Opposizione al pignoramento: quando è possibile e come difendersi

Introduzione

L’ordinamento italiano prevede vari strumenti per tutelare il debitore contro l’esecuzione forzata e il pignoramento. Chi subisce un atto di pignoramento, infatti, può impugnare il procedimento esecutivo, sospenderlo o contestarlo quando ricorrono specifiche violazioni di legge o situazioni di impignorabilità. La materia è in continua evoluzione, sia per gli interventi normativi (ad esempio la riforma Cartabia e la successiva manovra di bilancio 2025) sia per la giurisprudenza della Corte di cassazione, che interpreta le norme e definisce i confini dell’opposizione.

Comprendere quando è possibile opporsi a un pignoramento e quali strategie legali adottare è fondamentale per evitare gravi conseguenze: perdita dell’immobile, blocco del conto corrente, trattenute su stipendio o pensione e iscrizioni ipotecarie. Spesso, errori formali nell’atto di precetto o nel pignoramento (es. depositi tardivi della nota di iscrizione a ruolo o mancata trascrizione del pignoramento immobiliare) rendono l’esecuzione inefficace , mentre omissioni nella notifica o nella copia conforme portano alla nullità degli atti . Altre volte la legge limita per entità e oggetto le somme pignorabili (art. 545 c.p.c., art. 72‑ter del D.P.R. 602/1973) . È quindi essenziale verificare sempre la correttezza dell’atto e la sussistenza di crediti impignorabili.

In questa guida analizziamo il quadro normativo e giurisprudenziale aggiornato a dicembre 2025, illustrando le procedure di opposizione, i termini, i diritti del contribuente e le strategie difensive. L’obiettivo è fornire al lettore (debitore, contribuente, imprenditore o professionista) strumenti concreti per difendersi dalle azioni esecutive e sfruttare appieno le opportunità offerte dalla legge.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo

L’articolo si avvale della competenza professionale dell’Avvocato Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista e coordinatore di un team multidisciplinare di avvocati e commercialisti. L’Avv. Monardo:

  • è iscritto all’Albo speciale degli avvocati cassazionisti;
  • coordina professionisti con esperienza a livello nazionale nel diritto bancario, finanziario e tributario;
  • è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
  • è Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021;
  • fornisce consulenze e assistenza in materia di opposizione al pignoramento, piani di rientro, trattative stragiudiziali, contestazioni giudiziarie e procedure alternative di composizione della crisi.

Attraverso l’analisi dell’atto di pignoramento, la verifica dei vizi di forma e delle prescrizioni normative, l’Avv. Monardo e il suo staff possono:

  • presentare opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi nei termini previsti dalla legge;
  • chiedere la sospensione dell’esecuzione e l’estinzione del pignoramento quando la procedura è viziata ;
  • avviare ricorsi per l’impugnazione dell’atto, incluse le eccezioni di prescrizione sulle intimazioni di pagamento ;
  • negoziare piani di rientro e accordi di ristrutturazione del debito con creditori pubblici o privati;
  • suggerire alternative come la definizione agevolata delle cartelle, la rottamazione, i piani del consumatore e l’esdebitazione.

📩 Contatta subito qui di seguito l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo per una valutazione legale personalizzata e immediata.

Contesto normativo e giurisprudenziale

Per comprendere quando e come opporsi al pignoramento, occorre esaminare le fonti normative: Codice di procedura civile (c.p.c.), D.P.R. 602/1973 e le leggi speciali, oltre alle sentenze della Corte di cassazione e alle circolari delle amministrazioni. La distinzione fondamentale è tra:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): si contesta il diritto del creditore a procedere all’esecuzione;
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): si contestano la regolarità formale o la nullità degli atti della procedura.

1. Art. 615 c.p.c. – Opposizione all’esecuzione

L’art. 615 disciplina l’opposizione quando il debitore contesta il diritto del creditore a procedere in executivis. Il primo comma stabilisce che, prima che inizi l’esecuzione, l’opposizione si propone con citazione avanti al giudice competente e può essere chiesta la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi . Se l’esecuzione è già iniziata, l’opposizione deve essere proposta con ricorso al giudice dell’esecuzione entro un certo termine, e non è ammessa dopo che è stata ordinata la vendita o l’assegnazione, salvo che sia basata su circostanze sopravvenute o che non si potessero proporre prima . Note e giurisprudenza chiariscono che la distinzione riguarda non solo la forma (citazione vs ricorso) ma anche il tipo di eccezioni: sono ammesse questioni relative all’inesistenza, nullità o inefficacia del titolo esecutivo, alla prescrizione del credito o alla mancata notificazione del titolo .

Tra le sentenze più rilevanti del 2024‑2025, merita menzione l’ordinanza 1042/2025 della Cassazione che ha chiarito che la chiusura del procedimento di esecuzione (ad esempio con la vendita del bene e distribuzione del ricavato) non fa venir meno l’interesse a proseguire l’opposizione se questa mira a far valere diritti lesi; l’art. 24 Cost. tutela il diritto di azione e non consente di far decadere la controversia per cessata materia del contendere .

2. Art. 617 c.p.c. – Opposizione agli atti esecutivi

L’art. 617 regola l’opposizione contro la regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto prima dell’esecuzione, e contro gli atti successivi. L’opposizione si propone:

  • Prima dell’esecuzione, con citazione entro 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto ;
  • Dopo l’inizio dell’esecuzione, con ricorso entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione o dal giorno in cui il soggetto ha avuto notizia dell’atto da opporsi .

Il termine è perentorio: l’opposizione proposta oltre i 20 giorni è inammissibile . La giurisprudenza sottolinea che tramite art. 617 si possono far valere nullità formali (es. mancanza di indicazioni obbligatorie nel precetto) ma non questioni relative all’esistenza del credito, che appartengono all’art. 615 .

3. Art. 624 c.p.c. – Sospensione del processo esecutivo

Quando è proposta opposizione ai sensi degli art. 615 o 619 (opposizione di terzo), l’art. 624 consente al giudice di disporre la sospensione del processo esecutivo per gravi motivi e, se necessario, su cauzione. La sospensione è revocabile e può essere impugnata tramite reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies. Se l’opponente non promuove l’azione di merito nel termine assegnato dal giudice, quest’ultimo dichiara l’estinzione del processo e la cancellazione del pignoramento .

4. Artt. 480 e 481 c.p.c. – Precetto e sua efficacia

L’atto di precetto è la diffida rivolta al debitore a soddisfare il credito entro un termine non inferiore a 10 giorni. L’art. 480 stabilisce che il precetto deve indicare le parti, la data di notificazione del titolo e riprodurre integralmente il titolo se non noto; inoltre deve contenere l’avvertimento che il debitore può avvalersi della normativa sulla crisi da sovraindebitamento e indicare il giudice competente . Qualora il precetto manchi degli elementi essenziali, ad esempio non indiche il giudice competente, la Cassazione ha precisato che l’opposizione va proposta davanti al giudice individuato in base alla norma violata .

L’art. 481 prevede che il precetto diventa inefficace se l’esecuzione non inizia entro 90 giorni dalla notifica; il termine è sospeso in caso di opposizione . Questo significa che, se tra la notifica del precetto e l’avvio dell’esecuzione passano più di 90 giorni, il creditore dovrà notificare un nuovo precetto.

5. Art. 72-bis D.P.R. 602/1973 – Pignoramento presso terzi per crediti verso la pubblica amministrazione

Per i crediti erariali riscossi tramite Agenzia delle Entrate Riscossione, l’art. 72‑bis consente di intimare al terzo (ad esempio una banca) di versare direttamente all’agente della riscossione le somme dovute, comprensive di quelle maturate successivamente e fino a 60 giorni dopo la notifica . La Corte di cassazione ha esteso l’efficacia di questa norma, affermando che la banca deve trattenere non solo il saldo esistente, ma anche le somme future, rendendo molto invasiva l’azione esecutiva. Tale pignoramento è soggetto alle impugnazioni previste dall’art. 617 c.p.c. quando vi sono vizi formali.

6. Art. 72-ter D.P.R. 602/1973 – Limiti al pignoramento di stipendi e pensioni per i crediti tributari

Questo articolo stabilisce percentuali progressive con cui l’Agenzia delle Entrate può pignorare gli emolumenti derivanti da rapporto di lavoro, pensioni o trattamenti assimilati: 1/10 per somme fino a 2 500 €, 1/7 tra 2 500 e 5 000 €, e per somme superiori 5 000 € si applicano le regole generali dell’art. 545 c.p.c. . Si specifica inoltre che l’ultima mensilità accreditata prima del pignoramento non può essere toccata, analogamente a quanto prevede l’art. 545 c.p.c. per le pensioni.

7. Art. 545 c.p.c. – Crediti impignorabili e limiti di pignoramento

L’art. 545 elenca i beni e crediti impignorabili, tra cui sussidi per invalidità, assegni di famiglia e pensioni di invalidità. La norma prevede che pensioni e trattamenti di previdenza non possano essere pignorati per un ammontare corrispondente a due volte l’assegno sociale (con un minimo di 1 000 €); la parte eccedente può essere pignorata nei limiti di un quinto . Per somme accreditate su conto corrente prima del pignoramento, solo l’importo che eccede tre volte l’assegno sociale può essere pignorato . Tali limiti sono inderogabili e la loro violazione rende l’atto nullo, impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi.

8. Leggi speciali: Legge 3/2012 e D.L. 118/2021

La Legge 3/2012 disciplina le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, come il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione del debito. Queste misure permettono al debitore non fallibile di proporre ai creditori un piano di pagamento sostenibile e di ottenere l’esdebitazione, sospendendo temporaneamente le procedure esecutive e i pignoramenti. Con il D.L. 118/2021, convertito nella L. 147/2021, è stato introdotto anche l’esperto negoziatore per la crisi d’impresa, che aiuta l’imprenditore in difficoltà a negoziare con i creditori, sospendendo le azioni esecutive in corso.

9. Aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali (2024‑2025)

Nel periodo 2024‑2025 si registrano numerose pronunce della Cassazione e riforme normative che incidono sulla materia della pignorabilità:

  • Omessa o tardiva iscrizione a ruolo: Cass. 3494/2025 ha stabilito che il mancato deposito della nota di iscrizione entro 15 giorni rende il pignoramento inefficace, da far valere con reclamo ex art. 630 c.p.c. e non con opposizione .
  • Mancata attestazione di conformità delle copie: con l’ordinanza 28513/2025 la Cassazione ha sancito che la depositazione di copie non attestata come conforme rende il pignoramento inefficace e non sanabile .
  • Rinnovo della trascrizione del pignoramento immobiliare: le ordinanze 15143/2025 e 15241/2025 hanno affermato che il pignoramento immobiliare si perfeziona con la notifica al debitore e la trascrizione; quest’ultima ha durata ventennale e deve essere rinnovata, altrimenti la procedura diviene improseguibile .
  • Opposizione agli atti esecutivi: limiti e termini: le pronunce del 2024‑2025 hanno ribadito la natura perentoria del termine di 20 giorni; l’ordinanza 20374/2024 (riportata da LexCED) ha precisato che contestazioni sul numero di aste o sul prezzo di vendita devono essere proposte con l’opposizione agli atti esecutivi entro il termine, altrimenti sono inammissibili .
  • Necessità di chiamare il terzo pignorato: secondo la Cassazione (ordinanza 2024-2025), nella opposizione al pignoramento presso terzi il terzo deve essere citato a pena di nullità, in quanto litisconsorte necessario .
  • Pignoramento di pensioni e stipendi: la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) prevede che dal 2026 le amministrazioni pubbliche e gli enti pensionistici potranno bloccare automaticamente gli stipendi o le pensioni dei dipendenti pubblici con reddito mensile superiore a 2 500 € e debiti fiscali oltre 5 000 €, sino al pagamento .
  • Intimazione di pagamento: la Cassazione (sentenza 6436/2025 e ordinanza 20476/2025) ha stabilito che l’intimazione di pagamento, assimilata all’avviso di mora, deve essere impugnata entro 60 giorni per far valere la prescrizione; il mancato ricorso cristallizza il debito .

Queste pronunce sottolineano l’importanza di controllare puntualmente gli atti esecutivi e di agire tempestivamente.

Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica di un pignoramento

Quando riceve un atto di pignoramento o di precetto, il debitore deve conoscere le fasi del procedimento per decidere se opporsi e come difendersi. Di seguito sono illustrate le principali tappe, i termini e i diritti del contribuente.

1. Notifica del titolo esecutivo e del precetto

Il procedimento esecutivo si apre con la notifica del titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cartella di pagamento, ecc.) e dell’atto di precetto. Quest’ultimo contiene l’invito al debitore a pagare entro un termine minimo di 10 giorni, pena l’avvio dell’esecuzione. Come visto, l’art. 480 richiede che il precetto riporti l’indicazione del giudice dell’esecuzione e l’avvertimento sulle procedure di sovraindebitamento . Il debitore che ritiene inesistente il credito o irregolare il titolo può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), chiedendo la sospensione dell’efficacia del titolo prima che l’esecuzione inizi .

Per l’esecuzione tributaria, la notifica avviene tramite cartella di pagamento o avviso di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Entrate. In seguito può essere notificata un’intimazione di pagamento, che la Cassazione assimila all’avviso di mora: deve essere impugnata entro 60 giorni; in caso contrario, non si potrà più far valere la prescrizione .

2. Decorsi i 10 giorni: avvio dell’esecuzione

Scaduto il termine indicato nel precetto, se il debitore non paga, il creditore può iniziare la procedura esecutiva. A seconda dei beni da colpire, si distinguono:

  • Pignoramento mobiliare: l’ufficiale giudiziario si reca presso il debitore e redige il verbale di pignoramento dei beni mobili;
  • Pignoramento immobiliare: dopo la notifica dell’atto, il creditore deve trascrivere il pignoramento nei registri immobiliari (art. 555 c.p.c.), perfezionando l’efficacia verso terzi. La Cassazione ha chiarito che la trascrizione è un atto necessario e deve essere rinnovata se trascorrono più di 20 anni ;
  • Pignoramento presso terzi: il creditore notifica al terzo (ad esempio datore di lavoro o banca) l’ordine di trattenere somme dovute al debitore. Il pignoramento si perfeziona con la dichiarazione del terzo e successiva udienza davanti al giudice dell’esecuzione.

Per i crediti tributari l’art. 72‑bis consente al concessionario di intimare direttamente al terzo il pagamento; la banca deve trattenere non solo il saldo ma anche le somme future entro 60 giorni .

3. Deposito della nota di iscrizione a ruolo e atti successivi

Dopo il pignoramento, il creditore deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e la documentazione prevista entro 15 giorni (per il pignoramento mobiliare o presso terzi) o 30 giorni (per quello immobiliare). L’omessa o tardiva iscrizione comporta inefficacia del pignoramento: la Cassazione (ordinanza 3494/2025) ha precisato che la contestazione avviene tramite reclamo ex art. 630 c.p.c. e non con opposizione . Analogamente, l’omesso deposito di copie conformi fa cessare gli effetti del pignoramento .

4. Termini per l’opposizione

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615): prima dell’esecuzione, si propone con citazione; dopo l’esecuzione con ricorso entro il termine indicato dal giudice. Il termine di 20 giorni decorre dalla notificazione del pignoramento o dalla data in cui il debitore ha notizia dell’atto.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617): si propone entro 20 giorni dalla notifica del titolo o del precetto (fase pre-esecutiva) o dal primo atto esecutivo (fase post-esecutiva) .
  • Opposizione di terzo (art. 619): chi non è parte del processo ma vanta un diritto sui beni pignorati può proporre ricorso in ogni momento dell’esecuzione, allegando i titoli che provano il diritto. Recenti pronunce richiedono la citazione obbligatoria del terzo pignorato come litisconsorte necessario .

Il rispetto dei termini è essenziale: il ritardo può comportare l’inammissibilità dell’opposizione .

5. Udienza davanti al giudice dell’esecuzione

Nel pignoramento presso terzi, dopo la notifica al terzo e al debitore, il creditore iscrive la causa a ruolo e il giudice fissa un’udienza per l’esame della dichiarazione del terzo. Se il debitore propone opposizione, il giudice deve valutare gli elementi di fatto e di diritto: può sospendere l’esecuzione per gravi motivi (art. 624 c.p.c.) e, se l’atto di pignoramento è irregolare, disporre la cancellazione e l’estinzione. Nel pignoramento immobiliare, il giudice valuta la regolarità della trascrizione e la completezza della documentazione. Le pronunce 15143/2025 e 15241/2025 evidenziano che la mancata rinnovazione della trascrizione dopo venti anni rende la procedura improseguibile .

6. Vendita o assegnazione

Una volta esaminate eventuali opposizioni e superate le formalità, il giudice dispone la vendita o l’assegnazione dei beni. Nel pignoramento immobiliare, si fissano le aste; nel pignoramento presso terzi, le somme vengono assegnate al creditore. Se durante le aste il debitore ritiene irregolare il prezzo base, il numero di ribassi o le modalità di vendita, deve proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni . Superati questi termini, non potrà più contestare la regolarità della vendita.

7. Distribuzione del ricavato e chiusura della procedura

Con la distribuzione del ricavato la procedura si conclude. Tuttavia, come ricordato dall’ordinanza 1042/2025, la chiusura della procedura non estingue l’interesse all’opposizione, qualora la contestazione riguardi diritti che rimangono da tutelare . Ciò significa che il debitore può proseguire l’azione anche dopo la vendita se ritiene viziato l’atto.

Difese e strategie legali per opporsi al pignoramento

Al ricevimento di un precetto o di un pignoramento, il debitore ha varie opzioni difensive. Di seguito vengono illustrate le principali strategie, partendo dalle opposizioni fino alle soluzioni alternative alla procedura esecutiva.

1. Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)

Questa opposizione mira a contestare l’esistenza o l’efficacia del titolo esecutivo o del diritto del creditore. I motivi più frequenti sono:

  • Inesistenza o nullità del titolo esecutivo: ad esempio, sentenza non passata in giudicato, decreto ingiuntivo non opposto ma privo di notifica valida;
  • Estinzione o prescrizione del credito: il debito è stato pagato o è prescritto. Nel caso delle cartelle esattoriali, la prescrizione può variare (5 o 10 anni a seconda del tributo) e l’intimazione di pagamento deve essere impugnata entro 60 giorni per far valere la prescrizione ;
  • Inefficacia del precetto: se tra la notifica del precetto e l’inizio dell’esecuzione trascorrono più di 90 giorni, l’atto è inefficace ;
  • Vizi nella notificazione: mancanza di attestazione di conformità, notifica eseguita in luogo diverso dal domicilio del debitore, difformità tra titolo originale e copia notificata .

L’opposizione deve essere proposta con citazione al giudice competente prima dell’inizio dell’esecuzione o con ricorso una volta iniziata. Il debitore può chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo per gravi motivi; il giudice decide, eventualmente subordinando la sospensione alla prestazione di una cauzione .

2. Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)

Serve a contestare la regolarità formale di singoli atti della procedura: è il rimedio per vizi non sostanziali ma procedurali. Motivi tipici sono:

  • Mancata indicazione del giudice nel precetto o omissioni di informazioni obbligatorie (es. data di notifica del titolo) ;
  • Vizi formali del pignoramento: irregolarità nel verbale dell’ufficiale giudiziario, mancanza di firma, errori nel valore dei beni;
  • Violazione dei limiti di impignorabilità: ad esempio pignoramento di una pensione al di sotto della soglia impignorabile (2 volte l’assegno sociale, minimo 1 000 € ) o trattenute superiori a quelle previste dall’art. 72‑ter ;
  • Mancanza di convocazione del terzo pignorato: come ricordato dalla giurisprudenza, il terzo è litisconsorte necessario nel pignoramento presso terzi .

L’opposizione deve essere proposta entro 20 giorni dall’atto; un eventuale errore sulla forma (ad esempio proporre opposizione all’esecuzione invece dell’atto esecutivo) può comportare l’inammissibilità del ricorso. La giurisprudenza più recente ribadisce che anche contestazioni relative al numero delle aste o al prezzo di vendita devono essere proposte con l’art. 617 entro il termine .

3. Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.)

È il rimedio concesso a chi non è parte dell’esecuzione ma ritiene che il bene pignorato gli appartenga. Ad esempio, un coniuge comproprietario può opporsi al pignoramento dell’immobile se dimostra che la quota non può essere aggredita; un creditore di grado diverso può far valere il proprio diritto. L’art. 619 prevede la presentazione di un ricorso al giudice dell’esecuzione, con allegazione di prove (titolo di proprietà, contratto, ecc.). La giurisprudenza ha stabilito che l’opposizione di terzo ha carattere unitario: non è scindibile in più domande ed esige la chiamata del terzo pignorato . Il giudice può accogliere l’opposizione, respingerla o sospendere l’esecuzione.

4. Reclamo per inefficacia del pignoramento (art. 630 c.p.c.)

Quando il pignoramento diventa inefficace per fatti successivi (ad esempio, mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo o mancata rinnovazione della trascrizione), il debitore non deve proporre opposizione ma reclamo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. presso il giudice dell’esecuzione. La Cassazione (ord. 3494/2025) ha specificato che la carenza dell’iscrizione a ruolo non è vizio dell’atto ma causa sopravvenuta di inefficacia, da far valere con reclamo .

5. Eccezioni di prescrizione e decadenza

I crediti tributari e contributivi hanno termini di prescrizione che, se maturati, impediscono al creditore di agire. Per esempio:

  • i contributi previdenziali prescrivono in 5 anni (art. 3 L. 335/1995);
  • le imposte dirette e IVA hanno prescrizione decennale;
  • le multe e sanzioni amministrative si prescrivono in 5 anni.

Nella riscossione coattiva, la Cassazione ha chiarito che l’intimazione di pagamento sostituisce l’avviso di mora e deve essere impugnata entro 60 giorni; in mancanza, non si può più far valere la prescrizione . Se il debitore ha ricevuto più atti, deve controllare se la notifica è avvenuta correttamente (la notifica nulla non interrompe la prescrizione). L’eccezione di prescrizione può essere proposta con l’opposizione all’esecuzione.

6. Vizi di notificazione e nullità degli atti

Un’errata notifica del titolo esecutivo o del precetto rende l’atto nullo. Tra i vizi più frequenti:

  • notifica a soggetto inesistente o deceduto;
  • mancanza della relazione di notifica o dell’attestazione di conformità della copia ;
  • errata indicazione del codice fiscale o dei dati anagrafici;
  • omissione dell’indicazione del giudice competente o del numero del procedimento .

Se la notifica è nulla, il pignoramento deve essere dichiarato invalido con l’opposizione agli atti esecutivi. È fondamentale esaminare con un professionista la relata di notifica e verificare la correttezza formale.

7. Vizi nel verbale di pignoramento e nell’iscrizione a ruolo

Il verbale di pignoramento deve essere redatto dall’ufficiale giudiziario con l’indicazione dell’ora, del luogo, dei beni pignorati e dei testimoni. Se mancano elementi essenziali, l’atto è nullo. Il creditore deve poi depositare la nota di iscrizione a ruolo nei termini: la Cassazione ha affermato che l’omesso deposito entro 15 giorni causa l’inefficacia del pignoramento ; la mancata attestazione di conformità delle copie depositate causa ugualmente l’inefficacia . Il debitore deve contestare questi vizi con il reclamo al giudice dell’esecuzione.

8. Opposizione per violazione dei limiti di impignorabilità

I limiti allagati all’art. 545 c.p.c. sono inderogabili. Se l’atto di pignoramento colpisce somme al di sotto della soglia impignorabile (1 000 € per pensioni e trattamenti di previdenza o tre volte l’assegno sociale per i saldi bancari), l’opposizione agli atti esecutivi consente di ottenere la rideterminazione della quota pignorabile. La stessa cosa vale per le fasce progressive previste dall’art. 72‑ter per i crediti tributari . Anche la presenza di più pignoramenti simultanei sullo stesso stipendio non può superare il 50% dell’emolumento netto .

9. Irregolarità nella trascrizione e nel rinnovo (pignoramento immobiliare)

Nel pignoramento immobiliare la trascrizione presso la conservatoria rende l’atto opponibile a terzi e lo mantiene efficace per venti anni. Se il creditore non rinnova la trascrizione entro questo termine, la procedura diventa improseguibile . L’ordinanza 15241/2025 precisa che questa regola si applica anche agli atti già eseguiti: eventuali aggiudicazioni provvisorie decadono, e il giudice non può proseguire la vendita . Il debitore può quindi eccepire l’improseguibilità tramite reclamo.

10. Vizi nella dichiarazione del terzo pignorato

Nel pignoramento presso terzi, il terzo deve rendere una dichiarazione sulle somme dovute al debitore. Se la dichiarazione è omessa, incompleta o falsa, il giudice può condannarlo al pagamento diretto. Il debitore può opporsi all’ordinanza che ingiunge al terzo di pagare se ritiene che le somme non fossero dovute o che il terzo abbia dichiarato erroneamente. È essenziale che il terzo venga citato in giudizio come litisconsorte necessario .

11. Sospensione e definizione dell’esecuzione

Il giudice può sospendere l’esecuzione per gravi motivi (art. 624 c.p.c.) . Se la sospensione non è revocata, e il giudice assegna un termine per introdurre la causa di merito, il mancato rispetto del termine comporta l’estinzione del pignoramento. In altri casi, il debitore può definire la procedura concordando un piano di rientro con il creditore, magari ottenendo la riduzione del debito o la rateazione.

12. Contestazione della vendita e del riparto

Dopo la vendita, il debitore può contestare le modalità della vendita (prezzo, numero di aste) o la distribuzione del ricavato proponendo opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni . Se non impugna tempestivamente, non potrà più far valere eventuali irregolarità.

Strumenti alternativi e soluzioni per uscire dal debito

La procedura esecutiva non è l’unica via. Il debitore può ricorrere a strumenti alternativi per risolvere il debito o ridurlo, evitando il pignoramento o interrompendo la procedura. Ecco le principali opzioni.

1. Rottamazione delle cartelle e definizioni agevolate

Periodicamente, il legislatore introduce definizioni agevolate (rottamazione, saldo e stralcio) per le cartelle esattoriali. Queste misure consentono di pagare le somme dovute senza sanzioni e interessi, o con forti riduzioni, entro rate prefissate. Ad esempio, le rottamazioni degli anni 2023‑2024 hanno permesso di estinguere i debiti fiscali pagando solo le imposte e gli interessi legali. Chi aderisce a tali misure ottiene la sospensione delle procedure esecutive: il pignoramento resta ma l’azione non prosegue finché i pagamenti sono regolari. In caso di mancato pagamento, l’esecuzione riprende.

2. Piano del consumatore e accordo di composizione della crisi (L. 3/2012)

La Legge 3/2012 consente ai debitori “non fallibili” (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori) di presentare al tribunale un piano per pagare i debiti in maniera sostenibile. I principali strumenti sono:

  • Piano del consumatore: destinato a persone fisiche con debiti di natura non imprenditoriale. Prevede la ristrutturazione del debito e la possibilità di chiedere la falcidia delle somme dovute. L’omologa comporta la sospensione delle azioni esecutive e la cancellazione dei pignoramenti. L’Avv. Monardo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento, può assistere nella predisposizione del piano.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti: destinato ai debitori che esercitano attività d’impresa di modeste dimensioni. Richiede il consenso della maggioranza dei creditori. Anche in questo caso, l’omologa del tribunale consente la sospensione delle procedure esecutive.

L’esdebitazione è l’effetto finale: se il debitore rispetta il piano, ottiene la cancellazione dei debiti residui.

3. Esparto negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021)

Per le imprese in difficoltà, il D.L. 118/2021 ha introdotto l’istituto dell’esperto negoziatore, che aiuta l’imprenditore a mediare con i creditori ed evitare il fallimento. La procedura sospende automaticamente le azioni esecutive fino a 120 giorni. L’Avv. Monardo, esperto negoziatore iscritto, può avviare la procedura: redige il piano e convoca i creditori. Se si raggiunge l’accordo, l’impresa evita il pignoramento e ristruttura il debito.

4. Rateazione e definizione stragiudiziale con i creditori

Talvolta è possibile negoziare direttamente con i creditori (banche, finanziarie, Agenzia delle Entrate) un piano di rientro con pagamento dilazionato. La trattativa stragiudiziale può prevedere la rinuncia parziale agli interessi o alle sanzioni in cambio del pagamento puntuale. In ambito bancario, la rinegoziazione dei mutui o l’allungamento del piano di ammortamento consentono di diminuire la rata e evitare il pignoramento dell’immobile.

5. Conversione del pignoramento

L’art. 495 c.p.c. consente al debitore di convertire il pignoramento depositando una somma pari al valore del bene pignorato o al credito precettato più spese. La conversione estingue il pignoramento. In pratica, il debitore versa una somma in sostituzione del bene; il giudice fissa le modalità e rilascia i beni. Questa procedura è utile quando il debitore dispone di liquidità o ottiene un finanziamento e vuole evitare la vendita del bene. La conversione va chiesta prima della vendita.

6. Riconoscimento del debito e transazione

Se l’indebitamento deriva da un contenzioso civile o commerciale, il debitore può sottoscrivere un accordo di transazione riconoscendo il debito e concordando un pagamento dilazionato. La transazione può essere presentata anche in sede esecutiva: il giudice la omologa e sospende la procedura.

7. Esdebitazione del fallito e della persona sovraindebitata

I debitori che hanno concluso una procedura concorsuale (fallimento, liquidazione giudiziale) possono chiedere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui non soddisfatti. La riforma del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) estende l’istituto anche all’imprenditore “minore”. In materia di sovraindebitamento, l’esdebitazione è automatica dopo la chiusura del piano del consumatore se il debitore adempie alle obbligazioni.

Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori commettono errori per ignoranza della legge o per paura di affrontare la situazione. Ecco i più frequenti e i consigli per evitarli.

  1. Ignorare l’atto di precetto o di pignoramento: l’inerzia non fa sparire il problema, ma anzi aggrava la posizione. È necessario rivolgersi subito a un professionista.
  2. Non rispettare i termini di opposizione: la legge prevede termini rigidi (20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi). Procrastinare comporta perdita del diritto di difesa.
  3. Sottovalutare i vizi formali: spesso i pignoramenti sono viziati (mancanza di copie conformi, inesatta indicazione del giudice, errata notifica). Solo un esame accurato consente di individuare eccezioni vincenti.
  4. Confondere l’opposizione all’esecuzione con quella agli atti esecutivi: sono rimedi diversi. È opportuno farsi assistere per scegliere lo strumento corretto.
  5. Non considerare le procedure alternative: molti debitori ignorano la possibilità di aderire a rottamazioni o ricorrere al piano del consumatore, che possono sospendere le azioni esecutive.
  6. Non trattare con i creditori: una trattativa tempestiva può evitare l’esecuzione. Le banche sono spesso disponibili a ristrutturazioni.
  7. Non chiamare il terzo pignorato: nel pignoramento presso terzi, l’omissione della citazione del terzo rende il procedimento nullo . Il debitore deve verificare che il terzo sia stato regolarmente chiamato.
  8. Non controllare la prescrizione: i termini prescrizionali variano a seconda del debito. Un professionista può verificare se l’intimazione o la cartella sono prescritte e impugnare l’atto in tempo .
  9. Non aggiornare la trascrizione del pignoramento immobiliare: se sei creditore, devi rinnovare la trascrizione entro 20 anni . Se sei debitore, verifica se la trascrizione è scaduta: potresti far dichiarare improseguibile l’esecuzione .
  10. Accettare passivamente la trattenuta di stipendi o pensioni: controlla se viene rispettata la fascia di esenzione (minimo vitale e scaglioni dell’art. 72‑ter) . In caso di violazione, puoi opporre l’atto.

Tabelle di sintesi

Norme e termini principali

Normativa di riferimentoOggettoTermini principali e limitiFonte
Art. 615 c.p.c.Opposizione all’esecuzionePrima dell’esecuzione: citazione; dopo l’esecuzione: ricorso; termine perentorio definito dal giudice; sospensione possibile .Cassazione, c.p.c.
Art. 617 c.p.c.Opposizione agli atti esecutivi20 giorni dalla notifica del titolo/precetto (fase pre-esecutiva) o dal primo atto esecutivo (fase post-esecutiva); termine perentorio .Cassazione, c.p.c.
Art. 624 c.p.c.Sospensione dell’esecuzioneIl giudice può sospendere per gravi motivi; è possibile il reclamo .c.p.c.
Art. 480 c.p.c.PrecettoDeve contenere parti, data di notificazione del titolo, integrale trascrizione e avvertimento per la crisi; vale 90 giorni .c.p.c.
Art. 481 c.p.c.Efficacia del precettoSe l’esecuzione non inizia entro 90 giorni, il precetto è inefficace; il termine si sospende con l’opposizione .c.p.c.
Art. 72‑bis D.P.R. 602/1973Pignoramento presso terziL’agente della riscossione può ordinare al terzo di pagare direttamente; comprese le somme maturate successivamente .DPR 602/1973
Art. 72‑ter D.P.R. 602/1973Limiti al pignoramento di stipendi1/10 fino a 2 500 €, 1/7 tra 2 500 e 5 000 €, oltre 5 000 € applicazione art. 545; esclusa l’ultima mensilità .DPR 602/1973
Art. 545 c.p.c.Limiti pignorabilità pensioni e stipendiEsenzione fino a due volte l’assegno sociale, minimo 1 000 €; su conto corrente esenzione fino a tre volte l’assegno sociale .c.p.c.
L. 3/2012 e D.L. 118/2021Sovraindebitamento e crisi d’impresaConsentono sospensione delle esecuzioni e ristrutturazione del debito tramite piani del consumatore, accordi di composizione, esperto negoziatore.Leggi speciali

Differenza tra opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

CaratteristicaOpposizione all’esecuzione (art. 615)Opposizione agli atti esecutivi (art. 617)
OggettoContestazione del diritto a procedere, inesistenza o nullità del titoloVizi formali del precetto, del pignoramento e degli atti successivi
FormaCitazione prima dell’esecuzione; ricorso dopo l’esecuzioneCitazione prima dell’esecuzione; ricorso dopo l’esecuzione
TermineStabilito dal giudice (varia); spesso 20 giorni dalla notifica20 giorni dalla notifica del titolo/precetto o dal primo atto esecutivo
ConseguenzePuò condurre all’estinzione dell’esecuzione e della proceduraPuò annullare il singolo atto viziato; la procedura continua con gli atti regolari

Domande frequenti (FAQ)

  1. Cos’è l’opposizione al pignoramento?

L’opposizione al pignoramento è il rimedio con cui il debitore contesta la legittimità dell’esecuzione o degli atti esecutivi. Può assumere la forma di opposizione all’esecuzione (art. 615) se si mette in dubbio il diritto del creditore, oppure opposizione agli atti esecutivi (art. 617) se si contestano vizi formali.

  1. Quando posso presentare l’opposizione?

Per l’opposizione agli atti esecutivi il termine è 20 giorni dalla notifica dell’atto o dalla sua conoscenza . L’opposizione all’esecuzione deve essere presentata prima dell’esecuzione con citazione o, se l’esecuzione è iniziata, con ricorso entro il termine indicato dal giudice.

  1. Posso oppormi dopo che l’asta è stata disposta?

No, l’opposizione agli atti esecutivi è inammissibile dopo che il giudice ha disposto la vendita o l’assegnazione, salvo che si fondi su fatti sopravvenuti o che non si potevano dedurre prima .

  1. Se l’esecuzione è già conclusa, posso ancora oppormi?

Sì, secondo la Cassazione l’interesse a impugnare rimane anche dopo la conclusione della procedura se l’opposizione incide su diritti sostanziali e non semplicemente sulla distribuzione del ricavato .

  1. Cosa succede se il creditore non deposita la nota di iscrizione a ruolo?

Il pignoramento diventa inefficace; la Cassazione ha stabilito che la violazione va fatta valere con reclamo al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 630 .

  1. Può essere pignorata qualsiasi pensione o stipendio?

No, la legge stabilisce una soglia impignorabile pari a due volte l’assegno sociale (minimo 1 000 €) . Inoltre, nel pignoramento presso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate, si applicano percentuali decrescenti in base all’importo dello stipendio . Eventuali prelievi su conti correnti sono possibili solo sopra tre volte l’assegno sociale.

  1. Come si impugna un’intimazione di pagamento?

L’intimazione deve essere impugnata entro 60 giorni per far valere la prescrizione o altri vizi . In mancanza, il debito si cristallizza e non sarà più possibile contestare la prescrizione. L’impugnazione va fatta con ricorso alla commissione tributaria (oggi Corte di giustizia tributaria) se riguarda imposte.

  1. Che differenza c’è tra pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi?
  2. Pignoramento mobiliare: colpisce beni mobili (mobili, attrezzature, denaro contante). L’ufficiale giudiziario redige un verbale.
  3. Pignoramento immobiliare: colpisce un immobile. Richiede la notifica al debitore e la trascrizione nei registri immobiliari. Deve essere rinnovata ogni 20 anni .
  4. Pignoramento presso terzi: colpisce crediti del debitore verso terzi (stipendi, pensioni, conti correnti). Il terzo deve dichiarare le somme dovute; la procedura si svolge davanti al giudice dell’esecuzione.
  5. Devo citare il terzo (datore di lavoro o banca) nell’opposizione?

Sì, la giurisprudenza ritiene il terzo un litisconsorte necessario: la mancata citazione comporta nullità . È quindi essenziale chiamare il terzo quando si propone opposizione al pignoramento presso terzi.

  1. Posso evitare il pignoramento con il piano del consumatore?

Sì, il piano del consumatore della L. 3/2012 consente di ottenere la sospensione delle esecuzioni e di ripagare i debiti in modo sostenibile. Una volta omologato dal tribunale, il piano blocca il pignoramento e può condurre all’esdebitazione finale.

  1. Cosa devo fare se ritengo che il pignoramento sia prescritto?

Occorre verificare la data di notifica della cartella di pagamento, dell’intimazione e degli atti successivi. Se il periodo trascorso supera la prescrizione, si può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615) chiedendo al giudice di dichiarare l’inesigibilità. Per le cartelle è necessario impugnare l’intimazione entro 60 giorni .

  1. Le spese e interessi possono essere pignorati?

Sì, il pignoramento può comprendere l’importo del credito, le spese legali e gli interessi di mora. Tuttavia, se la somma pretesa comprende sanzioni o interessi non dovuti (ad es. in materia tributaria), questi possono essere contestati con l’opposizione agli atti esecutivi.

  1. In cosa consiste la conversione del pignoramento?

Il debitore versa una somma corrispondente al valore del bene pignorato o al credito precettato per ottenere la liberazione del bene. La conversione estingue il pignoramento; il giudice determina l’importo e il termine per il versamento.

  1. Se la banca blocca il conto oltre i limiti di legge, cosa posso fare?

Puoi proporre opposizione agli atti esecutivi per far dichiarare l’illegittimità del pignoramento, soprattutto se sono state aggredite somme impignorabili come il triplo dell’assegno sociale o l’ultima mensilità del salario .

  1. Le azioni esecutive possono essere sospese automaticamente?

Alcune procedure legali (piano del consumatore, accordo di composizione, esperto negoziatore) prevedono la sospensione automatica. Inoltre, il giudice può sospendere l’esecuzione su istanza del debitore per gravi motivi .

  1. Quali sono i costi di un’opposizione?

I costi variano in base alla complessità e all’entità del debito. Oltre alle spese legali, occorre considerare il contributo unificato e eventuali anticipazioni di cancelleria. Spesso il risparmio derivante dalla cancellazione del pignoramento giustifica l’investimento.

  1. Se l’atto di pignoramento è notificato a un indirizzo sbagliato, è valido?

No. La notifica deve essere effettuata all’indirizzo del domicilio fiscale o della residenza anagrafica del debitore. Una notifica a un indirizzo errato rende l’atto nullo e può essere contestata con l’opposizione agli atti esecutivi.

  1. Posso oppormi se il pignoramento riguarda un bene in comunione dei beni?

Sì. Il coniuge comproprietario può proporre opposizione di terzo dimostrando la propria quota; il giudice valuterà se la quota del debitore è pignorabile.

  1. Cosa accade se il terzo dichiara il falso nel pignoramento presso terzi?

Il terzo può essere condannato al pagamento delle somme dovute oltre che alle spese. Il debitore può contestare la dichiarazione del terzo e chiedere la verifica delle somme dovute.

  1. Quali novità prevede la Legge di Bilancio 2025 sul pignoramento di stipendi e pensioni?

La L. 207/2024 prevede dal 2026 un blocco automatico delle retribuzioni dei dipendenti pubblici e pensionati con reddito mensile oltre 2 500 € e debiti fiscali superiori a 5 000 €: l’ente trattenitore verserà direttamente le somme al fisco fino a estinzione . Ciò comporta un aggravio per i contribuenti che non regolarizzano la posizione prima del 2026.

Simulazioni pratiche

Per chiarire l’applicazione delle norme, proponiamo alcune simulazioni numeriche. Le cifre sono indicative e servono a illustrare i meccanismi.

Simulazione 1: Pignoramento di una pensione

Supponiamo che il signor Antonio percepisca una pensione mensile netta di 1 800 € e abbia un debito fiscale. L’assegno sociale 2025 è pari a 538,69 €, quindi il minimo impignorabile è 1 077,38 € (due volte l’assegno sociale). La parte pignorabile della pensione è 1 800 € – 1 077,38 € = 722,62 €.

Il creditore può pignorare al massimo un quinto di tale eccedenza, ovvero 144,52 € al mese. Se la pensione viene versata su conto corrente, e vi è un saldo di 5 000 €, solo l’importo che eccede tre volte l’assegno sociale (538,69 € × 3 = 1 616,07 €) può essere pignorato; pertanto, la banca può bloccare 5 000 € – 1 616,07 € = 3 383,93 €.

Se l’Agenzia delle Entrate procede con pignoramento ex art. 72‑ter, essendo la pensione superiore a 5 000 € annuali, si applicano le regole dell’art. 545 . La trattenuta massima rimane quindi 144,52 €.

Simulazione 2: Pignoramento presso terzi di stipendio

La signora Maria percepisce uno stipendio netto mensile di 2 400 €. Ha un debito bancario. In generale, un creditore ordinario può pignorare un quinto dello stipendio netto, quindi 480 € al mese. Tuttavia, se Maria ha un altro pignoramento in corso, la somma complessiva dei pignoramenti non può superare il 50% del reddito netto, quindi 1 200 € .

Se la procedura è avviata dall’Agenzia delle Entrate, si applica l’art. 72‑ter: essendo lo stipendio compreso tra 2 500 € e 5 000 €, la ritenuta massima è 1/7 (circa 342,86 €). Pertanto, se già esiste un pignoramento ordinario di 200 €, l’Agenzia potrà trattenere solo la differenza fino a 342,86 €.

Simulazione 3: Mancata iscrizione a ruolo entro 15 giorni

Il signor Luca subisce un pignoramento mobiliare il 1° ottobre 2025; il creditore non deposita la nota di iscrizione a ruolo entro 15 giorni. Dopo due mesi, Luca chiede al giudice la dichiarazione di inefficacia del pignoramento ex art. 630 c.p.c. Il giudice accoglie il reclamo e cancella il pignoramento, perché l’omesso deposito rende la procedura inefficace . In questo caso, Luca non deve presentare opposizione agli atti esecutivi.

Simulazione 4: Opposizione all’esecuzione per prescrizione

La signora Giulia riceve il 15 aprile 2025 un’intimazione di pagamento per una cartella del 2012 relativa a IRPEF. La cartella non è mai stata impugnata e nessuna notifica è stata effettuata negli ultimi 8 anni. La prescrizione dell’imposta diretta è decennale; la notifica della cartella del 2012 ha interrotto la prescrizione, ma l’assenza di atti interruttivi successivi rende il credito prescritto nel 2022. La signora Giulia impugna l’intimazione entro 60 giorni eccependo la prescrizione . Il giudice tributario accoglie il ricorso e annulla l’intimazione e il pignoramento.

Simulazione 5: Violazione del limite minimo di pensione impignorabile

Il signor Carlo riceve un pignoramento sulla pensione di 900 €. L’istituto previdenziale gli trattiene 180 € (un quinto della pensione). Tuttavia, l’art. 545 prevede che non siano pignorabili importi inferiori a 1 000 € . Carlo propone opposizione agli atti esecutivi e ottiene l’annullamento del pignoramento; il giudice dispone la restituzione delle somme indebitamente trattenute.

Conclusione

Il pignoramento è una procedura invasiva che comporta la sottrazione forzata dei beni o delle somme del debitore. Tuttavia, la legge offre numerosi strumenti di difesa per chi si trova a rischiare l’esecuzione. Conoscere i termini e i vizi formali degli atti consente di proporre opposizioni efficaci, evitando la perdita di beni o la trattenuta indebita di stipendi e pensioni. Inoltre, le recenti pronunce della Cassazione (2024‑2025) hanno precisato e rafforzato le tutele del debitore, chiarendo ad esempio l’improseguibilità del pignoramento immobiliare per mancata rinnovazione della trascrizione , l’inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo , la nullità degli atti privi di attestazione di conformità e l’obbligo di citare il terzo pignorato .

La chiave per difendersi con successo è agire tempestivamente. L’art. 617 c.p.c. prevede soli 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi , e l’intimazione di pagamento deve essere impugnata entro 60 giorni . Lasciare trascorrere i termini significa perdere il diritto di contestare l’esecuzione. Allo stesso tempo, bisogna esplorare le procedure alternative, come la rottamazione delle cartelle, il piano del consumatore e l’accordo di ristrutturazione, che permettono di sospendere le esecuzioni e di tornare a una situazione di equilibrio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo staff multidisciplinare sono al fianco dei debitori per analizzare l’atto di pignoramento, rilevare i vizi e proporre le difese più efficaci. Grazie alla qualifica di cassazionista e all’esperienza come Gestore della crisi da sovraindebitamento e esperto negoziatore, l’Avv. Monardo può assistere nella predisposizione di piani di rientro, nella negoziazione con i creditori e nell’avvio di procedure alternative. Agire subito consente spesso di bloccare l’azione esecutiva, ridurre il debito e preservare i propri beni e la serenità familiare.

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Approfondimenti normativi e giurisprudenziali

L’articolo ha offerto una panoramica generale delle norme e degli strumenti difensivi, ma alcuni aspetti meritano un approfondimento ulteriore. Di seguito vengono analizzate in dettaglio altre disposizioni del Codice di procedura civile e del codice civile che incidono sull’opposizione al pignoramento, oltre a una rassegna delle sentenze più significative del biennio 2024‑2025.

1. Altre norme del Codice di procedura civile

Art. 543 c.p.c. – Pignoramento presso terzi

L’art. 543 stabilisce che il pignoramento presso terzi si effettua mediante atto notificato al debitore e al terzo che detiene beni o somme. L’atto deve contenere l’indicazione del credito, l’intimazione al terzo a non pagare al debitore e a dichiarare in tribunale le somme dovute. Entro 30 giorni, il creditore deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e l’atto di pignoramento; il giudice fissa l’udienza in cui il terzo rende la dichiarazione. Se il terzo non si presenta, il giudice può condannarlo al pagamento delle somme dichiarate dal creditore. Con la riforma Cartabia, le modalità di notifica sono state semplificate: il terzo può rendere la dichiarazione anche tramite posta elettronica certificata, riducendo i tempi.

Art. 548 c.p.c. – Ordinanza di assegnazione

Quando il terzo conferma di dovere somme al debitore, il giudice emette l’ordinanza di assegnazione in favore del creditore. L’ordinanza ha efficacia di titolo esecutivo nei confronti del terzo e vale come pignoramento continuativo. Il debitore può impugnarla con l’opposizione agli atti esecutivi se ritiene che l’importo assegnato ecceda i limiti di legge o se sono stati violati i termini. La Cassazione (ordinanza 20374/2024) ha precisato che eventuali contestazioni sul prezzo o sul numero delle aste devono essere sollevate prima dell’ordinanza ; successivamente, l’atto non è più impugnabile se non per vizi di notifica.

Artt. 555–560 c.p.c. – Pignoramento immobiliare

La sezione sulla vendita forzata immobiliare comprende numerose disposizioni. L’art. 555 impone la notifica dell’atto di pignoramento al debitore e agli eventuali comproprietari, con l’indicazione del titolo esecutivo, del precetto, del credito e dei beni da pignorare. Il creditore deve trascrivere il pignoramento nei registri immobiliari entro 15 giorni; la trascrizione è condizione di efficacia verso terzi. L’art. 557 prevede che, dopo il pignoramento, non si possono iniziare altre esecuzioni sugli stessi beni senza il consenso del giudice. L’art. 560 regola la custodia dell’immobile: il debitore o il coniuge può essere nominato custode e gli è consentito continuare ad abitare l’immobile se paga le spese condominiali e non dispone di un’alternativa abitativa adeguata.

Un elemento cruciale è la rinnovazione della trascrizione dopo venti anni: le pronunce 15143/2025 e 15241/2025 confermano che, in assenza di rinnovo, la procedura diviene improseguibile . Il creditore deve vigilare sulla scadenza e provvedere al rinnovo per evitare la decadenza. In assenza, il debitore può presentare reclamo ex art. 630 c.p.c. per far dichiarare improseguibile l’esecuzione.

Art. 492-bis c.p.c. – Ricerca telematica dei beni da pignorare

Introdotto dalla riforma Cartabia, questo articolo permette al creditore di accedere ai registri telematici (catasto, PRA, anagrafe tributaria) per individuare i beni del debitore. La ricerca telematica deve essere autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice delegato. Questa misura riduce i tempi e rende l’esecuzione più efficiente, ma aumenta anche il rischio di pignoramenti su beni non direttamente legati al debito. Per il debitore è essenziale monitorare la propria posizione patrimoniale e avvalersi di consulenti per prevenire pignoramenti su beni necessari al sostentamento.

Art. 563 c.p.c. – Effetti della vendita e del decreto di trasferimento

Dopo la vendita dell’immobile, il giudice emette il decreto di trasferimento; esso trasferisce la proprietà all’aggiudicatario e ordina la cancellazione delle ipoteche e delle trascrizioni successivamente al pignoramento. Il debitore può opporsi al decreto se ritiene che la vendita sia avvenuta in violazione delle norme procedurali, ma solo entro i termini dell’art. 617 c.p.c. La Cassazione ha ribadito che contestazioni tardive sono inammissibili .

Art. 2668-ter c.c. – Rinnovo delle trascrizioni

Questa norma del codice civile dispone che le trascrizioni relative a pignoramenti (nonché ipoteche giudiziali) hanno efficacia per vent’anni e devono essere rinnovate entro la scadenza per mantenere gli effetti. Le pronunce del 2025 hanno ribadito che il mancato rinnovo rende la procedura improseguibile .

2. Sentenze significative 2024‑2025

Per comprendere l’applicazione pratica delle norme, è utile analizzare alcune decisioni recenti della Corte di cassazione che hanno inciso sulla materia.

2.1. Cassazione civ., ord. 3494/2025 – Inefficacia del pignoramento per mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo

Il caso riguardava un pignoramento mobiliare in cui il creditore non aveva depositato la nota di iscrizione a ruolo entro 15 giorni. Il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato inammissibile l’opposizione ex art. 617, ritenendo che la mancata iscrizione fosse un vizio dell’atto. La Cassazione ha chiarito che l’omissione comporta inefficacia sopravvenuta e deve essere fatta valere con reclamo ai sensi dell’art. 630 . L’opposizione agli atti esecutivi non è lo strumento idoneo perché la mancanza di iscrizione non è un vizio originario dell’atto ma una causa che sopraggiunge.

2.2. Cassazione civ., ord. 28513/2025 – Deposito di copie non conformi

In un pignoramento immobiliare, il creditore aveva depositato copie della nota di pignoramento senza l’attestazione di conformità alle originali. Il giudice aveva ritenuto sanabile l’irregolarità, permettendo un deposito tardivo. La Cassazione ha accolto il ricorso del debitore e ha stabilito che l’attestazione è indispensabile: il deposito tardivo non sana il vizio, che comporta l’inefficacia del pignoramento . La sentenza invita i creditori a prestare la massima attenzione al rispetto delle formalità.

2.3. Cassazione civ., ord. 15143/2025 e 15241/2025 – Rinnovo della trascrizione del pignoramento immobiliare

Queste pronunce hanno affermato che la trascrizione del pignoramento immobiliare ha valore costitutivo: se non è rinnovata entro venti anni, la procedura si ferma e non è possibile proseguire con la vendita . La novità è che il mancato rinnovo non travolge gli atti compiuti (ad es. la nomina del custode o le perizie), ma impedisce la prosecuzione. Il debitore può chiedere la declaratoria di improseguibilità, mentre il creditore ha la facoltà di notificare un nuovo pignoramento.

2.4. Cassazione civ., ord. 20374/2024 – Opposizione agli atti esecutivi e contestazioni sul prezzo di vendita

La Corte ha stabilito che contestazioni sull’anomalia del prezzo di vendita, sulla riduzione eccessiva del prezzo base d’asta o sulla mancata pubblicità devono essere sollevate con l’opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio di 20 giorni . L’omissione rende inammissibili i ricorsi successivi. La decisione tutela la celerità delle vendite e l’affidamento degli aggiudicatari.

2.5. Cassazione civ., ord. 1042/2025 – Interesse a proseguire l’opposizione dopo la conclusione della procedura

Il caso riguardava un pignoramento immobiliare già concluso con il trasferimento del bene. Il debitore aveva proposto opposizione per far valere la nullità dell’atto, ma il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato cessata la materia del contendere. La Cassazione ha cassato la decisione affermando che, anche dopo la chiusura della procedura, sussiste l’interesse del debitore a ottenere una pronuncia sulla legittimità dell’atto per tutelare diritti residui (ad esempio, eventuali somme versate in eccesso o la reputazione creditizia) . La sentenza ribadisce l’importanza del diritto di azione.

2.6. Cassazione civ., ord. 15211/2025 – Necessità di chiamare il terzo pignorato

La Cassazione ha annullato una sentenza di merito che aveva deciso sull’opposizione al pignoramento presso terzi senza avere citato la banca (terzo pignorato). La Corte ha ritenuto il terzo litisconsorte necessario: la sentenza pronunciata in sua assenza è nulla . Il principio rafforza la tutela del debitore e del terzo, che deve poter difendere i propri diritti.

2.7. Cassazione civ., ord. 16743/2024 e sent. 6436/2025 – Intimazione di pagamento e prescrizione

Queste pronunce hanno creato un dibattito sulla natura dell’intimazione di pagamento. L’ordinanza 16743/2024 aveva ritenuto che la mancata impugnazione dell’intimazione non precludesse la possibilità di far valere la prescrizione successivamente . Tuttavia, con la sentenza 6436/2025 e le ordinanze 20476/2025 e 28706/2025, la Cassazione ha affermato l’orientamento opposto: l’intimazione equivale all’avviso di mora e deve essere impugnata entro 60 giorni, altrimenti il debito si cristallizza . Tale orientamento è stato adottato anche dalle Sezioni Unite (sent. 8279/2008). I contribuenti devono quindi prestare grande attenzione ai termini di impugnazione.

3. Ulteriori considerazioni sulla tutela del debitore

Impignorabilità della prima casa

La legge tutela la cosiddetta “prima casa” da pignoramenti solo in casi limitati. L’Agenzia delle Entrate non può iscrivere ipoteca e procedere al pignoramento dell’unica abitazione principale del contribuente se il debito fiscale non supera 120 000 € e l’immobile non è di lusso. Tuttavia, per i creditori ordinari, la prima casa non è sempre esente. Il codice di procedura civile non prevede un divieto assoluto di pignoramento della prima casa; sono necessari i requisiti della legge 2016 per l’espropriazione esattoriale. La giurisprudenza ha in alcune occasioni riconosciuto l’abuso del diritto quando il creditore procede a pignorare l’unica abitazione per un debito irrisorio; in tali casi, il giudice può sospendere l’esecuzione per gravi motivi.

Pignoramento di veicoli e beni aziendali

I veicoli non godono di specifiche tutele, salvo che siano strumentali all’attività lavorativa del debitore. L’art. 514 c.p.c. prevede che non sono pignorabili gli utensili, gli strumenti e gli oggetti indispensabili per l’esercizio della professione del debitore, nei limiti di un quinto del valore. Ciò implica che, ad esempio, il veicolo commerciale di un artigiano potrà essere pignorato solo per una quota eccedente quella necessaria all’attività. La Cassazione ha più volte ribadito che la valutazione deve essere concreta, considerando la funzione del bene e l’alternativa disponibile.

Pignoramento di animali domestici e di affezione

Nel 2023 una modifica legislativa ha introdotto l’art. 514-bis c.p.c., che rende impignorabili gli animali d’affezione (cani, gatti, ecc.) salvo che siano allevamenti a fini commerciali. La tutela nasce da istanze etiche e dalla considerazione del valore affettivo degli animali. Il debitore può eccepire la nullità dell’atto se il pignoramento riguarda un animale di compagnia.

Ruolo dell’OCC e del Gestore della crisi

L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è un ente terzo incaricato di gestire le procedure di sovraindebitamento. Il Gestore della crisi prepara il piano del consumatore, verifica la veridicità delle dichiarazioni, gestisce i contatti con i creditori e assiste l’organo giudicante. L’Avv. Monardo, in qualità di professionista fiduciario di un OCC, ha accesso a queste procedure e può accompagnare il debitore dall’inizio alla fine, massimizzando le probabilità di omologa.

4. Ulteriori domande frequenti

Per offrire un quadro ancora più completo, riportiamo altre domande frequenti.

  1. È possibile bloccare il pignoramento in assenza di beni pignorabili?

Se il debitore non possiede beni pignorabili o se i beni sono impignorabili (ad esempio stipendio al di sotto della soglia, beni strumentali), il pignoramento potrà essere convertito in una forma di ricerca telematica dei beni (art. 492-bis) o potrà essere estinto se non vengono trovati beni aggredibili. Tuttavia, l’atto rimane valido e potrà essere reattivato se emergono nuovi beni.

  1. Cosa succede se il terzo non ottempera all’ordinanza di assegnazione?

Il terzo che non paga quanto assegnato può essere soggetto a esecuzione forzata nei suoi confronti e rispondere anche per danni. L’ordinanza di assegnazione ha forza di titolo esecutivo e consente al creditore di procedere contro il terzo.

  1. Il pignoramento può essere esteso ai beni comuni con il coniuge?

Sì, i beni in comunione legale possono essere pignorati per l’intera quota, salvo il diritto del coniuge non debitore di partecipare alla distribuzione del ricavato in proporzione alla propria quota. È consigliabile che il coniuge proponga opposizione di terzo per tutelare la propria parte.

  1. È possibile impugnare l’atto per incompetenza del giudice?

Se il precetto non indica il giudice competente o lo indica in modo errato, si può proporre opposizione agli atti esecutivi. La competenza territoriale per le esecuzioni mobiliari e immobiliare è determinata dal luogo dove si trovano i beni, mentre per i pignoramenti presso terzi è legata alla residenza del debitore o alla sede del terzo.

  1. Che differenza c’è tra sospensione e estinzione del pignoramento?

La sospensione è una misura temporanea che blocca l’esecuzione (art. 624 c.p.c.) ; l’azione esecutiva può riprendere se vengono meno i motivi. L’estinzione comporta la definitiva chiusura della procedura e la cancellazione del pignoramento; si verifica, ad esempio, quando il creditore non rinnova la trascrizione o non deposita la nota di iscrizione a ruolo, o quando il giudice accoglie l’opposizione.

  1. Il creditore può procedere a più pignoramenti contemporaneamente?

In linea di principio, il creditore può pignorare diversi beni (mobile, immobile, crediti) ma non può abusare del diritto: la legge impone di iniziare l’esecuzione sui beni meno gravosi per il debitore se questi sono sufficienti a soddisfare il credito. È quindi possibile eccepire l’abuso se il creditore procede contemporaneamente su immobili di grande valore e su stipendi modesti.

  1. Qual è il ruolo del custode nella vendita immobiliare?

Il custode giudiziario gestisce l’immobile pignorato, ne cura la manutenzione e può concedere l’uso al debitore. Deve depositare periodicamente una rendicontazione. Il suo compito termina con la vendita. Il debitore può contestare l’operato del custode se causa danni o non rispetta i doveri.

  1. Posso richiedere il sequestro conservativo per evitare un pignoramento?

Sì, il debitore può richiedere un sequestro conservativo sui propri beni quando vi è il timore che il creditore disponga di misure esecutive illegittime. È tuttavia un rimedio raro, più frequentemente utilizzato dai creditori.

  1. L’esdebitazione comporta la cancellazione di tutte le iscrizioni?

Sì, se il tribunale concede l’esdebitazione, tutti i debiti residui (ad eccezione di quelli esclusi per legge, come l’assegno di mantenimento o i debiti da dolo) vengono cancellati. Le eventuali ipoteche o pignoramenti cadono con l’esdebitazione.

  1. Esistono differenze tra pignoramento da parte di privati e da parte di Agenzia delle Entrate?

Sì. L’Agenzia delle Entrate dispone di strumenti più rapidi: il pignoramento presso terzi avviene con ordine di pagamento diretto (art. 72‑bis), le percentuali di prelievo su stipendi e pensioni sono più elevate (art. 72‑ter), e vi è la facoltà di iscrivere ipoteca e procedere al fermo amministrativo del veicolo. Inoltre, dal 2026 sarà attivato il blocco automatico per i dipendenti pubblici e pensionati con debiti fiscali superiori a 5 000 € .

Con queste ulteriori domande e approfondimenti, l’articolo raggiunge un livello di dettaglio utile per professionisti, imprenditori e cittadini che devono affrontare la delicata materia dell’esecuzione forzata e della protezione del patrimonio.

Evoluzione storica e riforme recenti

Per comprendere meglio l’attuale disciplina del pignoramento e delle opposizioni, è utile ripercorrere brevemente le principali tappe normative degli ultimi decenni e analizzare gli interventi di riforma più rilevanti.

Origini e sviluppo della disciplina

Il sistema dell’esecuzione forzata in Italia affonda le radici nel codice di procedura civile del 1940. Per molti anni la normativa è rimasta invariata, limitandosi a disciplinare gli atti esecutivi tradizionali (pignoramento mobiliare e immobiliare) e l’opposizione al pignoramento. Negli anni ’90, con l’espansione del credito al consumo e l’aumento dell’indebitamento, si è reso necessario aggiornare le norme per tutelare sia i creditori sia i debitori. Alla fine degli anni ’90 sono state introdotte regole specifiche per il pignoramento presso terzi e per la dichiarazione del terzo, con l’obiettivo di favorire la rapidità dell’esecuzione.

Con la nascita di Equitalia nel 2005 e la successiva istituzione dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, il legislatore ha adottato strumenti speciali (artt. 72‑bis e 72‑ter del D.P.R. 602/1973) per la riscossione coattiva dei tributi, che hanno ampliato i poteri dell’agente della riscossione. Queste norme hanno introdotto la possibilità di pignorare direttamente le somme presso i terzi e di effettuare prelievi in misura superiore a quella prevista per i creditori ordinari .

La riforma Cartabia e il decreto correttivo 2024

Nel 2022 è entrata in vigore la cosiddetta riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), che ha riorganizzato la giustizia civile italiana. In materia esecutiva, la riforma ha:

  • semplificato la notifica degli atti e favorito la digitalizzazione della procedura, rendendo obbligatorio l’uso del processo civile telematico per depositi e notifiche;
  • introdotto l’art. 492-bis c.p.c., che consente al creditore di eseguire una ricerca telematica dei beni del debitore prima dell’esecuzione;
  • modificato l’art. 543 c.p.c. prevedendo che la dichiarazione del terzo possa essere resa anche a mezzo PEC;
  • ridotto i termini per l’iscrizione a ruolo e la fissazione delle udienze, al fine di accelerare le procedure.

Successivamente, il decreto correttivo del 2024 (D.Lgs. 10 ottobre 2024, n. 149) ha apportato ulteriori modifiche per migliorare l’efficienza del sistema. Tra le novità, si segnala la specificazione delle informazioni da inserire nel precetto, come l’indicazione del giudice dell’esecuzione e le opzioni per il sovraindebitamento . Il decreto ha inoltre chiarito che la mancata indicazione del giudice non rende nullo il precetto ma sposta la competenza al tribunale del luogo in cui il debitore è residente.

Legislazione emergenziale e misure post-pandemia

Durante la pandemia di COVID‑19, il legislatore è intervenuto per sospendere temporaneamente alcune procedure esecutive, in particolare per i pignoramenti immobiliari della prima casa e per le esecuzioni relative a crediti inferiori a 10 000 €. Queste misure, pur essendo terminate, hanno evidenziato l’esigenza di una maggiore tutela dei debitori in difficoltà. La crisi economica post-pandemica ha infatti generato un aumento delle situazioni di insolvenza, spingendo il legislatore a potenziare strumenti come la rottamazione delle cartelle e le procedure di sovraindebitamento.

Prospettive future: digitalizzazione e tutela del minimo vitale

Il trend del legislatore è orientato verso la digitalizzazione integrale delle procedure, con l’obiettivo di ridurre tempi e costi. Si ipotizza l’introduzione di sistemi di accesso automatizzato ai conti per i pignoramenti presso terzi, analoghi al “prelievo forzoso” delle imposte, ma con limiti stringenti a tutela del debitore. Inoltre, si discute a livello parlamentare di un innalzamento del minimo vitale impignorabile, portando la soglia delle pensioni esenti a 1 200 € o a tre volte l’assegno sociale.

La recente Legge di Bilancio 2025, come già accennato, prevede dal 2026 un meccanismo di prelievo automatico per i dipendenti pubblici con debiti fiscali. Questa misura, sebbene sia stata accolta con favore dall’Agenzia delle Entrate, solleva dubbi di legittimità costituzionale per la possibile lesione del diritto al minimo vitale e alla dignità della persona. Sarà la Corte costituzionale a stabilire se il prelievo sia compatibile con l’art. 36 Cost. (diritto alla retribuzione proporzionata) e con l’art. 3 (principio di uguaglianza).

Confronto con altri sistemi europei

In Europa, la disciplina dell’esecuzione forzata varia notevolmente. In Francia, il pignoramento presso terzi (saisie-attribution) prevede limiti di impignorabilità simili a quelli italiani ma la procedura è gestita da ufficiali giudiziari con poteri di controllo sulle finanze del debitore. In Germania, la legge sull’esecuzione forzata consente al debitore di opporsi entro due settimane dall’atto e prevede un minimo vitale (Pfändungsfreigrenze) aggiornato periodicamente. In Spagna, la Ley de Enjuiciamiento Civil consente la sospensione del pignoramento dell’abitazione principale se il debito deriva da un mutuo ipotecario e se l’importo originario del mutuo non supera un certo valore. Questi sistemi, pur diversi, condividono l’obiettivo di trovare un equilibrio tra il diritto del creditore alla soddisfazione e la tutela del debitore.

Tabella dei limiti di pignorabilità per il 2025

Per maggiore chiarezza, riportiamo una tabella riepilogativa dei principali limiti di pignoramento su stipendi e pensioni previsti per il 2025 (valori indicativi):

Tipo di reddito / situazionePercentuale massima pignorabileSoglia di esenzioneRiferimento normativo
Pensione erogata da INPS20% dell’importo eccedente due volte l’assegno sociale2 × 538,69 € ≈ 1 077,38 €Art. 545 c.p.c.
Stipendio da lavoro dipendente (creditori ordinari)20% dell’importo nettoNessuna soglia di esenzione per creditori ordinari (salvo applicazione minima vitale in ipotesi particolari)Art. 545 c.p.c.
Stipendio, pensione o emolumento da amministrazioni pubbliche (debiti fiscali)fino al 10% per importi ≤ 2 500 €; 1/7 per importi tra 2 500 e 5 000 €; oltre 5 000 €, 20%Ultima mensilità accreditata non pignorabile; rimane la soglia del minimo vitaleArt. 72‑ter D.P.R. 602/1973
Saldo su conto corrente100% dell’importo eccedente tre volte l’assegno sociale3 × 538,69 € ≈ 1 616,07 €Art. 545 c.p.c.
Frazioni di stipendio già pignorateSomma di tutti i pignoramenti ≤ 50% del reddito nettoArt. 545 c.p.c., art. 72‑ter, pronunce Cass. (ad es. Cass. civ., Sez. Lavoro)

Questa tabella aiuta a capire immediatamente quali somme possono essere aggredite e quando conviene proporre opposizione per violazione dei limiti.

Ulteriori domande frequenti

Proseguiamo la sezione FAQ per coprire ulteriori situazioni comuni.

  1. Se ricevo un pignoramento per un debito che ho già pagato, come devo procedere?

In questo caso, occorre raccogliere tutte le ricevute e le prove del pagamento effettuato e proporre opposizione all’esecuzione (art. 615) per far valere l’inesistenza del credito. È consigliabile chiedere anche la sospensione dell’esecuzione e la condanna del creditore al pagamento delle spese.

  1. È possibile pignorare il conto corrente cointestato?

Sì, ma solo nella misura della quota di titolarità del debitore. La banca, come terzo, deve indicare al giudice quali somme appartengono al debitore e quali al co-intestatario. Quest’ultimo può presentare opposizione di terzo per tutelare la propria quota.

  1. Il datore di lavoro può licenziare il dipendente sottoposto a pignoramento?

No, il pignoramento non è causa di licenziamento. Il datore di lavoro ha l’obbligo di applicare il pignoramento e di trattenere le somme; eventuali ritorsioni possono essere impugnate dal lavoratore.

  1. Cosa succede se il creditore rinuncia alla procedura esecutiva?

Il creditore può sempre rinunciare al pignoramento, con conseguente estinzione della procedura. Il giudice ordinerà la cancellazione delle trascrizioni e la liberazione dei beni. Il debitore può in alcuni casi chiedere la condanna del creditore alle spese.

  1. Il pignoramento può essere impugnato per abuso del diritto o eccesso di tutela?

Sì. La Corte di cassazione, in alcune pronunce, ha affermato che l’esecuzione forzata non può essere utilizzata in modo vessatorio o sproporzionato. Ad esempio, pignorare la prima casa per un debito modesto può integrare un abuso del diritto, soprattutto se esistono altri beni meno onerosi da aggredire. In tali casi, il giudice può sospendere l’esecuzione o ridurre la misura cautelare. Tuttavia, la giurisprudenza è casistica e richiede una valutazione attenta.

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