Accertamento fiscale a un imbianchino: come difendersi subito e bene

Introduzione

Ogni artigiano sa quanto sia difficile mantenere la propria attività in equilibrio tra costi di materiali, incassi ritardati e adempimenti fiscali. Per un imbianchino o una ditta di tinteggiatura che lavora con subappalti, privati e cantieri edili, la pressione fiscale può diventare insostenibile se sopraggiunge un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Le verifiche fiscali su piccole imprese artigiane sono sempre più frequenti e gli errori contabili, le omissioni di fatture o la mancata tenuta di registri possono portare a maggiorazioni di imposta, sanzioni elevate e addirittura all’accesso della Guardia di Finanza in azienda. Non si tratta solo di un problema tecnico: sono in gioco la continuità dell’attività, gli strumenti di lavoro, la propria reputazione e la serenità familiare.

L’accertamento fiscale è un procedimento complesso in cui l’Ufficio ricostruisce il reddito o il volume d’affari sulla base di documenti, presunzioni e dati bancari. Quando il contribuente non presenta dichiarazioni, tiene scritture inattendibili o non collabora alla verifica, l’Amministrazione può ricorrere all’accertamento induttivo puro, basato su presunzioni anche supersimpli: in questi casi il carico probatorio si ribalta e il contribuente deve dimostrare che la pretesa è infondata . Per questo è essenziale capire subito quali sono i propri diritti, i termini per impugnare gli atti e le strategie per ridurre o annullare il debito.

Questo articolo fornisce una guida completa e aggiornata (dicembre 2025) su come difendersi da un accertamento fiscale, con particolare riferimento alle imprese di imbiancatura e ai piccoli artigiani edili. Verrà analizzato il quadro normativo (D.P.R. 600/1973, D.Lgs. 218/1997, Statuto del Contribuente, D.Lgs. 13/2024, Legge 3/2012 e nuovo Codice della crisi), le più recenti sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, nonché gli strumenti per la definizione agevolata dei debiti (rottamazione quater/quinquies, concordato preventivo biennale, piani del consumatore). Saranno illustrate le procedure passo passo, le difese e le strategie legali, gli errori da evitare e le alternative per chi non riesce a pagare. Infine, troverete tabelle riepilogative, simulazioni numeriche e una sezione di domande frequenti.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un professionista cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto tributario, bancario e nella gestione delle crisi da sovraindebitamento. Coordina un team multidisciplinare composto da avvocati tributaristi, commercialisti e consulenti del lavoro operanti su tutto il territorio nazionale. Oltre a esercitare come avvocato patrocinante in Cassazione, l’Avv. Monardo vanta le seguenti qualifiche professionali:

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

1.1 Fonti normative essenziali

La materia dell’accertamento fiscale è disciplinata da un complesso sistema di norme, la cui conoscenza è indispensabile per impostare una difesa efficace. Di seguito vengono illustrati i principali riferimenti legislativi con collegamenti alle disposizioni pertinenti.

1.1.1 DPR 29 settembre 1973, n. 600 – Disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi

Il D.P.R. 600/1973 contiene le regole generali sull’accertamento dell’IRPEF, dell’IRES e delle relative addizionali. L’articolo 39 disciplina l’accertamento induttivo in presenza di scritture contabili inattendibili o inesistenti. Secondo la norma, se il contribuente non ha tenuto o ha tenuto irregolari scritture o se, sulla base di gravi irregolarità, esse risultano inattendibili, l’Ufficio può determinare il reddito induttivamente e anche sulla base di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza . La Cassazione ha ribadito che l’assenza di contabilità o la sua inattendibilità consente di ricorrere a presunzioni supersimpli e che l’onere della prova si sposta sul contribuente .

Un’ulteriore norma rilevante è l’art. 35 del D.P.R. 600/1973, il quale permette all’amministrazione di derogare al segreto bancario e acquisire dati dei conti correnti se il contribuente non ha presentato dichiarazioni o ha tenuto registri inattendibili . Queste disposizioni sono particolarmente incisive per gli artigiani che non hanno una contabilità formalizzata o che operano con pagamento in contanti.

1.1.2 D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 472 – Sanzioni amministrative tributarie

L’articolo 6 del D.Lgs. 472/1997 disciplina le cause di non punibilità. Il comma 2 prevede che il contribuente non risponde delle sanzioni se l’errore è determinato da fatti non imputabili a colpa, come l’incertezza normativa o l’errore dovuto a interpretazioni contrastanti . Il comma 5 stabilisce inoltre che non sono punibili le violazioni che non hanno inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Per un imbianchino, queste norme possono essere invocate quando gli errori derivano da interpretazioni divergenti delle norme IVA o da istruzioni fuorvianti dell’amministrazione.

1.1.3 Statuto del contribuente (Legge 27 luglio 2000, n. 212)

L’articolo 10 dello Statuto del contribuente sancisce i principi di collaborazione e buona fede tra contribuente e amministrazione. In particolare, prevede che non possono essere irrogate sanzioni e interessi se il comportamento del contribuente si è conformato a indicazioni dell’amministrazione poi modificate o se la violazione deriva da incertezza sulla norma . La norma tutela quindi coloro che si sono attenuti a circolari o risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate successivamente interpretate in modo diverso.

Un’importante innovazione del 2023 (D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219) è l’introduzione dell’art. 6‑bis nello Statuto, che prevede un contraddittorio preventivo obbligatorio. L’amministrazione deve trasmettere al contribuente uno schema di atto e attendere almeno 60 giorni per le osservazioni; l’atto emesso in violazione di tale obbligo è nullo . La norma consente una proroga a 120 giorni quando il termine di decadenza dell’accertamento scadrebbe prima del decorso dei 60 giorni . Le uniche eccezioni riguardano gli accertamenti automatizzati e i controlli derivanti da risposte a questionari, per i quali non è previsto il contraddittorio.

1.1.4 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 218 – Accertamento con adesione

L’accertamento con adesione è uno strumento deflativo che consente al contribuente di definire la pretesa tributaria prima di ricorrere al giudice. L’art. 7 stabilisce che l’atto di adesione deve essere redatto in forma scritta, indicare gli elementi dell’accertamento e contenere la motivazione e il calcolo delle imposte e delle sanzioni . L’adesione comporta la riduzione a un terzo delle sanzioni e la sospensione dei termini di impugnazione, ed è spesso consigliabile per chi riconosce in parte la violazione ma vuole ottenere un risparmio sulle sanzioni.

1.1.5 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – Codice del processo tributario

L’articolo 21 del D.Lgs. 546/1992 (vigente fino al 31 dicembre 2025) prevede che il ricorso contro l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità . Per i rifiuti taciti di rimborso il termine decorre dal novantesimo giorno dalla domanda, mentre la domanda di restituzione non può essere presentata dopo due anni dal pagamento . È fondamentale rispettare questi termini, altrimenti l’atto diventa definitivo.

1.1.6 Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e Legge 3/2012

La normativa sulla composizione della crisi da sovraindebitamento è stata profondamente riformata con l’introduzione del nuovo Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) e dei decreti correttivi (D.Lgs. 147/2020, 83/2022 e 136/2024). La Legge 3/2012, che istituiva le procedure di sovraindebitamento, è stata in gran parte abrogata; tuttavia continua ad avere un rilievo storico. Il concetto di sovraindebitamento è stato introdotto proprio dalla Legge 3/2012 per definire la difficoltà di pagare i propri debiti ed è rimasto anche nel nuovo codice . L’obiettivo è consentire a privati, professionisti e piccole imprese non fallibili di pagare i debiti in base alle effettive possibilità economiche, attraverso procedure come il piano del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata, che possono portare alla esdebitazione (cancellazione dei debiti residui) . Le novità principali del 2022/2024 includono la possibilità di un procedimento familiare (un’unica procedura per membri dello stesso nucleo familiare) , il requisito della meritevolezza (assenza di frodi e di comportamenti dolosi) e l’obbligo di valutare anche il merito creditizio delle banche che hanno concesso prestiti .

1.1.7 Riforma dell’accertamento e concordato preventivo biennale (D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13)

Il D.Lgs. 13/2024 ha riformato la disciplina dell’accertamento e ha introdotto il concordato preventivo biennale (CPB). La norma prevede che l’Agenzia delle Entrate formuli una proposta di reddito e valore della produzione netta per un biennio e che il contribuente possa accettarla impegnandosi a dichiarare quegli importi . Il concordato è riservato ai soggetti che applicano gli indicatori sintetici di affidabilità (ISA) o al regime forfetario, considerati “contribuenti di minori dimensioni” . Per accedere, il contribuente deve risultare in regola con i debiti tributari o aver estinto quelli superiori a 5.000 euro . L’accettazione comporta l’esonero dagli accertamenti induttivi e presuntivi per i periodi oggetto di concordato , ma richiede di continuare a presentare le dichiarazioni e a rispettare gli obblighi contabili . Questo strumento consente di conoscere in anticipo il carico fiscale dei due anni successivi, garantendo certezza e riducendo il contenzioso.

1.1.8 Definizioni agevolate e rottamazioni

La Legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto la rottamazione‑quater, consentendo di estinguere i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 pagando solo l’imposta e le spese di riscossione. Nel 2025, la bozza di Legge di bilancio 2026 ha annunciato la rottamazione‑quinquies, estesa ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023 . La Quinquies prevede la possibilità di pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali con tasso agevolato del 4% ; sospende tutte le procedure esecutive e cautelari dalla presentazione della domanda ; introduce un sistema di verifica automatizzata dei dati e richiede continuità dichiarativa, escludendo i soggetti che non hanno mai presentato dichiarazioni . Possono aderire persone fisiche e imprese con carichi affidati entro il 2023 e coloro decaduti da precedenti rottamazioni . Restano escluse diverse categorie di debiti (IVA all’importazione, aiuti di Stato illegittimi, mai dichiaranti, ecc.) .

1.2 Giurisprudenza recente di Cassazione e Corte Costituzionale

La pratica difensiva deve tener conto degli orientamenti giurisprudenziali, che spesso chiariscono l’applicazione delle norme. Di seguito si riportano alcune delle sentenze più significative degli ultimi anni riguardanti l’accertamento induttivo e il contraddittorio.

1.2.1 Cass. Ord. n. 20062/2022 – Presunzioni supersimpli

La Corte di Cassazione ha confermato che, in caso di omessa dichiarazione o di documentazione totalmente inattendibile, l’Amministrazione può procedere con un accertamento induttivo puro basato anche su presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Nella vicenda esaminata, riguardante un imbianchino che non aveva presentato la dichiarazione, l’Ufficio aveva ricostruito i ricavi sulla base degli acquisti di materiale e dei versamenti bancari. La Cassazione ha ribadito che il contribuente, in presenza di contabilità inesistente, deve fornire la prova contraria per neutralizzare le presunzioni dell’ufficio .

1.2.2 Cass. Ord. n. 24783/2025 – Contraddittorio pre‑riforma e studi di settore

L’ordinanza n. 24783/2025 ha ribadito che, nella disciplina precedente all’introduzione dell’art. 6‑bis dello Statuto, l’obbligo di contraddittorio preventivo sussisteva solo per gli accertamenti basati esclusivamente sugli studi di settore. Se l’Ufficio utilizza altri elementi – come l’antieconomicità della gestione, l’assenza di fonti di reddito, l’incongruenza dei ricavi – l’accertamento resta valido anche senza contraddittorio . La Cassazione ha sottolineato la distinzione tra tributi armonizzati (per i quali l’obbligo del contraddittorio discende dal diritto europeo) e tributi non armonizzati (per i quali vale solo in caso di studi di settore), richiamando le Sezioni Unite n. 21271/2025 .

1.2.3 Cass. Ord. n. 9554/2024 – Nullità dell’accertamento senza contraddittorio

L’ordinanza n. 9554/2024 ha segnato un cambiamento nei rapporti tra amministrazione e contribuente: la Corte ha dichiarato nullo l’accertamento fondato solo sugli studi di settore se non preceduto da un confronto preventivo. Secondo la massima, l’obbligo di contraddittorio nasce perché le presunzioni semplici su cui si basano gli studi devono essere adattate alla realtà economica del contribuente; la motivazione deve spiegare perché le osservazioni del contribuente sono state disattese . L’accertamento può essere ritenuto valido se supportato anche da ulteriori elementi (anticonomicità, irregolarità contabili) .

1.2.4 Cass. Ord. n. 30827/2024 – Mark‑up e campionamento

Con l’ordinanza n. 30827/2024, la Cassazione ha stabilito che l’amministrazione, nell’ambito dell’accertamento induttivo giustificato dall’omessa o irregolare tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino, può determinare i ricavi prendendo a riferimento il margine di ricarico (mark‑up) di altre imprese campionate, purché siano omogenee e comparabili per settore merceologico . Il contribuente ha comunque la possibilità di fornire prova contraria, che deve essere valutata dal giudice tributario di merito .

1.3 Norme speciali per IVA e altre imposte indirette

Anche l’accertamento dell’IVA segue regole particolari. L’art. 55 del D.P.R. 633/1972 prevede che, in caso di omessa dichiarazione o di dichiarazioni infedeli, l’Ufficio può procedere all’accertamento induttivo prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili, utilizzando dati e notizie raccolti attraverso questionari, rilevazioni statistiche o coefficienti. L’accertamento IVA può comportare la perdita del diritto alla detrazione dell’imposta assolta per rivalsa se l’irregolarità è grave. Inoltre, i reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento di documenti) possono avere rilevanza penale in caso di condotte fraudolente.

1.4 Termini di decadenza e prescrizione

Oltre ai termini processuali per impugnare gli atti (60 giorni), è fondamentale conoscere i termini di decadenza entro cui l’Amministrazione deve notificare gli avvisi di accertamento. Per IRPEF, IRES e IVA, l’ordinario termine è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; se non è stata presentata, la decadenza si allunga al 31 dicembre del settimo anno. Tuttavia, se il contribuente aderisce al concordato preventivo biennale o alla sanatoria di regolarizzazione (ravvedimento speciale), i termini possono essere anticipati al 31 dicembre 2025. La cartella di pagamento deve essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è divenuto definitivo. Superati questi termini, l’atto è nullo per decadenza.

La prescrizione riguarda invece il diritto dell’erario a riscuotere le somme iscritte a ruolo: per imposte erariali la prescrizione è decennale, salvo interruzioni; per i tributi locali è quinquennale. Con la notifica della cartella o dell’intimazione si interrompe la prescrizione e decorre un nuovo termine. Gli imbianchini devono porre particolare attenzione a questi aspetti perché un vizio di notifica o la prescrizione possono annullare l’intera pretesa.

2. Procedura passo passo dopo la notifica dell’atto

2.1 Notifica dell’avviso di accertamento o della cartella esattoriale

La fase iniziale di un accertamento fiscale è la notifica di un atto impositivo o della cartella esattoriale. L’atto deve essere consegnato secondo le modalità di legge (PEC, servizio postale con raccomandata A/R o ufficiale giudiziario). L’avviso di accertamento deve contenere:

  • Motivazione: l’Amministrazione deve spiegare i fatti e le norme su cui si fonda la pretesa, indicando i criteri di calcolo (per esempio, ricostruzione dei ricavi tramite mark‑up o presunzioni sui versamenti bancari).
  • Indicazione degli allegati: copia del processo verbale di constatazione (PVC) e degli atti richiamati; se non allegati, l’accertamento può essere nullo.
  • Termini per il contraddittorio: dal 2024 l’art. 6‑bis dello Statuto richiede un contraddittorio preventivo di almeno 60 giorni . L’Ufficio deve allegare lo schema di atto e consentire al contribuente di depositare osservazioni; se notifica l’atto finale prima del termine, l’atto è nullo.

Per le cartelle esattoriali, l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione notifica l’estratto di ruolo con l’indicazione dell’imposta, sanzioni, interessi e spese. La cartella costituisce titolo esecutivo e, trascorsi 60 giorni, l’agente può avviare procedure cautelari (fermo, ipoteca) o esecutive (pignoramento).

2.2 Verifica della legittimità e rilevazione degli errori

Il primo passo per difendersi è verificare la legittimità dell’atto ricevuto. Molti avvisi e cartelle contengono vizi formali e sostanziali che possono portare all’annullamento. Tra i controlli principali:

  1. Competenza territoriale: l’atto deve essere emesso dall’ufficio territorialmente competente. Un avviso emesso da un ufficio diverso può essere nullo.
  2. Notifica regolare: controllare la data di spedizione, l’indirizzo, la firma; eventuali errori di notifica possono comportare decadenza.
  3. Motivazione carente: la mancanza di spiegazione sulle modalità di calcolo o di allegati può rendere l’atto illegittimo.
  4. Termini di decadenza: verificare che l’accertamento sia stato notificato entro i termini di legge (es. 31 dicembre del quinto anno). Uno scostamento anche di un giorno comporta l’annullamento.
  5. Utilizzo scorretto delle presunzioni: l’Ufficio deve giustificare l’uso di presunzioni; se si basa su dati campionari o su mark‑up di imprese non comparabili, l’accertamento può essere contestato .

È consigliabile farsi assistere da un avvocato o un commercialista esperto che possa analizzare i documenti e individuare eventuali irregolarità.

2.3 Risposta allo schema di atto e contraddittorio preventivo

Dopo aver ricevuto lo schema di atto (ex art. 6‑bis Statuto del contribuente), il contribuente ha 60 giorni per trasmettere le proprie osservazioni o richiedere un incontro. È fondamentale sfruttare questa fase per:

  • Produrre documenti: presentare fatture, conti correnti, libri giornali per dimostrare la correttezza delle scritture. Anche documentazione prodotta successivamente può essere valutata.
  • Contestare gli elementi induttivi: dimostrare che i mark‑up proposti non sono applicabili alla propria attività (per esempio, un imbianchino che opera in un’area con prezzi inferiori alla media).
  • Richiedere informazioni: chiedere all’Ufficio di chiarire i criteri utilizzati (studi di settore, ISA, coefficienti) per poter replicare.
  • Proporre un accertamento con adesione: se le violazioni sono in parte riconosciute, si può chiedere di definire la posizione prima della notifica dell’atto finale.

La mancanza di risposta non comporta la decadenza della pretesa, ma impedisce di far valere in giudizio elementi non comunicati in questa fase. L’assistenza di un professionista è quindi determinante per strutturare le osservazioni.

2.4 Emissione dell’atto finale e scadenza per il ricorso

Se l’Ufficio, valutate le osservazioni, decide di confermare la pretesa, emette l’avviso di accertamento definitivo. Da questo momento decorre il termine di 60 giorni per proporre ricorso, previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 546/1992 . Il ricorso deve essere depositato presso la Corte di giustizia tributaria di primo grado, competente per territorio, con notifica all’Agenzia delle Entrate. La mancata impugnazione rende l’accertamento definitivo e consente l’iscrizione a ruolo della somma.

La cartella esattoriale, invece, deve essere pagata entro 60 giorni, salvo richiesta di rateizzazione. Il mancato pagamento entro il termine consente all’agente della riscossione di avviare azioni cautelari ed esecutive. In alcuni periodi straordinari (es. cartelle notificate nel 2021) il termine di pagamento è stato prorogato a 150 giorni ; tuttavia, a partire dal 2022 è tornato alla normalità. È importante ricordare che la proposizione del ricorso non sospende automaticamente la riscossione: occorre chiedere la sospensione giudiziale e/o rivolgersi all’agente per evitare pignoramenti.

2.5 Accertamento con adesione e definizione agevolata

Se il contribuente riconosce in parte la fondatezza dell’accertamento ma vuole evitare il contenzioso, può optare per l’accertamento con adesione. Questa procedura prevede la redazione di un verbale di conciliazione in cui l’Ufficio e il contribuente concordano l’imponibile e la sanzione (ridotta a un terzo) . Il pagamento può essere rateizzato (fino a un massimo di 8 rate trimestrali per somme superiori a 50.000 euro) e comporta la sospensione del termine per impugnare.

In alternativa, se sono state istituite le definizioni agevolate (rottamazione), il contribuente può presentare domanda all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro i termini previsti. La rottamazione consente di pagare solo le imposte e le spese di notifica, eliminando sanzioni e interessi, ed è particolarmente utile per chi ha già una cartella a ruolo. Le rottamazioni quater e quinquies, tuttavia, escludono i soggetti che non hanno mai presentato dichiarazioni per gli anni oggetto di cartella , condizione che spesso riguarda gli imbianchini irregolari.

2.6 Ricorso in commissione e fasi del processo tributario

Il ricorso deve contenere l’indicazione dell’atto impugnato, i motivi, la richiesta di sospensione e le prove. Dopo la notifica, l’Agenzia delle Entrate deposita il proprio fascicolo con la risposta. Il giudizio si articola in tre fasi:

  1. Fase introduttiva: il giudice verifica l’ammissibilità del ricorso e decide sulla sospensione provvisoria dell’atto. La sospensione richiede la prova del periculum in mora (danno grave e irreparabile) e del fumus boni iuris (presenza di validi motivi).
  2. Istruttoria: raccolta delle prove, eventuale produzione documentale integrativa, audizione dei testimoni (quando ammessi). Nei giudizi tributari la prova testimoniale è rara; rilevano soprattutto documenti e presunzioni.
  3. Decisione: la Corte di giustizia tributaria pronuncia una sentenza che può confermare, annullare parzialmente o totalmente l’atto impugnato. Contro la sentenza è ammesso appello entro 60 giorni; la sentenza d’appello può essere impugnata in Cassazione per violazione di legge.

2.7 Esecuzione e riscossione dopo la sentenza

Se la sentenza conferma l’accertamento, il contribuente deve pagare entro 60 giorni. In caso di riforma parziale, l’Agenzia delle Entrate emette un nuovo atto di liquidazione. Se la sentenza annulla l’atto, l’Amministrazione deve rimborsare le somme eventualmente versate. È possibile chiedere l’esecuzione provvisoria della sentenza per ottenere il rimborso prima del passaggio in giudicato.

3. Difese e strategie legali per l’imbianchino

3.1 Contestazione dei vizi formali

I vizi formali sono una delle prime armi a disposizione del contribuente. Possono essere fatte valere la violazione dell’obbligo di contraddittorio (soprattutto per accertamenti basati sugli studi di settore o, dal 2024, per tutti gli atti che richiedono il contraddittorio preventivo) ; la motivazione insufficiente; la mancata allegazione del PVC; la notifica irregolare; il difetto di competenza.

L’assenza di contraddittorio è oggi un motivo di nullità: la sentenza n. 9554/2024 stabilisce che gli accertamenti fondati esclusivamente su studi di settore sono nulli se non preceduti da contraddittorio . Con l’entrata in vigore dell’art. 6‑bis l’obbligo si estende a quasi tutte le verifiche. È quindi fondamentale verificare che l’Ufficio abbia inviato la bozza di atto e attendere i 60 giorni.

3.2 Dimostrazione della corretta tenuta delle scritture e della contabilità

Nel caso di un imbianchino, le scritture contabili possono essere semplici: registro degli acquisti, registro IVA, fatture emesse, ricevute fiscali per i lavori. Tuttavia, se il Fisco contesta l’inattendibilità della contabilità o la sua mancanza, è possibile difendersi dimostrando:

  • Regolarità della contabilità: presentare tutti i registri regolarmente tenuti, le fatture e i contratti. Anche se l’attività è artigiana, la contabilità semplificata (partita IVA) può essere sufficiente.
  • Congruità dei ricavi: dimostrare che i margini di profitto sono inferiori rispetto a quelli presunti dall’Ufficio. Per esempio, i margini di ricarico (mark‑up) di altre imprese possono non essere comparabili se operano in zone diverse o con costi di approvvigionamento differenti .
  • Giustificazione dei versamenti bancari: il Fisco può presumere che tutti i versamenti siano ricavi non dichiarati se la contabilità è inattendibile; è quindi importante dimostrare la provenienza (prestiti di soci, giroconti, anticipi di clienti, restituzione di capitali).
  • Rettifica degli errori: se ci sono errori contabili o omissioni, si può presentare una dichiarazione integrativa o ravvedersi per evitare sanzioni, invocando le cause di non punibilità (incertezza normativa, errori non colpevoli) .

3.3 Confutazione delle presunzioni e delle ricostruzioni induttive

L’accertamento induttivo si basa su presunzioni semplici, su studi di settore, su coefficienti ricavati da campioni di imprese simili o su indicatori (per esempio, il consumo di vernice o di acqua per misurare la produttività). Il contribuente può contestare queste presunzioni dimostrando che:

  • I dati campionati non sono omogenei: l’ordinanza 30827/2024 richiede che le imprese campionate siano omogenee per settore e dimensione . Un imbianchino che lavora nel restauro di edifici storici ha costi e margini diversi rispetto a chi opera nella tinteggiatura di appartamenti nuovi.
  • I parametri non tengono conto di circostanze specifiche: fattori come il luogo, il periodo di crisi economica, la concorrenza, i ritardi nei pagamenti, i costi del materiale (vernici ecologiche, ponteggi, trasporto) possono ridurre i margini effettivi.
  • Le presunzioni sono contraddette da prove documentali: presentare fatture di acquisto, contratti, certificati di subappalto, ricevute di pagamento a fornitori per dimostrare che i ricavi sono stati regolarmente dichiarati.

Le presunzioni supersimpli possono essere superate solo con prove concrete. La Cassazione del 2022 ha chiarito che, in caso di contabilità inesistente, spetta al contribuente fornire la prova contraria ; tuttavia se la contabilità è regolare, l’onere resta in capo all’amministrazione.

3.4 Rateizzazioni e sospensioni

Se l’accertamento viene confermato, è possibile chiedere la rateizzazione del debito. L’Agenzia delle Entrate consente piani fino a 8 rate (o 16 rate se c’è accordo con la direzione centrale) mentre l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può concedere rateazioni fino a 72 rate mensili; in situazioni di particolare difficoltà (ISEE basso, crisi di liquidità) si possono ottenere fino a 120 rate . La richiesta di rateizzazione sospende le procedure esecutive purché siano versate le rate.

Parallelamente, durante il contenzioso, si può chiedere al giudice la sospensione dell’esecutività dell’atto: occorre dimostrare che il pagamento immediato comporterebbe un danno grave e irreparabile e che il ricorso ha fondati motivi. Per esempio, un imbianchino con attrezzature pignorate non potrebbe più lavorare e rischierebbe di perdere clienti e fornitori; questo può giustificare la sospensione.

3.5 Transazioni fiscali e accordi stragiudiziali

Negli ultimi anni l’amministrazione è diventata più disponibile a concludere accordi stragiudiziali con i contribuenti. La procedura di transazione fiscale (art. 182 ter L.Fall. e art. 63 CCII) consente al debitore in crisi di proporre un accordo ai creditori, inclusa l’Agenzia delle Entrate, prevedendo la falcidia di tributi e sanzioni. La trattativa può avvenire anche al di fuori di procedure concorsuali, attraverso l’intervento dell’OCC e di un professionista che coordina le parti. Un imbianchino in difficoltà può così proporre un piano di rientro sostenibile, eventualmente garantito da immobili o da fideiussioni.

3.6 Difesa penale e reati tributari

Se l’accertamento evidenzia condotte penalmente rilevanti – quali omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000), dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (art. 2) o sottrazione di beni a garanzia del credito (art. 11) – il contribuente può essere chiamato a rispondere anche in sede penale. È essenziale rivolgersi a un avvocato penalista esperto in reati tributari. La Cassazione ha chiarito che l’accertamento induttivo non determina automaticamente la perdita del diritto alla detrazione IVA e non basta a integrare il dolo fiscale; è necessario che l’accusa dimostri la volontà di frodare il Fisco.

3.7 Protezione del patrimonio personale

L’imbianchino che opera come ditta individuale risponde dei debiti fiscali con tutto il proprio patrimonio (art. 2740 c.c.) . Per tutelarsi, è possibile valutare strumenti di protezione patrimoniale come:

  • Fondo patrimoniale: vincola la casa coniugale ai bisogni della famiglia, proteggendola da pignoramenti per debiti non contratti per necessità familiari. Tuttavia, non copre le obbligazioni fiscali contratte per l’attività.
  • Trust: trasferisce i beni a un soggetto terzo (trustee) che li gestisce per uno scopo; se istituito prima dell’insorgere del debito e in assenza di intenti fraudolenti, può proteggere il patrimonio. La Corte di Cassazione richiede che non vi sia simulazione o frode ai creditori.
  • Società di capitali: trasformare l’attività in una SRL o SRLS limita la responsabilità al capitale sociale. È un’operazione che va pianificata perché comporta costi e nuovi adempimenti.

Un consulente potrà indicare la soluzione più adatta in base al patrimonio e agli obiettivi dell’imprenditore.

4. Strumenti alternativi e soluzioni per i debiti fiscali

4.1 Rottamazione quater e quinquies

La rottamazione rappresenta una possibilità per chi ha già cartelle esattoriali a ruolo. La rottamazione quater, introdotta dalla Legge 197/2022, consentiva di estinguere i carichi affidati fino al 30 giugno 2022 pagando solo le imposte e le spese, senza sanzioni e interessi. Molti contribuenti non sono però riusciti a rispettare le scadenze o ne sono rimasti esclusi. La bozza di Legge di bilancio 2026 ha perciò previsto una rottamazione quinquies che amplia l’arco temporale ai carichi affidati al 31 dicembre 2023 . Le principali caratteristiche sono:

  • Azzeramento di sanzioni e interessi: si pagano soltanto il capitale e le spese di notifica.
  • Pagamento in unica soluzione o fino a 54 rate bimestrali: la prima scade il 31 luglio 2026, l’ultima dopo nove anni .
  • Tasso agevolato del 4% annuo: applicato alle rate successive al 1° agosto 2026.
  • Sospensione delle procedure esecutive: dalla presentazione della domanda sono sospesi fermi, ipoteche e pignoramenti .
  • Verifica automatizzata e continuità dichiarativa: l’Agenzia delle Entrate-Riscossione verifica l’esistenza dei requisiti; sono esclusi i contribuenti che non hanno presentato le dichiarazioni relative agli anni oggetto delle cartelle .

Non possono aderire i mai dichiaranti, i soggetti in regola con la rottamazione quater, i debiti per aiuti di Stato illegittimi, IVA all’importazione, dazi doganali, sanzioni penali e condanne risarcitorie . Per gli imbianchini che hanno presentato almeno le dichiarazioni, la rottamazione può essere una soluzione vantaggiosa per azzerare sanzioni e interessi e diluire il debito.

4.2 Concordato preventivo biennale (CPB)

Il concordato preventivo biennale introdotto dal D.Lgs. 13/2024 consente ai contribuenti ISA e ai forfetari di concordare con l’Agenzia delle Entrate il reddito e il valore della produzione per due anni . Se il contribuente accetta la proposta entro il 30 settembre (per il primo anno) o entro il termine previsto dal provvedimento, si impegna a dichiarare gli importi concordati, con i seguenti vantaggi:

  • Preclusione degli accertamenti induttivi e presuntivi per i periodi concordati ;
  • Certezza del carico fiscale: il contribuente conosce in anticipo l’ammontare delle imposte;
  • Regime premiale: l’adesione al CPB consente di accedere al regime premiale degli ISA (riduzione dei tempi di accertamento, esonero da alcuni adempimenti) .

Tuttavia, l’adesione richiede di essere in regola con i debiti tributari o di aver estinto quelli superiori a 5.000 euro . Il reddito proposto non tiene conto di plusvalenze, minusvalenze e altri elementi straordinari . Per gli imbianchini che applicano gli ISA e hanno una contabilità regolare, il CPB può offrire stabilità e ridurre il rischio di accertamenti.

4.3 Piani del consumatore e concordato minore (sovraindebitamento)

Le procedure di sovraindebitamento sono uno strumento fondamentale per chi non riesce a pagare i propri debiti. Il piano del consumatore consente al debitore persona fisica (senza partita IVA) di proporre al giudice un programma di rimborso parziale dei debiti in base alle proprie risorse, con possibile falcidia. Il concordato minore è destinato a imprenditori individuali e professionisti e consente di ristrutturare i debiti e continuare l’attività. Il nuovo Codice della crisi prevede la possibilità di un’unica procedura per l’intero nucleo familiare , la verifica della meritevolezza e la cancellazione dei debiti residui (esdebitazione) in caso di incapienza . Un imbianchino sovraindebitato potrà valutare queste soluzioni tramite l’OCC e con l’assistenza di un professionista fiduciario.

4.4 Esdebitazione e cancellazione del debito

L’esdebitazione consente la cancellazione totale dei debiti residuali dopo la liquidazione del patrimonio o l’esecuzione di un piano. Il nuovo Codice prevede la esdebitazione del debitore incapiente, permettendo anche a chi non ha beni da liquidare di essere liberato dai debiti . Per ottenerla è necessario aver rispettato gli obblighi informativi e collaborativi, non aver commesso frodi e non essere stati dichiarati falliti nei cinque anni precedenti.

4.5 Transazioni con banche e fornitori

Oltre alle procedure con l’Amministrazione, è possibile negoziare con banche, fornitori e altri creditori. La legge consente di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti in cui i creditori accettano un pagamento ridotto o dilazionato. Spesso, i fornitori sono disposti a trattare pur di evitare il fallimento dell’azienda. La presenza di un avvocato specializzato in negoziazioni è fondamentale per condurre la trattativa e garantire che l’accordo sia efficace e opponibile.

5. Errori comuni e consigli pratici

5.1 Ignorare l’atto o rimandare

Molti artigiani sottovalutano la gravità dell’avviso di accertamento o della cartella, pensando che si possa risolvere in seguito. Ignorare un atto è l’errore più comune e pericoloso. I termini per proporre ricorso (60 giorni) o per aderire alla rottamazione scadono rapidamente; trascorso il termine, l’atto diventa definitivo e l’agente della riscossione può agire con pignoramenti e ipoteche. È quindi indispensabile agire subito, come ricorda la guida dedicata agli imbianchini .

5.2 Non verificare la motivazione e gli errori di calcolo

Gli avvisi di accertamento contengono spesso errori di calcolo, applicazione errata delle aliquote IVA o omissione di costi deducibili. Un controllo accurato può evidenziare incongruenze e motivare un ricorso. È utile confrontare l’imponibile accertato con i costi effettivi (acquisto di vernici, attrezzature, manodopera) e verificare la corretta applicazione delle detrazioni per spese di ristrutturazione edilizia.

5.3 Mancata produzione di documenti

Durante la verifica fiscale, molti contribuenti non conservano o non presentano tutti i documenti richiesti. La mancata esibizione può legittimare l’Ufficio a disconoscere i costi e a presumere ricavi non dichiarati . È importante conservare fatture, ricevute di pagamento, contratti di appalto, scontrini e distinte bancarie. Se i documenti sono stati smarriti, è possibile richiederne copia ai fornitori o alle banche e produrli successivamente nel contraddittorio o in giudizio.

5.4 Dichiarazioni infedeli o omesse

L’omessa dichiarazione o la dichiarazione infedele è una violazione grave che consente al Fisco di ricorrere all’accertamento induttivo con presunzioni supersimpli . Per evitare questa situazione, è necessario presentare sempre le dichiarazioni, anche se l’attività ha chiuso o non ha prodotto reddito; in tal caso si potrà dichiarare un’imposta pari a zero. È preferibile presentare una dichiarazione anche in ritardo piuttosto che rischiare l’accertamento induttivo.

5.5 Non farsi assistere da un professionista

La normativa fiscale è complessa e in continuo cambiamento. Difendersi da soli comporta il rischio di commettere errori procedurali o di perdere opportunità di riduzione del debito. Un avvocato tributarista e un commercialista possono analizzare il caso, individuare vizi formali, proporre ricorsi, definizioni agevolate, piani di rientro e soluzioni di sovraindebitamento. Il costo dell’assistenza è spesso inferiore rispetto al risparmio che si può ottenere.

5.6 Non valutare la protezione del patrimonio

Molti imprenditori ignorano che, operando in forma individuale, rispondono con tutti i beni presenti e futuri per i debiti fiscali . Valutare in anticipo strumenti di protezione patrimoniale (fondo patrimoniale, trust, trasformazione in società di capitali) può evitare la perdita della casa o dei beni familiari in caso di esecuzione. È importante attivarsi prima che sorgano i debiti, altrimenti gli atti di protezione rischiano di essere revocati come fraudolenti.

6. Tabelle riepilogative

6.1 Termini e scadenze principali

Atto/ProceduraTermine per impugnare o aderireFonte normativa
Avviso di accertamento60 giorni per ricorrere alla Corte di giustizia tributariaArt. 21 D.Lgs. 546/1992
Schema di atto (contraddittorio preventivo)60 giorni per presentare osservazioni; proroga a 120 se il termine di decadenza scade primaArt. 6‑bis Statuto del contribuente
Cartella esattoriale60 giorni per pagare o richiedere rateizzazione; 60 giorni per il ricorsoArt. 21 D.Lgs. 546/1992 ; Art. 25 D.P.R. 602/1973
Accertamento con adesione30 giorni dalla notifica dell’avviso per presentare l’istanza; 90 giorni per la conclusioneArt. 6 D.Lgs. 218/1997
Rottamazione quinquiesDomanda da presentare entro il 30 aprile 2026 (data indicativa); pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rateBozza Legge di bilancio 2026
Concordato preventivo biennaleComunicazione dati entro la dichiarazione (quadro P modello ISA, quadro LM per forfetari); accettazione proposta entro settembre; effetti per il biennio successivoD.Lgs. 13/2024

6.2 Tipologie di accertamento e relative difese

Tipologia di accertamentoQuando si applicaStrategie difensive
AnaliticoLa contabilità è regolare ma l’Ufficio contesta singole voci di costo o ricavi.Fornire documenti giustificativi; dimostrare che i costi sono inerenti; invocare errori non colpevoli .
Analitico‑induttivoLa contabilità presenta irregolarità o mancano alcuni documenti (per esempio, mancata esibizione di fatture).Dimostrare che l’assenza di documenti è legittima; produrre documentazione in giudizio; contestare la sproporzione della pretesa .
Induttivo puroMancanza totale di contabilità o omessa dichiarazione. L’Ufficio ricostruisce i ricavi con presunzioni supersimpli.Presentare qualsiasi prova contraria (prestiti, finanziamenti, ricavi regolari); contestare l’omogeneità dei campioni e dei mark‑up ; dimostrare la provenienza dei versamenti bancari.
Da studi di settore/ISALa pretesa si basa sugli studi di settore o sugli indicatori sintetici di affidabilità fiscale.Richiedere contraddittorio preventivo; contestare l’applicabilità dei parametri alla propria realtà; dimostrare l’esistenza di fattori specifici (crisi, costi aggiuntivi) .

6.3 Strumenti alternativi

StrumentoDestinatariVantaggiSvantaggi
Rottamazione quater/quinquiesContribuenti con cartelle esattoriali affidate all’AER entro il 31 dicembre 2023 (quater: 30 giugno 2022).Azzeramento sanzioni e interessi; rate fino a 9 anni; sospensione delle azioni esecutive .Esclusione dei mai dichiaranti e di alcuni debiti (IVA import, aiuti di Stato) ; perdita del beneficio in caso di mancato pagamento di una rata.
Concordato preventivo biennaleSoggetti ISA o forfetari che hanno presentato le dichiarazioni e sono in regola con i debitiPreclusione accertamenti induttivi; certezza fiscale; regime premiale .Necessità di accettare un reddito minimo; esclusione se debiti superiori a 5.000 euro non sono estinti .
Piano del consumatorePersone fisiche sovraindebitate senza partita IVARiduzione del debito in base alla capacità di pagamento; tutela della casa; esdebitazione.Richiede meritevolezza e approvazione del giudice; coinvolgimento dell’OCC.
Concordato minoreImprenditori individuali, professionisti e artigianiRistrutturazione dei debiti; continuità dell’attività; cancellazione dei debiti residui dopo il pagamento concordato.È necessaria la proposta ai creditori e l’omologa del giudice; possibile fallimento in caso di insuccesso.

7. Domande e risposte frequenti (FAQ)

7.1 Cosa succede se non presento la dichiarazione dei redditi?

Se non si presenta la dichiarazione dei redditi (IRPEF o IRES), l’Agenzia delle Entrate può procedere a un accertamento induttivo puro. L’art. 39 del D.P.R. 600/1973 consente di determinare il reddito sulla base di presunzioni semplici, anche prive di gravità, precisione e concordanza . Ciò significa che l’Ufficio può considerare come ricavi tutti i versamenti bancari e gli acquisti di materiale. In assenza di contabilità, è il contribuente a dover dimostrare che tali somme non costituiscono redditi. L’omessa dichiarazione comporta inoltre sanzioni amministrative e, per importi elevati, può integrare il reato di omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000). È quindi sempre consigliabile presentare la dichiarazione, anche a zero, o ravvedersi se è scaduto il termine.

7.2 Posso essere accertato per anni già prescritti?

No. L’Amministrazione deve notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata; se non è stata presentata, il termine è di sette anni. Per esempio, per l’anno 2020 la dichiarazione è stata presentata nel 2021 e il termine ordinario scade il 31 dicembre 2026. Dopo questo termine l’accertamento è nullo per decadenza. Le cartelle esattoriali devono essere notificate entro il secondo anno successivo alla definitività dell’avviso. La prescrizione del credito, invece, è di dieci anni, ma può essere interrotta dalla notifica di atti della riscossione. È importante verificare sempre i termini prima di pagare.

7.3 Qual è la differenza tra accertamento analitico e induttivo?

L’accertamento analitico si basa sull’esame delle scritture contabili; l’Ufficio rettifica singole voci di costo o ricavi ritenendole non deducibili o non dichiarate. L’accertamento induttivo si applica quando la contabilità è assente o inattendibile e consente di ricostruire il reddito tramite presunzioni, dati bancari e parametri. L’accertamento analitico‑induttivo è un ibrido: la contabilità esiste ma è irregolare; l’Ufficio può allora determinare parte del reddito analiticamente e parte induttivamente. Le difese cambiano: nell’accertamento analitico si forniscono prove documentali; in quello induttivo bisogna confutare le presunzioni e dimostrare la provenienza delle entrate.

7.4 Cosa devo fare se ricevo una “comunicazione di anomalia” dagli ISA?

Le comunicazioni di anomalia inviate dall’Agenzia delle Entrate segnalano incongruenze tra i dati dichiarati e quelli risultanti dai controlli incrociati o dagli indicatori ISA. Non sono accertamenti veri e propri ma inviti a correggere eventuali errori. È consigliabile:

  1. Verificare la correttezza dei dati inseriti nelle dichiarazioni (ricavi, costi, rimanenze);
  2. Consultare il proprio commercialista per capire se l’anomalia è giustificata (ad esempio, lavori di tinteggiatura scontati, incasso rateale);
  3. Presentare una dichiarazione integrativa entro il termine previsto per evitare sanzioni.

Ignorare la comunicazione può portare a un successivo accertamento con maggiori sanzioni.

7.5 Se non posso pagare, posso richiedere la rateizzazione?

Sì. Sia l’Agenzia delle Entrate che l’Agenzia delle Entrate-Riscossione consentono piani di rateizzazione. La rateizzazione dell’avviso di accertamento (fase amministrativa) è prevista nell’accertamento con adesione; si possono ottenere fino a 8 rate trimestrali, con interesse legale. La rateizzazione della cartella esattoriale consente piani fino a 72 rate mensili; per situazioni di grave difficoltà (ISEE inferiore a certi limiti) è possibile ottenere fino a 120 rate . La richiesta va presentata all’agente della riscossione; il mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive comporta la decadenza.

7.6 Posso ottenere la sospensione del pignoramento se presento ricorso?

La presentazione del ricorso non sospende automaticamente gli atti esecutivi. Per bloccare un pignoramento o un’ipoteca bisogna:

  • Presentare istanza di sospensione giudiziale al presidente della Corte di giustizia tributaria (o al collegio) dimostrando il periculum in mora (danno grave) e la fondatezza del ricorso;
  • Oppure richiedere all’Agenzia delle Entrate-Riscossione la rateizzazione, che comporta la sospensione delle azioni cautelari ed esecutive fino al pagamento regolare delle rate.

Un avvocato potrà valutare la soluzione più adatta e depositare l’istanza con la documentazione necessaria.

7.7 È vero che le presunzioni non richiedono sempre gravità, precisione e concordanza?

Dipende dal tipo di accertamento. Negli accertamenti induttivi basati sull’art. 39 del D.P.R. 600/1973, se la contabilità è inesistente o gravemente inattendibile, l’Amministrazione può utilizzare presunzioni supersimpli, senza rispettare i requisiti di gravità, precisione e concordanza . Tuttavia, le presunzioni devono essere comunque razionali e il contribuente può fornire prova contraria. Negli accertamenti analitici o analitico-induttivi, le presunzioni devono avere i requisiti tradizionali, altrimenti l’accertamento è illegittimo.

7.8 Cosa prevede la rottamazione quinquies per chi non ha mai dichiarato?

La rottamazione quinquies esclude i mai dichiaranti, cioè i contribuenti che non hanno presentato alcuna dichiarazione per gli anni oggetto di cartella . Ciò significa che un imbianchino che non ha presentato dichiarazioni IVA o redditi non potrà accedere alla definizione agevolata per quelle cartelle. Sarà necessario presentare le dichiarazioni omesse e regolarizzare la posizione, eventualmente mediante ravvedimento operoso, prima di poter aderire a una successiva sanatoria.

7.9 Posso accedere al concordato preventivo biennale se ho debiti superiori a 5.000 euro?

No. Il D.Lgs. 13/2024 prevede che per accedere al CPB il contribuente non debba avere debiti tributari o, se li ha, deve averli estinti se l’importo complessivamente dovuto supera 5.000 euro . I debiti in fase di rateizzazione o sospesi non concorrono al limite fino alla decadenza della rateizzazione. Pertanto, prima di aderire al CPB è consigliabile saldare o rateizzare i debiti, così da rientrare nel requisito.

7.10 Quali sono le conseguenze di un accertamento infondato?

Se il ricorso viene accolto e l’accertamento è annullato, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme pagate e alla cancellazione di ipoteche e fermi. L’amministrazione deve rimborsare anche gli interessi. In alcuni casi, è possibile chiedere il risarcimento dei danni se l’atto si dimostra manifestamente infondato e ha comportato la perdita di contratti o la chiusura dell’attività. La tutela risarcitoria richiede un giudizio civile separato.

7.11 Cosa devo fare se ricevo un avviso bonario?

L’avviso bonario è una comunicazione informale con cui l’Agenzia delle Entrate segnala errori nelle dichiarazioni (ad esempio, incongruenze nei versamenti IVA o mancato pagamento di acconti). Non è un atto impositivo ma un invito a regolarizzare. Si possono versare le somme con riduzione delle sanzioni, presentare memorie o chiedere la correzione dell’errore. Ignorare l’avviso può portare all’emissione di un avviso di accertamento con sanzioni piene.

7.12 Quali diritti ho durante una verifica fiscale in azienda?

Durante le ispezioni, l’imprenditore ha diritto a:

  • Assistere alla verifica con un difensore o un consulente;
  • Chiedere che le operazioni avvengano in orari lavorativi compatibili e senza paralizzare l’attività;
  • Ottenere copia del verbale quotidiano delle operazioni;
  • Sollevare osservazioni e chiedere chiarimenti;
  • Verificare la legittimità dell’accesso (autorizzazione del procuratore e ordine di servizio).

L’esercizio dei diritti in sede di verifica può evitare vizi procedurali e tutelare l’azienda.

7.13 Posso usufruire dell’esdebitazione se ho debiti fiscali?

Sì. Nel nuovo Codice della crisi è prevista l’esdebitazione del debitore incapiente . Dopo la liquidazione del patrimonio o l’esecuzione del piano, i debiti fiscali residui vengono cancellati, purché il debitore non abbia commesso frodi e abbia collaborato. Anche i debiti con l’Agenzia delle Entrate sono inclusi, fatta salva la quota relativa a restituzioni di aiuti di Stato. Occorre rivolgersi a un OCC e presentare una domanda al giudice.

7.14 Se la contabilità è in ordine, posso impugnare l’accertamento basato su studi di settore?

Assolutamente sì. La Cassazione ha stabilito che l’accertamento basato unicamente sugli studi di settore è nullo se non preceduto da contraddittorio . Inoltre, gli studi di settore forniscono solo presunzioni semplici: il contribuente può dimostrare che la propria situazione è diversa (per esempio, cali di lavoro, clienti morosi, costi straordinari). La sentenza 9554/2024 e la nuova disciplina del contraddittorio rafforzano questa difesa.

7.15 Cosa comporta la mancata esibizione di documenti durante una verifica?

La mancata esibizione di documenti può legittimare l’Ufficio a disconoscere costi e a presumere ricavi non dichiarati . Tuttavia, non ogni mancata esibizione è illegittima: può dipendere da smarrimenti, distruzione fortuita, richieste generiche o non specifiche. In questi casi, il contribuente può difendersi dimostrando l’inesistenza del documento, producendo prove alternative o chiedendo il recupero della documentazione. È importante non ammettere responsabilità non dovute e attivare tempestivamente i rimedi difensivi (istanza di autotutela, accertamento con adesione, ricorso) .

7.16 L’avviso di accertamento può essere rateizzato?

Sì. Oltre alla rateizzazione della cartella esattoriale, è possibile rateizzare l’avviso di accertamento in sede di accertamento con adesione. L’atto di adesione può prevedere il pagamento in un massimo di otto rate trimestrali per somme superiori a 50.000 euro, con interesse legale. La rateizzazione comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo e consente di evitare contenzioso. In alcuni casi, l’adesione può essere integrata con garanzie ipotecarie o fideiussorie.

7.17 Qual è il ruolo dell’OCC (Organismo di Composizione della Crisi)?

L’OCC è un ente istituito presso le camere di commercio, gli ordini professionali o gli enti pubblici che assiste i debitori nelle procedure di sovraindebitamento. L’avvocato Gestore della Crisi iscritto nell’elenco del Ministero della Giustizia, come l’Avv. Monardo, è autorizzato a predisporre il piano del consumatore, il concordato minore o la liquidazione controllata, a convocare i creditori e a presentare la proposta al giudice. L’OCC svolge un ruolo di mediatore tra debitore e creditori, garantendo imparzialità e trasparenza. La sua assistenza è indispensabile per accedere all’esdebitazione.

7.18 Cosa significa “meritevolezza” nelle procedure di sovraindebitamento?

La meritevolezza è il requisito che consente l’accesso alle procedure di sovraindebitamento: il debitore non deve aver creato il proprio stato di insolvenza con dolo o colpa grave, non deve aver commesso frodi ai creditori e deve aver mantenuto un comportamento collaborativo . Ad esempio, l’imbianchino che nasconde attivamente fatture o vende beni per sottrarsi ai creditori non è meritevole. La meritevolezza è valutata dal giudice sulla base della documentazione e della relazione dell’OCC.

7.19 In cosa consiste il “principio di continuità dichiarativa” per la rottamazione?

Il principio di continuità dichiarativa introdotto dalla rottamazione quinquies prevede che possono accedere alla definizione agevolata solo i contribuenti che hanno regolarmente presentato le dichiarazioni fiscali relative agli anni oggetto delle cartelle, anche se non hanno pagato le imposte . L’obiettivo è premiare chi, pur in difficoltà, ha mantenuto un comportamento trasparente e scoraggiare i mai dichiaranti. Per aderire alla sanatoria è quindi necessario presentare eventuali dichiarazioni omesse prima della domanda di rottamazione.

7.20 Posso aderire al concordato preventivo biennale e alla rottamazione nello stesso anno?

Sì, non vi è incompatibilità di principio. È possibile aderire al concordato preventivo biennale per i periodi futuri e contemporaneamente presentare domanda di rottamazione per i carichi relativi agli anni precedenti. Tuttavia, occorre verificare che l’adesione al CPB non sia preclusa dalla presenza di debiti superiori a 5.000 euro non estinti e che i carichi oggetto di rottamazione rientrino nel periodo previsto. La combinazione degli strumenti può ridurre il carico fiscale presente e futuro, ma va valutata insieme a un professionista.

7.21 Quali documenti devo conservare e per quanto tempo?

La normativa fiscale impone di conservare la documentazione contabile per un periodo prolungato. L’art. 14 del D.P.R. 600/1973 obbliga a tenere e conservare i libri contabili, le fatture e i registri IVA per almeno dieci anni dal termine di presentazione della dichiarazione. Analoga previsione contiene l’art. 2220 del codice civile, che richiede la conservazione delle scritture per dieci anni. Per un imbianchino ciò significa archiviare tutte le fatture di acquisto e di vendita, i contratti con i clienti, le ricevute di pagamento, le distinte bancarie, i DDT (documenti di trasporto) per i materiali, i libretti di salario dei dipendenti e i modelli F24. È consigliabile utilizzare sistemi informatici certificati o servizi di conservazione sostitutiva per digitalizzare i documenti e preservarli nel tempo. In caso di verifica, l’assenza di documenti giustificativi può legittimare l’Amministrazione a disconoscere i costi e a ricostruire il reddito induttivamente . La corretta conservazione consente anche di dimostrare l’effettività dei costi, di avvalersi delle detrazioni fiscali e di fornire prove in giudizio. Anche dopo la cessazione dell’attività, è opportuno custodire i documenti fino alla decadenza dei termini di accertamento e prescrizione.

7.22 Cosa succede se pago l’imposta dopo la scadenza ma non presento ricorso?

Il pagamento tardivo dell’avviso di accertamento senza proporre ricorso entro i 60 giorni comporta la definitività dell’atto. L’Agenzia delle Entrate potrà iscrivere a ruolo le somme dovute, comprese sanzioni e interessi, e avviare la riscossione coattiva. Tuttavia, la normativa sul ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di ridurre le sanzioni in proporzione al ritardo del pagamento: se il versamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un decimo; entro novanta giorni, a un nono; entro l’anno, a un ottavo. Il ravvedimento si applica alle dichiarazioni e ai versamenti, ma non impedisce l’accertamento se l’Ufficio ritiene i dati non veritieri. È sempre opportuno valutare, con l’assistenza di un professionista, se convenga pagare l’imposta con ravvedimento, proporre ricorso o chiedere l’accertamento con adesione. Una volta pagata la somma, sarà difficile recuperarla in caso di successivo annullamento dell’atto.

7.23 Cosa comporta la transazione fiscale in un concordato minore o in un accordo di ristrutturazione?

La transazione fiscale consente al debitore in procedura concorsuale di proporre all’Amministrazione finanziaria e agli enti previdenziali un pagamento parziale dei tributi e dei contributi. Nel concordato minore o nell’accordo di ristrutturazione, l’imprenditore individuale e il professionista possono inserire una proposta di falcidia delle imposte e delle sanzioni, rateizzando il pagamento in base al piano. La proposta deve essere motivata e dimostrare che il trattamento offerto ai creditori pubblici è più conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. L’Agenzia delle Entrate può accettare o rifiutare; tuttavia, il giudice può omologare il piano anche in mancanza di adesione se ritiene che il pregiudizio dell’erario non sia superiore a quello che deriverebbe dalla liquidazione. Per un imbianchino sovraindebitato, la transazione fiscale rappresenta una via d’uscita che consente di ridurre il debito tributario, continuare l’attività e rispettare gli obblighi contributivi.

7.24 Posso compensare crediti d’imposta con le somme dovute a seguito di un accertamento?

La compensazione dei tributi è disciplinata dall’art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e consente di utilizzare i crediti tributari per pagare i debiti iscritti a ruolo o derivanti da accertamenti. In pratica, se un imbianchino ha maturato un credito IVA o IRPEF, può usarlo per compensare un debito con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tuttavia, esistono limiti: i crediti superiori a 5.000 euro annui possono essere utilizzati solo dopo l’invio della dichiarazione con visto di conformità rilasciato da un professionista. I contribuenti che hanno debiti iscritti a ruolo superiori a 1.500 euro e non regolarizzati non possono effettuare compensazioni orizzontali. Nel caso di debiti derivanti da avvisi di accertamento definito, la compensazione è possibile solo se si paga integralmente la prima rata. È consigliabile quindi saldare o rateizzare i carichi pendenti prima di procedere alla compensazione e verificare con il proprio commercialista la corretta imputazione dei crediti.

7.25 Quali sono le sanzioni per dichiarazione infedele o omessa?

Le sanzioni per dichiarazione infedele e omessa dichiarazione sono particolarmente severe. La dichiarazione infedele, che consiste nell’indicare un reddito inferiore o costi superiori a quelli effettivi, comporta una sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta. Tale sanzione può essere ridotta a un terzo se il contribuente aderisce all’accertamento con adesione o definisce l’atto in acquiescenza. L’omessa dichiarazione comporta una sanzione dal 120% al 240% dell’imposta, con un minimo di 250 euro, oltre agli interessi. Sono previste ulteriori aggravanti in caso di frode o occultamento di scritture contabili. È bene ricordare che la sanzione non si applica se l’infedele indicazione deriva da incertezza normativa o da errori non imputabili al contribuente e che lo Statuto del contribuente esclude la punibilità per violazioni formali prive di rilevanza tributaria . La corretta redazione delle dichiarazioni e la tempestiva rettifica di eventuali errori riducono il rischio di sanzioni e contenzioso.

7.26 Cosa fare se l’accertamento riguarda ritenute non versate ai dipendenti?

Le ritenute alla fonte (IRPEF, addizionali regionali e comunali) operate sui compensi dei dipendenti e dei collaboratori devono essere versate entro le scadenze previste dal calendario fiscale. L’omesso versamento comporta la responsabilità del sostituto d’imposta e sanzioni del 30% delle somme non versate, oltre agli interessi. In caso di importi superiori a 150.000 euro e ritardo oltre tre mesi, scatta anche la responsabilità penale ai sensi dell’art. 10‑bis del D.Lgs. 74/2000, con pena da sei mesi a due anni. Se si riceve un accertamento per ritenute non versate, è necessario verificare l’errore, procedere al pagamento immediato con ravvedimento e, se possibile, dimostrare cause di forza maggiore (per esempio, mancata erogazione dei compensi o errori del consulente). È possibile chiedere la rateizzazione del debito o concordare una transazione fiscale nell’ambito di un concordato minore. La tempestività è fondamentale per ridurre le sanzioni e evitare denunce penali.

7.27 Esistono agevolazioni fiscali per i giovani imbianchini o le start‑up?

Oltre agli incentivi generali per le PMI, esistono misure specifiche per favorire i giovani imprenditori. Il regime forfetario introdotto dalla Legge 190/2014 consente ai soggetti con ricavi inferiori a 85.000 euro di applicare un’imposta sostitutiva del 15%, che scende al 5% per i primi cinque anni di attività se l’imprenditore non ha esercitato nei tre anni precedenti attività simili e se l’attività non è mera prosecuzione di un lavoro dipendente. Inoltre, la normativa prevede la riduzione dei contributi INPS per i primi tre anni per gli artigiani iscritti alla gestione speciale e contributi a fondo perduto per l’acquisto di beni strumentali, erogati da regioni, province e Camere di commercio. Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e il bonus formazione 4.0 possono essere utilizzati anche dagli artigiani. Per accedere a queste agevolazioni è fondamentale presentare le dichiarazioni corrette e rispettare i requisiti formali.

7.28 Posso impugnare la sospensione del DURC a causa di debiti fiscali?

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) attesta la regolarità degli adempimenti previdenziali, assicurativi e fiscali ed è indispensabile per partecipare a gare pubbliche, ottenere incentivi e beneficiare del superbonus edilizio. La presenza di debiti iscritti a ruolo non regolarizzati può determinare la sospensione o la revoca del DURC. Tuttavia, la sospensione non sempre è legittima: se il debito è oggetto di ricorso con sospensione giudiziale, se è stato rateizzato o se è prescritto, il contribuente può richiedere la revoca del provvedimento. In caso di diniego, è possibile impugnare la sospensione davanti al giudice amministrativo o al giudice del lavoro, a seconda dell’ente che ha adottato il provvedimento. È importante presentare documentazione aggiornata (ricorsi, rateizzazioni, sospensioni) e dimostrare che il debito non è esigibile. La perdita del DURC può avere effetti devastanti per un’impresa che opera nel settore edile, perciò la difesa deve essere rapida ed efficace.

7.29 Come incide l’IVA split payment sulle prestazioni di imbianchino per le pubbliche amministrazioni?

Lo split payment (scissione dei pagamenti) previsto dall’art. 17‑ter del D.P.R. 633/1972 si applica alle prestazioni rese alle pubbliche amministrazioni e ad alcune società controllate. Consiste nel versamento diretto dell’IVA da parte del committente all’Erario. Per un imbianchino che effettua lavori per un comune o per un ente pubblico significa che l’ente trattiene l’IVA dal pagamento e la versa all’Erario, liquidando al fornitore solo l’imponibile. Questo meccanismo può ridurre la liquidità dell’impresa perché l’IVA sui propri acquisti rimane a credito fino alla compensazione o al rimborso. È quindi consigliabile monitorare il volume di IVA a credito e, se necessario, presentare istanza di rimborso o utilizzare la compensazione per evitare accumuli. Lo split payment non esonera l’imbianchino dagli obblighi di fatturazione e dichiarazione e non impedisce accertamenti: l’Agenzia delle Entrate può contestare la corretta applicazione dell’aliquota, la qualificazione delle prestazioni e la deducibilità dei costi.

7.30 L’Agenzia può sequestrare gli utensili e i materiali dell’imbianchino?

In caso di mancato pagamento delle imposte, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avviare procedure di pignoramento dei beni mobili del debitore. Tuttavia, l’art. 514 del Codice di procedura civile stabilisce l’impignorabilità degli strumenti indispensabili all’esercizio dell’attività professionale del debitore, entro un certo valore. Ciò significa che per un imbianchino scale, pennelli, rulli, compressori, ponteggi e veicoli utilizzati esclusivamente per la propria attività non possono essere pignorati se il loro valore complessivo non supera i limiti fissati dalla legge. L’agente della riscossione può invece pignorare beni diversi, come autovetture non indispensabili, conti correnti, crediti verso terzi o beni di lusso. Se il pignoramento riguarda beni strumentali, è possibile opporsi davanti al giudice dell’esecuzione, dimostrando l’indispensabilità di tali beni per la sopravvivenza dell’attività. Questa tutela consente all’imprenditore di continuare a lavorare e a produrre reddito per soddisfare i propri creditori.

8. Simulazioni pratiche e numeriche

8.1 Ricostruzione dei ricavi tramite mark‑up

Supponiamo che l’Agenzia delle Entrate contesti a un imbianchino l’inattendibilità della contabilità e voglia procedere a un accertamento induttivo. L’Ufficio acquista i dati di tre imprese di tinteggiatura che operano nella stessa provincia e calcola il mark‑up medio del 40% sul costo dei materiali. L’imbianchino ha acquistato vernici e attrezzature per 50.000 euro; secondo l’Ufficio, i ricavi dovrebbero essere 70.000 euro (50.000 + 40% di 50.000). Tuttavia, l’imbiancatore dimostra che la sua attività si concentra su piccoli lavori in provincia con forte concorrenza e applica un margine del 20%. Inoltre, produce contratti a forfait e fatture di 60.000 euro. Il giudice può quindi ridurre l’accertamento sulla base delle prove e considerare un mark‑up diverso. L’ordinanza 30827/2024 afferma che i margini devono provenire da imprese omogenee e comparabili ; in mancanza di omogeneità, la presunzione viene meno.

8.2 Ricostruzione dei ricavi tramite versamenti bancari

In un altro caso, l’imbianchino non presenta la dichiarazione IVA per due anni. L’Agenzia delle Entrate ottiene, tramite deroga al segreto bancario (art. 35 D.P.R. 600/1973), l’estratto del conto corrente su cui risultano versamenti per 80.000 euro e prelievi per 70.000 euro. L’ufficio presume che i 80.000 euro siano ricavi non dichiarati e notifica un accertamento per reddito omesso. L’imbianchino dimostra che 30.000 euro provengono da un finanziamento bancario e 10.000 euro da un prestito familiare. L’ufficio riduce i ricavi presunti a 40.000 euro. In sede di ricorso si può ulteriormente dimostrare che i prelievi sono stati utilizzati per costi in nero (punibili) o per spese personali. In ogni caso, è fondamentale avere prove della provenienza delle somme per confutare la presunzione.

8.3 Simulazione di rottamazione quinquies

Un imbianchino ha cartelle esattoriali per 30.000 euro (capitale 20.000 euro, sanzioni e interessi 10.000 euro). Presenta domanda di rottamazione quinquies. Se l’istanza viene accolta, paga soltanto i 20.000 euro e le spese di notifica, azzerando 10.000 euro di sanzioni e interessi. Decide di rateizzare in 54 rate bimestrali da circa 370 euro l’una; il tasso agevolato del 4% annuo produce interessi per circa 2.000 euro in nove anni. L’importo complessivo da pagare sarà quindi 22.000 euro. In assenza di rottamazione, avrebbe dovuto versare l’intero importo di 30.000 euro più interessi di mora. È evidente il beneficio economico.

8.4 Simulazione di concordato preventivo biennale

Un imbianchino con ricavi irregolari aderisce al CPB. L’Agenzia delle Entrate propone un reddito imponibile di 25.000 euro per il biennio 2025–2026, mentre l’imbiancatore aveva dichiarato 20.000 euro nel 2024. Accettando la proposta, pagherà IRPEF e contributi calcolati su 25.000 euro e non potrà essere oggetto di accertamenti induttivi per il biennio. Pur pagando un’imposta più alta nel breve periodo, l’imbianchino ottiene la certezza del carico fiscale e evita ulteriori controlli. Inoltre, può beneficiare del regime premiale degli ISA, con minori adempimenti.

8.5 Simulazione di piano del consumatore

Una persona fisica indebitata per 100.000 euro (50.000 euro di imposte e 50.000 euro di debiti bancari) dispone di un reddito mensile di 1.500 euro e di una casa di proprietà. Presenta un piano del consumatore attraverso l’OCC che prevede il pagamento di 40.000 euro in 8 anni (al netto delle spese di sussistenza) e la vendita della seconda auto. La proposta viene accettata dai creditori e omologata dal giudice. Al termine del piano, il residuo di 60.000 euro viene cancellato grazie all’esdebitazione. L’imbianchino potrà così continuare a lavorare e risollevarsi.

Conclusione

L’accertamento fiscale può rappresentare un vero incubo per un imbianchino o per una piccola impresa artigiana, ma non è un destino inevitabile. Con una conoscenza approfondita della normativa, l’assistenza di professionisti qualificati e un’azione tempestiva, è possibile contestare gli atti illegittimi, ridurre il debito e proteggere il patrimonio. La disciplina tributaria offre numerosi strumenti – dal contraddittorio preventivo all’accertamento con adesione, dalla rottamazione al concordato preventivo biennale, dai piani del consumatore all’esdebitazione – che permettono di trovare la soluzione più adatta alla propria situazione.

L’importanza di agire subito non può essere sottolineata abbastanza: i termini per impugnare o aderire a una definizione agevolata sono stringenti, e l’inerzia comporta la definitività dell’atto e la riscossione coattiva. Inoltre, la giurisprudenza dimostra che la corretta gestione del contraddittorio e la contestazione delle presunzioni induttive possono portare all’annullamento degli accertamenti o alla loro significativa riduzione.

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