tabella 8 – Ravvedimento ordinario e speciale

TipologiaAmbitoSanzione ridottaTermine per aderireNote
Ravvedimento operoso ordinarioViolazioni tributarie di qualsiasi natura (omessi versamenti, errori dichiarativi)da 1/10 a 1/5 della sanzione minima a seconda del tempo trascorsoFino a notificazione dell’atto di accertamentoNecessita pagamento di imposta, interessi e sanzione ridotta; non si applica dopo la notifica dell’accertamento
Ravvedimento speciale 2024Violazioni dichiarative relative ai periodi d’imposta 2021 e 20221/18 della sanzione minima31 maggio 2024Prevede rimozione dell’irregolarità; pagamento in un’unica soluzione o in 4 rate con interessi al 2 %
Ravvedimento speciale riapertura 2024Violazioni riferite al 2021 e anni precedenti non regolarizzate entro settembre 20231/18 della sanzione31 maggio 2024Consente di regolarizzare anche i contribuenti decaduti dalla precedente sanatoria

Tabella 9 – Differenze tra subappalto e cessione di beni con posa

ElementoSubappalto (reverse charge)Cessione di beni con posa
Oggetto principaleServizio di posa o manutenzione di beni forniti dal committenteFornitura di beni prodotti o acquistati dall’impresa
Rilevanza del beneAccessoria rispetto alla manodopera; il valore della posa prevalePrevalente rispetto alla posa; il bene costituisce la parte principale dell’operazione
IVANon esposta in fattura; autoliquidata dal committente tramite integrazione (reverse charge)Applicata dall’emittente; aliquota ordinaria (22 % per piastrelle)
NormativaArt. 17, co. 6, lett. a‑ter, D.P.R. 633/1972Art. 2 e 10 D.P.R. 633/1972
ResponsabilitàIl committente versa l’IVA; il subappaltatore emette fattura senza impostaIl fornitore versa l’IVA; il committente deduce l’imposta a valle

Simulazioni aggiuntive

Per completare l’analisi, presentiamo ulteriori simulazioni che riguardano la corretta applicazione dell’IVA, l’uso del ravvedimento speciale e l’antieconomicità in tempi di crisi.

Simulazione 5 – Reverse charge errato in un subappalto di posa piastrelle

Scenario: un piastrellista subappaltatore posa piastrelle fornite dal committente in un grande cantiere. Emette fatture senza IVA in applicazione del reverse charge. In alcuni casi, però, egli utilizza piastrelle di propria produzione e continua a emettere fatture “senza IVA” anche per queste lavorazioni.

Accertamento: l’Agenzia delle Entrate effettua un controllo e rileva che, per le forniture di piastrelle proprie, l’operazione avrebbe dovuto essere qualificata come cessione di beni con posa in opera. Di conseguenza, recupera l’IVA non versata, applica la sanzione del 90 % dell’imposta per violazione dell’art. 6, co. 9‑bis, del D.Lgs. 471/1997 e notifica l’avviso.

Difesa e soluzioni: il piastrellista può:

  • dimostrare che le piastrelle sono state acquistate da terzi e non prodotte dall’impresa, rientrando quindi nel reverse charge;
  • se l’errore è riconosciuto, aderire al ravvedimento operoso prima della notifica dell’avviso, versando l’IVA, gli interessi e la sanzione ridotta (1/7 se regolarizza entro l’anno); se l’avviso è già stato notificato, valutare l’accertamento con adesione per ridurre le sanzioni a un quarto;
  • riorganizzare i documenti contrattuali e distinguere le prestazioni di posa dalle forniture di beni per evitare errori futuri.

Simulazione 6 – Calcolo del ravvedimento speciale 2024

Scenario: una ditta individuale del settore piastrelle ha omesso di dichiarare 5 000 € di imponibile IRPEF nel 2022, con un’imposta corrispondente di 1 500 € e una sanzione minima del 100 % (1 500 €). Per regolarizzare l’omissione, decide di aderire al ravvedimento speciale entro il 31 maggio 2024.

Calcolo:

  1. Imposta dovuta: 1 500 €;
  2. Interessi (3,5 % annuo presunto per due anni, 2023‑2024): ~105 €;
  3. Sanzione ridotta: 1/18 della sanzione minima (1 500 € ÷ 18 = 83,33 €);

Totale da versare: 1 500 € + 105 € + 83,33 € = 1 688,33 €.

Il contribuente versa la prima rata (422,08 €) entro il 31 maggio 2024 e le successive tre rate trimestrali con interessi al 2 %. L’adesione consente di risparmiare circa 1 416,67 € rispetto alla sanzione piena.

Simulazione 7 – Anti‑economicità in un contesto di crisi

Scenario: nel 2025 un piastrellista individuale dichiara un reddito negativo (–10 000 €) a causa della riduzione dei lavori e dell’aumento dei costi delle materie prime. L’Agenzia delle Entrate, rilevando perdite pluriennali, procede con un accertamento analitico‑induttivo e ricostruisce il reddito sulla base delle medie di settore (30 000 € di imponibile).

Presunzioni contestate: il contribuente eccepisce che il periodo 2024‑2025 è stato caratterizzato da una crisi economica dovuta al caro‑energia e all’aumento dei tassi. Produce documentazione sui costi energetici, contratti di cantiere annullati e articoli di settore. Invoca l’art. 2729 c.c., sottolineando che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e che le perdite in contesto di crisi non costituiscono presunzione di evasione .

Esito possibile: sulla scia della sentenza della CGT Emilia‑Romagna, la Corte di giustizia tributaria potrebbe riconoscere che l’antieconomicità è giustificata dalla crisi e annullare la ricostruzione; in alternativa, potrebbe ridurre l’importo accertato applicando una percentuale inferiore ai costi di struttura. Se il contribuente riesce a dimostrare la congruità dei costi e l’insostenibilità del mercato, la pretesa può essere ridimensionata.

FAQ aggiuntive

Quando si applica l’inversione contabile (reverse charge) nel settore edile?

Il reverse charge nel settore edile si applica ai servizi di subappalto relativi a costruzione, ristrutturazione, manutenzione e completamento di immobili, quando il subappaltatore esegue un servizio su beni altrui. Non si applica se la prestazione consiste nella cessione di beni propri con posa in opera . In caso di dubbio, occorre analizzare l’oggetto del contratto e verificare se la fornitura del bene prevalga sulla manodopera.

Cosa rischio se applico il reverse charge in modo errato?

L’erronea applicazione del reverse charge comporta il recupero dell’IVA non versata, la sanzione del 90 % dell’imposta e, in caso di recidiva, l’apertura di un procedimento penale per omessa dichiarazione IVA. È fondamentale qualificare correttamente l’operazione e, se si scopre l’errore, regolarizzare tramite ravvedimento prima di un accertamento.

Posso utilizzare il ravvedimento operoso dopo aver ricevuto un PVC?

La consegna del processo verbale di constatazione (PVC) non preclude la possibilità di aderire al ravvedimento speciale per violazioni commesse fino a quel momento . Tuttavia non è più possibile utilizzare il ravvedimento ordinario dopo che è stato notificato un avviso di accertamento. È quindi opportuno sanare le violazioni subito dopo la verbalizzazione.

In cosa consiste il ravvedimento speciale 2024 e chi può aderirvi?

Il ravvedimento speciale 2024 consente di regolarizzare le violazioni dichiarative riferite ai periodi d’imposta 2021 e 2022 versando l’imposta, gli interessi e una sanzione pari a 1/18 del minimo . Possono aderire anche i contribuenti che non hanno completato la sanatoria 2023 o che ne sono decaduti, purché regolarizzino le violazioni entro il 31 maggio 2024 .

Le perdite continuative costituiscono sempre indizio di evasione?

No. Le perdite reiterate sono un indizio di evasione solo se l’amministrazione dimostra che sono antieconomiche rispetto al contesto. La giurisprudenza recente ha affermato che, in caso di crisi economica generalizzata, le presunzioni devono essere modulate e la perdita può essere giustificata . Il contribuente può superare l’antieconomicità dimostrando con documenti che i risultati negativi dipendono da circostanze esterne.

Quali documenti devo presentare per dimostrare che l’antieconomicità è dovuta a una crisi?

È utile presentare bilanci degli anni precedenti, contratti annullati, preventivi respinti, relazioni degli ordini professionali sul mercato edilizio, statistiche di settore e documenti che provano l’aumento dei costi (bollette energetiche, preventivi dei fornitori). Questi elementi aiutano a contestualizzare l’andamento negativo.

Se la mia attività è svolta in forma societaria (SNC/SAS), come si applica il ravvedimento?

Per le società di persone l’imposta sui redditi è imputata ai soci per trasparenza. Il ravvedimento operoso può essere esercitato sia dalla società (per IVA e IRES in caso di società di capitali) sia dai soci per la propria quota di IRPEF. È importante coordinare le regolarizzazioni per evitare doppi versamenti o omissioni. Se il socio riceve un accertamento personale derivante dalla trasparenza, può utilizzare i medesimi strumenti difensivi.

Come si calcolano le sanzioni per omesso versamento di ritenute?

L’omesso versamento di ritenute alla fonte è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 % delle ritenute non versate oltre agli interessi (art. 13 D.Lgs. 471/1997). Se l’omissione supera 150 000 euro e persiste per oltre tre mesi, può configurare il reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10‑bis D.Lgs. 74/2000). Il ravvedimento operoso permette di ridurre la sanzione amministrativa.

Che differenza c’è tra piano del consumatore e concordato minore per i debiti fiscali?

Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche non imprenditrici e consente di rimodulare i debiti senza il voto dei creditori; il tribunale può omologarlo anche in presenza di opposizioni . Il concordato minore, invece, si applica agli imprenditori minori e agli agricoltori e richiede l’approvazione dei creditori; la proposta deve prevedere la continuazione dell’attività o l’apporto di risorse esterne . Entrambi sospendono le azioni esecutive ma hanno requisiti diversi.

L’adesione al CPB mi vincola anche per l’IVA?

Il Concordato Preventivo Biennale riguarda principalmente l’IRPEF (o l’IRES) e le addizionali, ma non limita l’attività di controllo sull’IVA. L’Agenzia delle Entrate può comunque verificare la correttezza delle dichiarazioni IVA e l’applicazione del reverse charge. È quindi importante mantenere una contabilità precisa anche dopo l’adesione al CPB.

Conclusione

L’accertamento fiscale rappresenta una prova impegnativa per il piastrellista, ma non una condanna senza appello. La normativa italiana offre molteplici strumenti per difendersi, correggere errori e concordare i tributi dovuti. Conoscere le regole è il primo passo per proteggere la propria attività: mantenere una contabilità ordinata, rispondere ai questionari, verificare la regolarità della notifica e dei termini consente spesso di annullare l’atto o di ridurre l’imposta.

In caso di contestazioni fondate, l’accertamento con adesione, la rottamazione e il ravvedimento operoso offrono soluzioni rapide e convenienti. Quando il debito è troppo elevato, le procedure di sovraindebitamento consentono di ripartire cancellando o ristrutturando le passività. Le sentenze più recenti della Cassazione mostrano che i giudici sono attenti a garantire la proporzionalità delle presunzioni e il rispetto del contraddittorio .

Affrontare un accertamento da soli può essere rischioso. La presenza di un professionista esperto permette di individuare vizi formali, negoziare con l’amministrazione e adottare le strategie più efficaci. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare di avvocati e commercialisti offrono assistenza completa: dall’analisi dell’atto alla proposizione del ricorso, dalla gestione del contraddittorio alla scelta delle procedure concorsuali. La sua esperienza cassazionista e la conoscenza approfondita del diritto bancario e tributario garantiscono una difesa competente e aggiornata.

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