Introduzione
Quando l’esposizione debitoria diventa ingestibile e i redditi non bastano più a coprire le scadenze, il rischio che i creditori intraprendano azioni esecutive (pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi) è concreto. Molti consumatori, professionisti e piccoli imprenditori non conoscono gli strumenti legali per uscire dall’impasse e temono che il fallimento o l’insolvenza compromettano per sempre la loro vita economica. In realtà, dal 2012 l’ordinamento italiano prevede misure di composizione della crisi da sovraindebitamento che consentono di ristrutturare o cancellare i debiti, tutelando nel contempo la dignità del debitore e gli interessi dei creditori.
Questa guida affronta in modo approfondito e aggiornato i costi della procedura della Legge 3/2012, nota anche come “legge sul sovraindebitamento”, analizzando gli importi del contributo unificato, le spese di nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), l’onorario del gestore e le ulteriori tasse (imposta di registro, spese telematiche, pec ecc.). Comprendere i costi è fondamentale per valutare se avviare una procedura e per evitare errori che potrebbero pregiudicare la domanda.
Perché questa guida è importante
- Rischio di azioni esecutive: l’omissione del pagamento dei debiti può condurre a pignoramenti, ipoteche giudiziali e fermo dei beni; conoscere i costi e gli strumenti di composizione consente di intervenire tempestivamente.
- Errori da evitare: l’assenza della documentazione richiesta (liste dei creditori, elenco beni e atti di disposizione, dichiarazioni fiscali) comporta l’inammissibilità della domanda; la mancata corresponsione delle spese potrebbe determinare la revoca del piano .
- Urgenze: la riforma del Codice della crisi (C.C.I.I.) e gli interventi normativi di settembre 2024 hanno modificato alcuni articoli, in particolare la liquidazione dei compensi dell’OCC , richiedendo un aggiornamento costante.
Chi siamo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e lo staff multidisciplinare
Per affrontare al meglio la procedura di sovraindebitamento è consigliabile affidarsi a un professionista esperto. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è:
- Avvocato cassazionista con vasta esperienza in diritto bancario e tributario;
- Coordinatore di un team nazionale di avvocati e commercialisti che operano in sinergia per fornire un’assistenza completa;
- Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, abilitato a redigere i piani e le attestazioni richieste dalla legge ;
- Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, formato per gestire procedure di ristrutturazione a tutela di società e imprenditori.
L’avv. Monardo e il suo staff offrono al lettore un’analisi personalizzata dell’atto ricevuto (cartella esattoriale, intimazione di pagamento, pignoramento), la predisposizione dei ricorsi e istanze necessarie, la gestione delle sospensioni e la conduzione di trattative con l’Agenzia delle Entrate Riscossione (AER) e gli altri creditori. Lo studio redige piani del consumatore, accordi di ristrutturazione dei debiti e proposte di liquidazione dei beni, oltre ad assistere nella definizione agevolata dei debiti fiscali e nelle procedure di rottamazione.
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1. Contesto normativo e giurisprudenziale: il quadro della Legge 3/2012 e del Codice della crisi
1.1 Origini e finalità della legge
La Legge 27 gennaio 2012 n. 3 (così modificata dal D.Lgs. 14/2019 e dalle riforme del 2020 e del 2022), è stata introdotta per offrire a consumatori, professionisti, imprenditori minori ed enti non commerciali la possibilità di risolvere le situazioni di sovraindebitamento non soggette alle procedure concorsuali maggiori. L’articolo 6 definisce l’istituto di sovraindebitamento come “lo stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente”. La finalità principale è consentire al debitore di trovare accordi con i creditori, salvaguardando la pari dignità delle parti e la funzione sociale del credito.
L’articolo 7 chiarisce che la procedura è ammessa solo se il debitore non è assoggettabile a fallimento o altre procedure concorsuali e non abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti. La legge originaria è stata notevolmente integrata dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), entrato in vigore in forma completa il 15 luglio 2022, che ha inserito le disposizioni sul sovraindebitamento nel Titolo IV con articoli dedicati (art. 65 e ss.) e le ha coordinate con le procedure per le imprese.
1.2 Tipologie di procedure e modifiche del CCII
La Legge 3/2012 prevede tre principali soluzioni:
- Accordo di composizione della crisi (o accordo con i creditori): destinato agli imprenditori minori, professionisti e lavoratori autonomi. L’accordo richiede il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi (almeno il 60 %) .
- Piano del consumatore: rivolto ai consumatori che hanno assunto debiti per ragioni personali, familiari o legate alla propria abitazione. Non richiede il voto dei creditori, ma la sua omologazione dipende dalla valutazione del giudice sulla convenienza e sulla meritevolezza del debitore. .
- Liquidazione controllata dei beni: consente al debitore di mettere a disposizione tutto il proprio patrimonio per soddisfare i creditori, con l’assistenza dell’OCC. È simile alla liquidazione fallimentare ma più flessibile e può condurre alla liberazione totale dai debiti residui.
La riforma del 2022 ha introdotto la esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII), che consente al debitore meritevole, incapace di offrire alcuna utilità ai creditori, di ottenere la cancellazione dei debiti una sola volta, pagando solo le spese di procedura e una parte ridotta dei compensi del gestore . Inoltre, il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 ha modificato alcune norme, in particolare l’art. 71 (esecuzione del piano): ora il compenso dell’OCC è liquidato dal giudice dopo la esecuzione del piano e può essere anticipato durante la procedura soltanto se si effettua una distribuzione parziale .
1.3 Fonti ufficiali: leggi, regolamenti e circolari
Nell’approccio professionale è essenziale fare riferimento a fonti normative ufficiali. Tra queste:
- Legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche, inclusi gli artt. 6-16 e gli articoli seguenti relativi alla liquidazione controllata e al piano del consumatore.
- D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), che ha abrogato e riorganizzato alcune disposizioni della legge 3/2012, introducendo gli articoli 65-89 per il sovraindebitamento. L’articolo 65 definisce l’ambito di applicazione e stabilisce che il commissario e il liquidatore sono svolti dall’OCC .
- D.M. 24 settembre 2014 n. 202 che disciplina l’iscrizione degli Organismi di composizione della crisi e i criteri di determinazione del compenso del gestore. L’articolo 14 specifica che, in assenza di accordo, il compenso e il rimborso spese sono determinati dal giudice con un reintegro delle spese generali tra il 10 % e il 15 % . L’articolo 15 stabilisce i criteri di determinazione (l’opera prestata, i risultati e la complessità) , mentre l’articolo 16 rimanda al D.M. 25 gennaio 2012 n. 30 per le percentuali su attivo e passivo, prevedendo un tetto massimo del 5 % o 10 % dell’ammontare attribuito ai creditori .
- D.M. 25 gennaio 2012 n. 30 (compensi ai curatori fallimentari), che indica le percentuali da applicare agli attivi realizzati e ai passivi accertati . Benchè riferito ai curatori fallimentari, questo decreto rappresenta una base per la determinazione dei compensi del gestore.
- Provvedimenti del Ministero della Giustizia: in particolare la circolare Prot. DAG 15 ottobre 2022 che chiarisce che il contributo unificato per le procedure di esdebitazione e per la liquidazione dei debiti è un importo fisso (oggi pari a 98 euro), a cui si aggiunge il diritto forfetario di notifica, attualmente 27 euro . La stessa circolare precisa che il contributo fisso si applica poiché la procedura si svolge in camera di consiglio (art. 13 comma 1 lett. b DPR 115/2002).
- Note interpretative di vari uffici giudiziari: ad esempio, il Tribunale di Busto Arsizio ricorda che la domanda di nomina del professionista gestore richiede il versamento di 98 euro di contributo unificato e 27 euro di diritti di notifica, stessa cifra richiesta per l’accesso alla procedura .
1.4 Giurisprudenza recente sulla procedura e sui costi
Nel corso degli anni la giurisprudenza ha contribuito a chiarire diversi profili della procedura di sovraindebitamento. Si riportano alcune decisioni significative con riferimento ai costi:
| Sentenza/ordinanza | Oggetto | Principio rilevante |
|---|---|---|
| Cass. 27 novembre 2024 n. 30529 | Ricorso straordinario avverso decreto di inammissibilità | Il provvedimento che dichiara inammissibile la proposta non ha natura decisoria sui diritti; non è ammesso ricorso straordinario per Cassazione . |
| Cass. 29 maggio 2025 n. 14401 | Spese della liquidazione dei beni | La liquidazione ex art. 14-ter non è svolta nell’interesse di tutti i creditori; il compenso del gestore non va dedotto come spesa generale dalle somme ricavate dalla vendita di beni ipotecati . |
| Cass. 3 luglio 2025 n. 18118 | Impossibilità di rinuncia alla liquidazione | Una volta aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, il debitore non può rinunciarvi; la chiusura anticipata è ammessa solo se nessun creditore produce istanze e, comunque, bisogna pagare le prededuzioni (spese del procedimento) . |
| Cass. 29 ottobre 2025 n. 30418 | Esdebitazione e status di erede | L’erede che accetta con beneficio d’inventario o rinuncia non può proporre il piano per i debiti del de cuius, poiché manca lo stato di sovraindebitamento; la decisione riguarda anche la sanzione del raddoppio del contributo unificato per ricorsi inammissibili . |
| Trib. Forlì, decreto 17 gennaio 2022 | Omologazione piano del consumatore | Il giudice impone al debitore il pagamento dell’imposta di registro e delle spese di procedura; l’OCC deve aprire un conto dedicato e vigilare sull’esecuzione del piano . |
| Trib. Nocera Inferiore, 10 gennaio 2024 | Anticipi al gestore | Pur prevedendo l’art. 71 che il compenso dell’OCC sia liquidato al termine, sono ammissibili anticipi proporzionati all’attività svolta . |
| D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 | Modifiche art. 71 CCII | Ha riformulato il comma 4, prevedendo che il giudice liquidi il compenso del gestore al termine della procedura e possa disporre acconti solo in caso di distribuzione parziale . |
Queste pronunce evidenziano che la determinazione e la liquidazione del compenso del gestore sono strettamente legate alla fase di esecuzione del piano e che eventuali abusi (es. mancanza di stato di sovraindebitamento o ricorsi inammissibili) comportano la sanzione del raddoppio del contributo unificato, previsto dall’art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002.
2. Quanto costa la procedura: analisi delle voci di spesa
Il costo complessivo della procedura di sovraindebitamento comprende più voci. È importante considerare che, salvo eccezioni, il debitore è tenuto ad anticipare tali spese, sebbene alcuni costi possano essere rimborsati in caso di buon esito del piano. Di seguito si analizzano i principali oneri.
2.1 Contributo unificato e diritti di notifica
Il contributo unificato è una tassa di iscrizione a ruolo prevista dal T.U. sulle spese di giustizia (DPR 115/2002) e deve essere versato al momento del deposito della domanda di nomina dell’OCC e di omologazione dell’accordo o del piano. Secondo il Provvedimento del Ministero della Giustizia 15 ottobre 2022 e la prassi maggioritaria dei tribunali, per la procedura di sovraindebitamento si applica un importo fisso di 98 euro, dato che la fase si svolge in camera di consiglio . A questo si aggiunge un diritto forfetario per la notifica dei provvedimenti pari a 27 euro .
Esempio pratico – Il Tribunale di Busto Arsizio indica che per la richiesta di nomina del professionista e per l’accesso al procedimento sono dovuti 98 € di contributo unificato e 27 € di diritti . Pertanto, al momento del deposito si dovranno versare 125 euro circa.
Raddoppio del contributo – In caso di impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili, il giudice può applicare il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1‑quater DPR 115/2002. La Cassazione ha confermato questa sanzione per ricorsi inammissibili presentati nell’ambito di procedure di esdebitazione .
2.2 Compenso del Gestore della crisi (OCC) e sue determinazioni
L’OCC è un organismo pubblico o privato che svolge il ruolo di gestore della crisi: verifica la documentazione, assiste il debitore nella redazione del piano, attesta la veridicità dei dati e la fattibilità della proposta, cura le notifiche e monitora l’esecuzione. Il compenso dell’OCC comprende un onorario per il gestore nominato e un rimborso delle spese vive.
2.2.1 Regole generali
L’art. 14 del D.M. 24 settembre 2014 n. 202 stabilisce che il compenso e il rimborso spese sono determinati d’accordo fra l’OCC e il debitore; in assenza di accordo, il compenso è stabilito dal giudice, con rimborso delle spese generali tra il 10 % e il 15 % dell’onorario . L’art. 15 elenca i criteri di determinazione: la quantità e la complessità del lavoro svolto, l’efficienza e i risultati ottenuti, il numero dei creditori e dei beni da liquidare . L’art. 16 rinvia alla tabella del D.M. 25 gennaio 2012 n. 30, la quale prevede percentuali differenziate in base alla massa attiva e passiva e limita il compenso al 5 % o al 10 % dell’ammontare attribuito ai creditori .
La prassi degli OCC prevede la formulazione di un preventivo scritto al debitore, con eventuale richiesta di un acconto. Il Tribunale di Nocera Inferiore ha ritenuto legittimo l’anticipo se correlato allo svolgimento di attività rilevanti . Tuttavia, il D.Lgs. 136/2024 ha chiarito che gli acconti sono autorizzabili solo quando è prevista una distribuzione parziale ai creditori .
2.2.2 Parametri quantitativi: tabelle e percentuali
Il D.M. 25 gennaio 2012 n. 30 fissa le percentuali di compenso del curatore fallimentare e funge da riferimento anche per il gestore della crisi. Le percentuali si applicano all’ammontare attivo realizzato e al passivo accertato. Per esempio:
| Scaglioni dell’attivo | Percentuale sul valore attivo |
|---|---|
| Fino a € 16.227,08 | 12 % – 14 % |
| Oltre € 16.227,08 fino a € 24.340,62 | 10 % – 12 % |
| Oltre € 24.340,62 fino a € 40.567,68 | 8,5 % – 9,5 % |
| Oltre € 40.567,68 fino a € 81.135,38 | 7 % – 8 % |
| Oltre € 81.135,38 fino a € 243.406,15 | 6 % – 7 % |
| Oltre € 243.406,15 | 4 % – 5 % |
Sul passivo accertato spetta inoltre un compenso supplementare tra lo 0,19 % e lo 0,94 % . Tali percentuali rappresentano la base su cui gli OCC calcolano l’onorario, con possibili riduzioni secondo l’art. 16 del D.M. 202/2014.
2.2.3 Esempio di preventivo reale
Un ricorso depositato al Tribunale di Roma nel 2023 per l’omologazione di un piano del consumatore ha allegato un preventivo dell’OCC: compenso di € 3.050 con un acconto di € 1.200; imposta di registro di € 200; costo della piattaforma telematica di € 82,50; spese per PEC (€ 34 più IVA); un fondo per spese impreviste di € 500 . Sebbene i valori varino, questo esempio evidenzia che il costo complessivo può superare i 3-4 mila euro, soprattutto se la procedura dura più anni o richiede numerosi adempimenti.
2.2.4 Esdebitazione dell’incapiente e riduzione del compenso
L’art. 283 CCII consente al debitore meritevole, che non possiede beni o redditi sufficienti, di ottenere la cancellazione dei debiti senza alcun pagamento ai creditori. La norma richiede la presentazione di un ricorso con l’elenco di creditori, beni, atti di disposizione e redditi; l’OCC redige una relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla meritevolezza; il compenso del gestore è ridotto della metà . La vigilanza sulla buona fede dura tre anni, durante i quali eventuali sopravvenienze attive vanno comunicate ai creditori .
2.3 Spese accessorie e tributi indiretti
Oltre al contributo unificato e al compenso dell’OCC, la procedura comporta altre spese:
- Imposta di registro: dovuta all’Agenzia delle Entrate per l’omologazione dell’accordo o del piano; ammonta generalmente a 200 euro e va versata al momento della registrazione del decreto . In alcuni casi l’imposta può essere recuperata se i creditori rinunciano.
- Bolli e diritti di cancelleria: per la richiesta di copie conformi, bolli (16 € per ogni quattro facciate) e diritti di certificazione.
- Spese di comunicazione: costi per l’invio di PEC e raccomandate agli uffici fiscali e ai creditori, che comprendono la tariffa annuale della PEC (circa 34 € più IVA ) e le spese postali.
- Piattaforma telematica: alcuni OCC richiedono un contributo per l’uso della piattaforma telematica su cui caricare i documenti; l’esempio di Roma quantifica € 82,50 .
- Spese per visure e accertamenti: l’OCC potrebbe dover acquisire visure catastali, ipotecarie e camerali, con costi variabili (circa 50 – 100 €).
2.4 Costi della liquidazione controllata e prededuzioni
La liquidazione controllata dei beni (ex art. 14-ter Legge 3/2012, ora art. 268 CCII) comporta la realizzazione di tutti i beni del debitore, con esclusione di quelli impignorabili o necessari al sostentamento. Le spese di procedura, comprese le prededuzioni (compenso del gestore, imposta di registro, spese legali), hanno la priorità nel pagamento e devono essere coperte prima di distribuire le somme ai creditori .
L’art. 14-ter specifica che il gestore presenta un programma di liquidazione, redige l’inventario e provvede alle vendite; taluni beni (ad esempio i beni strettamente personali, i crediti alimentari, i beni strumentali essenziali per l’attività) sono esclusi . Le spese dipendono dalla durata (la procedura può durare fino a 4 anni) e dal numero di beni da liquidare. Se il ricavato non è sufficiente a coprire le prededuzioni, il debito residuo può essere oggetto di esdebitazione.
2.5 Confronto con altri strumenti: rottamazioni e definizioni agevolate
Le procedure di sovraindebitamento devono essere considerate in alternativa o in combinazione con altre misure di definizione agevolata dei debiti fiscali:
- Rottamazione quater (2023-2024): introdotta dalla Legge di bilancio 2023 e prorogata dalla legislazione successiva, permette di estinguere cartelle esattoriali affidate all’AER entro la data prevista, pagando integralmente l’imposta e gli interessi da ritardata iscrizione, ma senza sanzioni e con riduzione degli interessi di mora. Il pagamento può avvenire in un massimo di 18 rate in cinque anni. Tuttavia, la rottamazione non interviene sui debiti diversi da quelli affidati all’agente della riscossione, e il mancato pagamento di una rata determina la decadenza.
- Definizioni agevolate per avvisi bonari e accertamenti: previste da vari decreti (ad esempio, i commi 153‑159 dell’art. 1 Legge 197/2022), consentono di sanare avvisi di accertamento e rateizzare i debiti fiscali con sconti su sanzioni e interessi. Anche queste definizioni richiedono il pagamento integrale dell’imposta e non intervengono su debiti commerciali o bancari.
- Transazione fiscale e contributiva: nell’ambito dei piani di ristrutturazione dei debiti, l’accordo può prevedere la riduzione o la dilazione dei debiti verso l’erario. La transazione fiscale è ammessa purché si assicuri un trattamento non deteriore rispetto a quello riservato agli altri creditori chirografari.
Le definizioni agevolate hanno costi inferiori rispetto alla procedura di sovraindebitamento (non richiedono il pagamento dell’onorario dell’OCC), ma si limitano ai debiti fiscali e richiedono la disponibilità di somme immediate. La procedura ex Legge 3/2012 consente invece di includere tutti i debiti (fiscali, bancari, commerciali e personali) e di proporre piani di pagamento in 5 anni o la liquidazione dei beni con esdebitazione finale.
3. Procedura passo‑passo: cosa succede dopo la notifica dell’atto
3.1 Primo passo: analisi dell’atto e verifica dei requisiti
Il punto di partenza è l’atto ricevuto dal creditore (cartella esattoriale, precetto, atto di pignoramento, decreto ingiuntivo). L’Avv. Monardo analizza l’atto per verificare la legittimità delle pretese (prescrizione, errori formali, abuso del processo) e la possibilità di contestare l’importo. In questa fase si valuta se la Legge 3/2012 sia lo strumento più idoneo o se sia preferibile un ricorso amministrativo (per esempio contro un avviso di accertamento) o una transazione stragiudiziale.
Per accedere alla procedura di sovraindebitamento il debitore deve essere persona fisica, professionista, imprenditore minore o ente non commerciale e non assoggettabile a fallimento o liquidazione giudiziale. Non deve aver beneficiato di analoga procedura negli ultimi 5 anni e non deve aver subito la revoca di un accordo per dolo o colpa grave. Il cliente deve possedere o reperire la seguente documentazione:
- Elenco dei creditori con indicazione delle cause dei debiti;
- Elenco dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni ;
- Copie delle dichiarazioni fiscali degli ultimi 3 anni ;
- Stato di famiglia e documenti di identità;
- Attestazioni bancarie e contratti di finanziamento;
- Per gli imprenditori, bilanci e libri contabili aggiornati.
3.2 Presentazione della domanda e nomina dell’OCC
La domanda si deposita nel tribunale del luogo di residenza o sede principale del debitore. L’art. 9 della legge prevede che la proposta contenga la completa indicazione dei beni, dei creditori e la designazione dell’Organismo di composizione della crisi . In molti tribunali è possibile chiedere la nomina di un OCC iscritto nell’elenco nazionale; in altri si procede obbligatoriamente tramite OCC territoriali.
Al deposito si allegano:
- Ricevuta del versamento di 98 euro di contributo unificato e 27 euro di diritti di notifica ;
- Copia del documento di identità e codice fiscale;
- Ricevuta del pagamento dell’acconto richiesto dall’OCC, se previsto;
- Piano o accordo proposto in bozza con l’indicazione dei tempi e delle percentuali di soddisfacimento dei creditori;
- Relazione preliminare del gestore (se già redatta) con l’attestazione della veridicità dei dati.
La cancelleria assegna il fascicolo al giudice delegato, che, nel caso di accordo o piano del consumatore, fissa l’udienza entro 60 giorni. Durante questo periodo i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive (cosiddetto periodo di sospensione), salvo che non si tratti di crediti alimentari.
3.3 Preparazione della proposta e relazione del gestore
Il gestore nominato dall’OCC collabora con il debitore per strutturare la proposta. Egli deve:
- Verificare la documentazione ed esaminare le cause del sovraindebitamento, la condotta del debitore e la prospettiva di soddisfare i creditori;
- Redigere una relazione particolareggiata sulle cause e sull’entità dell’indebitamento, sulla completezza e attendibilità della documentazione e sulle eventuali responsabilità del debitore ;
- Attestare la fattibilità del piano, confermando che i flussi di reddito o i beni messi a disposizione consentiranno di soddisfare i creditori secondo le percentuali proposte;
- Compiere le comunicazioni e le pubblicità previste (inserimento nel registro delle procedure, invio di PEC a tutti i creditori), con costi che ricadono sul debitore.
Nel caso di piano del consumatore, non è richiesto il voto dei creditori ma il gestore deve dimostrare che la proposta non arreca loro un pregiudizio maggiore rispetto all’alternativa liquidatoria. Per l’accordo con i creditori, è necessario ottenere il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi (60 %): il gestore invia ai creditori il piano, raccoglie le dichiarazioni di consenso e prepara il conteggio delle percentuali .
3.4 Udienza e omologazione
All’udienza fissata il giudice ascolta le parti, verifica la completezza della documentazione e la regolarità della votazione (per l’accordo). Può sospendere il giudizio per consentire integrazioni o rettifiche. In esito all’udienza può:
- Omologare l’accordo o il piano, se sono rispettati i requisiti di legge, i creditori privilegiati sono pagati integralmente e il debitore è meritevole;
- Rigettare la proposta per inammissibilità o difetti formali;
- Dichiarare l’inammissibilità e procedere d’ufficio alla liquidazione controllata dei beni, qualora il debitore non abbia beni sufficienti o se il piano non è fattibile.
L’omologazione impedisce ai creditori di intraprendere azioni individuali e vincola tutti i creditori ammessi, anche quelli dissenzienti. Il decreto di omologazione viene registrato (con pagamento dell’imposta di registro) .
3.5 Esecuzione del piano e verifica degli adempimenti
Una volta omologato, il piano deve essere eseguito nei tempi indicati (di solito 3 – 5 anni). Il gestore controlla che il debitore effettui i versamenti nei termini, che venda gli eventuali beni secondo il programma e che non compia atti di dissipazione. Nel piano del consumatore il giudice può stabilire pagamenti rateali (per esempio, 60 rate mensili da 360 €) . Nel caso della liquidazione controllata, l’OCC predispone il programma di liquidazione, vende i beni all’asta e paga i creditori secondo l’ordine di graduazione.
Se il debitore non adempie agli obblighi, il giudice può revocare l’accordo o il piano e disporre la liquidazione dei beni, con perdita dei vantaggi acquisiti. Per la esdebitazione dell’incapiente, l’OCC monitora per tre anni eventuali sopravvenienze: se il debitore percepisce nuove entrate significative, esse devono essere destinate ai creditori .
3.6 Chiusura della procedura e esdebitazione finale
Alla fine del piano o della liquidazione, il gestore presenta una relazione finale al giudice. L’art. 71 CCII stabilisce che il giudice liquida il compenso del gestore al termine, sulla base dei parametri del D.M. 202/2014, e può autorizzare acconti solo in presenza di distribuzioni parziali . Se il piano è stato eseguito regolarmente, il debitore ottiene la esdebitazione, ossia la cancellazione di tutti i debiti non soddisfatti. In caso contrario, può avvalersi dell’esdebitazione dell’incapiente se dimostra di essere stato meritevole e di non aver agito con frode .
4. Difese e strategie legali per ridurre o definire il debito
4.1 Verifica della legittimità dei crediti
Prima di intraprendere la procedura, occorre analizzare criticamente la posizione debitoria. L’Avv. Monardo effettua uno screening dei crediti per individuare possibili invalidità o irregolarità:
- Prescrizione: molti debiti tributari si prescrivono in 5 o 10 anni; i crediti derivanti da forniture si prescrivono in 2 – 5 anni; le banche hanno termini specifici. Se la prescrizione è maturata, la cartella o il titolo può essere impugnato.
- Nullità del titolo: errori formali (mancata sottoscrizione, difetto di motivazione) rendono nullo il titolo esecutivo. Ad esempio, alcune cartelle esattoriali possono contenere somme non dovute o già pagate.
- Interessi usurari: nei rapporti bancari è necessario verificare se i tassi applicati superano il tasso soglia usura; in tal caso si può contestare l’intero debito.
La verifica consente di ridurre l’ammontare dei debiti da inserire nel piano e di escludere crediti illegittimi, abbattendo così anche i costi della procedura.
4.2 Sospensione delle azioni esecutive e ricorsi cautelari
La presentazione della domanda comporta la sospensione ex lege delle azioni esecutive; tuttavia è opportuno affiancare la procedura con ricorsi cautelari:
- Istanza di sospensione ex art. 10: depositata contestualmente al piano, chiede al giudice di inibire ai creditori l’avvio o la prosecuzione di procedure esecutive .
- Opposizione all’esecuzione: se sono in corso pignoramenti o aste immobiliari, si può ricorrere all’art. 615 c.p.c. o al reclamo per chiedere la sospensione urgente.
- Sospensione amministrativa: per le cartelle esattoriali, l’Agenzia delle Entrate Riscossione può sospendere l’esecuzione in presenza di ricorsi o domande di rottamazione.
4.3 Trattative stragiudiziali e accordi con i creditori
In alcuni casi, prima di attivare la procedura ex Legge 3/2012 conviene aprire un tavolo di trattative con banche e fornitori. L’avv. Monardo negozia ristrutturazioni del debito e piani di rientro concordati, proponendo:
- Rateizzazioni lunghe (fino a 120 rate) con tassi agevolati;
- Rinuncia agli interessi moratori o alla parte sanzionatoria;
- Accordi transattivi che prevedono il saldo a stralcio del debito con pagamento parziale.
L’accordo stragiudiziale ha il vantaggio di essere rapido e meno costoso (non richiede l’intervento dell’OCC), ma non blocca eventuali pretese di creditori dissenzienti. Per questo, la procedura di composizione della crisi rimane lo strumento più completo.
4.4 Rottamazioni e definizioni agevolate fiscali
Come anticipato, la legislazione recente ha introdotto diverse rottamazioni e definizioni agevolate. L’avv. Monardo valuta l’adesione in considerazione di:
- Scadenze e termini: la rottamazione quater del 2023-2024 richiedeva la presentazione della domanda entro determinate date; la definizione agevolata degli avvisi di accertamento aveva termini di presentazione e pagamento variabili. È essenziale non perdere le scadenze per evitare la decadenza.
- Compatibilità con il piano: le somme da versare per la rottamazione vanno programmate nel piano; se la disponibilità finanziaria non consente di rispettare le rate, è preferibile inserire il debito nel piano del consumatore.
- Effetti sulle garanzie: la rottamazione non elimina le ipoteche o i pignoramenti già iscritti; solo il pagamento integrale del credito tributaio consente la cancellazione.
4.5 Transazione fiscale e contributiva nel piano
L’art. 63 CCII (che richiama l’art. 182-ter l. fall.) consente al debitore di proporre una transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate e all’INPS, offrendo un trattamento non deteriore rispetto ai creditori chirografari. In pratica, il piano può prevedere un pagamento parziale del debito fiscale, con un’analisi dell’alternativa liquidatoria che dimostra come la soluzione proposta sia migliore per l’erario.
L’avv. Monardo prepara una relazione economica comparativa e negozia con l’agenzia la riduzione di sanzioni e interessi. Questa strada è particolarmente utile per società e professionisti con rilevanti debiti tributari.
4.6 Piano del consumatore e accordo con i creditori
Nel piano del consumatore, il debitore – che agisce come persona fisica – può proporre pagamenti anche molto ridotti se dimostra che i creditori riceverebbero comunque di più rispetto alla liquidazione. Il giudice valuta la meritevolezza (assenza di dolo o colpa grave) e la convenienza del piano. La mancanza di voto dei creditori rende questo strumento particolarmente vantaggioso, ma è necessario un monitoraggio rigoroso; eventuali omissioni nei pagamenti comportano la revoca.
L’accordo con i creditori, invece, coinvolge anche professionisti e imprenditori minori. Occorre ottenere il consenso del 60 % dei crediti ammessi . Gli avvocati negoziano con le banche (spesso detentrici di crediti ipotecari) per trovare un equilibrio tra la soddisfazione dei privilegiati e il ristoro dei chirografari. È frequente la previsione di pagamenti finali a scadenza, finanziati dalla vendita di immobili non strumentali o di quote societarie.
4.7 Liquidazione controllata e esdebitazione finale
Se le prime due soluzioni non sono praticabili, resta la liquidazione controllata, una procedura simile al fallimento semplificato. Il gestore redige un inventario dei beni e un programma di liquidazione; il giudice nomina un liquidatore (che può coincidere con il gestore). I beni sono venduti e il ricavato distribuito, pagate prima le prededuzioni . Al termine, il debitore può ottenere la esdebitazione dei debiti residui, condizione fondamentale per ripartire.
L’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) rappresenta l’ultima ratio per chi non dispone di alcun patrimonio. Prevede un iter più snello ma esige la meritevolezza e la prova di non aver compiuto atti in frode . Il compenso del gestore è ridotto del 50 % e lo Stato potrebbe farsi carico delle spese di procedura, in linea con i programmi regionali di assistenza (ad esempio, l’iniziativa dell’Ordine degli Avvocati di Parma che prevede l’accesso gratuito per soggetti incapienti ).
5. Strumenti alternativi alla procedura: rottamazioni, definizioni agevolate e misure emergenziali
Oltre alla procedura di sovraindebitamento, negli ultimi anni il legislatore ha introdotto strumenti straordinari per gestire i debiti fiscali, spesso legati all’emergenza economica e sanitaria. Di seguito i più rilevanti.
5.1 Rottamazione quater (Legge 197/2022 e successive proroghe)
La rottamazione quater consente di estinguere i carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1º gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (data originaria poi estesa con successive norme), pagando solo le imposte e gli interessi legali, senza sanzioni e con abbattimento degli interessi di mora. Il versamento può avvenire in un’unica soluzione o in rate fino a cinque anni. Chi aderisce deve presentare domanda entro le scadenze fissate dalla legge e versare le rate entro i termini; in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, la rottamazione decade.
Per quanto riguarda i costi, la rottamazione non prevede contributo unificato o compensi all’OCC, ma richiede il pagamento immediato delle prime rate. Per coloro che non dispongono di liquidità, l’adesione può risultare impegnativa.
5.2 Definizione agevolata degli avvisi bonari e degli accertamenti
L’art. 1 della Legge di bilancio 2023 (commi 153‑159) ha introdotto la possibilità di definire gli avvisi bonari emessi dall’Agenzia delle Entrate nel periodo pandemico, pagando solo l’imposta e gli interessi senza le sanzioni. Il pagamento può essere dilazionato in 20 rate trimestrali. Altre norme hanno esteso la definizione anche agli avvisi di accertamento e agli atti di recupero, con riduzioni diverse (ad esempio, riduzione al 5 % delle sanzioni in luogo del 30 %).
La definizione agevolata comporta costi ridotti rispetto alla procedura di sovraindebitamento ma non consente di trattare i debiti non fiscali. Inoltre, come per la rottamazione, il mancato pagamento di una rata comporta la perdita dei benefici.
5.3 Pace fiscale e stralcio dei ruoli
Oltre alla rottamazione quater, il legislatore ha previsto lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati dal 2000 al 2015 e la cancellazione automatica degli interessi per gli importi fino a 5.000 euro. Tali misure riducono il carico debitorio ma non sostituiscono la procedura di sovraindebitamento quando il passivo totale è elevato. È quindi consigliabile valutare caso per caso l’integrazione tra pace fiscale e piano del consumatore.
6. Errori comuni e consigli pratici
L’esperienza professionale evidenzia alcuni errori frequenti che i debitori commettono nella procedura di sovraindebitamento. Evitarli significa risparmiare tempo e denaro.
- Sottovalutare la documentazione – L’omissione di un creditore o di un bene nelle liste depositate rende la domanda inammissibile. È fondamentale fornire tutti i documenti richiesti in modo dettagliato.
- Proporre piani irrealistici – Un piano con rate troppo alte o basato su entrate future incerte può essere rigettato. Occorre calcolare flussi realistici, magari prevedendo un fondo per imprevisti (come nell’esempio di Roma ).
- Ignorare i privilegi – I crediti privilegiati (garanzie ipotecarie o privilegio speciale) devono essere soddisfatti integralmente; non calcolarli correttamente comporta il rigetto dell’omologazione.
- Non pagare le spese – Il mancato versamento del contributo unificato o delle spese dell’OCC può bloccare la procedura. È consigliabile accantonare fin da subito una somma per coprire tutte le spese vive.
- Commettere atti in frode – La vendita di beni sotto prezzo o la simulazione di donazioni per sottrarre beni alla procedura comporta la revoca del piano e sanzioni penali .
- Rinunciare alla procedura – Una volta aperta la liquidazione controllata, non è possibile rinunciarvi; la chiusura anticipata è ammessa solo se non vi sono domande di credito .
- Contare sull’esdebitazione automatica – La Cassazione ha chiarito che l’esdebitazione non è automatica e richiede la valutazione del giudice sulla meritevolezza ; l’onere della prova incombe sul debitore.
Consigli pratici:
- Affidarsi a un professionista: la procedura è complessa; il supporto di un avvocato esperto e di un OCC competente aumenta le probabilità di successo;
- Preparare un budget: prima di avviare la domanda, predisporre una tabella delle spese (contributo, onorario gestore, imposta di registro, spese vive) e verificare di poterle sostenere;
- Monitorare i pagamenti: dopo l’omologazione, rispettare scrupolosamente le rate e comunicare tempestivamente eventuali difficoltà per chiedere una modifica del piano;
- Raccogliere prove della meritevolezza: fornire al giudice elementi che dimostrino la buona fede, la trasparenza e l’impossibilità di far fronte ai debiti per cause non imputabili al debitore.
7. Tabelle riepilogative
7.1 Principali norme di riferimento della Legge 3/2012 e del CCII
| Norma | Contenuto essenziale |
|---|---|
| Art. 6 L. 3/2012 | Definisce sovraindebitamento, debitore meritevole e consumatore; finalità di composizione. |
| Art. 7 L. 3/2012 | Requisiti di ammissibilità e cause di esclusione (precedente procedura nei 5 anni; condanne per frode fiscale ecc.). |
| Art. 9 L. 3/2012 | Modalità di deposito della proposta: elenco creditori, beni, atti di disposizione, redditi e attestazione . |
| Art. 10 L. 3/2012 | Procedimento: fissazione udienza, sospensione delle azioni esecutive . |
| Art. 11 L. 3/2012 | Accordo: maggioranza dei crediti (60 %), esclusione dei privilegiati dal calcolo, effetti . |
| Art. 14-ter L. 3/2012 | Liquidazione dei beni: requisiti, atti da compiere, beni esclusi . |
| Art. 283 CCII | Esdebitazione incapiente: condizioni, halving compenso OCC, controllo per 3 anni . |
| Art. 65 CCII | Ambito di applicazione: soggetti ammessi e ruolo dell’OCC . |
| Art. 71 CCII | Esecuzione del piano: liquidazione del compenso del gestore dopo la conclusione, possibilità di acconti con distribuzione parziale . |
| D.M. 202/2014, artt. 14-16 | Regole sul compenso OCC: accordo tra le parti, rimborso spese generali 10-15 %, criteri e limiti . |
| D.M. 30/2012 | Percentuali di compenso del curatore fallimentare che fungono da riferimento (scaglioni su attivo e passivo) . |
| Provvedimento DAG 15 ottobre 2022 | Contributo unificato fisso 98 € + forfetario 27 € per procedura esdebitazione . |
| Trib. Busto Arsizio | Conferma contributo unificato 98 € e diritti 27 € per nomina OCC . |
7.2 Voci di spesa tipiche con stima indicativa
| Voce di spesa | Importo indicativo | Note |
|---|---|---|
| Contributo unificato (deposito) | € 98 | Importo fisso per ciascun atto, salvo raddoppio in caso di ricorsi inammissibili . |
| Diritti di notifica | € 27 | Diritto forfetario per notifica dei provvedimenti . |
| Compenso OCC | 5 – 10 % dell’attivo | Determinato secondo D.M. 30/2012 e riducibile con accordo . |
| Rimborso spese generali OCC | 10 – 15 % del compenso | Percentuale stabilita dall’art. 14 D.M. 202/2014 . |
| Imposta di registro | € 200 | Per la registrazione del decreto di omologazione . |
| Piattaforma telematica | € 80 – 100 | Costi per gestione informatica dei documenti . |
| PEC e comunicazioni | € 50 – 100 | Spese per casella PEC annuale e invii telematici . |
| Visure e certificazioni | € 50 – 150 | Dipendenti dal numero di visure richieste. |
| Fondo imprevisti | € 500 (esempio) | Importo accantonato per spese non previste . |
8. Domande frequenti (FAQ)
8.1 Che cos’è il sovraindebitamento?
È la situazione in cui il debitore si trova in un persistente squilibrio tra obblighi e patrimonio prontamente liquidabile, risultando impossibilitato a pagare regolarmente i debiti. Comprende sia i privati che gli imprenditori minori non soggetti a fallimento.
8.2 Chi può accedere alla procedura della Legge 3/2012?
Possono accedervi consumatori, professionisti, imprenditori minori, soci illimitatamente responsabili di società di persone, start‑up innovative, associazioni e fondazioni. È escluso chi è soggetto a fallimento o concordato preventivo, chi ha beneficiato di una procedura analoga nei 5 anni precedenti o chi ha commesso frodi.
8.3 Quali documenti sono necessari?
È necessario allegare l’elenco dei creditori e dei beni, gli atti di disposizione negli ultimi 5 anni, le ultime dichiarazioni fiscali, lo stato di famiglia, le certificazioni bancarie e, per i professionisti, i bilanci .
8.4 Quanto costa depositare la domanda?
Al deposito occorre versare 98 euro di contributo unificato e 27 euro di diritti di notifica . Potrebbero esserci ulteriori bolli per copie conformi.
8.5 Quanto costa il compenso del gestore?
Il compenso dell’OCC si calcola su percentuali dell’attivo e del passivo (circa 5 – 10 % sull’attivo e 0,2 – 1 % sul passivo ). È possibile concordare un onorario e rateizzarlo; in assenza di accordo lo liquida il giudice . Per il debitore incapiente è previsto il dimezzamento .
8.6 È obbligatorio rivolgersi a un OCC?
Sì. L’OCC è organo terzo e imparziale che verifica la meritevolezza e attesta la veridicità dei dati. La domanda deve indicare l’OCC prescelto o chiedere al tribunale di designarne uno .
8.7 Come si sceglie l’OCC?
È possibile rivolgersi a un OCC iscritto al registro del Ministero della Giustizia; molti professionisti (avvocati, commercialisti, notai) fanno parte di OCC territoriali. È consigliabile selezionare un organismo con esperienza e richiedere un preventivo.
8.8 È possibile ottenere la sospensione delle azioni esecutive?
La presentazione della domanda comporta la sospensione automatica delle azioni esecutive fino all’omologazione . Tuttavia, è consigliabile depositare anche un’istanza cautelare e proporre opposizioni nei procedimenti in corso.
8.9 Posso includere tutti i debiti, anche fiscali e bancari?
Sì. Nel piano possono essere inseriti debiti verso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, l’INPS, le banche, i fornitori e i privati. I privilegiati devono essere pagati integralmente o secondo quanto pattuito con i creditori garantiti.
8.10 Esistono limiti alle percentuali da offrire ai creditori?
La legge non stabilisce un minimo, ma il piano deve essere fattibile e garantire ai creditori un trattamento non peggiore rispetto alla liquidazione. Per i privilegiati occorre il pagamento integrale, salvo diversa transazione fiscale.
8.11 Quanto dura la procedura?
L’intero percorso può durare da 6 mesi a 1 anno per la fase di omologazione e fino a 5 anni per l’esecuzione. La liquidazione controllata può estendersi per 4 anni. L’esdebitazione dell’incapiente richiede un monitoraggio di 3 anni .
8.12 Cosa succede se non pago le rate del piano?
Il mancato pagamento di una rata, salvo giustificato motivo, può comportare la revoca dell’omologazione e l’avvio della liquidazione dei beni. È importante avvisare tempestivamente il gestore e chiedere una modifica del piano.
8.13 L’esdebitazione è automatica?
No. Il giudice concede l’esdebitazione solo se il piano è stato eseguito regolarmente e il debitore è meritevole. In caso contrario è possibile presentare domanda di esdebitazione dell’incapiente una sola volta nella vita .
8.14 Posso rinunciare alla procedura dopo la nomina dell’OCC?
Una volta iniziata la liquidazione controllata, non è possibile rinunciare; la procedura può essere chiusa anticipatamente solo se nessun creditore presenta domande .
8.15 Esistono agevolazioni per chi non può permettersi di pagare le spese?
Alcune regioni e ordini professionali hanno previsto fondi di solidarietà. Ad esempio, l’iniziativa dell’Ordine degli Avvocati di Parma (2025) offre l’accesso gratuito alla procedura per debitori incapienti e un contributo del 50 % per chi rientra nei parametri del gratuito patrocinio . Inoltre, l’esdebitazione dell’incapiente dimezza il compenso del gestore .
8.16 Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo con i creditori?
Il piano del consumatore è riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per esigenze personali. Non richiede il voto dei creditori ma necessita della meritevolezza del debitore e della convenienza della proposta. L’accordo con i creditori è destinato a imprenditori minori e professionisti e richiede il consenso del 60 % dei crediti .
8.17 Posso proporre un piano con pagamento interamente dilazionato?
Sì, è possibile proporre piani con rate mensili, semestrali o annuali, purché la durata non superi generalmente 5 anni e la proposta sia supportata da redditi stabili (stipendio, pensione, locazioni). I pagamenti possono essere destinati in via prioritaria ai privilegiati, con rate residuali ai chirografari.
8.18 Che succede se ricevo un’eredità durante la procedura?
Il sopravvenire di beni (eredità, vincite, donazioni) deve essere comunicato all’OCC. In caso di esdebitazione dell’incapiente, eventuali sopravvenienze nei 3 anni successivi devono essere destinate ai creditori .
8.19 È possibile includere debiti futuri o non ancora scaduti?
Il piano riguarda i debiti esistenti al momento della domanda, ma può prevedere la gestione di debiti fiscali rateali o di mutui ipotecari in corso. Per i debiti sorti successivamente occorrerà un diverso accordo.
8.20 Se il mio reddito aumenta durante il piano devo pagare di più?
Un aumento rilevante del reddito deve essere comunicato all’OCC che può proporre una modifica del piano a beneficio dei creditori. L’omissione di questa comunicazione può portare alla revoca della procedura.
9. Simulazioni pratiche
9.1 Caso 1: piano del consumatore per debiti misti
Profilo: Luca, dipendente pubblico, con stipendio netto di € 1.800 al mese e debiti complessivi pari a € 80.000 (35.000 € verso banca, 25.000 € in cartelle esattoriali, 20.000 € verso fornitori). Non possiede immobili ma ha una vettura e pochi risparmi.
- Analisi dei debiti: verifica di prescrizioni e illeciti; un debito di 5.000 € risulta prescritto e viene escluso dal piano. Debito netto: € 75.000.
- Scelta della procedura: piano del consumatore poiché Luca è persona fisica non imprenditore. Il professionista stima la possibilità di offrire ai creditori il 25 % del debito (18.750 €) con rate mensili di 312,50 € per 5 anni, pari a circa il 17 % dello stipendio.
- Costi: versamento del contributo unificato (98 € + 27 €). Acconto all’OCC: € 1.000. Imposta di registro: € 200. Compenso OCC calcolato al 7 % dell’attivo (18.750 €) = € 1.312,50, oltre spese generali del 12 % (157,50 €). Totale onorario circa € 1.470. Spese telematiche e PEC: € 100. Totale costi: circa € 2.300.
- Omologazione: il giudice verifica la meritevolezza e approva il piano. L’OCC apre un conto dedicato e monitora i versamenti. Dopo 5 anni Luca ottiene l’esdebitazione; ha pagato 18.750 € più costi e cancellato 56.250 € di debiti residui.
9.2 Caso 2: accordo di ristrutturazione per un professionista
Profilo: Sara, architetto con studio individuale, reddito medio degli ultimi 3 anni di € 45.000, debiti per € 200.000 (mutuo ipotecario per lo studio € 120.000; debiti fiscali € 40.000; fornitori € 40.000). Possiede un immobile adibito a studio valutato € 150.000.
- Valutazione: l’immobile ha un’ipoteca della banca (credito privilegiato). Sara non è assoggettabile a fallimento ma è imprenditrice minore. Si propone un accordo con i creditori.
- Proposta: vendita dello studio a 150.000 €; la banca ipotecaria recupera integralmente il proprio credito. I restanti 30.000 € vengono suddivisi in percentuale fra fiscali (60 %) e fornitori (40 %). Inoltre, Sara offre versamenti di € 500 mensili per 3 anni (totale € 18.000). Con tali somme i creditori chirografari ricevono circa il 45 % dei loro crediti.
- Costi: contributo unificato e diritti: € 125. Compenso OCC (calcolato su attivo di 168.000 €): 6 % = € 10.080; spese generali 12 % = € 1.209,60; totale € 11.289,60. Imposta di registro: € 200. Spese di perizia e notarili per la vendita: € 4.000. Totale costi: circa € 15.600. Sara anticipa € 5.000 come acconto. Il restante viene pagato durante la procedura.
- Omologazione: serve il voto favorevole del 60 % dei crediti; la banca ipotecaria vota a favore. L’accordo viene omologato. Dopo l’esecuzione e il pagamento, Sara ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.
9.3 Caso 3: liquidazione controllata con esdebitazione incapiente
Profilo: Marco, titolare di un negozio fallito, senza immobili né redditi stabili. Debiti complessivi: € 50.000 (25.000 € fiscali, 25.000 € commerciali). Nessun patrimonio se non beni mobili impignorabili.
- Scelta: Marco non può proporre un accordo o un piano sostenibile. Presenta domanda di esdebitazione incapiente ai sensi dell’art. 283 CCII.
- Documentazione: elenco creditori, elenco beni (pari a zero), ultima dichiarazione dei redditi; relazione dell’OCC sulle cause della crisi. Il gestore attesta la meritevolezza e conferma l’assenza di beni utili .
- Costi: contributo unificato (98 € + 27 €). Compenso del gestore dimezzato: se il compenso teorico sarebbe 5 % di 0 (zero), resta comunque un minimo che, secondo la giurisprudenza, può essere fissato dal giudice in € 800 oltre spese ridotte. Spese varie (bollo, PEC, visure) circa € 200. Totale costi: circa € 1.100. Marco può usufruire di fondi regionali per coprire tali costi .
- Decisione: il giudice valuta la meritevolezza e concede l’esdebitazione immediata. L’OCC vigilerà per 3 anni su eventuali sopravvenienze; se Marco riceverà un’eredità dovrà destinarne una quota ai creditori.
10. Conclusione
La procedura di sovraindebitamento rappresenta oggi lo strumento più completo per gestire una situazione di crisi economica personale o aziendale. Oltre a permettere la sospensione delle azioni esecutive, consente di proporre ai creditori piani sostenibili, riducendo il debito e ripartendo con un bilancio pulito. Tuttavia, la procedura comporta costi non trascurabili – contributo unificato, compenso dell’OCC, imposta di registro e spese accessorie – che devono essere valutati con attenzione.
L’analisi delle normative più recenti e della giurisprudenza dimostra che: il contributo unificato è fisso (98 €) ; il compenso del gestore è determinato in base a percentuali sull’attivo e può essere anticipato solo in presenza di distribuzioni ; l’esdebitazione dell’incapiente è un rimedio eccezionale che dimezza le spese ; la liquidazione controllata comporta la priorità delle prededuzioni ; la giurisprudenza ha escluso ricorsi straordinari e ha limitato le deduzioni dei compensi . È quindi fondamentale predisporre un piano realistico e verificare la meritevolezza del debitore.
Affrontare i debiti non significa arrendersi; al contrario, significa assumere il controllo della propria vita finanziaria e ripartire con progettualità. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti sono a disposizione per accompagnare i debitori in ogni fase: dall’analisi preliminare alla predisposizione della domanda, dalla negoziazione con l’Agenzia delle Entrate Riscossione alla redazione del piano, fino all’esecuzione e alla richiesta di esdebitazione.
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