Introduzione
L’accertamento fiscale è un procedimento con cui l’Agenzia delle entrate ricostruisce il reddito o l’imposta dovuti quando ritiene che il contribuente abbia dichiarato meno del dovuto oppure abbia commesso irregolarità. Nelle imprese artigiane del settore edile, come quelle di chi si occupa di cartongesso, i controlli possono derivare da molteplici fattori: ricavi dichiarati inferiori agli indici di affidabilità (ISA), versamenti bancari sospetti, scostamenti tra costi e ricavi, o segnalazioni da fornitori. Le conseguenze di un accertamento sono gravose: maggiori imposte, sanzioni fino al doppio del tributo evaso, interessi e, in caso di mancato pagamento, iscrizione a ruolo con ipoteche e fermi amministrativi.
Per difendersi efficacemente occorre conoscere i propri diritti e i termini previsti dalla legge: la normativa tributaria offre numerosi strumenti per contestare l’accertamento, chiedere una riduzione delle sanzioni o rateizzare il debito. È fondamentale attivarsi subito: già nella fase del cosiddetto contraddittorio preventivo, introdotto dallo Statuto del contribuente (art. 6‑bis della legge 212/2000), il contribuente può presentare osservazioni e produrre documenti che, se accolti, possono evitare la notifica di un avviso di accertamento . La giurisprudenza più recente della Corte di cassazione ricorda che la mancata instaurazione di questo dialogo con il contribuente rende l’atto nullo per i tributi armonizzati (ad esempio l’IVA) e, dal 2024, anche per tutti gli altri tributi .
In questo articolo, aggiornato a dicembre 2025, verranno analizzati gli aspetti normativi e giurisprudenziali dell’accertamento fiscale con riferimento alle piccole imprese artigiane e ai lavoratori autonomi del settore edile. L’analisi adotterà la prospettiva del contribuente/debitore e metterà in luce soluzioni operative: dal controllo dell’atto, alla presentazione di memorie difensive, al ricorso alle procedure di definizione agevolata (rottamazioni, conciliazioni) e agli strumenti per la gestione delle crisi di sovraindebitamento. Nelle sezioni finali saranno offerte tabelle riepilogative, FAQ e simulazioni pratiche per aiutare il lettore a orientarsi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è un avvocato cassazionista con pluriennale esperienza nel diritto tributario e bancario. Coordina uno studio legale e tributario che opera in tutta Italia con un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti. È:
- Cassazionista: può patrocinare i ricorsi innanzi alla Corte di cassazione.
- Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della legge 3/2012, iscritto negli elenchi del Ministero della giustizia;
- Professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi) autorizzato a seguire procedure di ristrutturazione e piani del consumatore;
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del DL 118/2021 (confluito nel Codice della crisi d’impresa).
Grazie a queste competenze, l’Avv. Monardo e il suo staff offrono consulenza in materia di accertamenti fiscali, cartelle di pagamento, opposizioni contro ipoteche e fermi amministrativi, ricorsi alla Corte di giustizia tributaria, trattative con l’Agenzia delle entrate per accertamenti con adesione e definizioni agevolate e assistenza nelle procedure di sovraindebitamento. Analizzano gli atti, valutano la corretta motivazione, propongono sospensive e ricorsi, conducono trattative con la riscossione per ottenere rateazioni o piani di rientro, e affiancano il cliente nelle soluzioni giudiziali e stragiudiziali più adeguate.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale
1.1 Diritti del contribuente e obbligo di contraddittorio
Lo Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000) enuncia i principi generali che regolano i rapporti tra Fisco e contribuenti. Tra questi:
- Motivazione degli atti (art. 7) – gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati a pena di nullità e devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria . Se l’atto richiama un documento esterno (ad esempio un verbale di verifica), questo deve essere allegato o il suo contenuto essenziale deve essere riprodotto, in modo da permettere al contribuente di conoscere l’intera istruttoria.
- Principio di contraddittorio (art. 6‑bis) – introdotto dal decreto legislativo 219/2023 ed entrato in vigore il 30 aprile 2024, stabilisce che, prima dell’adozione di qualsiasi atto impositivo autonomamente impugnabile, l’amministrazione debba inviare al contribuente uno schema di atto e concedere almeno 60 giorni per presentare osservazioni. Solo dopo aver valutato le osservazioni può emettere l’avviso definitivo, motivando specificamente le ragioni dell’eventuale rigetto . Il contraddittorio non è richiesto per gli atti automatizzati (derivanti da liquidazioni e controlli automatizzati) e nei casi di urgenza per evitare decadenze .
- Diritto al contraddittorio durante le verifiche in loco (art. 12, comma 7) – quando l’Agenzia effettua accessi o ispezioni presso i locali del contribuente, deve rilasciare il verbale di chiusura e concedere 60 giorni per le osservazioni. L’avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine è nullo .
- Divieto di abuso del diritto (art. 10‑bis) – è considerato abuso del diritto qualsiasi operazione priva di sostanza economica che procura un vantaggio fiscale indebito, fermo restando che il contribuente può presentare interpello per conoscere preventivamente il parere dell’amministrazione .
Nella giurisprudenza di legittimità, il contraddittorio ha assunto un ruolo centrale. Le Sezioni Unite n. 21271/2025 hanno affermato che, prima dell’introduzione dell’art. 6‑bis, l’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale riguardava soltanto i tributi armonizzati (ad esempio l’IVA) e la sua violazione comportava la nullità dell’atto solo se il contribuente dimostrava, mediante la prova di resistenza, quali circostanze avrebbe potuto far valere . L’ordinanza n. 24783/2025 ha ribadito che, per i tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto se il contribuente espone concretamente i fatti che avrebbero potuto modificare l’esito del procedimento ; per i tributi non armonizzati, l’obbligo sussiste solo se previsto da una norma specifica o dal nuovo art. 6‑bis.
1.2 Termini di decadenza per gli avvisi di accertamento
La legge fissa termini decadenziali entro i quali l’Agenzia può notificare gli avvisi di accertamento:
- Imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP) – il termine ordinario è 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione; se la dichiarazione è omessa o nulla, il termine è il 7° anno. Per l’IVA il termine è stabilito dall’art. 57 del DPR 633/1972, che prevede la notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla dichiarazione e, in caso di dichiarazione omessa, entro il 7° anno . L’amministrazione può emettere avvisi integrativi entro il termine di decadenza se emergono nuovi elementi .
- Imposta di registro e altri tributi indiretti – la notifica degli avvisi di rettifica deve avvenire entro 5 anni dalla registrazione dell’atto.
- Tributi locali – termini fissati dalle leggi istitutive (generalmente 5 anni).
Il rispetto dei termini è un elemento essenziale: un atto notificato oltre i termini è nullo. È quindi fondamentale verificare la data di notifica della dichiarazione, eventuali proroghe dovute a sospensioni (ad esempio emergenza Covid‑19) e la corretta individuazione del periodo d’imposta.
1.3 Tipologie di accertamento
1.3.1 Accertamento analitico‐induttivo (art. 39 DPR 600/1973)
Quando le scritture contabili presentano irregolarità, omissioni o falsità, l’Ufficio può rettificare il reddito sulla base dei dati disponibili e di presunzioni gravi, precise e concordanti. L’art. 39 autorizza l’Ufficio a determinare il reddito anche prescindendo dalle risultanze contabili, utilizzando ricostruzioni induttive basate su margini, studi di settore o indicatori presuntivi . Qualora manchi la dichiarazione o le scritture siano inattendibili, l’accertamento può essere effettuato con presunzioni semplici.
In una recente ordinanza, la Cassazione ha affermato che, qualora la contabilità sia inattendibile, l’Amministrazione può ricorrere a presunzioni e il burden of proof si sposta sul contribuente: una volta che il Fisco ha ricostruito il reddito con un coerente insieme di indizi, è il contribuente a dover dimostrare l’infondatezza della pretesa .
1.3.2 Accertamento sintetico o redditometro (art. 38 DPR 600/1973)
L’art. 38 consente di determinare il reddito complessivo delle persone fisiche sulla base della capacità di spesa. Il redditometro (ora denominato “evasometro”) utilizza indici come spese per beni e servizi, investimenti e risparmi. Nel 2024 il decreto ministeriale 7 maggio 2024 ha individuato le categorie di spese e rinviato a dati ISTAT; la disciplina è stata successivamente sospesa per essere sostituita da un sistema basato su scostamenti del 20 % e 70 000 € .
La Cassazione ha confermato che la disciplina del redditometro introduce una presunzione legale relativa: la spesa per incrementi patrimoniali si presume sostenuta con redditi conseguiti non solo nell’anno in cui è effettuata, ma anche nei cinque anni precedenti; il contribuente può provare che la spesa è stata finanziata con redditi esenti, già tassati o con risparmi . L’onere della prova grava quindi sul contribuente.
1.3.3 Indagini finanziarie (art. 32 DPR 600/1973 e art. 51 DPR 633/1972)
L’art. 32 consente all’amministrazione di ottenere dai soggetti finanziari dati e notizie sui conti correnti e sulle movimentazioni bancarie. Le somme accreditate sono presumibilmente ricavi se non giustificate, mentre i prelevamenti sono imputati come ricavi non dichiarati, salvo prova contraria. Dopo la sentenza della Corte costituzionale 10/2023, la Cassazione ha precisato che, nel metodo analitico‑induttivo, il contribuente può sempre opporre la prova presuntiva contraria e dedurre costi forfettari di produzione; inoltre non esiste un limite minimo di valore sotto il quale le movimentazioni non siano rilevanti . La presunzione relativa trova fondamento nel principio di vicinanza della prova: il contribuente, autore delle movimentazioni, è in grado di fornire la prova contraria.
Un altro principio giurisprudenziale riguarda i conti intestati a terzi: l’applicazione della presunzione ex art. 32 alle movimentazioni su conti di terzi richiede che l’Amministrazione dimostri che tali conti erano nella disponibilità effettiva del contribuente, altrimenti l’accertamento è illegittimo.
1.4 Validità formale dell’avviso di accertamento
Un avviso di accertamento deve rispettare una serie di requisiti formali:
- Sottoscrizione – l’art. 42 del DPR 600/1973 richiede che l’avviso sia sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un funzionario delegato. La Cassazione ha chiarito che non è necessario che il sottoscrittore sia dirigente: è sufficiente che sia un impiegato della carriera direttiva delegato . La mancanza di firma o la sottoscrizione da parte di un soggetto non autorizzato determina la nullità dell’atto.
- Motivazione – deve indicare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa; se l’atto fa riferimento a un verbale o a un documento, questi devono essere allegati o richiamati per relationem .
- Termine per il contraddittorio e avviso di pagamento – l’art. 50 DPR 602/1973 stabilisce che il concessionario (Agenzia delle entrate‑Riscossione) può avviare l’espropriazione forzata solo dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, salvo sospensioni; se l’espropriazione non è iniziata entro un anno, deve notificare un avviso di intimazione e attendere cinque giorni prima di procedere .
- Preavviso di ipoteca e fermo – l’art. 77 prevede che decorso il termine di cui all’art. 50 il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili; l’Agente può iscrivere ipoteca anche prima dell’espropriazione se il credito supera 20 000 € e deve inviare al proprietario un preavviso con termine di 30 giorni . L’art. 86 dispone che, decorso il termine di cui all’art. 50, l’Agente può disporre il fermo dei beni mobili registrati (ad esempio il veicolo aziendale), previa comunicazione che concede 30 giorni per pagare o dimostrare che il bene è strumentale all’attività . La circolazione con un veicolo sottoposto a fermo comporta sanzioni .
1.5 Strumenti di deflazione del contenzioso
1.5.1 Accertamento con adesione (D.Lgs. 218/1997)
L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire la pretesa prima del contenzioso e ottenere una riduzione delle sanzioni (generalmente a 1/3). L’art. 6 del D.Lgs. 218/1997 stabilisce che:
- Il contribuente che ha subito un accesso o una verifica può presentare istanza di accertamento con adesione all’Ufficio .
- Nel caso di avviso di accertamento non preceduto da contraddittorio, l’istanza può essere presentata entro il termine per proporre ricorso ; l’istanza sospende il termine per 90 giorni .
- Se l’avviso è preceduto dallo schema di atto (contraddittorio preventivo), l’istanza deve essere proposta entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema . La sospensione del termine d’impugnazione è di 30 giorni .
- Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza l’Ufficio convoca il contribuente; in caso di accordo, l’avviso perde efficacia e il debito può essere pagato in un massimo di 8 rate trimestrali. Il perfezionamento dell’adesione comporta la riduzione delle sanzioni.
1.5.2 Rottamazione‐quater e riaperture (Leggi 197/2022, 18/2024 e 15/2025)
La legge 197/2022 ha introdotto la definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cosiddetta rottamazione‑quater), consentendo di pagare solo le imposte e i contributi, senza interessi e sanzioni. La legge 18/2024 ha prorogato il termine per versare la prima rata al 15 marzo 2024 . La legge 15/2025 ha previsto la riammissione per chi non aveva pagato entro il 2024, consentendo di presentare domanda entro il 30 aprile 2025 e di pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in 10 rate fino al 2027, con interessi al 2 % .
1.5.3 Altre definizioni agevolate
Nel 2024‑2025 sono state varate ulteriori misure per la chiusura delle liti pendenti e degli avvisi bonari:
- Conciliazione giudiziale (D.Lgs. 13/2024) – consente di definire le controversie fino alla Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado con sconti sulle sanzioni.
- Ravvedimento operoso speciale (legge 197/2022 e successive modifiche) – permette di sanare le violazioni dichiarative con riduzione delle sanzioni al 3,75 %.
- Acquiescenza e definizione agevolata degli avvisi bonari – pagamenti entro 30 giorni con sanzioni al 3 %.
1.6 Strumenti di gestione della crisi e sovraindebitamento
Quando un imprenditore non riesce a far fronte alle pretese fiscali e ai debiti con banche e fornitori, le procedure di sovraindebitamento consentono di ristrutturare i debiti e ottenere la liberazione residua (esdebitazione). La legge 3/2012 prevede diversi strumenti:
- Piano del consumatore – rivolto alla persona fisica non imprenditore; il tribunale può omologare il piano anche senza l’assenso dei creditori se è coerente con la capacità di pagamento e garantisce un soddisfacimento non inferiore a quello ottenibile in caso di liquidazione. La Cassazione n. 9549/2025 ha affermato che la moratoria nel pagamento dei crediti privilegiati prevista dall’art. 8, comma 4, può protrarsi per un anno dall’omologazione e che il piano può prevedere anche una falcidia (pagamento parziale) dei crediti privilegiati .
- Accordo di ristrutturazione dei debiti – necessita dell’approvazione della maggioranza dei creditori e consente di proporre un piano con falcidie e dilazioni.
- Liquidazione controllata (ex liquidazione del patrimonio) – prevede la vendita dei beni del debitore sotto il controllo del tribunale; al termine può essere concessa l’esdebitazione (liberazione dai debiti).
- Esdebitazione del debitore incapiente – introdotta dal Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019), consente al debitore persona fisica senza beni di ottenere l’esdebitazione immediata in presenza di determinati requisiti.
Per le imprese in difficoltà è inoltre disponibile la composizione negoziata della crisi (DL 118/2021, ora nel Codice della crisi): l’imprenditore può richiedere la nomina di un esperto indipendente che lo assista nel negoziare con i creditori. Secondo la Camera di commercio di Roma, la procedura è attivabile tramite una piattaforma telematica nazionale e comporta un modesto contributo di segreteria; l’esperto aiuta l’imprenditore a evitare l’insolvenza .
2. Procedura passo‑passo dell’accertamento
2.1 I segnali preliminari e le comunicazioni dell’Agenzia
L’avvio di un accertamento non è sempre preceduto da una verifica in loco. Spesso l’Agenzia utilizza le proprie banche dati e incrocia le informazioni presenti in anagrafe tributaria (fatture elettroniche, corrispettivi telematici, comunicazioni IVA) con gli indici di affidabilità. Quando emergono anomalie, il primo passo è generalmente l’invio di una comunicazione di irregolarità o lettera di compliance. In questa fase:
- Comunicazioni di anomalia – invitano il contribuente a verificare eventuali errori nella dichiarazione (ad esempio omissioni di corrispettivi). È possibile regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso, pagando imposta e sanzioni ridotte. È consigliabile rispondere per iscritto fornendo la documentazione che giustifica la presunta anomalia.
- Inviti al contraddittorio (preavviso) – l’Agenzia trasmette uno schema di atto (ai sensi dell’art. 6‑bis) contenente la ricostruzione dei redditi e le ragioni della ripresa. Il contribuente ha 60 giorni per presentare memorie difensive. In caso di accessi, ispezioni o verifiche, l’Ufficio deve consegnare il verbale di chiusura e attendere 60 giorni prima di emettere l’avviso .
- Processo verbale di constatazione (PVC) – se la Guardia di finanza effettua controlli nel cantiere o nella sede del cartongessista, al termine redige un PVC. Il contribuente può presentare osservazioni entro 60 giorni. Il PVC e le controdeduzioni sono elementi fondamentali per valutare l’attendibilità dell’accertamento.
2.2 Notifica dell’avviso di accertamento
Se le controdeduzioni non vengono accolte, l’Agenzia notifica un avviso di accertamento. L’atto deve contenere:
- Dati anagrafici del contribuente, periodo d’imposta, ammontare dei maggiori redditi o imposte;
- Motivazione, con l’indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche ;
- Termini per ricorso e organo competente (Corte di giustizia tributaria);
- Invito all’adesione (quando previsto): l’avviso può essere accompagnato da una proposta di adesione ai sensi del D.Lgs. 218/1997.
È fondamentale verificare:
- La correttezza della notifica – la notifica deve avvenire via PEC (se il contribuente è titolare di PEC) o tramite messo notificatore/posta. Errori nella notifica possono rendere l’atto nullo.
- Il rispetto dei termini – come visto, l’Agenzia deve notificare entro 5 anni dalla presentazione della dichiarazione (o 7 anni per omessa dichiarazione) .
- La firma – l’atto deve essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da un delegato, altrimenti è nullo .
2.3 Dopo la notifica: scadenze e opzioni del contribuente
Una volta ricevuto l’avviso, il contribuente ha 60 giorni per:
- Presentare ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado (ex Commissione tributaria provinciale). Il ricorso deve contenere i motivi di impugnazione, le prove documentali e la richiesta di annullamento.
- Presentare istanza di accertamento con adesione – se non è stata avviata la procedura di contraddittorio preventivo, l’istanza può essere presentata entro il termine di impugnazione; il termine è sospeso per 90 giorni .
- Pagare con acquiescenza – versando l’imposta contestata e le sanzioni ridotte a un terzo, si rinuncia al contenzioso.
- Chiedere la rateizzazione – se non si hanno i fondi per pagare immediatamente, è possibile chiedere alla riscossione un piano di rateizzo; in base all’art. 19 DPR 602/1973, per debiti fino a 120 000 € il piano può essere concesso in 72 rate, estensibili a 120 in caso di comprovata situazione di temporanea difficoltà.
Attenzione: la presentazione dell’istanza di adesione o di conciliazione non sospende automaticamente gli atti cautelari (fermi, ipoteche). È perciò opportuno chiedere contestualmente una sospensione dell’atto in sede giudiziale (art. 47 D.Lgs. 546/1992) o un provvedimento di autotutela.
2.4 Dal ruolo esattoriale all’esecuzione forzata
Se l’avviso diventa definitivo (per mancato ricorso o a seguito di sentenza) o se viene emesso un avviso di accertamento immediatamente esecutivo (avvisi emessi dal 1° luglio 2011), l’importo viene iscritto a ruolo. L’Agenzia delle entrate‑Riscossione invia una cartella di pagamento; decorso il termine di 60 giorni, può avviare l’esecuzione (pignoramento presso terzi, espropriazione immobiliare, fermo, ipoteca). L’art. 50 DPR 602/1973 richiede che l’espropriazione forzata inizi entro un anno; in caso contrario l’Agente deve notificare un’intimazione ad adempiere e attendere cinque giorni .
Ipoteca e fermo – l’iscrizione di ipoteca sugli immobili può avvenire una volta scaduto il termine di cui all’art. 50. L’iscrizione è ammessa anche prima dell’espropriazione, purché il debito sia superiore a 20 000 € . L’Agente deve inviare un preavviso con termine di 30 giorni. Analogamente, il fermo amministrativo sui veicoli aziendali è disposto dopo il preavviso; il contribuente può evitarlo dimostrando che il veicolo è indispensabile per l’attività .
3. Difese e strategie legali
3.1 Verifica preliminare dell’atto
Prima di discutere del merito, occorre valutare se l’avviso è nullo per vizi formali. Le principali verifiche sono:
- Competenza dell’ufficio – l’avviso deve essere emesso dall’ufficio territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente. L’emissione da parte di un ufficio incompetente è causa di nullità.
- Sottoscrizione – come evidenziato, l’atto deve essere firmato dal dirigente o da un funzionario delegato .
- Motivazione – occorre verificare se l’avviso contiene la motivazione completa o se fa riferimento a documenti non allegati; in tal caso è possibile eccepire la violazione dell’art. 7 dello Statuto .
- Rispetto del contraddittorio – se lo schema di atto non è stato notificato o l’Ufficio non ha valutato le osservazioni, l’atto è nullo. Per i tributi armonizzati la violazione comporta l’annullamento a prescindere; per gli altri tributi è necessario dimostrare con la prova di resistenza quali elementi avrebbero portato a un risultato diverso .
- Prescrizione e decadenza – un avviso notificato oltre i termini è nullo. È utile verificare eventuali cause di sospensione (ad esempio istanza di adesione) che hanno interrotto il decorso.
3.2 Contestazione nel merito
Una volta esclusi i vizi formali, occorre analizzare il merito dell’accertamento. Per un cartongessista, le contestazioni più frequenti riguardano:
3.2.1 Discordanza tra ricavi e studi di settore/ISA
L’Ufficio può utilizzare gli indicatori di affidabilità (ISA) o gli studi di settore per stimare i ricavi; tuttavia questi strumenti costituiscono semplici presunzioni e non dispongono di valore probatorio autonomo. La Cassazione ha affermato che l’accertamento induttivo basato sugli ISA deve essere preceduto da contraddittorio e che l’ufficio deve indicare ulteriori elementi (sproporzione costi/ricavi, antieconomicità) per legittimare la ripresa . Il contribuente può contestare dimostrando:
– la presenza di circostanze particolari (lavori saltuari, malattia, infortuni, calo del mercato);
– la corretta fatturazione di tutti i lavori;
– l’esistenza di fattori che rendono inapplicabile lo studio (diversa zona geografica, tipologia di clientela).
3.2.2 Presunzioni su movimentazioni bancarie
L’Amministrazione può presumere che i versamenti non giustificati siano ricavi non dichiarati e che i prelevamenti siano utilizzati per spese non dedotte. Tuttavia il contribuente può fornire prova contraria dimostrando che:
– i versamenti provengono da finanziamenti soci, rimborsi spese o prestiti;
– i prelevamenti riguardano spese aziendali documentate;
– alcune movimentazioni sono riferibili a conti di terzi e non sono nella sua disponibilità (in tal caso l’onere di prova spetta all’Ufficio).
La Cassazione n. 11939/2025 ha chiarito che il contribuente può dedurre costi forfettari e opporre prova presuntiva, e che anche le movimentazioni di piccolo importo rientrano nella presunzione .
3.2.3 Accertamento sintetico (redditometro)
Se l’accertamento si basa sulla capacità di spesa (auto, abitazione, viaggi, polizze), il contribuente può dimostrare che le spese sono state sostenute con:
– Redditi esenti (es. indennità di fine rapporto, risarcimenti);
– Redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (interessi su BOT, dividendi);
– Risparmi accumulati in anni precedenti .
È utile fornire estratti conto, documenti di acquisto e contratto di mutuo. Se la spesa riguarda beni strumentali utilizzati anche dall’azienda (veicolo per trasporto materiali), occorre dimostrare l’inerenza.
3.2.4 Contestazione di costi e deduzioni
L’Ufficio può contestare la deducibilità dei costi (ad esempio acquisto materiali) se ritiene che non siano inerenti all’attività o siano privi di documentazione. È necessario conservare fatture, scontrini e contratti e spiegare la correlazione con l’attività. La Cassazione ha chiarito che la fattura per operazioni inesistenti rende il costo indeducibile; tuttavia l’Ufficio deve fornire prova della falsità documentale e il contribuente può difendersi dimostrando la buona fede e la tracciabilità del pagamento.
3.2.5 Accessi e verbali della Guardia di finanza
Se l’accertamento deriva da accessi nei cantieri, conviene verificare la legittimità del verbale: la Guardia di finanza deve rispettare i limiti dell’autorizzazione del Pubblico ministero quando esamina documenti soggetti a segreto professionale. La Cassazione ha precisato che l’esame di documenti coperti da segreto (ad esempio rapporti con il consulente) richiede una specifica autorizzazione del PM; in mancanza, gli elementi acquisiti sono inutilizzabili.
3.3 Richiesta di accertamento con adesione
L’accertamento con adesione è una valida alternativa al contenzioso quando la pretesa fiscale è fondata ma si vogliono ridurre le sanzioni e rateizzare. La procedura prevede:
- Presentazione dell’istanza entro il termine di impugnazione dell’avviso (60 giorni), o entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto se si applica il contraddittorio preventivo .
- Sospensione del termine per ricorso per 90 giorni (o 30 giorni se la domanda segue il contraddittorio) .
- Invito a comparire da parte dell’Ufficio entro 15 giorni . Nel contraddittorio, le parti discutono i rilievi e concordano una base imponibile.
- Redazione dell’atto di adesione – l’Ufficio redige l’atto con le imposte e sanzioni ridotte a 1/3; il contribuente può pagare in un massimo di 8 rate trimestrali. Se non versa la prima rata nei 20 giorni successivi, l’atto decade.
È consigliabile farsi assistere da un professionista per valutare la convenienza dell’adesione e negoziare la migliore soluzione.
3.4 Ricorso alla Corte di giustizia tributaria
Se l’accertamento è infondato o l’Ufficio non è disponibile a ridurre la pretesa, si può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria. È consigliabile:
- Impugnare entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso, depositando il ricorso presso la segreteria della Corte e notificandolo all’Ufficio.
- Chiedere la sospensione dell’esecutività – l’art. 47 D.Lgs. 546/1992 permette di richiedere la sospensione del pagamento quando vi è un pregiudizio grave e irreparabile; il giudice decide in camera di consiglio.
- Produrre prove documentali – è necessario depositare la documentazione contabile, i contratti, le ricevute; per le presunzioni bancarie, è opportuno presentare le giustificazioni per ogni movimento.
- Valutare la conciliazione in corso di causa – durante il processo le parti possono definire la lite con la conciliazione giudiziale, ottenendo la riduzione delle sanzioni a un terzo.
3.5 Difesa contro ipoteche, fermi e pignoramenti
Dopo l’iscrizione a ruolo, il contribuente può trovarsi di fronte ad azioni esecutive. Le strategie difensive includono:
- Impugnazione della cartella e dell’intimazione – se la cartella è nulla (ad esempio perché non è stata preceduta da un avviso di accertamento valido) o è stata notificata oltre i termini, si può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni dalla notifica dell’intimazione ad adempiere.
- Opposizione agli atti esecutivi – per contestare la legittimità del pignoramento, dell’ipoteca o del fermo si può proporre opposizione ex art. 57 DPR 602/1973 davanti al giudice ordinario (per ipoteca e fermo) o alla Corte di giustizia tributaria (per vizi della cartella). Si può eccepire la mancata notifica del preavviso di ipoteca, l’importo inferiore a 20 000 € che rende illegittima l’iscrizione , o la strumentalità del bene per l’attività (per evitare il fermo) .
- Richiesta di rateizzazione e sospensione – in presenza di grave difficoltà economica, è possibile chiedere la rateazione del debito all’Agente della riscossione. Il piano può variare da 72 a 120 rate; il mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive comporta la decadenza e la ripresa delle procedure esecutive.
- Istanza di annullamento in autotutela – in caso di evidente errore (ad esempio doppia iscrizione, pagamento già avvenuto), si può chiedere all’Ufficio l’annullamento in autotutela allegando la prova del pagamento.
3.6 Utilizzo dei piani di rientro e degli strumenti della crisi
Per evitare il blocco dell’attività e preservare la continuità aziendale, è possibile avvalersi di strumenti di gestione della crisi e del sovraindebitamento:
- Rateizzazione ordinaria e straordinaria – per debiti fino a 120 000 € si può chiedere un piano di 72 rate; per importi più elevati, fino a 120 rate. Se la situazione economica peggiora, è possibile chiedere una piano di rientro straordinario con durata fino a 120 rate, dimostrando la temporanea situazione di difficoltà.
- Rottamazione‑quater e riammissione – se il debito è riferito a carichi affidati dal 2000 al 2022, è possibile aderire alla definizione agevolata e pagare solo il capitale. Chi non ha rispettato le scadenze può presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 e scegliere tra pagamento unico (31 luglio 2025) o 10 rate fino al 2027 .
- Composizione negoziata e concordato preventivo biennale – per le imprese in crisi, la composizione negoziata consente di negoziare con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente . Il concordato preventivo biennale (introdotto dal D.Lgs. 13/2024) permette di definire i debiti fiscali su base previsionale per le partite IVA in difficoltà.
- Procedure di sovraindebitamento – i lavoratori autonomi (anche artigiani) possono ricorrere al piano del consumatore, all’accordo di ristrutturazione o alla liquidazione controllata. La Cassazione ha riconosciuto che nel piano del consumatore la moratoria per i crediti privilegiati può estendersi fino a un anno e che è ammissibile la falcidia dei crediti . Al termine delle procedure è possibile ottenere l’esdebitazione e ripartire.
3.7 Errori comuni da evitare
- Ignorare le comunicazioni – trascurare una lettera di compliance o un invito al contraddittorio è un errore grave. È sempre meglio rispondere e fornire le giustificazioni.
- Mancata conservazione dei documenti – un artigiano deve conservare fatture, scontrini, contratti e pagamenti per almeno 10 anni. In assenza di documentazione, l’Ufficio può presumere ricavi occulti.
- Affidarsi al “fai da te” – l’accertamento richiede competenze giuridiche e contabili; una difesa improvvisata può aggravare la posizione. È consigliabile rivolgersi a professionisti esperti.
- Non considerare la rateazione – anche se la pretesa è fondata, la rateizzazione o la definizione agevolata possono alleggerire l’impatto sul cash flow e consentire di mantenere l’attività.
- Usare conti intestati a terzi – versare i compensi su conti intestati a familiari o amici può attirare l’attenzione dell’Agenzia e, come visto, richiede all’Ufficio la prova della disponibilità, ma genera comunque contenzioso e costi.
4. Tabelle riepilogative
4.1 Termini e scadenze principali
| Atto o procedura | Riferimento normativo | Termini e scadenze principali |
|---|---|---|
| Invio schema di atto (contraddittorio preventivo) | Art. 6‑bis L. 212/2000 | L’Ufficio deve inviare lo schema e attendere 60 giorni per le osservazioni . |
| Verbale di chiusura accesso/ispezione | Art. 12, c. 7 L. 212/2000 | Consegna del verbale al contribuente; 60 giorni per presentare osservazioni . |
| Notifica avviso di accertamento (imposte dirette e IVA) | Art. 43 DPR 600/1973; art. 57 DPR 633/1972 | Entro 31 dicembre del 5° anno successivo alla dichiarazione (7° se dichiarazione omessa) . |
| Ricorso contro avviso | D.Lgs. 546/1992 | 60 giorni dalla notifica. |
| Istanza accertamento con adesione | Art. 6 D.Lgs. 218/1997 | Entro il termine di impugnazione; sospensione per 90 giorni (30 giorni se preceduto da contraddittorio ). |
| Termine pagamento cartella | Art. 50 DPR 602/1973 | 60 giorni dalla notifica; l’espropriazione deve iniziare entro un anno . |
| Preavviso di ipoteca | Art. 77 DPR 602/1973 | Avviso con preavviso di 30 giorni; importo minimo 20 000 € . |
| Preavviso di fermo | Art. 86 DPR 602/1973 | Preavviso con termine di 30 giorni; possibilità di evitare il fermo dimostrando l’uso strumentale . |
| Rottamazione-quater | Legge 197/2022, Legge 18/2024, Legge 15/2025 | Presentazione domanda entro 30 aprile 2025; pagamento unica soluzione 31 luglio 2025 o 10 rate fino al 2027 . |
4.2 Norme essenziali per la difesa
| Articolo | Oggetto | Uso pratico |
|---|---|---|
| Art. 7 L. 212/2000 | Motivazione degli atti | Verificare che l’avviso contenga motivazione completa; chiedere annullamento se i documenti richiamati non sono allegati. |
| Art. 6‑bis L. 212/2000 | Contraddittorio preventivo | Assicurarsi che lo schema di atto sia stato inviato; presentare osservazioni. |
| Art. 39 DPR 600/1973 | Accertamento analitico‑induttivo | Contestare l’uso di presunzioni prive di gravità, precisione e concordanza; fornire prova contraria. |
| Art. 38 DPR 600/1973 | Accertamento sintetico/redditometro | Dimostrare che le spese derivano da redditi esenti o risparmi . |
| Art. 32 DPR 600/1973 | Indagini finanziarie | Presentare documentazione per giustificare versamenti e prelevamenti; dedurre costi. |
| Art. 42 DPR 600/1973 | Sottoscrizione dell’avviso | Eccepire la nullità se l’atto non è firmato da chi ne ha potere. |
| Art. 50 DPR 602/1973 | Termine per iniziare l’esecuzione | Opporsi a pignoramenti avviati senza intimazione o oltre un anno. |
| Art. 77 DPR 602/1973 | Ipoteca | Impugnare l’iscrizione se l’importo è inferiore a 20 000 € o se manca il preavviso. |
| Art. 86 DPR 602/1973 | Fermo | Contestare il fermo su veicoli strumentali; chiedere la revoca. |
| Art. 6 D.Lgs. 218/1997 | Accertamento con adesione | Presentare istanza e sospendere i termini; negoziare la base imponibile e sanzioni. |
5. Domande e risposte (FAQ)
- Cos’è l’accertamento fiscale e quando può essere avviato nei confronti di un cartongessista?
È il procedimento con cui l’Agenzia delle entrate verifica la correttezza delle dichiarazioni e determina un maggior reddito o un’imposta dovuta. Può derivare da controlli automatizzati, incrocio di dati, segnalazioni dei fornitori o irregolarità nei versamenti bancari. - Quali sono i segnali che preannunciano un accertamento?
Lettere di compliance, comunicazioni di anomalia, inviti al contraddittorio, processi verbali di constatazione. Rispondere tempestivamente può evitare l’emissione di un avviso. - Se ricevo lo schema di atto, cosa devo fare?
Lo schema è inviato ai sensi dell’art. 6‑bis e concede 60 giorni per inviare osservazioni . Occorre analizzare i rilievi, raccogliere documenti (fatture, contratti, estratti conto) e presentare memorie dettagliate. Il silenzio rende più probabile l’emissione dell’avviso definitivo. - È vero che, se non firmo il verbale della Guardia di finanza, posso annullare l’accertamento?
No. La firma del verbale attesta solo la ricezione; il contribuente può contestare il contenuto con osservazioni scritte entro 60 giorni . - La mancata instaurazione del contraddittorio rende sempre nullo l’avviso?
Per l’IVA e gli altri tributi armonizzati sì: la Cassazione ha stabilito che la violazione del contraddittorio comporta l’invalidità dell’atto se il contribuente indica quali argomenti avrebbe presentato . Per gli altri tributi l’obbligo nasce dal 30 aprile 2024 (art. 6‑bis); prima era necessario che il contribuente dimostrasse la prova di resistenza. - Come posso contestare un accertamento basato sugli indici di affidabilità (ISA)?
Gli ISA costituiscono presunzioni semplici. È necessario dimostrare le peculiarità dell’attività (lavori stagionali, crisi di settore) e fornire documentazione sui ricavi effettivi. - I versamenti sul mio conto personale possono essere considerati ricavi della ditta?
Sì se non vengono giustificati. La legge presume che i versamenti non giustificati siano ricavi. Occorre dimostrare che si tratta di prestiti, rimborsi spese o somme già tassate. Anche i prelevamenti possono essere considerati ricavi; la Cassazione permette di dedurre costi forfettari . - Posso chiedere l’accertamento con adesione dopo aver ricevuto l’avviso?
Sì. L’istanza deve essere presentata entro il termine di impugnazione (60 giorni) e sospende il termine per 90 giorni . Se l’avviso è stato preceduto dallo schema di atto, il termine per l’istanza è di 30 giorni . - Quali sono i vantaggi dell’adesione?
Riduzione delle sanzioni a un terzo, possibilità di rateizzare fino a 8 rate trimestrali e chiusura del contenzioso. L’atto di adesione diventa definitivo e non può essere impugnato. - Cosa succede se non pago la cartella entro 60 giorni?
L’Agente della riscossione può avviare l’espropriazione forzata. Se l’esecuzione non inizia entro un anno dalla notifica, deve essere preceduta da un’intimazione . In presenza di beni immobili può essere iscritta ipoteca ; per beni mobili registrati può essere disposto il fermo . - È legittimo l’avviso se manca la firma del dirigente?
Sì, purché sia firmato da un funzionario della carriera direttiva delegato; la Cassazione ha chiarito che l’atto è nullo solo se manca la firma o se è firmato da un soggetto privo di delega . - Posso oppormi al fermo della mia autovettura usata per il lavoro?
Sì. La legge consente di evitare il fermo se il veicolo è strumentale all’attività. Occorre dimostrarlo con documenti e richiedere la revoca all’Agente della riscossione . - Cosa si intende per “prova di resistenza”?
È la dimostrazione che, se si fosse svolto il contraddittorio, il procedimento avrebbe potuto concludersi diversamente. Il contribuente deve indicare le circostanze concrete che avrebbe rappresentato e che avrebbero potuto convincere l’Ufficio . - La rottamazione‑quater conviene sempre?
Conviene quando il debito comprende sanzioni e interessi elevati. Pagando solo l’imposta o il contributo si ottiene un forte risparmio. Occorre verificare se il debito rientra tra i carichi definibili (non sono definibili multe penali, danni erariali, risorse UE) e rispettare le scadenze . - Se non riesco a pagare nemmeno con la rateizzazione, cosa posso fare?
È possibile ricorrere alle procedure di sovraindebitamento: piano del consumatore, accordo di ristrutturazione, liquidazione controllata o esdebitazione del debitore incapiente. Con l’aiuto di un gestore della crisi (come l’Avv. Monardo) è possibile presentare un piano che preveda la falcidia dei debiti e l’esdebitazione . - La vendita online di prodotti può essere considerata attività d’impresa?
Sì se è abituale. La Cassazione ha stabilito che un elevato numero di transazioni di vendita online costituisce esercizio di attività di impresa a prescindere dall’organizzazione; la presunzione legale sui conti bancari si applica a tutti i contribuenti, non solo ai titolari di partita IVA . Occorre quindi dichiarare i redditi provenienti dalle vendite online. - È possibile annullare un’ipoteca iscritta per un debito inferiore a 20 000 €?
Sì. L’art. 77 prevede che l’ipoteca possa essere iscritta solo se il debito supera 20 000 € . Se l’importo è inferiore o se manca il preavviso di 30 giorni, si può chiedere l’annullamento dell’ipoteca. - Come funziona la composizione negoziata della crisi?
È una procedura volontaria che consente all’imprenditore di essere assistito da un esperto indipendente nominato dalla camera di commercio per negoziare con i creditori e cercare di evitare l’insolvenza. La domanda si presenta tramite una piattaforma online; è prevista una modesta tassa di segreteria .
6. Simulazioni pratiche
6.1 Ricostruzione dei ricavi per un artigiano cartongessista
Scenario: Un cartongessista individuale dichiara nel 2023 un volume d’affari di 60 000 €. L’Agenzia, confrontando i dati con l’ISA del settore, riscontra uno scostamento del 30 % e rileva che il contribuente ha versato sui propri conti personali 20 000 € di cui non è stata fornita giustificazione. Inoltre dai dati acquisiti emerge che il contribuente ha acquistato una nuova autovettura per 30 000 €.
Ricostruzione dell’Ufficio:
- Ricavi presunti da versamenti bancari – ai sensi dell’art. 32 i versamenti non giustificati (20 000 €) vengono imputati come ricavi non dichiarati. L’Ufficio presume che il cartongessista abbia omesso di dichiarare questo importo.
- Ricavi da redditometro – secondo il redditometro, l’acquisto dell’auto indica una capacità di spesa incompatibile con i redditi dichiarati. In base all’art. 38, l’auto da 30 000 € si presume finanziata con redditi realizzati nei cinque anni precedenti (6 000 € annui) .
- Scostamento ISA – lo scostamento del 30 % dai ricavi standard (70 000 € stimati) giustifica un accertamento analitico‑induttivo. L’Ufficio applica un ricarico del 30 % sui costi (45 000 € di costi dichiarati × 1,3 = 58 500 €) e rettifica i ricavi a 103 500 €.
Difesa del contribuente:
- Giustificazione versamenti – il contribuente dimostra che i 20 000 € provengono da un prestito dei genitori documentato da bonifici e scrittura privata. Il prestito non costituisce reddito e viene escluso dall’imponibile.
- Spesa dell’auto – produce documentazione che attesta che l’auto è stata acquistata tramite leasing intestato alla società di noleggio e che l’anticipo è stato finanziato con risparmi degli anni precedenti (estratti conto). Dimostra quindi che non sussistono redditi occulti.
- ISA – fornisce dati su una contrazione del mercato locale (fallimento di un importante committente) e presenta contratti che dimostrano che l’attività è stata svolta prevalentemente su commesse a prezzo fisso, con margini ridotti. Chiede la riduzione dello scostamento.
Esito: nel contraddittorio preventivo l’Ufficio accoglie parzialmente le osservazioni. L’accertamento viene ridotto a 10 000 € di maggiori ricavi con sanzioni al 10 %. Il cartongessista sottoscrive l’accertamento con adesione e paga in 6 rate trimestrali. Se avesse ignorato lo schema di atto, l’ufficio avrebbe potuto notificare un avviso con una pretesa di 43 500 € di ricavi occulti.
6.2 Simulazione di rottamazione‑quater
Un cartongessista ha ricevuto cartelle per IVA e contributi previdenziali relative agli anni 2018‑2020 per un totale di 50 000 €, comprensivi di sanzioni e interessi. Con la rottamazione‑quater può estinguere il debito pagando solo il capitale (40 000 €). Decide di aderire e presenta domanda. Secondo la legge 15/2025 può optare per:
- Pagamento in un’unica soluzione: 40 000 € entro il 31 luglio 2025. Risparmio di 10 000 € di sanzioni e interessi.
- Pagamento rateale: 10 rate in tre anni (2025‑2027) con interessi del 2 %. Ogni rata semestrale (31 luglio e 30 novembre nel 2025; 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre nel 2026 e 2027) sarà di circa 4 100 € (40 000 € ÷ 10 + interessi). Se salta una rata, perde il beneficio e l’importo versato viene considerato acconto .
Vantaggio: l’adesione evita ipoteche e fermi e consente di programmare i pagamenti senza sanzioni.
6.3 Piano del consumatore per un artigiano in crisi
Un artigiano che opera come ditta individuale accumula debiti fiscali per 150 000 €, debiti bancari per 100 000 € e debiti con fornitori per 50 000 €. Non possiede immobili, ma dispone di un modesto reddito mensile (1 800 €). Chiede la procedura di piano del consumatore. Il professionista incaricato (Gestore della crisi) propone un piano con pagamento di 400 € al mese per sei anni (28 800 € complessivi), prevedendo una falcidia dei crediti privilegiati e una moratoria di un anno. La Cassazione n. 9549/2025 ha confermato che tale moratoria è legittima e che è possibile il pagamento parziale dei crediti privilegiati . Con l’omologa, l’artigiano ottiene l’esdebitazione residua alla fine del piano.
Conclusione
L’accertamento fiscale è un procedimento complesso che richiede attenzione e tempestività. Gli artigiani del settore edile, come i cartongessisti, sono particolarmente esposti a controlli induttivi basati su presunzioni (ISA, movimentazioni bancarie, redditometro). Conoscere i propri diritti – motivazione dell’atto, contraddittorio preventivo, termine di decadenza, onere della prova – è il primo passo per difendersi efficacemente. La giurisprudenza del 2024‑2025 ha ribadito l’importanza del contraddittorio e ha delimitato l’uso delle presunzioni, riconoscendo al contribuente la possibilità di fornire prova contraria e di dedurre costi forfettari .
Agire tempestivamente consente di scegliere tra diverse soluzioni: presentare osservazioni allo schema di atto, impugnare l’avviso, chiedere l’accertamento con adesione, aderire a definizioni agevolate (rottamazioni, conciliazioni), negoziare un piano di rientro o ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. L’assistenza di professionisti esperti è decisiva per valutare la migliore strategia, evitare errori formali e ridurre l’impatto economico dell’accertamento.
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