Introduzione
Il pignoramento del conto corrente è una delle misure esecutive più temute da chi ha debiti verso creditori pubblici o privati. Quando l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione o un altro creditore notifica l’ordine di pignoramento alla banca, il correntista si chiede se può continuare ad utilizzare il conto, se può prelevare somme, quali somme rimangono tutelate e quali rischiano di essere trasferite al creditore. La risposta dipende dalla disciplina contenuta nel codice di procedura civile, nel Testo Unico della riscossione e nelle numerose sentenze della Corte di Cassazione che hanno definito i limiti di pignorabilità delle somme accreditate e il regime applicabile al periodo di “cattura” delle nuove rimesse sul conto .
Perché questo tema è importante?
- Un pignoramento del conto può paralizzare la vita finanziaria di un individuo o di un’impresa: il saldo disponibile viene bloccato e le nuove entrate sono congelate per un certo periodo. Sapere se e quando è possibile prelevare evita di commettere errori che potrebbero aggravare la situazione.
- Molti contribuenti ignorano che le somme provenienti da stipendi o pensioni perdono la tutela speciale quando vengono depositate in banca ; altri non sanno che esistono limiti di pignorabilità e strumenti per opporsi o chiedere la rateizzazione del debito.
- Le regole cambiano a seconda che si tratti di pignoramento tributario (ex art. 72‑bis del DPR 602/1973) o di pignoramento ordinario ai sensi degli artt. 543 e seguenti c.p.c.; la Corte di Cassazione ha più volte interpretato queste norme, stabilendo, per esempio, che il pignoramento della riscossione blocca anche le somme accreditate entro 60 giorni dalla notifica .
In questo articolo analizziamo in modo completo e aggiornato al dicembre 2025 la disciplina e la prassi giurisprudenziale in materia di pignoramento del conto corrente. Lo facciamo con un taglio pratico e divulgativo, ma con rigore tecnico, mettendo al centro la posizione del debitore o del contribuente.
Chi siamo e come possiamo aiutarti
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, specializzato in diritto bancario e tributario. Coordina un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti attivo su tutto il territorio nazionale. Tra le sue qualifiche si annoverano:
- Cassazionista: può difendere i propri assistiti anche dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione;
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012): iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, aiuta privati e piccoli imprenditori a ottenere l’esdebitazione;
- Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): collabora con enti abilitati alla gestione di procedure di sovraindebitamento;
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): può assistere imprese in difficoltà nella ricerca di accordi con i creditori.
Cosa possiamo fare per te?
- Analizzare l’atto di pignoramento o la cartella esattoriale per individuarne errori formali o sostanziali e proporre opposizioni ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c. ;
- Avviare ricorsi e istanze di sospensione innanzi al giudice competente o all’Agenzia della Riscossione per bloccare l’esecuzione;
- Negoziare piani di rientro o definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio), verificando i requisiti previsti dalle normative più recenti;
- Predisporre accordi di ristrutturazione o piani del consumatore nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento;
- Fornire consulenza continuativa per prevenire nuovi pignoramenti e proteggere il patrimonio.
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1. Il contesto normativo: quali regole disciplinano il pignoramento del conto corrente?
Per comprendere se sia possibile prelevare da un conto corrente pignorato occorre analizzare le norme che disciplinano l’espropriazione presso terzi, distinguendo tra pignoramento tributario (effettuato dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione) e pignoramento ordinario (avviato da creditori privati). Di seguito riportiamo i riferimenti principali, con brevi commenti.
1.1 Pignoramento esattoriale: art. 72‑bis e 72‑ter del DPR 602/1973 (Testo Unico sulla Riscossione)
Il pignoramento presso terzi dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione è disciplinato dall’art. 72‑bis del DPR 602/1973. Si tratta di una procedura speciale che, dal 2024, è stata rifusa nel Testo Unico della riscossione (D.Lgs. 33/2025) senza modificarne la struttura. In sintesi:
- Ordine di pagamento diretto: L’agente della riscossione, in possesso di titolo esecutivo (cartella di pagamento, accertamento esecutivo, ecc.), può notificare al terzo (la banca) e al debitore un ordine di pagamento con cui intima al terzo di versare l’importo dovuto direttamente all’erario entro 60 giorni .
- Periodo di “cattura” di 60 giorni: L’ordine di pagamento è valido per 60 giorni dalla notifica; durante questo periodo la banca deve bloccare le somme già esistenti e quelle che si accreditano sul conto. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28520/2025, ha chiarito che tale periodo non è un semplice lasso di tempo per rispondere ma un “periodo di cattura”: tutte le somme che entrano nel conto entro 60 giorni sono vincolate e devono essere versate al concessionario .
- Limiti di pignorabilità: L’art. 72‑ter stabilisce che le somme derivanti da stipendi, salari o pensioni, quando sono pagate su conto corrente, sono pignorabili entro certi limiti: fino a un decimo per importi fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro e, oltre tale soglia, si applicano i limiti dell’art. 545 c.p.c. (un quinto). Inoltre, per le somme accreditate prima del pignoramento, l’obbligo del terzo non si estende all’ultimo accredito .
Queste disposizioni si applicano anche dopo l’entrata in vigore del Testo Unico della riscossione (D.Lgs. 33/2025), che ha riordinato la normativa ma ha confermato la disciplina speciale del pignoramento presso terzi. In tale decreto si precisa che, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni, l’agente deve avviare la procedura ordinaria di pignoramento prevista dagli artt. 543 e seguenti c.p.c.
1.2 Pignoramento ordinario: artt. 543, 546 e 545 del Codice di Procedura Civile
Quando il creditore non è l’ente di riscossione, si applicano le regole generali sull’espropriazione presso terzi. La procedura è più articolata e richiede l’intervento del giudice.
Atto di pignoramento (art. 543 c.p.c.) – Il creditore deve notificare al terzo e al debitore un atto che contenga:
- l’indicazione del titolo esecutivo e del precetto;
- la specificazione della somme o delle cose dovute dal terzo al debitore;
- l’ingiunzione al terzo a non disporre delle somme o cose senza ordine del giudice;
- l’indicazione dell’udienza di comparizione e dei termini per la dichiarazione del terzo .
In seguito alla notifica, il terzo diventa custode delle somme pignorate e deve dichiarare al giudice l’ammontare del credito o dei beni detenuti.
Obblighi del terzo (art. 546 c.p.c.) – Dal giorno della notifica, il terzo è obbligato a custodire le somme nel limite del credito del pignorante, aumentato delle spese. Per i crediti da lavoro o pensione, l’obbligo non si estende alle somme accreditate prima del pignoramento fino a tre volte l’assegno sociale; per gli accrediti successivi valgono i limiti di pignorabilità previsti dall’art. 545 c.p.c. . In caso di più pignoramenti, il debitore può chiedere la riduzione e il giudice decide entro 20 giorni .
Limiti di pignorabilità (art. 545 c.p.c.) – Questo articolo disciplina i limiti di pignoramento di stipendi, pensioni e altre indennità. La normativa, modificata più volte, prevede che non siano pignorabili:
- i sussidi di sostentamento a invalidi e le indennità di maternità;
- le pensioni e gli stipendi fino al doppio dell’assegno sociale (dal 2025, circa 1.000 euro mensili);
- il residuo è pignorabile entro il limite di un quinto, salvo somme destinate ad alimenti o crediti privilegiati.
Se la pensione è già stata accreditata sul conto, la tutela speciale riguarda soltanto le somme relative agli ultimi accrediti fino a tre volte l’assegno sociale; le somme eccedenti o accreditate successivamente possono essere pignorate integralmente .
1.3 Pignoramento di un conto con saldo negativo o fido attivo
Un aspetto particolare riguarda i conti correnti con scoperto o fido. La Corte di Cassazione ha stabilito che se il saldo del conto è negativo, il credito del correntista non è esigibile e quindi non è pignorabile. Solo quando il saldo diventa positivo si configura un credito pignorabile. Inoltre, le rimesse che riducono lo scoperto non possono essere sequestrate fino al raggiungimento del saldo attivo. Questa regola è stata ribadita dalle sentenze n. 6393/2015, 9250/2020 e 36066/2021 .
1.4 Opposizioni e impugnazioni: artt. 615 e 617 c.p.c.
Il debitore può contestare l’esecuzione o le irregolarità dell’atto mediante due tipi di opposizione:
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – è proposta quando si contesta il diritto del creditore di procedere all’esecuzione. Si presenta un ricorso davanti al giudice del luogo dove si svolge l’esecuzione; se la contestazione avviene prima dell’inizio dell’esecuzione, l’opposizione va proposta con citazione al giudice competente; se l’esecuzione è già iniziata, occorre un ricorso al giudice dell’esecuzione . Il giudice, se sussistono gravi motivi, può sospendere l’esecuzione.
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – è diretta a denunciare vizi formali del titolo o del precetto (es. errata notificazione, mancanza di indicazioni obbligatorie). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica del titolo o, se il vizio si manifesta in un atto successivo, entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione .
Queste opposizioni consentono di sollevare eccezioni sulla legittimità del pignoramento, sulla prescrizione del credito, sui vizi di notifica, ecc. L’assistenza di un professionista esperto è fondamentale per rispettare termini e modalità.
1.5 La perdita di identità delle somme da stipendio/pensione sul conto
Un principio costante della Cassazione è che la tutela speciale prevista per stipendi e pensioni (art. 545 c.p.c.) si applica solo finché le somme sono dovute dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. Una volta accreditate sul conto, esse si confondono con il restante patrimonio e diventano libere da vincoli, salvo la salvaguardia delle tre mensilità accreditate prima del pignoramento . La sentenza n. 26042/2018 ha affermato che «le somme accreditate a titolo di pensione, una volta confluite sul conto corrente, perdono la loro identificabilità e possono essere pignorate come qualsiasi altro credito» . Lo stesso principio vale per stipendi e altre indennità.
2. Procedura passo‑passo del pignoramento del conto corrente
In questa sezione analizziamo cosa accade dal momento in cui il creditore decide di pignorare il conto corrente del debitore. Distinguere tra pignoramento tributario e ordinario è essenziale, perché i tempi e le formalità variano.
2.1 Pignoramento tributario: come opera l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione
Il procedimento ex art. 72‑bis DPR 602/1973 (o artt. 74 e seguenti del D.Lgs. 33/2025) si svolge senza l’intervento del giudice. La sequenza è la seguente:
- Titolo esecutivo: L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione deve essere in possesso di un titolo esecutivo (cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, ingiunzione fiscale). Se il contribuente non paga entro i termini, l’agente può procedere.
- Notifica dell’atto di pignoramento: L’agente notifica al debitore e al terzo (banca) un ordine di pagamento. L’atto deve indicare la somma dovuta, i riferimenti del titolo, l’intimazione al terzo di pagare entro 60 giorni. L’atto può essere redatto da un funzionario dell’ente e non richiede forma solenne .
- Blocco delle somme: Dal momento della notifica, la banca deve bloccare tutte le somme presenti sul conto e quelle che si accrediteranno entro 60 giorni. Secondo la Cassazione, il periodo di 60 giorni non è un semplice termine per rispondere ma un periodo di cattura: anche gli importi accreditati dopo la notifica sono vincolati .
- Pagamento al concessionario: Se la banca versa al concessionario quanto dovuto entro 60 giorni, il pignoramento si esaurisce. Se il terzo non paga, l’agente deve procedere con il pignoramento ordinario (art. 543 c.p.c.), depositando l’atto in tribunale e instaurando il giudizio .
- Limiti e esenzioni: Se le somme provengono da stipendi o pensioni, si applicano i limiti dell’art. 72‑ter: solo l’eccedenza rispetto alle fasce tutelate può essere sequestrata . Le somme provenienti da assegni sociali, indennità di accompagnamento o altre prestazioni assistenziali sono escluse.
- Rimedi del debitore: Il contribuente può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) o opposizione agli atti (art. 617 c.p.c.) per eccepire, ad esempio, l’illegittimità della cartella, la prescrizione del credito, la mancanza di notifica. Può inoltre chiedere la sospensione amministrativa (art. 1, co. 537 L. 228/2012) o accedere a definizioni agevolate (rottamazioni, saldo e stralcio) che comportano la sospensione delle procedure.
2.1.1 La dichiarazione del terzo non è prevista
A differenza del pignoramento ordinario, l’ordine ex art. 72‑bis non richiede che il terzo rilasci una dichiarazione sull’esistenza del credito. La banca è tenuta semplicemente a pagare o, se non paga, a subire il pignoramento ordinario. La Cassazione ha ribadito che il pignoramento esattoriale è una procedura amministrativa e non comporta la formazione di un processo esecutivo; tuttavia, è pur sempre un pignoramento e, se contestato, deve essere portato dinanzi al giudice dell’esecuzione .
2.2 Pignoramento ordinario: fasi e tempi
Il pignoramento ordinario presso terzi richiede l’intervento del giudice e segue una procedura strutturata:
- Notifica dell’atto di pignoramento: Il creditore notifica l’atto (art. 543 c.p.c.) al debitore e al terzo (banca). L’atto contiene l’intimazione al terzo a non disporre delle somme o beni dovuti e la citazione del debitore all’udienza dinanzi al giudice .
- Udienza di comparizione: Il creditore deposita l’atto in tribunale entro 30 giorni dalla notifica. Il giudice fissa un’udienza in cui il terzo deve rendere la dichiarazione sul credito (es. saldo del conto, eventuali fidi, presenza di altri vincoli). La dichiarazione può essere resa anche a mezzo PEC.
- Ordinanza di assegnazione: Se il terzo riconosce il credito, il giudice emette un’ordinanza che ordina al terzo di pagare le somme al creditore fino a concorrenza del credito pignorato. Se il terzo contesta l’esistenza del credito o il debitore solleva eccezioni, il giudice apre un giudizio di accertamento.
- Prelievi dal conto: Durante la procedura, il debitore non può prelevare le somme pignorate. La banca deve bloccare l’importo indicato nell’atto e mantenere disponibili le rimesse successive per eventuali ordini del giudice. Solo l’eventuale saldo eccedente dopo l’assegnazione può essere nuovamente utilizzato dal correntista.
- Limiti di pignoramento per stipendi/pensioni: Se il conto contiene accrediti di stipendi o pensioni, la banca deve tutelare l’ammontare corrispondente a tre volte l’assegno sociale per le somme accreditate prima del pignoramento; per le rimesse successive, il limite è un quinto dell’accredito .
2.3 Conto con fido o saldo negativo: cosa accade
La Cassazione ha chiarito che il pignoramento del conto corrente non può aggredire un credito inesistente. Se il conto è in rosso o coperto da fido, le somme accreditate non formano un patrimonio positivo pignorabile. La banca rimane creditrice del correntista e non viceversa, quindi non esiste un “credito del debitore” da sequestrare. Solo quando il saldo torna positivo può essere pignorato. Le sentenze n. 6393/2015, n. 9250/2020 e n. 36066/2021 hanno riaffermato questo principio .
3. Difese e strategie legali
Davanti a un pignoramento del conto è essenziale agire tempestivamente per tutelare i propri diritti. Di seguito analizziamo gli strumenti legali a disposizione del debitore.
3.1 Verificare la regolarità dell’atto
Molti pignoramenti vengono annullati per errori formali. È opportuno verificare:
- Regolarità del titolo esecutivo: ad esempio, cartella esattoriale mai notificata, opposizione ancora pendente, mancanza di iscrizione a ruolo;
- Vizi di notifica: l’atto deve essere notificato al debitore nel domicilio eletto o nella residenza anagrafica; notifiche a indirizzi errati o mediante PEC non autorizzata possono essere contestate;
- Individuazione precisa del credito: l’atto deve indicare la somma dovuta, gli interessi e le spese; in mancanza, è nullo;
- Rispetto dei limiti di pignorabilità: il creditore non può pignorare somme eccedenti il quinto dello stipendio o il triplo dell’assegno sociale per pensioni accreditate prima del pignoramento.
3.2 Opposizioni giudiziali
- Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) – Quando il debitore ritiene che il credito non sia più dovuto (ad esempio perché prescritto, già pagato o estinto), può proporre opposizione al giudice dell’esecuzione. La domanda deve contenere le ragioni dell’opposizione e può essere accompagnata da richiesta di sospensione dell’esecuzione. Il giudice, se ritiene fondate le ragioni, sospende il procedimento .
- Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) – Se l’atto presenta vizi formali (mancata indicazione del titolo, notifiche irregolari, difformità nelle somme), l’opposizione va proposta entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento o dal compimento dell’atto . La pronuncia del giudice può annullare l’atto e liberare le somme pignorate.
- Opposizione agli atti dell’esecuzione tributaria – Nel caso del pignoramento esattoriale, le opposizioni vanno proposte dinanzi al giudice dell’esecuzione (tribunale) quando si contestano atti esecutivi; se si contesta la legittimità del titolo tributario (cartella, avviso di accertamento), la giurisdizione è del giudice tributario (cfr. Cass. 32203/2019) .
3.3 Richiedere la sospensione e rateizzazione
Quando il debitore non può saldare il debito immediatamente, può:
- Chiedere all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione la rateizzazione del debito. Il pagamento rateale comporta la sospensione delle procedure di pignoramento per l’intera durata del piano, a condizione che le rate siano pagate regolarmente.
- Usufruire delle definizioni agevolate: le leggi finanziarie degli ultimi anni (es. L. 197/2022, L. 15/2025) hanno introdotto la “rottamazione quater” e successive varianti, che permettono di estinguere i debiti con sconti su sanzioni e interessi e di pagare in rate fino a 18 mensilità. L’adesione sospende le azioni esecutive.
- Soluzione del sovraindebitamento (L. 3/2012): il debitore non in grado di onorare le proprie obbligazioni può presentare un piano del consumatore o un accordo di ristrutturazione dei debiti attraverso l’Organismo di Composizione della Crisi. L’omologa giudiziale prevede la sospensione di ogni azione esecutiva e consente la successiva esdebitazione.
3.4 Negoziazioni stragiudiziali
Spesso, soprattutto con creditori privati, è possibile trovare accordi stragiudiziali:
- Accordo di saldo e stralcio: il debitore offre un pagamento ridotto in unica soluzione in cambio della rinuncia al pignoramento. Occorre documentare la propria situazione patrimoniale per ottenere condizioni favorevoli.
- Cessione del quinto: se il debitore percepisce uno stipendio o una pensione, può attivare un prestito con cessione del quinto per saldare i debiti e liberare il conto; tuttavia, conviene valutare attentamente i costi e la sostenibilità.
- Transazioni con la banca: in caso di fido scaduto o esposizioni con la stessa banca creditrice, è possibile rinegoziare i termini per evitare l’iscrizione a sofferenza e ulteriori azioni esecutive.
3.5 Strumenti di protezione patrimoniale
Per prevenire future aggressioni, il debitore può adottare misure legittime:
- Scindere i conti correnti: è consigliabile separare il conto destinato a stipendi/pensioni dal conto su cui transitano altre somme. In caso di pignoramento, ciò permette di ricostruire facilmente gli accrediti protetti dalle norme.
- Usare strumenti non pignorabili: alcune somme versate su carte prepagate con IBAN o conti di pagamento detenuti da istituti di moneta elettronica possono essere pignorate solo con procedure particolari; tuttavia, occorre verificare con un avvocato per evitare contestazioni di frode.
- Intestare i beni necessari alla famiglia a un coniuge non debitore (separazione dei beni) o ricorrere a un fondo patrimoniale per proteggere l’abitazione di famiglia; tuttavia, queste operazioni devono essere effettuate con largo anticipo e non a fini fraudolenti.
4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e sovraindebitamento
La legislazione degli ultimi anni ha previsto diverse misure di alleggerimento per i debiti fiscali. Ecco le principali opportunità attive fino a dicembre 2025.
4.1 Rottamazione quater e quindecimies (Definizione agevolata ex L. 197/2022, L. 15/2025)
La rottamazione quater, introdotta dalla legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) e prorogata con modifiche dalla legge n. 15/2025, consente ai contribuenti di estinguere i debiti affidati all’Agenzia della Riscossione dal 2000 al 2022 versando solo le somme a titolo di imposta e contributi dovuti, senza sanzioni né interessi di mora. È possibile pagare in un massimo di 18 rate in cinque anni. L’adesione blocca le azioni esecutive e i pignoramenti in corso.
Condizioni principali (aggiornate al 2025):
| Misura | Caratteristiche | Termini principali |
|---|---|---|
| Rottamazione quater | Estinzione del debito pagando solo imposte e contributi, senza sanzioni/interessi. | Debiti affidati all’Ader dal 2000 al 2022. Domande entro giugno 2023 (prorogate). Rate fino a 18 con prima rata luglio 2023. |
| Rottamazione quindecimies | Simile alla quater, ma aperta ai carichi dal 2023 al 2024 con sconti su sanzioni ridotti. | Domande fino a ottobre 2025. Rate fino a 12. |
| Saldo e stralcio | Per contribuenti con ISEE < 20.000 €. Pagamento ridotto su imposte e contributi con ulteriore sconto su capitale. | Attivo con bandi occasionali, l’ultimo nel 2023. |
Queste misure permettono di sospendere i pignoramenti e ottenere certificazione del debito estinto. È fondamentale rispettare le scadenze: se si saltano due rate anche non consecutive, la definizione decade e il pignoramento può riprendere immediatamente.
4.2 Definizione agevolata delle liti pendenti
La legge di bilancio 2023 ha anche previsto la definizione agevolata delle controversie tributarie: i contribuenti possono chiudere i contenziosi con il fisco pagando un importo ridotto in base al grado di giudizio (es. 100 % del tributo per le cause in primo grado, 40 % per quelle vinte dal contribuente in primo grado, 15 % per quelle vinte in appello). La definizione estingue le cause e sospende le procedure esecutive. Le domande dovevano essere presentate entro il 31 gennaio 2024.
4.3 Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione (L. 3/2012 e Codice della crisi)
Per i soggetti sovraindebitati (privati, professionisti, imprenditori sotto soglia) è possibile chiedere l’esdebitazione mediante:
- Piano del consumatore: rivolto a persone fisiche non imprenditori; prevede la presentazione al tribunale di un piano di pagamento del debito compatibile con il reddito del debitore e approvato dal giudice senza voto dei creditori. L’omologa comporta la sospensione di ogni procedura esecutiva.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti: rivolto a imprenditori o professionisti; prevede un accordo con i creditori raggiunto tramite l’OCC e omologato dal giudice. Occorre il voto favorevole di almeno il 60 % dei crediti ammessi.
- Liquidazione controllata del patrimonio: consente di liquidare tutti i beni per soddisfare i creditori e ottenere l’esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di gestore della crisi, può assistere il debitore nella predisposizione di questi strumenti, nella redazione del piano e nella presentazione al tribunale. La procedura blocca ogni pignoramento in corso e consente, al termine, di ripartire libero dai debiti residui.
4.4 Transazione fiscale nel concordato preventivo
Per le imprese in crisi che intendono accedere al concordato preventivo o al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, è prevista la possibilità di una transazione fiscale: l’imprenditore propone al fisco un pagamento ridotto dei tributi privilegiati. Il concordato, se approvato, sospende le azioni esecutive dei creditori e consente la continuità aziendale o la liquidazione ordinata. Questa procedura è più complessa e richiede l’assistenza di un esperto negoziatore, figura che l’Avv. Monardo può ricoprire ai sensi del D.L. 118/2021.
5. Errori comuni e consigli pratici
Affrontare un pignoramento del conto corrente richiede lucidità e tempestività. Ecco alcuni errori da evitare:
- Ignorare le notifiche: la maggior parte dei problemi nasce dalla mancata lettura di cartelle e avvisi. È necessario ritirare sempre la posta raccomandata e consultare regolarmente lo strumento digitale dell’Agenzia delle Entrate (Area riservata) per verificare eventuali atti.
- Prelevare somme dopo la notifica: se il pignoramento è stato notificato, qualsiasi prelievo può essere ritenuto fraudolento e punito. La banca ha l’obbligo di bloccare le somme e potrebbe rifiutare l’operazione.
- Versare somme su un conto pignorato per aggirare il vincolo: gli accrediti successivi rientrano nel pignoramento esattoriale entro 60 giorni . È preferibile utilizzare un nuovo conto intestato a un soggetto non debitore (ad esempio il coniuge) o, se possibile, chiedere al datore di lavoro di pagare in contanti o con assegno circolare.
- Affidarsi a “soluzioni fai da te”: le procedure esecutive e le definizioni agevolate richiedono competenze tecniche e il rispetto di scadenze strette. Affidarsi a un professionista evita di perdere occasioni o aggravare il debito.
6. Tabelle riepilogative
Per facilitare la consultazione, riassumiamo in alcune tabelle le norme e i limiti più rilevanti. Le tabelle non contengono frasi complete ma indicano parole chiave e cifre utili.
6.1 Norme e riferimento
| Norma | Oggetto | Contenuto essenziale |
|---|---|---|
| Art. 72‑bis DPR 602/1973 | Pignoramento presso terzi dell’Ader | Ordine di pagamento al terzo; periodo di cattura di 60 giorni; pagamento diretto entro 60 giorni |
| Art. 72‑ter DPR 602/1973 | Limiti di pignorabilità | 1/10 per crediti fino a 2.500 €, 1/7 da 2.500 a 5.000 €, oltre: art. 545 c.p.c. |
| Art. 543 c.p.c. | Forma del pignoramento | Atto con titolo esecutivo, importo, ingiunzione al terzo, citazione in udienza |
| Art. 546 c.p.c. | Obblighi del terzo | Custodia del credito, dichiarazione, tutela tre mensilità, riduzione in caso di più pignoramenti |
| Art. 545 c.p.c. | Limiti di pignorabilità | Impignorabile doppio assegno sociale; pignorabile 1/5; pensioni accreditate perdono tutela |
| Art. 615 c.p.c. | Opposizione all’esecuzione | Contestazione del diritto di procedere; sospensione dell’esecuzione |
| Art. 617 c.p.c. | Opposizione agli atti esecutivi | Vizi formali; termine di 20 giorni dalla notifica |
6.2 Limiti di pignoramento di stipendi e pensioni (esempio 2025)
| Tipo di somma | Fase di pignoramento | Importo tutelato | Importo pignorabile |
|---|---|---|---|
| Stipendio o pensione in pagamento | Pignoramento presso datore o INPS | Non pignorabile fino a ~1.000 € (doppio assegno sociale); oltre, limite 1/5 | Quota oltre la soglia limitata a 1/5 |
| Stipendio/pensione già accreditato sul conto | Pignoramento presso la banca | Tre mensilità accreditate prima del pignoramento (fino a 3 × 500 €) non pignorabili | Somme eccedenti e accrediti successivi pignorabili integralmente |
| Somma su conto con fido o saldo negativo | Pignoramento presso la banca | Nessun credito; non pignorabile | Non pignorabile finché il saldo non torna positivo |
| Somma accreditata entro 60 giorni (pignoramento Ader) | Pignoramento ex art. 72‑bis | Tutte le somme accreditate, entro i limiti di legge, devono essere versate al concessionario | Banca obbligata a versare entro 60 giorni |
7. Domande frequenti (FAQ)
- Posso prelevare soldi dal conto dopo la notifica del pignoramento?
No. Una volta notificato il pignoramento, la banca deve bloccare l’importo indicato nell’atto e, nel caso dell’Agenzia della Riscossione, anche le somme che si accreditano entro 60 giorni . Effettuare prelievi può essere considerato elusione dell’esecuzione. - Se il conto è cointestato, il creditore può pignorarlo tutto?
Sì, ma solo per la quota riferibile al debitore. Nel pignoramento ordinario, il terzo deve dichiarare la percentuale di titolarità. Se il cointestatario non è debitore, può opporsi per ottenere la restituzione della propria quota. - Le carte prepagate con IBAN sono pignorabili?
Sì. Sono assimilate ai conti di pagamento, quindi possono essere pignorate con le stesse modalità; tuttavia, alcuni istituti richiedono procedure specifiche e tempi più lunghi. È bene consultare un avvocato prima di trasferire fondi su tali strumenti. - Quanto dura il pignoramento del conto corrente?
Nel pignoramento esattoriale la banca deve rispondere entro 60 giorni; se non versa, l’Agenzia deve avviare il pignoramento ordinario. Nel pignoramento ordinario, la procedura dura fino all’assegnazione delle somme da parte del giudice, che può richiedere alcuni mesi. - Se il mio stipendio è già accreditato sul conto, è protetto?
Solo entro il limite di tre mensilità accreditate prima del pignoramento (triplo dell’assegno sociale). Il resto è pignorabile, in quanto le somme perdono l’identità di stipendio una volta depositate . - Cosa succede se il conto è in rosso?
Non c’è credito da pignorare. Le rimesse che coprono lo scoperto non sono aggredibili; solo le somme che portano il saldo in positivo possono essere pignorate . - Posso cambiare banca dopo il pignoramento?
Sì, ma le nuove rimesse possono essere aggredite se il pignoramento è ancora efficace (es. entro 60 giorni per l’esattoriale). Inoltre, trasferire denaro con l’intento di sottrarlo all’azione del creditore può configurare reato. - Il pignoramento estingue il conto corrente?
No. Il rapporto contrattuale rimane in vigore. La banca continua a gestire il conto e a registrare le operazioni, ma deve bloccare l’importo pignorato. Dopo l’assegnazione, il correntista può continuare a utilizzare il conto. - Cosa succede se il terzo non paga entro 60 giorni?
Nel pignoramento esattoriale, l’agente della riscossione deve avviare il pignoramento ordinario in tribunale. Il mancato pagamento non estende indefinitamente il vincolo . - È possibile concordare una somma minore con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione?
Sì, mediante rateizzazione o definizioni agevolate (rottamazioni). La legge 15/2025 consente la rottamazione quindecimies con sconti su sanzioni; è necessario presentare la domanda nei termini. - Può essere pignorato un conto estero?
Sì, ma la procedura è più complessa. In Italia si deve seguire il pignoramento ordinario, richiedere il riconoscimento dell’atto nello Stato estero e notificare alla banca straniera. I costi possono superare il beneficio. - Cosa succede se verso il saldo del conto su un conto di un familiare?
Se l’operazione avviene dopo la notifica del pignoramento, può essere considerata atto fraudolento e il creditore può agire per revocarla (azione revocatoria). Inoltre, il terzo può essere perseguito per concorso nell’elusione. - Come posso sapere se esiste un pignoramento sul mio conto?
La banca è obbligata a informare il correntista. In genere invia una comunicazione all’indirizzo di corrispondenza. È anche possibile consultare il proprio estratto conto o contattare l’ufficio preposto. Nel caso di pignoramento esattoriale, l’avviso viene notificato a mezzo PEC o raccomandata. - Cosa devo fare se ricevo l’atto di pignoramento?
Rivolgiti immediatamente a un avvocato. Dovrai verificare i termini di opposizione, valutare se il debito è prescritto o se la notifica è irregolare. Non effettuare prelievi dal conto e, se possibile, chiedi al datore di lavoro di sospendere o modificare la modalità di pagamento. - L’Agenzia delle Entrate può pignorare il conto senza avviso?
No. Deve notificare la cartella di pagamento o l’avviso di accertamento e attendere i termini prima di procedere. L’atto di pignoramento deve essere notificato al debitore e al terzo . - È vero che il pignoramento dura sempre 60 giorni?
Il vincolo di 60 giorni si riferisce solo al pignoramento esattoriale, periodo durante il quale il terzo deve pagare. Nel pignoramento ordinario, non c’è un termine fisso; la procedura dura finché il giudice non emette l’ordinanza di assegnazione. - Le somme relative al reddito di cittadinanza sono pignorabili?
No. Il reddito di cittadinanza e gli altri sussidi assistenziali sono impignorabili. Tuttavia, una volta accreditati sul conto, è consigliabile mantenerli separati da altre somme per dimostrare l’origine e evitarne la confusione. - Cosa succede se ignoro il pignoramento e continuo a usare il conto?
Rischi di commettere il reato di sottrazione fraudolenta e la banca potrebbe segnalare le movimentazioni sospette. Inoltre, gli importi prelevati illegittimamente saranno richiesti dal creditore con ulteriori spese. - Il pignoramento può essere reiterato?
Sì. Se dopo la prima assegnazione rimane un residuo di debito, il creditore può notificare un nuovo pignoramento. La Cassazione ha stabilito che il periodo di 60 giorni non può essere prorogato, ma nulla vieta di procedere con un nuovo atto se il debito persiste . - È possibile chiedere il pignoramento direttamente al giudice senza l’intervento della banca?
Solo il pignoramento presso terzi presuppone l’intervento della banca. Nel pignoramento su beni immobili o mobili registrati (auto, immobili), il creditore può rivolgersi al giudice per iscrivere ipoteca o fermo amministrativo. Per i conti correnti, la banca è sempre coinvolta quale terzo custodente.
8. Simulazioni pratiche e numeriche
Per comprendere meglio come funzionano i limiti di pignoramento, proponiamo alcune simulazioni numeriche basate sulla normativa vigente nel 2025. Gli importi sono indicativi e potrebbero variare in base all’aggiornamento dell’assegno sociale e alle decisioni del giudice.
8.1 Pignoramento di stipendio accreditato sul conto
Scenario: Maria percepisce uno stipendio di 1.500 euro al mese, accreditato il 25 di ogni mese. Il 15 febbraio 2025 riceve la notifica di pignoramento dal creditore privato per un debito di 5.000 euro. Il saldo sul conto al 15 febbraio è 2.000 euro, di cui 1.500 relativi allo stipendio accreditato il 25 gennaio e 500 di risparmi precedenti.
- Somme tutelate: tre volte l’assegno sociale (per il 2025 circa 1.500 €, pari a 3 × 500). L’ultimo accredito (stipendio del 25 gennaio) rientra nella tutela e non può essere pignorato fino a concorrenza di 1.500 €. Pertanto, la banca può bloccare solo 500 €.
- Pignoramento: la banca trattiene 500 € dal saldo (somma eccedente l’importo tutelato) e attende l’ordinanza di assegnazione. Se il giudice dispone il pagamento al creditore, Maria perderà quei 500 €.
- Rimesse successive: lo stipendio del 25 febbraio non gode della stessa tutela, poiché costituisce un accredito successivo. La banca dovrà trattenere fino a un quinto (300 €) del nuovo stipendio per soddisfare il pignoramento.
Esito: Maria subisce il prelievo di 500 € dalla banca. Per proteggere le rimesse future può chiedere al datore di lavoro di pagare con assegno circolare o in contanti, e nel frattempo valutare una rateizzazione del debito o un piano di rientro.
8.2 Pignoramento esattoriale con saldo zero
Scenario: Antonio ha un conto corrente a saldo zero. Il 1° marzo 2025 riceve l’ordine di pignoramento dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per 10.000 euro. Il 10 marzo riceve un bonifico di 3.000 euro come compenso professionale.
- Periodo di cattura: dal 1° marzo al 30 aprile (60 giorni) la banca deve trattenere le somme accreditate. Il bonifico di 3.000 € rientra in questo periodo e viene bloccato integralmente .
- Pagamento al concessionario: se la banca versa i 3.000 € al Fisco entro il 30 aprile, Antonio rimane debitore per 7.000 € e l’Agenzia potrà notificare un nuovo pignoramento per la restante somma.
Esito: anche se il conto era vuoto, il pignoramento ha colpito le somme arrivate successivamente. Antonio non può prelevare né trasferire la somma; può però presentare opposizione se il titolo esecutivo è viziato o chiedere la rateizzazione del debito.
8.3 Conto con saldo negativo e pignoramento
Scenario: Sofia ha un conto con fido bancario di 2.000 € e un saldo di –1.500 €. Un creditore notifica un pignoramento ordinario per 4.000 €.
- Credito inesistente: non essendo titolare di un saldo positivo, Sofia non dispone di un credito verso la banca; pertanto non c’è nulla da pignorare. La banca comunica al giudice che il saldo è negativo e non blocca somme .
- Rimesse successive: se Sofia riceve un bonifico di 1.000 €, il saldo diventa –500 €. Non esiste ancora un credito pignorabile. Solo quando le rimesse supereranno l’importo dello scoperto (2.000 €), la banca potrà bloccare il saldo attivo.
Esito: il pignoramento resta senza effetto finché il saldo non diventa positivo. Il creditore può attendere o attivare altre azioni (es. pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro).
9. Giurisprudenza recente e sentenze rilevanti
In questa sezione riportiamo alcune delle pronunce più significative emesse dalla Corte di Cassazione e dai tribunali italiani, aggiornate al 2025, che hanno inciso sulla materia.
Cass. civ. Sez. III, 7 ottobre 2025, n. 28520
Questa sentenza è stata rivoluzionaria perché ha stabilito che il pignoramento presso terzi esattoriale vincola anche le somme accreditate dopo la notifica entro i 60 giorni previsti dall’art. 72‑bis. Prima di questa decisione si riteneva che l’ordine riguardasse solo le somme già esistenti al momento della notifica. La Corte ha affermato che il periodo di 60 giorni non è un termine dilatorio ma un periodo di cattura durante il quale il conto rimane “congelato” . La decisione mira a evitare che il debitore svuoti il conto immediatamente dopo la notifica e consolida l’efficacia del pignoramento esattoriale.
Cass. civ. Sez. Un., 12 ottobre 2018, n. 26042
Le Sezioni Unite hanno stabilito che le somme versate a titolo di stipendio o pensione perdono la speciale impignorabilità prevista dall’art. 545 c.p.c. una volta accreditate sul conto corrente. La tutela rimane solo per le ultime tre mensilità accreditate prima del pignoramento, fino al limite di tre volte l’assegno sociale . Questa pronuncia ha chiuso il contrasto giurisprudenziale e chiarito che la natura delle somme si trasforma al momento del deposito.
Cass. civ. Sez. II, 26 maggio 2015, n. 6393; Cass. civ. Sez. III, 15 aprile 2020, n. 9250; Cass. civ. Sez. III, 24 novembre 2021, n. 36066
Queste sentenze riguardano il pignoramento di conti con saldo negativo o fido. La Corte ha riconosciuto che non è pignorabile un credito inesistente: se il conto è in rosso, il correntista non vanta alcuna somma verso la banca, quindi il creditore non può aggredire le rimesse che servono a ripianare l’esposizione. Solo il saldo attivo può essere sequestrato .
Cass. civ. Sez. III, 5 agosto 2015, n. 16412; Cass. civ. Sez. III, 18 dicembre 2019, n. 32203
Queste pronunce hanno precisato che l’ordine di pagamento ex art. 72‑bis ha natura di pignoramento, ma non è un atto giurisdizionale. Se il terzo non adempie, l’agente della riscossione deve procedere con il pignoramento ordinario. L’opposizione agli atti esecutivi tributari deve essere proposta davanti al giudice dell’esecuzione; se si contesta la legittimità del titolo (ad esempio la cartella), la giurisdizione è del giudice tributario .
Cass. civ. Sez. V, 21 febbraio 2015, n. 2857 e sentenze successive
Questa sentenza (spesso richiamata in dottrina) ha confermato che il pignoramento ex art. 72‑bis DPR 602/1973, pur essendo una procedura amministrativa, produce gli effetti di un vero e proprio pignoramento, con la conseguenza che il terzo diventa custode delle somme e può essere sanzionato in caso di inadempimento. Tuttavia, il provvedimento non assume la stabilità di un provvedimento giudiziario e può essere impugnato .
Giurisprudenza di merito
Numerosi tribunali si sono pronunciati su casi concreti di pignoramento del conto corrente. Tra le decisioni più rilevanti citiamo:
- Tribunale di Milano, 15 maggio 2017: ha affermato che il pignoramento di un conto deve bloccare le somme esistenti al momento della notifica e non può estendersi automaticamente alle rimesse successive, salvo nuova notifica.
- Corte d’Appello di Roma, 2 aprile 2022: ha riconosciuto la responsabilità della banca che ha consentito al correntista di prelevare somme pignorate; la banca è stata condannata a risarcire il creditore.
- Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, 10 ottobre 2025: ha chiarito che l’opposizione contro l’atto di pignoramento esattoriale per vizi propri dell’atto rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, mentre la contestazione del debito tributario è di competenza del giudice tributario.
10. Conclusioni
Il pignoramento del conto corrente rappresenta uno strumento efficace nelle mani dei creditori, ma non inevitabilmente un destino per il debitore. Conoscere le norme e la giurisprudenza consente di difendersi e di pianificare soluzioni. In sintesi:
- Differenze procedurali: il pignoramento esattoriale ex art. 72‑bis si attua in via amministrativa e blocca le somme presenti e future entro 60 giorni ; quello ordinario richiede l’intervento del giudice e un’ordinanza di assegnazione .
- Limiti di pignorabilità: stipendi e pensioni sono tutelati fino al doppio dell’assegno sociale se ancora dovuti dal datore o dall’ente; una volta accreditati sul conto, la tutela si riduce alle ultime tre mensilità .
- Conti in rosso: non generano crediti pignorabili; le rimesse successive non possono essere sequestrate finché non appare un saldo positivo .
- Difese disponibili: opposizioni giudiziali (artt. 615 e 617 c.p.c.), rateizzazione, definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento offrono strade per bloccare o ridurre l’esecuzione.
È essenziale agire tempestivamente: i termini per opporsi sono stretti e la mancata reazione può comportare la perdita definitiva delle somme. Solo attraverso l’analisi del singolo caso è possibile individuare la strategia migliore.
L’aiuto dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo staff
L’Avv. Monardo, cassazionista, gestore della crisi da sovraindebitamento ed esperto negoziatore, insieme al suo team di avvocati e commercialisti, offre una consulenza completa per affrontare pignoramenti, cartelle esattoriali, fermi amministrativi e altre procedure esecutive. La loro esperienza nazionale nel diritto bancario e tributario consente di:
- Analizzare l’atto di pignoramento e individuare vizi formali o sostanziali;
- Presentare opposizioni in modo tempestivo e fondato;
- Negoziare piani di rientro o accordi di saldo e stralcio con i creditori;
- Accedere a definizioni agevolate e procedure di sovraindebitamento per ottenere la cancellazione totale o parziale del debito;
- Difendere il correntista dinanzi al giudice e tutelare il patrimonio familiare.
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Questo articolo è aggiornato a dicembre 2025 e si basa su fonti normative e giurisprudenziali ufficiali. Le informazioni fornite hanno carattere divulgativo e non sostituiscono la consulenza legale personalizzata.